Modulistica – aggiornamento giugno 2012

Le relate di notifica devono essere, in calce all’atto, correttamente compilate (complete del Cognome e Nome del Messo Comunale e della sua qualifica, possibilmente a stampa o con timbro, oltre che della di lui sottoscrizione) sia sull’originale che sulla copia che è consegnata al destinatario o chi per lui o depositata nella Casa Comunale.

Si ricorda, inoltre, la grande importanza della relazione di notifica ai sensi dell’art. 148 del c.p.c..

MODULISTICA – giugno 2012


MEETING INTERNAZIONALE DELLE POLIZIE LOCALI

Importante Convegno Internazionale al quale parteciperà un rappresentante di ANNA nella persona di uno dei componenti della Giunta Esecutiva Nazionale della nostra Associazione:

Le notifiche via mail: problematiche e soluzioni

Lazzaro Fontana

Comandante del Corpo Unico Intercomunale di P.M. Unione Colline Matildiche (RE)

MEETING INTERNAZIONALE DELLE POLIZIE LOCALI

FORMAZIONE

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

BUSSOLA DELLE NUOVE ESIGENZE LAVORATIVE

Nella splendida cornice di Castel dell’Ovo dal 27 al 30 giugno 2012, AT WORK, meeting internazionale delle Polizie Locali.Si svilupperà per tutti i poliziotti locali un inedito momento formativo e di aggiornamento professionale attraverso laboratori tematici, seminari e incontri istituzionali ed internazionali con esperti del settore. Tre corsi tematici di approfondimento per le problematiche quotidiane della professione.

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comunicazione@atworkpolizialocale.it

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349.6701755

Rassegna stampa: Meeting Napoli 2012


Notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari

Ministero degli Affari Esteri

Notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari

 

L’attività di notificazione è una fase fondamentale dei processi civili, penali, tributari, amministrativi, fallimentari e del lavoro, nonché di alcune fasi pre-processuali o amministrative, che dà la conoscenza legale di un provvedimento mediante la consegna di un atto, giudiziario o extragiudiziario, da parte di un particolare soggetto notificatore, secondo precise modalità.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 71/2011 l’Ufficio consolare provvede alla notifica degli atti ad esso rimessi, in conformità alle disposizioni di cooperazione giudiziaria dell’UE, alle convenzioni internazionali in materia e alle leggi dello Stato di residenza.

NOTIFICA ALL’ESTERO DEGLI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE.
Le informazioni sono reperibili nella “Guida alla notifica all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale”.

NOTIFICA DI ATTI AMMINISTRATIVI A PERSONE RESIDENTI ALL’ESTERO

A. IN CASO DI INDIRIZZO CONOSCIUTO

1. La prima cosa da verificare è se il paese di destinazione abbia ratificato la convenzione di Strasburgo del 24.11.1977. Attualmente i paesi che hanno aderito sono AUSTRIA, BELGIO, ESTONIA, FRANCIA, GERMANIA, ITALIA, LUSSEMBURGO e SPAGNA* (le Autorità spagnole considerano che la Convenzione di Strasburgo del 1977 non sia applicabile ai casi di infrazioni la cui sanzione non rientri nella competenza delle Autorità giudiziarie, come nella maggior parte delle infrazioni stradali).
Tutte le informazioni riguardanti la Convenzione sono reperibili sul sito www.conventions.coe.int. Sotto il titolo “Council of Europe Treaties” che appare in alto a sinistra, cliccando sulla voce “Full List” si ha l’elenco completo delle convenzioni; quella che interessa la materia in questione è la 094 “European Convention on the Service abroad of Documents relating to Administrative Matters”. Cliccando su questa voce, è possibile ottenere il testo della Convenzione (sia in formato Word che Html) nonché l’elenco delle Autorità Centrali designate dai Paesi aderenti per la ricezione delle notifiche ed i formulari da utilizzare (questi ultimi sono alla fine del testo della Convenzione in formato Word).
Ai sensi di tale Convenzione le richieste di notifica dovranno essere inviate:

  • direttamente alle Autorità centrali designate dai paesi aderenti (in Italia al Ministero degli Affari Esteri). L’atto da notificare dovrà essere inviato in doppia copia, in lingua italiana (anche se si consiglia la traduzione nella lingua del paese destinatario o nella lingua veicolare conosciuta) accompagnato dal formulario;

oppure

  • ai sensi dell’art. 11, direttamente agli interessati dei provvedimenti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Alle modalità di notifica di cui all’art. 11 si oppone però la Germania.

2. Nel caso in cui il Paese non sia firmatario della predetta Convenzione (ma rientri nella lista di Paesi sottoriportata), è comunque possibile la notifica a mezzo posta raccomandata dal momento che la normativa locale non prevede motivi ostativi alla trasmissione diretta da parte degli uffici dell’Amministrazione pubblica italiana:

  • ALBANIA
  • AUSTRALIA
  • CANADA
  • CILE
  • COLOMBIA
  • COSTA RICA
  • EL SALVADOR
  • FILIPPINE
  • FINLANDIA
  • GIORDANIA
  • GRAN BRETAGNA
  • IRAQ
  • IRLANDA
  • ISRAELE
  • LETTONIA
  • MOZAMBICO
  • NUOVA ZELANDA
  • OMAN
  • PAESI BASSI
  • PARAGUAY
  • PERU’
  • PORTOGALLO
  • REP. DI COREA
  • SINGAPORE
  • SLOVACCHIA
  • SVEZIA
  • UGANDA
  • UNGHERIA

3. La notifica di atti a soggetti residenti nelle Repubbliche della ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia) deve avvenire, come previsto dall’art. 4 della Convenzione italo-jugoslava di assistenza giudiziaria e amministrativa firmata a Roma il 3.12.1960, per il tramite del nostro Ministero della Giustizia. Gli atti andranno pertanto inviati direttamente al predetto Dicastero – DGGC Uff. II, Via Arenula 70, 00186 ROMA.

4. Per tutti gli altri Paesi l’atto, in doppia copia e con traduzione nella lingua del paese di destinazione o nella lingua veicolare in uso, va spedito direttamente alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero (il cui elenco è disponibile all’indirizzo http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/LaReteDiplomatica/Ambasciate/default.htm). Sarà cura della Rappresentanza restituire all’ufficio richiedente una copia dell’atto con la relata di notifica.

B. IN CASO DI INDIRIZZO SCONOSCIUTO

Non è possibile effettuare la notifica dell’atto all’estero.

Normativa


Tesseramento anno 2013

 

 

La Giunta Esecuiva ed il Consiglio Generale nella riunione del 9.06.2012 hanno approvato le quote di iscrizione all’Associazione per l’anno 2013.

Le tipologie delle quote di adesione all’Associazione A.N.N.A. per l’anno 2013 sono:

Tipo A – Messi Comunali: € 65,00

Tipo B – Messi del Giudice di Pace e di Conciliazione: € 65,00

Tipo C – Ufficiali Giudiziari: € 65,00

Tipo D – Messi Provinciali: 65,00

Tipo E – Messi Notificatori di cui alla legge 296/2006 (Legge Finanziaria del 2007)  € 65,00

Tipo F – Addetti di Polizia Municipale: € 65,00

Tipo G – Avvocati: € 150,00

Tipo H – Ex Messi Comunali non più in attività: € 35,00 (con esclusione della copertura assicurativa)

Tipo I – Comuni fino a 10.000 abitanti: € 130,00

Tipo L – Comuni con popolazione da 10.001 a 100.000 abitanti: € 180,00

Tipo M – Comuni con popolazione oltre i 100.001 abitanti: € 250,00

Tipo N – Altri Enti (Consorzi di servizi, Unioni, ecc.): € 300,00

Tipo O – Soggetti privati ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dell’Associazione: € 250,00

Tipo P – Dirigenti pubblici: € 70,00

L’iscrizione delle tipologie A, B, C, D, E, F, G comprendono la copertura assicurativa oltre alle agevolazioni previste dalle convenzioni che l’Associazione ha già stipulato e che effettuerà.

La Giunta Esecutiva e il Consiglio Generale dell’Associazione nelle rispettive sedute del 5 febbraio 2011 hanno deliberato, tra l’altro, nuove opportunità al fine di favorire l’adesione dei Comuni o delle loro forme Associate (Unioni, Consorzi, etc …) che rinnovano l’iscrizione all’Associazione.

Tutti gli Enti che, già soci nell’anno precedente, rinnoveranno l’adesione ad A.N.N.A. entro il 28 febbraio dell’anno 2013, avranno diritto a:

  • Iscrizione gratuita ad A.N.N.A. di un proprio dipendente (preferibilmente che svolga le mansioni di Messo Comunale);
  • Sconto del 15% sul costo dell’iscrizione dei propri dipendenti, fino ad un massimo di 10, ai corsi di formazione organizzati da A.N.N.A.. Tale sconto si applica alla sola quota di partecipazione comprensiva dell’iscrizione del singolo dipendente all’Associazione A.N.N.A..

Scarica il  Modulo adesione Messo Comunale 2013

Scarica il Modulo adesione Dirigente 2013

Scarica il Modulo adesione Ente 2013


Direttiva Europea n. 136/2009

Direttiva Europea n. 136-2009


L’Europa arresta la comunicazione elettronica in nome della privacy

Dati personali, cookies, consumatori on line, provider, trasparenza: al centro degli ultimi due decreti legislativi approvati dal Governo italiano in recepimento delle normative europee sulla comunicazione elettronica c’è la volontà di tutelare i diritti degli utenti attraverso un sistema di regole molto più rigido. Che scatena subito le polemiche di Italia e Gran Bretagna in tema di e-commerce

“Rete” di protezione

Chi si era abituato alla libertà totale del web faticherà non poco, ad accettare le nuove regole.

La direttiva europea 2002/58, emendata dalla direttiva 2009/136, è ufficialmente legge nei 27 paesi dell’UE, che ha optato per la definizione di una maggior protezione dei dati personali di consumatori e utenti contro le continue violazioni di privacy e lo spam, due problemi per i quali da tempi immemori si disquisisce tra il dove cominci il danno e dove finisca l’accentazione in cambio di una rete comunque “friendly”. D’ora in poi quel confine è ben tracciato: nomi, indirizzi email e informazioni bancarie dei clienti dei provider TLC e ISP dovranno, infatti, essere adeguatamente protetti. Per esempio, i dati di ogni telefonata o sessione di navigazione in rete devono essere tenuti al sicuro da qualsiasi uso indesiderato, accidentale o fraudolento. Gli operatori risponderanno delle responsabilità che derivano dall’elaborazione, o anche solo dalla memorizzazione di queste informazioni. La norma impone inoltre agli operatori una maggior tutela della sicurezza, identificandone la responsabilità in materia di protezione dei dati. La seconda parte si incentra sullo spam. L’articolo 13 della direttiva proibisce esplicitamente di utilizzare l’email di qualcuno a scopi commerciali senza che questi abbia acconsentito (stesso divieto vale per gli sms via cellulare). Infine i cookies, le stringhe di testo di piccola dimensione usate per eseguire autenticazioni automatiche, tracking di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono a determinati siti Internet. La nuova direttiva impone quindi ai gestori di server e siti Internet di chiedere il consenso esplicito, in gergo “opt-in”, per memorizzare determinate informazioni (ad eccezione per i cookies indispensabili alla navigazione). E qui la polemica impazza, perché nel settore e-commerce, per le aziende, la possibilità di conservare informazioni di navigazione utenti è fondamentale per poi impostare campagne di marketing o pubblicità mirate.

Dentro l’agenda digitale

Le nuove norme sono state approvate dal Consiglio dei Ministri a margine del pacchetto di misure per la realizzazione dell’Agenda digitale, che prevedono tra gli altri nuovi interventi per stimolare gli investimenti in infrastrutture di comunicazione. I provvedimenti:

  • modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata.
  • modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del Regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le Autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.

Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 27/03/2012) 07/06/2012, n. 9237

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22966-2010 proposto da:

FALLIMENTO DELLA LUDOVICO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in persona del Curatore dott. L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso l’avvocato VALENZA DINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MENDOLIA STEFANO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LUDOVICO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, FUNETTA S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), S. SIMEONE HOLDING S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), BUSTAFFA EMILIO &

FIGLI S.P.A., S.A.;

– intimati –

nonchè da:

LUDOVICO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Liquidatore pro tempore, S.A., anche in proprio e nella qualità di liquidatore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONELLI 9, presso l’avvocato MERLA MICHELE, rappresentati e difesi dall’avvocato VITTORIO DI MARTINO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

FALLIMENTO DELLA LUDOVICO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, FUNETTA S.R.L., S. SIMEONE HOLDING S.R.L., BUSTAFFA EMILIO & FIGLI S.P.A.;

– intimati –

nonchè da:

FALLIMENTO DELLA LUDOVICO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in persona del Curatore dott. L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso l’avvocato VALENZA DINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MENDOLIA STEFANO, giusta procura in calce al ricorso principale e al presente atto;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

LUDOVICO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, FUNETTA S.R.L., S. SIMEONE HOLDING S.R.L., BUSTAFFA EMILIO & FIGLI S.P.A., S.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 695/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 24/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2012 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato VALENZA STEFANO, con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto altri ricorsi;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Società, l’Avvocato MERLA MICHELE, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso principale assorbito il ricorso incidentale.

Svolgimento del processo
1. Con sentenza 21 gennaio 2010, il Tribunale di Brescia dichiarò il fallimento della Ludovico s.r.l. in liquidazione, accogliendo il ricorso in data 11 settembre 2009 della Società Bustaffa Emilio &

figli s.p.a..

Contro la predetta sentenza proposero reclamo alla Corte d’appello di Brescia Funetta s.r.l., S. Simeone Holding s.r.l., Ludovico s.r.l. in liquidazione e S.A., nella qua qualità di legale rappresentante delle predette società e in proprio, deducendo tra l’altro in particolare la nullità della notifica dell’istanza di fallimento alla società, eseguita con il rito degli irreperibili, di cui all’art. 143 c.p.c..

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza 24 agosto 2010, respinto il motivo di appello sulla competenza, sulla premessa che la sede legale era stata trasferita a (OMISSIS) nonostante la conservazione della sede operativa in provincia di (OMISSIS), ha revocato la dichiarazione di fallimento. Nella sentenza si riferisce che all’udienza pre-fallimentare del 4 novembre 2009 il creditore istante aveva dichiarato che i tentativi fatti per notificare il ricorso alla società nella sua sede legale in (OMISSIS), o presso il suo liquidatore S.A., pure in (OMISSIS) all’indirizzo risultante dal registro delle imprese o al suo indirizzo anagrafico non erano andati a buon fine; che l’istante era stato autorizzato dal giudice alla notifica “con il rito dell’irreperibilità”, e che aveva proceduto alla notificazione a norma dell’art. 143 c.p.c.; che anteriormente al giudizio lo stesso creditore aveva notificato alla società un decreto ingiuntivo il 13 giugno 2008 nella sua sede in (OMISSIS); che pertanto, per assicurare l’effettiva instaurazione del contraddittorio, il creditore avrebbe dovuto eseguire la notifica del ricorso e del decreto di comparizione della società presso la sua sede effettiva ex art. 140 c.p.c. e art. 46 c.c. anche nella sede dove era stato notificato l’anno prima il decreto ingiuntivo; che, in conformità della giurisprudenza di legittimità, in difetto di ciò la notifica eseguita a norma dell’art. 143 c.c. doveva ritenersi nulla.

3. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il fallimento in persona del curatore per quattro motivi, con atto notificato il 30 settembre 2010.

La società resiste con controricorso e ricorso incidentale in punto di competenza. Il fallimento ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

Motivi della decisione
4. I ricorsi principale e incidentale sono stati riuniti.

5. Il ricorso incidentale della società interamente vittoriosa nel giudizio di merito, pur vertendo sulla questione pregiudiziale della competenza, è condizionato, non essendovi poteri d’ufficio della corte a pronunciarsi su un punto già deciso dal giudice di merito, e nascendo l’interesse del ricorrente esclusivamente dall’eventuale accoglimento del ricorso principale, sicchè deve essere esaminato dopo di questo (Cass. Sez. un. 31 ottobre 2007 n. 23019).

6. Con il primo motivo di ricorso si denuncia il vizio di motivazione circa la sede effettiva della società e la conoscenza di essa da parte del creditore istante e del tribunale. Si sostiene che la precedente notificazione del decreto ingiuntivo nella vecchia sede legale non poteva valere a identificare la sede della società dopo che questa aveva trasferito la sede legale a (OMISSIS) da oltre un anno.

Con il secondo motivo si denuncia la falsa applicazione dell’art. 46 c.c.: si deduce che la notificazione degli atti giudiziari nella sede effettiva, anzichè nella sede legale della società costituisce una facoltà per i terzi, e non un obbligo.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 143 c.p.c., norma che deve ritenersi applicabile anche nel procedimento di cui all’art. 15, L. Fall., in caso di negligenza del debitore che impedisca o ritardi le notificazioni. Dai quattro tentativi di notificazione eseguiti era emersa l’irreperibilità della società e del suo amministratore.

Con il quarto motivo si denuncia il vizio di motivazione sulla negligenza del debitore nelle comunicazioni dovute al registro delle imprese e all’anagrafe.

6. Il ricorso è fondato con riguardo alle osservazioni che seguono.

Va premesso che la notifica eseguita con il rito degli irreperibili era stata preceduta, come risulta dagli atti di causa, che questa corte è abilitata ad esaminare direttamente in forza della natura processuale del mezzo d’impugnazione, da quattro tentativi, nessuno dei quali andato a buon fine, presso tre indirizzi diversi: 1-2) in data 1/10/2009 alla società in persona “del liquidatore leg.rap.” in (OMISSIS) (residenza del liquidatore secondo l’iscrizione nel registro delle imprese), e sia il 6/10/2009 presso la sede legale della società in (OMISSIS); 3) il 14/10/2009 ad S.A. nella sua qualità di liquidatore della Ludovico s.r.l. unipersonale in (OMISSIS); il 22/10/2009 allo stesso S. presso la residenza anagrafica in (OMISSIS).

7. Il giudice di merito ha ritenuto che, sebbene i ripetuti tentativi di notificare il ricorso per la dichiarazione di fallimento, con il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, non fossero andati a buon fine, il giudice non potesse autorizzare la notifica “con il rito dell’irreperibilità”, perchè anteriormente al giudizio lo stesso creditore aveva notificato alla società un decreto ingiuntivo il 13 giugno 2008 nella sua sede in (OMISSIS); che pertanto, per assicurare l’effettiva instaurazione del contraddittorio, il creditore avrebbe dovuto eseguire la notifica del ricorso e del decreto di comparizione presso la sede effettiva della società, ex art. 140 c.p.c. e art. 46 c.c., anche nella sede dove era stato notificato l’anno prima il decreto ingiuntivo; che, in conformità della giurisprudenza di legittimità, in difetto di ciò la notifica eseguita a norma dell’art. 143 c.c.. doveva ritenersi nulla. L’assunto non è condivisibile.

8. Si deve osservare che nella fattispecie di causa il decreto ingiuntivo era stato notificato più di un anno prima non già in una sede effettiva, diversa dalla sede legale, bensì nella stessa sede legale della società in (OMISSIS), e che dopo di allora la società aveva trasferito la sua sede legale in (OMISSIS), osservando gli oneri di pubblicità relativi. Non vi era dunque alcuna ragione per la quale si dovesse supporre che, sebbene avesse trasferito la sede legale, la società avesse conservato la vecchia sede legale come sede effettiva.

In tale situazione, il creditore aveva l’onere dì tentare la notificazione nella nuova sede legale, osservando le prescrizioni dell’art. 145 c.p.c.. L’assunto che dovesse essere compiuto un ulteriore tentativo di notificazione alla società ex art. 140 c.p.c. e art. 46 c.c. (nella sede dove era stato notificato l’anno prima il decreto ingiuntivo: ma dell’inconsistenza del riferimento a questo luogo s’è già detto), è stato dal giudice di merito motivato con il richiamo alla sentenza pronunciata da questa corte a Sezioni unite, 4 giugno 2002 n. 8091, quando l’art. 145 c.p.c., nel testo anteriore all’attuale, non prevedeva per le persone giuridiche forme di notificazione equivalenti a quelle previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c. Per supplire a quella lacuna, con il precedente richiamato questa corte affermò il principio che, esaurite le forme di notificazione previste espressamente dall’art. 145 c.p.c., si applicassero gli artt. 140 e 143, precisando, quanto alla notificazione a norma dell’art. 140 c.p.c., che ciò dovesse essere fatto nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell’atto e purchè avesse un indirizzo diverso da quello della sede dell’ente;

oppure, nel caso in cui la persona fisica non fosse indicata nell’atto da notificare, direttamente nei confronti della società.

La soluzione così elaborata dalla giurisprudenza per supplire alla lacuna è stata successivamente, in larga parte, fatta propria dal legislatore, che con la L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 dopo aver modificato l’art. 145 c.p.c., comma 2, ha sostituito il terzo, disponendo che, se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione “alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente”, può essere eseguita anche a norma degli artt. “140 o 143”. In base alla nuova disciplina, dunque, il vano esperimento delle forme di notificazione previste nell’art. 145 c.p.c., commi 1 e 2 consente bensì l’utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c. per la notificazione alle persone giuridiche. Ciò, tuttavia, con la doppia precisazione che:

1) la notifica è fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente, e non già all’ente in forma impersonale (cfr. Cass. ord. 13 settembre 2011 n. 18762), e 2) le due strade sono alternative, dovendosi seguire quella prevista dall’art. 140 se il recapito della predetta persona fisica è noto, ma sul luogo non si rinvengono persone alle quali consegnare il plico, e quella prevista dall’art. 143, nel caso d’irreperibilità della persona fisica medesima.

Nel caso oggi all’esame della corte, non è controverso che fossero state già tentate senza successo le forme di notificazione previste nell’art. 145 c.p.c., commi 1 e 2 e in particolare, oltre a quella nella sede legale della società, anche quella alla persona giuridica presso il suo rappresentante legale, sia all’indirizzo risultante dal registro delle imprese e sia a quello risultante dall’anagrafe, sicchè non si poteva procedere se non in base alle forme previste dagli art. 140 e 143, che per quel che s’è detto sono alternative.

La parte, dunque, aveva richiesto informazioni all’anagrafe del Comune di (OMISSIS) circa il luogo di residenza del signor S., e la risposta, nel confermare l’indirizzo anagrafico, aveva precisato che, tuttavia, “dal 27/10/2008 è stata aperta una procedura di cancellazione per irreperibilità”.

Ricorrevano pertanto i presupposti per la notificazione dell’atto alla società, presso il suo legale rappresentante S.A. con il rito degli irreperibili, in forza del principio di diritto per cui, a norma dell’art. 145 c.p.c., u.c., la notificazione alla persona giuridica, che non sia stato possibile notificare nei modi indicati dai commi precedenti, deve notificarsi presso il suo legale rappresentante, identificato nell’atto, a mezzo posta, a norma dell’art. 140 c.p.c., solo se sia noto il recapito di questi, e a norma dell’art. 143 se la persona fisica che rappresenta l’ente sia irreperibile in base alle ricerche fatte.

L’accoglimento del ricorso principale rende necessario l’esame del ricorso incidentale condizionato. Si deduce che il tribunale di Brescia sarebbe incompetente, perchè la società, trasferendo la sede legale a (OMISSIS), avrebbe conservato la sede effettiva in (OMISSIS), in provincia di (OMISSIS). La tesi non può essere condivisa, essendo basata su mere affermazioni della parte. Dalla premessa che la società avesse in precedenza la sede legale in Rottofreno non discende logicamente che tale sede avrebbe conservato come sede “effettiva”, pur dopo il trasferimento della sede legale in (OMISSIS).

In conclusione il ricorso principale va accolto, e quello incidentale rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il reclamo proposto contro la sentenza di dichiarazione di fallimento pronunciata il 21 gennaio 2010 dal Tribunale di Brescia.

Condanna i soccombenti al pagamento delle spese liquidate:

per il reclamo, in Euro 2.550,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari e Euro 500,00 per diritti;

e per il giudizio di legittimità in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari;

oltre alle spese generali e aglio accessori come per legge.

Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, il 27 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012


Busta paga via mail, c’è l’ok del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro ha dato il suo benestare al prospetto paga totalmente elettronico, purché il lavoratore abbia la possibilità di “materializzarlo”

Il Ministero del Lavoro, in risposta al quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con l’Interpello n. 13 del 30 maggio 2012, ha stabilito la piena legittimità della consegna del prospetto paga anche mediante posta elettronica non certificata, purché il lavoratore possa entrare nella disponibilità del prospetto e possa “materializzarlo”.

Il prospetto paga potrà essere collocato su sito web aziendale che dovrà essere dotato di un’area riservata con accesso al solo lavoratore interessato, mediante l’assegnazione di una password o codice segreto personale. Il datore di lavoro dovrà però adottare le misure necessarie a comprovare l’avvenuto adempimento rispetto a ciascun lavoratore.


Riunione Giunta Esecutiva del 9.06.2012

Ai membri della Giunta Esecutiva

Ai Soci Fondatori

Oggetto: Convocazione Giunta Esecutiva

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione della Giunta Esecutiva che si svolgerà sabato 9 giugno 2012 alle ore 7:30 presso il Comune di Cesena – Palazzo Municipale – Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle ore 9:30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

  1. Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione 2012;
  2. Tesseramento 2013: quote d’iscrizione;
  3. Attività associative anno 2012/2013;
  4. Varie ed eventuali.

Leggi: Verbale GE 09 06 2012


Riunione Consiglio Generale del 9.06.2012

Ai Membri del Consiglio Generale

e p.c.:   Ai membri della Giunta Esecutiva, Ai Soci Fondatori

Oggetto: Convocazione Consiglio Generale

ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione del Consiglio Generale che si svolgerà sabato 9 giugno 2012 alle ore 7:30 presso il Comune di Cesena – Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle ore 9:30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

  1. Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione 2012;
  2. Tesseramento 2013: quote d’iscrizione;
  3. Attività associative anno 2012/2013;
  4. Varie ed eventuali.

Leggi: Verbale CG del 09 06 2012


Certificato medico al telefono? Reato sia per il medico sia per il paziente

La Corte di Cassazione, Sez. Penale, ha usato le maniere forti contro chi redige e contro chi utilizza certificati medici redatti solo sulla base di un colloquio telefonico, senza la effettiva visita del paziente.

La vicenda riguarda un medico e una sua paziente: il primo, in qualità di medico di base convenzionato con il servizio sanitario nazionale e quindi pubblico ufficiale, era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 480 c.p., per aver rilasciato un certificato medico di proroga della prognosi a favore di una sua paziente senza averla previamente visitata.

La paziente, a sua volta, era stata ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 489 c.p. per aver fatto uso della certificazione redatta dal medico di base, pur consapevole della falsità.

La sentenza di condanna è stata impugnata con ricorso per cassazione.

Il medico lamentava la sussistenza del dolo, avendo egli concesso la proroga sulla base di quanto accertato nella visita effettuata quattro giorni prima e i sintomi comunicatigli telefonicamente dalla paziente sarebbero stati compatibili con la malattia accertata pochi giorni prima.

Il medico, pertanto, legittimamente avrebbe effettuato la modifica della prognosi sulla base di quanto dichiarato per telefono dalla paziente.

A tutto concedere, era configurabile non il dolo ma la colpa, avendo il medico fatto affidamento sulle dichiarazioni della paziente, ciò che escludeva la penale rilevanza della condotta, non essendo prevista la figura colposa del delitto in esame.

La paziente, analogamente, deduceva l’insussistenza del reato in capo al medico, e, di riflesso, del reato, a lei contestato, di uso della falsa certificazione.

Anche secondo la donna, non sussisteva il reato contestato al medico in quanto costui, sulla scorta dei proprio sapere medico maturato un’esperienza pluridecennale e sulla base della visita medica effettuata pochi giorni prima in occasione della prima certificazione, poteva legittimamente ritenere ancora sussistente la malattia, sulla base di quanto riferito dalla paziente.

In sostanza, secondo la ricorrente non sarebbe necessaria l’effettuazione di un’ulteriore visita qualora il sanitario ritenga di essere in possesso aliunde di adeguati strumenti diagnostici.

Il reato contestato alla paziente, dunque, sarebbe ipotizzabile solo se si ritenesse non veritiera la persistenza della malattia, ma una prova del genere non era emersa.

La Corte di Cassazione, come anticipato, ha respinto entrambi i ricorsi.

Quanto al ricorso promosso dal medico, la Corte di Cassazione, in primo luogo, ha precisato che la falsa attestazione attribuita non attiene tanto alle condizioni di salute della paziente, quanto piuttosto al fatto che l’imputato aveva emesso il certificato «senza effettuare una previa visita e senza alcuna verifica oggettiva delle sue condizioni di salute, non essendo consentito al sanitario effettuare valutazioni o prescrizioni semplicemente sulla base di dichiarazioni effettuate per telefono dai suoi assistiti».

Di qui l’irrilevanza delle considerazioni sull’effettiva sussistenza della malattia o sulla induzione in errore da parte della paziente.

In relazione alla asserita natura colposa della condotta, la Corte di Cassazione ha replicato con una domanda retorica: «ci si chiede come il medico potesse non essere consapevole del fatto che egli stava certificando una patologia medica senza averla previamente verificata, nell’immediatezza, attraverso l’esame della paziente».

Non miglior sorte ha avuto il ricorso della paziente, ricorso peraltro esclusivamente incentrato sulla ritenuta insussistenza della falsità del documento, e dunque, sull’inesistenza del reato contestato al medico.

La Corte di Cassazione, quindi, si è limitata a richiamare le considerazioni sopracitate: «una volta ritenuta la falsità della certificazione medica, ne discende necessariamente la responsabilità della ricorrente per aver fatto uso».

Corte di Cassazione penale Sentenza 15-05-2012, n. 18687


Corso di formazione Venzone (UD) 28.06.2012

Giovedì 28 giugno 2012

Comune di Venzone (UD)

Palazzo Orgnani Martina
Via Mistruzzi 4

Orario:  9:00 – 13:00     14:00 – 17:00

Con il patrocinio Comune di Venzone (UD)

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 160,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2011 con rinnovo anno 2012 già pagato al 16.01.2012. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 200,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2012 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 270,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

  • Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]

  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Venzone – 2012
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Durì Francesco

  • Resp. Servizio Notifiche del Comune di Udine
  • Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Il Messo Comunale

  • Obblighi e competenze e responsabilità
  • Qualifica di pubblico ufficiale (art. 357, c.p.)

Il procedimento di notificazione:

  • Art. 137 c.p.c: il rispetto della privacy nel procedimento di notificazione
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Notificazione nella residenza, dimora e domicilio
  • L’art. 139 c.p.c. e criteri presenziali
  • Concetto di dimora, residenza e domicilio
  • Notifica a persone diverse dal destinatario (familiari, addetti alla casa o all’ufficio)
  • Notificazione in caso di irreperibilità o di rifiuto a ricevere la copia dell’atto (art. 140 c.p.c) e l’interpretazione della giurisprudenza: le novità alla luce della sentenza della Corte Costituzionale (n. 3/2010)
  • Notificazione presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c)
  • Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella repubblica (art. 142 c.p.c.)
  • Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.)
  • Notificazioni alle amministrazioni statali (art. 144 c.p.c.)
  • Notificazione alle persone giuridiche (art. 145 c.p.c) e novità introdotte dalla L. 263/2005 : analisi delle pronunce giurisprudenziali in tema di notificazione a persone giuridiche
  • Il ritiro degli atti presso la casa comunale (da parte di terzi e intestatari)

La notificazione a mezzo del servizio postale

  • Attività del messo e attività dell’ufficiale postale: ambito di applicazione della L. 890/1982 – Analisi delle diverse casistiche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali
  • Le modifiche all’art. 149 c.p.c.
  • Il nuovo art. 149 bis c.p.c e la notificazione a mezzo posta elettronica

La notificazione delle violazioni al Codice della Strada

  • I diversi momenti di perfezionamento della notifica
  • le novità introdotte dall’art. 36 della L. 120/2010 ” Disposizioni in materia di sicurezza stradale”

La notificazione degli atti tributari

  • Normativa speciale prevista dal D.P.R. 600/1973
  • L’ art. 60 D.P.R. 600/1973 dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, c. 1 del D.L. 40/2010 convertito in L. 73/2010, dall’art. 38 del D.L. 78/2010 conv. In L. 122/2010
  • Le disposizioni introdotte dalla L. 296/2006: l’art. 1, comma 158 – 160 della Legge Finanziaria 2007 (individuazione dei soggetti che possono procedere alla notificazione degli atti di accertamento dei tributi locali e degli atti di invito al pagamento di entrate extratributarie di Comuni e Province e relative problematiche)

EVOLUZIONE DELLA FIGURA DEL MESSO IN SENSO “DIGITALE”

La pubblicazione di atti e documenti all’albo on line

  • Le novità introdotte dall’art. 32 della L. 69/2009: la pubblicazione legale sul sito web a partire dal 1 gennaio 2011 – Aspetti problematici
  • Il Nuovo Codice dell’Amministrazione digitale: cosa pubblicare all’albo, originali e copia, il valore del pdf
  • La trasmissione informatica di documenti: le modifiche apportate agli art. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 82/2005
  • La referta di pubblicazione all’albo on line: che può firmare ma, soprattutto, come firmare – Le modifiche introdotte dall’art. 1 del D. Lgs. 235/2010: la firma elettronica
  • Le recentissime novità in materia di posta elettronica certificata e l’introduzione dell’art. 149 bis del c.p.c. ovvero la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata
  • Le problematiche conseguenti alla modifiche apportate all’art. 26 del DPR 602/1973: la notifica delle cartelle esattoriali a mezzo PEC
  • Le raccomandazioni del Garante privacy contenute nella delibera n. 88/2011 : i limiti temporali, il rispetto del diritto all’oblio, le responsabilità
  • Risposte ai quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: L’attività Formativa dell’Associazione 2012

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Venzone 2012


Corso di formazione/aggiornamento Montevarchi (AR) 26.06.2012

La riorganizzazione della pubblica amministrazione e nell’ottica della gestione di un archivio digitale, dell’uso della posta elettronica certificata, dell’albo pretorio on line. Sviluppo ed implementazione dei flussi documentali.

Martedì 26 giugno 2012

Comune di Montevarchi (AR)

Sala del Consiglio Comunale
Via dei Mille 2

Orario:  9:00 – 14:00

Con il patrocinio Comune di Montevarchi (AR)

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 130,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2011 con rinnovo anno 2012 già pagato al 16.01.2012. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 150,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2012 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 200,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

  • Versamento in Banca sul Conto Corrente:

Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]

  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Montevarchi 2012
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Deiana Antonella

  •  Archivista informatico

PROGRAMMA:

  • Il nuovo codice dell’amministrazione digitale: principali novità, obblighi per le pubbliche amministrazioni, sanzioni e premialità
  • Documento informatico: normativa e valore giuridico, firme elettroniche, presentazione di istanze e dichiarazioni per via telematica
  • Posta elettronica certificata: modalità operative, normativa e valore giuridico, obblighi per le imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti
  • Casella certificata del cittadino (postacertificat@): modalità operative, normativa e valore giuridico, notifica di atti informatici per via telematica
  • Albo on-line: normativa e valore giuridico, pubblicazione di documenti originali analogici (cartacei) attraverso processi di digitalizzazione
  • Tutela della riservatezza, trasparenza, pubblicità e accesso: linee guida in materia di trattamento dei dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione su Web di documenti amministrativi
  • Sistema informatico di gestione dell’albo on-line
  • Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: L’attività Formativa dell’Associazione 2012

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Montevarchi 2012


Cons. Stato, Sez. V, Sent., (data ud. 10/01/2012) 28/05/2012, n. 3119

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4824 del 2011, proposto da:

CISA S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Quinto e Luigi Mariano, con domicilio eletto presso Placidi Studio in Roma, via Cosseria, n. 2;

contro

COMUNE DI MARTINA FRANCA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Olimpia Cimaglia, con domicilio eletto presso Eugenio Felice Lorusso in Roma, via Cola di Rienzo, n. 271;

B.F., non costituito in giudizio;

COMUNE DI GINOSA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Rita Semeraro, con domicilio eletto presso Giuseppe Pecorilla in Roma, via Flaminia, n. 56;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE, Sez. I, n. 825/2011, resa tra le parti, concernente PROVVEDIMENTO COMMISSARIO AD ACTA DI DETERMINAZIONE TARIFFA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Martina Franca e del Comune di Ginosa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2012 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Quinto e Lorusso, per delega degli Avvocati Cimaglia e Semeraro;

Svolgimento del processo
1. Con la sentenza n. 825 del 12 maggio 2011 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. I, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Ginosa per l’annullamento del provvedimento del Commissario ad acta, privo di data, con cui è stata dichiarata legittima l’applicazione analogica a favore di CISA S.p.A. (che gestisce un impianto di discarica per rifiuti solidi urbani di titolarità del Comune di Massafra, in regime di concessione di pubblico servizio, impianto posto a servizio del bacino d’utenza TA/1 in cui ricadono i comuni di Massafra, Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Laterza, Martina Franca, Montemesola, Mottola, Palagiano, Palagianello, Statte e Taranto) della clausola revisionale inserita in contratti analoghi, secondo cui l’indice ISTAT di riferimento concordato con la stazione appaltante per la determinazione degli incrementi revisionali è quello dei “Prezzi alla produzione dei prodotti industriali (fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento).

Secondo il Tribunale, infatti, era fondato ed assorbente il primo motivo di censura, essendo nullo il provvedimento impugnato, in quanto privo di sottoscrizione, elemento essenziale dell’atto amministrativo.

2. CISA S.p.A. con atto notificato il 7 giugno 2011 ai Comuni di Ginosa e di Massafra, oltre che al commissario ad acta, ha chiesto la riforma di tale sentenza, sostenendo innanzitutto che non poteva dubitarsi della riferibilità del provvedimento impugnato al commissario ad acta, arch. F.B. (che aveva firmato la nota di trasmissione della documentazione depositata in adempimento dell’ordinanza istruttoria n. 52 del 5 marzo 2010 dei primi giudici), tanto più che il provvedimento commissariale recava su ogni pagina il timbro del predetto professionista e che quest’ultimo aveva anche avanzato istanza di liquidazione del compenso per l’incarico espletato, così che in definitiva la mancanza della firma doveva essere considerata una mera irregolarità, inidonea a determinare l’invalidità o l’inesistenza dell’atto.

L’appellante ha poi confutato la fondatezza delle ulteriori censure sollevate col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non esaminate dai primi giudici in quanto assorbite, negando che l’atto impugnato potesse essere considerato meramente apparente ovvero nullo per violazione del giudicato formatosi sul precedente atto del commissario ad acta in data 18 agosto 2006, contestando la pretesa erroneità della determinazione della tariffa spettante, anche quanto alla decorrenza degli aggiornamenti tariffari.

Il Comune di Ginosa si è costituito in giudizio, deducendo l’inammissibilità dell’avverso gravame (in quanto erroneamente notificato al Comune di Massafra invece che a quello di Martina Franca, intervenuto nel giudizio di primo grado, e non notificato al Consorzio ATO TA/1, cui invece era stato notificato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) e la sua infondatezza.

CISA S.p.A. con memoria in data 15 luglio 2011, oltre ad insistere nei motivi di gravame e nelle conclusioni già rassegnate, ha fatto presente di aver provveduto ad integrare ritualmente, nei termini per la proposizione dell’appello, il contraddittorio nei confronti sia del Comune di Martina Franca che del Consorzio ATO TA/1.

Si è costituito in giudizio anche il Comune di Martina Franca che ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso appello.

3. Con ordinanza n. 3175 del 20 luglio 2011 è stata sospesa l’efficacia della sentenza impugnata ed è stata fissata per la discussione l’udienza pubblica del 10 gennaio 2012.

Le parti hanno illustrato con apposite memorie le proprie rispettive tesi difensive.

4. Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2012, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione
5. Deve preliminarmente respingersi l’eccezione, sollevata dall’appellato Comune di Ginosa, di inammissibilità dell’appello per l’omessa notifica al Comune di Martina Franca, parte del giudizio di primo grado.

Come emerge dagli atti di causa, l’appello è stato infatti notificato, nei rituali termini per la proposizione dell’appello, al Comune di Martina Franca, il quale si è regolarmente costituito in giudizio, svolgendo le proprie difese (sollevando riserve solo sul mancato rispetto dei termini a difesa per la delibazione istanza cautelare, irrilevanti per la decisione di merito).

6. Non può dubitarsi dell’ammissibilità dell’impugnazione del provvedimento del giudice di primo grado che, come nel caso di specie, ha ritenuto nullo l’atto del commissario ad acta, ciò indipendentemente dal nomen juris attribuito al mezzo utilizzato per contestare l’atto commissariale (indicato come ricorso per l’annullamento dell’atto piuttosto che ricorso per incidente di esecuzione, nulla mutando quanto ai poteri del giudice dell’esecuzione ed alla natura decisoria del provvedimento impugnato.

7. Ciò premesso, ad avviso della Sezione l’appello è fondato.

7.1. Sebbene la firma apposta in calce ad un provvedimento o ad un atto amministrativo costituisce lo strumento per la sua concreta attribuibilità, psichica e giuridica, all’agente amministrativo che risulta averlo formalmente adottato, è pur vero che la giurisprudenza ha recentemente (e condivisibilmente) osservato, anche in omaggio al più generale principio di correttezza e buona fede cui debbono essere improntati i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, che non solo la “non leggibilità” della firma, ma anche la stessa autografia della sottoscrizione non possono costituire requisiti di validità dell’atto amministrativo, ove concorrano elementi testuali (indicazione dell’ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione, emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano), che permettono di individuare la sua sicura provenienza (C.d.S., sez. IV, 7 luglio 200, n. 4356; sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4712); è stato anche rilevato (Cass. sez. lav., 10 giugno 2009, n. 13375) che l’atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall’amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l’autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell’interessato di chiedere al giudice l’accertamento dell’effettiva provenienza dell’atto stesso dal soggetto autorizzato a firmarlo.

7.2. Sulla scorta di tali principi non può dubitarsi della sicura attribuibilità, psichica e giuridica, al commissario ad acta, arch. F.B. (nominato dallo stesso Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, per dare esecuzione alla sentenza n. 3184 del 18 dicembre 2009) dell’atto che ha riconosciuto l’adeguamento ISTAT delle tariffe per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati presso l’impianto pubblico di selezione, biostabilizzazione e produzione c.d.r. gestito dalla CISA S.p.A., dovendo pertanto considerarsi mera irregolarità la mancata apposizione della firma.

Del resto non può sottacersi che tale atto risulta essere stato inviato alla stessa segreteria del giudice che aveva nominato il commissario ad acta a comprova dell’avvenuto espletamento dell’incarico con apposita nota di trasmissione, datata 17 giugno 2010, recante in alto a destra l’intestazione “Arch. F.B.”, seguito dal suo domicilio, con firma autografa (non contestata), recante anche l’indicazione della qualità di “commissario ad acta”.

Né d’altra parte, al di là della mera contestazione formale della mancanza di firma, sono stati evidenziati ulteriori elementi di fatto idonei a far dubitare della riferibilità dell’atto al commissario ad acta; né quest’ultimo, evocato sia nel giudizio di primo grado che nel presente grado di appello, lo ha giammai disconosciuto; anzi, come si ricava dalla documentazione versata in atti, ha addirittura richiesto in data 30 novembre 2010 al citato Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, terza sezione, la liquidazione del compenso per l’attività svolta, ottenendola effettivamente, giusta decreto n. 183 del 26 febbraio 2011.

7.4. Per completezza sul punto è da rilevare che sono del tutto pretestuose ed infondate le ulteriori deduzioni di inesistenza e/o nullità dell’atto in questione per l’asserita mancanza di data e per l’impossibilità di verificare l’effettiva sussistenza dei poteri di commissario ad acta nella persona dell’arch. F.B..

Quanto al primo profilo è sufficiente rilevare che la data certa dell’atto, intesa come imprescindibile elemento di collocazione temporale dell’attività svolta, pur in mancanza di una sua puntuale indicazione, non può che coincidere, quanto meno, con quella indicata nella nota di trasmissione dell’atto stesso alla segreteria del giudice che aveva conferito l’incarico.

Quanto al secondo profilo, anche a voler prescindere dalla pur decisiva circostanza che lo stesso giudice ha liquidato al predetto funzionario il compenso per l’attività prestata, il che esclude qualsiasi dubbio sull’effettività dei sui poteri, dalla documentazione versata in atti risulta che con l’ordinanza istruttoria n. 52 del 5 marzo 2010 era stato nominato commissario ad acta il Presidente dell’Autorità di Bacino Le/1 che, con nota prot. n. 241 del 23 marzo 2010, aveva designato il più volte ricordato arch. F.B..

7.5. La delineata fondatezza delle censure d’appello, cui consegue l’annullamento della sentenza impugnata, impone alla Sezione l’esame dei motivi di doglianza spiegati in primo grado dal Comune di Ginosa, espressamente riproposti con la memoria di costituzione nel presente grado di giudizio, tutti attinenti alla correttezza intrinseca del provvedimento commissariale di adeguamento ISTAT della tariffa per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati presso l’impianto pubblico di selezione, biostabilizzazione e produzione c.d.r. gestito da CISA S.p.A.

7.6. Al riguardo la Sezione osserva quanto segue.

7.6.1. Giova premettere in punto di fatto che la controversia in esame trae origine dalla decisione n. 1757 del 16 aprile 2008 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato che, riunendo i ricorsi proposti dal Comune di Vinosa e da CISA S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 1990/2007, avente ad oggetto la determinazione della tariffa per la raccolta dello smaltimento dei rifiuti, respingeva l’appello dell’amministrazione comunale ed accoglieva l’appello della società, sostanzialmente confermando, per quanto qui interessa, la correttezza del provvedimento commissariale (ad acta) in data 18 agosto 2006, che aveva ritenuto congrua la tariffa determinata nella misura di Euro. 76,16 per ogni tonnellata di RSU conferita presso l’impianto pubblico di “selezione, biostabilizzazione e produzione di CDR” gestito dalla soc. CISA S.p.A., precisando che tale tariffa: a) era riferita all’ipotesi di conferimento esclusivo da parte dei Comuni dell’ATO TA/1; b) era da intendersi al netto della incidenza stabilita per l’utilizzo energetico del CDR prodotto nell’impianto; c) avrebbe dovuto essere aggiornata al termine del periodo di ammortamento dei “macchinari ed attrezzature specifiche” previsto pari ad 8 anni.

CISA S.p.A. ha rivendicato l’adeguamento ISTAT della predetta tariffa e successivamente, essendo rimasta inerte l’amministrazione, ha ottenuto dall’adito Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, sez. III, con la sentenza n. 3184 del 18 dicembre 2009 la declaratoria dell’obbligo di provvedere sulla predetta istanza di adeguamento, tanto più che lo stesso decreto n. 296/2002 del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia, dopo aver determinato e calcolato la tariffa di smaltimento dei rifiuti, all’art. 8 aveva stabilito che “la tariffa come sopra calcolata deve intendersi valida per un anno a partire dall’entrata in esercizio dell’impianto con successiva indicizzazione annua nella misura dell’indice ufficiale ISTAT”.

Per l’esecuzione di tale sentenza, come già ricordato, è stato nominato commissario ad acta il Presidente dell’Autorità di Bacino Le/1, che ha delegato tale funzione all’arch. F.B..

7.6.2. Ciò precisato in punto di fatto, la Sezione è dell’avviso i motivi di doglianza spiegati dal Comune di Ginosa non siano meritevoli di favorevole considerazione.

7.6.2.1. In ordine relazione alla dedotta inammissibilità della richiesta di adeguamento della tariffa ISTAT, accolta dal commissario ad acta (eccezione fondata sulla circostanza che l’atto del commissario del 18 febbraio 2006 aveva stabilito che la tariffa doveva essere aggiornata solo dopo otto anni dalla data di avvio dell’impianto, avvenuto nel 2004 e quindi non prima del 2012), è sufficiente osservare che, come sottolineato convincentemente dall’appellante, la previsione contenuta nel provvedimento commissariale correla l’aggiornamento tariffario all’ammortamento degli investimenti (stimato in otto anni), ma non esclude l’adeguamento tariffario secondo gli indici ISTAT, peraltro previsto dallo stesso art. 8 del decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n. 296/2002.

In realtà l’aggiornamento tariffario previsto dopo otto anni consiste nella determinazione di una nuova tariffa (che tenga conto cioè del nuovo ammontare delle voci che l’hanno determinata ovvero della considerazione di eventuali nuove voci), tra l’altro proprio per l’effetto dell’ormai avvenuto ammortamento degli investimenti e non può quindi ragionevolmente precludere l’adeguamento tariffario annuale secondo gli indici ISTAT.

7.6.2.2. Anche in ordine alle voci su cui calcolare l’adeguamento annuale ISTAT possono condividersi le prospettazioni di CISA S.p.A., la quale ha affermato, senza peraltro che sul punto siano state svolte adeguate controdeduzioni da parte degli enti appellanti, che il costo della c.d. ecotassa non è soggetto a detto adeguamento ed è stato già scorporato ai fini del calcolo dell’adeguamento.

7.6.2.3. Non vi è poi alcun fondato motivo per discostarsi dalla ragionevole decisione del commissario ad acta che, ai fini dell’adeguamento tariffario in questione, ha ritenuto applicabile l’indice ISTAT di riferimento relativo ai “Prezzi alla produzione dei prodotti industriali (fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento)”, precisando che ciò costituisce un “riferimento idoneo e coerente con la specificità della gestione legata ad un impianto di produzione di un CDR”.

Al riguardo è appena il caso di rilevare che la pretesa della controparte di applicare gli indici ISTAT relativi al consumo delle famiglie risulta privo di fondamento, oltre che irragionevole ed illogico, a nulla rilevando che l’adeguamento della tariffa, comportando un aumento dell’imposta per la rimozione dei rifiuti, si scaricherà sui cittadini, trattandosi evidentemente di un effetto indiretto ed in ogni caso comune a tutte le dinamiche conseguenti alle modifiche di tariffe dei servizi pubblici.

8. In conclusione l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dal Comune di Vinosa.

La peculiarità delle questioni trattate giustifica la integrale compensazione tra le parti del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposta da CISA S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. I, n. 825 del 12 maggio 2011, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado dal Comune di Ginosa.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Conclusione
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere


Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., (data ud. 21/02/2012) 24/05/2012, n. 8213

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 127-2010 proposto da:

B.G.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIANI ROBERTO giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.R. (OMISSIS), T.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GAVORRANO 12, presso lo studio dell’avvocato MARIO GIANNARINI, rappresentati e difesi dall’avvocato PADUA SALVATORE giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 822/2009 del TRIBUNALE di RAGUSA del 30/07/09, depositata il 29/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

è presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL CORE.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
è presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL CORE.

Premesso che è stata comunicata alle parti e al P.M. la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. del seguente tenore: “Con sentenza del 29 settembre 2009 il Tribunale di Ragusa rigettava l’opposizione agli atti esecutivi di B.G. avverso il precetto intimato da T.V. e L.R., proposta per mancanza della procura dichiaratamente conferita al difensore poichè la mancata trascrizione di essa nella copia notificata non è causa di nullità dell’ atto; inoltre perchè anche a voler ritenere che sia stata apposta sull’ originale dopo la notifica del precetto, il suo conferimento ratifica il compimento di esso. Liquidava le spese secondo il principio della soccombenza.

Ricorre B.G.T. per “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto dell’art. 360 c.p.c., comma 3.

Omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione alla violazione dell’art. 480 c.p.c., comma 4, artt. 479 e 83 c.p.c., art. 225 c.p.c., comma 1, art. 137 c.p.c., comma 2 per nullità del mandato apposto sull’ originale del precetto dopo la sua notifica, potendo tutt’ al più esser conferito con atto separato.

Il motivo è manifestamente infondato poichè la sentenza impugnata si è conformata al principio secondo cui il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall’art. 125 cod. proc. civ., non costituisce “atto introduttivo di un giudizio” contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore “ad negotia”.

Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull’originale o sulla copia notificata dell’atto (Cass. 3998/2006).

2- Con il secondo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 ed omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 350 c.p.c., n. 5 o in relazione all’art. 91 c.p.c.” per esser stata condannata alle spese malgrado il suo diritto di promuovere opposizione agli atti esecutivi entro cinque giorni dalla notifica del precetto per la mancanza di procura nella copia notificata e nell’originale avendone l’ufficiale giudiziario attestato la conformità all’originale e per aver iscritto nei dieci giorni successivi la causa a ruolo come era suo onere si che non aveva dato causa alla lite e non era soccombente.

Il motivo è manifestamente infondato essendo la sentenza impugnata conformata al principio secondo cui il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare diretto riferimento all’esito finale della lite, sicchè è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta. Il ricorso perciò è da respingere”;

rilevato che il P.M. non ha depositato requisitorie e le non parti hanno depositato memorie e che il collegio ha condiviso la relazione ed ha ritenuto che il procedimento di decisione del ricorso si presti ad essere deciso sulla base della stessa, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ.;

ritenuto pertanto che la ricorrente debba esser condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione pari a Euro 1.000 di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2012