Notifiche fiscali: Circolare Dipartimento Giustizia tributaria del MEF

Il Dipartimento della Giustizia tributaria del MEF, ha chiarito che, in riferimento alle notifiche degli atti del processo tributario da/a soggetti residenti negli Stati aderenti all’Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE), è necessario effettuare, oltre al deposito nella segreteria della Commissione Tributaria, anche la notifica per via consolare.

Al contrario, qualora il soggetto non sia residente o domiciliato in Italia, ma abbia indicato un recapito negli Stati UE o SEE, va considerato l’art. 142 Codice procedura civile per le modalità di comunicazione e le notifiche degli atti processuali che lo riguardano.
Circolare 19 febbraio 2010, prot. n. 2793-2010,


Legge n. 25 del 26.2.2010

Legge 26/2/2010 n. 25

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 febbraio 2010, n. 48, S.O.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Art. 1

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 5 dell’articolo 1, del comma 4 dell’articolo 3 e del comma 4 dell’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194

All’articolo 1:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Entro il 15 giugno 2010, il Ministro dell’economia e delle finanze comunica al Parlamento, con apposito documento, dati statistici relativi al numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del 28 febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per volumi d’importo, al numero dei soggetti coinvolti, con indicazione dei Paesi di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, e l’ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate, distinte per rimpatrio o regolarizzazione»;

al comma 4, dopo la parola: «del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. All’articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, lettera a), le parole: ”di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420” sono sostituite dalle seguenti: ”del 31 luglio 2009”;

b) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: ”1° maggio 2004” sono sostituite dalle seguenti: ”31 luglio 2009”»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il termine in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, di cui all’articolo 64, comma 3, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2010»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Al comma 7 dell’articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: ”Per gli anni 2004-2009” sono sostituite dalle seguenti: ”Per gli anni 2004-2010”.

5-ter. E’ ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2010 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell’articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2009 dall’articolo 47-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

5-quater. Al fine di attuare le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l’anno 2010. Al relativo onere, pari a 3.500.000 euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. All’articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ”e 2010” sono sostituite dalle seguenti: ”, 2010 e 2011”.

7-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 48 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

al comma 10, le parole: «di soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti»;

al comma 14, le parole: «articolo 18 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 18 del testo unico di cui al decreto»;

dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

«14-bis. Per assicurare un efficace e stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i contratti a tempo determinato dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati al 31 gennaio 2012.

14-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 14-bis si provvede secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato»;

al comma 15, primo periodo, la parola: «previsionali» è sostituita dalla seguente: «previsionale»;

dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Le somme iscritte in bilancio nell’ambito della missione ”Fondi da ripartire” e del programma ”Fondi da assegnare”, unità previsionale di base 25.1.3, ”Oneri comuni di parte corrente”, capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell’esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell’esercizio successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l’anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al predetto capitolo 3077»;

al comma 17, le parole: «del medesimo articolo» sono soppresse;

dopo il comma 17 è inserito il seguente:

«17-bis. Il termine di un anno per l’adempimento del dovere di alienazione di cui all’articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, già prorogato dall’articolo 28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dall’articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è differito al 31 dicembre 2011 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata»;

al comma 18, le parole: «che è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All’articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo è soppresso»;

dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:

«20-bis. Ai fini della partecipazione alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi agli anni 2010-2012, si fa riferimento alla rappresentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, ai soli fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la sottoscrizione dei contratti, la media tra dato associativo e dato elettorale è rideterminata nei nuovi comparti ed aree di contrattazione sulla base dei dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.

20-ter. All’articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: ”, ai sensi dell’articolo 43” fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) al secondo periodo, la parola: ”Conseguentemente,” è soppressa»;

dopo il comma 23 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«23-bis. All’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: ”gennaio” è sostituita dalla seguente: ”marzo”;

b) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: ”A decorrere dal 1° gennaio 2011,”;

c) al decimo periodo sono premesse le seguenti parole: ”A decorrere dal 1° gennaio 2010,” e le parole: ”entro il 31 dicembre di ciascun anno” sono sostituite dalla seguente: ”semestralmente”;

d) dopo il decimo periodo è inserito il seguente: ”Gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall’esercizio finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all’Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall’articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

23-ter. Per consentire la prosecuzione dei relativi interventi, nell’Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nella colonna ”Intervento”, dopo la voce: ”legge 31 gennaio 1994, n. 93” sono inserite le seguenti:

legge 21 marzo 2001, n. 73;

decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

legge 15 luglio 2003, n. 189, e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2004”.

23-quater. Il termine per il versamento all’INPDAP delle differenze contributive a qualunque titolo dovute dalle amministrazioni di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481, e 31 luglio 1997, n. 249, rispetto a quanto precedentemente versato all’INPS, è prorogato al 1° luglio 2010, senza applicazione di interessi o sanzioni per il periodo pregresso. Ciascuna amministrazione provvede al predetto pagamento senza oneri a carico della finanza pubblica e del personale dipendente.

23-quinquies. Al fine di assicurare l’adeguamento alle corrispondenti norme comunitarie nei termini da queste stabiliti, a decorrere dal 1° marzo 2010, nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 12, alla voce: ”gasolio”, le parole: ”euro 302,00” sono sostituite dalle seguenti: ”euro 330,00”;

b) al punto 13, alla voce: ”gasolio”, le parole: ”euro 302,00” sono sostituite dalle seguenti: ”euro 330,00”;

c) al punto 16-bis, alla voce: ”Carburanti per motori”, le parole: ”Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri” sono sostituite dalle seguenti: ”Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri”.

23-sexies. Lo stanziamento di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 4.100.000 euro per l’anno 2010 e di 5.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2011.

23-septies. Lo stanziamento di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 340.000 euro per l’anno 2010 e di 400.000 euro a decorrere dall’anno 2011.

23-octies. Lo stanziamento di cui all’articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 160.000 euro per l’anno 2010 e di 200.000 euro a decorrere dall’anno 2011.

23-novies. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come rideterminata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata di 2.000.000 di euro per l’anno 2010 e di 3.400.000 euro a decorrere dall’anno 2011.

23-decies. All’onere derivante dai commi 23-sexies, 23-septies, 23-octies e 23-novies, pari a euro 6.600.000 per l’anno 2010 e a euro 9.000.000 a decorrere dall’anno 2011, si provvede, quanto a euro 4.600.000 per l’anno 2010 e a euro 5.600.000 a decorrere dall’anno 2011, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della disposizione di cui al comma 23-quinquies, lettera c); quanto a euro 2.000.000 per l’anno 2010 e a euro 2.400.000 a decorrere dall’anno 2011, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 23-quinquies, lettere a) e b). A tal fine le dotazioni di bilancio relative al programma di spesa 1.5 ”Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposte” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010 sono ridotte dei corrispondenti importi. All’onere residuo, pari a 1.000.000 di euro annui, si provvede per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e per l’anno 2012 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

23-undecies. L’articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, relativamente alla direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, di cui all’allegato B della legge medesima, si interpreta nel senso che il termine di scadenza della delega è quello di cui all’articolo 47 della direttiva stessa.

23-duodecies. All’articolo 12, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: ”per un triennio” sono sostituite dalle seguenti: ”per sei anni”.

23-terdecies. Ai membri della Commissione sul diritto di sciopero di cui all’articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica il termine di durata in carica disposto ai sensi del comma 23-duodecies del presente articolo con decorrenza dalla stessa data.

23-quaterdecies. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, sono prorogati al 30 aprile 2010:

a) il termine per l’integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007 e dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, n. 127 del 4 giugno 2007 e n. 128 del 3 giugno 2008;

b) il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, individuate dal medesimo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009.

23-quinquiesdecies. Fino al 31 dicembre 2010 si applica la disciplina previgente all’articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, valutati in euro 800.000 per l’anno 2010, si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all’ultima voce dell’Elenco 1 di cui all’articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento da destinare a favore del Ministero della giustizia.

23-sexiesdecies. All’articolo 1, comma 17, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”e, fino al 31 dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al completo svolgimento delle attività indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e nella legge 31 dicembre 2009, n. 196”.

23-septiesdecies. All’articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: ”fino al 31 dicembre 2005” sono inserite le seguenti: ”anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti”.

23-octiesdecies. Fino al 31 marzo 2010 è prorogato il termine per l’adozione delle occorrenti disposizioni al fine di consentire:

a) l’integrazione di 8.000.000 di euro a favore del fondo per la protezione civile, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, per la tempestiva adozione delle misure occorrenti a fronteggiare gli stati emergenziali dell’ultimo anno;

b) la prosecuzione della partecipazione del CONI nonché del Comitato italiano paraolimpico agli eventi previsti dall’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, autorizzando conseguentemente la spesa per l’anno 2010 rispettivamente di 11.000.000 di euro e di 3.200.000 euro;

c) il trasferimento al Centro di formazione studi (Formez) di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, delle occorrenti risorse, pari a 1.200.000 euro per l’anno 2010, per la prosecuzione delle relative attività di formazione;

d) fino al 31 dicembre 2011 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 213-bis, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, anche ai dirigenti dei Servizi ispettivi del Ministero dell’economia e delle finanze, autorizzando conseguentemente la spesa di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011;

e) che fino all’avvio del funzionamento dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al fine di garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente – ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continui a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell’Agenzia;

f) l’incremento di 7.200.000 euro per l’anno 2010 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

23-noviesdecies. All’onere derivante dal comma 23-octiesdecies, pari a 30.670.000 euro per l’anno 2010 e a 70.000 euro per l’anno 2011, si provvede, quanto a 30.600.000 euro per l’anno 2010, mediante riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente e, quanto a 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

23-vicies. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, all’articolo 2, comma 89, la parola: ”dodici”, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: ”due”».

All’articolo 2:

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «centro di produzione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 4 luglio 1998, n. 224» sono sostituite dalle seguenti: «Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224»;

al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dal differimento del termine ultimo di durata della gestione liquidatoria di cui al periodo precedente, non dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all’articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato»;

al comma 5, le parole: «1° luglio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011»;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. All’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, le parole: ”ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri,” sono soppresse;

b) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: ”In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l’adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei princìpi di cui al presente articolo”.

7-ter. All’onere conseguente al minor risparmio derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-bis, quantificato in 2 milioni di euro, si provvede mediante soppressione dell’autorizzazione di spesa, di pari importo, di cui all’articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 26, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell’articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all’esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell’articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell’applicazione del predetto articolo 74;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell’applicazione del predetto articolo 74.

8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede con le modalità indicate al citato articolo 74, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008.

8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

8-quinquies. Restano esclusi dall’applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l’Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresì escluse dal divieto di cui al comma 8-quater e di cui all’articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in via prioritaria nell’ambito delle ordinarie procedure assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri.

8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell’articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte definitivamente.

8-octies. All’articolo 42-bis, comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: ”31 marzo 2009” sono sostituite dalle seguenti: ”31 maggio 2010”.

8-novies. Per le sole violazioni commesse dal 10 marzo 2009 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le norme di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre e al 31 marzo 2009 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre e al 10 marzo 2010.

8-decies. All’articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: ”delle amministrazioni pubbliche” sono aggiunte le seguenti: ”o di altri organismi di diritto pubblico”».

All’articolo 3:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Fino al 30 aprile 2010 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 3.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all’articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza. Al relativo onere, pari a 3.500.000 euro per l’anno 2010, si provvede mediante riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente»;

il comma 4 è soppresso;

dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

«8-bis. All’articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

”La carta d’identità può altresì contenere l’indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte”».

All’articolo 4:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la parola: ”quindici” è sostituita dalla seguente: ”venti”»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: ”Fermi restando i concorsi già banditi alla data del 1° marzo 2001,” sono sostituite dalle seguenti: ”Al termine del regime transitorio di cui all’articolo 35, comma 1,”»;

al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine le immissioni di cui al comma 3, lettera b), devono avvenire nell’ambito dei posti in organico per i quali l’Amministrazione competente è già stata autorizzata a effettuare le promozioni».

All’articolo 5:

al comma 4, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2010»;

al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle tariffe postali agevolate,»;

dopo il comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«7-bis. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, in materia di finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: ”al 31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: ”al 31 dicembre 2010”. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente comma, valutate in 5,78 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

7-ter. All’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ”31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: ”31 dicembre 2013”;

b) al comma 2, le parole: ”31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: ”31 dicembre 2013” e le parole: ”1° gennaio 2011” sono sostituite dalle seguenti: ”1° gennaio 2014”;

c) al comma 4, le parole: ”31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: ”31 dicembre 2013”;

d) al comma 5, le parole: ”1° gennaio 2011” sono sostituite dalle seguenti: ”1° gennaio 2014”.

7-quater. La durata in carica del commissario delegato di cui al comma 3 dell’articolo 22-sexies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è prorogata al 31 dicembre 2010. Al relativo onere, pari a 140.000 euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7-quinquies. Il Governo provvede ad adeguare il termine di sessanta mesi, disposto dall’articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, e successive modificazioni, in materia di requisiti di accesso alla professione di autotrasportatore per i veicoli al di sotto di 3,5 tonnellate, fissandolo alla data del 4 dicembre 2011, a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

7-sexies. Il Governo provvede ad adeguare la durata del periodo di cui all’articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55, in materia di personale marittimo, disponendo che lo stesso periodo abbia termine alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 292-bis del codice della navigazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

7-septies. Per l’anno 2010, il termine di cui al comma 5 dell’articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è differito al 16 aprile.

7-octies. Fino al 30 settembre 2010, sono adottati i provvedimenti attuativi per consentire che le risorse di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, possano essere destinate anche ad interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e degli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci, finalizzati al miglioramento dell’impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica.

7-novies. Per il completamento degli interventi di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, in materia di sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell’ENAV, la disponibilità complessiva, già stabilita nella misura di 30 milioni di euro, è estesa al 31 dicembre 2010 per la parte rimanente di 2,6 milioni.

7-decies. Agli oneri di cui al comma 7-novies si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

7-undecies. Al fine di fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali, con riguardo anche all’attività prevalente di transhipment, le disposizioni relative all’adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi di cui all’articolo 1, comma 989, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

7-duodecies. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 7-undecies, in via sperimentale, per gli anni 2010 e 2011, nelle more della piena attuazione dell’autonomia finanziaria delle Autorità portuali ai sensi dell’articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle Autorità portuali è altresì consentito, nell’ambito della loro autonomia di bilancio e nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché in diminuzione fino all’azzeramento delle singole tasse medesime.

7-terdecies. A copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 7-undecies e 7-duodecies, ciascuna Autorità portuale opera una corrispondente riduzione delle spese correnti ovvero, nell’ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo. In ogni caso, dall’applicazione delle disposizioni dei commi 7-undecies e 7-duodecies e del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All’articolo 6:

al comma 3, dopo le parole: «articolo 24» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

al comma 6, dopo le parole: «comma 5» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 9, le parole: «di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente»;

dopo il comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«9-bis. E’ consentita, fino al 30 giugno 2010, la presentazione del curriculum professionale di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008. A tali fini, l’articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, si interpreta nel senso che gli atti di indirizzo ministeriale ivi richiamati si intendono quelli attestanti l’esposizione all’amianto protratta fino al 1992, limitatamente alle mansioni e ai reparti ed aree produttive specificamente indicati negli atti medesimi.

9-ter. All’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: ”entro ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: ”entro trentasei mesi”.

9-quater. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, è inserito il seguente:

”1-bis. Fino al coordinamento legislativo delle norme vigenti in materia di esercizio della professione di odontoiatra, la sanzione di cui al comma 1 non si applica ai medici che abbiano consentito ai laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale, l’esercizio dell’odontoiatria anche prima della formale iscrizione all’albo degli odontoiatri”.

9-quinquies. In attesa del coordinamento legislativo delle disposizioni già vigenti in materia, fino al 31 dicembre 2010, al candidato al trapianto e al potenziale donatore di cui alla legge 26 giugno 1967, n. 458, che hanno un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52, con le modalità previste dal regolamento di cui alla medesima legge 26 giugno 1967, n. 458. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

All’articolo 7:

al comma 4, le parole: «30 settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Al fine di completare l’istituzione delle attività negli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005, a detti istituti, fino al 31 dicembre 2011, non si applica quanto previsto dall’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto dei risparmi di spesa ivi indicati con riferimento all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

4-ter. Le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide con riferimento all’anno scolastico 2010-2011.

4-quater. In attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è prorogato, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla data del 31 dicembre 2010»;

al comma 5, dopo le parole: «articolo 117 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Il termine di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo agli interventi a favore del comune di Pietrelcina, è prorogato per gli anni 2010 e 2011 nei limiti di 500.000 euro annui. Al relativo onere, pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

5-ter. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al comma 239, le parole: ”entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: ”entro la data del 30 giugno 2010”.

5-quater. Il finanziamento di cui al comma 4 dell’articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, previsto per il triennio 2007-2009, è prorogato fino al 31 dicembre 2010 nel limite di spesa di 10 milioni di euro. Nelle regioni in cui sono state costituite fondazioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, ed hanno ottenuto il riconoscimento dal Ministero dell’interno, è assegnato il relativo finanziamento. Gli istituti tecnici superiori hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed accorpano gli istituti tecnici e professionali che ne fanno parte e che siano capofila di poli formativi. Alla copertura degli oneri recati dall’attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5-quinquies. All’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: ”31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: ”31 dicembre 2010”».

All’articolo 8:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All’articolo 281, comma 2, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: ”entro cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: ”entro sette anni”»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All’articolo 4, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: ”1° gennaio 2009” sono sostituite dalle seguenti: ”1° gennaio 2011”.

4-ter. Il termine previsto dall’articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, è prorogato al 30 giugno 2010».

All’articolo 9:

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”L’importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa”»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui all’articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2010.

4-ter. Al comma 9 dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”, nonché può avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate”».

All’articolo 10, comma 1, le parole: «legge 22 dicembre 1990, n. 441» sono sostituite dalle seguenti: «legge 22 dicembre 1990, n. 401».

Dopo l’articolo 10 sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-bis. – (Termini in materia di ”taglia-enti” e di ”taglia-leggi”). – 1. L’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento ”taglia-enti”, si interpreta nel senso che l’effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1.

2. All’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento ”taglia-enti”, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ”Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: ”Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura”.

3. All’articolo 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo è soppresso.

4. All’articolo 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: ”Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari”.

Art. 10-ter. – (Modifiche all’articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998). – 1. All’articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole da: ”nel limite” fino a: ”precedente” sono sostituite dalle seguenti: ”entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato”.

Art. 10-quater. – (Gestione dei libri genealogici). – 1. L’efficacia del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 aprile 2009, n. 3907, è prorogata fino al 30 aprile 2011 e fino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo decreto. A tal fine, i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, sono da intendersi pubblici e, in tal senso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può esercitare il potere sostitutivo.

Art. 10-quinquies. – (Proroga del finanziamento delle attività di formazione professionale dell’ISFOL). – 1. E’ prorogato al 2010 il finanziamento delle attività di formazione professionale dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, nella misura di 7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 10-sexies. – (Differimento dell’applicazione di disposizioni in materia di contributi all’editoria). – 1. Nelle more della riforma organica del settore dell’editoria e in attuazione dell’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per i contributi relativi all’anno 2009 di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter limitatamente alle minoranze linguistiche, 2-quater, 3 e 10 dell’articolo 3 e all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, al comma 4 dell’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al comma 5 dell’articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ai soggetti aventi diritto non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell’importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello spettante per l’anno 2008;

b) ai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 230, e all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, per i contributi relativi all’anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell’importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello spettante per l’anno 2008;

c) all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, le parole: ”2007 e 2008” sono sostituite dalle seguenti: ”2007, 2008 e 2009”. All’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: ”all’annualità 2008” sono sostituite dalle seguenti: ”fino all’annualità 2009”. All’articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: ”aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l’anno di riferimento dei contributi” sono sostituite dalle seguenti: ”essere superiori a quelli ammessi al calcolo dei contributi per l’anno 2008”;

d) per i contributi relativi all’anno 2009, previsti dall’articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all’estero, dall’articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché dagli articoli 137 e 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, si applica una riduzione del 50 per cento del contributo complessivo calcolato per ciascun soggetto;

e) per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 non si applicano l’articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché gli articoli 4, comma 3, e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e l’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i rimborsi telefonici erogati dal Ministero dello sviluppo economico. Per i contributi relativi agli anni a decorrere dal 2009 ai soggetti di cui agli articoli 11 della citata legge n. 67 del 1987, e successive modificazioni, 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e 8 della citata legge n. 250 del 1990, e successive modificazioni, sono riconosciuti esclusivamente i contributi erogati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e fermi restando gli stanziamenti previsti per le provvidenze all’editoria come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, un importo non inferiore a 50 milioni di euro per l’anno 2010 è destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie postali del settore dell’editoria. A tal fine, il citato importo di 50 milioni di euro per l’anno 2010 è immediatamente accantonato e reso indisponibile fino all’utilizzo per la predetta finalità.

3. All’articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”o vengano editate da altre società comunque costituite”.

4. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al monitoraggio delle spese relative alle provvidenze per l’editoria di cui al presente articolo e riferisce in merito, entro il 30 giugno, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni dello stanziamento di bilancio stabilito a legislazione vigente, tenuto conto anche di quanto previsto dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con proprio decreto, nell’esercizio della propria autonomia contabile e di bilancio, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell’ambito delle spese rimodulabili, iscritte nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri».


Senato, si definitivo al “milleproroghe”

Il Senato ha approvato in terza lettura e in via definitiva la conversione del dl milleproroghe, nel testo modificato, giunto dalla Camera.


Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 18-01-2010) 24-02-2010, n. 4410

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente

Dott. BERNARDI Sergio – rel. est. Consigliere

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Cimina Salumi s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore D.M.A., domiciliata in Roma piazzale Clodio n. 14, presso l’avv. Gianfranco Graziani, rappresenta e difesa dall’avv. PERUGI GIULIANO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/14/05 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 23 giugno 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 gennaio 2010 dal consigliere relatore Dott. Sergio Bernardi;

udito l’avv. Angelo Colucci – delegato – per la ricorrente;

udito l’avv. Massimo Santoro per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo
La Cimina Salumi s.r.l. impugnava l’avviso di rettifica n. (OMISSIS) emesso a seguito del processo verbale di constatazione n. 24 redatto dalla Guardia di Finanza in data 19.01.1999. Il ricorso era dichiarato inammissibile perché proposto oltre sessanta giorni dopo la notificazione dell’atto impugnato.

La sentenza di primo grado era confermata in appello. La società ricorre avverso la sentenza della CTR del Lazio deducendo violazione degli artt. 145 e 139 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene che la notificazione dell’avviso di rettifica era nulla, sicché il termine di impugnazione non sarebbe mai iniziato a decorrere. L’Agenzia delle Entrare resiste con controricorso.

Motivi della decisione
Il ricorso non inammissibile per “omessa esposizione dei fatti di causa”, perché contiene una descrizione della fattispecie sufficiente a delineare chiaramente i termini della doglianza proposta.

Col ricorso originario la società Cimina Salumi aveva dedotto la nullità della notificazione dell’avviso impugnato per violazione degli artt. 138, 139 e 145 c.p.c.. L’atto risultava notificato “nel comune di (OMISSIS) mediante consegna al sig. V.P.R. vicina di casa addetta al ritiro che firma”, e “Nessuna altra indicazione risultava dalla relazione di notifica nella quale, in particolare, neppure appariva chi ne fosse il destinatario”. Il messo notificatore aveva successivamente inviato presso la sede sociale di via (OMISSIS) una raccomandata “per portare a conoscenza del contribuente l’avvenuta consegna dell’atto nelle mani della vicina di casa”. Ma “stante l’assenza nella sede sociale delle persone indicate nell’art. 145 c.p.c., ed apparendo nella intestazione dell’atto da notificare la persona fisica che rappresentava l’ente, il Messo Notificatore avrebbe dovuto seguire le disposizioni degli artt. 138 e 141 c.p.c.”. Disposizioni che – secondo il ricorrente – non erano state osservate. Anche perché “la lettera raccomandata richiamata dall’Agenzia… risulterebbe inviata ancora alla “società contribuente” presso la sede sociale, con ulteriore disapplicazione delle norme previste dagli artt. 138 e 139 c.p.c.”.

Nel controricorso si sostiene invece che tali disposizioni furono osservate. “Considerata l’assenza dei soggetti richiamati dall’art. 139 c.p.c., commi 1 e 2, in applicazione dell’art. 139 c.p.c., comma 3, ultima parte, richiamato dall’art. 145 c.p.c., comma 3, la notificazione è stata effettuata legittimamente alla sig.ra V.P.R. quale “vicina di casa che accetti di riceverla” (art. 139 c.p.c., comma 3), facendo seguire alla consegna la prevista raccomandata che ne dava comunicazione al contribuente. Invero “come evidenziato nell’avviso di rettifica, il liquidatore sig. D.M.A. risultava essere domiciliato presso il domicilio fiscale della Cimina Salumi s.r.l. in liquidazione, dunque in via (OMISSIS)”, dove la copia dell’atto da notificare era stata accettata dalla vicina di casa.

Osserva la corte che la dedotta nullità non sussiste. Il procedimento previsto per l’ipotesi che sia impossibile la consegna presso la sede della persona giuridica, ma sia indicata nell’atto la persona fisica che rappresenta l’ente, prevede che la notificazione sia eseguita “a mani proprie” di quest’ultima o presso la sua residenza, che nella specie coincideva con la sede sociale. Ed in caso di assenza del destinatario e di persona di famiglia o addetta alla sua casa la consegna può avvenire, se manca il portiere, ad “un vicino di casa che accetti di riceverla”. Ciò è quanto è avvenuto nella specie. Poiché sede sociale ed abitazione del legale rappresentante coincidevano, la consegna dell’atto, da parte del messo notificatore, ad una vicina di casa implicava insieme la attestazione che quella consegna non era al momento altrimenti possibile né nella sede né nell’abitazione, e la raccomandata spedita all’indirizzo del destinatario ha perfezionato il procedimento sia se indirizzata alla società persona giuridica che se indirizzata al legale rappresentante nella qualità, trattandosi comunque dello stesso soggetto diversamente denominato.

Va dunque dichiarato inammissibile il ricorso, ma possono compensarsi le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010


Cartellino di riconoscimento obbligatorio per i dipendenti pubblici

I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti dal 13 febbraio scorso a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. E’ quanto dispone la circolare esplicativa n. 3 del 2010 del ministro Renato Brunetta indirizzata a tutte le amministrazioni centrali e periferiche che intende dare indicazioni più concrete sull’obbligo di identificazione introdotto dall’art. 69 del decreto legislativo n. 150/2009 (Riforma della Pubblica Amministrazione) che persegue l’obiettivo di attuare la trasparenza nell’organizzazione e nell’attività delle pubbliche amministrazioni e comprende tutti i dipendenti pubblici “contrattualizzati”.

La norma non si applica ai magistrati e agli avvocati dello Stato, ai professori universitari, al personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale della carriera diplomatica e prefettizia e alle altre categorie che sono disciplinate dai propri ordinamenti. Ma rimane in ogni caso salva, anche in questi casi, la possibilità per le amministrazioni di adottare direttive e introdurre misure per consentire una rapida identificazione del personale a contatto con il pubblico, mediante cartellini e targhe, nel rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi al trattamento dei dati personali. Le deroghe comunque, debbono essere indicate in decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, adottati su proposta del Ministro competente.


Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale

Il 19.02.2010, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), proposto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta. Questo decreto legislativo segna il passaggio dall’amministrazione novecentesca (fatta di carta e timbri) all’amministrazione del XXI secolo (digitalizzata e sburocratizzata) e fornisce una puntuale attuazione dei criteri di delega contenuti nell?articolo 33 della legge n. 69 del 2009.
Dopo la Riforma Brunetta della Pubblica Amministrazione (il decreto legislativo n. 150/2009 che ha introdotto meritocrazia, primalità, trasparenza e responsabilizzazione dei dirigenti), l’approvazione del nuovo CAD (il vecchio Codice è stato pubblicato cinque anni fa con decreto legislativo n. 82 del 2005) va a costituire così il secondo pilastro su cui poggia il disegno di modernizzazione e digitalizzazione della PA definito nel Piano industriale presentato nel maggio 2008.
Questa riforma, resasi necessaria per effetto della rapida evoluzione delle tecnologie informatiche, risponde in maniera puntuale alla necessità di mettere a disposizione delle amministrazioni e dei pubblici dipendenti strumenti (soprattutto digitali) in grado di incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’intero sistema pubblico. I cittadini e le imprese richiedono infatti mezzi più snelli, rapidi e meno costosi per comunicare con le pubbliche amministrazioni. L’obiettivo è quindi quello di evitare che strutture obsolete e procedure interminabili continuino a gravare il sistema Italia di costi e di adempimenti tali da scoraggiare l’afflusso di capitali internazionali a vantaggio di Paesi, anche emergenti, che hanno più decisamente imboccato la strada della modernizzazione e della semplificazione amministrativa.
Le principali novità riguardano:
– la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni attraverso l’istituzione di un ufficio unico responsabile delle attività ICT, la razionalizzazione organizzativa e informatica dei procedimenti, l?introduzione del protocollo informatico e del fascicolo elettronico;
– la semplificazione dei rapporti con i cittadini e con le imprese attraverso l’introduzione di forme di pagamenti informatici, lo scambio di dati tra imprese e PA, la diffusione e l’uso della PEC, l’accesso ai servizi in rete, l’utilizzo della firma digitale, la dematerializzazione dei documenti e l’arricchimento dei contenuti dei siti istituzionali in termini di trasparenza;
– la sicurezza e lo scambio dei dati attraverso la predisposizione, in caso di eventi disastrosi, di piani di emergenza per garantire la continuità operativa nella fornitura di servizi e lo scambio di dati tra PA e cittadini.
Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale rende possibile la modernizzazione della Pubblica Amministrazione con la diffusione di soluzioni tecnologiche e organizzative che consentono un forte recupero di produttività. Tra questi:
– riduzione dei tempi fino all’80% per le pratiche amministrative;
– riduzioni dei costi della giustizia: nei sei mesi di sperimentazione delle notifiche telematiche relative al processo civile presso il Tribunale di Milano sono state effettuate 100.000 notifiche telematiche per un risparmio di circa 1 milione di euro;
– riduzione di circa 1 milione di pagine l?anno per l?effetto dell’avvio della dematerializzazione, con l’obiettivo al 2012 di ridurre di 3 milioni le pagine;
– risparmio del 90% dei costi di carta e del relativo impatto ecologico (uso e smaltimento) per circa 6 milioni di euro l’anno (solo acquisto senza smaltimento);
– utilizzo diffuso della Posta Elettronica Certificata (PEC), che produrrà un risparmio a regime di 200 milioni di euro per la riduzione delle raccomandate della Pubblica Amministrazione ai cittadini, senza contare la riduzione dei tempi e degli spazi di archiviazione.
Una volta completato l’iter di approvazione, il decreto legislativo avvierà un processo che consentirà di avere entro i prossimi 3 anni (in coerenza quindi con il Piano e-Gov 2012) un?amministrazione nuova, digitale e sburocratizzata:
– Entro 3 mesi le pubbliche amministrazioni utilizzeranno soltanto la Posta elettronica certificata (PEC) per tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo;
– Entro 4 mesi le amministrazioni individueranno un unico ufficio responsabile dell’attività ICT;
– Entro 6 mesi le pubbliche amministrazioni centrali pubblicheranno i bandi di concorso sui propri siti istituzionali;
– Entro 12 mesi saranno emanate le regole tecniche che consentiranno di dare piena validità alle copie cartacee e soprattutto a quelle digitali dei documenti informatici, dando così piena effettività al processo di dematerializzazione dei documenti della PA. Le pubbliche amministrazioni non potranno richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali. Il cittadino fornirà una sola volta i propri dati alla Pubblica Amministrazione: sarà onere delle amministrazioni in possesso di tali dati assicurare, tramite convenzioni, l’accessibilità delle informazioni alle altre amministrazioni richiedenti;
– Entro 15 mesi le pubbliche amministrazioni predisporranno appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire servizi e il ritorno alla normale operatività.


Corso di Aggiornamento – MONTECCHIO Emilia (RE) – 5.5.2010

Mercoledì 5 maggio 2010
Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Comune di Montecchio Emilia

Il Castello

Sala della Rocca

Montecchio Emilia (RE)

Con il patrocinio del Comune di Montecchio Emilia (RE)

 Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 150,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2009 con rinnovo anno 2010 già pagato al 17.01.2010. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 190,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2010 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annanotifiche.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 250,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

  • Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:
    Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

    Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
    Causale: Corso Montecchio 2010
    (*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
    (**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
    (***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

    L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

    L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
    I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:
Asirelli Corrado
– Resp. Servizio Notifiche del Comune di Cesena (FC)

– Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training 

PROGRAMMA:

Nozioni generali

  • Cos’è una notifica
  • La relata di notifica – valore della stessa
  • La copia conforme all’originale
  • Richiedente – intermediario – consegnatario/destinatario
  • Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale
  • Tempi e luoghi delle notificazioni
  • I “vari” momenti di perfezionamento della notifica
  • Nullità delle notificazioni
  • Le responsabilità del Messo Comunale
  • Modifiche effettuate dall’art.174 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)

Il procedimento di notificazione 

  • Le notifiche a mani proprie
  • Le notifiche “tramite” terzi
  • Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei “terzi”
  • Le notifiche agli “assenti”
  • Deposito degli atti nella Casa Comunale
  • Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio nelle notifiche
  • L’Albo Pretorio “on line”
  • Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)
  • Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.
  • Le notifiche previste dagli art. 14 e 18 della L 689/1981
  • Le notifiche previste dall’art. 6 della L. 241/1990
  • Le notifiche attraverso il servizio postale
  • Le CAD e le CAN
  • Le notifiche dei tributi locali
  • Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973
  • Notificazione all’estero per gli atti Finanziari destinati agli iscritti all’A.I.R.E.
  • Le notifiche degli atti finanziari alle Società (Corte di Cassazione 2009)
  • Nuove modalità applicative dell’art. 140 c.p.c.
  • I Messi Notificatori – Legge finanziaria 2007
  • La notifica telematica
  • La richiesta di rimborso “trimestrale” delle spese di notifica
  • Presentazione modulistica e casi pratici
  • Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (Art. 1, comma 158 e ss.).

Iscrizione on line


Le nuove notifiche telematiche nel D.L. 193/2009

Tra gli interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, sono state previste anche misure per la digitalizzazione della giustizia (art. 4); la novità di tali misure consiste, in sostanza, nell’adozione della posta elettronica certificata quale strumento per comunicazioni e notificazioni nei processi civili e penali. Infatti, nel D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, il comma 2 dell’art. 4 stabilisce che “nel processo civile e nel processo penale tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata”.


Circolare 001/2010: Le nuove notifiche telematiche

Tra gli interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, sono state previste anche misure per la digitalizzazione della giustizia (art. 4); la novità di tali misure consiste, in sostanza, nell’adozione della posta elettronica certificata quale strumento per comunicazioni e notificazioni nei processi civili e penali. Infatti, nel D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, il comma 2 dell’art. 4 stabilisce che “nel processo civile e nel processo penale tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata”.


Nullo il verbale senza la sottoscrizione autentica dell’Agente

E’ nullo il verbale elevato per sanzionare una infrazione al Codice della Strada se non è riportata sullo stesso la sottoscrizione autentica dell’agente accertatore. E’ questo il principio con cui il Giudice di Pace di Lecce (Avv. Cosimo Rochira) ha accolto il ricorso annullando il verbale impugnato.

Nel caso in esame, a seguito di ricorso proposto da un automobilista avverso un verbale elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Lecce, quest’ultima aveva depositato quale originale del verbale notificato mediante copia meccanografica, altra ed identica copia meccanografica dello stesso che presentava firme riproduttive mediante scanner del dirigente comandante della Polizia locale e del responsabile del procedimento che ne attestava la conformità all’originale e la notifica.

Con la sentenza in rassegna, che si rifà ad altri precedenti giurisprudenziali della Cassazione, il Giudice di Pace di Lecce, richiamando le norme dettate in materia dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione nonché quelle contenute nella c.d. Legge Bassanini (n. 59/97, art. 15), che prevede la firma in originale di tutti gli atti della PA che debbono essere motivati (come i verbali di accertamento di violazioni al CdS), ha sancito il principio per cui è inesistente giuridicamente il verbale notificato in assenza di sottoscrizione autentica da parte di colui che lo ha redatto.

Giudice di Pace di Castellammare di Lecce, Sentenza 18/01/2010


Poste Italiane S.p.A. – Gara per l’affidamento del servizio di realizzazione e gestione di corsi di formazione per messi notificatori in materia di notifiche di cartelle di pagamento e altri documenti esattoriali

… trasmettiamo la nota prot. n. P-ACQ.2010.0000786.U mediante la quale, ad ogni effetto di Legge e di Regolamento si notizia che la scrivente ha deciso di non procedere all’esame delle offerte pervenute e, conseguentemente, alla non aggiudicazione della gara in oggetto.

Leggi: Gara per l’affidamento del servizio di realizzazione e gestione di corsi di formazione per messi notificatori in materia di notifiche di cartelle di pagamento e altri documenti esattoriali


PEC, conclusa la fase di selezione

PEC, conclusa la fase di selezione offerte
Poste Italiane, Telecom Italia e Postecom al primo posto “in classifica”

Il Dipartimento per la Digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’Innovazione tecnologica (DDI) ha concluso nei giorni scorsi la fase di selezione delle offerte per la concessione del servizio di posta elettronica certificata (PEC) gratuita per i cittadini.
Il raggruppamento temporaneo di impresa costituito da Poste Italiane, Postecom e Telecom Italia è risultato primo in graduatoria.
Dopo i significativi risultati in termini di diffusione ottenuti grazie alla sperimentazione avviata con INPS e ACI a settembre scorso, la PEC gratuita sta diventando una realtà per tutti.


Nuove fasce di reperibilità durante la malattia

IN VIGORE DAL 4 FEBBRAIO 2010

Sulla G.U. del 20 gennaio è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici assenti per malattia. Il provvedimento ( n. 206 del 18/12/2009) era espressamente previsto dal decreto legislativo n. 150 (il cosiddetto “decreto Brunetta”) e stabilisce che le fasce di reperibilità sono:

DALLE 9.00 ALLE 13.00 E DALLE 15.00 ALLE 18.00
l’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi

Sono esclusi dall’obbligo i dipendenti la cui assenza sia legata a:
– patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
– infortuni sul lavoro;
– malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
– stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;

Di particolare importanza anche la precisazione contenuta nell’art. 2 e cioè “sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato”.


Corso di Aggiornamento – FASANO (BR) – 4.3.2010

Giovedì 4 marzo 2010
Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Comune di Fasano BR
Palazzo di Città

Piazza Ciaia 1

Con il patrocinio del Comune di Fasano (BR)

 Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
 € 150,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2009 con rinnovo anno 2010 già pagato al 17.01.2010. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 200,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2010 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annanotifiche.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 270,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:
Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Fasano 2010
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:
Asirelli Corrado
Resp. Servizio Notifiche del Comune di Cesena (FC)

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Nozioni generali

Cos’è una notifica

La relata di notifica – valore della stessa

La copia conforme all’originale

Richiedente – intermediario – consegnatario/destinatario

Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale

Tempi e luoghi delle notificazioni

I “vari” momenti di perfezionamento della notifica

Nullità delle notificazioni

Le responsabilità del Messo Comunale

Modifiche effettuate dall’art.174 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)

Il procedimento di notificazione 

Le notifiche a mani proprie

Le notifiche “tramite” terzi

Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei “terzi”

Le notifiche agli “assenti”

Deposito degli atti nella Casa Comunale

Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio nelle notifiche

L’Albo Pretorio “on line”

Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)

Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.

Le notifiche previste dagli art. 14 e 18 della L 689/1981

Le notifiche previste dall’art. 6 della L. 241/1990

Le notifiche attraverso il servizio postale

Le CAD e le CAN

Le notifiche dei tributi locali

Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973

Notificazione all’estero per gli atti Finanziari destinati agli iscritti all’A.I.R.E.

Le notifiche degli atti finanziari alle Società (Corte di Cassazione 2009)

Nuove modalità applicative dell’art. 140 c.p.c.

I Messi Notificatori – Legge finanziaria 2007

La notifica telematica

La richiesta di rimborso “trimestrale” delle spese di notifica

Presentazione modulistica e casi pratici

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

Iscrizione on line


Giudice di Pace Lecce Sentenza 18 gennaio 2010, n. 8190

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Aw. Cosimo Rochira ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione
all’udienza del 4.12.2009, promossa da: ……, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Matranga e M. Marinosci
CONTRO
COMUNE DI LECCE, domiciliato per legge presso il suo ufficio,
rappresentato e difeso dai Funzionari della P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.12.2008, ……. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. P 12659 del 1.9.08 con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di Euro 121,00 quale sanzione amministrativa comminatagli, per la violazione del art.7 e 15$ com. 9 e 13 del C.d.S. in quanto sostava in zona a traffico limitato.
Rilevava il ricorrente l’illegittimità della contestazione e del relativo verbale. Concludeva chiedendo, l’annullamento del suddetto verbale di contestazione. Il Giudice di Pace fissava l’udienza di comparizione.
Alla suddetta udienza si costituiva in Giudizio il Comune resistente il quale impugnava e contestava il ricorso chiedendone il rigetto, compariva inoltre il ricorrente, a mezzo del suo procuratore, il quale insisteva per l’accoglimento del ricorso, quindi, la causa, all’udienza del 4.12.2009,
precisate le conclusioni, dopo ampia discussione; veniva decisa dando lettura in udienza del dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso risulta fondato e va pertanto accolto.
In via preliminare si rileva che all’udienza del 17.6.09 ii resistente si impegnava a depositare la documentazione attestante la presenza di adeguata segnaletica regolamentare, ma nelle successive udienze si dava atto del mancato deposito.
Dalla documentazione esibita in atti emerge che i verbali di contestazione notificati all’opponente, dall’Ufficio di Bologna CMP, sono tutti diversi dal verbale redatto dall’ausiliario del traffico, e non sono autenticati.
Al riguardo, si osserva che la normativa del vigente Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e del relativo regolamento (D.P.R. n. 495/1992) stabilisce all’art. 385, comma 3°, che il verbale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’Ufficio o Comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cure del responsabile dello stesso Ufficio o Comando; invece, nel caso di verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, essi sono notificati con il modulo prestampato recante l’intestazione dell’Ufficio o Comando predetti.
Il sistema di contestazione, dunque, 8 diverso, in quanta contempla l’invio di uno degli originali del verbale redatto dall’organo accertatore, oppure di copia autenticata, dalla quale deve, dunque, risultare (ancorché come meramente riprodotta nella copia medesima) la sottoscrizione dell’agente accertatore, giusta Ia previsione di cui al comma 4° dell’art. 385 D.P.R. n. 495/1992, che — a sua volta — fa espresso riferimento al precedente art. 383, il cui comma 4° testualmente statuisce: Il verbale deve in genere essere conforme al modello allegato, e fa parte integrante del presente regolamento,: se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello”, compresa, naturalmente, la sottoscrizione dell’agente accertatore, come si ricava agevolmente dal fac-simile di modello allegato al regolamento d’esecuzione del Codice della Strada.
Né tale disciplina può ritenersi odiernamente modificata da quanto stabilito dall’ultimo periodo dell’art. 3, comma 2; L. 39/1993 (Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile), stante l’entrata in vigore dell’art.15 L: 59/1997 e dei regolamenti attuativi in esso previsti, secondo i quali la firma a stampa, in sostituzione di quella autografa, può essere apposta solo per gli atti che non richiedano alcuna previa valutazione e non anche per gli atti che debbano essere motivati in relazione alle particolarità del caso concreto,
come nei verbali di accertamento e contestazione di violazioni al Codice della Strada (Cass. Civ., Sez. I, 28/12/2000, n. 16204 — conformi: Cass. Civ., Sez. I, 03/03/1998, n. 2341; Cass. Civ., Sez. I, 07/05/1999, n. 4567).
E’ ormai concetto consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. IIi, 15/04/1999, n. 3741; Cass. Civ., Sez. I, 26/06/1992, ti 8031; Cass. Civ., Sez. I, 29/12/1989, n. 5826) che, dinanzi alle contestazioni dell’opponente, è onere dell’ente opposto fornire prova della legittimità del suo operato e della fondatezza della sua pretesa.
Rilevata la fondatezza ed il carattere assorbente del primo motivo di ricorso,appena trattato, si appalesa inutile l’esame dei successivi motivi, che vengono assorbiti dal primo.
Il ricorso è dunque fondato e va accolto, le spese e competenze di giudizio, per giustificati motivi dovuti alla particolarità della fattispecie, vanno compensate tra le parti.
Il Giudice di Pace di Lecce:
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ……. avverso il verbale n.. P 12659 del 1.9.08, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
spese compensate.
Così deciso in Lecce, oggi 4.12.2009.