Bilancio 2009

Atti relativi al Bilancio dell’Associazione dell’anno 2009 approvato dalla Giunta Esecutiva del 13.03.2010 e dal Consiglio Generale del 13.03.2010

Vedi: Bilancio 2009


Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 01-03-2010) 31-03-2010, n. 7809

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12173/2006 proposto da:

\A. A.\ *.*, \SALPIETRA CARMELA\, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato ZUMMO Vincenzo giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA *VITTORIO EMANUELE DI GELA* *01414550853*, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Direttore Generale Dr. \FAILLA CORRADO\, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato DURANTI STEFANO, rappresentata e difesa dall’avvocato DELL’OLIO Michele con studio in 90141 PALERMO – VIA SAMMARTINO 4 giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 583/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO Sezione Seconda Civile, emessa il 6/05/2005, depositata il 12/05/2005 R.G.N. 1343/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/03/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato MICHELE DELL’OLIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

\A. @A.\ proponeva opposizione avverso la convalida di sfratto per morosità emessa dal tribunale di Palermo sostenendone la nullità per la omessa notificazione dell’intimazione, contestando, comunque, sia la propria legittimazione passiva, perché nel contratto di locazione, a seguito del decesso di \A. F.\, era subentrata la moglie \C. @S.\, sia la legittimazione attiva dell’intimante Azienda Ospedaliera “*V. Emanuele di Gela*”.

Quest’ultima si costituiva contestando l’ammissibilità’ dell’opposizione, della quale chiedeva il rigetto.

Interveniva nel giudizio \C. .S.\ rilevando, a sua volta, la nullità della notificazione dell’atto di citazione nei confronti del dante causa \F.@A.\.

Il tribunale, con sentenza in data 11.2.2003, dichiarava inammissibile l’opposizione tardiva proposta, condannando il ricorrente e l’intervenuta al pagamento delle spese giudiziali.

Questi ultimi proponevano appello sostenendo l’ammissibilità’ dell’opposizione tardiva dagli stessi proposta, poiché nella relazione di notificazione dell’atto l’ufficiale giudiziario non aveva indicato il soggetto che, secondo la stessa relazione, si era rifiutato di ricevere l’atto e perché, comunque, mancava la prova dell’avvenuta ricezione del successivo avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 c.p.c., concludendo per la nullità del procedimento e dell’ordinanza di convalida di sfratto, nonché il difetto di legittimazione passiva dell’intimante.

La Corte d’Appello, con sentenza del 12.5.2005, rigettava la proposta impugnazione.

Hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi illustrati da memoria, \A.@A.\ e \C.@S.\.

Resiste con controricorso l’Azienda Ospedaliera *V. Emanuela di Gela*.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140, 148 e 668 c.p.c..

Con il secondo motivo denunciano la contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza.

I due motivi, per l’intima connessione delle censure con gli stessi proposte, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi non sono fondati.

Ed invero, l’indicazione delle generalità e della qualità della persona cui la copia è consegnata è richiesta dall’art. 148 c.p.c. (e la relativa omissione è sanzionata da nullità dall’art. 160 c.p.c.) quale elemento necessario per verificare la sussistenza di quel rapporto familiare o professionale tra destinatario dell’atto e consegnatario, sul quale l’art. 139 c.p.c., pone l’affidamento che l’atto stesso sarà portato a conoscenza del primo.

Tale esigenza non ricorre nella diversa ipotesi in cui il soggetto trovato sul posto rifiuti – ovviamente sempre che non si tratti dello stesso destinatario – di ricevere la copia, configurandosi, in tale ipotesi, una situazione sostanzialmente conforme a quella della irreperibilità delle persone legittimate alla ricezione (v. anche Cass. 23.6.2009 n. 14628; Cass. 4.5.1993 n. 5178).

Di qui la correttezza del ricorso al procedimento disciplinato dall’art. 140 c.p.c., in ordine al quale, pertanto, l’ulteriore riferimento al soggetto non qualificato che rifiuti la consegna si risolverebbe in un inciso superfluo, non richiesto all’ufficiale giudiziario che cura la notificazione.

Coerentemente, quindi, la Corte di merito ha ritenuto l’ininfluenza della mancata menzione, da parte dell’ufficiale giudiziario, nella relata di notificazione dell’atto di citazione, delle generalità della persona che aveva rifiutato di ricevere l’atto.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 140 c.p.c..

Sostengono l’erroneità’ della sentenza impugnata che ha ritenuto non necessaria, ai fini del perfezionamento della notificazione dell’intimazione di sfratto, la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario.

Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.

Invero, è principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, enunciato da S.U. ord. int. 13.1.2005 n. 458 e ribadito da S.U. 14.1.2008 n. 627, quello per cui, qualora il ricorso per cassazione sia stato notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., al fine del rispetto del termine di impugnazione, è sufficiente che il ricorso stesso sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario entro il predetto termine, fermo restando che il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario.

Con le decisioni indicate, la Suprema Corte ha enunciato una serie di principi che vanno rispettati ai fini della prova dell’avvenuta, tempestiva e regolare notificazione.

A tal fine, è stato ribadito che il procedimento, nei casi disciplinati dall’art. 140 c.p.c., prevede il compimento degli adempimenti da tale norma stabiliti, quali il deposito della copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; l’affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; la notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

In questi casi, il termine per il deposito del ricorso, stabilito a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., comma 1, decorre dal perfezionamento della notifica per il destinatario; e la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento).

Tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l’avviso di ricevimento deve essere allegato all’atto notificato, e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell’intimato o dalla rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

Con la sentenza 14.1.2008 n. 627, poi, in particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che è necessaria la produzione, in sede di giudizio di cassazione, dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c..

Una tale produzione è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Con la conseguenza che l’avviso, non allegato al ricorso e non depositato successivamente, può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della disposizione citata, ovvero fino all’adunanza della corte in Camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2.

In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

Comunque, il difensore del ricorrente presente in udienza od all’adunanza della corte in Camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non avere ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1.

Il sistema così delineato è stato, però, modificato con la sentenza n. 3 del 2010, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità’ costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

La Corte ha ritenuto che la disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto a lui notificato, violi i parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost..

E ciò per due serie di ragioni: da una parte, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante – sul quale ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio – e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità; e, dall’altra per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dalla L. n. 890 del 1982, art. 8.

Applichiamo, ora, i principi enunciati al caso in esame.

La Corte di merito da atto, nella sentenza impugnata, che l’odierna resistente, sulla base della produzione effettuata nel giudizio di primo grado, ha rispettato e documentato tutti gli adempimenti richiesti dall’art. 140 c.p.c., concludendo, in ordine al rilievo mosso alla sentenza di primo grado dagli odierni ricorrenti, che nessuna sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario era richiesta ai fini del perfezionamento della notificazione nei suoi confronti; rimanendo a carico del destinatario l’onere di provare di non avere avuto conoscenza dell’intimazione di sfratto per irregolarità della notificazione, o per caso fortuito, o per forza maggiore.

Ma in un sistema modificato, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 140 c.p.c., come interpretato fino alla sentenza della Corte Costituzionale citata, ovviamente di immediata applicazione, le conclusioni cui era correttamente giunta la Corte di merito non possono più essere seguite.

In atti non è dato rinvenire la prova del ricevimento e della sottoscrizione del relativo avviso da parte dell’\Avellino\; nè la resistente nel giudizio di cassazione – in cui pure le sarebbe stato consentito produrre la relativa documentazione, beneficiando dei principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte di legittimità sopra richiamata – ha prodotto o chiesto di potere produrre alcunché.

Conclusivamente, vanno rigettati il primo ed il secondo motivo. Va accolto il terzo.

Va dichiarata la nullità della notificazione dell’intimazione di sfratto; con la conseguente cassazione delle sentenze di primo e secondo grado.

La causa va rimessa al tribunale di Palermo, quale giudice di primo grado, per l’esame della fondatezza o meno dell’opposizione tardiva, proposta avverso l’ordinanza di convalida di sfratto per morosità, con la fissazione del termine di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, per la sua riassunzione.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo. Dichiara la nullità della notificazione dell’intimazione di sfratto. Cassa le sentenze di primo e secondo grado e rimette le parti, anche per le spese, al tribunale di Palermo, fissando il termine, per la riassunzione, di giorni trenta dalla comunicazione della presente sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 1 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010


Corso di Aggiornamento – IGLESIAS (CI) – 07.06.2010

Lunedì 7 giugno 2010
Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Comune di Iglesias (CI)

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Iglesias (CI)

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Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 200,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2009 con rinnovo anno 2010 già pagato al 17.01.2010. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 250,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2010 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annanotifiche.it ed un’assicurazione per colpa grave.
, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

  • Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:
    Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione :  Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale:   Corso Iglesias 2010
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n° 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

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 Docente:
Asirelli Corrado
–   Resp. Servizio Notifiche del Comune di Cesena (FC)

–   Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:
Nozioni generali
Cos’è una notifica
La relata di notifica – valore della stessa
La copia conforme all’originale
Richiedente – intermediario – consegnatario/destinatario
Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale
Tempi e luoghi delle notificazioni
I “vari” momenti di perfezionamento della notifica
Nullità delle notificazioni
Le responsabilità del Messo Comunale
Modifiche effettuate dall’art.174 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)
Il procedimento di notificazione
Le notifiche a mani proprie
Le notifiche “tramite” terzi
Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei “terzi”
Le notifiche agli “assenti”
Deposito degli atti nella Casa Comunale
Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio nelle notifiche
L’Albo Pretorio “on line”
Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)
Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.
Le notifiche previste dagli art. 14 e 18 della L 689/1981
Le notifiche previste dall’art. 6 della L. 241/1990
Le notifiche attraverso il servizio postale
Le CAD e le CAN
Le notifiche dei tributi locali
Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973
Notificazione all’estero per gli atti Finanziari destinati agli iscritti all’A.I.R.E.
Le notifiche degli atti finanziari alle Società (Corte di Cassazione 2009)

Nuove modalità applicative dell’art. 140 c.p.c.
I Messi Notificatori – Legge finanziaria 2007

La notifica telematica
La richiesta di rimborso “trimestrale” delle spese di notifica
Presentazione modulistica e casi pratici
Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

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A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

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Prefazione:

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Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione

Autori:

Corrado Asirelli, Coordinatore Servizio Notifiche del Comune di Cesena (FC)
Membro Giunta Esecutiva dell’Associazione Nazionale Notifiche Atti.

Lazzaro Fontana, Comandante del Corpo di Polizia Municipale dell’Unione Colline Matildiche (RE)
Responsabile del Servizio Unico di Notificazione dell’Unione Colline Matildiche (RE)
Membro Giunta Esecutiva dell’Associazione Nazionale Notifiche Atti.

Pietro Tacchini, Resp. P.O. Ufficio Addetti alle notifiche del Comune di Padova
Presidente dell’Associazione Nazionale Notifiche Atti

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ISBN: 8838740054
Collana: 4 – Progetto ente locale
Edizione: 1
Copyright: Marzo 2010
Tipo Prodotto: Volume
Pagine: 302

VOLUME ESAURITO


Pubblico impiego, i certificati medici telematici

A partire dal 19 giugno 2010 in caso di assenza per malattia dei lavoratori pubblici, i certificati medici dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica. La nuova procedura è già attiva dal 19 marzo, ma si prevede un periodo transitorio di tre mesi, durante il quale è ancora possibile ai medici rilasciare il documento in forma cartacea, per permettere a tutti di abilitarsi e adattarsi alle nuove regole.

Il Ministero della salute, con decreto del 26 febbraio 2010 pubblicato nella G.U. n. 65 del 19 marzo 2010, ha definito le modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al sistema di accoglienza centralizzata (SAC). Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta il medico curante può procedere all’invio on line. I lavoratori, quindi, non dovranno più provvedere, entro i due giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia, ad inviare tramite raccomandata o recapitare le attestazioni di malattia alle proprie amministrazioni. Infatti l’invio telematico soddisfa tale l’obbligo; rimane fermo, invece, l’obbligo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l’indirizzo di reperibilità all’amministrazione per i successivi controlli medico fiscali.


BUONA PASQUA 2010. AUGURI!!!

BUONA PASQUA 2010. AUGURI!!!
La Pasqua sia uno dei momenti di meditazione interiore di pace con se stessi e di ricerca di energia positiva da donare agli altri senza distinzione. Non solo ascoltare ma dare la pace come meglio si è capaci di darla.


D.L. n. 40 del 25.03.2010

DECRETO LEGGE 25 marzo 2010, n. 40 (1) (2).

Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.

Art. 1 Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere»

1. Per contrastare l’evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all’Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001 (5).

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze può escludere, con proprio decreto di natura non regolamentare, l’obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al medesimo comma, ovvero di settori di attività svolte negli stessi Paesi; con lo stesso decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l’obbligo può essere inoltre esteso anche a Paesi cosiddetti non black list, nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.

3. Per l’omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. (3)

4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali e ai fini della tutela del diritto di credito dei soggetti residenti, con decorrenza dal 1° maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all’estero della sede sociale delle società nonché tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni straordinarie, quali conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni societarie, sono obbligatorie, da parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nei confronti degli Uffici del Registro imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. (3)

5. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a 4, le disposizioni contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n. 413, e nell’articolo 156, comma 9, del codice della navigazione, si applicano anche all’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e all’Agenzia delle entrate. Con riferimento a quest’ultima il previo accertamento di cui all’articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, deve intendersi riferito all’assenza di carichi pendenti risultanti dall’Anagrafe tributaria concernenti violazioni degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero alla prestazione, per l’intero ammontare di detti carichi, di idonea garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un’azienda o istituto di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, fino alla data in cui le violazioni stesse siano definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti all’IPSEMA di cui all’articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono collocati, per l’intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del medesimo articolo.

6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l’Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d’intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario. Resta ferma l’alimentazione della contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti d’imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti.

6-bis. Fatta salva la disciplina vigente in materia di indebiti relativi a prestazioni previdenziali e assistenziali, il recupero coattivo delle somme indebitamente erogate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonché dei crediti vantati dall’Istituto medesimo ai sensi dell’ articolo 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e riconosciuti ai sensi dell’ articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è effettuato mediante ruoli ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (4)

6-ter. L’INPS provvede a determinare i criteri, i termini e le modalità di gestione delle somme e dei crediti di cui al comma 6-bis nelle fasi antecedenti l’iscrizione a ruolo. (4)

6-quater. All’ articolo 3, comma 25-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «l’attività di riscossione» sono inserite le seguenti: «, spontanea e coattiva,». (4)

6-quinquies. Il comma 6 dell’ articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2011. (4)

Art. 2 Disposizioni in materia di potenziamento dell’amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane all’estero e di adeguamento comunitario

1. In fase di prima applicazione della direttiva Ecofin del 19 gennaio 2010 in materia di recupero all’estero di crediti per imposte italiane:

a) all’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:

«Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall’articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all’indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).

La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all’Agenzia delle entrate l’indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.»;

b) le nuove disposizioni in materia di notificazione operano simmetricamente ai fini della riscossione e, conseguentemente, al quinto comma dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «decreto» sono aggiunte le seguenti: «; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

1-bis. Al fine di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità dell’amministrazione economico-finanziaria, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 21, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall’ articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, i soggetti già appartenenti alle diverse categorie di personale dell’amministrazione economico-finanziaria, ivi compreso quello di cui all’ articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche esperienze e professionalità, possono essere trasferiti, a domanda, nei ruoli del personale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle Agenzie fiscali o del Ministero dell’economia e delle finanze, con provvedimento adottato dall’Agenzia ovvero dall’amministrazione interessata, d’intesa con l’amministrazione di provenienza, previa verifica della disponibilità di organico e valutate le esigenze organizzative e funzionali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze. In ogni caso il passaggio di ruolo avviene senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente ai predetti organismi. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico corrisposto all’atto dell’inquadramento. Per le finalità indicate al presente comma, all’ articolo 83, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «Agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «, nonché tra le predette Agenzie e il Ministero dell’economia e delle finanze,»; nello stesso periodo, dopo le parole: «fascia in servizio» sono inserite le seguenti: «presso il Ministero ovvero»; nel secondo periodo, dopo le parole: «di lavoro in essere presso» sono inserite le seguenti: «il Ministero ovvero presso». La presente disposizione non si applica al personale in servizio a tempo determinato. (6)

1-ter. Al fine di razionalizzare l’assetto organizzativo dell’amministrazione economico-finanziaria, potenziando l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell’ articolo 40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dalla sezione II del capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le direzioni territoriali dell’economia e delle finanze sono soppresse. La riduzione delle dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello non dirigenziale derivante dal presente comma concorre a realizzare gli obiettivi fissati dall’ articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Le funzioni svolte dalle direzioni territoriali dell’economia e delle finanze sono riallocate prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello Stato, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze; con i predetti decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni riallocate ai sensi del presente comma e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire. Il personale in servizio presso le direzioni territoriali dell’economia e delle finanze è trasferito, a domanda, prioritariamente all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche in soprannumero con riassorbimento al momento della cessazione dal servizio a qualunque titolo, ovvero è assegnato alle ragionerie territoriali dello Stato. Si applica il comma 5-bis dell’ articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive modificazioni. Nei confronti dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’ articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche all’assetto organizzativo interno del Ministero. (6)

2. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, si considerano lesivi di tali principi, e conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara; ogni diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se già adottato, è nullo e le somme percepite dai concessionari sono versate all’amministrazione statale concedente. Le amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti convenzionali ovvero l’adozione di carte dei servizi, ivi incluse quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicurano l’effettività di clausole idonee a garantire l’introduzione di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell’inadempimento, nonché riduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.

2-bis. Fermo quanto previsto dall’ articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di raccolta del gioco a distanza e fuori dei casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica; è conseguentemente abrogata la lettera b) del comma 11 dell’ articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. (6)

2-ter. L’ articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l’esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (6)

2-quater. La licenza di cui all’ articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all’ articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, e successive modificazioni. Nell’ambito del piano straordinario di contrasto del gioco illegale di cui all’ articolo 15-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio e alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui all’ articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. (6)

2-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-bis a 2-quater, accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, affluiscono, per l’anno 2010, al fondo di cui all’ articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, per l’anno 2011, sono destinate al rifinanziamento per l’anno 2011 del regime di devoluzione del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. A decorrere dall’anno 2012 le medesime maggiori entrate, accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all’ articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace. (6)

2-sexies. Stante il protrarsi, per motivi tecnici, della sperimentazione dei sistemi di gioco di cui all’ articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, e al fine di determinare la certezza delle condizioni di affidamento dell’esercizio e della raccolta agli operatori interessati, le procedure previste dall’ articolo 21, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono avviate a far data dal 16 maggio 2011. Conseguentemente, al numero 4) del richiamato articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2010». (6)

2-septies. Al fine della deflazione del contenzioso e dell’economicità delle relative procedure, i soggetti di cui all’ articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, possono definire le controversie, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e relative alle attività svolte, fino al 30 giugno 1999, in proprio o da loro partecipate, nell’esercizio in concessione del servizio di riscossione, derivanti dalle contestazioni di cui agli articoli 83 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dalle pretese risarcitorie recate da inviti a dedurre di cui all’ articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni, ovvero da atti di citazione introduttivi di giudizi di responsabilità. (6)

2-octies. La definizione di cui al comma 2-septies si realizza con il versamento di un importo pari ad una percentuale delle somme dovute in base alla sentenza impugnata o impugnabile ovvero, in mancanza, all’ultimo atto amministrativo o all’invito a dedurre o all’atto di citazione. Tale percentuale è individuata, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, in misura pari al rapporto tra il riscosso nel triennio 2006-2008 sui ruoli affidati dall’Agenzia delle entrate e il carico affidato dalla stessa Agenzia negli anni 2006 e 2007, al netto di sgravi e sospensioni. Il decreto individua, altresì, il termine e le modalità per il versamento. (6)

2-novies. Una copia della ricevuta del versamento di cui al comma 2-octies è prodotta all’organo amministrativo o giurisdizionale presso il quale pende la controversia. (6)

2-decies. Restano escluse dalla definizione di cui al comma 2-septies le controversie relative all’attività di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle regioni, degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e di quella delle entrate costituenti risorse proprie dell’Unione europea. (6)

2-undecies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-septies a 2-decies, pari a 50 milioni di euro nell’anno 2010, accertate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, affluiscono nel medesimo anno, nel limite di 17 milioni di euro, al fondo di cui all’ articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel limite di 3 milioni di euro sono destinate a copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal comma 4-quinquies del presente articolo. La parte residua delle maggiori entrate derivanti dai predetti commi è destinata ad incrementare, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2010, lo stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla rubrica «Ministero dell’economia e delle finanze», missione «comunicazioni», programma «sostegno all’editoria», voce «legge n. 67 del 1987». A tal fine, all’ articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono soppresse le parole da: «le associazioni le cui pubblicazioni periodiche» fino alla fine del comma. A fronte del citato stanziamento, le tariffe postali a favore dei soggetti di cui all’ articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, come modificato dal presente comma, possono essere ridotte con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri; in ogni caso la tariffa agevolata non deve essere superiore al 50 per cento della tariffa ordinaria e deve comunque rispettare il limite massimo di spesa indicato al presente comma. Il rimborso dovuto a favore della società Poste italiane Spa non può essere superiore al predetto importo. II Ministero dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente comma con riguardo alle disposizioni di cui al terzultimo e quartultimo periodo; nel caso in cui l’andamento della spesa sia tale da determinare un possibile superamento della spesa autorizzata, con decreto adottato con le modalità indicate al presente comma è stabilita la sospensione o la riduzione dell’agevolazione. (6)

3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l’attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. (8)

4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque già versati al fondo di cui all’articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-quater del citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4-bis. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei princìpi comunitari in materia di imposta sul valore aggiunto, il numero 16) del primo comma dell’ articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l’esecuzione». (7)

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente. (7)

4-quater. Al fine di potenziare l’Amministrazione finanziaria, al comma 23-novies dell’ articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «di 3.400.000 euro a decorrere dall’anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «di 9.300.000 euro a decorrere dall’anno 2011». (7)

4-quinquies. Per favorire la trasparenza dei mercati e promuovere un consumo consapevole anche al fine di garantire ai consumatori un’informazione chiara e inequivoca sull’origine dei prodotti immessi in commercio e proteggerli dai falsi, è istituito un fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2010 destinato a misure di sostegno e incentivazione in favore delle imprese dei distretti del settore tessile e dell’abbigliamento che volontariamente applicano il sistema di etichettatura dei prodotti, di cui alla legge 8 aprile 2010, n. 55. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria delle imprese e le associazioni sindacali e dei consumatori, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (7)

4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quater, pari a 5,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede, quanto a 3 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2-undecies, e, quanto a 2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis. (7)

4-septies. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei princìpi comunitari, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’ articolo 14, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell’ articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;

b) all’ articolo 14, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:

«e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato». (7)

4-octies. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con provvedimento dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilita la data entro la quale i soggetti risultati aggiudicatari della gara di cui all’ articolo 21 del medesimo decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, effettuano il versamento delle somme dovute all’esito dell’aggiudicazione. Quota delle maggiori entrate derivanti dal presente comma per l’anno 2010, pari a 357.260.772 euro sono iscritte sul fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (9)

4-novies. Per l’anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’ articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’ articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’ articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. (7)

4-decies. Resta fermo il meccanismo dell’otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222. (7)

4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite. (7)

4-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, sono stabiliti le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non spettanti. (7)

4-terdecies. Per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al comma 4-novies, lettera e), ai fini dell’individuazione dei soggetti che possono accedere al contributo, delle modalità di rendicontazione e dei controlli sui rendiconti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009. Sono fatti salvi gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato per la disciplina delle modalità di ammissione al riparto del cinque per mille per l’anno 2010. (7)

4-quaterdecies. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 4-novies a 4-terdecies si provvederà solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 2-quinquies. (7)

4-quinquiesdecies. Alla lettera a) del comma 1234 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’ articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460». (7)

4-sexiesdecies. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle altre fondazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all’ articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460». (7)

4-septiesdecies. Sono prorogati al 30 giugno 2010 i termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive previste dall’ articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2007, e dall’ articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008, per l’integrazione documentale delle domande tempestivamente presentate in via telematica, rispettivamente per l’esercizio finanziario 2007 e per quello 2008, dagli enti individuati nei commi 4-quinquiesdecies e 4-sexiesdecies. (7)

Art. 3 Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione

1. Al fine di potenziare il contrasto all’evasione concentrando e razionalizzando le risorse dell’Amministrazione finanziaria, si dispone quanto segue per deflazionare e semplificare il contenzioso tributario in essere e accelerarne la riscossione:

a) all’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell’articolo 16» e, dopo le parole: «dell’originale notificato,», sono inserite le seguenti: «ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all’avviso di ricevimento»;

b)  all’articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo, dopo le parole: «previa prestazione» sono inserite le seguenti: «, se l’importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro,» e, coerentemente, all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «e per il versamento di tali somme» sono inserite le seguenti: «, se superiori a 50.000 euro,»;

c) il comma 2 dell’articolo 52 del predetto decreto legislativo è abrogato.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relative alle sentenze delle commissioni tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale.

2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità:

a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato. Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale è riconosciuto solo nei confronti dell’estensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che l’attività delle sezioni di cui all’ articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia esaurita entro il 31 dicembre 2012; il mancato rispetto dei predetti carichi è motivo di decadenza dall’incarico. Entro il 30 settembre 2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse;

b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell’ articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla presente lettera restano sospesi fino alla scadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all’ articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace. (10)

2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’agente della riscossione non può iscrivere l’ipoteca di cui all’ articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, se l’importo complessivo del credito per cui procede è inferiore complessivamente ad 8.000 euro. (10)

3. In caso di crisi di società di riscossione delle entrate degli enti locali, le società che, singolarmente ovvero appartenendo ad un medesimo gruppo di imprese, hanno esercitato le funzioni di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per conto di non meno di cinquanta enti locali e che siano cancellate, con deliberazione ancorché non dotata di definitività, dall’albo di cui all’articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, sono ammesse di diritto, su domanda della società ovvero della società capogruppo, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Sono altresì ammesse di diritto a tali procedure, anche in assenza di domanda, le predette società per le quali venga dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza. In tali casi il commissario è nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. L’ammissione alle procedure, fino all’esaurimento delle stesse, comporta la persistenza nei riguardi delle predette società delle convenzioni vigenti con gli enti locali immediatamente prima della data di cancellazione dall’albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ferme in ogni caso le riaggiudicazioni eventualmente effettuate nel frattempo con gara, nonché dei poteri, anche di riscossione, di cui le predette società disponevano anteriormente alla medesima data di cancellazione. Sono comunque fatte salve le disdette, le revoche o le risoluzioni degli affidamenti o delle convenzioni già intervenute, o che interverranno nel corso della procedura, per cause diverse dalla cancellazione delle medesime società dall’albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Su istanza degli enti locali, creditori di somme dovute in adempimento delle predette convenzioni, il commissario può certificare, secondo modalità e termini di attuazione stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire all’ente locale la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, possono essere corrispondentemente ridefiniti i termini di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, nonché del rendiconto. I regolamenti emanati in attuazione dell’articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto prevedendo, fra l’altro, i requisiti per l’iscrizione all’albo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilità, professionalità e di assenza di cause di incompatibilità, che sono disciplinati graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del soggetto che chiede l’iscrizione, del numero degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto, singolarmente ovvero in gruppo di imprese, svolge le funzioni di cui all’articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché dell’eventuale sospensione, cancellazione o decadenza dall’albo in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto. Gli amministratori delle società ammesse, secondo le disposizioni di cui al presente comma, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, non possono esercitare le funzioni di amministratore e di revisore di società di riscossione di tributi per un periodo di dieci anni. (11)

3-bis. All’ articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «costituisce titolo esecutivo» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l’avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall’ente creditore»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. I pagamenti delle somme dovute all’ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell’ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall’ente creditore al concessionario della riscossione. L’ente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione è opponibile al concessionario.

1-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed è approvato il modello di dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione deve essere rilasciata dall’ente creditore in triplice copia.

1-quater. Nei casi di opposizione all’attività di riscossione di cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’attività di riscossione qualora l’ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell’avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore». (12)

Art. 3-bis. Capitale sociale delle società di riscossione dei tributi (13)

1. Per l’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all’ articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:

a) 1 milione di euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente 100.000 abitanti;

b) 5 milioni di euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

c) 10 milioni di euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

2. I soggetti iscritti all’albo di cui al comma 1 devono adeguare alle predette misure minime il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2010; in ogni caso, fino all’adeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare indette a tale fine.

3. E’ abrogato il comma 7-bis dell’articolo 32 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 4 Fondo per interventi a sostegno della domanda in particolari settori

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, anche con riferimento al parco immobiliare esistente, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l’anno 2010. Il fondo è finanziato, per 200 milioni di euro, ai sensi del comma 9, nonché per 50 milioni di euro a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui all’articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disponibili iscritte in conto residui e che a tale fine vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo, e per ulteriori 50 milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa, per l’anno 2010, di cui all’articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributi delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi e prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa (18) . (14)

1-bis. Ai fini dell’erogazione dei contributi di cui al comma 1 per l’acquisto di gru a torre nel settore dell’edilizia, previa rottamazione, secondo le modalità stabilite dall’ articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, il contributo è riconosciuto anche nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria e il certificato di rottamazione richiesto è prodotto a cura dell’acquirente, ovvero del conduttore nei casi di acquisto tramite locazione finanziaria. (15)

1-ter. I contributi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, per l’acquisto di motocicli si intendono applicabili anche all’acquisto di biciclette a pedalata assistita, nell’ambito delle risorse disponibili a tale fine. (15)

1-quater. Qualora l’acquirente sia un’impresa, i contributi di cui al comma 1 sono fruibili nei limiti di cui all’ articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, e alla decisione della Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 83 del 7 aprile 2009. (15)

1-quinquies. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, finalizzato all’efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al titolo IV della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non superiore a 30 kW. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo, definendo un tetto di spesa massima per ciascun rifugio di cui al presente comma. (15)

1-sexies. All’onere derivante dal comma 1-quinquies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell’ articolo 39-ter del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. (15)

1-septies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (15)

2. È escluso dall’imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell’Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all’attività di fabbricazione di bottoni della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. L’agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti l’acconto dell’IRPEF e dell’IRES è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente comma (19) . (14)

3. L’agevolazione di cui al comma 2 è fruibile nei limiti di cui all’ articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, e alla decisione della Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 83 del 7 aprile 2009 (20). (16)

4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell’agevolazione di cui al comma 2, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate (21) .

5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare limitatamente alle attività di cui all’articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e destinazione delle risorse disponibili iscritte in conto residui di cui all’ articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, che a tal fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base con riguardo alle seguenti finalità: (17)

a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate tecnologie duali;

b) interventi per il settore dell’alta tecnologia, per le finalità ed i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) interventi di cui all’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed all’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché per l’avvio di attività di cui all’articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99. All’articolo 2, comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l’ultimo periodo è soppresso.

5-bis. Per l’anno 2010, al fine di agevolare il rinnovo della flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui laghi, attraverso l’acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale, è riconosciuto alle imprese esercenti attività di trasporto di persone sui laghi un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale effettuato entro il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di spesa di 700.000 euro per l’anno 2010. Tale contributo è riconosciuto a condizione che, per ogni battello acquistato, le predette imprese provvedano contestualmente alla cessazione dell’attività e alla demolizione di un battello con propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali che sono definiti con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il quale sono altresì stabiliti gli standard ambientali che devono possedere i battelli solari per accedere all’agevolazione. (15)

5-ter. All’onere derivante dall’applicazione del comma 5-bis, pari a 700.000 euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. (15)

6. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo è ripartito, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Al fondo è trasferito, con il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse destinate all’ammortamento del finanziamento statale revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorità portuali che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all’80 per cento dei finanziamenti ottenuti fino a tale data. Inoltre le predette risorse devono essere destinate a progetti, già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici. (14)

6-bis. Gli stanziamenti nei limiti della quota relativa alla concessione del finanziamento per l’incentivazione e il sostegno dell’alta formazione professionale nel settore nautico prevista dal fondo di cui all’ articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ivi compresi quelli iscritti nel capitolo 2246 istituito nell’ambito dell’unità previsionale di base 4.1.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impegnati nel triennio 2007-2009, sono utilizzati a decorrere dall’anno 2010 per finanziare l’incentivazione, il sostegno e i recuperi infrastrutturali per l’alta formazione professionale realizzati dagli istituti per le professionalità nautiche le cui richieste siano state dichiarate ammissibili, con relativa convenzione, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003. (15)

7. È revocato il finanziamento statale previsto per l’opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma», fatta salva la quota necessaria agli adempimenti di cui al terzo e quarto periodo del presente comma. Gli effetti della revoca si estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente generale. Il contraente generale può richiedere, nell’ambito di una transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al soggetto attuatore, un indennizzo. L’indennizzo è corrisposto a valere sulla quota parte del finanziamento non ancora erogata. Il contratto di mutuo stipulato dal soggetto attuatore continua ad avere effetto nei suoi confronti nei limiti della quota del finanziamento erogata, anche per le finalità di cui al terzo e quarto periodo del presente comma. Qualora la transazione di cui al presente comma non sia stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque accantonato, ai fini innanzitutto della transazione e sull’eventuale residuo per quelli previsti dal comma 8, primo periodo, l’8 per cento della quota parte del finanziamento statale non ancora erogata. La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, non si applica per i collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e il comma 6 dell’ articolo 15 del citato decreto legislativo è abrogato. (14)

8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, la quota di finanziamento statale residua all’esito della destinazione delle risorse per le finalità di cui ai commi 6 e 7 può essere devoluta integralmente, su richiesta dell’ente pubblico di riferimento del beneficiario originario, ad altri investimenti pubblici. Qualora, ai sensi del presente comma, quota parte del finanziamento sia devoluta all’ente pubblico territoriale di riferimento del beneficiario originario, il predetto ente può succedere parzialmente nel contratto di mutuo. Per la residua parte il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse destinate al suo ammortamento sono utilizzate per le finalità del comma 6, ivi incluse le quote già erogate al soggetto finanziatore e non necessarie all’ammortamento del contratto di mutuo rimasto in essere.

8-bis. I fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall’avvenuto trasferimento o assegnazione, possono essere revocati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con conseguente obbligo, a carico delle Autorità interessate, di procedere alla restituzione dei fondi ad esse erogati e non utilizzati. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il suddetto decreto è disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all’ammontare del finanziamento erogato. L’eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica. (15)

8-ter. Le somme restituite dalle Autorità portuali ai sensi del comma 8-bis sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la programmazione e il finanziamento di ulteriori interventi infrastrutturali nei porti. (15)

8-quater. Le somme riassegnate ai sensi del comma 8-ter e quelle rivenienti dalle operazioni di surrogazione di cui al comma 8-bis, secondo periodo, sono ripartite fra le Autorità portuali sulla base di un indice di capacità di spesa per gli investimenti infrastrutturali determinato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base dei pagamenti da esse effettivamente sostenuti a tale titolo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2009, nonché sulla base della capacità di autofinanziamento di ciascuna Autorità portuale. (15)

8-quinquies. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono dettati, ai sensi dell’ articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i princìpi e i criteri di registrazione delle operazioni finanziarie di cui ai commi da 8-bis a 8-quater nei bilanci delle Autorità portuali. (15)

9. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede mediante utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione degli articoli 1, 2 e 3. In attuazione dell’ articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a compensazione del minor versamento sull’apposita contabilità speciale n. 5343, di complessivi 307 milioni di euro, dei residui iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sul capitolo 7342, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, una ulteriore quota delle predette maggiori entrate pari a 111,1 milioni di euro per l’anno 2011 e 100 milioni di euro per l’anno 2014, rimane acquisita all’entrata del bilancio dello Stato ed una quota pari a 95,9 milioni di euro per l’anno 2012 viene versata sulla contabilità speciale n. 5343 per le finalità di cui all’ultimo periodo del medesimo articolo 8, comma 1, lettera a). La restante parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento concorre alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica. (14)

Art. 5 Attività edilizia libera (22)

1. L’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (L). – (Attività edilizia libera). – 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

3. L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’ articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

6. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;

b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;

c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.

7. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell’ articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni».

2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5-bis. Modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica (23)

1. Nel codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo l’articolo 87 è inserito il seguente:

«Art. 87-bis. – (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti). – 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all’allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente locale o un parere negativo da parte dell’organismo competente di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti».

2. Il comma 15-bis dell’ articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo che l’ente gestore dell’infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto di cui al comma 4».

Art. 6 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

______________

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2010, n. 71.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2010, n. 73.

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73.

(4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73.

(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 marzo 2010.

(6) Comma inserito dalla legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73.

(7) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73.

(8) Comma così modificato dall’art. 51, comma 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

(9) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73 e, successivamente, così modificato dall’art. 8, comma 1, D.L. 6 luglio 2010, n. 102.

(10) Comma inserito dalla legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73.

(11) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73.

(12) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73.

(13) Articolo inserito dalla legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73.

(14) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73.

(15) Comma inserito dalla legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73.

(16) Comma così sostituito dalla legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73. A norma dell’art. 1, comma 2, della medesima L. 73/2010, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente comma.

(17) Alinea così modificato dalla legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73.

(18) Per le modalità di erogazione delle risorse del fondo istituito dal presente comma vedi il D.M. 26 marzo 2010.

(19) Vedi, anche, il Provv. 2 aprile 2010.

(20) Vedi, anche, il Provv. 2 aprile 2010.

(21) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 2 aprile 2010.

(22) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73. A norma dell’art. 1, comma 2, della medesima L. 73/2010, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente articolo.

(23) Articolo inserito dalla legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73.


Normattiva, la banca dati delle leggi italiane

Dal 19 marzo 2010 è on line ‘Normattiva”. Si tratta di una banca dati, accessibile a tutti e consultabile gratuitamente, che contiene i testi delle leggi statali vigenti aggiornate in tempo reale. Le leggi presenti nella banca dati “Normattiva” potranno essere consultate nel loro testo originario, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; nel testo vigente, e quindi effettivamente applicabile, alla data di consultazione della banca dati e nel testo vigente a qualunque data pregressa indicata dall’utente. Il cittadino sarà aiutato con strumenti che consentono la ricerca per concetti e per classi di materie. Normattiva è il frutto della collaborazione tra le principali istituzioni dello Stato, con il coordinamento del Ministro per la semplificazione normativa. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati – in collaborazione con la Corte di Cassazione – curano gli adempimenti per la realizzazione del programma e lo sviluppo del sito. L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ne cura la gestione e provvede all’alimentazione della correlata Banca Dati. Normattiva, infatti, è anche un sito in evoluzione. L’intero corpus della normativa statale verrà inserito gradualmente, secondo un programma già definito, e le funzionalità di ricerca verranno progressivamente arricchite. Attualmente sono disponibili per i cittadini tutti gli atti normativi pubblicati dal primo gennaio 1980 ad oggi.

http://www.normattiva.it/static/index.html


Riunione Consiglio Generale del 13.03.2010

Ai sensi dell’Art. 13 dello Statuto, è stata convocata la riunione del Consiglio Generale che si è svolta sabato 13 marzo 2010 alle ore 08:00 presso il Comune di Cesena – Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle ore 10:00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

  1. Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione;
  2. Bilancio consuntivo anno 2009 ai sensi dell’art. 16 dello Statuto;
  3. Nuovo sito web;
  4. Iniziative proselitismo Associazione;
  5. Programma attività formativa per l’anno 2010;
  6. Varie ed eventuali

Leggi: Verbale CG del 13 03 2010


Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento

Prot. n. 2010/46308

Approvazione del  nuovo modello di cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone

1. Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento

1.1 E’ approvato il modello di cartella di pagamento di cui all’allegato 1 del presente provvedimento, che sostituisce integralmente il modello approvato con decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 28 giugno 1999 e successive modificazioni.

1.2 L’adozione del nuovo modello è obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione successivamente al 30 settembre 2010.

Motivazioni

La revisione ha riguardato il modello di cartella di pagamento sotto il profilo sia grafico che contenutistico ed è scaturita dall’esigenza di garantire una maggiore chiarezza ed intelligibilità, da parte del contribuente, delle informazioni e dei dati in essa riportati.

E’ stata posta in maggiore evidenza l’informazione relativa all’intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella ed al conseguente avvio dell’esecuzione forzata in caso di mancato pagamento; è stato inserito un prospetto di sintesi delle somme dovute contenente l’elencazione dei rispettivi enti creditori e del totale complessivamente dovuto nel caso di pagamento entro le scadenze, con espressa indicazione del termine di pagamento entro 60 giorni dalla data di notifica nelle ipotesi in cui la cartella contenga ruoli a rata unica; infine, nella parte sottostante, è stata fornita una breve descrizione degli adempimenti connessi alla notifica della cartella e delle conseguenze in caso di mancato o ritardato pagamento delle somme.

Nell’intestazione della pagina dedicata al “Dettaglio degli addebiti”, accanto al logo di Equitalia S.p.A., viene riportata l’indicazione “Ente che ha emesso il ruolo” con relativi denominazione ed indirizzo.

La sezione denominata “Dettaglio degli addebiti” contiene una sintetica elencazione delle iscrizioni a ruolo relative all’Ente che ha emesso il ruolo, poi dettagliate nella sottostante nuova sezione “Dettaglio degli importi dovuti”. In quest’ultima, in corrispondenza di ciascun importo a ruolo, sono evidenziati i compensi di riscossione dovuti rispettivamente entro ed oltre le scadenze previste per il pagamento, consentendo così al contribuente di avere immediata consapevolezza dei diversi totali da pagare .

Nella sezione dedicata alle “Comunicazioni dell’Agente della Riscossione” è inserito un apposito riquadro denominato “Dilazioni di pagamento”, contenente tutte le informazioni relative ai requisiti necessari per accedere al beneficio della rateazione nonché alle conseguenze in caso di mancato pagamento delle rate concesse. A conclusione di questa sezione compare l’informativa sul trattamento dei dati personali e viene data evidenza al nuovo servizio creato da Equitalia S.p.A., che consente al contribuente di conoscere la propria posizione debitoria aggiornata consultando l’estratto conto on line.

Con riguardo al Foglio Avvertenze, considerato che il contenuto del medesimo è correlato alla tipologia delle somme iscritte a ruolo, si procederà all’approvazione degli specifici contenuti con separati provvedimenti.

Infine, allo scopo di consentire una maggiore comprensibilità dei dati riportati in cartella, è stata aggiunta una sezione “Informazioni utili” nella quale sono contenute tutte le spiegazioni, supportate dai relativi riferimenti normativi, concernenti gli oneri aggiuntivi connessi alla notifica della cartella e/o al mancato o tardivo pagamento della stessa, quali le spese di notifica, i compensi del servizio di riscossione, gli interessi di mora, le somme aggiuntive previste dalla disciplina dei contributi I.N.P.S., le spese per l’eventuale attività esecutiva.

Riferimenti normativi dell’atto

a) Ordinamento dell’Agenzia delle Entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 (art. 57, c. 1 e art. 62, c. 1 e 2)

b) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, c. 1)

c) Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi:

legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3, c. 4);

legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7, c. 2, lettera a, b, c)

d) Disposizioni relative alla cartella di pagamento:

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (art. 25, c. 2);

decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 28 giugno 1999;

decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 28 settembre 2000;

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 19 aprile 2002;

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 31 marzo 2003;

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 7 gennaio 2005;

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 31 ottobre 2005;

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 13 febbraio 2007;

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 aprile 2008;

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 17 ottobre 2008;

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2009;

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 luglio 2009.

Roma, 20 marzo 2010

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Attilio Befera (*)

(*) Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. lgs. 39/1993

Leggi: Agenzia Entrate Prot. n. 2010-46308 Nuova cartella esattoriale


Scattano le manette per ufficiale giudiziario che ritarda notifiche

I funzionari che ostentano inerzia al lavoro possono finire sotto processo. Il monito viene dalla Corte di Cassazione che ha chiarito che è reato manifestare un “perdurante e patologico rifiuto di esercitare i doveri del proprio status e del proprio ufficio”. E’ stata così convalidata dalla Sesta sezione penale della Corte una condanna ad un anno di reclusione per rifiuto di atti d’ufficio e per interruzione di pubblico servizio nei confronti di un ufficiale giudiziario che, affermando di essere oberato dal lavoro aveva rifiutato di effettuare notifiche, facendole tal volta con ritardi di mesi o addirittura di anni. A nulla erano valsi i solleciti del dirigente giacché l’ufficiale giudiziario continuava a ritardare le notifiche determinando ritardi alla giustizia.

Il caso finiva in Tribunale e poi in Appello dove la Corte territoriale condannava l’ufficiale giudiziario a un anno di reclusione per i reati di cui agli artt. 328 e 340 del codice penale. Ricorrendo in Cassazione l’ufficiale giudiziario ha sostenuto che non era provato il danno alla giustizia e che in ogni caso era sommerso da una “enorme mole di lavoro con una drammatica carenza di personale”. La Suprema Corte ha respinto il ricorso evidenziando che “il rifiuto di atti di ufficio non sanziona penalmente la generica negligenza o la scarsa sensibilità istituzionale del pubblico ufficiale, ma il rifiuto consapevole di atti da adottarsi senza ritardo, per la tutela dei beni pubblici, rispetto ai quali gli sono state conferite proprio quelle funzioni”.
Sentenza n. 8996/2010


Riunione Giunta Esecutiva del 13.03.2010

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione della Giunta Esecutiva che si svolgerà sabato 13 marzo 2010 alle ore 07:30 presso il Comune di Cesena – Piazza del Popolo 10 Cesena FC, in prima convocazione, e alle ore 09:30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.    Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione;

2.    Bilancio consuntivo anno 2009;

3.    Varie ed eventuali.

Leggi: Verbale GE 13 03 2010


Proroga pubblicità legale Albo Pretorio on line

Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Legge n. 25 del 26.2.2010

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 febbraio 2010, n. 48, S.O.

Con tale norma viene prorogato al 1 gennaio 2011 la pubblicità legale degli atti esposti all’Albo Pretorio on line.


Valida la notifica dell’avviso al vicino di casa

La Corte di Cassazione ha stabilito che risulta valida la notifica dell’avviso di accertamento in rettifica indirizzato ad una società, ma materialmente consegnato al vicino di casa del rappresentante legale della società citata.

I giudici hanno ritenuto corretta la procedura seguita dal messo notificatore, in quanto:

  • nell’atto era individuata la persona fisica (rappresentante legale), presso la quale poteva essere eseguita la notifica medesima;
  • la società era stata avvisata della consegna della notifica al vicino di casa del legale rappresentante.

Sentenza 24 febbraio 2010, n. 4410


Notifiche fiscali: Circolare Dipartimento Giustizia tributaria del MEF

Il Dipartimento della Giustizia tributaria del MEF, ha chiarito che, in riferimento alle notifiche degli atti del processo tributario da/a soggetti residenti negli Stati aderenti all’Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE), è necessario effettuare, oltre al deposito nella segreteria della Commissione Tributaria, anche la notifica per via consolare.

Al contrario, qualora il soggetto non sia residente o domiciliato in Italia, ma abbia indicato un recapito negli Stati UE o SEE, va considerato l’art. 142 Codice procedura civile per le modalità di comunicazione e le notifiche degli atti processuali che lo riguardano.
Circolare 19 febbraio 2010, prot. n. 2793-2010,