Corso di Aggiornamento – Zola Predosa (BO) 15.02.2011

Martedì 15 febbraio 2011

Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00
Comune di Zola Predosa
Sala Corsi

presso Municipio: Piazza della Repubblica 1

Con il patrocinio Comune di Zola Predosa (BO)

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 150,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2010 con rinnovo anno 2011 già pagato al 15.01.2011. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 190,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2011 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
250,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Zola 2011
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell?anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Asirelli Corrado

Resp. Servizio Notifiche del Comune di Cesena (FC)

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Nozioni generali

Cos’è una notifica

  • La relata di notifica – valore della stessa
  • La copia conforme all’originale
  • Richiedente – intermediario – consegnatario/destinatario
  • Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale
  • Tempi e luoghi delle notificazioni
  • I “vari” momenti di perfezionamento della notifica
  • Nullità delle notificazioni
  • Le responsabilità del Messo Comunale
  • Modifiche effettuate dall’art.174 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)

Il procedimento di notificazione

  • Le notifiche a mani proprie
  • Le notifiche “tramite” terzi
  • Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei “terzi”
  • Le notifiche agli “assenti”
  • Deposito degli atti nella Casa Comunale
  • Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio nelle notifiche
  • Albo Pretorio “on line”
  • Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)
  • Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.
  • Le notifiche previste dagli art. 14 e 18 della L 689/1981
  • Le notifiche previste dall’art. 6 della L. 241/1990
  • Le notifiche attraverso il servizio postale
  • Le CAD e le CAN
  • Le notifiche dei tributi locali
  • Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973
  • Notificazione all’estero per gli atti Finanziari destinati agli iscritti all’A.I.R.E.
  • Le notifiche degli atti finanziari alle Società (Corte di Cassazione 2009)
  • Nuove modalità applicative dell’art. 140 c.p.c.
  • I Messi Notificatori – Legge finanziaria 2007
  • La notifica telematica
  • La richiesta di rimborso “trimestrale” delle spese di notifica
  • Presentazione modulistica e casi pratici
  • Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: L’attività Formativa dell’Associazione 2011

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Zola Predosa 2011

Iscrizione online


Modulo per richiesta rimborso spese – anno 2011

Nel rimborso delle spese ricadono i costi degli spostamenti, e quindi di treni, automobili ed aerei, nonché dei mezzi pubblici. Vi sono inoltre i costi di vitto e alloggio, effettuati in strutture di ristorazione ed alberghiere.

E’ importante, al fine di ottenere il dovuto rimborso delle spese di viaggio, di tenere nota accurata di ogni spesa, redigendone una opportuna nota spese, con i seguenti dati:

  • data in cui la spesa è effettuata
  • luogo in cui la spesa è effettuata
  • importo della spesa effettuata
  • documentazione allegata comprovante l’importo (fattura o ricevuta)

Tale nota spese sarà poi consegnata/inviata all’Unità Operativa Vicolo Quasimodo 34 – 35020 Albignasego PD.

Scarica il modulo: Prospetto rimborso spese 2011

I costi chilometrici per utilizzo di mezzi di trasporto di proprietà

Tariffe ACI e trasferte nel comune

Nella realtà è frequente rilevare l’erogazione e la contabilizzazione di rimborsi chilometrici per l’utilizzo da parte di dipendenti e parasubordinati di mezzi di trasporto propri per conto e nell’interesse delle imprese in cui operano.

Il relativo costo viene determinato in base alle percorrenze e prendendo come riferimento le tariffe ACI che sono determinate in base ai seguenti parametri:

• categoria del veicolo utilizzato (autovettura, motociclo, ciclomotore, fuoristrada, autofurgone);

• elenco delle marche automobilistiche;

• tipo di alimentazione (es. benzina, gasolio, ecc.);

• periodo di utilizzo del veicolo.

In linea generale l’utilizzo da parte di dipendenti e parasubordinati di veicoli propri genera in loro favore il diritto al riconoscimento di un’indennità chilometrica a titolo di rimborso spese.

La stessa viene calcolata in base ai seguenti due elementi:

percorrenza effettuata per conto dell’impresa, determinata in chilometri;

costo chilometrico oggettivamente attribuibile al tipo di mezzo utilizzato.

Va preliminarmente precisato che se viene riconosciuto un costo superiore rispetto a quello effettivo per l’impiego di autoveicoli personali del dipendente o parasubordinato, il maggiore importo rispetto alla tariffa ACI genera un fringe benefit che deve venire computato fra gli emolumenti imponibili delle retribuzioni o dei corrispettivi, sia ai fini fiscali che previdenziali. È parimenti considerato fringe benefit il corrispettivo erogato che non risulti analiticamente giustificato in base alla percorrenza effettiva del mezzo per finalità aziendali.

L’utilizzo dell’auto del dipendente o parasubordinato può riguardare trasferte:

• poste in essere nel territorio del comune sede di lavoro;

• relative a tragitti fatti al di fuori del comune sede di lavoro.

Trasferte nel comune

In linea generale l’indennità chilometrica corrisposta per trasferte nel comune sede di lavoro costituisce sempre un emolumento imponibile ai fini IRPEF e per il calcolo dei contributi previdenziali.

Invece l’indennità chilometrica corrisposta per trasferte fatte con utilizzo di autovetture del dipendente e parasubordinato è considerata un rimborso spese e non va assoggettata a ritenute previdenziali e fiscali quando il relativo ammontare non supera il limite determinato dalla Tariffa ACI con riferimento al veicolo usato.

In ogni caso l’indennità in esame deve risultare esposta nel Libro Unico del lavoro, e deve venire documentata con un prospetto analitico predisposto e sottoscritto dal soggetto utilizzatore.


Il Messo Comunale diventerà un cyber-messo dal 2011?

La legge 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto l’obbligo della pubblicità legale sui siti informatici istituzionali, conosciuta anche come Albo on-line.

Approfondimenti di ANDREA LISI E GIANNI PENZO DORIA

Leggi: Lisi Penzo Doria – Cybermesso IGED 2010


Albo On Line: avviso di deposito ai sensi dell’art. 60 COMMA 1° lett. e) D.P.R. 600/1973

In relazione all’entrata in vigore dell’Albo On Line, L. 32/2009, si propone il modulo da predisporsi per la pubblicazione dell’Avviso di Deposito previsto dal D.P.R. 600/1973, art. 60, lettera e).

Scarica il modulo -> AVVISO DI DEPOSITO art 60 dpr 600-73-2011


L’Impiegato pubblico che timbra fuori sede senza autorizzazione: è truffa

La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, ed integra il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza. Sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili.

Corte Cassazione Penale, sezione seconda – Sentenza n. 38/2011 del 04/01/2011


L’avviso ai creditori deve essere pubblicato all’Albo On Line

Con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O., Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
viene abrogato il DPR 21/12/1999 n. 554 dove, tra l’altro, è previsto all’art. 189 Avviso ai creditori:
1. All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l’intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l’invito per coloro i quali vantino crediti verso l’appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. L’avviso è pubblicato anche nel foglio degli annunzi legali della Provincia (2).

2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell’anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

3. Il responsabile del procedimento invita l’impresa a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco, aggiungendo il proprio parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni (3)(4).

(2)  Il foglio degli annunzi legali della Provincia è stato soppresso dall’art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(3)  Comma così rettificato con Comunicato 3 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 3 dicembre 2002, n. 283).

(4) Per l’abrogazione del presente provvedimento, a decorrere dall’8 giugno 2011, vedi la lettera c) del comma 1 dell’art. 358 e il comma 1 dell’art. 359, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Si veda, inoltre, le norme transitorie contenute nell’art. 357 dello stesso decreto che disciplinano i termini di applicabilità di alcuni articoli del presente regolamento.

L’abrogazione non ha efficacia immediata ma da giugno 2011. Tuttavia  sulla nuova normativa, che sostituirà quella attualmente in vigore, il legislatore non ha operato come di solito una salvaguardia delle norme che si intendono mantenere, ma ha operato una totale abrogazione, con una data differita, di tutto il DPR 554/1999 e riproposto le norme che intendeva salvaguardare nella legge abrogativa.

Di fatto, la precedente disposizione viene ripresa pure nella nuova normativa, riproponendo la stessa procedura precedentemente utilizzata e quindi riproponendo all’art. 218 di nuovo l’avviso ai creditori che dovrà essere pubblicato all’Albo On Line.

Pubblicato il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.)

Entra in vigore il 25/01/2011 il DECRETO LEGISLATIVO “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69.”

(Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 6 del 10-1-2011)

Dopo la Riforma della Pubblica Amministrazione (il decreto legislativo n. 150/2009) l’approvazione del nuovo CAD (il vecchio Codice è stato pubblicato cinque anni fa con decreto legislativo n. 82 del 2005) va a costituire il secondo pilastro su cui poggia il disegno di modernizzazione e digitalizzazione della PA definito nel Piano industriale presentato nel maggio 2008.

Questa riforma, resasi necessaria per effetto della rapida evoluzione delle tecnologie informatiche, risponde in maniera puntuale alla necessità di mettere a disposizione delle amministrazioni e dei pubblici dipendenti strumenti in grado di incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’intero sistema pubblico. L’obiettivo è quindi quello di evitare che strutture obsolete e procedure interminabili continuino a gravare il sistema Italia di costi e di adempimenti tali da scoraggiare l’afflusso di capitali internazionali a vantaggio di Paesi, anche emergenti, che hanno più decisamente imboccato la strada della modernizzazione e della semplificazione amministrativa.

Le principali novità riguardano:

* riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni attraverso l’istituzione di un ufficio unico responsabile delle attività ICT, la razionalizzazione organizzativa e informatica dei procedimenti, l’introduzione del protocollo informatico e del  fascicolo elettronico;

* semplificazione dei rapporti con i cittadini e con le imprese attraverso l’introduzione di forme di pagamenti informatici, lo scambio di dati tra imprese e PA, la diffusione e l’uso della PEC, l’accesso ai servizi in rete, l’utilizzo della firma digitale, la dematerializzazione dei documenti e l’arricchimento dei contenuti dei siti istituzionali in termini di trasparenza;

* sicurezza e lo scambio dei dati attraverso la predisposizione, in caso di eventi disastrosi, di piani di emergenza per garantire la continuità operativa nella fornitura di servizi e lo scambio di dati tra PA e cittadini.

Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale rende possibile la modernizzazione della Pubblica Amministrazione con la diffusione di soluzioni tecnologiche e organizzative che consentono un forte recupero di produttività.

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010 , n. 235 – nuovo CAD

Testo vigente del D.L. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale


Corso di Aggiornamento – UDINE – 8.2.2011

Martedì 8 febbraio 2011

Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Comune di Udine

Sala Formazione
del Comune di Udine
Piazzale Cadorna n. 1
(ex caserma dei vigili del Fuoco)

Con la collaborazione del Comune di Udine

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 150,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2010 con rinnovo anno 2011 già pagato al 15.01.2011. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 190,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2011 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
250,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Udine 2011
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Durì Francesco

Resp. Servizio Notifiche del Comune di Udine

Membro del Consilio Generale di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Nozioni generali

Cos’è una notifica

  • La relata di notifica – valore della stessa
  • La copia conforme all’originale
  • Richiedente – intermediario – consegnatario/destinatario
  • Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale
  • Tempi e luoghi delle notificazioni
  • I “vari” momenti di perfezionamento della notifica
  • Nullità delle notificazioni
  • Le responsabilità del Messo Comunale
  • Modifiche effettuate dall’art.174 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)

Il procedimento di notificazione

  • Le notifiche a mani proprie
  • Le notifiche “tramite” terzi
  • Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei “terzi”
  • Le notifiche agli “assenti”
  • Deposito degli atti nella Casa Comunale
  • Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio nelle notifiche
  • Albo Pretorio “on line”

  • Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)
  • Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.
  • Le notifiche previste dagli art. 14 e 18 della L 689/1981
  • Le notifiche previste dall’art. 6 della L. 241/1990
  • Le notifiche attraverso il servizio postale
  • Le CAD e le CAN
  • Le notifiche dei tributi locali
  • Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973
  • Notificazione all’estero per gli atti Finanziari destinati agli iscritti all’A.I.R.E.
  • Le notifiche degli atti finanziari alle Società (Corte di Cassazione 2009)
  • Nuove modalità applicative dell’art. 140 c.p.c.
  • I Messi Notificatori – Legge finanziaria 2007
  • La notifica telematica

  • La richiesta di rimborso “trimestrale” delle spese di notifica
  • Presentazione modulistica e casi pratici
  • Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: L’attività Formativa dell’Associazione 2011

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Udine 2011

Modulo online


Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-12-2010) 04-01-2011, n. 38

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente

Dott. GENTILE Domenico – Consigliere

Dott. PRESTIPINO Antonio – Consigliere

Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere

Dott. RAGO Geppino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

parte civile Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS) della Regione Piemonte;

nei confronti di:

B.L., nata a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino, in data 15.2.2007;

Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dr. Piercamillo Davigo.

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. Tindari Baglione, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.

osserva:

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza del 15.2.2007, il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell’art. 426 cod. proc. pen., dichiarò non doversi procedere nei confronti di B. L. in ordine ai reati di truffa aggravata e continuata (capo A) e di cui agli artt. 81, 479, 493 cod. pen., commessi fra il (OMISSIS), perchè il fatto non sussiste.

Avverso tale sentenza ricorrono i difensori della parte civile Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS) della Regione Piemonte limitatamente alla dichiarazione di non doversi procedere in ordine al reato di truffa aggravata e continuata deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto gli argomenti posti a base della pronunzia confliggono con le risultanze delle indagini e la sentenza sarebbe viziata da errori interpretativi.

Il G.U.P. ha ritenuto non provato che l’imputata non fosse stata autorizzata a recarsi fuori sede per ragioni di lavoro, ma le persone informate sui fatti O.M. e L.R. hanno escluso di aver rilasciato tale autorizzazione e comunque la presenza dell’imputata presso il Tribunale di Torino non implicava che la stessa potesse “timbrare” in luogo diverso da quello di lavoro. Le allegazioni difensive sarebbero tardive e contraddittorie. La sentenza avrebbe dato eccessivo rilievo al fatto che T. abbia dichiarato di aver occasionalmente parlato con l’imputata in via P.. La tesi difensiva sarebbe infondata in quanto le attività che l’imputata assume di aver svolto sarebbero estranee alle sua mansioni, T. e B. hanno escluso di averla incontrata in via (OMISSIS). Nessuna puntuale spiegazione sarebbe stata fornita dall’imputata in ordine agli accessi all’ospedale Maria Vittoria. Per un episodio (18.3.2004) l’imputata ha ammesso di aver soddisfatto interessi personali.

Non sarebbe condivisibile l’assunto del G.U.P., secondo cui mancherebbero artifici o raggiri, dal momento che gli uffici non avrebbero potuto verificare in tempo reale l’effettivo luogo di timbratura e non assumerebbe rilievo l’eventuale scarsa diligenza o la mancanza di controlli e verifiche.

Sussisterebbe un ingiusto profitto con danno dell’Azienda in quanto le registrazioni fuori sede avrebbero consentito alla B. di beneficiare di compenso straordinario. In ogni caso l’intento truffaldino deve essere riconosciuto nell’ipotesi in cui il dipendente abbandoni il posto di lavoro senza registrare l’uscita o nel caso in cui il dipendente timbri in entrata ed in uscita senza presentarsi effettivamente al lavoro. Le timbrature fuori sede hanno consentito alla B. in 20 casi su 32 di maturare straordinario e nei restanti 12 casi di documentare una continuità della prestazione lavorativa.

Il ricorso è fondato.

Va premesso che il controllo di legittimità della sentenza di non luogo a procedere, per il parametro del vizio di motivazione e dell’omessa assunzione di una prova decisiva, non può comunque avere ad oggetto gli elementi acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini e non può risolversi nella verifica del puntuale rispetto dei criteri di valutazione della prova di cui all’art. 192 cod. proc. pen., perchè la sentenza di non luogo a procedere esprime una valutazione prognostica negativa circa l’eventuale condanna in giudizio e non un convincimento intorno ad un accertamento svolto ai fini di una possibile condanna. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28743 del 14.5.2010 dep. 22.7.2010 rv 247860).

Nello stesso senso di è espressa questa Sezione affermando che lo scrutinio demandato al Giudice dell’udienza preliminare in ordine all’emissione della sentenza di non luogo a procedere attiene alla valutazione della insussistenza delle condizioni su cui fondare la prognosi di evoluzione in senso favorevole all’accusa del materiale probatorio raccolto. (Cass. Sez.; 2, Sentenza n. 45046 in data 11.11.2008 dep. 03.12.2008 Rv. 242222).

In questi limiti va censurata la prognosi di ritenuta inutilità del dibattimento.

Il G.U.P. ha anzitutto ritenuto che le timbrature in sede diversa da quella di assegnazione avrebbero determinato il conseguimento di un ingiusto profitto con danno dell’azienda, dal momento che in molti casi l’orario era inferiore a quello contrattuale e che comunque non vi fossero artifizi o raggiri.

Questa Corte ha affermato che la falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, e integra il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26722 del 12.6.2008 dep. 2.7.2008 rv 240700).

La timbratura in altro luogo implica l’attestazione della continuità della prestazione, rispetto alla quale non vi era alcuna possibilità di controllo, essendo l’imputata uscita.

Quanto alla ritenuta mancanza di prova della assenza di autorizzazione, va rammentato che tale prova avrebbe dovuto essere fornita in dibattimento.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio (non essendo intervenuta prescrizione in relazione a tutti i fatti) al Tribunale di Torino per nuovo esame.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011


Corso di Aggiornamento – FARA IN SABINA (RI) – 1.02.2011

Martedì 1 febbraio 2011

Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00
Comune di Fara in Sabina
Sala Consiliare
Municipio
Via Santa Maria in Castello 12

Con il patrocinio Comune di Fara in Sabina (RI)

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 150,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all?Associazione alla data del 31.12.2010 con rinnovo anno 2011 già pagato al 15.01.2011. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 190,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2011 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
250,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Fara 2011
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell?anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Asirelli Corrado

Resp. Servizio Notifiche del Comune di Cesena (FC)

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Nozioni generali

Cos’è una notifica

  • La relata di notifica – valore della stessa
  • La copia conforme all’originale
  • Richiedente – intermediario – consegnatario/destinatario
  • Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale
  • Tempi e luoghi delle notificazioni
  • I “vari” momenti di perfezionamento della notifica
  • Nullità delle notificazioni
  • Le responsabilità del Messo Comunale
  • Modifiche effettuate dall’art.174 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)

Il procedimento di notificazione

  • Le notifiche a mani proprie
  • Le notifiche “tramite” terzi
  • Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei “terzi”
  • Le notifiche agli “assenti”
  • Deposito degli atti nella Casa Comunale
  • Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio nelle notifiche
  • Albo Pretorio “on line”
  • Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)
  • Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.
  • Le notifiche previste dagli art. 14 e 18 della L 689/1981
  • Le notifiche previste dall’art. 6 della L. 241/1990
  • Le notifiche attraverso il servizio postale
  • Le CAD e le CAN
  • Le notifiche dei tributi locali
  • Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973
  • Notificazione all’estero per gli atti Finanziari destinati agli iscritti all’A.I.R.E.
  • Le notifiche degli atti finanziari alle Società (Corte di Cassazione 2009)
  • Nuove modalità applicative dell’art. 140 c.p.c.
  • I Messi Notificatori – Legge finanziaria 2007
  • La notifica telematica
  • La richiesta di rimborso “trimestrale” delle spese di notifica
  • Presentazione modulistica e casi pratici
  • Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: L’attività Formativa dell’Associazione 2011

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Fara Sabina 2011


D.Lgs. n. 82 del 7.03.2005 – Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale

Nel testo sono evidenziate in grassetto le modifiche introdotte da D.L. n. 235 del 30.12.2010, pubblicato in GU n. 6 del 10.01.2011, Suppl. Ordinario n. 8

In Nota sono riportate le disposizioni transitorie e finali dettate dall’art. 57 DLgs. N. 235/2010.

Le modifiche entrano in vigore dal 25.01.2011

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010 , n. 235 – nuovo CAD


Auguri!!!

In occasione delle prossime festività, la segreteria nazionale rivolge a tutti gli iscritti e a tutti coloro che frequentano il nostro sito un  augurio di pace.

In particolare, il nostro augurio contiene anche l’auspicio e la speranza che il 2011 porti alla mansione di Agente Notificatore un rinnovamento vero basato su una normativa chiara e trasparente.

Si ringraziano tutti gli Soci iscritti  che attraverso una proficua collaborazione permettono all’Associazione di svolgere con competenza, efficacia, efficienza e trasparenza, il ruolo assegnatogli dal proprio Statuto e cioè contribuire a garantire all’Agente Notificatore quel supporto pratico in tempo reale per lo svolgimento della propria mansione.


Decreto 25.11.2010: nuove tariffe postali per le P.A.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2010,  il decreto che modifica le spese postali a carico delle Pubbliche Amministrazioni con decorrenza 30.12.2010.

L’invio di una raccomandata ora costa € 3,30 (Tabella C) mentre per quella Atti Giudiziari (busta verde) costa € 6,60 (Tabella E).  A tali costi occorre aggiungere € 0,60 per l’Avviso di Ricevimento qualora ne ricorra il caso. Tali tariffe si intendono per un peso massimo di gr. 20 oltre il quale le tariffe aumentano.


DECRETO 25 novembre 2010: nuove tariffe postali per la P.A.

DECRETO 25 novembre 2010

Disposizioni  in  materia  di  invii  di  corrispondenza   rientranti
nell'ambito del servizio postale universale e tariffe degli invii  di
corrispondenza raccomandata e  assicurata  attinenti  alle  procedure
amministrative e  giudiziarie,  nonché  degli  invii  di  posta  non
massiva per l'interno e per l'estero. (10A15597)
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  in qualita' di Autorita' di Regolamentazione del settore portale 

  Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 15 dicembre 1997, recante «Regole  comuni  per  lo  sviluppo  del
mercato interno dei servizi postali  comunitari  e  il  miglioramento
della qualita' del servizio»;
  Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con  il  quale
e' stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva 97/67/CE;
  Vista  la  direttiva  2002/39/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE  per
quanto riguarda l'ulteriore apertura  alla  concorrenza  dei  servizi
postali della Comunita';
  Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, con il quale
e' stata recepita nell'ordinamento nazionale  la  predetta  Direttiva
2002/39/CE;
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, del  decreto  legislativo
22 luglio 1999,  n.  261,  che  riserva  al  fornitore  del  servizio
universale  gli   invii   raccomandati   attinenti   alle   procedure
amministrative e giudiziarie;
  Visto, in particolare, l'art. 13 del menzionato decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal  decreto  legislativo  23
dicembre  2003,  n.  384,   in   base   al   quale   l'Autorita'   di
regolamentazione del settore postale determina, nella misura massima,
le tariffe dei servizi riservati, sentito il Nucleo di consulenza per
la Regolazione dei Servizi di pubblica utilita' (NARS) e in  coerenza
con Linee giuda  definite  dal  CIPE,  tenuto  conto  dei  costi  del
servizio e del recupero di efficienza;
  Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante «Notificazione  di
atti a mezzo posta e di Comunicazioni a mezzo posta connesse  con  la
notificazione di  atti  giudiziari»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Vista la legge 3 agosto 1999,  n.  265,  recante  «Disposizioni  in
materia  di  autonomia  e  ordinamento  degli  enti  locali,  nonche'
modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142»;
  Visto il decreto ministeriale 17  aprile  2000,  recante  «Conferma
della concessione del servizio postale universale alla societa' Poste
Italiane S.p.A.»;
  Vista la deliberazione CIPE 24 aprile 1996, n. 65,  recante  «Linee
guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'»;
  Vista la deliberazione CIPE  29  settembre  2003,  n.  77,  recante
«Linee guida per la regolazione del settore postale»;
  Vista la  deliberazione  ministeriale  23  dicembre  2003,  recante
«nuove tariffe dei servizi  postali  riservati  e  nuovi  prezzi  dei
servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla
corrispondenza»;
  Visto il decreto ministeriale  29  dicembre  2005  recante  «Ambito
della riserva postale per il mantenimento del servizio universale»;
  Visto il decreto ministeriale 12 maggio 2006, recante «Disposizioni
in materia di invii  di  corrispondenza  rientranti  nell'ambito  del
servizio  postale  universale.  Tariffe  e  prezzi  degli  invii   di
corrispondenza per l'interno e per l'estero;
  Visto  il  Contratto  di  programma  2006-2008  stipulato  tra   il
Ministero dello Sviluppo  Economico  di  concerto  con  il  Ministero
dell'Economia e delle Finanze e Poste Italiane S.p.A.,  stipulato  in
data 17 settembre 2008, nonche'  la  delibera  CIPE  n.  121  del  18
dicembre 2008 concernente lo schema di atto  aggiuntivo  al  predetto
Contratto di programma;
  Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2009, recante «Disposizioni
in materia di invii  di  corrispondenza  rientranti  nell'ambito  del
servizio postale universale e prezzi degli  invii  di  corrispondenza
raccomandata   e   assicurata,   non   attinenti    alle    procedure
amministrative e giudiziarie, per l'interno e per l'estero»;
  Vista la proposta di  adeguamento  dei  prezzi  prodotta  da  Poste
Italiane S.p.A. in data 25 giugno 2009, in  applicazione  del  metodo
del  price  cap  previsto  dall'art.  8  del  predetto  Contratto  di
programma,  con  la  quale  vengono  proposti  adeguamenti  tariffari
relativamente ai prodotti postali universali riservati,  al  fine  di
conseguire,  mediante  il  recupero  dell'inflazione  pregressa,  una
parziale copertura dei  costi  di  erogazione  del  servizio  ed  una
riduzione dell'onere derivante dagli obblighi di servizio universale;
  Visto il parere del NARS reso nella seduta del 29  settembre  2010,
trasmesso con nota prot. 4803 del 28 ottobre 2010;
  Verificata la coerenza della predetta proposta di  adeguamento  dei
prezzi alle disposizioni dell'art.  13  del  decreto  legislativo  22
luglio 1999, n. 261 e a quanto previsto dall'art. 8 del Contratto  di
programma 2006-2008, 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

Invii raccomandati e assicurati non retail attinenti  alle  procedure
                    amministrative per l'interno 

  1. Sono «invii raccomandati e assicurati non retail attinenti  alle
procedure amministrative» rispettivamente gli invii di corrispondenza
raccomandata e assicurata per l'interno riguardanti l'attivita' della
pubblica amministrazione e le gare ad  evidenza  pubblica  presentati
per l'accettazione al Fornitore  del  servizio  universale  presso  i
punti di accesso di cui  al  successivo  art.  2,  comma  1,  con  le
modalita' di cui al successivo art. 2,  comma  2.  A  tali  invii  si
applicano le tariffe di cui al successivo comma 2.
  2. Per la spedizione degli invii raccomandati di cui al comma 1  si
applicano tariffe differenziate in relazione  al  peso  unitario,  al
formato e all'area di destinazione, secondo  quanto  specificato  nel
successivo comma 3 e nell'allegato 1, tabella a). Per  la  spedizione
degli invii assicurati  di  cui  al  comma  1  si  applicano  tariffe
differenziate in relazione al peso unitario, al formato e  al  valore
assicurato, secondo quanto specificato nell'allegato 1, tabella b).
  3. Le tariffe degli  invii  raccomandati  di  cui  al  comma  2  si
distinguono per aree geografiche,  come  individuate  dalla  legge  3
agosto 1999, n. 265, recante «Disposizioni in materia di autonomia  e
ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8  giugno
1990, n. 142» in:
  a)  Area   metropolitana   (AM):   area   di   destinazione   della
corrispondenza individuata  dall'insieme  dei  Codici  di  Avviamento
Postale con terza cifra 1 o 9,  appartenenti  ai  Comuni  di  Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli;
  b)  Capoluogo  di  provincia  (CP):  area  di  destinazione   della
corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra  1  o
9, diversi da quelli ricadenti nelle Aree metropolitane;
  c) Area extraurbana (EU): area di destinazione della corrispondenza
individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 0, 5 o 8.
                               Art. 2 

Accesso al servizio degli invii raccomandati e assicurati non  retail
               attinenti alle procedure amministrative 

  1. I punti di accesso alla rete postale pubblica degli invii di cui
all'art. 1 sono pubblicati sul sito web del  Fornitore  del  servizio
universale. Eventuali  modifiche  sono  comunicate  all'Autorita'  di
regolamentazione del settore postale e pubblicate sul  sito  web  del
Fornitore del servizio universale.
  2. Le condizioni relative alle procedure operative degli  invii  di
cui all'art. 1,  quali  caratteristiche  di  prodotto,  modalita'  di
consegna, di prelavorazione,  di  allestimento,  di  pagamento  e  di
fatturazione  sono  quelle  definite  dall'Allegato  2  del   Decreto
ministeriale 19 giugno 2009 in riferimento agli invii raccomandati ed
assicurati non retail. Eventuali modifiche  riguardanti  le  suddette
condizioni   di   accesso   sono    approvate    dall'Autorita'    di
regolamentazione del settore postale e pubblicate sul  sito  web  del
Fornitore del servizio universale.
                               Art. 3 

Invii raccomandati  e  assicurati  retail  attinenti  alle  procedure
                    amministrative per l'interno 

  1. Sono «invii raccomandati  e  assicurati  retail  attinenti  alle
procedure amministrative» rispettivamente gli invii di corrispondenza
raccomandata e assicurata per l'interno riguardanti l'attività della
pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica,  diversi  da
quelli di cui al precedente art. 1.
  2. Agli invii di cui al comma 1 si applicano le  tariffe  stabilite
in allegato 1, tabelle c) e d), secondo  gli  standard  e  i  formati
definiti dall'Allegato 3 del Decreto ministeriale 19 giugno  2009  in
riferimento  agli  invii  raccomandati  ed  assicurati   retail   per
l'interno.
                               Art. 4 

       Invii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie 

  1. Agli invii contenenti atti sottoposti alle procedure di cui alla
legge 20 novembre 1982, n. 890 si applicano le tariffe  stabilite  in
Allegato 1, tabella e), secondo gli standard  e  i  formati  definiti
dall'Allegato  3  del  Decreto  ministeriale  19   giugno   2009   in
riferimento  agli  invii  raccomandati  ed  assicurati   retail   per
l'interno.
  2. Agli invii  connessi  con  la  notificazione,  ivi  comprese  le
comunicazioni di avvenuta notifica e di avvenuto deposito di cui agli
articoli 7 e 8 della menzionata legge n. 890 del 1982,  si  applicano
le tariffe stabilite in Allegato 1 tabella c).
                               Art. 5 

Invii   raccomandati   e   assicurati   attinenti   alle    procedure
          amministrative e giudiziarie destinati all'estero

  1. Agli invii raccomandati attinenti alle procedure  amministrative
e  giudiziarie  destinati  all'estero   si   applicano   le   tariffe
differenziate per zone di destinazione (zona  1,  zona  2  e  zona  3
pubblicate sul  sito  web  del  Fornitore  del  servizio  universale)
riportate in Allegato 1, tabella f).
  2. Agli invii assicurati attinenti  alle  procedure  amministrative
destinati all'estero si applicano le tariffe differenziate  per  zone
di destinazione (zona 1, zona 2 e zona 3 pubblicate sul sito web  del
Fornitore del servizio universale) riportate in Allegato  1,  tabella
da g), h), i), l), m) ed n).
  3. Alle tariffe di cui  al  presente  articolo  si  applica  quanto
previsto  per  i  formati  definiti  dall'Allegato  4   del   Decreto
ministeriale 19 giugno 2009 in riferimento agli invii raccomandati ed
assicurati per l'estero.
                               Art. 6 

  Invii di corrispondenza non massiva per l'interno e per l'estero 

  1. Agli invii di  corrispondenza  non  massiva  per  l'interno,  si
applicano le tariffe stabilite dal  decreto  ministeriale  12  maggio
2006, Allegato 1, tabella c).
  2. Agli  invii  di  corrispondenza  non  massiva  per  l'estero  si
applicano le tariffe stabilite in Allegato 2, tabella a) del presente
decreto definiti in relazione alla zona di destinazione (zona 1, zona
2 e zona 3  pubblicate  sul  sito  web  del  Fornitore  del  servizio
universale), secondo gli standard e i formati  previsti  dal  decreto
ministeriale 12 maggio 2006, Allegato 2, tabella c).
  3. All'avviso di ricevimento per l'interno si  applica  la  tariffa
prevista per gli invii del primo porto di peso diretti nel territorio
nazionale di cui all'art. 3, comma 1,  del  decreto  ministeriale  12
maggio 2006.
  4. All'avviso di ricevimento per l'estero  si  applica  la  tariffa
prevista per gli invii del primo porto  di  peso  diretti  all'estero
della zona 1 di cui al precedente comma 2.
                               Art. 7 

                   Condizioni Generali di Servizio 

  1. Il Fornitore del servizio universale,  ai  sensi  dell'art.  22,
comma 2, del decreto legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,  previa
approvazione dell'autorità di regolamentazione del settore  postale,
adegua le Condizioni generali di servizio alle  previsioni  contenute
nel presente decreto entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.
                               Art. 8 

                          Tariffe speciali 

  1. Qualora il Fornitore del servizio  universale  applichi  tariffe
speciali, ridotte rispetto alle tariffe di cui al  presente  decreto,
agisce nel rispetto dei principi di cui all'art. 13, comma 3-bis  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
  2.  Il  Fornitore  del  servizio  universale  opera  affinché   le
riduzioni delle tariffe di cui al comma precedente siano giustificate
da costi evitati e non gravino sull'onere  del  servizio  universale,
dandone evidenza nella separazione contabile di cui  all'art.  7  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
  3. Le tariffe speciali, nonché eventuali condizioni associate,  ed
ogni loro successiva variazione,  sono  comunicati  all'autorità  di
regolamentazione del settore postale e resi pubblici sul sito web del
Fornitore del servizio universale.
                               Art. 9 

                      Clausola di salvaguardia 

  1. Le disposizioni del presente decreto possono essere  oggetto  di
modifica  in  esito  agli  effetti  derivanti   dalla   trasposizione
nell'ordinamento nazionale della direttiva 2008/6/CE menzionata nelle
premesse.
                               Art. 10 

                  Pubblicazione e entrata in vigore 

  1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione.
    Roma, 25 novembre 2010 

                                                  Il Ministro: Romani 

Registrato alla Corte dei conti  il  20  dicembre  2010,  Ufficio  di
controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro  n.  5,
foglio n. 43
Allegato 1 -Tabelle A -B- C
Allegato 1 -Tabelle D - E - F
Allegato 1 -Tabelle G -H
Allegato 1 -Tabelle I - L
Allegato 1 -Tabelle M - N
Allegato 2 - Tabella A

Albo On Line: nessuna proroga

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2010 il D.L. 225 del 29.12.2010 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) ove non viene preso in considerazione la proroga dell’efficacia legale delle pubblicazioni all’albo on line in relazione al disposto dell’art. 32 della L. 69/2009.

Considerando che non sono state approvate le norme attuative previste dall’art. 32 della L. 69/2009 e che la stragrande maggioranza dei Comuni non ha attivato sul proprio sito l’Albo On Line si determinerà conseguentemente una grande “confusione” nelle modalità di applicazione.