Convegno: Il ruolo e le responsabilità del Messo Comunale

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POSTA ELETTRONICA è documento amm.vo soggetto al diritto di accesso

E’ soggetto a diritto di accesso, come gli altri atti amministrativi, il messaggio di posta elettronica in casella email.

Con recente sentenza il Consiglio di Stato ha dimostrato che la rapida evoluzione dei sistemi di comunicazione informatica nell’odierno contesto sociale può diventare una fonte di pesante incertezza sotto il profilo del diritto amministrativo.

Prendendo spunto dal ricorso di un dipendente dell’Istituto Nazionale Astrofisica – il quale inoltrava un’istanza di accesso al presidente dell’ente per conoscere il contenuto di una email a lui indirizzata e ritenuta lesiva della propria reputazione professionale – i giudici rilevano che “il contenuto dell’email non può ritenersi corrispondenza privata in quanto il presidente ha provveduto a rendere edotti gli uffici dell’amministrazione dell’esistenza di tale informativa”, con l’effetto che “la particolarità della fattispecie concreta assegna valenza di documento all’email inviata al presidente dell’Istituto”.

Questa conclusione è compatibile con l’art. 22 lettera d) della legge 241/1990, secondo cui per documento amministrativo si intende “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una PA e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

Per i giudici dunque il messaggio di posta elettronica – nella situazione esaminata – si atteggia quale “documento ormai detenuto dall’Amministrazione” e, come tale, è da ritenersi soggetto all’istanza di accesso al pari di un qualsiasi altro atto amministrativo.

A proposito dei sistemi di comunicazione informatica, la decisione richiama alla mente il recente intervento del Consiglio di Stato (Sez. VI sentenza 12.2.2015) ove si è chiarito che un tweet non è un atto amministrativo.

Una diversa sorte sembra spettare invece al messaggio di posta elettronica, anche se questa tesi espone il fianco a non poche perplessità, stante il limitato valore probatorio delle email ai fini amministrativi – soprattutto procedimentali – trattandosi di oggetti non sottoscritti e non verificabili sotto il profilo della relativa provenienza.

Secondo il Consiglio di Stato non rileva la tutela della riservatezza dell’autore dell’e-mail qualora la parte appellata ha dimostrato che la conoscenza del suo contenuto e del nome del mittente è necessaria ai fini sia della difesa nell’ambito del giudizio relativo al conferimento dell’incarico sia, soprattutto, per potere agire in giudizio ai fini della tutela del proprio onore e della propria reputazione professionale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 05-03-2015, n. 1113

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10517 del 2014, proposto da:

Istituto Nazionale di Astrofisica-Inaf, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato presso gli uffici di quest’ultima in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

contro

M.M., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Ingrascì, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Santa Maria dell’Anima, 39;

per la riforma

della sentenza 21 ottobre 2014, n. 10552, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio di M.M.;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2015 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Pizzi e l’avvocato Ghera per delega dell’avvocato Ingrascì.

Svolgimento del processo

1.- La Sig.ra M.M., dipendente dell’Istituto nazionale di astrofisica-INAF (d’ora innanzi anche solo INAF), con profilo di Tecnologo, già responsabile amministrativo dell’Osservatorio astrofisico di Catania dal 2005 al 2012, ha presentato ricorso al Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, relativo alla procedura di conferimento del predetto incarico per l’anno 2013.

La parte, in data 15 novembre 2013, a tutela della propria immagine professionale, inoltrava all’amministrazione istanza di accesso, avente ad oggetto le richieste di intervento dei ricercatori per difficoltà di gestione amministrativa delle missioni, a cui veniva fatto riferimento nel verbale del consiglio di amministrazione del 20/21 marzo 2012, le segnalazioni al Direttore Generale sulla conflittualità tra i dipendenti dell’Osservatorio e l’istante, con particolare riferimento al contenzioso instaurato, le segnalazioni e richieste relative all’Osservatorio, sottoposte all’attenzione del consiglio di amministrazione nelle adunanze di cui al suddetto verbale.

Alla suindicata richiesta l’INAF forniva una risposta con nota del 13 dicembre 2013, rilevando come quelle indicate erano problematiche afferenti alla gestione amministrativa delle missioni, facendo, tra l’altro, richiamo alla “missiva di cui all’allegato 5”, che conteneva parte del testo di una e-mail indirizzata da un soggetto non indicato al Presidente dell’Istituto.

L’interessata, non soddisfatta della predetta risposta, presentava, a tutela della propria immagine professionale, una nuova domanda di accesso, in data 16 dicembre 2013, volta al conseguimento: a) della versione integrale del menzionato allegato 5, col nominativo dell’estensore del relativo foglio, b) degli allegati a loro volta abbinati al suddetto allegato 5; c) delle eventuali note di trasmissione dell’allegato 5 ad altri soggetti; d) degli atti oggetto di discussione nelle adunanze del consiglio di amministrazione di cui al verbale del 20/21 marzo 2012; e, g) delle eventuali richieste di intervento da parte di ricercatori sulle difficoltà di gestione delle missioni; ;f, g) di altri atti e segnalazioni riferiti all’istante; h) di notizie volte a sapere se nel consiglio di amministrazione erano state mai discusse le accennate problematiche relative all’Osservatorio di Catania.

Con foglio del 15 gennaio 2014 l’INAF segnalava che, oltre gli atti già trasmessi, non esistevano altri documenti relativi a segnalazioni, richieste di intervento e problematiche riferite all’Osservatorio di Catania, che le discussioni e le decisioni del consiglio di amministrazione erano riportate nei verbali accessibili sul sito istituzionale dell’Istituto, che il nominativo dell’estensore della nota di cui al suddetto allegato 5 non veniva rilevato per esigenze di riservatezza.

2.- L’interessata ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio tale diniego, deducendo la violazione degli articoli 1, 2, 3, 22, comma 1d, 24, comma 7, della L. n. 241 del 1990, dell’art.9, comma 1, del D.P.R. 12 aprile 2006, n.184, degli artt. 3, 24, 97, 113 Cost., nonché deducendo eccesso di potere sotto il profilo della manifesta contraddittorietà ed illogicità, del difetto di motivazione. La ricorrente, in particolare, ha fatto presente che l’acquisizione dei suddetti atti era strumentalmente volta alla tutela della propria immagine professionale in tutte le sedi oltre che in fase di conferimento delle funzioni di responsabile amministrativo dell’Osservatorio di Catania, con la conseguenza che le esigenze di riservatezza opposte in riferimento alla richiesta sub a) erano da considerarsi recessive e che non erano ben evidenziate le ragioni del diniego.

3.- Il Tribunale amministrativo, con sentenza 21 ottobre 2014, n. 10552, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse in ordine alla richiesta degli atti di cui alle lettere b-h) e ha accolto il ricorso in ordine al diniego opposto all’accesso integrale, comprensivo del nominativo del mittente, del documento di cui all’allegato 5.

4.- L’Istituto ha proposto appello per le ragioni indicate nella parte in diritto.

5.- Si è costituita in giudizio la ricorrente in primo grado chiedendo il rigetto dell’appello.

6. – La causa è stata decisa all’esito della camera di consiglio del 10 febbraio 2015.

Motivi della decisione

1.- La questione posta all’esame della Sezione attiene alla legittimità del rifiuto di accesso opposto dall’Istituto Nazionale di Astrofisica in relazione al contenuto di una e-mail che un soggetto ha indirizzato al Presidente dell’Istituto al fine di segnalare alcuni episodi relativi all’attività lavorativa svolta dalla parte appellata.

2.- Con un primo motivo l’appellante deduce l’inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività, in quanto la ricorrente non avrebbe impugnato la nota del 13 dicembre 2014, con la quale l’amministrazione aveva rigettato l’istanza di accesso. In particolare, l’appellante rileva che il successivo diniego di accesso del 15 gennaio 2014 sarebbe un atto meramente confermativo del precedente e in quanto tale inidoneo a consentire la riapertura dei termini.

Il motivo non è fondato.

L’art. 116 cod. proc. amm. dispone che “Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e ad almeno un controinteressato”.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare che “il termine previsto dalla normativa per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avverso le determinazioni dell’amministrazione sull’istanza di accesso, stabilito dall’art. 116 cod. proc. amm., come già prima dall’art. 25, L. n. 241 del 1990, in trenta giorni dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio significativo, è a pena di decadenza: di conseguenza, la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo; viceversa, quando il cittadino reiteri l’istanza di accesso in presenza di fatti nuovi non rappresentati nell’istanza originaria o prospetti in modo diverso la posizione legittimante all’accesso ovvero l’ amministrazione proceda autonomamente ad una nuova valutazione della situazione, è certamente ammissibile l’impugnazione del successivo diniego, perché a questo non può attribuirsi carattere meramente confermativo del primo” (Cons. Stato, sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 4912; si veda anche Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2006, n. 3431).

Nel caso di specie, l’amministrazione, con la nota del 13 dicembre 2014, ha fatto riferimento, per la prima volta, alla missiva di cui all’allegato 5 di cui non ha però consentito l’integrale visione comprensiva del nominativo del mittente. A fronte di tale nota la parte ha pertanto formulato una nuova richiesta di accesso in data 16 dicembre 2013 alla quale l’Istituto ha risposto con l’atto impugnato.

E’ evidente, pertanto, che si è in presenza dei presupposti – novità degli elementi prospettati cui si unisce anche una risposta espressa da parte dell’amministrazione – che la giurisprudenza amministrativa, sopra riportata, ha individuato al fine di ritenere ammissibile la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il nuovo atto di rigetto della richiesta di accesso.

3.- Con il secondo motivo si deduce l’erroneità della sentenza per avere consentito l’accesso al contenuto di una corrispondenza privata come risulterebbe dalle circostanza che l’e-mail: i) sarebbe stata inviata all’indirizzo personale del Presidente e all’indirizzo istituzionale ad accesso esclusivo del Presidente stesso; ii) non sarebbe stata protocollata; iii) avrebbe un “tono confidenziale”.

Con il terzo motivo, connesso a quello appena esposto, si rileva come non si tratterebbero di un documento amministrativo suscettibile di accesso, non trattandosi di atti concernenti attività di interesse pubblico.

I motivi non sono fondati.

L’art. 22, lettera d), della L. n. 241 del 1990 prevede che per “documento amministrativo” si intende “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

L’art. 24, comma 7, della stessa L. n. 241 del 1990 dispone che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”. La norma aggiunge che nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, in presenza di situazioni giuridiche di pari rango, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Nel caso di specie entrambe le norme, contrariamente a questo sostenuto dalla difesa dell’amministrazione appellante, sono state violate.

In relazione alla natura di documento, il contenuto dell’e-mail non può ritenersi corrispondenza privata in quanto il Presidente ha provveduto a rendere edotti gli uffici dell’amministrazione dell’esistenza di tale informativa. Così facendo ha reso egli stesso di rilevanza pubblica il documento. Non è un caso che la parte privata è venuta a conoscenza dell’esistenza dell’e-mail perché il responsabile del procedimento, nell’atto di diniego dell’accesso, ha fatto ad essa riferimento mediante il rinvio all’”allegato 5″. Si trattava dunque di un documento ormai detenuto dall’amministrazione. La tesi dell’appellante sarebbe stata corretta se il Presidente avesse mantenuto in “forma privata” la corrispondenza ricevuta, assegnandole valenza non rilevante ai fini dell’attività istituzionale dell’ente.

In definitiva, deve ritenersi che, per le ragioni esposte, la particolarità della fattispecie concreta assegna valenza di documento all’e-mail inviata al Presidente dell’Istituto.

In relazione alla esigenza di tutela della riservatezza dell’autore dell’e-mail, la parte appellata ha dimostrato che la conoscenza del suo contenuto e del nome del mittente è necessaria ai fini sia della difesa nell’ambito del giudizio relativo al conferimento dell’incarico sia, soprattutto, per potere agire in giudizio ai fini della tutela del proprio onore e della propria reputazione professionale.

4.- La particola natura della controversia e la sua specificità, in assenza di precedenti giurisprudenziali rilevanti, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese anche del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

a) rigetta l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe;

b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore


VISITE ED ESAMI COME MALATTIA enti locali con il freno tirato

Questa volta la PA centrale batte le autonomie locali sul tempo !!

Dopo il Ministero della salute anche il Ministero delle infrastrutture recepisce la sentenza del Tar Lazio, che ha stabilito il ritorno dell’assenza per malattia in caso di visite mediche ed esami.

I dipendenti pubblici che si assentano dal lavoro per l’espletamento di visite mediche/esami diagnostici potranno essere considerati in malattia, invece che utilizzare permessi retribuiti o addirittura ferie. La giustificazione di tale assenza sarà data dalla semplice attestazione del medico o della struttura (anche privata) che ha reso la prestazione.

E quanto stabilito dal Ministero delle infrastrutture nella recente circolare n.24739/2015, con cui si recepiscono le conclusioni della sentenza n.5714/2015 del Tar Lazio.

Il ministero ha evidenziato che – in attesa di ricevere nuove istruzioni dal Dipartimento Funzione Pubblica – si possa tornare al dettato normativo dell’art.55/septies d.lgs. 165/2001, applicando la disciplina giuridica ed economica vigente prima dell’emanazione della circolare n.2/2014 della stessa Funzione Pubblica.

Quindi non sarà più necessario utilizzare i permessi retribuiti o ferie, come è venuto meno l’obbligo di produrre la certificazione telematica del proprio medico di base; certificazione che è necessaria solo quando il dipendente è assente effettivamente per «malattia».

Il presidente dell’Aran ha dichiarato che nei prossimi mesi arriverà un accordo con i sindacati, nel quale si prevederanno permessi «specifici» per visite/esami diagnostici, che – pur rientrando nell’alveo della malattia – potranno essere utilizzati anche ad ore (malattia ad ore).


Comm. trib. prov. Emilia-Romagna Reggio Emilia Sez. III, Sent., 02-03-2015, n. 74

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha stabilito che la notifica all’estero di un avviso di accertamento è inesistente se manca la firma del destinatario sulla ricevuta.

Leggi: Comm. trib. prov. Emilia-Romagna Reggio Emilia Sez. III, Sent., 02-03-2015, n. 74


Inesistente la notifica all’estero di un avviso di accertamento senza firma del destinatario

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha stabilito che la notifica all’estero di un avviso di accertamento è inesistente se manca la firma del destinatario sulla ricevuta.

Il duplicato dell’avviso di ricevimento della raccomandata rilasciato dall’ufficio postale non è sufficiente per considerare valida la consegna dell’atto. La controversia riguardava un contribuente reggiano, residente in Spagna e regolarmente iscritto all’Aire destinatario di un avviso di accertamento derivante  da una presunta plusvalenza realizzata sulla cessione di un terreno fabbricabile a una società di costruzioni per l’anno 2007. Accertando un maggior reddito, l’amministrazione finanziaria richiedeva il pagamento di una maggiore Irpef e relative sanzioni. Il contribuente, contestava l’irregolarità della notifica poiché l’ufficio aveva spedito l’atto a mezzo posta all’indirizzo della residenza spagnola risultante dall’Aire senza ricevere la relativa ricevuta di ritorno, quindi non c’era la prova dell’effettivo ricevimento della raccomandata da parte del ricorrente, il che ha generato l’inesistenza della notifica di certo non sanata nemmeno dalla seconda notifica effettuata presso la casa comunale ai sensi dell’articolo 60 del DPR n. 600/1973 (ex pluribus Cassazione con le sentenza nn. 21132/2009, 16141/2005 e 621/2007).

Commissione Tributaria Provinciale sez. III, Reggio Emilia, sentenza 02/03/2015, n. 74


TAR Lazio n. 5714/2015

Il Ministero con una direttiva interna del 24.4.2015 ha ripristinato – quali malattie – le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, a seguito della sentenza del TAR Lazio n.5714/15 di annullamento della circolare n.2/14 del Dipartimento della Funzione pubblica.

TAR Lazio 05714-2015 No permessi per esami clinici


Assenze per visite mediche ed esami di laboratorio: niente permessi, è malattia

E’ partito il conto alla rovescia per attrezzarsi alle nuove indicazioni del TAR Lazio, che ha stabilito il ritorno dell’assenza per malattia in caso di visite mediche ed esami.

Il primo a muoversi è il Ministero della Salute.

Il Ministero con una direttiva interna del 24.4.2015 ha ripristinato – quali malattie – le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, a seguito della sentenza del TAR Lazio n. 5714/2015 di annullamento della circolare n. 2/14 del Dipartimento della Funzione pubblica.

La circolare della F.P., interpretando la norma di cui all’art. 55 septies comma 5/ter del Dlgs 165/2001, aveva disposto che per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, il dipendente avrebbe dovuto fruire dei permessi per documentati motivi personali o di istituti contrattuali similari o alternativi, non potendo più imputare a malattia l’assenza dal servizio dovute alle predette ipotesi.


Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 03-03-2015) 29-05-2015, n. 11165

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19729-2011 proposto da:

B.H.L. (OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MEISSNER EGMONT, giusta procura speciale notarile del Dott. Notaio TILMAN HERRIGER in KORSCHENBROICH del 16/06/2011 N. 810/2011;

– ricorrente –

e contro

INA ASSITALIA SPA, T.F., UCI UFFICIO CENTRALE ITALIANO SCRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 462/2011 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata il 08/04/2011 R.G.N. 5397/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2015 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
T.F. convenne innanzi al Giudice di pace di Brunico l’Ufficio Centrale Italiano s.r.l., in qualità di rappresentante e domiciliataria di Provinzial Feuerversicherunsanstlt der Rheinprovinz nonchè H.B.L. chiedendo che, accertata l’esclusiva responsabilità del B. nella causazione dell’incidente stradale verificatosi il (OMISSIS), i convenuti venissero condannati a risarcirgli i danni subiti.

Resistettero gli intimati, il B., chiedendo e ottenendo di chiamare in causa Le Assicurazioni d’Italia, in quanto società garante dell’attore, nei cui confronti propose domanda riconvenzionale.

Con sentenza non definitiva del 18/23 aprile 1998, il Giudice di Pace accertò l’esclusiva responsabilità del B. nella eziologia dell’incidente.

Avverso detta pronuncia propose appello il soccombente. All’esito dell’istruttoria sul quantum debeatur, il decidente, rigettata la domanda riconvenzionale, condannò il B., in solido con l’Ufficio Centrale Italiano, al pagamento della somma di L. 1.950.850.

Il gravame proposto avverso detta pronuncia, riunito a quello avente ad oggetto la decisione sull’an debeatur, venne deciso dalla Corte d’appello di Bolzano con sentenza che, dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione avverso la sentenza non definitiva, rigettò quella avverso la sentenza definitiva.

Detta pronuncia venne tuttavia cassata dalla Suprema Corte che, accolto il primo motivo di ricorso, cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rigettati gli altri, rinviò la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Bolzano.

Riassunto il giudizio, il giudice di rinvio, in data 8 aprile 2011, ha respinto sia l’appello avverso la sentenza non definitiva, sia quello avverso la sentenza definitiva. Il ricorso di B.H. L. avverso detta pronuncia è affidato a due motivi.

Non si sono difesi gli intimati.

Motivi della decisione
1 Preliminare e assorbente è il rilievo dell’inammissibilità dell’impugnazione. Queste le ragioni.

Occorre muovere dalla considerazione che, in base al disposto della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 12 a tenor del quale il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana, la procura alle liti utilizzata in un giudizio celebrato nel nostro Stato, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l’utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci. A tal fine occorre però che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell’ordinamento italiano e che consistono, quanto alla scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore (Cass. sez. un., ord. 13 febbraio 2008, n. 3410; Cass. civ. 14 novembre 2008, n. 27282).

2 Sotto altro, concorrente profilo, va poi osservato che, benché l’art. 122 c.p.c., comma 1, prescrivendo l’uso della lingua italiana, si riferisce ai soli atti endoprocessuali e non anche agli atti prodromici al processo, come la procura, per questi ultimi vige pur sempre il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (confr. Cass. civ., sez. un. 2 dicembre 2013, n. 26937; Cass. civ. 29 dicembre 2011, n. 30035; Cass. civ. 14 novembre 2008 n. 27282).

3 Venendo al caso di specie, la procura, rilasciata a Lorschenbroich, in Germania, era esente, in conformità alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ratificata dall’Italia con L. 20 dicembre 1966, n. 1253, nonché alla Convenzione bilaterale tra l’Italia e la Germania conclusa in Roma il 7 giugno 1969, sia dalla legalizzazione da parte dell’autorità consolare italiana, sia dalla c.d. apostille, e cioè dal rilascio, da parte dell’organo designato dallo Stato di formazione dell’atto, di un attestato idoneo a che l’atto venga riconosciuto ed accettato come autentico.

Tanto non esclude, tuttavia, che andava allegata non solo la traduzione della procura speciale, ma anche quella dell’attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l’attestazione che la firma era stata apposta in sua presenza, da persona di cui egli aveva accertato l’identità. Il mancato espletamento di tale adempimento comporta la nullità della procura e quindi l’inammissibilità dell’impugnazione. Nessun provvedimento va adottato in ordine al governo delle spese di lite, non essendosi costituita in giudizio la parte vittoriosa.

P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2015.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2015


PA DIGITALE: protocollo, conservazione, documenti digitali e procedimento amministrativo informatico

Deiana AntonellaProcedimento amministrativoDocente

Dr.ssa Antonella Deiana

Docente e consulente Enti locali, esperta di gestione documentale, processi di dematerializzazione e informatica giuridica

Destinatari: Responsabili del Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi; Responsabili della comunicazione, responsabili degli uffici stampa, URP, redazioni web, ed in generale i dipendenti delle PA

Date e sedi di svolgimento

Giovedì 14 maggio 2015 – MESTRE (VE)

Hotel Bologna – Viale Piave, 214

Giovedì 9 aprile 2015 – ROMA

Hotel Diana – Via Principe Amedeo, 4

Lunedì 13 aprile 2015 – GENOVA

Starhotel President – Corte Lambruschini, 4

Martedì 14 aprile 2015 – TORINO

Best Western Hotel Genova – Via Sacchi, 14/B

Mercoledì 15 aprile 2015 – BRINDISI

Palazzo Virgilio Hotel Brindisi – Corso Umberto I, 141

Mercoledì 22 aprile 2015 – MILANO

Hotel Andreola – Via Scarlatti, 24

Giovedì 23 aprile 2015 – CAGLIARI

Hotel Regina Margherita – Viale Regina Margherita, 44

Mercoledì 6 maggio 2015 – FIRENZE

Hotel Londra – Via Jacopo da Diacceto, 16/20

Giovedì 7 maggio 2015 – BOLOGNA

Hotel NH Bologna De La Gare – Piazza XX Settembre, 2

Lunedì 11 maggio 2015 – OLBIA

Meeting & Business Center – Aeroporto Olbia “Costa Smeralda” 1° piano

 Orario dei corsi

9,15 – 14,00

Informazioni


Albo pretorio on line: no ai dati personali pubblicati troppo a lungo

sicurezza-dati-privacyfix-300x249E’ illecito pubblicare nell’albo pretorio on line documenti contenenti dati personali oltre il termine previsto dalla legge. Il principio è stato ribadito dal Garante privacy che ha vietato alla Regione Valle d’Aosta l’ulteriore pubblicazione sul proprio sito web dei dati personali di un dipendente presenti nella delibera di Giunta con la quale il lavoratore veniva trasferito ad altro ufficio per incompatibilità ambientale.

Nel dare ragione al dipendente che aveva segnalato la violazione, l’Autorità ha rilevato che la pubblicazione dei dati personali del lavoratore sul sito della Regione oltre il termine di 15 giorni previsto dalla legge, non essendo prevista da alcuna norma, determina una diffusione illecita di dati personali. Il Garante ha ritenuto, inoltre, non conforme al principio di pertinenza e non eccedenza del Codice privacy la messa online della delibera contenente una serie di informazioni risultate eccessive, nonché lesive della dignità del lavoratore (nome e cognome del dipendente, valutazioni sulla professionalità e sul comportamento, motivi del trasferimento, dettagli su rapporti conflittuali, difficoltà di funzionamento dell’ufficio attribuiti alla sua presenza).

Con il provvedimento, il Garante ha chiarito, infine che qualora la Regione intendesse mettere on line altri documenti, ad es. tutte le delibere adottate dagli organi collegiali, potrebbe farlo solo dopo aver proceduto alla anonimizzazione dei dati personali in esse eventualmente presenti. Entro 180 giorni la Regione dovrà comunicare al Garante le misure adottate per adeguare la pubblicazione delle delibere in Internet alle prescrizioni impartite.

Con un separato procedimento l’Autorità si è riservata di valutare l’applicazione della sanzione amministrativa prevista per l’illecita diffusione di dati.

Prescrizioni del Garante per la pubblicazione di deliberazioni contenenti dati personali sull’albo pretorio online di una Regione – 26 marzo 2015 [3882453]

Registro dei provvedimenti
n. 182 del 26 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

ESAMINATA la segnalazione del 27 agosto 2013 di XX;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”);

VISTE le indicazioni fornite dal Garante con il Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, recante Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 3134436);

VISTE le Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico del 14 giugno 2007 (pubblicate in G.U. 13 luglio 2007, n. 161, doc. web n. 1417809);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO

1. XX, dipendente della Regione autonoma Valle d’Aosta, attualmente funzionario in servizio presso l’Assessorato Sanità e politiche sociali, ha segnalato la persistente pubblicazione di dati personali a sé riferiti sul sito web istituzionale della Regione (in particolare nella sezione denominata “deliberazioni”) contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1016 del 7 giugno 2013, avente ad oggetto “Mobilità per esigenze organizzative di un dipendente nell’ambito dell’organico della giunta regionale”. L’atto pubblicato riporta “valutazioni sulla professionalità” e sul contegno dell’interessato, peraltro espressamente identificato (cfr. segnalazione del 27 agosto 2013 e allegato n. 1).

In particolare, la deliberazione − adottata a seguito del procedimento per l’accertamento dell’incompatibilità ambientale dell’interessato (ai sensi dell’art. 43 L. Regionale n. 22/2010 e della delibera della Giunta regionale n. 2426/2012 − dà conto di “tensioni e rapporti conflittuali che incidono negativamente […] sull’organizzazione e sulla funzionalità complessiva degli uffici […] sul prestigio e sul decoro del Dipartimento […]” e delle “difficoltà di funzionamento degli uffici in relazione alla presenza del dipendente sig. XX” disponendone infine il trasferimento “per accertata incompatibilità ambientale” (cfr. pp. 3 e 4, delibera n. 1016 del 7 giugno 2013, in atti).

2.1. Nel dare riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Ufficio la Regione, in qualità di titolare del trattamento (artt. 4, comma 1, lett. f) e 28 del Codice), ha dichiarato che la pubblicazione della determinazione in questione sarebbe avvenuta “in base a specifiche disposizioni di legge, concordemente a quanto previsto dal Codice” (cfr. nota del 2 ottobre 2013, in atti). In particolare, la pubblicazione troverebbe il proprio fondamento giuridico nell’art. 10, comma 1, d.lg. 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d’Aosta), che fa riferimento alla pubblicazione “per quindici giorni consecutivi” degli atti deliberativi degli organi regionali “all’albo notiziario dell’amministrazione regionale”. Il titolare del trattamento ha pertanto ritenuto di aver assolto agli obblighi di pubblicità “tramite pubblicazione sul sito web della Regione” nel rispetto anche di quanto disposto dall’art. 32, l. 18 giugno 2009, n. 69 (istitutiva dell’albo on line).

Con riguardo al profilo concernente la persistente disponibilità on line dell’atto la Regione ha altresì affermato di aver osservato quanto stabilito, più di recente, dall’art. 8, comma 3, del d.lg. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). (cfr. nota del 2 ottobre 2013, cit.)

2.2. Nelle proprie controdeduzioni l’interessato, oltre a confermare la circostanza della persistente pubblicazione sul sito web della Regione del testo integrale della delibera (che è stata peraltro oggetto di impugnativa innanzi al giudice amministrativo), ha contestato “l’allungamento ad opera dell’art. 8, comma 3 [del c.d. decreto trasparenza] dei termini tradizionalmente previsti per la pubblicazione […] all’albo”  (cfr. note 2 dicembre 2013 e 11 novembre 2014, in atti).

3.1. La diffusione di dati personali (art. 4, comma 1, lett. b) ed m) del Codice) −ancorché non “sensibili” né “giudiziari” (art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del Codice)− può essere lecitamente effettuata da parte di un soggetto pubblico unicamente quando tale operazione sia prevista da una norma di legge o di regolamento (artt. 11, comma 1, lett. a) e 19, comma 3, del Codice) e nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d) ed e) del Codice).

3.2. Nel caso di specie l’accertata reperibilità di dati personali riferiti all’interessato sul sito istituzionale della Regione nella sezione “deliberazioni” oltre il termine di 15 giorni previsti dalla disciplina di settore, determina per il periodo eccedente una diffusione illecita in quanto effettuata in assenza di idoneo presupposto normativo (artt. 11, comma 1, lett. a) e 19, comma 3, del Codice, nonché Provv.ti 23 febbraio 2012, n. 73, doc. web n. 1876679 e 6 dicembre 2012, n. 384, doc. web n. 2223278; parte II, punti 1 e 3.a, Linee guida cit.).

La richiamata disciplina di settore, infatti, fissa in “quindici giorni consecutivi, salvo il più breve termine stabilito nell’atto stesso” il termine massimo di pubblicazione delle delibere regionali al c.d. albo notiziario (cfr. art. 10, comma 1, d.lg. 22 aprile 1994, n. 320, in analogia a quanto stabilito con riguardo all’albo pretorio degli enti locali, art. 124, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267 e art. 32, l. 18 giugno 2009, n. 69).

3.3. Non può peraltro essere invocato l’art. 8, comma 3, del d.lg. 33/2013 stante la mancata previsione dell’obbligo di pubblicazione di tale tipologia di atti tra le ipotesi puntualmente elencate dal legislatore nel capo II del citato decreto o in altra specifica norma in materia di trasparenza. Queste norme – che prevedono obblighi di pubblicazione nella apposita sezione del sito istituzionale denominata “Amministrazione trasparente” di informazioni “concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni” per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche (artt. 1, comma 1 e 2, comma 2, d.lg. n. 33/2013) − infatti, vanno mantenute distinte, anche sotto il profilo del diverso regime giuridico applicabile, dalle specifiche disposizioni di settore che regolano altri obblighi di pubblicità degli atti amministrativi per finalità diverse dalla trasparenza,  come deve considerarsi l’obbligo di pubblicità all’albo notiziario.

Non trova pertanto applicazione al caso di specie il regime di conoscibilità stabilito dalla normativa sulla trasparenza, ivi compresa la specifica previsione concernente l’arco temporale quinquennale di permanenza sul web (cfr. introduzione, parte I, punto I e parte  II, Linee guida cit.).

3.4. Inoltre, l’adempimento ad un obbligo di pubblicazione online di informazioni e documenti che comporti una diffusione di dati personali deve avvenire contemperando le esigenze di pubblicità con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell’interessato (art. 2 del Codice). Tanto premesso, si ritiene che la pubblicazione della delibera riportante il nominativo del segnalante, le valutazioni in merito all’operato nell’esecuzione della propria prestazione lavorativa e le specifiche ragioni poste a fondamento del trasferimento ad altro ufficio, non sia conforme al principio di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice; Linee guida cit.; in tal senso v. Provv. 1° agosto 2013, doc. web n. 2578588, con riguardo alla pubblicazione sul sito web di un’Azienda per i servizi sanitari di un provvedimento di recesso da un contratto individuale di lavoro recante valutazioni negative sull’operato del dipendente e Provv. 13 marzo 2014, doc web n. 3112708, con riguardo alla pubblicazione di delibere che riportavano anche giudizi sull’operato di un dipendente comunale; nella giurisprudenza di legittimità, in senso analogo, cfr. Cass., 20 luglio 2012, n. 12726, che ha confermato il Provv. 9 dicembre 2003, doc. web n. 1054649).

4. Alla luce delle considerazioni svolte, deve pertanto essere vietato alla Regione Valle d’Aosta ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d) del Codice, di diffondere ulteriormente in Internet, tramite il sito web istituzionale, i dati personali riferiti al segnalante nella delibera della Giunta regionale n. 1016 del 7 giugno 2013. Si ricorda, al riguardo, che l’inosservanza del provvedimento di divieto del Garante è punita ai sensi dell’art. 170 del Codice ed è  altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione di cui all’art. 162, comma 2-ter, del Codice.

Si prescrive, inoltre, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare la pubblicazione di atti e documenti in Internet alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali tenendo presente le indicazioni contenute nelle menzionate Linee guida (cfr., parte II) e rispettando, in particolare, il principio in base al quale la diffusione di dati personali è lecita quando prevista da una norma di legge o di regolamento (artt. 11, comma 1, lett. a) e 19, comma 3, del Codice).

Si ricorda, al riguardo, che l’inosservanza del provvedimento del Garante di prescrizione di misure necessarie determina l’applicazione in sede amministrativa, in ogni caso, della sanzione di cui all’art. 162, comma 2-ter, del Codice.

5. Si osserva, infine, che, sebbene la disciplina in materia di trasparenza non preveda espressamente la pubblicazione obbligatoria delle delibere della Regione, resta salva la facoltà in capo alla Regione di disporre – anche al fine di favorire la “conoscenza degli atti emanati dall’Amministrazione regionale e di trasparenza della relativa attività” (cfr. documentazione in atti) – la pubblicazione di documenti ulteriori, ad esempio tutte le deliberazioni adottate dagli organi regionali, sempre che tale pubblicazione sia effettuata per esclusive finalità di trasparenza. In tali casi di pubblicazione facoltativa per finalità di trasparenza, la Regione potrà procedere alla pubblicazione solo dopo aver provveduto “alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti” (art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, nonché, parte I, punto 3, Linee guida cit.).

Dopo aver proceduto a tale indispensabile opera di anonimizzazione, tenendo presente le indicazioni che il Garante ha fornito nelle Linee guida (cfr., parte I, punto 3), sarà quindi possibile procedere alla pubblicazione di tutte le delibere all’interno della apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente” (art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).

6. L‘Autorità si riserva di valutare, con separato procedimento, gli estremi per la contestazione della violazione amministrativa prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

nei confronti della Regione Valle d’Aosta, ritenuta illecita per  violazione degli artt. 11, comma 1, lett. a) e d), nonché 19, comma 3 del Codice, nei termini indicati in motivazione, la diffusione dei dati personali riferiti al segnalante,

1. vieta, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice, di diffondere ulteriormente in Internet, mediante il proprio sito web istituzionale, i dati personali oggetto di segnalazione riferiti al segnalante contenuti nella delibera della Giunta regionale n. 1016 del 7 giugno 2013;

2. prescrive, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare la pubblicazione di atti e documenti in Internet alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali tenendo presente le indicazioni contenute nelle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (cfr., parte II), rispettando, in particolare, il principio in base al quale la diffusione di dati personali è lecita quando prevista da una norma di legge o di regolamento (artt. 11, comma 1, lett. a) e 19, comma 3, del Codice);

3. chiede, ai sensi dell’art. 157 del Codice, di dare comunicazione al Garante, entro centottanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, delle misure adottate per conformarsi alle prescrizioni impartite con il presente provvedimento. Il mancato riscontro alla presente richiesta è punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 26 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 


Il dipendente comunale non viene demansionato se viene assegnato ad altro ufficio

La problematica oggetto di discussione è quella attinente al demansionamento o meno di un dipendente comunale qualora venga raggiunto da un provvedimento amministrativo che assegni quest’ultimo da un ufficio ad un altro.

La giurisprudenza è unanime e costante nel ritenere che il provvedimento amministrativo di destinazione di un dipendente, frutto di un’organizzazione della pianta organica, sia un atto di macro organizzazione la cui legittimità può essere valutata incidentalmente ai fini di un’eventuale disapplicazione (cf. Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 1140/07) e che, dunque, l’atto di riorganizzazione degli uffici sia un atto del tutto legittimo e valido. Tanto deriva dal fatto che la pubblica amministrazione può discrezionalmente decidere di modificare la pianta organica e redistribuire i servizi, al fine di un miglioramento degli stessi, senza con ciò ledere i diritti dei dipendenti o commettere alcun demansionamento, qualora lo spostamento consista in mansioni equivalenti e di uguale livello professionale.

Su tale punto la Suprema Corte di Cassazione, in particolare, con la Sentenza delle Sezioni Unite n. 8740/08, ha chiarito tale punto, tanto da specificare come il datore di lavoro, quando adibisce il dipendente a mansioni diverse da quelle originarie, non arreca alcun danno in termini di demansionamento, se le mansioni nuove siano da annoverare nella medesima categoria, secondo una valutazione non sottoponibile al vaglio giudiziale.

La Cassazione Civile, con Sentenza n. 11835/2009, si è espressa comunque sanzionando lo svuotamento totale delle mansioni affidate ad un dipendente, ponendo pertanto dei limiti alla sottrazione integrale di ogni funzione da svolgere.

Con Sentenza dell’11 marzo 2015, r.c. n. 379/2015, il Giudice del lavoro del Tribunale di Brindisi, consultato su un caso simile a quello discusso, ha confermato la giurisprudenza degli ultimi anni. La suddetta sentenza è interessante perché il Giudice del Lavoro ha rigettato le motivazioni addotte dalla parte ricorrente, (tra l’altro l’azione era stata proposta con un procedimento ex articolo 700 del codice di procedura civile), proprio perché ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris e addirittura superflua la sussistenza del periculum in mora, con ciò confermando in toto le ragioni dell’amministrazione datrice di lavoro.


INPS, visite fiscali 2015: cosa cambia? Orari, regole, sanzioni e stipendio per l’anno in corso

Dal 1°gennaio 2015 sono cambiate le regole e gli orari per le visite fiscali che dipendenti pubblici e privati ricevono in caso di assenza dal lavoro per malattia. L’INPS, attraverso un’apposita circolare, ha illustrato le modifiche entrate in vigore da quest’anno.

Le regole diramate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale riguardano sia i Medici fiscali e che i lavoratori . Questi ultimi, in particolare, nel caso in cui al momento della visita non si trovassero nel domicilio indicato nella documentazione, andranno incontro a sanzioni.

Ma quali sono le nuove regole valide per l’anno 2015? Ecco la Guida per non farsi trovare impreparati.

Dipendenti Statali

Vengono raggruppati all’interno di questo gruppo:

  • i dipendenti statali,
  • gli insegnanti,
  • i lavoratori della Pubblica Amministrazione,
  • i lavoratori degli Enti locali,
  • i vigili del fuoco,
  • la Polizia di Stato,
  • le Asl,
  • i militari

La reperibilità in questo caso è attiva 7 giorni su 7, comprese le giornate non lavorative, i festivi, i prefestivi e i weekend. Per quanto riguarda le fasce orarie, i lavoratori potranno ricevere una visita fiscale:

  • dalle ore: 9.00 alle ore: 13.00,
  • dalle ore: 15:00 alle ore: 18:00.

Nelle seguenti fasce orarie i dipendenti statali sono tenuti a restare presso l’indirizzo di residenza indicato nella documentazione medica di malattia e attendere la visita del medico fiscale inviata dal datore di lavoro o dall’INPS.

Il vincolo di reperibilità decade in presenza dei seguenti motivi:

1) malattie di una certa entità di cui necessitano cure salvavita.

2) Infortuni di lavoro.

3) Patologie documentate e identificate le cause di servizio.

4) Quadri morbosi inerenti alla circostanza di menomazione attestata.

5) Gestazione a rischio.

Sono esenti anche i dipendenti che hanno già ricevuto la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Dipendenti Privati

Per quanto riguarda i dipendenti privati, permane l’obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, ma, rispetto ai lavoratori pubblici, cambiano gli orari:

  • dalle ore: 10:00 alle ore: 12:00.
  • dalle ore: 17:00 alle ore: 19:00.

Le eccezioni e le esenzioni precedentemente elencate per i lavoratori pubblici, valgono anche per i dipendenti privati.

Visite fiscali: le regole per il medico

Il medico fiscale ha il dovere di verificare le condizioni fisiche del paziente e di analizzare la patologia riportata all’interno del documento di malattia. In caso di necessità, potrà protrarre la diagnosi di 48 ore, variarla e sollecitare il dipende a sottoporsi ad un controllo specialistico.

Visite fiscali: le sanzioni

Se, al momento della visita fiscale, il lavoratore non si trovasse all’interno della residenza segnalata nella certificazione e fosse sprovvisto di motivazione, non avrà più diritto al 100% retribuzione per i primi 10 giorni di malattia. Per i giorni seguenti invece la retribuzione scenderà al 50%.

Il dipendente avrà inoltre 15 giorni di tempo per comprovare la propria assenza ed evitare la sanzione sopra indicata.

Visite Fiscali: lo stipendio

Nel corso del periodo di assenza per malattia, lo stipendio diminuisce progressivamente alle fasce temporali:

  • dall’inizio della malattia e fino al nono mese (incluso) la retribuzione sarà del 100%,
  • dal 10° mese fino ad un anno di assenza la retribuzione sarà del 90%,
  • dal 13° al 18° mese, la retribuzione sarà pari al 50%.

Gli Orari Visite Fiscali 2015 INPS dipendenti pubblici, insegnanti, aziende private, militari, carabinieri, Asl e il controllo fiscale sono stati modificati a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011 che ha previsto che la verifica della reperibilità del lavoratore da parte dell’Inps possa essere attivata “dal primo giorno se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Nuove regole 2015 INPS:

La nuova normativa INPS Visita fiscale 2015 ha chiarito le modalità e il diritto del datore di lavoro di attivare la procedura di visita fiscale nei confronti dei lavoratori che dichiarano uno stato di malattia, che da tale data può essere richiesta per via telematica mediante i servizi online messi a disposizione dall’Istituto.

In altre parole, il datore di lavoro ha diritto a richiedere all’Inps il servizio di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti mediante presentazione online della richiesta sin dal primo giorno di malattia se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Queste ultime sono da individuare non solo nelle giornate festive e nella domenica, ma anche nelle giornate di riposo infrasettimanale conseguenti all’effettuazione di turni o servizi, nonché in quelle di permesso o di licenza concesse.

Il datore di lavoro, mediante i servizi online dell’Inps, richiede e dispone, pertanto, il controllo fiscale del suo dipendente che si dichiara in malattia per un certo numero di giorni o per una sola giornata, il sistema a fine procedura rilascia al richiedente il numero di protocollo relativo alla sua richiesta, con il quale può conoscere in qualsiasi momento e in tempo reale, dallo stato di avanzamento fino all’esito finale della visita medica.

Importante: se un tempo la visita fiscale poteva essere richiesta per motivi di fattibilità solo un paio di giorni dopo la dichiarazione dello stato di malattia da parte del lavoratore, oggi, è attivabile immediatamente è quindi possibile che il lavoratore in malattia possa ricevere già nel primo giorno di assenza per malattia la visita fiscale del medico Inps.

Pubblico Impiego:

Gli orari visite fiscali lavoratori assenti per malattia devono obbligatoriamente rispettate per non incorrere a sanzioni e/o provvedimenti disciplinari seguono fasce orarie diverse a seconda se si tratti di lavoratori dipendenti pubblici, Pubblico Impiego, insegnanti, militari, Polizia di Stato, Carabinieri, Enti Locali, Agenzie Fiscali ecc che lavoratori privati:

Gli orari visite fiscali 2015 dipendenti pubblici quali Statali, Scuola, Insegnanti, Militari, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Asl, Enti Locali, durante i quali i dipendenti assenti per malattia hanno l’obbligo di reperibilità sono nelle seguenti fasce orarie malattia: 7 giorni su 7 inclusi sabato, domenica, festivi e prefestivi, nelle fasce orarie dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Durante tali fasce orarie, il lavoratore assente per malattia può ricevere la visita medica fiscale richiesta dal datore di lavoro o dall’Inps stessa, pertanto, il lavoratore è obbligato a farsi trovare presso il suo domicilio o altro indirizzo comunicato al momento della dichiarazione dell’inizio malattia.

L’obbligo di reperibilità si ricorda è previsto anche nei giorni non lavorativi e festivi, dall’obbligo di reperibilità sono esclusi i dipendenti la cui assenza dal lavoro sia dipesa da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, da infortuni sul lavoro, da malattie per le quali è riconosciuta la causa di servizio e dagli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Riforma PA 2015 visite fiscali polo unico INPS per la verifica dei certificati medici e visite fiscali PA. All’indomani dello scandalo di Capodanno che ha visto come protagonisti i Vigili urbani di Roma Capitale che si sono ammalati in massa proprio nella notte più lunga dell’anno, il Governo ha scelto la linea dura indagando in primis sull’accaduto e modificando le norme del lavoro nella PA come già previsto dall’articolo 13 della legge delega Madia per il riordino della disciplina dei dipendenti pubblici, che riprenderà il suo corso a febbraio. Tali modifiche, consisteranno in un emendamento che di fatto andrà ad aumentare i controlli sui certificati medici nel Pubblico Impiego che verranno gestiti non più dalla ASL ma dall’INPS come avviene già per i lavoratori privati e prevedendo che l’obbligo per ciascuna Amministrazione di dotarsi di una specifica commissione con il compito di valutare il comportamento dei dipendenti e decidere eventualmente sull’applicazione di sanzioni disciplinari quali il licenziamento per scarso rendimento già previsto dalla Legge Brunetta ma quasi mai applicato.

Dipendenti aziende private: operai, commercio, TLC

Gli orari visite fiscali 2015 dipendenti privati per lavoratori assenti per malattia INPS, sono:

7 giorni su 7 con reperibilità nelle fasce dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00

Durante tali fasce orarie, il lavoratore privato assente per malattia INPS può ricevere la visita medica fiscale richiesta dal datore di lavoro o dall’Inps stessa, pertanto, il lavoratore è obbligato a farsi trovare presso il suo domicilio o altro indirizzo comunicato al momento della dichiarazione dell’inizio malattia.

L’obbligo di reperibilità malattia nelle fasce orarie si ricorda è previsto anche nei giorni non lavorativi e festivi quindi anche il giorno di Natale, Capodanno, Pasqua e le feste patronali, nei giorni di riposo se l’evento morboso cade prima o dopo tali giornate.

Lavoratori esclusi da obbligo reperibilità:

I soli dipendenti pubblici, Non hanno l’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali, se assenti per malattia per le seguenti cause:

  • Patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
  • Gravidanza a Rischio.
  • Infortunio sul lavoro Inail.
  • Malattie professionali INAIL, per le quali è stata riconosciuta la Causa di Servizio.
  • Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta

Chi è escluso dall’obbligo della visita fiscale e quando? Queste sono le domande più comuni che i dipendenti e lavoratori in generale, si chiedono al fine di non incorrere in sanzioni amministrative e disciplinari per essere usciti di casa senza un giustificato motivo di esclusione.

Chi è escluso dall’obbligo della visita fiscale?

Innanzitutto, è bene fare subito una precisazione, ovvero, che la possibilità di esclusione dal cd. obbligo di reperibilità durante gli orari della visita fiscale è solo per i dipendenti pubblici, in presenza di specifiche cause e motivazioni.

La legge e vari decreti, sono intervenuti sull’argomento proprio per tutelare determinate categorie di lavoratori affetti da specifiche malattie che esulano il dipendente dall’obbligo della visita fiscale e dal dover essere reperibile durante gli orari che, ricordiamo sono per i dipendenti del Pubblico Impiego, Agenzia delle Entrate, Agenzie fiscali, Enti locali e comunali, ASL e sanitari, statali dalle ore 9-13 e 15-18 di ogni giorno compresi domeniche e festivi.

Pertanto, il decreto ministeriale 206/2009 ha introdotto una nuova formulazione circa le cause di esclusione dall’obbligo sia di rispettare le fasce di reperibilità durante gli orari delle visite fiscali che della possibilità di essere sottoposti a controllo medico fiscale da parte dell’amministrazione che dall’ASL e INPS.

Quando, cause e motivi di esclusione:

L’articolo 69 del decreto legislativo 150/2009, ha escluso dall’obbligo della visita fiscale e quindi dall’obbligo di reperibilità i soli dipendenti pubblici per i quali l’assenza dal posto di lavoro sia determinata da una serie di cause e motivi tali da non dover rispettare alcun obbligo di orari.

Le cause e motivi che determinano l’esclusione dalla visita fiscale, sono:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
  2. infortuni sul lavoro.
  3. malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio.
  4. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Il decreto ha inoltre escluso dal predetto obbligo di reperibilità anche i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato medico.

Per cui nelle patologie gravi che richiedono terapie salvavita, rientrano malattia molto gravi come per esempio tumori con terapie chemioterapiche o dialisi per il malfunzionamento dei reni, per malattie professionali INAIL già accertate dall’amministrazione e comprovate dall’istituto come malattia causa di servizio e per infortuni occorsi al dipendente e e gli stati patologici sottesi e/o connessi alla situazione d invalidità legalmente riconosciuta dalla commissione ASL.

Riassumendo, le esclusioni dall’obbligo di reperibilità per la visita fiscale (art. 2 Decreto 18 dicembre, 2009 n. 206), vi sono solo se la malattia è connessa ad una delle condizioni sopra elencate e solo se l’amministrazione si già in possesso della documentazione formale sanitaria che certifichi la patologia che causa l’esclusione dal suddetto obbligo, pertanto, nel caso in cui il dipendente che rientra nel regime di esenzione non fosse trovato presso il proprio domicilio in occasione della visita fiscale, non andrebbe incontro a responsabilità e all’applicazione di alcuna sanzioni.

Come fare per farsi riconoscere l’esclusione dalle visite fiscali?

Il dipendente ammalato che rientra in una delle cause che determinano l’esclusione dagli obblighi di reperibilità malattia durante gli orari delle visite fiscali e dell’invio stesso del medico ASL e INPS per effettuare la visita fiscale, deve presentare una serie di documenti per far scattare tale esclusione,

Infatti, solo la presentazione all’amministrazione e quindi al datore di lavoro, della documentazione sanitaria ASL comprovante l’esistenza delle cause di esenzione, può escludere il dipendente ammalato dai suddetti obblighi.

La documentazione medica sanitaria, deve essere accompagnata dal certificato medico di malattia che giustifichi l’assenza dal lavoro del dipendente, nel quale deve essere indicata la causa di esenzione, la patologia che rientra nel regime di esclusione dell’obbligo di reperibilità degli orari della visite fiscale e dalla visita stessa.

Esclusione obbligo visita fiscale a causa di malattie professionali:

Tra le cause che determinano l’esclusione dall’obbligo degli orari visite fiscali, troviamo la Malattia professionale INAIL o causa di servizio, che si distinguono in malattie tabellate e non tabellate. Le malattie professionali tabellate sono indicate in due tabelle una per l’industria e una per l’agricoltura in base a quanto previsto dal D.M. del 27 Aprile 2004, che ha sostituito il precedente D.M. del 18 Aprile 1973.

Nell’elenco delle malattie professionali INAIL tabellate che determinano l’esclusione dei dipendenti pubblici dall’obbligo delle visite fiscali sono indicate in 3 liste:

Lista 1: malattia professionale INAIL la cui origine lavorativa è di elevata probabilità come per esempio i disturbi causati dalle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, del tratto lombare e l’ernia discale lombare per a causa di continui movimenti ripetuti durante il turno lavorativo, sindromi da sovraccarico per la spalla e gomito e del polso-mano e di arti inferiori, borsite, Tunnel Carpale.

Lista 2: malattia professionale INAIL la cui origine lavorativa è di limitata probabilità, come per esempio sindromi da sovraccarico dell’arto superiore per micro-traumi o posture incongrue degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del turno lavorativo, tendiniti e ernia discale lombare in lavoratori esposti a vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici

Lista 3: malattia professionale INAIL la cui origine lavorativa è possibile, come per esempio la sindrome dello stretto toracico (esclusa la forma vascolare) e il Morbo di Dupuytren relativi ad esposizione a microtraumi e posture incongrue degli arti superiori per le attività eseguite con ritmi continuativi e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo.

Tabelle delle Malattie Professionale allegate al D.M. del 27 aprile 2004, con le liste I, II e III.

Le Malattie professionali “Non tabellate” INAIL, sono invece quelle malattie che determinano sempre una malattia causa di servizio, che non rientrano in quelle tabellate dall’INAIL e per questo motivo, il dipendente deve dimostrare la causa ed effetto della malattia con il lavoro.

Esclusione obbligo visita fiscale per infortunio sul lavoro:

La malattia connessa ad un infortunio sul lavoro, rientra in quelle cause che determinano l’esclusione dall’obbligo di rispettare gli orari visite fiscali 2014 2015.

L’infortunio sul lavoro, non è altro che un incidente occorso al lavoratore e al dipendente durante l’orario di lavoro o durante il tragitto casa-lavoro il cd. infortunio in itinere

Nell’infortunio sul lavoro occorso al dipendente, rientrano tutti gli incidenti causati da agenti aggressivi esterni tali da provocare danneggiamenti all’integrità psico fisica del lavoratore come ad esempio sostanze tossiche, sforzi muscolari eccessivi o virus, eventi che possono danneggiare la salute del lavoratore durante lo svolgimento della sua attività lavorativa durante l’orario di lavoro, o incidenti anche direttamente causati dal lavoratore stesso per negligenza, imprudenza o incidenti durante il tragitto di andata e ritorno tra casa e posto di lavoro, il cd. infortunio in itinere.

Quali sono le terapie salvavita?

Le terapie salvavita che escludono il lavoratore dall’obbligo della visita fiscale, sono ad esempio le terapie di emodialisi, chemioterapia, riabilitative per i lavoratori affetti da AIDS ecc. L’elenco completo delle terapie salvavita che consentono al dipendente di essere escluso dall’obbligo di rispettare gli orari delle visite fiscali sono indicate nell’art. 10 del decreto Legge 15.9.2000.

Tale articolo, sottolinea anche che i giorni di malattia oggetto di esclusione dall’obbligo di reperibilità durante le fasce orarie della visita fiscale, sono solo i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, necessari a far sottoporre il dipendente affetto da grave patologia, alle terapie salvavita o altre ad esse assimilabili. Quindi, non una qualunque patologia seppur grave e con ricovero ospedaliero. Nel caso in cui, la malattia sia dovuta a stati patologici che non riguardano la terapia salvavita, la giornata di assenza va certificata con l’invio telematico del certificato medico rilasciato dal medico curante, ASL o altra struttura convenzionata.

Stati patologici connessi a invalidità riconosciuta:

Negli stati patologici connessi a invalidità riconosciuta che escludono il dipendente dall’obbligo di reperibilità delle visite fiscali, rientrano tutte le menomazioni congenite o acquisite, anche di carattere progressivo, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionale, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3, sordomuti o ciechi civili ecc.

L’elenco stati patologici invalidità INPS senza obbligo visite fiscali e dal rispettare le fasce per la visita medica di controllo da parte del datore di lavoro, ALS o INPS sono ad esempio:

  • Insufficienza cardiaca
  • Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica.
  • Perdita delle funzionalità renali
  • Perdita delle funzioni degli arti superiori o degli arti inferiori.
  • Menomazioni dell’apparato osteo-articolare con la perdita o gravi limitazioni funzionali
  • Epatopatie
  • Patologia oncologica
  • Patologie e sindromi neurologiche
  • Malattie genetiche e/o congenite
  • Malattie mentali
  • Deficit totale dell’udito

Malattia professionale e infortunio sul lavoro INAIL:

Le visite di controllo nei confronti dei lavoratori assenti dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale, hanno l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie se previsto dai contratti collettivi.

Il mancato rispetto di tale obbligo, accertato dai medici ASL o dell’INPS, autorizza il datore di lavoro ad applicare la sanzione disciplinare, ove prevista dal contratto collettivo, ma non determina la perdita dell’indennità per inabilità di temporanea assoluta INAIL da parte del lavoratore.

Sentenza Corte di Cassazione n. 15773/2002: in merito all’obbligo di reperibilità dei lavoratori assenti per infortunio, la sentenza, ha ribadito che il lavoratore è comunque sottoposto ai diversi obblighi regolati dal contratto collettivo di lavoro.

In caso di infortunio e malattia professionale con relativa denuncia all’INAIL, non è infatti competenza di tale Istituto assicuratore  attivare la richiesta di visita fiscale da parte del medico legale INAIL ma è di competenza dell’INPS, attivare il servizio per eseguire la visite fiscali di controllo a domicilio, non solo sulle assenze dal lavoro per malattia, ma anche nei casi di denuncia di infortunio sul lavoro.

Questo perché in base a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o l’istituto creditore della prestazione, ha diritto ad accertare la situazione patologica del lavoratore stesso, quale potenziale fattore di una propria responsabilità. In altre parole, il datore di lavoro ha diritto di rivolgersi all’INPS per chiedere la verifica dell’effettivo stato di salute del lavoratore, che denuncia un infortunio sul lavoro, per il quale sia prevista una indennità temporanea, e ciò per tutto l’arco della durata dell’infortunio e sino a guarigione clinica.

Pertanto appare evidente che l’assenza dal lavoro per malattia e quella per inabilità temporanea al lavoro, a seguito di infortunio denunciato come tale, avranno lo stesso trattamento da parte dei medici legali dell’INPS, che interverranno su semplice richiesta del datore di lavoro. E’ evidente quindi che il rispetto delle le fasce orarie di reperibilità malattia così come previste dalla contrattazione collettiva, debbano essere obbligatoriamente rispettate anche dai lavoratori assenti causa infortunio e malattia professionale.

Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio (Art. 22 ccnl 1994/1997 integrato con ccnl integrativo 1998-2001)

1) Il dipendente che si assenta per malattia a causa di un infortunio ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e, comunque, non oltre i periodi di conservazione del posto previsti dall’art. 21, commi 1 e 2. In tali periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 21, comma 7, lettera a), comprensiva del trattamento accessorio.

2) Se l’assenza del lavoratore è riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 21, comma 7, per tutti i periodi di conservazione del posto di cui al comma 1.

3) Per i lavoratori che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali inabilità trova applicazione l’art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999. Nel caso di lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, trova applicazione l’art. 4, comma 4 della stessa legge.

4) Trattamento economico spettante al dipendente che si assenta per malattia è pari a:

  • 100% della retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi di malattia: pari o superiori a 15 giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il periodo di convalescenza post ricovero, ricovero domiciliare, va certificato dalla ASL o struttura sanitaria competente, in questi casi al dipendente spetta per intero l’indennità di amministrazione.
  • 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza: per cui dopo i primi nove mesi pagati interamente, per i successivi 3 mesi che vanno a completare 1 anno di assenza per malattia, l’indennità scende al 90%.
  • 50% della retribuzione per ulteriori 6 mesi: del periodo di conservazione del posto di lavoro 18 mesi previsto nel comma 1, per i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.

5) Le patologie gravi che richiedano terapie salvavita come l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV- AIDS sono escluse dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competenze Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione.

Dipendenti ASL, SSN infermieri e medici:

Per i dipendenti delle Asl, il datore di lavoro che intende richiedere le visite fiscali 2015 dipendenti ASL deve inoltrare la richiesta presso l’Ufficio Visite Fiscali della Medicina Legale competente per distretto territoriale, fornendo i seguenti dati:

  • denominazione e indirizzo della Ditta o Ente pubblico o privato completo di partita IVA o Codice Fiscale;
  • nome e cognome del lavoratore
  • indirizzo di residenza o domicilio del lavoratore durante la malattia completo di scala ed interno;
  • specificare se la fascia oraria di reperibilità è diversa da quella prevista dal D.lgs 165/2001 cioè dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e festivi.

Il medico incaricato dall’Azienda ASL effettua la visita fiscale, richiesta ai sensi della normativa vigente dal datore di lavoro.

L’accertamento viene effettuato dai sanitari della Medicina Legale nelle specifiche fasce di reperibilità sopra indicate.

I dipendenti Asl Pubblico Impiego assenti per malattia sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità se l’assenza dal lavoro è riconducibile ad una delle seguenti cause di esclusione sopra elencate.

Esito della visita di controllo del dipendente assente per malattia: 

Il medico incaricato dalla Asl ad effettuare la visita fiscale presso il domicilio del dipendente assente per malattia, esamina il certificato medico rilasciato al lavoratore dal medico curante che ha verificato lo stato di malattia e l’indicazione della prognosi. Il medico fiscale a seguito del controllo di tale documentazione e la visita del paziente può prolungare la prognosi al massimo di ulteriori 48 ore, confermare la prognosi o modificarla in caso di miglioramento e mancata sussistenza di sintomi tali da impedire la ripresa dell’attività lavorativa invitando il dipendente a tornare al lavoro. Solo in caso di dubbio diagnostico e di patologie specifiche il Medico Fiscale può richiedere una visita specialistica alla quale il lavoratore deve obbligatoriamente sottoporsi.

Cosa succede se non vengono rispettate le fasce orarie di vista fiscale? Se il lavoratore non si fa trovare a casa: Se il lavoratore assente per malattia non viene trovato a casa durante le fasce orarie di reperibilità per sottoporsi al controllo fiscale, successivamente viene tramite comunicazione ufficiale invitato a presentarsi presso l’ambulatorio della ASL osservando rigorosamente il giorno e l’orario indicato dal medico fiscale per giustificare l’assenza.

Militari, Carabinieri, esercito:

Le Visite fiscali in caso di assenze per malattia e assenze per prestazioni specialistiche, sono state modificate con il Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n.111, e trova Applicazione al personale militare in servizio permanente che al Corpo dei Carabinieri.

In base agli ultimi chiarimenti forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 10 del 1° agosto 2011 e con il parere n. DFP 0056340 P-4.17.1.7.5 del 21 novembre 2011, la Visita Fiscale per i militari e carabinieri assenti per malattia può essere disposta fin dal primo giorno quando l’assenza stessa si verifica nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative. Queste ultime sono da individuare non solo nelle giornate festive e nella domenica, ma anche nelle giornate di riposo infrasettimanale conseguenti all’effettuazione di turni o servizi, nonché in quelle di permesso o di licenza concesse.

In tutti gli altri casi, invece la visita fiscale per i militari assenti per malattia può essere richiesta dal Comandante di Corpo in considerazione anche della condotta complessiva del militare dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita.

Quali sono gli orari da rispettare durante la malattia per i militari e Carabinieri? Reperibilità fasce Orarie Visita Fiscale 2015:

Le fasce orarie che Carabinieri e Militari assenti per malattia sono obbligati a rispettare per la Visita Fiscale 2013 sono stabilite in base al Prot. n. M_D GMIL1 II 5 1 0269222 orari visite fiscali militari carabinieri del Ministero della Difesa: dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Casi di Esclusione dall’obbligo di reperibilità fasce malattia per i Militari e Carabinieri: sono le stesse del Pubblico Impiego, fermo restando, l’obbligo da parte del dipendente di comunicare preventivamente all’amministrazione la necessità di doversi assentare dal domicilio durante le predette fasce di reperibilità, per iscritto o anche a mezzo telefono, a causa di:

  • visite mediche
  • prestazioni specialistiche
  • accertamenti diagnostici
  • altri “giustificati motivi”: documentabili anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà purché quest’ultima attenga a fatti, stati o qualità personali verificabili dall’Amministrazione sulla base degli stessi elementi che il militare dipendente è tenuto a produrre, il Comandante di Corpo dovrà anche valutare se i motivi stessi siano “giustificabili” in relazione alle circostanze concrete del caso.

In caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, si applica l’articolo 5, comma 14 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che commina una specifica sanzione riguardante il trattamento economico, ferma restando la possibilità di applicazione di un’eventuale sanzione disciplinare in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.

Insegnanti e docenti scuola, personale scolastico e ATA:

Per il personale scolastico, insegnanti, docenti e ATA, sono partite con il nuovo anno scolastico, le circolari riguardante l’assenza per malattia – Accertamenti visite fiscali tempestive e gli orari visite fiscali 2015, in base alle disposizioni previste dalla L. 6/8/2008 n. 133 art. 71 comma 3. Dlgs. N.98 del 2011 convertito in Legge 111 del 2011 art 16 comma 9 e 10. Nuove Disposizioni Visite Mediche Dipendenti Pubblici – legge n. 111 del 15 luglio 2011.

Tali disposizioni, hanno infatti previsto per i dipendenti pubblici che:

l’assenza per malattia deve essere immediatamente comunicata all’amministrazione e nel caso del personale scolastico, all’istituto entro la mattinata del primo giorno di assenza. Tale obbligo, vige anche in caso di prolungamento della malattia.

La comunicazione dell’assenza, deve essere registrata come fonogramma che indichi l’orario, il domicilio assunto dal dipendente per effettuare le visite fiscali e il presunto periodo di malattia. Nel caso invece, che il dipendente si avvalga dell’informazione del collega o del fiduciario deve comunque informare tempestivamente l’ufficio che può provvedere sin dal primo giorno di dichiarazione malattia, ad inviare la visita fiscale.

Le visite fiscali, disposte dall’istituto o dall’ASL, possono essere effettuate entro specifici orari visite fiscali distinte in due fasce orarie, indipendentemente dall’acquisizione del certificato medico telematico che deve essere rilasciato esclusivamente da medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

le visite fiscali per il personale scolastico in malattia, verranno eseguiti durante i nuovi orari visite fiscali 2015: fasce di reperibilità sono: mattino 9,00 – 13,00 / pomeriggio 15,00 – 18,00 l’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Qualora il dipendente debba assentarsi dal domicilio durante gli orari visite fiscali per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, è tenuto a dare preventiva comunicazione all’amministrazione che in caso può richiedere la certificazione a giustificazione dell’assenza.

La certificazione a giustificazione dell’assenza, è valida solo se è rilasciata da medici convenzionati con il SSN mentre non è valida quella rilasciata da medici professionisti .

Per quanto riguarda il trattamento economico per insegnanti, docenti e personale scolastico ATA assenti per malattia, l’assenza inferiore a 10 giorni è

pagata con il trattamento base, fatta eccezione per la malattia dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale INAIL o causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital o a terapie salvavita.

Polizia e vigili del fuoco:

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 10/2011 orari visite fiscali Polizia e Vigili del Fuoco ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dall’art. 16, commi 9 e 10, del Decreto Legge 98/2011 convertito con Legge 111/2011, riguardanti la materia dei controlli sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici e nello specifico è intervenuto a sottolineare che tali novità siano estese anche al personale della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Le novità introdotte dal suddetto decreto riguardano le regole per la visita fiscale, le fasce orarie di reperibilità, gli esoneri dall’obbligo di mantenere la reperibilità.

Quali sono gli orari da rispettare durante la malattia per i poliziotti e vigili del fuoco? Reperibilità fasce Orarie Visita Fiscale:

La visita fiscale dei dipendenti della Polizia di Stato e Vigili del Fuoco assenti per malattia può essere effettuata nella seguente fascia oraria: dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, vi è però l’esclusione dall’obbligo di reperibilità nei casi in cui l’assenza per malattia rientri in una delle cause di esclusione previste per i dipendenti pubblici.

Polizia Penitenziaria nuove fasce orarie 2015:

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha chiarito che le nuove fasce orarie di reperibilità 9-13 e 15-18, valide e obbligatorie per tutti i dipendenti pubblici e statali riguardano anche il personale della Polizia Penitenziaria.

Quali sono gli orari da rispettare durante la malattia perla Polizia Penitenziaria? Reperibilità fasce Orarie Visita Fiscale 2015 Polizia Penitenziaria dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Stesse regole dei dipendenti PA per le cause di esclusione dall’obbligo di reperibilità malattia.

Malattia Bimbo:

Gli Orari Visita Fiscale 2015 previsti per i dipendenti pubblici e privati assenti per malattia Bambino, sono stabiliti dall’art. 47 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, che dispongono il non obbligo da parte di genitori e bambini di rispettare gli orari visite fiscali, in quanto per legge è previsto che entrambi i genitori, alternativamente, abbiano il diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni.

Sabato o Domenica, festivi Natale, Capodanno e Pasqua:

Il Datore di Lavoro ha diritto a richiedere per i lavoratori privati il controllo medico domiciliare all’Inps o la ASL se l’ambito è pubblico. Tali richieste effettuate presso il servizio di medicina fiscale, sono a pagamento e vengono fatturate al richiedente nel momento della richiesta fornendo la sua esatta denominazione, indirizzo e Codice Fiscale.

La richiesta deve essere obbligatoriamente inoltrata via fax entro le ore 11.30 del giorno per cui si richiede il controllo, compreso il sabato, al presidio distrettuale di residenza. Entro le 11.30 del sabato devono altresì pervenire le richieste per i controlli da attuarsi nei giorni festivi come la Domenica, Natale, Capodanno, Pasqua o Ferragosto.


Cassazione: sì alla responsabilità civile della P.A. per le condotte dei propri dipendenti

Sussiste la potenziale responsabilità della Pubblica Amministrazione per condotte dei propri dipendenti che, sfruttando l’adempimento di funzioni pubbliche ad essi espressamente attribuite, ed in esclusiva ragione di un tale adempimento che quindi costituisce l’occasione necessaria e strutturale del contatto, tengano condotte, anche di rilevanza penale e pur volte a perseguire finalità esclusivamente personali, che cagionano danni a terzi, ogniqualvolta le condotte che cagionano danno risultino non imprevedibile ed eterogeneo sviluppo di un non corretto esercizio di tali funzioni.

È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 31 marzo 2015 n. 13799.

Per la Corte nessuna ragione di ordine costituzionale esclude la responsabilità della Pubblica Amministrazione (cui compete la selezione ed organizzazione delle persone che in concreto svolgono le sue proprie funzioni) per i danni che il non corretto, ma tuttavia non assolutamente imprevedibile ed eterogeneo, esercizio delle funzioni cagioni a terzi coinvolti nell’esercizio della funzione.

Addirittura secondo la Suprema Corte l’introduzione effettuata con l’art. 28 della Costituzione della responsabilità della Pubblica Amministrazione per fatto dei propri dipendenti è nel senso dell’affermazione espressa di un principio positivo.

In concreto l’applicazione del soprariportato principio comporta che il cosiddetto rapporto di immedesimazione organica non può costituire un limite a qualsiasi responsabilità dell’Amministrazione per fatti compiuti approfittando dello svolgimento della funzione pubblica.

Conclude, quindi, la Suprema Corte rilevando che non vi è alcuna ragione per non affermare potenzialmente sussistente, nei limiti sopra indicati, la responsabilità indiretta ex art. 2049 del codice civile.

La vicenda concreta sulla base della quale la Corte ha pronunciato il suindicato principio di diritto riguarda una dipendente dell’Ufficio Notifiche (UNEP) condannata per peculato e di truffa aggravata e falso.

I Giudici d’Appello avevano rigettato la domanda risarcitoria nei confronti del datore di lavoro Ministero della Giustizia.

La Corte di Cassazione, per i motivi sopra esposti, ha annullato la sentenza con rinvio al giudice civile il quale dovrà, alla luce dei principi sopra esposti e dalle risultanze istruttorie, valutare la sussistenza o meno nel caso concreto delle condizioni per affermare la sussistenza della responsabilità della Pubblica Amministrazione, individuare l’eventuale danno della parte civile, ed in caso di esito positivo, quantificarlo.

Leggi: Cassazione Sentenza n. 13799 ud. 31 03 2015


Riforma della Pubblica Amministrazione. Dirigenti licenziabili

Primo sì del Senato, in commissione Affari Costituzionali, al Ddl di riforma della Pubblica amministrazione. Tra le novità la stretta sulle assenze nella Pa e la scure sulle società partecipate. «È stato votato (01.04.2015 ndr) il mandato al relatore, ora senza perdere un minuto andiamo alla discussione in Aula» ha dichiarato il ministro per la Pa, Marianna Madia, al termine della seduta. L’esame proseguirà mercoledì prossimo, 8 aprile. Il sì di Palazzo Madama arriverà dopo Pasqua.

Cosa cambia:

Pa, dirigenti licenziabili: senza incarico decadono.

I dirigenti privi di incarico vengono collocati in disponibilità e passato un certo periodo, da definire, decadono dal ruolo unico. Il punto, che in sostanza rende licenziabile il dirigente, ha avuto l’ok della commissione Affari Costituzionali del Senato.

Al via ruolo unico dirigenti

La dirigenza sarà articolata in ruoli unificati, con piena mobilità. La riforma prevede anche l’eliminazione della distinzione in due fasce. Inoltre, viene stabilito, gli incarichi dirigenziali avranno una durata di tre anni, rinnovabili una sola volta senza ripassare per un bando e una selezione. Oltre al concorso per diventare dirigenti a tempo indeterminato sarà necessario anche superare un altro esame, dopo i primi anni di servizio.

Niente più automatismi per carriere dirigenti

Un emendamento del relatore alla delega Pa sancisce il «superamento degli automatismi nel percorso di carriera», che dipenderà dalla «valutazione», ovvero dal merito Viene ribadita la definizione di limiti assoluti per il trattamento economico complessivo.

Segretari comunali aboliti, ma ‘fase ponte’ 3 anni

Previsto il mantenimento della funzione relativa al controllo di legalità, ma superando la figura del segretario comunale e provinciale, che confluirà nel ruolo unico della dirigenza pubblica. Ci sarà però una fase ponte, per cui in sede di prima applicazione, per tre anni, le funzioni in questione verranno affidate ai dirigenti del ruolo unico provenienti dall’albo dei segretari comunali.

Ok al taglio delle Camere di Commercio

Ieri la commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato l’emendamento che sancisce la riduzione delle Camere di Commercio da 105 a 60. Il via libera al testo dovrebbe arrivare domani: l’approdo in Aula è previsto per giovedì. La proposta di modifica approvata, presentata dal relatore Giorgio Pagliari (Pd), prevede la «riduzione» delle Camere di commercio «mediante accorpamento». La soglia dimensionale minima dovrà essere di 80.000 imprese iscritte nel registro.

Sì alla norma “taglia-decreti”

Con un altro emendamento, sempre proposto dal relatore, si è introdotto nel testo del ddl l’articolo 15 bis, che delega il Governo a modificare e abrogare le disposizioni di legge che prevedono l’adozione di provvedimenti attuativi. L’obiettivo è duplice: semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e dare «maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi». In pratica l’Esecutivo, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per le Riforme, potrà eliminare una o più disposizioni legislative «che prevedano provvedimenti non legislativi di attuazione, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011». La sforbiciata tocca decreti ministeriali, dpcm e regolamenti, mentre restano esclusi i decreti legislativi.

Al via il riordino dei servizi pubblici locali

È stato inoltre approvato l’emendamento che dà il via libera al riordino dei servizi pubblici locali. Tra le novità la previsione di incentivi agli enti locali che accorpano le attività e che «privatizzano, o meglio cedono il controllo a privati», ha spiegato la senatrice Pd Linda Lanzillotta, commentando una modifica a sua firma. Si apre anche a una ricognizione per eliminare regimi di esclusività non giustificati e contrari alla concorrenza.

Reati di mafia. E’ sui reati di mafia che arriva una prima stretta. Aumentano infatti le pene per il 416 bis e la corruzione. Per chi fa parte di una associazione mafiosa formata da 3 o più persone è prevista la reclusione da 10 a 15 anni (oggi è dai 7 ai 12). Le pene aumentano per chi promuove, organizza e dirige l’associazione. Per quel che riguarda la reclusione, si passa dagli attuali 9-14 anni a 12-18 anni previsti nel ddl.

Falso in bilancio. Sul falso il bilancio, le pene per le società non quotate andranno da 1 a 5 anni (e ciò renderà impossibile l’uso delle intercettazioni). Per le società quotate, invece, le pene andranno da un minimo di 3 ad un massimo di 8 anni. Per le piccole imprese si andrà da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni. Le sanzioni pecuniarie a carico delle società che hanno tratto vantaggio o avuto interesse dal falso in bilancio, la misura arriva a 600 quote per le società in Borsa e a 400 quote per le non quotate.

Più poteri di vigilanza all’Anac. Aumenta il peso dell’Anac, l’autorità nazionale anti corruzione che dovrà essere informata attraverso il suo presidente dal pm qualora quest’ultimo eserciti l’azione penale per reati contro la pubblica amministrazione. L’Anac, inoltre, potrà intervenire sui contratti di appalto segretati e sarà informata su ogni notizia emersa in contrasto con le regole della trasparenza nelle controversie sull’affidamento di lavori pubblici e sul divieto di rinnovo tacito di contratti di lavoro pubblici.

Pubblica amministrazione. Novità anche per quel che  riguarda la corruzione nella pubblica amministrazione. Ma per poter richiedere un patteggiamento sarà necessaria la restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato corruttivo. Questo varrà per alcuni dei principali reati contro lo Stato. Non solo: sulla condizionale, per ottenere la sospensione della pena, bisognerà aver risarcito la PA.


BUONA PASQUA !!!

Pasqua 2015