Equitalia: proroga al 31.12.2014

Viene prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2014, l’accordo in base al quale le società del gruppo Equitalia effettuano la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate. Lo prevede la legge di Stabilità 2014. (Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (G.U. n. 302 del 27-12-2013 – Suppl. Ordinario n. 87)
Art. 1, comma 610:

610. Al comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35:

 2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all’esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.


Riunione Giunta Esecutiva del 22.02.2014

 Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione della Giunta Esecutiva che si svolgerà sabato 22 febbraio 2014 alle ore 7:30 presso il Comune di Cesena – Palazzo Municipale – Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle ore 9:30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.       Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione 2013;

2.     Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione 2014;

3.       Approvazione Bilancio Consuntivo 2013;

4.       Approvazione Bilancio Preventivo 2014;

5.       Varie ed eventuali.

Leggi: Bilancio consuntivo 2013

Leggi: Bilancio preventivo 2014

Leggi: Verbale GE 22 02 2014


Riunione Consiglio Generale del 22.02.2014

 Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione del Consiglio Generale che si svolgerà sabato 22 febbraio 2014 alle ore 8:00 presso il Comune di Cesena – Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle ore 10:00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.       Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione 2013;

2.     Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione 2014;

3.       Approvazione Bilancio Consuntivo 2013;

4.       Approvazione Bilancio Preventivo 2014;

5.       Varie ed eventuali.

Leggi: Bilancio consuntivo anno 2013

Leggi: Bilancio preventivo 2014

Leggi: Verbale CG del 22 02 2014


FESTIVITÀ IN SALVO: anche nel 2014 … giornate festive confermate

Iniziamo bene il 2014!!

L’art. 1 comma 24 del decreto legge 138/2011 (convertito nella legge 148/2011) ha reintrodotto la validità di alcune festività civili, con la conferma dei giorni festivi religiosi già concordati con la Santa Sede.

 Ricordiamo che la norma prevede che:

A decorrere dall’anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare  entro il 30 novembre dell’anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività … non conseguenti ad accordo con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni (ad esclusione del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno), in modo tale che … le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.

Da questo calcolo resterebbero pertanto fuori 3 festività.

Il governo avrebbe dovuto – entro il 30 novembre 2013 – individuare le festività da spostare nel 2014, ma il relativo decreto non è stato predisposto in tempo,

conseguenza … anche per il 2014 tutto resta confermato!!

Restano pertanto festivi:

lunedì 21 aprile – Pasquetta

Festa del Patrono locale

venerdì 26 dicembre – S. Stefano


Corso formazione/aggiornamento Montecchio Emilia (RE) – 26.02.2014

Mercoledì 26 febbraio 2014

Comune di Montecchio Emilia

Il Castello

Sala della Rocca

Orari:  9:00 – 13:00   14:00 – 17:00

Con il patrocinio del Comune di Montecchio Emilia

  • Quote di partecipazione al corso:

    € 162,00(*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2013 con rinnovo anno 2014 già pagato al 31.12.2013. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.
    € 202,00(*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2014 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
    € 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

    La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

    Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie e/o postali,   comprensive  dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

    Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Banco Posta di Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Montecchio 2014 o numero fattura
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art.10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993 – comprensivo di  € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Fontana Lazzaro

  • Resp. Servizio Notifiche dell’Unione Colline Matildiche
  • Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

Programma:

Il Messo Comunale

  • Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: notifiche atti pervenuti tramite P.E.C.
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c. : notificazione nella resi- denza, dimora e domicilio

Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi

La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010

La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il do- miciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio scono- sciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale”

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 149 bis c.p.c. ed il Codice della Am ministrazione Digitale (D. Lgs 82 /2005)

La mera trasmissione di atti a mezzo posta elettronica

La PEC

La firma digitale

La notificazione a mezzo posta elet- tronica

  • Le novità introdotte dalla “Legge di Stabilità” 2013 (L. 228/2012)

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973

L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973

L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)

  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • Il D.P.R. 602/1973

L’Art 26 del D.P.R. 602/1973

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy
  • Il diritto “all’oblio”

Risposte a quesiti

 Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata inviando tramite fax o mail il modulo (link “Modulo di iscrizione …” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: Attività di formazione anno 2014

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Montecchio Emilia 2014

Vedi: Fotografie del corso di formazione

Vedi: Video del Corso di formazione


Digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni: nuove norme in materia di protocollazione e conservazione dei documenti informatici

Aggiornato il quadro normativo per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione ha firmato due decreti adottati in attuazione di alcune disposizioni del Codice dell´amministrazione digitale, in materia di protocollazione e conservazione dei documenti informatici. I due decreti forniscono un importante supporto alla digitalizzazione dell´amministrazione pubblica che, pur adottando da tempo gli strumenti informatici, non ha ancora adeguato i suoi processi a modelli in grado di sfruttare in pieno le potenzialità dei nuovi mezzi.

Gli schemi innovano e rendono più ampio il quadro delle regole tecniche vigenti in materia, aggiornando quelle sul protocollo informatico e la conservazione dei documenti elettronici, la cui introduzione risale, rispettivamente, all’ottobre del 2000 e al febbraio 2004. Con riferimento alle regole tecniche per il protocollo informatico viene modificato il DPCM 31 ottobre 2000 per adeguarlo al nuovo contesto normativo, che prevede la trasmissione dei documenti non solo mediante l´utilizzo della posta elettronica, ma anche attraverso la PEC o in cooperazione applicativa basata sul Sistema Pubblico di Connettività e sul Sistema Pubblico di Cooperazione. Apportando modifiche alla deliberazione CNIPA n. 11/2004 è stato inoltre introdotto il concetto di “sistema di conservazione”, che assicura la conservazione a norma dei documenti elettronici e la disponibilità dei fascicoli informatici, stabilendo le regole, le procedure, le tecnologie e i modelli organizzativi da adottare per la gestione di tali processi.

Leggi: Regole tecniche conservazione 2013

Leggi: Regole tecniche protocollo informatico 2013


Corso Formazione/aggiornamento Udine – 06.02.2014

Giovedì 6 febbraio 2014

Comune di Udine

 Sala Polifunzionale

V^ Circostrizione

Via Veneto 164

 

Orari:  9:00 – 13:00   14:00 – 17:00

Con la collaborazione del Comune di Udine

Quote di partecipazione al corso:

€ 160,00(*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2013 con rinnovo anno 2014 già pagato al 31.12.2013. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.
€ 200,00(*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2014 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 270,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie e/o postali ed aggiungendo l’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Banco Posta di Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Udine 2014 o numero fattura
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art.10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993 – aggiungere all’importo totale € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento oltre € 2,00 per imposta di bollo.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Durì Francesco

  • Resp. Servizio Notifiche del Comune di Udine
  • Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

Programma:

Il Messo Comunale

  • Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: notifiche atti pervenuti tramite P.E.C.
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c. : notificazione nella resi- denza, dimora e domicilio

Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi

La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010

La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il do- miciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio scono- sciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale”

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 149 bis c.p.c. ed il Codice della Am ministrazione Digitale (D. Lgs 82 /2005)

La mera trasmissione di atti a mezzo posta elettronica

La PEC

La firma digitale

La notificazione a mezzo posta elet- tronica

  • Le novità introdotte dalla “Legge di Stabilità” 2013 (L. 228/2012)

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973

L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973

L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)

  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • Il D.P.R. 602/1973

L’Art 26 del D.P.R. 602/1973

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy
  • Il diritto “all’oblio”

Risposte a quesiti

 Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata inviando tramite fax o mail il modulo (link “Modulo di iscrizione …” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: Attività di formazione anno 2014

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Udine 2014

Vedi: Foto del Corso di formazione

Vedi: Video del Corso di formazione


Avvisi di addebito INPS: il solito pasticcio normativo

 L’attività di notificazione atti si intensifica “inspiegabilmente” in prossimità della fine dell’anno.

Altrettanto “inspiegabili” sono le richieste che pervengono ai Comuni di ingenti quantità di Avvisi di addebito, con presunta scadenza il 31.12.2013, da parte dell’INPS.

Il D.L. 78/2010 nella stesura iniziale prevedeva espressamente che l’atto dovesse essere affidato ad Equitalia. Trattandosi di un titolo esecutivo stiamo parlando di avvisi che hanno la stessa natura della cartella esattoriale.

La legge di conversione (Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122.) ha abrogato il comma 3° dell’art. 30 che prevedeva espressamente che la notifica dell’avviso di addebito fosse effettuabile tramite affidamento all’agente di riscossione (Equitalia).

Il 4° comma prevede che la notificazione debba essere effettuata tramite PEC o tramite Messo Comunale o Polizia Municipale subordinando tale attività di notifica ad una apposita convenzione.

E’ anche possibile effettuare la notificazione tramite invio di raccomandata A.R..

Il successivo 5° comma prevede che l’atto di cui al 2° comma sia affidato all’agente di riscossione (Equitalia).

Il solito pasticcio normativo!

Se il legislatore ha previsto che il Messo Comunale o la P.M. intervengano previa convenzione tale attività è discrezionale e non solo il Messo Comunale è tenuto ad intervenire ma anche la P.M. proprio perché tale attività di notifica è prevista da apposita norma (art. 30, 4° comma del D.L. 78/2010) e quindi non ai sensi dell’art. 10 della legge 265/1999.

Oltre a ciò, il 5° comma prevede l’affidamento dell’avviso di cui al 2° comma, (quindi dell’avviso di cui non si è ancora disposta la notificazione?) al concessionario.

Poiché tra l’altro si è ripercorsa l’impostazione dell’art. 26 del DPR 602/1973 ed originariamente era previsto che l’atto fosse affidato per la notificazione all’agente di riscossione, che quindi avrebbe provveduto alla notificazione, molto probabilmente ai sensi dell’art. 26 del DPR 602/1973, è legittimo ritenere che il procedimento notificatorio a cui far riferimento sia più probabilmente quello che deriva dal combinato disposto dell’art. 26 del DPR 602/73 e dell’art. 60 del DPR 600/73 (notifica della cartella di pagamento). Va comunque evidenziato che la richiesta di notifica inviata dall’INPS prevede che si notifichi ai sensi degli artt. 137 cpc e seguenti e poiché l’art. 30 del D.L. 78/2010 non cita espressamente a quali modalità di notifica far riferimento.

A tal proposito però si noti come il comma 14 dell’art. 30, DL 78/2010, sembra ricondurre tutta l’attività di recupero delle somme indicate nell’Avviso di Addebito alle norme sulle somme messe a ruolo e sulla cartella di pagamento e quindi avvallare la notificazione con le modalità prevista per la cartella di pagamento.

Inoltre anche se il 3° comma è stato abrogato per consentire comunque all’INPS di ricorrere al primo tentativo di notifica tramite PEC o anche di notificare tramite raccomandata A.R., non ha però tolto la possibilità di affidare gli atti per la notifica anche direttamente all’agente di riscossione (Equitalia) e quindi in caso di atti in scadenza non mancherebbe la possibilità di realizzare la notifica senza l’ausilio dei messi comunali.

In poche parole, l’INPS sta facendo “i suoi affari” (tra l’altro con notevole ritardo) sulle spalle dei Comuni (ma siamo sicuri che tali iniziative debbano essere soddisfatte supinamente o invece i Comuni che si troverebbero in difficoltà, anche a causa dei ridotti tempi di notifica, possono “puntare i piedi”?

Bisogna inoltre considerare che se la norma prevede che gli Avvisi di addebito vanno notificati previa convenzione, quando i destinatari risiedono in province diverse da quella di competenza dell’INPS emittente, diventa impossibile prevedere una convenzione, poiché dovrebbe essere assunta in linea teorica con tutti i comuni d’Italia. Pertanto, è ragionevole pretendere la convenzione con l’INPS territorialmente competente, ma per quanto riguarda gli atti di altri uffici INPS?.

Per gli atti provenienti dagli uffici INPS di province diverse dalla propria si potrebbe anche soprassedere alla mancata convenzione o diversamente, bisognerebbe sostenere che quegli atti devono essere affidati direttamente all’agente della riscossione. E’ inoltre bene puntualizzare che pur in assenza di convenzione la notifica degli avvisi in questione non compromette la validità della notificazione.

Pertanto si ritiene che il Dirigente debba attivarsi al fine di concordare l’invio degli atti e le scadenze degli atti stessi in relazione al personale in servizio attivo.

Leggi: Messaggio INPS 22 novembre 2013


Accertamento fiscale: notifica tardiva e risarcimento del danno da parte del Messo Comunale

Più volte questa Associazione ha fatto rilevare come la corretta applicazione della normativa vigente in tema di notificazioni sia elemento essenziale affinché non venga rilevata la responsabilità patrimoniale del Messo Comunale.

La fattispecie analizzata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 20365 del 5 settembre 2013 attiene alla questione del risarcimento dei danni cagionati all’Amministrazione finanziaria dalla tardiva notificazione di un avviso di accertamento da parte dei Messi Comunali.

Occorre evidenziare che la notificazione degli atti di accertamento è disciplinata dall’art. 60 del DPR n. 600/1973 secondo cui la notifica è eseguita, secondo le disposizioni di cui agli artt. 137 e seguenti cpc, dai Messi Comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte.

Nella fattispecie di cui alla sentenza in commento un Comune era stato convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia dal Ministero delle Finanze. Quest’ultimo, in particolare, ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno quantificato in € 20.198,63 a causa della tardiva notificazione da parte del Messo Comunale di un avviso di accertamento in materia di INVIM, notificazione che era stata tempestivamente richiesta dall’Ufficio del registro di Bergamo.

Il Tribunale di Brescia aveva tuttavia dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse ad agire da parte del Ministero in conseguenza della condanna nel frattempo pronunciata dalla Corte dei Conti nei confronti del messo notificatore.

In secondo grado, la Corte d’appello di Brescia accoglieva l’appello proposto dal Ministero delle Finanze e, accertata la responsabilità civile del Comune, lo condannava a pagare la somma di € 49.384,89, comprendente oltre all’importo dell’avviso di accertamento non recuperato, anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

Ebbene, nella sentenza la Corte di Cassazione conferma la sentenza emessa dal giudice d’appello ribadendo i propri principi concernenti il rapporto tra responsabilità civile e responsabilità amministrativa in tema di notificazione di atti tributari.

In particolare, secondo la Suprema Corte “l’azione di responsabilità promossa dal P.G. della Corte dei Conti per i danni conseguenti alla tardiva effettuazione da parte dei Messi Comunali della notifica di un accertamento tributario, in quanto volta a far valere una responsabilità amministrativa, a tutela dell’interesse generale al corretto esercizio delle funzioni amministrative e contabili, si differenzia da quella risarcitoria proposta dall’Amministrazione finanziaria nei confronti del Comune e degli altri responsabili, la quale trova fondamento nella responsabilità solidale dei convenuti, in relazione al mancato adempimento da parte Comune dell’obbligazione derivante da un rapporto di mandato “ex lege”. L’azione di responsabilità contabile nei confronti del messo comunale e l’azione contrattuale nei confronti del Comune sono domande che, pur ricollegabili ai medesimi fatti, risultano diverse tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo”.

E’ bene evidenziare che per “responsabilità amministrativa” si intende la responsabilità per i danni causati all’ente nell’ambito o in occasione del rapporto d’ufficio: affinché un soggetto possa essere chiamato a rispondere in sede di responsabilità amministrativa occorre che lo stesso, con una condotta dolosa o gravemente colposa collegata o inerente al rapporto esistente con l’amministrazione, abbia causato un danno pubblico risarcibile che si ponga come conseguenza diretta e immediata di detta condotta.

La responsabilità amministrativa grava, dunque, sul Messo Comunale in relazione ai danni causati al Ministero delle Finanze per la intervenuta decadenza dell’accertamento dovuta a tardiva notificazione.

Detta responsabilità è azionata dal Procuratore Generale della Corte dei Conti a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio delle funzioni amministrative e contabili e viene accertata nell’ambito del processo contabile dinanzi alla Corte dei Conti.

Differente è, invece, la responsabilità civile gravante sul Comune. Il Comune, infatti, si è reso inadempiente al contratto di mandato ex lege sussistente tra lo stesso e il Ministero delle Finanze in relazione alla notificazione degli atti tributari affidatigli.

Infatti, afferma la Corte: “il comune, ove richiesto dall’amministrazione finanziaria di notificare un atto impositivo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, assume gli obblighi di un mandatario ‘ex lege’; esso, pertanto, è civilmente responsabile nei confronti dell’amministrazione mandante nel caso in cui, colposamente ritardando l’esecuzione della notificazione di un avviso di liquidazione di imposta, provochi la decadenza di tale Amministrazione dalla pretesa fiscale”.

Dal punto di vista procedurale, la responsabilità civile del Comune è azionata dal Ministero delle Finanze (soggetto danneggiato) con atto di citazione dinanzi al giudice ordinario ed è volta al reintegro patrimoniale del mancato introito causato dalla decadenza dell’accertamento.

Inoltre, sempre dal punto di vista civile, accanto alla responsabilità contrattuale del Comune sussiste la responsabilità solidale del messo comunale che in concreto ha eseguito la notificazione oltre il termine di decadenza.

Le due responsabilità (civile e amministrativa), pur rinvenendo dallo stesso fatto (notificazione tardiva di un avviso di accertamento da parte del Messo Comunale), sono distinte dal punto di vista sia soggettivo sia oggettivo.

Alla luce di ciò, a nulla vale, nell’ambito del processo civile instaurato dal Ministero delle Finanze, l’eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata dal Comune e fondata sulla intervenuta sentenza della Corte dei Conti nei confronti del Messo Comunale all’esito del giudizio di responsabilità amministrativa.

Infatti, la domanda per inadempimento contrattuale proposta dal Ministero delle Finanze è diversa dall’azione promossa dal Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, avente ad oggetto la responsabilità amministrativa del preposto alla notificazione.


BUONE FESTE !!!


Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 26-09-2013) 03-12-2013, n. 27057

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17376/2011 proposto da:

COMUNE DI REVERE C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato ANDREONI AMOS, rappresentato e difeso dall’avvocato MAGALINI GIANFRANCO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell’avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO PAGANI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 266/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 02/07/2010 r.g.n. 530/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato ANDREONI AMOS per delega verbale MAGALINI GIANFRANCO;

udito l’Avvocato PAGANI CARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

G.P., premesso di essere stato assunto il 1.10.1991 alle dipendenze del Comune di Revere con contratto a tempo indeterminato come responsabile dell’Ufficio Tecnico e di essere stato licenziato, con lettera del 28.10.2005, per assenza ingiustificata dall’8.8.05, adiva il Tribunale di Mantova contestando la legittimità formale e sostanziale del recesso in quanto egli si trovava legittimamente in ferie.

Si costituiva in giudizio il Comune di Revere, che contestava quanto dedotto, difendendo la regolarità formale e sostanziale del licenziamento e negando di dovere alcunché come differenze retributive.

Il primo giudice, sentito il superiore gerarchico del G., che riconosceva come propria la firma apposta alla domanda di ferie, accoglieva parzialmente le domande, ritenendo illegittimo il licenziamento in quanto l’assenza era giustificata dalla concessione delle ferie, e condannando il Comune alla reintegrazione e al risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18, detratto l’aliunde perceptum, oltre alla corresponsione di una parte degli incentivi richiesti.

Appellava il Comune lamentando l’erroneità della sentenza che non aveva tenuto conto del fatto che il licenziamento era seguito a due ordini di riprendere servizio, a cui il dipendente non aveva adempiuto; poiché egli era tenuto, da una precisa norma del contratto collettivo, ad essere reperibile, il fatto che non vi avesse provveduto rendeva automaticamente conosciute tutte le comunicazioni inviategli al domicilio inizialmente dichiarato, benché non ritirate. Il datore di lavoro, infatti, manteneva sempre il potere di revocare le ferie già concesse e il non aver adempiuto all’obbligo di presentarsi al lavoro rendeva illegittima la condotta contestata.

Si costituiva il G. resistendo al gravame e proponendo appello incidentale circa il mancato riconoscimento di taluni compensi aggiuntivi richiesti.

Quanto all’appello principale evidenziava che, essendo l’assenza legittima, il dipendente non aveva nessun obbligo di reperibilità durante le ferie.

Con sentenza depositata il 2 luglio 2010, la Corte d’appello di Brescia respingeva entrambi i gravami.

Per la cassazione propone ricorso il Comune di Revere, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste il G. con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1335 c.c., e artt. 45 e 23 del c.c.n.l. 6 luglio 1995 per il personale dipendente dalle amministrazioni del Comparto Regioni – Autonomie locali, così come sostituito dall’art. 24 del c.c.n.l. 22.1.04. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5). Lamenta che il giudice di appello negò erroneamente che le comunicazioni (di richiamo in servizio) inviate al dipendente presso il suo domicilio fossero irrilevanti essendo questi in ferie. Ciò in base al principio di cui all’art. 1335 c.c., nonchè al principio secondo cui, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. n. 4748/11).

Evidenzia che l’art. 23 del c.c.n.l. di comparto prevedeva tra i doveri del dipendente quello di “comunicare all’Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea nonché ogni successivo mutamento delle stesse”.

Ne conseguiva che il dipendente in ferie fosse tenuto a comunicare la sua dimora temporanea ed i successivi eventuali mutamenti.

Il motivo è infondato. La norma contrattuale invocata tutela il diritto del datore di lavoro di conoscere il luogo ove inviare comunicazioni al dipendente nel corso del rapporto di lavoro e non già, stante la natura costituzionalmente tutelata del bene, ivi comprese le connesse esigenze di privacy, durante il legittimo godimento delle ferie (che il lavoratore è libero, salvo diverse pattuizioni, di godere secondo le modalità e nelle località che ritenga più congeniali al recupero delle sue energie psicofisiche), risolvendosi l’opposta interpretazione in una compressione del diritto alle ferie, costringendo il lavoratore in viaggio non solo a far conoscere al datore di lavoro i luoghi e tempi dei suoi spostamenti, ma anche ad una inammissibile e gravosa attività di comunicazione formale, magari giornaliera, dei suoi spostamenti.

2. Con il secondo motivo il Comune denuncia la violazione dell’art. 2109 c.c., e dell’art. 18 del c.c.n.l. 6.7.95, così come confermato dall’art. 45 del c.c.n.l. 22.1.04.

Lamenta che in ogni caso la Corte di merito avrebbe dovuto riconoscere che il datore aveva il diritto di richiamare dalle ferie il dipendente con ordine per quest’ultimo vincolante, permanendo, anche durante il godimento delle ferie, il potere del datore di lavoro di modificare il periodo feriale anche a seguito di una riconsiderazione delle esigenze aziendali, come del resto previsto dal citato art. 18 del c.c.n.l. che prevede la possibilità per il datore di lavoro di interrompere o sospendere il periodo feriale già in godimento.

3. Con il terzo motivo il Comune lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, e dell’art. 25 del c.c.n.l. per il personale del comparto Regioni – Autonomie locali del 6.7.95 e 22.1.04. Lamenta che dal combinato disposto delle norme invocate doveva evincersi la legittimità del licenziamento per l’assenza ingiustificata, quale che fosse la causa dell’assenza, evidenziando che il Comune aveva inviato al domicilio del G. (in ferie) l’invito a riprendere il servizio.

4. I motivi, che per la loro connessione possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati. In realtà l’invocato art. 18 stabilisce, per quanto qui interessa, che “Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 16 (attinente l’impossibilità di fruirne). Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente” (comma 9); ancora che “Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno – 30 settembre” (comma 10); ancora che “Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto” (comma 11); ancora che “In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo” (comma 12);

quindi che “Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L’amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione” (comma 14).

Come risulta evidente non vi è, nell’invocato art. 18, alcuna norma che preveda un potere totalmente discrezionale del datore di lavoro di interrompere o sospendere il periodo feriale già in godimento, risultando allo scopo insufficiente il generico inciso di cui al comma 11 “Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio”, che nulla dice circa le modalità con cui l’interruzione o la sospensione possa essere adottata e debba essere comunicata. Deve anzi evidenziarsi che questa Corte, pur avendo affermato il diritto del datore di lavoro di modificare il periodo feriale in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali, ha al contempo ritenuto che le modifiche debbano essere comunicate al lavoratore con congruo preavviso (Cass. n. 1557/00). Ciò presuppone all’evidenza una comunicazione tempestiva ed efficace, idonea cioè ad essere conosciuta dal lavoratore prima dell’inizio del godimento delle ferie, tenendo conto che il lavoratore non è tenuto, salvo patti contrari, ad essere reperibile durante il godimento delle ferie (e salvo il diverso caso di comunicata malattia insorta nel periodo feriale, al fine di sospenderne il decorso e consentire al datore di lavoro i controlli sanitari, Cass. n. 12406/99).

Il lavoratore è infatti libero di scegliere le modalità (e località) di godimento delle ferie che ritenga più utili (salva la diversa questione dell’obbligo di preservare la sua idoneità fisica, Cass. sez. un. n. 1892/82), mentre la reperibilità del lavoratore può essere oggetto di specifico obbligo disciplinato dal contratto individuale o collettivo del lavoratore in servizio ma non già del lavoratore in ferie, salvo specifiche difformi pattuizioni individuali o collettive.

Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 50,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 settembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2013


L’attività di formazione dell’Associazione – anno 2014

Il «Progetto per la valorizzazione del Messo Comunale» è una iniziativa dell’Associazione A.N.N.A. che ha come obbiettivo principale quello di riqualificare la figura ed il ruolo del Messo Comunale e tutte le figure che svolgono l’attività di notificazione, attraverso la conoscenza dei principi fondamentali del Procedimento notificatorio.

L’Associazione attraverso tale iniziativa, che si svolge su tutto il territorio nazionale, intende dare il proprio contributo affinché l’applicazione delle norme che regolano il Procedimento notificatorio sia la più uniforme possibile .

L’informatizzazione della pubblica amministrazione è certamente una delle principali sfide che Stato, Regioni ed Enti locali si trovano ad affrontare in questo momento storico. L’impatto della tecnologia sull’amministrazione pubblica ed i servizi ai cittadini è di enorme portata, ma per risultare veramente efficace il processo di informatizzazione necessita di un gran numero di strumenti normativi, tecnici ed organizzativi. Gli effetti dello sviluppo e della diffusione dell’innovazione tecnologica sulla produzione documentaria sono oramai rilevanti (basti pensare a quelli derivanti dall’introduzione della firma elettronica e del servizio di posta elettronica certificata che hanno reso possibile la formazione, la trasmissione e la ricezione di documenti informatici a valenza giuridica e forza probatoria), il che rende necessari l’attivazione di sistemi di gestione elettronica e lo sviluppo di soluzioni di natura archivistica, organizzativa e tecnologica, capaci di garantire la conservazione nel tempo e la fruizione della memoria digitale.

Di fronte a tale situazione, A.N.N.A. si propone di fornire un contributo alla soluzione delle problematiche connesse alla produzione e conservazione dei documenti e degli archivi informatici; problematiche che, se non affrontate correttamente, rischiano di provocare la perdita irreversibile di gran parte del patrimonio archivistico che sarà prodotto in futuro dalle amministrazioni pubbliche e dalle imprese.

I Corsi, di carattere prevalentemente pratico, affrontano la materia delle notifiche attraverso l’analisi, lo sviluppo ed il coordinamento delle norme procedurali. Particolare attenzione viene prestata alla compilazione dei moduli operativi, anche in relazione alle conseguenze derivanti dall’evoluzione giurisprudenziale che spesso sopperisce a lacune legislative ovvero ne determina ulteriori dubbi e difficoltà sull’applicabilità delle norme. Si tratterà, inoltre, in maniera approfondita della Notifica On Line

I docenti sono operatori di settore che, con una collaudata metodologia didattica, assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati.
Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

PRIMO SEMESTRE  2014

Data

Luogo

Tipologia

 Giovedì 6  Febbraio  Udine Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
 Mercoledì 26  Febbraio  Montecchio Emilia (RE) Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
 Giovedì  6  Marzo  Quarto d’Altino (VE)
Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
 Giovedì 6  Marzo  Lecce Corso per Messi Notificatori Provinciali
 Giovedì  13  Marzo  Erchie (BR)
Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
 Martedì 18  Marzo  Cisterna Latina (LT) Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
 Giovedì 27  Marzo  Montegrotto Terme (PD) Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
 Giovedì 10  Aprile  Alba Adriatica (TE) Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
 Giovedì 19  Giugno  Fonte Nuova (RM) Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
 Lunedì 23  Giugno  Iglesias (CI) Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori

SECONDO SEMESTRE  2014

Data

Luogo

Tipologia

 Venerdì 26  Settembre  Capo d’Orlando (ME) Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
 Giovedì  16  Ottobre  Ancona  Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
 Venerdì 24  Ottobre  Tortona (AL)  Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
 Maertedì 28   Ottobre  Zola Predosa (BO) Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori
 Venerdì 28  Novembre  Cesena (FC) Corso di aggiornamento per Agenti Notificatori

Assenze per malattia: comportamenti vietati

Il  lavoratore  “in  malattia”  deve  tenere  un comportamento improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede … pena conseguenze disciplinari   …   che   possono addirittura portare al licenziamento.

Vale la pena di ricordare che è risultato legittimo il licenziamento del lavoratore:

  • che, durante la malattia, era addetto ai lavori di ristrutturazione del locale dove a giorni sarebbe stato trasferito l’esercizio commerciale di cui egli stesso era titolare (Cass. lavoro 5.2.2013 n. 2612)
  • che, durante l’assenza per malattia, serviva la clientela seduta ai tavoli di un locale pubblico (Cass. lavoro 29.11.2012 n. 21253)
  • che, assente per “lombosciatalgia acuta da sforzo”,  faceva il cameriere presso una pizzeria (Cass. lavoro 8.10.2012 n. 17904)
  • che, pur affetto da “cefalea in sinusite frontale riacutizzata”, svolgeva mansioni di addetto alla sicurezza presso locali da ballo (Cass. lavoro 26.9.2012 n. 16375).

Sempre secondo i giudici, l’accertamento dei fatti può essere compiuto (seppur con qualche comprensibile limitazione) mediante il ricorso agli investigatori privati e che – in caso di contestazioni – ricade sul lavoratore “intento allo svolgimento di un’altra attività” dimostrarne la compatibilità con le proprie condizioni di salute.

Durante il periodo di malattia il lavoratore deve rendersi reperibile durante le fasce orarie  previste per la VISITA FISCALE, alle quali è possibile derogare sono in presenza di una ragione seria ed apprezzabile.

Il dipendente dispone quindi di una certa quantità di  TEMPO “LIBERO”  (ovviamente nel caso di patologie meno gravi) che può impiegare in svariati modi, semplicemente riposando ovvero svolgendo un qualche altro tipo di attività.
Quest’ultima possibilità incontra tuttavia limiti molto precisi:

  • è assolutamente vietato lo svolgimento della medesima attività che costituisce l’oggetto delle mansioni lavorative normalmente espletate, in tal caso si presume tout court l’inesistenza dello stato di malattia;
  • è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività che possa impedire o anche solo ritardare la piena e pronta guarigione. E’ qui che le cose normalmente si complicano, dovendosi pervenire alla definizione (in ogni singolo caso) di quali condotte risultino incompatibili con lo stato di malattia lamentato.

La Corte di Cassazione ricorda che la ASSENZA DAL DOMICILIO per lo svolgimento di attività lavorativa (o di altro genere)  può giustificare il licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà:

  • qualora l’attività esterna sia sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia,
  • qualora l’attività, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio.

Ci sono due recenti casi:

SANZIONE CONFERMATA

Al lavoratore è contestato di avere tenuto, durante il periodo di assenza per lombosciatalgia acuta, un comportamento tale da escludere la sussistenza dello stato di malattia – ovvero in contrasto con l’obbligo di non pregiudicare il ripristino della piena capacità lavorativa (guarigione) – per essere stato visto esercitare la caccia. (Cassazione Lavoro, sentenza 22.2.2013 n. 4559)

SANZIONE ANNULLATA

Un’attività sporadica ed occasionale e non durante l’intero orario di apertura dell’agenzia (gestita da un congiunto) da parte del lavoratore, non è assimilabile a una prestazione lavorativa e risulta certamente poco impegnativa dal punto di vista fisico e psichico.
Tale impegno, stante la sua dimensione qualitativa e quantitativa, è del tutto compatibile con la malattia sofferta, ma addirittura può avere un’incidenza funzionale e positiva per una più pronta guarigione. (Cassazione Lavoro, sentenza 15.10.2013 n. 23365)

Approfondimento:

La Cassazione, con sentenza n. 4559 del 22 febbraio 2013, conferma la legittimità del licenziamento di un lavoratore che, durante l’assenza per malattia, si era (per ben due volte) dedicato a una battuta di caccia in Trentino.

Ebbene, in questo caso, confermando un orientamento che si va sempre più consolidando, la Suprema Corte – a fronte della patologia che affliggeva il lavoratore, consistente in una lombalgia – ha ritenuto che il lavoratore avesse messo in atto una condotta negligente, dato che la caccia all’aperto aveva comportato il prolungato appostamento in un capanno, con conseguente esposizione all’umidità, nonché la necessità di tenere una postura non adatta rispetto alla patologia che era stata denunciata.

Come già precedentemente affermato dalla stessa giurisprudenza, il lavoratore in malattia deve tenere un comportamento improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede, talché, nel caso di specie, la condotta messa in atto dal dipendente è stata ritenuta passibile della massima sanzione disciplinare, a prescindere dall’avvenuta dimostrazione di un effettivo aggravamento delle condizione di salute in dipendenza dell’attività venatoria. E’ infatti sufficiente che, dalla correlazione tra patologia e altra attività, derivi anche solo un potenziale rinvio della piena guarigione.

La decisione della Suprema Corte appare pienamente condivisibile e corrobora quanto recentissimamente affermato dalla stessa Cassazione; è infatti sufficiente ricordare Cass. 5 febbraio 2013, n. 2612, che ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore scoperto mentre era addetto ai lavori di ristrutturazione del locale dove a giorni sarebbe stato trasferito l’esercizio commerciale di cui egli stesso era titolare; Cass. 29 novembre 2012, n. 21253, che parimenti ha convalidato il recesso intimato a un lavoratore che, durante l’assenza per malattia, serviva la clientela seduta ai tavoli di un locale pubblico; o ancora Cass. 8 ottobre 2012, n. 17904, che è giunta alle medesime conclusioni nei confronti di un lavoratore che, assente per lombo sciatalgia acuta da sforzo, faceva il cameriere presso una pizzeria. Da ricordare infine, Cass. 26 settembre 2012, n. 16375, che ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore il quale, pur affetto da “cefalea in sinusite frontale riacutizzata”, svolgeva mansioni di addetto alla sicurezza presso locali da ballo.

Merita concludere ricordando che, sempre secondo i giudici di legittimità, l’accertamento dei fatti può essere compiuto (seppur con qualche comprensibile limitazione) mediante il ricorso agli investigatori privati e che, in caso di contestazioni, ricade sul lavoratore intento allo svolgimento di un’altra attività dimostrarne la compatibilità con le condizioni di salute che hanno comportato l’assenza dal posto di lavoro.

Si ricorda che al lavoratore che si assenta per malattia fanno carico, a fronte del diritto alla conservazione del posto e all’erogazione dell’apposita indennità, alcuni obblighi formali e sostanziali. Infatti egli è, in prima battuta, tenuto a farsi rilasciare la certificazione dello stato morboso (inviando al datore il numero di protocollo) nonché a rendersi reperibile durante le fasce orarie previste per l’effettuazione dei controlli sanitari.

Se il primo adempimento è di semplice esecuzione, la reperibilità costituisce un obbligo altrettanto fermo, cui è possibile derogare solo in presenza di una ragione seria e apprezzabile (anche se non è richiesto che il motivo giustificante l’assenza debba assurgere al rango di “causa di forza maggiore”).

Una volta adempiuto a quanto sopra, il dipendente dispone quindi di una certa quantità di tempo “libero” (ovviamente nel caso delle patologie meno gravi) che può impiegare in svariati modi, semplicemente riposando ovvero svolgendo un qualche altro tipo di attività.

La seconda situazione incontra tuttavia limiti molto precisi, che possono così essere riepilogati:

  1. è assolutamente vietato lo svolgimento della medesima attività che costituisce l’oggetto delle mansioni normalmente disimpegnate: in tal caso si presume tout court l’inesistenza dello stato di malattia;
  2. è inoltre vietato lo svolgimento di qualsiasi attività che possa impedire o anche solo ritardare la piena e pronta guarigione. E’ in questa ipotesi che le cose normalmente si complicano, dovendosi pervenire alla definizione (in ogni singolo caso) di quali condotte risultino incompatibili con lo stato di malattia lamentato.

Licenziamento per soppressione della posizione: requisiti di fondatezza e decadenza dall’impugnazione

La Corte di Cassazione affronta il tema della legittimità di un licenziamento per soppressione della posizione e della tempestività della sua impugnazione.

Nel caso in esame un lavoratore adiva il Tribunale affinché dichiarasse illegittimo il licenziamento intimatogli, per mancato esperimento della procedura di mobilità e per assenza di giustificato motivo con le conseguenze del caso. La società si costituiva eccependo preliminarmente l’intervenuta decadenza del lavoratore per tardività dell’impugnativa. Il Tribunale rigettava il ricorso, accogliendo l’eccezione formulata dalla convenuta. Il lavoratore adiva così la Corte territoriale che confermava la decisione di primo grado. Avverso tale decisione il lavoratore ricorreva in Cassazione, formulando sette motivi. In particolare il ricorrente con il primo motivo denunciava che la Corte territoriale, nonostante la documentazione prodotta in giudizio e comprovante che le attività decisionali spettavano alla sede principale, aveva ritenuto non esser stato indicato alcun elemento utile per considerare quest’ultima e la sede presso cui era adibito unitariamente; con il secondo motivo eccepiva che la medesima, nell’attribuire rilevanza alle difese della società in merito all’autonomia ed indipendenza tecnica ed amministrativa delle due strutture, aveva violato gli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991 e 35 della L. n. 300/1970, che per giurisprudenza costante richiedono un’autonomia anche operativa, strategica ed economica, non sussistente nel caso di specie; con il terzo motivo deduceva che la Corte territoriale, a fondamento della sussistenza della crisi aziendale, aveva posto documenti risalenti nel tempo e che il decremento di fatturato dell’1% rispetto all’anno precedente non poteva considerarsi indice di crisi; con il quarto motivo eccepiva che la stessa non aveva correttamente applicato l’art. 3 della L. n. 604/1966 secondo cui solo una riduzione di fatturato duratura nel tempo può giustificare il licenziamento; con il quinto motivo asseriva che la Corte territoriale non aveva motivato la relazione tra la riorganizzazione aziendale e la soppressione della sua posizione ed aveva errato nel ritenere che alcuni lavoratori non licenziati avessero una qualifica superiore alla sua; con il sesto motivo evidenziava che la stessa non aveva considerato che poteva essere collocato, per l’esperienza e la professionalità maturata, in altre filiale, che le sue mansioni erano state ridistribuite all’interno e che dopo il suo licenziamento erano stati assunti altri con la sua stessa qualifica; con il settimo motivo eccepiva che la Corte aveva erroneamente ritenuto sussistente un nesso di causalità tra la riorganizzazione aziendale e la soppressione della mansione, poiché dagli atti non si evinceva che detta riorganizzazione fosse incentrata sulla sua figura professionale e che diversi colleghi con pari inquadramento ed anzianità aziendale non erano stati inclusi tra i licenziandi. La società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale non avendo la Corte territoriale dichiarato il lavoratore decaduto dall’impugnativa di licenziamento per decorrenza dei 60 giorni previsti per legge. La Corte di Cassazione riuniva i ricorsi e concludeva per il loro rigetto, compensando tra le parti le spese processuali del giudizio.

Motivazioni della sentenza

La Suprema Corte ha innanzitutto esaminato il ricorso incidentale, rigettandolo. A suffragio di ciò la stessa ha richiamato un suo precedente secondo il quale il termine di 60 giorni entro cui impugnare un licenziamento “si sospende a partire dal deposito dell’istanza di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione, contenente l’impugnativa scritta del licenziamento, presso la Commissione di Conciliazione” divenendo irrilevante “il momento in cui l’ufficio provinciale del lavoro provveda a comunicare al datore di lavoro la convocazione per il tentativo di conciliazione” (cfr Cass. n. 17231/2010).

Nell’esaminare i motivi del ricorso principale, la S.C. ha ritenuto inammissibili il primo ed il secondo, non essendo stati indicati gli elementi utili per considerare non autonome ed indipendenti le due strutture.

La S.C. ha, altresì, dichiarato infondati il terzo ed il quarto motivo poiché il giudizio di effettività di una situazione di crisi richiede un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Secondo la S.C. la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi ex art. 3 della L. n. 604/1966 e ricollegato la soppressione della posizione ricoperta dal lavoratore alla crisi aziendale ed alla riduzione di fatturato, essendo essa diretta a fronteggiare una situazione sfavorevole non meramente contingente.

La S.C. ha anche rigettato il quinto ed il settimo motivo poiché comportanti una rivalutazione del fatto inammissibile in sede di legittimità.

Infine, con riferimento al sesto motivo la stessa ha precisato che con esso il ricorrente ha introdotto questioni nuove e che comunque la prova dell’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte “non deve intendersi in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile repechage, mediante l’allegazione di fatti utili a dimostrare o anche solo a far presumere l’esistenza (…) di posti di lavoro cui può essere ancora adibito (…). Se tale onere non è stato adempiuto in sede di ricorso introduttivo, non solo neppure insorge l’onere per il datore di lavoro di offrire la prova della concreta sussistenza di tale possibilità di diverso e conveniente utilizzo del dipendente licenziato ma non può poi la parte introdurre la relativa questione nei successivi gradi del giudizio”.


Modulo per richiesta rimborso spese – anno 2014

Nel rimborso delle spese ricadono i costi degli spostamenti, e quindi di treni, automobili ed aerei, nonché dei mezzi pubblici. Vi sono inoltre i costi di vitto e alloggio, effettuati in strutture di ristorazione ed alberghiere.

E’ importante, al fine di ottenere il dovuto rimborso delle spese di viaggio, di tenere nota accurata di ogni spesa, redigendone una opportuna nota spese, con i seguenti dati:

  • data in cui la spesa è effettuata
  • luogo in cui la spesa è effettuata
  • importo della spesa effettuata
  • documentazione allegata comprovante l’importo (fattura o ricevuta)

Tale nota spese sarà poi consegnata/inviata all’Unità Operativa Vicolo Quasimodo 34 – 35020 Albignasego PD.

I costi chilometrici per utilizzo di mezzi di trasporto di proprietà

Tariffe ACI e trasferte nel comune

Nella realtà è frequente rilevare l’erogazione e la contabilizzazione di rimborsi chilometrici per l’utilizzo da parte di dipendenti e parasubordinati di mezzi di trasporto propri per conto e nell’interesse delle imprese in cui operano.

Il relativo costo viene determinato in base alle percorrenze e prendendo come riferimento le tariffe ACI che sono determinate in base ai seguenti parametri:

• categoria del veicolo utilizzato (autovettura, motociclo, ciclomotore, fuoristrada, autofurgone);

• elenco delle marche automobilistiche;

• tipo di alimentazione (es. benzina, gasolio, ecc.);

• periodo di utilizzo del veicolo.

In linea generale l’utilizzo da parte di dipendenti e parasubordinati di veicoli propri genera in loro favore il diritto al riconoscimento di un’indennità chilometrica a titolo di rimborso spese.

La stessa viene calcolata in base ai seguenti due elementi:

percorrenza effettuata per conto dell’impresa, determinata in chilometri;

costo chilometrico oggettivamente attribuibile al tipo di mezzo utilizzato.

Va preliminarmente precisato che se viene riconosciuto un costo superiore rispetto a quello effettivo per l’impiego di autoveicoli personali del dipendente o parasubordinato, il maggiore importo rispetto alla tariffa ACI genera un fringe benefit che deve venire computato fra gli emolumenti imponibili delle retribuzioni o dei corrispettivi, sia ai fini fiscali che previdenziali. È parimenti considerato fringe benefit il corrispettivo erogato che non risulti analiticamente giustificato in base alla percorrenza effettiva del mezzo per finalità aziendali.

L’utilizzo dell’auto del dipendente o parasubordinato può riguardare trasferte:

• poste in essere nel territorio del comune sede di lavoro;

• relative a tragitti fatti al di fuori del comune sede di lavoro.

Trasferte nel comune

In linea generale l’indennità chilometrica corrisposta per trasferte nel comune sede di lavoro costituisce sempre un emolumento imponibile ai fini IRPEF e per il calcolo dei contributi previdenziali.

Invece l’indennità chilometrica corrisposta per trasferte fatte con utilizzo di autovetture del dipendente e parasubordinato è considerata un rimborso spese e non va assoggettata a ritenute previdenziali e fiscali quando il relativo ammontare non supera il limite determinato dalla Tariffa ACI con riferimento al veicolo usato.

In ogni caso l’indennità in esame deve risultare esposta nel Libro Unico del lavoro, e deve venire documentata con un prospetto analitico predisposto e sottoscritto dal soggetto utilizzatore.

Scarica il modulo: Prospetto rimborso spese 2014


Riunione Consiglio Generale del 14.12.2013

 Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione del Consiglio Generale che si svolgerà sabato 14 Dicembre 2013 alle ore 7:30 presso il Comune di Cesena – Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle ore 9:30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.       Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione 2013;

2.       Calendario Formazione anno 2014;

3.       Convocazione Organi per approvazione Bilancio Consuntivo 2013 e Preventivo 2014;

4.       Convenzione con la Ditta Axioma srl di Parma per la gestione del sito www.annamessi.it e del software di gestione dell’Associazione iAnna;

5.       Attività promozionali per l’anno 2014;

6.       Varie ed eventuali.

Leggi: Verbale CG del 14 12 2013