Cass. civ. Sez. lavoro, (ud. 15-05-2008) 07-08-2008, n. 21380

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente

Dott. CELENTANO Attilio – Consigliere

Dott. ROSELLI Federico – rel. Consigliere

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PALESTRO 56, presso lo studio dell’avvocato MARCHESE FAUSTA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.R.A.S. – CENTRO ROMANO ASSISTENZA SANITARIA S.R.L., già C.R.A.S. –

Centro Romano Assistenza Sanitaria S.n.c. – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato AGOSTA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3671/04 della Corte d’Appello di ROMA, depositata il 25/09/04 R.G.N. 8018/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/08 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;

udito l’Avvocato DE CIANTIS per delega AGOSTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVI Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
Con sentenza del 25 settembre 2004 la Corte d’appello di Roma, informa della decisione emessa dal Tribunale, rigettava la domanda proposta da M.C. contro la s.r.l. Centro romano assistenza Sanitaria (Cras) onde ottenere l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, il pagamento di differenze retributive e la dichiarazione di illegittimità del licenziamento con la conseguente condanna risarcitoria.

La Corte osservava essere risultato dall’istruzione probatoria come il M. lavorasse quale autista di ambulanza secondo turni settimanali diurni o notturni, con compenso variabile in relazione alle ore di lavoro svolte. Indice dell’assenza di subordinazione era la libertà di non presentarsi al lavoro ossia l’assenza di un obbligo di giustificare le essenze.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione il M. mentre la s.r.l. Cras resiste con controricorso.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Motivi della decisione
Col terzo motivo, logicamente precedente, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2094 cod. civ., per non avere la Corte d’appello considerato la totale assenza del rischio economico a carico del lavoratore, guidatore di ambulanze appartenenti alla datrice di lavoro ed inserito nella organizzazione produttiva della medesima ed inoltre nel avere escluso l’obbligo di giustificare le assenze, senza alcuna concreta verifica.

Il motivo è fondato.

Nella sentenza impugnata la Corte d’appello ha escluso la subordinazione del rapporto di lavoro in questione svalutando l’inserimento del lavoratore in turni di servizio, ed al contrario valorizzando l’astratta mancanza dell’obbligo di giustificai e le assenze nonchè la variabilità del compenso in relazione alle ore di lavoro effettive.

Così tacendo la Corte ha dato risalto ad elementi non decisivi, trascurando per contro ogni accertamento di elementi determinanti.

E’ infatti costante e risalente giurisprudenza della Corte che l’autonomia del rapporto di lavoro, anche nella forma attenuata della cosiddetta parasubordinazione, vada esclusa quando il prestatore di lavoro non disponga di un’organizzazione imprenditoriale sia pure in termini minimi e non sopporti pertanto alcun rischio economico. In altre parole la continuità e coordinazione dell’attività lavorativa con quella del committente, propria della para subordinazione (art. 409 cod. proc. civ.), non può risolversi nella mera esecuzione di lavoro, priva di un minimo di auto organizzazione e di rischio (Cass. 15 dicembre 1979 n. 6543, 13 gennaio 1981 n. 303, 26 maggio 1983 n. 3650, 18 dicembre 1996 n. 11339, 27 marzo 2000 n. 3674).

Nel caso di specie questo elemento è stato trascurato dal collegio di merito, che, dovendo qualificare il rapporto di lavoro di un autista al servizio di un’impresa, ha omesso di verificare la proprietà dell’autovettura o delle autovetture adoperate nonché il soggetto onerato delle spese il gestione (carburante, pezzi di ricambio, lubrificanti).

Il collegio ha altresì omesso di accertare se l’autista prendesse contatto diretto coi clienti e intascasse i compensi pagati da loro.

Il detto, necessario accertamento avrebbe consentito di valutare meglio elementi di per sè non decisivi, quale l’inserimento di turni di servizio, compatibile bensì con la parasubordinazione ma connaturato con la subordinazione.

Quanto all’assenza dell’obbligo di giustificare le assenze oppure del potere disciplinare altrui, assai spesso invocati dalla parte interessata a negare la subordinazione, essi possono assumere valore indiziario solo se verificati in concreto, ossia quando la parte interessata provi assenze e non esecuzione della prestazione lavorativa concretamente rimaste prive di effetti (Cass. 2 giugno 1999 n. 5411, 9 ottobre 2000, n. 13452).

Non indicativa, infine, è la variabilità del compenso, che tuttavia di solito indica la subordinazione se corrisposto a scadenze fisse.

L’obliterazione di tutti questi criteri induce alla cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla stessa Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, giudicherà uniformandosi al seguente principio di diritto:

“Per escludere la subordinazione del rapporto di lavoro prestato con continuità e coordinamento con altro soggetto è necessario che il giudice di merito accerti il rischio economico a carico del lavoratore e così ad esempio che resti a suo carico l’acquisto o l’uso dei materiali necessari a lavorare o che il rapporto con i terzi utenti venga da lui instaurato e gestito. Quanto all’assenza dell’obbligo di giustificare assenze, quale indice della mancanza di subordinazione, è necessario l’accertamento negativo in concreto delle conseguenze disciplinari”.

Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.

Il giudice di merito provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2008.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2008


Sanatoria ICI per immobili non esenti: il termine scade il 26 agosto 2008

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2008, n. 174, la Legge n. 126/2008 di conversione del D.L. n. 93/2008, che ha introdotto l’esclusione dal pagamento dell’ICI sull’abitazione principale del contribuente.

La legge di conversione ha, inoltre, previsto una mini sanatoria per tutti coloro che, a causa di errori di comprensione dei provvedimenti comunali, avessero omesso il pagamento dell’ICI invece dovuta. Pertanto, i contribuenti potranno regolarizzare la propria posizione entro il 26 agosto 2008, senza addebito di sanzioni.


Notifica al marito con la denuncia congiunta

La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la Sentenza n. 67/36/08 è intervenuta per chiarire le regole per la notifica in caso di dichiarazione congiunta. In base al contenuto della sentenza, nel caso di dichiarazione dei redditi presentata congiuntamente, la cartella di pagamento deve essere indirizzata e notificata nei confronti del marito, primo dichiarante. Anche se permane, tra i coniugi, la solidità nel pagamento dell’imposta, soprattasse e interessi iscritti a ruolo.
La stessa Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 128 del 3 maggio 2000 ha stabilito la legittimità dell?articolo 17 della legge n. 114/1977 ove prevede che la notifica della cartella esattoriale può essere effettuata solo al marito in quanto la moglie può tutelare i propri diritti con la sola notifica del primo atto con la quale viene a conoscenza della pretesa erariale.


Finanziaria 2009

Dalla Robin Tax ai tagli a scuola e sicurezza, dal piano casa agli interventi per Roma: sono molte le novità introdotte dal decreto legge che anticipa la finanziaria e che è stato approvato dalla Camera. Il pacchetto vale circa 13 miliardi di euro, più di un terzo del valore del Piano triennale di finanza pubblica che è pari a 35 miliardi. Ecco una delle principali novità.
Giustizia civile, notifica via web Nell’ambito del processo civile le notificazioni devono essere effettuate esclusivamente per via telematica.


Capo dice non capisci un…’, reato

Suprema corte respinge ricorso di un uomo per frase a dipendente

(ANSA) – ROMA, 25 LUG – Stiano attenti i ‘capi’ che al lavoro apostrofano un dipendente con la frase ‘non capisci un c..’: rischiano una condanna per ingiuria. Alle posizioni gerarchiche più alte, infatti, è dovuta, per il ruolo rivestito, una certa ‘continenza espressiva’. Lo si evince da una sentenza della Quinta Sezione Penale della Cassazione che ha rigettato il ricorso di Sebastiano C., responsabile di una società in provincia di Catania, portato in giudizio da una sua dipendente. La Corte d’Appello di Catania aveva dichiarato la prescrizione del reato, confermandone però le ‘statuizioni civili’. L’uomo ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che ‘in ragione dell’evoluzione dei costumi e del mutamento del linguaggio quella frase era l’equivalente rafforzativo di “lei non capisce nulla”, del tutto innocente, che stava a significare un “lei non ha compreso quello che io ho scritto” trattandosi di una discussione nata per un ordine di servizio sugli straordinari. La Cassazione, però, ha ritenuto il ricorso ‘inammissibile perché tendente ad una rivalutazione della effettiva potenzialità offensiva dell’espressione’ che nel merito era stata già valutata dai giudici di primo grado, tra l’altro ‘tenendo conto del rapporto gerarchico che legava il capo alla dipendente, rapporto che avrebbe dovuto, oltre tutto, indurre il primo ad una attenta continenza espressiva’.


Dipendenti pubblici: circolare sulle assenze

Presentazione

Retribuzione ridotta per i primi dieci giorni di assenza in caso di malattia, a prescindere dalla durata. Alla terza assenza per malattia nell’arco dell’anno solare e per le assenze superiori a dieci giorni, i dipendenti pubblici sono tenuti a presentare all’amministrazione un certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie pubbliche o dai medici convenzionati, in quanto parte del Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, le amministrazioni hanno l’obbligo di richiedere la visita fiscale anche nel caso di assenza per un solo giorno.

Su queste disposizioni, previste dall’art. 71 del decreto legge 112/2008, il ministro Brunetta ha voluto dipanare qualsiasi dubbio di applicazione con una circolare, firmata il 17 luglio scorso.

La circolare fornisce indicazioni alle amministrazioni circa l’incidenza delle assenze dal servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione collettiva, ribadendo i principi in materia di premialità e chiarendo che comunque nessun automatismo è consentito nella distribuzione delle somme. Viene posto, in particolare, l’accento sulla necessità di valutare l’apporto individuale per ottenere premi di produttività, di risultato e incentivi.

I contratti collettivi dovranno quantificare i permessi retribuiti spettanti stabilendo sempre un monte ore massimo. Nel caso di fruizione del permesso per l’intera giornata, per impedire distorsioni nell’applicazione delle disposizioni ed evitare che i permessi siano chiesti e fruiti sempre nelle giornate in cui il dipendente dovrebbe recuperare l’orario, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente deve essere computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. Le amministrazioni sono tenute ad applicare immediatamente la nuova disciplina se i contratti collettivi già stabiliscono l’alternatività tra la fruizione a giornate e quella ad ore dei permessi, fissando già il monte ore.

La circolare, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, è stata concordata con l’Anci (Associazione nazionale comuni italiani).

La circolare in sintesi

Di cosa parliamo

Circolare n. 7 del 17 luglio 2008 che contiene interventi in materia di trattamento del personale delle pubbliche amministrazioni, in caso di assenze per malattia.

Finalità

Incrementare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni e ottenere risparmi di gestione (I risparmi conseguenti all’attuazione della norma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio e non possono essere utilizzati per incrementare i fondi destinati alla contrattazione collettiva).

Decorrenza nuove disposizioni

25 giugno 2008 (entrata in vigore del decreto legge 112/08).

Destinatari

Dipendenti a tempo indeterminato contrattualizzati e non contrattualizzati e, in quanto compatibile, dipendenti assunti con forme di impiego flessibile.

Norme di riferimento

Art. 71 decreto legge 112/08 che stabilisce il trattamento economico spettante al dipendente in caso di assenza per malattia (comma 1), definisce le modalità per la presentazione della certificazione medica a giustificazione dell’assenza (comma 2) e per i controlli che le amministrazioni debbono disporre (comma 3). Non può essere derogata dai contratti collettivi.

Quanto al trattamento economico, la disposizione stabilisce che “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”, con le eccezioni previste nello stesso comma (trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day ospital o a terapie salvavita).

Rientrano nel trattamento fondamentale (definito dai contratti collettivi) le voci:

– del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico,

– della tredicesima mensilità,

– della retribuzione individuale di anzianità,

– degli eventuali assegni ad personam per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti.

Presentazione dei certificati

Per le assenze superiori a dieci giorni e – a prescindere dalla durata – per le assenze che riguardano il terzo episodio di assenza in ciascun anno solare, la norma esclude che a giustificazione dell’assenza il certificato possa essere rilasciato da un medico libero professionista non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Di conseguenza, non possono essere considerate assenze giustificate quelle avvenute per malattia per le quali il dipendente produca un certificato di un medico libero professionista non convenzionato.

Tutela privacy

Le pubbliche amministrazioni non possono chiedere che sui certificati prodotti a giustificazione dell’assenza per malattia sia indicata la diagnosi, è sufficiente la prognosi.

Visita fiscale in un giorno.

La richiesta della visita fiscale, da parte delle amministrazioni, deve avvenire obbligatoriamente anche nel caso in cui l’assenza sia limitata ad un solo giorno. L’orario per la reperibilità è più ampio rispetto al passato, al fine di agevolare i controlli (dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi).

Assenze e distribuzione dei fondi per la produttività, l’incentivazione ed i risultati

Partendo dal principio che nell’erogazione dei compensi incentivanti debba essere esclusa ogni forma di determinazione automatica o di “erogazione a pioggia”, i lavoratori devono essere valutati per l’attività di servizio svolta e per i risultati effettivamente conseguiti ed hanno titolo a percepire i compensi di produttività solo in misura corrispondente alle attività effettivamente svolte ed ai risultati concretamente conseguiti. Sono equiparate alle presenze solo le assenze per congedo di maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Calcolo ad ore dei permessi retribuiti

Nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. Ciò per impedire distorsioni nell’applicazione delle clausole e delle disposizioni che prevedono permessi retribuiti, evitando che i permessi siano chiesti e fruiti sempre nelle giornate in cui il dipendente dovrebbe recuperare l’orario.

Fonte: Ministro per l’innovazione e la pubblica amministrazione


Privacy: al via il provvedimento generale sulla semplificazione

Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter n. 320 del 1 luglio 2008) ha reso noto di aver adottato un provvedimento generale sulla semplificazione (pubblicato in G.U. n. 152) nel quale ha stabilito che, ferma restando la garanzia per i cittadini, per le piccole e medie imprese e per i liberi professionisti e artigiani, d’ora in avanti, occorrerà meno privacy e meno burocrazia per la gestione amministrativa e contabile.
Con il suddetto provvedimento (consultabile sul sito www.garanteprivacy,it), il Garante ha stabilito che d’ora in avanti dovrà essere dato un taglio con i moduli lunghi e burocratici, basati sull’eccessivo uso di espressioni giuridiche che non aiutano pienamente a far comprendere ai cittadini come sono trattati i loro dati personali.
L’informativa, secondo il Garante, deve essere snella, essenziale, efficace e deve richiedere un consenso solo nei casi veramente necessari, una tutela effettiva dei diritti dei cittadini: sono i principali obiettivi delle nuove linee guida del Garante. Infine, l’Autorità ha invitato le associazioni di categoria a predisporre informative – tipo per determinati settori o categorie di trattamenti.


Corso di Aggiornamento: Lainate (MI) 31 ottobre 2008

Corso di aggiornamento inserito nell’ambito del “Progetto di valorizzazione del Messo comunale” che coinvolge molte Regioni d’Italia.

Corso di Aggiornamento per Messi Notificatori

Venerdì 31 ottobre 2008
Orario 9:00 – 13:00 = 14:30 – 17:00

Comune di Lainate (MI)

Sala delle Capriate

Largo delle Scuderie

presso la Biblioteca Comunale – II° piano

Con il patrocinio del Comune di Lainate

Quote di partecipazione al corso:
Soci A.N.N.A.: € 130,00 (Iscritti alla data del 31.12.2007 con rinnovo anno 2008 al 29.02.2008) (*) (**)
Non iscritti ad A.N.N.A.: € 170,00 la quota è comprensiva dell’iscrizione al Corso più l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2009 oltre all’assicurazione per colpa grave(*) (**)
Solo frequenza al Corso: € 230,00 oltre I.V.A (*) (**)

La quota di iscrizione dovrà essere versata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:
Conto Corrente Postale n. 55115356
Conto Corrente Bancario:
Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane])

Intestato a:
Associazione Nazionale Notifiche Atti
Codice fiscale: 93164240231
P.IVA: 03558920231

Causale: Corso Lainate 2008
(*) Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni,

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.
L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo articolo a cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso e l’invio via fax del modulo di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Giuseppe Lombardi

Responsabile Messi comunali del Comune di Alessandria

PROGRAMMA

Nozioni generali

“Cos’è” una notifica

La copia conforme all’originale

Richiedente – intermediario e consegnatario/destinatario

Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale

Tempi e luoghi delle notificazioni

Nullità delle notificazioni

Le responsabilità del Messo Notificatore

Modifiche effettuate dall’art. 174 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)

Il procedimento di notificazione

La relata di notifica – valore della stessa

La notifica a mani proprie

Le notifiche “tramite” terzi

Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei “terzi”

Le notifiche agli “assenti”

I “vari” momenti di perfezionamento della notifica

Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio delle notifiche

Deposito degli atti nella Casa Comunale

Le notifiche previste dall’art. 14 della L. 689/1981

Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.

Le notifiche previste dall’art. 6 della L. 241/1990

Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)

Le notifiche attraverso il servizio postale

Le notifiche dei tributi locali

Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973

Le novità della legge finanziaria per il 2007

(L. 27/12/2006 n. 296). L’individuazione dei messi notificatori ivi previsti

Le novità dell’art. 36 della legge 31/2008 che ha convertito in legge il D.L. 248/2007 (decreto milleproroghe).

L’obbligatorietà dei corsi abilitanti

Richiesta rimborso trimestrale delle notifiche (L. 03/08/1999 n. 265 e DM 03/10/2006 n. 254)

Presentazione modulistica e casi pratici.

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le seguenti ultime novità in materia di notificazioni

D. Lgs 196/2003 (Privacy)
D. L. 14/03/2005 n. 35 convertito nella L. 14/05/2005 n. 80 (Notifiche postali)
L. 28/12/2005 n. 263 ( art 2) (Modifiche C.P.C.)
D. L. 30/12/2005 n. 271 (art 2) – non convertito (ma sostituito dalla L. 23/02/2006 n. 51 – art 39 quater) (Decorrenza Modifiche C.P.C.)
D. L. 04/07/2006 n. 223 convertito nella L. 04/08/2006 n. 248 (art. 37 comma 27) (Modifiche Notifiche Fiscali)
L. 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007 – art. 1 commi 158-159-160)(Messo “aggiuntivo”)

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line su questo sito web nell’area “Attività” a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.


Corso di Aggiornamento: Fara in Sabina (RI) 21 ottobre 2008

Corso di aggiornamento inserito nell’ambito del “Progetto di valorizzazione del Messo comunale” che coinvolge molte Regioni d’Italia.

Corso di Aggiornamento per Messi Notificatori

Martedì 21 ottobre 2008
Orario 9:00 – 13:00 = 14:30 – 17:00

Comune di Fara in Sabina (RI)

Sala Consiliare

Municipio

Via Santa Maria in Castello 12

Con il patrocinio del Comune di Fara in Sabina

Quote di partecipazione al corso:
Soci A.N.N.A.: € 130,00 (Iscritti alla data del 31.12.2007 con rinnovo anno 2008 al 29.02.2008. Sono esclusi i dipendenti degli Enti e Comuni che non siano iscritti individualmente.) (*) (**)
Non iscritti ad A.N.N.A.: € 190,00 la quota è comprensiva dell’iscrizione al Corso più l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2009 oltre all’assicurazione per colpa grave(*) (**)
Solo frequenza al Corso: € 250,00 oltre I.V.A (*) (**)

La quota di iscrizione dovrà essere versata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:
Conto Corrente Postale n. 55115356
Conto Corrente Bancario:
Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane])

Intestato a:
Associazione Nazionale Notifiche Atti
Codice fiscale: 93164240231
P.IVA: 03558920231

Causale: Corso Fara 2008
(*) Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni,

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.
L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo articolo a cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso e l’invio via fax del modulo di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:
Commissario Capo Lazzaro Fontana

Comandante del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale
di Quattro Castella ed Albinea
Capo Settore Ufficio Messi Notificatori

PROGRAMMA

Nozioni generali

“Cos’è” una notifica

La copia conforme all’originale

Richiedente – intermediario e consegnatario/destinatario

Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale

Tempi e luoghi delle notificazioni

Nullità delle notificazioni

Le responsabilità del Messo Notificatore

Modifiche effettuate dall’art. 174 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)

Il procedimento di notificazione

La relata di notifica – valore della stessa

La notifica a mani proprie

Le notifiche “tramite” terzi

Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei “terzi”

Le notifiche agli “assenti”

I “vari” momenti di perfezionamento della notifica

Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio delle notifiche

Deposito degli atti nella Casa Comunale

Le notifiche previste dall’art. 14 della L. 689/1981

Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.

Le notifiche previste dall’art. 6 della L. 241/1990

Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)

Le notifiche attraverso il servizio postale

Le notifiche dei tributi locali

Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973

Le novità della legge finanziaria per il 2007

(L. 27/12/2006 n. 296). L’individuazione dei messi notificatori ivi previsti

Le novità dell’art. 36 della legge 31/2008 che ha convertito in legge il D.L. 248/2007 (decreto milleproroghe).

L’obbligatorietà dei corsi abilitanti

Richiesta rimborso trimestrale delle notifiche (L. 03/08/1999 n. 265 e DM 03/10/2006 n. 254)

Presentazione modulistica e casi pratici.

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le seguenti ultime novità in materia di notificazioni

  • D. Lgs 196/2003 (Privacy)
  • D. L. 14/03/2005 n. 35 convertito nella L. 14/05/2005 n. 80 (Notifiche postali)
  • L. 28/12/2005 n. 263 ( art 2) (Modifiche C.P.C.)
  • D. L. 30/12/2005 n. 271 (art 2) – non convertito (ma sostituito dalla L. 23/02/2006 n. 51 – art 39 quater) (Decorrenza Modifiche C.P.C.)
  • D. L. 04/07/2006 n. 223 convertito nella L. 04/08/2006 n. 248 (art. 37 comma 27) (Modifiche Notifiche Fiscali)
  • L. 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007 – art. 1 commi 158-159-160)(Messo “aggiuntivo”)

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line su questo sito web nell’area “Attività” a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.


Accessibilità informatica, il CNIPA cambia rotta?

Roma – Ciò che sto scrivendo in questo articolo pensavo non sarebbe mai accaduto… a volte penso ancora di essere nel bel mezzo di un incubo ma, purtroppo, è la dura realtà odierna. Come ben sapete, dal 9 gennaio 2004 esiste una normativa, la Legge 4/2004 (meglio conosciuta come “Legge Stanca”), approvata all’unanimità dal Parlamento italiano durante l’anno europeo dedicato alle persone con disabilità. Questa normativa, all’avanguardia in Europa, sancisce un diritto sacrosanto (già previsto dall’art. 3 della Costituzione Italiana), ovvero il diritto, per i disabili di accesso agli strumenti informatici. In particolare la Legge ed i suoi allegati tecnici si concentrano principalmente sull’accessibilità dei servizi informatici, con particolare attenzione ai siti INTERNET (termine “normativo” che comprende sia i classici siti Web che le applicazioni basate sul Web).

La normativa, spesso disattesa dalle Pubbliche Amministrazioni, in questi anni ha portato ad una crescita qualitativa dei siti Web con casi di eccellenza anche a “costo zero” (uno fra tutti, il progetto “Porte aperte sul Web” delle scuole della Lombardia, coordinato da Alberto Ardizzone).
Il CNIPA (Centro Nazionale Informatica Pubblica Amministrazione) ha dedicato un sito Web all’argomento, ha erogato formazione qualificata ed ha effettuato un monitoraggio dei siti delle P.A. Centrali. Tutto questo sino al mese scorso.

Cosa sta cambiando?
Il CNIPA ha recentemente elaborato una nuova struttura che presenta almeno due preoccupanti modifiche dal punto di vista della e-inclusion, argomento fino a poco tempo fa di forte interesse, vista la considerazione riscossa dai rappresentanti del CNIPA stesso agli appositi tavoli della Commissione Europea.
Che dire infatti del declassamento dell’Ufficio accessibilità a Sezione accessibilità (Per chi è meno competente, un’unità organizzativa diretta da un dirigente è ora un’unità organizzativa di rango inferiore cui è preposto un funzionario).
E che dire della scomparsa, dalle posizioni di staff alla Direzione generale, della Segreteria tecnico-scientifica!. Questa, istituita nel luglio 2003 a supporto della Commissione interministeriale permanente per l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a favore delle categorie deboli o svantaggiate (Commissione ICT-categorie svantaggiate), ha di fatto svolto, nel tempo, la funzione di punto di riferimento per quanti interessati al problema delle categorie svantaggiate e dell’impiego delle ICT a loro favore. Ai suoi tavoli di lavoro sono stati contemperati interessi di associazioni di categorie spesso rispondenti alle richieste contrapposte dei propri rappresentati; sono stati definiti i requisiti di accessibilità dei siti Web, dei PC, degli ambienti operativi, ecc. ecc. ispirandosi alle norme, agli standard, alle direttive della Comunità Europea e alle raccomandazioni internazionali; sono state elaborate le metodologie di valutazione dell’accessibilità, le metodologie di monitoraggio, i requisiti di accessibilità dei libri di testo, i contenuti dei corsi di formazione per dipendenti pubblici. Il tutto in un clima di consenso e di grande collaborazione delle 34 organizzazioni chiamate a farne parte.

La logica che sconcerta è che in un contesto caratterizzato da grossi richiami a livello internazionale sull’e-inclusion e sull’impiego delle ICT a favore della categorie svantaggiate, al CNIPA non si modifica per fare meglio, ma si modifica per non fare più nulla, non ci si preoccupa di chi deve svolgere quelle funzioni: si è erogata formazione con grande soddisfazione degli utenti; ora al CNIPA non si farà più formazione, ma non si sa chi la farà o non si sa come qualcun’altro la potrà fare. Grazie alle intuizioni manageriali del CNIPA l’accessibilità sta implodendo e viene affidata solo alla buona volontà degli utenti pubblici o privati.

Ma tutti fanno il loro dovere?
La situazione attuale è ancora più preoccupante. In molti casi vi sono delle chiare non applicazioni della normativa anche in relazione ad obblighi non riferibili esclusivamente all’applicazione dei requisiti tecnici. Di seguito alcuni esempi.
Art. 6 comma 1: La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l’accessibilità dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3.
Non risulta ad oggi alcuna procedura che consenta ai privati di ottenere il cosiddetto “bollino di conformità”.

Mentre quindi le P.A. possono autocertificarsi (ed al CNIPA ? consentita solo la facoltà di consegnare l’autorizzazione all’uso del logo), il privato invece non può utilizzare un logo pensato proprio per il riconoscimento delle best practices da parte di soggetti non destinatari della Legge.
Art. 7 comma 1:
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall’articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
(…)
h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonché l’introduzione delle problematiche relative all’accessibilità nei programmi di formazione del personale.
Non risulta che, dal 2004 ad oggi, siano mai stati definiti gli obiettivi di accessibilità.
Art. 8 comma 1:
1. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito delle attività di cui al comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell’ambito delle attività per l’alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all’articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all’accessibilità e alle tecnologie assistive.
Non risulta che, dal 2004 ad oggi, siano state inserite le materie di accessibilità nei programmi formativi.

In relazione al DPR 75/2005 (decreto di attuazione), lo stesso prevedeva che (Art. 9 comma 3) “le regioni, le province autonome e gli enti locali organizzano autonomamente e secondo i propri ordinamenti la vigilanza sull’attuazione del presente decreto”. Ad esclusione di qualche regione virtuosa, non risulta applicazione di quanto suddetto. Sempre l’articolo 9 prevedeva che “Ai sensi dell articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 4 del 2004, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, avvalendosi del Cnipa, previa comunicazione inviata all’amministrazione statale interessata, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi forniti e dà notizia dell’esito di tale verifica al dirigente responsabile; qualora siano riscontrate anomalie, viene richiesta all’amministrazione statale medesima la predisposizione del relativo piano di adeguamento con l indicazione delle attività e dei tempi di realizzazione.” Anche di questa fase non risultano azioni degne di nota.

Un futuro incerto, ma…
Come si potrà notare è necessario che chiunque abbia dei compiti specifici previsti dalla Legge debba assumersi le proprie responsabilità, ricordando che vi sono normative (vedasi ad esempio la Legge 67/2006) che consentono a qualsiasi cittadino discriminato dall’inaccessibilità dei servizi di rivolgersi al tribunale per la rimozione della “barriera digitale” con indennizzo dei danni (anche morali).

E, come se non bastasse, arriva altra benzina sul fuoco. Tutto questo accade, come se non bastassero i problemi del Web, mentre viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto n. 136 del 12 giugno 2008, a firma dei Ministri Nicolais, Fioroni e Mussi che stabilisce le regole tecniche disciplinanti l’accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili. Tale decreto definisce in modo preciso le caratteristiche funzionali che dovranno avere i libri didattici accessibili. Oltre all’importanza di questo passo fondamentale verso l’accessibilità, all’art. 2 comma 2 il decreto prevede che “Agli strumenti didattici e formativi veicolati attraverso tecnologie Web si applicano le norme definite nel decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, in particolare negli allegati A e B al decreto stesso”. Cosa significa? Significa che qualsiasi soluzione e-learning erogata dalle scuole a partire dall’anno scolastico 2008-2009 dovrà essere conforme ai 22 requisiti ed anche ai requisiti di usabilità (previsti dalla verifica soggettiva).

E’ senz’altro un passo di civiltà ma che necessita un adeguamento dei requisiti tecnici. Come è risaputo i requisiti tecnici (allegato A) si riferiscono a norme tecniche e/o specifiche tecniche attualmente in vigore e – nel nostro caso – si riferiscono alla versione stabile delle W3C WCAG (versione 1.0, risalenti al 1999). A breve saranno disponibili delle nuove linee guida ed è pertanto necessario che venga ricostituito un gruppo di lavoro tecnico – a questo punto a diretta emanazione del Ministro per la Funzione Pubblica – che coinvolga i soggetti attivi nel campo della definizione delle specifiche di accessibilità, con rappresentanti dei ministeri competenti. Solo in questo modo sarà possibile garantire l’erogazione di e-learning accessibile e conforme al decreto, nonché la fornitura di applicazioni Web interattive (“Web 2.0”) accessibili, ovvero potremo garantire il diritto all’accesso alle applicazioni presenti nel Web prodotte con le nuove specifiche per lo sviluppo di interfacce accessibili e fruibili anche tramite tecnologie assistive.

Conclusioni
Dopo tutto questo chiunque getterebbe la spugna dicendo: per l’ennesima volta l’Italia passa dalle stelle alle stalle… Ma in questo caso è un dovere di chiunque operare per garantire che ciò che stiamo portando avanti da anni – ovvero l’idea secondo cui l’accessibilità è un principio di sviluppo e non un “plug-in” da vendere al cliente – non venga accantonato a causa di mancata competenza e di errate scelte organizzative di qualchesia ente.

La costituzione di un gruppo di lavoro dedicato (e le deleghe del Ministro Brunetta consentono la creazione di tali gruppi tecnici) e il coinvolgimento (come già avvenne nel 2004) di tutti i Ministri interessati può realmente essere la soluzione al problema sia della diffusione della cultura dell’accessibilità (pensiamo ad esempio all’insegnamento dell’accessibilità all’interno delle ore di educazione civica…), sia della creazione di soluzioni accessibili, ed è fondamentale che questo avvenga in tempi brevi, e che l’attività dell’ufficio venga estesa anche alla tematica dei libri accessibili.

Tra le tante iniziative da intraprendere per non fallire completamente gli obiettivi della Conferenza di Riga ve ne è una che forse è la più importante: allocare diversamente la Commissione ICT-categorie svantaggiate in modo che non si debba offrire l’occasione, a chi gestisce solo in base alla forma e non considera la sostanza, ad ogni caduta di governo, di rendere di fatto inutilizzabile un organismo interministeriale definito “permanente” che è costretto a procedere a singhiozzo mentre tratta di categorie svantaggiate e di impiego delle ICT, argomenti e materie in forte evoluzione che richiedono un costante presidio.

Ed intanto la Commissione europea, ha promosso, il 2 luglio, una consultazione pubblica su “Accessibilità dei siti web e altri strumenti per la e-Accessibilità” invitando i cittadini europei ad esprimere la loro opinione relativamente a ulteriori provvedimenti da adottare per migliorare l’accessibilità dei siti internet in Europa, a partire da quelli delle amministrazioni pubbliche.

Al ministro Brunetta, peraltro impegnato nella Conferenza dei ministri della e-inclusion a Vienna il 30 novembre prossimo, l’invito a porre rapidamente rimedio a queste problematiche, facilmente risolvibili con il buon senso e la volontà di non discriminare.

Roberto Scano
Presidente IWA ITALY


Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

Il decreto legge di anticipazione della legge finanziaria 2009 (DL n.112 del 25.6.2008, pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 152 del 25 giugno 2008), contiene norme che incidono direttamente sul rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti e che sono già entrate in vigore.


Carta d’identità: validità 10 anni

E’ cambiata la durata di validità della carta di identità (sia cartacea che elettronica): non più 5 anni ma 10 (decreto legge n.112, art. 31 del 25 giugno 2008).
La nuova disposizione si applica anche alle carte d’identità in corso di validità.

Chi è in possesso di carta di identità cartacea in corso di validità alla data del 26 giugno 2008, può rivolgersi a qualsiasi sportello anagrafico che provvede ad apporre sul retro del documento la nuova scadenza.
Chi è in possesso di una Cie con data di scadenza prossima (dopo il 25/06/08) deve compilare un modulo, che sarà disponibile presso l’ufficio Anagrafe del proprio Comune, che attesta l’estensione di validità a 10 anni.

Per il rinnovo, i Comuni informeranno i titolari della carta d’identità della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la scadenza.


GIA’ IN VIGORE LA NUOVA DISCIPLINA DELLA MALATTIA

Il decreto legge di anticipazione della legge finanziaria 2009 (DL n.112 del 25.6.2008, pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n.152 del 25 giugno 2008), contiene norme che incidono direttamente sul rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti e che sono già entrate in vigore.
E’ opportuno, al fine di evitare conseguenze disciplinari, che tutti i dipendenti prendano conoscenza della nuova disciplina della malattia introdotta dall’art. 71 del citato decreto legge in quanto essa si è già sostituita alla previgente normativa contrattuale.


Cass. civ. Sez. II, (ud. 29-04-2008) 30-06-2008, n. 17915

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDRO 52, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore On.le V. W., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall’avvocato CECCARANI BRUNO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 39712/05 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 29/09/05;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/04/08 dal Consigliere Dott. Mario BERTUZZI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni RUSSO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso in epigrafe indicato per manifesta fondatezza, dei motivi posti a suo fondamento.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto notificato il 27.6.2006, L.M. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza del giudice di pace di Roma del 29.9.2005, che aveva respinto l’opposizione da lui proposta avverso la cartella esattoriale che gli intimava il pagamento una somma a titolo di sanzione amministrativa per alcune violazioni del codice della strada, rigettando il motivo di opposizione che lamentava la nullità della notifica dei verbali di contestazione, avvenuta ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ..

L’intimato Comune di Roma si è costituito con controricorso.

Attivata procedura ex art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e per il suo accoglimento per manifesta fondatezza.

Con l’unico motivo, il ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 139 cod. proc. civ. e art. 201 C.d.S. e vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto regolari le notifiche dei verbali di accertamento delle infrazioni avvenute a mani del portiere dello stabile ai sensi dell’art. 139 cod. civ. senza verificare, in risposta alle deduzioni dell’opponente, se i relativi verbali dessero arto del mancato rinvenimento del destinatario nella sua casa di abitazione e della successiva infruttuosa ricerca di persone di famiglia o addette alla casa e se fosse stata poi data comunicazione al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo di invio di lettera raccomandata.

Il motivo è manifestamente fondato.

Come questa Corte ha già avuto modo d’evidenziare, in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde, nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art. 139 cod. proc. civ., comma 2 la successione preferenziale dei quali è tassativamente prevista, con l’effetto che è nulla la notificazione nelle mani dei portiere quando, come nel caso di specie, la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (Cass. S.U., 30.5.2005, n. 11332).

La notificazione avvenuta a mani del portiere dello stabile ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., comma 3 è altresì nulla quando sia mancato l’avviso al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata (Cass. 24.7.92 n. 8920; Cass. 7.6.78 n. 2847).

In proposito va precisato che nella notificazione effettuata non a mani proprie del destinatario ex art. 139 cod. proc. civ. si deve distinguere, al fine di stabilire l’essenzialità dell’avviso d’avvenuta notifica al destinatario a mezzo di lettera raccomandata, l’ipotesi di cui al comma 2, per la quale tale formalità non è necessaria, da quella di cui al comma 3, per la quale è, invece, necessaria in quanto espressamente prescritta dal successivo quarto comma, in ragione del minore affidamento prestato dal legislatore alla consegna dell’atto notificando a mani del portiere o del vicino di casa in luoghi diversi dall’ambiente proprio della sfera di stretto dominio del destinatario, tanto da indurlo a disporre, oltre alla sottoscrizione dell’originale da parte dei consegnatari, anche la spedizione, appunto, della raccomandata al destinatario.

Nell’ipotesi prevista dall’art. 139 cod. proc. civ., comma 3 l’omessa spedizione della raccomandata stabilita dal comma 4 costituisce, pertanto, non una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che, salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, comporta la nullità della notificazione nei riguardi del notificato, il quale legittimamente può dedurne in giudizio gli effetti a sè favorevoli.

Il ricorso va pertanto accolto, non avendo il giudice a quo, pur sollecitato dalle ragioni dell’opposizione, compiuto una verifica completa delle condizioni previste dalla legge, a pena di nullità, per il procedimento di notificazione dei verbali di contestazione nella specie seguito; la sentenza è quindi cassata, con rinvio ad altro giudice di pace di Roma, che si atterrà, nel decidere, alle prescrizioni di diritto sopra enunciate e provvedere anche alla liquidazione delle; spese di giudizio.

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altro giudice di pace di Roma.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2008.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2008


Maxi multa per una mancata notifica

Impiegato condannato al risarcimento per “comportamento gravemente negligente”: per i giudici della Corte dei conti di Palermo dovrà versare 552 mila euro nelle casse del Comune di Partinico

PALERMO – Un messo notificatore di Partinico dovrà risarcire al Comune 552 mila euro per i danni causati da una mancata notifica. Lo ha deciso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti che ha condannato l’impiegato negligente a pagare anche le spese di giudizio (sent.1719/2008, presidente Valter Del Rosario).

La sentenza arriva a venti anni esatti dai fatti. La mancata notifica di un atto, trasmesso nell’ottobre del 1988 dall’allora Ufficio del registro, era costata al Comune di Partinico la condanna ad un maxi-risarcimento di 552 mila euro: 275 mila euro del mancato introito per l’erario, 269 mila euro di interessi legali maturati fino al momento dell’esborso (nel 2006) e 8 mila euro per spese processuali.

I destinatari dell’atto impugnarono il provvedimento davanti alla commissione tributaria di Palermo per scadenza dei termini e non pagarono una lira. I magistrati contabili hanno accertato il “comportamento gravemente negligente” del messo che adesso dovrà pagare i danni.