Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 26-09-2012) 18-10-2012, n. 17904

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 763/2008 proposto da:

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZIO 9, presso lo studio dell’avvocato BALLA PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato CIANCIMINO Rino, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), in persona del suo Direttore P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato ROMAGNOLI MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SCHIFANO Sabina, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

C.G. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 488/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 09/08/2007, R.G.N. N. 1663/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2012 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato MAURIZIO LANIGRA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. G.G. propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, depositata il 9.08.2007 e di cui si deduce la notifica in data 6.12.2007, la quale ha confermato quella di primo grado, che, a sua volta, aveva ritenuto il G. e C.G. corresponsabili, nella misura del 50%, del sinistro stradale in lite.

2. Come raccomandato dal Collegio, viene adottata una motivazione in forma semplificata.

3. Dall’esame degli atti, emerge che il ricorrente non ha depositato la copia notificata della sentenza impugnata.

4. Al riguardo, deve confermarsi il principio secondo cui la previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente, alleghi (come nella specie) che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con a relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (Cass. S.U. 2009/9005;

nonché Cass. 11376/2010; 25070/2010, ord.).

5. Il ricorso deve perciò essere dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza nel rapporto con la parte costituita. Nulla per le spese nel rapporto con l’altro intimato, che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti della Compagnia assicuratrice, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorario, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2012


Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 13-07-2012) 18-10-2012, n. 5351

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2438 del 2003, proposto da:

D.C.E., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Di Gioia, con domicilio eletto presso Giovanni Di Gioia in Roma, piazza Mazzini, n. 27;

contro

Comune di Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Sportelli dell’Avvocatura Comunale, con domicilio in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II BIS n. 00596/2002, resa tra le parti, concernente concorso interno per conferimento di 29 posti a primo dirigente amministrativo

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2012 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Sommovigo, per delega dell’Avvocato Di Gioia, e Graglia, per delega dell’Avvocato Sportelli;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con bando in data 6.3.1995 il Comune di Roma ha indetto, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 463 del 24.2.1995 un concorso interno per titoli di servizio e di cultura integrato da colloquio, ai sensi dell’art. 28, nono comma, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per il conferimento di 29 posti di primo dirigente amministrativo.

Al concorso venivano ammessi a partecipare “i dipendenti dell’area amministrativa e contabile – profilo professionale amministrativo – in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente ad essa, provenienti dalla ex carriera direttiva dell’Amministrazione che abbiano maturato un’anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera direttiva”.

La dott.ssa E.D.C., dipendente del Comune di Roma con la settima qualifica funzionale, collocata nell’area socio-sanitaria e in possesso della laurea in sociologia, ha impugnato il bando di concorso e la precedente delibera di G.M., deducendone la illegittimità e chiedendone l’annullamento.

La ricorrente sostiene che il bando, nella parte in cui limita l’ammissione al concorso soltanto ai dipendenti in possesso della laurea in giurisprudenza o equipollente e collocati nell’area amministrativa e contabile, sarebbe illegittimo in quanto in contrasto con la disposizione di cui all’art. 28, nono comma, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione della quale il concorso è stato bandito.

La predetta disposizione non prevede , a suo avviso, ulteriori specificazioni e quindi non consente discriminazioni né in ordine al tipo di laurea posseduta né in relazione all’area di provenienza, dovendosi anche considerare che, ancorché collocata in area professionale diversa da quella amministrativo-contabile, ella svolge comunque mansioni amministrative.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza delle censure proposte dalla ricorrente.

Con sentenza del 6.12.2001 il T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso.

Avverso la sentenza ha prodotto appello la dott.ssa E.D.C. con i seguenti motivi di censura.

1- La disposizione dell’art. 29, IX comma del D.Lgs. n. 29 del 1993, che permette alle amministrazioni pubbliche di indire concorsi interni per l’accesso alla qualifica dirigenziale, ha carattere transitorio, per permettere alle professionalità interne alle amministrazioni, uno sviluppo di carriera prima di rendere definitiva ed intangibile l’affermazione del principio che si accede alla qualifica dirigenziale solo attraverso pubblico concorso e ciò nel presupposto che la notevole anzianità di servizio richiesta potesse supplire alla mancanza di un titolo specifico e che il generico possesso di un diploma di laurea (e, quindi, di un’istruzione universitaria) fosse il requisito sufficiente ad essere ammesso alle procedure concorsuali.

2- La qualifica dirigenziale negli enti locali, individuata dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni, non è articolata per profili professionali e mentre il possesso di un particolare diploma di laurea è necessario per svolgere le funzioni direttive di alcuni profili (quali quello tecnico), per svolgere funzioni direttive in genere di cui la ricorrente è stata incaricata sin dalla data di assunzione non ve ne sarebbe bisogno e del resto la stessa amministrazione avrebbe fatto transitare un numero cospicuo di dirigenti farmacisti (cioè laureati in farmacia) nella qualifica dirigenziale unica affidando loro incarichi amministrativi.

3- L’art. 13 del D.Lgs. n. 29 del 1993 escluderebbe per gli Enti locali l’immediata applicabilità delle disposizioni del capo II del titolo II, prevedendone l’applicazione solo previa modifica dei rispettivi ordinamenti.

L’appello è infondato e va rigettato.

Preliminarmente si osserva che non vi sono motivi per discostarsi da quanto ritenuto dal T.A.R. circa l’applicabilità al caso di specie dell’art. 28, comma 9, del D.Lgs. n. 29 del 1993, quanto ai requisiti di ammissione al concorso.

Il Comune di Roma ha infatti recepito tale norma, con delibera commissariale n. 983 del 16.7.1993, prendendo atto del disposto dell’art. 13 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e ha inteso così conformarsi, in via complessiva, alla norma generale in materia di concorsi per l’accesso alla dirigenza e quindi della possibilità che siano ammessi alle selezioni solo i dipendenti in possesso di laurea, oltre che della richiesta anzianità di servizio nella ex carriera direttiva della stessa amministrazione.

Tanto premesso, giova evidenziare che la individuazione poi da parte della pubblica amministrazione di specifici tipi di laurea quale requisito di ammissione alla procedura concorsuale per posti dirigenziali non trova limiti nel dettato dell’art. 28 del D.Lgs. n. 29 del 1993.

La norma, nel prevedere la possibilità di partecipazione al concorso pubblico per esami ai soggetti muniti di laurea, non ha inteso affermare la sufficienza di tale titolo di studio, ma ha unicamente individuato la imprescindibile necessità del diploma di laurea per l’accesso alla qualifica dirigenziale, lasciando alla singola amministrazione, in relazione al posto da ricoprire, la concreta individuazione del tipo di laurea ritenuto necessario per la partecipazione al concorso.

Né può ritenersi illegittima la scelta di uno specifico titolo di studio in relazione all’affermato carattere necessario ed imprescindibile delle esperienze maturate e capacità organizzative già dimostrate nelle attività svolte nei profili di appartenenza.

Al riguardo, va in primo luogo evidenziato che la normativa in materia, nel richiedere quale requisito di partecipazione al concorso il possesso sia del titolo di studio che di pregressa esperienza di servizio (elementi minimi entrambi inderogabili e, per l’effetto, non sostituibili l’uno con l’atro), ha inteso attribuire concorrente e pari rilevanza tanto alla qualificazione culturale che alla concreta esperienza professionale del candidato.

Conseguentemente, non risulta illogica o irragionevole la scelta dell’amministrazione la quale, per assicurarsi già in sede di predeterminazione delle regole della procedura concorsuale, la migliore qualificazione possibile in relazione al posto da ricoprire, indirizzi la richiesta di specifici elementi di qualificazione non solo al tipo di servizio già svolto all’interno della pubblica amministrazione, ma al titolo di studio necessario per partecipare al concorso.

Ciò è avvenuto nel caso in esame, laddove, a fronte della “esperienza di servizio … di almeno nove anni … in posizione di lavoro corrispondente, per contenuto, alle funzioni della ex carriera direttiva del personale degli enti locali…”, la specificità della qualificazione in relazione al posto per il quale il concorso è stato indetto (dirigente amministrativo), è stata indirizzata al diploma di laurea da possedere, individuato nel …”diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente”.

Da un punto di vista oggettivo non appare affetta da irragionevolezza la scelta riferita in via esclusiva al diploma di laurea in giurisprudenza (o equipollente), considerato che la stessa risulta la più aderente alle problematiche ed alle complesse materie di ordine giuridico amministrativo da trattare da parte dei dirigenti.

La prescrizione in questione è correlata con lo specifico potere dell’organo politico di conferimento degli incarichi dirigenziali all’interno dell’ente, al fine di consentirne il concreto esercizio.

Invero, la previsione dei requisiti di ammissione e, tra questi, del titolo di studio è finalizzata alla instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale ad alto contenuto tecnico professionale e non può affermarsi l’esistenza di una qualsiasi omogeneità tra la laurea in giurisprudenza e quella in sociologia.

Allorché, come nel caso di specie, il bando di concorso richieda tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio (o equipollente) per l’ammissione ad un concorso pubblico, non è consentita la valutazione di un titolo di studio diverso. Il principio poggia sul dovuto riconoscimento in capo all’Amministrazione che indice la procedura selettiva – ferma la definizione del livello del titolo, affidata alla legge o ad altra fonte normativa – di un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia del titolo stesso, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19.8.2009, n. 4994).

Legittimamente quindi l’appellante non è stato ammesso alla partecipazione al concorso per la copertura del posto di dirigente amministrativo essendo in possesso di titolo di studio (laurea in sociologia) diverso da quello richiesto dal bando.

Non privo di rilievo è poi quanto evidenziato nella sentenza appellata che il regolamento generale per il personale del Comune di Roma, vigente all’epoca del concorso, prevedeva la possibilità di accesso alla prima qualifica dirigenziale solo per il candidato “in possesso del titolo di studio richiesto e di una esperienza acquisita in posizione di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso…perché acquisita nella stessa area del posto messo a concorso”.

L’appello è pertanto infondato e va rigettato.

Attesa la complessità interpretativa della materia trattata, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore


Obbligo di pubblicazione del sostituto del responsabile del procedimento in caso di inerzia

Tutti i procedimenti pubblicati nei siti istituzionali dei Comuni devono riportare, oltre al responsabile del procedimento, anche il nome del sostituto del responsabile del procedimento in caso di inerzia; come indicato dall’art. 13 della Legge n. 134 del 07/08/2012 che recita:

All’articolo 13: è premesso il seguente comma:
«01. All’articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria»


Notifiche all’estero

Notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari

(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. – UFFICIO IV)

L’attività di notificazione è una fase fondamentale dei processi civili, penali, tributari, amministrativi, fallimentari e del lavoro, nonché di alcune fasi pre-processuali o amministrative, che dà la conoscenza legale di un provvedimento mediante la consegna di un atto, giudiziario o extragiudiziario, da parte di un particolare soggetto notificatore, secondo precise modalità.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 71/2011 l’Ufficio consolare provvede alla notifica degli atti ad esso rimessi, in conformità alle disposizioni di cooperazione giudiziaria dell’UE, alle convenzioni internazionali in materia e alle leggi dello Stato di residenza.

NOTIFICA ALL’ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE.
Le informazioni sono reperibili nella “Guida alla notifica all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale”.

NOTIFICA DI ATTI AMMINISTRATIVI A PERSONE RESIDENTI ALL’ESTERO

A. IN CASO DI INDIRIZZO CONOSCIUTO

1. La prima cosa da verificare è se il paese di destinazione abbia ratificato la convenzione di Strasburgo del 24.11.1977. Attualmente i paesi che hanno aderito sono AUSTRIA, BELGIO, ESTONIA, FRANCIA, GERMANIA, ITALIA, LUSSEMBURGO e SPAGNA* (le Autorità spagnole considerano che la Convenzione di Strasburgo del 1977 non sia applicabile ai casi di infrazioni la cui sanzione non rientri nella competenza delle Autorità giudiziarie, come nella maggior parte delle infrazioni stradali).
Tutte le informazioni riguardanti la Convenzione sono reperibili sul sito www.conventions.coe.int. Sotto il titolo “Council of Europe Treaties” che appare in alto a sinistra, cliccando sulla voce “Full List” si ha l’elenco completo delle convenzioni; quella che interessa la materia in questione è la 094 “European Convention on the Service abroad of Documents relating to Administrative Matters”. Cliccando su questa voce, è possibile ottenere il testo della Convenzione (sia in formato Word che Html) nonché l’elenco delle Autorità Centrali designate dai Paesi aderenti per la ricezione delle notifiche ed i formulari da utilizzare (questi ultimi sono alla fine del testo della Convenzione in formato Word).
Ai sensi di tale Convenzione le richieste di notifica dovranno essere inviate:

  • direttamente alle Autorità centrali designate dai paesi aderenti (in Italia al Ministero degli Affari Esteri). L’atto da notificare dovrà essere inviato in doppia copia, in lingua italiana (anche se si consiglia la traduzione nella lingua del paese destinatario o nella lingua veicolare conosciuta) accompagnato dal formulario;

oppure

  • ai sensi dell’art. 11, direttamente agli interessati dei provvedimenti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Alle modalità di notifica di cui all’art. 11 si oppone però la Germania.

2. Nel caso in cui il Paese non sia firmatario della predetta Convenzione (ma rientri nella lista di Paesi sottoriportata), è comunque possibile la notifica a mezzo posta raccomandata dal momento che la normativa locale non prevede motivi ostativi alla trasmissione diretta da parte degli uffici dell’Amministrazione pubblica italiana:

  • ALBANIA
  • AUSTRALIA
  • CANADA
  • CILE
  • COLOMBIA
  • COSTA RICA
  • EL SALVADOR
  • FILIPPINE
  • FINLANDIA
  • GIORDANIA
  • GRAN BRETAGNA
  • IRAQ
  • IRLANDA
  • ISRAELE
  • LETTONIA
  • MOZAMBICO
  • NUOVA ZELANDA
  • OMAN
  • PAESI BASSI
  • PARAGUAY
  • PERU’
  • PORTOGALLO
  • REP. DI COREA
  • SINGAPORE
  • SLOVACCHIA
  • SVEZIA
  • UGANDA
  • UNGHERIA

3. La notifica di atti a soggetti residenti nelle Repubbliche della ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia) deve avvenire, come previsto dall’art. 4 della Convenzione italo-jugoslava di assistenza giudiziaria e amministrativa firmata a Roma il 3.12.1960, per il tramite del nostro Ministero della Giustizia. Gli atti andranno pertanto inviati direttamente al predetto Dicastero – DGGC Uff. II, Via Arenula 70, 00186 ROMA.

4. Per tutti gli altri Paesi l’atto, in doppia copia e con traduzione nella lingua del paese di destinazione o nella lingua veicolare in uso, va spedito direttamente alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero (il cui elenco è disponibile all’indirizzo http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/LaReteDiplomatica/Ambasciate/default.htm). Sarà cura della Rappresentanza restituire all’ufficio richiedente una copia dell’atto con la relata di notifica.

B. IN CASO DI INDIRIZZO SCONOSCIUTO

Non è possibile effettuare la notifica dell’atto all’estero.

Fonte: Ministero degli Affari Esteri – ultima modifica: 05/07/2012

Riscossione tributi locali ancora in mano ad Equitalia fino al 30 giugno 2013

Riscossione tributi locali nel decreto enti locali continuerà ad essere affidata ad Equitalia fino al 30 giugno del prossimo anno, il 2013.
A decidere lo slittamento dello stop della riscossione locale affidata ad Equitalia spa è stato il Consiglio dei Ministri, durante l’adozione, nella giornata di ieri, 4 ottobre 2012, del decreto enti locali, sui tagli agli enti locali.
Uno stop quindi che viene rinviato di 6 mesi rispetto a quanto stabilito in precedenza. Questa è in verità una seconda proroga, dopo che già la manovra salva Italia, il decreto legge n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 2011, ha stabilito che siano i comuni a dover gestire autonomamente l’attività di riscossione dal 1 gennaio 2013. In particolare l’articolo 10, comma 13 octies ha modificato l’articolo 7, comma 2 del decreto n. 70 del 2011, facendo slittare il termine a  partire dal quale le società facenti parte del gruppo Equitalia spa non potranno più gestire la riscossione dei tributi locali, dal 1 gennaio 2012 al 1 gennaio 2013. Il motivo ufficiale di questa proroga dello stop alla riscossione affidata ad Equitalia è da ricercarsi nella necessità per gli amministratori locali di organizzarsi in tempo per affidare ad un altro organismo la riscossione dei tributi locali.


Corte Costituzionale n. 223 del 11.10.2012

La Corte Costituzionale, con sentenza del 11-10-2012 n°223, ha bocciato i tagli agli stipendi della dirigenza pubblica superiori ai 90.000 euro, stabiliti dal decreto legge 78/2010.

Leggi: Corte Costituzionale n. 223/2012


Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., (ud. 19-07-2012) 03-10-2012, n. 16817

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3191/2011 proposto da:

SERIT SICILIA SPA (OMISSIS) – Agente della Riscossione per le Province della Regione Siciliana in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 20, presso lo studio dell’avv. URBANI DANIELE, (avv. MARIA TARANTINO), rappresentata e difesa dall’avvocato DI SALVO GIOVANNI, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO BELLINI 4, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GEMMA, rappresentata e difesa dall’avvocato CATERINA GIUNTA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1382/2010 del TRIBUNALE di PALERMO del 9.3.2010, depositata il 18/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/07/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MILANA FALASCHI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Giovanni Di Salvo che si riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La SERIT Sicilia s.p.a. – Agente Riscossione Province Regione Siciliana ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello del Tribunale di Palermo del 18 marzo 2010 che nell’ambito del giudizio di opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22, promosso da G.M. relativo ad ordinanza ingiunzione applicativa di sanzioni amministrative per plurime violazioni del Codice della Strada, ha rigettato il gravame e, per l’effetto, ha confermato la decisione del giudice di primo grado, di accoglimento dell’opposizione proposta per avere dichiarato la nullità della notifica delle cartelle di pagamento. Il ricorso è affidato ad un unico motivo di impugnazione.

La G. si è costituita con controricorso.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., formulando una proposta per il rigetto del ricorso.

All’udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RITENUTO IN DIRITTO Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c., che di seguito si riporta:

“Con l’unica censura la ricorrente Serit Sicilia s.p.a. denuncia violazione ed errata applicazione dell’art. 140 c.p.c., per avere i giudici di merito ritenuto non essere state ritualmente notificate alla G. le cartelle di pagamento di cui al preavviso di fermo di beni mobili registrati effettuate con le forme delle notificazioni agli irreperibili, perchè l’Ufficiale giudiziario procedente aveva depositato i plichi presso l’Ufficio nella “Casa del Comune” di (OMISSIS), luogo da considerarsi equipollente alla Casa comunale, attuando una forma di decentramento amministrativo.

La censura è infondata.

E’ incontestato che l’Ufficiale giudiziario addetto ha provveduto alla notifica delle cartelle esattoriali in atti nelle forme di esposte dalla stessa Agenzia di riscossione in ricorso. Per le formalità previste da quest’ultimo articolo (in base al quale, come noto, la notifica si considera perfetta quando l’Ufficiale Giudiziario attesti di aver depositato copia dell’atto nella Casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affisso avviso del deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio del notificando a avergliene dato notizia per raccomandata con avviso di ricevimento) l’intimata ha eccepito la inesistenza della notifica perchè, come si è detto, il deposito dell’atto è avvenuto presso la “Casa Comunale” di via (OMISSIS), che dunque non era la sede ufficiale ma ufficio decentrato del comune di (OMISSIS). Orbene, accertato che via Orsini n. 11 all’epoca delle notifiche non era la sede di comune, ne deriva l’esattezza del rilievo della G., recepita integralmente dai giudici di merito.

Infatti anche se a seguito di delibera comunale alla sede di via Orsini n. 11 risultassero attribuite le particolari forme di autonomia previste dalla vigente legislazione in materia (il che non è comunque dimostrato), è certo che la “casa comunale” è unica per l’intero comune e ha sede presso l’Ufficio centrale del Comune.

Si deve quindi riconoscere che a via (OMISSIS), quand’anche esistesse un ufficio comunale, questo non può costituire la “casa comunale” che rappresenta la sede del comune nei confronti dei terzi e costituisce il “luogo” degli atti comunali e degli organi che li deliberano (Consiglio, Giunta e Sindaco).

Secondo risalente orientamento di questa corte, che appare da condividere, l’art. 140 c.p.c., parla esclusivamente di “casa comunale”, usando quindi una terminologia precisa, insuscettibile di estensione a diversi “luoghi” e pertanto, anche in applicazione del principio che le formalità dei procedimenti notificatori nei quali la notifica non avviene direttamente a.1 notificando devono essere rispettate rigorosamente, non può che concludersi per la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento (non altrimenti sanate) (in tal senso, Cass. 3 febbraio 1993 n. 1321).

La censura mossa alla decisione impugnata è, quindi, infondata per avere la corte di merito applicato in modo corretto l’art. 140 c.p.c.”.

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni contenute nella relazione di cui sopra, giacchè non è in discussione il potere di decentramento della pubblica amministrazione, come dedotto dalla ricorrente (su cui ha insistito anche nella memoria illustrativa), ma nella specie l’atto amministrativo è intervenuto solo successivamente alla data di notificazione delle infrazioni. Infatti la delibera amministrativa (che peraltro ha disposto il decentramento non presso uffici del Comune, ma nella sede dello stesso ente esattore) in atti reca la data dell’agosto 2006 a fronte della notificazione dell’ordinanza ingiunzione del 3.3.2003.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione 6 – 2 Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 19 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2012


Corso formazione Gorgonzola (MI) – 14.11.2012

Mercoledì 14 novembre 2012

Comune di Gorgonzola

SALA RIUNIONI “AUDITORIUM”

VIA OBERDAN (S.N.C.)

 

Orario:  9:00 – 13:00     14:00 – 17:00

Con il patrocinio Comune di Gorgonzola (MI)

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 160,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2011 con rinnovo anno 2012 già pagato al 16.01.2012. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 200,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2013 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 270,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Gorgonzola – 2012 o numero fattura
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Lombardi Giuseppe

  • Coordinatore Servizio Notifiche del Comune di Alessandria
  • Membro del Consiglio Generale di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Il Messo Comunale

  • Obblighi e competenze e responsabilità
  • Qualifica soggettiva di pubblico ufficiale (art. 357, c.p.)

Il procedimento di notificazione:

  • Art. 137 c.p.c: il rispetto della privacy nel procedimento di notificazione
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Notificazione nella residenza, dimora e domicilio
  • L’art. 139 c.p.c. e criteri presenziali
  • Concetto di dimora, residenza e domicilio
  • Notifica a persone diverse dal destinatario (familiari, addetti alla casa o all’ufficio)
  • Notificazione in caso di irreperibilità o di rifiuto a ricevere la copia dell’atto (art. 140 c.p.c) e l’interpretazione della giurisprudenza: le novità alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale (gennaio 2010)
  • Notificazione presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c)
  • Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella repubblica (art. 142 c.p.c.)
  • Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.)
  • Notificazioni alle amministrazioni statali (art. 144 c.p.c.)
  • Notificazione alle persone giuridiche (art. 145 c.p.c) e novità introdotte dalla L. 263/2005 : analisi delle pronunce giurisprudenziali in tema di notificazione a persone giuridiche
  • Il ritiro degli atti presso la casa comunale (da parte di terzi e intestatari)

La notificazione a mezzo del servizio postale

  • Attività del messo e attività dell’ufficiale postale: ambito di applicazione della L. 890/1982 – Analisi delle diverse casistiche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali
  • Le modifiche all’art. 149 c.p.c.
  • Il nuovo art. 149 bis c.p.c e la notificazione a mezzo posta elettronica
  • La notificazione delle violazioni al Codice della Strada: le novità introdotte dall’art. 36 della L. 120/2010 ” Disposizioni in materia di sicurezza stradale”
  • Soggetti – I nuovi termini per le notifiche – Validità delle notificazioni

La notificazione degli atti tributari

  • Normativa speciale prevista dal D.P.R. 600/1973
  • L’ art. 60 D.P.R. 600/1973 dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, c. 1 del D.L. 40/2010 convertito in L. 73/2010, dall’art. 38 del D.L. 78/2010 conv. In L. 122/2010
  • Le disposizioni introdotte dalla L. 296/2006: l’art. 1, comma 158 – 160 della Legge Finanziaria 2007 (individuazione dei soggetti che possono procedere alla notificazione degli atti di accertamento dei tributi locali e degli atti di invito al pagamento di entrate extratributarie di Comuni e Province e relative problematiche)

EVOLUZIONE DELLA FIGURA DEL MESSO IN SENSO “DIGITALE”

La pubblicazione di atti e documenti all’albo on line

  • Le novità introdotte dall’art. 32 della L. 69/2009: la pubblicazione legale sul sito web a partire dal 1 gennaio 2011 – Aspetti problematici
  • Il Nuovo Codice dell’Amministrazione digitale: cosa pubblicare all’albo, originali e copia, il valore del pdf
  • La trasmissione informatica di documenti: le modifiche apportate agli art. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 82/2005
  • La referta di pubblicazione all’albo on line: che può firmare ma, soprattutto, come firmare – Le modifiche introdotte dall’art. 1 del D. Lgs. 235/2010: la firma elettronica
  • Le recentissime novità in materia di posta elettronica certificata e l’introduzione dell’art. 149 bis del c.p.c. ovvero la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata
  • Le problematiche conseguenti alla modifiche apportate all’art. 26 del DPR 602/1973: la notifica delle cartelle esattoriali a mezzo PEC
  • Le raccomandazioni del Garante privacy contenute nella delibera n. 88/2011 : i limiti temporali, il rispetto del diritto all’oblio, le responsabilità
  • Risposte ai quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: L’attività Formativa dell’Associazione 2012

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Gorgonzola 2012

Vedi: Video del corso di formazione

 


Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 06-06-2012) 26-09-2012, n. 16375

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9653/2010 proposto da:

M.M. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CATALANO Agostino, BRESSANINI CETORINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INTERBRENNERO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo Studio dell’avvocato PETRETTI Alessio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTI IVAN, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/2010 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 29/01/2010 R.G.N. 28/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
M.M. ha impugnato davanti al Tribunale di Trento il licenziamento disciplinare comminatogli dalla società Interbrennero spa, per avere ripetutamente svolto attività lavorativa quale addetto alla sicurezza presso alcune discoteche locali mentre si trovava in congedo per ragioni di salute.

Il Tribunale di Trento ha accolto la domanda con sentenza che è stata riformata dalla Corte d’appello della stessa città, che ha ritenuto la legittimità del licenziamento sia sotto il profilo della proporzionalità tra la sanzione e la condotta illecita sia sotto il profilo della tempestività della contestazione.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione M.M. affidandosi a tre motivi di ricorso cui resiste con controricorso la società Interbrennero spa.

Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 2118 e 2106 c.c., nonchè vizio di motivazione, con riferimento alla statuizione con la quale il giudice d’appello ha ritenuto la sussistenza del giustificato motivo soggettivo di licenziamento, evidenziando, da un lato, che non potevano sorgere dubbi circa l’effettività dello stato di malattia e sostenendo, dall’altro, che l’illecito disciplinare, consìstente nello svolgimento di altra attività lavorativa durante il periodo di malattia, doveva ritenersi temporalmente ristretto, in concreto, ad un solo giorno di lavoro effettivo.

2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione delle stesse disposizioni di legge, nonchè vizio di motivazione, con riferimento alle affermazioni contenute nella sentenza impugnata circa la gravità dell’infrazione commessa dal lavoratore, contestando, in particolare, che dalla condotta in questione potesse essere derivato un nocumento di qualsiasi natura all’attività aziendale o che fosse stata fornita la prova della insostituibilità del ricorrente nel l’espletamento delle mansioni a lui affidate.

3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione delle ridette disposizioni di legge, nonchè vizio di motivazione, in relazione alla statuizione con la quale la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la proporzionalità tra la sanzione e la condotta addebitata al lavoratore, considerata anche l’inesistenza di precedenti disciplinari ed il fatto che l’illecito disciplinare risultava limitato ad un solo giorno di lavoro effettivo.

4,- Tali motivi, che, per riguardare problematiche strettamente connesse tra loro, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

5.- In tema di svolgimento di attività lavorativa durante l’assenza per malattia la giurisprudenza è pervenuta a risultati sostanzialmente conformi. In linea di principio, si è affermato che non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare attività lavorativa, anche a favore di terzi, durante il periodo di assenza per malattia. Siffatto comportamento può, tuttavia, costituire giustificato motivo di recesso da parte del datore di lavoro ove esso integri una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi di contrattuali di diligenza e fedeltà. Ciò può avvenire quando lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia sia di per sè sufficiente a far presumere l’inesistenza dell’infermità addotta a giustificazione dell’assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, o quando l’attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore, con violazione di un’obbligazione preparatoria e strumentale rispetto alla corretta esecuzione del contratto (cfr. ex plurimis Cass. n. 9474/2009, Cass. n. 14046/2005).

6.- Ad ulteriore specificazione di questo principio, questa Corte (Cass. n. 14046/2005 cit.) ha precisato che “la valutazione del giudice di merito, in ordine all’incidenza del lavoro sulla guarigione, ha per oggetto il comportamento del dipendente nel momento in cui egli, pur essendo malato e (per tale causa) assente dal lavoro cui è contrattualmente obbligato, svolge per conto di terzi un’attività che può recare pregiudizio al futuro tempestivo svolgimento di tale lavoro; in tal modo, la predetta valutazione è costituita da un giudizio ex ante, ed ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio”, con l’ulteriore conseguenza che “ai fini di questa potenzialità, la tempestiva ripresa del lavoro resta irrilevante”.

Ed ha ribadito che lo svolgimento, da parte del dipendente assente per malattia, di altra attività lavorativa che, valutata in relazione alla natura della infermità e delle mansioni svolte, può pregiudicare o ritardare la guarigione ed il rientro in servizio, costituisce violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede, che giustifica il recesso del datore di lavoro (nello stesso senso, Cass. n. 17128/2002).

7.- Non si è discostata da tali principi la Corte territoriale con l’affermazione che,nella fattispecie, la natura dell’attività svolta dal dipendente (quale addetto alla sicurezza presso alcune discoteche) durante l’assenza per malattia era di per sè sufficiente a far dubitare della stessa esistenza della malattia (o quanto meno di una sua gravità tale da impedire l’espletamento di una attività lavorativa) ed era comunque indice di una scarsa attenzione del lavoratore alle esigenze di cura della propria salute ed ai connessi doveri di non ostacolare o ritardare la guarigione, considerato che la malattia da cui egli risultava affetto (“cefalea in sinusite frontale riacutizzata”) non era certamente compatibile con lo svolgimento di un’attività che, come quella di sorvegliante di discoteche, richiedeva piena efficienza e prestanza fisica.

8.- Le contrarie affermazioni del ricorrente, secondo cui i giudici d’appello non avrebbero adeguatamente valutato l’esiguità del periodo di effettiva coincidenza tra turni di lavoro, giorni di assenza per malattia e giorni di svolgimento di altra attività lavorativa (periodo che, secondo la prospettazione del ricorrente, dovrebbe ritenersi limitato ad un solo giorno di lavoro effettivo), nè il fatto che lo stesso ricorrente aveva comunque sempre ripreso regolarmente il suo lavoro, non tengono conto del rilievo correttamente assegnato dalla sentenza impugnata all’incidenza del lavoro di sorvegliante di discoteche sulla completa guarigione della malattia – oltre che del fatto che, ai fini della valutazione di detta incidenza, non può non venire in rilievo il lavoro prestato durante tutto il periodo di malattia, ivi compresi i giorni festivi e quelli in cui non era previsto un turno lavorativo – e si risolvono nella contestazione diretta (inammissibile in questa sede) del giudizio di merito, giudizio che risulta motivato in modo sufficiente e logico con riferimento, come sopra accennato, alla necessità che lo svolgimento di altra attività lavorativa, valutata in relazione alla natura della malattia e delle mansioni svolte, non pregiudichi o ritardi la guarigione e il rientro in servizio.

9.- Come si è già detto, la valutazione in ordine all’incidenza del lavoro sulla guarigione è costituita da un giudizio ex ante, che ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio e prescinde dalla avvenuta o meno tempestiva ripresa del lavoro, sicchè restano irrilevanti le considerazioni svolte al riguardo con il primo e il terzo motivo.

10.- Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso per cassazione, inoltre, l’onere di provare la compatibilità dell’attività svolta con le proprie condizioni di salute, ed in particolare con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa – e conseguentemente l’inidoneità di tale attività a pregiudicare il recupero delle normali energie lavorative – grava sul dipendente che, durante l’assenza per malattia, sia stato sorpreso a svolgere attività lavorativa a favore di terzi (cfr. ex plurimis Cass. n, 3647/99).

11.- Quanto alle altre censure svolte dal ricorrente in ordine alla gravità dell’infrazione ed alla proporzionalità della sanzione irrogata, è sufficiente ribadire, richiamando quanto già detto in precedenza, che “lo svolgimento, da parte del dipendente assente per malattia, di altra attività lavorativa che, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, può pregiudicare o ritardare la guarigione ed il rientro in servizio, costituisce violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede; e questa violazione giustifica il recesso del datore di lavoro” (così Cass. n. 14046/2005 cit.).

12.- Il ricorso deve essere pertanto respinto con la conferma della sentenza impugnata, dovendosi ritenere assorbite in quanto sinora detto, tutte le censure non espressamente esaminate.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2012


Notifica atto finanziario al dipendente

La Corte Suprema di Cassazione civile, con ordinanza n. 14865 del 5 settembre 2012, ha dichiarato come sia da considerarsi valida la notifica di un atto, indirizzato a una persona giuridica, effettuata a un dipendente della società, il quale in quel momento risulta essere addetto alla sede della società stessa.

Non è infatti previsto che si debba provvedere alla ricerca del legale rappresentante del soggetto giuridico, ma è sufficiente che la consegna avvenga a persona incaricata, anche di ricevere la posta.


La notifica per irreperibilità assoluta in ambito tributario

In caso di impossibilità di eseguire la notificazione dell’avviso di accertamento presso la sede di una società commerciale, l’applicazione del criterio sussidiario della notificazione al legale rappresentante, previsto dall’art 145, terzo comma, c.p.c., non può sottrarsi alla regola generale di cui all’art 60, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 ed è, pertanto, condizionata al fatto che tale persona fisica risieda nel comune di domicilio fiscale dell’ente. In caso contrario, non potrà che farsi ricorso al criterio di cui all’art. 60, lett. e) (affissione nell’albo del Comune del luogo un cui la società contribuente ha il domicilio fiscale). Cassazione civ., sez. VI, ordinanza n. 13016 del 24 luglio 2012


Modalità di assegnazione agli enti locali delle risorse economiche per gli accertamenti medico-legali

In data 3 agosto 2012 è stato emanato il decreto interministeriale (interno – Mef) concernente «Modalità di assegnazione agli enti locali delle risorse economiche a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali nei confronti dei dipendenti assenti per la malattia (art. 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98) con allegato l’elenco degli enti beneficiari delle quote di pertinenza, con indicazione della parte a ciascuno spettante. Il testo integrale del decreto e il relativo allegato sono pubblicati interamente sul sito del Ministero dell’interno – Dipartimento affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale: http://finanzalocale.interno.it//index.html nella pubblicazione del 30 agosto 2012 «Pagamento di somme per accertamenti medico-legali».


Riunione Giunta Esecutiva del 13.10.2012

Oggetto: Convocazione Giunta Esecutiva

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione della Giunta Esecutiva che si svolgerà sabato 13 ottobre 2012 alle ore 7:30 presso il Comune di Cesena – Palazzo Municipale – Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle ore 9:30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

  1. Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione 2012;
  2. Proposta modifica composizione Consiglio Generale;
  3. Situazione economica dell’Associazione;
  4. Varie ed eventuali.

Leggi: Verbale GE 13 10 2012


Riunione Consiglio Generale del 13.10.2012

Oggetto: Convocazione Consiglio Generale

ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione del Consiglio Generale che si svolgerà sabato 13 ottobre 2012 alle ore 7:30 presso il Comune di Cesena – Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle ore 9:30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

  1.  Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione 2012;
  2. Proposta modifica composizione Consiglio Generale;
  3. Situazione Economica dell’Associazione;
  4. Varie ed eventuali.

Leggi: Verbale CG del 13 10 2012


Anagrafe: Regolamento attuazione art. 5 D.L. 5/2012

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo previsto dall’art. 5 del D.L. 5/2012 in materia di cambio di residenza in tempo reale, che apporta diverse modifiche al D.P.R. 223/1989.
Diverse novità sono state anticipate con le circolari ministeriali emanate nei mesi scorsi, pertanto il regolamento non introduce cambiamenti di rilievo nell’attuale modalità di lavoro, ad eccezione dei seguenti punti:
  • la lettera h) aggiorna il contenuto delle schede individuali allineandolo ai modelli ISTAT già in uso
  • la lettera i) elimina la necessità di richiedere apposita autorizzazione per la gestione esclusivamente informatizzata dello schedario anagrafico
Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal 25/9/2012.