Anagrafe: Regolamento attuazione art. 5 D.L. 5/2012

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo previsto dall’art. 5 del D.L. 5/2012 in materia di cambio di residenza in tempo reale, che apporta diverse modifiche al D.P.R. 223/1989.
Diverse novità sono state anticipate con le circolari ministeriali emanate nei mesi scorsi, pertanto il regolamento non introduce cambiamenti di rilievo nell’attuale modalità di lavoro, ad eccezione dei seguenti punti:
  • la lettera h) aggiorna il contenuto delle schede individuali allineandolo ai modelli ISTAT già in uso
  • la lettera i) elimina la necessità di richiedere apposita autorizzazione per la gestione esclusivamente informatizzata dello schedario anagrafico
Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal 25/9/2012.

D.P.R. 30 luglio 2012, n. 154 – Regolamento attuazione art. 5 D.L. 5/2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, IN MATERIA DI CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE.

RELAZIONE

Il decreto del Presidente della Repubblica è diretto ad attuare l’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in base al quale, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il medesimo articolo 5, di cui si evidenziano di seguito gli aspetti di maggior rilievo.
L’articolo 5 di cui trattasi, rubricato “Cambio di residenza in tempo reale”, disciplina, nei commi 1 e 2, le modalità di presentazione delle dichiarazioni anagrafiche, richiamando, al riguardo, la generale normativa in tema di modalità di presentazione delle istanze alla pubblica amministrazione, contenuta nel Testo Unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
I successivi commi da 3 a 5, che disciplinano il procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche, prevedono:

  • che tale registrazione debba essere effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla loro presentazione;
  • che gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrano dalla data della dichiarazione;
  • che i controlli sulla sussistenza effettiva dei requisiti cui è subordinata la registrazione siano effettuati nei quarantacinque giorni successivi, decorsi i quali quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 241 del 2000.

Le norme introdotte dal citato articolo 5 prevedono altresì che l’eventuale esito negativo dei controlli comporti il ripristino della situazione anagrafica presente all’atto della dichiarazione. Inoltre, il comma 6 stabilisce che le disposizioni contenute nell’articolo 5 acquistino efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 5 del 2012, termine entro il quale è previsto che siano adottate le norme contenute nel regolamento, di cui si illustra il contenuto.
Sullo schema di regolamento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 13 aprile 2012, è stato acquisito, a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 400 del 1988, il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, reso nell’adunanza del 10 maggio 2012.
Nel provvedimento sono state recepite quasi integralmente le osservazioni formulate dall’Alto Consesso.
Il provvedimento si compone di un unico articolo, composto da due commi. Il comma 1 è suddiviso nelle lettere da a) ad i).
Conformandosi al parere del Consiglio di Stato è stata eliminata, in primis, la previsione (recata al comma 1, lettera a), del testo approvato in via preliminare) in base alla quale il Sindaco avrebbe potuto delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe, oltre che ad un assessore, al segretario comunale e al personale di ruolo ritenuto idoneo del comune (come già previsto dalla vigente normativa) anche a personale di ruolo ritenuto idoneo dei comuni con i quali è costituita una forma associativa ovvero dell’unione dei comuni. Il suggerimento dell’Alto Consesso per l’espunzione della norma in questione è stata motivata in quanto, al di là della generale finalità di semplificazione, nessun preciso criterio che autorizzi tale previsione è contenuto nell’art. 5, comma 5, del citato decreto-legge n. 5 del 2012.
La nuova lettera a) inserisce nell’ambito dell’articolo 7 del regolamento, rubricato “iscrizioni anagrafiche”, la norma attualmente recata dall’articolo 18, 3 comma 6, dello stesso, riguardante la decorrenza dell’iscrizione anagrafica a seguito delle operazioni di censimento. Lo spostamento di sede della norma si correla alle modifiche introdotte con le successive lettere f) e g) del presente schema.
La lettera b) si compone dei numeri 1), 2) e 3).
La disposizione di cui al numero 1) reca la novella dell’articolo 13, comma 2, del regolamento anagrafico, recependo sostanzialmente quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 5 del 2012 e prevedendo che la modulistica afferente alle dichiarazioni anagrafiche – che, ai sensi del vigente articolo 13, comma 2, del regolamento, è predisposta dall’Istat – sia elaborata dal Ministero dell’interno, d’intesa con il citato Istituto. Tale scelta è stata effettuata in ossequio alle disposizioni recate dal Regolamento di riordino dell’Istat, di cui al DPR n. 166 del 2010, che affidano a questo ultimo importanti funzioni in materia di coordinamento della modulistica in uso presso la pubblica amministrazione, nonché alla luce dello specifico ruolo affidato dalla disciplina anagrafica al citato Istituto.
La disposizione di cui al numero 2) reca la novella del comma 3, articolo 13, del regolamento anagrafico, recependo le indicazioni recate dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012, relative alle modalità di effettuazione delle dichiarazioni anagrafiche e prevedendo, inoltre, che il comune pubblichi sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inviare le dichiarazioni, in modo da dare certezza – a beneficio sia del cittadino che del comune – alle modalità di inoltro delle dichiarazioni stesse.
La disposizione di cui al numero 3) aggiunge al citato articolo 13, il comma 3-bis, prevedendo l’applicazione, a cura dell’ufficiale d’anagrafe, dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, relativo alla comunicazione di avvio del procedimento. Tale integrazione è correlata alla particolarità del procedimento d’iscrizione e di variazione anagrafica, così come ridisegnato dalle nuove disposizioni legislative e si pone a sostanziale garanzia delle persone, diverse dai dichiaranti, interessate al procedimento in argomento. La prevista comunicazione di avvio del procedimento verrebbe inoltre ad assorbire la ricevuta della domanda d’iscrizione, di cui al vigente articolo 13, comma 2.
Tale disposizione, per la quale il Consiglio di Stato aveva suggerito l’espunzione, risulta invece confermata alla luce dell’opportunità di garantire che il dichiarante sia informato dei termini e delle modalità di conclusione dell’intero iter procedimentale delineato dalla recente legge, oltre che di garantire che i soggetti diversi dal diretto interessato, nei confronti dei quali il provvedimento in esame è destinato a produrre effetti, siano informati del procedimento avviato. Del resto, è opportuno evidenziare che la comunicazione di avvio del procedimento in commento viene di fatto a sostituire la ricevuta della dichiarazione resa dall’interessato, attualmente rilasciata ai sensi della previsione recata dall’articolo 13, comma 2, del regolamento anagrafico, ma eliminata dall’emanando regolamento in considerazione del fatto che le nuove modalità di inoltro delle dichiarazioni rendono più complesso il rilascio della suddetta ricevuta.
La lettera c) reca la novella dell’articolo 16, comma 2, del regolamento anagrafico, relativo all’iscrizione anagrafica con provenienza dall’estero. La disposizione in esame elimina il riferimento all’invio da parte del comune d’iscrizione al comune di precedente iscrizione, della pratica migratoria, in quanto non coerente con la disciplina di cui all’articolo 5 del citato decreto-legge.
La lettera d) modifica l’articolo 17, comma 1, del regolamento anagrafico, riducendo a due giorni lavorativi il termine attualmente fissato in tre giorni, per la registrazione in anagrafe delle comunicazioni di stato civile ovvero delle dichiarazioni rese dagli interessati. La modifica è intesa a rendere coerente la disposizione vigente con l’’articolo 5, comma 3, del decreto–legge n 5 del 2012.
La lettera e) riscrive integralmente, come suggerito dal Consiglio di Stato, l’articolo 18 del regolamento anagrafico, evitando soppressioni o modificazioni di singoli commi, al fine di adeguare il procedimento di iscrizione e variazione anagrafica alla nuova disciplina primaria.
La lettera f) introduce, di seguito all’articolo 18, l’articolo 18-bis rubricato “accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti”, che disciplina gli effetti degli esiti degli accertamenti svolti sulle dichiarazioni rese, in attuazione dell’articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 5 del 2012.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 18-bis stabilisce che, qualora nei quarantacinque giorni successivi alla dichiarazione resa dagli interessati non venga data comunicazione di preavviso di rigetto, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione presente al momento della dichiarazione stessa, secondo l’istituto del silenzio-assenso, di cui all’articolo 20 della legge n. 241 del 1990.
Il successivo comma 2 prevede che, qualora l’accertamento abbia dato esito negativo, il comune provvede al ripristino della posizione anagrafica presente al momento della ricezione della dichiarazione.
Il comma 3 precisa che, qualora l’accertamento negativo riguardi le dichiarazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), il comune interessato debba provvedere alla cancellazione dell’interessato e, ove questi provenga da altro comune, comunichi a questo ultimo l’esito negativo dell’accertamento svolto, ai fini del ripristino della posizione anagrafica precedente.
La lettera g) introduce, di seguito all’articolo 19, l’articolo 19-bis, rubricato “vertenze anagrafiche”. Le norme recate dai commi 1 e 2 del citato articolo 19-bis sono mutuate dalle analoghe previsioni contenute nell’articolo 18, commi 7 e 8, del vigente regolamento anagrafico. Il cambiamento di sede delle norme in esame deriva dalla considerazione che tale forma di contenzioso tra comuni non appare coerente con il nuovo procedimento regolato dagli articoli 18 e 19, seppure non possa escludersi, in linea generale, dal contesto della disciplina anagrafica.
La lettera h) propone una nuova formulazione dell’articolo 20, comma 1, del regolamento anagrafico, riguardante le informazioni contenute nelle schede individuali che, insieme alle schede di famiglia, compongono l’anagrafe.
Le informazioni obbligatorie ivi previste sono quelle che attengono alle generalità, cui si aggiunge il codice fiscale, essenziale per la circolarità anagrafica. Le ulteriori informazioni indicate dalla norma sono quelle attualmente contenute nelle schede individuali, tra cui gli estremi della carta di identità, il cui modello, ai sensi del comma 1, dell’articolo 20, è predisposto dall’ISTAT.
Sul punto, con riguardo al suggerimento del Consiglio di Stato di approfondire l’opportunità di espungere dallo schema di regolamento la previsione relativa all’inserimento, nella scheda individuale, degli estremi della carta d’identità, si osserva che tale inserimento – che si è ritenuto di confermare – oltre ad essere in linea con la prassi corrente, risponde all’esigenza del comune di conoscere tale dato, inserito ed aggiornato nella scheda individuale dall’ufficiale d’anagrafe, e non già richiesto al cittadino.
La lettera i) modifica l’articolo 23, comma 1, del regolamento anagrafico, eliminando la necessità di richiedere un’apposita autorizzazione del Ministero dell’interno, d’intesa con l’Istat, nei casi in cui il comune intenda adottare un sistema esclusivamente informatizzato di gestione dell’anagrafe. Tale modifica, in linea con gli obiettivi di semplificazione indicati dal legislatore, è coerente con la vigente disciplina in materia di gestione informatizzata dei documenti amministrativi.
Il comma 2 reca la clausola di invarianza della spesa.

Leggi : DPR n.154/2012 Regolamento di attuazione art. 5 DL 5/2012


Circolare 004/2012: Il procedimento notificatorio nei territori colpiti da calamità naturali

Il Procedimento notificatorio viene regolato da diverse norme che devono essere applicate nell’ambito delle diverse circostanze cui il Messo Comunale si trova nel consegnare un atto ad un destinatario.

L’applicazione delle norme non viene derogata nel caso di notificazione di atti in territori colpiti da calamità naturali. In questi casi la residenza civilistica risulterà essere quella provvisoria.

Leggi: Circolare 2012-004 Il procedimento notificatorio nei territori colpiti da calamità naturali


Ministero dell’economia e delle finanze DM 12/09/2012

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 2012 (1).

Disposizioni in materia di ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero nei confronti del destinatario dell’atto notificato.(2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 ottobre 2012, n. 254.

(2) Emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 4, comma terzo, della legge 10 maggio 1976, n. 249, il quale stabilisce che le spese per il pagamento dei compensi per la notifica degli atti dell’Amministrazione delle finanze sono ripetibili nei confronti del destinatario dell’atto, secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle Finanze;

Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto l’art. 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quale stabilisce che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che devono essere notificati al contribuente sia eseguita tramite messi comunali o messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le modifiche contenute nello stesso primo comma;

Visto l’art. 60, primo comma, lett. b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in cui si dispone che, se il consegnatario non è il destinatario dell’atto notificato, il messo notificatore dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso a mezzo di lettera raccomandata;

Visto l’art. 60, primo comma, lett. e), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in cui si dispone che quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per decorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione;

nonché la lettera e-bis) dello stesso comma primo in cui si dispone che nei casi di comunicazione da parte del contribuente, che non ha residenza nello Stato, dell’indirizzo estero per la notifica degli atti che lo riguardano, la notifica va eseguita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

Visto l’art. 60, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in cui si dispone che, salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall’art. 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera, rilevato dai registri dell’Anagrafe dei Residenti all’Estero o da quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all’indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e);

Visto l’art. 60, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in cui si dispone che la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma, qualora i medesimi non abbiano comunicato all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione o le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione;

Visto l’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in cui si dispone che la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente può avvenire tramite posta;

Visto l’art. 3, comma 4, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, il quale dispone che gli avvisi di accertamento parziale di cui all’art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono essere notificati tramite raccomandata con avviso di ricevimento e che la stessa modalità di notifica è prevista anche dall’art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto l’art. 10, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, che consente alle pubbliche amministrazione di avvalersi, per la notificazione dei propri atti, dei messi comunali;

Visto l’art. 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202, in cui si dispone l’aumento a euro 1,55 del compenso previsto a titolo di rimborso spese per ogni notificazione effettuata dai messi dell’Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto 3 ottobre 2006 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265, è stata determinata in euro 5,88 la somma spettante ai comuni per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto 8 gennaio 2001 del Ministro delle finanze, che, in attuazione dell’art. 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, ha determinato, rispettivamente, in euro 3,10, per le notifiche effettuate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, e in euro 5,16, per le notifiche effettuate ai sensi dell’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, il costo delle notifiche ripetibile nei confronti del destinatario dell’atto;

Considerata la necessità di aggiornare, al mutato costo del servizio postale, nonché all’introduzione di ulteriori formalità notificatorie, la determinazione delle spese di notifica ripetibili;

Decreta:

Art. 1 Ripetibilità delle spese di notifica

1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall’esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai sensi dell’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le spese derivanti dall’applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative.

Art. 2 Costo della notifica

1. L’ammontare delle spese di cui all’art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell’atto notificato, è fissato nella misura unitaria di euro 5,18 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e nella misura di euro 8,75 per le notifiche effettuate ai sensi dell’art. 60 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890.
2. L’ammontare delle spese di cui all’art. 1, escluse quelle relative alla traduzione degli atti, ripetibili nei confronti del destinatario degli atti stessi, è fissato nella misura unitaria di euro 8,35 per le notifiche eseguite all’estero, ai sensi dell’art. 60, primo comma, lettera e-bis), quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, degli articoli 37 e 77 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e dell’art. 142 del codice di procedura civile, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali.

Art. 3 Esclusioni

1. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l’amministrazione è tenuta su richiesta.
2. È esclusa, altresì, la ripetizione relativamente all’invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.

Art. 4 Effetti

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


FORUM

La nostra Associazione, per sua natura e scelta statutaria, condivisa dagli organi dirigenti, non ha una caratterizzazione politica né sindacale e neppure è usa a prendere posizione ufficiale sulle vicende e le scelte dei governi.

Il nostro forum ha la finalità precipua di accogliere i più svariati quesiti in materia di procedure notificatorie e argomenti correlati. Gli associati sono naturalmente liberi di porre quesiti o esprimere opinioni su qualsivoglia materia, ma restiamo dell’opinione che vada rispettata la finalità di supporto tecnico operativo all’attività notificatoria che abbiamo impresso al nostro forum.

Naturalmente tutto ciò che coinvolge il mondo del lavoro, e quindi i nostri associati, non ci lascia indifferenti: le scelte politiche che da tempo, e oggi in particolare, colpiscono negativamente gli interessi dei lavoratori sono anzi di stimolo per l’associazione nel produrre iniziative ed elaborare proposte ed innovazioni che valorizzino sempre più il ruolo del Messo Comunale e della importante funzione pubblica che egli svolge.

Tutti i nostri interventi , dal costante aggiornamento sulle novità legislative garantito attraverso il sito web ed il servizio di sms, all’attività convegnistica, sono finalizzati a tutelare, arricchire e valorizzare il nostro lavoro. Tuttavia non rientra tra i nostri obbiettivi occuparci direttamente di temi prettamente sindacali, quale quello sollevato da un quesito; riteniamo invece che il nostro intervento possa più utilmente e legittimamente rivolgersi a quei soggetti – forze politiche e sindacali – preposti a tale funzione.

In questo sito, come in altri, il nostro interlocutore può documentarsi e soddisfare il bisogno di informazione approfondita in relazione ai recenti provvedimenti dl governo sulla revisione della spesa; attraverso questo forum altri interlocutori potranno esprimere le loro personali opinioni e allargare il confronto.


Modifiche al regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada

E’ stato pubblicato nella G.U. 31 agosto 2012, n. 203, il D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151 che apporta modiche al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, riguardante il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide.
La finalità del Decreto è quella di sostituire il «contrassegno invalidi» con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili».


D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2012, n. 203.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012, n. 151


FORUM

Gentili associati,

il nostro FORUM è diventato uno strumento insostituibile per il lavoro del Messo Comunale ove lo stesso può trovare le risposte ai suoi dubbi ed incertezze sul procedimento notificatorio.

In modo da dare un servizio sempre migliore ed al passo con i volumi di contatti in continuo aumento

 dal 15 settembre

al 30 settembre 2012

il software del FORUM sarà sottoposto ad una procedura di ammodernamento informatico che non permetterà l’inserimento per tale periodo, di nuovi quesiti, ma consentirà ugualmente di consultare tutta la banca dati esistente.

Dal 01/10/2012 il servizio riprenderà regolarmente.


Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 14-06-2012) 05-09-2012, n. 14865

La Corte Suprema di Cassazione civile, con ordinanza n. 14865 del 5 settembre 2012, ha dichiarato come sia da considerarsi valida la notifica di un atto, indirizzato a una persona giuridica, effettuata a un dipendente della società, il quale in quel momento risulta essere addetto alla sede della società stessa.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMMERCIALE AUTOMOBILI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Barnabei n. 5, presso l’avv. Gualtieri Cesidio, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Di Ramio Giuseppe, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 40/02/06, depositata il 5 luglio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2012 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La Commerciale Automobili s.r.l., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 40/02/06, depositata il 5 luglio 2006, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata confermata l’inammissibilità del ricorso da questa proposto avverso cartella esattoriale relativa ad IVA, 1RPEG ed IRAP del 1998 contestando la fondatezza della pretesa tributaria sul presupposto della omessa notificazione del prodromico avviso di accertamento.

Il giudice a quo ha ritenuto che la notifica doveva ritenersi validamente eseguita a mani di una impiegata della società e quindi addetta alla sede, come risultava dalla relazione di notificazione (peraltro – ha precisato – la stessa ricorrente definisce la consegnataria una dipendente).

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

2. L’unico motivo di ricorso, con il quale si chiede se “in ipotesi di notifica a persona giuridica, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., la consegna dell’atto ad un qualunque di lei dipendente, senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, renda la notificazione nulla”, è manifestamente infondato: premesso, infatti, che la norma indicata non richiede affatto la previa ricerca, presso la sede della persona giuridica, del suo legale rappresentante, ai fini della regolarità della notificazione è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza; sicchè, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno, nel senso che la prova dell’insussistenza di un rapporto siffatto non è adempiuto con la sola dimostrazione dell’inesistenza d’un rapporto di lavoro subordinato tra la persona in questione ed il destinatario della notifica, attesa la configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità (Cass. nn. 13935 del 1999, 904 e 7113 del 2001, 19201 del 2003, 12754 del 2005, 16102 del 2007).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti (l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato “atto di costituzione”);

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2012


Spending review: la mappa delle novità articolo per articolo

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario
(Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189 – Supplemento Ordinario n. 173)

Leggi: Legge Spending review


Decreto interministeriale del 3 agosto 2012

Il Ministro dell’Interno
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

 VISTO l’articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente  e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo;

VISTO l’articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in ordine alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, effettuati dalle aziende sanitarie locali in applicazione dell’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 17, comma 23, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

CONSIDERATO che, in applicazione dell’articolo 17, comma 5, lettere a) del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, per gli esercizi 2011 e 2012, a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all’articolo 26, comma 2, della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali;

CONSIDERATO, altresì, il disposto di cui all’articolo 17, comma 5, lettera b), del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ai sensi del quale a decorrere dall’esercizio 2013, con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua degli stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalità di cui alla lettera a) dello stesso provvedimento;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, con la quale viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all’art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e 5-ter;

VISTO il D.M. del 27 dicembre 2011, n. 117711, registrato alla Corte dei Conti in data 29 dicembre 2011 (registro 12, foglio 197) con il quale, nell’ambito delle risorse complessivamente attribuite, viene assegnata, allo stato di previsione di questo Ministero per l’esercizio 2011, la quota di euro 9.484.342, a favore di comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane ed unioni di comuni, sul capitolo 1354, di nuova istituzione per le predette finalità;

CONSIDERATO che agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta nonché agli enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto in quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per l’attribuzione dei trasferimenti agli enti locali o anche per il finanziamento delle citate province autonome;

VALUTATA l’opportunità di un esame con le associazioni rappresentative degli enti locali attraverso il coinvolgimento della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell’articolo 9, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

PRESO ATTO dell’esito e delle indicazioni fornite nelle riunioni tenutesi, in sede tecnica, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 17 aprile 2012 e 23 aprile 2012;

RILEVATO che sul capitolo 1354 di questo Ministero sono conservati sul conto residui per il corrente anno, in riferimento alle richiamate disposizioni, euro 9.484.342;

VISTO l’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sono tenute ad inviare le rilevazioni del “Conto annuale” e della “Relazione allegata al conto annuale”.

D E C R E T A
Articolo 1
(Finalità del provvedimento)

1. Il presente provvedimento definisce le modalità per il riparto:

– della quota spettante a comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane ed unioni di comuni del contributo pari a complessivi euro 70.000.000 per l’anno 2012, di cui all’articolo 17, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, per le finalità di cui in premessa;

– della quota spettante a comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane ed unioni di comuni del contributo di ci all’articolo 17, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, previsto, a decorrere dall’esercizio 2013, per le medesime finalità di cui alla lettera a) dello stesso richiamato provvedimento.

2. Al presente provvedimento, inoltre, è allegato l’elenco degli enti beneficiari delle quote di pertinenza della somma di euro 9.484.342 conservata in conto residui, con indicazione della parte a ciascuno spettante.

Articolo 2
(Modalità di attribuzione del contributo)

1. Il contributo di cui all’articolo 1 è attribuito agli enti locali in proporzione al numero delle visite fiscali effettuate nei confronti dei propri dipendenti assenti per malattia.

2. Al fine del riparto del contributo in argomento per gli esercizi 2011 e 2012 ed, a regime, dall’esercizio 2013, si fa riferimento agli ultimi dati per le visite fiscali effettuate nei confronti dei dipendenti assenti per malattia comunicati dagli enti in sede di “Relazione allegata al conto annuale”.

3. Per gli stessi fini di cui al comma 2, per le comunità montane e isolane si tiene conto delle assenze per malattia comunicate per lo stesso anno nel “Conto annuale” da tali enti.

4. Ai fini dell’assegnazione del contributo di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – trasmette i dati di cui ai precedenti commi al Ministero dell’interno per i provvedimenti di competenza dello stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma lì, 3 agosto 2012

IL MINISTRO DELL’INTERNO

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE


Annullate decine di multe autovelox a Cremona, ‘notifiche errate’

I ricorsi contro il Comune di decine di automobilisti sanzionati dall’autovelox di Longardore, provincia di Cremona, sono stati accolti dal giudice di pace del capoluogo che ha annullato le multe, dando ragione agli automobilisti che contestavano irregolarità nel procedimento di notifica. Le sanzioni, infatti, erano state notificate da una società privata e non dalla polizia municipale. L’ultima sentenza ha visto il giudice Daniela Badini annullare una multa di 500 euro con sospensione della patente per sei mesi.
La procedura sanzionatoria era stata curata da una società di Rimini, ditta esterna alla quale il comune aveva appaltato il servizio. La legge, però , prevede che le multe debbano essere notificate direttamente dalla polizia municipale. Il Comune è corso ai ripari e si e’ attivato per risolvere il problema. Ora la notifica è curata da un organo di polizia.


DPR 30/07/2012, n. 154

DPR 30/07/2012, n. 154
Epigrafe

Premessa

Art. 1

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012, n. 154 (1).

Regolamento di attuazione dell’articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di variazioni anagrafiche.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 settembre 2012, n. 211.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede l’emanazione di un regolamento per semplificare ed adeguare la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alle disposizioni di cui al citato articolo 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

Visto l’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 10 maggio 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;

Sulla proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base all’ultimo censimento della popolazione, l’iscrizione anagrafica decorre dalla data della presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a).»;
b) all’articolo 13:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell’interno, d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’interno.»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di fronte all’ufficiale d’anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalità di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni.»;
3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L’ufficiale d’anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
c) all’articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nel caso di persona che dichiari per sè e/o per i componenti della famiglia di provenire dall’estero, l’ufficiale di anagrafe dà comunicazione della dichiarazione resa dall’interessato all’ufficiale di anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica affinché questo, qualora non sia stata a suo tempo effettuata la cancellazione per l’estero, provveda alla cancellazione per emigrazione nel comune che ha segnalato il fatto. L’iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal comune di precedente iscrizione e non dall’estero; ove la cancellazione per l’estero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con provenienza dall’estero.»;
d) all’articolo 17, comma 1, le parole: «tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese» sono sostituite dalle seguenti: «due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o dalle dichiarazioni rese»;
e) l’articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Procedimento d’iscrizione e variazione anagrafica). – 1. Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), l’ufficiale d’anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle variazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni.
2. Nel procedimento d’iscrizione anagrafica per trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero dei cittadini iscritti all’AIRE, l’ufficiale d’anagrafe, effettuata l’iscrizione, provvede alla immediata comunicazione, con modalità telematica, al comune di provenienza o di iscrizione A.I.R.E., dei dati relativi alle dichiarazioni rese dagli interessati, ai fini della corrispondente cancellazione anagrafica, da effettuarsi, con la medesima decorrenza di cui al comma 1, entro due giorni lavorativi. A partire dall’acquisizione dei dati degli interessati, il comune di cancellazione cessa di rilasciare la certificazione anagrafica.
3. Entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 2, il comune di provenienza degli interessati, sulla base dei dati anagrafici in suo possesso, inoltra al comune di nuova iscrizione, con modalità telematica, le eventuali rettifiche ed integrazioni dei dati ricevuti, unitamente alla notizia di avvenuta cancellazione. Fino all’acquisizione dei dati, l’ufficiale d’anagrafe del comune di nuova iscrizione rilascia certificati relativi alla residenza, allo stato di famiglia sulla base dei dati documentati, e ad ogni altro dato detenuto dall’Ufficio.
4. Qualora, trascorso il termine di cui al comma 3, non si sia proceduto agli adempimenti richiesti, il comune di nuova iscrizione ne sollecita l’attuazione, dando comunicazione alla prefettura dell’avvenuta scadenza dei termini da parte del comune inadempiente.»;
f) dopo l’articolo 18 è inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti). – 1. L’ufficiale d’anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l’ufficiale d’anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, nel caso di iscrizione per trasferimento da altro comune, non invia all’interessato la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 20 della legge citata.
2. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l’ufficiale d’anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione.
3. Il ripristino di cui al comma 2 comporta la cancellazione dell’interessato a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a). Nel caso di dichiarazione d’iscrizione per trasferimento da altro comune o da comune di iscrizione AIRE, l’ufficiale d’anagrafe comunica immediatamente il provvedimento di cancellazione adottato al comune di provenienza o di iscrizione AIRE, al fine del ripristino della posizione anagrafica dell’interessato con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione.”;
g) dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Vertenze anagrafiche) – 1. Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici sono risolte dal prefetto se esse interessano comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero dell’interno, sentito l’Istituto nazionale di statistica, se esse interessano comuni appartenenti a province diverse.
2. Le segnalazioni al Ministero dell’interno vengono effettuate dalle competenti prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito viene comunicato, corredato degli atti dei comuni interessati, con eventuale parere.»;
h) all’articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto nazionale di statistica, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l’indirizzo dell’abitazione. Nella scheda sono altresì indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità, ed estremi dell’atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonché estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d’identità.»;
i) all’articolo 23, comma 1, le parole da: «anche» a: «statistica» sono soppresse.
2. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Messi Comunali, notifiche senza alcun compenso extra

I Messi Comunali e/o Notificatori, in generale gli Agenti Notificatori,  di un Comune non hanno diritto ad alcun compenso aggiuntivo alla normale retribuzione quando notificano atti dell’Amministrazione finanziaria.

Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1635 depositata il 22 marzo 2012.

La vicenda giudiziaria prendeva spunto dal provvedimento con il quale un Comune, in applicazione dell’art. 19 del dpr n. 191/1979 che, sostenendo il principio di omnicomprensività del trattamento economico, sopprimeva i proventi, i compensi e le indennità erogati per la notificazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria ai dipendenti con la qualifica di Messo Comunale.

Avverso il provvedimento ricorreva un Messo Comunale al Tar Piemonte che, respingendo il ricorso, evidenziava la portata tassativa dell’art. 19 del dpr n. 191/1979.

Il Messo Comunale si è rivolto, pertanto, al Consiglio di Stato.

I giudici del Consiglio di Stato preliminarmente asseriscono che la notificazione degli atti è mansione tipica e specifica della categoria del Messo Comunale già secondo la definizione contenuta nell’art. 273 del Tulcp n. 383 del 1934 («il messo comunale e quello provinciale sono autorizzati a notificare gli atti delle rispettive amministrazioni… Possono anche notificare atti nell’interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta…») e viene svolta nel normale orario di ufficio e mediante l’utilizzo degli strumenti organizzativi messi a disposizione dell’amministrazione di appartenenza.

«Correttamente», prosegue la sentenza, «il Tar Piemonte ha, quindi, affermato che l’art. 19 del dpr 19 giugno 1979, n. 191 – confermato dalla successive norme dettate dalla contrattazione collettiva per il personale dipendente degli enti locali – ha escluso la corresponsione di indennità aggiuntive alla retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale, ad eccezione di quelle indennità specificatamente individuate, tra cui non sono ricompresi i diritti invocati dal ricorrente».

«La ratio della disposizione», concludono i Giudici del Consiglio di Stato, «derivando dall’esigenza di uniformare il trattamento economico dei dipendenti pubblici, in specie degli enti locali, e di globalità della previsione della connessa spesa pubblica, ha in via generale portata preclusiva della corresponsione di compensi ulteriori alle complessive voci retributive individuate in sede contrattuale, con la conseguenza che possono essere esclusi dal divieto normativo i soli compensi dovuti a seguito dello svolgimento da parte dei dipendenti di compiti ulteriori ed estranei alle ordinarie mansioni, e dunque non direttamente ricollegabili allo status professionale, mentre la notifica degli atti effettuata per conto dell’amministrazione finanziaria, rientra nelle mansioni proprie della qualifica di appartenenza del dipendente comunale con la qualifica di messo notificatore, sicché non può dar luogo a compenso aggiuntivo».

Leggi la sentenza del Consiglio di Stato


Il Messo Comunale. Guida operativa alle attività notificatorie. Con schemi di notifiche e di avvisi. II° edizione – 2012

Titolo: Il Messo Comunale. Guida operativa alle attività notificatorie. Con schemi di notifiche e di avvisi. II° edizione

Autori: C. Asirelli, L. Fontana, P. Tacchini

Editore: Maggioli Editore
In collaborazione con: A.N.N.A. – Associazione Nazionale Notifiche Atti
Pagine: 322 – Formato: 17×24 cm
Anno: Aprile 2014

Codice ISBN: 72975
Prezzo di copertina: € 40,00 (Pagamento in contrassegno)
Prezzo per i Soci:€ 34,00 (Pagamento in contrassegno)

La notificazione è un atto fondamentale del procedimento amministrativo, dei processi civili, penali, tributari, amministrativi, fallimentari e del lavoro.

Questa guida, per lo stile sobrio e snello che la caratterizza, non può essere esaustiva della complessa ed articolata attività notificatoria ma deve essere considerata un utile strumento di rapida consultazione (anche “su strada” ) che aiuti l’Agente Notificatore all’espletamento del delicato servizio cui è preposto proponendo soluzioni che gli permettano di affrontare con serenità e consapevolezza i più frequenti casi di notificazione oggetto di contenzioso sui quali la giurisprudenza non sempre si esprime in senso univoco.

Lo scopo, pertanto, è quello di fornire degli strumenti di lavoro strettamente collegati alla normativa vigente che possano permettere all’Agente Notificatore di adattare al meglio la stessa, in modo semplice, ai casi concreti.

Nell’era informatica cresce la tendenza a ritenere il contributo di una guida cartacea superfluo dato che “basta un click” sul computer o sul palmare per ottenere informazioni.

Una guida come questa è invece ciò che può veramente fare la differenza, trasformando un’insipida informazione basata su un concentrato di descrizioni sommarie in un’esposizione consequenziale, coerente e ragionata ma allo stesso tempo stimolante ed accattivante.

La guida, inoltre, parte dall’assunto che le soluzioni operative proposte devono essere quelle che più garantiscono sì la conoscibilità sostanziale dell’atto da parte del destinatario ma soprattutto che mettano il Messo Comunale in una posizione tale per cui non gli possano essere imputate negligenze che produrrebbero responsabilità a suo carico di vario tipo: disciplinari, civili, penali e patrimoniali dell’Ente … ma anche personali.

  Gli Autori

 Contenuti mirati di immediato apprendimento – solo ciò che è essenziale per evitare errori e dimenticanze – con il supporto inoltre di modelli di relate di notifiche ed avvisi, facilmente consultabili nel dettaglio della seguente trattazione

1. LA NOTIFICAZIONE

Concetto di notifica

  • – La fase d’impulso.
  • – La fase ricognitiva.
  • – La fase della documentazione.

 2. I SOGGETTI NOTIFICATORI

Responsabilità del Messo Comunale

  • – Responsabilità penale.
  • – Responsabilità civile.
  • – Responsabilità contabile e patrimoniale.
  • – Responsabilità disciplinare: sanzioni e procedure disciplinari.

Competenze del Messo Comunale

  • – Competenza territoriale.
  • – Competenza notificatoria.

Messo Comunale e Messo Notificatore: quali competenze?

  • – Quadro sinottico delle competenze.

3. IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

  • Art. 137 c.p.c.: Notificazioni.
  • Art. 138 c.p.c.: Notificazione in mani proprie.
  • Art. 139 c.p.c.: Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio. Luogo della notifica: a) notifiche a luogo libero, b) notifiche a luogo vincolato.
  • Art. 140 c.p.c.: Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.
  • Art. 141 c.p.c.: Notifica presso il domiciliatario.
  • Art. 142 c.p.c.: Notifica a persona non residente, non dimorante, non domiciliata nella Repubblica. Notifica a destinatari iscritti all’A.I.R.E. (procedimento ordinario).
  • Art. 143 c.p.c.: Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.
  • Art. 144 c.p.c.: Notificazione alle Amministrazioni dello Stato.
  • Art. 145 c.p.c.: Notificazione alle persone giuridiche.
  • Art. 146 c.p.c.: Notificazione a militari in attività di servizio.
  • Art. 147 c.p.c.: Tempo delle notificazioni.
  • Art. 148 c.p.c.: Relazione di notificazione.
  • Art. 155 c.p.c.: Computo dei termini delle notificazioni. Notifica a destinatari deceduti.

4. NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE

  • Modalità operative.
  • Momento di perfezionamento della notifica.
  • Soggetti notificatori.
  • Competenza territoriale.
  • L. 890/1982: analisi per articolo.
  • Cronistoria attraverso le circolari delle Poste.

5. NOTIFICA TELEMATICA

  • I Messi Comunali e le notifiche a mezzo e-mail.

 6. NOTIFICA A PERSONE INCAPACI

7. NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE

8. NOTIFICA PENSIONI DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

9. IL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

La notificazione degli atti tributari finanziari

  • – L’articolo 60 (d.P.R. 600/1973).
  • – Luogo della notifica.
  • – Notificazione contribuenti iscritti all’A.I.R.E. o al Registro delle imprese.
  • – Notifica a destinatari deceduti. Art. 65 del d.P.R. 600/1973 (Eredi del contribuente).
  • – La cartella esattoriale.
  • – Procedimento del contenzioso tributario e amministrativo.
  • – Le notificazioni dei tributi locali.

10. CODICE DELLA STRADA

  • Atti relativi alle tasse automobilistiche e alle infrazioni al codice della strada.
  • Legittimazione del Messo Comunale alla notifica dei verbali al codice della strada.
  • Casistica.
  • Notifiche dei verbali di sequestro di veicoli ed avvisi previsti dall’art. 213 c.d.s.
  • Competenze del Messo Comunale per la notificazione degli atti di fermo amministrativo.

 11. CONSEGNA

  • Atti elettorali: modalità di consegna.

12. MODULISTICA DELLA NOTIFICA

  • Relate di notifica (12 modelli)

13. CASA COMUNALE

  • Ritiro atti presso la Casa Comunale
  • Controlli.

 14. ALBO PRETORIO

  • Durata delle pubblicazioni.

 15. ALBO PRETORIO ON LINE

16. DOCUMENTAZIONE

  • Normativa.
  • Prassi.
  • Giurisprudenza.

AUTORI:

C. Asirelli, Coordinatore Ufficio Notifiche, membro della Giunta Esecutiva dell’Associazione Nazionale Notifiche Atti.

L. Fontana, Comandante Polizia Municipale, responsabile Ufficio Notifiche di Unione di Comuni, membro della Giunta Esecutiva dell’Associazione Nazionale Notifiche Atti.

P. Tacchini, Responsabile Ufficio Addetti alle Notifiche, Presidente dell’Associazione Nazionale Notifiche Atti.

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