Il decreto sul tesoretto

Di tutto di più nel provvedimento sulla redistribuzione del tesoretto. Nel corso della conversione in legge il decreto si è trasformato in una manovra d’estate. Nel testo sono contenuti temi caldi di confronto, dalle pensioni minime agli studi di settore, dal cuneo per banche e assicurazioni al riscatto delle lauree, alla totalizzazione. Il provvedimento recepisce l’accordo fra Governo e categorie sugli studi di settore, con l’indicazione che i maggiori ricavi desumibili dagli indicatori di normalità hanno carattere sperimentale. Non sono soggetti ad accertamento i contribuenti che dichiarano ricavi inferiori a quelli fissati dagli indicatori di normalità. E, ancora, i contribuenti in contabilità semplificata, le Onlus e le associazioni di volontariato sono esonerate dagli elenchi clienti e fornitori. Il decreto estende, come segnalato, a banche e assicurazioni le riduzioni della base imponibile Irap varate dalla Finanziaria per il 2007. Previsto anche lo sblocco di 2,3 miliardi di euro di fondi collegati alla legge 488/1992. Novità anche per gli enti locali virtuosi che potranno utilizzare parte degli avanzi di gestione per finanziare spese di investimento. Sul fronte della previdenza, oltre all’intervento sulle pensioni basse, ci sono fondi per la totalizzazione dei contributi e per agevolare il riscatto della laurea. Nel provvedimento trovano spazio i rimborsi sulle auto aziendali per chi ha pagato il balzello dichiarato illegittimo, i fondi per rifinanziare le missioni umanitarie che vedono impegnate le forze armate italiane nel mondo, quelli per le supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. Autorizzate spese per la protezione civile e l’emergenza traffico a Messina, per l’emergenza rifiuti in Campania, per il bonus bebè, per il servizio civile, per la lotta alla violenza delle donne, per l’edilizia universitaria e per le borse di studio post laurea. Ecco, articolo per articolo, il contenuto del provvedimento che ridistribuisce l’extragettito.
Destinazione delle maggiori entrate (articolo 1).
Le maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali del bilancio 2007 sono destinate agli obiettivi di indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, come definiti nel Dpef 2008-2011. Questi obiettivi includono gli effetti finanziari delle misure disposte con il decreto legge sulla redistribuzione dell’extra gettito. Si tratta di 7.403 milioni di euro per il 2007, 10.065 milioni per il 2008 e 10.721 milioni a decorrere dal 2009.
Patto di stabilità interno (articolo 1-bis).
Escluso, limitatamente al 2007, dal saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai Comuni a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza. Un Dpcm individuerà le spese e i Comuni interessati, oltre alla misura in favore di ciascun ente locale entro l’importo complessivo di 5 milioni di euro per il 2007.
Quota dell’avanzo di amministrazione degli enti locali (articolo 2).
La norma, modificata dalla Camera, consente agli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi 3 anni, di non computare le spese di investimento finanziate nel 2007 tramite l’utilizzo di una quota dell’avanzo di amministrazione. La quota si determina applicando all’avanzo accertato al 31 dicembre 2005 le seguenti percentuali: 17% per le province che hanno conseguito nel triennio 2003-2005 una media dei saldi di cassa positiva. Per le altre province la percentuale scende al 2,6 per cento. Il 18,9% per i Comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti e fino a 100 mila abitanti e con una media dei saldi di cassa positiva nel triennio 2003-2005. Per gli altri della stessa fascia demografica la percentuale scende al 2,9 per cento. Il 7% per i Comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti e con una media dei saldi di cassa positiva nel triennio 2003-2005. Per i restanti Comuni della stessa fascia demografica la percentuale è ridotta all’1,3 per cento.
Recupero maggior gettito Ici (articolo 3).
La disposizione si occupa della riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei Comuni operata dal ministero dell’Interno in corrispondenza del maggio gettito Ici derivante dalle modifiche apportate al tributo dal decreto legge 262/2006. La riduzione sarà effettuata sulla base di un certificato del comune interessato, in base a modalità che saranno definite per decreto ministeriale. I trasferimenti erariali non saranno ridotti per l’eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto. I contributi erariali in favore dei comuni saranno ridotti proporzionalmente alla maggiore base imponibile per singolo ente, comunicata al ministero dell’Interno dall’Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di 609,4 milioni di euro. Previsto un meccanismo contabile per compensare la riduzione dei trasferimenti erariali per singolo ente mediante un accertamento convenzionale del maggior introito Ici. Eventuali residui attivi connessi all’accertamento convenzionale concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione, affluendo ai fondi vincolati. Ai fini del patto di stabilità interno gli importi di maggior gettito Ici sono considerati accertati e riscossi nell’esercizio di competenza. Posto a carico dello Stato, nel limite complessivo di 6 milioni di euro, l’onere per interessi passivi per anticipazioni di cassa eventualmente attivate dai Comuni a decorrere dal mese di novembre 2007 e per un massimo di 4 mesi, in conseguenza della minore disponibilità derivante dalla riduzione dei trasferimenti erariali non compensati dall’effettivo incasso del maggior gettito Ici.
Enti e organismi pubblici non territoriali (articolo 4).
Disapplicazione per il 2007 di due norme che riguardano le limitazioni delle riassegnazioni di entrate e dell’articolo 22, comma 2 del decreto legge 223/2006 relativo al valore limite delle previsioni di spesa per consumi intermedi nei bilanci di enti e organismi pubblici non territoriali. Stanziati 217 milioni di euro da utilizzare per rimborsare gli enti che hanno effettuato versamenti all’erario delle somme accantonate ai sensi del comma 2 dell’articolo 22 e per compensare le minori entrate nel bilancio dello Stato conseguenti alla disapplicazione per il 2007 dell’articolo 22, comma 2.
Fondo per le Forze dell’ordine e Guardia costiera (articolo 4-bis).
Istituito un Fondo di 100 milioni di euro per l’acquisizione di beni e servizi e per investimenti della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Istituito anche un Fondo di 5 milioni di euro per l’acquisizione di beni e servizi del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.
Pensioni (articolo 5, commi da 1 a 7).
Somma aggiuntiva per il 2007 in favore dei pensionati con almeno 64 anni di età e a regime per il 2008. Per i lavoratori dipendenti che hanno fino a 15 anni di contribuzione e per gli autonomi fino a 18 anni di contribuzione una tantum 2007 di 262 euro e dal 2008 somma aggiuntiva di 336 euro. Per i lavoratori dipendenti che hanno oltre 15 anni e fino a 25 anni di contribuzione e per gli autonomi oltre 18 e fino a 28 anni di contribuzione una tantum 2007 di 327 euro e dal 2008 somma aggiuntiva di 420 euro. Per i lavoratori dipendenti che hanno oltre i 25 anni di contribuzione e per gli autonomi oltre i 28 anni di contribuzione una tantum 2007 di 392 euro e dal 2008 somma aggiuntiva di 504 euro. La somma spetta, fino a concorrenza del limite, ai soggetti che godono di redditi non superiori a 8.504,73 euro per il 2007 (non si considerano assegni familiari, assegni al nucleo familiare, indennità di accompagnamento, reddito della casa di abitazione, trattamenti di fine rapporto e competenze arretrate sottoposte a tassazione separata). Fuori dai conteggi anche la somma aggiuntiva, che è esclusa dalla base imponibile, anche ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. In deroga alla seconda esclusione a decorrere dal 2008 una quota fissa di 156 euro rileva ai fini della corresponsione delle maggiorazioni sociali. Dal 1 gennaio 2008 l’incremento pensionistico è concesso ai soggetti disagiati fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro mensili per 13 mensilità (7.540 euro l’anno) e il limite reddituale previsto è elevato a 7.540 euro. L’indice di rivalutazione automatica delle pensioni si applica al 100% limitatamente al triennio 2008-2010 anche per i trattamenti pensionistici compresi fra 3 e 5 volte il minimo Inps.
Riscatto di laurea e totalizzazione dei contributi (articolo 5, comma 8).
Istituito un Fondo presso il ministero del Lavoro per il finanziamento del riscatto ai fini pensionistici della durata legale del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici. La dotazione del fondo è di 267 milioni di euro per il 2008, 234 milioni di euro per il 2009 e 200 milioni annui a decorrere dal 2010.
Reintegro autorizzazioni di spesa (articolo 6, commi 1 e 2.)
Incremento di 68,3 milioni di euro per il 2007 del Fondo speciale di parte corrente (tabella A della Finanziaria) relativamente all’accantonamento riferito a ministero dell’Economia (nel testo originario del decreto erano 239 milioni di euro). L’autorizzazione di spesa relativa al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti è incrementato di 69 milioni di euro per il 2007 (nel testo originario del decreto erano 130 milioni di euro).
Fondo globale per la lotta contro Aids, tubercolosi e malaria (articolo 6, comma 3).
Autorizzata per il 2007 la spesa di 260 milioni di euro per consentire l’erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l’Aids, la tubercolosi e la malaria.
Contributo all’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (articolo 6, comma 4).
Autorizzato il contributo straordinario all’Insean di 5 milioni di euro per il 2007 per la riorganizzazione dell’istituto, lo sviluppo della ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico nel settore del trasporto marittimo.
Investimenti dell’Anas (articolo 6, comma 5).
Per la prosecuzione e il completamento di interventi infrastrutturali di viabilità  l’Anas per il 2007 può effettuare pagamenti per spese di investimento, compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall’accensione di mutui, fino al limite massimo di 4.200 milioni di euro.
Addizionale sul consumo di energia elettrica (articolo 6, comma 6).
Elevato da 5 a 8 milioni di euro, dal 2007 al 2009, il limite di spesa stabilito dalla legge entro il quale può essere assegnata alle Province la riscossione diretta dell’addizionale sul consumo di energia elettrica. La riscossione diretta sarà possibile per le province confinanti con le Province autonome di Trento e Bolzano, con la Confermazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60% dei Comuni ricada nella zona climatica F, ma con priorità per le province in possesso di almeno due dei parametri.
Fondo per le zone confinanti fra Regioni (articolo 6, comma 7).
Istituto un fondo per le zone confinanti fra Regioni, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2007, di cui 14 milioni destinati ai Comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale.
Edilizia universitaria (articolo 6, comma 8).
Per fronteggiare le esigenze dell’edilizia universitaria autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per il 2007 e di 5 milioni l’anno nel 2008 e nel 2009.
Protezione civile (articolo 7, comma 1).
Reintegro del fondo per gli interventi della protezione civile per 65 milioni di euro, in particolare per l’emergenza traffico di Messina e di 80 milioni di euro per gli interventi della protezione civile in relazione all’emergenza rifiuti in Campania.
Bonus bebè (articolo 7, comma 1).
Reintegro dell’autorizzazione di spesa per il cosiddetto bonus bebè per 40 milioni di euro.
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (articolo 7, comma 1).
Reintegro dell’autorizzazione di spesa per il funzionamento dell’Aran di 1,1 milioni di euro.
Debiti pregressi della amministrazioni dello Stato (articolo 7, comma 1).
Reintegro di 100 milioni di euro del Fondo per l’estinzione dei debiti pregressi delle Amministrazioni centrali dello Stato.
Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (articolo 7, comma 1).
Reintegro di 411 milioni di euro del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.
Fondo nazionale per il servizio civile (articolo 7, comma 1).
Reintegro di 40 milioni di euro per il Fondo nazionale per il servizio civile.
Contrasto della violenza sulle donne (articolo 7, comma 1).
Reintegro del Fondo per il funzionamento della Presidenza del consiglio di 2 milioni di euro destinato al contrasto della violenza sulle donne.
Risorse idriche (articolo 7, comma 1).
Stanziati 100mila euro per il funzionamento del Comitato di vigilanza sulle risorse idriche e dell’Osservatorio dei servizi idrici.
Fondo per l’edilizia universitaria (articolo 7, comma 1).
Reintegro di 10 milioni di euro del finanziamento del Fondo per l’edilizia universitaria.
Fondo ordinario per le università (articolo 7, comma 1).
Reintegro di 5 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.
Borse di studio (articolo 7, comma 1).
Reintegro di 10 milioni di euro delle risorse destinate alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione presso università italiane e straniere in favore di laureati.
Cooperazione allo sviluppo (articolo 7, comma 1).
Nel corso dell’esame alla Camera sono stati stanziati 10 milioni di euro per la cooperazione allo sviluppo.
Organismo di vigilanza sulle Onlus (articolo 7, comma 1).
Nel corso dell’esame alla Camera è stato stanziato un milione di euro in favore dell’organismo di vigilanza sulle Onlus.
Enti non commerciali del settore sanitario nel Sud (articolo 7, comma 1).
Stanziati 700mila euro in favore di alcuni enti non commerciali del settore sanitario privato del Sud (aree obiettivi 1 e 2 del regolamento Ce n. 1260/1999), con un organico superiore a 2mila unità lavorative in situazione di crisi aziendale a seguito di riconversione e ristrutturazione aziendale.
Sblocco di risorse accantonate (articolo 7, comma 2).
Sblocco per il 2007 di somme accantonate per 1.952 milioni di euro.
Trasferimenti correnti alle imprese (articolo 8, commi 1 e 2).
Integrazione di 250 milioni di euro per l’anno 2007 delle disponibilità del Fondo trasferimenti correnti per le imprese iscritto nello stato di previsione del ministero dell’Economia, finalizzato a fronteggiare gli oneri di servizio pubblico sostenuti da Ferrovie dello Stato (166,3 milioni), Poste italiane (41,7 milioni), Anas (36 milioni) e Enav (6 milioni).
Rete ferroviaria italiana (articolo 8, comma 3).
Contributo di 700 milioni di euro per investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale.
Anas (articolo 8, comma 4).
Contributo di 426.592.642 euro a titolo di apporto al capitale sociale di Anas per la copertura della perdita di esercizio relativa al 2006.
Incentivi alle imprese (articolo 8-bis).
Semplificazione nell’erogazione degli aiuti alle imprese: il decreto di concessione definitiva dei contributi per i programmi agevolati ai sensi della legge 488/1992 è sostituito dall’atto di liquidazione a saldo e conguaglio emesso dalle banche concessionarie. Controlli a campione anche mediante la nomina di apposite commissioni di accertamento o affidamento a enti o organismi. Possibilità di differimento temporale delle verifiche. Modalità graduali per la revoca delle agevolazioni conseguenti a scostamenti con gli indicatori previsti. Elevato dal 60 al 100% il limite delle economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni 488 di nuovi contratti di programma. Revisione della legge 488/1992 e delle misure di programmazione negoziata. Possibilità di concedere una proroga annuale per il completamento di programmi di cessione di imprese in stato di insolvenza, se eseguiti solo in parte a causa della complessità. Reimpiego delle risorse impegnate per iniziative imprenditoriali e interventi infrastrutturali nell’ambito di patti territoriali e contratti d’area disponibili per rinunce o revoche: sono destinate alla copertura di oneri legati al contributo per i responsabili dei contratti d’area e dei patti territoriali e ai compensi per le società che svolgono l’istruttoria e garantiscono assistenza tecnica o alla corresponsione alle società convenzionate di compensi per l’attività istruttoria e di assistenza tecnica. Un decreto ministeriale determinerà la misura dell’incremento, nel limite del 25% del contributo globale (articolo 4 del decreto 320/2000) da corrispondere per i programmi che subiscono un allungamento dei tempi di realizzazione.
Missioni internazionali (articolo 9).
Autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali alle quali partecipa l’Italia: 16.987.333 euro per la missione Althea in Bosnia-Erzegovina; 86.659 euro per la missione Eusec Rd Congo nella Repubblica democratica del Congo; 88.813 euro per la missione Amisom in Somalia; 3.755.241 euro per la partecipazione del personale dell’Arma dei carabinieri alla missione Pesd in Afghanistan e Kosovo; per la partecipazione del personale della Guardia di finanza 314.251 euro alla missione Pesd in Afghanistan, 102.215 euro per la missione Eubam Rafahm per l’assistenza alle frontiere di valico di Rafah; 459.472 euro per la partecipazione alla Financial investigation Unit nell’ambito della missione Unmik, 1.265.885 euro per la partecipazione alla missione Isaf in Afghanistan. Autorizzata anche la spesa di 177.897 euro per la partecipazione di magistrati e personale amministrativo del ministero della Giustizia alla missione Pesd in Kosovo. Fino a dicembre 2007 è poi autorizzata la spesa di 200 mila euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario destinato a programmi di eliminazione di munizioni obsolete e alla bonifica di ordigni inesplosi in Giordania. Dal 1° luglio al 31 dicembre 2007 il ministero della Difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate libanesi mezzi, equipaggiamenti e materiali (armamento escluso) per una spesa di tre milioni e 400 mila euro.
Personale militare (articolo 10).
Nell’ambito dei risparmi per la finanza pubblica annua per gli anni dal 2007 al 2015 sono ridotte le promozioni al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell’Aeronautica militare. Il risparmio previsto è di oltre 4 milioni e mezzo di euro.
Supplenze in scuole e università (articolo 11).
Autorizzata una ulteriore spesa di 180 milioni per il 2007 per le supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. Disposizioni anche in tema di personale supplente dell’università: si continuano ad applicare anche per l’anno accademico 2007-2008 le disposizioni in base alle quali professori e ricercatori interessati operano a titolo gratuito nei limiti dell’impegno orario complessivo loro spettante, in caso diverso vengono retribuiti a valere sugli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del ministero dell’Università.
Autotrasporto di merci (articolo 12).
I contributi a sostegno del settore dell’autotrasporto di merci possono essere assegnati sia sotto forma di contributi diretti, sia mediante credito di imposta da utilizzare in compensazione. Le somme sono neutrali dal punto di vista fiscale in quanto non concorrono alla formazione del reddito, n. della base imponibile Irap, è rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (articolo 96 dei Tuir). Disposizioni per il recupero degli aiuti di Stato attribuiti agli autotrasportatori negli anni dal 1992 al 1994. Proroga dal 30 giugno 2007 al 30 settembre 2007 del termine per l’emanazione del regolamento con il quale devono essere stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l’autotrasporto.
Sblocco risorse vincolate sul Tfr (articolo 13).
Autorizzate per l’anno 2007, su richiesta delle amministrazioni competenti, anticipazioni di tesoreria sulle risorse vincolate sul Tfr fino al 30% dell’importo totale indicato nell’elenco 1 della Finanziaria per il 2007 (si tratta, quindi, di oltre 2.100 milioni di euro), da destinare al finanziamento dei singoli interventi indicati nell’elenco 1 (Fondo promozione nuova edilizia ad alta efficienza energetica, Fondo insediamento infrastrutture strategiche energetiche, Fondo competitività, Fondo finanza d’impresa, Fondo articolo 16 della legge 266/1997, Fondo salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltà, First, Imprese pubbliche, autotrasporto, alta velocità/alta capacità, contratto di servizio Ferrovie spa, rifinanziamento rete tradizionale Fs, nuovi investimenti Anas, Fondo per le spese di funzionamento della Difesa, rifinanziamento spese di investimento).
Variazioni compensative (articolo 14).
Con decreto del ministro competente le amministrazioni dello Stato possono procedere a variazioni compensative tra le spese per studi, incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, pubblicità, acquisto e manutenzione di autovetture, assicurando, però, invarianza in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Gli enti pubblici nazionali hanno necessità di una delibera dell’organo competente da sottoporre all’approvazione del ministro vigilante, di concerto con il ministro dell’Economia.
Misure di sostegno alla pesca (articolo 15, commi da 1 a 1-ter).
Stanziati 12 milioni di euro nel 2007 per le misure di accompagnamento dell’interruzione obbligatoria dell’attività di pesca. Sette milioni di euro sono destinati in favore dell’accompagnamento sociale dei membri degli equipaggi di pescherecci nazionali interessati dal fermo biologico nella stagione estiva e per favorire l’ammodernamento e il potenziamento del comparto pesca. Si tratta dell’unico ammortizzatore sociale del comparto pesca che scatta nei mesi di luglio e agosto e garantisce ai marittimi il minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, oltre ai previsti oneri previdenziali e assistenziali. Il provvedimento sarà comunicato alla Commissione europea. Per promuovere l’economia ittica esteso al settore della pesca il credito di imposta previsto dai commi da 271 a 279 della Finanziaria 2007 con riguardo a nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (l’onere è valutato in 200 mila euro a decorrere dal 2008).
Estimi catastali fondiari (articolo 15, commi 2 e 3).
I commi hanno l’obiettivo di realizzare l’aggiornamento dei redditi fondiari e delle banche dati catastali senza aggravare il carico fiscale delle aziende agricole. Possibilità per persone fisiche e società semplici di presentare il ravvedimento operoso in caso di inosservanza delle disposizioni relative all’aggiornamento dei reddito fondiari per il periodo d’imposta 2006, a patto che il versamento del tributo o dell’acconto e degli interessi passivi avvenga entro il 30 novembre 2007. Fissato al 30 novembre 2007 i termine per la predisposizione dei ricorsi avverso la variazione dei redditi fondiari.
Studi di settore (articolo 15, comma 3-bis).
Gli indicatori di normalità economica hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi o compensi desumibili dagli indicatori hanno valore di presunzione semplice . I contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli che deriverebbero dall’applicazione degli indicatori non sono soggetti ad accertamenti automatici. In caso di accertamento, poi, spetta all’ufficio motivare e fornire elementi di prova degli scostamenti riscontrati.
Elenco clienti-fornitori (articolo 15, comma 3-ter).
Per l’anno di imposta 2006 esonero dall’obbligo di trasmissione dell’elenco fornitori ai fini Iva per soggetti in contabilità semplificata, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato e Onlus iscritte nel registro.
Accatastamento dei fabbricati ex rurali (articolo 15, comma 3-quater).
Differito dal 30 giugno 2007 al 30 novembre 2007 il termine per l’accatastamento dei fabbricati ex rurali.
Sistema di raccolta Raee (articolo 15, commi 4 e 5).
Slitta dal 30 giugno al 31 dicembre 2007 il termine per l’avvio del sistema di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche (Raee). Proroga al 31 dicembre 2007 del termine massimo entro il quale i produttori di apparecchi elettronici e elettrici saranno obbligati a finanziare le operazioni di trasporto dai centri di raccolta e le operazioni di trattamento, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile di Raee provenienti da nuclei domestici, immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005.
Enti irrigui (articolo 15, commi 5-bis e 5-ter).
Posticipato al 30 novembre 2007 il termine per l’effettuazione da parte del Commissario straordinario della ricognizione della situazione debitoria dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia. Proroga di un anno dell’attività dell’ente irriguo umbro-toscano.
Fondo rotativo per l’accesso al credito di giovani (articolo 15, comma 6).
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo rotativo denominato “Fondo per il credito ai giovani” fra i 18 e i 40 anni. La dotazione è di 10 milioni di euro l’anno dal 2007 al 2009. Il fondo rilascerà garanzie dirette, anche fideiussorie a banche e intermediari finanziari. Un decreto di natura non regolamentare del ministro per le Politiche giovanili, di concerto con il ministero dell’Economia stabilità criteri e modalità di organizzazione e funzionamento del Fondo, e delle regole per l’apporto di ulteriori risorse al fondo da parte si soggetti pubblici e privati.
Consip (articolo 15, comma 6-bis).
Eliminata una svista del Legislatore con l’abrogazione dell’articolo 26 della legge 488/1999, che disciplina criteri e procedure per l’adozione delle convenzioni quadro stipulate dalla Consip.
Fintecna (articolo 15, comma 6-ter).
Il comma interviene sulla disciplina relativa all’acquisto nel 2007 da parte di Fintecna spa degli immobili degli enti in liquidazione, disponendo che l’acquisto avvenga non solo da parte della società stessa, ma anche attraverso le proprie società controllate. Affidata all’Agenzia del territorio la determinazione del prezzo di vendita degli immobili , l’espletamento delle attività di accatastamento e di ricostruzione della documentazione catastale, ponendo a carico delle gestioni liquidatorie l’onere derivante da tali attività.
Cuneo fiscale (articolo 15-bis, commi da 1 a 6).
Modifica alla disciplina Irap con l’estensione del cuneo fiscale alle banche, agli enti e alle società finanziarie e alle imprese di assicurazione, restringendo contestualmente gli interessi passivi deducibili da tali soggetti ai fini della determinazione della base imponibile. Cancellata la previsione dell’autorizzazione comunitaria per l’applicabilità del cuneo. La disciplina della deducibilità degli interessi passivi si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso. L’estensione della riduzione del cuneo fiscale Irap si applica contestualmente alla decorrenza delle nuove deduzioni ai fini della determinazione della base imponibile Irap introdotte dalla Finanziaria per il 2007. Aumentano dal 1° luglio 2007 i contributi di maternità dei settori del credito e delle assicurazioni dallo 0,13 allo 0,46 per cento.
Deducibilità componenti negativi auto aziendali (articolo 15, commi da 7 a 14).
Modificata in senso più favorevole al contribuente la percentuale di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli ai fini delle imposte sui redditi degli esercenti arti e professioni, degli imprenditori e delle società, compresi i veicoli concessi ai dipendenti come fringe benefit. Le modifiche sono disposte in maniera differenziata per il periodo di imposta in corso al 27 giugno 2007 e per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dl 262/2006 (3 ottobre 2006). Possibile effettuare i versamenti in acconto delle imposte dirette e dell’Irap per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 3 ottobre 2006, applicando la normativa vigente prima dell’entrata in vigore del dl n. 262, che ha modificato in senso restrittivo il regime di deducibilità delle spese.
Tasse e diritti marittimi (articolo 16).
Razionalizzazione del sistema delle tasse e dei diritti marittimi e portuali tramite l’accorpamento dei tributi e delle procedure di riscossione. Accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione alle Autorità portuali. Un decreto Trasporti, di concerto con il ministero dell’Economia, porterà a un graduale adeguamento l’ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso di inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione. Saranno abrogate le norme incompatibili. Il ministro dei Trasporti adotterà entro il 30 ottobre 2007 un regolamento per rivedere i criteri di istituzione delle Autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o l’eventuale soppressione. Saranno prese in considerazione la rilevanza dei porti, i collegamenti con reti strategiche, il volume dei traffici e la capacità di autofinanziamento.
Copertura finanziaria (articolo 17).
La copertura finanziaria del provvedimento è pari a 7.403 milioni per il 2007, 10.065 per il 2008 e 10.721 milioni a decorrere dal 2009. Si provvede con l’utilizzo dell’extragettito, tranne che per la disposizione sull’edilizia universitaria, per l’estensione al settore della pesca del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno, per gli oneri derivanti dalle proroghe per gli enti irrigui, per il Fondo rotativo per il credito ai giovani e per quelli derivanti dall’articolo 15-bis (cuneo fiscale e deducibilità componenti negative auto aziendale) per i quali gli oneri sono determinati in 4.131 milioni di euro per il 2007, 1.504 milioni dal 2008.
Entrata in vigore (articolo 18). Il provvedimento è entrato in vigore il 2 luglio 2007, giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2007 n. 151.


Parastatali, contratto con il merito

Firmata a Roma la bozza di accordo tra sindacati e Aran per il biennio economico 2006/2007.
Aumento di 127 euro in busta paga e valutazione personale


Corso Formazione di base – Maserà di Padova 12 Ottobre 2007

Corso di Formazione base

Venerdì 12 ottobre 2007 ore 9:15- 17:00
Comune di Maserà di Padova
Corte Benedettina da Zara
Via Conselvana 97
Maserà di Padova (PD)

Con il patrocinio del Comune di Maserà di Padova

Quote di partecipazione al corso:
Soci A.N.N.A.: € 100,00 (Iscritti alla data del 31.12.2006 e rinnovo per l’anno 2007 alla data del 30.06.2007)(*) (**)
Non iscritti ad A.N.N.A.: € 140,00 comprensivi della quota di iscrizione all’Associazione (*)(**)
Non iscritti ad A.N.N.A.: € 200,00 oltre I.V.A (*) (**)

La quota di iscrizione dovr? essere versata entro la data di effettuazione del Corso, tramite :
Conto Corrente Postale n. 55115356
Conto Corrente Bancario n. 55115356 (Poste Italiane)

ABI 07601
CAB 12100
CIN J
Intestato a:
Associazione Nazionale Notifiche Atti
Codice fiscale: 93164240231
P.IVA:                03558920231

Causale: Corso Maserà 2007
(*) Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni,

(**) Le quote di iscrizione si intendono al netto delle spese bancarie e/o postali che sono a carico di chi effettua il versamento.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.
L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo articolo a cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Bizzotto Paolo
Messo del Giudice di Pace del Comune di Padova
Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A

Programma
Legge Finanziaria 2007: nomina del Messo Notificatore
I principi fondamentali del procedimento notificatorio.
Il procedimento notificatorio secondo il Codice di procedura civile.
Il principio della consegna.
Le forme di notificazione.
L’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 458/2005.
Comunicazioni e notificazioni: differenze:
– La notificazione e il procedimento notificatorio.
I soggetti del procedimento notificatorio:
– Il soggetto richiedente la notifica; i soggetti intermediari ed ausiliari;
I destinatari e il consegnatario.
II luogo della notificazione: residenza, dimora e domicilio:
– Sede legale e sede amministrativa.
La notificazione a soggetti diversi dalle persone fisiche: notifica a società, enti, istituzioni, associazioni con o senza personalità giuridica.
Modifiche apportate al d.p.r. 600/73
Notifica a persona giuridica (art. 145 C.P.C.).
La relata di notifica: funzione e contenuto. Valore probatorio: difformità tra originale e copia dell’atto notificato.
Nullità e sanatoria delle notificazioni: differenze tra inesistenza e nullità. Differenza tra nullità e semplici irregolarità. La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19854/2004.

Casa Comunale:
– Il deposito degli atti presso la Casa comunale: gli obblighi del consegnatario.
– La consegna ad un richiedente diverso dal destinatario.
Albo Pretorio;
– La pubblicazione degli atti.
La notifica a militari in attività di servizio.
La notifica a mezzo del servizio postale, ex L. 890/82:
– Raccomandata A.R. equiparata, per gli effetti, alla notificazione.
La disciplina della notificazione degli atti tributari.
La figura del Messo comunale:
– La responsabilità civile e penale del Messo Comunale.
Rimborso spese di notifica:
– Richiesta rimborso spese di notifica trimestrale.
Modulistica e casi pratici.


Impiego pubblico: no al lavoro straordinario senza l’esplicita autorizzazione

Il pubblico dipendente può effettuare lavoro straordinario ma, senza la preventiva autorizzazione della pubblica amministrazione sussiste il diritto al “riposo compensativo” .

E’ quanto contenuto nella Sentenza n. 2648 del Consiglio di Stato intervenuta a dirimere la controversia instaurata innanzi al giudice amministrativo da militari della Guardia di Finanza che richiedevano il pagamento di emolumenti derivanti da lavoro straordinario. Nel merito il collegio giudicante afferma che:

a) precisato che la controversia riguarda in effetti il (mancato) pagamento delle ore di lavoro straordinario prestate eccedenti il limite massimo pro – capite liquidabile secondo il monte ore previsto (rispetto al quale era assicurata la relativa copertura finanziaria), come puntualmente dedotto dall’amministrazione appellante non risulta fornita alcuna prova dell’effettiva autorizzazione preventiva a svolgere le prestazioni straordinarie della cui liquidazione si discute;

b) non possono essere considerati sostitutivi di tale autorizzazione gli atti prodotti in giudizio, ancorché provenienti dalla stessa amministrazione, trattandosi di meri prospetti riassuntivi, delle prestazioni lavorative rese complessivamente e mensilmente da ogni singolo dipendente, senza fornire alcun elemento circa il provvedimento autorizzatorio alla svolgimento di prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, le cui finalità sono state delineate in precedenza;

c) né vi è traccia, in atti, di una autorizzazione in sanatoria, non potendo ritenersi a tal fine utile la circostanza che le prestazioni svolte dagli appellanti siano state rese in esecuzione di appositi ordini di servizio, atteso che, come si è già avuto modo di osservare, la particolare natura dell’ordinamento militare, cui appartengono gli appellati, fa ragionevolmente ritenere che qualsiasi attività espletata sia sempre direttamente ricollegabile ad un ordine di servizio, senza che perciò quest’ultimo possa automaticamente ed implicitamente valere come provvedimento autorizzativo allo svolgimento di lavoro oltre l’orario d’obbligo….

Da qui scaturisce il mancato accoglimento del ricorso presentato dai militari.


L’abc delle nuove pensioni

Anzianità
Con l’accordo raggiunto da Governo e parti sociali, i requisiti per la pensione di anzianità subiscono un rilevante modifica rispetto alle regole attuali. Dal 1 gennaio 2008 sarà necessario avere 58 anni di età  (59 per gli autonomi) e 35 di contributi. Dal 1 luglio 2009 si entra invece nella fase delle “quote”: il requisito sarà una combinazione dell’età anagrafica e dei contributi, con un vincolo però sul primo requisito. In particolare, dal 1 luglio occorrerà una quota di 95, ma con età di almeno 59 anni (60 per gli autonomi); dal 1 gennaio 2011 si passerà a quota 96, con età minima di 60 anni (61 per gli autonomi); dal 1 gennaio 2013, la quota sarà di 97, con età di 61 anni (62 per gli autonomi).
Per il pensionamento di anzianità occorre, peraltro, il rispetto delle “finestre” di uscita dal lavoro e la pensione decorre dall’apertura della finestra, purchè la domanda sia stata presentata prima di quella data. In caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Bonus
Si esaurisce al 31 dicembre 2007  il “bonus” che la legge n. 243/2004 riconosceva ai dipendenti che, avendo maturato il diritto al pensionamento di anzianità, vi rinunciassero continuando lavorare. Il “bonus” consiste nell’aggiunta in busta paga della quota contributiva destinata all’Ivs, con il corrispondente “congelamento del trattamento pensionistico. Attualmente l’attenzione è posta alla possibilità, per alcune categorie di lavoratori (impiegati in attività usuranti, in mobilità) di anticipare la data del pensionamento rispetto alle regole comuni.

Commissioni
Parte della riforma è demandata al lavoro di commissioni istituite fra Governo e parti sociali:

– entro settembre 2007 una commissione dovrà definire le attività che possono essere definite “usuranti”, considerando fra esse le attività già  definite tali nel 1999, i lavoratori notturni, i lavoratori addetti a produzioni in serie o a catena, i conducenti di mezzi pubblici pesanti;

– una specifica commissione esaminerà la possibilità di utilizzare quattro finestre di uscita dal lavoro per i lavoratori con alta anzianità contributiva;

– una commissione definirà la detassazione dei premi di risultato; è  una commissione si occuperà dei coefficienti di trasformazione.

Donne
Non dovrebbe essere ritoccata l’età del pensionamento di vecchiaia delle donne, che rimane a 60 anni, particolare attenzione potrebbe essere loro riservata dall’apposita Commissione che si occuperà delle finestre di uscita dal lavoro. Peraltro, la legge 243/2004 prevede che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, sia confermata la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità  contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Enti previdenziali
Si continua a prospettare l’ipotesi di razionalizzare l’organizzazione del sistema degli enti previdenziali per aumentarne l’efficacia e ridurre gli oneri di gestione del sistema stesso. Il Governo si impegna a presentare un piano industriale che individui le possibili sinergie fra gli enti relativamente alle sedi, agli acquisti, ai sistemi informatici ed agli uffici legali. Viene introdotta una sorta di “clausola di salvaguardia” per cui, se dal 2011, il processo di razionalizzazione non producesse il risparmio ipotizzato (almeno 3,5 miliardi di euro), saranno aumentati dello 0,09% i contributi su tutte le retribuzioni.
Finestre
Sarà esaminata la possibilità di inserire, nei dispositivi che regolano le pensioni di vecchiaia, sia per uomini che per donne, finestre di uscita verso la pensione. Anche in questo caso una Commissione composta dal Governo e dalle parti sociali dovrà concludere i lavori entro il prossimo mese di settembre. Il problema delle finestre, che passeranno a quattro, inerisce quei lavoratori che hanno totalizzato 40 anni di contributi pensionistici. Lo scopo è di ridurre gli attuali tempi di attesa per il pensionamento

Graduazione dei requisiti
Governo e parti sociali potranno concordare una diversa graduazione dei requisiti anagrafici e contributivi e un diverso stanziamento al fondo lavoratori usuranti, a condizione che gli oneri complessivi non superino quelli determinati dall’accordo del 20 luglio e che il fondo abbia una dotazione finanziaria non inferiore a due miliardi di euro.
Help desk
Si preannuncia un periodo infuocato per gli help desk attivi presso gli istituti previdenziali e il ministero del Lavoro. Nelle prossime settimane saranno infatti chiamati a informare i lavoratori sulle novità previste dall’accordo sulla riforma previdenziale. Il Contact Center Integrato di Inps e Inail fornisce informazioni su aspetti normativi, procedimentali e su singole pratiche. Il servizio è raggiungibile attraverso il numero 803.164 ed è gratuito. Gli operatori sono a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14, mentre il servizio automatico è in funzione 24 ore al giorno, compresi i festivi. Per l’Inpdap è attivo il numero verde 800.10.50.00. Il risponditore automatico funziona tutti i giorni, 24 ore su 24; gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
Incentivi
L’Accordo non prevede l’introduzione di particolari incentivi per la permanenza al lavoro, introduce però l’ipotesi di maggiore detassazione del premio di risultato per la quale verranno stanziati 150 milioni di euro per l’anno 2008.

Lavoratori parasubordinati
Viene previsto l’aumento delle aliquote contributive per la gestione separata dei collaboratori differenziando fra lavoratori parasubordinati che non hanno altre forme di previdenza obbligatoria e lavoratori che sono, invece, altrimenti assicurati. Peri primi viene previsto dal primo gennaio 2008 un aumento di un punto all’anno fino a tre punti, per gli altri l’aumento di un punto dal 1 gennaio 2008. L’aumento contributivo porterà con sè l’equivalente aumento dell’accredito ai fini pensionistici.

Minimi pensionistici
L’aumento delle pensioni di minor importo? inserito nel provvedimento in corso di discussione in Parlamento e andrà a riguardare un numero di significativo di pensionati (circa 3.100.000) di età pari o superiore a 64 anni, indipendentemente dal fatto che siano uomini o donne. Gli importi non saranno corrisposti mensilmente, ma arricchiranno nel 2007, gli assegni di fine anno, diventando, invece, a regime una sorta di quattordicesima mensilità
L’emendamento governativo prevede infatti la corresponsione, nel 2007, con la rata della pensione di novembre o con la tredicesima mensilità, mentre dal 2008 sarà corrisposta con la pensione di luglio. Gli importi dell’una tantum sono differenziati a seconda dell’anzianità contributiva del pensionato, che è richiesta in misura lievemente più alta peri lavoratori autonomi. La somma aggiuntiva spetta a condizione che l’interessato non possegga un reddito complessivo individuale, relativo all’anno di riferimento, superiore ad una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Essendo tale importo pari, per l’anno 2007, a euro 5.669,82 annui, il  limite reddituale che consente di beneficiare della somma aggiuntiva è, per quest’anno, pari a 8.504,73 euro.

Negoziato
L’accordo tra governo e sindacati è stato raggiunto alle 6,30 di venerdì 20 luglio, dopo una trattativa durata otto ore. La discussione era iniziata durante la campagna elettorale per le politiche del 2006, con l’inclusione dell’abolizione dello “scalone” previsto dalla riforma Maroni nel programma dell’Unione. Il negoziato vero e proprio è partito nello scorso giugno ed è stato più volte sul punto di fallire. Un primo tentativo di accordo è saltato nella notte tra il 26 e 27 giugno, quando le parti si sono accordate solamente sull’aumento delle pensioni più basse. I punti più controversi sono stati la determinazione degli “scalini” e delle “quote” e la definizione del numero di lavoratori in attività usuranti, esclusi dalla riforma. Sul tavolo anche la richiesta dei sindacati di prevedere incentivi per chi fosse rimasto volontariamente in attività oltrei termini di legge. Nei giorni scorsi l’accelerazione, dopo il richiamo del governatore di Bankitalia Draghi e le minacce di dimissione del ministro delle Politiche comunitarie Emma Bonino.

Organizzazioni sindacali
Il ruolo delle organizzazioni sindacali nella determinazione dell’età pensionabile è destinato a essere molto incisivo anche in futuro. I sindacati faranno infatti parte di tutte le commissioni che avranno il compito di definire importanti aspetti applicativi della riforma.

Premi di risultato
Nella prossima legge finanziaria sarà stanziato un importo di 150 milioni di euro per il 2008, al fine di detassare le risorse contrattate per i premi di risultato. Anche in questo caso sarà istituita una Commissione tra Governo e parti sociali che, entro il 15 settembre 2007, dovrà definire le modalità tecniche di implementazione. Al momento, infatti, la detassazione è riconosciuta solo per i premi di natura variabile e condizionata da miglioramenti produttivi o aziendali, per la parte che non supera il 3 per cento della retribuzione complessivamente corrisposta nell’anno al lavoratore.

Quote
Dal primo luglio 2009 i requisiti per il pensionamento di anzianità dovrebbero essere sostituiti dal meccanismo delle “quote”: una combinazione tra l’età anagrafica con gli anni di contribuzione.  Le quote vanno in progressione: si parte da 95 nel 2009 per i lavoratori dipendenti (96 per gli autonomi), per arrivare dal primo gennaio 2013 a quota 97  per i dipendentie 98 per gli autonomi.

Scalone e scalino
Se fosse rimasta in vigore la legge 243/2004,dal primo gennaio 2008  l’età minima per il pensionamento di anzianità  dei lavoratori dipendenti sarebbe passata in uno solo colpo da 57 a 60 anni, quella dei lavoratori autonomi a 61, restando fermo il requisito contributivo, minimo, di 35 anni.
L’età non sarebbe stata rilevante solo in presenza di almeno 40 anni di contribuzione. Lo “scalone” è stato sostituito, nell’accordo raggiunto fra Governo e Parti sociali, con un aumento graduale, ossia con “scalini” che ogni 18/24 mesi fanno aumentare i requisiti per il pensionamento di anzianità.

Tassi e coefficienti
Viene rimandato al lavoro dell’apposita commissione uno dei punti più discussi e controversi che più hanno reso travagliato questi ultimi mesi. La revisione dei coefficienti di trasformazione, la cui applicazione determina la rivalutazione dei contributi versati ai fini del trattamento pensionistico, è stato infatti rinviato al 2010 con la sostituzione della tabella A allegata alla legge n.335/1995. Inoltre, i coefficienti saranno applicati automaticamente ogni tre anni.Nelle more dell’eventuale modifica legislativa proposta dalla commissione che dovrà considerare le dinamiche attuariali e demografiche che incidono sui coefficienti, si applica la normativa vigente, nella quale viene, però, introdotta l’applicazione ogni tre anni dei coefficienti, il cui aggiornamento è effettuato con decreto Interministeriale lavoro-economica.

Usuranti
L’ipotesi conclusiva che una Commissione appositamente costituita da Governo e parti sociali dovrà elaborare entro il mese di settembre 2007, parte dall’intenzione di anticipare di tre anni il pensionamento dei lavoratori che svolgono lavori usuranti.
Dovranno essere considerati:

– lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto del ministero del lavoro del 1999;

– lavoratori considerati notturni secondo i criteri del d.lgs. 66/2003;

– lavoratori addetti a linea catena; –  conducenti di mezzi pubblici pesanti.

Vecchiaia
Il diritto alla pensione di vecchiaia dovrebbe continuare a scattare quando si verificano le seguenti tre condizioni: età  (65 anni per gli uomini, 60 per le donne) contribuzione minima (almeno 20 anni, comunque accreditati, da attività  lavorativa, da riscatto, figurativa ecc.).
Bastano 15 anni di contributi per coloro che al 31 dicembre 1992: avevano già tale anzianità o avevano già compiuto l’età pensionabile prevista all’epoca (55 anni per le donne e 60 per gli uomini) o erano stati autorizzati ai versamenti volontari cessazione del rapporto di lavoro, per i soli lavoratori dipendenti. Quanto sopra è peculiare del regime retributivo, che continua ad applicarsi a coloro che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contribuzione.
Il regime contributo è, invece, proprio di chi ha cominciato a lavorare dopo la riforma introdotta dalla legge n.335/1995, e tiene conto della totalità dei contributi versati, rivalutati in base all’andamento del prodotto interno lordo. Con la legge n.243/2004, a partire dal 2008 l’et? pensionabile sarà di 65 anni di età per gli uomini e 60 anni per le donne. Un terzo sistema è quello “misto” che si applica a coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità  contributiva inferiore ai 18 anni. In base a questo sistema l’importo della pensione viene calcolato pro-quota tenendo conto degli anni trascorsi nei due diversi regimi.

Zero costi
L’impatto della riforma pensionistica sarà di dieci miliardi di euro in dieci anni, ma i costi delle nuove misure, come spiegato venerdì 20 luglio dal ministro dell’Economia Padoa-Schioppa “saranno pari a zero”, cioè coperti interamente all’interno del sistema previdenziale. Nello specifico, la revisione dello “scalone” costerà 7,1 miliardi e il Fondo per i lavori usuranti 2,9 miliardi. La copertura verrà principalmente dagli Enti previdenziali (3,5 miliardi) e dall’aumento delle aliquote per la gestione separata dei lavoratori parasubordinati (3,6 miliardi) e dei parasubordinati non esclusivi (0,8).
Altre risorse verranno dalla sospensione per un anno dell’indicizzazione delle pensioni superiori a 8 volte il minimo (1,4 miliardi) e dall’armonizzazione di fondi speciali (0,7 miliardi).


Bonifici nazionali – coordinate IBAN

Secondo quanto previsto dagli standard interbancari europei, dal 1 gennaio 2008 diventerà obbligatoria l’indicazione delle coordinate IBAN del beneficiario per l’esecuzione dei bonifici nazionali, come già avviene per i bonifici esteri.
L’IBAN è la coordinata bancaria che individua univocamente, secondo uno standard internazionale, ogni conto corrente e che contiene le informazioni relative al Paese, all’Istituto (Banca o Poste) presso cui è in essere il rapporto, all’Agenzia ed al numero di Conto Corrente del beneficiario, oltre ad un codice di controllo che elimina la possibilità di errore.
Gli Uffici dei Messi comunali che effettuano i pagamenti dei rimborsi spese di notifica con bonifico bancario operato dalla propria Tesoreria, dovranno fin da ora acquisire le informazioni che, a partire dal prossimo anno, saranno indispensabili per inviare correttamente disposizioni di bonifico nazionale.


Notifica delle cartelle di pagamento: pubblicato il nuovo importo della spesa

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2007, n. 165, il Decreto 13 giugno 2007, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha rideterminato l’importo delle spese di notifica della cartella di pagamento dovute dal debitore iscritto a ruolo all’agente della riscossione.

Tale importo è stato fissato ad euro 5,88.


Pausa caffè: Addio al rimborso per infortunio sul lavoro

La Corte di Cassazione: una sosta lunga sul tragitto lavoro-casa annulla la copertura assicurativa.

Fermarsi a prendere un caffè nel tragitto dal luogo di lavoro a casa, può costare l’eventuale rimborso assicurativo se poi si ha un incidente. Soprattutto se la durata della sosta è troppo lunga.

E’ successo ad un lavoratore di Massa che si è visto rigettare il ricorso contro l’INAIL da parte della Cassazione. I giudici della Sezione Lavoro – sentenza n. 15973 – hanno dato ragione al Tribunale d’Appello di Genova che respingeva la richiesta di copertura assicurativa a seguito di un incidente stradale avvenuto all’uscita dal lavoro. Infatti XX YY nel 1998 ebbe un incidente automobilistico mentre tornava a casa. Questo lasso di tempo, secondo il principio di infortunio in itinere, doveva rientrare nel periodo di copertura assicurativa garantito dall’INAIL. Il problema è nato dal fatto che il signor YY, durante il tragitto e prima dell’incidente, si era fermato per una breve sosta e aveva preso un caffè. A causa di questo si è visto negare il rimborso da parte del Giudice del Tribunale di Massa in quanto “il nesso di casualità era stato interrotto da una sosta”.
Il Tribunale d’Appello di Genova non solo ha confermato la sentenza ma ha ricordato anche le condizioni giuste di un’eventuale pausa di lavoro facendo distinzione tra soste necessitate nelle quali rientrano bisogni fisiologici o un breve riposino necessario a causa della lunghezza del percorso da fare con l’auto e soste voluttuarie. Queste ultime sarebbero anche coperte da assicurazione se della durata di pochi minuti e insuscettibili di modificare le condizioni di rischio.


Cass. civ. Sez. lavoro, (ud. 17-04-2007) 18-07-2007, n. 15973

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERCURIO Ettore – Presidente

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere

Dott. DE MATTEIS Aldo – rel. Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 63, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ZOPPI, rappresentato e difeso dall’avvocato RIMMAUDO Giovanni, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA Luigi, LUCIANA ROMEO, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI DI ROMA del 29/07/04, REP. 65862;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 514/03 della Corte d’Appello di GENOVA, depositata il 15/07/03 R.G.N. 201/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/04/07 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;

udito l’Avvocato RIMMAUDO GIOVANNI;

udito l’Avvocato ROMEO LUCIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
Il lavoratore N.L. ha subito un incidente stradale il giorno (OMISSIS) mentre alla guida della propria, auto ritornava dal luogo di lavoro alla propria abitazione, entrambi siti nel comune di Massa.

La sua domanda di rendita è stata respinta dal Giudice del lavoro di Massa, il quale ha ritenuto che il nesso di causalità è stato interrotto da una sosta voluttuaria ad un bar sito lungo il medesimo percorso.

La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Genova con sentenza 2/14 luglio 2003 n. 514, che ha posto una duplice distinzione: tra soste necessitate (quali la necessità di un breve riposo durante un lungo percorso o la necessità di soddisfare esigenze fisiologiche) e soste voluttuarie, ed in questo secondo ambito quelle di pochi minuti, insuscettibili di modificare le condizioni di rischio, e quelle di apprezzabile durata e consistenza (come nella specie, circa un’ora), tale da far ritenere che anche la circolazione stradale possa aver avuto una sensibile modifica, sulla base dell’id quod plerumque accidit.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il N., con due motivi.

L’Istituto intimato sì è costituito con controricorso, resistendo, ed ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, sostiene che per la qualificazione dell’infortunio in itinere è determinante solo la circostanza dello spostamento necessitato del lavoratore per raggiungere con il proprio mezzo l’abitazione e il posto di lavoro e viceversa, mentre sarebbe irrilevante una breve sosta effettuata per soddisfare esigenze personali.

Il motivo non è fondato.

II quadro normativo alla cui stregua la controversia deve essere decisa è costituito dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, comma 3, introdotto dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 12, che comprende nell’oggetto della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell’ambito della nozione di occasione di lavoro, anche l’infortunio in itinere, esclusi i casi di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate; nonché gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di sostanze stupefacenti ed allucinogeni;

infine in caso di guida senza patente.

La stessa disposizione spiega che la interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. La espressa menzione nel testo legislativo, oltre che della deviazione, anche della interruzione, supera i rilievi della dottrina circa la irrilevanza del tempo del tragitto.

E sebbene la norma indicata sia successiva ai fatti di causa, nondimeno essa ne costituisce il criterio normativo per una triplice ragione, in ordine decrescente di pregnanza:

1. perchè la L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 55, lett. u), nel delegare il Governo ad emanare una specifica normativa per la tutela dell’infortunio in itinere, gli ha posto come criterio direttivo il recepimento dei principi giurisprudenziali consolidati in materia, sicché questi costituiscono, nel tempo, benchè sotto diversa fonte normativa, prima giurisprudenziale e poi legislativa, medesimo criterio normativo (Corte cost. ord. 11 gennaio 2005 n. 1);

2. perchè il sistema di tutela infortunistica si è formato attraverso un processo evolutivo nel quale gli interventi del legislatore hanno avuto spesso la funzione di certificare e dare dignità di norma legislativa agli approdi della giurisprudenza ordinaria e costituzionale; particolare esempio di tale processo è proprio la tutela dell’infortunio in itinere, enucleata dalla nozione di occasione di lavoro di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, da una giurisprudenza pretoria (di merito e di legittimità, poi recepita dalla L. n. 144 del 1999, art. 55, lett. u)), la quale, partendo dalla nozione di aggravamento del rischio generico gravante su tutti gli utenti della strada (riassumibile nel catalogo di cui a Cass. 27 maggio 1982 n. 3273), attraverso una elaborazione pluridecennale, è pervenuta alla conclusione che il quid pluris costituente l’aggravamento risiede proprio nella finalità lavoristico (Cass. 19 gennaio 1998 n. 455, cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva; ex plurimis Cass. 19 febbraio 1998 n. 1751, 27 febbraio 1998 n. 2210, 16 ottobre 1998 n. 10272, 24 ottobre 1998 n. 10582, 3 novembre 1998 n. 11008, 17 maggio 2000 n. 6431).

3. perchè una norma successiva ben può costituire criterio interpretativo che illumina anche il regime precedente (Cass. sez. un. 26 luglio 2004 n. 13967).

La giurisprudenza costituzionale citata, decidendo su una fattispecie di sosta voluttuaria al bar di pochi minuti, ha precisato, con ordinanza interpretativa di rigetto, e facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimità, che una breve sosta non integra interruzione (che esclude la copertura assicurativa), ove non modifichi le condizioni di rischio. Tale giurisprudenza, che comporta un ampliamento della tutela dell’infortunio in itinere rispetto al testo normativo, in quanto introduce una limitata tutela della interruzione non necessitata, sub specie di breve sosta, convalida di conformità alla Costituzione la giurisprudenza di questa Corte in materia di infortunio in itinere, è coerente al quadro normativo europeo in tema di interruzione e deviazione dell’iter, e conforta le stesse direttive dell’ Istituto assicuratore. Questo, con le linee guida per la trattazione degli infortuni in itinere del 15 giugno 1998, ha dato ai propri uffici la direttiva che “brevi differimenti della partenza o brevi soste lungo il tragitto (la cui brevità va valutata anche in rapporto alla motivazione dei ritardi) non costituiscono elementi tali da influire negativamente sulla valutazione della compatibilità degli orari”.

La sosta voluttuaria al bar va inquadrata quindi nel rischio elettivo, nell’ambito del percorso, che costituisce la occasione di lavoro, in quanto dovuta a libera scelta del lavoratore, che comporta la permanenza o meno della copertura assicurativa a seconda delle caratteristiche della sosta, e cioè delle due condizioni indicate dalla giurisprudenza costituzionale, e cioè le sue dimensioni temporali e l’aggravamento del rischio.

La giurisprudenza di legittimità si è già espressa in tema di differimento dell’orario di inizio dell’iter, stabilendo che la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro ed alla fine del proprio turno (nella specie, di cinquanta minuti, e motivata da visita al medico di fabbrica e incontro con collega sindacalista per ragioni attinenti al lavoro) non è idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l’attività lavorativa e l’evento infortunistico (Cass. 18 luglio 2002 n. 10468).

Per la interruzione risulta, a quanto consta, un unico precedente (Cass. 19 aprile 1995 n. 4346), che, nell’affermare la tutela infortunistica anche per il viaggio di ritorno di un artigiano, il cui viaggio di andata sia pacificamente oggetto di tutela, ha ritenuto irrilevante una breve sosta in banca ed una al bar, posti lungo il tragitto.

Per la sosta al bar, occorre tenere presente anche il maggior rigore necessario nel valutare il rischio elettivo nell’infortunio in itinere, che assume una nozione più ampia rispetto all’infortunio che si verifichi nel corso dell’attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sè non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza (per riferimenti Cass. 18 agosto 2002 n. 12072, Cass. 6 agosto 2003 n. 11885, Cass. 18 marzo 2004 n. 5525, Cass. 3 agosto 2005 n. 16282).

La valutazione delle . circostanze di fatto della interruzione non necessitata è compito del Giudice del merito, il quale potrà adottare criteri quali il tempo della sosta in termini assoluti, o in proporzione alla durata del viaggio, in quanto la interruzione non necessitata non può essere di durata tale da elidere il carattere finalistico che giustifica la tutela dell’infortunio in itinere, o, come indicato dall’istituto assicuratore, delle motivazioni stesse della sosta, avvalendosi delle indicazioni della giurisprudenza nazionale o, ove mancante e quale criterio meramente sussidiario, anche di quella dei Paesi comunitari. Dal criterio di interpretazione costituzionalmente orientata, dal principio di armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale dei Paesi dell’Unione, dalla formazione in corso di uno spazio giurisprudenziale europeo, si può infatti derivare il seguente criterio interpretativo: nella misura in cui la legislazione di un Paese comunitario disciplini in modo specifico un elemento non disciplinato dalla nostra legge nazionale, in conformità a precetti della Costituzione di quel Paese identici a quelli della nostra Costituzione, la disciplina legislativa o giurisprudenziale di quest’altro Paese comunitario (ampiamente riportate da vari Autori e dallo stesso istituto assicuratore) può costituire criterio, certamente sussidiario, per la soluzione di casi non disciplinati nel dettaglio dalla legge italiana.

A questi criteri si è sostanzialmente attenuta la sentenza impugnata laddove ha affermato che le soste voluttuarie di pochi minuti, insuscettibili di modificare le condizioni di rischio, non escludono la tutela dell’infortunio in itinere; ciò a riprova che i principi enunciati dalla corte costituzionale, con rinvio alla giurisprudenza di legittimità, rispondono a valori insiti e diffusi dell’ordinamento, percepiti anche dalla sentenza impugnata. Il primo motivo di ricorso, secondo cui sarebbe determinante solo lo spostamento in occasione di lavoro, ed irrilevanti le circostanze di questo, quali la interruzione non necessitata, non ha fondamento giuridico, alla luce dei principi sopra riportati.

Con il secondo motivo, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), il ricorrente contesta la valutazione della sentenza impugnata circa la durata della sosta. Rileva che il turno di lavoro è cessato alle ore 21 ed il sinistro, come risulta dal verbale della polizia, si è verificato alle ore 22. Ove si consideri che, finito il turno, il N. si è dovuto recare dal reparto agli spogliatoi per cambiarsi, quindi andare a piedi all’uscita della fabbrica, prendere la vettura dal posteggio e poi compiere il tragitto, la fermata al bar sarebbe stata di breve durata e tale da non modificare il rischio stradale. Contesta altresì la presunzione di aggravamento del rischio su cui si fonda la decisione della Corte, perché al contrario sarebbe notorio che più ci si avvicina all’ora notturna, più il traffico tende a diminuire e non ad aumentare.

Il secondo motivo si risolve in una censura agli accertamenti di fatto della sentenza impugnata, relativi alla durata della sosta ed alle condizioni di rischio. Sul primo punto, la sentenza impugnata ha parlato di circa un’ora; i rilievi del ricorrente sui tempi dello spogliatoio e del verbale della polizia stradale intervenuta, costituiscono elementi di fatto che per la loro genericità non sono tali da inficiare la valutazione della sentenza impugnata. Il ricorrente non deduce di avere indicato al giudice del merito le dimensioni dell’azienda, i tempi di percorrenza a piedi, le distanze chilometriche (tenute presenti le contenute dimensioni spaziali della cittadina di Massa), tutti dati necessari per consentire a questa corte il sindacato sul vizio di motivazione dedotto.

Sul secondo punto, trattasi di valutazione di merito che non appare illogica, considerata l’ora tarda, dopo il tramonto.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile “ratione temporis”; infatti le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del predetto decreto legge) (Cass. 1 marzo 2004 n. 4165; Cass. 8 marzo 2004 n. 4657; Cass. 1 giugno 2005 n. 11687;

nello stesso senso, in motivazione, S.U. 24 febbraio 2005 n. 3814).

P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese processuali del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 17 aprile 2007.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2007


Corso Formazione di base – Montecchio Emilia 28 settembre 2007

Corso di Formazione base

venerdì 28 settembre 2007
Orario 9:15- 17:00

Comune di Montecchio Emilia

Il Castello
Sala Della Rocca

Montecchio Emilia (RE)

Con il patrocinio del Comune di Montecchio Emilia

Quote di partecipazione al corso:
Soci A.N.N.A.: € 100,00 (Iscritti alla data del 31.12.2006 con rinnovo anno 2007 al 30.06.2007) (*) (**)
Non iscritti ad A.N.N.A.: € 140,00 comprensivi della quota di iscrizione all’Associazione (*) (**)
Non iscritti ad A.N.N.A.: € 200,00 oltre I.V.A (*) (**)

La quota di iscrizione dovrà essere versata, al netto delle spese bancarie e&o postali, tramite:
Conto Corrente Postale n. 55115356
Conto Corrente Bancario n. 55115356 (Poste Italiane)

ABI 07601
CAB 12100
CIN J
Intestato a:
Associazione Nazionale Notifiche Atti
Codice fiscale: 93164240231
P.IVA: 03558920231

Causale: Corso Montecchio 2007
(*) Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni,

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L?Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.
L?iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo articolo a cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:
Dr.ssa Cinzia Cecconello

Resp. Formazione della Polizia Municipale del Comune di Padova

Programma
Legge Finanziaria 2007: nomina del Messo Notificatore
I principi fondamentali del procedimento notificatorio.
Il procedimento notificatorio secondo il Codice di procedura civile.
Il principio della consegna.
Le forme di notificazione.
L’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 458/2005.
Comunicazioni e notificazioni: differenze:
– La notificazione e il procedimento notificatorio.
I soggetti del procedimento notificatorio:
– Il soggetto richiedente la notifica; i soggetti intermediari ed ausiliari;
I destinatari e il consegnatario.
II luogo della notificazione: residenza, dimora e domicilio:
– Sede legale e sede amministrativa.
La notificazione a soggetti diversi dalle persone fisiche: notifica a società, enti, istituzioni, associazioni con o senza personalità giuridica.
Modifiche apportate al d.p.r. 600/73
Notifica a persona giuridica (art. 145 C.P.C.).
La relata di notifica: funzione e contenuto. Valore probatorio: difformità tra originale e copia dell’atto notificato.
Nullità e sanatoria delle notificazioni: differenze tra inesistenza e nullità. Differenza tra nullità e semplici irregolarità. La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19854/2004.

Casa Comunale:
– Il deposito degli atti presso la Casa comunale: gli obblighi del consegnatario.
– La consegna ad un richiedente diverso dal destinatario.
Albo Pretorio;
– La pubblicazione degli atti.
La notifica a militari in attività di servizio.
La notifica a mezzo del servizio postale, ex L. 890/82:
– Raccomandata A.R. equiparata, per gli effetti, alla notificazione.
La disciplina della notificazione degli atti tributari.
La figura del Messo comunale:
– La responsabilità civile e penale del Messo comunale.
Rimborso spese di notifica:
– Richiesta rimborso spese di notifica trimestrale.
Modulistica e casi pratici.


Camera: approvato il DDl di riforma del Codice della Strada

Nei giorni scorsi, la Camera, ha approvato il disegno legge di riforma del Codice della Strada.

Molte le novità introdotte dal nuovo Codice tra le quali evidenziamo la previsione del cd. foglio rosa per i giovani che abbiano compiuto i 16 anni. Si tratta di un foglio rosa atipico in quanto l’autorizzazione vera e propria alla guida resta comunque legata al raggiungimento (da parte del giovane), della maggiore età e al superamento dell’esame di teoria. Il nuovo foglio rosa consente solo a quanti abbiano compiuto i 16 anni (e che siano in possesso della patente A), di svolgere esercitazioni di guida accompagnata con un tutor che abbia la patente da almeno dieci anni.
E’ stato quindi stabilito che il minore dovrà avere svolto prima dieci ore di guida presso un’autoscuola (di cui almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due nelle ore notturne). Si tratta di esercitazioni che diventeranno comunque obbligatorie per tutti e quindi anche per quanti dovranno prendere la patente di tipo B.
Il Nuovo Codice prevede poi sanzioni aspre per chi venga trovato alla guida senza patente. Per i recidivi si arriva all’arresto.
Sanzioni inasprite anche sul fronte della velocità: per chi supera il limite di velocità da 40 a 60 Km sono previste multe da € 400,00 a € 1.500,00 oltre che la sospensione della patente da tre a sei mesi.
Oltre i 60 chilometri, la multa andrà da € 500,00 a € 2.000,00 e la sospensione della patente per un periodo compreso tra i 6 e i 12 mesi.
Il provvedimento prevede poi delle novità anche in materia di autovelox: sono stati infatti ritenuti validi anche quelli che calcolano la velocità intermedia di percorrenza, ma dovranno essere resi visibili da cartelli e segnali luminosi.
Misure pensati anche per chi viene trovato a far uso del cellulare durante la guida. Si rischia infatti la multa da € 148,00 a € 594,00 oltre che la sospensione della patente da 1 a 3 mesi, in caso di ulteriore violazione nei due anni successivi.
Per chi invece viene trovato alla guida in stato di ebbrezza è stata prevista la multa fino a € 2.000,00 con sospensione della patente fino a 1 anno mentre per chi viene trovato alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti si parla di arresto fino a un mese, un’ammenda da € 500,00 a € 2.000,00 e la sospensione della patente da 3 mesi a 1 anno. Previste poi pene più elevate per reati connessi a queste infrazioni: per l’omicidio colposo la reclusione sale fino a 6 anni mentre per l’omissione di soccorso andrà da 3 a 8, mentre sono state aumentate di un terzo le pene per le lesioni personali colpose. In caso di arresto per guida sotto l’effetto di alcol, il DDl introduce la possibilità dell’affidamento ai servizi sociali, e all’assistenza delle vittime della strada. Infine, il nuovo Codice prevede l’allungamento del termine (da 60 a 90 giorni) del termine di pagamento delle multe in misura ridotta e l’aumento a 4 punti del “bonus” per chi non ha subito decurtazioni in patente.


Cass. civ. Sez. I, 13-07-2007, n. 15673

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCA DELLE MARCHE S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, presso l’avvocato GOBBI GOFFREDO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.N., R.M.R., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso l’avvocato CIGLIANO FRANCESCO, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 194/03 della Corte d’Appello di ANCONA, depositata il 15/03/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2007 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GOFFREDO GOBBI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione (ed in particolare per l’accoglimento del 2^ motivo).

Svolgimento del processo

Con ricorso in data 2 maggio 1995, la Banca delle Marche s.p.a (in precedenza Cassa di risparmio delle Marche Ca.Ri.Ma. s.p.a., ed ancor prima Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata) chiese al Presidente del Tribunale di Macerata l’emissione di decreto ingiuntivo per la somma di L. 32.161.965, oltre agli accessori a carico dei signori A.N. e R.M.R., entrambi residenti in Roma.

Questi ultimi si opposero, sollevando in via pregiudiziale un’eccezione d’incompetenza territoriale del foro di Macerata. Per quel che qui interessa, essi dedussero che l’art. 20 della lettera – contratto del 26 giugno 1992 aveva bensì previsto una deroga alla competenza territoriale, specificamente approvata per iscritto, a favore “della giurisdizione nella quale trovasi la direzione generale della Cassa”, a quel tempo in Macerata; tuttavia, a seguito della fusione della Ca.Ri.Ma. s.p.a. con la Cassa di risparmio di Pesaro s.p.a. la direzione generale era stata fissata in Ancona.

La banca resistette all’opposizione, e il Tribunale di Macerata, con sentenza 19 febbraio 1999, respinta l’eccezione d’incompetenza territoriale, rigettò l’opposizione, osservando che, dopo la fusione delle due banche, erano state istituite in Pesaro e in Macerata sedi principali e direzioni compartimentali; e che nella specie trovava applicazione l’art. 19 c.p.c., relativo al foro delle persone giuridiche.

Contro la sentenza, notificata il 20 ottobre 1999, i soccombenti notificarono atto di appello a mezzo posta il 22 novembre 1999, avendolo consegnato all’ufficiale giudiziario il 19 novembre 1999.

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza 15 marzo 2003, respinse l’eccezione di tardività dell’appello, sollevata dalla banca appellata. Sulla questione di competenza, la corte premise che essa doveva essere determinata in base allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, quando la sede della direzione generale della Banca delle Marche s.p.a. non era più in Macerata, ma in Ancona; e che il foro generale delle persone giuridiche è utilizzabile ai fini della determinazione della competenza territoriale quando le persone medesime sono convenute, e non quando sono attrici, come nel presente giudizio. Poiché nella fattispecie era documentato e pacifico che il contratto era stato stipulato in Roma, dove gli appellanti avevano la loro residenza; e che l’obbligazione dedotta in giudizio doveva essere adempiuta in Ancona, sede della direzione generale della banca, o in Roma, sede dello stabilimento, la corte dichiarò l’incompetenza del Tribunale di Macerata e la competenza territoriale alternativa dei tribunali di Roma e di Ancona, e revocò il decreto ingiuntivo, condannando l’appellata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Per la cassazione della sentenza, notificata il 15 maggio 2003, ricorre la banca con atto notificato il 27 giugno 2003, con tre motivi d’impugnazione, illustrati anche con memoria.

Gli intimati resistono con controricorso notificato il 18 settembre 2003.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione della L. n. 890 del 1982, art. 4 e la falsa applicazione della L. n. 87 del 1953, art. 30. Si deduce che la notificazione dell’appello proposto dai signori A. e R., ancorché richiesta tempestivamente, era stata eseguita a mezzo posta, con la consegna al destinatario, il 22 novembre 1999, sebbene il 19 novembre 1999 fosse scaduto il termine utile per l’impugnazione, divenuta conseguentemente inammissibile. Contrariamente al giudizio della corte del merito, la dichiarazione d’incostituzionalità della L. n. 890 del 1982, art. 4 pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza 26 novembre 2002 n. 477, sebbene applicabile con efficacia retroattiva alle situazioni anteriormente verificatesi, in questo caso non poteva valere ad impedire l’inammissibilità dell’appello, perché era intervenuta dopo che la decadenza si era già verificata. Nella memoria depositata per l’udienza, la ricorrente deduce che l’appello, se fosse stato deciso tempestivamente, e dunque prima della citata sentenza della Corte costituzionale, sarebbe stato dichiarato inammissibile, e che non può farsi dipendere l’esito della causa dalla durata del processo.

Il motivo è infondato. All’ultima osservazione riportata si deve opporre che il giudice del gravame, dovendo pronunciarsi (d’ufficio) sulla tempestività dell’appello, notificato a mezzo posta dopo la scadenza del termine di legge, nonostante la diligente e tempestiva consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, avrebbe dovuto sospendere il giudizio, e sottoporre alla corte costituzionale la questione di legittimità della norma applicabile, decidendo poi in conformità.

Sulla questione dell’applicabilità della sentenza della Corte costituzionale n. 447/2002, peraltro, questa corte si è già pronunciata, affermando che, in considerazione dell’effetto retroattivo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale comporta che – fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono “sub iudice” – la conformità dell’atto al modello legale debba essere verificata tenendo conto della modificazione della disposizione legislativa conseguente alla pronuncia di illegittimità indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto, l’unico limite essendo costituito dalle situazioni consolidate per essersi il rapporto già esaurito; pertanto, a seguito della (successiva) sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 149 cod. proc. civ. e L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfeziona per il notificante alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella antecedente di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, deve ritenersi tempestiva la notificazione del ricorso per Cassazione che sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario in data anteriore al decorso del termine annuale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., essendo in proposito irrilevante che la ricezione da parte del destinatario sia avvenuta successivamente (Cass. 16 marzo 2006 n. 5853).

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, insieme al difetto di motivazione, la falsa applicazione o la violazione dell’art. 5 c.p.c., e la violazione degli artt. 1362, 1346 e 1371 c.c.. La banca ricorrente sostiene che la questione da risolvere era quella dell’interpretazione della clausola contenuta nell’art. 20 del contratto, che attribuiva la competenza a giudicare della controversie tra le parti al foro del luogo nel quale si trovava la direzione generale della banca medesima. Secondo la ricorrente, l’applicazione delle norme sull’interpretazione dei contratti avrebbe porta-to alla conclusione che “le parti, con quella clausola, avevano fissato inderogabilmente che il foro derogabile avrebbe potuto esser solo quello di Macerata”.

Il motivo devolve alla corte una questione di osservanza del canone legale d’interpretazione dei contratti, per il quale nell’interpretazione della clausola contrattuale di deroga alla competenza territoriale deve indagarsi sulla comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole. Tuttavia, il problema della corretta interpretazione dell’art. 20 del contratto (quello contenente la deroga alla competenza territoriale a favore del foro nel quale “trovasi la direzione generale della Cassa”) – e, precisamente, la necessità di intenderlo, in conformità della supposta comune intenzione delle parti, come rinvio non già formale (alla sede della direzione generale della cassa, da verificarsi al momento dell’instaurazione del processo) bensì recettizio (dello statuto della banca al momento della stipulazione) e quindi equivalente alla puntuale indicazione del foro di Macerata – è questione sollevata per la prima volta nel presente giudizio di legittimità. La ricorrente, mentre censura inutilmente il richiamo della corte d’appello all’art. 5 c.p.c. (che ha il solo scopo di identificare – del resto esattamente – il momento di riferimento per la determinazione della competenza territoriale) non è in grado di indicare il passo della sentenza impugnata nel quale la denunciata violazione degli artt. 1362 e 1371 c.c., dovrebbe riscontrarsi: la questione era estranea al dibattito processuale, e la stessa banca, costituendosi nel giudizio di appello, aveva difeso la competenza di Macerata assumendo la permanenza di essa dopo la fusione (e lo spostamento della direzione generale della banca) soltanto in virtù dell’art. 2 dell’atto di fusione, che prevedeva l’istituzione “di sedi principali e divisioni compartimentali”. Il motivo è, pertanto, inammissibile.

Con il terzo motivo, vertente sulla questione di competenza, si denuncia la violazione dell’art. 30 c.p.c. e l’omessa pronuncia sul un punto decisivo. In primo grado la banca aveva anche dedotto che gli opponenti avevano eletto domicilio presso la segreteria del Comune di Macerata, ciò che consentiva di citarli davanti al tribunale di quella città, quale luogo del domicilio eletto. A nulla rileverebbe che l’eccezione non era stata riproposta in appello, perché non si trattava, di eccezione in senso tecnico, ma di un’argomentazione che il giudice doveva conoscere d’ufficio.

Premesso che per i vizi di natura processuale, qual è quello relativo alla statuizione sulla competenza, non può farsi questione di omessa pronuncia art. 112 c.p.c.: l’omessa pronuncia equivalendo in questi casi ad implicito rigetto), bensì soltanto di violazione di norme di diritto, nell’accertamento della quale la corte è giudice anche del fatto processuale, il motivo – pur ammissibile, perché la regola che impone di ritenere abbandonate le eccezioni non riproposte nel giudizio di gravame dall’appellato non si applica laddove, come nel caso di specie, la questione debba essere esaminata d’ufficio dal giudice – è da respingere nel merito.

Deve, infatti, ritenersi nulla, e conseguentemente inidonea anche a giustificare l’applicazione di uno specifico criterio di competenza territoriale a norma dell’art. 30 c.p.c., la clausola contrattuale con la quale i clienti della banca avevano eletto domicilio presso il Comune di Macerata. Vero è che l’elezione di domicilio speciale può essere validamente fatta, secondo la regola stabilita nell’art. 141 c.p.c., anche in mancanza di un rapporto tra il domiciliatario e l’autore dell’elezione concernente l’onere di far pervenire a quest’ultimo l’atto notificato (Cass. 19 maggio 1972 n. 1555); e che, essendo l’elezione di domicilio un atto giuridico unilaterale idoneo a produrre i suoi effetti indipendentemente dal consenso o dall’accettazione del domiciliatario (Cass. 28 gennaio 2003 n. 1259; 3 giugno 1995 n. 6280), l’altro contraente può legittimamente fare affidamento sull’elezione di domicilio dichiarata nel contratto, anche in assenza di quel rapporto. Ma tale regola non soccorre quando l’elezione di domicilio, per la notificazione di futuri atti giudiziari sia fatta presso una pubblica amministrazione che, in mancanza di una speciale norma di legge, né può ricevere atti per conto di privati cittadini, né può addossarsi la cura del loro recapito all’interessato. In quest’ultimo caso, al raggiungimento dello scopo dell’elezione di domicilio non si frappone un ostacolo di fatto, destinato a rimanere confinato nella sfera dei rapporti tra l’autore dell’elezione e il domiciliatario eletto, bensì un’impossibilità di diritto, da ritenere conosciuta da entrambe le parti del contratto (nel caso dell’elezione di domicilio presso la casa comunale, si deve considerare che le competenze di questi enti sono determinate dalla legge e dall’autonomia statutaria; quest’ultima, tuttavia, nei limiti stabiliti dalla legge stessa); e la clausola in questione viene conseguentemente a configurarsi come una dispensa anticipata dalla regolare instaurazione del contraddittorio nelle future cause nascenti da quel contratto. Questo esito è incompatibile con i principi generali dell’ordinamento, e in particolare con le norme costituzionali sul diritto di difesa e sul giusto processo, le quali subordinano la disponibilità del processo per le parti (e con ciò l’esercizio concreto del diritto di difesa) alla preventiva instaurazione del contraddittorio. Viola pertanto il principio indisponibile del contraddittorio la pattuizione che l’atto introduttivo del giudizio potrà essere notificato presso una pubblica amministrazione, dalle cui competenze esula la cura degli interessi privati della parte che elegge domicilio.

In conclusione il ricorso deve esser respinto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte la corte rigetta il ricorso e condanna la Banca delle Marche s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.300,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese processuali e agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 29 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2007


Modifiche al Codice della Strada: art. 201 del c.d.s.

Legge 31 luglio 2005, n. 156
Pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2005, n. 184, il testo della Legge 31 luglio 2005, n. 156: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate”. In particolare si segnala che la legge di conversione introduce l’articolo 3-bis, che porta modifiche al Codice della Strada. Di seguito l’articolo di modifica.
Testo Coordinato del DL 17 giugno 2005, n. 106 – Testo del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 139 del 17 giugno 2005), coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 4), recante: “Disposizioni urgenti in materia di entrate”. (GU n. 184 del 9-8-2005)
(Omissis)

Art. 3-bis.
Assunzione di informazioni utili alla notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada

1. All’art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all’effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall’Anagrafe tributaria”.
(Omissis)


Assemblea Generale del 15.06.2007

Albignasego 09/05/2007

Con la presente si comunica che ai sensi dell’art. 13 dello Statuto viene convocata la riunione dell’Assemblea Generale Ordinaria venerdì 15 giugno 2007 alle ore 10:00 in prima convocazione ed alle ore 12:00 in seconda convocazione, presso l’Hotel Re Enzo – Via Santa Croce 26 – Bologna (tel. 051.523322).

Ordine del Giorno:

  1. Approvazione del bilancio consuntivo anno 2006;
  2. Nomina dei Componenti il Consiglio Generale;
  3. Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione;
  4. Iniziative proselitismo Associazione;
  5. Varie ed eventuali.

Leggi: Verbale A.G. 15 06 2007


GARANTE PRIVACY: LINEE GUIDA PRIVACY ENTI LOCALI DIFFUSIONE ATTI E DOCUMENTI

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il 19 aprile scorso un documento recante le Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali, a seguito delle istanze (segnalazioni e quesiti) pervenute da cittadini e soggetti pubblici riguardo al trattamento di dati personali effettuato nelle attività connesse alla pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali.

In via generale, il Garante prescrive che “Prima di intraprendere un’attività che comporta una diffusione di dati personali, l’ente locale valuti se la finalità di trasparenza e di comunicazione può essere perseguita senza divulgare tali dati, oppure rendendo pubblici atti e documenti senza indicare dati identificativi adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo quando è necessario: lo impone il principio di necessità, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice)”.

In particolare, il Garante ricorda che: “L’ente può trovarsi di fronte all’interrogativo se pubblicare e diffondere anche dati sensibili o giudiziari. La loro particolare delicatezza ne rende lecita la diffusione solo se: è realmente indispensabile (artt. 3, 4, comma 1, lett. d) ed e), 22, commi 3, 8 e 9, del Codice); l’ente ha adottato il regolamento in materia previsto dal Codice su parere conforme del Garante (artt. 20, comma 2, 21, comma 2 e 181, comma 1, lett. a)). L’ente, salvi casi del tutto particolari che può rappresentare al Garante, non deve rivolgere specifiche richieste di parere a questa Autorità qualora abbia utilizzato, per il proprio regolamento, gli schemi tipo su cui il Garante ha espresso parere favorevole, predisposti per i comuni, le comunità montane e le province, rispettivamente dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), dall’Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem) e dall’Unione delle province d’Italia (Upi)”.

Di grande importanza per guidare l’attività degli enti locali sono i capitoli dedicati all’impiego di tecniche informatiche e telematiche; alla pubblicità assicurata mediante affissione all’albo pretorio; al materiale a stampa, pubblicazioni e volumi anche per scopi storici e infine alla diffusione di dati personali su Internet tramite pagina web.