Definizione SPID

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 24 ottobre 2014 contenente la “definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”. Il decreto dà attuazione alla norma primaria contenuta nell’Agenda digitale italiana. SPID è un insieme di credenziali per accedere in rete a tutti i servizi della pubblica amministrazione e a quelli degli operatori commerciali che vi aderiranno. SPID consente agli utenti di avvalersi di gestori dell’identità digitale e di gestori di attributi qualificati per permettere ai fornitori di servizi l’immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano.

Con l’istituzione del Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese le pubbliche amministrazioni potranno consentire l’accesso in rete ai propri servizi, oltre che con lo stesso SPID, solo mediante la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. La possibilità di accesso con carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi resta comunque consentito indipendentemente dalle modalità predisposte dalle singole amministrazioni.

 Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9.12.2014


Ammanchi all’Ufficio notificazioni UNEP di Roma: il caos gestionale non salva il contabile, condanna di 400 mila euro

Dopo la condanna penale anche il giudice contabile con sentenza del 17 dicembre 2014 ha accertato condotte dannose presso l’UNEP della Corte di appello di Roma.

Da un controllo amministrativo-contabile disposto sulla Sezione notificazioni civili dell’UNEP della Corte di appello di Roma, negli anni 2004-marzo 2006, emergevano ammanchi per euro Euro 458.797, 26.

Veniva, quindi, avviata sia l’azione da parte della Procura Penale sia l’azione da parte della Procura contabile, quest’ultima poi sospesa in attesa dell’esito del processo penale.

In particolare, sul fronte penale il Gip presso il Tribunale di Roma disponeva il rinvio a giudizio della responsabile per il reato di peculato previsto dall’articolo 314 c.p. e con sentenza penale del Tribunale di Roma n. 1380/14, depositata in data 11 aprile 2014, la stessa veniva condannata alla pena di tre anni e due mesi di reclusione.

Sul fronte contabile, sulla base di tale sentenza penale, la Procura regionale riassumeva il giudizio. Al centro della vicenda la preposta al Servizio con piena autonomia gestionale e contabile di due casse distinte esistenti nella Sezione notificazioni atti civili, e cioè la cassa restituzione atti e la cassa accettazione-notificazioni, che nel periodo di riferimento sono risultate nella sua esclusiva responsabilità gestoria.

Dagli atti di indagine è emerso che la stessa non ha saputo dare valide giustificazioni in ordine alla mancata esibizione di alcuni registri contabili, c.d. cronologici, sulla base dei quali venivano annotate giornalmente le entrate e le uscite delle due casse, nonché non ha saputo fornire altrettanto legittime giustificazioni circa l’importo dei versamenti effettuati risultati inferiori rispetto a quanto dichiarato nei registri cronologici rinvenuti e rispetto agli statini giornalieri e mensili redatti dai vari ufficiali giudiziari preposti alla ricezione degli atti, alla riscossione dei diritti e dei rimborsi da parte dei privati.

Certamente, precisa la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, nella sentenza del 17 dicembrel’aver riunito in una stessa persona le funzioni di ufficiale giudiziario tesoriere sia della cassa accettazione sia della cassa restituzione non è stata una soluzione adeguata che denota carenza organizzativa.”

Aggiunge poi il Collegio che infrazioni sono anche imputabili al Dirigente UNEP, che tuttavia non è stato convenuto in giudizio, nonostante la relazione ministeriale avesse segnalato la sua personale responsabilità connessa alla mancanza di apposite direttive che lo stesso, soltanto all’indomani dei fatti qui in esame, ebbe ad emanare per evitare il ripetersi di simili irregolarità, nonché l’omissioni di doverosi controlli in presenza di una situazione conclamata di caos, oggetto di denuncia anche da parte delle OO.SS..

Su tali basi il danno, inizialmente quantificato dalla Procura in Euro 458.797, 26 è stato ridotto ad euro 400.00,00 tenendo conto della situazione in cui è stata posta in essere la condotta illecita della convenuta e delle mancanze di altri soggetti che hanno facilitato la realizzazione dell’evento dannoso.

Conclude la Corte precisando che, pur in presenza del denunciato caos gestionale che può comportare effetti sulla determinazione del danno imputabile, resta il fatto che della somma non rendicontata la convenuta, non avendo dato alcuna dimostrazione, si presume che ne abbia tratto vantaggio personale, e quindi costituisce posta dannosa che la stessa deve risarcire. Peraltro l’esito del parallelo processo penale in primo grado ha dato ampia dimostrazione dell’attività illecita compiuta dalla convenuta che non è riuscita neppure in quella sede a dimostrare la destinazione data alle somme mancanti”.


Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., (ud. 05-11-2013) 30-01-2014, n. 2035

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10187/2012 proposto da:

S.V. (OMISSIS) in qualità di Curatore del fallimento n. 1105/2010 in capo alla società PROFILSERRE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato DE FELICE SERGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCIO ANTONIO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA ETR SPA;

– intimata –

avverso il decreto nel procedimento R.G. 866/2011 del TRIBUNALE di LOCRI del 13.3.2012, depositato il 20/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Antonio Ricci che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
La Curatela del Fallimento PROFILSERRE s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi avverso il decreto emesso nella causa N. 866/2011 e depositato il 20.03.2012 con cui il Tribunale di Locri ha accolto l’opposizione allo stato passivo del fallimento della società Profilserre a r.l. proposta da Equitalia ETR s.p.a..

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione
Con i tre motivi di ricorso il fallimento ricorrente contesta, sotto diversi profili,il rigetto della eccezione di inammissibilità dell’opposizione per tardività. Deduce che l’atto oggetto di opposizione relativo alla comunicazione di deposito dello stato passivo del fallimento era stato comunicato L. Fall., ex art. 97, dal cancelliere tramite un servizio di posta privata ad Equitalia in data 20.6.11, come risulta dalla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento, mentre l’opposizione era stata depositata in cancelleria il 22.7.11.

Sostiene in particolare il ricorrente che doveva ritenersi che la comunicazione effettuata tramite un servizio di posta privata fosse del tutto legittima e conseguentemente la data di notifica doveva ritenersi essere quella attestata dal verbale di consegna dell’incaricato postale sottoscritto da Equitalia.

A sostegno della propria tesi deduce che,la comunicazione ai sensi della L. Fall., art. 97, può essere data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione e, che il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal decreto legislativo n. 58 del 2011 con entrata in vigore dal 30.4.11, prevede che sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio postale universale, e, cioè,alla Poste italiane, i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni,che riguarda le notifiche da parte dell’Ufficiale giudiziario che si avvale del servizio postale, ma non anche quelle effettuate direttamente dal cancelliere a mezzo posta per cui questi poteva avvalersi anche dei servizi di posta privati.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente appaiono infondati.

Invero, nel caso di specie non rileva la questione se il cancelliere possa avvalersi di un servizio di posta privata o meno.

Quello che qui rileva è accertare se, ai fini della decorrenza del termine per proporre impugnazione, possa considerarsi come facente fede l’attestazione della data di consegna da parte dell’incaricato di posta privata.

Tale ipotesi è da escludere.

Va a tale proposito rammentato che questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di contenzioso tributario, (ma il principio riveste una portata generale applicabile anche al caso di specie) che nel caso di notificazioni fatte direttamente a mezzo del servizio postale, laddove consentito dalla legge, mediante spedizione dell’atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento quest’ultimo costituisce atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c., e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell’ufficiale giudiziario.

(Cass. 17723/06 e Cass. 13812/07).

Non altrettanto può dirsi per ciò che concerne le notifiche effettuate da un servizio di posta privato. Gli agenti postali di tale servizio non rivestono infatti la qualità di pubblici ufficiali onde gli atti dai medesimi redatti non godono di nessuna presunzione di veridicità fino a querela di falso con la conseguenza le attestazioni relative alla data di consegna dei plichi non sono idonee a far decorrere il termine iniziale per le impugnazioni.

A tale proposito è già stato chiarito da questa Corte che, in tema di tempestività del ricorso per cassazione, il termine di cui all’art. 326 c.p.c., comma 1, decorre dalla notifica della sentenza impugnata, la quale, nell’ipotesi in cui la notifica abbia avuto luogo a mezzo del servizio postale, va desunta, in mancanza di altri elementi, dalla busta di spedizione, ove sul retro sia stata apposta la data di arrivo presso il destinatario, non potendo essere ricavata dal timbro apposto sul plico da parte dello stesso destinatario, pur recante il numero cronologico e la data, trattandosi di atti di organizzazione interna e nonostante la natura eventualmente pubblica del predetto soggetto (nel caso di specie trattavasi dell’Agenzia delle Entrate) (Cass. 25753/07).

Ciò sta a significare che l’attestazione fidefacente dell’ufficiale postale non è surrogabile da alcun altro tipo di atto neppure nel caso in cui lo stesso sia stato compiuto al momento della ricezione da un ente pubblico.

Ciò porta a maggior ragione ad escludere che possa essere idonea ai fini in esame l’attestazione di un semplice privato. Deve conclusivamente affermarsi che,non essendovi prova circa l’effettiva data di consegna della comunicazione di cancelleria relativa al deposito dello stato passivo del fallimento della Profilserre srl, l’opposizione avverso il detto atto deve ritenersi tempestiva.

Il ricorso va in conclusione respinto. Nulla per le spese.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2014


La Cec PAC fallisce e va in pensione anticipata, arriva lo standard unico

CEC-PACLa Cec PAC è stata un fallimento quasi totale, a dirlo è l’Agenzia per l’Italia Digitale che rivela come l’82% degli utenti non ha mai inviato una mail. Pensione anticipata dunque per la Cec-Pac, il servizio è stato lanciato nel 2010 dall’allora ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, ma non ha mai riscosso un gran successo. Lo spiega l’Agid, delineando le prossime fasi.
Il servizio di Postacertificata (Cec-Pac), che può essere utilizzato solo per comunicazioni verso la PA, sarà da oggi progressivamente sospeso per far convergere tutta la posta certificata sul sistema Pec.
La PEC è stata introdotta per facilitare la comunicazione tra le imprese, i cittadini e lo stato, grazie a questa casella di posta è, infatti, possibile inviare documenti che hanno lo stesso valore legale di una raccomandata A.R.. Così non è stato, il principale problema è stato infatti rilevato per la sovrapposizione di questo con altri indirizzi mail già utilizzati, insomma un doppione difficile e noioso da gestire per l’82% di coloro che ne hanno aperta una in questi 4 anni. Soltanto 1.2 milioni sono state poi le attivazioni concluse con la seconda fase in ufficio postale, ben 1 milione le pratiche ‘in sospeso’ e in attesa di verifica.
Non solo, il progetto è rimasto in un certo senso a metà, perché non esiste alcun obbligo vincolante e relativa sanzione per le amministrazioni inadempienti, ciò significa che alcuni enti sono rimasti fedeli alle raccomandate A.R.. Un programma dunque inutile in questa forma che ci farà risparmiare 19 milioni di euro non appena dismesso. Continua l’Agid con la progressiva sospensione di Cec-Pac vengono recuperati quasi 19 milioni di euro da investire in altri servizi ai cittadini e imprese, come delineato nell’ultimo documento Crescita digitale.
La chiusura sarà progressiva e con i soldi recuperati da questa inutile macchina burocratica da 19 milioni di euro si potrà reinvestire nel piano di Crescita Digitale.

Queste le prossime fasi:

  •   al 18 dicembre 2014 non saranno più rilasciate nuove caselle CEC-PAC a cittadini e pubbliche amministrazioni, anche per quelle caselle la cui richiesta di attivazione online è stata presentata in data antecedente, ma che non sono state ancora attivate presso gli uffici postali
  •  dal 18 Marzo 2015 al 17 luglio 2015 le caselle saranno mantenute attive solo in modalità di ricezione e sarà consentito agli utenti l’accesso solo per la consultazione e il salvataggio dei messaggi ricevuti
  • dal 18 luglio 2015 le caselle non saranno più abilitate alla ricezione di messaggi, e l’accesso sarà consentito, fino al 17 settembre 2015, solo per la consultazione e il salvataggio dei messaggi ricevuti
  • dal 18 settembre 2015 sarà definitivamente inibito l’accesso alla propria caselle CEC-PAC
  • dal 18 settembre 2015 al 17 marzo 2018, sarà garantita agli utenti del servizio CEC-PAC la possibilità di richiedere l’accesso ai log dei propri messaggi di posta elettronica certificata.

Dal 18 Marzo 2015 tutti gli utenti CEC-PAC potranno richiedere una casella PEC, gratuita per un anno, tramite l’indirizzo richiestapec@agid.gov.it .


Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 10-11-2014) 18-12-2014, n. 26864

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19637-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INTERAUTO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 7 INT. 7, presso lo studio dell’avvocato IANNUCCILLI PASQUALE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO SAGLIOCCO giusta delega a margine;

SOCIETA’ EQUITALIA POLIS SPA (già GEST LINE SPA) in persona del responsabile della riscossione della Prov. di Napoli, elettivamente domiciliato in ROMA L.G. FAVARELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO SCIAUDONE giusta delega a margine;

– controricorrenti –

sul ricorso 20332-2009 proposto da:

EQUITALIA POLIS SPA (già GEST LINE SPA) in persona del responsabile dell’Ag. della riscossione per la Prov. di Napoli, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FAVARELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO SCIAUDONE, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

INTERAUTO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 7 INT. 7, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE IANNUCCILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO SAGLIOCCO giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICO DI NAPOLI (OMISSIS), C.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 101/2008 della COMM.TRIB.REG. della Campania depositata il 23/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2014 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

la Corte riunisce i ricorsi r.g. 19637/09 e 20332/09 perchè contro

la stessa sentenza;

udito per il n. r.g. 19637/09 ricorrente l’Avvocato DE STEFANO che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

Svolgimento del processo
1. Il 5 agosto 2005 C.E., quale legale rappresentante della soc. Interauto, impugnò l’intimazione di pagamento notificata dalla concessionaria dei servizi per la riscossione in forza di sentenza che aveva definito violazioni in materia di IVA commesse dalla società contribuente negli anni ’80.

La Contrada denunciò l’omessa notificazione della presupposta cartella, che avrebbe essere effettuata presso il proprio domicilio essendo la soc. Interauto una ditta oramai inattiva.

Nel giudizio di primo grado si costituirono la concessionaria per la riscossione e l’amministrazione finanziaria; dalle loro difese emerse che la notificazione della cartella era stata fatta il 19 dicembre 2001 presso il domicilio della C. (via (OMISSIS)) con le formalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ., ivi compresa la spedizione della raccomandata informativa ivi recapitata e consegnata a mani del fratello C.R..

Il ricorso di Elisa Contrada per la soc. Interauto fu rigettato dalla commissione tributaria provinciale di Napoli. Il primo giudice ritenne regolare la notificazione della cartella perché la raccomandata informativa era stata ricevuta presso l’abitazione della destinatala da persona di famiglia, il che, a prescindere dell’eventuale non convivenza del consegnatario, implicava la presunzione di successiva consegna all’interessata.

2. Costei ha proposto gravame che, con sentenza del 23 giugno 2008, è stato accolto dalla commissione tributaria regionale della Campania.

Il giudice d’appello ha ritenuto che fosse stato violato il precetto della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 4, riguardo all’omessa specificazione, sull’avviso di ricevimento delle raccomandata informativa, della qualità rivestita dalla persona consegnataria e dell’indicazione di convivenza anche temporanea del familiare.

Prescindendo dal fatto che l’appellante aveva esibito certificazioni attestanti la diversa residenza del fratello, il giudice regionale ha osservato che tutti gli adempimenti richiesti dalla L. n. 890 fossero essenziali per il completamento della fattispecie notificatoria, sicché, in mancanza, la notificazione della cartella fosse da considerarsi nulla.

3. Per la cassazione di tale decisione l’Agenzia delle entrate (n. 19637/09) ed Equitalia Polis (n. 20332/09) propongono separati ricorsi, affidati rispettivamente a due e quattro motivi. Resiste con controricorsi la soc. Interauto, in persona della l.r. C. E.. Equitalia Polis deposita anche controricorso adesivo al ricorso l’Agenzia delle entrate e confermativo delle ragioni avanzate col proprio autonomo ricorso.

Motivi della decisione
1. Preliminarmente i due ricorsi, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 cod. proc. civ.); il primo ha natura processuale di ricorso principale e il secondo ma natura sostanziale di ricorso incidentale.

2. L’Agenzia delle entrate articola due motivi di ricorso principale.

2.1. In primo luogo, denunciando plurime violazioni di norme di diritto (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60; art. 140 cod. proc. civ.;

art. 1335 cod. civ.; L. n. 890 del 1982, art. 7), sostiene che, contrariamente all’assunto del giudice d’appello, l’invio e il recapito della raccomandata informativa prescritta dall’art. 140 cod. proc. civ. sono disciplinati dalle disposizioni regolamentari del servizio postale universale e, quindi, dalla ordinaria disciplina civilistica sulla comunicazione di atti recettizi. Il che comporta, secondo la ricorrente, che l’atto sia stato ritualmente comunicato e abbia raggiunto il suo scopo per il solo fatto che è pervenuto al domicilio della destinataria. Tal effetto si verifica, per la difesa erariale, indipendentemente dal fatto che sull’avviso di ricevimento sia o meno specificato il rapporto di parentela e lo stato di convivenza, anche temporanea, tra la persona destinataria e il soggetto consegnatario, poichè si tratterebbe di indicazioni non previste dalle normali disposizioni regolamentari del servizio postale, applicabili alla raccomandata informativa.

2.2. In secondo luogo, denunciando violazione della legge sulle notifiche a mezzo posta (L. n. 890 del 1982, art. 7), la ricorrente rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è causa di nullità della notificazione la mancata specificazione, sull’avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con la persona destinataria. Osserva, in proposito, che il ritiro del plico postale da parte di un familiare rinvenuto nell’abitazione dall’ufficiale postale lascia presumere una situazione di convivenza almeno temporanea.

3. La concessionaria Equitalia Polis, a sua volta, articola quattro motivi di ricorso incidentale. Con il primo, il secondo e il quarto motivo avanza, in buona sostanza, le medesime tesi svolte dall’Agenzia nel suo ricorso.

Inoltre, con il terzo mezzo, sostiene che – atteso l’avvenuto compimento delle formalità prescritte dalla legge cioè deposito, affissione e spedizione della comunicazione (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 140 cod. proc. civ.) – la notifica sarebbe di per sè stessa valida indipendentemente dalla qualifica del soggetto consegnatario della controversa raccomandata informativa.

4. I ricorsi, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima correlazione, devono essere accolti nei sensi qui di seguito precisati.

4.1. Premesso che la notificazione della cartella di pagamento è pacificamente regolata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, va ricordato che il comma 3 prevede che, nelle ipotesi di cui all’art. 140 cod. proc. civ., la notifica della cartella di pagamento si effettua con le modalità fissate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60. Quest’ultimo richiede il deposito nella casa comunale, oltre che l’affissione dell’avviso alla porta del destinatario e l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

4.2. La sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cit., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione.

La stessa Corte costituzionale, con ordinanza n. 63 del 2011, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 cit., impugnato nella parte in cui dispone che, nei casi d’irreperibilità, la notificazione della cartella di pagamento si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune, non consente che il termine per l’opposizione decorra dalla concreta conoscibilità dell’atto impositivo da parte del destinatario. Sul punto ha censurato l’operato del giudice rimettente che non ha considerato che la sentenza n. 3 del 2010 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 140 cit. laddove prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione e non si è posto il problema della tempestività o meno dell’impugnazione della cartella rispetto all’altro momento risultante dalla citata pronuncia di incostituzionalità.

Dunque, la Corte delle leggi ha indicato il percorso ermeneutico obbligato da osservare per un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3. Perciò, dovendosi tener conto della sentenza n. 3 del 2010 della stessa Corte costituzionale, la Corte di cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “nell’ipotesi in cui una cartella esattoriale venga notificata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, e quindi con deposito presso la Casa Comunale, affissione dell’avviso alla porta del destinatario e l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della tempestività dell’impugnazione della detta cartella il dies a quo della decorrenza del termine deve essere individuato nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata” (Sez. 5, n. 14316 del 28/06/2011).

4.3. Tanto premesso, ai fini del positivo completamento del procedimento notificatorio della cartella nei casi d’irreperibilità temporanea del destinatario, si richiede o il recapito della raccomandata informativa ovvero il semplice decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata stessa.

Tale ultima regola si spiega perché la raccomandata informativa non tiene luogo all’atto da notificare ma contiene la semplice “notizia” del deposito dell’atto stesso nella casa comunale, così come analogo avviso è affisso alla porta dell’abitazione, dell’ufficio e dell’azienda. Il che spiega pure il perché tale peculiare recapito non sia soggetto alle disposizioni di cui alla precitata L. n. 890, che si riferisce solo alle notificazioni effettuate col ministero dell’ufficiale giudiziario, il quale si avvalga del servizio postale mediante per la consegna del plico contenente l’atto da notificare a mezzo dell’agente postale. Ciò comporta, per la raccomandata informativa, il solo rispetto di quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001. Esso dispone che “tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta” art. 32 e che “sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere” art. 39. Dunque è sufficiente che sia avvenuta la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento per l’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza (Sez. 5, n. 11708 del 27/05/2011). Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove la raccomandata, debitamente consegnata nel domicilio della persona destinatala, sia corredata da avviso di ricevimento sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall’avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell’atto, fatta salva querela di falso (Sez. 5, n. 1906 del 29/01/2008; conf. Sez. 6- 5, n. 25128 del 08/11/2013); sicché, la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., è superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell’impossibilità di prendere cognizione del plico (Sez. 5, n. 15315 del 04/07/2014). Il che, comunque, nella specie non è avvenuto.

4.4. Il giudice d’appello, nell’accogliere le tesi della contribuente appellata, si è completamente discostato dai superiori principi di diritto e la relativa sentenza deve essere cassata senza rinvio potendosi rigettare direttamente il ricorso introduttivo la cui delibazione non richiede ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 cod. proc. civ.).

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della vertenza (Euro 3.906.838,70), dell’apporto difensivo delle parti ricorrenti e della partecipazione della sola difesa erariale alla pubblica udienza di discussione.

Nell’evolversi della vicenda processuale si ravvisano giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito.

P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti (n. 19637/09 e n. 20332/09) nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, che condanna alle spese del giudizio di legittimità liquidate a favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 20.000,00 per compensi (oltre alle spese prenotate a debito) e a favore di Equitalia Polis in Euro 15.000,00 per compensi (oltre a Euro 200,00 per borsuali e agli oneri di legge); compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2014


Buone Feste !!!

Il Natale ritorna ogni dodici mesi, allo stesso giorno 25, con precisione matematica, non è quindi una cosa molto rara, tutti sanno come è fatto, tutti potrebbero descrivere in anticipo nei minuti particolari quello che accadrà nelle case rispettive.
Eppure se ne resta sempre sbalorditi.

DINO BUZZATI, Lo strano fenomeno che si chiama Natale


Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 26/05/2014) 05/12/2014, n. 2577

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5712-2009 proposto da:

EQUITALIA POLIS SPA già GEST LINE SPA in persona del Direttore Operativo pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO, che lo rappresenta e difende con procura speciale del Not. Dr. SCOGNAMIGLIO RENATO in SANTANGELO rep. n. 52857 del 30/10/2008;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CALZATURIFICIO CARMENS SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ESTE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

sul ricorso 6011-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CALZATURIFICIO CARMENS SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/2007 della COMM.TRIB.REG. del VENETO depositata il 21/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2014 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il n. r.g. 5712/09 ricorrente l’Avvocato BOCCIA delega Avvocato MARESCA che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il n. r.g. 6011/09 ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sorrentino Federico che ha concluso per l’accoglimento di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo
1. Equitalia Polis ricorre per cassazione avverso la sentenza 43/30/07 del 21.1.2008 con la quale la CTR Veneto, in accoglimento dell’appello spiegato dalla contribuente, ha riformato la sentenza di primo grado che ne aveva respinto il ricorso nei confronti di una cartella di pagamento per IVA e Irpeg 1999, dichiarandone la nullità sul rilievo che essa era priva di sottoscrizione e non recava l’indicazione del soggetto responsabile del procedimento.

La CTR ha motivato la propria decisione muovendo dalla considerazione che “il prevalente orientamento giurisprudenziale … individua quale atto amministrativo a tutti gli effetti la cartella esattoriale …

con la conseguenza che la stessa, come previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 deve contenere l’indicazione del responsabile del procedimento”; e da ciò ha tratto la conclusione, con riguardo alla specie in giudizio, che, “poichè l’impugnata cartella di pagamento non reca l’indicazione del funzionario responsabile dell’emanazione dell’atto, nè vi è alcuna sottoscrizione della stessa, non essendovi neppure un contrassegno che impegni la responsabilità del titolare dell’organo, quale la stampigliatura del nome o la firma della persona titolare, la cartella deve intendersi illegittima per la mancanza di requisiti essenziali”.

Il ricorso è affidato a due motivi di gravame.

Analogo ricorso con due motivi è proposto avverso la medesima sentenza anche dalla Agenzia delle Entrate.

In entrambi i pendenti giudizi resiste con controricorso la parte intimata. Equitalia Polis ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione
2. Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi a mente dell’art. 335 c.p.c., trattandosi di separate impugnazione avverso la medesima sentenza.

3.1. Con il primo motivo di gravame entrambi i ricorrenti censurano l’impugnata sentenza sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di legge rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 per aver dichiarato la nullità della cartella priva di sottoscrizione in quanto “la sottoscrizione deve intendersi quale requisito necessario dell’atto per la sua validità nei soli casi in cui essa sia espressamente richiesta dalla legge” (Equitalia) ovvero “deve ritenersi elemento essenziale solo nei casi in cui sia espressamente prevista dalla legge, dal momento che di regola è sufficiente che dai dati contenuti nella cartella sia possibile individuare con certezza l’autorità da cui proviene” (Agenzia).

2.2. Il motivo è fondato.

Ancorchè nella specie non si renda applicabile ratione temporis il dettato del D.L. n. 78 del 2009, art. 15, comma 7, convertito in L. n. 102 del 2009, in base al quale “la firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell’adozione dell’atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati” (13461/12), corrisponde tuttavia ad un consolidato insegnamento del diritto vivente (1425/13), autorevolmente ribadito tra l’altro dall’ordinanza 21.4.2000, n. 117 della Corte Costituzionale, che attinta proprio sullo specifico rilievo della legittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 nella parte in cui non prevedeva che la cartella di pagamento sia provvista di sottoscrizione autografa ha avuto modo di chiarire che “l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge”, l’affermazione secondo cui, per un verso, “la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, di là da questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” (4757/09) e, per altro verso, che “la cartella esattoriale prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, come documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, dev’essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonchè l’indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale, tramite apposito numero di codice” (14894/08).

La sentenza della CTR qui impugnata oblitera manifestamente il detto principio e va quindi cassata.

3. Il secondo motivo, parimenti comune ad entrambe le parti, denuncia violazione e falsa applicazione di legge e segnatamente della L. n. 212 del 2000, art. 7, in cui la CTR è incorsa per aver dichiarato la nullità dell’opposta cartella mancante dell’indicazione del soggetto responsabile del procedimento, giacchè seppur la norma richiamata concerna anche il concessionario, “è ovvio che la stessa trovi applicazione – e giustificazione – solo nei casi in cui il predetto soggetto responsabile del procedimento sia concretamente in grado, poichè titolare di potere discrezionale del procedimento in itinere di soddisfare le esigenze di tutela del contribuente”, di modo che la prescrizione in parola non si applica agli atti dell’agente della riscossione, atteso che egli è “privo di qualsivoglia potere discrezionale in relazione all’attività svolta” e che la cartella di pagamento è “atto a carattere vincolato”, rispetto al quale l’agente della riscossione è privo di qualsiasi potere di modificazione (Equitalia); ovvero perchè “la mancanza di quest’ultima indicazione non comporta tuttavia la nullità dell’atto, nè tanto meno questa è desumibile dal tenore o dalla ratio della norma”, stante altresì il disposto della L. n. 241 del 1991, art. 5, che della norma statutaria violata costituisce il modello di riferimento, che in difetto di detta indicazione assegna la qualifica di responsabile del procedimento al funzionario preposto all’unità organizzativa che ha emanato l’atto.

3.2. Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite hanno affermato il principio, che si rende esattamente applicabile al caso di specie atteso che l’iscrizione a ruolo di cui qui si discute è avvenuta in epoca antecedente, secondo cui “l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta, dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (c.d. Statuto del contribuente), a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4 ter, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008” (11722/10). Successivamente, questa Corte ha altresì specificato che la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita, come nel caso in esame, a ruoli consegnati ad agenti della riscossione in data anteriore al 1 giugno 2008, pur essendo formata in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), non soltanto non è nulla, per le ragioni sopra specificate, ma non è affetta neanche da annullabilità, in quanto la disposizione citata è priva di sanzione e la violazione in questione non incide direttamente sui diritti costituzionali del destinatario, sicchè trova allora applicazione la L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, il quale, allo scopo di sanare con efficacia retroattiva tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa, esclude l’annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma di atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, come nel caso della cartella esattoriale, il suo contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (6395/14; 1425/13; 4516/12).

Ne consegue che non essendosi attenuta a questo principio neppure in parte qua la sentenza impugnata deve essere doverosamente cassata.

4. Non potendo peraltro questa Corte decidere nel merito, in ragione della pregiudizialità delle questioni decise dalla CTR rispetto alle altre portate al suo esame va disposto il rinvio della causa alla medesima che in altra composizione provvederà pure alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie i ricorsi riuniti cassa l’impugnata sentenza e rinvia avanti alla CTR Veneto che in altra composizione provvederà pure alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile, il 26 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2014


Cass. civ. Sez. VI – 3, Sent., (ud. 13-11-2014) 27-11-2014, n. 25215

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6302/2013 proposto da:

G.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati RAGOZZINO RENATO, GIULIANA SCARICABAROZZI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del procuratori elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE “(OMISSIS)”, AZIENDA OSPEDALIERA CTO – CRF (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 1476/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO del 21/12/2011, depositata il 13/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato Renato Ragozzino difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Giorgio Spadafora difensore della controricorrente che si riporta agli scritti ed insiste per l’inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo
1. G.B. convenne in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale “(OMISSIS)”, già AUSL n. (OMISSIS) di Vercelli, e l’Azienda Ospedaliere C.T.O. – CRF (OMISSIS) e chiese il risarcimento dei danni materiali e non materiali conseguenti alla responsabilità sanitaria dei medici. Il giudizio di primo grado, nel quale l’Azienda Ospedaliera C.T.O. aveva chiamato in manleva l’Allianz spa, si concluse con la condanna della ASL di Vercelli al pagamento di Euro 4.000,00 a titolo di danni morali, nonchè della Azienda ospedaliera al risarcimento a vario titolo per oltre Euro 45 mila, e con l’accoglimento della domanda di manleva.

La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione di prime cure, condannò l’ASL di Vercelli al pagamento di quasi Euro 8.000,00, oltre accessori, a titolo di danno biologico temporaneo, escludendo la condanna a tale titolo della Azienda ospedaliera, con conseguente riduzione della manleva; confermò per il resto la decisione (sentenza del 13 settembre 2012).

2. Avverso la suddetta sentenza, la G. propone ricorso per cassazione con unico motivo.

L’Allianz spa resiste con controricorso e deduce preliminarmente l’inammissibilità.

Nelle memorie, presentate dalle parti costituite, viene discusso il profilo della inammissibilità del controricorso della Allianz per essere stato notificato presso la cancelleria della Corte di cassazione, nonostante l’indicazione nel ricorso della posta elettronica certificata (PEC).

Le altre parti, ritualmente intimate, non svolgono difese.

Motivi della decisione
1. Preliminare è l’esame della eccezione di inammissibilità del controricorso, formulata dalla difesa della ricorrente con la memoria illustrativa, sul rilievo che la notificazione dell’atto è stata effettuata presso la cancelleria di questa Corte, e ciò nonostante che nel ricorso fosse indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata.

1.1. L’eccezione non è fondata.

Nel ricorso, gli avvocati – muniti di procura speciale per rappresentare e difendere la parte sia congiuntamente che disgiuntamente – hanno dichiarato “ai sensi degli artt. 136 e 170 c.p.c….di accettare le comunicazioni loro inviate dalla cancelleria all’utenza telefax….ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata……con domicilio eletto a Milano,….presso lo studio dei…difensori”.

Ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, (nel testo introdotto dalla L. n. 183 del 2011, applicabile ratione temporis, trattandosi di ricorso notificato nel marzo 2013) “se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicata al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione”.

Quindi, la notificazione del controricorso può essere validamente effettuata presso la cancelleria della Corte di cassazione se manca la elezione del domicilio in Roma da parte del ricorrente e se questi non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata. La domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio consegue solo ove il difensore non abbia indicato l’indirizzo suddetto. Mentre, se tale indicazione sussiste la notificazione del controricorso deve essere effettuata nella forma telematica (Cass. 28 novembre 2013, n. 26696; Sez. Un. n. 10143 del 2012).

Nella specie, è pacifico che la ricorrente non aveva eletto domicilio a Roma e, ritiene il Collegio, che non sia stato indicato in ricorso l’indirizzo di posta elettronica certificata, richiesto dall’art. 366 cit. ai fini delle notificazioni. Infatti il riferimento alla PEC è fatto nell’intestazione del ricorso – peraltro solo in riferimento ad uno dei difensori – ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria. E, mentre la indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l’obbligo per il notificante di utilizzare la notificazione in forma telematica, non altrettanto può dirsi nel caso di inequivocabile riferimento alle sole comunicazioni inviate dalla cancelleria.

Consegue che il controricorso, notificato presso la cancelleria di questa Corte sul presupposto della sussistenza di entrambi i requisiti della mancata elezione di domicilio e della mancata indicazione della posta elettronica certificata, va dichiarato ammissibile.

1.2. Deve aggiungersi che, comunque, anche ipotizzando la irritualità della notifica così effettuata, la nullità non potrebbe essere dichiarata stante il raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c., comma 3), atteso che il ricorrente ha riconosciuto di aver avuto conoscenza del controricorso (ottenuto via fax dalla cancelleria della Corte di cassazione) (Cass. 18 giugno 2014, n. 13857).

2.Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 2043 c.c., quale omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di gravame e di discussione tra le parti, costituito dalla mancata liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, quale danno distinto dal danno biologico e dal danno non patrimoniale.

Nella parte esplicativa, la ricorrente/danneggiata richiama gli atti processuali del processo di appello nei quali aveva chiesto la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, in via autonoma dal danno biologico, che assorbirebbe solo la perdita della capacità lavorativa generica. Sostiene che la Corte di merito, omettendo di esaminare tale profilo di impugnazione, avrebbe violato l’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’”attuale formulazione”, avendo omesso di esaminare un fatto principale costitutivo di un diritto, così non esaminando uno specifico profilo di danno il cui esame era stato sollecitato con l’impugnazione.

Il motivo è inammissibile.

2.1. E’ applicabile ratione temporis l’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato nel 2012, atteso che la sentenza impugnata è stata depositata il 13 settembre 2012.

E, tuttavia, il motivo è inammissibile a prescindere dalla nuova formulazione della norma in argomento.

Di recente, le Sez. Un. hanno affermato il principio secondo cui “Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge”. (24 luglio 2013, n. 17931).

2.2. Nella specie, ai fini della inammissibile invocazione dell’art. 360, n. 5 cit. rileva, non la mancanza del richiamo formale all’art. 112 c.p.c., ma, lo svolgersi di tutta la parte esplicativa del motivo quale mancanza di motivazione sulla censura di appello, con violazione della legge sostanziale (art. 2043 c.c.), che avrebbe imposto la liquidazione della voce di danno da perdita della capacità lavorativa specifica. Argomentazioni che si accompagnano alla totale assenza di ogni riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, la quale costituisce, invece, la peculiarità della violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda.

Ne consegue la indeterminatezza e la mancanza di specificità della censura, con conseguente violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, che consente il ricorso di legittimità solo nell’ambito di una griglia vincolata secondo le previsioni del legislatore.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri vigenti nei confronti della controricorrente.

Non sussistono i presupposti per la liquidazione delle spese nei confronti delle parti che non si sono difese.

P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della contro ricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 13 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2014


Istanze alla P.A.: per il responsabile del procedimento vige l’obbligo di motivazione sulle osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto

L’art. 10-bis della legge 241/1990 “Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza” stabilisce l’obbligo per la P.A. – nei procedimenti ad istanza di parte – del c.d. preavviso di rigetto. Tale istituto si sostanzia nell’obbligo di comunicazione agli istanti, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, dei motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza. Entro il termine di 10 gg. gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Si tratta senza dubbio di una norma di garanzia partecipativa che ha la finalità di consentire, anche nei procedimenti ad istanza di parte, gli apporti collaborativi dei privati, allo scopo di porli in condizione di chiarire – già nella fase procedimentale (come fattore deflattivo di contenzioso) – tutte le circostanze ritenute utili ai fini della definizione del vicenda. In questa direzione, il cittadino ha la possibilità di formulare osservazioni scritte, del cui mancato accoglimento “deve essere data ragione nel provvedimento finale” (TAR Lazio, sez. III, sentenza n. 13300/2009). E’ quindi del tutto evidente che è illegittimo il provvedimento amministrativo che riproduca in sostanza le stesse argomentazioni poste a fondamento del diniego, senza considerare e valutare le osservazioni e le eventuali controdeduzioni presentate dall’istante (a seguito del preavviso di rigetto).

Su questo delicato aspetto, vanno segnalate 2 nuove interessanti sentenze che richiamano l’attenzione sul difetto di motivazione.

TAR Sardegna, sezione II, sentenza n. 264/2014

Se è vero infatti che l’art. 10-bis della legge 241/1990 … non impone la puntuale e analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata – essendo sufficiente ai fini della giustificazione del provvedimento adottato la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso – è altrettanto vero che l’assolvimento dell’obbligo di dar conto nella motivazione del provvedimento finale delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione del motivi ostativi, non può consistere nell’uso di formule di stile che affermino genericamente la loro non accoglibilità, dovendosi dare espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le controdeduzioni formulate.

Consiglio Stato, sezione III, sentenza n. 4021/2014

Si deve ritenere precluso alla P.A. fondare il provvedimento conclusivo su ragioni del tutto nuove rispetto a quelle rappresentate nella comunicazione ex art. 10-bis legge 241, pena la violazione del diritto dell’interessato di effettiva partecipazione al procedimento, che si estrinseca nella possibilità di presentare le proprie controdeduzioni utili all’assunzione della determinazione conclusiva dell’ufficio. L’obbligo dell’Amministrazione inerente al contraddittorio partecipativo non implica la confutazione puntuale di tutte le osservazioni svolte dall’interessato, essendo sufficiente che il provvedimento amministrativo sia corredato da una motivazione che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione dell’Amministrazione alle deduzioni difensive del privato


Si chiamerà Spid il Pin unico per accedere ai servizi della P.A.

Il Pin unico per accedere a tutti i servizi online prende forma. Si chiamerà ‘Spid’ un acronimo che sta per Sistema pubblico di identità digitale. E c’è già una tabella di marcia, che prevede due fasi, la prima scatterà ad aprile del 2015 per arrivare al 2017 con 10 milioni di utenti collegati. Una sola chiave quindi per accedere da casa, senza fare file allo sportello, ai diversi servizi web, da quelli previdenziali (Inps) alle pratiche fiscali (Agenzia Entrate).

Porte aperte anche per Comuni, scuole o ASL: basterà un click. Lo Spid mira così a facilitare la vita dei cittadini, riducendo costi e tempi (sarà un caso, ma la pronuncia coincide con la parola che in inglese sta per velocità).

L’accordo tra Stato, Regioni e comuni sull’Agenda per la semplificazione contiene molti altri elementi. In tutto si tratta di 37 punti, muniti di scadenze e obiettivi.
A dare l’annuncio, via web, dell’intesa è lo stesso Ministro della p.a., Marianna Madia.

In un tweet il Ministro, sotto l’hashtag #Repubblicasemplice, sintetizza così l’accordo raggiunto in Conferenza unificata: “tempi certi su digitale, fisco, welfare, edilizia, impresa”.

Cinque capitoli quindi che raccolgono semplificazioni sbandierate da anni ma mai realizzate, promesse pronunciate di recente e new entry come la dichiarazione di successione online, con riduzione di tempi e oneri (basterà un adempimento unico per denuncia di successione, voltura catastale e trascrizione).


Poste Italiane – Nuove condizioni economiche in vigore dal 01/12/2014

A partire dal 01/12/2014, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nella Delibera 728/13/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, varieranno le condizioni economiche di alcuni servizi universali di corrispondenza e pacchi così come di seguito indicato:

 a) Le tariffe della Posta Prioritaria (Retail) saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formati. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 0,70 a € 0,80.

 b) Le tariffe della Posta Raccomandata (Retail) saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 3,60 a € 4,00. Tale incremento sarà applicato anche alle comunicazioni connesse alla notificazione degli Atti Giudiziari.

 c) Le tariffe dell’Atto Giudiziario saranno diminuite in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 7,20 a € 6,60.

 e) Le tariffe del Pacco Ordinario Nazionale saranno rimodulate in due scaglioni di peso per le due tipologie di formato esistenti. In particolare, ai pacchi da 0-10 kg (standard) sarà applicata la tariffa di € 9,00 e a quelli da 10-20 kg (standard) sarà applicata la tariffa di € 12,00.

 f) Le tariffe della Posta Prioritaria Internazionale saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e per tutte le zone tariffarie di destinazione e per tutti i canali di accettazione (fisici ed online). In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi per la Zona 1 varierà da € 0,85 a € 0,95.

 g) Le tariffe della Posta Raccomandata Internazionale saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e per tutte le zone tariffarie di destinazione e per tutti i canali di accettazione (fisici ed online).

In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi per la Zona 1 varierà da € 4,80 a € 5,30.

h) Le tariffe del Pacco Ordinario Internazionale saranno modificate e articolate in unico listino prezzi suddiviso in zone.

i) Le tariffe dell’Avviso di Ricevimento (A.R.) dei seguenti servizi saranno incrementate:

  • per l’interno: Posta Raccomandata Retail, nonché, ove accettati presso gli UP, Posta Assicurata Retail, Pacco Ordinario Nazionale e pieghi di libri da € 0,70 a € 0,80
  • per l’estero: Posta Raccomandata Internazionale, Posta Assicurata Internazionale, M-Bags Economy raccomandato, Pacco Ordinario Internazionale da € 0,85 a € 0,95.

Gli altri prodotti e servizi universali (ivi compresi quelli accessori) non subiranno variazioni tariffarie.

Le informazioni di dettaglio relative alle variazioni introdotte sono disponibili dal 1° novembre 2014 presso gli Uffici Postali e negli altri centri di accettazione.


Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., (ud. 09-10-2014) 13-11-2014, n. 24260

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Riscossione Sicilia s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Tibullo 20, presso lo studio dell’avv. Tarantino Maria, rapp.to e difeso dall’avv. Di Salvo Giovanni, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

B.G., elett.te dom.to in Roma, alla via Arbia 15, presso lo studio dell’avv. Sernicola Maria Rosaria, rapp.to e difeso, unitamente all’avv. D’Asaro Giacomo, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 87/1/2012 depositata il 28/6/2012;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2014 dal Dott. Marcello Iacobellis;

Udito l’avv. Di Salvo per la ricorrente e l’avv. D’Asaro per il controricorrente.

Svolgimento del processo
La controversia promossa da B.G. contro Riscossione Sicilia s.p.a. è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Società contro la sentenza della CTP di Palermo n. 41/10/2009 che aveva accolto il ricorso avverso gli avvisi di intimazione n. (OMISSIS).

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/10/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. E) e dell’art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Contrariamente a quanto affermato dalla CTR, la notifica delle cartelle di pagamento ex art. 60 cit – avvenuta nel 2001 e nel 2002 – sarebbe stata rituale, vertendosi in ipotesi di irreperibilità assoluta, come attestato dal certificato di residenza storica rilasciato nel 2008, allegato fin dal primo grado di giudizio.

La censura è infondata. Questa Corte ripetutamente ha affermato (Sez. 5, Sentenza n. 16696 del 03/07/2013; Sez. 5, Sentenza n. 14030 del 27/06/2011) che la notificazione degli avvisi e degli atti tributali impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.

Orbene l’affermazione della CTR secondo cui “in ogni caso la procedura disciplinata dalla norma mentovata non esclude la formalità di cui all’art. 140 c.p.c.” non è di per sè sufficiente a determinare la cassazione della decisione sulla base dell’assunto vizio, avendo la CTR altresì affermato che “manca la prova che all’atto della notificazione delle cartelle (2001,2002) fosse già acclarata siffatta posizione del contribuente”.

Tale affermazione risulta conforme a diritto dovendo escludersi che l’attestazione circa l’irreperibilità o il trasferimento in altro comune possa essere fornita dalla parte, nel corso del giudizio, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità, senza ulteriore attestazione in ordine alle ricerche compiute “per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune”. Inammissibile è altresì il riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 contenuto nella rubrica della censura non essendo specificato il fatto controverso. Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso.

Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso compensando tra le parti le spese del giudizio. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2014


DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2014(1).

Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 gennaio 2015, n. 8.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e, in particolare, gli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41 e l’71, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», con cui è stata istituita l’Agenzia per l’Italia digitale;

Visto il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 257 del 28 agosto 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2013, n. 117;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, recante «Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – 12 marzo 2014, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, recante «Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – 12 marzo 2014, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l’onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio onorevole dott.ssa Maria Anna Madia è stato conferito l’incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Acquisito il parere tecnico dell’Agenzia per l’Italia digitale;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 24 agosto 2013;

Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per le parti relative alla formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Capo I

Definizioni e ambito di applicazione

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del glossario di cui all’allegato 1 che ne costituisce parte integrante.
2. Le specifiche tecniche relative alle regole tecniche di cui al presente decreto sono indicate nell’allegato n. 2 relativo ai formati, nell’allegato n. 3 relativo agli standard tecnici di riferimento per la formazione, la gestione e la conservazione dei documenti informatici, nell’allegato n. 4 relativo alle specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione e nell’allegato n. 5 relativo ai metadati. Le specifiche tecniche di cui al presente comma sono aggiornate con delibera dell’Agenzia per l’Italia digitale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e pubblicate sul proprio sito istituzionale.

Art. 2. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto detta le regole tecniche per i documenti informatici previste dall’art. 20, commi 3 e 4, dall’art. 22, commi 2 e 3, dall’art. 23, e dall’art. 23-bis, commi 1 e 2, e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale», di seguito Codice.
2. Il presente decreto detta le regole tecniche previste dall’art. 23-ter, commi 3 e 5, dall’art. 40, comma 1 e dall’art. 41, comma 2-bis del Codice in materia di documenti amministrativi informatici e fascicolo informatico.
3. Ai sensi dell’art. 2, comma 5, del Codice, le presenti regole tecniche si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di tutela dei dati personali e, in particolare, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del Codice, nonché agli altri soggetti a cui è eventualmente affidata la gestione o la conservazione dei documenti informatici.

Capo II

Documento informatico

Art. 3. Formazione del documento informatico

1. Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti principali modalità:
a) redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software;
b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;
c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente;
d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.
2. Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione.
3. Il documento informatico, identificato in modo univoco e persistente, è memorizzato in un sistema di gestione informatica dei documenti o di conservazione la cui tenuta può anche essere delegata a terzi.
4. Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera a), le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate da una o più delle seguenti operazioni:
a) la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata;
b) l’apposizione di una validazione temporale;
c) il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa;
d) la memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee politiche di sicurezza;
e) il versamento ad un sistema di conservazione.
5. Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera b), le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate dall’operazione di memorizzazione in un sistema di gestione informatica dei documenti che garantisca l’inalterabilità del documento o in un sistema di conservazione.
6. Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettere c) e d), le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate dall’operazione di registrazione dell’esito della medesima operazione e dall’applicazione di misure per la protezione dell’integrità delle basi di dati e per la produzione e conservazione dei log di sistema, ovvero con la produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione.
7. Laddove non sia presente, al documento informatico immodificabile è associato un riferimento temporale.
8. L’evidenza informatica corrispondente al documento informatico immodificabile è prodotta in uno dei formati contenuti nell’allegato 2 del presente decreto in modo da assicurare l’indipendenza dalle piattaforme tecnologiche, l’interoperabilità tra sistemi informatici e la durata nel tempo dei dati in termini di accesso e di leggibilità. Formati diversi possono essere scelti nei casi in cui la natura del documento informatico lo richieda per un utilizzo specifico nel suo contesto tipico.
9. Al documento informatico immodificabile vengono associati i metadati che sono stati generati durante la sua formazione. L’insieme minimo dei metadati, come definiti nell’allegato 5 al presente decreto, è costituito da:
a) l’identificativo univoco e persistente;
b) il riferimento temporale di cui al comma 7;
c) l’oggetto;
d) il soggetto che ha formato il documento;
e) l’eventuale destinatario;
f) l’impronta del documento informatico.
Eventuali ulteriori metadati sono definiti in funzione del contesto e delle necessità gestionali e conservative.

Art. 4. Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici

1. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all’art. 22, commi 2 e 3, del Codice è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 22, comma 3, del Codice, la copia per immagine di uno o più documenti analogici può essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia.
3. Laddove richiesta dalla natura dell’attività, l’attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all’art. 22, comma 2, del Codice, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di uno o più documenti analogici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Art. 5. Duplicati informatici di documenti informatici

1. Il duplicato informatico di un documento informatico di cui all’art. 23-bis, comma 1, del Codice è prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.

Art. 6. Copie e estratti informatici di documenti informatici

1. La copia e gli estratti informatici di un documento informatico di cui all’art. 23-bis, comma 2, del Codice sono prodotti attraverso l’utilizzo di uno dei formati idonei di cui all’allegato 2 al presente decreto, mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell’estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia.
2. La copia o l’estratto di uno o più documenti informatici di cui al comma 1, se sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia ha la stessa efficacia probatoria dell’originale, salvo che la conformità allo stesso non sia espressamente disconosciuta.
3. Laddove richiesta dalla natura dell’attività, l’attestazione di conformità delle copie o dell’estratto informatico di un documento informatico di cui al comma 1, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia o l’estratto. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’attestazione di conformità delle copie o dell’estratto informatico di uno o più documenti informatici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia o estratto informatico. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Art. 7. Trasferimento nel sistema di conservazione

1. Il trasferimento dei documenti informatici nel sistema di conservazione avviene generando un pacchetto di versamento nelle modalità e con il formato previsti dal manuale di conservazione di cui all’art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, in materia di conservazione dei documenti informatici.
2. I tempi entro cui i documenti informatici devono essere versati in conservazione sono stabiliti per le diverse tipologie di documento e in conformità alle regole tecniche vigenti in materia.
3. Il buon esito dell’operazione di versamento è verificato tramite il rapporto di versamento prodotto dal sistema di conservazione.

Art. 8. Misure di sicurezza

1. I soggetti privati appartenenti ad organizzazioni che applicano particolari regole di settore per la sicurezza dei propri sistemi informatici possono adottare misure di sicurezza per garantire la tenuta del documento informatico di cui all’art. 3.
2. I soggetti privati, per garantire la tenuta del documento informatico di cui all’art. 3, possono adottare, quale modello di riferimento, quanto previsto dagli articoli 50-bis e 51 del Codice e dalle relative linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale. I sistemi di gestione informatica dei documenti rispettano le misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal disciplinare tecnico di cui all’allegato B del predetto codice.

Capo III

Documento amministrativo informatico

Art. 9. Formazione del documento amministrativo informatico

1. Al documento amministrativo informatico si applica quanto indicato nel Capo II per il documento informatico, salvo quanto specificato nel presente Capo.
2. Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 40, comma 1, del Codice, formano gli originali dei propri documenti attraverso gli strumenti informatici riportati nel manuale di gestione ovvero acquisendo le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 5-bis, 40-bis e 65 del Codice.
3. Il documento amministrativo informatico, di cui all’art. 23-ter del Codice, formato mediante una delle modalità di cui all’art. 3, comma 1, del presente decreto, è identificato e trattato nel sistema di gestione informatica dei documenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprensivo del registro di protocollo e degli altri registri di cui all’art. 53, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dei repertori e degli archivi, nonché degli albi, degli elenchi, e di ogni raccolta di dati concernente stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei, di cui all’art. 40, comma 4, del Codice, con le modalità descritte nel manuale di gestione.
4. Le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 5-bis, 40-bis e 65 del Codice sono identificate e trattate come i documenti amministrativi informatici nel sistema di gestione informatica dei documenti di cui al comma 3 ovvero, se soggette a norme specifiche che prevedono la sola tenuta di estratti per riassunto, memorizzate in specifici archivi informatici dettagliatamente descritti nel manuale di gestione.
5. Il documento amministrativo informatico assume le caratteristiche di immodificabilità e di integrità, oltre che con le modalità di cui all’art. 3, anche con la sua registrazione nel registro di protocollo, negli ulteriori registri, nei repertori, negli albi, negli elenchi, negli archivi o nelle raccolte di dati contenute nel sistema di gestione informatica dei documenti di cui al comma 3.
6. Fermo restando quanto stabilito nell’art. 3, comma 8, eventuali ulteriori formati possono essere utilizzati dalle pubbliche amministrazioni in relazione a specifici contesti operativi che vanno esplicitati, motivati e riportati nel manuale di gestione.
7. Al documento amministrativo informatico viene associato l’insieme minimo dei metadati di cui all’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatti salvi i documenti soggetti a registrazione particolare che comunque possono contenere al proprio interno o avere associati l’insieme minimo dei metadati di cui all’art. 3, comma 9, come descritto nel manuale di gestione.
8. Al documento amministrativo informatico sono associati eventuali ulteriori metadati rilevanti ai fini amministrativi, definiti, per ogni tipologia di documento, nell’ambito del contesto a cui esso si riferisce, e descritti nel manuale di gestione.
9. I metadati associati al documento amministrativo informatico, di tipo generale o appartenente ad una tipologia comune a più amministrazioni, sono definiti dalle pubbliche amministrazioni competenti, ove necessario sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e trasmessi all’Agenzia per l’Italia digitale che ne cura la pubblicazione on line sul proprio sito.
10. Ai fini della trasmissione telematica di documenti amministrativi informatici, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui loro siti gli standard tecnici di riferimento, le codifiche utilizzate e le specifiche per lo sviluppo degli applicativi software di colloquio, rendendo eventualmente disponibile gratuitamente sul proprio sito il software per la trasmissione di dati coerenti alle suddette codifiche e specifiche. Al fine di abilitare alla trasmissione telematica gli applicativi software sviluppati da terzi, le amministrazioni provvedono a richiedere a questi opportuna certificazione di correttezza funzionale dell’applicativo e di conformità dei dati trasmessi alle codifiche e specifiche pubblicate.

Art. 10. Copie su supporto informatico di documenti amministrativi analogici

1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 4, l’attestazione di conformità, di cui all’art. 23-ter, comma 3, del Codice, della copia informatica di un documento amministrativo analogico, formato dalla pubblica amministrazione, ovvero da essa detenuto, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia informatica. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata del funzionario delegato.
2. L’attestazione di conformità di cui al comma 1, anche nel caso di uno o più documenti amministrativi informatici, effettuata per raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia, può essere prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia. Il documento informatico prodotto è sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica qualificata del funzionario delegato.

Art. 11. Trasferimento nel sistema di conservazione

1. Il responsabile della gestione documentale, ovvero, ove nominato, il coordinatore della gestione documentale:
a) provvede a generare, per uno o più documenti informatici, un pacchetto di versamento nelle modalità e con i formati concordati con il responsabile della conservazione e previsti dal manuale di conservazione;
b) stabilisce, per le diverse tipologie di documenti, in conformità con le norme vigenti in materia, con il sistema di classificazione e con il piano di conservazione, i tempi entro cui i documenti debbono essere versati in conservazione;
c) verifica il buon esito dell’operazione di versamento tramite il rapporto di versamento prodotto dal sistema di conservazione.

Art. 12. Misure di sicurezza

1. Il responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, il coordinatore della gestione documentale predispone, in accordo con il responsabile della sicurezza e il responsabile del sistema di conservazione, il piano della sicurezza del sistema di gestione informatica dei documenti, nell’ambito del piano generale della sicurezza ed in coerenza con quanto previsto in materia dagli articoli 50-bis e 51 del Codice e dalle relative linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale. Le suddette misure sono indicate nel manuale di gestione.
2. Si applica quanto previsto dall’art. 8, comma 2, secondo periodo.

Capo IV

Fascicoli informatici, registri e repertori informatici della pubblica amministrazione

Art. 13. Formazione dei fascicoli informatici

1. I fascicoli di cui all’art. 41 del Codice e all’art. 64, comma 4, e all’art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 fanno parte del sistema di gestione informatica dei documenti e contengono l’insieme minimo dei metadati indicati al comma 2-ter del predetto art. 41 del Codice, nel formato specificato nell’allegato 5 del presente decreto, e la classificazione di cui al citato art. 64 del citato decreto n. 445 del 2000.
2. Eventuali aggregazioni documentali informatiche sono gestite nel sistema di gestione informatica dei documenti e sono descritte nel manuale di gestione. Ad esse si applicano le regole che identificano univocamente l’aggregazione documentale informatica ed è associato l’insieme minimo dei metadati di cui al comma 1.

Art. 14. Formazione dei registri e repertori informatici

1. Il registro di protocollo e gli altri registri di cui all’art. 53, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i repertori, gli albi, gli elenchi e ogni raccolta di dati concernente stati, qualità personali e fatti realizzati dalle amministrazioni su supporto informatico in luogo dei registri cartacei di cui all’art. 40, comma 4, del Codice sono formati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d).
2. Le pubbliche amministrazioni gestiscono registri particolari informatici, espressamente previsti da norme o regolamenti interni, generati dal concorso di più aree organizzative omogenee con le modalità previste ed espressamente descritte nel manuale di gestione, individuando un’area organizzativa omogenea responsabile.

Art. 15. Trasferimento in conservazione

1. Il responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, il coordinatore della gestione documentale provvede a generare, per uno o più fascicoli o aggregazioni documentali informatiche o registri o repertori informatici di cui all’art. 14, un pacchetto di versamento che contiene i riferimenti che identificano univocamente i documenti informatici appartenenti al fascicolo o all’aggregazione documentale informatica.
2. Ai fascicoli informatici, alle aggregazioni documentali informatiche, ai registri o repertori informatici si applica quanto previsto per il documento informatico all’art. 11, comma 1, lettere b) e c).

Art. 16. Misure di sicurezza

1. Ai fascicoli informatici, alle aggregazioni documentali informatiche, ai registri o repertori informatici si applicano le misure di sicurezza di cui all’art. 12.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 17. Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le pubbliche amministrazioni adeguano i propri sistemi di gestione informatica dei documenti entro e non oltre diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Fino al completamento di tale processo possono essere applicate le previgenti regole tecniche. Decorso tale termine si applicano le presenti regole tecniche. (2)
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(2) Per la sospensione dell’obbligo previsto dal presente comma vedi l’ art. 61, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.


L’attività formativa dell’Associazione – anno 2015

Notifica on line 11Il «Progetto per la valorizzazione del Messo Comunale» è una iniziativa dell’Associazione A.N.N.A. che ha come obbiettivo principale quello di riqualificare la figura ed il ruolo del Messo Comunale e tutte le figure che svolgono l’attività di notificazione, attraverso la conoscenza dei principi fondamentali del Procedimento notificatorio.

L’Associazione attraverso tale iniziativa, che si svolge su tutto il territorio nazionale, intende dare il proprio contributo affinché l’applicazione delle norme che regolano il Procedimento notificatorio sia la più uniforme possibile .

L’informatizzazione della pubblica amministrazione è certamente una delle principali sfide che Stato, Regioni ed Enti locali si trovano ad affrontare in questo momento storico. L’impatto della tecnologia sull’amministrazione pubblica ed i servizi ai cittadini è di enorme portata, ma per risultare veramente efficace il processo di informatizzazione necessita di un gran numero di strumenti normativi, tecnici ed organizzativi. Gli effetti dello sviluppo e della diffusione dell’innovazione tecnologica sulla produzione documentaria sono oramai rilevanti (basti pensare a quelli derivanti dall’introduzione della firma elettronica e del servizio di posta elettronica certificata che hanno reso possibile la formazione, la trasmissione e la ricezione di documenti informatici a valenza giuridica e forza probatoria), il che rende necessari l’attivazione di sistemi di gestione elettronica e lo sviluppo di soluzioni di natura archivistica, organizzativa e tecnologica, capaci di garantire la conservazione nel tempo e la fruizione della memoria digitale.

Di fronte a tale situazione, A.N.N.A. si propone di fornire un contributo alla soluzione delle problematiche connesse alla produzione e conservazione dei documenti e degli archivi informatici; problematiche che, se non affrontate correttamente, rischiano di provocare la perdita irreversibile di gran parte del patrimonio archivistico che sarà prodotto in futuro dalle amministrazioni pubbliche e dalle imprese.

Le giornate di studio, di carattere prevalentemente pratico, affrontano la materia delle notifiche attraverso l’analisi, lo sviluppo ed il coordinamento delle norme procedurali. Particolare attenzione viene prestata alla compilazione dei moduli operativi, anche in relazione alle conseguenze derivanti dall’evoluzione giurisprudenziale che spesso sopperisce a lacune legislative ovvero ne determina ulteriori dubbi e difficoltà sull’applicabilità delle norme. Si tratterà, inoltre, in maniera approfondita della Notifica On Line

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

I docenti sono operatori di settore che, con una collaudata metodologia didattica, assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati.
Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

PRIMO SEMESTRE  2015

Data Luogo Tipologia
Mercoledì 4 Febbraio  Villorba (TV)  Giornata di Studio per Agenti Notificatori
Giovedì 12 Febbraio  Udine  Giornata di Studio per Agenti Notificatori
Giovedì 19 Febbraio  Montegrotto Terme (PD)  Giornata di Studio per Agenti Notificatori
Martedì 24 Febbraio  Montecchio Emilia (RE)  Giornata di Studio per Agenti Notificatori
Martedì 3 Marzo  San Cesareo (RM)  Giornata di Studio per Agenti Notificatori
Martedì 10  Marzo  Asciano (SI)  Giornata di Studio per Agenti Notificatori
Mercoledì 25  Marzo  Cento (FE)  Percorso formativo di base in house
Giovedì 26  Marzo  Cento (FE)  Percorso formativo di base in house
Martedì 23  Giugno  Fiano Romano (RM)  Giornata di Studio per Agenti Notificatori
Venerdì 10  Luglio  Latisana (UD)  Percorso formativo di base in house

 SECONDO SEMESTRE  2015

Data Luogo Tipologia
 Venerdì 2  Ottobre  Andria (BT)  Giornata di Studio per Agenti Notificatori
 Giovedì 8  Ottobre  Ancona  Giornata di Studio per Agenti Notificatori
 Venerdì 9  Ottobre  Tortona (AL)  Giornata di Studio per Agenti Notificatori
 Martedì 13  Ottobre  Zola Predosa (BO)  Giornata di Studio per Agenti Notificatori
 Martedì 27  Ottobre  L’Aquila  Giornata di Studio per Agenti Notificatori
 Venerdì 13  Novembre  Cesena (FC)  Giornata di Studio per Agenti Notificatori
 Giovedì 26  Novembre  Pistoia  Percorso formativo di base in house

Quale applicazione dell’art. 213 del Codice della Strada?

sequestro-veicolo-autoQuesito su circolare n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 01 agosto 2014 emanata dal Ministero degli Interni.

Al Garante

per la Protezione dei dati Personali

Piazza di Monte Citorio n. 121

00186 ROMA

urp@pec.gpdp.it

e p. c.: Al Ministero dell’Interno

Piazza del Viminale n. 1

00184 ROMA

dait@pec.interno.it

 La circolare n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 01 agosto 2014 emanata dal Ministero degli Interni avente ad oggetto “Nuove procedure per l’applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo,” nel prendere in esame le operazioni di notificazione previste dall’art. 213 comma 2 quater del Codice della Strada, inerenti i verbali di sequestro ed i relativi avvisi, dirama ai vari organi chiamati alla sua applicazione disposizioni che, a giudizio della scrivente associazione, vanno ben oltre il dettato normativo vigente, in particolare se si tiene presente che con l’art. 174 del D. Lgs. 196/2003 era stato eliminato dal nostro ordinamento la pubblicazione di una copia dell’atto da notificare all’Albo Pretorio (all’epoca non esisteva l’Albo on Line) nel caso necessitasse notificare lo stesso a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 CPC).

In particolare:

a)      nel corpo di pagina 8 della circolare in oggetto si afferma che è opportuno effettuare la pubblicazione all’Albo del Comune del verbale di sequestro e del relativo avviso contestualmente (quindi, nei fatti, aprioristicamente in ogni caso) al tentativo di notifica ordinario (di solito effettuato a mezzo posta);

b)  nella nota (10) a piè pagina 8 della circolare in oggetto viene precisato che “l’irreperibilità del destinatario all’indirizzo quale risulta dai pubblici registri non dovrà dar luogo a ulteriori accertamenti e tentativi di notifica, salvo l’affissione dell’atto nell’Albo del Comune in cui è situata la depositeria. Anche in questo caso, trattandosi di procedura speciale, ci si dovrà limitare alla sola affissione dell’atto all’albo.”

Relativamente a quanto evidenziato al punto a) si segnala che:

–          l’art. 213 comma 2 quater ultimo periodo del C.d.S. prevede che la notificazione sia effettuata ordinariamente ai sensi dell’art. 201 del C.d.S. e solo qualora la notifica risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, si procede mediante affissione dell’atto nell’Albo (on Line – ndr) del Comune dov’è situata la depositeria e la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di detta affissione (a margine si ritiene che l’atto debba rimanere ivi affisso, o per meglio dire pubblicato sul WEB, continuativamente per 20 giorni alla fine dei quali dovrà essere defisso) – è immediatamente percepibile la potenziale diffusione nella rete WEB di tutti i dati contenuti nell’atto (cioè nel verbale di sequestro e nel relativo avviso), diffusione non prevista dalla legge in questi termini, viste le condizioni peculiari dalla stessa indicate per la pubblicazione.

Relativamente a quanto evidenziato al punto b) si segnala che:

–          il Ministero dell’Interno utilizzando il termine irreperibilità del destinatario (in questo contesto si ritiene volesse intendere quella cosiddetta “irreperibilità assoluta”, cioè quella ordinariamente individuata nell’art. 143 CPC) ha, nei fatti, dilatato a dismisura quella che lo stesso definisce una “procedura speciale”, cioè l’affissione dell’atto (nella fattispecie il verbale di sequestro ed il relativo avviso) all’Albo del Comune in cui è situata la depositeria – la norma di Legge, cioè l’art. 213 comma 2 quater ultimo periodo del C.d.S., prevede, invece, la pubblicazione all’Albo del Comune come possibilità residuale e solo a fronte di comprovate difficoltà oggettive nella notifica dell’atto (ad esempio se i dati anagrafici del trasgressore/obbligato in solido sono incompleti) e non se tale atto è comunque validamente notificabile (anche se sostanzialmente in modo “virtuale”) con una delle procedure previste esplicitamente dal nostro CPC (artt. 140 o 143 CPC);

–          indipendentemente da quanto sopra (cioè del quando) si chiede di sapere se sia o meno da ritenere conforme (nel come) alle indicazioni del Garante la circostanza che gli organi di Polizia Stradale chiedono ai Comuni di affiggere all’Albo gli atti in questione (cioè i verbali di sequestro ed il relativo avviso) in quanto tali, cioè in modo integrale, pubblicando, di conseguenza, in rete tutti i dati anagrafici del trasgressore, dell’eventuale obbligato in solido, eventuali estremi di documenti per la guida o di identità nonché il luogo e la data ove tale persona/veicolo è stato fermato/rinvenuto e quindi si ritiene anche essere stato ivi presente, pro tempore, il trasgressore/obbligato in solido.

Ad avviso della scrivente Associazione, invece, si ritiene corretto e rispettoso della riservatezza delle persone potenzialmente coinvolte che al citato Albo del Comune siano affissi solo ed esclusivamente i seguenti dati che si valutano sufficienti (in conformità alle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” approvate dal Garante il 15/05/2014) a dare una appropriata “pubblicità legale” di un fatto/documento che potrà produrre degli effetti rilevanti sul bene sequestrato ma che non è stato possibile notificare con le procedure ordinarie al trasgressore/obbligato in solido:

–          identificazione sintetica del destinatario dell’atto (attraverso il Nome, Cognome, luogo e data di nascita);

–          identificazione dell’organo di Polizia Stradale procedente, il numero, la data del verbale di sequestro, nonché il luogo ove lo stesso è avvenuto,

–          il numero di targa del veicolo in questione,

–          l’identificazione completa del luogo ove il veicolo è depositato ma non i dati del custode se persona fisica, nonché un documento generico anonimo allegato che facendo solo riferimento all’organo procedente, al numero del verbale di sequestro ed alla sua data espliciti gli elementi essenziali contenuti nell’avviso previsto dall’art. 213 comma 2 quater, primo periodo del C.d.S..

Nell’occasione si chiede di sapere quali responsabilità possano nascere in capo al dipendente del Comune dall’affissione all’albo direttamente del verbale di sequestro e del relativo avviso nella loro forma integrale, riportanti pertanto i dati personali del trasgressore/obbligato in solido come richiedono gli Organi di Polizia Stradale in ossequio alla circolare ministeriale citata e se, dell’eventuale danno conseguente alla violazione delle norme sulla Privacy, debba essere imputato solo al responsabile dell’Ufficio di Polizia Stradale richiedente la pubblicazione od anche il dipendente comunale responsabile della pubblicazione all’Albo.

Questo sopra in quanto la scrivente Associazione ha, al momento, consigliato ai propri associati di dare pedissequa esecuzione a quanto richiedono gli Organi di Polizia Stradale che agiscono in conformità alla circolare in oggetto.

In attesa di un cortese riscontro alla presente si inviano distinti saluti.

Il Presidente Nazionale

Pietro Tacchini

Firmata digitalmente

Risposte:

Garante – applicazione dell’art. 213 del Codice della Strada

Leggi:

Circolare Ministero interno del 01 08 2014