AVVISO AGLI UTENTI

Comunicazione per i Soci dell’Associazione iscritti nell’anno 2010

Cari Colleghi come avrete notato è stato rinnovato il nostro sito web cercando, almeno questo era l’obbiettivo, di venire incontro alle varie esigenze da più parte espresse, in particolare dagli associati, al fine di una maggiore fruibilità alle informazioni contenute nel sito.

E’ evidente che non è stato possibile accogliere tutte le richieste, ma abbiamo cercato di raggrupparle ed adattarle alle esigenze “tecnico informatiche”.

Vi è ancora molto lavoro da fare, ma contiamo di completare, almeno la prima parte, entro fine anno.

In tale contesto si informa che i codici per l’accesso al vecchio sito www.annanotifiche.it NON SONO PIÙ VALIDI, occorre entrare nel nuovo sito www.annamessi.it e nell’area ISCRIZIONE selezionare MODULO ADESIONE ON LINE cliccando, dopo avere compilato tutti i campi, sul tasto “Invia il modulo”.

Entro 24 ore verranno inviati, all’indirizzo email indicato, i codici di accesso al sito.

Ringrazio per la collaborazione.

Cordialmente

Pietro Tacchini

Presidente Nazionale


La raccomandata determina la notificazione

Nella notificazione eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c., terzo comma, la mancata spedizione della raccomandata non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio  dell’attività dell’Ufficiale Giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’Ufficiale Giudiziario medesimo, la nullità della notificazione al destinatario.

Vedi:

Tribunale di Roma, sezione XIII, sentenza 431/2010

Corte Suprema di Cassazione, civ. Sez. II, n. 17915 del 30-06-2008


La P.E.C., ha il suo motore di ricerca.

La posta elettronica certificata (P.E.C.) è un servizio di posta elettronica che è in grado di assicurare non solo la ricezione del messaggio da parte del destinatario, ma anche la perfetta conformità tra il messaggio inviato e quello ricevuto, ossia quello accessibile al destinatario nella sua casella di posta. Tali garanzie derivano dal fatto che a certificare la ricezione del messaggio, nella sua integrità, sono degli Enti gestori a ciò preposti, connotati da requisiti particolarmente rigorosi, soprattutto in tema di affidabilità e sicurezza, previsti dalla legge e dal CNIPA (oggi DigitPA).

L’art. 48 del dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  assegna un rilevante valore giuridico alla P.E.C.: utilizzando tale servizio, infatti, la trasmissione del documento informatico equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.


Firma digitale. Nuove regole

I certificatori accreditati dovranno attenersi alle nuove regole imposte dalla delibera CNIPA (Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione, oggi DigitPA) sulla firma digitale. Tali enti, definiti dal Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82), dovranno pertanto aggiornare tutte le smart card tramite Internet e, in alcuni casi, sostituirle fisicamente.

La delibera è volta a definire l’utilizzo di nuovi algoritmi matematici e nuovi formati dei dati, per innalzare ulteriormente il livello di sicurezza delle firme digitali. A dover subire l’aggiornamento saranno i software contenuti all’interno delle smart card e quelli di gestione dei dispositivi di lettura, per cui, nella maggior parte dei casi, sarà sufficiente scaricare da Internet i driver della propria tessera e i relativi programmi di gestione firma.

Per quanto riguarda invece i supporti il cui numero seriale (riportato sulla stessa carta) inizia con la cifra 1202, non abilitati all’aggiornamento online, i possessori dovranno rivolgersi all’ufficio di registrazione presso la CCIAA di pertinenza per richiedere un nuovo dispositivo (BK o Smart Card) alle condizioni e tariffe in vigore.

La sostituzione potrà essere effettuata, in base alle modifiche introdotte alla deliberazione CNIPA dalla Det. n. 69/2010, entro il 30 giugno 2011, mentre la sostituzione dei relativi programmi di firma dei documenti – anch’essi da aggiornare in ogni caso – dovrà completarsi entro il 31 dicembre 2010.

Utilizzando il programma di verifica di “Infocert“, sarà possibile sapere se il software rispetta la nuova o la vecchia normativa. Il mancato adeguamento comporterà la non validità legale dei documenti e la non conformità degli stessi.

Leggi: Determinazione Commissariale n. 69/2010


Albo Pretorio on line: norme attuative

Si comunicano le date per gli adempimenti relativi all’approvazione definitiva delle norme attuative previste dall’art. 32 della L. 69/2009:
  • entro il 10 ottobre arriverà la bozza comprendente tutte le osservazioni fatte dai vari commissari e dalla nostra Associazione;
  • entro il 15 ottobre si dovranno inviare le nostre eventuali richieste di modifica;
  • fino al 31 ottobre il testo verrà messo a disposizione della comunità nazionale come bozza di discussione;
  • nei primi giorni di novembre saremo presenti alla riunione che si terrà a Roma presso il Ministero per i beni Culturali per eventuali ulteriori osservazioni e modifiche;
  • il 20 novembre il testo definitivo del DPCM sarà presentato al Consiglio dei Ministri per l’approvazione.
Un importante risultato che può aprire nuove strade per il riconoscimento del ruolo della nostra Associazione.


Nulla la notifica al portiere se l’ufficiale giudiziario non dà atto delle vane ricerche del destinatario e delle altre persone di cui all’art. 139 c.p.c.

La II° Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione ha affermato il principio secondo cui “in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale notificante deve dare atto, oltre che dell’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita”. La Corte ha, dunque, stabilito che è “nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma”.

Sentenza n. 19417 pubblicata l’11 settembre 2010,


Tesseramento anno 2011

La Giunta Esecutiva nella riunione del 18.09.2010 ha approvato le quote di iscrizione all’Associazione per l’anno 2011 mantenendo invariate quelle approvate per l’anno 2010.

Le tipologie delle quote di adesione all’Associazione A.N.N.A. per l’anno 2011 sono:

Tipo A – Messi Comunali: € 60,00

Tipo B – Messi del Giudice di Pace e di Conciliazione: € 60,00;

Tipo C – Ufficiali Giudiziari: € 60,00;

Tipo D – Messi Provinciali: € 60,00;

Tipo E – Messi Notificatori di cui alla legge Finanziaria del 2007: € 60,00

Tipo F – Addetti di Polizia Municipale € 60,00

Tipo G – Avvocati € 100,00

Tipo H – Ex Messi Comunali non più in attività € 30,00 con esclusione della copertura assicurativa;

Tipo I – Comuni fino a 10.000 abitanti: € 100,00;

Tipo L – Comuni con popolazione da 10.001 a 100.000 abitanti: € 150,00;

Tipo M – Comuni con popolazione oltre i 100.001 abitanti: € 200,00;

Tipo N – Altri Enti (Consorzi di servizi, Unioni, ecc.): € 250,00;

Tipo O – Soggetti privati ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dell’Associazione: € 250,00

L’iscrizione delle tipologie A, B, C, D, E, F, G comprendono la copertura assicurativa oltre alle agevolazioni previste dalle convenzioni che l’Associazione ha già stipulato e che effettuerà.


Scarica il
Modulo adesione ENTE 2011

Scarica il Modulo adesione Messo Comunale 2011

La Giunta Esecutiva e il Consiglio Generale dell’Associazione nelle rispettive sedute del 5 febbraio 2011 hanno deliberato, tra l’altro, nuove opportunità al fine di favorire l’adesione dei Comuni o delle loro forme Associate (Unioni, Consorzi, etc …)che rinnovano l’iscrizione all’Associazione.

NUOVE OPPORTUNITA’

Tutti i Enti che, già soci nell’anno precedente, rinnoveranno l’adesione ad A.N.N.A. entro il 15 febbraio dell’anno successivo avranno diritto a:

  • Iscrizione gratuita ad A.N.N.A. di un dipendente del proprio Ente(preferibilmente che svolga le mansioni di Messo Comunale);
  • Sconto del 15% sul costo dell’iscrizione dei propri dipendenti, fino ad un massimo di 10, ai corsi di formazione organizzati da A.N.N.A. – tale sconto è da calcolarsi sulla quota di partecipazione che comprende anche l’iscrizione dei singoli dipendenti all’Associazione A.N.N.A..


Tesseramento 2011

La Giunta Esecutiva si è riunita sabato 18 settembre a Cesena e ha approvato le quote di iscrizione all’Associazione per l’anno 2011 decidendo di mantenere invariate le quote previste per l’anno 2010.


Corte Suprema di Cassazione, civ. Sez. V, n. 19733 del 17-09-2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – rel. Presidente
Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere
Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28502-2006 proposto da:

S.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 95, presso lo studio dell’avvocato PICCIAREDDA FRANCO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAGLIARI – UFFICIO TRIBUTI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARENULA 21, presso lo studio dell’avvocato LESTI QUINZIO BELARDINI ISABELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato FARCI GENZIANA, giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

BIPIESSE RISCOSSIONI SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 34/2006 della COMM. TRIB. REG. di CAGLIARI, depositata il 12/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/2010 dal Presidente e Relatore MARCO PIVETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto.

Svolgimento del processo

La s.p.a. Bipiesse Riscossioni notificò il 6 ottobre 2003 alla sig.ra S.M.M., per conto del Comune di Cagliari, una cartella esattoriale n. (OMISSIS) per il pagamento di 158,03 Euro a titolo di ICI per il 1993. L’intimata propose opposizione con atto depositato il 23 ottobre 2003, deducendo come si legge nella sentenza di secondo grado – la nullità della cartella per mancanza di motivazione; per violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7: per l’intervenuta decadenza in ragione della tardività dell’iscrizione a ruolo; per violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 in relazione alla L. n. 212 del 2000, artt. 6, 7 e 17; perchè “non era stato dimostrato il ruolo cui la cartella faceva riferimento”; perchè l’imposta era stata pagata.
La Commissione tributaria provinciale, con sentenza depositata il 31 maggio 2004, rigettò il ricorso rilevando che il credito tributario non era più contestabile in quanto l’avviso di liquidazione dell’imposta n. (OMISSIS) era stato notificato il 6 aprile 2000 presso l’abitazione della contribuente mediante consegna a mani di tale P.S. e non era stato opposto tempestivamente.
La contribuente ha proposto appello alla Commissione tributaria regionale facendo valere, a quanto si legge nella sentenza qui impugnata, che la pretesa fiscale manifestata con la cartella in contestazione era illegittima perchè l’appellante aveva già pagato l’imposta richiesta; perchè mancante del necessario atto presupposto (avviso di liquidazione e/o di rettifica); per intervenuta decadenza, con particolare riferimento alla richiesta degli interessi nonchè all’irrogazione della sanzione in quanto l’iscrizione a ruolo risulta effettuata oltre i termini di legge; per carenza assoluta di motivazione; “per intervenuta decadenza circa un “improbabile “e “incomprensibile “atto n. (OMISSIS) notificato il 06.4.2000″. Veniva chiesto pertanto che fosse dichiarata la nullità della cartella impugnata A) – in via pregiudiziale, 1) – per duplicazione d’imposta già regolarmente pagata; 2) – per carenza assoluta dell’avvenuta notificazione del necessario atto (avviso di liquidazione e/o di rettifica). B) – in subordine, 1) – per illegittimità della pretesa; 2) – per carenza di motivazione.
Costituendosi in giudizio il Comune di Cagliari ha ribadito che la notifica dell’avviso di liquidazione era avvenuta presso l’abitazione della sig.ra S. e che l’atto risultava ritirato da tale P.S. o P.S., e cioè dalla stessa persona che aveva ritirato altro atto tributario notificato alla sig.ra S. in cui la cansegnataria aveva dichiarato di essere la domestica della contribuente e che non era stato mai impugnato. Ha quindi ribadito la legittimità della sentenza di primo grado e l’infondatezza delle deduzioni di merito della contribuente ed ha chiesto il rigetto dell’appello.
La Commissione tributaria regionale, con sentenza depositata il 12 maggio 2006, ha respinto l’appello, rilevando che – “se era vero che nella notifica dell’avviso non appariva la qualifica della ricevente, la stessa (qualifica) risultava con tutta evidenza in modo inconfutabile nel secondo atto relativo all’imposta ICI per l’anno 1996, notificato il 10 dicembre 2001 alla stessa destinataria, atto nel quale la stessa ricevente si definisce domestica della destina-taria sig.ra S.”. Ne conseguiva la decadenza della contribuente dal potere di opporsi all’avviso.
Contro tale pronunzia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione al quale ha resistito con controricorso il Comune di Cagliari, mentre la s.p.a. Pipiesse Riscossioni non ha partecipato al giudizio.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso la contribuente deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2. Il quesito che conclude l’esposizione delle ragioni di censura è così formulato: “… dichiarare che in materia tributaria deve considerarsi inesistente la notifica dell’avviso di liquidazione avvenuta a mezzo posta tramite invio di raccomandata, nel caso in cui l’avviso di ricevimento risulti carente di taluni elementi essenziali, quali: l’indicazione precisa della qualità del ricevente, degli elementi riguardanti il luogo di destinazione, del numero, della data e della relata di notifica, ovvero, quando sia stata effettuata da soggetti non autorizzati alla notificazione degli atti di imposizione tributarie. Si chiede, in conseguenza, che l’Ecc.ma Corte voglia dichiarare l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione comunale dal richiedere il pagamento dell’imposta ICI mediante cartella di pagamento …”.

Il motivo è infondato.

1. Quanto al profilo riguardante l’omessa menzione, nell’avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario, è sufficiente richiamare la sentenza di questa Corte n. 4400 del 21 febbraio 2008 secondo cui “in tema di contenzioso tributario, è nulla la notifica dell’atto d’appello a mezzo del servizio postale ove nella relazione di notificazione sia indicato solo il nome del consegnatario ma non il suo rapporto con il destinatario, a meno che l’appellante non deduca e dimostri la sussistenza, tra consegnatario e destinatario, di uno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione (in senso conforme anche Cass. n. 1453 del 09/02/2000). A norma dell’art. 160 cod. proc. civ., infatti, la notificazione, anche se effettuata a mezzo della posta ed anche nell’ambito del contenzioso tributario, è nulla se non sono state effettivamente osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia e non anche se la relazione di notificazione non contiene le indicazioni necessarie per dimostrare che tali disposizioni sono state osservate, E’ pur vero infatti, che tali indicazioni sono prescritte dall’art. 149 cod. proc. civ. e dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 4, ma per l’inosservanza di tale prescrizione non è comminata la nullità sicchè essa, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., non può essere dichiarata dal giudice. In caso di mancanza di tali indicazioni l’osservanza delle disposizioni circa la persona alla quale la copia può essere consegnata può quindi essere dimostrata con ogni mezzo e solo in mancanza di tale prova la notifica potrà essere ritenuta nulla, ma ciò soltanto se il destinatario contesti specificamente che la persona alla quale la copia è stata consegnata non era con lui in alcuno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione. In caso contrario la sussistenza di tate rapporto deve ritenersi ammessa per non contestazione specifica e quindi non ha bisogno di essere provata.
Nella specie la sentenza impugnata ha accertato – e tale accertamento non è sindacabile in cassazione – che la persona alla quale la copia dell’avviso di accertamento venne consegnata era addetta alla casa della signora S. ed era a lei legata da rapporto di servizio. Va aggiunto che dal ricorso e dalla sentenza impugnata non risulta che l’attuale ricorrente abbia mai contestato il fatto che la consegnataria fosse effettivamente la sua domestica.

2. Con il medesimo motivo la ricorrente denunzia anche un secondo profilo di nullità della notifica dell’avviso di accertamento e presisamente il fatto che la notifica stessa sia stata effettuata da una agenzia privata di recapiti.

Si tratta peraltro di circostanza che non risulta essere stata mai dedotta nel giudizio di merito – o comunque il ricorso non fornisce indicazioni al riguardo – e che quindi non può essere fatta valere in questa sede. La stessa cosa deve dirsi per le altre mancanze imputate dal ricorso alla notificazione in esame (indicazione della città di destinazione, del numero civico, del numero e della data) che sono peraltro irrilevanti.

Il ricorso deve quindi essere respinto, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 500 Euro, di cui 100 per spese vive e 400 per onorari, oltre al contributo unificato, alle spese generali e agli accessori di legge.


Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 13-04-2010) 17-09-2010, n. 19712

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato CASSANO UMBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato GRAZIOSI ANTONIO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14953/2007 del TRIBUNALE di ROMA del 20.7.07, depositata il 02/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA. E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il tribunale di Roma, con sentenza del 2 agosto 2007, confermava la sentenza del locale giudice di pace, il quale aveva rigettato, perchè tardiva l’opposizione proposta da C.V. avverso il comune di Roma, per l’annullamento della cartella esattoriale n. (OMISSIS), relativa a violazione del codice della strada.

Ribadiva che il ritardo nel proporre l’opposizione (depositata il 23.6.2005, contro l’atto ricevuto il 15 marzo) non era addebitabile a vizio della notifica della cartella, perchè la notificazione mediante consegna al portiere dello stabile in cui risiede il destinatario si sarebbe perfezionata alla data stessa di consegna.

L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 15 luglio 2009; il comune ha resistito con controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Con unico complesso motivo di ricorso, concluso da rituale quesito, il ricorrente lamenta che il giudice di merito non abbia dato adeguata risposta alla denuncia di invalidità della notifica della cartella a causa della effettuazione di essa a mani del portiere dello stabile, senza attestazione delle vane ricerche delle persone indicate in ordine preferenziale dall’art. 139 c.p.c..

La censura è fondata. Il tribunale ha fondato la decisione su una lettura giurisprudenziale (“La notificazione mediante consegna dell’atto al portiere si perfeziona con tale consegna ed alla data di essa, non con il successivo invio della raccomandata di cui all’art. 139 cod. proc. civ. “Cass 9329/97) da qualche tempo superata dalla Corte e in particolare da questa Sezione, la quale afferma invece che “Nella notificazione eseguita ex art. 139 cod. proc. civ., comma 3, l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal quarto comma della medesima disposizione non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità1 della notificazione nei riguardi del destinatario”. (Cass. 17915/08; 7667/09; 1366/10 e indirettamente, C. Cost. 131/07).

Oltre a incorrere in tale errore la sentenza ha omesso di considerare la principale doglianza dell’opponente, relativa alla stessa legittimità della notifica al portiere in mancanza di preventive ricerche del destinatario. Sul punto le Sezioni Unite hanno già avuto modo di esprimersi, spiegando che: “In caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art. 139 cod. proc. civ., comma 2, secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. E’ pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata.” (SU 214/05; 11332/05).

Il tribunale non si è attenuto a tale insegnamento, che avrebbe invece potuto condurre, previe le necessarie verifiche di fatto, a diversa valutazione in ordine alla tempestività dell’opposizione e dunque all’esame delle ragioni di merito ivi dedotte.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa ad altro giudice del tribunale di Roma, che si atterrà al principio di diritto sopraevidenziato e in sede di rinvio liquiderà anche le spese di questo giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice del tribunale di Roma, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile tenuta, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010


Corso di aggiornamento – MONTECCHIO EMILIA (RE) 9.11.2010

Martedì 9 novembre 2010

Orario 9:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00

Comune di Montecchio Emilia

IL CASTELLO

Sala della Rocca

con il patrocinio del Comune di Montecchio Emilia

Quote di partecipazione al corso:

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

€ 150,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2009 con rinnovo anno 2010 già pagato al 17.01.2010. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)

€ 190,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2010 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.

€ 250,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

La quota d’iscrizione dovrà essere versata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: Corso Montecchio 2010

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Fontana Lazzaro

Resp. Servizio Notifiche dell’Unione Colline Matildiche (RE)

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Nozioni generali

Cos’è una notifica

  • La relata di notifica – valore della stessa
  • La copia conforme all’originale
  • Richiedente – intermediario – consegnatario/destinatario
  • Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale
  • Tempi e luoghi delle notificazioni
  • I “vari” momenti di perfezionamento della notifica
  • Nullità delle notificazioni
  • Le responsabilità del Messo Comunale
  • Modifiche effettuate dall’art.174 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)

Il procedimento di notificazione

  • Le notifiche a mani proprie
  • Le notifiche “tramite” terzi
  • Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei “terzi”
  • Le notifiche agli “assenti”
  • Deposito degli atti nella Casa Comunale
  • Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio nelle notifiche
  • L’Albo Pretorio “on line”
  • Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)
  • Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.
  • Le notifiche previste dagli art. 14 e 18 della L 689/1981
  • Le notifiche previste dall’art. 6 della L. 241/1990
  • Le notifiche attraverso il servizio postale
  • Le CAD e le CAN
  • Le notifiche dei tributi locali
  • Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973
  • Notificazione all’estero per gli atti Finanziari destinati agli iscritti all’A.I.R.E.
  • Le notifiche degli atti finanziari alle Società (Corte di Cassazione 2009)
  • Nuove modalità applicative dell’art. 140 c.p.c.
  • I Messi Notificatori – Legge finanziaria 2007
  • La notifica telematica
  • La richiesta di rimborso “trimestrale” delle spese di notifica
  • Presentazione modulistica e casi pratici
  • Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: Attività Formativa dell’Associazione anno 2010

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Montecchio 2010

Vedi: Video del Corso di formazione


Concorsi pubblici, domanda con Pec

Il Ministro Brunetta ha firmato la circolare che afferma la possibilità di presentare le istanze via posta elettronica certificata. Certificati medici, trasmissione telematica pronta a entrare a regime

Pec al debutto nei concorsi pubblici: la domanda di ammissione potrà infatti essere presentata anche tramite Posta elettronica certificata (Pec), che ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Lo prevede una circolare firmata nei giorni scorsi dal Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta, in cui vengono estese e chiarite le modalità di presentazione tramite l’e-mail certificata. In seguito ai “dubbi che alcune amministrazioni hanno manifestato in merito alla possibilità di estendere l’utilizzo della posta certificata anche alle procedure concorsuali pubbliche (e in particolare per quanto riguarda l’utilizzo di tale strumento per l’invio delle domande di concorso), il Ministro Brunetta – fa sapere una nota di Palazzo Vidoni – ha deciso di emanare la circolare affinché tutte le amministrazioni pubbliche possano senza alcun dubbio (in quanto già previsto dalla legge) adottare il sistema della Pec per ricevere le domande di partecipazione a concorsi pubblici”. Un “impegno significativo – viene inoltre sottolineato – e’ stato ed e’ tuttora profuso dal ministero per rendere la posta elettronica certificata lo strumento principale di comunicazione tra amministrazioni e nei rapporti con i cittadini”.

Certificati medici on line
Novità in arrivo, intanto, sul fronte dei certificati medici on line. La trasmissione telematica, informa sempre il Dicastero di Brunetta, è pronta a entrare a regime e con l’entrata in funzione del servizio può considerarsi completato il pacchetto dei servizi a disposizione dei medici per la trasmissione telematica dei certificati di malattia. “Sono stati quindi risolti”, secondo il ministero, “tutti i motivi che hanno rallentato nella fase iniziale l’utilizzo del nuovo sistema”.  I medici possono effettuare l’invio dei certificati all’Inps (ma anche l’annullamento o la rettifica dei certificati già inviati) utilizzando una semplice pagina web oppure i propri sistemi software. Inoltre, grazie al canale telefonico raggiungibile al numero verde 800-013 577, possono inviare il certificato anche tramite un telefono fisso o mobile, così da superare eventuali difficoltà temporanee dovute ad esempio alla mancanza di un personal computer o di una connessione a internet. Grazie al nuovo sistema, i datori di lavoro (sia pubblici che privati) possono inoltre visualizzare le attestazioni di malattia relative ai propri dipendenti, sia accedendo direttamente via web al sistema Inps, sia richiedendone all’Inps l’invio alla propria casella di Posta elettronica certificata. A tutti i lavoratori dipendenti, invece, il nuovo sistema web consente di prendere visione dei propri attestati di malattia accedendo semplicemente tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato. È stato inoltre superato, rende sempre noto Palazzo Vidoni, il problema dell’abilitazione dei medici al nuovo sistema. Nella media, circa il 75% dei medici di famiglia risulta abilitato, sia tramite apposite credenziali di accesso (Pin) rese disponibili dal Mef (e che il medico deve ritirare presso la propria azienda sanitaria di riferimento), sia tramite le Carte nazionale dei servizi (Cns) rese disponibili dalle regioni, come nel caso della Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. La piena operatività del nuovo sistema è riscontrabile, come spiega una nota ufficiale, anche dal veloce incremento del numero di certificati inviati in modalità telematica negli ultimi giorni. A oggi, risultano inviati complessivamente 269.877 certificati, così distribuiti a livello regionale: Lombardia (17.3790 certificati trasmessi), Piemonte (5.187), Valle d’Aosta (1.780), Provincia di Bolzano (9.785), Provincia di Trento (2.615), Veneto (14.863), Liguria (2.465), Emilia Romagna (1.818), Toscana (2.794), Umbria (775), Marche (17.057), Lazio (7.084), Abruzzo (6.664), Molise (99), Campania (13.165), Puglia (697), Basilicata (3.344), Calabria (3.247), Sicilia (1.443), Sardegna (1.205). Nella sola ultima settimana si e’ registrato un incremento di circa il 17%. Il Ministero ricorda infine che, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.150 del 2009 e dalla circolare Brunetta n.1 dell’11 marzo 2010, la trasmissione telematica del certificato di malattia è obbligatoria dal 19 giugno 2010.

Leggi: Circolare 030910_n12


Corso di aggiornamento – TERNI 28.10.2010

Giovedì 28 ottobre 2010

Orario 9:00 – 13:00 14:30 – 17:30

Comune di Terni

Palazzo Gazzoli

Sala Rossa

Via del Teatro Romano 13-15

con il patrocinio del Comune di Terni

Quote di partecipazione al corso:

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

€ 150,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2009 con rinnovo anno 2010 già pagato al 17.01.2010. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)

€ 200,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2010 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.

€ 270,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

La quota d’iscrizione dovrà essere versata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

  • Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:
  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: Corso Terni 2010

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Fontana Lazzaro

Comandante di Corpo di Polizia Municipale dell’Unione Colline Matildiche (RE)

Resp. Servizio Notifiche dell’Unione Colline Matildiche (RE)

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Nozioni generali

  • Cos’è una notifica
  • La relata di notifica – valore della stessa
  • La copia conforme all’originale
  • Richiedente – intermediario – consegnatario/destinatario
  • Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale
  • Tempi e luoghi delle notificazioni
  • I “vari” momenti di perfezionamento della notifica
  • Nullità delle notificazioni
  • Le responsabilità del Messo Comunale
  • Modifiche effettuate dall’art.174 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)

Il procedimento di notificazione

  • Le notifiche a mani proprie
  • Le notifiche “tramite” terzi
  • Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei “terzi”
  • Le notifiche agli “assenti”
  • Deposito degli atti nella Casa Comunale
  • Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio nelle notifiche
  • L’Albo Pretorio “on line”
  • Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)
  • Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.
  • Le notifiche previste dagli art. 14 e 18 della L 689/1981
  • Le notifiche previste dall’art. 6 della L. 241/1990
  • Le notifiche attraverso il servizio postale
  • Le CAD e le CAN
  • Le notifiche dei tributi locali
  • Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973
  • Notificazione all’estero per gli atti Finanziari destinati agli iscritti all’A.I.R.E.
  • Le notifiche degli atti finanziari alle Società (Corte di Cassazione 2009)
  • Nuove modalità applicative dell’art. 140 c.p.c.
  • I Messi Notificatori – Legge finanziaria 2007
  • La notifica telematica
  • La richiesta di rimborso “trimestrale” delle spese di notifica
  • Presentazione modulistica e casi pratici
  • Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: Attività Formativa dell’Associazione anno 2010

Modulo di Partecipazione: MODULO DI PARTECIPAZIONE Terni 2010


Modello di atto di attribuzione delle funzioni di Messo Comunale (determinazione dirigenziale)

COMUNE DI………………………

SETTORE/SERVIZIO/UFFICIO/…       ……………………………..

OGGETTO: DIPENDENTE __________________. MODIFICA DEL PROFILO PROFESSIONALE. ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI MESSO COMUNALE.

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 107, commi.2 e 3 e 109,c.2 del D.Lgs. n.267/2000:

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di ___________ n.____ del ____________;

VISTO l’Ordine di Servizio (del Sindaco) n. _______ del ___________, con il quale la dipendente in oggetto è stato/a incaricato/a di effettuare le notifiche attribuite dalla legge al Messo Comunale,

CONSIDERATO il percorso formativo svolto dal/dalla dipendente, mediante partecipazione a numerose iniziative di formazione ed aggiornamento in materia notificatoria;

TENUTO CONTO che la L.296/2006 ha istituito la figura del Messo Notificatore in riferimento alle funzioni ivi descritte all’art.1 commi 158, 159 e 160, funzioni che non possono considerarsi equivalenti a quelle proprie del Messo Comunale;

RITENUTO a tal proposito di meglio precisare la natura del profilo professionale già attribuito alla dipendente in oggetto, precisando che tali funzioni sono da considerarsi come proprie della figura del Messo Comunale e non del Messo Notificatore ex lege 296/2006 (oppure: “di integrare le funzioni già attribuite di messo notificatore con quelle di Messo Comunale”)

DETERMINA

di attribuire al/alla dipendente ________________ il profilo professionale di “ Messo Comunale” in luogo (oppure in aggiunta) di quello già attribuito dal ___________ di “ Messo Notificatore” , con ciò intendendo che le funzioni a tutt’oggi svolte dalla dipendente suindicata sono da considerarsi esclusivamente quelle tipiche della figura del “Messo Comunale”.

IL DIRIGENTE


Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2010) 11-09-2010, n. 19417

È nulla la notifica a mani del portiere quando manca nella relata l’attestazione del mancato reperimento delle persone privilegiate per la notificazione, secondo la successione prevista dall’articolo 139 del c.p.c.

In caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale notificante deve dare atto, oltre che dell’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’art. 139 CPC, la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita; è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11357/2007 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI ORTI GIANICOLENSI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCONI Riccardo, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9369/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 21/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/06/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMJ;

udito l’Avvocato Marconi Riccardo, difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che si riporta alla relazione scritta.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
I.A. ha impugnato la sentenza n. 9369 del 21 febbraio 2006 con la quale il Giudice di Pace di Romane ha respinto il ricorso avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) per l’importo complessivo di Euro 42,18 notificatagli in data 10 marzo 2005 ai sensi dell’art. 139 c.p.c. per il mancato pagamento di una sanzione amministrativa emessa dal Comune di Roma nell’anno 2001.

L’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Le considerazioni svolte nella relazione e condivise dal Procuratore Generale sono da recepire.

L’odierno ricorrente aveva dedotto con l’opposizione di non aver mai ricevuto la notificazione del verbale di cui alla cartella; quindi, depositatasi dal Comune in sede di costituzione la copia notificata del verbale, aveva contestato la validità della notificazione, in quanto effettuata al portiere dello stabile di sua residenza per difetto dei requisiti di legge.

Il Giudice di Pace ha respinto l’eccezione, ritenendola un indebito ampliamento dei motivi posti a fondamento del ricorso, qualificandola come mutatio libelli.

Con l’unico motivo di ricorso si deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 320 c.p.c., nonchè vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia per avere il G.d.P. erroneamente ritenuto di non doversi pronunciare sull’eccezione avanzata a seguito delle deduzioni e produzioni del Comune.

La censura è fondata.

Il motivo d’opposizione sollevato col ricorso era la mancata notifica del verbale posto a fondamento della cartella, onde incombeva al Comune provare l’avvenuta e rituale notifica, cosa che ha ritenuto di fare col deposito della copia notificata; soltanto una volta effettuato tale deposito l’opponente ha potuto sollevare la relativa eccezione di irregolarità della notificazione e, ciò facendo, non ha dedotto un nuovo motivo di opposizione, ma semplicemente specificato quello già proposto con l’atto introduttivo, evidenziando come la già dedotta mancata conoscenza del verbale per sua omessa notificazione fosse conseguenza dell’irritualità della notificazione stessa quale risultante dalla copia depositata dalla controparte.

La legittimità di specificazione siffatta deriva dall’espressa previsione dell’art. 183 c.p.c., comma 5.

L’oggetto, poi, di tale specificazione atteneva ad un vizio effettivo della notificazione, in quanto questa risultava eseguita a mani del portiere senza indovuta specificazione dell’esito negativo delle prioritarie ricerche delle altre persone preferenzialmente destinatarie della consegna.

Al riguardo, le SS.UU. di questa Corte, con sentenze 20.4.05 n. 8214 e 30.5.05 n. 11332, hanno evidenziato che “è principio ripetutamente affermato in materia che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale notificante debba dare atto, oltre che dell’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali nè riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art. 139 c.p.c., comma 2, la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita … è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (e pluribus, Cass. 11.5.98 n. 4739, 7.2.95 n. 1387, 21.11.83 n. 6956)”.

L’impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione al motivo accolto e, decidendosi nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, in accoglimento altresì dei corrispondenti motivi d’opposizione, va annullata la cartella esattoriale opposta.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria opposizione ed annulla la cartella esattoriale opposta; condanna il Comune di Roma alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 500,00 per diritti ed onorari quanto alla fase di merito ed in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 400,00 per onorari quanto alla fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2010