Corte Costituzionale n. 3 del 14.01.2010

Sentenza 3/2010

Giudizio

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente AMIRANTE – Redattore MADDALENA

Camera di Consiglio del 04/11/2009 Decisione  del 11/01/2010

Deposito del 14/01/2010 Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Art. 140 del codice di procedura civile.

Atti decisi:

ord. 75 e 88/2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia), promossi dal Tribunale di Bologna con ordinanza dell’11 febbraio 2008 e dalla Corte d’appello di Milano con ordinanza del 22 dicembre 2008, rispettivamente iscritte ai nn. 75 e 88 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nn. 11 e 13, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 novembre 2009 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto in fatto

1. ( Con ordinanza emessa in data 11 febbraio 2008 (reg. ord. n. 75 del 2009), il Tribunale ordinario di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 111, primo e secondo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ. (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia), nella parte in cui non prevede che il contraddittorio si instauri all’atto della consegna al destinatario o a chi per esso della raccomandata informativa, o, qualora la consegna non sia ancora avvenuta, al verificarsi della compiuta giacenza della suddetta raccomandata.

La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio nel quale si discute della tempestività dell’opposizione ad un decreto ingiuntivo la cui notificazione è stata effettuata ex art. 140 cod. proc. civ.

In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente ricorda che la Corte costituzionale è intervenuta più volte (a partire dalla sentenza n. 213 del 1975, fino all’ordinanza n. 97 del 2004) a proposito dell’art. 140 cod. proc. civ., sempre disattendendo le eccezioni di illegittimità prospettate in relazione al fatto che il perfezionamento della notifica si verifica al compimento delle formalità prescritte dalla norma, e non alla ricezione della raccomandata.

Il Tribunale di Bologna osserva che il diritto vivente relativo all’art. 140 cod. proc. civ. si evince ora da due arresti delle Sezioni unite, entrambi posteriori all’ultimo intervento della Corte costituzionale.

L’ordinanza n. 458 del 2005, nell’affermare la nullità della notifica ex art. 140 cod. proc. civ. nell’ipotesi in cui non sia allegato l’avviso di ricevimento della raccomandata all’originale dell’atto notificato, ha precisato che il dettato della norma realmente impone di ritenere che il perfezionamento si realizzi con la spedizione della raccomandata, anche perché, essendo questa diretta a disciplinare un effetto legale tipico (di conoscibilità), sul piano logico è ragionevole ritenere che il legislatore abbia inteso ancorare tale effetto ad una data certa qual è quella derivante dalla spedizione della raccomandata stessa.

Ad avviso del rimettente, con questa pronuncia la Corte di cassazione avrebbe affiancato all’effetto anticipato per il notificante un ulteriore provvisorio e anticipato effetto per il destinatario.

Secondo il Tribunale di Bologna, se appare logico che, essendo il notificante il primo soggetto che entra nel procedimento (attivandolo), l’effetto a lui rapportato sia anticipato e dunque provvisorio, non può non destare perplessità ritenere tale anche l’effetto per il destinatario, che ontologicamente dovrebbe concludere la sequenza procedimentale. E – osserva il rimettente – non si vede come sia possibile che un atto perfezionato divenga successivamente nullo per non avere raggiunto il suo scopo in base ad un quid pluris esterno.

Il giudice a quo precisa che una correzione di questo “problematico” profilo viene dall’ordinanza n. 627 del 2008, con la quale le Sezioni unite hanno affermato che, nel caso della notifica del ricorso per cassazione sia a mezzo posta sia ex art.140 cod. proc. civ., l’avviso di ricevimento non è un elemento costitutivo della notifica, bensì esclusivamente una prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e dunque dell’instaurazione del contraddittorio. La sua mancata produzione, quindi, si pone ora su un piano probatorio anziché su quello della validità, per cui non sussiste più una necessità di consolidamento dell’effetto perfezionativo verso il destinatario, che è già determinato dalla spedizione della raccomandata.

Tale essendo il diritto vivente formatosi sull’art. 140 cod. proc. civ., da intendere nel senso che la spedizione della raccomandata ne rappresenta il perfezionamento per il destinatario, il rimettente si chiede come possa, da sola, la spedizione inserire l’atto nella sfera di conoscibilità di quest’ultimo, se non fondandosi su una perfetta e drastica fictio iuris. Secondo il giudice a quo, sussiste conoscibilità nel momento in cui un atto entra nella sfera del destinatario, il che accade successivamente al momento in cui viene spedito in tale direzione. Ciò troverebbe riscontro, sul piano sostanziale, nell’art. 1335 cod. civ., che pone la presunzione di conoscenza degli atti ricettizi nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, e non nel momento in cui sono spediti a tale indirizzo.

Questa realtà logica è alla radice della previsione, nell’art. 140 cod proc. civ., della raccomandata “con avviso di ricevimento”; ed è alla radice, altresì, delle considerazioni sul ruolo da attribuire a tale avviso nelle sopra citate ordinanze delle Sezioni unite.

Ad avviso del rimettente, non vi sarebbe un’adeguata tutela per il destinatario che si costituisce: «se il destinatario si costituisce, per legge egli ha avuto conoscenza non quando la raccomandata informativa è giunta al suo indirizzo, bensì quando vi è stata spedita».

Per il destinatario che si costituisce vi sarebbe una riduzione dei termini a difesa (siano quelli per proporre una opposizione, siano quelli di comparizione per una costituzione tempestiva) rispetto ai soggetti che ricevono la notifica a mani proprie oppure a mezzo posta.

Nel complessivo sistema notificatorio civile, nessuna altra ipotesi di notificazione configgerebbe così evidentemente con il principio della ricezione.

Ad avviso del Tribunale rimettente, identificare, qualora il processo sia avviato con notifica ex art. 140 cod. proc. civ., l’instaurazione del contraddittorio con il momento perfezionativo della notifica dal punto di vista solo del notificante, senza tenere conto del momento in cui l’atto informativo entra (che è cosa diversa dall’esservi spedito) nella sfera di conoscibilità del notificato, significherebbe da un lato configurare il contraddittorio come mero simulacro e non in modo effettivo (il che contrasterebbe con l’art. 111, secondo comma, Cost. nella parte in cui impone l’effettività del contraddittorio in ogni processo), dall’altro far prevalere la posizione del notificante su quella del notificato senza che ciò sia supportato da una ragionevole esigenza di tutela del notificante (il che contrasterebbe sia con il principio della parità delle parti sempre dettato dalla stessa norma costituzionale, sia con l’ancor più generale principio della “giustizia del processo”, rinvenibile nell’art. 111, primo comma, Cost.).

L’insussistenza di motivi di ragionevolezza alla base della fictio iuris che identifica l’instaurazione del contraddittorio ex art. 140 cod. proc. civ. contrasterebbe con l’art. 3, primo comma, Cost., nella sua accezione di precetto impositivo della ragionevolezza come confine della discrezionalità del legislatore ordinario.

Infine, la “retrocessione” del contraddittorio, che l’art. 140 cod. proc. civ. impone tramite fictio iuris, lederebbe l’art. 24 Cost., nella parte in cui, al secondo comma, tutela il diritto di difesa come inviolabile in ogni stato del processo, e quindi anche al momento dell’instaurazione del contraddittorio: i termini di difesa che il legislatore concede a seguito della in ius vocatio sono infatti ridotti per chi subisce la notifica ex art. 140 cod. proc. civ. in misura superiore a quella necessaria per rendere attuabile in tempi ragionevoli il perfezionamento della notifica.

2. ( Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità o, comunque, per l’infondatezza della questione.

La questione sarebbe inammissibile, perché il Tribunale di Bologna non avrebbe indicato per quale ragione non possa essere data una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 140 cod. proc. civ.

In ogni caso, ad avviso della difesa erariale, la questione sarebbe infondata nel merito.

L’art. 140 cod. proc. civ. e l’art. 149 cod. proc. civ. non sarebbero utilmente comparabili, in quanto perseguono diverse finalità. Mentre la disciplina dettata dall’art. 140 cod. proc. civ. – per l’ipotesi di notificazione eseguita personalmente dall’ufficiale giudiziario, ma resa impossibile per irreperibilità o rifiuto del destinatario – è ispirata all’evidente fine di non pregiudicare il diritto di difesa del notificante, a causa di circostanze personali o di possibili comportamenti dilatori del destinatario; l’art. 149 cod. proc. civ., invece, riguarda la diversa ipotesi di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale e persegue l’inderogabile finalità di tutelare il diritto di difesa del notificatario.

La questione sollevata in riferimento all’art. 24 Cost. sarebbe, in via preliminare, inammissibile, perché il giudice rimettente non spiegherebbe quale sarebbe il termine “normale” per la difesa ed in quale misura esso sarebbe ridotto. In ogni caso, essa sarebbe infondata nel merito. Difatti, nell’ipotesi di notifica ex art. 140 cod. proc. civ. ciò che viene spedito con la raccomandata con avviso di ricevimento è l’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica alla parte di avere effettuato il deposito dell’atto nella casa comunale; nella notificazione a mezzo posta, invece, ciò che viene spedito è proprio l’atto da notificare. Pertanto, un problema di conoscenza effettiva dell’atto in questione, per l’ipotesi di notifica ex art. 140 cod. proc. civ., non si pone mai, in quanto, appunto, anche con la ricezione della raccomandata il destinatario non viene a conoscenza del contenuto dell’atto.

La difesa erariale esclude, infine, che si ponga un problema di violazione del giusto processo e del principio dell’effettività del contraddittorio.

3. ( Con ordinanza emessa il 22 dicembre 2008 (reg. ord. n. 88 del 2009), la Corte d’appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dal momento in cui l’ufficiale giudiziario, dopo aver eseguito il deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale ed aver affisso il prescritto avviso alla porta dell’abitazione del destinatario, completa l’iter notificatorio inviando al destinatario medesimo una raccomandata con avviso di ricevimento contenente notizia dell’avvenuto deposito, anziché prevedere che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro della copia dell’atto, se anteriore, in modo analogo a quanto previsto dall’art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

La Corte d’appello motiva la sussistenza del requisito della rilevanza osservando che nel giudizio si discute proprio di quale sia la data di notifica del decreto ingiuntivo – effettuata ex art. 140 cod. proc. civ. – da considerare efficace per i destinatari, attuali appellanti. Seguendosi la tesi della Corte di cassazione, fatta propria dal primo giudice, secondo cui tale data coinciderebbe con il giorno in cui l’ufficiale giudiziario spedisce al destinatario la raccomandata (nella specie il 22 marzo 2004), l’opposizione dovrebbe considerarsi tardiva e quindi improcedibile, perché proposta oltre il termine decadenziale di quaranta giorni di cui all’art. 641, primo comma, cod. proc. civ. (l’atto di opposizione essendo stato notificato a mezzo posta e consegnato agli ufficiali giudiziari in data 4 maggio 2004); mentre, reputandosi che la data coincida con il giorno di effettivo ritiro del piego (30 marzo 2004) o con il decorso dei dieci giorni successivi alla spedizione (1° aprile 2004), l’opposizione monitoria dovrebbe considerarsi tempestiva e quindi procedibile.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva che l’art. 140 cod. proc. civ. e l’art. 8 della legge n. 890 del 1982 prevedono modalità notificatorie alquanto simili in presenza di analoghi presupposti di fatto. In entrambi i casi, la notifica non può effettuarsi direttamente al destinatario, perché questi non è reperibile in loco o perché le persone abilitate a ricevere il piego in luogo di lui rifiutano di riceverlo, ovvero perché vi è temporanea assenza del destinatario o la mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate. In un caso, quello di cui all’art. 140 cod. proc. civ., l’ufficiale giudiziario deposita la copia dell’atto da notificare nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento; analogamente, nel caso di notifica ex art. 8 della legge n. 890 del 1982, l’agente postale deposita il piego presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza, e del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale o una sua dipendenza dà notizia al destinatario mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In sostanza, l’unica vera differenza strutturale sarebbe che, nell’un caso, l’ufficiale giudiziario provvede al deposito della copia presso la casa comunale, mentre, nell’altro, l’agente postale provvede al deposito del piego presso l’ufficio postale.

Si tratta allora di verificare – prosegue il rimettente – se questa differenza possa ex se giustificare l’operare della successiva regola differenziatrice secondo cui solo nella notifica postale il destinatario ha dieci giorni di tempo dalla spedizione della raccomandata per ritirare l’atto presso l’ufficio postale, senza che tale periodo decorra a suo svantaggio, laddove l’art. 140 cod. proc. civ. – secondo la tradizionale interpretazione di legittimità – fa coincidere la data della notifica con la stessa data di spedizione della raccomandata.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, il legislatore – con l’art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2005 – non si è limitato a introdurre in modo espresso l’obbligo di spedizione della raccomandata, ma ha anche posto una regola di maggior tutela per il destinatario della notifica a mezzo posta attraverso la fissazione di un termine (massimo) di dieci giorni per il ritiro del piego, termine utile a far decorrere gli effetti della notifica per il destinatario stesso al fine dello svolgimento di ogni ulteriore e successiva attività processuale di suo interesse. Pertanto, quanto alle notifiche di atti giudiziari a mezzo posta nei casi di assenza o rifiuto di cui all’art. 8, secondo comma, della legge n. 890 del 1982, il sistema – ormai basato sul generale principio di scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio – si completa in questo senso: per il notificante, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, la notifica si perfeziona comunque al momento della consegna dell’atto da notificare; per il notificatario, si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

Posto che, secondo l’esegesi consolidata della Corte di cassazione, la data di notifica ex art. 140 cod. proc. civ. coincide per il destinatario con l’invio della raccomandata, l’esistenza stessa di tale interpretazione, ad avviso del rimettente, configura e conforma il precetto normativo e non consente di percorrere una interpretazione difforme che si pretenda costituzionalmente orientata.

Così interpretata, la disposizione denunciata violerebbe l’art. 3 Cost., perché casi identici verrebbero trattati in modo ingiustificatamente diverso. Difatti, l’art. 8, quarto comma, della legge n. 890 del 1982, dando un termine (massimo) di dieci giorni per il ritiro del piego, elimina in radice l’ingiusta erosione del termine per svolgere le successive attività difensive (come nel caso di specie per proporre opposizione a decreto ingiuntivo), riportando la situazione di garanzia delle parti in equilibrio: per un verso, lascia un tempo congruo al destinatario per ritirare l’atto; mentre, per l’altro, non rende troppo onerosa la notifica per il mittente, che, comunque, potrà dare per notificato l’atto decorso il termine di dieci giorni.

Un simile effetto non è garantito dall’art. 140 cod. proc. civ., esponendo il destinatario di una notifica effettuata ai sensi di tale norma ad un trattamento meno garantista, pur in presenza di presupposti di fatto analoghi, e per di più sulla base di una scelta della tipologia di notifica che viene effettuata, di norma, da soggetti, l’ufficiale giudiziario e il notificante, privi di qualsivoglia interesse alla conoscibilità dell’atto da parte del notificatario.

Vi sarebbe anche un contrasto con l’art. 24 Cost., per la minor tutela offerta al destinatario di una notifica ex art. 140 cod. proc. civ., essendo questi costretto a presidiare con tendenziale continuità la sua cassetta postale anche in periodo di vacanza o ferie, per evitare il rischio di perdere tempo utile al compimento di attività difensive che prendano data a partire dall’avvenuta notifica, mentre molto meno rischiosa e onerosa è la situazione del destinatario di una notifica postale ex art. 8 della legge n. 890 del 1982.

Del resto, la stessa Corte di cassazione, con l’ordinanza delle Sezioni unite n. 458 del 2005, anche se ha ritenuto che per il notificante la notifica ex art. 140 cod. proc. civ. prenda effetto dalla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, ha considerato comunque necessario che il notificante, esibendo l’avviso di ricevimento, ponga il giudice nelle condizioni di verificare se l’atto sia stato effettivamente consegnato al destinatario o sia comunque convenientemente entrato nella sua sfera di conoscibilità. Ciò, ad avviso del rimettente, significa che non ha più alcun rilievo la circostanza che, spedendo l’avviso ex art. 140 cod. proc. civ., l’ufficiale giudiziario metta il notificatario potenzialmente in grado di conoscere la natura dell’atto notificando, poiché ciò che conta, nella nuova ricostruzione interpretativa della Corte stessa, è la produzione dell’avviso di ricevimento come strumento per accertare l’effettiva conoscenza o conoscibilità dell’atto. Pertanto non vi sarebbe più motivo di distinguere le due forme di notifica in esame sulla base di una differenza – la possibilità di immediata conoscenza dei dati salienti dell’atto da notificare per la presenza delle indicazioni prescritte dall’art. 48 disp. att. cod. proc. civ. – che non rileva comunque ai fini della decorrenza di efficacia della notifica ex art. 140 cod. proc. civ., né per il notificante, né per il notificatario.

4. ( Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’infondatezza della questione.

Dopo avere rilevato che l’art. 140 cod. proc. civ. e l’art. 8 della legge n. 890 del 1982 non sarebbero utilmente comparabili, l’Avvocatura osserva che la questione sarebbe infondata anche in riferimento all’art. 24 Cost. Sotto quest’ultimo profilo, la difesa erariale premette che il problema prospettato dal rimettente si pone per tutte le notificazioni effettuate attraverso la spedizione di una raccomandata e che il termine di dieci giorni previsto dal citato art. 8 non costituirebbe idonea tutela per il destinatario.

5. ( In prossimità della camera di consiglio, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, nell’uno e nell’altro giudizio, memorie illustrative.

La difesa erariale – nel ribadire che la giurisprudenza costituzionale, sin dal 1975, ha affermato la legittimità costituzionale della norma denunciata con riguardo al perfezionamento della notificazione con decorrenza dalla data di spedizione della raccomandata e non da quella del ricevimento della stessa – osserva, con riguardo alla questione sollevata dal Tribunale di Bologna, che l’ordinanza di rimessione non prospetta profili di illegittimità nuovi o diversi da quelli già sottoposti ed esaminati dalla Corte costituzionale. La differente disciplina del perfezionamento del procedimento notificatorio dell’art. 140 cod. proc. civ. rispetto a quello della notifica a mezzo posta – si afferma – è stata ampiamente giustificata dalla Corte costituzionale. Inoltre, ad avviso della difesa erariale, il rispetto del principio dell’effettività del contraddittorio, quale corollario del più ampio principio del giusto processo sancito dall’art. 111 Cost., non aggiunge nulla rispetto a quanto è stato già stabilito dalla Corte costituzionale con riferimento al diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. La questione sarebbe altresì infondata se analizzata alla luce della fattispecie concreta, avendo il debitore goduto di un lasso di tempo più che congruo (quaranta giorni) per approntare la propria difesa e per notificare l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.

In relazione alla questione sollevata dalla Corte d’appello di Milano, l’Avvocatura osserva che, con la sentenza n. 346 del 1998, la Corte costituzionale non ha affermato la necessità che tutti i procedimenti notificatori siano identici o strettamente omogenei – ciò che lederebbe la discrezionalità legislativa – bensì che viola il diritto di difesa la mancanza di un avviso del compimento delle formalità di cui all’art. 8 della legge n. 890 del 1982 e la ristrettezza del termine di dieci giorni a seguito dei quali l’ufficio postale poteva rispedire al mittente l’atto senza che il destinatario avesse più la possibilità di reperirlo.

Secondo la difesa erariale, le modalità della notifica stabilite dall’art. 140 cod. proc. civ. garantiscono i diritti di difesa ed il ragionevole trattamento, non venendo in gioco alcuna necessità di uniformarle ulteriormente senza invadere il campo della discrezionalità propria del legislatore.

Considerato in diritto

1. ( Le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale ordinario di Bologna (reg. ord. n. 75 del 2009) e dalla Corte d’appello di Milano (reg. ord. n. 88 del 2009), investono l’art. 140 cod. proc. civ., il quale, sotto la rubrica «Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia», prevede che se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

L’art. 140 cod. proc. civ. è denunciato da entrambi i rimettenti nella parte in cui, secondo il diritto vivente – quale risulta dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, anche a Sezioni unite –, fa decorrere gli effetti della notifica, nei confronti del destinatario della stessa, dal compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti, ossia dalla spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento.

Così interpretata, la norma denunciata – non prevedendo che il contraddittorio si instauri all’atto della consegna al destinatario o a chi per esso della raccomandata informativa o, qualora la consegna non sia ancora avvenuta, al verificarsi della compiuta giacenza della suddetta raccomandata – violerebbe, ad avviso del Tribunale di Bologna, gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, per irragionevolezza, per ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, per l’incidenza sul diritto di difesa del destinatario di atti notificati ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e per la lesione dei principi costituzionali in materia di giusto processo (contraddittorio e parità delle parti).

Lo scrutinio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., è sollecitato dalla Corte d’appello di Milano attraverso l’indicazione, come tertium comparationis, dell’art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che fa coincidere il compimento della notificazione dal lato del destinatario con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero con la data del ritiro della copia dell’atto, se anteriore.

2. ( Entrambe le ordinanze di rimessione attengono a questioni di legittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ. e sono sollevate sotto profili analoghi; i relativi giudizi possono pertanto essere riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.

3. ( Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato con riguardo all’ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Bologna sul rilievo che il giudice a quo sarebbe venuto meno all’onere di sperimentare la praticabilità di un’interpretazione adeguatrice.

Il giudice rimettente ha preso atto dell’essersi formata una interpretazione costante, proveniente dalla stessa Corte di cassazione, in termini di diritto vivente, ed ha richiesto l’intervento di questa Corte affinché controlli la compatibilità dell’indirizzo consolidato con i principi costituzionali.

4. ( La questione sollevata dal Tribunale ordinario di Bologna è inammissibile per un’altra preliminare ragione, ossia per mancata motivazione sulla rilevanza della questione. Il giudice rimettente, infatti, ha omesso sia di descrivere compiutamente la fattispecie concreta sottoposta al suo esame sia di precisare quali effetti avrebbe, nel giudizio a quo, la sollecitata dichiarazione di illegittimità costituzionale.

5. ( La questione sollevata dalla Corte d’appello di Milano è, invece, fondata.

5.1. ( Questa Corte ha già avuto occasione di scrutinare questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’art. 140 cod. proc. civ., interpretato nel senso che la notificazione debba ritenersi perfezionata con la spedizione della raccomandata e non con il suo recapito.

La sentenza n. 213 del 1975 ha dichiarato la questione non fondata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Premesso che «non esistono impedimenti di ordine costituzionale a che le modalità delle notifiche siano diversamente disciplinate, in relazione ai singoli procedimenti e agl’interessi che attraverso essi debbono trovare tutela», questa Corte ha rilevato che «nell’ambito del processo civile, ai fini della garanzia del diritto di difesa del destinatario delle notificazioni per ufficiale giudiziario deve ritenersi sufficiente che copia dell’atto pervenga nella sfera di disponibilità del destinatario medesimo», essendo «ovvio che, ove questi si allontani, sia un suo onere predisporre le cose in modo che possa essere informato di eventuali comunicazioni che siano a lui dirette».

La sentenza n. 213 del 1975 ha inoltre precisato che, nell’ambito del processo civile, «il diritto di difesa di ciascuna parte va contemperato con quello dell’altra, cosicché, con riguardo alle notifiche, a ragione vengono tenuti presenti non solo gli interessi del destinatario dell’atto, ma anche le esigenze del notificante, sul quale possono gravare oneri di notifica entro termini di decadenza». Infine, ha sottolineato che non è utile la comparazione con l’art. 149 cod. proc. civ., il quale, al contrario dell’art. 140 cod. proc. civ., dispone, in caso di notificazione a mezzo posta, che l’avviso di ricevimento della raccomandata debba essere allegato all’originale, con la conseguenza che la notifica va considerata perfezionata solo alla data della ricezione della raccomandata. Secondo la sentenza, infatti, la notifica a mezzo posta non prevede per il destinatario maggiori garanzie di quelle previste dall’art. 140 cod. proc. civ.: nel caso di notifica per posta, «la ricevuta di ritorno riguarda l’unica operazione predisposta perché l’atto pervenga nella sfera del destinatario ed equivale alla relata che l’ufficiale giudiziario appone in calce all’originale dell’atto qualora questo sia notificato ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. Se il destinatario è irreperibile o il plico venga rifiutato, si ha affissione di avviso presso la casa del destinatario e se ne fa menzione nella ricevuta di ritorno (così come nel caso dell’art. 140 se ne fa menzione nella relata dell’ufficiale giudiziario), ma manca completamente il secondo avviso di cui all’art. 140 cod. proc. civ.».

Altre pronunce hanno confermato questa conclusione. Le ordinanze n. 76 e n. 148 del 1976, n. 57 del 1978 e n. 192 del 1980 hanno dichiarato la manifesta infondatezza di analoghe questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sollevate nella parte in cui questa consente di ritenere perfetta la notifica dalla data di spedizione della raccomandata da esso prescritta e non da quella della sua ricezione. La sentenza n. 250 del 1986 ricorda che la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. si perfeziona dopo il deposito della copia dell’atto nella casa comunale e l’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e con la spedizione a quest’ultimo della raccomandata con avviso di ricevimento, senza che rilevino ai fini della perfezione della notificazione la consegna della raccomandata al destinatario e l’allegazione all’originale dell’atto dell’avviso di ricevimento. E l’ordinanza n. 904 del 1988 precisa che «una volta realizzata la fondamentale esigenza dell’immissione della copia dell’atto da notificare nella sfera di disponibilità del destinatario – esigenza certamente soddisfatta dall’art. 140 cod. proc. civ. con l’affissione dell’avviso di deposito – l’adozione di ulteriori correttivi in senso garantista della disciplina in subiecta materia resta riservata alle scelte discrezionali del legislatore, in relazione a situazioni di volta in volta differenti».

5.2. ( I successivi sviluppi della giurisprudenza costituzionale impongono di rimeditare queste conclusioni.

5.2.1. ( In primo luogo, la ratio che giustificava la spedizione della raccomandata come momento perfezionativo della notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. in relazione alla necessità di bilanciare gli opposti interessi del notificante e del destinatario e all’esigenza di non addossare al primo i rischi inerenti al decorso del tempo per la consegna della raccomandata, non è più riproponibile nel sistema delle notifiche derivante dalla sentenza di questa Corte n. 477 del 2002. Per effetto di detta sentenza (con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 4, terzo comma, della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario) risulta infatti ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; con la conseguenza che, anche per le notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l’atto sia consegnato all’ufficiale giudiziario entro il predetto termine, mentre le formalità previste dal citato art. 140 possono essere eseguite anche in un momento successivo (sentenza n. 28 del 2004; ordinanza n. 97 del 2004).

Ciò comporta che, mentre il notificante ex art. 140 cod. proc. civ., sia pure subordinatamente al buon esito della notifica, evita ogni decadenza a suo carico con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, il destinatario – in un contesto che, dal punto di vista del perfezionamento della notifica, continua ad essere ancorato alla spedizione della raccomandata informativa, trascurando la ricezione della stessa (o gli altri modi considerati dal sistema equipollenti) – soffre di una riduzione dei termini per lo svolgimento delle successive attività difensive, giacché questi cominciano a decorrere da un momento anteriore rispetto a quello dell’effettiva conoscibilità dell’atto.

Né la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario con la semplice spedizione della raccomandata prevista dall’art. 140 cod. proc. civ. può ulteriormente giustificarsi con il ritenere che sia onere del destinatario, ove si allontani, di predisporre le cose in modo da poter essere informato di eventuali comunicazioni che siano a lui dirette. Difatti, l’evoluzione della vita moderna e gli spostamenti sempre più frequenti per la generalità delle persone fanno sì che l’onere di assunzione di misure precauzionali in vista di eventuali notificazioni non può operare anche in caso di assenze brevi del destinatario, poiché altrimenti il suo diritto di difesa sarebbe condizionato da oneri eccessivi.

5.2.2. ( In secondo luogo, è da tener presente che questa Corte, con la sentenza n. 346 del 1998, ha giudicato priva di ragionevolezza e lesiva della possibilità di conoscenza dell’atto da parte del destinatario la disciplina della consimile notificazione a mezzo posta di cui all’art. 8 della legge n. 890 del 1982, dichiarandone l’illegittimità costituzionale: (a) sia nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, fosse data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego; (b) sia nella parte in cui prevedeva che il piego fosse restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l’ufficio postale.

A questo punto, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, è intervenuto il legislatore, che, con l’art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, ha sostituito, per quello che qui rileva, il secondo ed il quarto comma dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, prevedendo che:

(a) se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza;

(b) del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda;

(c) l’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo dell’ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente;

(d) la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

Ne risulta un capovolgimento rispetto al sistema precedente, in cui era l’art. 8 della legge n. 890 del 1982 a prevedere una disciplina meno garantista per il notificatario rispetto a quella apprestata, in presenza di analoghi presupposti di fatto, dall’art. 140 cod. proc. civ., perché la notifica a mezzo posta si perfeziona, per il destinatario, non con il semplice invio a cura dell’agente postale della raccomandata che dà avviso dell’infruttuoso accesso, ma decorsi dieci giorni dall’inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall’effettivo ritiro del plico in giacenza. E ciò, per di più, in un contesto nel quale la scelta della tipologia di notifica viene effettuata da soggetti, l’ufficiale giudiziario ed il notificante, privi di qualsivoglia interesse alla conoscibilità dell’atto da parte del notificatario: il solo notificante, infatti, può richiedere all’ufficiale giudiziario di effettuare la notifica personalmente e, qualora ciò non faccia, l’ufficiale giudiziario può, a sua discrezione, scegliere l’uno o l’altro modo di notificazione (sentenza n. 346 del 1998).

5.3. ( Nell’attuale sistema normativo si è dunque verificata una discrasia, ai fini dell’individuazione della data di perfezionamento della notifica per il destinatario, tra la disciplina legislativa della notificazione a mezzo posta, dettata dal novellato art. 8 della legge n. 890 del 1982 – dove le esigenze di certezza nella individuazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio, di celerità nel completamento del relativo iter e di effettività delle garanzie di difesa e di contraddittorio sono assicurate dalla previsione che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore – e la disciplina dell’art. 140 cod. proc. civ., nella quale il diritto vivente, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, dà rilievo, per esigenze di certezza, alla sola spedizione della raccomandata, sia pure recuperando ex post la ricezione della raccomandata, da allegare all’atto notificato, o in vista del consolidamento definitivo degli effetti provvisori o anticipati medio tempore verificatisi (Corte di cassazione, Sezioni unite, 13 gennaio 2005, n. 458), o in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio (Corte di cassazione, Sezioni unite, 14 gennaio 2008, n. 627).

È evidente che la disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali invocati dal rimettente, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall’art. 8 della legge n. 890 del 1982.

Deve pertanto essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 111, primo e secondo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bologna con l’ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 gennaio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA


Corso di Aggiornamento – LAINATE (MI)- 26.2.2010

Venerdì 26 febbraio 2010
Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Comune di Lainate (MI)

 Sala delle Capriate

Largo delle Scuderie

presso la Biblioteca Comunale – 2° Piano

Con il patrocinio del Comune di Lainate (MI)

 Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 150,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2009 con rinnovo anno 2010 già pagato al 17.01.2010. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 190,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2010 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annanotifiche.it ed una assicurazione per colpa grave.
€ 250,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:
Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Lainate 2010
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota ? esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:
Lombardi Giuseppe


– Resp. Messi Comunali del Comune di Alessandria

– Membro del Consiglio Generale di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:
Nozioni generali
Cosa è una notifica
La relata di notifica – valore della stessa
La copia conforme all’originale
Richiedente – intermediario – consegnatario/destinatario
Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale
Tempi e luoghi delle notificazioni
I “vari” momenti di perfezionamento della notifica
Nullità delle notificazioni
Le responsabilità del Messo Comunale
Modifiche effettuate dall’art.174 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)
Il procedimento di notificazione
Le notifiche a mani proprie
Le notifiche tramite terzi
Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei “terzi”
Le notifiche agli “assenti”
Deposito degli atti nella Casa Comunale
Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio nelle notifiche
L’Albo Pretorio “on line”
Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)
Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.
Le notifiche previste dagli art. 14 e 18 della L 689/1981
Le notifiche previste dall’art. 6 della L. 241/1990
Le notifiche attraverso il servizio postale
Le CAD e le CAN
Le notifiche dei tributi locali
Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973
Notificazione all’estero per gli atti Finanziari destinati agli iscritti all’A.I.R.E.
Le notifiche degli atti finanziari alle Società (Corte di Cassazione 2009)

I Messi Notificatori – Legge finanziaria 2007
La richiesta di rimborso “trimestrale” delle spese di notifica
Presentazione modulistica e casi pratici
Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

 MODULO DI PARTECIPAZIONE Lainate 2010

Iscrizione on line


Corso di Aggiornamento – MASERA’ DI PADOVA (PD)- 19.2.2010

L’attività del Messo Comunale è molto complessa anche in relazione ad una normativa contraddittoria ed una giurisprudenza altalenante. Ciò rende l’attività notificatoria spesso oggetto di controversie il cui esito processuale vanifica l’attività del Messo Comunale.
In tale contesto, in attesa dell’auspicato Testo Unico della Notifica, la necessità di soddisfare l’esigenza di procedure notificatorie chiare ed applicabili determina la necessità di attivare la formazione. Essa è elemento fondamentale al fine di una corretta applicazione delle norme senza la quale la confusione e le prassi contraddittorie si sprecano. Pertanto abbiamo realizzato il “Progetto di valorizzazione del Messo Comunale” che coinvolge i Messi Comunali di molte Regioni d’Italia.

Venerdì 19 febbraio 2010
Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Comune di Maserà di Padova

Corte Benedettina da Zara

Via Conselvana 97

Con il patrocinio del Comune di Maserà di Padova (PD)

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 150,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2009 con rinnovo anno 2010 già pagato al 17.01.2010. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 190,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2010 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annanotifiche.it ed un’assicurazione per colpa grave.
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La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

  • Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:
  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356

Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Maserà 1-2010
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

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Docente:
Fontana Lazzaro
– Resp. Servizio Unico di Notificazione Zone Matildiche (RE)

– Comandante del Corpo di Polizia Municipale dell’Unione Zone Matildiche (RE)
– Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:
Nozioni generali
Cos’è una notifica
La relata di notifica – valore della stessa
La copia conforme all’originale
Richiedente – intermediario e consegnatario/destinatario
Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale
Tempi e luoghi delle notificazioni
I “vari” momenti di perfezionamento della notifica
Nullità delle notificazioni
Le responsabilità del Messo Comunale
Modifiche effettuate dall’art.174 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)
Il procedimento di notificazione
Le notifiche a mani proprie
Le notifiche “tramite” terzi
Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei “terzi”
Le notifiche agli “assenti”
Deposito degli atti nella Casa Comunale
Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio nelle notifiche
L’Albo Pretorio “on line”
Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)
Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.
Le notifiche previste dagli art. 14 e 18 della L 689/1981
Le notifiche previste dall’art. 6 della L. 241/1990
Le notifiche attraverso il servizio postale
Le CAD e le CAN
Le notifiche dei tributi locali
Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973
Notificazione all’estero per gli atti Finanziari destinati agli iscritti all’A.I.R.E.
Le notifiche degli atti finanziari alle Società (Corte di Cassazione 2009)

I Messi Notificatori – Legge finanziaria 2007
La richiesta di rimborso “trimestrale” delle spese di notifica
Presentazione modulistica e casi pratici
Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

MODULO DI PARTECIPAZIONE Maserà 2010

Iscrizione on line


Corso di Aggiornamento – UDINE – 10.2.2010

L’attività del Messo Comunale è molto complessa anche in relazione ad una normativa contraddittoria ed una giurisprudenza altalenante. Ciò rende l’attività notificatoria spesso oggetto di controversie il cui esito processuale vanifica l’attività del Messo Comunale.
In tale contesto, in attesa dell’auspicato Testo Unico della Notifica, la necessità di soddisfare l’esigenza di procedure notificatorie chiare ed applicabili determina la necessità di attivare la formazione. Essa è elemento fondamentale al fine di una corretta applicazione delle norme senza la quale la confusione e le prassi contraddittorie si sprecano. Pertanto abbiamo realizzato il “Progetto di valorizzazione del Messo Comunale” che coinvolge i Messi Comunali di molte Regioni d’Italia.

Mercoledì 10 febbraio 2010
Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Sala Formazione
del Comune di Udine
Piazzale Cadorna n. 1
(ex caserma dei vigili del Fuoco)

In collaborazione con il Comune di Udine

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 150,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2009 con rinnovo anno 2010 già pagato al 17.01.2010. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 190,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2010 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annanotifiche.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 250,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:
Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : ?Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Udine 2010
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:
Durì Francesco
– Resp. Messi Comunali del Comune di Udine

– Membro del Consiglio Generale di A.N.N.A.

PROGRAMMA:
Nozioni generali
Cos’è una notifica
La relata di notifica – valore della stessa
La copia conforme all’originale
Richiedente – intermediario è consegnatario/destinatario
Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale
Tempi e luoghi delle notificazioni
I “vari” momenti di perfezionamento della notifica
Nullità delle notificazioni
Le responsabilità del Messo Comunale
Modifiche effettuate dall’art.174 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)
Il procedimento di notificazione
Le notifiche a mani proprie
Le notifiche “tramite” terzi
Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei “terzi”
Le notifiche agli “assenti”
Deposito degli atti nella Casa Comunale
Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio nelle notifiche
L’Albo Pretorio “on line”
Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)
Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.
Le notifiche previste dagli art. 14 e 18 della L 689/1981
Le notifiche previste dall’art. 6 della L. 241/1990
Le notifiche attraverso il servizio postale
Le CAD e le CAN
Le notifiche dei tributi locali
Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973
Notificazione all’estero per gli atti Finanziari destinati agli iscritti all’A.I.R.E.
Le notifiche degli atti finanziari alle Società (Corte di Cassazione 2009)

I Messi Notificatori – Legge finanziaria 2007
La richiesta di rimborso “trimestrale” delle spese di notifica
Presentazione modulistica e casi pratici
Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

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Tribunale di Roma, sezione XIII, sentenza n. 431 del 12.01.2010

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dell’ente esattore, essendo esso del tutto estraneo al rapporto sostanziale in contestazione (Cfr. Cass. 1278/05, 11746/04);

fondato risulta il primo motivo di appello con cui si deduce che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto valida la notifica dei verbali effettuata ex art. 139, 2 e 3 comma, c.p.c.;

ed invero, l’Ufficiale Giudiziario, prima di effettuare la notifica al portiere, avrebbe dovuto dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto rientranti nelle categorie contemplate dal 2 comma dell’art. 139 succitato;

nella relata di notifica, invece, si legge soltanto la dicitura “in assenza … di tutti gli altri soggetti indicati nella relata di notifica momentaneamente assenti”, affermazione questa che è del tutto generica non attestando essa chiaramente l’effettiva e reale ricerca del destinatario prima, nonché degli altri soggetti contemplati dal secondo comma dell’art. 139 c.p.c.;

tale omissione comporta la nullità della notifica dei verbali di accertamento posti a fondamenti della cartella (cfr. SS. UU. ord. n. 8214 del 2005, 1258/07);

inoltre, nella notificazione eseguita ex art. 139, 3 comma, c.p.c., l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal 4 comma della medesima disposizione non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario (cfr. Cass. 17915/08);

ne consegue la nullità della cartella di pagamento impugnata e la condanna dell’amministrazione appellata alla restituzione della somma da essa riscossa a seguito del pagamento della medesima;

alla soccombenza segue la condanna del Comune di Roma al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice dr. Sergio Pannunzio, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 7449 del 2008, così provvede:

a) – annulla la cartella esattoriale n. (omissis) emessa nei confronti di Ni.Pa.;

b) – condanna il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida in Euro 320,00 per diritti ed Euro 270,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Roma il 12 gennaio 2010.

Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2010.


Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 03-12-2009) 30-12-2009, n. 27887

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente

Dott. VIDIRI Guido – rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12862-2006 proposto da:

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato DIERNA ANTONINO, rappresentato e difeso dall’avvocato MUGNAI FRANCO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;

– intimato –

e sul ricorso 15266-2006 proposto da:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato DIERNA ANTONINO, rappresentato e difeso dall’avvocato MUGNAI FRANCO, giusta mandato in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 686/2 005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/05/2005 R.G.N. 1377/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2009 dal Consigliere Dott. GUIDO VIDIRI;

udito l’Avvocato BUCCI FEDERICO per delega MUGNAI FRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2002 il dott. ing. L. L., dipendente del Ministero delle infrastrutture e trasporti con la qualifica di (OMISSIS) qualifica professionale, adiva il Tribunale di Grosseto al fine di ottenere – previo accertamento dell’asserito svolgimento di mansioni superiori “per essere stato adibito alla Direzione dell’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di Grosseto” – la condanna del Ministero al pagamento del trattamento economico corrispondente a quello di (OMISSIS), a far data dal 1 dicembre 1998, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Dopo la costituzione dell’amministrazione convenuta, il Tribunale di Grosseto accoglieva la domanda del L. ed, a seguito del gravame del Ministero, la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l’amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo corrente dal 1 dicembre 1998 sino al 2 agosto 2000, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo. Osservava al riguardo la Corte territoriale – per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità – che nel periodo per il quale andavano riconosciute le differenze retributive il L. aveva esercitato funzioni dirigenziali in via permanente e duratura ed aveva diretto un ufficio, al quale, sulla base della documentazione dello stesso Ministero, doveva essere preposto un dipendente con qualifica dirigenziale. Per il periodo successivo all’agosto 2000 – con un decreto avente, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non un mero valore di atto interno ma forza vincolante anche nei riguardi del L. perchè regolarmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – il Ministero aveva individuato in relazione ai suoi 112 uffici periferici (sulla base dell’ampiezza dell’area territoriale di competenza e del carico di lavoro effettivamente gravante su ciascuna unità) solo 61 posizioni dirigenziali, e tra queste non era compresa la posizione dell’Ufficio provinciale di Grosseto. Da qui il diritto del L. al riconoscimento delle differenze retributive solo sino al 2 agosto 2000, data di pubblicazione del suddetto decreto di classificazione dei suddetti uffici.

Avverso tale sentenza hanno spiegato ricorso sia il L., affidandosi a tre motivi, che il Ministero delle Infrastrutture, con due motivi, la cui fondatezza è stata dal L. contestata con controricorso.

Motivi della decisione
1. Ai sensi dell’art. 335 c.p.c. i ricorsi del L. e del Ministero vanno riuniti perchè proposti ambedue contro la stessa decisione.

2. Con il primo e secondo motivo del suo ricorso il L. deduce violazione di legge e nella specie degli artt. 2697 c.c., artt. 101, 426, 421 e 437 c.p.c., anche in relazione alla L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 laddove prevede espressamente al numero 4 che i regolamenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale, ed ancora denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla applicazione della suddetta normativa sostanziale e processuale alla fattispecie in oggetto. In particolare lamenta che, contrariamente a quanto ha ritenuto la impugnata sentenza, il diritto alle differenze retributive non è venuto meno in concomitanza con l’asserita emanazione del D.M. 2 agosto 2000 n. 148, atteso che era preciso onere dell’Amministrazione, che aveva eccepito l’inesistenza del diritto azionato, dimostrare che l’atto regolamentare fosse efficace in quanto rispettoso del procedimento di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17. La Corte fiorentina, pertanto, a fronte di un fatto non contestato dal Ministero (che nulla aveva eccepito con riferimento alla inefficacia del regolamento in esame) aveva in violazione dell’art. 2697 c.c., dato invece conto della pubblicazione del regolamento di cui al D.M. n. 148 de 2000, sopperendo in tal modo all’inerzia dell’amministrazione sul punto ed esercitando così poteri officiosi in difetto però dei requisiti richiesti.

2.1. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia un error in procedendo assumendo che il giudice di merito, in pregiudizio del diritto di difesa di esso ricorrente e del principio del contraddittorio, aveva fatto un uso non corretto dei suoi poteri ufficiosi anche in relazione alla L. 23 agosto 1988, art. 17, n. 400, incorrendo in un vizio di ultrapetizione deducibile a norma dell’art. 112 c.p.c.. Rileva in particolare che l’uso non corretto dei poteri officiosi denunziati nel primo motivo di ricorso aveva finito per concretizzare un error in procedendo capace di rendere nullo il procedimento d’appello e la sentenza impugnata.

3. Con il primo motivo del suo ricorso il Ministero deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25; disposizione poi successivamente modificata dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15 e ora contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52. In particolare più precisamente che appartenendo il L. alla ex qualifica (OMISSIS), cui risultavano con decreto conferite ad interini le funzioni direttive dell’Ufficio Provinciale M.C.T.C. di Grosseto, non potevano trovare applicazione i principi normativi di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 disciplinante la diversa ipotesi di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza.

3.1. Con il secondo motivo il Ministero addebita alla impugnata sentenza violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20, comma 1, e della L. n. 870 del 1986, art. 13, comma 2, in relazione a quanto previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1. Assume a tale riguardo il Ministero che si era in presenza – con riferimento all’ufficio della motorizzazione della Provincia di Grosseto – di una reggenza, e cioè si era in presenza di una semplice misura organizzativa tesa ad assicurare una continuità dell’azione di pubblici poteri mediante l’utilizzazione di un funzionario adibito a compiti diversi. Proprio in virtù della radicale differenza tra la reggenza da parte del funzionario pubblico e l’incarico di direzione, affidato al titolare proprio nella qualità di dirigente, non potevano al L., chiamato a reggere il suddetto ufficio, riconoscersi gli emolumenti spettanti al dirigente.

4. I motivi dei due ricorsi, per comportare la soluzione di questioni tra loro strettamente connesse, vanno esaminati unitariamente.

5. Va in primo luogo ritenuta infondata l’eccezione, sollevata dal L., di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3 del ricorso del Ministero per ricavarsi dal suo contenuto, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, i fatti rilevanti ai fini della decisione e le censure in fatto e diritto mosse alla impugnata sentenza.

6. Va esaminata anche l’altra eccezione del L. secondo cui essendo la sua impugnazione notificata per prima tutte le eventuali successive impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza dovevano essere avanzate nello stesso procedimento e nella forma del ricorso incidentale.

6.1. L’eccezione è infondata. Ed invero questa Corte di cassazione ha più volte ribadito che atteso il principio di unità dell’impugnazione, sancito dall’art. 333 cod. proc. civ. – il quale implica che l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive proposte avverso la stessa sentenza, le quali, in conseguenza, possono assumere soltanto carattere incidentale – nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 371 c.p.c., in relazione all’art. 333 c.p.c.. Tuttavia, l’inosservanza della forma del ricorso incidentale, in ragione della mancanza di una espressa affermazione da parte della legge circa l’essenzialità dell’osservanza di tale requisito formale, va apprezzata secondo i principi generali relativi alla nullità per inosservanza dei requisiti formali, con la conseguenza che – una volta che l’impugnazione principale e quella successiva autonomamente proposta, anzichè esercitata in via incidentale, siano state riunite ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. – essa non impedisce la conversione di detto ricorso in ricorso incidentale, qualora esso risulti proposto nel rispetto dei termini temporali entro i quali avrebbe dovuto proporsi, cioè entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale. Ed invero si determina in tale ipotesi il verificarsi di una fattispecie di idoneità de secondo ricorso a raggiungere quello stesso scopo che avrebbe raggiunto la rituale proposizione dell’impugnazione nella forma incidentale (cfr. in tali sensi: Cass. 6 agosto 2004 n. 15199, cui adde ex plurimis: Cass., Sez. Un., 25 giugno 2002 n. 9232, ed ancora in epoca successiva, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20593).

6.2. In applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, in cui i due processi vanno riuniti, il ricorso del Ministero deve ritenersi ammissibile perchè lo stesso da considerarsi incidentale per essere stato proposto successivamente a quello del L., è stato notificato alla controparte entro il termine di cui all’art. 370 c.p.c., per avere il suddetto L. notificato il proprio ricorso in modo rituale il 24 aprile 2006 (in Roma presso l’Avvocatura generale dello Stato) al Ministero, che ha a sua volta notificato la propria impugnazione alla controparte il 6 maggio 2006. 7. Passando all’esame del merito della controversia, va premesso che la sentenza impugnata ha affermato – con una motivazione congrua e corretta sul piano logico-giuridico e pertanto non assoggettabile su tale punto ad alcuna censura in questa sede di legittimità – che nella ipotesi in esame, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso del Ministero, non poteva affermarsi che l’incarico di direttore generale appartenesse al profilo professionale proprio della (OMISSIS) qualifica funzionale rivestita dal L., perchè svolto in regime di semplice reggenza in attesa della destinazione nell’ufficio stesso di un dirigente titolare.

Era rimasto infatti accertato che le mansioni superiori erano state invece assegnate al L. – in ragione delle numerose incombenze cui doveva assolvere l’ufficio della M.C.T.C. di Grossetto – a partire dal 1993 e si erano protratte per circa 12 anni sicchè non poteva parlarsi di funzioni vicarie. L’esercizio delle funzioni vicarie per rientrare nei compiti propri dei dipendenti con la nona qualifica, non potevano in alcun caso dare diritto ad alcuna differenza retributiva, mentre nel caso di specie non si trattava di sopperire ad una esigenza sopravvenuta e limitata nel tempo, ma si era reso necessario coprire per molti anni un posto rimasto vacante sicchè non poteva parlarsi di espletamento di mere funzioni vicarie.

7.1. Corollario di tale accertamento è il principio di diritto affermato più volte dai giudici di legittimità secondo cui in materia di pubblico impiego contrattualizzato – come si evince anche dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, nel testo, sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15 ora riprodotto nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 32 – l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost.; norma quest’ultima che deve trovare integrale applicazione – senza sbarramenti temporali di alcun genere – pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (cfr. in tali esatti termini: Cass., Sez. Un., 11 dicembre 2007 n. 25837 cui adde, più di recente, Cass. 17 settembre 2008 n. 23741).

7.2. Nel pervenire a tale conclusione i suddetti giudici hanno rimarcato : che la Corte costituzionale con numerose pronunzie ha patrocinato la diretta applicabilità al rapporto di pubblico impiego dei principi dettati dall’art. 36 Cost., specificando al riguardo che detta norma “determina l’obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato”, a prescindere dalla eventuale irregolarità dell’atto o dall’assegnazione o meno dell’impiegato a mansioni superiori (Corte Cost. 23 febbraio 1989 n. 57; Corte Cost ord. 26 luglio 1988 n. 908), precisando anche che “il principio dell’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso non è incompatibile con il diritto dell’impiegato, assegnato a mansioni superiori alla sua qualifica, di percepire il trattamento economico della qualifica corrispondente, giusta il principio di equa retribuzione sancito dall’art. 36 Cost.” (Corte Cost. 27 maggio 1992 n. 236).Ed ancora il giudice delle leggi ha rilevato che il mantenere da parte della pubblica amministrazione l’impiegato a mansioni superiori, oltre i limiti prefissati per legge, determina una mera illegalità, che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto – ai sensi dell’art. 2126 c.c. e, tramite detta disposizione, dell’art. 36 Cost. – perchè non può ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalità quella illiceità che si riscontra, invece, nel contrasto “con norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell’ordinamento” e che, alla stregua della citata norma codicistica, porta alla negazione di ogni tutela del lavoratore (Corte Cost. 19 giugno 1990 n. 296 attinente ad una fattispecie riguardante il trattamento economico del personale del servizio sanitario nazionale in ipotesi di affidamento di mansioni superiori in violazione del disposto del D.P.R. n. 761 del 1979, art. 29, comma 2) (cfr. per richiami ai pronunziati della Corte Costituzionale: Cass., Sez. Un., 11 dicembre 2007 n. 25837 cit.).

7.3 A tale riguardo va rimarcato anche come l’estensione della norma costituzionale nei sensi ora precisati all’impiego pubblico sia stato condiviso dalla dottrina giuslavoristica che ha evidenziato come – pur essendo a seguito del D.Lgs. n. 165 del 2001 il trattamento economico dell’impiegato disciplinato dalla contrattazione collettiva e pur essendo detta contrattazione non priva di vincoli unilateralmente apposti per fini di controllo della spesa pubblica (quali quelli derivanti dai primi tre commi dell’art. 48 del suddetto Decreto) – i suddetti vincoli derivanti da esigenze di bilancio non possano impedire comunque la piena operatività, anche nel settore del lavoro pubblico, dei principi costituzionali di proporzionalità ed efficienza della retribuzione espressi dall’art. 36 Cost., per poggiare tale principio sulla peculiare corrispettività del rapporto lavorativo, qualificato dalla specifica rilevanza sociale che assume in esso la retribuzione volta a compensare “una attività contrassegnata dall’implicazione della stessa persona del lavoratore”, il quale ricava da tale attività il mezzo normalmente esclusivo di sostentamento suo e della sua famiglia. Assunto questo che ha anche condotto un indirizzo dottrinario, da un lato, a sganciare il rapporto giuridico retributivo dal novero dei diritti di credito per inquadrarlo tra i diritti assoluti della persona, e dall’altro ha spinto ad affermare – sulla base di una coessenzialità o di una stretta relazione dei due principi della “sufficienza” e della “proporzionalità” ostativa a qualsiasi rapporto gerarchico tra gli stessi – che l’attenuazione del principio sinallagmatico, integrato nel caso in esame dalla rilevanza della persona umana (che determina una traslazione sul datore di lavoro del rischio della inattività del prestatore di lavoro, come in caso di sospensione del rapporto), mostra con palmare evidenza una dimensione sociale della retribuzione ed attesta contestualmente la necessità della copertura a livello costituzionale dei diritti inderogabili del lavoratore.

7.4. In questo contesto ordinamentale si è anche precisato che le uniche ipotesi in cui potrebbe essere disconosciuto il diritto alla retribuzione superiore dovrebbero essere circoscritte ai casi in cui l’espletamento di mansioni superiori sia avvenuto all’insaputa o contro la volontà dell’ente (invito o proibente domino) oppure allorquando sia il frutto della fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente.

8. Orbene, le considerazioni svolte forniscono le coordinate per la soluzione della problematica oggetto della presente controversia perchè risultano assorbire tutte le questioni sollevate dalle parti sulla produzione nel presente giudizio e sulla sua rilevanza del D.M. 2 agosto 2000, n. 148, che – è bene però sottolinearlo – secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità doveva, stante la sua natura di atto amministrativo, essere ritualmente e tempestivamente prodotto dal Ministero, che su di esso fondava il suo assunto (cfr. al riguardo: Cass., Sez Un, 29 aprile 2004 n. 9941).

8.1. Ed invero, la regola, secondo cui anche nel pubblico impiego privatizzato l’esercizio di mansioni superiori da diritto ai sensi dell’art. 36 Cost. alle differenze retributive a favore del lavoratore,induce a riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato al L. per il periodo successivo al 2 agosto 2000 le differenze retributive rivendicate, riconoscendole invece per il solo periodo corrente dal 1 dicembre 1998 al 2 agosto 2000. 8.2. Il lavoratore pubblico cui vanno riconosciute le differenze retributive ai sensi dell’art. 36 Cost. per avere svolto mansioni superiori a quelle della propria qualifica ha diritto a non vedersi diminuita a seguito di un provvedimento della pubblica amministrazione la retribuzione percepita dovendosi alla suddetta fattispecie estendersi l’applicazione della prescrizione di cui l’art. 2103 c.c. – secondo cui il prestatore di lavoro deve essere adibito “a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione” – la cui ratio non può non trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui la diminuzione della retribuzione si verifichi nel corso di svolgimento delle stesse superiori mansioni.

8.3. La fondatezza della soluzione seguita riceve un riscontro, anche se indiretto, da alcune significative regole normative. A tale riguardo va fatto riferimento: al divieto di reformatio in peius – ritenuto un principio generale dell’ordinamento anche se non a copertura costituzionale -introdotto dal disposto del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 227, (t.u.), volto a riconoscere al lavoratore (in caso di modifica di qualifica o di nuovo inquadramento o di passaggio da una amministrazione all’altra o, infine, di mobilità) il diritto alla corresponsione del trattamento economico in godimento; ed ancora all’art. 202, cit. t.u. impiegati civili dello stato (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) che, sempre in osservanza del suddetto divieto, contempla la conservazione del trattamento economico in godimento attraverso l’attribuzione di un assegno ad personam, utile a comporre la base pensionabile e pari alla differenza fra lo stipendio in godimento all’atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.

9. Per concludere l’excursus argomentativo sulla problematica in esame, oggetto delle censure spiegate dalle parti in causa sulla base di contrapposte considerazioni, va enunciato – in osservanza a quanto voluto dall’art. 384 c.p.c., comma 1 in presenza di questioni di diritto di particolare importanza – la regola di diritto nei seguenti termini: “Il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost., è applicabile anche al dipendente pubblico nelle fattispecie in cui la pretesa del suddetto dipendente ad una retribuzione adeguata si basi sullo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore a quella posseduta, sempre che tali mansioni siano in concreto svolte nella loro pienezza, sia per quanto attiene al profilo quantitativo che qualitativo dell’attività spiegata sia per quanto attiene all’esercizio dei poteri ed alle correlative responsabilità attribuite. Da ciò consegue che il lavoratore pubblico, cui sono state riconosciute ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 5, tali differenze ha diritto a non vedersi diminuita – a seguito di un provvedimento della pubblica amministrazione – per tutto il periodo in cui esercita le stesse superiori mansioni la retribuzione percepita dovendosi estendere alla suddetta fattispecie pure la prescrizione di cui al disposto dell’art. 2103 c.c. – secondo cui il prestatore di lavoro deve essere adibito “a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione” – la cui ratio non può non trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui il lavoratore sia adibito “alle stesse mansioni”. 10. Alla stregua dell’enunciato principio il ricorso principale del L. va, dunque, accolto e le stesse ragioni poste a fondamento di tale accoglimento portano al rigetto del ricorso incidentale, con la consequenziale cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto.

11. Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia va decisa nel merito con l’accoglimento della domanda del L. nei termini di cui alla sentenza di primo grado, che va confermata anche in ordine alla statuizione sulle spese.

12. Con riferimento alle spese del gravame e del presente giudizio di cassazione, tenuto conto della natura della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell’esito della lite nei diversi gradi del processo, le spese dell’appello vanno compensate tra le parti ricorrendo giusti motivi, mentre il Ministero delle infrastrutture e trasporti va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi come in dispositivo.

P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale del L. e rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, accoglie la domanda del ricorrente principale nei termini di cui alla sentenza di primo grado, che conferma anche in ordine alla statuizione sulle spese. Compensa tra le parti le spese dell’appello e condanna il Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 75,00 oltre Euro 3.000,00(tremila/00) per onorari difensivi, ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2009


D.L. n. 193 del 29.12.2009

DECRETO LEGGE 29 dicembre 2009, n. 193 (1) (2).

Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 22 febbraio 2010, n. 24.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la funzionalità del sistema giudiziario;

Ritenuto che, in particolare, occorre assicurare la proroga dell’esercizio di funzioni giudiziarie da parte dei magistrati onorari, in attesa dell’approvazione di una riforma organica della magistratura onoraria;

Ritenuta l’esigenza di assicurare la copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti, nelle quali l’assenza di personale rischia di porre in concreto pericolo la funzionalità di numerosi uffici giudiziari;

Ritenuta la straordinaria urgenza di procedere in tempi estremamente contenuti ad una più efficiente allocazione delle risorse mediante l’anticipazione dell’entrata in vigore del processo telematico e la sua estensione al processo penale, alla luce del pregiudizio per la finanza pubblica conseguente all’incremento degli esborsi subiti in conseguenza della violazione del principio di ragionevole durata del processo e delle connesse infrazioni degli obblighi assunti in sede comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51

1. Al comma 1 dell’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2010».

2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’ articolo 42-quinquies, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’ articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2010, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010. (3)

2-bis.  Il secondo comma dell’ articolo 50 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per i giudici onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilità di conferma. (4)

Art. 2 Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta.»;

2) al comma 4, primo periodo, le parole: «in numero non superiore a cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «in numero non superiore a centocinquanta unità»;

b) l’articolo 1-bis è abrogato;

c) all’articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis» sono soppresse;

d) all’articolo 2, comma 3, le parole: «e 1-bis» sono soppresse;

e) all’articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis» sono soppresse.

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.934.953 per l’anno 2010 e di euro 2.574.329 a decorrere dall’anno 2011, cui si provvede:

a) quanto a euro 2.934.953 per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 2.574.329 a decorrere dall’anno 2011, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 4.

Art. 3 Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti

1. Fino al 31 dicembre 2014, per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell’articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, nei limiti previsti dall’articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, con il trasferimento d’ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalità, con esclusione di coloro che abbiano conseguito valutazioni superiori alle predette. Il trasferimento d’ufficio di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell’ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all’interno dell’ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. (5)

2. Non possono essere trasferiti d’ufficio ai sensi del presente articolo:

a) magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell’organico;

b) magistrati in servizio presso altre sedi disagiate;

c) magistrati che sono stati assegnati o trasferiti nella sede ove prestano servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, o dell’articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) magistrati che sono genitori di prole di età inferiore a tre anni.

3. La percentuale di cui al comma 2, lettera a), è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l’arrotondamento avviene per difetto.

4. Le condizioni per il trasferimento d’ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

5. Il trasferimento d’ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Palermo si considera limitrofo il distretto di Cagliari; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania; per il distretto di Catania si considera limitrofo il distretto di Reggio Calabria. Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considerano limitrofe le regioni Calabria e Sardegna e per la Calabria anche la regione Sicilia. (5)

6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi o di regioni limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria e, se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.

7. Nell’ambito del distretto, l’ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell’organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall’ufficio con organico più ampio. Nell’ambito dell’ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.

8. Ai magistrati trasferiti ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 2, 3 e 5 della legge 4 maggio 1998 n. 133. Nel caso di trasferimento d’ufficio in una sede disagiata che dista meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, l’indennità di cui all’ articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, è ridotta della metà di quanto previsto dal medesimo articolo. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. (5)

Art. 3-bis. Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine del tirocinio (6)

1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati nominati con il decreto ministeriale 2 ottobre 2009 sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all’ articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, come da ultimo modificato dal presente decreto, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all’ articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

2. Fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità, l’esercizio dell’azione penale in relazione a reati per i quali è prevista l’udienza preliminare da parte dei magistrati requirenti di cui al comma 1 deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.

3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l’assenso scritto di cui al comma 2 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell’imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio.

4. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel capo I, dopo l’articolo 9 è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis. – (Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio). – 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, a una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi.

2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all’articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura»;

b) all’articolo 13, comma 1, le parole: «e l’assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione» sono soppresse.

5. Il comma 31 dell’articolo 2 della legge 25 luglio 2005, n. 150, si interpreta nel senso che non trova applicazione ai magistrati destinati agli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, il divieto contemplato dall’ articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.

Art. 3-ter. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 (7)

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Il magistrato capo dell’ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l’informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l’organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l’uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell’efficienza del servizio.

1-ter. Il magistrato capo dell’ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all’andamento dell’organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica nel sito internet del Ministero della giustizia».

Art. 3-quater.  Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti la formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari (8)

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) all’organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado»;

b) nel titolo III, dopo il capo II è inserito il seguente:

«Capo II-bis

Corsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado

Art. 26-bis. – (Oggetto). – 1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all’acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l’applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.

3. Gli elementi di valutazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell’incarico direttivo.

4. Gli elementi di valutazione conservano validità per cinque anni.

5. Possono concorrere all’attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione».

2. All’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: «sul servizio giudiziario» sono inserite le seguenti: «o sui servizi organizzativi e informatici».

3. All’attuazione del presente articolo si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3-quinquies.  Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (9)

1. All’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «, esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture,» sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Ministro della giustizia, ai fini del concerto di cui al terzo comma del presente articolo e al comma 1 dell’ articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi».

2. All’articolo 45, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, dopo le parole: «il magistrato può essere confermato» sono inserite le seguenti: «, previo concerto con il Ministro della giustizia».

Art. 4  Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2. (10)

2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. (10)

3. All’articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell’articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell’articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l’indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario.»; (11)

[b)  il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il secondo comma dell’articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente: “Nell’albo è indicato, oltre al codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell’articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata ed i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense ed al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.”». (12)]

3-bis.  Il secondo comma dell’articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, introdotto dal comma 5 dell’ articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«Nell’albo è indicato, oltre al codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione». (13)

4. All’articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l’importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.».

5. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell’archivio informatico dell’ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l’applicazione dell’Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate. (10)

6. Il maggior gettito derivante dall’aumento dei diritti di cui ai commi 4 e 5 è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, per la quota parte eccedente rispetto a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera b), ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione delle spese di personale. (10)

7. Il Ministero della giustizia può avvalersi di Consip S.p.a., anche in qualità di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l’attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell’Amministrazione della giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle attività di cui al presente comma, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze ai fini dell’esercizio dei diritti dell’azionista, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le disposizioni del presente comma si applicano subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea, previa notifica da parte del Ministero della giustizia. (10)

8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che indica il proprio codice fiscale»;

b) all’articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il cognome e la residenza dell’attore» sono sostituite dalle seguenti: «il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore» e le parole: «il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono»;

c) all’articolo 167, primo comma, dopo le parole: «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare» sono inserite le seguenti: «le proprie generalità e il codice fiscale,»;

d) dopo l’articolo 149 è inserito il seguente:

«Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica). – Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.»;

d-bis)  all’articolo 530 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il giudice dell’esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l’incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.

In ogni caso il giudice dell’esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall’articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto»; (14)

d-ter)  all’articolo 533, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l’esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all’acquirente prima del pagamento integrale del prezzo»; (14)

d-quater)  il primo comma dell’articolo 540 è abrogato; (14)

d-quinquies)  all’articolo 569, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche»; (14)

d-sexies)  all’articolo 591-bis, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l’articolo 569, quarto comma». (14)

8-bis.  Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 161-bis è inserito il seguente:

«Art. 161-ter. – (Vendite con modalità telematiche). – Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.

Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all’evoluzione scientifica e tecnologica»;

b) nel titolo IV, capo II, dopo l’articolo 169-ter sono aggiunti i seguenti:

«Art. 169-quater. – (Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto). – Il prezzo di acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.

Art. 169-quinquies. – (Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite). – I soggetti nominati commissionari a norma dell’articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell’articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell’esecuzione, al presidente del tribunale e all’ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell’articolo 518 del codice, della stima effettuata dall’esperto nominato e del prezzo di vendita»;

c) l’articolo 173-quinquies è sostituito dal seguente:

«Art. 173-quinquies. – (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d’acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo). – Il giudice, con l’ordinanza di vendita di cui all’articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell’offerta d’acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi.

Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma». (13)

8-ter.  Il decreto del Ministro della giustizia che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle vendite con modalità telematiche, previsto dall’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 8-bis, lettera a), del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (13)

9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell’amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d’entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l’interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l’intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri derivanti dall’allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati. (10)

10. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell’Amministrazione della giustizia all’archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi dell’ articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, derivanti dall’adesione a contratti quadro stipulati dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione. (10)

Art. 4-bis. Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (15)

1. All’articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «per gli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2012».

Art. 5 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


(3) Comma così sostituito dalla legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24.

(4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24.

(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24.

(6) Articolo inserito dalla legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24.

(7) Articolo inserito dalla legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24.

(8) Articolo inserito dalla legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24.

(9) Articolo inserito dalla legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24.

(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24.

(11) Lettera così modificata dalla legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24.

(12) Lettera soppressa dalla legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24.

(13) Comma inserito dalla legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24.

(14) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24.

(15) Articolo inserito dalla legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24.


Reti Amiche: intesa Brunetta – Lucarelli (Ised Spa)

I dipendenti potranno usufruire dei servizi della P.A. direttamente dai posti di lavoro

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta e il Presidente della Ised – Ingegneria dei Sistemi SpA Ennio Lucarelli hanno firmato oggi a Palazzo Vidoni un Protocollo d’intesa per il progetto “ISED per le Reti Amiche” per la distribuzione di servizi avanzati della Pubblica Amministrazione.

Come noto, attraverso “Reti Amiche” il Ministro ha avviato un’azione concreta per portare la burocrazia più vicino al cittadino, moltiplicando i punti di accesso ai servizi delle PA grazie alla collaborazione tra lo Stato e i privati che dispongono di reti in contatto quotidiano con lavoratori, studenti, pensionati e turisti. Il Protocollo con Ised si inserisce appunto nel “Reti Amiche on the Job” e avvia una nuova sperimentazione, ampliando le possibilità offerte ai dipendenti delle piccole e medie imprese e ai cittadini loro clienti di usufruire dei servizi della Pubblica Amministrazione direttamente dai posti di lavoro.

Oltre a sperimentare nuove modalità di fruizione dei servizi della P.A. coinvolgendo anche i propri clienti (Università, Asl, Medici, Farmacie, Centri unificati di prenotazione, Ospedale virtuale), Ised dispone anche di una piattaforma “open source” di nuova generazione. Questa tecnologia sarà attuata e collaudata nell’ambito della propria filiera e resa disponibile anche per le altre grandi, medie e piccole imprese che vorranno adottarla per i loro dipendenti e i loro clienti.


Albo pretorio on-line a giugno

Prorogato di 6 mesi l’albo pretorio on line. L’articolo 3 del decreto milleproroghe dispone la proroga dell’articolo 32 della legge 69/2009.

L’articolo 32 avrebbe fatto venir meno la pubblicità legale all’albo pretorio cartaceo e obbligato le amministrazioni di dotarsi di un albo pretorio da pubblicare sul sito internet dell’ente. Molti amministrazioni non sono pronte da un punto di vista tecnico e da qui la richiesta della proroga fatta propria dal governo.


Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 12-11-2009) 15-12-2009, n. 26239

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato LUCATTONI PIERLUIGI (o PAOLO), rappresentato e difeso dall’avvocato PALITTA PAOLA, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCOM SARDEGNA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell’avvocato MASINI MARIA STEFANIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORRIAS PIERGIORGIO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 365/2007 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di SASSARI, depositata il 24/07/2007 R.G.N. 312/06;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 12/11/2009 dal Consigliere Dott. NOBILE Vittorio;

udito l’Avvocato CORRIAS PIERGIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per: in via principale inammissibile in subordine rigetto.

Svolgimento del processo
Con ricorso 20/12/2002 Z.F., premesso di avere lavorato come impiegato di (OMISSIS) categoria dall’agosto 1992 al marzo 1998 per il Banco di Sardegna s.p.a., presso varie Casse comunali di credito agrario della Provincia di Nuoro nonche’ presso l’Agenzia di (OMISSIS) del Banco stesso dal 11/8/1993 al 10/12/1993 e presso la Filiale di (OMISSIS) del Banco medesimo dal 4/7/1994 al 30/9/1994, esponeva che, quanto ai contratti formalmente conclusi con le Casse ma in sostanza completamente gestiti dal Banco di Sardegna, si era in presenza di una violazione del divieto di interposizione di manodopera e doveva configurarsi una conversione del rapporto in capo all’effettivo titolare, aggiungendo che i motivi a giustificazione del termine non erano occasionali o straordinari, ma ordinari, normali e ricorrenti.

Quanto, poi, ai rapporti di lavoro nelle due citate dipendenze del Banco lo Z. affermava che era stato invitato a prestare servizio presso l’Agenzia di (OMISSIS) l’11-8-1993, che era stato assunto in sostituzione di Z.C. (assente ai sensi della L. n. 1204 del 1971, art. 4) e che la lettera di assunzione era stata formata dopo l’inizio della prestazione lavorativa.

Il ricorrente chiedeva, quindi, che venisse accertata la sussistenza di un unico contratto a tempo indeterminato dal 31/8/1992 con diritto alle retribuzioni dal 25/9/1992.

Il Banco di Sardegna s.p.a. si costituiva eccependo, in relazione ai contratti con le Casse, la nullità del ricorso, la propria carenza di legittimazione passiva e comunque rilevando che esisteva una convenzione con le Casse, in forza della quale queste funzionavano anche come uffici di corrispondenza del Banco.

Quanto, poi, ai rapporti intercorsi con lo Z., il Banco deduceva che il primo contratto era stato stipulato per sostituire un lavoratore assente dal servizio e il secondo per far fronte ad una intensificazione eccezionale dell’attività in coincidenza con l’avvio della stagione turistica.

Il convenuto, infine, contestava che spettassero le retribuzioni per i periodi in cui non vi era stata prestazione ed eccepiva che il lungo lasso di tempo fra l’ultima prestazione e la proposizione del ricorso doveva far ritenere che il contratto si fosse comunque sciolto per mutuo dissenso.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Sassari, con sentenza n. 625/2005, rigettava la domanda e compensava le spese.

Lo Z. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

Il Banco di Sardegna s.p.a. si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza depositata il 24/7/2007, rigettava l’appello e condannava l’appellante alle spese.

In sintesi la Corte territoriale, con riferimento ai rapporti a termine presso le Casse comunali di credito agrario, in base alle risultanze di causa, escludeva che nella fattispecie vi fosse stata una intermediazione ed interposizione di manodopera vietata dalla legge.

Riguardo, poi, al rapporto a termine presso la dipendenza di (OMISSIS) la Corte di merito riteneva che era risultato provato, anche in base alla stessa prospettazione attorea, che l’assunzione era avvenuta per sostituire la Z.C., assente dal servizio per maternità, mentre l’unico profilo di nullità sollevato con il ricorso introduttivo (concernente la tardività della sottoscrizione del contratto, rispetto al momento di inizio della prestazione lavorativa) era risultato infondato all’esito della prova testimoniale.

Quanto, infine, al rapporto presso la dipendenza di (OMISSIS), la Corte territoriale rilevava che “fuor di luogo” era il richiamo dell’appellante alla diversa vicenda della lavoratrice D.M. C., assunta a termine con diversa motivazione (“straordinarie esigenze derivanti dalla attuazione del piano informatico”) e che comunque il precedente invocato non aveva in alcun modo affermato che l’organico di (OMISSIS)era sottodimensionato, mentre l’assunzione dello Z., debitamente autorizzata, era risultata effettivamente collegata alla intensificazione dell’attività in coincidenza con l’avvio della stagione turistica” e (contrariamente all’assunto dell’appellante) il datore di lavoro aveva comunque dimostrato che la clausola che apponeva il termine al contratto era stata sottoscritta da lavoratore il (OMISSIS) (contestualmente all’inizio della prestazione).

Per la cassazione di tale sentenza lo Z. ha proposto ricorso con due motivi, corredati da quesiti ex art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella fattispecie ratione temporis).

Il Banco di Sardegna s.p.a. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione
Il ricorrente, nel censurare la decisione della Corte d’Appello relativamente (soltanto) ai due contratti a tempo determinato intercorsi direttamente con il Banco di Sardegna, con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962 e con il secondo motivo lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per giudizio.

In specie, con riferimento al primo contratto, presso l’agenzia di (OMISSIS), il ricorrente deduce che il Banco non avrebbe provato la obiettiva esistenza delle condizioni legittimanti la apposizione del termine ed in particolare non avrebbe dimostrato che esso Z. abbia effettivamente prestato la propria attività lavorativa in sostituzione della Z.C., assente per maternità, giacché, l’unico teste sentito al riguardo ( De.) ha riferito soltanto di ricordare “che fu necessario sostituire Z.C.”, ma di non ricordare “se fu mandato proprio il ricorrente”.

Il ricorrente aggiunge, inoltre, che, come risultante dalle numerose controversie decise dal Tribunale di Sassari, il Banco, mantenendo sottodimensionato il proprio organico, era solito ricorrere ad un uso generalizzato del rapporto di lavoro a termine motivandolo per straordinarie esigenze di servizio.

Infine il ricorrente deduce che “sorprende” che il Banco “non abbia reperito il contratto di lavoro” “richiesto in prima udienza”.

Le censure risultano infondate.

La Corte d’Appello, sul punto, ha rilevato che la circostanza della assunzione dello Z. presso l’agenzia di (OMISSIS) avvenuta per sostituire la Z.C., assente per maternità, e’ risultata ammessa dall’attore nella “stessa prospettazione contenuta nell’atto introduttivo, in cui per un verso il lavoratore menziona espressamente tale ipotesi di apposizione del termine per ragioni sostitutive e, per altro verso, si duole esclusivamente della tardiva consegna della lettera di assunzione, senza mai prospettare che la sostituzione sarebbe stata fittizia”.

La Corte ha altresì precisato che soltanto in appello “e dopo che un teste, esaminato sulla circostanza, ha avuto incertezze – ben spiegabili peraltro dato il lungo tempo trascorso – nel ricollegare l’assenza obbligatoria della Z.C. per maternità con l’assunzione dello Z., costui ha tentato di mettere in dubbio la corrispondenza fra i due eventi, con ciò prospettando un fatto del tutto nuovo, mai dedotto in prime cure, come motivo di nullità del termine”.

Il ricorrente, quindi, neppure coglie nel segno la impugnata decisione, in quanto, ignorando la stessa e con essa le proprie iniziali chiare ammissioni, si limita a ribadire le tardive contestazioni e le incertezze della prova testimoniale al riguardo.

Neppure, poi, risulta fondata la censura circa la mancata considerazione dell’asserito ricorso frequente ai contratti a termine motivato, da parte del Banco, con straordinarie esigenze di servizio, trattandosi, come pure rilevato dalla Corte d’Appello, di assunzione a termine (debitamente autorizzata dall’UPLMO di Nuoro) diversamente motivata da esigenze sostitutive ammesse dallo stesso attore nel ricorso introduttivo ed emerse anche dalla testimonianza De..

Infine, sulla mancata produzione del contratto “non reperito” dalla convenuta, la Corte territoriale ha rilevato che “in relazione all’unico profilo di nullità effettivamente e tempestivamente sollevato in prime cure, concernente la tardività della sotto iscrizione del contratto, rispetto al momento in cui la prestazione lavorativa ha avuto inizio, deve osservarsi che tale eventualità è da escludere alla luce della dichiarazione testimoniale – non contraddetta – di M.F.”, “il quale ha riferito che, quando lo Z. prese servizio in filiale, (la filiale) era già in possesso del contratto, tanto che il M.F. provvedette alla registrazione sul libro matricola”.

Tale accertamento di fatto, decisivo, non e’ stato in alcun modo censurato specificamente dal ricorrente.

Con riferimento, poi, al secondo contratto a termine presso l’agenzia di (OMISSIS), il ricorrente, richiamando un precedente della stessa Corte d’Appello, riguardante la lavoratrice D.M.C., deduce che la detta agenzia era sottodimensionata rispetto al normale andamento produttivo, di guisa che la causale apposta al contratto de quo doveva ritenersi nulla “perché fittizia”.

Lamenta inoltre lo Z. che la data di effettiva sottoscrizione del contratto da parte del ricorrente non poteva certamente essere quella che appare sul contratto”.

Tali generiche censure, in sostanza, ribadiscono le tesi gia’ avanzate con l’appello, senza neppure considerare la specifica decisione dei giudici di secondo grado sul punto.

Sotto il primo profilo, infatti, la sentenza impugnata ha accertato che lo Z. era stato assunto “per far fronte all’eccezionale intensificazione dell’attività lavorativa in coincidenza con l’avvio della stagione turistica” (come emerso dal contratto prodotto dallo stesso lavoratore) mentre la Denti era stata assunta con ben diversa motivazione (straordinarie esigenze derivanti dalla attuazione del piano informatico).

Tanto premesso la Corte d’Appello ha precisato che con la sentenza invocata dall’appellante “non e’ stato in alcun modo affermato (ne’ poteva essere accertato, essendo ben altra la materia del contendere) che l’organico della Filiale di (OMISSIS) era sottodimensionato” e che, comunque, l’assunzione a termine dello Z., debitamente autorizzata, nel periodo estivo in una zona di rilevante importanza turistica “come e’ notorio essere quella di (OMISSIS)” certamente non poteva considerarsi “fittizia”.

Quanto, poi, alla asserita tardiva apposizione della sottoscrizione, la Corte territoriale ha osservato che “l’unico argomento di carattere logico prospettato in appello per confutare la tesi del primo giudice, quello secondo cui e’ impossibile che una raccomandata spedita da Sassari il 29 giugno non possa arrivare a destinazione a (OMISSIS) il 4 luglio è francamente debole, dato che l’arrivo di una lettera raccomandata in cinque giorni e’ fatto – contrariamente a quanto sostiene l’appellante – assolutamente plausibile”.

Tali accertamenti di fatto, congruamente motivati, resistono alle generiche censure del ricorrente, il quale, riproponendo semplicemente la propria tesi, in sostanza invoca in questa sede di legittimità un inammissibile riesame del merito (senza peraltro neppure indicare specificamente alcun vizio logico in cui sia incorsa la impugnata sentenza).

Il ricorso va, pertanto, respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese in favore della società controricorrente.

P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese liquidate in Euro 36,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2009


Corso di Aggiornamento – ZOLA PREDOSA (BO) – 2.2.2010

Martedì 2 febbraio 2010
Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Comune di Zola Predosa
Sala Corsi
Municipio
Piazza della Repubblica 1

Con il patrocinio Comune di Zola Predosa (BO)

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 150,00 (*) (**) se il partecipante al Corso e già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2009 con rinnovo anno 2010 già pagato al 17.01.2010. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 190,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2010 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annanotifiche.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 250,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:
Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Zola 2010
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:
Fontana Lazzaro
– Resp. Servizio Unico di Notificazione Zone Matildiche (RE)

– Comandante del Corpo di Polizia Municipale dell’Unione Zone Matildiche (RE)
– Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:
Nozioni generali
Cos’è una notifica
La relata di notifica – valore della stessa
La copia conforme all’originale
Richiedente – intermediario e consegnatario/destinatario
Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale
Tempi e luoghi delle notificazioni
I “vari” momenti di perfezionamento della notifica
Nullità delle notificazioni
Le responsabilità del Messo Comunale
Modifiche effettuate dall’art.174 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)
Il procedimento di notificazione
Le notifiche a mani proprie
Le notifiche “tramite” terzi
Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei “terzi”
Le notifiche agli “assenti”
Deposito degli atti nella Casa Comunale
Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio nelle notifiche
L’Albo Pretorio “on line”
Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)
Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.
Le notifiche previste dagli art. 14 e 18 della L 689/1981
Le notifiche previste dall’art. 6 della L. 241/1990
Le notifiche attraverso il servizio postale
Le CAD e le CAN
Le notifiche dei tributi locali
Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973
Notificazione all’estero per gli atti Finanziari destinati agli iscritti all’A.I.R.E.
Le notifiche degli atti finanziari alle Società (Corte di Cassazione 2009)

I Messi Notificatori – Legge finanziaria 2007
La richiesta di rimborso “trimestrale” delle spese di notifica
Presentazione modulistica e casi pratici
Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

Iscrizione on line


Corso di Aggiornamento – FARA IN SABINA (RI) – 26.1.2010

Martedì 26 gennaio 2010
Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00
Comune di Fara in Sabina
Sala Consiliare
Municipio
Via Santa Maria in Castello 12

Con il patrocinio Comune di Fara in Sabina (RI)

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
150,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2009 con rinnovo anno 2010 già pagato al 17.01.2010. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
190,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2010 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annanotifiche.it ed un’assicurazione per colpa grave.
250,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Fara 2010
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:
Corrado Asirelli
Resp. Messi Comunali Comune di Cesena FC
Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:
Nozioni generali
Cos’è una notifica
La relata di notifica – valore della stessa
La copia conforme all’originale
Richiedente – intermediario è consegnatario/destinatario
Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale
Tempi e luoghi delle notificazioni
I “vari”momenti di perfezionamento della notifica
Nullità delle notificazioni
Le responsabilità del Messo Comunale
Modifiche effettuate dall’art.174 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)
Il procedimento di notificazione
Le notifiche a mani proprie
Le notifiche “tramite”terzi
Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei “terzi”
Le notifiche agli “assenti”
Deposito degli atti nella Casa Comunale
Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio nelle notifiche
L’Albo Pretorio “on line”
Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)
Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.
Le notifiche previste dagli art. 14 e 18 della L 689/1981
Le notifiche previste dall’art. 6 della L. 241/1990
Le notifiche attraverso il servizio postale
Le CAD e le CAN
Le notifiche dei tributi locali
Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973
Notificazione all’estero per gli atti Finanziari destinati agli iscritti all’A.I.R.E.
Le notifiche degli atti finanziari alle Società (Corte di Cassazione 2009)

I Messi Notificatori – Legge finanziaria 2007
La richiesta di rimborso “trimestrale”delle spese di notifica
Presentazione modulistica e casi pratici
Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

Scarica il MODULO DI PARTECIPAZIONE Fara 2010

Iscrizione on line


Equitalia non può effettuare le notifiche per posta

Le notifiche effettuate direttamente da Equitalia attraverso il servizio postale sono inesistenti. A stabilirlo, con un precedente che farà discutere a lungo, è stata la Commissione di primo grado di Lecce (sentenza 23 ottobre 2009 n. 909/05/09). La sentenza riflette un orientamento di dottrina (essenzialmente, Villani) coltivato da alcuni mesi, e che ha trovato nella sentenza in commento un primo, significativo riscontro da parte della giustizia tributaria. La condivisione del Collegio giudicante della tesi proposta dalla difesa del contribuente è stata così piena, che lo stesso ha condannato l’agente per la riscossione a rifondere le spese di giudizio, per evidente inesistenza della notifica di una iscrizione ipotecaria, avvenuta per raccomandata del servizio postale, pur non essendo espressamente abilitato dalla normativa sulle notifiche.

Caso.

La vicenda riguarda l’omesso versamento di imposte (Iva, Irpef e Irap), contestato a un contribuente da parte dell’ufficio finanziario. Essendo decorsi gli ordinari termini per il pagamento del richiesto, il concessionario prima iscrive a ruolo il debito tributario e, successivamente, decorsi gli ordinari termini di legge, iscrive ipoteca sugli immobili del contribuente, ai sensi dell’articolo 77 del Dpr 602/1973. Lo stesso contribuente impugna l’atto di iscrizione, ritenendo illegittima l’ipoteca. Tuttavia, nel contesto del ricorso, il contribuente lamenta anche la regolarità della notifica eseguita da Equitalia. In effetti, come ricorda la Commissione, la materia è oggetto di una inspiegabile vacatio legis, in quanto il Legislatore, nel modificare l’articolo 19 del Dlgs 546/1992, ha mancato di dettagliare le procedure di notifica della misura cautelare in argomento. Ne deriva, quindi, che la fattispecie deve essere regolata alla luce delle indicazioni generali dettate dall’articolo 26 del Dpr 602/1973. In particolare, proprio l’articolo 26, comma 1, del Dpr 29 settembre 1973 n.602, prescrive che la notificazione della cartella di pagamento e di tutti gli altri atti dell’esecuzione (ipoteca, fermi amministrativi e altro), deve essere tassativamente effettuata soltanto dai seguenti soggetti:

a. ufficiali della riscossione;

b. soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, in base a un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa;

c. messi comunali, previa convenzione tra Comune e concessionario, anche in questo caso in base a un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa;

d. agenti della Polizia Municipale.

Tesi di Equitalia.

Secondo Equitalia, invece, che si è difesa in giudizio, la lettura della norma invocata dal contribuente deve essere armonizzata nel suo contesto generale. Da tale prospettiva, l’Agente per la riscossione si richiama al comma 2 dello stesso articolo 26 del Testo unico citato. Quest’ultima norma, invero, autorizza espressamente il ricorso al servizio postale. La norma, infatti, recita «la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento». Insomma, il parere del concessionario è che il servizio postale rappresenti un ulteriore soggetto legittimato alla notifica. Il collegio giudicante ha, tuttavia, disatteso le posizioni del concessionario, sposando le tesi del contribuente. Nel dettaglio, i giudici tributari hanno ritenuto di non poter condividere l’interpretazione della norma fornita da Equitalia, ritenendola avulsa dalla reale volontà del Legislatore. Stando al parere della Commissione, infatti, mentre il comma 1 dell’articolo 26 si limiterebbe a individuare – con una elencazione tassativa – i soggetti legittimati all’esecuzione della notifica, il comma 2 indicherebbe un modo attraverso il quale i soggetti di cui al comma 1 possono eseguirla. In pratica, pur rimanendo fermi i soggetti autorizzati, questi, a loro volta, invece che direttamente, possono ricorrere all’ausilio del servizio postale per la notifica degli atti.

Conclusioni.

Ne consegue che l’Agente per la riscossione non potrebbe ricorrere alla notifica diretta, ma dovrebbe, per forza di cose, passare prima attraverso i soggetti menzionati dal comma 1 dell’articolo 26. Questi, e solo questi, potranno poi fruire del servizio postale. Pertanto, conclude la Commissione, le notifiche eseguite per posta, con raccomandata, direttamente da Equitalia sono inesistenti, perché effettuate da un soggetto che non rientra nelle categorie espressamente contemplate dalla norma.

Leggi: CTP Lecce Sez. 5, 16.11.2009, n 909 Notifica postale inesistente


Notificazione degli atti da parte di Equitalia: CTP di Lecce

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha disposto che Equitalia non può notificare i propri atti a mezzo posta, in quanto non è presente una disposizione legislativa che lo permetta. Ciò significa che la notifica dell’iscrizione di ipoteca effettuata direttamente dall’Agente di riscossione mediante servizio postale non è valida, poiché eseguita da un soggetto non abilitato.

I giudici hanno precisato che l’art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973 permette agli Agenti della riscossione di notificare i propri atti per posta, mediante un invio di raccomandata, ma solo utilizzando ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati, ovvero tramite i Messi Comunali, a seguito di convenzione tra Comune e concessionario.
Sentenza 16 novembre 2009, n. 909/5/2009 


Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, «CNIPA» assume la denominazione: «DigitPA»

DigitPA è un ente pubblico non economico, con competenza nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ambito della pubblica amministrazione.

L’Ente – che ha ereditato le funzioni del Cnipa – opera secondo le direttive, per l’attuazione delle politiche e sotto la vigilanza del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con autonomia tecnica e funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale.

DigitPA svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell’amministrazione digitale.

Funzioni di DigitPA

Consulenza e proposta

  • assistenza tecnica e normativa al Ministro in materia di amministrazione digitale;
  • collaborazioni e consulenze tecniche alle Regioni e agli Enti locali in materia di innovazione tecnologica e di informatizzazione;
  • proposta di iniziative di realizzazione di sistemi ICT innovativi;
  • supporto, consulenza e assistenza per amministrazioni pubbliche e organismi di diritto pubblico;
  • supporto alle PA per l’introduzione della Posta Elettronica Certificata (PEC) nei procedimenti amministrativi.

Regole e standard

  • vigilanza e controllo sul rispetto delle norme;
  • emanazione di regole, standard e guide tecniche;
  • pareri su atti normativi;
  • ruolo di autorità di certificazione della firma digitale, con tenuta di elenchi e registri;
  • ruolo di autorità di vigilanza sui gestori di PEC;
  • ruolo di autorità di vigilanza della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • attuazione di iniziative per l’informatizzazione della normativa.

Valutazione, monitoraggio e coordinamento

  • formulazione di pareri alle amministrazioni sulla coerenza strategica e la congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all’acquisizione di beni e servizi informatici;
  • monitoraggio dell’attuazione dei piani di ICT delle PA;
  • coordinamento delle attività delle singole PA (ove richiesto) e verifica dei relativi risultati;
  • valutazioni sull’impatto di iniziative ICT innovative.

Interventi e progetti di innovazione

  • Proposta, realizzazione e gestione di progetti in tema di amministrazione digitale;
  • attività di studio, ricerca, sviluppo e sperimentazione in materia di ICT;
  • gestione del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e della Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (RIPA);
  • svolgimento di compiti tecnico-operativi in materia di formazione informatica del personale delle PA.

Per maggiori dettagli, si veda l’atto normativo che ha istituito DigitPA: il Decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 177