Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 03-12-2009) 30-12-2009, n. 27887

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente

Dott. VIDIRI Guido – rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12862-2006 proposto da:

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato DIERNA ANTONINO, rappresentato e difeso dall’avvocato MUGNAI FRANCO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;

– intimato –

e sul ricorso 15266-2006 proposto da:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato DIERNA ANTONINO, rappresentato e difeso dall’avvocato MUGNAI FRANCO, giusta mandato in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 686/2 005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/05/2005 R.G.N. 1377/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2009 dal Consigliere Dott. GUIDO VIDIRI;

udito l’Avvocato BUCCI FEDERICO per delega MUGNAI FRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2002 il dott. ing. L. L., dipendente del Ministero delle infrastrutture e trasporti con la qualifica di (OMISSIS) qualifica professionale, adiva il Tribunale di Grosseto al fine di ottenere – previo accertamento dell’asserito svolgimento di mansioni superiori “per essere stato adibito alla Direzione dell’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di Grosseto” – la condanna del Ministero al pagamento del trattamento economico corrispondente a quello di (OMISSIS), a far data dal 1 dicembre 1998, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Dopo la costituzione dell’amministrazione convenuta, il Tribunale di Grosseto accoglieva la domanda del L. ed, a seguito del gravame del Ministero, la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l’amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo corrente dal 1 dicembre 1998 sino al 2 agosto 2000, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo. Osservava al riguardo la Corte territoriale – per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità – che nel periodo per il quale andavano riconosciute le differenze retributive il L. aveva esercitato funzioni dirigenziali in via permanente e duratura ed aveva diretto un ufficio, al quale, sulla base della documentazione dello stesso Ministero, doveva essere preposto un dipendente con qualifica dirigenziale. Per il periodo successivo all’agosto 2000 – con un decreto avente, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non un mero valore di atto interno ma forza vincolante anche nei riguardi del L. perchè regolarmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – il Ministero aveva individuato in relazione ai suoi 112 uffici periferici (sulla base dell’ampiezza dell’area territoriale di competenza e del carico di lavoro effettivamente gravante su ciascuna unità) solo 61 posizioni dirigenziali, e tra queste non era compresa la posizione dell’Ufficio provinciale di Grosseto. Da qui il diritto del L. al riconoscimento delle differenze retributive solo sino al 2 agosto 2000, data di pubblicazione del suddetto decreto di classificazione dei suddetti uffici.

Avverso tale sentenza hanno spiegato ricorso sia il L., affidandosi a tre motivi, che il Ministero delle Infrastrutture, con due motivi, la cui fondatezza è stata dal L. contestata con controricorso.

Motivi della decisione
1. Ai sensi dell’art. 335 c.p.c. i ricorsi del L. e del Ministero vanno riuniti perchè proposti ambedue contro la stessa decisione.

2. Con il primo e secondo motivo del suo ricorso il L. deduce violazione di legge e nella specie degli artt. 2697 c.c., artt. 101, 426, 421 e 437 c.p.c., anche in relazione alla L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 laddove prevede espressamente al numero 4 che i regolamenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale, ed ancora denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla applicazione della suddetta normativa sostanziale e processuale alla fattispecie in oggetto. In particolare lamenta che, contrariamente a quanto ha ritenuto la impugnata sentenza, il diritto alle differenze retributive non è venuto meno in concomitanza con l’asserita emanazione del D.M. 2 agosto 2000 n. 148, atteso che era preciso onere dell’Amministrazione, che aveva eccepito l’inesistenza del diritto azionato, dimostrare che l’atto regolamentare fosse efficace in quanto rispettoso del procedimento di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17. La Corte fiorentina, pertanto, a fronte di un fatto non contestato dal Ministero (che nulla aveva eccepito con riferimento alla inefficacia del regolamento in esame) aveva in violazione dell’art. 2697 c.c., dato invece conto della pubblicazione del regolamento di cui al D.M. n. 148 de 2000, sopperendo in tal modo all’inerzia dell’amministrazione sul punto ed esercitando così poteri officiosi in difetto però dei requisiti richiesti.

2.1. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia un error in procedendo assumendo che il giudice di merito, in pregiudizio del diritto di difesa di esso ricorrente e del principio del contraddittorio, aveva fatto un uso non corretto dei suoi poteri ufficiosi anche in relazione alla L. 23 agosto 1988, art. 17, n. 400, incorrendo in un vizio di ultrapetizione deducibile a norma dell’art. 112 c.p.c.. Rileva in particolare che l’uso non corretto dei poteri officiosi denunziati nel primo motivo di ricorso aveva finito per concretizzare un error in procedendo capace di rendere nullo il procedimento d’appello e la sentenza impugnata.

3. Con il primo motivo del suo ricorso il Ministero deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25; disposizione poi successivamente modificata dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15 e ora contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52. In particolare più precisamente che appartenendo il L. alla ex qualifica (OMISSIS), cui risultavano con decreto conferite ad interini le funzioni direttive dell’Ufficio Provinciale M.C.T.C. di Grosseto, non potevano trovare applicazione i principi normativi di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 disciplinante la diversa ipotesi di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza.

3.1. Con il secondo motivo il Ministero addebita alla impugnata sentenza violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20, comma 1, e della L. n. 870 del 1986, art. 13, comma 2, in relazione a quanto previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1. Assume a tale riguardo il Ministero che si era in presenza – con riferimento all’ufficio della motorizzazione della Provincia di Grosseto – di una reggenza, e cioè si era in presenza di una semplice misura organizzativa tesa ad assicurare una continuità dell’azione di pubblici poteri mediante l’utilizzazione di un funzionario adibito a compiti diversi. Proprio in virtù della radicale differenza tra la reggenza da parte del funzionario pubblico e l’incarico di direzione, affidato al titolare proprio nella qualità di dirigente, non potevano al L., chiamato a reggere il suddetto ufficio, riconoscersi gli emolumenti spettanti al dirigente.

4. I motivi dei due ricorsi, per comportare la soluzione di questioni tra loro strettamente connesse, vanno esaminati unitariamente.

5. Va in primo luogo ritenuta infondata l’eccezione, sollevata dal L., di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3 del ricorso del Ministero per ricavarsi dal suo contenuto, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, i fatti rilevanti ai fini della decisione e le censure in fatto e diritto mosse alla impugnata sentenza.

6. Va esaminata anche l’altra eccezione del L. secondo cui essendo la sua impugnazione notificata per prima tutte le eventuali successive impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza dovevano essere avanzate nello stesso procedimento e nella forma del ricorso incidentale.

6.1. L’eccezione è infondata. Ed invero questa Corte di cassazione ha più volte ribadito che atteso il principio di unità dell’impugnazione, sancito dall’art. 333 cod. proc. civ. – il quale implica che l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive proposte avverso la stessa sentenza, le quali, in conseguenza, possono assumere soltanto carattere incidentale – nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 371 c.p.c., in relazione all’art. 333 c.p.c.. Tuttavia, l’inosservanza della forma del ricorso incidentale, in ragione della mancanza di una espressa affermazione da parte della legge circa l’essenzialità dell’osservanza di tale requisito formale, va apprezzata secondo i principi generali relativi alla nullità per inosservanza dei requisiti formali, con la conseguenza che – una volta che l’impugnazione principale e quella successiva autonomamente proposta, anzichè esercitata in via incidentale, siano state riunite ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. – essa non impedisce la conversione di detto ricorso in ricorso incidentale, qualora esso risulti proposto nel rispetto dei termini temporali entro i quali avrebbe dovuto proporsi, cioè entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale. Ed invero si determina in tale ipotesi il verificarsi di una fattispecie di idoneità de secondo ricorso a raggiungere quello stesso scopo che avrebbe raggiunto la rituale proposizione dell’impugnazione nella forma incidentale (cfr. in tali sensi: Cass. 6 agosto 2004 n. 15199, cui adde ex plurimis: Cass., Sez. Un., 25 giugno 2002 n. 9232, ed ancora in epoca successiva, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20593).

6.2. In applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, in cui i due processi vanno riuniti, il ricorso del Ministero deve ritenersi ammissibile perchè lo stesso da considerarsi incidentale per essere stato proposto successivamente a quello del L., è stato notificato alla controparte entro il termine di cui all’art. 370 c.p.c., per avere il suddetto L. notificato il proprio ricorso in modo rituale il 24 aprile 2006 (in Roma presso l’Avvocatura generale dello Stato) al Ministero, che ha a sua volta notificato la propria impugnazione alla controparte il 6 maggio 2006. 7. Passando all’esame del merito della controversia, va premesso che la sentenza impugnata ha affermato – con una motivazione congrua e corretta sul piano logico-giuridico e pertanto non assoggettabile su tale punto ad alcuna censura in questa sede di legittimità – che nella ipotesi in esame, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso del Ministero, non poteva affermarsi che l’incarico di direttore generale appartenesse al profilo professionale proprio della (OMISSIS) qualifica funzionale rivestita dal L., perchè svolto in regime di semplice reggenza in attesa della destinazione nell’ufficio stesso di un dirigente titolare.

Era rimasto infatti accertato che le mansioni superiori erano state invece assegnate al L. – in ragione delle numerose incombenze cui doveva assolvere l’ufficio della M.C.T.C. di Grossetto – a partire dal 1993 e si erano protratte per circa 12 anni sicchè non poteva parlarsi di funzioni vicarie. L’esercizio delle funzioni vicarie per rientrare nei compiti propri dei dipendenti con la nona qualifica, non potevano in alcun caso dare diritto ad alcuna differenza retributiva, mentre nel caso di specie non si trattava di sopperire ad una esigenza sopravvenuta e limitata nel tempo, ma si era reso necessario coprire per molti anni un posto rimasto vacante sicchè non poteva parlarsi di espletamento di mere funzioni vicarie.

7.1. Corollario di tale accertamento è il principio di diritto affermato più volte dai giudici di legittimità secondo cui in materia di pubblico impiego contrattualizzato – come si evince anche dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, nel testo, sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15 ora riprodotto nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 32 – l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost.; norma quest’ultima che deve trovare integrale applicazione – senza sbarramenti temporali di alcun genere – pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (cfr. in tali esatti termini: Cass., Sez. Un., 11 dicembre 2007 n. 25837 cui adde, più di recente, Cass. 17 settembre 2008 n. 23741).

7.2. Nel pervenire a tale conclusione i suddetti giudici hanno rimarcato : che la Corte costituzionale con numerose pronunzie ha patrocinato la diretta applicabilità al rapporto di pubblico impiego dei principi dettati dall’art. 36 Cost., specificando al riguardo che detta norma “determina l’obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato”, a prescindere dalla eventuale irregolarità dell’atto o dall’assegnazione o meno dell’impiegato a mansioni superiori (Corte Cost. 23 febbraio 1989 n. 57; Corte Cost ord. 26 luglio 1988 n. 908), precisando anche che “il principio dell’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso non è incompatibile con il diritto dell’impiegato, assegnato a mansioni superiori alla sua qualifica, di percepire il trattamento economico della qualifica corrispondente, giusta il principio di equa retribuzione sancito dall’art. 36 Cost.” (Corte Cost. 27 maggio 1992 n. 236).Ed ancora il giudice delle leggi ha rilevato che il mantenere da parte della pubblica amministrazione l’impiegato a mansioni superiori, oltre i limiti prefissati per legge, determina una mera illegalità, che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto – ai sensi dell’art. 2126 c.c. e, tramite detta disposizione, dell’art. 36 Cost. – perchè non può ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalità quella illiceità che si riscontra, invece, nel contrasto “con norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell’ordinamento” e che, alla stregua della citata norma codicistica, porta alla negazione di ogni tutela del lavoratore (Corte Cost. 19 giugno 1990 n. 296 attinente ad una fattispecie riguardante il trattamento economico del personale del servizio sanitario nazionale in ipotesi di affidamento di mansioni superiori in violazione del disposto del D.P.R. n. 761 del 1979, art. 29, comma 2) (cfr. per richiami ai pronunziati della Corte Costituzionale: Cass., Sez. Un., 11 dicembre 2007 n. 25837 cit.).

7.3 A tale riguardo va rimarcato anche come l’estensione della norma costituzionale nei sensi ora precisati all’impiego pubblico sia stato condiviso dalla dottrina giuslavoristica che ha evidenziato come – pur essendo a seguito del D.Lgs. n. 165 del 2001 il trattamento economico dell’impiegato disciplinato dalla contrattazione collettiva e pur essendo detta contrattazione non priva di vincoli unilateralmente apposti per fini di controllo della spesa pubblica (quali quelli derivanti dai primi tre commi dell’art. 48 del suddetto Decreto) – i suddetti vincoli derivanti da esigenze di bilancio non possano impedire comunque la piena operatività, anche nel settore del lavoro pubblico, dei principi costituzionali di proporzionalità ed efficienza della retribuzione espressi dall’art. 36 Cost., per poggiare tale principio sulla peculiare corrispettività del rapporto lavorativo, qualificato dalla specifica rilevanza sociale che assume in esso la retribuzione volta a compensare “una attività contrassegnata dall’implicazione della stessa persona del lavoratore”, il quale ricava da tale attività il mezzo normalmente esclusivo di sostentamento suo e della sua famiglia. Assunto questo che ha anche condotto un indirizzo dottrinario, da un lato, a sganciare il rapporto giuridico retributivo dal novero dei diritti di credito per inquadrarlo tra i diritti assoluti della persona, e dall’altro ha spinto ad affermare – sulla base di una coessenzialità o di una stretta relazione dei due principi della “sufficienza” e della “proporzionalità” ostativa a qualsiasi rapporto gerarchico tra gli stessi – che l’attenuazione del principio sinallagmatico, integrato nel caso in esame dalla rilevanza della persona umana (che determina una traslazione sul datore di lavoro del rischio della inattività del prestatore di lavoro, come in caso di sospensione del rapporto), mostra con palmare evidenza una dimensione sociale della retribuzione ed attesta contestualmente la necessità della copertura a livello costituzionale dei diritti inderogabili del lavoratore.

7.4. In questo contesto ordinamentale si è anche precisato che le uniche ipotesi in cui potrebbe essere disconosciuto il diritto alla retribuzione superiore dovrebbero essere circoscritte ai casi in cui l’espletamento di mansioni superiori sia avvenuto all’insaputa o contro la volontà dell’ente (invito o proibente domino) oppure allorquando sia il frutto della fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente.

8. Orbene, le considerazioni svolte forniscono le coordinate per la soluzione della problematica oggetto della presente controversia perchè risultano assorbire tutte le questioni sollevate dalle parti sulla produzione nel presente giudizio e sulla sua rilevanza del D.M. 2 agosto 2000, n. 148, che – è bene però sottolinearlo – secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità doveva, stante la sua natura di atto amministrativo, essere ritualmente e tempestivamente prodotto dal Ministero, che su di esso fondava il suo assunto (cfr. al riguardo: Cass., Sez Un, 29 aprile 2004 n. 9941).

8.1. Ed invero, la regola, secondo cui anche nel pubblico impiego privatizzato l’esercizio di mansioni superiori da diritto ai sensi dell’art. 36 Cost. alle differenze retributive a favore del lavoratore,induce a riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato al L. per il periodo successivo al 2 agosto 2000 le differenze retributive rivendicate, riconoscendole invece per il solo periodo corrente dal 1 dicembre 1998 al 2 agosto 2000. 8.2. Il lavoratore pubblico cui vanno riconosciute le differenze retributive ai sensi dell’art. 36 Cost. per avere svolto mansioni superiori a quelle della propria qualifica ha diritto a non vedersi diminuita a seguito di un provvedimento della pubblica amministrazione la retribuzione percepita dovendosi alla suddetta fattispecie estendersi l’applicazione della prescrizione di cui l’art. 2103 c.c. – secondo cui il prestatore di lavoro deve essere adibito “a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione” – la cui ratio non può non trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui la diminuzione della retribuzione si verifichi nel corso di svolgimento delle stesse superiori mansioni.

8.3. La fondatezza della soluzione seguita riceve un riscontro, anche se indiretto, da alcune significative regole normative. A tale riguardo va fatto riferimento: al divieto di reformatio in peius – ritenuto un principio generale dell’ordinamento anche se non a copertura costituzionale -introdotto dal disposto del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 227, (t.u.), volto a riconoscere al lavoratore (in caso di modifica di qualifica o di nuovo inquadramento o di passaggio da una amministrazione all’altra o, infine, di mobilità) il diritto alla corresponsione del trattamento economico in godimento; ed ancora all’art. 202, cit. t.u. impiegati civili dello stato (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) che, sempre in osservanza del suddetto divieto, contempla la conservazione del trattamento economico in godimento attraverso l’attribuzione di un assegno ad personam, utile a comporre la base pensionabile e pari alla differenza fra lo stipendio in godimento all’atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.

9. Per concludere l’excursus argomentativo sulla problematica in esame, oggetto delle censure spiegate dalle parti in causa sulla base di contrapposte considerazioni, va enunciato – in osservanza a quanto voluto dall’art. 384 c.p.c., comma 1 in presenza di questioni di diritto di particolare importanza – la regola di diritto nei seguenti termini: “Il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost., è applicabile anche al dipendente pubblico nelle fattispecie in cui la pretesa del suddetto dipendente ad una retribuzione adeguata si basi sullo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore a quella posseduta, sempre che tali mansioni siano in concreto svolte nella loro pienezza, sia per quanto attiene al profilo quantitativo che qualitativo dell’attività spiegata sia per quanto attiene all’esercizio dei poteri ed alle correlative responsabilità attribuite. Da ciò consegue che il lavoratore pubblico, cui sono state riconosciute ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 5, tali differenze ha diritto a non vedersi diminuita – a seguito di un provvedimento della pubblica amministrazione – per tutto il periodo in cui esercita le stesse superiori mansioni la retribuzione percepita dovendosi estendere alla suddetta fattispecie pure la prescrizione di cui al disposto dell’art. 2103 c.c. – secondo cui il prestatore di lavoro deve essere adibito “a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione” – la cui ratio non può non trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui il lavoratore sia adibito “alle stesse mansioni”. 10. Alla stregua dell’enunciato principio il ricorso principale del L. va, dunque, accolto e le stesse ragioni poste a fondamento di tale accoglimento portano al rigetto del ricorso incidentale, con la consequenziale cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto.

11. Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia va decisa nel merito con l’accoglimento della domanda del L. nei termini di cui alla sentenza di primo grado, che va confermata anche in ordine alla statuizione sulle spese.

12. Con riferimento alle spese del gravame e del presente giudizio di cassazione, tenuto conto della natura della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell’esito della lite nei diversi gradi del processo, le spese dell’appello vanno compensate tra le parti ricorrendo giusti motivi, mentre il Ministero delle infrastrutture e trasporti va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi come in dispositivo.

P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale del L. e rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, accoglie la domanda del ricorrente principale nei termini di cui alla sentenza di primo grado, che conferma anche in ordine alla statuizione sulle spese. Compensa tra le parti le spese dell’appello e condanna il Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 75,00 oltre Euro 3.000,00(tremila/00) per onorari difensivi, ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2009


D.L. n. 193 del 29.12.2009

DECRETO LEGGE 29 dicembre 2009, n. 193 (1) (2).

Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 22 febbraio 2010, n. 24.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la funzionalità del sistema giudiziario;

Ritenuto che, in particolare, occorre assicurare la proroga dell’esercizio di funzioni giudiziarie da parte dei magistrati onorari, in attesa dell’approvazione di una riforma organica della magistratura onoraria;

Ritenuta l’esigenza di assicurare la copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti, nelle quali l’assenza di personale rischia di porre in concreto pericolo la funzionalità di numerosi uffici giudiziari;

Ritenuta la straordinaria urgenza di procedere in tempi estremamente contenuti ad una più efficiente allocazione delle risorse mediante l’anticipazione dell’entrata in vigore del processo telematico e la sua estensione al processo penale, alla luce del pregiudizio per la finanza pubblica conseguente all’incremento degli esborsi subiti in conseguenza della violazione del principio di ragionevole durata del processo e delle connesse infrazioni degli obblighi assunti in sede comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51

1. Al comma 1 dell’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2010».

2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’ articolo 42-quinquies, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’ articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2010, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010. (3)

2-bis.  Il secondo comma dell’ articolo 50 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per i giudici onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilità di conferma. (4)

Art. 2 Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta.»;

2) al comma 4, primo periodo, le parole: «in numero non superiore a cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «in numero non superiore a centocinquanta unità»;

b) l’articolo 1-bis è abrogato;

c) all’articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis» sono soppresse;

d) all’articolo 2, comma 3, le parole: «e 1-bis» sono soppresse;

e) all’articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis» sono soppresse.

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.934.953 per l’anno 2010 e di euro 2.574.329 a decorrere dall’anno 2011, cui si provvede:

a) quanto a euro 2.934.953 per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 2.574.329 a decorrere dall’anno 2011, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 4.

Art. 3 Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti

1. Fino al 31 dicembre 2014, per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell’articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, nei limiti previsti dall’articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, con il trasferimento d’ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalità, con esclusione di coloro che abbiano conseguito valutazioni superiori alle predette. Il trasferimento d’ufficio di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell’ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all’interno dell’ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. (5)

2. Non possono essere trasferiti d’ufficio ai sensi del presente articolo:

a) magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell’organico;

b) magistrati in servizio presso altre sedi disagiate;

c) magistrati che sono stati assegnati o trasferiti nella sede ove prestano servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, o dell’articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) magistrati che sono genitori di prole di età inferiore a tre anni.

3. La percentuale di cui al comma 2, lettera a), è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l’arrotondamento avviene per difetto.

4. Le condizioni per il trasferimento d’ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

5. Il trasferimento d’ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Palermo si considera limitrofo il distretto di Cagliari; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania; per il distretto di Catania si considera limitrofo il distretto di Reggio Calabria. Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considerano limitrofe le regioni Calabria e Sardegna e per la Calabria anche la regione Sicilia. (5)

6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi o di regioni limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria e, se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.

7. Nell’ambito del distretto, l’ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell’organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall’ufficio con organico più ampio. Nell’ambito dell’ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.

8. Ai magistrati trasferiti ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 2, 3 e 5 della legge 4 maggio 1998 n. 133. Nel caso di trasferimento d’ufficio in una sede disagiata che dista meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, l’indennità di cui all’ articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, è ridotta della metà di quanto previsto dal medesimo articolo. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. (5)

Art. 3-bis. Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine del tirocinio (6)

1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati nominati con il decreto ministeriale 2 ottobre 2009 sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all’ articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, come da ultimo modificato dal presente decreto, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all’ articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

2. Fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità, l’esercizio dell’azione penale in relazione a reati per i quali è prevista l’udienza preliminare da parte dei magistrati requirenti di cui al comma 1 deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.

3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l’assenso scritto di cui al comma 2 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell’imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio.

4. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel capo I, dopo l’articolo 9 è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis. – (Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio). – 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, a una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi.

2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all’articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura»;

b) all’articolo 13, comma 1, le parole: «e l’assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione» sono soppresse.

5. Il comma 31 dell’articolo 2 della legge 25 luglio 2005, n. 150, si interpreta nel senso che non trova applicazione ai magistrati destinati agli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, il divieto contemplato dall’ articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.

Art. 3-ter. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 (7)

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Il magistrato capo dell’ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l’informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l’organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l’uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell’efficienza del servizio.

1-ter. Il magistrato capo dell’ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all’andamento dell’organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica nel sito internet del Ministero della giustizia».

Art. 3-quater.  Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti la formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari (8)

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) all’organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado»;

b) nel titolo III, dopo il capo II è inserito il seguente:

«Capo II-bis

Corsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado

Art. 26-bis. – (Oggetto). – 1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all’acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l’applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.

3. Gli elementi di valutazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell’incarico direttivo.

4. Gli elementi di valutazione conservano validità per cinque anni.

5. Possono concorrere all’attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione».

2. All’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: «sul servizio giudiziario» sono inserite le seguenti: «o sui servizi organizzativi e informatici».

3. All’attuazione del presente articolo si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3-quinquies.  Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (9)

1. All’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «, esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture,» sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Ministro della giustizia, ai fini del concerto di cui al terzo comma del presente articolo e al comma 1 dell’ articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi».

2. All’articolo 45, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, dopo le parole: «il magistrato può essere confermato» sono inserite le seguenti: «, previo concerto con il Ministro della giustizia».

Art. 4  Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2. (10)

2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. (10)

3. All’articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell’articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell’articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l’indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario.»; (11)

[b)  il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il secondo comma dell’articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente: “Nell’albo è indicato, oltre al codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell’articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata ed i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense ed al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.”». (12)]

3-bis.  Il secondo comma dell’articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, introdotto dal comma 5 dell’ articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«Nell’albo è indicato, oltre al codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione». (13)

4. All’articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l’importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.».

5. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell’archivio informatico dell’ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l’applicazione dell’Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate. (10)

6. Il maggior gettito derivante dall’aumento dei diritti di cui ai commi 4 e 5 è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, per la quota parte eccedente rispetto a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera b), ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione delle spese di personale. (10)

7. Il Ministero della giustizia può avvalersi di Consip S.p.a., anche in qualità di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l’attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell’Amministrazione della giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle attività di cui al presente comma, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze ai fini dell’esercizio dei diritti dell’azionista, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le disposizioni del presente comma si applicano subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea, previa notifica da parte del Ministero della giustizia. (10)

8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che indica il proprio codice fiscale»;

b) all’articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il cognome e la residenza dell’attore» sono sostituite dalle seguenti: «il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore» e le parole: «il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono»;

c) all’articolo 167, primo comma, dopo le parole: «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare» sono inserite le seguenti: «le proprie generalità e il codice fiscale,»;

d) dopo l’articolo 149 è inserito il seguente:

«Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica). – Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.»;

d-bis)  all’articolo 530 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il giudice dell’esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l’incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.

In ogni caso il giudice dell’esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall’articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto»; (14)

d-ter)  all’articolo 533, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l’esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all’acquirente prima del pagamento integrale del prezzo»; (14)

d-quater)  il primo comma dell’articolo 540 è abrogato; (14)

d-quinquies)  all’articolo 569, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche»; (14)

d-sexies)  all’articolo 591-bis, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l’articolo 569, quarto comma». (14)

8-bis.  Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 161-bis è inserito il seguente:

«Art. 161-ter. – (Vendite con modalità telematiche). – Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.

Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all’evoluzione scientifica e tecnologica»;

b) nel titolo IV, capo II, dopo l’articolo 169-ter sono aggiunti i seguenti:

«Art. 169-quater. – (Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto). – Il prezzo di acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.

Art. 169-quinquies. – (Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite). – I soggetti nominati commissionari a norma dell’articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell’articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell’esecuzione, al presidente del tribunale e all’ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell’articolo 518 del codice, della stima effettuata dall’esperto nominato e del prezzo di vendita»;

c) l’articolo 173-quinquies è sostituito dal seguente:

«Art. 173-quinquies. – (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d’acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo). – Il giudice, con l’ordinanza di vendita di cui all’articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell’offerta d’acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi.

Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma». (13)

8-ter.  Il decreto del Ministro della giustizia che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle vendite con modalità telematiche, previsto dall’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal comma 8-bis, lettera a), del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (13)

9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell’amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d’entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l’interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l’intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri derivanti dall’allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati. (10)

10. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell’Amministrazione della giustizia all’archivio informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi dell’ articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, derivanti dall’adesione a contratti quadro stipulati dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione. (10)

Art. 4-bis. Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (15)

1. All’articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «per gli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2012».

Art. 5 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


(3) Comma così sostituito dalla legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24.

(4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24.

(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24.

(6) Articolo inserito dalla legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24.

(7) Articolo inserito dalla legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24.

(8) Articolo inserito dalla legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24.

(9) Articolo inserito dalla legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24.

(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24.

(11) Lettera così modificata dalla legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24.

(12) Lettera soppressa dalla legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24.

(13) Comma inserito dalla legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24.

(14) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24.

(15) Articolo inserito dalla legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24.


Reti Amiche: intesa Brunetta – Lucarelli (Ised Spa)

I dipendenti potranno usufruire dei servizi della P.A. direttamente dai posti di lavoro

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta e il Presidente della Ised – Ingegneria dei Sistemi SpA Ennio Lucarelli hanno firmato oggi a Palazzo Vidoni un Protocollo d’intesa per il progetto “ISED per le Reti Amiche” per la distribuzione di servizi avanzati della Pubblica Amministrazione.

Come noto, attraverso “Reti Amiche” il Ministro ha avviato un’azione concreta per portare la burocrazia più vicino al cittadino, moltiplicando i punti di accesso ai servizi delle PA grazie alla collaborazione tra lo Stato e i privati che dispongono di reti in contatto quotidiano con lavoratori, studenti, pensionati e turisti. Il Protocollo con Ised si inserisce appunto nel “Reti Amiche on the Job” e avvia una nuova sperimentazione, ampliando le possibilità offerte ai dipendenti delle piccole e medie imprese e ai cittadini loro clienti di usufruire dei servizi della Pubblica Amministrazione direttamente dai posti di lavoro.

Oltre a sperimentare nuove modalità di fruizione dei servizi della P.A. coinvolgendo anche i propri clienti (Università, Asl, Medici, Farmacie, Centri unificati di prenotazione, Ospedale virtuale), Ised dispone anche di una piattaforma “open source” di nuova generazione. Questa tecnologia sarà attuata e collaudata nell’ambito della propria filiera e resa disponibile anche per le altre grandi, medie e piccole imprese che vorranno adottarla per i loro dipendenti e i loro clienti.


Albo pretorio on-line a giugno

Prorogato di 6 mesi l’albo pretorio on line. L’articolo 3 del decreto milleproroghe dispone la proroga dell’articolo 32 della legge 69/2009.

L’articolo 32 avrebbe fatto venir meno la pubblicità legale all’albo pretorio cartaceo e obbligato le amministrazioni di dotarsi di un albo pretorio da pubblicare sul sito internet dell’ente. Molti amministrazioni non sono pronte da un punto di vista tecnico e da qui la richiesta della proroga fatta propria dal governo.


Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 12-11-2009) 15-12-2009, n. 26239

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato LUCATTONI PIERLUIGI (o PAOLO), rappresentato e difeso dall’avvocato PALITTA PAOLA, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCOM SARDEGNA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell’avvocato MASINI MARIA STEFANIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORRIAS PIERGIORGIO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 365/2007 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di SASSARI, depositata il 24/07/2007 R.G.N. 312/06;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 12/11/2009 dal Consigliere Dott. NOBILE Vittorio;

udito l’Avvocato CORRIAS PIERGIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per: in via principale inammissibile in subordine rigetto.

Svolgimento del processo
Con ricorso 20/12/2002 Z.F., premesso di avere lavorato come impiegato di (OMISSIS) categoria dall’agosto 1992 al marzo 1998 per il Banco di Sardegna s.p.a., presso varie Casse comunali di credito agrario della Provincia di Nuoro nonche’ presso l’Agenzia di (OMISSIS) del Banco stesso dal 11/8/1993 al 10/12/1993 e presso la Filiale di (OMISSIS) del Banco medesimo dal 4/7/1994 al 30/9/1994, esponeva che, quanto ai contratti formalmente conclusi con le Casse ma in sostanza completamente gestiti dal Banco di Sardegna, si era in presenza di una violazione del divieto di interposizione di manodopera e doveva configurarsi una conversione del rapporto in capo all’effettivo titolare, aggiungendo che i motivi a giustificazione del termine non erano occasionali o straordinari, ma ordinari, normali e ricorrenti.

Quanto, poi, ai rapporti di lavoro nelle due citate dipendenze del Banco lo Z. affermava che era stato invitato a prestare servizio presso l’Agenzia di (OMISSIS) l’11-8-1993, che era stato assunto in sostituzione di Z.C. (assente ai sensi della L. n. 1204 del 1971, art. 4) e che la lettera di assunzione era stata formata dopo l’inizio della prestazione lavorativa.

Il ricorrente chiedeva, quindi, che venisse accertata la sussistenza di un unico contratto a tempo indeterminato dal 31/8/1992 con diritto alle retribuzioni dal 25/9/1992.

Il Banco di Sardegna s.p.a. si costituiva eccependo, in relazione ai contratti con le Casse, la nullità del ricorso, la propria carenza di legittimazione passiva e comunque rilevando che esisteva una convenzione con le Casse, in forza della quale queste funzionavano anche come uffici di corrispondenza del Banco.

Quanto, poi, ai rapporti intercorsi con lo Z., il Banco deduceva che il primo contratto era stato stipulato per sostituire un lavoratore assente dal servizio e il secondo per far fronte ad una intensificazione eccezionale dell’attività in coincidenza con l’avvio della stagione turistica.

Il convenuto, infine, contestava che spettassero le retribuzioni per i periodi in cui non vi era stata prestazione ed eccepiva che il lungo lasso di tempo fra l’ultima prestazione e la proposizione del ricorso doveva far ritenere che il contratto si fosse comunque sciolto per mutuo dissenso.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Sassari, con sentenza n. 625/2005, rigettava la domanda e compensava le spese.

Lo Z. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

Il Banco di Sardegna s.p.a. si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza depositata il 24/7/2007, rigettava l’appello e condannava l’appellante alle spese.

In sintesi la Corte territoriale, con riferimento ai rapporti a termine presso le Casse comunali di credito agrario, in base alle risultanze di causa, escludeva che nella fattispecie vi fosse stata una intermediazione ed interposizione di manodopera vietata dalla legge.

Riguardo, poi, al rapporto a termine presso la dipendenza di (OMISSIS) la Corte di merito riteneva che era risultato provato, anche in base alla stessa prospettazione attorea, che l’assunzione era avvenuta per sostituire la Z.C., assente dal servizio per maternità, mentre l’unico profilo di nullità sollevato con il ricorso introduttivo (concernente la tardività della sottoscrizione del contratto, rispetto al momento di inizio della prestazione lavorativa) era risultato infondato all’esito della prova testimoniale.

Quanto, infine, al rapporto presso la dipendenza di (OMISSIS), la Corte territoriale rilevava che “fuor di luogo” era il richiamo dell’appellante alla diversa vicenda della lavoratrice D.M. C., assunta a termine con diversa motivazione (“straordinarie esigenze derivanti dalla attuazione del piano informatico”) e che comunque il precedente invocato non aveva in alcun modo affermato che l’organico di (OMISSIS)era sottodimensionato, mentre l’assunzione dello Z., debitamente autorizzata, era risultata effettivamente collegata alla intensificazione dell’attività in coincidenza con l’avvio della stagione turistica” e (contrariamente all’assunto dell’appellante) il datore di lavoro aveva comunque dimostrato che la clausola che apponeva il termine al contratto era stata sottoscritta da lavoratore il (OMISSIS) (contestualmente all’inizio della prestazione).

Per la cassazione di tale sentenza lo Z. ha proposto ricorso con due motivi, corredati da quesiti ex art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella fattispecie ratione temporis).

Il Banco di Sardegna s.p.a. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione
Il ricorrente, nel censurare la decisione della Corte d’Appello relativamente (soltanto) ai due contratti a tempo determinato intercorsi direttamente con il Banco di Sardegna, con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962 e con il secondo motivo lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per giudizio.

In specie, con riferimento al primo contratto, presso l’agenzia di (OMISSIS), il ricorrente deduce che il Banco non avrebbe provato la obiettiva esistenza delle condizioni legittimanti la apposizione del termine ed in particolare non avrebbe dimostrato che esso Z. abbia effettivamente prestato la propria attività lavorativa in sostituzione della Z.C., assente per maternità, giacché, l’unico teste sentito al riguardo ( De.) ha riferito soltanto di ricordare “che fu necessario sostituire Z.C.”, ma di non ricordare “se fu mandato proprio il ricorrente”.

Il ricorrente aggiunge, inoltre, che, come risultante dalle numerose controversie decise dal Tribunale di Sassari, il Banco, mantenendo sottodimensionato il proprio organico, era solito ricorrere ad un uso generalizzato del rapporto di lavoro a termine motivandolo per straordinarie esigenze di servizio.

Infine il ricorrente deduce che “sorprende” che il Banco “non abbia reperito il contratto di lavoro” “richiesto in prima udienza”.

Le censure risultano infondate.

La Corte d’Appello, sul punto, ha rilevato che la circostanza della assunzione dello Z. presso l’agenzia di (OMISSIS) avvenuta per sostituire la Z.C., assente per maternità, e’ risultata ammessa dall’attore nella “stessa prospettazione contenuta nell’atto introduttivo, in cui per un verso il lavoratore menziona espressamente tale ipotesi di apposizione del termine per ragioni sostitutive e, per altro verso, si duole esclusivamente della tardiva consegna della lettera di assunzione, senza mai prospettare che la sostituzione sarebbe stata fittizia”.

La Corte ha altresì precisato che soltanto in appello “e dopo che un teste, esaminato sulla circostanza, ha avuto incertezze – ben spiegabili peraltro dato il lungo tempo trascorso – nel ricollegare l’assenza obbligatoria della Z.C. per maternità con l’assunzione dello Z., costui ha tentato di mettere in dubbio la corrispondenza fra i due eventi, con ciò prospettando un fatto del tutto nuovo, mai dedotto in prime cure, come motivo di nullità del termine”.

Il ricorrente, quindi, neppure coglie nel segno la impugnata decisione, in quanto, ignorando la stessa e con essa le proprie iniziali chiare ammissioni, si limita a ribadire le tardive contestazioni e le incertezze della prova testimoniale al riguardo.

Neppure, poi, risulta fondata la censura circa la mancata considerazione dell’asserito ricorso frequente ai contratti a termine motivato, da parte del Banco, con straordinarie esigenze di servizio, trattandosi, come pure rilevato dalla Corte d’Appello, di assunzione a termine (debitamente autorizzata dall’UPLMO di Nuoro) diversamente motivata da esigenze sostitutive ammesse dallo stesso attore nel ricorso introduttivo ed emerse anche dalla testimonianza De..

Infine, sulla mancata produzione del contratto “non reperito” dalla convenuta, la Corte territoriale ha rilevato che “in relazione all’unico profilo di nullità effettivamente e tempestivamente sollevato in prime cure, concernente la tardività della sotto iscrizione del contratto, rispetto al momento in cui la prestazione lavorativa ha avuto inizio, deve osservarsi che tale eventualità è da escludere alla luce della dichiarazione testimoniale – non contraddetta – di M.F.”, “il quale ha riferito che, quando lo Z. prese servizio in filiale, (la filiale) era già in possesso del contratto, tanto che il M.F. provvedette alla registrazione sul libro matricola”.

Tale accertamento di fatto, decisivo, non e’ stato in alcun modo censurato specificamente dal ricorrente.

Con riferimento, poi, al secondo contratto a termine presso l’agenzia di (OMISSIS), il ricorrente, richiamando un precedente della stessa Corte d’Appello, riguardante la lavoratrice D.M.C., deduce che la detta agenzia era sottodimensionata rispetto al normale andamento produttivo, di guisa che la causale apposta al contratto de quo doveva ritenersi nulla “perché fittizia”.

Lamenta inoltre lo Z. che la data di effettiva sottoscrizione del contratto da parte del ricorrente non poteva certamente essere quella che appare sul contratto”.

Tali generiche censure, in sostanza, ribadiscono le tesi gia’ avanzate con l’appello, senza neppure considerare la specifica decisione dei giudici di secondo grado sul punto.

Sotto il primo profilo, infatti, la sentenza impugnata ha accertato che lo Z. era stato assunto “per far fronte all’eccezionale intensificazione dell’attività lavorativa in coincidenza con l’avvio della stagione turistica” (come emerso dal contratto prodotto dallo stesso lavoratore) mentre la Denti era stata assunta con ben diversa motivazione (straordinarie esigenze derivanti dalla attuazione del piano informatico).

Tanto premesso la Corte d’Appello ha precisato che con la sentenza invocata dall’appellante “non e’ stato in alcun modo affermato (ne’ poteva essere accertato, essendo ben altra la materia del contendere) che l’organico della Filiale di (OMISSIS) era sottodimensionato” e che, comunque, l’assunzione a termine dello Z., debitamente autorizzata, nel periodo estivo in una zona di rilevante importanza turistica “come e’ notorio essere quella di (OMISSIS)” certamente non poteva considerarsi “fittizia”.

Quanto, poi, alla asserita tardiva apposizione della sottoscrizione, la Corte territoriale ha osservato che “l’unico argomento di carattere logico prospettato in appello per confutare la tesi del primo giudice, quello secondo cui e’ impossibile che una raccomandata spedita da Sassari il 29 giugno non possa arrivare a destinazione a (OMISSIS) il 4 luglio è francamente debole, dato che l’arrivo di una lettera raccomandata in cinque giorni e’ fatto – contrariamente a quanto sostiene l’appellante – assolutamente plausibile”.

Tali accertamenti di fatto, congruamente motivati, resistono alle generiche censure del ricorrente, il quale, riproponendo semplicemente la propria tesi, in sostanza invoca in questa sede di legittimità un inammissibile riesame del merito (senza peraltro neppure indicare specificamente alcun vizio logico in cui sia incorsa la impugnata sentenza).

Il ricorso va, pertanto, respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese in favore della società controricorrente.

P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese liquidate in Euro 36,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2009


Corso di Aggiornamento – ZOLA PREDOSA (BO) – 2.2.2010

Martedì 2 febbraio 2010
Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Comune di Zola Predosa
Sala Corsi
Municipio
Piazza della Repubblica 1

Con il patrocinio Comune di Zola Predosa (BO)

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 150,00 (*) (**) se il partecipante al Corso e già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2009 con rinnovo anno 2010 già pagato al 17.01.2010. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 190,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2010 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annanotifiche.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 250,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:
Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Zola 2010
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:
Fontana Lazzaro
– Resp. Servizio Unico di Notificazione Zone Matildiche (RE)

– Comandante del Corpo di Polizia Municipale dell’Unione Zone Matildiche (RE)
– Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:
Nozioni generali
Cos’è una notifica
La relata di notifica – valore della stessa
La copia conforme all’originale
Richiedente – intermediario e consegnatario/destinatario
Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale
Tempi e luoghi delle notificazioni
I “vari” momenti di perfezionamento della notifica
Nullità delle notificazioni
Le responsabilità del Messo Comunale
Modifiche effettuate dall’art.174 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)
Il procedimento di notificazione
Le notifiche a mani proprie
Le notifiche “tramite” terzi
Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei “terzi”
Le notifiche agli “assenti”
Deposito degli atti nella Casa Comunale
Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio nelle notifiche
L’Albo Pretorio “on line”
Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)
Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.
Le notifiche previste dagli art. 14 e 18 della L 689/1981
Le notifiche previste dall’art. 6 della L. 241/1990
Le notifiche attraverso il servizio postale
Le CAD e le CAN
Le notifiche dei tributi locali
Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973
Notificazione all’estero per gli atti Finanziari destinati agli iscritti all’A.I.R.E.
Le notifiche degli atti finanziari alle Società (Corte di Cassazione 2009)

I Messi Notificatori – Legge finanziaria 2007
La richiesta di rimborso “trimestrale” delle spese di notifica
Presentazione modulistica e casi pratici
Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

Iscrizione on line


Corso di Aggiornamento – FARA IN SABINA (RI) – 26.1.2010

Martedì 26 gennaio 2010
Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00
Comune di Fara in Sabina
Sala Consiliare
Municipio
Via Santa Maria in Castello 12

Con il patrocinio Comune di Fara in Sabina (RI)

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
150,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2009 con rinnovo anno 2010 già pagato al 17.01.2010. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
190,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2010 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annanotifiche.it ed un’assicurazione per colpa grave.
250,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
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Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Fara 2010
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:
Corrado Asirelli
Resp. Messi Comunali Comune di Cesena FC
Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:
Nozioni generali
Cos’è una notifica
La relata di notifica – valore della stessa
La copia conforme all’originale
Richiedente – intermediario è consegnatario/destinatario
Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale
Tempi e luoghi delle notificazioni
I “vari”momenti di perfezionamento della notifica
Nullità delle notificazioni
Le responsabilità del Messo Comunale
Modifiche effettuate dall’art.174 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)
Il procedimento di notificazione
Le notifiche a mani proprie
Le notifiche “tramite”terzi
Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei “terzi”
Le notifiche agli “assenti”
Deposito degli atti nella Casa Comunale
Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio nelle notifiche
L’Albo Pretorio “on line”
Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)
Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.
Le notifiche previste dagli art. 14 e 18 della L 689/1981
Le notifiche previste dall’art. 6 della L. 241/1990
Le notifiche attraverso il servizio postale
Le CAD e le CAN
Le notifiche dei tributi locali
Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973
Notificazione all’estero per gli atti Finanziari destinati agli iscritti all’A.I.R.E.
Le notifiche degli atti finanziari alle Società (Corte di Cassazione 2009)

I Messi Notificatori – Legge finanziaria 2007
La richiesta di rimborso “trimestrale”delle spese di notifica
Presentazione modulistica e casi pratici
Risposte a quesiti

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A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

Scarica il MODULO DI PARTECIPAZIONE Fara 2010

Iscrizione on line


Equitalia non può effettuare le notifiche per posta

Le notifiche effettuate direttamente da Equitalia attraverso il servizio postale sono inesistenti. A stabilirlo, con un precedente che farà discutere a lungo, è stata la Commissione di primo grado di Lecce (sentenza 23 ottobre 2009 n. 909/05/09). La sentenza riflette un orientamento di dottrina (essenzialmente, Villani) coltivato da alcuni mesi, e che ha trovato nella sentenza in commento un primo, significativo riscontro da parte della giustizia tributaria. La condivisione del Collegio giudicante della tesi proposta dalla difesa del contribuente è stata così piena, che lo stesso ha condannato l’agente per la riscossione a rifondere le spese di giudizio, per evidente inesistenza della notifica di una iscrizione ipotecaria, avvenuta per raccomandata del servizio postale, pur non essendo espressamente abilitato dalla normativa sulle notifiche.

Caso.

La vicenda riguarda l’omesso versamento di imposte (Iva, Irpef e Irap), contestato a un contribuente da parte dell’ufficio finanziario. Essendo decorsi gli ordinari termini per il pagamento del richiesto, il concessionario prima iscrive a ruolo il debito tributario e, successivamente, decorsi gli ordinari termini di legge, iscrive ipoteca sugli immobili del contribuente, ai sensi dell’articolo 77 del Dpr 602/1973. Lo stesso contribuente impugna l’atto di iscrizione, ritenendo illegittima l’ipoteca. Tuttavia, nel contesto del ricorso, il contribuente lamenta anche la regolarità della notifica eseguita da Equitalia. In effetti, come ricorda la Commissione, la materia è oggetto di una inspiegabile vacatio legis, in quanto il Legislatore, nel modificare l’articolo 19 del Dlgs 546/1992, ha mancato di dettagliare le procedure di notifica della misura cautelare in argomento. Ne deriva, quindi, che la fattispecie deve essere regolata alla luce delle indicazioni generali dettate dall’articolo 26 del Dpr 602/1973. In particolare, proprio l’articolo 26, comma 1, del Dpr 29 settembre 1973 n.602, prescrive che la notificazione della cartella di pagamento e di tutti gli altri atti dell’esecuzione (ipoteca, fermi amministrativi e altro), deve essere tassativamente effettuata soltanto dai seguenti soggetti:

a. ufficiali della riscossione;

b. soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, in base a un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa;

c. messi comunali, previa convenzione tra Comune e concessionario, anche in questo caso in base a un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa;

d. agenti della Polizia Municipale.

Tesi di Equitalia.

Secondo Equitalia, invece, che si è difesa in giudizio, la lettura della norma invocata dal contribuente deve essere armonizzata nel suo contesto generale. Da tale prospettiva, l’Agente per la riscossione si richiama al comma 2 dello stesso articolo 26 del Testo unico citato. Quest’ultima norma, invero, autorizza espressamente il ricorso al servizio postale. La norma, infatti, recita «la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento». Insomma, il parere del concessionario è che il servizio postale rappresenti un ulteriore soggetto legittimato alla notifica. Il collegio giudicante ha, tuttavia, disatteso le posizioni del concessionario, sposando le tesi del contribuente. Nel dettaglio, i giudici tributari hanno ritenuto di non poter condividere l’interpretazione della norma fornita da Equitalia, ritenendola avulsa dalla reale volontà del Legislatore. Stando al parere della Commissione, infatti, mentre il comma 1 dell’articolo 26 si limiterebbe a individuare – con una elencazione tassativa – i soggetti legittimati all’esecuzione della notifica, il comma 2 indicherebbe un modo attraverso il quale i soggetti di cui al comma 1 possono eseguirla. In pratica, pur rimanendo fermi i soggetti autorizzati, questi, a loro volta, invece che direttamente, possono ricorrere all’ausilio del servizio postale per la notifica degli atti.

Conclusioni.

Ne consegue che l’Agente per la riscossione non potrebbe ricorrere alla notifica diretta, ma dovrebbe, per forza di cose, passare prima attraverso i soggetti menzionati dal comma 1 dell’articolo 26. Questi, e solo questi, potranno poi fruire del servizio postale. Pertanto, conclude la Commissione, le notifiche eseguite per posta, con raccomandata, direttamente da Equitalia sono inesistenti, perché effettuate da un soggetto che non rientra nelle categorie espressamente contemplate dalla norma.

Leggi: CTP Lecce Sez. 5, 16.11.2009, n 909 Notifica postale inesistente


Notificazione degli atti da parte di Equitalia: CTP di Lecce

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha disposto che Equitalia non può notificare i propri atti a mezzo posta, in quanto non è presente una disposizione legislativa che lo permetta. Ciò significa che la notifica dell’iscrizione di ipoteca effettuata direttamente dall’Agente di riscossione mediante servizio postale non è valida, poiché eseguita da un soggetto non abilitato.

I giudici hanno precisato che l’art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973 permette agli Agenti della riscossione di notificare i propri atti per posta, mediante un invio di raccomandata, ma solo utilizzando ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati, ovvero tramite i Messi Comunali, a seguito di convenzione tra Comune e concessionario.
Sentenza 16 novembre 2009, n. 909/5/2009 


Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, «CNIPA» assume la denominazione: «DigitPA»

DigitPA è un ente pubblico non economico, con competenza nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ambito della pubblica amministrazione.

L’Ente – che ha ereditato le funzioni del Cnipa – opera secondo le direttive, per l’attuazione delle politiche e sotto la vigilanza del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con autonomia tecnica e funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale.

DigitPA svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell’amministrazione digitale.

Funzioni di DigitPA

Consulenza e proposta

  • assistenza tecnica e normativa al Ministro in materia di amministrazione digitale;
  • collaborazioni e consulenze tecniche alle Regioni e agli Enti locali in materia di innovazione tecnologica e di informatizzazione;
  • proposta di iniziative di realizzazione di sistemi ICT innovativi;
  • supporto, consulenza e assistenza per amministrazioni pubbliche e organismi di diritto pubblico;
  • supporto alle PA per l’introduzione della Posta Elettronica Certificata (PEC) nei procedimenti amministrativi.

Regole e standard

  • vigilanza e controllo sul rispetto delle norme;
  • emanazione di regole, standard e guide tecniche;
  • pareri su atti normativi;
  • ruolo di autorità di certificazione della firma digitale, con tenuta di elenchi e registri;
  • ruolo di autorità di vigilanza sui gestori di PEC;
  • ruolo di autorità di vigilanza della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • attuazione di iniziative per l’informatizzazione della normativa.

Valutazione, monitoraggio e coordinamento

  • formulazione di pareri alle amministrazioni sulla coerenza strategica e la congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all’acquisizione di beni e servizi informatici;
  • monitoraggio dell’attuazione dei piani di ICT delle PA;
  • coordinamento delle attività delle singole PA (ove richiesto) e verifica dei relativi risultati;
  • valutazioni sull’impatto di iniziative ICT innovative.

Interventi e progetti di innovazione

  • Proposta, realizzazione e gestione di progetti in tema di amministrazione digitale;
  • attività di studio, ricerca, sviluppo e sperimentazione in materia di ICT;
  • gestione del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e della Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (RIPA);
  • svolgimento di compiti tecnico-operativi in materia di formazione informatica del personale delle PA.

Per maggiori dettagli, si veda l’atto normativo che ha istituito DigitPA: il Decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 177


D.Lgs. n. 177 del 1.12.2009

Decreto Legislativo n. 177 del 1 dicembre 2009

“Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

(09G0189)”

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2009, n. 290

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, ed in particolare, l’articolo 24 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino, tra l’altro, del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto l’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609, recante regolamento recante norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali ed, in particolare, l’articolo 176;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che ha inserito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione tra gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165;

Visto il Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Visto l’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Visto l’articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), e successive modificazioni;

Visto l’articolo 17, commi da 20 a 22, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110, recante il nuovo regolamento per la gestione delle spese del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2009;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro per l’attuazione del programma di Governo;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto provvede al riordino della disciplina del Centro nazionale per l’informatica

nella pubblica amministrazione (CNIPA), ai sensi dell’articolo 24, della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Art. 2

Natura e finalità dell’Ente

1. Ai sensi dell’articolo 1, il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA» assume la denominazione: «DigitPA».

2. DigitPA è un ente pubblico non economico, con sede in Roma e competenza nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ambito della pubblica amministrazione;

esso opera secondo le direttive, per l’attuazione delle politiche e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con autonomia tecnica e funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale.

3. DigitPA svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell’amministrazione digitale.

Art. 3

Funzioni

1. Al fine di conseguire le finalità di cui all’articolo 2, DigitPA opera, nell’ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, ed in coerenza con il Piano ICT nella pubblica amministrazione centrale, di cui all’articolo 22, comma 1, sulla base di un Piano triennale per la programmazione di propri obiettivi ed attività, aggiornato annualmente, nel quale sono determinate le metodologie per il raggiungimento dei risultati attesi, le risorse umane e finanziarie necessarie al fine. Il Piano triennale è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. A DigitPA, in particolare, sono affidate le seguenti funzioni:

a) funzioni di consulenza e proposta. L’Ente fornisce assistenza tecnica, anche nella elaborazione di studi e schemi di atti normativi, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato in materia di amministrazione digitale; in coerenza con le indicazioni della Conferenza unificata, fornisce collaborazioni tecniche e consulenza tecnica alle regioni e agli enti locali in materia di innovazione tecnologica e di informatizzazione, anche per l’utilizzo delle relative risorse finanziarie pubbliche; propone, ai fini della pianificazione triennale dell’ICT, iniziative finalizzate alla realizzazione di sistemi innovativi in materia di ICT; svolge, anche sulla base di apposite convenzioni, attività di supporto, consulenza e assistenza per amministrazioni pubbliche ed organismi di diritto pubblico, anche prevedendo il ristoro dei costi sostenuti;

b) funzioni di emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto di norme. L’Ente fissa regole tecniche, standard e guide tecniche, anche attraverso atti amministrativi generali; rende pareri su atti normativi nei casi previsti dall’ordinamento; opera come autorità di certificazione della firma digitale ed è preposto alla tenuta di elenchi e registri nei casi previsti dall’ordinamento; contribuisce all’attuazione di iniziative volte all’attività di informatizzazione della normativa statale vigente;

c) funzioni di valutazione, di monitoraggio e di coordinamento. L’Ente formula pareri alle amministrazioni sulla coerenza strategica e sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all’acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche ai sensi del comma 3, e monitora l’esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti; svolge attività di monitoraggio dell’attuazione dei piani di ICT delle pubbliche amministrazioni; coordina, ove richiesto, le attività delle singole amministrazioni e ne verifica i risultati sotto il profilo dell’efficienza, efficacia e qualità dei sistemi informativi; effettua valutazioni, preventive e successive, sull’impatto di iniziative innovative nel settore dell’ICT;

d) funzioni di predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione.

DigitPA propone progetti in tema di amministrazione digitale; realizza e gestisce, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di amministrazione digitale ad esso assegnati; effettua, anche in partenariato, attività di studio, ricerca, sviluppo e sperimentazione in materia di ICT, relazionando al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato; svolge i compiti ad esso attribuiti dall’ordinamento in materia di reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, di Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e di Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (RIPA); svolge, secondo le modalità previste dall’ordinamento, compiti tecnico operativi in materia di formazione informatica del personale delle pubbliche amministrazioni.

3. DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere dell’Ente è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell’articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è trasmessa da DigitPA a detta Autorità.

4. Fermo restando quanto disposto all’articolo 22, l’Ente svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita al CNIPA, nell’ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.

Capo II

Organi e Direttore Generale

Art. 4

Organi

1. Sono organi di DigitPA:

a) il Presidente;

b) il Comitato direttivo;

c) il Collegio dei revisori.

Art. 5

Il Presidente

1. Il Presidente è scelto fra persone di alta qualificazione tecnica e manageriale con profonda conoscenza in materia di innovazione tecnologica comprovata da competenze in ambito scientifico e da esperienza di gestione di enti o strutture complesse, pubbliche o private. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l’intera durata dell’incarico, è collocato, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale di DigitPA e cura i rapporti esterni con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali.

3. Il Presidente, che è responsabile dell’attività dell’Ente sotto il profilo tecnico e scientifico, predispone il Piano triennale di cui all’articolo 3, comma 1, che sottopone alla deliberazione del Comitato direttivo e ne garantisce l’attuazione.

4. Il Presidente, sentito il Comitato direttivo valuta il raggiungimento degli obiettivi strategici di cui al Piano triennale previsto dall’articolo 3, comma 1.

5. Il Presidente convoca, presiede e stabilisce l’ordine del giorno del Comitato direttivo. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del Comitato direttivo, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da un vice Presidente, nominato dal Comitato direttivo fra i suoi componenti, cui il Presidente può conferire specifiche deleghe, senza maggiori oneri.

6. Il Presidente può delegare proprie funzioni ai componenti del Comitato direttivo di cui all’articolo 6.

7. Il Presidente presiede la Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività di cui all’articolo 80, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

8. Il Presidente fa parte della Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica di cui all’articolo 18, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale.

9. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Presidente si avvale di un Ufficio dirigenziale avente competenza di supporto e di raccordo con gli altri organi. Tale ufficio svolge la propria attività secondo le direttive impartite dal Presidente. Alle dipendenze funzionali del Presidente è posto, altresì, un Ufficio dirigenziale per il controllo strategico, ai sensi di quanto previsto nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Gli uffici dirigenziali di cui al presente comma sono compresi nell’ambito di quelli previsti all’articolo 11 e si avvalgono del personale di cui agli articoli 12 e 13.

10. Il Presidente può avvalersi di consiglieri con funzioni di supporto tecnico o scientifico, nell’ambito del contingente e con il trattamento economico di cui all’articolo 13, comma 2, scelti fra magistrati appartenenti alla giurisdizione ordinaria, amministrativa e contabile, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche ed equiparati, professori universitari di ruolo, estranei all’amministrazione dotati di qualificata competenza specifica. Ove pubblici dipendenti, detti consiglieri possono essere collocati in posizione di distacco, comando o fuori ruolo nell’amministrazione di provenienza secondo i rispettivi ordinamenti.

11. Al fine di assicurare il raccordo ed il monitoraggio delle attività tecnico-scientifiche di DigitPA, il Presidente convoca e presiede periodicamente una riunione con il Direttore Generale e i responsabili delle Aree.

Art. 6

Il Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da tre membri, scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità tecnica e gestionale. I componenti del Comitato direttivo sono nominati, su proposta del Ministro delegato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni, i suoi componenti possono essere confermati una sola volta e ove pubblici dipendenti, sono collocati in posizione di fuori ruolo obbligatorio nell’amministrazione di provenienza secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Il Comitato direttivo ha poteri di programmazione, indirizzo, controllo e regolazione dell’attività dell’Ente. In particolare, il Comitato direttivo delibera:

a) il piano triennale di cui all’articolo 3, comma 1, e gli aggiornamenti annuali e ne verifica l’attuazione avvalendosi dell’Ufficio per il controllo strategico di cui all’articolo 5, comma 8;

b) il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il rendiconto consuntivo che vengono trasmessi al Presidente del Consiglio o al Ministro delegato e al Ministero dell’economia e delle finanze;

c) su proposta del Direttore Generale e nei limiti delle disponibilità economiche e della dotazione organica di cui al presente decreto, le norme di organizzazione e funzionamento, di ordinamento del personale e di amministrazione e gestione delle risorse economiche e finanziarie dell’Ente. Tali delibere, che non possono comunque incidere sulle competenze e sulla dotazione organica fissate ai sensi del presente decreto, sono proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato che le adotta con decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

d) su proposta del Direttore Generale, il disciplinare per l’individuazione delle prestazioni per le quali è consentito il ristoro dei costi;

e) i pareri di cui all’articolo 3, comma 3, e le regole, gli standard e le guide tecniche di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b).

3. Ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 7

Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è l’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile previsto all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, di cui due iscritti al registro dei revisori contabili, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L’incarico di Presidente è conferito ad un dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, collocato in posizione di fuori ruolo per la durata dell’incarico. Uno dei componenti è designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e l’altro dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina i compensi spettanti. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.

3. Il Collegio di revisori svolge tutte le altre funzioni previste dall’ordinamento. Allo stesso è affidato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile.

Art. 8

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, di cui all’articolo 11, comma 2, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato. L’incarico è conferito a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale. È responsabile dell’amministrazione dell’ente. A tale fine, sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di DigitPA, esercita funzioni di coordinamento delle Aree operative e delle strutture dell’ente, formula proposte agli organi di indirizzo dell’ente, dà attuazione alle deliberazioni ed ai programmi da questi approvati ed assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo di tutte le attività di DigitPA in relazione alle finalità istituzionali. Dura in carica quattro anni e può essere confermato. Se dipendente statale o docente universitario, per l’intera durata dell’incarico, è collocato, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa.

2. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Comitato direttivo e può chiederne la convocazione con specifica motivazione. Ha facoltà di intervento e proposta, senza diritto di voto.

3. Il Direttore Generale nell’assolvimento dei propri compiti e di quelli assegnatigli dal Presidente e dal Comitato direttivo, adotta le deliberazioni necessarie, ivi compresa la proposizione di azioni e la resistenza in giudizio. In attuazione del piano triennale e dei relativi aggiornamenti e delle deliberazioni adottate dal Comitato direttivo stipula, in nome e per conto dell’ente, convenzioni, accordi e contratti.

4. Il Direttore Generale coadiuva il Presidente nella predisposizione del Piano triennale di cui all’articolo 3, comma 1, e individua le risorse umane e finanziarie necessarie al fine.

5. Il Direttore Generale adotta i provvedimenti in materia di assunzione e gestione del personale, ivi compresi i provvedimenti di selezione. Assegna le risorse umane alle strutture di DigitPA con modalità che garantiscano ampia flessibilità nell’impiego di tali risorse.

6. Il Direttore Generale può conferire deleghe ai dirigenti mediante espressa attribuzione. Il Direttore Generale, sentito il Presidente, conferisce gli incarichi dirigenziali e stipula i relativi contratti; avanza proposte al Comitato direttivo sui provvedimenti organizzativi e di gestione previsti nel presente decreto; rappresenta DigitPA nei rapporti con le organizzazioni sindacali. In attuazione di quanto disposto all’articolo 5, comma 3, sentito il Presidente, attribuisce gli obiettivi specifici ai singoli dirigenti per la valutazione delle prestazioni; fornisce supporto agli organi di indirizzo; coordina l’attività di comunicazione esterna ed interna in riferimento alle finalità ed ai compiti delle Aree e degli Uffici.

7. Alle dipendenze del Direttore Generale opera l’Area «Organizzazione, risorse umane e funzionamento».

8. Il Direttore Generale è titolare dell’unico centro di responsabilità amministrativa e predispone il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio nonchè il rendiconto consuntivo annuale ed esercita le funzioni ad esso attribuite dal Regolamento per la gestione delle risorse economiche e finanziarie dell’Ente.

Art. 9

Incompatibilità

1. Le cariche di Presidente, Direttore Generale e componente del Comitato direttivo sono incompatibili con cariche di governo e con incarichi politici elettivi di parlamentare nazionale ed europeo, di Presidente o Consigliere regionale e provinciale, di Sindaco o di Consigliere comunale e di componente delle relative giunte.

2. Il Presidente e i componenti del Comitato direttivo non possono ricoprire incarichi di responsabile delle strutture organizzative dell’Ente ovvero di componente di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell’Ente medesimo.

3. Il Presidente, il Direttore Generale e i componenti del Comitato direttivo non possono ricoprire il ruolo di amministratore o dipendente di qualsiasi società. Ferme restando le norme sulle incompatibilità previste dalla disciplina del pubblico impiego, la carica di Direttore Generale è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale.

Art. 10

Indennità e compensi

1. Le indennità di carica del Presidente e del Direttore Generale sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In sede di prima attuazione sono confermate le indennità percepite.

2. Ai tre componenti del Comitato direttivo spetta un’indennità di importo pari al settanta per cento dell’indennità del Presidente.

Capo III

Organizzazione di DigitPA e ordinamento del personale e di contabilità

Art. 11

Organizzazione di DigitPA

1. DigitPA, nel definire l’assetto della sua struttura organizzativa, in applicazione dei principi stabiliti dalle norme generali sul funzionamento e organizzazione della pubblica amministrazione, distingue i compiti di indirizzo, di supervisione tecnico-operativa e di verifica dei risultati, riservati al Presidente ed al Comitato direttivo, dalle attività amministrative, finanziarie e contabili, riservate al Direttore Generale.

2. L’organizzazione di DigitPA, deliberata dal Comitato direttivo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera c), definita nel rispetto della dotazione organica stabilita ai sensi del presente decreto, prevede l’ufficio di livello dirigenziale generale del Direttore generale e, oltre alle due strutture di livello dirigenziale non generale, poste alle dipendenze del Presidente, di cui all’articolo 5, comma 9, e dell’area, di livello dirigenziale non generale, posta alle dipendenze del Direttore Generale, di cui all’articolo 8, comma 7, sedici uffici dirigenziali, di livello dirigenziale non generale, di cui sei definiti «aree operative» organizzate in relazione alle missioni affidate all’ente stesso.

Art. 12

Dotazione organica

1. La dotazione organica è determinata nell’allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la dotazione organica di DigitPA può essere rideterminata, nei limiti delle disponibilità economiche e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di organici e di assunzioni di personale, a seguito dell’approvazione del Piano triennale di cui all’articolo 3, comma 1.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, DigitPA può avvalersi, nei limiti della dotazione organica e della disponibilità economica esistente, di personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in misura non superiore ad un terzo della dotazione organica.

Art. 13

Contingente di personale con contratti di lavoro flessibile

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, DigitPA può ricorrere, nei limiti della disponibilità economica esistente, alla stipula di contratti di lavoro flessibile per un numero non superiore a trenta unità. In sede di prima attuazione, nel limite temporale di cui all’articolo 16, comma 3, il numero massimo del personale di cui al presente comma è fissato nel limite di dieci unità.

2. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati, in misura non superiore a dieci, con esperti nelle materie di competenza dell’Ente, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il trattamento economico degli esperti, stabilito in tre fasce retributive definite da apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa delibera del Comitato direttivo, è determinato in relazione alla professionalità posseduta e alle funzioni che si intendono conferire.

3. I restanti venti contratti di lavoro di cui al comma 1 sono stipulati nel rispetto dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Il Piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali determinano il fabbisogno complessivo di personale da utilizzare per gli obiettivi in esso individuati, nei limiti di quanto previsto nella tabella A e successive modifiche e delle disponibilità economiche esistenti.

5. Per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica l’Ente può, altresì, avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative nonchè di incarichi di studio e consulenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 14

Norme sul personale

1. L’assunzione del personale di ruolo avviene mediante procedure selettive nel rispetto degli articoli 35 e 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Allo stesso personale si applica quanto previsto all’articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il personale assunto ai sensi del presente comma è iscritto, ai fini previdenziali all’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP).

2. I dipendenti dell’Ente conformano la propria condotta ai codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e alle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 15

Regolamento di contabilità

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è adottato, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, il regolamento di contabilità di DigitPA.

2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 1, si applicano le norme transitorie di cui al Capo IV.

Capo IV

Disposizioni transitorie in materia di personale e di ordinamento delle risorse economiche e finanziarie

Art. 16

Disciplina transitoria in materia di personale

1. I dipendenti già assunti con contratto a tempo indeterminato transitano direttamente nel ruolo dell’Ente sulla base dell’equiparazione di cui alla Tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il personale non dirigenziale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il CNIPA alla data di entrata in vigore del presente decreto, può presentare domanda per l’immissione nel ruolo di DigitPA; la predetta immissione avviene nei limiti delle posizioni di cui alla Tabella A e con le modalità definite con apposite disposizioni deliberate dal Comitato direttivo, su proposta del Direttore Generale e con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche degli Enti di provenienza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. In via transitoria, fino alla stipula del primo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento e comunque non oltre la durata del contratto individuale in essere, il personale, anche con qualifica dirigenziale, in servizio presso l’Ente alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto a tempo indeterminato o determinato o in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, mantiene il trattamento economico in godimento. Continua ad applicarsi l’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609.

4. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è iscritto all’INPDAP, fatta salva la facoltà, da esercitare entro sei mesi dalla medesima data, di optare per il mantenimento del diverso regime previdenziale in essere.

5. In sede di prima applicazione e fino alle delibere del Comitato direttivo, e comunque fino ad un massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, permane l’attuale struttura organizzativa del CNIPA.

6. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità di DigitPA, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere conferiti incarichi dirigenziali, nei limiti dei posti previsti nella dotazione organica, con contratti di lavoro a tempo determinato.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede alla costituzione dei nuovi organi.

Art. 17

Contabilità speciale

1. L’Ente provvede all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e delle spese per la realizzazione di programmi, progetti ad esso affidati, nonchè di specifiche finalità previste per legge, avvalendosi di una contabilità speciale. 2. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

Art. 18

Entrate

1. Le entrate dell’Ente, iscritte in un’unica sezione del bilancio di previsione, sono costituite:

a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;

b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l’esecuzione di specifiche iniziative;

c) dai contributi dell’Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

d) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;

e) dai ricavi ottenuti attraverso la cessione di prodotti dell’ingegno o di know-how;

f) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attività o prevista dall’ordinamento;

g) dall’avanzo presunto dell’esercizio precedente;

h) entrate per partite di giro.

2. DigitPA destina una quota delle risorse di cui al comma 1, lettere a), b), c), f), g) ed h) al finanziamento delle assunzioni di personale ai fini della copertura dei posti in dotazione organica.

3. Nell’ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti, per l’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 3, DigitPA riceve dalle amministrazioni contraenti, nell’ambito delle risorse ordinariamente destinate all’innovazione tecnologica, un contributo forfetario per spese di funzionamento secondo un importo determinato, in misura fissa ovvero compresa tra un minimo e un massimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, in percentuale sul valore del contratto sottoscritto.

Art. 19

Eccedenze di bilancio

1. All’Ente si applicano, ove non diversamente disposto e per quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110. I termini: «Collegio» o: «Collegio del CNIPA» presenti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 110 del 2007 sono sostituiti da: «Comitato direttivo». I termini: «CNIPA», «Centro Nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione», «Centro» sono sostituiti con: «DigitPA».

2. Sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110:

a) articolo 12, comma 4;

b) articolo 29, comma 2;

c) articolo 30;

d) articolo 38, comma 8.

3. Qualora l’avanzo di esercizio di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110, al netto delle somme vincolate, nonchè di quelle di cui al comma 5 del medesimo articolo e di cui all’articolo 15, comma 1, del medesimo decreto n. 110 del 2007, superi del dieci per cento l’importo della spesa sostenuta per il funzionamento, come risultante dal rendiconto finanziario, il Comitato direttivo delibera di versare l’eccedenza in entrata del bilancio dello Stato.

Art. 20

Attività commerciale

1. L’attività commerciale, svolta nel contesto delle funzioni istituzionali dell’ente, è contabilizzata, ai fini fiscali, in forma separata, secondo i principi dell’ordinamento giuridico. Le relative risultanze sono evidenziate nella nota integrativa di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2007, n. 110.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 21

Diritti di proprietà intellettuale ed attività per conto terzi

1. Su proposta del Direttore Generale, con delibera del Comitato direttivo, sono disciplinati i diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere dell’ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attività istituzionali in base alla normativa vigente.

2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, sono altresì definiti le modalità ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi.

Art. 22

Trasferimento delle funzioni

1. La funzione di coordinamento, attraverso la redazione di un piano triennale annualmente riveduto, dei progetti e dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni, è trasferita al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.

2. La funzione di curare, nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ambito della pubblica amministrazione, i rapporti con gli organi delle Comunità europee e partecipare ad organismi comunitari ed internazionali, è trasferita al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione che dia conto dell’attività svolta nell’anno precedente e dello stato dell’informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici.

4. Le funzioni del CNIPA sono trasferite a DigitPA, secondo quanto disposto dal presente decreto.

Art. 23

Norma di salvaguardia

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatti salvi, fino alla loro naturale scadenza, i contratti e le convenzioni stipulati dalle pubbliche amministrazioni con il CNIPA.

Art. 24

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 17 del decreto legislativo n. 39 del 1993 sono abrogati;

b) all’articolo 10, comma 6-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, l’ultimo periodo è soppresso;

c) ad eccezione dell’articolo 6, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609, recante regolamento recante norme per l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, è abrogato.

2. La denominazione: «Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione» ovunque presente nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: «DigitPA».


L’attività di formazione dell’Associazione – Anno 2010

Il “Progetto per la valorizzazione del Messo Comunale” è una iniziativa dell’Associazione A.N.N.A. che ha come obbiettivo principale quello di riqualificare la figura ed il ruolo del Messo Comunale attraverso la conoscenza dei principi fondamentali del Procedimento notificatorio.
L’Associazione attraverso tale iniziativa, che promuove su tutto il territorio nazionale, intende dare il proprio contributo affinché l’applicazione delle norme che regolano il Procedimento notificatorio sia la più uniforme possibile .
I Corsi di formazione di base e di aggiornamento, di carattere prevalentemente pratico, affrontano la materia delle notifiche attraverso l’analisi, lo sviluppo ed il coordinamento delle norme procedurali.
I docenti sono operatori di settore che, con una collaudata metodologia didattica, assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati.
Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Primo semestre
martedì 26 gennaio 2010 Fara in Sabina (RI)
martedì 2 febbraio 2010 Zola Predosa (BO)
mercoledì 10 febbraio 2010 Udine (UD)
giovedì 18 febbraio 2010 Collecchio (PR) Corso in house
venerdì 19 febbraio 2010 Maserà di Padova (PD)
venerdì 26 febbraio 2010 Lainate (MI)
giovedì 4 marzo 2010 Fasano (BR)
mercoledì 5 maggio 2010 Montecchio Emilia (RE)
sabato 14 maggio 2010 Provincia di Pavia Corso in house
lunedì 7 giugno 2010 Iglesias (CA)
giovedì 10 giugno 2010 Valverde (CT)
venerdì 25 giugno 2010 Nicosia (EN)
lunedì 5 luglio 2010 Candiana (PD) Corso in house
lunedì 12 luglio 2010 Candiana (PD) Corso in house
Secondo semestre
venerdì 24 settembre 2010 Alessandria
lunedì 27 settembre 2010 Cesena (FC)
venerdì 1 ottobre 2010 Asciano (SI)
venerdì 8 ottobre 2010 Maserà di Padova (PD)
giovedì 21 ottobre 2010 Ancona (AN)
giovedì 28 ottobre 2010 Terni (TR)
martedì 9 novembre 2010 Montecchio Emilia (RE)
lunedì 22 novembre 2010 Iglesias (CA)
giovedì 25 novembre 2010 Benevento
venerdì 3 dicembre 2010 Sant’Omero (TE)

Notifica accertamento tributario: la variazione anagrafica prevale sul domicilio fiscale

L’Ufficio con unico motivo di ricorso denunziava violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. e dell’art. 60 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, censurando la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio per avere ritenuto nulla la notificazione dell’avviso di accertamento, senza considerare che essa era stata ricevuta da persona qualificatasi convivente (coniuge separato) con il destinatario ed era stata effettuata presso l’indirizzo del contribuente risultante dalla sua dichiarazione annuale, dando per contro rilievo alla variazione anagrafica della residenza pur in mancanza della prova che essa fosse stata comunicata all’Ufficio procedente dal Comune interessato.

La sentenza gravata dichiarava illegittima la cartella di pagamento impugnata in ragione della ritenuta nullità della notifica dell’avviso di accertamento, rilevando che la stessa, sulla base della documentazione offerta dal ricorrente, era stata eseguita presso il suo vecchio indirizzo e quindi ricevuta da persona che non risultava, all’epoca, più convivente.

La Corte di cassazione ha confermato il principio di diritto dei giudici di secondo grado ritenendo la sentenza incensurabile in sede di legittimità in ordine all’accertamento delle circostanze di fatto da cui essa muove e pienamente rispondente al dettato normativo di cui all’art. 60 d.p.r. 600/1973.

L’art. 60, 1° co., del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, prescrive che la notificazione degli avvisi deve essere eseguita presso il domicilio fiscale del contribuente, stabilendo al contempo, che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica.

La Corte ha precisato che una lettura costituzionalmente orientata della norma imposta a seguito della sua declaratoria di illegittimità operata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 2003, che ha espunto l’inciso che condizionava l’efficacia della variazione al decorso del termine di cui sopra, obbliga a ritenere variato l’indirizzo immediatamente a seguito della variazione anagrafica.

Sicché l’interpretazione di tale disposizione patrocinata dall’Ufficio ricorrente, secondo cui la variazione dell’indirizzo avrebbe efficacia trascorsi 60 giorni nemmeno dalla variazione anagrafica, quanto dalla successiva comunicazione della stessa da parte del comune all’Ufficio medesimo, è stata ritenuta del tutto insostenibile alla luce del sopravvenuto (rispetto alla data di proposizione del ricorso) arresto del giudice delle leggi.

La Corte non ha infine condiviso la tesi dell’Amministrazione che, lamentando la violazione dell’ art. 139 c.p.c. ha assunto la validità della notifica in discorso per essere stato comunque l’atto ricevuto da persona (il coniuge) qualificatasi convivente, argomentando come da tale dichiarazione non può invero trarsi altro che una mera presunzione relativa di convivenza, presunzione, a sua volta, superabile dall’interessato mediante prova contraria, prova che, nella specie, il giudice a quo, con accertamento di fatto non censurabile se non sotto il profilo – qui non sollevato – del difetto di detta motivazione, ha ritenuto assolta in forza della documentazione da cui risultava sia il precedente cambio di indirizzo della residenza anagrafica del contribuente rispetto al luogo in cui era stata eseguita la notificazione, che l’intervenuta separazione personale con il coniuge che aveva ricevuto la notifica.

Corte Cassazione Sentenza 11 giugno 2009, n. 13510


Nullo l’accertamento notificato presso la ex casa coniugale

La Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui è da ritenersi nulla la notificazione dell’avviso di accertamento effettuata presso l’indirizzo della casa coniugale del destinatario, ricevuta da persona qualificatasi come moglie convivente, qualora risulti che, a seguito di separazione personale dei coniugi, il contribuente si era trasferito altrove.

Infatti, l’art. 60, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 prevede che le variazioni dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto dall’avvenuta variazione anagrafica, non essendo a riguardo necessarie ulteriori condizioni.
Sul sito il testo della sentenza.


Riunione Consiglio Generale del 28.11.2009

Ai sensi dell’Art. 13 dello Statuto, è stata convocata la riunione del Consiglio Generale che si è svolta sabato 28 novembre p.v. alle ore 07:30 presso il Comune di Cesena – Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle ore 9:30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

  1. Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione;
  2. Bilancio preventivo anno 2010 ai sensi dell’art. 16 dello Statuto;
  3. Nuovo sito web;
  4. Iniziative proselitismo Associazione;
  5. Programma attività formativa per l’anno 2010;
  6. Varie ed eventuali

Leggi: Verbale CG 28 11 2009