La notifica del ricorso in fotocopia non dà luogo ad inammissibilità

La notifica diretta del ricorso in fotocopia all’amministrazione e, conseguentemente, la costituzione in Commissione Tributaria mediante il deposito della copia dell’atto, è legittima, nonostante la norma preveda il contrario e cioè che l’Ufficio riceva l’originale del ricorso e la C.T.P. la copia. A chiarirlo è la Corte Suprema di Cassazione con l’Ordinanza n. 4315, depositata il 22.02.2011, con la quale viene valorizzata la tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità.


Invalida la notifica dell’accertamento fiscale o della cartella di pagamento consegnati al portiere dello stabile dove ha sede la società.

La Corte Suprema di Cassazione confermando la decisione della C.T.R. Campania, «a norma del combinato disposto degli artt. 139 e 145 c.p.c., la notificazione alla persona giuridica non può essere effettuata, in mancanza delle persone menzionate da quest’ultima norma, in mani del portiere dello stabile in cui essa ha sede, e il richiamo all’art. 139 c.p.c. opera soltanto per l’eventualità che l’atto da notificare faccia menzione della persona fisica che rappresenta l’Ente».

Leggi: Corte Suprema di Cassazione n. 4962 del 28.02.2011


Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 05-01-2011) 21-04-2011, n. 9173

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24657/2006 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 110 presso lo studio dell’avvocato MACHETTA MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOCCO GIUSEPPE ONORATO, giusta delega in calce;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SALERNO, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 170/2005 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 06/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/01/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Svolgimento del processo
Con sentenza del 6 luglio 2005 la sezione salernitana della CTR di Napoli, riformando la decisione della CTP di Salerno del 15 dicembre 2003, accoglieva l’appello dell’amministrazione e dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo di D.G., opponente avverso gli avvisi d’accertamento notificati il 13 dicembre 2002 a seguito di maggiori redditi per gli anni 1995 e 1996 attribuiti alla s.r.l. Iulia della quale era socia.

I giudici d’appello, andando di contrario avviso rispetto alla commissione di prime cure, rilevavano la tardività della costituzione della ricorrente in primo grado, evidenziando che il termine prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, decorreva dalla spedizione postale del ricorso (e non dalla sua ricezione) e non era stato affatto prorogato dalla L. n. 289 del 2002, riguardante i termini per il ricorso (e non quelli processuali ulteriori).

Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione, illustrato anche con memoria, al quale resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Motivi della decisione
Il ricorso è in parte fondato.

A. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 8, e art. 16, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

B. In proposito, sostiene che, se la sospensione dei termini di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 15, u.c., è applicabile tout court anche ai termini per il deposito del ricorso, è evidente che, una volta introdotta la lite tributaria nonostante la sospensione dei termini per la sua proposizione, la lite medesima da “potenziale” diviene “pendente” e quindi soggetta alla sospensione di tutti i termini processuali come disposta dall’art. 16 della legge medesima.

C. Pertanto formula il seguente quesito di diritto: “se la sospensione dei termini di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 15, u.c., si applichi anche ai termini processuali e se la lite, ove sia introdotta pur in pendenza di sospensione del termine per la proposizione del ricorso, debba ritenersi pendente e come tale assoggettata anche alla sospensione dei termini processuali di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16”. Il motivo, così come è stato formulato, non è fondato.

D. E’ pacifico tra le parti che il ricorso introduttivo sia stato spedito dalla contribuente con raccomandata a.r. del 27 giugno 2003, recapitata alla controparte il 3 luglio 2003, mentre la costituzione in giudizio della ricorrente è avvenuta il 29 luglio 2003.

E. L’art. 22 del rito tributario prescrive che la costituzione della parte ricorrente deve avvenire, a pena d’inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

F. L’art. 15, comma 8, della legge sul condono prescrive che dalla data di entrata in vigore della L. n. 289 e fino al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la proposizione dei ricorsi.

G. Nella specie il ricorso è stato proposto il 27 giugno 2003 e dunque si è al di fuori dei limiti di cui al predetto art. 15.

H. Nè è operante nella specie la sospensione sino al 1 giugno 2004 delle liti fiscali pendenti introdotta dall’art. 16, comma 6, poichè il comma 3 (lett. a), stabilisce che ai fini del condono s’intende pendente la lite per la quale, alla data di entrata in vigore della legge 289 del 27 dicembre 2002 (1 gennaio 2003), è stato proposto l’atto introduttivo del giudizio e comunque ogni altra lite per la quale, alla data 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Dunque, ratione temporis, si è ancora al di fuori della definizione agevolata di cui al predetto art. 16.

I. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1, e art. 16, commi 3 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

J. Lamenta, infatti, che la commissione regionale non abbia condiviso la tesi difensiva, secondo la quale il termine di trenta giorni per il deposito del ricorso spedito a mezzo di raccomandata decorra dalla ricezione del plico da parte dell’ufficio finanziario e non da quella della spedizione.

K. Sostiene, in proposito, che un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sul processo tributario (C. Cost. n. 477 del 2002) avrebbe dovuto condurre a una conclusione diversa da quella raggiunta dai giudici di secondo grado, atteso che: a) l’art. 22 assegna, per la costituzione della parte ricorrente, il termine generico di trenta giorni dalla proposizione del ricorso; b) l’art. 16 stabilisce che i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto; c) l’art. 20 contempla la data di spedizione al solo fine di considerare tempestivo il ricorso che sia spedito entro il termine per impugnare;

d) è ragionevole, una volta ammesso l’uso diretto del mezzo postale da parte del ricorrente, consentirgli di verificare il buon fine della notifica prima di iscrivere la causa a ruolo.

L. Pertanto la contribuente formula il seguente quesito di diritto:

“se, con riferimento ai ricorsi spediti a mezzo del posta, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002, sia da interpretarsi come decorrente dalla ricezione del plico da parte del destinatario ovvero dalla data di spedizione del plico medesimo”. Il motivo è fondato.

M. Nella giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte si sono manifestati due orientamenti. Secondo la sentenza n. 20262 del 14/10/2004 (in Foro it. 2005, I, 85), “il deposito, nella segreteria della commissione tributaria adita, del ricorso notificato per posta deve essere effettuato entro trenta giorni dalla spedizione postale del documento incorporante il ricorso, e non dalla sua ricezione da parte del destinatario, atteso che il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1, prevede modalità di deposito (copia del ricorso e fotocopia della ricevuta di spedizione della raccomandata postale) che presuppongono solo la spedizione del ricorso e non la sua ricezione e sottrae, quindi, il detto adempimento alla regola di cui al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, secondo periodo, (il quale dispone che i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto e che trova applicazione, fra l’altro, nel caso di deposito del ricorso notificato attraverso ufficiale giudiziario)”.

N. Affermazioni similari si rinvengono anche nelle pronunzie n. 14246 del 19/06/2007 in Riv. giur. trib., 2007, 1035) e n. 1025 del 18/01/2008 (Rv. 601180).

0. Invece, secondo la più recente sentenza n. 12185 del 15/05/2008 (in Foro it. 2008, I, 2849; Riv. giur. trib., 2008, 677; Il Fisco, 2008, 4198), “qualora la notificazione del ricorso introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione a mezzo posta, il termine entro il quale, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, dev’essere effettuato il deposito presso la segreteria della commissione tributaria decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell’atto da parte del destinatario:

la regola, desumibile dall’art. 16, ultimo comma, secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione, in quanto volta ad evitare che e-ventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario”.

P. Il più recente orientamento è meritevole di condivisione.

Q. Nel processo tributario le notificazioni sono fatte secondo le norme dell’art. 137 c.p.c. e ss., (art. 16, comma 2); tuttavia esse possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico (senza busta) raccomandato con avviso di ricevimento (art. 16, comma 3). La disciplina della fase introduttiva prevede che il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16 (art. 20, comma 1).

Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione (art. 16, comma 5) e, quando la spedizione del ricorso è fatta a mezzo posta, il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione (art. 20, comma 2). Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, copia del ricorso spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (art. 22, comma 1); i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto (art. 16, comma 5).

R. Cosi comèè stato da taluni osservato, l’art. 20, comma 2 (“il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione”) riproduce l’esordio del quinto comma dell’art. 16 (“qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione”); però quest’ultima norma prosegue stabilendo che “i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”. Siccome il termine di trenta giorni fissato dall’art. 22 per la costituzione in giudizio del ricorrente ha inizio dalla proposizione – vale a dire dalla notificazione- del ricorso esso non può che decorrere dalla data di recapito postale dell’atto al destinatario, così come avviene per il termine assegnato per la costituzione dell’amministrazione resistente (art. 23, comma 1).

S. E’ vero che, ai fini della costituzione dell’attore, l’art. 22 non parla del deposito dell’avviso di ricevimento, mentre menziona, tra gli atti da depositare, la ricevuta di spedizione postale del ricorso, ma ciò sta significare soltanto che il ricorrente si può costituire in giudizio anche prima e indipendentemente dal recapito dell’atto al destinatario, e non che dalla spedizione inizia a decorrere, a pena d’inammissibilità, il termine per costituirsi senza neppure poter conoscere gli esiti della notifica postale.

T. Non v’è alcuna ragione logica e giuridica (artt. 3 e 24 Cost.) per distinguere il regime della notifica diretta a mezzo di raccomandata postale dall’ordinaria notificazione tramite l’ufficiale giudiziario (come invece fa l’orientamento che s’ispira al “precedente” del 2004), atteso che in quest’ultimo caso è pacifico che il termine per la costituzione del ricorrente decorre dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario (anche in caso di notifica a mezzo del servizio postale), dovendo essere depositato “l’originale del ricorso notificato a norma dell’art. 137 c.p.c. e ss.”.

U. In un procedimento a carattere latamente impugnatorio come il processo tributario, non può non valere il principio generale, più volte affermato riguardo agli artt. 347 e 165 c.p.c., secondo cui il termine per la costituzione decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell’atto di gravame nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all’ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell’impugnazione (cfr., nel processo civile, Cass. Sez. 3, n. 9329 del 20/04/2010).

V. Per tale via si riconduce a unità l’intera disciplina della fase introduttiva del processo tributario, con una pluralità di modi che valorizzano comunque la ricezione dell’atto da parte del destinatario, sia con notifica tramite l’ufficiale giudiziario (originale dell’atto notificato), sia mediante consegna diretta all’amministrazione (ricevuta di deposito), sia per raccomandata con avviso di ricevimento.

W. Inoltre, l’orientamento accolto è coerente sia ai principi di semplificazione del processo tributario espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 520 del 2002, sia ai principi sull’osservanza dei termini posti a carico del notificante fin dal momento in cui l’atto è consegnato per la notifica e sul consolidarsi degli effetti al momento della ricezione dell’atto sanciti dalla Corte Costituzionale nelle decisioni n. 28 e n. 107 del 2004.

X. La sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata in relazione al secondo motivo accolto e rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della commissione tributaria regionale, che dovrà uniformarsi al principio di diritto così enunciato: “Ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso tributario direttamente notificato con raccomandata a mezzo del servizio postale deve essere depositato nella segreteria della commissione tributaria, a vena d’inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario e non dalla spedizione da parte del ricorrente”.

P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo.

Cassa e rinvia in relazione alla censura accolta, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Napoli – sezione staccata di Salerno.

Così deciso in Roma, il 5 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011


Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica per il settore civile presso i Tribunali del Veneto

Con Decreti del 28.01.2011 e 4.02.2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12.03.2011 si è dato avvio alle comunicazioni e notificazioni per via telematica per il settore civile presso i Tribunali del Veneto.

Leggi:

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica Tribunale di Belluno 28 01 2011

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica Tribunale di Padova 04 02 2011

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica Tribunale di Treviso 28 01 2011

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica Tribunale di Venezia 28 01 2011

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica Tribunale di Verona 28 01 2011

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica Tribunale di Vicenza 28 01 2011


Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 14-02-2011) 12-04-2011, n. 8310

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2910/2009 proposto da:

T.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA 174, presso lo studio dell’avvocato BARLETTELLI Patrizia, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMANUELA RUTIGLIANO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

C.S. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2594/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO, Sezione Prima Civile, emessa il 02/04/2008, depositata il 29/09/2008;

R.G.N. 2107/2005. udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/02/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato PATRIZIA BARLETTELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
T.E. ha proposto azione di responsabilità contro l’avv. C.S. poichè – in una vertenza promossa contro il medico psicanalista, Dott. L.M. – il suddetto difensore ha omesso di eseguire l’ordine del giudice di rinnovare la notificazione dell’atto di citazione, provocando l’estinzione del giudizio.

L’avv. C. è rimasto contumace ed il Tribunale di Como ha accolto la domanda, condannando il convenuto a pagare in risarcimento dei danni la somma di Euro 12.000,00, oltre interessi e spese.

Il T. ha proposto appello contro il capo della sentenza relativo alla liquidazione dei danni e l’appellato ha resistito, proponendo appello incidentale contro l’accertamento della sua responsabilità.

Con sentenza 2 aprile – 29 settembre 2008 n. 2594, notificata il 9 dicembre 2009, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni, compensando le spese dei due gradi di giudizio.

Con atto notificato il 23 gennaio 2009 il T. propone due motivi di ricorso per cassazione.

L’intimato non ha depositato difese.

Motivi della decisione
1.- La sentenza impugnata ha preliminarmente dichiarato nulla la procura conferita in corso di causa dal T. all’avv. Emanuela Rutigliano, in sostituzione del precedente difensore, perchè la sottoscrizione del mandante non è stata autenticata da notaio, nè dal difensore nominato. Ha quindi ritenuto inefficace l’atto di precisazione delle conclusioni depositato nell’apposita udienza dall’avv. Rutigliano – tramite l’avv. Simona Sivori – attenendosi alle conclusioni precisate dal T. con l’atto di appello.

2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 83 cod. proc. civ., rilevando che in corso di causa la procura può essere conferita con qualunque atto difensivo, senza necessità di autentica notarile della sottoscrizione della parte. Quanto poi alla mancata autentica del difensore, si tratta di mera irregolarità, che non comporta nullità dell’atto se non quando la controparte contesti specificamente l’autenticità della sottoscrizione e che non può essere rilevata di ufficio.

2.1.- Il motivo non è fondato.

In primo luogo non risulta quale interesse abbia il ricorrente a proporre la doglianza, considerato che egli stesso dichiara che le conclusioni precisate nell’atto di appello – a cui)la Corte di appello si è attenuta – sono identiche a quelle assunte nell’udienza di precisazione delle conclusioni e ritenute inefficaci.

Essenziale è tuttavia rilevare che nella specie la procura all’avv. Rutigliano è stata conferita dal T. non in calce o a margine di un qualunque atto difensivo, redatto da un difensore astrattamente abilitato a stare in giudizio, ma è contenuta in una scrittura privata sottoscritta dal solo T., pur se recante nell’intestazione nome e indirizzo dell’avv. Rutigliano.

I principi richiamati dal ricorrente sono irrilevanti nel caso in esame, poichè presuppongono che l’atto in cui la procura è contenuta sia un atto difensivo, redatto e sottoscritto da un soggetto abilitato a svolgere attività di difesa davanti al giudice investito della causa. Occorre cioè che, se non la procura, quanto meno l’atto in cui la procura è contenuta sia sottoscritto dal difensore (cfr. Cass. civ. S.U. 28 novembre 2005 n. 25302).

Un mero atto di parte è irrilevante: non può valere come atto difensivo, perchè sottoscritto solo dalla parte, non abilitata a stare in giudizio da sola; non può valere come documento contenente l’atto di conferimento della procura, perchè la sottoscrizione non è stata autenticata da notaio (nè dal difensore costituito).

3.- Per quanto concerne il merito della controversia, la Corte di appello ha rilevato che la notificazione avrebbe dovuto essere rinnovata previa ricerca della residenza del convenuto L.M. negli USA, residenza conoscibile tramite il registro dell’AIRE- Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero, esistente presso il Comune di ultima residenza del destinatario, e che l’eventuale omissione delle ricerche avrebbe comportato la nullità della notificazione. Ha conseguentemente respinto la domanda risarcitoria sul rilievo che l’inadempimento dell’avvocato – pur sussistente – non ha prodotto alcun danno, per il fatto che, se la notificazione dell’atto di citazione fosse stata ritualmente rinnovata, dopo avere svolto le opportune ricerche, il convenuto si sarebbe costituito ed avrebbe eccepito la prescrizione dell’azione risarcitoria; se vi si fosse proceduto ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., il convenuto avrebbe potuto eccepirne la nullità anche in sede di opposizione all’esecuzione della sentenza favorevole, venendo rimesso in termini per proporre le sue difese.

4.- Il ricorrente denuncia, con il secondo motivo, che la suddetta motivazione è insufficiente e contraddittoria e si fonda sull’omessa od errata valutazione delle prove, per il fatto che il rinnovo della notificazione ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. – come disposto dal giudice – non avrebbe permesso al destinatario di venire a conoscenza dell’atto di citazione e della pendenza della causa e che la Corte di appello ha omesso di prendere in esame la lettera 15 gennaio 1998 dell’avv. C., che menziona la corrispondenza intercorsa con il Comune di Muggia (ultima residenza in (OMISSIS) del L.M.), in esito all’esame della quale è stato disposto il rinnovo della notificazione ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ..

3.1.- Il motivo non è fondato.

La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha specificato che non è consentito procedere alla notificazione nelle forme previste per le persone irreperibili, ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., se non quando risulti sul piano soggettivo l’ignoranza incolpevole del richiedente circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto e, sul piano oggettivo, l’avvenuto esperimento di tutte le indagini necessarie od opportune al fine di reperire i suddetti residenza, domicilio o dimora, indagini che non è sufficiente si fondino sulle risultanze anagrafiche, ma debbono essere estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto (Cass. civ. Sez. 1^, 27 marzo 2008 n. 7964; Cass. civ. Sez. 3, 23 giugno 2009 n. 14618).

Quando poi si tratti di cittadini italiani che abbiano trasferito all’estero la propria residenza, non è sufficiente l’omessa comunicazione da parte del destinatario della sua nuova residenza all’ufficio dell’anagrafe per l’annotazione nei registri dell’AIRE, ma occorre che il notificante proceda, con l’impiego dell’ordinaria diligenza, ad ulteriori ricerche presso l’Ufficio consolare, ai sensi della L. 27 ottobre 1988, n. 470, art. 6 (Cass. civ. 6 settembre 2007 n. 18717).

I suddetti principi valgono anche nel caso in cui la notificazione ai sensi dell’art. 143 venga eseguita per ordine del giudice, in quanto un tale ordine non è sufficiente di per sè a salvaguardare la validità di un atto, ove non ne ricorrano i requisiti prescritti dalla legge.

Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto che il notificante avrebbe dovuto comunque procedere ad ulteriori accertamenti, prima di poter validamente notificare l’atto di citazione ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., ed ha posto in evidenza che, in mancanza, il convenuto avrebbe potuto eccepire la nullità della notificazione anche in sede di opposizione all’esecuzione.

Quanto all’asserito, omesso esame della lettera 15.1.1998 dell’avv. C., nè dal ricorso, nè dal contenuto del documento che ivi è riportato, risulta quale fosse il contenuto della corrispondenza intercorsa con il Comune di Muggia, e se essa fosse tale da dimostrare l’irreperibilità del L.M..

Neppure è reperibile nel fascicolo del ricorrente la copia dell’atto notificato la prima volta negli USA al L.M., con la relazione di notifica, nè la copia dell’ordinanza che ha disposto il rinnovo della notificazione ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., al fine di dimostrare a quale indirizzo del L.M. negli USA l’atto di citazione sia stato notificato la prima volta; se tale indirizzo coincida o meno con quello risultante dall’AIRE del Comune di Muggia;

se l’ordine di rinnovo abbia dato atto dell’avvenuto svolgimento di adeguate ricerche, ecc: documenti tutti rilevanti al fine di valutare se il Tribunale, nel disporre il rinnovo della notificazione ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., avesse già accertato l’irreperibilità dell’indirizzo del L.M., sulla base di documentazione adeguata; quindi al fine di dimostrare l’asserito errore della Corte di appello nell’affermare la necessità di effettuare ulteriori ricerche.

Per questa parte il ricorso risulta anche inammissibile ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, che impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda (cfr. sul tema Cass. civ. Sez. 3^, 17 luglio 2008 n. 19766;)Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547).

Quanto sopra anche senza volersi soffermare sul problema della rispondenza ad interessi meritevoli di tutela di un’azione di responsabilità e di danni, già prescritta nel momento in cui viene proposta, le cui possibilità di successo si fondino sull’auspicio che il convenuto non venga a conoscenza della notifica dell’atto di citazione e non abbia la possibilità di difendersi e di eccepire la prescrizione.

4.- Il ricorso deve essere rigettato.

5.- Non essendosi costituito l’intimato non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011


Corso formazione/aggiornamento Tortona: nuova data 30.09.2011

Si comunica che motivi di mancata emanazione delle norme attuative relative all’Albo Pretorio on line e alle prossime elezioni referendarie, il corso viene rinviato al 30 settembre p.v. stesso luogo ed orari.


Per la notifica degli atti finanziari: è sufficiente l’affissione all’Albo On Line dell’Avviso di Deposito

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto da un contribuente relativo ad un avviso di accertamento per la notifica del quale vi era stato soltanto il deposito presso la Casa Comunale e l’affissione dell’avviso di deposito all’Albo Pretorio del Comune, mentre non vi era stata anche la spedizione della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito.

La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla propria costante giurisprudenza secondo la quale la notificazione dell’avviso di accertamento al contribuente, in virtù di quanto stabilito dall’articolo 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 (che prevede il rito degli irreperibili), il quale deroga all’articolo 140 del codice di procedura civile, deve ritenersi ritualmente effettuata, quando nel Comune nel quale deve eseguirsi non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, mediante l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo comunale (Albo Pretorio On Line), senza la necessità della spedizione della raccomandata.

Del resto, nei casi in questione, risultando sconosciuti la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario della notifica non vi sarebbe un recapito al quale indirizzare la raccomandata.

La notifica si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione all’Albo Pretorio dell’avviso di deposito.

Il testo della sentenza


Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web

Il Garante della Privacy ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011 le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”.

Tale provvedimento introduce nella normativa vigente indicazioni utile al fine di una corretta applicazione di norme che attendono da parte del legislatore l’approvazione delle Norme Attuative di provvedimenti quali ad esempio l’Albo On Line.

Leggi: Linee guida pubblicazione atti sui siti web 2011


Codice disciplinare e sanzioni nella pubblica amministrazione, chiarimenti dopo la riforma

Pubblicità del codice disciplinare, titolarità dell’azione disciplinare, sanzioni nei confronti dei dirigenti, rapporto tra procedimento disciplinare e penale: su queste materie, recentemente modificate dal decreto legislativo n. 150/2009 sull’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, è intervenuta a fornire chiarimenti la circolare n. 14 del 23 dicembre 2010 del Dipartimento della funzione pubblica.

Queste alcune delle indicazioni fornite. I datori di lavoro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno l’obbligo di portare a conoscenza dei lavoratori il codice disciplinare, cioè l’insieme delle norme relative alle possibili infrazioni, alle sanzioni e alle procedure di contestazione. La circolare della Funzione Pubblica precisa che le amministrazioni potranno completamente sostituire la pubblicità tramite affissione con la pubblicazione on line solo se l’accesso alla rete internet sia consentito a tutti i lavoratori, tramite la propria postazione informatica. Il codice disciplinare deve essere pubblicato, con adeguato risalto e indicazione della data, oltre che sull’home page internet anche di quella intranet dell’amministrazione. Le amministrazioni devono precostituire una prova dell’avvenuta pubblicazione, al fine di poter sviluppare la difesa nell’ambito di un eventuale contenzioso, chiedendo alla struttura interna competente alla pubblicazione di comunicare formalmente l’avvenuto adempimento. La pubblicità deve riguardare anche il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in quanto tali regole integrano le norme contenenti le fattispecie di illecito disciplinare previste dai contratti collettivi e dalla legge.

Leggi: Circolare n. 14 23-12-2010 Sanzioni


Corso Formazione Montecchio Emilia (RE) – 20.04.2011

Il «Progetto per la valorizzazione del Messo Comunale» è una iniziativa dell’Associazione A.N.N.A. che ha come obbiettivo principale quello di riqualificare la figura ed il ruolo del Messo Comunale e tutte le figure che svolgono l’attività di notificazione, attraverso la conoscenza dei principi fondamentali del Procedimento notificatorio.

L’Associazione con tale iniziativa, che si svolge su tutto il territorio nazionale, intende dare il proprio contributo affinché l’applicazione delle norme che regolano il Procedimento notificatorio sia la più uniforme possibile .

Verrà, inoltre trattata, la nuova normativa relativa all’innovazione tecnologica nella P.A. con particolare riferimento alla PEC, Firma digitale, Albo pretorio on-line, documenti elettronici pubblicabili, con esempi pratici e casi reali.

Casi specifici relativi alla pubblicazione degli atti con particolare riferimento alla privacy.

Mercoledì 20 aprile 2011

Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Comune di Montecchio Emilia (RE)

Il CASTELLO

Sala della Rocca

Con il patrocinio Comune di Montecchio Emilia (RE)

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 150,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2010 con rinnovo anno 2011 già pagato al 15.01.2011. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 190,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2011 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
250,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

  • Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]

  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Montecchio 1 2011
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Dr.ssa Deiana Antonella

Archivista Informatico

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Il documento informatico e l’archivio digitale integrato nel sistema di gestione documentale:

● La normativa di riferimento

● La firma digitale

● La marcatura temporale

● Timbro digitale

L’albo pretorio on line

  • Modalità di pubblicazione dei documenti;
  • Cosa deve essere pubblicato,
  • Cosa cambia nei nostri adempimenti quotidiani;
  • Chi deve pubblicare,
  • Quanto deve rimanere visibile la pubblicazione;
  • Che cosa si deve pubblicare, l’utilizzo degli omissis

Il regolamento dell’albo pretorio on line.

La posta elettronica certificata:

● La normativa di riferimento, in particolare il DPCM 6 maggio 2009 “disposizioni in materiale di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata ai cittadini”

● Lo schema di funzionamento, modalità di trasmissione e

La cec-pac distribuita gratuitamente ai cittadini

Caratteristiche tecniche e modalità di utilizzo

La modulistica on line e la predisposizione dei moduli in pdf intelligente

Il formato pdf/a

La creazione di moduli pdf/a che permettono di avere la modulistica dell’amministrazione, omogenea all’interno dell’amministrazione con campi obbligatori dedicati alla compilazione.

I procedimenti amministrativi informatici:

● I metodi e gli strumenti per la rilevazione, l’analisi e il reengineering digitale dei procedimenti amministrativi.

● Il fascicolo informatico, diritti del responsabile del procedimento nell’estensione della visibilità da parte degli interessati al procedimento.

● L’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra il sistema di protocollo informatico e gli altri applicativi del sistema informativo dell’Ente.

  • La gestione automatizzata dei flussi di lavoro (workflow management), interfacciati con la modulistica che viene resa disponibile all’utenza.

Il procedimento Notificatorio

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

Vedi: L’attività Formativa dell’Associazione 2011

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Montecchio 1 2011

Vedi: Video del corso di formazione

Iscrizione online


Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 11-11-2010) 16-03-2011, n. 6102

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente

Dott. MERONE Antonio – Consigliere

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19628-2006 proposto da:

B.A., R.E., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI BRAVETTA 237, presso lo studio dell’avvocato SABATUCCI LUCIANA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato SORVILLO ANTONIO TOMMASO, giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVERSA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 145/2005 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 06/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2010 dal Consigliere Dott. POLICHETTI Renato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilità.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilità.

Quanto segue:

Che B.A. impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate di Aversa relativamente ad IRPEF ed ILOR per l’anno 1995;

che la Commissione adita dichiarò inammissibile il ricorso per tardività;

che l’appello proposto dal B. venne rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Campania, la quale, con sentenza depositata l’11 aprile 2005, osservò che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), il termine per la proposizione del ricorso – avvenuta il 1 aprile 2003 – decorreva dall’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione alla porta dell’abitazione dell’avviso del deposito dell’atto nell’albo comunale, cioè, nella fattispecie, dal 27 dicembre 2002, ed era pertanto scaduto il 25 febbraio 2003;

che avverso tale sentenza B.A. ed il coniuge R.E. propongono ricorso per cassazione, illustrato anche con memoria, al quale resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Che, con i due motivi formulati, con i quali denunciano rispettivamente “violazione dell’art. 140 c.p.c. e art. 48 disp. att.” e “falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 in combinato disposto ex art. 137 c.p.c.”, nonchè vizio di motivazione, i ricorrenti assumono che, ai sensi del citato art. 140, per il perfezionamento della notificazione occorre che siano adempiute tutte e tre le formalità previste dalla norma (deposito dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso del deposito e spedizione della raccomandata);

che va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da R.E., la quale non è stata parte del giudizio di merito;

che il ricorso proposto da B.A. – i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione – è manifestamente infondato e va, pertanto, rigettato;

che, infatti, premesso che il vizio di motivazione non può costituire oggetto di ricorso per cassazione quando riguarda l’applicazione di principi giuridici (da ult., Cass., sez. un., n. 21712 del 2004), secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi -, la notificazione dell’avviso di accertamento al contribuente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 60, comma 1, lett. e), il quale deroga, in materia, all’art. 140 c.p.c., è ritualmente effettuata quando nel comune nel quale deve eseguirsi non v’è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, mediante l’affissione dell’avviso del deposito prescritto dal citato art. 140 nell’albo comunale, senza necessità di spedizione mediante raccomandata, e la notificazione stessa si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione, senza, peraltro, che ciò dia adito a dubbi di legittimità costituzionale (cfr. Cass. nn. 8363 del 1993, 7120 e 9922 del 2003, 7773 del 2006).

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2011


Digitalizzazione uffici giudiziari

Comunicato stampa.

Presentato il 14 marzo 2011 a Palazzo Chigi dai ministri Alfano e Brunetta il piano straordinario per la digitalizzazione della giustizia. Il Piano straordinario è immediatamente operativo, verrà completato in 18 mesi attraverso la realizzazione di tre distinte linee di intervento, digitalizzazione degli atti, invio di notifiche online e pagamenti online e si rivolge a 466 Uffici giudiziari penali e civili . Il sistema mira all’aumento dell’efficienza e alla riduzione di costi mettendo a disposizione degli uffici un sistema documentale unico e integrato in grado di permettere un agevole, efficace e sicuro accesso alle informazioni e agli atti documentali relativi ai procedimenti conclusi e in corso, di effettuare analisi, di produrre elaborazioni statistiche.

La corretta ed efficiente gestione della documentazione prodotta nel corso dell’iter giudiziario, la sua pronta fruibilità unita alla possibilità di effettuare sui contenuti analisi correlativa tra i vari procedimenti, rappresenta un fattore fondamentale per il successo dell’azione della magistratura. Le attività del Piano straordinario, divise in tre fasi, vedranno coinvolti da subito sia gli uffici giudiziari delle città capoluogo di Regione, sia quelli delle altre sedi che abbiano manifestato la loro volontà di immediata adesione.

La fase 1 sarà completata entro ottobre 2011 con la definizione degli strumenti operativi e la raccolta di adesioni da almeno 280 uffici giudiziari (60% del totale), l’attivazione dei servizi nei 58 uffici delle Procure e dei Tribunali delle città capoluogo e l’attivazione dei servizi in almeno 84 uffici giudiziari (30% del totale) aderenti al Piano. –

La fase 2, che sarà completata entro aprile 2012, comprende invece le adesioni da almeno 380 uffici giudiziari (80% del totale), l’attivazione dei servizi in tutti i 58 uffici di secondo grado e l’attivazione dei servizi in almeno 260 uffici giudiziari (70% del totale) aderenti al Piano.

La terza e ultima fase sarà completata entro ottobre 2012 attraverso l’adesioni da almeno 442 uffici giudiziari (95%) e l’attivazione dei servizi in tutti gli uffici giudiziari aderenti al Piano.


Marca postale elettronica – sicurezza garantita

Con il Decreto del 4 dicembre 2010, pubblicato nella GU n. 49 del 1 marzo 2011, sono state definite le modalità tecnologiche per garantire la sicurezza, l’integrità e la certificazione della trasmissione telematica di documenti cui è associata la marca postale elettronica.

La Marca Postale Elettronica (EPCM), sviluppata in collaborazione con Microsoft, per conto dell’Unione Postale Universale, consente di inviare in tutta sicurezza documenti in formato elettronico utilizzando la tecnologia Epcm (Electronical Postal Certification Mark). Può essere apposta solo dalle poste e permette di verificare l’integrità del contenuto di un messaggio, rendendo qualunque forma di alterazione e manomissione facilmente ed inequivocabilmente identificabile e di avere la certezza su data e ora di ricezione del documento da parte di Poste Italiane. Il sistema EPCM realizzato da Poste Italiane è una timbratura postale elettronica che permette di vidimare elettronicamente un file, una comunicazione o anche una transazione elettronica, e di associare alla stessa una duplice garanzia: la certezza della data e dell’ora di apposizione della marca; l’integrità dell’oggetto timbrato elettronicamente, verificabili anche a distanza di tempo. In particolare questa seconda caratteristica rappresenta un ulteriore vantaggio rispetto al tradizionale timbro postale, rendendo qualunque forma di alterazione e manomissione facilmente ed inequivocabilmente identificabile.


Albo On Line: Referta di pubblicazione

Si riporta (a fondo pagina il link al documento) il testo relativo alla referta di pubblicazione da redigere ed allegare all’atto pubblicato all’Albo Pretorio on line nel momento della defissione,  che deve essere allegata allo stesso.

La firma, in attesa dell’approvazione delle norme attuative previste dall’art. 32 della L. 69/2009  può  essere omessa inserendo una dicitura prevista dal DLT 12/02/1993 n. 39 AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ DELLO STATO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ECC.-IMPIEGO PUBBLICO

Art. 3

1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.

2. Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile .

Leggi: Referta di Pubblicazione


Corso Formazione – Pineto (TE)- Posticipo al 1 aprile

Il corso di formazione in programma nel Comune di Pineto (TE) per il 25 marzo, viene posticipato a venerdì 1 aprile osservando gli stessi orari e lo stesso luogo.

Lo spostamento di data  è dovuto all’indizione dello sciopero generale del Pubblico Impiego per la data del 25.03.2011 al fine di garantire il diritto di sciopero dei Pubblici Dipendenti