RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA NON PERFEZIONATASI PER CAUSE NON IMPUTABILI ALL’OPPONENTE

“Nella notifica della opposizione a decreto ingiuntivo, la tempestiva consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario perfeziona la notifica per l’opponente, evitando al medesimo anche l’effetto di decadenza, dal rimedio oppositorio, nell’ipotesi di non tempestivo o mancato completamento della procedura notificatoria per la fase sottratta al suo potere d’impulso. Con la conseguenza, in tale ultimo caso, che è in potere della parte di rinnovare la notifica con il modulo, e nel termine, della opposizione tardiva di cui all’articolo 650 Codice Procedura Civile“.

Si tratta – secondo le Sezioni Unite – di una “soluzione “costituzionalmente imposta” (argomentando la Corte Costituzionale n. 350 del 2004) anche in ragione del fatto che, altrimenti, l’inutile decorso del termine perentorio per l’opposizione, derivante da causa non imputabile alla parte onerata, determinerebbe per l’ingiunto, con la consolidazione del titolo esecutivo, l’impossibilità di agire e difendersi in giudizio per la tutela del suo diritto (cfr. anche Corte Costituzionale 1976 n. 120)”.

(Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili, Sentenza 4 maggio 2006, n. 10216: Opposizione a decreto ingiuntivo – Notifica non portata a termine per causa indipendente dal notificante – Rinnovazione della notifica – Ammissibilità).


Cass. civ. Sez. V, (ud. 20-03-2006) 19-05-2006, n. 11821

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco – Presidente

Dott. CICALA Mario – rel. Consigliere

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere

Dott. MARINUCCI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO BASSI 3, presso lo studio dell’avvocato MASIANI ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORRADO MAGNANI, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO ENTRATE UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE DI VARESE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 251/99 della Commissione Tributaria Regionale di MILANO, depositata il 18/10/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/06 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MAZZOCCO (su delega dell’Avvocato MASIANI), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato GIACOBBE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
Il sig. R.G. ricorre per Cassazione deducendo un unico articolato motivo avverso la sentenza 18 ottobre 1999 n. 251/44/99 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia ha rigettato l’appello del contribuente avverso la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto valida la notifica di avviso di accertamento IRPEF-ILOR a mani della madre del contribuente, per gli anni 1978- 1979-1980 e quindi legittima la conseguente cartella di pagamento per un importo di oltre L. 344 milioni.

La Amministrazione resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 139 (c.p.c.) nonchè difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) Il motivo deve essere rigettato per le ragioni che verranno esposte e che ex art. 384 del codice di procedura civile sostituiscono le motivazioni della sentenza impugnata, senza intaccarne il dispositivo.

Invero l’art. 139 c.p.c. al suo comma 2 dispone: “Se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”. I successivi terzo e quarto comma soggiungono: “In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata”.

Dunque se nella casa di abitazione del notificando viene reperita “una persona di famiglia” la notifica è ben eseguita con la consegna a tale persona, e non occorre l’ulteriore invio di una lettera raccomandata.

La qualifica di “persona di famiglia” prescinde poi dal requisito della convivenza, come non debbono essere conviventi le persone “addette alla casa o all’ufficio o all’azienda”.

In termini è la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la consegna della copia dell’atto “a persona di famiglia”, prevista dall’art. 139 c.p.c., comma 2, non richiede l’ulteriore requisito della convivenza del familiare, atteso che la presunzione della successiva consegna dell’atto si fonda proprio sul vincolo parentale, senza che assuma rilievo autonomo la diversa residenza anagrafica, avente valenza solo presuntiva, della persona consegnataria dell’atto (Cass. 26 febbraio 2004, n. 3902; Cass. 20 giugno 2000, n. 8336).

Nè appare rilevante domandarsi quale sia l’ambito delle “persone di famiglia”, dal momento che qualunque criterio si adotti esso non potrà mai essere così restrittivo da escluderne il rapporto di primo grado in linea retta (nel caso di specie madre-figlio). Si può del resto ricordare che si è ritenuta “persona di famiglia” anche la moglie non convivente (a causa di una crisi familiare non ancora formalizzata in atti giudiziali).

Il ricorso contesta anche il passo della sentenza d’appello secondo cui: “Inoltre, eventualmente avrebbe potuto essere rilevata la mancata compilazione della relata di notifica di uno dei tre atti oggetto di impugnazione, ma anche tale ultimo aspetto viene superato – dall’effettivo possesso di detto atto da parte del contribuente ed il tutto porta a ritenere come effettivamente realizzatasi l’avvenuta consegna al destinatario di tutti e tre gli atti di accertamento in un unico contesto”.

Si tratta per altro di un obiter dictum del giudice che non trova rispondenza nei motivi di appello del contribuente depositati il 13 settembre 1989.

Quindi questo profilo del ricorso è inammissibile.

Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 20 marzo 2006.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2006


Progetto per la valorizzazione del Messo Comunale

Il «Progetto per la valorizzazione del Messo comunale» è una iniziativa dell’Associazione A.N.N.A. che ha come obbiettivo principale quello di riqualificare la figura ed il ruolo del Messo comunale attraverso la conoscenza dei principi fondamentali del Procedimento notificatorio.
L’Associazione attraverso tali iniziative, che si svolgeranno su tutto il territorio nazionale, intende dare il proprio contributo affinché sia il più possibile uniforme l’applicazione delle norme che regolano il Procedimento notificatorio.
I Corsi di base, di carattere prevalentemente pratico, affrontano la materia delle notifiche attraverso l’analisi, lo sviluppo ed il coordinamento delle norme procedurali. Particolare attenzione verrà prestata alla compilazione dei moduli operativi, anche in relazione alle conseguenze derivanti dall’Ordinanza della Corte di Cassazione 13.1.2005, n. 458, Legge 28 12 2005, n. 263, Art. 2 e dalle recenti modifiche apportate all’art. 60 del d.p.r. 600/73 dal decreto Bersani. Nell’area Banche Dati Giuridiche del sito le date e i luoghi dello svolgimento dei corsi.


CORSO FORMAZIONE di base ASCOLI PICENO – 12.09.2006

Martedì 12 settembre 2006 ore 9:00-16:30

Comune di Ascoli Piceno

Palazzo dei Capitani
Sala dei Savi
Piazza del Popolo
Ascoli Piceno

Con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno

Quote di partecipazione al corso:
Soci A.N.N.A.: € 50,00 (Iscritti alla data del 31.07.2006)(**)
Non iscritti ad A.N.N.A.: € 110,00 comprensivi della quota di iscrizione all’Associazione (**)
Non iscritti ad A.N.N.A.: € 130,00 oltre I.V.A.(*) (**)
La quota di iscrizione dovrà essere versata entro il giorno 8.09.2006 tramite :
Conto Corrente Postale n. 55115356
ABI 07601
CAB 12100
CIN J
Intestato a:
Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Ascoli 2006

(*) Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni.

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di adesioni sono a carico di chi effettua il versamento.

La quota di partecipazione comprende: accesso in sala e materiale didattico.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.
L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo articolo a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

 

Dr.ssa Baldoni Margherita
Resp. Uff. Notifiche del Comune di Ancona

 

Passaretti Natalina
Uff. Notifiche del Comune di Ascoli Piceno


ORDINANZA INESISTENTE LA NOTIFICA VIA FAX IN CINA

La notificazione eseguita a mezzo fax (in Cina ad una società di diritto cinese) deve considerarsi inesistente, perché del tutto estranea al sistema di notificazione di cui alla convenzione dell’Aja del 1965 alla quale aderiscono sia l’Italia, sia la Cina.

L’atto inesistente non è suscettibile di convalidazione e non è rinnovabile. Esso determina la nullità radicale ed insanabile dell’attività processuale alla quale eventualmente abbia comunque e di fatto dato corso. L’intera prima fase del procedimento cautelare deve essere dichiarata nulla e parimenti nulla deve essere dichiarata l’ordinanza del giudice della prima fase con la quale è stata disposta la cautela richiesta.

(Tribunale di Nola; Ordinanza 12 aprile 2006


Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 12/01/2006) 10/05/2006, n. 10700

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Presidente aggiunto

Dott. CORONA Rafaele – Presidente di sezione

Dott. DUVA Vittorio – Presidente di sezione

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere

Dott. PREDEN Roberto – rel. Consigliere

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Consigliere

Dott. GRAZIADEI Giulio – Consigliere

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere

Dott. CICALA Mario – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE”, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

V.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3281/03 della Corte d’Appello di NAPOLI, depositata il 20/11/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/06 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;

udito l’Avvocato Ettore FIGLIOLIA dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 20.11.2003, pronunciando sull’appello proposto dall’Istituto Universitario Orientale, con il patrocinio dell’Avvocatura dallo Stato, avverso sentenza del Pretore di Napoli che aveva accolto la domanda di risarcimento danni proposta da V.F., lo dichiarava improcedibile sul rilievo che, per effetto della L. n. 168 del 1989 le Università hanno perduto la natura di organi dello Stato e non possono più essere rappresentate in giudizio dall’Avvocatura dello Stato.

Avverso la sentenza l’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, in persona del Rettore, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per Cassazione.

L’intimata non ha svolto difese.

Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni unite per la soluzione della questione concernente la rappresentanza e difesa in giudizio delle Università statali dopo la L. n. 168 del 1989.

La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione
1. L’unico mezzo denuncia: violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1592 del 1933, artt. 56 e 245, R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, L. n. 260 del 1958, art. 1, L. n. 103 del 1979, art. 11, L. n. 168 del 1989, art. 6, art. 122 regolamento per l’amministrazione finanziaria e contabilità dell’Università “L’Orientale”, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume la ricorrente che erroneamente la corte d’appello ha ritenuto che, a norma della L. 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, secondo cui le Università sono dotate di personalità giuridica ed hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, le Università hanno perduto la natura di organi dello Stato e non possono più essere rappresentate in giudizio dall’Avvocatura dello Stato.

Sostiene che le Università statali usufruiscono del patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi del R.D. n. 1592 del 1933, art. 56 (T.U. dell’istruzione superiore) e del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43 (T.U. sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, come modificato dalla L. n. 103 del 1979, art. 11), sicchè è conseguente che detto patrocinio spetta ope legis all’Avvocatura dello Stato, così come statuito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (sent. n. 1086/2001).

2. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.

3. Il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (T.U. delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello stato), disciplina distintamente la rappresentanza e difesa in giudizio dello stato (racchiusa nei capi primo, secondo e terzo, articoli da 1 ad 11), e la rappresentanza e difesa di amministrazioni non statali e degli impiegati (racchiusa nel titolo secondo, articoli 43, 44 e 45).

3.1. I tratti distintivi della prima (cd. patrocinio obbligatorio) sono costituiti: dalla attribuzione della rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio delle “amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo”, alla Avvocatura dello Stato (art. 1, comma 1); dalla non necessità del mandato (art. 1, comma 2); dalla impossibilità per le amministrazioni dello Stato di richiedere l’assistenza di avvocati del libero foro, se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere dell’Avvocato generale dello Stato (art. 5); dalla individuazione, nelle cause in cui è parte una amministrazione dello Stato, di uno specifico foro dello Stato (art. 6); dall’obbligo della notifica degli atti giudiziali alle amministrazioni dello Stato presso l’Avvocatura dello Stato (art. 11).

3.2. La disciplina della seconda (cd. patrocinio facoltativo o autorizzato) è dettata dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, in virtù del quale l’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e difesa in giudizio di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, “sempre che ne sia autorizzata da disposizioni di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con R.D.”, e dall’art. 45, il quale dispone che per l’esercizio delle funzioni di cui ai due precedenti articoli (il riportato art. 43 e l’art. 44. concernente la difesa degli impiegati) si applica il secondo comma dell’art. 1.

La suindicata disciplina è stata integrata dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 11, che ha aggiunto all’art. 43 tre commi: il comma 3, il quale stabilisce che, qualora sia intervenuta l’autorizzazione, la rappresentanza e la difesa in giudizio è assunta dall’Avvocatura dello Stato “in via organica ed esclusiva”, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato; il comma 4, secondo cui, salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano, in casi speciali, non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza; il comma 5, che estende le disposizioni di cui ai commi precedenti agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti.

3.3. Il patrocinio autorizzato per le amministrazioni non statali, secondo l’originaria disciplina dettata dagli artt. 43 e 45, si distingue da quello obbligatorio, previsto per le amministrazioni dello Stato (anche se organizzate ad ordinamento autonomo) dagli articoli da 1 a 11, sia in ragione della fonte, costituita per il primo da una espressa autorizzazione normativa, sia per i più limitati effetti processuali, consistenti, in virtù dell’espresso richiamo, nell’art. 45, all’art. 1, comma 2, nella sola esclusione della necessità del mandato. Il mancato richiamo agli artt. 6 ed 11 determina infatti l’inapplicabilità del foro dello Stato (art. 25 c.p.c.) e della domiciliazione presso l’Avvocatura ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziali (art. 144 c.p.c.), previsti per le sole amministrazioni dello Stato.

3.4. Tale diversa ampiezza di effetti sul piano della disciplina processuale, non ha subito modifiche per effetto dell’introduzione, ad opera dalla L. n. 103 del 1979, art. 11, dei tre commi aggiunti all’art. 43, ed in particolare del comma 3, secondo cui, qualora sia intervenuta l’autorizzazione, la rappresentanza e la difesa in giudizio è assunta dall’Avvocatura dello Stato “in via organica ed esclusiva”.

La piena equiparazione, sul piano degli effetti processuali, tra patrocinio obbligatorio e patrocinio autorizzato, che sarebbe stata determinata dalla espressa qualificazione della rappresentanza dell’Avvocatura come “organica ed esclusiva”, non è sostenibile.

Ben più ristretta è la portata delle integrazioni apportate dalla L. n. 103 del 1979. 1 tre nuovi commi disciplinano solo il rapporto interno tra ente autorizzato ed Avvocatura dello Stato, qualificandolo come caratterizzato da organicità ed esclusività, eccettuate le ipotesi di conflitto di interesse con lo Stato (in quanto patrocinato per legge dall’Avvocatura, impossibilitata a difendere le contrapposte parti in lite) o con le regioni (in quanto ammesse al patrocinio facoltativo dell’Avvocatura dal D.P.R. n. 616 del 1977, art. 107, con eguale conseguenza), e con previsione, salve le suindicate ipotesi di conflitto, della facoltà di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato in casi speciali con delibera motivata.

La qualificazione della rappresentanza e difesa dell’Avvocatura come “organica ed esclusiva”, attiene palesemente al rapporto interno tra ente e Avvocatura dello Stato in veste di difensore. Rapporto caratterizzato da organicità, in ragione della esclusione della necessità del mandato (come del resto, già espressamente previsto dall’art. 45, mediante il rinvio all’art. 1, comma 2, per il patrocinio obbligatorio per le amministrazioni dello Stato), e da esclusività, nel senso che non è possibile per l’ente autorizzato al patrocinio dell’Avvocatura ex art. 43 non avvalersene per far ricorso ad avvocati del libero foro (eccettuati i casi di conflitto con altri enti, come lo Stato e le regioni, difesi anch’essi dall’Avvocatura), se non in casi speciali e mediante apposita delibera motivata (l’esclusività è ben più rigorosamente presidiata dall’art. 5 per le amministrazioni dello Stato).

A ciò si aggiunga che la pretesa equiparazione tra patrocinio obbligatorio e facoltativo ad opera della L. n. 103 del 1979, art. 11, con conseguente estensione della operatività delle disposizioni sul foro dello Stato (R.D. n. 1611 del 1933, art. 6 ed art. 25 c.p.c.) e sulle notificazioni alle Amministrazioni dello Stato (R.D. n. 1611, art. 11 ed art. 144 c.p.c.) anche alle amministrazioni non statali autorizzate ad avvalersi della difesa dell’Avvocatura ed agli enti regionali, in quanto produttiva di rilevanti effetti sul piano processuale anche nei confronti dei terzi in lite con tali enti, avrebbe evidentemente richiesto ben più specifica ed espressa enunciazione.

Anche dopo le integrazioni all’art. 43 apportate alla L. n. 103 del 1979, art. 11 è rimasta quindi in vita, con netta differenziazione sul piano degli effetti processuali, la distinzione tra patrocinio obbligatorio e patrocinio facoltativo o autorizzato (v., in tal senso, sent. n. 7649/97, ma v. anche, sulla diversità di regime, S.D. n. 8211/2004, con riferimento alle regioni).

4. Per quanto concerne la rappresentanza e difesa delle Università statali, prima delle modifiche al sistema universitario introdotte dalla L. 9 maggio 1989, n. 168, che ha riconosciuto alle Università ampia autonomia (artt. 6 e 7), la giurisprudenza di questa Corte, nel vigore del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 (T.U. delle leggi sull’istruzione superiore), secondo cui le Università statali sono dotate di personalità giuridica e autonomia amministrativa, didattica e disciplinare (art. 1, comma 3), in linea di principio era pervenuta a riconoscere alle Università statali natura di organi statali, essendo inserite nell’organizzazione statale, come risultava sia dall’imputazione allo Stato di almeno una parte degli atti posti in essere, sia dallo status del personale, anche docente, appartenente ai ruoli degli impiegati dello Stato, sia dalla fonte del loro finanziamento posto a carico dello Stato (S.U. n. 2546/1975, in tema di giurisdizione della Corte dei conti per i giudizi di responsabilità nei confronti di amministratori e dipendenti delle Università, e specificamente dell’Istituto orientale di Napoli; n. 256/1981, in tema di applicazione nei contratti di appalto delle Università del capitolato generale approvato con D.P.R. n. 1063 del 1962).

Un inquadramento siffatto apriva la via per ritenere che per le Università statali – almeno per gli atti posti in essere nella suindicata qualità di organi dello Stato, e non nell’esercizio della propria limitata autonomia – trovava applicazione il patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 1 e seguenti, con pienezza di effetti sul piano della disciplina processuale, quanto al foro erariale (art. 6 R.D. e art. 25 c.p.c.) ed alla domiciliazione per le notificazioni (art. 11 R.D. e art. 144 c.p.c). Non risultano tuttavia espresse pronunce di questa Corte in tal senso.

5. Va ancora rilevato che una specifica disciplina circa la rappresentanza delle Università era dettata dal R.D. n. 1592 del 1933, art. 56, secondo cui: “Le Università e gli Istituti superiori possono essere rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l’autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, semprechè non trattisi di contestazioni contro lo Stato”.

In tale disposizione, tenuto conto della formula utilizzata (possono essere rappresentati e difesi) va ravvisata una autorizzazione all’assunzione del patrocinio, che, coordinandosi con quanto previsto dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, integra una ipotesi di patrocinio facoltativo o autorizzato, con i limitati effetti previsti per tale forma di rappresentanza (esclusione della necessità del mandato e facoltà di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato con apposita e motivata delibera, ma inoperatività del foro erariale e della domiciliazione per le notifiche).

Ed è a tale disciplina che in varie occasioni si è riferita la giurisprudenza di questa Corte (n. 4512/83, secondo cui, ai sensi del R.D. n. 1592 del 1933, art. 56, comma 4, del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, come modificato dall’art. 11 della legge n. 103 del 1979, l’Università può affidare la difesa ad avvocati del libero foro solo con apposita e motivata delibera; n. 1057 del 1987, che in relazione alle suindicate disposizioni riafferma il principio; n. 2321 del 1986, ancora sul tema).

6. La L. 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell’università e della ricerca scientifica, ha dettato, nel titolo 2^, nuove norme sulla autonomia delle Università.

La legge, all’art. 6, comma 1, dispone che le Università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell’art. 33 Cost., hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti; all’art. 7, nel comma 1, prevede che le entrate delle università sono costituite da trasferimenti dello Stato, da contributi obbligatori e da altre forme di autonome di finanziamento (contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni); nel comma 7, dispone che le università possono adottare un regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme sull’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

Si tratta di una disciplina che, mentre conferma la soggettività giuridica delle Università statali, già riconosciuta dal R.D. n. 1592 del 1933, art. 1, ne rafforza significativamente l’autonomia, con l’attribuzione, oltre a quella didattica e scientifica, già presente nel citato R.D., di quella organizzativa, finanziaria e contabile, e soprattutto della autonomia . normativa statutaria e regolamentare. Potestà, quest’ultima, idonea a caratterizzare le Università come ente pubblico autonomo, e non più come organo dello Stato.

Ed in tal senso depone anche la mutata natura del rapporto di lavoro dei dipendenti, dal momento che sia gli impiegati tecnici ed amministrativi (D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 6, comma 5), sia anche i docenti e ricercatori (L. 24 dicembre 1993, n. 937, art. 5, commi 9 e 10) sono da considerare non più dipendenti statali bensì dipendenti dell’Ente-Università. Viene così meno, infatti, uno dei principali elementi considerati dalla sentenza n. 2546/75 a sostegno della tesi che qualificava le università come organi dello Stato.

Nè vale in contrario la persistenza del prevalente finanziamento da parte dello Stato (anch’esso valorizzato dalla citata decisione), che, mentre è coerente con la confermata qualificazione dell’Ente – Università come amministrazione pubblica, non è di per sè determinante ai fini della pretesa natura di ente-organo dello Stato.

7. Deve quindi ritenersi venuta meno la possibilità di ritenere operante per l’Ente-Università il patrocinio obbligatorio riservato, R.D. n. 1611 del 1933, ex art. 1, alle sole amministrazioni dello Stato ed ai loro organi.

Non meritano pertanto adesione le decisioni di questa Corte che, anche dopo la L. n. 168 del 1989, hanno continuato a qualificare le Università, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, come organi dell’amministrazione statale, con conseguente operatività della disciplina propria del patrocinio obbligatorio dettata dal R.D. n. 1611 del 1933, articoli da 1 a 11 (sent. n. 2061/94; n. 8877/97; n. 13292/99). Le menzionate sentenze non danno infatti conto dell’incidenza della L. n. 168 del 1989 sulla qualificazione delle Università, ma si limitano a richiamare la giurisprudenza risalente che qualificava le Università come organi statali (in particolare la sent. n. 2456/75). E si tratta comunque di orientamento non univoco (v. sent. n. 12346/99, che esclude l’applicabilità del foro erariale, sul rilievo che le università non sono amministrazioni dello Stato ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 1, comma 2, ora D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2).

Nè potrebbe sostenersi l’applicabilità del patrocinio obbligatorio traendo argomento dalla sua estensione, ai sensi del citato art. 1, alle amministrazioni dello Stato “anche se organizzate ad ordinamento autonomo”. L’estensione riguarda infatti una specificazione del genere “amministrazione dello Stato”, caratterizzata da ordinamento autonomo, e le Università, per quanto sopra rilevato, non possono più essere considerate amministrazioni dello Stato, bensì amministrazioni pubbliche (v. D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 1, comma 2, ora D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2) con ordinamento autonomo.

8. Se non è più predicabile la vigenza, per le Università, del patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello stato del R.D. n. 1611 del 1933, ex art. 1 in quanto organi dello Stato, deve invece affermarsi che, anche dopo il riconoscimento delle Università come enti autonomi, in virtù della L. n. 168 del 1989, resta fermo il patrocinio autorizzato ai sensi del R.D. n. 1592 del 1933, art. 56, con i limitati effetti di cui al R.D. n. 1611 del 1933, artt. 43 e 45 (a tale disciplina, successivamente alla L. n. 168 del 1989 hanno fatto correttamente riferimento le sentenze n. 7649/97 e n. 1086/01, entrambe in tema di facoltà, per le Università, di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato affidando il mandato ad avvocati del libero foro con apposita e motivata delibera). Queste le ragioni che sorreggono l’assunto.

8.1. Il R.D. n. 1592 del 1933, art. 56 non risulta espressamente abrogato dalla L. n. 168 del 1989, nè si configura abrogazione tacita per incompatibilità, poichè la citata legge non reca disposizioni in materia.

8.2. Non possono assumere rilevanza disposizioni eventualmente adottate dalle Università con il regolamento di ateneo volte ad escludere il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato in deroga alla disciplina fissata dal R.D. n. 1592 del 1933, art. 56 e del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43.

Non giova richiamare al riguardo la L. n. 168 del 1989, art. 7, comma 11, secondo cui, per ciascuna Università, con l’emanazione del regolamento di ateneo, cessano di aver efficacia le disposizioni legislative e regolamentari con esso incompatibili. Ai sensi del precedente comma 7, il regolamento di ateneo può infatti dettare soltanto norme per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme sull’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, e non può quindi recare norme in materia processuale suscettive di derogare a norme di tale natura.

8.3. Diversamente da quanto è accaduto per le istituzioni scolastiche, anch’esse oggetto di una riforma attributiva di autonomia (con la L. 15 marzo 1997, n. 59), è mancato per le Università uno specifico intervento del legislatore sul punto.

Per istituti e scuole di ogni ordine e grado, per i quali, in quanto organi dello Stato, era pacificamente operante il patrocinio obbligatorio R.D. n. 1611 del 1933, ex art. 1, con pienezza di effetti sul piano processuale, il D.P.R. n. 352 del 2001, dopo che con la L. n. 59 del 1997, art. 21 alle istituzioni scolastiche è stata attribuita l’autonomia e la personalità giuridica, ha infatti disposto che l’Avvocatura “continua” ad assumere il patrocinio. E l’espressione “continua” usata dalla norma rende chiara la volontà del legislatore di disporre la protrazione del patrocinio obbligatorio come in precedenza operante (v., in tal senso, ord. n. 12977/04). Per università ed istituzioni scolastiche vige quindi una disciplina differenziata quanto al patrocinio dell’Avvocatura, che appare tuttavia giustificata dalla diversa consistenza delle rispettive autonomie.

8.4. Non giova neppure richiamare le innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 80 del 1998 nel codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro, con le integrazioni agli artt. 413 e 415 e l’inserimento dell’art. 417-bis.

Se può ritenersi, infatti, che le Università, pur essendo enti pubblici autonomi, siano da ricomprendere tra le amministrazioni pubbliche equiparate a quelle statali (ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 1, comma 2, ora D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2), e quindi soggette alla disciplina del codice di rito ai fini delle notificazioni (da eseguire, ai sensi dell’art. 415, u.c., presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice individuato in base al foro del dipendente di cui all’art. 413, comma 4), e della facoltà di difesa, in primo grado, avvalendosi di propri dipendenti (art. 417-bis, comma 2), va tuttavia rilevato che l’equiparazione spiega effetti soltanto per le controversie individuali di lavoro con le amministrazioni pubbliche.

E la specialità della previsione normativa osta ad una applicazione generalizzata per le controversie di altra natura.

9. Concernendo il ricorso l’Istituto orientale di Napoli, è opportuno precisare che, per le suesposte ragioni, resta altresì valido anche il R.D. n. 1592 del 1933, art. 245 che dichiara applicabili a tale Istituto le disposizioni concernenti il foro erariale (già contenute nel R.D. 30 dicembre 1923, n. 2828, capo 3^, artt. 19 e sg., ora R.D. n. 1611 del 1933, art. 6).

10. Va quindi affermato il seguente principio di diritto.

Alle Università, dopo la riforma introdotta dalla L. 9 maggio 1989, n. 168, non può essere riconosciuta la qualità di organi dello Stato, ma quella di ente pubblico autonomo, con la conseguenza che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, non opera il patrocinio obbligatorio disciplinato dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. da 1 a 11, bensì, in virtù del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 56, non abrogato dalla L. n. 168 del 1989, il patrocinio autorizzato disciplinato dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, come modificato dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 11 e art. 45 R.D. cit., con i limitati effetti previsti per tale forma di rappresentanza: esclusione della necessità del mandato e facoltà, salvo i casi di conflitto, di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato con apposita e motivata delibera.

11. In conclusione il ricorso è accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli che si atterrà all’affermato principio di diritto.

12. Al giudice di rinvio va affidata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2006.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2006


Cass. civ. Sez. Unite, (ud. 16-03-2006) 04-05-2006, n. 10216

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Presidente aggiunto

Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe – Presidente di sezione

Dott. VITTORIO Paolo – Presidente di sezione

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere

Dott. MORELLI Mario Rosario – rel. Consigliere

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere

Dott. MERONE Antonio – Consigliere

Dott. BONOMO Massimo – Consigliere

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA 20, presso lo studio dell’avvocato LUISELLA VALENTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato PELLEGRINO RAFFAELE, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN MARINO 36, presso lo studio dell’avvocato VALERIA SALLUSTRO, rappresentato e difeso dall’avvocato MUROLO LANDI OSCAR, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1128/00 del Giudice di pace di NAPOLI, depositata il 14/01/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/06 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso; rinvio per il resto ad una sezione semplice.

Svolgimento del processo
L.M. ricorre per Cassazione avverso la sentenza in data 14 gennaio 2000, con la quale il Giudice di pace di Napoli – pronunciando sulla opposizione da lui proposta avverso decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso, dallo stesso giudice, su istanza del Condominio di (OMISSIS) – ne dichiarava la improcedibilità in quanto proposta con atto notificato oltre il termine di 40 giorni di cui all’art. 641 c.p.c., a nulla rilevando – secondo quel giudice – che un precedente tentativo di notifica non fosse andato a buon fine per causa non imputabile all’opponente, il quale aveva pur consegnato l’atto in tempo utile all’ufficiale notificante.

Con i due connessi motivi dell’odierna impugnazione cui resiste il Condominio con controricorso il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 650 c.p.c. e vizi di motivazione, critica in sostanza il giudice a quo per avere esclusa la ricorrenza dei presupposti di ammissibilità della opposizione tardiva in una fattispecie, come quella in esame, in cui la mancanza di una tempestiva notifica dell’opposizione non poteva attribuirsi a responsabilità di esso opponente, ma era stata, come in fatto pacifico, determinata invece dalle errate affermazioni date all’ufficiale giudiziario da un terzo, il quale aveva riferito – contrariamente al vero – che l’avvocato, presso il quale l’intimante aveva eletto domicilio, “era sloggiato”.

Per cui, non essendo stata portata a compimento, per tal motivo, quella prima notifica, il L. si era appunto risolto a proporre una successiva opposizione tardiva, notificata, questa volta, allo stesso amministratore del Condominio.

L’esame del ricorso, così articolato, è stato rimesso dal Primo Presidente a queste Sezioni unite a seguito di ordinanza interlocutoria della Sezione seconda, per il ritenuto coinvolgimento in esso di questioni di massima di particolare importanza.

Motivi della decisione
1. La peculiarità della fattispecie in esame deriva, per quanto emerge dalla narrativa, dal fatto che la non addebitabilità alla parte, della inosservanza del termine perentorio di compimento dell’atto, non viene qui in rilievo in relazione ad un procedimento notificatorio iniziato in tempo utile e, per fatto appunto indipendente dalla volontà della parte, completato in ritardo (in modo comunque continuativo rispetto alla prima richiesta), bensì rispetto ad un procedimento non portato a compimento dopo la fase di consegna dell’atto, all’ufficiale giudiziario, e del quale si tratta, pertanto, di verificare l’an, il quomodo e il quando della sua reiterabilità. 2. A fronte di una siffatta fattispecie il quesito che si pone è allora duplice.

Dovendosi, in linea logicamente e giuridicamente preliminare, innanzitutto stabilire se dal mancato completamento dell’attività di notifica per fatto non riconducibile a errore o negligenza del disponente possa o non – derivare, per lo stesso, un effetto di decadenza.

E (solo) in caso di soluzione negativa del quesito che precede, dovendosi allora ricercare nel sistema lo strumento idoneo a consentire alla parte di rinnovare la procedura non completata nella fase sottratta al suo potere di impulso, e che assicuri, nel contempo, il corretto bilanciamento delle opposte esigenze, di pari rango costituzionale, correlate, per un verso, al diritto di difesa di detta parte, incolpevolmente decaduta da una attività difensiva (e per di più esposta, come in questo caso, alla formazione in suo danno di un titolo esecutivo definitivo) e, per altro verso, all’esigenza di certezza dei tempi processuali, sottesa alla regola di improrogabilità dei termini perentori, ora anche presidiata dal canone della ragionevole durata del processo di cui al novellato art. 111 Cost..

2.1. La risposta al primo quesito è da ritenere costituzionalmente obbligata nel senso della esclusione dell’effetto di decadenza nei confronti del soggetto cui non sia addebitabile l’esito negativo della procedura di notifica.

E, ben vero, il Giudice delle leggi già con la sentenza n. 69 del 1994, relativa alla disciplina delle notifiche all’estero, aveva avuto modo di affermare che, ai sensi degli artt. 3 e 24 Cost., le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario della notificazione debbono coordinarsi con l’interesse del notificante a non vedersi addebitare l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità.

Questo principio, confermato dalla successiva sentenza n. 358 del 1996, è stato ulteriormente ribadito dalla sentenza n. 477 del 2002 – che ne ha espressamente sottolineato la “portata generale” e la riferibilità “ad ogni tipo di notificazione” – ed ha trovato, in ulteriore prosieguo, applicazione nelle più” recenti sentenze n. 28 e 97 del 2004 e n. 154 del 2005.

Per effetto di tali pronunzie risulta così ormai presente nell’ordinamento processuale civile, tra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario. Con la conseguenza, che, alla luce di tale principio, le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso (costituzionalmente, appunto, adeguato) che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

E con l’ulteriore corollario che, ove tempestiva, quella consegna evita appunto alla parte la decadenza correlata alla inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata.

E ciò sia pur come effetto provvisorio e anticipato a vantaggio del notificante, ma che si consolida comunque col perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario; per il quale, a tal fine, rileva la data, invece, in cui l’atto è da lui ricevuto o perviene nella sua sfera di conoscibilità. 2.2. Nel caso in esame si tratta, però, non già di non far carico alla parte del ritardo nel completamento della procedura verificatosi nella fase successiva a quella di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario bensì di consentire alla stessa di rinnovare una procedura che, dopo quella consegna, non è stata portata a compimento.

Ma anche rispetto a tale seconda, e peculiare, evenienza la soluzione affermativa si impone sul piano della interpretazione costituzionalmente orientata.

Poiché è solo con la rinnovazione della notifica che, in questo caso, si realizza il contemperamento degli interessi in gioco (entrambi presidiati dalla garanzia della difesa): quello, cioè, del notificante di non vedersi addebitare il mancato esito della procedura notificatoria per la parte sottratta al suo potere di impulso e quello, del destinatario dell’atto, di essere posto in condizione di riceverlo ed approntare – nel pertinente termine (per lui decorrente da tale ricezione) – le proprie difese.

2.3. Occorre allora reperire nell’ordinamento il meccanismo idoneo ad attuare una siffatta rinnovazione della notifica, che permetta appunto alla parte di superare l’ostacolo che, non per sua colpa si è frapposto all’esercizio del suo potere. E che ciò, per altro, consenta non senza limiti di tempo, ma entro un circoscritto e predefinito arco temporale, quale coessenziale ad un processo che si svolge per fasi successive e logicamente coordinate, venendo altrimenti riconosciuto a quella parte una protezione del suo diritto di difendersi esorbitante rispetto alla ragione che la giustifica.

L’ordinamento conosce due tipologie di moduli procedimentali all’uopo utilizzabili, rispettivamente attivabili su autorizzazione del giudice in accoglimento di previa istanza della parte (secondo lo schema della rimessione in termini di cui all’art. 184 bis c.c., che rinvia, a sua volta, all’art. 294 c.p.c.) o direttamente dalla parte, con atto soggetto al successivo controllo del giudice quanto all’effettiva sussistenza delle ragioni che hanno impedito l’esercizio in modo tempestivo dell’attività altrimenti preclusa, secondo lo schema, appunto, dell’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c..

La scelta tra tali meccanismi non può ovviamente essere operata a discrezione dell’interprete, ma deve avvenire in base ad un criterio di autocollegamento. Nel senso che è dallo stesso sistema, o subsistema, del quale fa parte il procedimento del cui incolpevole mancato completamento si tratta che deve provenire l’indicazione del modulo procedimentale per la sua rinnovazione.

Per cui è conseguente che, nell’ipotesi in esame, sia proprio il meccanismo della opposizione tardiva (qui operante anche indipendentemente dai presupposti del caso fortuito e della forza maggiore) quello deputato a consentire all’ingiunto – entro il limite temporale di cui all’ultimo comma del citato art. 650 c.p.c. (“L’opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione”) – la rinnovazione della notifica della opposizione, precedentemente mancata per causa, comunque, a lui non addebitatale.

Soluzione questa “costituzionalmente imposta” (argomentando la Corte Cost. n. 350 del 2004) anche in ragione del fatto che, altrimenti, l’inutile decorso del termine perentorio per l’opposizione, derivante da causa non imputabile alla parte onerata, determinerebbe per l’ingiunto, con la consolidazione del titolo esecutivo, l’impossibilità di agire e difendersi in giudizio per la tutela del suo diritto (cfr. anche Corte cost. 1976 n. 120).

3. Va conclusivamente quindi affermato il principio per cui, nella notifica della opposizione a decreto ingiuntivo, la tempestiva consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario perfeziona la notifica per l’opponente, evitando al medesimo anche l’effetto di decadenza, dal rimedio oppositorio, nell’ipotesi di non tempestivo o mancato completamento della procedura notificatoria per la fase sottratta al suo potere d’impulso. Con la conseguenza, in tale ultimo caso, che è in potere della parte di rinnovare la notifica con il modulo, e nel termine, della opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c..

4. La sentenza impugnata – che ha deciso in difformità – va pertanto cassata con il conseguente rinvio della causa allo stesso Giudice di pace di Napoli, in persona di diverso magistrato, cui si demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Giudice di pace di Napoli, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2006.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2006


Art. 145 c.p.c.: Notificazione alle persone giuridiche

L’articolo 145 c.p.c. è stato recentemente modificato dall’art. 2 della L. 263 del 28.12.2005. Oggi il tenore letterale della norma non permette la notifica presso la sede della persona giuridica ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c. . Sembra, dunque, cancellato lo sforzo interpretativo della Corte di Cassazione anche a Sezione Unite che aveva affermato tale possibilità.
Diventano, quindi, di dubbia possibilità tali forme di notifica. Si ritiene, però, che anche le modifiche apportate all’art. 145 c.p.c. dovranno essere integrate dalla giurisprudenza poiché, altrimenti, verrebbe meno la possibilità di notificare un atto privo dell’indicazione del legale rappresentante con scadenza in die.


Bilancio 2005

Atti relativi al Bilancio dell’Associazione dell’anno 2005 approvato dalla Giunta Esecutiva del 09.02.2006 e dal Consiglio Generale del 29.04.2006

Vedi: Bilancio 2005


Riunione Consiglio Generale del 29.04.2006

Ai sensi dell’Art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione del Consiglio Generale che si svolgerà sabato 29 aprile p.v. alle ore 10:00 presso l’Hotel Re Enzo – Via Santa Croce, 26 – Bologna (tel. 051.523322), in prima convocazione, e alle ore 12:00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

  1. Bilancio consuntivo anno 2005 (Mandato A.G. del 14.06.2005);
  2. Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione;
  3. Iniziative proselitismo Associazione;
  4. Programma attività dell’Associazione per l’anno 2006;
  5. Varie ed eventuali

Leggi: Verbale C.G. del 29 04 2006


Aderisci alla Associazione A.N.N.A.

Come Associazione intendiamo promuovere una nuova stagione legislativa, che ponga al centro dell’azione la revisione delle normative che regolano la notificazione, al di sopra degli interessi dei gruppi e delle fazioni senza logiche di schieramento, per garantire da un lato la certezza da parte del cittadino e dall’altra una maggiore serenità e sicurezza da parte del Messo Comunale.
I Messi Comunali, data l’importanza del loro ruolo, hanno il diritto – dovere di contribuire a ripensare lo sviluppo e l’evoluzione delle mansioni che svolgono nell’ambito della P.A..
Ovviamente, nessuno può pensare che ciò possa avvenire solo attraverso lo stimolo che la nostra Associazione potrà dare affinché ciò si realizzi, anche se non demorderemo.
Sicuramente operando di concerto ed attuando la massima cooperazione tra tutti i protagonisti, si potranno ottenere quei risultati da tutti sperati e da tutti auspicati.
E’ questo uno dei motivi per cui è indispensabile il tuo contributo anche, e non solo, per far conoscere ai colleghi la nostra Associazione.
In questa attività proiettiamo, futuro quanto mai prossimo, le nostre risorse sia umane che intellettuali, nella consapevolezza che il futuro è nella nostra forza e nella nostra capacità di svolgere un ruolo attivo nel mondo della notificazione.


Notificazione alle persone Giuridiche. Art. 145 c.p.c.

Oggi il tenore letterale della norma non permette la notifica presso la sede della persona giuridica ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c. . Sembra, dunque, cancellato lo sforzo interpretativo della Corte di Cassazione anche a Sezione Unite che aveva affermato tale possibilità.

Diventano, quindi, di dubbia possibilità tali forme di notifica. Si ritiene, però, che anche le modifiche apportate all’art. 145 c.p.c. dovranno essere integrate dalla giurisprudenza poiché, altrimenti, verrebbe meno la possibilità di notificare un atto privo dell’indicazione del legale rappresentante con scadenza “in die”.

Testo Circolare

Art. 145 c.p.c.: Notificazione alle persone giuridiche

L’articolo in esame è stato recentemente modificato dall’art. 2 della L. 263 del 28.12.2005 ([1]).

Oggi rispetto al passato è possibile notificare in «luogo libero» purché nell’atto sia espressamente indicata la persona fisica che rappresenta l’Ente e il suo indirizzo.

Per essere più chiari la notifica alle persone giuridiche può essere eseguita alternativamente sia presso la sede («Luogo vincolato») sia presso il legale rappresentante «luogo libero».

Nell’ipotesi di notifica alla persona fisica che rappresenta l’Ente, però, l’applicazione degli artt. 140 e 143 c.p.c. è tassativamente subordinata all’impossibilità di eseguire la notifica non solo ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. al legale rappresentante, ma anche all’impossibilità di notificare presso la sede della società a mani del legale rappresentante o alla persona incaricata di ricevere o ad altra persona addetta alla sede o al portiere dello stabile in cui è la sede. ([2])

La sede è quella che risulta dall’atto costitutivo o dallo statuto e che sia stata annotata nel registro delle persone giuridiche (C.C.I.A.A.). Pertanto, la notificazione deve essere eseguita nella sede sociale che risulti dal registro ([3]).

Nei casi in cui la sede legale sia diversa da quella effettiva, la notifica può essere eseguita anche in quest’ultima, quando, però, la persona giuridica abbia operato in modo tale da fare ritenere che quella sia la propria sede.

Per sede effettiva delle persone giuridiche deve intendersi il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l’accentramento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell’attività dell’ente ([4]).

Presso la sede l’atto deve essere consegnato al Legale Rappresentante o persona incaricata al ritiro. In loro assenza, facendone menzione nella relata di notifica, l’atto può essere consegnato ad altra persona addetta alla sede stessa.

Grazie alle recenti modifiche, in alternativa alla persona addetta alla sede, l’atto può essere consegnato anche al «Portiere dello stabile in cui è la sede».

Notifica ad enti privi di personalità giuridica

Per gli enti che non hanno personalità giuridica si deve distinguere se essi sono tenuti all’iscrizione al registro delle imprese e vi sono iscritti, oppure se ciò non è avvenuto. Nel primo caso si ricade nella normativa prevista per le persone giuridiche, nel secondo si deve guardare alla sede portata a conoscenza dei terzi o, in sua mancanza, al luogo in cui questi enti svolgono la loro attività in modo

continuativo.

Se ciò non è possibile e nell’atto è indicato il nome del Legale Rappresentante la notifica si esegue mediante consegna al Legale Rappresentante con le modalità previste per le persone fisiche, ai sensi degli artt. 138 e ss. del c.p.c..

NOTA DELL’ASSOCIAZIONE

Oggi il tenore letterale della norma non permette la notifica presso la sede della persona giuridica ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c. . Sembra, dunque, cancellato lo sforzo interpretativo della Corte di Cassazione anche a Sezione Unite che aveva affermato tale possibilità ([5]).

Diventano, quindi, di dubbia possibilità tali forme di notifica. Si ritiene, però, che anche le modifiche apportate all’art. 145 c.p.c. dovranno essere integrate dalla giurisprudenza poiché, altrimenti, verrebbe meno la possibilità di notificare un atto privo dell’indicazione del legale rappresentante con scadenza «in die».

Il luogo e la procedura di notificazione alle persone giuridiche si sintetizzano nelle tabelle sotto riportate:

Ipotesi Situazione in loco Luogo di notifica Come notificare
A Atto intestato a Persona Giuridica con indicazione del Legale Rappr. Esiste la sede Sede della Persona Giuridica Alla Persona Giuridica mediante consegna al Legale Rappresentante o Incaricato al ritiro. In loro assenza all’Addetto alla sede o al Portiere.
Esiste la sede, ma non vi sono soggetti abilitati a ricevere Abitazione, Ufficio o Azienda del Leg. Rappr. La copia dell’atto viene notificata direttamente presso l’abitazione del Legale Rappresentante.
Non è stata trovata la sede della ditta Abitazione, Ufficio o Azienda del Leg. Rappr. Al Legale Rappresentante, ai sensi dell’art. 138 e seguenti del c.p.c., compreso l’art. 143, previa relazione negativa che evidenzi le ragioni della mancata notifica alla Persona Giuridica presso la sede.
B Atto in scadenza intestato a Persona Giuridica senza identificazione del Legale Rappr. senza possibilità di ricercarlo. Esiste la sede Sede della Persona Giuridica Alla Persona Giuridica mediante consegna al Leg. Rappr. o Incaricato al ritiro. In loro assenza all’Addetto alla sede o al Portiere.
Esiste la sede Sede della Persona Giuridica Alla Persona Giuridica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (Vedi nota dell’Associazione)
Non è stata trovata la sede della ditta Sede della Persona Giuridica Alla Persona Giuridica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. (Vedi nota dell’Associazione)
Ipotesi Situazione in loco Luogo di notifica Come notificare
C Atto intestato a Persona Giuridica senza identificazione del Legale Rappresentante, che viene identificato dall’Agente Notificatore a seguito delle ricerche alla C.C.I.A.A. Esiste la sede Sede della Persona Giuridica Alla Persona Giuridica mediante consegna al Leg. Rappr. o Incaricato al ritiro. In loro assenza all’Addetto alla sede o al Portiere.
Esiste la sede, ma non vi sono soggetti abilitati a ricevere Abitazione, Ufficio o Azienda del Leg. Rappr. La copia dell’atto viene notificata direttamente presso l’abitazione del Leg. Rappr.
Non è stata trovata la sede della ditta Abitazione, Ufficio o Azienda del Leg. Rappr. Al Leg. Rappr., ai sensi dell’art. 138 e seguenti del c.p.c., compreso l’art. 143, previa relazione negativa che evidenzi le ragioni della mancata notifica alla Persona Giuridica presso la sede.

Suggerimenti utili:

  • Nel caso C le motivazioni, per cui si procede alla notifica l’abitazione del Legale Rappresentante ai sensi dell’art 138 e seguenti, devono essere riportate nella relazione di notifica.
  • Seguendo acriticamente il dettato dell’art. 137 c.p.c. 3° comma, la notifica alla società comporterebbe la consegna dell’atto in busta chiusa e sigillata perchè la persona che riceve è sempre diversa dalla Persona Giuridica destinataria. Tuttavia si ritiene che nell’ipotesi di consegna a mani del Legale Rappresentante, l’utilizzo della busta risulti assolutamente superfluo rispetto allo scopo di tutelare la privacy di una Persona Giuridica dal momento che materialmente l’atto dovrà comunque sempre essere visto dal rappresentante fisico della Persona Giuridica.
  • Quando il nome del Rappresentante Legale, pur non risultando indicato in atti, sia successivamente reperito dall’Agente Notificatore con una normale indagine, la notifica si esegue con le modalità previste al punto C) della tabella sopra riportata [Cassazione Civile 2.03.1990 n. 1640 ].
  • Si ricorda che è nulla la notifica eseguita presso la sede della Persona Giuridica, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., qualora nell’atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l’ente e che è altrettanto nulla la notifica, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., eseguita presso la residenza del Legale Rappresentante qualora non risulti l’impossibilità ad eseguirla presso la sede della Persona Giuridica.
  • Qualora non sia possibile eseguire la notifica presso la sede della Persona Giuridica, sia nota la residenza del Legale Rappresentante e tale residenza non si trovi nel comune di competenza territoriale del Messo Comunale, si restituisce l’atto all’Ufficio Mittente indicando i motivi della mancata notifica.

La notificazione all’Ente Comune, effettuata presso la Casa Municipale con consegna dell’atto a persona qualificatasi come «impiegato ad essa addetto», deve ritenersi valida, in quanto conforme alle prescrizioni dell’art. 145 c.p.c., indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una preventiva ricerca del destinatario dell’atto o di altra persona specificamente incaricata di riceverlo, e fino a quando il destinatario medesimo non fornisca la prova contraria circa la qualità del suddetto consegnatario, da presumersi sulla base delle dichiarazioni da lui rese al momento della ricezione. A tale ultimo fine non può considerarsi decisiva e vincolante una dichiarazione scritta rilasciata dal sindaco del Comune, circa la non autorizzazione dell’impiegato consegnatario a ricevere atti giudiziari, trattandosi di un documento di parte, redatto dal sindaco all’infuori delle sue funzioni certificatorie, e quindi liberamente valutabile dal giudice di merito. (Cass. 11.03.1986, n. 1638).

Associazioni non riconosciute e comitati

La notificazione di atti intestati alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati, deve essere eseguita prioritariamente presso la sede dell‘Associazione o del Comitato, intestando la relata di notifica al rappresentante legale presso l’Associazione o Comitato, ai sensi degli artt. 138, 140 c.p.c.. E’ possibile effettuare la notifica dell’atto al Presidente presso l’abitazione dello stesso, ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c..


([1]) L 28/12/2005 n.263 – Vigente alla G.U. 21/03/2006

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ DELLO STATO

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (ORGANI E UFFICI)

Articolo 2

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 92, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»;

b) all’articolo 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica»;

2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi»;

c) all’articolo 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;

2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;

3) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143»;

d) l’articolo 147 è sostituito dal seguente:

«Art. 147. – (Tempo delle notificazioni). – Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21»;

e) all’articolo 149, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto»;

f) all’articolo 155, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa»;

g) all’articolo 163-bis, primo comma, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni» e le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni»;

h) all’articolo 170, quarto comma, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni»;

i) all’articolo 186-bis, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione»;

l) all’articolo 186-ter, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione»;

m) all’articolo 186-quater, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all’altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza»;

n) all’articolo 255, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro»;

o) all’articolo 256, le parole: «Il giudice può anche ordinare l’arresto del testimone» sono soppresse;

p) all’articolo 269, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Nell’ipotesi prevista dal terzo camma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell’articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo»;

q) l’articolo 283 è sostituito dal seguente:

«Art. 283. – (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello). – Il giudice dell’appello, su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione»;

r) all’articolo 293, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni»;

s) all’articolo 642, secondo comma, dopo le parole: «grave pregiudizio nel ritardo,» sono inserite le seguenti: «ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere;» e la parola: «ma» è soppressa;

t) all’articolo 787, primo comma, le parole: «il notaio delegato» sono sostituite dalle seguenti: «il professionista delegato»;

u) all’articolo 788 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell’articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli, articoli 570 e seguenti»;

3) al quarto comma, la parola: «notaio» è sostituita dalla seguente: «professionista».

2. All’articolo 103 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette giorni»;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«L’intimazione a cura del difensore contiene:

1) l’indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell’ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;

3) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

4) l’avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro».

3. All’articolo 18 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «, ancorché festivo» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «Nei giorni festivi si chiude alle dodici» sono soppresse.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore (1).

[1] Comma così modificato dall’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. La medesima modifica era stata disposta dall’art. 2, D.L. 30 dicembre 2005, n. 271, non convertito in legge.

([2]) Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche.

(Testo in vigore dal 1° marzo 2006)

La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede [c.c. 14, 16, 46], mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale (1).

La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 codice civile e seguenti si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell’articolo 19 secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale (2).

Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143 (3) (4).

(Testo in vigore fino al 28 febbraio 2006)

La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede [c.c. 14, 16, 46], mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa (5).

La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 codice civile e seguenti (6) si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell’articolo 19 secondo comma.

Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, si osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141 (7).

———————–

(1) Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.». Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(2) Comma così modificato prima dall’articolo unico, R.D. 20 aprile 1942, n. 504 e poi dal comma 1 dell’art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».

(3) Comma così sostituito dal comma 1 dell’art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2,, modificato dall’art. 2, D.L. 30 dicembre 2005, n. 271, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.». Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(4) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.

(5) Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(6) Testo così sostituito dall’articolo unico, R.D. 20 aprile 1942, n. 504.

(7) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.

([3]) Comm. Centrale, decisione n. 6128 del 26.5.1980.

La notifica a società dell’avviso di accertamento eseguita nella sede risultante dalla certificazione della Camera di commercio deve ritenersi ritualmente eseguita, ancorché tale sede sia diversa da quella risultante dalla cancelleria del Tribunale, poiché il Messo Notificatore non è tenuto ad effettuare ricerche in tal senso a norma dell’art. 145 c.p.c. ed in quanto non può essere presa in considerazione la certificazione che risulta non presentata dinanzi ai giudici di merito.

([4]) Cassazione civile, sez. lavoro n. 9978 del 28.7.2000

Ai fini dell’equiparazione di fronte ai terzi, ex art. 46 c.c., della sede effettiva della persona giuridica alla sede legale, deve intendersi per sede effettiva il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l’accentramento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell’attività dell’ente (nella specie, relativa all’impugnativa di licenziamento proposta da un dipendente della Fiat auto s.p.a., la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto valida la notifica effettuata presso lo stabilimento ove il dipendente prestava la sua attività lavorativa, coincidente con il luogo risultante dalle lettere di addebito disciplinare e di licenziamento e con quello ove operavano i responsabili della società che avevano proceduto alla contestazione ed alla risoluzione del rapporto).

([5]) Cass. civ. sez. unite 04/06/2002 n. 8091


DPR 12/04/2006 n. 184

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n. 184(1).

Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e in particolare l’articolo 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 13 febbraio 2006;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 17 marzo e del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento:

1. Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni di seguito denominata: «legge».

2. I provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l’esercizio del diritto di accesso sono adottati dalle amministrazioni interessate, entro il termine di cui all’articolo 14, comma 1, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell’articolo 27 della legge (2).

(2) Sulla disciplina del diritto di accesso agli atti vedi:

– per l’Agenzia del demanio, il Provv. 24 gennaio 2007;

– per l’Istituto superiore di sanità, il Decr. 18 settembre 2007;

– per l’Agenzia del territorio, il Provv. 13 giugno 2007;

– per la Banca d’Italia, il Provv. Banca Italia 29 ottobre 2007 e la Del. 11 dicembre 2007.

2. Ambito di applicazione.

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell’autorità competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

3. Notifica ai controinteressati.

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all’articolo 7, comma 2.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

4. Richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi.

1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

5. Accesso informale.

1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell’articolo 22, comma 5, della legge.

5. La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico.

6. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l’esistenza di controinteressati, invita l’interessato a presentare richiesta formale di accesso.

6. Procedimento di accesso formale.

1. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati, l’amministrazione invita l’interessato a presentare richiesta d’accesso formale, di cui l’ufficio rilascia ricevuta.

2. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato.

3. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 4 e 5 dell’articolo 5.

4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell’ipotesi disciplinata dal comma 2.

5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

6. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, il funzionario preposto all’unità organizzativa o altro dipendente addetto all’unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.

7. Accoglimento della richiesta e modalità di accesso.

1. L’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonchè di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

2. L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

3. L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio indicato nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

4. I documenti sui quali è consentito l’accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.

5. L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L’interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

6. In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell’interessato, le copie possono essere autenticate.

8. Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni.

1. I provvedimenti generali organizzatori di cui all’articolo 1, comma 2, riguardano in particolare:

a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica;

b) le categorie di documenti di interesse generale da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione;

c) l’ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta, fatte salve le competenze del Ministero dell’economia e delle finanze;

d) l’accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione, la perdita accidentale, nonchè la divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.

9. Non accoglimento della richiesta.

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all’articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2. Il differimento dell’accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all’articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.

3. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata.

10. Disciplina dei casi di esclusione.

1. I casi di esclusione dell’accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell’articolo 24 della legge, nonchè con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24.

2. Il potere di differimento di cui all’articolo 24, comma 4, della legge è esercitato secondo le modalità di cui all’articolo 9, comma 2.

11. Commissione per l’accesso.

1. Nell’esercizio della vigilanza sull’attuazione del principio di piena conoscibilità dell’azione amministrativa, la Commissione per l’accesso, di cui all’articolo 27 della legge:

a) esprime pareri per finalità di coordinamento dell’attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l’uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge, nonchè, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all’esercizio e all’organizzazione del diritto di accesso;

b) decide i ricorsi di cui all’articolo 12.

2. Il Governo può acquisire il parere della Commissione per l’accesso ai fini dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 24, comma 6, della legge, delle sue modificazioni e della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di accesso.

3. Presso la Commissione per l’accesso opera l’archivio degli atti concernenti la disciplina del diritto di accesso previsti dall’articolo 24, comma 2, della legge. A tale fine, i soggetti di cui all’articolo 23 della legge trasmettono per via telematica alla Commissione per l’accesso i suddetti atti e ogni loro successiva modificazione.

12. Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l’accesso.

1. Il ricorso alla Commissione per l’accesso da parte dell’interessato avverso il diniego espresso o tacito dell’accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell’accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l’accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.

2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all’articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d’accesso. Nel termine di quindici giorni dall’avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni.

3. Il ricorso contiene:

a) le generalità del ricorrente;

b) la sommaria esposizione dell’interesse al ricorso;

c) la sommaria esposizione dei fatti;

d) l’indicazione dell’indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione.

4. Al ricorso sono allegati:

a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;

b) le ricevute dell’avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.

5. Ove la Commissione ravvisi l’esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine è prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto (3).

7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:

a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;

b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell’interesse previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge;

c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;

d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.

8. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d’accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.

9. La decisione della Commissione è comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato può emanare l’eventuale provvedimento confermativo motivato previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge.

10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge.

(3) Comma così modificato dall’art. 47-bis, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, nel testo integrato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.

13. Accesso per via telematica.

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, assicurano che il diritto d’accesso possa essere esercitato anche in via telematica. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

14. Disposizioni transitorie e finali.

1. Salvo quanto disposto per le regioni e gli enti locali dal comma 2, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai soggetti indicati nell’articolo 23 della legge. Gli atti adottati da tali soggetti vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguati alle relative disposizioni entro un anno da tale data. Il diritto di accesso non può essere negato o differito, se non nei casi previsti dalla legge, nonché in via transitoria in quelli di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e agli altri atti emanati in base ad esso.

2. Alle regioni e agli enti locali non si applicano l’articolo 1, comma 2, l’articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, e l’articolo 8, in quanto non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto all’accesso che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, della legge. Le regioni e gli enti locali adeguano alle restanti disposizioni del presente regolamento i rispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della sua entrata in vigore, ferma restando la potestà di adottare, nell’ambito delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni e misure organizzative necessarie per garantire nei rispettivi territori i livelli essenziali delle prestazioni e per assicurare ulteriori livelli di tutela.

3. I regolamenti che disciplinano l’esercizio del diritto d’accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

15. Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 1 a 7 e 9 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. È altresì abrogato l’articolo 8 di detto decreto dalla data entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 24, comma 6, della legge.

2. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


MERA IRREGOLARITÀ DELLA NOTIFICA EFFETTUATA DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA AL DI FUORI DEI LIMITI PREVISTI

“A seguito della modifica all’articolo 148 Codice di Procedura Penale, apportata dall’articolo 17 del Decreto Legge n. 144 del 2005, la polizia giudiziaria rimane organo di notificazione, in alternativa all’Ufficiale Giudiziario, anche se la sua sfera di competenza risulta limitata all’ipotesi di cui all’articolo 151.
Ne consegue che l’irregolarità verificatasi nel caso di specie – ove la polizia giudiziaria ha provveduto a notificare un atto al di fuori della sua sfera di competenza – non può ritenersi determinante l’inesistenza della notificazione, come avverrebbe nel caso in cui questa fosse effettuata da un organo del tutto privo del potere di notificazione e del relativo potere di certificazione; né può ritenersi causa di nullità non essendo prevista tale sanzione espressamente e non essendo la predetta irregolarità riconducibile alle nullità di ordine generale, posto che comunque una notifica vi è stata, ad opera di un organo dotato di tale potere, e che essa ha prodotto il suo effetto di conoscenza, di talchè l’irregolarità non ha inciso negativamente sull’intervento e l’assistenza dell’indagato”.


D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – Norme in materia ambientale

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (1).

Norme in materia ambientale (2) (3) (4).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

(2) L’art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto che nel presente provvedimento, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio», siano sostituite dalle seguenti: «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare», le parole: «Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare», le parole «Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici» siano sostituite dalle seguenti: «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale», e la parola «APAT» sia sostituita dalla seguente: «ISPRA».

(3) Nel presente decreto sono state riportate le modifiche disposte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. A causa delle numerose inesattezze contenute nel citato decreto legislativo, il testo coordinato può risultare non corretto. Si procederà alla rielaborazione del testo dopo la pubblicazione di un annunciato provvedimento di rettifica.

(4) In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale contenute nel presente decreto vedi il comma 5 dell’art. 9, D.L. 23 maggio 2008, n. 90. Vedi, anche, l’art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284. Sui limiti di applicabilità del presente decreto vedi il comma 1 dell’art. 369, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 20. Verifica di assoggettabilità.

1. Il proponente trasmette all’autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso di progetti (5):

a)      elencati nell’allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

b)      inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente (6);

c)      elencati nell’allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo (7).

2. Dell’avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza, nonché all’albo pretorio dei comuni interessati. Nell’avviso sono indicati il proponente, l’oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell’autorità competente.

3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.

4. L’autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all’allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull’ambiente. Entro la scadenza del termine l’autorità competente deve comunque esprimersi. L’autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L’Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. La tutela avverso il silenzio dell’Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo (8).

5. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull’ambiente, l’autorità competente dispone l’esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni (9).

6. Se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull’ambiente si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28 (10).

7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato a cura dell’autorità competente mediante:

a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma;

b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell’autorità competente (11).

(5) Alinea così modificato dalla lettera a) del comma 17 dell’art. 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(6) Lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 17 dell’art. 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(7) Lettera aggiunta dalla lettera c) del comma 17 dell’art. 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(8) Comma così sostituito dalla lettera d) del comma 17 dell’art. 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(9) Comma così modificato dalla lettera e) del comma 17 dell’art. 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(10) Comma così modificato dalla lettera f) del comma 17 dell’art. 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(11) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.