Corso di Aggiornamento Lainate (MI) 10 aprile 2009

Il “Progetto di valorizzazione del Messo Comunale” coinvolge i Messi Comunali di molte Regioni d’Italia, prosegue anche per il 2009.

Corso di Aggiornamento per Messi Comunali

Venerdì 10 aprile 2009
Orario 9:00 – 13:00  14:00 – 17:00

Comune di Lainate

Sala delle Capriate

Largo delle Scuderie

presso la Biblioteca Comunale – II° piano

Quote di partecipazione al corso:

Soci A.N.N.A.: € 150,00 (Iscritti alla data del 31.12.2008 con rinnovo anno 2009 al 15.01.2009. Sono esclusi i dipendenti di Enti e Comuni Associati, che non siano iscritti individualmente) (*) (**)
Non iscritti ad A.N.N.A.:€ 190,00 la quota è comprensiva dell’iscrizione al Corso più l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2009 oltre all’assicurazione per colpa grave(*) (**)
Solo frequenza al Corso:€ 240,00 oltre I.V.A (*) (**)

La quota di iscrizione dovrà essere versata, al netto delle spese bancarie e/o postali, entro la data del corso ovvero entro 30 giorni data fattura, tramite:
Conto Corrente Postale n. 55115356
Conto Corrente Bancario:
Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]

Intestato a:
Associazione Nazionale Notifiche Atti
Codice fiscale: 93164240231
P.IVA:  03558920231

Causale: Corso Lainate2009
(*) Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L’associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.
L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Lombardi Giuseppe

Responsabile Messi comunali del Comune di Alessandria

PROGRAMMA:

Nozioni generali

Cos’è una notifica

La copia conforme all’originale

Richiedente – intermediario e consegnatario/destinatario

Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale

Tempi e luoghi delle notificazioni

Nullità delle notificazioni

Le responsabilità del Messo Notificatore

Modifiche effettuate dall’art.174 del

 D.Lgs. 196/2003 (Privacy)

Il procedimento di notificazione

La relata di notifica – valore della stessa

La notifica a mani proprie

Le notifiche “tramite” terzi

Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei “terzi”

Le notifiche agli “assenti”

I “vari” momenti di perfezionamento della notifica

Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio delle notifiche

Deposito degli atti nella Casa Comunale

Le notifiche previste dall’art. 14 della L. 689/1981

Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.

Le notifiche previste dall’art. 6 della L. 241/1990

Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)

Le notifiche attraverso il servizio postale

Le notifiche dei tributi locali

Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973

Le novità della legge finanziaria per il 2007 e 2008

(L. 27/12/2006 n. 296). L’individuazione dei messi notificatori ivi previsti

Le novità dell’art. 36 della legge 31/2008 che ha convertito in legge il D.L. 248/2007 (decreto milleproroghe).

L’obbligatorietà dei corsi abilitanti

Richiesta rimborso “trimestrale” delle notifiche (L. 03/08/1999 n. 265 e DM 03/10/2006 n. 254)

Presentazione modulistica e casi pratici.

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità in materia di notificazioni, tra le quali:

D. Lgs 196/2003 (Privacy)
– D. L. 14/03/2005 n. 35 convertito nella L. 14/05/2005 n. 80 (Notifiche postali)
– L. 28/12/2005 n. 263 ( art 2) (Modifiche C.P.C.)
– D. L. 30/12/2005 n. 271 (art 2) – non convertito (ma sostituito dalla L. 23/02/2006 n. 51 – art 39 quater) (Decorrenza Modifiche C.P.C.)
– D. L. 04/07/2006 n. 223 convertito nella L. 04/08/2006 n. 248 (art. 37 comma 27) (Modifiche Notifiche Fiscali)
– L. 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007 – art. 1 commi 158-159-160)(Messo “aggiuntivo”)

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line su questo sito nell’area “Attività formazione” a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.


La P.A. può e non deve notificare il verbale a tutti gli interessati

La P.A. può e non deve notificare il verbale a tutti gli interessati

Per la Corte Costituzionale non vi è alcun obbligo della pubblica amministrazione a notificare il verbale di sanzione amministrativa a tutti gli interessati.

Ordinanza Corte Costituzionale 16/01/2009, n. 4

Con la sentenza in commento, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 201, comma 1, del Codice della strada, approvato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Cittadella.

Il Giudice rimettente, con ordinanza del 15 febbraio 2008 emessa nel corso di un procedimento civile di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 201, comma 1, del Codice della strada, approvato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in relazione agli artt. 204 bis, comma 1, e 196, comma 1, dello stesso codice e all’art. 22 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui dispone che l’autorità amministrativa può, anziché deve, notificare il verbale di contestazione della violazione a tutti i soggetti interessati.

Da tale sistematica, il Giudice rimettente, ne fa discendere una ridotta capacità difensiva dell?effettivo trasgressore nei confronti dell’obbligato in solido che lo convenga in regresso, laddove, invece, la notifica del verbale a tutti gli interessati (proprietario del veicolo, obbligato in solido e trasgressore) permetterebbe a tutti di esplicare le proprie ragioni che, potrebbero essere diverse.

Sul tema, la Corte Costituzionale aveva già avuto occasione di pronunciarsi con l’Ordinanza n. 188 del 2006 ove, dichiarando ai sensi dell’art. 204 del Codice della strada, il soggetto che venga identificato, non immediatamente, quale responsabile della violazione può sempre proporre, dinanzi al giudice di pace, ricorso avverso il verbale di contestazione anche se al solo scopo di escludere che tale atto possa fungere da titolo per la decurtazione del punteggio dalla patente di guida ovvero per un’eventuale azione di regresso esperibile da parte di chi abbia pagato la somma dovuta quale sanzione pecuniaria.
Pertanto, il sistema delineato dal Codice della strada non limita affatto la capacità difensiva dell?effettivo trasgressore nei confronti dell’obbligato in solido anche in ragione della circostanza, frequente, dei ricorsi promossi dal proprietario del veicolo con il successivo intervento in giudizio dell’effettivo trasgressore.


Posta elettronica certificata: come cambia il quadro normativo

La “posta elettronica certificata”, meglio conosciuta con l’acronimo PEC, è uno strumento il cui obiettivo è quello di parificare il valore di una e-mail a quello di una raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno.
Il servizio PEC del provider al quale si è affidato l’utente, rilascia al mittente dell’e-mail una ricevuta che attesta la prova dell’avvenuta spedizione del messaggio. Tale comunicazione ha valore legale. Allo stesso modo, anche il gestore al quale si appoggia il destinatario dell’e-mail riceve una ricevuta dell’avvenuta consegna.
Le certificazioni ricevute da mittente e destinatario attestano inoltre che l’e-mail è stata spedita, consegnata e che il messaggio non è stato in alcun modo alterato.
Le ricevute contengono anche l’indicazione temporale per ciascuna operazione effettuata (ad esempio invio e consegna del messaggio).

Il decreto legge “anticrisi” 185/2008 aveva sancito l’obbligatorietà dell’adozione di una casella PEC da parte di iscritti ad Albi, professionisti ed imprese. In particolare, l’articolo 16 del decreto stabiliva l’obbligo per le imprese di comunicare il proprio indirizzo PEC nella domanda di iscrizione al registro oppure entro un periodo di tempo massimo pari a tre anni, dalla data di entrata in vigore della normativa, per le società già iscritte. I professionisti iscritti ad albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato avrebbero invece dovuto comunicare il proprio indirizzo PEC ai rispettivi ordini o collegi entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

In sede di conversione del decreto legge, sono state da poco apportate numerose modifiche alla versione iniziale dello stesso. Nella sostanza, l’intervento sembra aver rimosso l’obbligatorietà della PEC che è uno standard di matrice italiana. L’impresa od il professionista possono servirsi sì di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ma anche, in alternativa, di “un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali”. La modifica applicata alla normativa sembra quindi configurarsi come un’apertura verso l’impiego, in sostituzione della PEC, di tecniche di firma digitale e di tracciamento della consegna equivalenti e gratuite, già disponibili ed utilizzabili mediante l’uso di account di posta di tipo tradizionale ormai da diversi anni.


Firmato contratto ministeri e scuola: no della Cgil

Disco verde per il contratto dei ministeri e della scuola, per il biennio economico 2008-2009.
Dopo il via libera del governo e della Corte dei Conti, all’Aran è stato formalizzato l’ultimo passaggio con la firma del contratto. La Cgil, RdB-Cub e Cse non hanno firmato.


Circolare 001/2009: La notifica delle Tasse Automobilistiche

Per la notificazione degli atti in materia di tasse automobilistiche si deve fare riferimento alla legge n. 27/1978. Come per le notificazioni delle infrazioni al C.d.s. le notificazioni sono validamente eseguite quando sono fatte alla residenza risultante dalla carta di circolazione o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell’art. 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e dell’art. 146 del codice della navigazione, o dalla patente di guida”.

Questi atti giungono dall’Agenzia delle Entrate e spesso la lettera che li accompagna è una lettera standard che fa riferimento alla notificazione ai sensi dell’art. 60 del DPR 600/1973 e la stessa relata che li accompagna è dedicata alla notifica degli atti di cui al DPR 600/1973 art. 60.

Tuttavia l’applicazione della normativa degli atti finanziari non sarebbe appropriata per le tasse automobilistiche, poiché non c’è nessun richiamo espresso nella L. 27/1978 alla notificazione con le modalità anzidette per gli atti tributari.

Per tal motivo è possibile che il destinatario il cui indirizzo è ricavato dai pubblici registri, non abiti effettivamente all’indirizzo indicato in atti.

Nell’eventualità quindi che lo stesso non fosse reperibile e non si fosse a conoscenza di altri recapiti presso cui effettuare la notificazione, si deve procedere ai sensi dell’Art. 143 c.p.c. e non mediante l’art. 60 lett. e) del DPR 600/1973.

Gennaio 2009

Leggi: Circolare 2009-001Tasse automobilistiche


RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER INFORTUNIO LAVORATORE CON MACCHINA DIFETTOSA

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Mantova, aveva dichiarato la responsabilità del datore di lavoro per violazione della normativa antinfortunistica, e, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo aveva condannato alla pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione, con la concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna; al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e al risarcimento del danno a favore della parte civile da liquidarsi in separata sede oltre alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio della parte civile per il primo grado.

Nel caso di specie l’infortunio era stato causato da una macchina stabilizzatrice per lavori stradali che presentava il rischio di cesoiamento tra le parti laterali dello scudo di protezione del tamburo, tanto da cagionare lesioni personali gravissime al lavoratore il quale, avendo inserito il braccio destro nella zona pericolosa della macchina per sistemare un listello di legno proprio nel momento in cui un collega si accingeva a disporre l’abbassamento del suddetto scudo che, calando repentinamente, troncava di netto l’arto del collega il quale riportava lesioni (consistite nel distacco traumatico del braccio destro poi riattaccatogli con un intervento chirurgico) dalle quali derivavano pericolo di vita ed una malattia nel corpo, oltre ad una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore ai quaranta giorni e all’indebolimento permanente della funzionalità del braccio.

La Cassazione ha aderito al proprio orientamento, affermando che “eventuali concorrenti profili colposi addebitabili al fabbricante [della macchina] non elidono certamente il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo in danno del lavoratore …. in linea con la pacifica affermazione secondo cui “configurabile la responsabilità del datore di lavoro il quale introduce nell’azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina – che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone – senza avere appositamente accertato che il costruttore, e l’eventuale diverso venditore, abbia sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l’idoneità all’uso, non valendo ad escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto affidamento sull’osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica”.

In sostanza, “deve considerarsi infondato l’assunto difensivo dell’esonero di responsabilità invocato dal ricorrente sulla base del marchio CE, non potendo ad esso ricollegarsi una presunzione assoluta di conformità della macchina alle norme di sicurezza, proprio per la prevedibilità ed evitabilità dell’evento lesivo. Non può, infine, richiamarsi ai principi dell’affidamento il datore di lavoro che, in tema di sicurezza antinfortunistica, venga meno ai suoi compiti che comprendono, tra l’altro, l’istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinati lavori, la necessità di adottare le previste misure di sicurezza, la predisposizione di queste, ed anche il controllo continuo, congruo ed effettivo, nel sorvegliare e quindi accertare che quelle misure vengano, in concreto, osservate, non pretermesse per contraria prassi disapplicativa, e, in tale contesto, che vengano concretamente utilizzati gli strumenti adeguati, in termini di sicurezza, al lavoro da svolgere, controllando anche le modalità concrete del processo di lavorazione. Il datore di lavoro, quindi, non esaurisce il proprio compito nell’approntare i mezzi occorrenti all’attuazione delle misure di sicurezza e nel disporre che vengano usati, ma su di lui incombe anche l’obbligo di accertarsi che quelle misure vengano osservate e che quegli strumenti vengano utilizzati”.

(Corte di Cassazione – Sezione Feriale, Sentenza 5 dicembre 2008, n. 45335: Infortunio del lavoratore – Responsabilità del datore di lavoro – Macchina difettosa munita di marcatura CE).


Corte cost., Ord., (ud. 03-12-2008) 16-01-2009, n. 4

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

– Giovanni Maria FLICK Presidente

– Francesco AMIRANTE Giudice

– Ugo DE SIERVO “

– Paolo MADDALENA “

– Alfio FINOCCHIARO “

– Alfonso QUARANTA “

– Franco GALLO “

– Luigi MAZZELLA “

– Gaetano SILVESTRI “

– Sabino CASSESE “

– Maria Rita SAULLE “

– Giuseppe TESAURO “

– Paolo Maria NAPOLITANO “

– Giuseppe FRIGO “

– Alessandro CRISCUOLO “

ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
ORDINANZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 201, comma 1, del codice della strada, approvato con il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, promosso con ordinanza del 15 febbraio 2008 dal Giudice di pace di Cittadella nel procedimento civile vertente tra G.A. e la Polizia locale di Cittadella, iscritta al n. 254 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 3 dicembre 2008 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che il Giudice di pace di Cittadella, con ordinanza del 15 febbraio 2008 emessa nel corso di un procedimento civile di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ha sollevato, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 201, comma 1, del codice della strada, approvato con il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in relazione agli artt. 204-bis, comma 1, e 196, comma 1, dello stesso codice e all’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui dispone che l’autorità amministrativa può, anziché deve, notificare il verbale di contestazione della violazione a tutti i soggetti interessati;

che, in punto di descrizione della fattispecie, il rimettente riferisce che il verbale di contestazione della violazione prevista dall’art. 142, comma 8, del codice della strada, commessa nel Comune di Cittadella il 30 aprile 2007, è stato notificato a mezzo del servizio postale il 18 giugno 2007 alla intestataria e proprietaria del veicolo, condotto nell’occasione dal ricorrente nel giudizio di opposizione;

che – rileva ancora il giudice a quo – il ricorrente risulta essere l’effettivo, unico trasgressore, tale circostanza emergendo dal modulo spedito al comando dei vigili urbani del Comune di Cittadella in data 6 agosto 2007, con il quale la proprietaria del veicolo informava che il conducente e autore della violazione era il suddetto ricorrente, sicché l’autorità amministrativa, essendo stata posta in condizione di identificare il trasgressore, avrebbe potuto procedere alla notifica a questo del verbale;

che il Giudice di pace premette che la giurisprudenza individua nel solo destinatario del verbale il soggetto legittimato a proporre ricorso, non attribuendo tale facoltà a chi, pur autore della violazione, non abbia ricevuto la notifica dell’atto;

che il rimettente afferma peraltro di non condividere il principio per cui l’effettivo trasgressore potrebbe contestare, nei confronti del proprietario che lo convenga in via di regresso, la sussistenza della violazione: difatti, «le ragioni dell’uno […] non sempre possono coincidere con quelle dell’altro. In buona sostanza sia l’effettivo trasgressore che il soggetto obbligato in solido hanno diritto di essere portati a conoscenza del provvedimento sanzionatorio qualora la P.A. sia stata in grado di procedere alla loro identificazione onde consentire ad entrambi l’esercizio del diritto di difesa»;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l’infondatezza della questione;

che, secondo la difesa erariale, il diritto di difesa del soggetto autore della violazione, successivamente identificato, al quale non sia stato notificato il verbale, sarebbe pienamente garantito;

che, innanzitutto, esso sarebbe assicurato nei rapporti interni, nel caso in cui il proprietario del veicolo o un altro dei coobbligati solidali previsti dall’art. 196 del codice della strada eserciti l’azione di regresso nei confronti dell’effettivo trasgressore per ottenere la ripetizione di quanto pagato, in virtù del vincolo di solidarietà espressamente sancito da tale disposizione;

che l’Avvocatura ricorda inoltre che la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 188 del 2006, ha affermato che, ai sensi dell’art. 204 del codice della strada, il soggetto che venga identificato, non immediatamente, quale responsabile della violazione può sempre proporre, dinanzi al giudice di pace, ricorso avverso il verbale di contestazione anche se al solo scopo di escludere che tale atto possa fungere da titolo per la decurtazione del punteggio dalla patente di guida ovvero per un’eventuale azione di regresso esperibile da parte di chi abbia pagato la somma dovuta quale sanzione pecuniaria.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale investe, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, l’art. 201, comma 1, del codice della strada, in relazione agli artt. 204-bis, comma 1, e 196, comma 1, dello stesso codice e all’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui dispone che l’autorità amministrativa può, anziché deve, notificare il verbale di contestazione della violazione a tutti i soggetti interessati;

che il rimettente, investito di un ricorso, proposto dall’effettivo trasgressore, avverso un verbale di accertamento per violazione del codice della strada con il quale la violazione è stata contestata unicamente al proprietario del veicolo, non spiega quale effetto avrebbe nel giudizio a quo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata;

che, inoltre, l’ordinanza di rimessione si limita ad enunciare un preteso contrasto tra la disposizione censurata e gli evocati parametri costituzionali (articoli 24 e 111 Cost.), senza fornire alcuna motivazione in proposito;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 201, comma 1, del codice della strada, approvato con il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Cittadella con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2009.


Competenza ridotta per gli ausiliari della sosta

Gli ausiliari del traffico non possono elevare multe a moto e motorini in sosta sui marciapiedi. Lo stabilisce la Corte di cassazione (sentenza 551/2009 della seconda sezione civile) che, accogliendo il ricorso di un motociclista di Bologna, ha statuito che gli accertatori e sia che dipendano dalle aziende di trasporto urbano, sia dalle imprese di gestione dei posteggi pubblici a pagamento e devono attenersi strettamente al compito di garantire la “funzionalità dei posteggi” e quella degli spazi “riservati allo stazionamento e alla fermata” dei mezzi pubblici. Fuori da queste ipotesi, i “vicevigili” non hanno competenza e non possono multare.


Corso di Aggiornamento Fara in Sabina 17 marzo 2009

Prosegue anche per il 2009 il percorso di formazione nell’ambito del “Progetto di valorizzazione del Messo Comunale” che coinvolge i Messi Comunali di molte Regioni d’Italia.

Corso di Aggiornamento per Messi Comunali

Martedì 17 Marzo 2009
Orario 9:00 – 13:00 14:30 – 17:00

Comune di Fara in Sabina

MUNICIPIO

Sala Consiliare

Via Santa Maria in Castello 12

Con il patrocinio del Comune di FARA IN SABINA

Quote di partecipazione al corso:

  • Soci A.N.N.A.: € 150,00 (Iscritti alla data del 31.12.2008 con rinnovo anno 2009 al 15.01.2009. Sono esclusi i dipendenti di Enti e Comuni associati, che non siano iscritti individualmente) (*) (**)

  • Non iscritti ad A.N.N.A.: € 190,00 la quota è comprensiva dell’iscrizione al Corso più l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2009 oltre all’assicurazione per colpa grave(*) (**)

  • Solo frequenza al Corso: € 240,00 oltre I.V.A (*) (**)

La quota di iscrizione dovrà essere versata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:
Conto Corrente Postale n. 55115356
Conto Corrente Bancario:
Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]

Intestato a:
Associazione Nazionale Notifiche Atti
Codice fiscale: 93164240231
P.IVA: 03558920231

Causale: Corso Fara 2009
(*) Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.
L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Corrado Asirelli

Resp. Messi Comunali del Comune di Cesena

PROGRAMMA

Nozioni generali

“Cos’è” una notifica

La copia conforme all’originale

Richiedente – intermediario e consegnatario/destinatario

Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale

Tempi e luoghi delle notificazioni

Nullità delle notificazioni

Le responsabilità del Messo Notificatore

Modifiche effettuate dall’art. 174 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)

Il procedimento di notificazione

La relata di notifica – valore della stessa

La notifica a mani proprie

Le notifiche “tramite” terzi

Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei “terzi”

Le notifiche agli “assenti”

I “vari” momenti di perfezionamento della notifica

Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio delle notifiche

Deposito degli atti nella Casa Comunale

Le notifiche previste dall’art. 14 della L. 689/1981

Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.

Le notifiche previste dall’art. 6 della L. 241/1990

Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)

Le notifiche attraverso il servizio postale

Le notifiche dei tributi locali

Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973

Le novità della legge finanziaria per il 2007

(L. 27/12/2006 n. 296). L’individuazione dei messi notificatori ivi previsti

Le novità dell’art. 36 della legge 31/2008 che ha convertito in legge il D.L. 248/2007 (decreto milleproroghe).

L’obbligatorietà dei corsi abilitanti

Richiesta rimborso trimestrale delle notifiche (L. 03/08/1999 n. 265 e DM 03/10/2006 n. 254)

Presentazione modulistica e casi pratici.

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le seguenti ultime novità in materia di notificazioni

  • D. Lgs 196/2003 (Privacy)
  • D. L. 14/03/2005 n. 35 convertito nella L. 14/05/2005 n. 80 (Notifiche postali)
  • L. 28/12/2005 n. 263 ( art 2) (Modifiche C.P.C.)
  • D. L. 30/12/2005 n. 271 (art 2) – non convertito (ma sostituito dalla L. 23/02/2006 n. 51 – art 39 quater) (Decorrenza Modifiche C.P.C.)
  • D. L. 04/07/2006 n. 223 convertito nella L. 04/08/2006 n. 248 (art. 37 comma 27) (Modifiche Notifiche Fiscali)
  • L. 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007 – art. 1 commi 158-159-160)(Messo “aggiuntivo”)

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line su questo sito web nell’area “Attività” a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.


Corso di Aggiornamento Montecchio Emilia 25 febbraio 2009

Prosegue anche per il 2009 il percorso di formazione nell’ambito del “Progetto di valorizzazione del Messo Comunale” che coinvolge i Messi Comunali di molte Regioni d’Italia.

Corso di Aggiornamento per Messi Comunali

Mercoledì 25 Febbraio 2009
Orario 9:00 – 13:00  14:30 – 17:00

Comune di Montecchio Emilia

Il Castello

Sala della Rocca

Con il patrocinio del Comune di MONTECCHIO EMILIA

Quote di partecipazione al corso:

Soci A.N.N.A.: € 150,00 (Iscritti alla data del 31.12.2008 con rinnovo anno 2009 al 15.01.2009. Sono esclusi i dipendenti di Enti e Comuni associati, che non siano iscritti individualmente) (*) (**)

Non iscritti ad A.N.N.A.: € 190,00 la quota è comprensiva dell’iscrizione al Corso più l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2009 oltre all’assicurazione per colpa grave(*) (**)

Solo frequenza al Corso: € 240,00 oltre I.V.A (*) (**)

La quota di iscrizione dovrà essere versata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:
Conto Corrente Postale n. 55115356
Conto Corrente Bancario:
Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]

Intestato a:
Associazione Nazionale Notifiche Atti
Codice fiscale: 93164240231
P.IVA: 03558920231

Causale: Corso Fara 2009
(*) Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.
L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Corrado Asirelli

Resp. Messi Comunali del Comune di Cesena

PROGRAMMA

Nozioni generali

“Cos’è” una notifica

La copia conforme all’originale

Richiedente – intermediario e consegnatario/destinatario

Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale

Tempi e luoghi delle notificazioni

Nullità delle notificazioni

Le responsabilità del Messo Notificatore

Modifiche effettuate dall’art. 174 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)

Il procedimento di notificazione

La relata di notifica – valore della stessa

La notifica a mani proprie

Le notifiche “tramite” terzi

Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei “terzi”

Le notifiche agli “assenti”

I “vari” momenti di perfezionamento della notifica

Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio delle notifiche

Deposito degli atti nella Casa Comunale

Le notifiche previste dall’art. 14 della L. 689/1981

Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.

Le notifiche previste dall’art. 6 della L. 241/1990

Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)

Le notifiche attraverso il servizio postale

Le notifiche dei tributi locali

Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973

Le novità della legge finanziaria per il 2007

(L. 27/12/2006 n. 296). L’individuazione dei messi notificatori ivi previsti

Le novità dell’art. 36 della legge 31/2008 che ha convertito in legge il D.L. 248/2007 (decreto milleproroghe).

L’obbligatorietà dei corsi abilitanti

Richiesta rimborso trimestrale delle notifiche (L. 03/08/1999 n. 265 e DM 03/10/2006 n. 254)

Presentazione modulistica e casi pratici.

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le seguenti ultime novità in materia di notificazioni

D. Lgs 196/2003 (Privacy)
D. L. 14/03/2005 n. 35 convertito nella L. 14/05/2005 n. 80 (Notifiche postali)
L. 28/12/2005 n. 263 ( art 2) (Modifiche C.P.C.)
D. L. 30/12/2005 n. 271 (art 2) – non convertito (ma sostituito dalla L. 23/02/2006 n. 51 – art 39 quater) (Decorrenza Modifiche C.P.C.)
D. L. 04/07/2006 n. 223 convertito nella L. 04/08/2006 n. 248 (art. 37 comma 27) (Modifiche Notifiche Fiscali)
L. 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007 – art. 1 commi 158-159-160)(Messo “aggiuntivo”)

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line su questo sito web nell’area “Attività” a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.


Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 02-12-2008) 13-01-2009, n. 551

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – est. Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 59, presso lo studio dell’avvocato BORDONI GIANFRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente a se stesso, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco in carica (autorizzato con provvedimento P.G. n. 18578/06), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso lo studio dell’avvocato STELLA RICHTER GIORGIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CUPELLO CASTAGNA ANNAMARIA, CARESTIA GIULIA, giusta procura speciale a margine della seconda pagina del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5899/2005 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNA del 14/10/05, depositata il 03/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2008 dal Consigliere e Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dr. Giampaolo LECCISI che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c. per il rigetto del ricorso per essere manifestamente infondato, con le conseguenze di legge.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
B.G. impugna per cassazione la sentenza 3.11.05 n. 5899 con la quale il G.d.P. di Bologna ne ha rigettato l’opposizione proposta avverso il verbale n. (OMISSIS) redatto nei suoi confronti il (OMISSIS) dalla polizia municipale della città per avere posteggiato un ciclomotore sul marciapiedi di (OMISSIS).

Parte intimata resiste con controricorso.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale fa pervenire requisitoria scritta nella quale conclude chiedendo la reiezione del ricorso per sua manifesta infondatezza.

Il Collegio, condividendo precedenti pronunzie di legittimità in controversie analoghe (Cass. 26.1.05 n. 1565, 7.4.05 n. 7336, 17.2.06 n. 18186, 27.7.07 n. 16777 e recentemente su ricorso 16954/06 deciso il 10.11.08) ritiene di non poter recepire le opinioni e le conclusioni espresse dal P.G..

Nè ciò osta alla procedura – ed alla pronunzia – in camera di consiglio, la cui l’inesperibilità è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1 ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza; ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d’evidenza compatibili con l’immediata decisione, ben può pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell’impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. fossero, all’opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa (e pluribus, Cass. 11.6.05 n. 12384, 3.11.05 n. 21291 SS.UU.)).

La L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, ha stabilito che “i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione”.

Al medesimo art. 17, comma 133, poi dispone che “le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, artt. 22 e 25, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 6, comma 4, lett. c)”.

La L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1, ha successivamente chiarito che “la L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 132 e 133, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12, comma 1, lett. c), e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.” (comma 1). La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni, “con gli effetti di cui all’art. 2700 c.c., sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali, nell’ambito delle categorie indicate dalla citata L. n. 127 del 1997, art. 17, commi 132 e 133” (comma 2), disponendo, altresì, che a detto personale “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 158, lett. b) e c) e comma 2, lett. d)” (comma 3).

Il legislatore, in presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, quali sono la gestione delle aree da riservare a parcheggio e l’esercizio del trasporto pubblico di persone, ha stabilito con le norme sopra richiamate che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione “della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi” (Corte cost., ord. n. 157 del 2001).

Inoltre, con la norma interpretativa sopra richiamata (art. 68, cit.) ha impresso ai verbali redatti dal succitato personale l’efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c..

L’art. 17, commi 132 e 133, tenuto conto della rilevanza e del carattere eccezionalmente derogatorio della funzioni conferite a soggetti che, sebbene siano estranei all’apparato della pubblica amministrazione e non compresi nel novero di quelli ai quali esse sono ordinariamente attribuite (art. 12, C.d.S.), vengono con provvedimento del sindaco legittimati all’esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (Cass. 7.4.05 n. 7336 cit.).

Il legislatore, evidentemente conscio di tale natura delle dettate disposizioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni, per i dipendenti delle imprese gestrici di pubblici posteggi, riguardano soltanto le “violazioni in materia di sosta” e “limitatamente alle aree oggetto di concessione”, poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei posteggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati.

In tal senso, è significativo che al personale in esame “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli”, ma esclusivamente nei casi previsti dall’art. 158, comma 2, lett. b), c), ed) (art. 68, comma 3, cit.), ovvero “dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta”, “in seconda fila”, “negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata” dei veicoli puntualmente indicati.

Analogamente, la L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133, come interpretato dalla L. n. 488 del 1999, art. 68, costituisce norma di stretta interpretazione per quanto riguarda le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di “sosta nelle aree oggetto di concessione”, ove ne siano state concesse alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ed “inoltre” di “circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico” attribuite al personale ispettivo delle dette aziende.

Ne consegue che gli ausiliari del traffico, dell’una e dell’altra categoria, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano disposizioni in materia strettamente connessa all’attività svolta dall’impresa – di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone – dalla quale dipendono ove l’ordinato e corretto esercizio di tale attività impediscano od in qualsiasi modo ostacolino o limitino.

Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse – quale, nella specie, il posteggio su di un marciapiedi non funzionale al posteggio od alla manovra in un’area in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici – l’accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all’art. 12 C.d.S. e non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132 e, per quanto più interessa, comma 133.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata.

Peraltro, non risultando necessari ulteriori accertamenti di merito, emergendo dagli atti che la violazione di divieti posti da codice della strada è stata accertata da un soggetto non legittimato a detto accertamento ai sensi della L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’opposizione e la condanna del Comune di Bologna al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.

P.Q.M.
accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, annulla il verbale di contestazione opposto; condanna il Comune di Bologna al pagamento delle spese di lite, che liquida, per il primo grado, in Euro 700, di cui Euro 600 per onorari e, per il grado di legittimità, in Euro 500, di cui Euro 400 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009


GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI CASERTA Sentenza del 13/01/2009

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA
PRIMA SEZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. G. Bello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.ro 9779/08 R.G., avente ad oggetto: opposizione a verbale della Polizia Municipale, ai sensi della L. 689/81:
TRA
Meviox, nato …, elettivamente domiciliato in … , presso lo studio dell’Avv. … che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso; (opponente)
E
Comune di Xxxx , in persona del Sindaco p. t.; (opposto)
.
CONCLUSIONI: come da verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.9.2008, veniva proposta opposizione avversa il verbale n. …./2008 del 5.6.2008, reso dalla Polizia Municipale di Xxxx, notificato in data 16.9.2008, con il quale si contestava la violazione dell’art. 142, comma 8, C.d.S. per aver il conducente del veicolo Honda, tg. …, superato il limite di velocità di 70 km/h, in Xxxx, alla SP 336 km. 23+830, Direzione Caserta, in data 5.6.2008, al-le ore 18,52, poiché circolava alla velocità di 96 km/h che, detratta la tolleranza del 5%, aveva superato il detto limite di 21 km/h. La violazione comportava la decurtazione di 5 punti sulla patente di guida. La rilevazione era avvenuta con apparecchio Traffiphot III SR, omolog. 4130 del 24.12.2004. Matr. Post. 593-206/61409 Matr. Mis. 593-
100/60926. Cert. Tar. N. 2282-2008 SIT del 15.5.2008.

Deduceva, tra l’altro, l’opponente che era omessa la detrazione della percentuale forfetaria del 5% nel calcolo della velocità. Il dispositivo di misurazione della velocità non era stato adeguatamente segnala-to, con segnale luminoso. Era stato violato l’art. 81 del regolamento al C.d.S. poiché la segnaletica non rispetta le distanze laterali dal bordo della strada. Il segnale era coperto, nella prospettiva di marcia dell’utente, da alberi e cartellonistica stradale. Secondo il comma 6, dell’art. 142, C.d.S., sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate. La norma va interpretata nel senso che il rilevatore della velocità deve essere in grado di misurare sia la velocità istantanea che quel-la media il che è possibile solo con l’apparecchiatura “Tutor”. Era necessaria la prescritta autorizzazione del Prefetto per l’installazione dell’apparecchio Traffiphot. La violazione non era stata immediatamente contestata. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell’efficacia esecutiva, annullare il verbale di accertamento impugnato.
Il Giudice, con decreto notificato alle parti, fissava l’udienza di comparizione delle parti stesse.
Si costitutiva il Comune di Xxxx che resisteva alla proposta opposizione e ne chiedeva il rigetto perché infondata.
All’esito della detta udienza, il Giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 689/81 e della sentenza n. 534/90 della Corte Costituzionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è fondata e va accolta.
Invero, indipendentemente da taluni motivi di opposizione, palesemente inconsistenti e pretestuosi, l’art. 12, c. 3, lett. c), C.d.S., sancisce che l’attribuzione ai corpi di Polizia Municipale resta circoscritta nell’ambito del territorio di competenza. Anche l’art. 5, commi 1 e 2, della legge 7.3.1986 n. 65, stabilisce che la Polizia Municipale è titolare di funzioni di polizia stradale nell’ambito territoriale dell’Ente (Comune) di appartenenza.

Nel caso di specie, invece, l’accertamento è stato effettuato sulla S.P. 336 (Strada Provinciale di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Caserta), dalla Polizia Municipale di Xxxx il cui Comune (a cui fa capo la detta Polizia Municipale) non è proprietario, né gestore.
Peraltro, è ampiamente noto che la giurisprudenza di merito ha ripetutamente affermato che: “I corpi di Polizia Municipale non possono effettuare accertamenti di violazioni delle norme del C.d.S. su tracciati che non siano di proprietà degli Enti Locali di cui essi siano organi e ciò anche nel caso in cui i tracciati in questione attraversino i territori degli Enti interessati”.
Sicché, l’accertamento compiuto dalla Polizia Municipale di Xxxx deve ritenersi illegittimo in quanto eseguito su un tratto stradale di proprietà di altro Ente (la Provincia) e, soprattutto, in quanto relativo ad una struttura rilevatrice (Traffiphot III SR) ad impianto fisso per la quale nessuna autorità amministrativa, almeno per quanto risulta dal verbale impugnato, ha mai concesso l’autorizzazione all’installazione.
Sul piano generale, poi, è significativa la nota prot. n. 6729/12B.2/GAB del 17.12.2008, resa dal Prefetto di Caserta ed inviata ai Sindaci ed ai Commissari di tutti i Comuni della Provincia, con la quale, tra l’altro, il Prefetto afferma testualmente: “Non è ammissibile che i predetti strumenti di rilevazione automatica assumano invece diverse funzioni, in difformità dallo spirito e dalla lettera della normativa, divenendo, in pratica, soltanto una fonte atipica di incremento per le entrate comunali e finendo per non assolvere allo scopo per il quale sono stati previsti”.
Anche la Provincia di Caserta (proprietaria della strada in cui è avvenuta la rilevazione di che trattasi), Settore Viabilità, ha inviato a vari Comuni e tra questi il Comune di Xxxx, la nota prot. n. 0188822 del 2.12.1008, che recita testualmente: “Con riferimento alle autorizzazioni rilasciate da questo Settore Viabilità per gli impianti autovelox (rectius: traffiphot) installati lungo le strade di competenza, si prescrive che le stesse vengano adeguate a quanto disposto dalla normativa vigente (D.L. 3.8.2007 n. 117). In particolare si prescrive la segnalazione attraverso l’impiego di dispositivi luminosi. Per quanto sopra, nell’attesa di detto adeguamento, gli stessi devono essere disattivati”.

Per quanto a conoscenza, il Comune di Xxxx, sulla S.P. 336, ha installato due postazioni Traffiphot, ad una distanza tra loro di circa 500 mt., senza però che siano stati conseguiti miglioramenti significativi per la sicurezza stradale, salvo le maggiori entrate nelle casse comunali, come opportunamente segnalato dal Prefetto di Caserta.
Consegue che la proposta opposizione va accolta con l’annullamento del verbale impugnato.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la proposta opposizione e, per l’effetto, annulla il verbale n. …../2008 del 5.6.2008, reso dalla Polizia Municipale di Xxxx;
2) Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Caserta, all’udienza del 13 Gennaio 2009
Il Giudice Coordinatore
Avv. Generoso Bello


Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 21-10-2008) 09-01-2009, n. 216

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Giovanni – Presidente

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 9384/02 proposto da:

CONSORZIO ENERGIA Basilicata – CEB – con domicilio eletto in Roma, via Tacito n. 50, presso l’Avv. FAVA PAOLO che lo rappresenta e difende come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

nonchè sul ricorso n. 13548/02 proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, come sopra rappresentati e difesi;

– ricorrenti incidentali –

contro

CONSORZIO ENERGIA BASILICATA – CEB;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 30/4/01 depositata il 19 febbraio 2001;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2008 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
Il Consorzio Energia Basilicata ricorre per cassazione nei confronti della sentenza in epigrafe della Commissione tributaria regionale che, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno 1992.

Resiste l’Amministrazione con controricorso e propone ricorso incidentale.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio, essendosi ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione
Il ricorso principale e quello incidentale debbono essere preliminarmente riuniti in quanto proposti nei confronti della stessa sentenza.

Premesso che deve essere esaminato in via prioritaria il ricorso incidentale in quanto, benchè qualificato come condizionato, pone una questione che, se ritenuta fondata, renderebbe carente di interesse il ricorso principale, si deve ritenere innanzitutto inammissibile il primo motivo di detto ricorso in quanto deduce la carenza di motivazione in relazione alla risoluzione di una questione di diritto (Cassazione civile, sez. lav., 8 agosto 2005, n. 16640).

Sarebbe invece manifestamente fondato il secondo motivo con il quale si censura l’impugnata decisione per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto irregolare la notifica dell’avviso di accertamento in base al quale è stata poi emessa la cartella impugnata e quindi ammissibile l’impugnazione di quest’ultima anche per vizi non propri.

Emerge dagli atti ed è sostanzialmente pacifico tra le parti che l’atto de quo è stato notificato ai sensi dell’art. 145 c.p.c., presso la sede del Consorzio quale risultava all’epoca della notifica. In particolare si desume che non essendo stato possibile effettuare la notifica per l’assenza di persone presso la sede stessa il messo notificatore ha proceduto all’affissione dell’avviso di deposito all’albo del comune, come prescritto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60.

Sostiene la ricorrente principale che l’atto avrebbe dovuto essere notificato, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., comma 3, ma la tesi non è fondata in quanto il domicilio fiscale del consorzio era in (OMISSIS) mentre il legale rappresentante risiedeva in Potenza ed è già stato affermato dalla Corte che “La notificazione degli avvisi di accertamento tributario a soggetti diversi dalle persone fisiche non si sottrae alla regola generale, enunciata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, secondo cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari al contribuente dev’essere fatta nel comune dove quest’ultimo ha il domicilio fiscale. In riferimento alla notifica di atti alle società commerciali, il necessario coordinamento di tale disciplina con quella di cui all’art. 145 c.p.c., comporta, pertanto, che, in caso d’impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale, il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile soltanto se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell’atto, risiede nel comune in cui l’ente ha il suo domicilio fiscale, da individuarsi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58”, (Cassazione civile, sez. trib., 20 febbraio 2006, n. 3618).

Dalla ritenuta regolarità della notificazione discende l’inammissibilità del ricorso avverso la cartella di pagamento in quanto non proposto per vizi propri di tale atto ma sull’erroneo presupposto dalla mancata rituale notifica dell’avviso di accertamento, divenuto invece definitivo per mancanza di impugnazione.

La fondatezza della tesi esposta nel secondo motivo del ricorso incidentale rende privo di interesse il ricorso principale in quanto basato sulla ritenuta erroneità della pronuncia di secondo grado laddove ha ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo del Consorzio in quanto nel medesimo non veniva affrontato il merito della controversia, come sarebbe stato invece possibile e necessario, secondo il giudice a quo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

Poiché il dispositivo della sentenza impugnata è comunque conforme al diritto, posto che ha confermato la decisione di primo grado che, a sua volta, ha rigettato il ricorso della contribuente, deve unicamente essere corretta la motivazione nel senso sopra indicato.

La sostanziale soccombenza del ricorrente principale ne impone la condanna alle spese.

P.Q.M.
la Corte, riuniti i ricorsi e visto l’art. 384 c.p.c., rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Condanna il ricorrente principale alla rifusione in favore dell’Amministrazione delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 4.000,00, per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2008.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2009


Corso di Aggiornamento Maserà di Padova PD 20 febbraio 2009

Prosegue anche per il 2009 il percorso di formazione nell’ambito del Progetto di valorizzazione del Messo Comunale che coinvolge i Messi Comunali di molte Regioni d’Italia.

Corso di Aggiornamento per Messi Comunali

Venerdì 20 febbraio 2009
Orario 9:00 – 13:00 14:30 – 17:00

Comune di Maserà di Padova

Corte Benedettina da Zara

Via Conselvana 97

Con il patrocinio del Comune di Maserà di Padova

Quote di partecipazione al corso:

Soci A.N.N.A.: € 120,00 (Iscritti alla data del 31.12.2008 con rinnovo anno 2009 al 15.01.2009. Sono esclusi i dipendenti di Enti e Comuni associati, che non siano iscritti individualmente) (*) (**)
Non iscritti ad A.N.N.A.: € 160,00 la quota è comprensiva dell’iscrizione al Corso più l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2009 oltre all’assicurazione per colpa grave(*) (**)
Solo frequenza al Corso: € 220,00 oltre I.V.A (*) (**)

La quota di iscrizione dovrà essere versata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite :
Conto Corrente Postale n. 55115356
Conto Corrente Bancario:
Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]

Intestato a:
Associazione Nazionale Notifiche Atti
Codice fiscale: 93164240231
P.IVA: 03558920231

Causale: Corso Maserà 2009
(*) Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.
L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così  lo stile e la cultura.

Docente:

Commissario Capo Lazzaro Fontana
Comandante di Corpo – Polizia Municipale
Responsabile del servizio Unico di Notificazione

PROGRAMMA

Nozioni generali

  • Cos’è una notifica
  • La copia conforme all’originale
  • Richiedente – intermediario – consegnatario/destinatario
  • Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale
  • Tempi e luoghi delle notificazioni
  • Nullità delle notificazioni
  • Le responsabilità del Messo Notificatore
  • Modifiche effettuate dall’art. 174 del

D.Lgs. 196/2003 (Privacy)

Il procedimento di notificazione

  • La relata di notifica – valore della stessa
  • La notifica a mani proprie
  • Le notifiche “tramite” terzi
  • Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei “terzi”
  • Le notifiche agli “assenti”
  • I “vari” momenti di perfezionamento della notifica
  • Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio delle notifiche
  • Deposito degli atti nella Casa Comunale
  • Le notifiche previste dall’art. 14 della L. 689/1981
  • Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.
  • Le notifiche previste dall’art. 6 della L. 241/1990
  • Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)
  • Le notifiche attraverso il servizio postale
  • Le notifiche dei tributi locali
  • Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973
  • Le novità della legge finanziaria per il 2007
  • (L. 27/12/2006 n. 296). L’individuazione dei messi notificatori ivi previsti
  • Le novità dell’art. 36 della legge 31/2008 che ha convertito in legge il D.L. 248/2007 (decreto milleproroghe).
  • “L’obbligatorietà” dei corsi abilitanti
  • Richiesta rimborso “trimestrale” delle notifiche (L. 03/08/1999 n. 265 e DM 03/10/2006 n. 254)
  • Presentazione modulistica e casi pratici.
  • Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le seguenti ultime novità in materia di notificazioni

– D. Lgs 196/2003 (Privacy)
– D. L. 14/03/2005 n. 35 convertito nella L. 14/05/2005 n. 80 (Notifiche postali)
– L. 28/12/2005 n. 263 ( art 2) (Modifiche C.P.C.)
– D. L. 30/12/2005 n. 271 (art 2) – non convertito (ma sostituito dalla L. 23/02/2006 n. 51 – art 39 quater) (Decorrenza Modifiche C.P.C.)
– D. L. 04/07/2006 n. 223 convertito nella L. 04/08/2006 n. 248 (art. 37 comma 27) (Modifiche Notifiche Fiscali)
– L. 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007 – art. 1 commi 158-159-160)(Messo “aggiuntivo”)

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line su questo sito web nell’area “Attività” a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.


Studio Legale DE MARTIN

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Avv. Maria Chiara De Martin
Avv. Giovanni Attilio De Martin
Patrocinatore innanzi alla magistratura amministrativa

Lo Studio Legale De Martin, con sede a Padova, si occupa prevalentemente di contenziosi ed attività di consulenza stragiudiziale in materia amministrativa (pareri legali) e il contenzioso civile specialistico.

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