Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., (ud. 21-03-2018) 03-12-2018, n. 31136

Notifica non andata a buon fine: le precisazioni della Cassazione

Per gli Ermellini il giudice non può rigettare la richiesta avanzata dalla parte, alla prima udienza di rinvio, di riprendere l’attività di notificazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28877-2016 proposto da:

P.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO n.23/A, presso lo studio dell’avvocato PETRASSI MAURO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LOSAPPIO BERNARDO;

– ricorrente –

contro

K.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 763/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. FALASCHI MILENA.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 555 del 2015, pubblicata in data 03.06.2015, rigettava la domanda proposta da P.U. nei confronti di K.R. (quale proprietaria dell’azienda agricola), per la restituzione della somma di Euro 30.000,00, a suo dire versata a titolo di mutuo, condannandolo anche alla rifusione delle spese.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 7637 del 2016, pubblicata 1’11.05.2016, dichiarava inammissibile l’appello proposto da P.U. per l’inesistenza e/o nullità della notificazione dell’atto di citazione in appello essendo incorso nella decadenza di cui all’art. 327 c.p.c..

Avverso la sentenza della Corte distrettuale, P.U. propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo di ricorso.

L’intimata non ha svolto difese.

Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore del ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa.

Atteso che:

l’unico motivo di ricorso (con il quale è dedotta la nullità della sentenza per vizio in procedendo, ex art. 360 c.p.c., comma 4) è fondato.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per essere P. incorso nella decadenza di cui all’art. 327 c.p.c, ritenendo impossibile la sanatoria dell’atto di appello ex art. 164 c.p.c.. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto la nullità della notifica della citazione in appello, in quanto la stessa conteneva l’erronea indicazione del prenome del destinatario (con conseguente rinvio del plico al mittente), e ciò ne comportava la nullità e/o inesistenza.

Secondo recente orientamento di questa Corte a Sezioni Unite (sent. 20 luglio 2016 n. 14916) l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

Nella specie il giudice di merito ha accertato che l’atto di appello non è stato notificato per l’incertezza nell’indicazione del nome del difensore di una delle parti, avv. Cerboni Roberto, anzichè avv. Cerboni Alessandro, come risulta dall’avviso di accertamento, che non può costituire motivo di nullità se dal contesto dell’atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l’identificazione di tutte le parti per poter effettuare la consegna dell’atto alle giuste parti.

In tal caso, infatti, la notificazione era idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tendeva e l’apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che poteva essere agevolmente percepito sia dal postino sia dall’effettivo destinatario, interpellato dal primo (come emerge dalla stessa annotazione riportata nella relata, da cui si evince che il plico inizialmente è stato consegnato alla dipendente dello studio Cerboni, Martellacci Elena, per essere poi ritirato dallo stesso postino che ha barrato l’indicazione, riportata, infine, la diversa voce “per irreperibilità del destinatario”).

Ne consegue che l’esclusione dell’imputabilità di un errore a carico del ricorrente permetteva di passare all’esame della seconda questione, consistente nel verificare il comportamento tenuto dal P. dopo aver preso atto del fatto che, a causa dell’erroneità del prenome, la notifica richiesta non era andata a buon fine (in tal senso, v. Cass., Sez. Un., n. 14594 del 2016).

Infatti questa Corte a Sezioni Unite (sentenza 24 luglio 2009 n. 17352) ha fissato il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest’ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l’onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie”.

Nella specie è certo che il ricorrente ha provveduto a richiedere alla prima udienza il rinvio onde poter riprendere l’attività di notificazione, a suo dire appreso in quella circostanza l’esito negativo della prima richiesta, e dunque la Corte di merito, facendo applicazione dei criteri dell’immediatezza dell’iniziativa e della sollecita diligenza nello svolgimento delle conseguenti attività, avrebbe dovuto accertare la tempestività della richiesta alla luce dell’orientamento sopra richiamato (cfr Cass. Sez. Un. n. 14594 del 2016 cit.), prima di adottare il provvedimento di rigetto dell’istanza ex art. 291 c.p.c., essendo mancata, per vero, ogni verifica in tal senso da parte del giudice dell’impugnazione.

In conclusione, va accolto il ricorso principale, assorbito l’incidentale; la sentenza impugnata va quindi cassata ed il giudizio rinviato, per nuovo esame della vicenda alla luce dei principi sopra illustrati, a diversa Sezione della Corte d’appello di Firenze, a cui viene rimessa anche la liquidazione delle spese di legittimità.

Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, a diversa Sezione della Corte di appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018


Giornata di Studio Ancona – 7.11.2019

Locandina GdS Ancona 2019LA NOTIFICA ON LINE e del documento informatico

Giovedì 7 novembre 2019

Comune di Ancona

Aula Didattica

c/o Mole Vanvitelliana

Banchina Giovanni da Chio 28

Orario: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00
con il Patrocinio del Comune di Ancona
Quote di Iscrizione alla giornata di studio:

€ 142.00(*) (**) se il partecipante alla giornata di studio è già è socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2018 con rinnovo anno 2019 già pagato al 31.12.2018. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.

€ 212.00(*) (**) (***) se il partecipante NON E’ ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi all’Associazione per l’anno 2020 pagando la quota insieme a quella della giornata di studio. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.

€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo la giornata di studio (NON E’ iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi all’Associazione).

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie, comprensive dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: Codice IBAN: IT06 T030 6234 2100 0000 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento sul Conto Corrente n. 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento per contanti presso la Segreteria della giornata di studio
Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: G.d.S. Ancona 2019 o numero fattura elettronica

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993, ed è comprensiva di € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se la giornata di studio si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità  successiva.


Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 210,00 (**) (***) per il primo partecipante
  • € 180,00 (**) (***) per il secondo partecipante
  • € 100,00 (**) (***) per il terzo e oltre partecipante

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se la giornata di studio si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità  successiva.

Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2019 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa. Tale promozione non è assimilabile e/o integrabile alle Quote di Iscrizione sopra descritte (Quote di Iscrizione alla giornata di studio) e per un massimo di numero 10 dipendenti. Dall’11° dipendente si riprende con la quota di € 210,00 ecc. 


La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione alla giornata di studio potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà  seguire il versamento della quota di iscrizione alla giornata di studio. I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

I corsi / seminari / convegni / giornate di studio non sono configurabili come appalti di servizi.

Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), non è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

La formazione in materia di appalti e contratti pubblici, se prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione del singolo Ente, non è soggetta al tetto di spesa definito dall’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. Si tratta infatti di formazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 190/2012 (cfr. Corte dei conti: sez. reg.le di controllo Emilia Romagna n. 276/2013; sez. reg.le di controllo Liguria n. 75/2013; sez. reg.le di controllo Lombardia n. 116/2011)

Docente:

Asirelli Corrado 4Asirelli Corrado

Coord. Servizio Notifiche del Comune di Cesena FC

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti ne dimoranti ne domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale”

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • Art. 149 bis c.p.c.
  • Le nuove disposizioni del C.A.D.
  • La PEC come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A. 

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

Il diritto all’oblio

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione alla giornata di studio.

Vedi: Attività formativa anno 2019

Scarica: Depliant GdS Ancona 2019

Vedi:

Vedi: Video della Giornata di Studio

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE GdS Ancona 2019

Sul modulo dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i codici (CUU, CIG ecc.) che dovranno comparire nella fattura elettronica allegando la Determina Dirigenziale di autorizzazione

Scarica: Autocertificazioni Fiscali 2019

  1. Comunicazione Associazione senza finalità di lucro
  2. Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010
  3. Dichiarazione relativa all’esonero dall’obbligo di redazione del “DURC” con riferimento alla iscrizione a corsi di formazione/aggiornamento. (Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000).
  4. Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010
  5. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (D.P.R. 28/12/2000 N° 445)
  6. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza. (Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000).
  7. Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
  8. Dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.
  9. Dichiarazione Affidamento fornitura di beni/servizi
  10. Documento di identità del Legale Rappresentante protempore

Giornata di Studio Asciano (SI) – 1.10.2019

Locandina GdS Asciano 2019LA NOTIFICA DEL DOCUMENTO INFORMATICO

Martedì 1 ottobre 2019

Comune di Asciano (SI)

MEDIATECA

Via Fiume 8

Orario: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00
con il Patrocinio del Comune di Asciano (SI)
Quote di Iscrizione alla giornata di studio:

€ 142.00(*) (**) se il partecipante alla giornata di studio è già è socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2018 con rinnovo anno 2019 già pagato al 31.12.2018. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.

€ 212.00(*) (**) (***) se il partecipante NON E’ ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2019 pagando la quota insieme a quella della giornata di studio. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it .

€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo la giornata di studio (NON E’ iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie, comprensive dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: Codice IBAN: IT06 T030 6234 2100 0000 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento sul Conto Corrente n. 1790 603 (Banca Mediolanum)
  • Versamento per contanti presso la Segreteria della giornata di studio
Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: G.d.S. Asciano 2019 o numero fattura elettronica

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993, ed è comprensiva di € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se la giornata di studio si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità  successiva.


Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 210,00 (**) (***) per il primo partecipante
  • € 180,00  (**) (***) per il secondo partecipante
  • € 100,00   (**) (***) per il terzo e oltre partecipante

Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2019 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa. Tale promozione non è assimilabile e/o integrabile alle Quote di Iscrizione sopra descritte (Quote di Iscrizione alla giornata di studio) e per un massimo di numero 10 dipendenti. Dall’11° dipendente si riprende con la quota di € 210,00 ecc. 


La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione alla giornata di studio potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà  seguire il versamento della quota di iscrizione alla giornata di studio. I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

I corsi / seminari / convegni / giornate di studio non sono configurabili come appalti di servizi.

Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), non è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

La formazione in materia di appalti e contratti pubblici, se prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione del singolo Ente, non è soggetta al tetto di spesa definito dall’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. Si tratta infatti di formazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 190/2012 (cfr. Corte dei conti: sez. reg.le di controllo Emilia Romagna n. 276/2013; sez. reg.le di controllo Liguria n. 75/2013; sez. reg.le di controllo Lombardia n. 116/2011)

Docente:

Fontana Lazzaro

Resp. Servizio Notifiche dell’Unione Colline Matildiche (RE)

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti ne dimoranti ne domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale”

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • Art. 149 bis c.p.c.
  • Le nuove disposizioni del C.A.D.
  • La PEC come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A. 

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

Il diritto all’oblio

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione alla giornata di studio.

Vedi: Attività formativa anno 2019

Scarica: Depliant GdS Asciano 2019

Vedi: Fotografie della Giornata di Studio

Vedi: Video della Giornata di Studio ad Asciano (SI)

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE G.d.S. Asciano SI 2019

Sul modulo dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i codici (CUU, CIG ecc.) che dovranno comparire nella fattura elettronica allegando la Determina Dirigenziale di autorizzazione

Scarica: Autocertificazioni Fiscali 2019

  1. Comunicazione Associazione senza finalità di lucro
  2. Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010
  3. Dichiarazione relativa all’esonero dall’obbligo di redazione del “DURC” con riferimento alla iscrizione a corsi di formazione/aggiornamento. (Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000).
  4. Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010
  5. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (D.P.R. 28/12/2000 N° 445)
  6. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza. (Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000).
  7. Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
  8. Dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.
  9. Dichiarazione Affidamento fornitura di beni/servizi
  10. Documento di identità del Legale Rappresentante protempore

AUMENTANO LE TARIFFE PER GLI ATTI GIUDIZIARI DAL 10 GIUGNO 2019

Nuova sorpresa per gli automobilisti perché dal prossimo 10 giugno, Poste Italiane aumenterà le tariffe degli atti giudiziari da 6.80 euro a 9.50 e di conseguenza saranno più salate le sanzioni al codice della strada notificate attraverso questo sistema di postalizzazione. Nell’avviso pubblicato su internet, si comunica infatti che “a partire dal 10 giugno 2019, in linea con le modifiche recentemente apportate alla Legge 890/1982 e con le Delibere attuative dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in tema di notifiche a mezzo del servizio postale* , varieranno le condizioni di offerta del Servizio Atto Giudiziario di Poste Italiane per la c.d. “forfettizzazione del corrispettivo CAN e CAD nella tariffa Atto Giudiziario (AG).
Al fine di una complessiva ottimizzazione del servizio erogato – cita ancora il comunicato – per i clienti che affrancano in applicazione di contratti di durata (c.d. clienti contrattualizzati), quali la SMA, la MAAF, Affrancaposta, il Conto di Credito e Posta Easy, i corrispettivi dovuti per le attività di postalizzazione e notifica dell’Atto Giudiziario e delle comunicazioni connesse dovranno essere corrisposti con nuove tariffe.
Alle vigenti tariffe dell’atto giudiziario sarà applicato un importo aggiuntivo forfettario (pari a 2,70€) per le spese relative alle Comunicazioni di Avvenuta Notifica (CAN) e di Avvenuto Deposito (CAD) eventualmente emesse ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 890/1982 e sinora addebitate al momento della restituzione dell’avviso di ricevimento cd. 23L.
L’importo forfettario di cui sopra è stato calcolato tenendo conto, su base nazionale, della effettiva incidenza percentuale di tali comunicazioni sull’insieme complessivo delle notifiche (applicata sulle vigenti tariffe previste per le comunicazioni connesse).
In particolare, l’importo complessivo dovuto per la spedizione per gli invii fino a 20 grammi (comprensivo della quota forfettaria di CAN e CAD) varierà da € 6,80 a € 9,50.
L’importo così calcolato potrà essere soggetto a revisioni annuali pro futuro nel caso di variazione delle tariffe unitarie e/o dell’incidenza dell’evento. In tale eventualità Poste pubblicherà i nuovi importi su questo sito e presso i centri di accettazione con un preavviso di 30 giorni.
Si specifica che la forfettizzazione del corrispettivo CAN e CAD nella tariffa Atto Giudiziario (AG) è da intendersi come variazione dell’offerta pubblica di riferimento ai sensi dell’art. 3 comma 2 della Delibera Agcom 728/13/CONS già partecipata all’Autorità di regolamentazione del settore.
Oltre perciò alle sanzioni previste dalle singole norme, alle aumentate spese di postalizzazione, andranno aggiunte le spese procedurali e di accertamento ai sensi dell’art. 201 del codice della strada. In alcune città l’importo aggiuntivo delle spese perciò arriverà tra i 18 – 20 euro rispetto alla sanzione. (ASAPS)


Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 12-12-2018) 24-05-2019, n. 14177

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO G. Maria – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3007/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

AGESP s.p.a. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, e C.F., elettivamente domiciliati in Roma, via Oriani n. 32, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Di Masi e Giuseppe Berti, che li rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e nei confronti di:

AGESP s.p.a. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 122/02/09, depositata il 16 dicembre 2009.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2018 dal Cons. Giacomo Maria Nonno.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Zeno Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Udito l’avv. Giammario Rocchitto per la ricorrente e l’avv. Giuseppe Berti per i controricorrenti.

Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 122/02/09 del 16/12/2009 la CTR della Lombardia dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 143/12/07 della CTP di Varese, che aveva accolto i ricorsi riuniti della AGESP s.p.a., cf. (OMISSIS) (hinc Incorporante), e dal sig. C.F., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della AGESP s.p.a., c.f. (OMISSIS) (hinc Incorporata), avverso l’avviso di accertamento, notificato a quest’ultima, per IRPEG, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2003.

1.1. Il giudice di appello premetteva che: a) l’Incorporata si era estinta a seguito di incorporazione nell’Incorporante in epoca antecedente alla notificazione dell’avviso di accertamento; b) pertanto, in ragione della inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento nei confronti di un soggetto già estinto, la CTP “accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava l’avviso di accertamento”; c) la sentenza della CTP era impugnata dalla Agenzia delle entrate nei confronti di C.F., in proprio e nella qualità di ex legale rappresentante della Incorporata; d) l’Incorporante interveniva nel giudizio di appello.

1.2. La CTR motivava l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio evidenziando che: a) il ricorso in appello era stato proposto nei soli confronti della Incorporata, cioè di un “soggetto non più esistente a seguito della fusione con la società incorporante”; b) detto ricorso avrebbe dovuto essere correttamente notificato alla Incorporante, essendo quest’ultima divenuta, a seguito dell’estinzione della società incorporata, il solo soggetto passivo del rapporto; c) ne conseguiva l’inammissibilità dell’appello – non proposto nei confronti dell’unico soggetto legittimato, che era l’Incorporante – con la conseguente conferma della decisione del primo giudice.

2. L’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

3. La Incorporante e il sig. C. resistevano con controricorso e depositavano memoria ex art. 380 c.p.c., bis.1.

4. Con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 20/03/2018, questa Corte, ritenuti insussistenti i presupposti di legge per la trattazione della controversia in camera di consiglio, ne disponeva il rinvio alla pubblica udienza.

Motivi della decisione
1. Vanno prima di tutto esaminate le eccezioni pregiudiziali proposte da parte controricorrente, che sono infondate.

1.1. In primo luogo, va evidenziato che, ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72, l’Agenzia delle entrate può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ex art. 43 T.U. approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni, senza la necessità di speciali autorizzazioni (Cass. n. 12152 del 18/03/2005; Cass. n. 24623 del 20/11/2006), restando i rapporti tra il Direttore dell’Agenzia e l’Avvocatura erariale in ambito puramente interno (Cass. n. 28325 del 07/11/2018), sicché non c’è necessità di alcuna procura scritta rilasciata all’Avvocatura ex art. 82 c.p.c. perchè quest’ultima rappresenti in giudizio l’Agenzia, derivando il potere di rappresentanza direttamente dalla legge.

1.2. Secondariamente, la difesa erariale ha correttamente censurato le uniche statuizioni della CTR, che si è limitata ad esaminare alcune questioni processuali senza entrare nel merito della pretesa fiscale. Ne consegue che questa Corte, in assenza di una pronuncia sul merito della CTR, non potrebbe in alcun caso affrontare le questioni ritenute assorbite.

2. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2504 bis c.c. e degli artt. 110, 300 e 330 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando l’erroneità della sentenza della CTR nella parte in cui ha ritenuto l’inammissibilità dell’appello in ragione della sua notificazione a soggetto estinto per incorporazione, non producendo la fusione per incorporazione l’estinzione della società incorporata.

3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziandosi che la notificazione del ricorso in appello a C.F., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Incorporata, ha pregiudicato unicamente il litisconsorzio necessario di natura processuale, pregiudizio, peraltro, sanato con la spontanea costituzione dell’Incorporante.

4. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, involgendo questioni connesse.

4.1. Va premesso che il giudizio di primo grado si è svolto nei confronti sia della Incorporante che di C.F., in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’Incorporata. Le parti hanno proposto autonomi ricorsi, poi riuniti e decisi dalla CTP di Varese, che – preso atto dell’estinzione della Incorporata a seguito della fusione per incorporazione, intervenuta sotto la vigenza del nuovo art. 2504 bis c.c. e in epoca antecedente alla notificazione, nei soli confronti dell’Incorporata, dell’avviso di accertamento – ha ritenuto l’inesistenza di tale ultima notificazione, annullando l’atto impositivo.

4.1.2. L’Agenzia delle entrate ha appellato la sentenza della CTP unicamente nei confronti di C.F., in proprio e nella qualità di legale rappresentate dell’Incorporata, anche se nel giudizio di appello è intervenuta anche l’Incorporante.

4.2. La CTR ha ritenuto che l’appello proposto nei confronti dell’Incorporata e non già nei confronti dell’Incorporante, unico soggetto legittimato a seguito della vicenda estintiva che ha interessato la società incorporata, deve ritenersi inammissibile, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

4.3. Orbene, la statuizione della CTR secondo la quale l’appello avrebbe dovuto essere proposto nei confronti della Incorporante e non già dell’Incorporata è sostanzialmente conforme a diritto, con conseguente rigetto del primo motivo di ricorso, ma la motivazione che fa leva sulla estinzione della Incorporata a seguito della fusione va corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

4.4. Invero, “la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, nè crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo” (Cass. S.U. n. 2637 del 08/02/2006, le cui motivazioni sono riprese da Cass. S.U. n. 19698 del 17/09/2010; si vedano, altresì, Cass. n. 12119 del 16/05/2017; Cass. n. 18188 del 16/09/2016; Cass. n. 24498 del 18/11/2014; Cass. n. 3820 del 15/02/2013).

4.4.1. Diversa è la situazione dell’estinzione conseguente alla cancellazione della società dal registro delle imprese per cessazione o per completamento delle attività di liquidazione, in base alla considerazione che, “nell’incorporazione per fusione, la società incorporante, già prima della citata novella del 2003, partecipando essa stessa alla fusione, non è mai totalmente distinta dalla parte già costituita, onde quel tipo di operazione dipende interamente dalla volontà degli stessi organi delle due società che ne sono protagoniste, ivi compresa l’incorporante che è destinata a subentrare nella posizione processuale dell’incorporata” (Cass. S.U. 13 marzo 2013, n. 6070).

4.4.2. Il principio, che ha portata innovativa rispetto alla disciplina previgente (secondo la quale la fusione per incorporazione determinava l’automatica estinzione della società), implica che, a seguito di fusione per incorporazione, il processo in cui è parte la società incorporata non si interrompe, avuto conto del fatto che tale soggetto non si estingue (conclusione, peraltro, cui era già pervenuta la giurisprudenza sotto la vigenza del vecchio art. 2504 bis c.c., come sottolineato dalla citata Cass. S.U. n. 19698 del 2010; cfr. anche Cass. n. 1376 del 26/01/2016; Cass. n. 21482 del 25/10/2016).

4.4.3. Tuttavia, il menzionato principio non è in grado di fondare la legittimazione della società incorporata anche al di là del giudizio nel corso del quale la fusione è intervenuta, salva la tutela della controparte processuale, non tenuta ad una perpetua consultazione delle risultanze del registro delle imprese (si veda, in motivazione, Cass. S.U. n. 19698 del 2010, cit.).

4.4.4. Sotto quest’ultimo profilo, già sotto la vigenza dell’art. 2504 bis c.c. ante riforma, è stato ritenuto che: a) l’estinzione della società incorporata a seguito di fusione per incorporazione verificatasi solo nel corso del giudizio di legittimità non determina l’inammissibilità del ricorso proposto avverso la stessa, non potendo procedersi nel giudizio per Cassazione ai necessari accertamenti di fatto (Cass. n. 22918 del 09/10/2013); b) l’impugnazione è validamente notificata al procuratore costituito di una società che, successivamente alla chiusura della discussione (o alla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica) si sia estinta per incorporazione, se l’impugnante non abbia avuto notizia dell’evento modificatore della capacità della giuridica mediante la notificazione di esso (Cass. S.U. n. 19509 del 14/09/2010); c) più in generale, la parte non colpita dall’evento estintivo può notificare validamente l’atto di citazione in appello non solo nei confronti della società incorporante, ma anche nei confronti della società incorporata e nonostante la regolare pubblicazione nel registro delle imprese dell’atto di fusione, a meno che l’appellante sia stato edotto dell’estinzione di quest’ultima mediante qualsiasi atto idoneo a comunicare il fatto al destinatario in modo certo e documentalmente dimostrabile (Cass. n. 28664 del 27/12/2013).

4.4.5. Al di là di queste primarie esigenze di tutela della controparte, che a maggior ragione possono essere riconosciute anche nel nuovo regime, non si ritiene che la modifica dell’art. 2504 bis c.c. abbia introdotto una generalizzata legittimazione attiva e passiva della società incorporata all’impugnazione, come sembrano inferire alcune pronunce di questa Corte (cfr. Cass. n. 24498 del 2014, cit.; Cass. n. 18188 del 2016, cit.).

4.4.6. Le menzionate pronunce fanno leva, in particolare, sulla circostanza che la fusione comporta un mutamento formale di un’organizzazione societaria già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente, che si distingua dal vecchio, per cui la società incorporata sopravvive in tutti i suoi rapporti, anche processuali, alla vicenda modificativa nella società incorporante.

4.4.7. A fronte di queste pronunce, altro orientamento evidenzia che la riforma del 2003 “mostra di dare risalto alla continuazione dell’attività sociale delle società che si fondono (o vengono incorporate) nel nuovo soggetto giuridico risultante dalla fusione, ove per “nuovo” deve intendersi un soggetto rinnovato rispetto al precedente assetto sociale e patrimoniale delle società partecipanti all’operazione. Sintomatica, in tal senso, appare la dizione contenuta nell’art. 2504 bis c.c., comma 1, secondo cui la società risultante dalla fusione o quella incorporante (nel caso – come quello in esame – di fusione per incorporazione) assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione, lasciando intendere con il verbo “proseguire” che, a seguito dell’operazione di fusione, ha luogo la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti. La stessa conclusione è valida anche con riguardo ai rapporti processuali e ciò, all’evidente fine, di evitare irragionevoli interruzioni del giudizio, contrarie, peraltro, ai principi del giusto processo” (così, in motivazione, Cass. n. 3820 del 15/02/2013).

4.4.8. La finalità della riforma, pertanto, è quella di valorizzare, nel caso della fusione per incorporazione, la continuità giuridica dell’attività del soggetto incorporato nel soggetto incorporante, onde evitare irragionevoli interruzioni del processo, ma non certo quella di procrastinare a tempo indeterminato l’esistenza della società incorporata.

4.5. Il Collegio ritiene che tale ultima interpretazione sia maggiormente conforme al tenore letterale dell’art. 2504 bis c.c., comma 1, nonché alla ratio della riforma del 2003, come più sopra delineata.

4.5.1. La menzionata disposizione, infatti, prevede il trasferimento alla società incorporante di tutte le posizioni attive e passive già facenti capo all’incorporata e, quindi, la legittimazione attiva e passiva della prima come soggetto che prosegue l’attività della seconda, non già la permanenza in vita della società incorporata fino alla cessazione dei rapporti che la riguardano, che implicherebbe anche una anomala e non prevista prorogatio sine die dei suoi organi rappresentativi. E la mancata previsione della estinzione di quest’ultima connota proprio la prosecuzione in altro soggetto, con l’assunzione di una nuova struttura organizzativa, anche sotto il profilo della rappresentanza esterna, alla quale sono imputate tutte le obbligazioni.

4.5.2. Una lettura di analogo tenore è sottesa a Cass. n. 12119 del 16/05/2017, che ha ritenuto che la società incorporante non potesse accedere alla rateizzazione dalla quale era già decaduta la società incorporata; di Cass. n. 27762 del 11/12/2013, che ha sottolineato come la mancata estinzione della società incorporata consente alla società incorporante di subentrare nel mandato per la gestione di un credito, mandato che non si estingue; e, soprattutto, di Cass. n. 17050 del 11/08/2016, che ha ritenuto che il decreto di convocazione ex art. 15 L. Fall. va notificato alla società incorporante e non già alla società incorporata, che “assume i diritti e gli obblighi della prima e ne prosegue tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, pur conservando la suddetta società la propria identità per l’eventuale dichiarazione di fallimento”.

4.6. Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: “in ipotesi di fusione per incorporazione ex art. 2504 bis c.c. (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), intervenuta in corso di causa, la legittimazione attiva e passiva all’impugnazione spetta alla sola società incorporante, cui sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della società incorporata e che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione facenti capo alla società incorporata, salva la possibilità della controparte che, nonostante l’iscrizione nel registro delle imprese, non sia stata resa edotta della intervenuta fusione di notificare l’atto di impugnazione anche nei confronti di quest’ultima”.

4.7. Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate era stata certamente posta a conoscenza della fusione quanto meno nel corso del giudizio di primo grado, tenuto conto che l’avviso di accertamento, notificato alla Incorporata, è stato impugnato anche dalla Incorporante. Ne consegue che l’Ufficio avrebbe dovuto correttamente notificare l’atto di appello non già a C.F. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Incorporata, ma alla Incorporante.

4.8. Peraltro, occorre tenere conto del fatto che il giudizio di primo grado si è svolto anche nei confronti della Incorporata e di C.F. in proprio, sicché il ricorso dell’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto essere correttamente rivolto nei confronti di tutti e tre i soggetti, sussistendo un litisconsorzio necessario di natura processuale in cause inscindibili (atteso che l’accoglimento del ricorso di una delle parti, determinando l’annullamento dell’avviso di accertamento, avrebbe incidenza anche sul ricorso proposta dall’altra parte) o quanto meno dipendenti (cfr. Cass. n. 14253 del 13/07/2016).

4.9. Pertanto, la proposizione dell’appello nei soli confronti dell’Incorporata e del sig. C. in proprio non comporta in ogni caso l’inammissibilità dello stesso, dovendo il giudice dell’appello integrare il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso (Cass. n. 10934 del 27/05/2015), che, nella specie, è peraltro intervenuto autonomamente in giudizio, così sanando il difetto di contraddittorio.

4.10. Il secondo motivo di ricorso va, dunque, accolto.

5. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 164 e 291 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziandosi che, anche ove si ritenga che il soggetto legittimato passivo dell’appello sia l’Incorporante, la notifica nei confronti dell’Incorporata ha comunque determinato la costituzione in giudizio della prima, con conseguente sanatoria della nullità della notifica con effetto ex tunc. 6. Il motivo resta assorbito in ragione dell’accoglimento del secondo motivo.

7. In conclusione va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il terzo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e perché provveda anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2019


Giornata di Studio in house Caldiero (VR) – 31.05.2019

Locandina Giornata di Studio aggiornamento Caldiero 2019LA NOTIFICA DEL DOCUMENTO INFORMATICO

Venerdì 31 maggio 2019

Comune di Caldiero

Piazza Marcolungo 19

Caldiero VR

Orario: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00
con il Patrocinio del Comune di Caldiero VR

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione alla giornata di studio potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà  seguire il versamento della quota di iscrizione alla giornata di studio. I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Durì Francesco

Resp. Servizio Notifiche del Comune di Udine

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti ne dimoranti ne domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale”

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • Art. 149 bis c.p.c.
  • Le nuove disposizioni del C.A.D.
  • La PEC come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A. 

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  • L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

Il diritto all’oblio

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione alla giornata di studio.

Vedi: Attività formativa anno 2019

Scarica: Depliant Giornata di Studio in house – Caldiero 2019

Vedi: 

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE GdS Caldiero VR 2019

Sul modulo dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i codici (CUU, CIG ecc.) che dovranno comparire nella fattura elettronica allegando la Determina Dirigenziale di autorizzazione

Scarica: Autocertificazioni Fiscali 2019

  1. Comunicazione Associazione senza finalità di lucro
  2. Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010
  3. Dichiarazione relativa all’esonero dall’obbligo di redazione del “DURC” con riferimento alla iscrizione a corsi di formazione/aggiornamento. (Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000).
  4. Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010
  5. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (D.P.R. 28/12/2000 N° 445)
  6. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza. (Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000).
  7. Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
  8. Dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.
  9. Dichiarazione Affidamento fornitura di beni/servizi
  10. Documento di identità del Legale Rappresentante protempore

Cons. Stato, Sez. VI, Sent., (data ud. 09/05/2019) 23/05/2019, n. 3381

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3530 del 2018, proposto da

Università Politecnica delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Lucchetti, con domicilio digitale pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police, in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 11;

contro

M.T., rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Cantile, con domicilio digitale pec come da registri di giustizia;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00790/2017, resa tra le parti, concernente l’idoneità del titolo di massofisioterapista per l’accesso diretto al terzo anno del corso di laurea in Fisioterapia.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig M.T.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2019 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Lucchetti e Giovanni Ferraù, in dichiarata delega di Paolo Cantile;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso notificato all’Università Politecnica delle Marche presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, il sig. M.T. ha impugnato davanti al T.A.R. Marche l’atto con cui il suddetto ateneo non ha riconosciuto l’idoneità del titolo di massofisioterapista per l’accesso diretto al terzo anno del corso di laurea in Fisioterapia.

L’adito Tribunale con sentenza 19/10/2017, n. 790 ha accolto il gravame.

Avverso la decisione ha proposto appello l’Università Politecnica delle Marche.

Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il sig. T..

Con successive memorie le parti hanno meglio illustrato le rispettive tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 9/5/2019 la causa è passata in decisione.

In via pregiudiziale va esaminata l’eccezione con cui il sig. T. deduce che l’appello sarebbe tardivo in quanto la notifica della sentenza si sarebbe perfezionata per l’Università in data 22/10/2017 (rectius 24/10/2017), mentre il ricorso in appello sarebbe stato notificato solo nell’aprile 2018 e quindi oltre i prescritti termini.

L’eccezione è infondata.

Come emerge dagli atti di causa l’impugnata sentenza è stata notificata all’Università, che non era costituita in primo grado, presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona.

Sennonché, quando lo “ius postulandi” dell’Avvocatura dello Stato è facoltativo, poiché esercitabile a tutela di enti pubblici non statali, come le Università pubbliche, la notifica eseguita direttamente presso gli uffici dell’Avvocatura è da ritenersi nulla (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, 18/4/2012, n. 2211; 26/1/2010, n. 279), con la conseguenza che la stessa non può ritenersi idonea a far decorrere il termine di impugnazione breve di cui all’art. 92, comma 1, c.p.a.

Nel caso di specie opera, quindi il termine di impugnazione lungo (art. 92, comma 3, c.p.a.), che risulta rispettato, posto che la sentenza è stata pubblicata in data 19/10/2017 e il ricorso in appello è stato consegnato per la notifica il giorno 18/4/2018.

L’appello va, quindi, esaminato nel merito.

Col primo motivo l’appellante deduce che il Tribunale avrebbe errato a non dichiarare inammissibile il ricorso in quanto notificato presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, invece che nella sede legale dell’ateneo, con conseguente nullità della notifica.

La doglianza è fondata.

Dopo la riforma introdotta dalla L. 9 maggio 1989, n. 168, le Università, non possono essere qualificate come organi dello Stato, dovendo essere inquadrate nella categoria degli enti pubblici autonomi, con la conseguenza che non opera il patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato, disciplinato dagli artt. da 1 a 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, bensì, in virtù dell’art. 56 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, non abrogato dalla L. n. 168 del 1989, il patrocinio facoltativo o autorizzato regolato dagli artt. 43 del R.D. n. 1611 del 1933 (come modificato dall’art. 11 della L. 3 aprile 1979, n. 103) e 45 del medesimo R.D., con i limitati effetti previsti per tale forma di rappresentanza, ovvero: esclusione della necessità del mandato e facoltà, salvo i casi di conflitto, di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato con apposita e motivata delibera; inapplicabilità delle disposizioni sul foro erariale e sulla domiciliazione presso l’Avvocatura ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziali (Cons. Stato, Sez. VI 9/12/2010, n. 8632; 21/9/2005, n. 4909; Cass. Civ., SS.UU., 10/5/2006, n. 10700; Sez. Lav., 29/7/2008, n. 20582).

Il ricorso di primo grado doveva pertanto essere notificato presso la sede legale dell’Università Politecnica delle Marche con la conseguente nullità della notifica effettuata presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Né la detta nullità poteva essere sanata ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., atteso che:

a) tale disposizione risulta testualmente applicabile nei soli casi in cui il giudice ritenga che “l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante”;

b) la non imputabilità può ritenersi sussistente solo laddove il vizio della notifica possa essere addebitato esclusivamente all’attività posta in essere dall’ufficiale giudiziario o dai suoi ausiliari, e non anche a quella riferibile al notificante, come nella fattispecie, atteso che la scelta del luogo ove effettuare la notificazione non può che ricadere in via esclusiva su quest’ultimo (Cons. Stato, Sez. III, 24/4/2018, n. 2462; Sez. VI, 11/09/2013, n. 4495; 24/11/2011, n. 6207).

Peraltro, quando manchi un collegamento fra il destinatario dell’atto e il luogo in cui la notifica è effettuata questa deve ritenersi inesistente e non solo nulla con conseguente inapplicabilità del citato art. 4, comma 4, c.p.a. (Cons. Stato, Sez. IV, 13/10/2014, n. 5046).

L’appello va, dunque, accolto.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Sussistono eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Conclusione
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Dario Simeoli, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere


Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 24-10-2018) 23-05-2019, n. 14003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26790-2013 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 102, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 81/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 11/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Svolgimento del processo
CHE:

1. C.M. impugnava la cartella esattoriale notificatagli dalla concessionaria, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, per l’omesso o carente versamento di Irpef, addizionali ed Iva relative all’anno di imposta 2006, sul rilievo che la notifica, eseguita presso il suo domicilio fiscale ai sensi del comb. disp. del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, con deposito dell’atto, stante la sua precaria assenza, presso la casa comunale, si era perfezionata oltre il termine del 31.12.2010, previsto a pena di decadenza dall’accertamento, avendo egli ricevuto avviso del deposito il 22.2.2011.

2. La CTP di Roma respingeva il ricorso.

3. Con sentenza n. 81/29/13, la CTR del Lazio respingeva l’appello del contribuente, rilevando: che il notificatore si era recato presso la residenza del C. il 27.12.2010 e, dopo aver verificato la sua temporanea assenza nonché la mancanza di persone addette al ricevimento ai sensi dell’art. 139 c.p.c., aveva proceduto al deposito dell’atto presso la casa comunale, affiggendo il relativo avviso all’albo il 30.12.2010; che pertanto la notifica si era perfezionata il giorno successivo, ovvero entro il termine di decadenza di cui al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis; che peraltro, anche a voler ritenere necessario, ai fini del perfezionamento della notificazione, l’invio della raccomandata informativa, tale formalità era stata rispettata, in quanto il 3.1.2011 l’agente accertatore aveva inviato al contribuente la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso la casa comunale, questi ricevuta il 22.2.2011.

Avverso la pronuncia della CTR del Lazio, C.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine della partecipazione all’udienza pubblica.

Motivi della decisione
CHE:

3. Con il primo motivo di ricorso C. lamenta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e art. 140 c.p.c., rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello, nel caso di irreperibilità solo temporanea del destinatario il perfezionamento della notifica della cartella può ritenersi avvenuto solo con il compimento di tutti gli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c., e, in particolare, con l’invio delle raccomandata con avviso di ricevimento che informi il contribuente dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale.

4. Col secondo motivo il contribuente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 4, che i giudici territoriali abbiano omesso di pronunciare sull’eccezione da lui proposta, di nullità dell’atto impositivo per carenza di motivazione.

5. Il primo motivo è fondato, assorbito il secondo.

La Corte Cost., con la sentenza n. 258/012, ha dichiarato illegittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nella parte in cui stabilisce che “la notificazione della cartella di pagamento, nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c., si esegue con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60”, anzichè “nei casi in cui nel comune in cui si deve eseguire la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario la notifica si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60”.

Pertanto nel caso di specie, in cui il giudice d’appello ha accertato che si versava in fattispecie disciplinata dall’art. 140 c.p.c., stante la sola temporanea assenza del C. dalla propria abitazione, la notifica non poteva ritenersi perfezionata mediante la mera affissione dell’avviso presso l’albo del Comune, atteso che, ai sensi dell’art. 60 cit., (esteso per effetto della pronuncia della Consulta anche alla notifica delle cartelle) tale forma sostitutiva di notificazione è ammessa solo quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notifica non c’è abitazione, ufficio o azienda del destinatario.

Va dunque ribadito il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui “In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte Cost. n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” (Cass. n. 9782 del 19/04/2018).

Nella specie è pacifico che la raccomandata informativa sia stata spedita al C. solo il 3.1.2011 e che questi l’abbia ricevuta il successivo 22.2.011. Ne consegue che la notifica della cartella si è perfezionata solo in tale (Ndr: testo originale non comprensibile) data, allorché il termine di decadenza dell’Amministrazione dal proprio potere di accertamento era irrimediabilmente decorso.

All’accoglimento del motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c., accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente ed annullando la cartella impugnata.

Le spese del giudizio di merito, tenuto conto che la sentenza della Corte Cost. è intervenuta in data successiva alla pronuncia di primo grado, vanno compensate, mentre quelle del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, in accoglimento dell’originario ricorso del contribuente, annulla la cartella per cui è causa; compensa le spese del doppio grado di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione di quelle del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2019


Licenziamento del pubblico dipendente, reintegra e rideterminazione della sanzione

Uno dei temi più interessanti in cui è intervenuta la Riforma Madia è quello del procedimento disciplinare nel pubblico impiego.

Tra le altre modifiche apportate alle disposizioni in materia, dettate dal D.Lvo 30.03.2001 n.165, di particolare rilievo è quella di cui al comma 2 bis dell’art.63 del TUPI.

In particolare, il citato comma 2 bis, aggiunto dall’articolo 21, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che “Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato”.

La predetta disposizione è stata recentemente applicata dal Tribunale del lavoro di Catania il quale, nel procedere all’annullamento del licenziamento comminato dal Ministero della Giustizia nei confronti di un dipendente accusato di assenteismo, ritenendo la sanzione sproporzionata rispetto al fatto contestato, ha annullato il licenziamento e rideterminato la sanzione.

… continua Tribunale di Catania – sez. civ. lavoro – sentenza 15456 del 18-04-2019


DIRETTIVA (UE) 2019/770 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Leggi: DIRETTIVA (UE) 2019-770 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 05 2019


Circolare 003/2019 Nuove opportunità per i Messi nel Contratto Nazionale di Lavoro del 21 Maggio 2018

CircolareANNA1NUOVE OPPORTUNITÀ PER I MESSI COMUNALI/NOTIFICATORI NEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DEL 21 MAGGIO 2018

Leggi: Circolare 2019-003 Nuove opportunità per i Messi nel Contratto Nazionale di Lavoro del 21 Maggio 2018


Circolare 002/2019 Le nuove decorrenze pensionistiche

CircolareANNA1Leggi: Circolare 2019-002 Le nuove decorrenze pensionistiche


Timbravano il cartellino e andavano al mare: 8 arrestati, c’è anche un primario

FOGGIA – Timbravano il cartellino e abbandonavano il posto di lavoro: per questo otto dipendenti della Asl di Foggia, tra cui un primario, in servizio in un paese della provincia, sono stati messi agli arresti domiciliari. Un dirigente della stessa Asl è stato sospeso dal servizio. L’operazione è condotta dalla guardia di finanza che sta eseguendo gli arresti disposti dal gip presso il Tribunale di Foggia. L’accusa è di truffa nei confronti della Asl.


Circolare 001/2019 Le Notifiche ai sensi dell’art. 213 del C.d.S.

CircolareANNA1Con il D.L. 04/10/2018 n. 113, convertito con modificazioni nella L. 01/12/2018 n. 132 (il c.d. Decreto Sicurezza), è stato modificato il testo del citato articolo 213 che ora non prevede più la possibilità di ricorrere a questa forma di notificazione attraverso la pubblicazione nell’Albo on Line dei Comuni.

Leggi: Circolare 2019-001 Le Notifiche ai sensi dell’art. 213 del C.d.S.


Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 18-12-2018) 08-05-2019, n. 12108

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11017-2015 proposto da:

G.C., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato OTTORINO NAVARRA;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GERIT SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA III AREA LEGALE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 6218/2014 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 20/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2018 dal Consigliere Dott. ANDRONIO ALESSANDRO.

Svolgimento del processo
1. – La CTP di Roma ha rigettato i ricorsi proposti dal contribuente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Gerit s.p.a. avverso una iscrizione ipotecaria avvenuta su un immobile di sua proprietà, per la somma di Euro 67.338,00, pari al doppio del credito tributario vantato nei suoi confronti, nonchè avverso tre cartelle di pagamento, che erano tra quelle che risultavano alla base dell’iscrizione ipotecaria. La CTR, previa riunione dei ricorsi, ha rilevato che era stata fornita la prova della regolarità della notificazione delle cartelle e che l’atto di riscossione (iscrizione ipotecaria) non era stato impugnato per vizi propri.

2. – Avverso la sentenza di primo grado il contribuente ha proposto distinti appelli, ribadendo le ragioni proposte in primo grado e rilevando che, nonostante l’apparente regolarità della notificazione delle cartelle, egli non era venuto a conoscenza.

3. – La CTR di Roma ha rigettato gli appelli riuniti quanto alle cartelle esattoriali e ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in relazione al ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria. Sotto il primo profilo, ha evidenziato che la notificazione delle cartelle doveva essere ritenuta regolare, con conseguente inammissibilità, per tardività, dei ricorsi contro le stesse.

4. – La sentenza di secondo grado è stata impugnata dal contribuente con ricorso per cassazione.

4.1. – Con un primo motivo di doglianza, si censura la mancanza di motivazione quanto agli “obblighi preventivi all’emissione delle cartelle”, “tra i quali anche i termini per l’iscrizione a ruolo a pena di decadenza, che, dagli atti processuali, non risultano essere mai stati eseguiti, con conseguente nullità dell’intero procedimento, oltre alla illegittimità della tardiva imposizione”. Si deduce, in sostanza, la prescrizione dei crediti Iva alla base delle cartelle.

4.2. – In secondo luogo, si contesta la motivazione della sentenza nella parte in cui questa afferma che l’indirizzo del contribuente, seppure privo di numero civico, Era stato sufficiente per individuare il domicilio dello stesso, ai fini della notificazione delle cartelle, perchè egli era semplicemente assente e non sconosciuto o trasferito. Si contesta l’affermazione della CTR per cui, secondo la normativa vigente all’epoca della notificazione, non occorreva la successiva raccomandata postale; e ci si duole del fatto che nella relata di notifica non vi sarebbe la menzione dell’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione del destinatario. Si sarebbe dovuto applicare, ad avviso del ricorrente, il procedimento di notificazione di cui all’art. 140 c.p.c..

4.3. – Si lamenta, in terzo luogo, l’omessa pronuncia in relazione alla legittimità del procedimento di iscrizione ipotecaria, che sarebbe avvenuta senza intimazione di pagamento; inoltre, la comunicazione di iscrizione ipotecaria non sarebbe mai pervenuta al ricorrente.

5. – La sola Equitalia Sud s.p.a., agente della riscossione, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

6. – Il ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha ribadito quanto dedotto nel ricorso.

Motivi della decisione
7. – Il ricorso è infondato.

7.1. – Deve essere esaminato preliminarmente, per ragioni di priorità logica, il secondo motivo di doglianza, con cui si contesta la ritenuta regolarità della notificazione delle cartelle. Il motivo è infondato. Nel caso di specie, le cartelle di pagamento sono state notificate ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, che aveva carattere di specialità, a mezzo di messo modificatore, il quale aveva effettuato, per ciascuna notifica, due accessi preventivi, con relazione di “destinatario assente” e con affissione presso il Comune, dando atto della relativa affissione dell’invio della raccomandata informativa. Del resto, l’indirizzo del destinatario risultava corrispondente anche alla visura anagrafica e al domicilio fiscale, mentre a quello stesso indirizzo lo stesso messo notificatore aveva consegnato in mani proprie un quarto atto, estraneo al presente giudizio. Come già ricordato dalla CTR, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 258 del 2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 26, comma 3, attuale comma 4, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento “Nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c., (…) si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60”, anzichè “Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario (…) si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea e, lett. e)”. Questa Corte (ex multis, Sez. 5, n. 25079 del 2014; Sez. 5, n. 9782 del 2018) ha affermato il principio in base al quale “In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora comma 4), va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea (e), sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione”, alla stregua di quanto risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., disposizione richiamata dall’art. 26 citato, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. 14316/2011). Nella specie tale disciplina non trova però applicazione, perchè, a quanto emerge dalla sentenza impugnata, la notificazione delle cartelle di pagamento è stata effettuata con affissione nell’albo comunale e invio delle raccomandate, che non sono state ricevute perchè il contribuente era sconosciuto all’indirizzo. La riscontrata situazione di assoluta irreperibilità rende applicabile il disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea e lett. e), il quale prevede che, “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”. E, come appena visto, la CTR ha specificato che tale adempimento si è verificato nel caso di specie; con la conseguenza che le cartelle esattoriali devono ritenersi correttamente notificate.

7.2. – Venendo ora all’esame del primo motivo di doglianza – con cui si deduce, quale ragione di illegittimità delle cartelle, la prescrizione dei crediti Iva sottostanti – deve rilevarsi che lo stesso è inammissibile, sia perchè formulato in modo non specifico, in mancanza di puntuali riferimenti agli atti di causa rilevanti ai fini del suo esame, sia perchè logicamente precluso dalla ritenuta tardività dei ricorsi nei confronti delle cartelle.

7.3. – Inammissibile è il terzo motivo, riferito all’omessa pronuncia in relazione alla legittimità del procedimento di iscrizione ipotecaria, che sarebbe avvenuta senza intimazione di pagamento e senza comunicazione di iscrizione ipotecaria. La doglianza deve ritenersi preclusa, perchè, sul punto, la sentenza impugnata ha affermato l’incompetenza territoriale della commissione della CTP di Roma a favore di quella di Latina, senza che tale statuizione sia stata anche solo presa in considerazione dal ricorrente.

8. – Il ricorso deve essere perciò rigettato, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte costituita, da liquidarsi in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Va infine fatta applicazione – a carico del ricorrente – del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, in tema di obbligo di pagamento di un’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile o improponibile.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute nel grado dalla controparte costituita, che liquida in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019