Elezioni amministrative 2020: ok del Governo allo slittamento

Pubblicato il decreto-legge “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020”: il voto per le elezioni comunali si terrà in una domenica tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020

Il decreto-legge n.26/2020 del 20 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.103 del 20 aprile e approvato dal Consiglio dei Ministri n.41/2020, reca “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020“. Col provvedimento si da il via libera allo slittamento delle elezioni amministrative programmate originariamente in questa primavera, a causa dell’emergenza coronavirus.

Nello specifico:

  • elezioni suppletive per il Senato e la Camera: il termine per lo svolgimento delle elezioni per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio prossimo è fissato in 240 giorni, rispetto ai 90 previsti dalla normativa vigente.
  • elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e circoscrizionali: limitatamente all’anno 2020, il turno annuale ordinario si terrà in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre. Lo stesso termine è previsto anche per i comuni e le circoscrizioni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si sono verificate entro il 27 luglio 2020;
  • gli organi elettivi regionali a statuto ordinario il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 durino in carica cinque anni e tre mesi e che le elezioni si svolgano nei sessanta giorni successivi a tale termine o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

Il testo prevede che le consultazioni elettorali possano essere rinviate di non oltre tre mesi, anche se già indette, in considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19.


Cons. Stato, Sez. VI, Sent., (data ud. 16/04/2020) 22/04/2020, n. 2556

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4029 del 2019, proposto da:

L.L., rappresentata e difesa dall’avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesca Buccellato in Roma, via Cosseria, n. 2;

contro

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA, non costituita in giudizio;

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

E.D.B., rappresentata e difesa dall’avvocato Maurizio Zuccheretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 1949 del 2019;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di E.D.B.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2020 il Cons. Dario Simeoli;

L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 84 comma 5, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ritenuto che il giudizio può essere definito con sentenza emessa ai sensi dell’art. 74 c.p.a.;

Rilevato in fatto che:

– con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e successivi motivi aggiunti, la dottoressa L.L. impugnava gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa indetta dall’Università della Tuscia per l’assunzione a tempo determinato di un ricercatore in regime di impegno a tempo definito nel Settore concorsuale 10/N, Settore Scientifico Disciplinare L-OR/12 (lingua e letteratura araba);

– il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n. 1949 del 2019, previa estromissione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ha dichiarato l’impugnazione inammissibile, atteso che il ricorso, proposto nei confronti dell’Università della Tuscia, risulta erroneamente notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato che, tuttavia, non ne ha la rappresentanza legale;

– avverso la sentenza di primo grado, ha proposto appello la dottoressa L.L., sostenendo l’erroneità della predetta statuizione di inammissibilità e riproponendo, in conseguenza dell’effetto devolutivo dell’appello, i motivi di censura non esaminati dal giudice di prime cure;

– si sono costituiti la controinteressata E.D.B. e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, entrambi insistendo per il rigetto del gravame;

Ritenuto in diritto che:

– la sentenza di primo grado deve essere confermata;

– secondo un orientamento consolidato ? dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare ?, alle Università statali, dopo la riforma della L. 9 maggio 1989, n. 168 sull’autonomia universitaria, non compete più la qualità di organi dello Stato, bensì quella di enti pubblici autonomi; ne consegue che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, non opera il patrocinio obbligatorio degli artt. da 1 a 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, bensì, in virtù dell’art. 56 R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, non abrogato dalla L. n. 168 del 1989, il patrocinio c.d. autorizzato (o facoltativo) degli art. 43 (come modificato dall’art. 11 della L. 3 aprile 1979, n. 103) e 45 R.D. n. 1611 del 1933, con i limitati effetti di una tale forma di assistenza legale, e segnatamente:

i) esclusione della necessità del mandato e facoltà, salvo i casi di conflitto, di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato con apposita e motivata delibera;

ii) inapplicabilità del foro dello Stato (art. 25 cod. proc. civ.) e della domiciliazione presso l’Avvocatura dello Stato ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziali (art. 144 cod. proc. civ.), previsti per le sole amministrazioni dello Stato (ex plurimis: Consiglio di Stato sez. VI, 8 aprile 2015 che richiama Corte di Cassazione, sezioni unite, 10 maggio 2006, n. 10700);

– in ragione della stabilità del predetto indirizzo ermeneutico (quantomeno alla data di proposizione del gravame), non sussistono i presupposti per accordare il beneficio della rimessione in termini, come pure chiesto dall’appellante, in quanto l’art. 37 c.p.a., risolvendosi in una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali, va considerato norma di stretta interpretazione (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, ordinanza 10 dicembre 2014, n. 33; sez. V, sentenza 10 febbraio 2015, n. 671; sez. IV, ordinanza 3 novembre 2016, n. 4603; sez. IV, ordinanza del 23 marzo 2017 n. 1402);

– anche ai sensi dell’art. 44 comma 4, c.p.a. il giudice può concedere un termine per la rinnovazione della notifica nulla, solo quando riconosce che la nullità della notifica dipenda da causa non imputabile al notificante;

– la mancata costituzione dell’Università intimata, in primo come in secondo grado, impedisce poi la sanatoria della nullità della notificazione del ricorso, di cui al comma 3 dello stesso art. 44;

– l’appello va dunque integralmente respinto;

– le spese di lite del secondo grado di giudizio possono essere compensate in considerazione delle ragioni della chiusura in rito della presente controversia;

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 4029 del 2019, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa interamente tra le parti le spese di lite del secondo grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Conclusione
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere, Estensore


Ulteriore proroga della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza

Ulteriore proroga della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato sulla G.U. n. 94 del 08.04.2020, recita:

Art. 37 (Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza)

  1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020;

DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Art. 103 Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

  1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
  2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
  5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
  6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n.  23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Con il decreto – legge 8 aprile 2020, n. 23 (così detto “Decreto Liquidità”),  vengono emanate, al fine di contrastare  l’emergenza COVID-19, ulteriori misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

L’art. 10 del decreto impedisce di dichiarare lo stato di crisi di un’azienda fino alla fine dell’emergenza. Non è consentito alle aziende, finché l’emergenza sarà in atto, di avviare un procedimento finalizzato all’apertura del fallimento o di portare la propria realtà imprenditoriale verso lo stato di insolvenza. Con questa norma viene raggiunto un duplice obiettivo: il primo, impedire ulteriori pressioni sugli imprenditori e il ricorso in proprio in presenza di fattori straordinari, con il rischio annesso di dispersione del patrimonio produttivo. Il secondo, bloccare un aumento di istanze che potrebbero intasare i tribunali in situazioni di emergenza.

In pratica, Fallimenti e dichiarazioni di insolvenza bloccati fino alla fine dell’emergenza Covid-19.

In primo piano: EMERGENZA CORONAVIRUS

Dal comma 1 dell’art. 10 del decreto, si apprende che tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (R.D. 16 marzo 1942 n. 267 – Legge Fallimentare) e articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (DL 8 luglio 1999n. 270 – La nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza) depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.

Tali disposizioni non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all’art. 15, comma ottavo, del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267.

Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi (presentati nel periodo di cui al comma 1) fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (Decadenza dall’azione e computo dei periodi: (“Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto. Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i periodi di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”).

La presente norma si colloca nell’ambito dei provvedimenti adottati che hanno introdotto una serie di misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare si fa riferimento alle disposizioni attuative della decretazione di urgenza prodotta a partire dal decreto – legge 23 febbraio 2020 n. 6, ed inserite nei successivi D.P.C.M. e, da ultimo, al decreto–legge 17 marzo 2020, n.18, che intendono adottare misure a protezione della salute dei cittadini, a sostegno del sistema produttivo e a salvaguardia della forza lavoro. In particolare l’articolo in esame prevede al primo comma, che i ricorsi e le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, presentati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, sono improcedibili, e al secondo comma una “sospensiva” nello stesso periodo dei termini di cui all’articolo 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Entrambe le disposizioni introducono misure eccezionali e temporanee con una durata limitata e sono tese, in ragione della straordinarietà della congiuntura sociale ed economica ad evitare procedure viziate da fattori estranei all’operato degli imprenditori e dei soggetti coinvolti ed interessati il cui svolgimento, oltretutto complesso in termini di accertamento delle dirette responsabilità, graverebbe sul funzionamento degli uffici giudiziari già compromesso dal protrarsi dello stato di emergenza.

Risulta indispensabile, per un periodo di tempo limitato sottrarre le imprese ai procedimenti finalizzati all’apertura del fallimento e di procedure anch’esse fondate sullo stato di insolvenza. Ciò per una duplice ragione: da un lato per evitare di sottoporre il ceto imprenditoriale alla pressione crescente delle istanze di fallimento di terzi e per sottrarre gli stessi imprenditori alla drammatica scelta di presentare istanza di fallimento in proprio in un quadro in cui lo stato di insolvenza può derivare da fattori esogeni e straordinari, con il correlato pericolo di dispersione del patrimonio produttivo, senza alcun correlato vantaggio per i creditori dato che la liquidazione dei beni avverrebbe in un mercato fortemente perturbato; dall’altro bloccare un altrimenti crescente flusso di istanze in una situazione in cui gli uffici giudiziari si trovano in fortissime difficoltà di funzionamento.

E’ stata quindi individuata una misura eccezionale e temporanea di durata ristretta ma a valenza generale alla luce della estrema difficoltà, nella situazione attuale, di subordinare la riconducibilità o meno dello stato di insolvenza all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Un simile accertamento, invero, necessiterebbe di una procedura di accertamento che, nell’immediato e salvo il progressivo migliorarsi della situazione, determinerebbe un carico supplementare di lavoro per Tribunali già in situazione di emergenza.

Si è quindi optato per una previsione generale di improcedibilità di tutte quelle tipologie di istanze che coinvolgono imprese di dimensioni tali da non essere assoggettate alla disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese, mantenendo il blocco per un periodo limitato, scaduto il quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.

Il blocco si estende a tutte le ipotesi di ricorso, e quindi anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, in modo da dare anche a questi ultimi un lasso temporale in cui valutare con maggiore ponderazione la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla soluzione della crisi di impresa senza essere esposti alle conseguenze civili e penali connesse ad un aggravamento dello stato di insolvenza che in ogni caso sarebbe in gran parte da ricondursi a fattori esogeni.

Allo scopo di evitare che tale blocco non venga a riverberarsi in senso negativo sulle forme di tutela della par condicio creditorum, il secondo comma della norma in commento prevede la sterilizzazione del periodo di blocco ai fini del calcolo dei termini stabiliti dall’articolo 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 per la proposizione delle azioni revocatorie.

Leggi: DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23


Buona Pasqua !!! #iorestoacasa

Pasqua 2020cNel difficile tempo che stiamo vivendo a motivo della pandemia di Covid-19

Impariamo ad amare ciò che si desidera ma anche ciò che gli assomiglia.

Siamo esigenti e siamo pazienti.

È Pasqua ogni mattino che viviamo.

Ringraziamo, ricambiamo, sorridiamo.

#IoRestoacasa


Circolare Min. dell’Interno 300/ A/2623/20/115/28 del 02/04/2020

Oggetto: Sospensione dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di. svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali in favore delle famiglie, lavoratori e imprese, connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e ulteriori proroghe disposte con DPCM 1 aprile 2020.

Leggi: Min_Interno_Circ_2020_04_02


Tribunale Napoli Sez. spec. in materia di imprese, Sent., 01-04-2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

Sezione specializzata in materia di impresa

Il GIUDICE DESIGNATO

dott. ssa Maria Tuccillo

Udite le parti ed esaminati gli atti del

RICORSO EX ART. 671 C.P.C.

presentato da

– FALL. (…), in persona del curatore dott (…), rappresentato e difeso dall’avv.(…) giusta procura a margine del ricorso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale isola e 73

RICORRENTE

nei confronti di

M.B., P.R e M.R., rappresentati e difesi, giusta procura agli atti, dall’avv.(…), presso il cui studio è elettivamente domiciliati in N. alla via F. n. 135/ B

RESISTENTI

e

-M. M. e M. S.

RESISTENTI NON COSTITUITI

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La curatela istante con ricorso depositato ai sensi dell’art. 671 c.p.c. deduceva quanto segue:

– Con atto per notar (…) in data (…) fu costituita la C. I. srl, con sede in F., via (…) e Amministratore della società fu nominato (…) e successivamente, dal 2013 sino all’intervenuto fallimento, B.M. prima amministratore e poi liquidatore della società ;.

– in data 13.07.2018 con sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli a seguito del ricorso presentato da Equitalia servizi di riscossione sp.a, veniva dichiarato il fallimento di tale societa’,( la cui denominazione nelle more era mutata in M. I. srl )

– alla data di dichiarazione di fallimento presso il Registro delle Imprese, la società fallita risultava cessata e depositato il bilancio finale di liquidazione;

– Compiute le operazioni di inventario, con l’assistenza del cancelliere in data 18/07/2018, il curatore riscontrava l’assenza di uffici presso la sede sociale e convocava B. M., per la consegna della documentazione sociale e l’interrogatorio di rito.

– a seguito delle indagini svolte dal curatore è emerso che, in base ai bilanci depositati presso il registro imprese, la società fallita conseguiva, negli anni 2015/2016, leggere perdite fiscali se raffrontate al volume di affari della società;

– L’importo del debito fiscale preteso dall’Agenzia delle Entrate ammonta a 350.000,00 Euro circa oltre sanzioni e spese di recupero per un totale di 500.000,00 Euro circa;

– Dall’esame dei dati sopra riportati e dalla documentazione consegnata dal liquidatore e/o acquisita dalla curatela, e’emerso con chiarezza che B. M., proprietario al 95% della società, in considerazione dei dati contabili su esposti ed in previsione del certo fallimento che sarebbe poi intervenuto , abbia deciso di dividere (distrarre) in varie società le attività patrimoniali della M.I. srl;

– il patrimonio della fallita, infatti, che consisteva in macchinari, attrezzature, immobili ed avviamento commerciale é stato di fatto diviso in tre nuove e differenti società possedute per intero dai familiari (i due figli e la moglie) del sig. B.M.

– parte del patrimonio riguardante la proprietà degli immobili é stata ceduta in data 07/03/2016, con atto per notar (…) del (…) alla società immobiliare “M.G. IMM…. SRL”, che risulta di proprietà dei familiari dell’ amministratore/liquidatore della fallita , rispettivamente, moglie e figli di B.M.: R.P., R.M., e M.M.;

– La parte di patrimonio aziendale riguardante l’avviamento commerciale, é stata ceduta alla società “M. s.r.l.”, società di proprietà degli stessi familiari di B. M.;

– La parte di patrimonio aziendale costituito dai macchinari ed attrezzature é stato ceduto alla società E.E.SRL, i cui soci erano sempre gli stessi familiari;

– dall’esame di tali documenti sono pure emersi numerosi giroconti di pagamento dal conto corrente bancario intestato alla società, senza alcuna apparente motivazione ed in particolare: Euro 50.000,00 in data 23/02/2017 sul c/c acceso dalla società presso la B.P.F., in favore del sig. B.M.; Euro 185 .00000 tra il 24/02/2017 ed il 24/03/2018 sul c/c acceso dalla società presso la U., in favore del sig. B.M.; Euro 280.954,00 tra il 02/01/2017 ed il 21/04/2017 sul c/c acceso dalla società presso la U. in favore della M. s.r.l.

Ciò posto, la curatela sotto il profilo del fumus deduceva l’esistenza di un credito risarcitorio, ex art. 146 Lf. che quantificava in Euro complessi 8.500.000,00 oltre interessi e rivalutazione nei confronti dei resistenti.

In particolare, il deficit patrimoniale alla data di dichiarazione di fallimento era pari ad Euro 2.218.925,70 e a tale voce vanno aggiunti secondo il ricorrente :

– II valore del compendio immobiliare ceduto alla M. srl, pari ad Euro 1.000.000,00 almeno;

– il valore dei macchinari ceduti alla “M. s.r.l.” ovvero aha E.E. srl, pari ad Euro 427.437,28 (pari all’importo della voce Impianti e macchinari indicati nel bilancio al 31/12/2016 della cui sorte l’amministratore non ha saputo dare contezza);

– il valore della voce “Altri beni materiali” indicati nel bilancio al 31/12/2016 per Euro 96.138,33 della cui sorte l’amministratore non ha saputo dare contezza;

– il valore della voce “Immobilizzazioni finanziarie” indicati nei bilancio al 31/12/2016 per Euro 437.457,13 della cui sorte l’amministratore non ha saputo dare contezza;

– il valore della voce “Crediti verso clienti” indicati nel bilancio al 31/12/2016 per Euro 455.337.25 della cui sorte l’amministratore non ha saputo dare contezza;

– il valore della voce “Rimanenze di esercizio” indicate nel bilancio al 31/12/2016 per Euro 752.245.25 della cui sorte l’amministratore non ha saputo dare contezza;

– il valore della voce “Credito verso erario” indicato nel bilancio al 31/12/2016 per Euro 2.309.766,28 della cui sorte l’amministratore non ha saputo dare contezza;

– il valore della voce “Disponibilità liquide indicate nel bilancio al 31/12/2016 per Euro 61.522,63 della cui sorte l’amministratore non ha saputo dare contezza;

– il valore dell’avviamento commerciale aziendale, ceduto alla societtà “M. s.r.l.”,

– La somma di Euro 235.000,00 pari agli indebiti e non giustificati prelievi effettuati dai conti societari in suo favore dal sig. B.M.;

– La somma di Euro 240.000,00 pari agli indebiti e non giustificati prelievi effettuati dai conti societari in favore della M. s.r.l.”, dal sig. B. M.

Quanto al periculum in mora la curatela deduceva che a parte le partecipazioni societarie la possidenza immobiliare dei convenuti é davvero minima, evidenziando altresì sotto il profilo soggettivo la propensione di B. M. (e dei suoi familiari) a sottrarre i beni aziendali e quelli propri ai creditori.

Tanto premesso, domandava l’accoglimento della domanda cautelare.

Il Tribunale non concedeva la misura richiesta inaudita altera parte e , a seguito della notifica del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle partì e del ricorso, si costituivano i resistenti M.B., P.R. e M.R., i quali in via preliminare eccepivano l ‘improcedibilità del ricorso stante la non integrità del contraddittorio discendente dalla nullità della notifica del ricorso nei confronti dei resistenti M. M. e M.S., perché effettuate in un luogo diverso dalla residenza degli stessi, come risulta dai certificati di residenza depositati in giudizio.

Nel merito i resistenti contestavano la domanda, deducendo che:

– il patrimonio immobiliare della società fallità del valore di 700.000,00 era stato acquistato da M.G.Immm. mediante accollo di un mutuo il cui saldo residuo alla data di acquisto era di Euro 603,000 e per la restante parte di Euro 97.0000, da pagarsi mediante 54 rate mensili di Euro 1609.000, compensata mediante fatture emesse per canoni di affitto per circa un anno o poco più;

-Quanto al patrimonio aziendale ceduto alla E.E. srl risultano una serie di bonifici fatti a favore della società fallita;

– in merito ai giroconti di pagamento in favore di MBR trattasi di pagamenti di fatture per fornitura di merci.

Infine, i resistenti contestavano il quantum debeatur con riferimento al valore dei macchinari indicato nel ricorso che risulta di gran lunga superiore rispetto a quello indicato in bilancio ; al valore della della voce delle immobilizzazioni finanziarie indicato di Euro 437.457,13 che è superiore rispetto a quella indicato in bilancio di Euro 354.583,00; al valore dei crediti v/ clienti v/ erario di Euro 2.309.766,28 che è superiore alla voce totale dei crediti indicati in bilancio di Euro 948 038,00; al valore delle rimanenze di esercizio nel ricorso che è indicato in Euro 752.245,25 mentre nel bilancio è di Euro 16.000,00; al valore delle disponibilità liquide indicate nel ricorso che è di Euro 61522,63 mentre in bilancio e’ di Euro 15.543,00.

Tanto premesso, i resistenti costituiti domandavano in via preliminare dichiararsi improcedibile il ricorso per difetto di contraddittorio nei confronti di M.S. e M.M., ritenuta la presenza degli stessi necessaria al fine di accertare le eventuali responsabilità e in subordinre rigettarsi la domanda per assenza del periculum in mora.

All’ udienza del 30.0.2020, su istanza delle parti la causa era rinviata all’udienza dell’11.2.2020 in cui il Tribunale si riservava per la decisione.

Ciò posto, in merito all’eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dai resistenti costituitosi in giudizio, va precisato quanto segue.

In primis, nella fattispecie in esame non si versa in un’ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che l’obbligazione in merito alla quale sono chiamati a rispondere i resistenti è un ‘obbligazione solidale (ex art. 1292 c.c.) . La solidarietà dal lato passivo non comporta, invero, sul piano processuale, l’inscindibilità delle cause e non da’ luogo a litisconsorzio necessario, in quanto il creditore ha titolo per rivalersi per l’intero nei confronti di ogni debitore, salvo il diritto di regresso di colui che ha adempiuto nei confronti degli altri. Nel caso di obbligazioni solidali, dunque, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale e pertanto non è necessaria l’integrazione del contraddittorio, laddove il giudizio sia promosso nei confronti di uno dei coobbligati, essendo ciascuno di essi tenuto ad adempiere per intero ( v. ex multis Cass n. 17221/2014; Cass. n. 13607/2011)).

Inoltre, la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione effettuata nei confronti dei resistenti M.S. e M. M. è da ritenersi nulla, atteso che, seppur effettuata nelle mani di soggetti legittimati a riceverla ( rispettivamente madre e suocera convivente ), come risulta dalla relata di notifica, è da ritenersi invalida, perché eseguita in un luogo diverso da quello in cui i destinatari risiedono, come si evince dai validi certificati di residenza prodotti in giudizio dai resistenti ( v. copia certificato di residenza di M.S., all.to 4 del fascicolo di parte resistente ; copia certificato di residenza di M.M. all.to 11 del fascicolo di parte resistente ).

Ed invero, ” la notificazione mediante consegna a una delle persone enumerate nell’art. 139 c.p.c. deve essere necessariamente eseguita nei luoghi nella norma stessa indicati, giacché la certezza che la persona legata da rapporti di famiglia o di collaborazione con il destinatario provveda a trasmettergli l’atto ricevuto può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani. Ne consegue, quindi, la nullità della notificazione per mancanza di detta certezza, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario espressamente risulti che l’atto sia stato consegnato a una delle dette persone, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma; al contrario, la mancata precisazione nella relata del luogo della consegna stessa non determina la nullità della notificazione, dovendo presumersi, in assenza di annotazioni contenute nella relata, che la notificazione sia stata eseguita in uno dei luoghi prescritti, sicché la omessa annotazione si risolve in una mera irregolarità formale non influente sulla validità della notifica, né sulla efficacia (di atto pubblico) della relata con riguardo al luogo di consegna”( v. Cass. civ. Sez. II Ord., 08/10/2018, n. 24681 ).

Ciò posto, trattandosi nel caso in esame di un procedimento cautelare, la nullità della notifica , non sanata dalla costituzione dei resistenti, e lo spirare del termine perentorio per la notifica del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, ex art. 669 sexies c.p.c., importa l’improcedibilità della domanda ma solo nei confronti di M.M. e S.M., stante la scindibilità delle domande.

Passando all’esame del merito della domanda cautelare, va precisato quanto segue.

Il sequestro conservativo è una misura cautelare di carattere patrimoniale finalizzata a tutelare la fruttuosità dell’eventuale espropriazione forzata, laddove vi sia il pericolo di dispersione da parte del debitore dei beni costituenti la garanzia del credito, ai sensi dell’art. 2740 c.c.

La concessione di tale misura è subordinata alla sussistenza, accertata sulla base di un’indagine meramente sommaria, del fumus boni iuris, vale a dire di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa creditoria , e del periculum in mora, cioè del fondato timore di perdita della garanzia del credito vantato.

Quanto al primo dei suddetti requisiti, il credito in relazione al quale viene domandato il sequestro, anche se non liquido o esigibile deve ad ogni modo essere attuale, ossia non meramente ipotetico od eventuale.

Il requisito del periculum, inoltre, in sede di sequestro conservativo assume un significato ben diverso rispetto a quello richiesto per la concessione del provvedimento contemplato dall’art. 700 c.p.c., perché diversa è la funzione che la misura cautelare è chiamata ad assolvere.

In questa ipotesi, stante la natura del rimedio, il periculum è da intendersi come pericolo imminente che nelle more del giudizio di merito il diritto fatto valere possa subire un pregiudizio irreparabile.

Diversamente è da ritenersi nel sequestro conservativo.

Tale misura , invero , è prevista a tutela dei creditori, unici soggetti legittimati a richiederla, e mira a conservare la garanzia del credito costituita, ex art. 2740 c.c. dal patrimonio del debitore.

In tal caso, infatti, non è sufficiente, sotto il profilo del periculum, la sussistenza del pericolo di un “pregiudizio irreparibile” al diritto fatto valere , ma è necessario specificamente che il pericolo si sostanzi nel rischio di perdita e/o diminuzione del patrimonio del debitore costituente la garanzia del credito.

Tale requisito , va accertato, dunque, mediante un giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale , da effettuarsi secondo una valutazione in concreto, che può fondarsi su elementi soggettivi e/o su elementi oggettivi che possono essere presi in considerazione anche alternativamente ( v. Cass. civ. sent. n. 5579/2005; conf .Cass, civ . sent. n. 2081/2002 e Cass. civ. sent. n 6048/1998 ).

Ed invero , il rischio di perdita e/o diminuzione della garanzia patrimoniale può fondarsi sull’accertamento di condotte processuali e/o extraprocessuali poste in essere dal debitore che rendano verosimile e concreto il rischio di depauperamento del patrimonio.

Ciò significa , che non rilevano , ai fini dell’accertamento del periculum , tutte le condotte detrattive o comunque espressione di una capacità a dissipare poste in essere dal debitore, ma sole quelle che, avuto riguardo al momento in cui sono state poste in essere rispetto al sorgere del credito e alla loro incidenza sul patrimonio della società e/o del debitore , facciano ritenere verosimile e soprattutto attuale il rischio che il sequestro mira ad evitare e cioè che il debitore possa liberarsi del suo patrimonio impedendo ai creditori di soddisfarsi.

Quanto al profilo oggettivo del periculum, questo non va individuato nella mera l’insufficienza del patrimonio del debitore rispetto al credito , ma nell’insufficienza del patrimonio del debitore che sia tale da fondare il rischio concreto di sottrazione o diminuzione della garanzia del credito.

L’incapacità patrimoniale del debitore, invero, , seppur rappresenta la misura per valutare la garanzia del credito ex art. 2740 c.c., acquista rilevanza in sede di sequestro solo allorquando faccia ritenere concreto e verosimile il pericolo di una perdita e diminuzione del patrimonio del debitore in pregiudizio dei creditori.

Diversamente opinando , si addiverrebbe alla errata conclusione secondo cui il debitore dotato di un’insufficiente capacità patrimoniale abbia una maggiore propensione alla dissipazione di quanto non ne abbia il debitore possidente ( v. Trib. Napoli ord. 20.11.2002).

Il periculum, sotto il profilo oggettivo va, dunque, valutato in un accezione “dinamica” e strettamente collegata alla perdita e/o diminuzione della garanzia patrimoniale, del cui rischio in concreto deve essere espressione.

Tanto premesso, nel procedimento de quo , alla luce della documentazione agli atti e sulla base di una cognizione sommaria, che è d’uopo in questa fase , non vi sono allo stato elementi per ritenere sussistente il fumus della pretesa cautelare nei confronti dei resistenti R.P. e R.M., per aver concorso in qualità di amministratori di fatto della società fallita nelle condotte di mala gestio su cui si fonda il credito risarcitorio.

Ed infatti, per poter qualificare un soggetto quale amministratore di fatto di una società, è necessario che le attività gestorie svolte concretamente dal predetto presentino carattere sistematico e non si esauriscano soltanto nel compimento di singoli atti di natura eterogenea ed occasionale (v. Cass. sent. n. 6719/2008; Cass. sent. n. 9795/1999; v Cass. n. 1925/1999,).

Nella fattispecie in esame, l’esistenza di un rapporto di parentela tra l’amministratore poi liquidatore della società fallita, B.M. e R.P. e R.M. (rispettivamente moglie e figlia di B.M.) e altresì la loro partecipazione ( in qualità di soci e talvolta amministratori) nelle società in cui è stato “dirottato” il patrimonio della fallita ed infine l’assenza di B.M. dalla società per alcuni mesi per ragioni di salute, non è sufficiente a dimostrare, in mancanza di altri elementi, come diversamente dedotto dalla difesa di parte ricorrente, un coinvolgimento degli stessi in via di fatto nell’amministrazione della società fallità e dunque nell’attività di mala gestio da cui sarebbe derivato un danno alla società e ai creditori sociali.

Unici soggetti, sulla base delle allegazioni di parte ricorrente, che potrebbero in astratto essere chiamati a rispondere per i danni derivanti dall’attività distrattiva compiuta sono le società e non di certo i soci e/o i soggetti in proprio che hanno ricoperto la carica di amministratore all’epoca delle cessioni.

A diverse conclusioni, è dato addivenire con riferimento alla posizione di M.B.

Ed invero, posto che questi dal 2013 ha ricoperto la carica di amministratore e successivamente quella di liquidatore della società fallita, deve ritenersi sussistente il fumus della cautela richiesta, tenuto conto delle contestazioni formulate dalla difesa di M.B., che attengono solo al quantum debeatur relativamente ad alcune voci del danno contestato.

In particolare, in merito alla cessione del compendio immobiliare alla M. srl ( all’epoca amministrata da M.R. figlia del resistente M.B.) avvenuta in data 7.03.2016 ( v. copia atto di cessione all.to1 del fascciolo di parte resistente ), alcuna prova è stata fornita dall’amministratore B.M. circa l’estinzione del debito relativo al residuo del prezzo da pagare, pari ad Euro 96.543,33 , attraverso la compensazione con ” fatture emesse per canoni di affitto degli immobili e delle aree pertinenziali da parte della fallita per circa un anno e mezzo o poco piu’” , atteso che non risulta provato il rapporto di locazione invocato ne’ prodotte le fatture compravanti l’avvenuto pagamento dei canoni.

Lo stesso dicasi per i macchinari ceduti alla M. SRL ovvero ALLA E.E. SRL pari ad Euro 424437,28 , per gli “altri beni materiali” per il valore di Euro 96.138,33; per le ” immobilizzazioni finanziarie” per Euro 437,457,13; per i “Crediti verso clienti” per Euro 455.337,25 ; per le “Rimanenze di esercizio” per Euro 752.245,25; per le “Disponibilità liquide” per Euro 61.522,63 , tutti importi indicati nel bilancio al 31.12.2016, della cui sorte l’amministratore non ha saputo dare contezza nè ha specificamente contestato se non solo in parte ed esclusivamente sotto il profilo del quantum debeatur.

Agli importi inanzi indicati quali voci di danno fondante il creditorio deve aggiungersi, altresì, la somma di Euro 235.000,00 costituente prelievo che, allo stato non sembra trovare alcuna giustificazione, effettuato dai conti societari da B.M. in suo favore.

Infine, non sembra potersi riconoscere il danno lamentato per limporto di Euro 240.000,00 corrispondente a prelievi effettuati dai conti societari in favore della M.. s.r.l.”, stante le fatture depositate dal resistente , non contestate dalla curatela, che sembrano comprovare il pagamento di forniture effettuate da M. srl. in favore della società fallita.

La domanda proposta nei confronti di B.M., infine, è da ritenersi provata anche sotto il profilo del periculum in mora.

Ed invero, la ridotta capacità patrimoniale del resistente, le condotte distrattive poste in essere dallo stesso durante l’amministrazione della società , sintomatiche di una propensione alla dissipazione del proprio patrimonio per sottrarlo ai creditori , come dimostrato anche dall’atto di donazione compiuto sempre in favore della moglie e dei figli ( rispettivamente P.R., M.M. e , M.R.) in data 18.marzo 2016 ( v.doc. alito n. 22 del fascicolo di parte ricorrente ) portano a ritenere sussitente il rischio di perdita e/o diminuzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.nelle more del giudizio di merito.

Per tutte le considerazioni innanzi formulate, il Tribunale , dunque, tenuto conto delle contestazioni formulate dal resistente in merito al quantum debeatur della pretesa risarcitoria, accoglie la domanda cautelare proposta nei confronti di B.M. e per l’effetto autorizza il sequestro conservativo nella misura di Euro 6.000.000,00.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizi e dell’attività espletata nei rapporti tra il il ricorrente e i resistenti costituitisi in giudizio.

Nulla va invece liquidato per le spese nei rapporti tra il ricorrente e i resistenti M.M. e S.M., stante la mancata costituzione degli stessi.

P.Q.M.
Il Tribunale sul ricorso depositato nell’interesse di Fall. M.I.srl in liquidazione volto ad ottenere l’autorizzazione il sequestro conservativo in danno di B.M. , R.P.M.M., R.M., S. M. così decide:

– dichiara improcedibile il ricorso nei confronti di M.S. e M. M.;

– rigetta il ricorso nei confronti di P.R. e R.M.;

– accoglie la domanda nei confronti di B.M. e per l’effetto autorizza il sequestro conservativo su tutti i crediti, beni mobili e immobili del resistente fino a concorrenza di Euro 6.000.000,00;

– condanna il resistente B.M. al pagamento direttamente a favore dello Stato ai sensi dell’articolo 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, delle spese del presente giudizio, che si liquidano (già ridotte della metà ai sensi dell’articolo 130 del D.P.R. n. 115 del 2002) in Euro 5.350,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, oltre l’importo delle spese prenotate a debito.

– condanna il fallimento al pagamento delle spese di lite nei confronti di R.P. e R.M. che liquida in Euro10.700,00 per compensi oltre iva e cpa se dovuti e rimborso spese ex art. 2 D.M. n. 55 del 2014; ;

– nulla si liquida per le spese per i resistenti M.M. e S.M.

Così deciso in Napoli, il 1 aprile 2020.

Depositata in Cancelleria il 1 aprile 2020.


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020

Pubblicato  il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell’emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull’intero territorio nazionale.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.76 del 22-3-2020.

Leggi: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020


Restiamo a casa. #restoacasa

Restiamo a casa 1


Richiesta di adozione di ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Lettera di richiesta di adozione di ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 inviata ai Ministeri di Giustizia, Pubblica Amministrazione e Interni

Leggi: Lettera_coronavirus Ministeri


Pubblicato il decreto legge “Cura Italia”

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70/2020 il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, che contiene misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si tratta di un testo molto amplio (127 articoli) che introduce una molteplicità di previsioni volte a potenziare il servizio sanitario nazionale ma anche a garantire un sostegno economico per famiglie, lavoratori, imprese.

Si riporta di seguito il testo degli articoli di interesse per i dipendenti pubblici.

Art. 24 Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

1.Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

2.Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 25 Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19

1.A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l’indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

2.L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

3.Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall’articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

4.Ai fini dell’accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.

5.I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

6.Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate a quelle disciplinate dall’articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 39 Disposizioni in materia di lavoro agile

1.Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81

Art. 63 Premio ai lavoratori dipendenti

  1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
  2. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
  3. I sostituti d’imposta di cui al comma 2 compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 67 Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori

  1. Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it .
  3. Sono, altresì, sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Art. 68 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

  1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  3. E’ differito al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all’articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all’articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

Art. 75 Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese

1.Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall’articolo 3 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 e all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 33.

2.Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.

3.Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l’esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4.Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l’integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall’attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 81 Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell’anno 2020

1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in deroga a quanto previsto dall’articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso.

Art. 87 Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali

  1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
  2. a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
  3. b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
  4. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
  5. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  6. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.
  7. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  8. Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, fuori dei casi di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio, ai sensi dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  9. Fino alla stessa data di cui al comma 6, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per le cause di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, è collocato d’ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall’articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all’articolo 4 e all’articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 di recepimento dell’accordo sindacale integrativo del personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
  10. Al comma 4 dell’articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, la parola “provvedono” è sostituita dalle seguenti “possono provvedere”.

Art. 103 Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

1.Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

2.Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

3.Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4.Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5.I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

Art. 108 Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale

1.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

2. Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all’art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall’entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.


DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18(1).

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria.

Il Decreto DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020. Le misure urgenti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, sono state disciplinate nell’articolo 83 .

Nel nuovo testo viene inserita una precisazione circa l’estensione della sospensione anche ai procedimenti avanti alle Commissioni tributarie. Si segnala inoltre che l’articolo 83 sostituisce ed abroga i primi due commi del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, le cui disposizioni vengono ampliate e corrette.

L’Art. 83 “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare” prevede: • la conferma della sospensione di tutte udienze civili e penali (che si prevede siano rinviate d’ufficio a data successiva), che viene ora disposta per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (comma 1); • sempre dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, la sospensione della decorrenza di tutti i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (equiparabile ad una sospensione feriale): – la sospensione riguarda anche i termini per la proposizione di atti introduttivi, di procedimenti esecutivi e di impugnazioni; – quando un termine computato a ritroso ricade nel periodo di sospensione la relativa udienza deve essere differita, in modo da consentire che il termine a ritroso cada dopo il periodo di sospensione (comma 2): • i procedimenti urgenti esenti dalla sospensione delle udienze e dei termini processuali(comma 3): – si tratta di un elenco piuttosto elaborato che non coincide con le esclusioni previste per l’applicazione del periodo feriale “estivo”.

Si segnalano, tra le altre, le materie di competenza del tribunale per i minorenni, i procedimenti cautelari riguardanti la tutela di diritti fondamentali della persona, i procedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione. Vengono infine contemplati “tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”. – La dichiarazione di urgenza viene fatta dal capo dell’ufficio o dal giudice cui la causa è assegnata se già in corso, con decreto non impugnabile. – Nell’elenco dei procedimenti penali esenti dalla sospensione ricordiamo quelli di convalida dell’arresto o del fermo, quelli in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive (su richiesta espressa di procedere da parte di detenuti, imputati o dei loro difensori); • in ambito penale, nei procedimenti in cui opera la sospensione dei termini di cui comma 2, è prevista anche la sospensione della prescrizione e dei termini di cui agli artt. 303 e 308 c.p.c. (comma 4); • nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 viene confermata la possibilità per i capi degli uffici giudiziari di adottare l’ampia serie di misure organizzative relative alla trattazione degli affari giudiziari (commi 6 e 7).

Ciò al fine di garantire le norme igienico-sanitarie previste dal precedente decreto (cfr. limitazione dell’accesso del pubblico e degli orari di apertura degli uffici giudiziari, utilizzo di mezzi di comunicazione telefonica o telematica, celebrazione a porte chiuse di tutte le udienze pubbliche); • dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 viene confermato l’obbligo di depositare gli atti solo telematicamente (anche con riferimento agli atti introduttivi) negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito. Anche il contributo unificato deve essere versato con modalità telematica (comma 11); • ove possibile, è stabilita la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare tramite videoconferenze o con collegamenti da remoto (comma 12); • modalità telematiche per comunicazioni e notificazioni di avvisi e provvedimenti adottati nei procedimenti penali (comma 13); • dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 viene inoltre confermata la sospensione dei termini anche per le attività dei procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e di risoluzione stragiudiziale delle controversie (comma 20).

In materia di giustizia amministrativa, il nuovo Decreto ha inserito le disposizioni nell’articolo 84 (e non più 80). L’Art. 84 “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa” stabilisce: • la sospensione dall’8 marzo 2020 al 15 aprile 2020 inclusi dei termini relativi al processo amministrativo (con rinvio a data successiva delle udienze pubbliche e camerali relative ai procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo (comma 1). Inoltre, nello stesso periodo, i procedimenti cautelari, promossi o pendenti, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020; • dal 6 al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione (sia in udienza camerale che in udienza pubblica), passano in decisione (senza discussione orale e sulla base degli atti depositati), purché le parti costituite abbiano depositato richiesta in via congiunta entro due giorni liberi prima dell’udienza (termine perentorio).

Assieme alla richiesta è prevista la facoltà per le parti di depositare brevi note (comma 2); • dall’8 marzo al 30 giugno 2020, le autorità competenti dovranno adottare opportune misure organizzative (cfr. limitazioni dell’accesso e degli orari degli uffici giudiziari, il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020), per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute e contrastare l’emergenza epidemiologica al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone (comma 3); • dal 15 aprile 2020 al 30 giugno 2020, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Facoltà per le parti di presentare brevi note fino a due giorni prima della trattazione (comma 5) • il giudice delibera in camera di consiglio anche mediante collegamenti da remoto (comma 6); • remissione in termini e sospensione della prescrizione e decadenza a causa di provvedimenti per contrastare l’emergenza sanitaria che abbiano: – comportato decadenza delle parti da facoltà processuali; – impedito l’esercizio dei diritti delle parti. (commi 7 e 8); • nei procedimenti rinviati non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020 (comma 9).

Si ricorda infine che l’articolo 85, riguardante le misure urgenti in materia di giustizia contabile, stabilisce che gli artt. 83 e 84 si applicano anche all’ attività della Corte dei conti, in quanto compatibili e non in contrasto con la disciplina specifica introdotta con l’art. 85 stesso.

Leggi: DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18


Agenzia delle Entrate-Riscossione: sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione

L’Agenzia delle entrate-Riscossione comunica, con una nota, che «il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata di ieri, 16 marzo 2020, ha disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo il periodo di sospensione ovvero il 30 giugno 2020. Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, sospensione già in atto da alcuni giorni per disposizione del Presidente Ernesto Maria Ruffini.

Il decreto dispone anche il differimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio relativa alla cosiddetta rottamazione-ter e della rata in scadenza il 31 marzo del cosiddetto saldo e stralcio». «In considerazione delle misure contenute nel decreto legge e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, Il Presidente ha dato disposizione per la chiusura dal 18 al 25 marzo degli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, presenti su tutto il territorio nazionale, che erogano servizi al pubblico. Il personale dell’Ente, attraverso attività di back office, garantirà l’operatività e la fruibilità dei servizi online, disponibili sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’App Equiclick, fornendo assistenza con i consueti canali di ascolto che, per l’occasione, sono stati potenziati con nuovi indirizzi mail per eventuali richieste di assistenza, urgenti e indifferibili,  riferite, ad esempio, a procedure attivate prima del periodo sospensivo. Per informazioni e assistenza è disponibile anche il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e, con operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, al numero unico 06 01 01, sia da telefono fisso che da cellulare.


Guida pratica al lavoro agile nella P.A.

Di seguito alcune indicazioni pratiche per attivare rapidamente forme di lavoro da remoto

Come attivare lo smart working

Per far fronte all’emergenza coronavirus il Governo ha stabilito che:

  • le modalità di lavoro agile sono applicabili a OGNI rapporto di lavoro subordinato
  • per attivare lo smart working NON occorre firmare un accordo tra dipendente e amministrazione che definisca giorni, strumenti, orari di raggiungibilità etc.
  • gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito dell’Inail

Le condizioni tecnologiche di base per lavorare da casa: pc, connessione, telefono

  • Il dipendente che dispone di un proprio pc può utilizzarlo per scopi professionali.  Oppure se in amministrazione dispone di un portatile può prenderlo dall’ufficio e portarlo a casa.
  • Gran parte dei cittadini e quindi dei dipendenti dispone di una connessione Internet a casa di tipo “flat” (il cui costo non dipende dal traffico di rete) o comunque potrebbe utilizzare lo smartphone come hotspot per consentire l’accesso ad Internet al pc di casa.
  • Se il dipendente ha un cellulare di servizio, è possibile inoltrare le chiamate dall’interno telefonico del proprio ufficio sul cellulare di lavoro. Altrimenti si può chiedere la disponibilità del dipendente a far inoltrare le chiamate sul proprio telefono personale. Quando le chiamate vengono inoltrate dall’interno al numero sullo smartphone, tipicamente il chiamante non vede il numero dello smartphone e quindi la privacy è comunque garantita.

Raggiungibilità delle applicazioni dell’ente da remoto

  • Se le applicazioni dell’ente sono raggiungibili da remoto, ovvero sono in cloud, il dipendente può accedere tranquillamente da casa ai propri principali strumenti di lavoro.  Alternativamente si può ricorrere all’attivazione di una VPN (Virtual Private Network, una rete privata virtuale che garantisce privacy, anonimato e sicurezza attraverso un canale di comunicazione riservato) verso l’ente, oppure ad accessi in desktop remoto ai server.

Sono anche disponibili “soluzioni ponte”, che permettono dal proprio pc personale di collegarsi alla propria postazione presso l’ente e quindi rendere l’esperienza come se si fosse in ufficio (attenzione, purché il pc sia tenuto acceso sempre in ufficio).

  • La posta elettronica è una delle applicazioni più usate e più facili da portare in cloud. Nella maggior parte dei casi la posta è già leggibile da remoto – e quindi sia da pc che da smartphone. Può essere che sul pc del lavoro sia installato un client locale, ma spesso è anche disponibile un’interfaccia web di cui non sia ha sentito fino ad oggi l’esigenza. Se però il servizio non è già in cloud occorre provvedere al più presto.
  • Disporre di strumenti di condivisione di file e del calendario e strumenti di videoconferenza o call conference è fondamentale quando si lavora da remoto per poter essere sempre allineati e poter lavorare a più mani sugli stessi documenti. Alcune delle funzioni indicate sono già disponibili sui prodotti in uso, basta solo attivarle, mentre gli strumenti di videoconferenza o call conference sono già molto diffusi nel mondo della PA, cui si aggiunge la possibilità di ricorrere a soluzioni gratuite facilmente accessibili (es. Skype, Meet,…).
  • Da non dimenticare, poi, che tutti gli smartphone consentono non solo la conversazione in viva voce ma l’aggiunta di altri interlocutori alla telefonata in corso e quindi, seppur in misura ridotta, possono consentire una conference call tra più persone. Mentre alcune app gratuite consentono comunque la videochiamata.
  • I sistemi gestionali e il sistema di protocollo sono i software che fanno funzionare un’amministrazione. Se non sono raggiungibili da remoto può essere utile prevedere che i colleghi che restano in ufficio facciano da tramite per la gestione in ingresso e in uscita dei documenti e delle istanze, la realizzazione di ricerche, etc.
  • Incentivare l’utilizzo da parte dei cittadini degli sportelli virtuali (es: SUAP) e degli altri servizi on-line già disponibili attraverso informative mirate attraverso i principali canali di comunicazione utilizzati.
  • Ricordiamo che molti strumenti funzionano anche da smartphone (calendario, posta, vpn, presentazioni in visualizzazione, documenti in visualizzazione) per cui è possibile anche usare lo smartphone come piattaforma in mobilità.

Non dimentichiamo: privacy e security.

Lo strumento di casa non è tipicamente quello del lavoro. Particolare attenzione va utilizzata mentre si usano strumenti lavorativi. Piccoli accorgimenti che non vogliono essere esaustivi possono essere:

Privacy

  • Distruggere qualsiasi documento lavorativo venga in mente di stampare (ma perché stampare?) a casa
  • Non salvare documenti di ufficio sul pc personale, se non temporaneamente e poi cancellarli immediatamente (specie se contengono informazioni personali)
  • Porre attenzione nell’inviare foto per far vedere che si è in smartworking con sul monitor dati personali
  • L’accesso a dati aziendali non è più pericoloso in smartworking, la pericolosità dipende da come lo strumento e l’operatore gestiscono il dato, non dalla locazione della persona

Security

  • Avere un pc con sistema operativo aggiornato
  • Avere un antivirus e verificare che sia aggiornato
  • Creare un account specifico per l’uso nei momenti di lavoro, se il pc è usato anche da familiari o conviventi
  • In caso ci si allontani dal pc, bloccare il pc in modo che sia utilizzabile da altri
  • Non incollare sul pc personale password per accedere agli applicativi di lavoro

Direttiva n. 2/2020 del MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Leggi: Ministro PA Direttiva 2 2020 12.03.2020