Corso di aggiornamento – Montecchio Emilia 9.11.2011

Mercoledì 9 novembre 2011

Comune di Montecchio Emilia

Il Castello

Sala della Rocca

Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Con il patrocinio Comune di Montecchio Emilia

Quote di partecipazione al corso: La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

€ 155,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2010 con rinnovo anno 2011 già pagato al 15.01.2011. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)

€ 205,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2012 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.

€ 275,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi). La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite: Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti Causale: Corso Montecchio 2 – 2011 (*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni. (**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento. (***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva. L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale. L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso. I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Fontana Lazzaro

  • Resp. Servizio Notifiche dell’Unione Colline Matildiche
  • Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Il Messo Comunale

  • Obblighi e competenze e responsabilità
  • Qualifica soggettiva di pubblico ufficiale (art. 357, c.p.)

Il procedimento di notificazione:

  • Art. 137 c.p.c: il rispetto della privacy nel procedimento di notificazione
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Notificazione nella residenza, dimora e domicilio
  • L’art. 139 c.p.c. e criteri presenziali
  • Concetto di dimora, residenza e domicilio
  • Notifica a persone diverse dal destinatario (familiari, addetti alla casa o all’ufficio)
  • Notificazione in caso di irreperibilità o di rifiuto a ricevere la copia dell’atto (art. 140 c.p.c) e l’interpretazione della giurisprudenza: le novità alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale (gennaio 2010)
  • Notificazione presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c)
  • Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella repubblica (art. 142 c.p.c.)
  • Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.)
  • Notificazioni alle amministrazioni statali (art. 144 c.p.c.)
  • Notificazione alle persone giuridiche (art. 145 c.p.c) e novità introdotte dalla L. 263/2005 : analisi delle pronunce giurisprudenziali in tema di notificazione a persone giuridiche
  • Il ritiro degli atti presso la casa comunale (da parte di terzi e intestatari)

La notificazione a mezzo del servizio postale

  • Attività del messo e attività dell’ufficiale postale: ambito di applicazione della L. 890/82 – Analisi delle diverse casistiche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali
  • Le modifiche all’art. 149 c.p.c.
  • Il nuovo art. 149 bis c.p.c e la notificazione a mezzo posta elettronica
  • La notificazione delle violazioni al Codice della Strada: le novità introdotte dall’art. 36 della L. 120/2010 ” Disposizioni in materia di sicurezza stradale”
  • Soggetti – I nuovi termini per le notifiche – Validità delle notificazioni

La notificazione degli atti tributari

  • Normativa speciale prevista dal D.P.R. 600/1973
  • L’ art. 60 D.P.R. 600/1973 dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, c. 1 del D.L. 40/2010 convertito in L. 73/2010, dall’art. 38 del D.L. 78/2010 conv. In L. 122/2010
  • Le disposizioni introdotte dalla L. 296/2006: l’art. 1, comma 158 – 160 della Legge Finanziaria 2007 (individuazione dei soggetti che possono procedere alla notificazione degli atti di accertamento dei tributi locali e degli atti di invito al pagamento di entrate extratributarie di Comuni e Province e relative problematiche)

EVOLUZIONE DELLA FIGURA DEL MESSO IN SENSO “DIGITALE” La pubblicazione di atti e documenti all’albo on line

  • Le novità introdotte dall’art. 32 della L. 69/2009: la pubblicazione legale sul sito web a partire dal 1 gennaio 2011 – Aspetti problematici
  • Il Nuovo Codice dell’Amministrazione digitale: cosa pubblicare all’albo, originali e copia, il valore del pdf
  • La trasmissione informatica di documenti: le modifiche apportate agli art. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 82/2005
  • La referta di pubblicazione all’albo on line: che può firmare ma, soprattutto, come firmare – Le modifiche introdotte dall’art. 1 del D. Lgs. 235/2010: la firma elettronica
  • Le recentissime novità in materia di posta elettronica certificata e l’introduzione dell’art. 149 bis del c.p.c. ovvero la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata
  • Le problematiche conseguenti alla modifiche apportate all’art. 26 del DPR 602/1973: la notifica delle cartelle esattoriali a mezzo PEC
  • Le raccomandazioni del Garante privacy contenute nella delibera n. 88/2011 : i limiti temporali, il rispetto del diritto all’oblio, le responsabilità
  • Risposte ai quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: L’attività Formativa dell’Associazione 2011

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE

Vedi: Video del Corso di formazione

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Cass. civ., Sez. VI – 1, Ord., (data ud. 26/05/2011) 13/09/2011, n. 18762

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente

Dott. RORDORF Renato – Consigliere

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MARI LUNA s.r.l., fallita, in persona del curatore pro tempore, con domicilio eletto in Roma, via Corridoni n. 15 presso l’Avv. Agnino Paolo, rappresentata e difesa dall’Avv. Miglior Alberto, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MARI LUNA s.r.l., fallita, in persona del legale rappresentante pro tempore, ANTICA OROLOGERIA CANDIDO OPERTI DEI FRATELLI Candido e Elisabetta OPERTI s.n.c.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 5/10 VG depositata il 7 aprile 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Zanichelli Vittorio.

Svolgimento del processo
La curatela del fallimento della Mari Luna s.r.l. ricorre per cassazione nei confronti della sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’appello ha accolto il reclamo proposto dalla fallita revocando la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 2 ottobre 2009.

Gli intimati non hanno proposto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Motivi della decisione
Con la prima censura del primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 145 e 149 c.p.c., L. n. 890 del 1982, artt. 1 e 8 per avere la Corte di merito ritenuto irregolare la notificazione dell’avviso dell’udienza della fase prefallimentare effettuata alla società debitrice dall’ufficiale giudiziario a mezzo posta ai sensi dell’art. 149 c.p.c. e a sua volta dall’ufficiale postale come previsto dell’art. 8 citato e quindi, non avendo trovato alcuna persona idonea a ricevere il plico presso la sede della società, mediante deposito presso l’ufficio postale e avviso con lettera raccomandata (mai ritirata).

La censura non è fondata. L’art. 145 c.p.c. in tema di notificazione degli atti alle persone giuridiche, attualmente vigente e applicabile alla fattispecie, prevede, due modalità alternative da tentarsi prioritariamente: la notificazione nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede;

la notificazione, a norma degli artt. 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale (indicazioni presenti nell’atto di cui si tratta).

Solo nel caso in cui la consegna dell’atto non possa essere effettuata con tali modalità è previsto, sempre che nello stesso risultino l’identità e la qualità della persona fisica che rappresenta l’ente nonchè uno dei luoghi indicati, che la notifica possa essere fatta a quest’ultimo con le modalità di cui all’art. 140 o art. 143.

Risulta dunque evidente dalla lettera della disposizione che allorquando nell’atto sono contenuti gli elementi indicati circa il legale rappresentante la notifica non può essere effettuata alla società con modalità diverse dalla consegna materiale dell’atto ad una delle persone a ciò legittimate e quindi non è consentito procedere con quelle previste dagli artt. 140 o 143, riservate esclusivamente alla notifica al legale rappresentante.

Naturalmente è possibile anche la notifica a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa, ma il procedimento non può non tener conto della specifica disciplina sopra esaminata, essendo indubitabile che il legislatore ha ritenuto maggiormente probabile che la notifica con modalità diverse dalla consegna a persona legittimata possa raggiungere lo scopo se indirizzata ad una persona fisica investita di particolari responsabilità piuttosto che in relazione ad un luogo dimostratosi scarsamente presidiato.

Ne consegue che la notifica a mezzo posta alla persona giuridica può essere effettuata, se dall’atto risultino gli indicati elementi identificativi del legale rappresentante, soltanto mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre deve escludersi la possibilità del deposito dell’atto e dei conseguenti avvisi che costituiscono formalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c..

Poichè nella fattispecie, pur essendo indicati nell’atto da notificare il nominativo e la reperibilità del legale rappresentante, la notificazione alla società è stata effettuata mediante deposito presso l’ufficio postale per assenza di persone legittimate alla ricezione, mentre la notificazione al legale rappresentante non è stata ritualmente effettuata, come ha ritenuto il giudice del merito con statuizione non fatta oggetto di censura, ne consegue la violazione del disposto della L. Fall., art. 15, circa la necessaria notificazione dell’avviso di convocazione al debitore e la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, non essendo questi comparso nè messo in condizione di difendersi.

Inammissibile è poi la seconda ragione di censura contenuta nel primo motivo di ricorso dal momento che questa attiene ad un presunto difetto di motivazione ma la circostanza in ordine alla quale la motivazione sarebbe carente e contraddittoria non attiene ad un fatto, essendo pacifiche le modalità con cui la notificazione è avvenuta, ma all’inquadramento delle stesse nell’art. 145 c.p.c. piuttosto che nelle disposizioni sulla notifica a mezzo del servizio che è questione di diritto, come tale non censurabile se non per violazione di legge.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione della L. Fall., art. 18, per avere la Corte d’appello, a fronte della ritenuta nullità della notificazione dell’avviso di convocazione, dichiarato la nullità della sentenza invece di effettuare gli accertamenti necessari nel contraddittorio delle parti cui sarebbe stata legittimata in virtù dell’effetto pienamente devolutivo del reclamo e dell’adozione del rito camerale che renderebbe inapplicabili le norme sull’appello.

Il motivo è manifestamente infondato dal momento che, prescindendo da ogni considerazione in ordine alla natura del giudizio camerale di impugnazione, è decisiva la considerazione che, in presenza della fondatezza del reclamo, l’art. 18 impone la revoca della sentenza dichiarativa del fallimento con conseguente cessazione della procedura, senza che siano previste o la rinnovazione degli atti nulli o la regressione al primo giudice. D’altra parte, l’accertata nullità dell’atto introduttivo comporterebbe, in base alle norme sull’impugnazione (art. 354 c.p.c.), non già la pronuncia nel merito ma la rimessione degli atti al primo giudice che, in tema di giudizio per la dichiarazione di fallimento, è stata da tempo esclusa dalla giurisprudenza della Corte con argomenti che ancora possono essere invocati: “La procedura prefallimentare non può paragonarsi ad un processo di cognizione ordinaria, essendo essa di natura inquisitoria, compatibile con la necessaria audizione delle parti, pur nella sommarietà delle prove acquisibili, tra cui quelle rilevabili e attuabili d’ufficio dal giudice. Essa mira ad accertare con celerità e senza cognizione piena la sussistenza attuale dei presupposti per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore: di modo che la conseguente sentenza positiva costituisce essa stessa il punto d’avvio per il giudizio di cognizione ordinaria in ordine a quei medesimi presupposti.

E’ evidente, quindi, che la nullità di essa, pronunciata dalla Corte di Appello, travolge tutti gli atti conseguenziali, ivi inclusi il giudizio di cognizione di 1^ grado, la sentenza relativa ed il giudizio di 2^ grado (art. 159 c.p.c.), mentre non fa neppure salvi situazioni, fatti ed effetti riferibili alla fase “quo ante”, che possano valere come vincoli assoluti per il giudice fallimentare riguardo ad una nuova dichiarazione di fallimento.

Anzi quel giudice, nell’ipotesi di inizio di una nuova fase procedimentale prefallimentare, non può non riferirsi all’attualità delle situazioni su cui fondare l’accertamento dei presupposti della dichiarazione di fallimento, dal momento che, da un lato, l’effetto retroattivo della pronuncia della Corte di Appello induce a ritenere la dichiarazione di fallimento “tamquam non esset”, dall’altro, va fatto salvo il principio secondo cui l’accertamento dei presupposti del fallimento va eseguito con riferimento ai fatti ed alle circostanze soggettive ed oggettive esistenti all’epoca della dichiarazione medesima” (così Sez. 1, Sentenza n. 7760 del 1990 in motivazione).

Il ricorso deve dunque essere rigettato. Non si deve provvedere in ordine alle spese in assenza di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011


L’esenzione ICI per abitazione principale non si applica all’abitazione utilizzata dal contribuente se i familiari risiedono in altro appartamento

La sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – n. 14389 del 15/6/2010 ha stabilito che l’esenzione per abitazione principale non si applica all’abitazione utilizzata dal contribuente se i familiari risiedono in altro appartamento.

L’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 504/1992 definisce come abitazione principale “quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”.

Sul piano interpretativo la Corte di Cassazione è recentemente intervenuta (Sentenza n. 14389 del 15/6/2010) sostenendo che, affinché l’alloggio occupato dal soggetto passivo possa essere considerato la sua abitazione principale è necessario che lì dimorino abitualmente lui ed anche i suoi familiari. La Corte Suprema di Cassazione ha continuato il ragionamento sostenendo che laddove un marito-soggetto passivo Ici dimori abitualmente in un luogo diverso da quello dove risiede la moglie, proprietaria anch’essa di un altro fabbricato, a nessuno dei due è concesso applicarsi la detrazione Ici per abitazione principale, in quanto l’abitazione principale deve corrispondere all’immobile in cui l’intera famiglia dimora abitualmente.

Qualora si ritenga di procedere nell’attività d’accertamento riguardo alla suddetta fattispecie, si ritiene sia applicabile l’art. 6, comma 2, del D. Lgs. N. 472/1997 (“Non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono … omissis …”) e che pertanto sia possibile non procedere all’irrogazione delle sanzioni, dal momento che l’applicazione della norma ha richiesto l’intervento della Corte Suprema di Cassazione.

In ogni caso si evidenzia che la sentenza suddetta ha valenza retroattiva, stante la sua natura interpretativa, e non innovativa, come è quella di una nuova norma.

Si precisa, inoltre, che la volontà accertativa dell’Ente non può disconoscere che la sentenza della Corte Suprema di Cassazione in esame è stata emessa dalla sezione Tributaria e non dalle Sezioni Unite. Tale condizione deve essere soppesata con riferimento all’eventualità, come già verificatosi in passato, che le sentenze di una sezione della Cassazione sono state in seguito disattese o superate da quelle di altre sezioni o della Cassazione a  Sezioni Unite.


La mancata produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato non rende nulla la notifica a mezzo posta, ma l’appello è inammissibile

In tema di notificazioni a mezzo posta la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato notificato per posta non integra un’ipotesi di nullità della notificazione, poiché detto avviso non costituisce elemento costitutivo del procedimento notificatorio.

La sezione tributaria della Suprema Corte ha precisato che la mancata produzione (o il mancato rinvenimento), non rileva la prova del perfezionamento della notificazione. Pertanto, ne consegue che, ove l’appellante non produca, dinanzi alla commissione tributaria regionale, il documento comprovante l’avvenuto perfezionamento della notificazione legittimamente, la commissione dichiara l’inammissibilità dell’appello, non essendo tenuta ad accordare d’ufficio all’appellante un termine per integrare la notificazione.

Sentenza Corte Suprema di Cassazione n. 16905, depositata il 2 agosto 2011

Sentenza della Corte Suprema di Cassazione Sez. Unite n. 627/2008


Sito non accessibile per manutenzione archivi ed implementazione nuovo software – Lunedì 5 settembre

Nell’ambito dei miglioramenti  finalizzati ad un miglior utilizzo del sito e all’implementazione di nuovi servizi,  dalle ore 15.00 di lunedì 5 settembre sino alla fine delle operazioni (presumibilmente sino alle ore 23,00),  il sito non sarà accessibile per implementazione software e manutenzione archivi.

Ci scusiamo per il disagio.


Corso di aggiornamento Maserà di Padova PD – 28.10.2011

Venerdì 28 ottobre 2011

Comune di Maserà di Padova

Corte Benedettina da Zara

Via Conselvana 97

Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Con il patrocinio Comune di Maserà di Padova

Quote di partecipazione al corso: La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

€ 155,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2010 con rinnovo anno 2011 già pagato al 15.01.2011. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)

€ 205,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2012 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.

€ 275,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi). La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite: Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti Causale: Corso Maserà 2 – 2011 (*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni. (**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento. (***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva. L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale. L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso. I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Durì Francesco

  • Resp. Servizio Notifiche del Comune di Udine
  • Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Il Messo Comunale

  • Obblighi e competenze e responsabilità
  • Qualifica soggettiva di pubblico ufficiale (art. 357, c.p.)

Il procedimento di notificazione:

  • Art. 137 c.p.c: il rispetto della privacy nel procedimento di notificazione
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Notificazione nella residenza, dimora e domicilio
  • L’art. 139 c.p.c. e criteri presenziali
  • Concetto di dimora, residenza e domicilio
  • Notifica a persone diverse dal destinatario (familiari, addetti alla casa o all’ufficio)
  • Notificazione in caso di irreperibilità o di rifiuto a ricevere la copia dell’atto (art. 140 c.p.c) e l’interpretazione della giurisprudenza: le novità alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale (gennaio 2010)
  • Notificazione presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c)
  • Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella repubblica (art. 142 c.p.c.)
  • Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.)
  • Notificazioni alle amministrazioni statali (art. 144 c.p.c.)
  • Notificazione alle persone giuridiche (art. 145 c.p.c) e novità introdotte dalla L. 263/2005 : analisi delle pronunce giurisprudenziali in tema di notificazione a persone giuridiche
  • Il ritiro degli atti presso la casa comunale (da parte di terzi e intestatari)

La notificazione a mezzo del servizio postale

  • Attività del messo e attività dell’ufficiale postale: ambito di applicazione della L. 890/82 – Analisi delle diverse casistiche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali
  • Le modifiche all’art. 149 c.p.c.
  • Il nuovo art. 149 bis c.p.c e la notificazione a mezzo posta elettronica
  • La notificazione delle violazioni al Codice della Strada: le novità introdotte dall’art. 36 della L. 120/2010 ” Disposizioni in materia di sicurezza stradale”
  • Soggetti – I nuovi termini per le notifiche – Validità delle notificazioni

La notificazione degli atti tributari

  • Normativa speciale prevista dal D.P.R. 600/1973
  • L’ art. 60 D.P.R. 600/1973 dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, c. 1 del D.L. 40/2010 convertito in L. 73/2010, dall’art. 38 del D.L. 78/2010 conv. In L. 122/2010
  • Le disposizioni introdotte dalla L. 296/2006: l’art. 1, comma 158 – 160 della Legge Finanziaria 2007 (individuazione dei soggetti che possono procedere alla notificazione degli atti di accertamento dei tributi locali e degli atti di invito al pagamento di entrate extratributarie di Comuni e Province e relative problematiche)

EVOLUZIONE DELLA FIGURA DEL MESSO IN SENSO “DIGITALE” La pubblicazione di atti e documenti all’albo on line

  • Le novità introdotte dall’art. 32 della L. 69/2009: la pubblicazione legale sul sito web a partire dal 1 gennaio 2011 – Aspetti problematici
  • Il Nuovo Codice dell’Amministrazione digitale: cosa pubblicare all’albo, originali e copia, il valore del pdf
  • La trasmissione informatica di documenti: le modifiche apportate agli art. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 82/2005
  • La referta di pubblicazione all’albo on line: che può firmare ma, soprattutto, come firmare – Le modifiche introdotte dall’art. 1 del D. Lgs. 235/2010: la firma elettronica
  • Le recentissime novità in materia di posta elettronica certificata e l’introduzione dell’art. 149 bis del c.p.c. ovvero la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata
  • Le problematiche conseguenti alla modifiche apportate all’art. 26 del DPR 602/1973: la notifica delle cartelle esattoriali a mezzo PEC
  • Le raccomandazioni del Garante privacy contenute nella delibera n. 88/2011 : i limiti temporali, il rispetto del diritto all’oblio, le responsabilità
  • Risposte ai quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: L’attività Formativa dell’Associazione 2011

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE 2011 

Vedi: Video del Corso di formazione

Vedi: Immagini del Corso di Formazione


AVVISO DI PUBBLICAZIONE ai sensi artt. 60 lett. e) – 65 D.P.R. n. 600/1973

AVVISO DI PUBBLICAZIONE ai sensi artt. 60 lett. e) – 65 D.P.R. n. 600/1973.

Avviso di pubblicazione artt. 60 lett. e) e 65, DPR 600/1973


Pubblicata bozza Regole tecniche documento informatico, protocollo informatico e conservazione di documenti

E’ stata pubblicata la bozza delle regole tecniche in materia di documento informatico, gestione documentale e sistema di conservazione dei documenti informatici. Fino al 10 settembre 2011 sarà possibile inviare commenti al seguente indirizzo:

dlcad@digitpa.gov.it


DPCM 26.04.2011: Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69

Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69

Leggi:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2011

Allegato 1

Allegato 1-1

Allegato 2-0

Allegato 2-1

Allegato 2-2

Allegato 2-3

Allegato 2-4

Allegato 2-5

Allegato 2-6

Allegato 2-7


Albo On line: regolamentazione tecnica

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto che, attraverso una regolamentazione tecnica, integra la riforma dell’albo on-line contenuta nell’art. 32 della legge 69/2009, in particolare per ciò che attiene le gare e i bilanci.
DPCM 26 aprile 2011
Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci,  adottato ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2011

Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 21-06-2011) 02-08-2011, n. 16905

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere

Dott. GRECO Antonio – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19983/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 151/2008 della Commissione Tributaria Regionale di NAPOLI del 4.6.08, depositata il 30/06/2008;

udita la reflazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO APICE.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
– Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La commissione tributaria regionale della Campania ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’agenzia delle entrate avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Caserta, n. 263/01/2006, che aveva accolto un ricorso di R.P. avverso un avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro. Ha motivato sul rilievo che l’appellante non aveva provato – allegando copia dell’avviso di ricevimento – il perfezionamento della notificazione dell’atto all’indirizzo del destinatario. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l’agenzia delle entrate, articolando un motivo inteso a denunciare violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3. Premesso che la notifica dell’atto di appello era stata ritualmente eseguita presso il domicilio eletto in primo grado, vi si sostiene che il giudice di merito, non avendo rinvenuto agli atti dell’appello l’originale della cartolina verde attestante la rituale notifica, avrebbe dovuto concedere un termine per il deposito dell’avviso suddetto, necessario per il controllo di ritualità e validità della notificazione.

Il motivo, seppur sorretto da quesito che può ritenersi idoneo in parte qua, sembra manifestamente infondato, dal momento che giustappunto come chiarito dalle sezioni unite di questa Corte (sez. un. n. 627/2008) la mancata produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato notificato per posta non integra un’ipotesi di nullità della notificazione, non essendo, l’avviso detto, elemento costitutivo del procedimento notificatorio. La mancata produzione (o il mancato rinvenimento) rileva ai fini della prova del perfezionamento della notificazione. Consegue che, ove l’appellante non produca, dinanzi alla commissione tributaria regionale, il documento comprovante l’avvenuto perfezionamento della notificazione (fatto pacifico in causa), legittimamente la commissione dichiara l’inammissibilità dell’appello. Nè è tenuta ad accordare d’ufficio all’appellante un termine per integrare la documentazione mancante.

D’altronde non risulta neppure dedotto – in questa sede – che l’appellante, in mancanza della costituzione dell’appellato, abbia fatto richiesta di fruire di un simile termine.

Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di manifesta infondatezza”;

– che il collegio integralmente condivide le considerazioni di cui alla ripetuta relazione;

– che pertanto il ricorso va rigettato;

– che l’intimato non ha svolto difese.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio su relazione del Cons. Dott. Terrusi, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2011


Approvato schema di regolamento che semplifica procedure per cambiare nome e cognome

È stato approvato il 22 luglio scorso dal Consiglio dei Ministri, uno schema di regolamento, DPR Schema di DPR 19.07.201, che semplifica le procedure per cambiare nome, aggiungerne un altro o cambiare cognome perché ridicolo o vergognoso. Dalla nota governativa, emerge che la materia passa ora alle Prefetture, al fine al rendere più veloci le procedure. In particolare, per poter proporre domanda in tal senso, è necessario che le richiesta abbiano carattere eccezionale, venendo ammesse solo le domande oggettivamente rilevanti. In passato, con il D.P.R. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile), la competenza, dal Ministero della Giustizia, passava al Ministero dell’Interno. Ora, la competenza, passa interamente alle Prefetture. Nello schema di decreto si precisa che il Ministero dell’Interno continuerà però ad emanare direttive e linee interpretative, per assicurare la necessaria coerenza normativa e l’omogeneità dell’applicazione. Il nuovo regolamento entrerà in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 NOVEMBRE 2000, N. 396, IN MATERIA DI STATO CIVILE RELATIVAMENTE ALLA DISCIPLINA DEL TITOLO X, DEI CAMBIAMENTI E DELLE MODIFICAZIONI DEL NOME E DEL COGNOME.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma,

della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
Ravvisata l’esigenza di apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per adeguarne la disciplina a criteri di semplificazione e snellimento;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …;

Sentito il parere della Conferenza Stato – città ed autonomie locali ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del …;

Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del …;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente regolamento:

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento introduce modifiche ed abrogazioni al Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

ART. 2

(Cambiamenti del nome o del cognome)

1. All’articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.”.

ART. 3

(Eventuale notifica del contenuto della domanda di modificazione del nome o del cognome)

1. All’articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “ 1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.”

ART. 4

(Opposizione)

1. L’articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente: “ART. 91 1. Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione ovvero dalla data dell’ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell’articolo 90. L’opposizione si propone con atto notificato al prefetto.”.

ART. 5

(Decreto di concessione del prefetto)

1. L’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente: “ART. 92 1. Trascorso il termine di cui all’articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte. 2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto, che deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti. 3. Il decreto di concessione, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.”.

ART. 6

(Norme abrogate)

1. Dall’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 84, 85, 86, 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

ART. 7

(Clausola di invarianza della spesa)

1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.


Approvato il decreto per la nuova normativa per congedi, aspettative e permessi

  1. E’ stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011, contenente “Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”. Il Decreto, che rientra nei decreti attuativi della L. 183/2010 “Collegato Lavoro”, reca modifiche in materia di congedi, aspettative e permessi al fine di riordinare la tipologia dei permessi, ridefinire i presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative, nonché di razionalizzare e semplificare i documenti da presentare ai fini dello loro fruizione. I provvedimenti oggetto di modifica sono in particolare il Testo unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001), la legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia di aspettativa per dottorato di ricerca e la legge per l’assistenza alla persone con handicap (L. 104/1992).

Tra le novità più rilevanti segnaliamo:

  1. la flessibilità del congedo di maternità:l’art. 2 prevede la possibilità per la lavoratrice di rientrare anticipatamente al lavoro in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza dopo il 180·giorno o in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, rispettando due condizioni:
    1. il preavviso al datore di lavoro di almeno 10 giorni;
    2. il possesso delle certificazioni mediche del medico specialista del SSN e del medico competente ai fini della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro che attestino l’assenza di pregiudizi alla salute della lavoratrice;
  2. il prolungamento del congedo parentale per minori con handicap: l’art. 3 prevede la possibilità per i genitori di usufruire del congedo parentale per la durata massima totale di tre anni, anche frazionata, fino al compimento degli otto anni di età del minore;
  3. i permessi e congedi per assistenza a minori e parenti con handicap:gli artt. 4 e 6 apportano alcune modifiche alla fruibilità di tali congedi in tali termini:
    1. i genitori, anche adottivi, di minori con handicap grave possono fruire, in alternativa alle due ore giornaliere di permesso retribuito, alternativamente anche in maniera continuativa nel mese, di tre giorni mensili di permesso retribuito;
    2. il congedo retribuito di massimo due anni per l’assistenza al coniuge convivente disabile deve essere concesso al dipendente entro 60 giorni dalla richiesta; in mancanza del coniuge (per decesso o per presenza di patologie invalidanti dell’altro coniuge) possono usufruirne in successione:
  • il padre o la madre anche adottivi;
  • i figli conviventi;
  • i fratelli o le sorelle conviventi.

Il congedo è concesso a condizione che il disabile assistito non sia ricoverato salvo che la struttura in cui è ricoverato il disabile non richieda la presenza del soggetto che presta assistenza.

Coloro che usufruiscono del congedo per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di ferie che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa;

c)    è possibile assistere più disabili a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo nel caso in cui i genitori o il coniuge del disabile abbiano compiuto 65 anni o siano deceduti o mancanti o siano affetti da patologie invalidanti;

d)      il lavoratore che usufruisce dei permessi mensili per assistere un disabile residente in una località distante più di 150 km dovrà produrre idonei documenti di viaggio o altra documentazione idonea che attesti il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.

4. i riposi giornalieri per maternità o paternità in caso di affidamento o adozione: nell’art. 8 del testo di legge è stata inserita la possibilità per i genitori di fruire dei riposi giornalieri non più entro il primo anno di vita del minore ma entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia, come già ribadito da una sentenza della Corte Costituzionale del 2003.

Entra in vigore il 11 agosto 2011

Leggi D.lgs 119 del 18 07 2011 – Riordino normativa in materia di congedi


Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (Determinazione n. 4)

DETERMINAZIONE 7 luglio 2011

Il 7 settembre 2010 è entrato in vigore il «Piano straordinario contro le mafie», varato con legge n. 136 del 13 agosto 2010, che prevede importanti misure di contrasto alla criminalità organizzata e nuovi strumenti per prevenire infiltrazioni criminali.

Leggi DETERMINAZIONE 7 luglio 2011


Corso di aggiornamento Cisterna Latina (LT) – 21.10.2011

Venerdì 21 Ottobre 2011

Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Comune di Cisterna Latina

Palazzo Municipale

Sala delle Statue

Con il patrocinio Comune di Cisterna Latina (LT)

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 150,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2010 con rinnovo anno 2011 già pagato al 15.01.2011. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 200,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2012 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 270,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Cisterna 2011
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell?anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Lazzaro Fontana

Resp. Servizio Notifiche dell’Unione Colline Matildiche

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Il Messo Comunale

  • Obblighi e competenze e responsabilità
  • Qualifica soggettiva di pubblico ufficiale (art. 357, c.p.)

Il procedimento di notificazione:

  • Art. 137 c.p.c: il rispetto della privacy nel procedimento di notificazione
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Notificazione nella residenza, dimora e domicilio
  • L’art. 139 c.p.c. e criteri presenziali
  • Concetto di dimora, residenza e domicilio
  • Notifica a persone diverse dal destinatario (familiari, addetti alla casa o all’ufficio)
  • Notificazione in caso di irreperibilità o di rifiuto a ricevere la copia dell’atto (art. 140 c.p.c) e l’interpretazione della giurisprudenza: le novità alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale (gennaio 2010)
  • Notificazione presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c)
  • Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella repubblica (art. 142 c.p.c.)
  • Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.)
  • Notificazioni alle amministrazioni statali (art. 144 c.p.c.)
  • Notificazione alle persone giuridiche (art. 145 c.p.c) e novità introdotte dalla L. 263/2005 : analisi delle pronunce giurisprudenziali in tema di notificazione a persone giuridiche
  • Il ritiro degli atti presso la casa comunale (da parte di terzi e intestatari)

La notificazione a mezzo del servizio postale

  • Attività del messo e attività dell’ufficiale postale: ambito di applicazione della L. 890/82 – Analisi delle diverse casistiche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali
  • Le modifiche all’art. 149 c.p.c.
  • Il nuovo art. 149 bis c.p.c e la notificazione a mezzo posta elettronica
  • La notificazione delle violazioni al Codice della Strada: le novità introdotte dall’art. 36 della L. 120/2010 ” Disposizioni in materia di sicurezza stradale”
  • Soggetti – I nuovi termini per le notifiche – Validità delle notificazioni

La notificazione degli atti tributari

  • Normativa speciale prevista dal D.P.R. 600/1973
  • L’ art. 60 D.P.R. 600/1973 dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, c. 1 del D.L. 40/2010 convertito in L. 73/2010, dall’art. 38 del D.L. 78/2010 conv. In L. 122/2010
  • Le disposizioni introdotte dalla L. 296/2006: l’art. 1, comma 158 – 160 della Legge Finanziaria 2007 (individuazione dei soggetti che possono procedere alla notificazione degli atti di accertamento dei tributi locali e degli atti di invito al pagamento di entrate extratributarie di Comuni e Province e relative problematiche)

EVOLUZIONE DELLA FIGURA DEL MESSO IN SENSO “DIGITALE”

La pubblicazione di atti e documenti all’albo on line

  • Le novità introdotte dall’art. 32 della L. 69/2009: la pubblicazione legale sul sito web a partire dal 1 gennaio 2011 – Aspetti problematici
  • Il Nuovo Codice dell’Amministrazione digitale: cosa pubblicare all’albo, originali e copia, il valore del pdf
  • La trasmissione informatica di documenti: le modifiche apportate agli art. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 82/2005
  • La referta di pubblicazione all’albo on line: che può firmare ma, soprattutto, come firmare – Le modifiche introdotte dall’art. 1 del D. Lgs. 235/2010: la firma elettronica
  • Le recentissime novità in materia di posta elettronica certificata e l’introduzione dell’art. 149 bis del c.p.c. ovvero la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata
  • Le problematiche conseguenti alla modifiche apportate all’art. 26 del DPR 602/1973: la notifica delle cartelle esattoriali a mezzo PEC
  • Le raccomandazioni del Garante privacy contenute nella delibera n. 88/2011 : i limiti temporali, il rispetto del diritto all’oblio, le responsabilità
  • Risposte ai quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: L’attività Formativa dell’Associazione 2011

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Cisterna Latina 2011

Vedi: Video del Corso di formazione

Iscrizione online