Impossibilità di affidamento ai privati delle funzioni di notifica

Non è consentito che la funzione di notifica degli atti, affidata ai Messi comunali possa, in assenza di norme che lo permettano, essere appaltata o assegnata in concessione a privati, poiché detta funzione è espressione di un potere (certificativo e fidefacente sino a querela di falso) che attiene ad una funzione pubblica non delegabile a soggetti privati e il cui esercizio spetta ai dipendenti dell’amministrazione appositamente investiti di tale compito. Così si è espresso il T.A.R. del Veneto con sentenza n. 2644 del 9 maggio 2003. Nell’area “Circolari” il testo della sentenza.


Cass. civ. Sez. lavoro, (ud. 09-05-2006) 13-09-2006, n. 19554

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICIRETTI Stefano – Presidente

Dott. LUPI Fernando – Consigliere

Dott. CELENTANO Attilio – Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere

Dott. DE MATTEIS Aldo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO COSSA 41, presso lo studio dell’avvocato PORCELLI VINCENZO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MICRON TECHNOLOGY ITALIA S.R.L., in persona del .Presidente rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA Di LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato IRACE ERNESTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 91/04 della Corte d’Appello di L’AQUILA, depositata il 08/01/04 r.g.n. 804/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/05/06 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;

udito l’Avvocato PORCELLI;

udito l’Avvocato IRACE ERNESTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
La Micron Technology Italia s.r.l. ha licenziato il proprio dipendente sig. M.M. previa contestazione disciplinare del fatto che a partire dal mese di novembre 1999 erano state eseguite connessioni con la rete informatica interna della società utilizzando l’identificativo del M., e ciò anche da un’utenza telefonica del distretto di Milano, in giorni in cui il M. era al lavoro nella sede di Avezzano; tali connessioni si erano verificate anche nei giorni 26, 27 e 28 dicembre utilizzando la password del M. da poco sostituita.

L’impugnativa del licenziamento, accolta dal Tribunale di Avezzano, è stata respinta dalla Corte d’ Appello di L’Aquila con sentenza 30 ottobre 2003/8 gennaio 2004 n. 91.

Il giudice d’appello ha ritenuto accertate le seguenti circostanze di fatto: 1. le connessioni dall’esterno utilizzando la password del M. sono iniziate subito dopo il licenziamento del dipendente B., avvenuto il 26 ottobre 1999, 2. esse sono state eseguite in maggioranza attraverso un’utenza appartenente al distretto telefonico di Milano ed intestata alla moglie del B., come da rapporto P.S., 3. il 13 dicembre 1999 il M. ha modificato la propria password su richiesta del sistema informatico, 4. alle ore 13,05 del giorno 24 dicembre 1999 è intercorsa una telefonata tra il B. ed il M., e dal pomeriggio dello stesso giorno sono riprese le connessioni dall’utenza telefonica intestata alla moglie del B. con la nuova password del M..

Il primo giudice aveva ritenuto che non fosse possibile escludere che il B. fosse venuto a conoscenza della password del M. per altre vie, in particolare: 1. potrebbe essergli stata comunicata dall’amministratore del sistema informatico, 2. o da altri colleghi che avrebbero sbirciato alle spalle del M., 3. ovvero perchè il B. avrebbe indovinato la password tentando a caso. Non essendovi tale certezza, ha ritenuto che non fosse possibile affermare la responsabilità del M.. Il giudice d’appello, con ampia motivazione, ha argomentato che le tre possibilità ventilate dal primo giudice erano o impossibili a verificarsi o molto poco verosimili. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il M., con tre motivi.

La società intimata si è costituita con controricorso, resistendo.

Entrambi hanno depositato memoria.

Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2105, 2119, 1324, 1362 cod. civ., e segg.; L. 15 luglio 1966, n. 604, artt. 1 e 3; L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7; art. 112 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censura la sentenza impugnata per violazione dei principi della specificità ed immutabilità della contestazione, sotto diversi profili.

Sostiene innanzitutto la mancanza di specificità degli addebiti, che non avrebbe consentito al lavoratore l’individuazione dei fatti nella loro materialità.

Assume poi che, mentre la contestazione aveva per oggetto il fatto della connessione personale dall’esterno da parte del M., la sentenza impugnata ha interpretato come motivo del licenziamento il fatto della comunicazione della password al B., violando così il principio della immutabilità della contestazione. Il motivo non è fondato, nei suoi diversi profili. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, la previa contestazione dell’addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ. (ex plurimis Cass. 10 giugno 2004 n. 11045).

La sentenza impugnata non ha immutato i fatti contestati, ma ne ha operato una valutazione di merito, alla stessa rimessa, il che non costituisce immutazione dei fatti. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c.; artt. 2119, 2697, 2727 e 2729 cod. civ.; L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 5; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censura la sentenza impugnata nel governo delle risultanze istruttorie. Anche questo motivo non è fondato.

Il giudice d’appello ha esaminato partitamente le singole motivazioni della sentenza avanti a lui impugnata, ed ha esposto le sue contrarie considerazioni e conclusioni in maniera molto ragionata.

1. Circa la possibilità che il B. sia potuto venire a conoscenza della password dall’amministratore del sistema, ha rilevato, seguendo la esposizione tecnica della Micron, che al primo accesso l’utente è obbligato dal sistema a modificare la propria password, con la conseguenza che l’amministratore del sistema non è più in grado di conoscerla. Infatti, una volta memorizzata la password, il sistema la trasforma automaticamente ed immediatamente, attraverso un algoritmo matematico, in una stringa che successivamente il sistema stesso sarà in grado di riconoscere; una simile operazione è irreversibile e non è quindi possibile risalire alla password partendo dalla stringa.

Ha rilevato inoltre che, se è vero che i sistemisti possono annullare la password di un dipendente ed inserirne una nuova, è anche vero che il dipendente interessato verrebbe immediatamente a conoscenza di una simile operazione, visto che la sua vecchia password sarebbe ormai da lui inutilizzabile e si vedrebbe, quindi, negato l’accesso al sistema; nel nostro caso, il M. non ha mai dedotto di essere stato vittima di un simile accadimento, ma, anzi, è del tutto pacifico che la password utilizzata per le connessioni per cui è causa è sempre stata proprio quella prescelta dallo stesso M..

2. Quanto alla possibilità che altri dipendenti possano aver carpito la password osservando il M. nel momento in cui la digitava, il giudice d’appello ha sottolineato che il piano di lavoro del dipendente si trovava sul lato del box opposto a quello dove si apriva la porta che dava sul corridoio (v. la riproduzione grafica delle postazioni di lavoro degli impiegati allegata al fascicolo della Micron nel procedimento ex art. 700 c.c.). Ne ha dedotto che era praticamente impossibile che qualche impiegato, transitando sul corridoio o affacciandosi sulla porta, potesse vedere i tasti premuti dal M. nel momento in cui digitava la password perchè costui si sarebbe trovato con la schiena rivolta verso la porta e pertanto avrebbe coperto con il proprio corpo la visuale della tastiera al collega.

Il giudice d’appello ha inoltre rilevato che l’eventualità prospettata dal Tribunale appare davvero improbabile se si considera che il B. ha eseguito le connessioni utilizzando non solamente la “vecchia” password del M., ma anche quella “nuova” che egli, su richiesta del sistema, aveva dovuto adottare in sostituzione della prima. Tale circostanza, innanzi tutto, esclude la possibilità che il B. sia venuto a conoscenza della password in ragione del fatto di lavorare insieme con il M.; infatti, la seconda delle password in questione è stata adottata dal M. quando il B. era stato già da tempo licenziato dalla Micron. 3. Infine,il giudice d’appello ha escluso la terza ipotesi prospettata dal Tribunale e cioè che il B. abbia indovinato la password del M. provando a caso varie combinazioni, rilevando l’elevatissimo numero di combinazioni possibili per una password che utilizzi, come nel caso di specie, da un minimo di sei ad un massimo di 32 caratteri alfanumerici.

In conclusione, delle tre possibili ipotesi prospettate dal Tribunale circa le modalità attraverso le quali il B. sarebbe potuto venire a conoscenza della password del M., la sentenza impugnata ha ritenuto la prima (responsabilità dell’amministratore del sistema) impossibile e le altre due (da terzi o tentando a caso) estremamente improbabili.

Viceversa il giudice d’appello ha ritenuto che nel senso della responsabilità diretta del M. depongono le seguenti circostanze di fatto: a) il M. era l’unico che conosceva le proprie password; b) le connessioni dall’esterno sono state compiute utilizzando ben due password diverse e ciò si spiega molto facilmente se si ammette che sia stato lo stesso M. a comunicare le password al B.; c) dopo la modifica della password, il B. tentò inutilmente di collegarsi alla rete e vi riuscì nuovamente (utilizzando la nuova password) solamente dopo aver intrattenuto un colloquio telefonico con il M..

La Corte ritiene la motivazione sopra riassunta molto ragionata e priva di vizi logici o giuridici.

Occorre ricordare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. 9 febbraio 2004 n. 2399; Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045; Cass. Sez. Un. 11 giugno 1998 n. 5802; Cass. 22 ottobre 1993 n. 10503).

In realtà le censure del ricorrente non segnalano vizi del ragionamento, ma dissensi interpretati sui fatti.

Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2106, 2119 cod. civ.; L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censura la sentenza impugnata in punto di proporzionalità tra mancanza e sanzione. Rileva che il M. aveva accesso al sistema come user, e cioè come utente ordinario; poteva con il codice relativo accedere alle statistiche ed alle illustrazioni pubblicitarie dei prodotti, ma non poteva interagire con il sistema, non aveva accesso ai programmi, non poteva fare copia di files o programmi residenti nel sistema.

Sul punto il giudice d’appello ha così motivato: Per quanto riguarda, infine, la valutazione della gravità dell’inadempimento realizzato dal M., ritiene il Collegio che essa sia tale da giustificare il recesso datoriale. Invero il comportamento dei lavoratore si è concretato nella diffusione all’esterno di dati (le password personali) idonei a consentire a terzi di accedere ad una gran massa di informazioni attinenti l’attività aziendale e destinate a restare riservate.

Il ricorrente non contesta che si trattasse di dati comunque riservati.

La valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della mancanza del lavoratore si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata e logica (ex plurimis Cass. 23 agosto 2004 n. 16628 Cass. 18 agosto 2003 n. 12083, Cass. 8 agosto 2003 n. 12001).

La sottrazione di dati aziendali è stata ritenuta idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento (Cass. 2 marzo 1993 n. 2560).

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 103,00 (oltre Euro duemilacinquecento per onorari di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA..

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 103,00 oltre Euro duemilacinquecento per onorari di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 9 maggio 2006.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2006


L. 4.8.2006 n. 248 (Decreto Bersani)

Pubblicata in G.U. la legge di conversione del DL 223/2006 (Decreto Bersani)

Sul S.O. n. 183 alla G.U. 11.8.2006 n. 186 è stata pubblicata la L. 4.8.2006 n. 248 (in vigore dal 12.8.2006), di conversione del DL 4.7.2006 n. 223.
Il provvedimento contiene:
– misure di liberalizzazione in alcuni settori (abolizione dell’obbligatorietà delle tariffe minime professionali, interventi sulle licenze dei taxi, sulla vendita di medicinali senza obbligo di ricetta medica, sul passaggio di proprietà di veicoli, ecc.);
– misure di correzione dei conti pubblici;
– misure di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale.
Alcune disposizioni sono immediatamente operative, per altre è invece prevista una decorrenza differita.


LEGGE 4 agosto 2006, n. 248

LEGGE 4 agosto 2006, n. 248(1).

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n. 186, S.O.

1. 1. Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223

All’articolo 1:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione».

All’articolo 2:

al comma 1, lettera a), le parole: «la fissazione di tariffe obbligatorie» sono sostituite dalle seguenti: «l’obbligatorietà di tariffe»;

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonchè il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine»;

al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità»;

al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All’articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali ”».

All’articolo 3:

al comma 1, alinea, le parole: «le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande,» sono sostituite dalle seguenti: «le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande»;

al comma 1, lettera a), le parole: «fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande»;

al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare»;

al comma 1, lettera e), la parola: «generali» è soppressa;

al comma 1, lettera f), dopo la parola: «temporale» sono inserite le seguenti: «o quantitativo» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti»;

al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie».

All’articolo 4:

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè dall’indicazione del nominativo del responsabile dell’attività produttiva, che assicura l’utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. È comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l’attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformità al diritto comunitario:

a) la denominazione di “panificio” da riservare alle imprese che svolgono l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) la denominazione di “pane fresco” da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l’impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

c) l’adozione della dicitura“pane conservato” con l’indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonchè delle eventuali modalità di conservazione e di consumo».

All’articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: «a prescrizione medica,» sono inserite le seguenti: «previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l’esercizio e»;

al comma 2, le parole: «con l’assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente»;

al comma 3, dopo le parole: «sulla confezione del farmaco» sono inserite le seguenti: «rientrante nelle categorie di cui al comma 1»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nella provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574»;

al comma 5, dopo la parola: «distribuzione» è inserito il segno di interpunzione: «,»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. I commi 9 e 10 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:

“9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l’avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall’acquisto medesimo.

10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475”.

6-ter. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è inserito il seguente:

“4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell’esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.”»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il comma 2 dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è abrogato».

L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – (Interventi per il potenziamento del servizio di taxi). – 1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all’esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonchè la funzionalità e l’efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:

a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l’effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l’espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all’articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all’articolo 6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l’attività in conformità alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all’avvio del servizio;

b) bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all’80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti può essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l’impiego di tecnologie satellitari;

c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, e in prevalenza ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell’utenza;

d) prevedere in via sperimentale l’attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992, della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l’espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l’attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a);

e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all’utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992;

f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;

g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la regolarità e l’efficienza dell’espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti.

2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica e il divieto di cumulo di più licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni».

All’articolo 7, al comma 1, dopo le parole: «l’autenticazione» sono inserite le seguenti: «della sottoscrizione» e dopo le parole: «di cui all’articolo 2 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».

All’articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: «prezzi minimi o di sconti massimi per l’offerta» sono inserite le seguenti: «ai consumatori»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All’articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Per l’offerta di contratti relativi all’assicurazione r.c. auto, l’intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall’impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L’informazione è affissa nei locali in cui l’intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente.

2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell’intermediario, nonchè lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto”».

All’articolo 9, al comma 1, al capoverso 2-quater, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e, al capoverso 2-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gestori del servizio di telefonia».

L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. – (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). – 1. L’articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

“Art. 118. – (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). – 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1341, secondo comma, del codice civile.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: ‘Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente”.

2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura».

All’articolo 11:

ai commi 2, 4 e 5, le parole: «Camere di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

al comma 3, dopo le parole: «dall’articolo 1 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e le parole: «7 ottobre 1993, n. 589» sono sostituite dalle seguenti: «21 febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni».

All’articolo 12, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati personali».

L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. – (Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza). – 1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonchè, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l’attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.

2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare l’effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.

4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione perfezionate prima della predetta data».

All’articolo 14:

al comma 1, all’alinea, dopo le parole: «capo II» sono inserite le seguenti: «del titolo II»; al capoverso Art. 14-bis, comma 2, le parole: «sono applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario e opportuno, possono essere rinnovate» sono sostituite dalle seguenti: «non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate»;

al comma 1, capoverso Art. 14-ter, le parole da: ««Art. 14-ter» fino a: «senza accertare l’illecito» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 14-ter. (Impegni). – 1. Entro tre mesi dalla notifica dell’apertura di un’istruttoria per l’accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria. L’Autorità, valutata l’idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall’ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione»; al medesimo capoverso, al comma 2, le parole: «un sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione»;

al comma 2, capoverso 2-bis, le parole: ««2-bis» sono sostituite dalle seguenti: ««2-bis» e le parole: «può essere ridotta in misura non superiore alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario».

Dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. – (Integrazione dei poteri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). – 1. Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni da parte delle imprese interessate è parimenti ammessa nei procedimenti di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo codice per i mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente indicati, può approvarli con l’effetto di renderli obbligatori per l’impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall’Autorità trovano applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un’impresa incorsa in illecito non ancora punito, l’Autorità tiene conto dell’attuazione dell’impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto».

All’articolo 15, al comma 1, dopo le parole: «15-ter, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007».

All’articolo 17, al comma 2, le parole: «dall’articolo 1 della» sono sostituite dalla seguente: «dalla» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse integrative di cui al presente comma devono essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti».

Dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. – (Modifiche a disposizioni concernenti le Autorità portuali). – 1. All’articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “nei limiti di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti di 60 milioni di euro per l’anno 2006 e di 90 milioni di euro per l’anno 2007”;

b) al comma 3, le parole: “30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007” sono sostituite dalle seguenti:“60 milioni di euro per l’anno 2006 e 90 milioni di euro per l’anno 2007”.

All’articolo 18, al comma 2, dopo la parola: «Fondo» è inserita la seguente: «nazionale».

Nel capo I del titolo II, dopo l’articolo 18 è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis. – (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi). – 1. Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato connesse alle attività antincendi boschivi di competenza, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

2. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: per l’anno 2006, quanto a 3.550.000 euro l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 250.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 200.000 euro quello relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; per l’anno 2007, quanto a 3.100.000 euro l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 di euro quello relativo al Ministero degli affari esteri, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 1.400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; per l’anno 2008, quanto a 5.650.000 euro l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, a 1.550.000 euro quello relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All’articolo 20, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All’articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole:“Gli stessi contributi” sono sostituite dalle seguenti:“A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11”.

3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato nell’alinea dell’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, non è richiesto per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 10».

All’articolo 21:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all’anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell’erario»;

al comma 4, alinea, dopo le parole: «in materia di» sono inserite le seguenti: «spese di»;

al comma 4, al capoverso 6-bis, le parole: «per le istanze cautelari di primo e secondo grado,» e le parole: «aggiunto dall’articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205,» sono soppresse; dopo le parole: «della legge 7 agosto 1990, n. 241,» sono inserite le seguenti: «per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato»; le parole: «di ottemperanza» sono sostituite dalle seguenti: «di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. All’onere derivante dall’attuazione del capoverso 6-bis, introdotto dal comma 4, valutato per il 2006 in 200.000 euro e in 500.000 euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede, per l’anno 2006, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto, e per gli anni successivi mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.»;

al comma 5, capoverso 1-bis, l’ultimo periodo è soppresso.

All’articolo 22, al comma 1, dopo le parole: «, degli Istituti zooprofilattici sperimentali» sono inserite le seguenti: «, degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali protette».

Dopo l’articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. – (Riduzione della spesa per incarichi di funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria). – 1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale è soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento.

2. Al comma 10 dell’articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: “fino al 31 luglio 2006” sono sostituite dalle seguenti:“fino alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell’azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007”.

3. L’esercizio straordinario dell’attività libero-professionale intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale, è informato ai principi organizzativi fissati da ogni singola azienda sanitaria, nell’ambito della rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e sulla base dei principi previsti nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000.

4. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attività istituzionale e attività libero-professionale intramuraria, anche in riferimento all’obiettivo di ridurre le liste di attesa, sono affidati alle regioni i controlli sulle modalità di svolgimento dell’attività libero-professionale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale e l’adozione di misure dirette ad attivare, previo congruo termine per provvedere da parte delle aziende risultate inadempienti, interventi sostitutivi anche sotto forma della nomina di un commissario ad acta. In ogni caso l’attività libero-professionale non può superare, sul piano quantitativo nell’arco dell’anno, l’attività istituzionale dell’anno precedente».

All’articolo 23, al comma 1, dopo le parole: «abrogato» sono aggiunte le seguenti: «e nell’articolo 2, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, sono soppresse le parole:“, nonchè alla loro conferma in ruolo”».

All’articolo 24, al comma 1, dopo le parole: «tabella D allegata al» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».

All’articolo 25:

al comma 3, la parola: «coesistente» è sostituita dalla seguente: «rispettivo»;

al comma 4, la parola: «manovra» è sostituita dalla seguente: «legge».

All’articolo 29:

al comma 2, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l’organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all’amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l’amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell’organismo proponendo le conseguenti iniziative per l’eventuale proroga della durata dello stesso.»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi».

All’articolo 30:

al comma 1, capoverso 204, dopo le parole: «Dipartimento degli affari regionali» sono inserite le seguenti: «e del Ministero dell’interno»;

al comma 1, dopo il capoverso 204-bis, è aggiunto il seguente:

«204-ter. Ai fini dell’attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis, limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell’anno 2005».

All’articolo 31, al comma 2, sono soppresse le parole: «e successive modificazioni,».

All’articolo 32, al comma 1, alinea, le parole: «i commi 6, 6-bis e 6-ter sono sostituiti» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 6 è sostituito» e, al capoverso 6-ter, dopo le parole: «comma 6, del » sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

All’articolo 34, al comma 3, dopo la parola: «trasparenza» il segno di interpunzione: «.» è soppresso.

Nel titolo II, dopo l’articolo 34 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 34-bis. – (Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati del Ministero dell’interno). – 1. All’articolo 7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti periodi: “Con i decreti indicati nel comma 1 è determinata, altresì, annualmente e con le modalità stabilite dal presente comma, la quota parte da riassegnare, anche per le esigenze dei comuni, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’interno quali proventi specificamente destinati alla copertura dei costi del servizio. Alle riassegnazioni previste dal presente comma non si applica il limite di cui all’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”.

Art. 34-ter. – (Deroghe ai limiti all’acquisizione di immobili). – 1. All’articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: “enti territoriali” sono inserite le seguenti: “e degli enti previdenziali destinatari delle operazioni di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.

Art. 34-quater. – (Controllo del costo del lavoro). – 1. All’articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell’economia e delle finanze, anche all’Unione delle province d’Italia (UPI), all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), per via telematica”.

Art. 34-quinquies. – (Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112). – 1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: “1° gennaio 2006 ” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio del secondo anno successivo all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”. Per l’anno 2006 non si applica quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

All’articolo 35:

al comma 2, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;

al comma 3, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma » e, dopo le parole: «testo unico delle imposte sui redditi» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

al comma 5, capoverso, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «quinto comma»;

al comma 6, le parole: «Il comma precedente si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano» e le parole: «Direttiva 77/388/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 77/388/CEE del Consiglio,»;

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. All’articolo 30, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: “quinto” sono inserite le seguenti: “e sesto”.

6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l’articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni. Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell’anno precedente sia costituito per almeno l’80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 1.000.000 di euro»;

al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all’articolo 10, primo comma:

1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:

“8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457”;

2) dopo il numero 8-bis) è inserito il seguente:

“8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:

a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d’imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;

c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni;

d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione”»;

al comma 8, la lettera c) è soppressa;

al comma 8, lettera d), le parole: «il n. 127-ter è soppresso» sono sostituite dalle seguenti: «la voce di cui al numero 127-ter) è soppressa»;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 in relazione al mutato regime disposto dall’articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si effettua la rettifica della detrazione dell’imposta prevista dall’articolo 19-bis2 del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici degli stessi e per le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento scade entro la predetta data. Per i beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione dell’imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non viene esercitata l’opzione per la imposizione prevista dall’articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 5, comma 2, le parole: “operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, numeri 8), 8-bis)” sono sostituite dalle seguenti: “operazioni esenti e imponibili ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter),”;

b) all’articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Sono soggette all’imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorchè assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”;

c) nella Tariffa, parte prima, all’articolo 5, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorchè assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento”»;

dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 10, comma 1, dopo le parole: “a norma dell’articolo 2” sono aggiunte le seguenti: “, anche se relative a immobili strumentali, ancorchè assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”;

b) dopo l’articolo 1 della Tariffa è inserito il seguente:

“1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi: 3 per cento”.

10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall’articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, ovvero imprese di locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, limitatamente all’acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte della metà. L’efficacia della disposizione di cui al periodo precedente decorre dal 1° ottobre 2006.

10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l’affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10-quinquies. Ai fini dell’applicazione delle imposte proporzionali di cui all’articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, per i contratti di locazione o di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, sulla base delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione, nella quale può essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili strumentali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a-bis) della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, l’opzione per la imposizione prevista dall’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 settembre 2006, sono stabiliti le modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell’imposta.

10-sexies. Le somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali di cui all’articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i contratti di locazione finanziaria, anche se assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, aventi ad oggetto beni immobili strumentali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a-bis), della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, possono essere portate, nel caso di riscatto della proprietà del bene, a scomputo di quanto dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale»;

al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: «imposte sui redditi,» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;

al comma 12, la parola: «aggiunti» è sostituita dalla seguente: «inseriti»;

dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2007 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 500 euro»;

al comma 13, all’alinea, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»; al capoverso 5-bis, all’alinea, le parole: «2359, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «2359, primo comma»; alla lettera a), la parola: «controllate» è sostituita dalla seguente: «controllati» e le parole: «comma 1» dalle seguenti: «primo comma» e, alla lettera b), la parola: «amministrate» dalla seguente: «amministrati»;

al comma 14, le parole: «precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 13»;

al comma 15, all’alinea, la parola: «del» è soppressa; alla lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «che risultano applicando» sono inserite le seguenti: «le seguenti percentuali», le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al», le parole: «8-bis, comma 1» dalle seguenti: «8-bis, primo comma» e le parole: «dei precedenti periodi» dalle seguenti: «del primo periodo»; alla lettera b), capoverso 3, le parole: «articolo 8-bis, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 8-bis, primo comma»; alla lettera d), capoverso 4-bis, le parole: «n. 600 del 1973» sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre 1973, n. 600»;

al comma 16, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 15»;

al comma 17, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 18, secondo periodo, dopo le parole: «articolo 37-bis del» sono inserite le seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica»;

al comma 19, le parole: «precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 121»;

al comma 20, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 19»;

dopo il comma 22 è inserito il seguente:

«22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserita la seguente:

“b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità”»;

dopo il comma 23, sono inseriti i seguenti:

«23-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o finanziamento erogato.

23-ter. All’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

“5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni”»;

al comma 24, alla lettera a), le parole: «53-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 53-bis», dopo le parole: «n. 600» è inserito il segno d’interpunzione: «,», le parole: «e catastale di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «e catastale previste dal testo unico di cui al» e dopo le parole: «n. 347.»» il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»; alla lettera b), la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;

al comma 25, le parole: «dal direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «dai direttori generali»;

al comma 26, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 25»;

dopo il comma 26 sono inseriti i seguenti:

«26-bis. Ai fini dell’attuazione dei commi 25 e 26 l’Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati.

26-ter. Ai fini di cui all’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerati efficaci i versamenti effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006, se comprensivi degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento.

26-quater. Le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione relative:

a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilità per i quali, alla data del 30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale;

b) alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004.

26-quinquies. All’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

“e-bis) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni”»;

al comma 27, al primo periodo, le parole: «la causale del predetto versamento,» sono soppresse; dopo le parole: «1° ottobre 2006.» è aggiunto il seguente periodo: «I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell’attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata»; all’ultimo periodo, dopo le parole: «delle trasmissioni» sono inserite le seguenti: «mediante posta elettronica certificata»;

al comma 33, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 32»;

il comma 34 è sostituito dal seguente:

«34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all’adozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante l’assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente»;

al comma 35, terzo periodo, dopo le parole: «articolo 53 del» sono inserite le seguenti: «codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al»;

dopo il comma 35 sono aggiunti i seguenti:

«35-bis. Al fine di contrastare l’evasione e l’elusione fiscale, le società di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via telematica all’Agenzia delle entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, nonchè dei contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate da società sportive professionistiche residenti in Italia anche indirettamente con analoghe società estere.

35-ter. È prorogata per l’anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° ottobre 2006.

35-quater. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121-bis è inserito il seguente:

“121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 è pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione”».

All’articolo 36:

al comma 1, le parole da: «sono soppresse» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è soppressa la voce di cui al numero 123-bis»;

al comma 2, dopo le parole: «n. 633, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al», dopo le parole: «n. 131 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle imposte sui redditi, di cui al» e dopo le parole: «n. 917 » è inserito il segno d’interpunzione: «,»;

al comma 3, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 4, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. All’articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: “utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti” sono sostituite dalle seguenti: “utili provenienti”»;

al comma 5, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 6, dopo le parole: «testo unico» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Nell’articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2”.

6-ter. La disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;

al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo»;

al comma 9, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 10, le parole: «medesimo testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986» e la parola: «aggiunte» è sostituita dalla seguente: «inserite»;

al comma 12, all’alinea, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»; alla lettera a), numero 1), la parola: «aggiunte» è sostituita dalla seguente: «inserite»; alla lettera b), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;

al comma 13, le parole: «predetto testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986» e dopo le parole: «comma 12» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. L’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

al comma 16, alinea, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 18, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 20, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al» e la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;

al comma 21, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 20»;

al comma 22, alinea, le parole: «approvato, con» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui al» e la parola: «settembre» è sostituita dalla seguente: «dicembre»;

al comma 23, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al», la parola: «settembre» è sostituita dalla seguente: «dicembre» e la parola: «soppresso» dalla seguente: «abrogato» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disciplina di cui al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

al comma 24, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma », la parola: «aggiunte» è sostituita dalla seguente: «inserite» e dopo la parola: «permettere» il segno d’interpunzione: «,» è soppresso;

il comma 25 è sostituito dai seguenti:

«25. All’articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: “La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque cedute nè costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell’assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d’imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d’imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’assegnazione concorre a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate è superiore al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito”.

25-bis. Il reddito derivante dall’applicazione del comma 25 rileva anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle prestazioni, alle anzianità maturate in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

al comma 27, alinea, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 29, all’alinea, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»; alla lettera a), numero 1), alinea, la parola: «aggiunti» è sostituita dalla seguente: «inseriti»; alla lettera a), numero 2), la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito»; alla lettera b), la parola: «aggiunta» è sostituita dalla seguente: «inserita»;

ai commi 30 e 31, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 33, dopo le parole: «articolo 13, comma 1» è inserito il segno d’interpunzione: «,»;

al comma 34, le parole: «ai fini dell’imposta sul reddito delle società» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui all’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive»;

dopo il comma 34 è aggiunto il seguente:

«34-bis. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi».

Dopo l’articolo 36 è inserito il seguente:

«Art. 36-bis. – (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro). – 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell’edilizia, nonchè al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell’adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonchè le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell’ambito dei cantieri edili qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell’adozione del provvedimento di sospensione al fine dell’emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonchè per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l’integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell’edilizia.

2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.

3. Nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell’obbligo risponde in solido il committente dell’opera.

4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. L’articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

“10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa”.

7. All’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.”;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

8. Le agevolazioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

9. Al comma 213-bis dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)”.

10. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: “Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione” sono inserite le seguenti: “, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,”.

11. Il termine di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per l’anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, è prorogato fino al 31 dicembre 2007.

12. Nell’ambito del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di cui all’articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni».

All’articolo 37:

al comma 1, dopo la parola: «professioni» è inserito il segno d’interpunzione: «,»;

al comma 3, le parole: «di cui all’articolo 2 del» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di cui al»;

al comma 4, alla lettera a), la parola: «comunicati» è sostituita dalla seguente: «comunicate»; alla lettera b), la parola: «aggiunte» è sostituita dalla seguente: «inserite» e dopo le parole: «connesse alla riscossione mediante ruolo» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell’espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all’acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l’applicazione delle misure di prevenzione»;

al comma 5, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4» e le parole: «dal 1° gennaio 2001» dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2005»;

al comma 6, alla lettera a), punto 1, la parola: «aggiungere» è sostituita dalle seguenti: «sono inserite le seguenti» e al punto 2, dopo le parole: «n. 600, e» sono inserite le seguenti: «dell’articolo»; alla lettera b), alinea, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito»;

al comma 7, la parola: «aggiunta» è sostituita dalla seguente: «inserita»;

al comma 8, alinea, dopo le parole: «8-bis del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 10, all’alinea, dopo la parola: «Al» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»; alla lettera c), punto 2, le parole: «d’affari» sono sostituite dalle seguenti: «di affari»; alla lettera f), prima delle parole: «per il tramite» il segno d’interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 11, dopo la parola: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 12, alinea, dopo la parola: «Al» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 13, dopo le parole: «30 giugno» sono inserite le seguenti: «, ovunque ricorrano,»;

al comma 15, capoverso Art. 32-bis, al comma 3, le parole: «dell’imposta, » sono sostituite dalle seguenti: «dell’imposta e » e al comma 4, dopo le parole: «articolo 10, n. 8)» le seguenti: «, del presente decreto» e dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;

al comma 18, al capoverso 15-bis, le parole: «è subordinato alla» sono sostituite dalle seguenti: «determina la»; e le parole: «nonchè all’eventuale preventiva» dalle seguenti: «nonchè l’eventuale»; al capoverso 15-ter, lettera b), le parole: «è subordinato al rilascio di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria» sono sostituite dalle seguenti: «determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all’articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d’affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro» e la lettera c) è soppressa;

al comma 19, le parole: «dal 1° settembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° novembre 2006»;

al comma 21, le parole: «lettera f),» sono sostituite dalle seguenti: «lettera f) del primo comma»;

dopo il comma 21 è inserito il seguente:

«21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell’articolo 71 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed è fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l’adozione di tale modalità di presentazione.»;

al comma 22, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 21»;

al comma 27, all’alinea, dopo le parole: «articolo 60» il segno d’interpunzione: «,» è soppresso; alla lettera a), la parola: «aggiunta» è sostituita dalla seguente: «inserita»; alla lettera b), la parola: «aggiunte» è sostituita dalla seguente: «inserite»;

al comma 28, alle lettere a) e b), la parola: «plico» è sostituita dalla seguente: «quale»;

al comma 30, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 29»;

al comma 32, lettera a), la parola: «aggiunte» è sostituita dalla seguente: «inserite»;

al comma 34, primo periodo, le parole: «e 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «e 71 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» e le parole: «comma precedente» dalle seguenti: «comma 33»;

il comma 35 è sostituito dal seguente:

«35. Ai contribuenti che optano per l’adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 34 con il misuratore medesimo, è concesso un credito d’imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a seguito dell’esecuzione dell’intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dei misuratori adattati»;

al comma 36, dopo le parole: «registrazione e» è inserita la seguente: «di» e le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 33 e 34»;

al comma 37 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prima trasmissione è effettuata, entro il mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti»;

al comma 38, alinea, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 39, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al» e dopo le parole: «lettera b)» sono inserite le seguenti: «del comma 1»;

al comma 40, lettera a), dopo le parole: «e 20 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

ai commi 41 e 43, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 44, primo periodo, dopo le parole: «e 16» il segno d’interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 45, alinea, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 46, le parole: «comma precedente», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «comma 45»;

al comma 47, alinea, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 51, le parole: «da 518» sono sostituite dalle seguenti: «a 518»;

al comma 53, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, rimane in vigore l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’ICI, di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;

al comma 55, le parole: «ed è versata» sono sostituite dalle seguenti: «e può essere versata».

All’articolo 38:

al comma 1, lettera c), dopo le parole: «destinate al gioco» sono inserite le seguenti: «disciplinato dal regolamento»;

al comma 2, capoverso 287, alla lettera a), le parole: «all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 498»; alla lettera j), la lettera: «j)» è sostituita dalla seguente: «l)» e dopo le parole: «disciplinate dal» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 3, all’alinea, le parole: «il punto 3» sono sostituite dalle seguenti: «il numero 3)»; al capoverso 3), i numeri: «i.», «ii.», «iii.», «iv.» e «v.» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «3.1)», «3.2) », «3.3)», «3.4)» e «3.5)»;

al comma 4, lettera j), la lettera: «j)» è sostituita dalla seguente: «l)» e dopo le parole: «scommesse ippiche» sono inserite le seguenti: «disciplinate dal regolamento».

Dopo l’articolo 39 è inserito il seguente:

«Art. 39-bis. – (Disposizioni in materia di rimborsi elettorali). – 1. All’articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all’articolo 48 della Costituzione, per l’elezione delle Camere”;

b) al comma 4, le parole: “lire mille” sono sostituite dalle seguenti: “un euro” e le parole: “lire 5 miliardi annue” sono sostituite dalle seguenti: “euro 2.582.285 annui”;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell’1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell’ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell’ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.”;

d) al comma 6, le parole: “commi 1 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 1-bis” e dopo le parole: “entro il 31 luglio di ciascun anno” sono inserite le seguenti: “I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un’unica soluzione, entro il 31 luglio dell’anno in cui si è svolta la consultazione referendaria”.

2. All’articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo le parole: “fondi medesimi” sono inserite le seguenti: “, ad eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo 1,”.

3. All’articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 3, le parole: “per l’attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale” sono soppresse.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle elezioni dell’aprile 2006.

5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

L’articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 40. – (Copertura finanziaria). – 1. Agli oneri recati dal presente decreto, ad eccezione di quelli relativi agli articoli 18-bis, 21 e 39-bis, pari a complessivi 4.384,4 milioni di euro per l’anno 2006, a 2.066,6 milioni di euro per l’anno 2007 e a 3.013,7 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni di spesa recate dal medesimo decreto.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l’articolo 40 è inserito il seguente:

«Art. 40-bis. – (Norma transitoria). – 1. Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati, stipulati o comunque posti in essere nello stesso giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale in applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente non costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si considerano entrate in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».


CORSO FORMAZIONE di base MASERA’ DI PADOVA – 6.10.2006

Venerdì 6 ottobre 2006 ore 9:30 – 17:00

Comune di Maserà di Padova
Corte Benedettina da Zara
Via Conselvana, 97
Maserà di Padova (PD)

Con il patrocinio del Comune di Maserà di Padova

Quote di partecipazione al corso:
Soci A.N.N.A.: € 50,00 (Iscritti alla data del 31.08.2006) (**)
Non iscritti ad A.N.N.A.: € 110,00 comprensivi della quota di iscrizione all’Associazione (**)
Non iscritti ad A.N.N.A.: € 130,00 oltre I.V.A (*) (**)

La quota di iscrizione dovrà essere versata tramite :
Conto Corrente Postale n. 55115356
ABI 07601
CAB 12100
CIN J
Intestato a:
Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Padova 2006
(*) Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni,

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di adesioni sono a carico di chi effettua il versamento.

La quota di partecipazione comprende: accesso in sala e materiale didattico.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.
L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo articolo a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Bizzotto Paolo

Messo del Giudice di Pace del Comune di Padova


Guida per il Messo comunale. Una vera guida pratica per affrontare le problematiche connesse alla attività di notifica

Guida per il Messo Comunale

di BIZZOTTO PAOLO – TACCHINI PIETRO

Questo volume è una vera guida pratica ad uso di tutti coloro che, quotidianamente, devono affrontare le problematiche connesse all’attività di notificazione.
Il linguaggio diretto e chiaro, le indicazioni precise sulle procedure da seguire, l’attenzione costante agli adempimenti pratici, le scelte nette sulle modalità operative (ovviamente ancorate ad autorevoli indirizzi giurisprudenziali e dottrinali), rendono questo libro uno strumento irrinunciabile.

Le procedure notificatorie con schemi di notifiche e di avvisi. In collaborazione con Associazione Nazionale Notifiche Atti.
Aggiornato con Legge 28 dicembre 2005, n. 263 (modifiche al Codice di Procedura Civile).
(Amministrazione e Management).

Per gli associati ad A.N.N.A. verrà praticato lo sconto del 15% sul prezzo di copertina

I Soci dovranno prenotare la copia o più copie telefonando all’Associazione (049.685670) od inviando comunicazione via fax al 049.685670. Il volume verrà recapitato all’indirizzo indicato in contrassegno.

Prezzo di copertina € 23,00
Prezzo per i soci € 19,55

MAGGIOLI EDITORE
ISBN: 8838732787
Collana: Progetto ente locale
Edizione: 2
Copyright: Giugno 2006
Pagine: 149


Riunione Giunta Esecutiva del 07.07.2006

Atti della riunione della Giunta Esecutiva del 7 luglio 2006 svoltasi a Roma

Leggi: Verbale GE 07 07 2006


Decreto Bersani: modifiche al DPR 29/09/1973 n.600

Il Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2006 ha approvato una serie di provvedimenti, riguardanti le nuove norme sulla concorrenza e i diritti dei consumatori, che cambiano profondamente il rapporto tra cittadino-consumatore e fornitori di servizi (DL 4.7.2006 n. 223).

All’art. 37, comma 27, viene modificato l’art. 60 del DPR n. 600/73 che oltre ad adeguare tale norma alla L.196/2003 (legge sulla privacy), introduce un ulteriore aggravio per il Messo Comunale e cioè l’invio di una raccomandata semplice al destinatario di una notifica d’atto a lui intestata e consegnata a persona legittimata a ricevere (art. 139 c.p.c.).

Pubblicata in G.U. la legge di conversione del DL 223/2006 (Decreto Bersani)
Sul S.O. n. 183 alla G.U. 11.8.2006 n. 186 è stata pubblicata la L. 4.8.2006 n. 248  (in vigore dal 12.8.2006), di conversione del DL 4.7.2006 n. 223.
Il provvedimento contiene:
– misure di liberalizzazione in alcuni settori (abolizione dell’obbligatorietà delle tariffe minime professionali, interventi sulle licenze dei taxi, sulla vendita di medicinali senza obbligo di ricetta medica, sul passaggio di proprietà di veicoli, ecc.);
– misure di correzione dei conti pubblici;
– misure di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale.
Alcune disposizioni sono immediatamente operative, per altre è invece prevista una decorrenza differita.


Il formato Adobe PDF è riconosciuto valido ai fini della firma digitale

Ai sensi della normativa italiana vigente, il formato Adobe PDF è riconosciuto valido ai fini della firma digitale

In riferimento alla Deliberazione CNIPA n. 4/2005, il formato Adobe PDF è stato riconosciuto valido ai fini della firma digitale ai sensi dell’Art. 12, comma 9, mediante la stipula di un Protocollo d’Intesa sottoscritto il 16 Febbraio 2006 dal CNIPA e da Adobe Systems Inc. Le specifiche del formato PDF sono disponibili gratuitamente e con libero accesso .
Adobe Reader 7.0, disponibile gratuitamente per i principali sistemi operativi, è un prodotto in grado di verificare firme digitali nel formato PDF e visualizzare il documento informatico oggetto della sottoscrizione.


DL 04/07/2006, n. 223 – Art. 37. Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario

1.  All’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «le persone fisiche che esercitano arti o professioni,» sono inserite le seguenti: «il curatore fallimentare, il commissario liquidatore». (152)

2.  Con effetto dal periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, all’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  i commi 2 e 3 sono abrogati;
b)  nel comma 3-bis le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
c)  al comma 4 le parole: «dei commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».

3.  Relativamente al primo periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, può essere effettuato entro il predetto termine, alle condizioni e con le modalità ivi previste. (152)

4.  All’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al sesto comma, dopo le parole: «1.500 euro» sono aggiunte le seguenti: «; l’esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi sono comunicate all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale»; (153)
b)  all’undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «Le rilevazioni e le evidenziazioni» sono inserite le seguenti: «, nonché le comunicazioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonché dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell’espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all’acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l’applicazione delle misure di prevenzione.». (153)

5.  Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare ai sensi dell’articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite le specifiche tecniche, le modalità ed i termini per la comunicazione delle informazioni di cui al sesto comma dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2005, ancorché cessati, nonché per l’aggiornamento periodico delle medesime informazioni. (163) (177)

6.  All’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1:
1.  dopo le parole: «Se viene omessa la trasmissione» sono inserite le seguenti: «dei dati, delle notizie e»; (156)
b)  dopo il comma 1 è inserito il seguente: (154)
«1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».

7.  All’articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole: «individuazione del soggetto» è inserita la seguente: «ovvero». (152)

8.  In attesa dell’introduzione della normativa sulla fatturazione informatica, all’articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: (154)

a)  dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l’elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l’importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell’imponibile, dell’imposta, nonché dell’importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
b) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.»;
b)  il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per l’omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l’invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.». (164) (178)

9.  Per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA. (164) (178)

10.  Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: (154)

a)  all’articolo 1, comma 1, primo periodo, le parole: «15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio»; inoltre, dopo le parole: «non coincidente con l’anno solare,» sono inserite le seguenti: «relativamente ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,»;
b)  all’articolo 2:
1.  al comma 1 le parole: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio»;
2.  al comma 2 le parole: «di cui all’articolo 3:» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 3 in via telematica, entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.»; inoltre sono abrogate le lettere a) e b);
c)  all’articolo 3:
1.  al comma 1 il terzo periodo è soppresso;
2.  al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale ad euro 10.000»; in fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e dei parametri»; (156)
3.  al comma 7 le parole: «entro cinque mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»;
d)  all’articolo 4:
1.  al comma 3-bis le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
2.  al comma 4-bis le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
3.  al comma 6-quater le parole: «entro il 15 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio»;
e)  all’articolo 5:
1.  al comma 1 le parole: «, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo», ovunque ricorrano, sono soppresse;
2.  al comma 4 le parole: «del decimo» sono sostituite dalle seguenti: «del settimo»;
f)  all’articolo 5-bis le parole «per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l’ultimo giorno del decimo mese», ovunque ricorrano, sono soppresse; (153)
g)  all’articolo 8, comma 1, le parole: «ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «, in via telematica».

11.  All’articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero «20», ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: «16». (152)

11-bis.  Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. (169)

12.  Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: (154)

a)  all’articolo 13, comma 1, lettera b) le parole: «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»;
b)  all’articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;
c)  all’articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».

13.  All’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: «30 giugno», ovunque ricorrano, e «20 dicembre» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 giugno» e «16 dicembre». (152)

14.  Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1° maggio 2007.

14-bis.  Resta ferma la disposizione di cui all’ articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di regolamenti ministeriali nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute dal presente decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente. (159)

15.  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’articolo 32 è inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Contribuenti minimi in franchigia). – 1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all’esportazione, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l’imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’imposta e i soggetti non residenti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, n. 8), del presente decreto e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto direttoriale di cui al comma 15, l’ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.
6. I soggetti che, nell’intraprendere l’esercizio di imprese, arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno comunicazione all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 35.
7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca è comunicata con le stesse modalità dell’opzione ed ha effetto dall’anno in corso.
8. L’applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell’articolo 19-bis 2. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell’imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l’imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all’articolo 19-bis 2 è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall’anno nel quale è intervenuta la modifica. La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l’utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.
9. Nell’ultima dichiarazione annuale in cui l’imposta è applicata nei modi ordinari si tiene conto anche dell’imposta dovuta relativa alle operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità.
10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall’articolo 30, l’eccedenza detraibile emergente dall’ultima dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 è utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, integrano la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente articolo trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate.
14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il contribuente è assoggettato alla disciplina di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:
a) a decorrere dall’anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;
b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d’affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall’ufficio supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà dovuta l’imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
15. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità da osservare in occasione dell’opzione per il regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del presente articolo.». (152)

16.  All’articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: «Stato membro», sono aggiunte le seguenti: «nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di franchigia di cui all’articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

17.  Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

18.  All’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«15-bis. L’attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all’atto della dichiarazione di inizio di attività;
b) tipologie di contribuenti per i quali l’attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all’articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d’affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.». (152)

19.  Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 1° novembre 2006. (152)

20.  L’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali è attribuito il numero di partita IVA, anche in data antecedente a quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18.

21.  In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comunicano all’anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla lettera f) del primo comma, dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unità locali, nonché i dati dei bilanci di esercizio depositati. (152)

21-bis.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell’articolo 71 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2007, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed è fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2008, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l’adozione di tale modalità di presentazione. (155) (176)

22.  Fino alla realizzazione delle modalità tecniche di deposito degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni di cui al comma 21, senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile. (152)

23.  Con decreto interdirigenziale dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e le modalità delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati. La prima trasmissione è effettuata entro il 31 ottobre 2006.

24.  All’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.».

25.  All’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.».

26.  Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta per il quale alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (174)

27.  All’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: (154)

a)  dopo la lettera b) del primo comma è inserita la seguente:
«b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata;»; (153)
b)  nella lettera e) del primo comma, dopo le parole: «l’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 del codice di procedura civile» sono inserite le seguenti: «, in busta chiusa e sigillata,»; (153)
c)  dopo la lettera e) del primo comma è inserita la seguente:
«e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;»;
d)  il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L’elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.»;
e)  al terzo comma le parole: «dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica»;
f)  dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.».

28.  Nell’articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’avviso.»; (153)
b)  al comma 3, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto,». (153)

29.  Fuori dai casi previsti all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2.065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonché l’inottemperanza all’invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.

30.  Per la constatazione e l’irrogazione della sanzione di cui al comma 29 si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. (152)

31.  All’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria».

32.  All’articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al numero 4), dopo le parole: «nei loro confronti» sono inserite le seguenti: «nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti»; (153)
b)  al numero 8), le parole: «nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo, nominativamente indicati» sono sostituite dalle seguenti: «, rilevanti ai fini dell’accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo».

[33.  I soggetti di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati all’ articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972. (166) ]

[34.  Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 71 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, comprese quelle previste dall’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al comma 33. Restano fermi gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonché di emissione della fattura su richiesta del cliente, fatta eccezione per i soggetti indicati all’ articolo 1, commi da 429 a 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. (166) (170) ]

[35.  Ai contribuenti che optano per l’adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 34 con il misuratore medesimo, è concesso un credito d’imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a seguito dell’esecuzione dell’intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dei misuratori adattati. (166) (171) ]

[36.  Salva l’applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e di quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti dai commi 33 e 34 è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro. (166) (167) ]

[37.  L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro il 1° giugno 2008. (166) (160) ]

[37-bis.  Gli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2009 devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 37-ter. (166) (165) ]

[37-ter.  Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono emanate disposizioni atte a disciplinare le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi medesimi. (166) (161) ]

38.  All’articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: (154)

a)  le parole: «o donazione» sono soppresse;
b)  in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.».

39.  Nell’articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.». (152)

40.  La lettera a) dell’articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituita dalla seguente:
«a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;». (152)

41.  Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta» sono sostituite dalle seguenti «iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti». (152)

42.  All’articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462:

a)  al comma 1 le parole: «, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione» sono soppresse;
b)  è abrogato il comma 1-bis.

43.  Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le indennità di fine rapporto, per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, nonché per le prestazioni pensionistiche di cui all’articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, non si procede all’iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né all’effettuazione di rimborsi, se l’imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a 100 euro. La disposizione del periodo precedente si applica anche ai redditi di cui all’ articolo 17, comma 1, lettere c) e c-bis), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004. (162)

44.  La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7891415 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine è eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell’articolo 9-bis della citata legge n. 289 del 2002. (152)

45.  All’articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: (154)

a)  nel primo periodo, le parole: «a un terzo del costo» sono sostituite dalle parole: «al 50 per cento del costo»;
b)  nel secondo periodo, le parole: «un decimo del costo» sono sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo del costo».

46.  Le disposizioni del comma 45 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, la disposizione del comma 45, lettera a), si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti. (152)

47.  All’articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo della lettera b) è sostituito dal seguente: «Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all’articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all’articolo 108, comma 1, e dei fondi.». (152)

48.  Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

49.  A partire dal 1° ottobre 2006 (157), i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all’articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

49-bis.  I soggetti che intendono effettuare la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. (168)

49-ter.   L’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. All’attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (172) (180)

49-quater.  Qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo n. 471 del 1997, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate. (173)

50.  Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell’articolo 1283 del codice civile.

51.  Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 499 a 518, nonché del comma 519, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (152)

52.  Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «un numero massimo di» sono soppresse.

53.  A decorrere dall’anno 2007, è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell’imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, rimane in vigore l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’ICI, di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’ articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. (158) (179)

54.  In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita dall’Agenzia del territorio deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2006. Relativamente alle regioni, alle province e ai comuni i costi a loro carico per la circolazione e fruizione della base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione.

55.  L’imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i termini e le modalità per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma. (152) (175)

56.  Al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell’Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data della valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unità immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al secondo semestre 2005.».

57.  Per la copertura delle minori entrate derivanti dall’emanazione dei decreti legislativi di recepimento della direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per l’anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede, per l’anno 2006, mediante utilizzo delle risorse relative all’autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nell’anno stesso all’entrata del bilancio dello Stato, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione della predetta autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e per gli anni successivi mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

____________________________________

(152) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(153) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(154) Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(155) Comma inserito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, così modificato dall’art. 4, comma 4-ter, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.

(156) Numero così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(157) Termine differito al 1° gennaio 2007 dall’art. 1, comma 1, D.P.C.M. 4 ottobre 2006, per i soggetti titolari di partita IVA diversi da quelli di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

(158) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, dall’art. 1, comma 174, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(159) Comma inserito dall’art. 1, comma 293, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(160) Comma modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, sostituito dall’art. 1, comma 327, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(161) Comma inserito dall’art. 1, comma 328, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(162) Comma modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248; sostituito dall’art. 39, comma 8-ter, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 e, successivamente, modificato dall’art. 1, comma 272, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(163) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, dall’art. 63 (ora art. 72), comma 5, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. La numerazione degli articoli del citato D.Lgs. n. 231/2007 è stata così definita dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

(164) A norma dell’art. 1, comma 270, L. 24 dicembre 2007, n. 244, si considerano valide le trasmissioni degli elenchi dei clienti e fornitori, di cui al presente comma, relative all’anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007.

(165) Comma inserito dall’art. 1, comma 328, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, modificato dall’art. 1, comma 271, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(166) Comma abrogato dall’art. 16, comma 2, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

(167) Comma modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(168) Comma inserito dall’art. 10, comma 6, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e modificato dall’art. 8, comma 19, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, e dall’ art. 3, comma 3, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 3, comma 2, lett. a) e b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 3, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

(169) Comma inserito dall’art. 3-quater, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e, successivamente, così modificato dall’art. 7-quater, comma 16, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225.

(170) Comma modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, modificato dall’art. 2, comma 30D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

(171) Comma sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(172) Comma inserito dall’ art. 1, comma 990, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(173) Comma inserito dall’ art. 3, comma 5, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 3, comma 8, del medesimo D.L. n. 124/2019.

(174) La Corte costituzionale, con sentenza 20 – 25 luglio 2011, n. 247 (Gazz. Uff. 27 luglio 2011, n. 32, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del terzo comma dell’art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – comma inserito dal comma 25 dell’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, e del comma 26 dell’art. 37 del D.L. n. 223 del 2006, sollevata in riferimento all’art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del suddetto combinato disposto del terzo comma dell’art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 e del comma 26 dell’art. 37 del D.L. n. 223 del 2006, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione.

(175) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con Provvedimento 26 aprile 2007. Vedi, anche, l’art. 13, comma 12-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, aggiunto dall’art. 4, comma 5, lettera i), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.

(176) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 10 dicembre 2008.

(177) Con Provv. 19 gennaio 2007, integrato dal Provv. 29 febbraio 2008(pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 5 marzo 2008), e con Provv. 20 dicembre 2010, sono stati definiti le modalità e i termini di comunicazione dei dati all’Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari di cui al presente comma.

(178) Vedi, anche, il Provv. 25 maggio 2007.

(179) Con Det. 18 dicembre 2007 è stata accertata l’effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni.

(180) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provvedimento 28 agosto 2018.


Quelle dei parenti sono sempre buone mani

Valida la notifica tramite consegna dell’atto a una “persona di famiglia” reperita a casa del contribuente?
Se nella casa di abitazione del notificando viene reperita una “persona di famiglia”, la notifica è ben eseguita con la consegna dell’atto di accertamento a tale persona e non occorre l’ulteriore invio di una lettera raccomandata. Questa modalità (articolo 139 c.p.c.) non richiede l’ulteriore requisito della convivenza del familiare, atteso che la presunzione della successiva consegna dell’atto si fonda proprio sul vincolo parentale, senza che assuma rilievo autonomo la diversa residenza anagrafica (sentenza n. 11821 del 19/5/2006).


Notifiche atti residenti in Croazia

La trasmissione degli atti da notificare ai cittadini degli Stati della ex Jugoslavia deve avvenire per il tramite delle Autorità centrali (ossia i Ministeri di Grazia e Giustizia delle due parti contraenti), come previsto dall’art. 4, comma 1 della Convenzione italo-jugoslava di assistenza giudiziaria e amministrativa, perfezionata a Roma il 3.12.1960 (G.U. n. 237 del 20.09.1962).
Da parte dei suddetti Stati non viene fornita nessuna collaborazione alle nostre Rappresentanze diplomatico-consolari in merito alle notifiche trasmesse non in conformità alla succitata Convenzione.


Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 10-05-2006) 28-06-2006, n. 14916

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUGGIERO Francesco – Presidente

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere

Dott. MARINUCCI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DELLE ENTRATE, con l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

D.M.A., con l’Avv. IULLI Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di ROMA, Sez. 10, n. 05/10/2001, pubblicata il 27/02/2001;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/05/2006 del Relatore Cons. Dott. FITTIPALDI Onofrio.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Vista l’istanza depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato attestante la regolarità della domanda di definizione della controversia ed il pagamento integrale di quanto dovuto; Viste le conclusioni scritte del P.G. nelle quali si chiede dichiararsi l’estinzione del processo; Vista la L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8; Ritenuta l’esistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2006.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2006


Esternalizzazione o meno del servizio di notificazione

Nell’ambito giurisprudenziale, si registra una nuova sentenza legata al’esternalizzazione o meno del servizio di notificazione.
La Corte di Cassazione – Prima Sez. Civile, ha dichiarato la nullità delle contravvenzioni al C.d.S., che sono state notificate da attraverso società cui il Comune affida il servizio di notificazione. La pronuncia della Cassazione prende in esame la sentenza di un Giudice di Pace di Catania, nel 2001, con la quale affermava la regolarità della notifica di una multa effettuata da un’agenzia alla quale il comune aveva dato la qualifica di “Messo notificatore”. Gli Enti Locali che affidano all’esterno il servizio di notificazione, mettono in mani di soggetti che, secondo la Corte, non forniscono idonee garanzie.
La Legge (art. 14, L. 689/81) esige un particolare rigore formale per la contestazione differita messa in atto con la notificazione degli estremi della violazione al destinatario dell’infrazione. In questa ottica indica tassativamente i soggetti abilitati alla processo di notificazione e ne disciplina le modalità di esecuzione, prevedendo che si possa notificare attraverso il servizio postale.
L’uso del servizio postale viene ammesso esplicitamente anche dall’art. 201, comma 3, del Codice della Strada, ritenendo però che l’Amministrazione alla quale appartiene il funzionario o l’agente che ha accertato l’infrazione osservi necessariamente le modalità previste dalle procedure notificatorie degli atti giudiziari.
La stessa legge sulla notifica degli atti attraverso il servizio postale (L. 890/1982), stabilisce una complessa serie di formalità che tende ad ottenere la certezza del procedimento costituendo un’attribuzione esclusiva alle Poste Italiane. Tale esclusiva impedisce qualsiasi possibilità di delega ad agenzie private “Con la conseguenza necessitata – ribadisce la Corte – che la notificazione degli estremi della violazione affidata (dall’ufficio cui appartiene l’agente accertatore) all’agenzia privata concessionaria (:::) si deve considerare giuridicamente inesistente e, come a omessa notificazione, ad essa consegue l’effetto dell’estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione”.


Regolamentazione accesso ai documenti amministrativi

E’ entrato in vigore il 2 giugno 2006 il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi” (DPR 12 aprile 2006, n. 184) che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.