Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 22/10/2020) 26/01/2021, n. 1557

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9772/2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M., rapp.to e difeso dal Dott. Michele Morganti presso cui elett.te domicilia in Prato, alla via Baldinucci n. 41;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1185/10/19 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sez. distaccata di Livorno, depositata in data 29/7/2019, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 ottobre 2020 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano;

udito per la ricorrente l’avv. Chiappiniello Giovanni che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone che ha concluso per l’accoglimento.

Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 1185/10/19, depositata il 29 luglio 2019, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sez. distaccata di Livorno, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 454/1/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, con compensazione delle spese di lite.

Il giudice di appello, a conferma della decisione di primo grado, concludeva per il rigetto del gravame rilevando:

a) che il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento, notificato in data 15-11-16, con cui, a seguito della definitività di altro avviso di accertamento per un maggior reddito di impresa per l’anno 2013 emesso a carico della società ICLOS s.r.l., premessa la ristretta base azionaria, si imputava a C.M., socio al 51%, un maggior reddito di capitale in proporzione della sua quota di partecipazione agli utili;

b) che la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso, articolato su vari motivi formali e di merito, ritenendo fondata l’eccezione preliminare relativa alla carenza di valida sottoscrizione dell’avviso impugnato che, ritenuta l’inapplicabilità delle formalità di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale, come modificato dal D.Lgs. n. 179 del 2016, non recava firma autografa bensì digitale e risultava notificato in copia cartacea anzichè a mezzo PEC;

c) che tale decisione era condivisibile, con assorbimento degli ulteriori motivi, in quanto: la firma a stampa ai sensi della L. n. 311 del 2014, art. 1, comma 375, era ammissibile solo per gli accertamenti emessi a seguito di procedure automatizzate; l’apposizione di una firma digitale ad un avviso di accertamento notificato prima del 27-1-2018 era causa di nullità dell’atto per difetto di sottoscrizione; solo per gli atti notificati a decorrere dall’1-7-2017 la combinazione firma digitale/notifica a mezzo PEC consentiva il rispetto della procedura informatica della normativa vigente ratione temporis.

2. Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il (OMISSIS), affidato ad un unico motivo, e depositato memoria ex art. 378 c.p.c.; il contribuente rimaneva intimato.

Motivi della decisione
1. Con unico motivo l’Agenzia censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, degli artt. 23 e 2 CAD, quest’ultimo come modificato dal D.Lgs. n. 179 del 2016, art. 2, comma 1, lett. c), e con l’aggiunta ad opera dell’art. 2, lett. e), al D.Lgs. n. 217 del 2017, del comma 6-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che le norme del Codice dell’Amministrazione Digitale vanno ritenute applicabili anche alle funzioni istituzionali di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, applicabilità esclusa, ai sensi dell’art. 2 suddetto codice, comma 6, come modificato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dal D.Lgs. n. 179 del 2016, art. 2, comma 1, lett. c), solo per le “attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale”, da intendersi per quelle attività di controllo fiscale svolte dall’Agenzia e dalla Guardia di Finanza rappresentata dagli accessi, ispezioni e verifiche sulla cui base vengono emessi gli avvisi di accertamento; che tale interpretazione è confermata dall’ulteriore modifica dell’art. 2 ad opera del D.Lgs. n. 217 del 2017, art. 2, che, mediante l’aggiunta del comma 6 bis, rendeva esplicita tale applicazione; che la copia cartacea notificata al contribuente presentava l’attestazione di conformità prevista dall’art. 23 CAD; che la possibilità di notificare a mezzo PEC anche gli atti impositivi era stata introdotta solo a decorrere dal 1 luglio 2017 con l’inserimento del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 7, sicchè prima di tale data l’Agenzia aveva correttamente proceduto all’invio della copia analogica munita di attestazione di conformità.

2. L’unico motivo è meritevole di accoglimento.

2.1 Questione controversa è la legittimità degli atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico, e sottoscritti con firma digitale, nel periodo di vigenza del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 2, comma 6 (cd CAD – Codice dell’Amministrazione digitale), come modificato dal D.Lgs. n. 179 del 2016, art. 2, comma 1, lett. c), entrato in vigore a decorrere dal 14 settembre 2016, sino alle ulteriori modifiche apportate allo stesso art. 2, comma 6, con l’aggiunta altresì del comma 6-bis, ad opera del D.Lgs. n. 217 del 2017, art. 2, lett. d) ed e), entrato in vigore dal 27 gennaio 2018.

Dalla ritenuta inapplicabilità del CAD, e quindi delle disposizioni in tema di firma digitale, la sentenza gravata ha fatto derivare la nullità dell’avviso di accertamento sottoscritto digitalmente per difetto di sottoscrizione.

2.2 Si pone, ai fini del decidere, la questione interpretativa dell’art. 2 CAD, comma 6, prima parte, nel testo vigente nel periodo dal 14 settembre 2016 al 26 gennaio 2018, secondo cui: “Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali”.

L’Agenzia ricorrente ritiene che nella limitazione di cui alla suindicata disposizione non vadano inclusi gli avvisi di accertamento che pertanto, a decorrere dal 14 settembre 2016, sarebbero stati legittimamente emessi con la forma del documento informatico e sottoscritti con firma digitale.

Va premesso che la normativa in tema di digitalizzazione della pubblica amministrazione, anche in conseguenza degli obblighi di adeguamento al Regolamento comunitario noto con l’acronimo e-IDAS, entrato in vigore direttamente in tutti gli Stati Membri UE, senza necessità di atti di recepimento, il 17 settembre 2014, e divenuto applicabile a decorrere dal 1 luglio 2016, impone ormai come regola generale l’adozione dei documenti informatici, residuando ad eccezione il mantenimento dei documenti analogici.

Ai sensi dell’art. 40 CAD, le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le regole tecniche fissate dal D.P.C.M. del 13 novembre 2014.

Posto che la regola generale è divenuta il ricorso ai documenti informatici, e le limitazioni l’eccezione, l’interpretazione dell’art. 2 CAD, comma 6, ratione temporis vigente, proposta dall’Agenzia delle Entrate merita di essere condivisa sulla base di una serie di valutazioni ermeneutiche sia di tipo letterale che sistematico.

Rileva, innanzitutto, sul piano terminologico che gli atti impositivi non rientrano tra gli atti emessi “nell’esercizio” delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, a cui sono certamente riconducibili gli atti adottati in occasione di indagini e verifiche ispettive propedeutiche all’esercizio del potere di accertamento e di irrogazione di sanzioni, bensì tra gli atti eventualmente emessi “all’esito” delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, attività che potrebbero anche concludersi con un esito favorevole per il contribuente, e quindi senza l’emissione di un atto impositivo.

La distinzione tra l’attività accertativa e quella preliminare di verifica e controllo risulta poi immanente nella normativa fiscale vigente.

In tema di imposte dirette, la definizione in termini distintivi è presente già nella rubrica del titolo quarto del D.P.R. n. 600 del 1973, denominato “Accertamento e controllo”; le attività di controllo sono autonomamente regolate agli artt. 32 e 33 stesso decreto, si realizzano attraverso accessi, ispezioni e verifiche, inviti a comparire e richieste di documentazione che richiedono una diretta interlocuzione con il contribuente, prevedono la cooperazione della Guardia di Finanza nonchè di qualsiasi altro soggetto pubblico incaricato istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza.

Prerogativa esclusiva dell’Amministrazione finanziaria è invece l’adozione degli atti impositivi, di cui agli artt. 36-bis, 36-ter, 38, 39 ecc., che hanno ad oggetto la liquidazione delle imposte o delle maggiori imposte e delle eventuali sanzioni.

Anche il D.P.R. n. 633 del 1972, in tema di IVA, regola separatamente all’art. 52 gli accessi, ispezioni e verifiche ed all’art. 54 e ss le rettifiche e gli accertamenti.

Lo Statuto del contribuente, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, all’art. 12, comma 7, conferma la distinzione delle due attività imponendo, a pena di illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, l’osservanza di un termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al soggetto nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.

2.3 Correttamente la ratio dell’esclusione degli atti propedeutici all’esercizio del potere di accertamento è stata rinvenuta nel fatto che nell’ambito di tali attività di verifica si impone la partecipazione del contribuente che potrebbe non essere munito di firma digitale, sicchè l’applicazione del CAD determinerebbe un aggravio dei suoi diritti di difesa ed un ostacolo al rapporto di collaborazione che dovrebbe sempre ispirare tali incombenti.

Non da ultimo va evidenziato che l’interpretazione contraria proposta dalla CTR si porrebbe in disarmonia con la volontà del legislatore come manifestata negli interventi normativi successivi.

La modifica apportata al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, ad opera del D.L. n. 193 del 2016, art. 7-quater, comma 6, con l’inserimento del comma 6 che ha introdotto la possibilità della notifica a mezzo PEC degli avvisi di accertamento, tende ad una implementazione dell’utilizzo dei documenti informatici.

Il comma 6-bis, aggiunto all’art. 2 CAD, dal D.Lgs. n. 217 del 2017, art. 2, lett. e), ne sancisce espressamente l’applicabilità “agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria” e rimette ad un successivo decreto l’adozione delle modalità e dei termini per l’applicazione anche alle “attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale”.

Seppure non si voglia attribuire a tale ultima disposizione la natura di norma di interpretazione autentica con portata retroattiva, è indubbio che da essa non può che trarne conferma l’impostazione esegetica che distingue l’attività di accertamento da quella di controllo fiscale.

3. Alla ritenuta applicabilità del CAD consegue la legittimità della notifica di una copia analogica conforme ad un documento informatico.

3.1 Ai sensi dell’art. 23 CAD “Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

Nella specie risulta incontestato, e comunque provato, che l’atto impositivo notificato in copia cartacea presentava l’attestazione di conformità all’originale e tanto è sufficiente a dimostrare l’avvenuta sottoscrizione dell’atto ed a conferirgli un valore probatorio equiparato all’originale informatico (in tema di sentenze sottoscritte digitalmente vedi Cass. n. 15074 del 2017).

Non sussistendo alcun indispensabile o necessario collegamento tra documento informatico e notifica a mezzo PEC, nulla impedisce che una copia analogica di un documento informatico conforme all’originale venga notificata secondo le regole ordinarie della notifica a mezzo posta.

Si ricorda che la possibilità di una notifica a mezzo PEC per gli atti impositivi è stata introdotta solo a decorrere dall’1 luglio 2017, a seguito dell’aggiunta al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, del comma 6, ad opera del D.L. n. 193 del 2016, art. 7-quater, comma 6; l’Agenzia ricorrente, non potendo utilizzare la notifica a mezzo PEC prima di tale data, ha correttamente proceduto alla notifica ordinaria di una copia analogica dell’atto informatico, munita della prescritta attestazione di conformità.

3.2 Si aggiunga che risulta agli atti che l’atto sia comunque giunto della sfera di conoscibilità del destinatario: trova pertanto applicazione il principio consolidato secondo cui, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, ove l’atto, malgrado l’irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo. (Vedi tra le tante Cass. SU n. 7665 del 2016; n. 27561 e n. 24568 del 2018).

4. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Toscana, sez. distaccata di Livorno, in diversa composizione, che procederà all’esame degli ulteriori motivi di ricorso, ed anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, rinvia per l’ulteriore esame, e anche per le spese, alla C.T.R della Toscana, sez. distaccata di Livorno, in diversa composizione.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021


Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 22/10/2020) 21/01/2021, n. 1150

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 35888/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.S., rapp.to e difeso dai Dott. Michele Morganti e Raffaele Marangoni, presso cui elett.te domicilia in Prato, alla via Baldinucci n. 41;

– intimato –

avverso la sentenza n. 713/10/19 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sez. distaccata di Livorno, depositata in data 24/4/2019, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 ottobre 2020 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano;

udito per la ricorrente l’avv. Chiappiniello Giovanni che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone che ha concluso per l’accoglimento.

Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 713/10/19, depositata il 24 aprile 2019, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sez. distaccata di Livorno, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 456/1/17 della CTP di Livorno, con compensazione delle spese di lite.

Il giudice di appello, a conferma della decisione di primo grado, concludeva per il rigetto del gravame rilevando:

a) che il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento, emesso il 3-11-16 e notificato in data 15-11-16, con cui, a seguito della definitività di altro avviso di accertamento per un maggior reddito di impresa per l’anno 2013 emesso a carico della società ICLOS s.r.l., premessa la ristretta base azionaria, si imputava a C.S., socio al 24,5%, un maggior reddito di capitale in proporzione della quota di partecipazione agli utili;

b) che la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso, articolato su vari motivi formali e di merito, ritenendo fondata l’eccezione preliminare relativa alla carenza di valida sottoscrizione dell’avviso impugnato che, ritenuta l’inapplicabilità delle formalità di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale, come modificato dal D.Lgs. n. 179 del 2016, non recava firma autografa bensì digitale e risultava notificato in copia cartacea anzichè a mezzo PEC;

c) che tale decisione era condivisibile, con assorbimento degli ulteriori motivi, in quanto: la firma a stampa ai sensi della L. n. 311 del 2014, art. 1, comma 375, era ammissibile solo per gli accertamenti emessi a seguito di procedure automatizzate; l’apposizione di una firma digitale ad un avviso di accertamento notificato prima del 27-1-2018 era causa di nullità dell’atto per difetto di sottoscrizione; solo per gli atti notificati a decorrere dall’1-7-2017 la combinazione firma digitale/notifica a mezzo PEC consentiva il rispetto della procedura informatica della normativa vigente ratione temporis.

2. Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 19 novembre 2019, affidato a due motivi, e depositato memoria ex art. 378 c.p.c.; il contribuente rimaneva intimato.

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo l’Agenzia censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, degli artt. 2 e 23 del CAD, della L. n. 311 del 2014, art. 1, comma 375, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che le norme del Codice dell’Amministrazione Digitale vanno ritenute applicabili anche alle funzioni istituzionali di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, applicabilità esclusa, ai sensi del suddetto codice, art. 2, comma 6, come modificato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dal D.Lgs. n. 179 del 2016, art. 2, comma 1, lett. c), solo per le “attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale”, da intendersi per quelle attività di controllo fiscale svolte dall’Agenzia e dalla Guardia di Finanza rappresentata dagli accessi, ispezioni e verifiche sulla cui base vengono emessi gli avvisi di accertamento; interpretazione confermata dall’ulteriore modifica dell’art. 2, ad opera del D.Lgs. n. 217 del 2017, art. 2, che, mediante l’aggiunta del comma 6 bis, rendeva esplicita tale applicazione. Si rilevava altresì che la copia cartacea notificata al contribuente presentava l’attestazione di conformità prevista dall’art. 23 del CAD. 2. con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, dell’art. 23 CAD, dell’art. 137 c.p.c., commi 2 e 3, e dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che la possibilità di notificare a mezzo PEC anche gli atti impositivi era stata introdotta solo a decorrere dal 1 luglio 2017, con l’inserimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 7, sicchè prima di tale data l’Agenzia aveva correttamente proceduto all’invio della copia analogica munita di attestazione di conformità e che, in ogni caso, ogni eventuale nullità della notifica doveva ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, allorchè il contribuente era” comunque venuto a conoscenza dell’atto.

3. Il primo motivo è meritevole di accoglimento.

3.1 Questione controversa è la legittimità degli atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico, e sottoscritti con firma digitale, nel periodo di vigenza del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 2, comma 6, (cd CAD – Codice dell’Amministrazione digitale), come modificato dal D.Lgs. n. 179 del 2016, art. 2, comma 1, lett. c), entrato in vigore a decorrere dal 14 settembre 2016, sino alle ulteriori modifiche apportate allo stesso art. 2, comma 6, con l’aggiunta altresì del comma 6-bis, ad opera del D.Lgs. n. 217 del 2017, art. 2, lett. d) ed e), entrato in vigore dal 27 gennaio 2018.

Dalla ritenuta inapplicabilità del CAD, e quindi delle disposizioni in tema di firma digitale, la sentenza gravata ha fatto derivare la nullità dell’avviso di accertamento sottoscritto digitalmente per difetto di sottoscrizione.

3.2 Si pone, ai fini del decidere, la questione interpretativa dell’art. 2 del CAD, comma 6, prima parte, nel testo vigente nel periodo dal 14 settembre 2016 al 26 gennaio 2018, secondo cui: “Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali” L’Agenzia ricorrente ritiene che nella limitazione di cui alla suindicata disposizione non vadano inclusi gli avvisi di accertamento che pertanto, a decorrere dal 14 settembre 2016, sarebbero stati legittimamente emessi con la forma del documento informatico e sottoscritti con firma digitale.

Va premesso che la normativa in tema di digitalizzazione della pubblica amministrativa, anche in conseguenza degli obblighi di adeguamento al Regolamento comunitario noto con l’acronimo e-IDAS, entrato in vigore direttamente in tutti gli Stati Membri UE, senza necessità di atti di recepimento, il 17 settembre 2014, e divenuto applicabile a decorrere dal 1 luglio 2016, impone ormai come regola generale l’adozione dei documenti informatici, residuando ad eccezione il mantenimento dei documenti analogici.

Ai sensi dell’art. 40 del CAD, le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le regole tecniche fissate dal D.P.C.M. del 13-11-2014.

Posto che la regola generale è divenuta il ricorso ai documenti informatici, e le limitazioni l’eccezione, l’interpretazione dell’art. 2 del CAD, comma 6, ratione temporis vigente, proposta dall’Agenzia delle Entrate merita di essere condivisa sulla base di una serie di valutazioni ermeneutiche sia di tipo letterale che sistematico.

Rileva, innanzitutto, sul piano terminologico che gli atti impositivi non rientrano tra gli atti emessi “nell’esercizio” delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, a cui sono certamente riconducibili gli atti adottati in occasione di indagini e verifiche ispettive propedeutiche all’esercizio del potere di accertamento e di irrogazione di sanzioni, bensì tra gli atti eventualmente emessi “all’esito” delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, attività che potrebbero anche concludersi con un esito favorevole per il contribuente, e quindi senza l’emissione di un atto impositivo.

La distinzione tra l’attività accertativa e quella preliminare di verifica e controllo risulta poi immanente nella normativa fiscale vigente.

In tema di imposte dirette, la definizione in termini distintivi è presente già nella rubrica del titolo quarto del D.P.R. n. 600 del 1973, denominato “Accertamento e controllo”; le attività di controllo sono autonomamente regolate agli artt. 32 e 33 dello stesso decreto, si realizzano attraverso accessi, ispezioni e verifiche, inviti a comparire e richieste di documentazione che richiedono una diretta interlocuzione con il contribuente, prevedono la cooperazione della Guardia di Finanza nonchè di qualsiasi altro soggetto pubblico incaricato istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza.

Prerogativa esclusiva dell’Amministrazione finanziaria è invece l’adozione degli atti impositivi, di cui agli artt. 36-bis, 36-ter, 38, 39 ecc., che hanno ad oggetto la liquidazione delle imposte o delle maggiori imposte e delle eventuali sanzioni.

Anche il D.P.R. n. 633 del 1972, in tema di IVA, regola separatamente all’art. 52 gli accessi, ispezioni e verifiche ed agli artt. 54 e ss. le rettifiche e gli accertamenti.

Lo Statuto del contribuente, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, all’art. 12, comma 7, conferma la distinzione delle due attività imponendo, a pena di illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, l’osservanza di un termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al soggetto nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.

3.3 Correttamente la ratio dell’esclusione degli atti propedeutici all’esercizio del potere di accertamento è stata rinvenuta nel fatto che nell’ambito di tali attività di verifica si impone la partecipazione del contribuente che potrebbe non essere munito di firma digitale, sicchè l’applicazione del CAD determinerebbe un aggravio dei suoi diritti di difesa ed un ostacolo al rapporto di collaborazione che dovrebbe sempre ispirare tali incombenti.

Non da ultimo va evidenziato che l’interpretazione contraria proposta dalla CTR si porrebbe in disarmonia con la volontà del legislatore come manifestata negli interventi normativi successivi.

La modifica apportata al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, ad opera del D.L. n. 193 del 2016, art. 7-quater, comma 6, con l’inserimento del comma 6 che ha introdotto la possibilità della notifica a mezzo PEC degli avvisi di accertamento, tende ad una implementazione dell’utilizzo dei documenti informatici.

Il comma 6-bis, aggiunto all’art. 2 del CAD dal D.Lgs. n. 217 del 2017, art. 2, lett. e), ne sancisce espressamente l’applicabilità “agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria” e rimette ad un successivo decreto l’adozione delle modalità e dei termini per l’applicazione anche alle “attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale”.

Seppure non si voglia attribuire a tale ultima disposizione la natura di norma di interpretazione autentica con portata retroattiva, è indubbio che da essa non può che trarne conferma l’impostazione esegetica che distingue l’attività di accertamento da quella di controllo fiscale.

4. Alla ritenuta applicabilità del CAD consegue l’accoglimento del secondo motivo, relativo alla legittimità della notifica di una copia analogica conforme ad un documento informatico.

4.1 Ai sensi dell’art. 23 del CAD “Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

Nella specie risulta incontestato, e comunque provato, che l’atto impositivo notificato in copia cartacea presentava l’attestazione di conformità all’originale e tanto è sufficiente a dimostrare l’avvenuta sottoscrizione dell’atto ed a conferirgli un valore probatorio equiparato all’originale informatico (in tema di sentenze sottoscritte digitalmente vedi Cass. n. 15074 del 2017).

Non sussistendo alcun indispensabile o necessario collegamento tra documento informatico e notifica a mezzo PEC, nulla impedisce che una copia analogica di un documento informatico conforme all’originale venga notificata secondo le regole ordinarie della notifica a mezzo posta.

Si ricorda che la possibilità di una notifica a mezzo PEC per gli atti impositivi è stata introdotta solo a decorrere dall’1 luglio 2017, a seguito del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, aggiunta del comma 6, ad opera del D.L. n. 193 del 2016, art. 7-quater, comma 6; l’Agenzia ricorrente, non potendo utilizzare la notifica a mezzo PEC prima di tale data, ha correttamente proceduto alla notifica ordinaria di una copia analogica dell’atto informatico, munita della prescritta attestazione di conformità.

4.2 Si aggiunga che risulta agli atti che l’atto sia comunque giunto della sfera di conoscibilità del destinatario: trova pertanto applicazione il principio consolidato secondo cui, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, ove l’atto, malgrado l’irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo. (Vedi tra le tante Cass. SU n. 7665 del 2016; n. 27561 e n. 24568 del 2018) 5. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Toscana, sez. distaccata di Livorno, in diversa composizione, che procederà all’esame degli ulteriori motivi di ricorso, ed anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, rinvia per l’ulteriore esame, e anche per le spese, alla C.T.R della Toscana, sez. distaccata di Livorno, in diversa composizione.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021


Circolare 2021-001: La notifica in relazione alla pandemia COVID-19

A distanza di quasi un anno dall’insorgenza della pandemia da COVID 19 dobbiamo prendere atto del permanere dello stato di emergenza e dell’aggravarsi della situazione di grave crisi che investe in modo particolare il nostro paese. Alla luce della recrudescenza del contagio cui assistiamo dall’autunno scorso, torniamo a richiamare l’attenzione dei nostri associati sull’importanza del rispetto delle norme di sicurezza in generale e particolarmente sul lavoro.

Leggi: Circolare 2021-001 La notifica in relazione al COVID 19


Decreto Milleproroghe 2021

Novità dal decreto legge Milleproroghe D.l. 31 dicembre 2020, n. 183

Smartworking e lavoro agile
Sono valide fino al 31 marzo 2021:

  • le disposizioni relative allo smart working per i genitori di figli minori di quattordici anni;
  • l’incremento del lavoro agile fino al 50% dei dipendenti della pubblica amministrazione.

 


Appalto di “Servizi postali “avviata una consultazione on line per l’aggiornamento delle Linee-guida Anac

A seguito della piena liberalizzazione del Settore postale (con l’abrogazione dell’art. 4 del Dlgs. n. 261/1999) e dell’entrata in vigore del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”), l’Autorità nazionale Anticorruzione ha ritenuto necessario procedere all’aggiornamento delle indicazioni fornite con la Determinazione n. 3 del 9 dicembre 2014 sugli appalti di “Servizi postali”.
Tenuto conto dell’importanza rivestita dal Settore postale, sia nel mercato interno, sia a livello comunitario, Anac e Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) hanno ritenuto opportuno procedere congiuntamente all’emanazione di un atto a carattere generale. Per questo motivo, lo scorso 16 novembre 2020 hanno avviato assieme una consultazione on line. L’intervento ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative alle Stazioni appaltanti, finalizzate a favorire l’effettiva apertura del mercato dei “Servizi postali”, con l’eliminazione delle barriere al libero accesso e la diffusione di buone pratiche.
Al fine di meglio comprendere, da un punto di vista tecnico, le problematiche evidenziate e di garantire il rispetto del Principio di massima partecipazione all’iter decisionale da parte dei soggetti interessati, la consultazione è stata preceduta dai lavori di un Tavolo tecnico al quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti delle 2 Autorità, Consip, Anci, Poste Italiane Spa, Nexive, Cna e Consorzio Arel-Fulmine.
Sulla bozza del Documento di consultazione sono state acquisite inoltre le osservazioni di Assopostale.

All’esito di tali lavori è stato elaborato un DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE e che è stato pubblicato sul sito internet dell’Anac per acquisire le osservazioni degli stakeholder, per il periodo dal 16 novembre al 31 dicembre 2020.


È truffa continuata per troppi coffee break, ma il reato non è punito se il danno alla P.A. è lieve

Lo stipendio basso evita agli impiegati della pubblica amministrazione, habitué della pausa caffè al bar, di essere puniti per truffa continuata. A far scattare, malgrado la continuità, la possibilità di applicare la norma sulla particolare tenuità del fatto (articolo 131-bis del Codice penale) il danno lieve provocato e la scarsa propensione al crimine. La Cassazione analizza la condotta prendendo le distanze dalla decisione della Corte d’appello che aveva condannato per truffa continuata alcuni impiegati di una prefettura.
Ai patiti del coffee break in un bar di fronte al luogo di lavoro, era stata contestata un’assenza di circa 16 ore per un totale di circa 140 euro, calcolati in base alla retribuzione degli impiegati che uscivano senza timbrare il cartellino. Per la Corte Suprema di Cassazione la sentenza della Corte d’Appello era contraddittoria per più ragioni: gli episodi erano stati contestati come singoli fatti di reato però era stata affermata la continuazione. In più era stata negata la particolare tenuità del fatto perché le condotte, in quanto reiterate, potevano essere definite abituali. Circostanza questa che, ad avviso dei giudici territoriali, avrebbe impedito di riconoscere la non punibilità.
Per quanto riguarda l’apprezzabilità del danno, da tarare sullo stipendio, la Suprema corte ricorda che la truffa si doveva ritenere consumata al momento della percezione della retribuzione, quindi gli episodi andavano spalmati su più mensilità. Sbagliato anche il presupposto in base al quale era stato negato il beneficio previsto dall’articolo 131-bis c.p.. Secondo la giurisprudenza della Suprema corte più recente, infatti, la continuità tra i reati non rappresenta più, in astratto, un ostacolo insormontabile. Il giudice deve valutare se la condotta sia la manifestazione di una situazione episodica, se la lesione dell’interesse tutelato è minimale, oltre alla gravità del reato e alla capacità delinquenziale di chi lo commette. Considerazioni che giocano a favore dei ricorrenti, la cui ammissibilità del ricorso consente di affermare anche la prescrizione del reato. Anche nella sua complessità il danno era tenue, malgrado il Pm avesse fissato la soglia massima di “tolleranza” in 50 euro, e certo la caratura criminale dei patiti del coffee break non era un elemento che li qualificava.
Visto il metro utilizzato per calcolare il danno magari con le pause caffè reiterate qualche rischio in più lo possono correre i dirigenti che hanno uno stipendio più pesante.


DECRETO LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183(1)

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2020, n. 323.

Epigrafe

Premessa

ART. 1 Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

ART. 2 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno

ART. 3 Proroga di termini in materia economica e finanziaria

ART. 4 Proroga di termini in materia di salute

ART. 5 Proroga di termini in materia di istruzione

ART. 6 Proroga di termini in materia di università e ricerca

ART. 7 Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo

ART. 8 Proroga di termini in materia di giustizia

ART. 9 Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa

ART. 10 Proroga di termini in materia di agricoltura

ART. 11 Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

ART. 12 Proroga di termini in materia di sviluppo economico

ART. 13 Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

ART. 14 Proroga di termini in materia di competenza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

ART. 15 Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare

ART. 16 Proroga di termini in materia di sport

ART. 17 Termine per la conclusione della ricostruzione privata- terremoto de L’Aquila – Casa Italia

ART. 18 Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa

ART. 19 Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

ART. 20 Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali

ART. 21 Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom

ART. 22 Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione europea

ART. 23 Entrata in vigore

Allegato 1

DECRETO LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183 (1).

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2020, n. 323.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni urgenti in materia di innovazione tecnologica e, in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione europea, misure indifferibili con riferimento a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione, nonché di provvedere a dare immediata esecuzione alla decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea;

VISTA le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 23 e del 30 dicembre 2020;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ART. 1 Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

1. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole “31 dicembre 2020”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
2. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole “negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019”;
b) al comma 4, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
4. All’articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
5. All’articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2022”.
6. All’articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
7. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 134 del 12 giugno 2018, possono essere espletate fino al 31 dicembre 2021.
8. All’articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l’anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.”.
9. Gli enti locali già autorizzati dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell’articolo 243, commi 1 e 7, e dell’articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2020, che si trovano nell’impossibilità di concludere le procedure di reclutamento entro il 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, possono effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se in esercizio o gestione provvisoria, in deroga all’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nelle more dell’adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023.
10. In relazione alle conseguenze relative alle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i progetti e i lavori avviati per “Matera 2019” nonché per completare la rendicontazione, all’articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo la parola “2020” è sostituita dalla seguente: “2021 “;
b) al secondo periodo, la parola “2020” è sostituita dalla seguente: “2021 “;
c) è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per l’anno 2021 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro, a valere sulle risorse finanziarie stanziate dal presente comma per l’anno 2020.”.
11. All’articolo 75, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la parola “2020” è sostituita dalla seguente: “2021 “.
12. All’articolo 76 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
13. All’articolo 8, comma 1-quater, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero nell’eventuale atto di rinnovo”.
14. All’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell’attività informativa, le parole “Fino al 31 gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 gennaio 2022”.
15. All’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole “Fino al 31 gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 gennaio 2022”.
16. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al primo periodo, le parole “Fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al terzo periodo” e, al terzo periodo, le parole “entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 aprile 2021”.
17. All’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, le parole “31 gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2021 “.
18. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 10 pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

ART. 2 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno

1. All’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
2. All’articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole “fino al 31 dicembre 2020.” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021.”;
b) le parole “alla data del 31 ottobre 2020,” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 31 ottobre 2021,”.
3. All’articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole “sono differiti al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “sono prorogati al 31 dicembre 2021 “.
4. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, se l’eventuale annullamento dell’elezione degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni influisce sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi, la consultazione nelle sezioni stesse si svolge nuovamente, in deroga ai termini di cui agli articoli 77, comma 2, e 79, comma 2, del testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570, entro il 31 marzo 2021, in una data stabilita dal prefetto di concerto con il presidente della corte d’appello. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 3 Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All’articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole “A decorrere dall’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Entro l’anno 2021”.
2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole “2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “2019, 2020 e 2021 “.
3. All’articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole “a decorrere dal 1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° luglio 2021 “;
b) al comma 5, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2021 “.
4. All’articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021 “.
5. All’articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole “1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2022”.
6. All’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza dell’epidemia da COVID-19” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 “.
7. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, previsti dall’articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consistenti all’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.
8. Al comma 4, dell’articolo 117, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
9. All’articolo 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole “Agenzia delle entrate,” sono inserite le seguenti: “da adottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2021,”, e dopo le parole “ogni altra disposizione necessaria” sono inserite le seguenti: “per l’avvio e”.
10. All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al terzo periodo, le parole “Nel caso in cui” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui”.
11. All’articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da “può avvalersi” fino a “sei unità” sono sostituite dalle seguenti: “può conferire fino a sei incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”.

ART. 4 Proroga di termini in materia di salute

1. All’articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole “e per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “, per l’anno 2020 e per l’anno 2021 “.
2. All’articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole “e 2020”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “, 2020 e 2021”.
3. All’articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: “e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “, 2020 e 2021 “.
4. All’articolo 11, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole “Dall’anno 2021,” sono sostituite dalle seguenti: “Dall’anno 2022,”.
5. All’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole “1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2022 “.
6. All’articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “Le procedure concorsuali e le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell’anno 2021 “.
7. Al fine di garantire la necessaria continuità delle attività di ricerca, nelle more dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 425, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in considerazione dell’attuale situazione di straordinaria di emergenza sanitaria, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, in deroga all’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi del personale addetto alle attività di ricerca, nonché di personale di supporto alla ricerca, assunto con contratti di lavoro flessibile e in servizio presso tali istituti, fino al 30 settembre 2021, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, proprie di ciascun Istituto, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Per garantire l’ampliamento della platea dei soggetti idonei all’incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni, pubblicato sul portale del Ministero della salute il 1° aprile 2020, è integrato entro il 21 marzo 2021. A tal fine i termini di presentazione delle domande di cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 26 novembre 2019, sono riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, previa pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Restano iscritti nell’elenco nazionale i soggetti già inseriti nell’elenco nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 5 Proroga di termini in materia di istruzione

1. Al comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole “entro l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro l’anno 2021” e le parole “dal 2020/2021 al 2022/2023” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”.
2. All’articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
3. All’articolo 87, comma 3-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole “31 gennaio 2020” sono inserite le seguenti: “e successive proroghe” e le parole “per l’anno scolastico 2019/2020” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 “.
4. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021” e, in fine, è inserito il seguente periodo: “Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.”.
5. All’articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole “a decorrere dal 1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° marzo 2021 “.

ART. 6 Proroga di termini in materia di università e ricerca

1. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole “e 2020-2021” sono sostituite dalle seguenti: “, 2020-2021 e 2021-2022.”.
2. All’articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “a decorrere dall’anno accademico 2021/2022” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno accademico 2022/2023” e le parole “entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2021 “;
b) al comma 2, le parole “a decorrere dall’anno accademico 2021/2022” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno accademico 2022/2023”.
3. All’articolo 100, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “nel mese di luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “nei mesi di luglio 2020, gennaio 2021 e luglio 2021 “. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal presente comma pari a euro 16.179.552 per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. Al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 3, le parole “per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2020 e 2021” e le parole “, fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data” sono sostituite dalle seguenti: “. Fino alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell’università e della ricerca e, comunque, entro il 31 ottobre 2021 “;
b) all’articolo 3, comma 4, le parole “Con decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Con uno o più decreti” e le parole “il 30 aprile 2020” sono sostituite dalle seguenti: “la data di cui al comma 3”;
c) all’articolo 4, comma 4, le parole “Fino alla data indicata dal decreto di cui all’articolo 3, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “Fino alla data di cui all’articolo 3, comma 3”;
d) all’articolo 4, comma 6, le parole “fino alla data indicata dal decreto di cui all’articolo 3, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “fino alla data di cui all’articolo 3, comma 3”.
5. Il termine di cui all’articolo 238, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato all’anno 2021 limitatamente alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica al fine di permettere il regolare svolgimento della didattica a distanza.
6. Al comma 1 dell’articolo 7-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole “entro il 15 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 aprile 2021 “;
b) le parole “fino al 30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 luglio 2021”.
7. All’articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
8. Le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell’istruzione.

ART. 7 Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo

1. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole “entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2021 “.
2. All’articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
3. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, alinea, le parole “2018, 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “2018, 2019, 2020 e 2021”;
b) all’articolo 3:
1) al comma 3, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “;
2) al comma 5, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “;
c) all’articolo 4, comma 1, le parole “per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2020 e 2021 “.
4. Per favorire l’attrazione di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché al fine di supportare la realizzazione dei piani di sviluppo dell’Istituto Luce Cinecittà, l’efficacia delle disposizioni attuative dell’articolo 183, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 8 luglio 2020, recante “Misure straordinarie per l’anno 2020 in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, a séguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19”, è prorogata sino al 31 gennaio 2021. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, le società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nell’Istituto Luce Cinecittà, anche mediante aumenti di capitale e lo statuto della società è adeguato per assicurare la rappresentanza dei nuovi soci negli organi sociali e alla società si applicano le disposizioni del codice civile e le norme generali di diritto privato. L’Istituto Luce Cinecittà può assumere la forma giuridica di società per azioni e acquisire la provvista finanziaria necessaria agli investimenti nel settore cinematografico e dell’audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.
5. All’onere derivante dal comma 3, pari a 350.000 euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
6. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

ART. 8 Proroga di termini in materia di giustizia

1. All’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021 “.
2. All’articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021 “.
3. All’articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “;
b) al comma 3, le parole “2018, 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “2018, 2019, 2020 e 2021 “.
4. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
5. All’articolo 7, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole “30 settembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2021 “.

ART. 9 Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa

1. All’articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola “2020” è sostituita dalla seguente: “2021 “.
2. Al fine di consentire all’Agenzia Industrie Difesa di proseguire lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more del riordino della normativa concernente i presupposti per l’iscrizione nel Registro nazionale delle imprese di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il termine per l’iscrizione dell’Agenzia nel predetto registro è fissato al 31 dicembre 2021 e, conseguentemente, l’Agenzia continua a operare secondo quanto stabilito dall’articolo 30, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e dall’articolo 16 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

ART. 10 Proroga di termini in materia di agricoltura

1. Il comma 2 dell’articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, è sostituito dal seguente:
“2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro il 31 dicembre 2021. “.
2. All’articolo 63, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole “e il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “e il 21 giugno 2021” e le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021 “.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, l’Ente provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. All’articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
5. All’articolo 10-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole “fino all’accertamento definitivo dell’obbligo a carico dei beneficiari” sono sostituite dalle seguenti: “fino all’accertamento definitivo dell’obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021 “.
6. Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell’esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell’ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.

ART. 11 Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

1. All’articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole “nei successivi tre anni da tale data” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2021 “.
2. All’articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “sino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “sino al 31 dicembre 2021 “.
3. All’articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
4. All’articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
5. Il termine di cui al comma 2 dell’articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d’imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime.
6. All’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “quarantotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “cinquantaquattro mesi”;
b) al comma 7, le parole “e 11.200.000 euro per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “, 11.200.000 euro per l’anno 2020 e 5.100.000 euro per l’anno 2021”.
7. All’articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole “fino al 31 dicembre 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “fino alla scadenza del termine previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18”.
8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5, 1 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.
10. All’articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021». All’onere derivante dall’attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni per l’anno 2021 si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione” Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accontamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

ART. 12 Proroga di termini in materia di sviluppo economico

1. All’articolo 3, comma 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole “Per l’anno 2020,” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2020 e 2021,”.
2. All’articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole “entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al comma 7 del citato articolo 79”, sono sostituite dalle seguenti: “entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l’anno 2021, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato”;
b) al comma 6, le parole “entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al citato Fondo”, sono sostituite dalle seguenti: “entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l’anno 2021, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato”.
3. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole “entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2021 “.
4. All’articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. La misura di cui al comma 1 si applica, nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle risorse ivi previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.”. All’articolo 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole “nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per l’anno 2020”, sono sostituite dalle seguenti “nei limiti delle risorse pari a 274 milioni di euro per l’anno 2020”.
5. All’articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole “Nelle more dell’approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre la scadenza del centoventesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l’articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100” sono sostituite dalle seguenti: “Nelle more dell’approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua ad applicarsi l’articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100.”.
6. Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.
7. All’articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 22 è inserito il seguente: “22-bis. Per consentire agli enti competenti di procedere all’acquisizione della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica e all’organizzazione delle gare per l’individuazione del gestore del servizio, la scadenza di cui al comma 22 è prorogata al 30 giugno 2021 limitatamente agli affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di proprietà del gestore.”.
8. All’articolo 3-quinquies, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole “1° gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2021 “;
b) il quarto periodo è soppresso;
c) al quinto periodo, dopo le parole “al presente comma” sono aggiunte le seguenti: “; la stessa Autorità, sentiti gli operatori di mercato interessati, indica le nuove codifiche approvate dall’ITU da integrare nei ricevitori, ritenute necessarie per favorire l’innovazione tecnologica, indicando altresì i relativi congrui tempi di implementazione”.
9. Al comma 2 dell’articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole “con cadenza nell’esercizio 2020 o in esercizi precedenti” sono inserite le seguenti: “e nell’esercizio 2021 “;
b) le parole “sono erogate entro il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “sono erogate rispettivamente entro il 31 luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021 “;
c) le parole “entro il 30 settembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2021”.

ART. 13 Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1. All’articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
2. All’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole “Per gli anni 2019 e 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2019, 2020 e 2021 “.
b) al comma 6, le parole “Per gli anni 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2019, 2020 e 2021”;
c) al comma 18, primo periodo, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2021” e al secondo periodo, le parole “Fino alla medesima data di cui al periodo precedente” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2021 “.
3. All’articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole “1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2022”;
b) al comma 4, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
4. All’articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 agosto 2021 “.
5. All’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole “relative all’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “relative all’anno 2020 e all’anno 2021” e le parole “non oltre il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 luglio 2021 “.
6. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell’anno 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell’articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.
7. All’articolo 200, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole “per l’esercizio 2020” sono inserite le seguenti: “e per l’esercizio 2021 “.
8. All’articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “entro tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro sei mesi”.
9. Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del progetto «Mantova Hub» nell’anno 2021, assicurando la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l’eliminazione delle interferenze del medesimo progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico o religioso, il responsabile unico del procedimento è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell’Unione europea in materia di contratti pubblici. I termini previsti per la conclusione dei lavori sono conseguentemente prorogati di dodici mesi. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro, per l’anno 2021, a completamento del finanziamento del progetto «Mantova Hub». La concessione del finanziamento è condizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell’Unione europea in materia di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e all’integrale copertura finanziaria dell’intervento.
10. All’articolo 61, comma 21, secondo periodo, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole “31 gennaio 2021” sono inserite le seguenti: “, ad esclusione di quelle che, pur connesse alla realizzazione del progetto sportivo di cui al comma 1, sono individuate, con decreto adottato dal Commissario entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, come non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi. La consegna delle opere, individuate con il decreto di cui al secondo periodo e sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022.”.
11. All’articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conve1iito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2021 “.
12. All’articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “e fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021 “.
13. La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
14. All’articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2021”.
15. All’articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “riscosse ai sensi dell’articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, sono sostituite dalle seguenti “derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall’articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall’articolo 19, comma 9-bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all’articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell’anno 2019 e, in relazione all’articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.”.
16. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi al 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e di consentire l’attivazione di detto lotto funzionale entro il 31 dicembre 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I. S.p.A.) è autorizzata, nelle more dell’approvazione dell’Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma – Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. S.p.A., a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo Verona-bivio Vicenza, per un importo complessivo di euro 1.776 milioni di euro.
17. Conseguentemente, R.F.I. S.p.A. è autorizzata a utilizzare, nel limite di 726 milioni di euro, le risorse previste nel vigente Contratto di Programma – Parte Investimenti destinate al finanziamento di altri investimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione non è stata avviata la fase di progettazione esecutiva, nonché ulteriori risorse pari a complessivi euro 1.050 milioni a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti in favore dell’intervento di cui al primo periodo. Nell’aggiornamento 2020/2021 al Contratto di Programma – – Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. s.p.a., ovvero nei successivi atti negoziali, le risorse di cui al primo periodo possono essere rimodulate nell’ambito della programmazione complessiva delle risorse destinate alla realizzazione degli investimenti ivi previsti. Entro trenta giorni dall’avvio degli interventi relativi al secondo lotto costruttivo Verona – bivio Vicenza, R.F.I. S.p.A. trasmette apposita informativa, tramite il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, fornendo indicazione degli interventi oggetto di rimodulazione o definanziamento.
18. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 6,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
19. Agli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 11, pari a 35 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall’articolo 12, comma 4, secondo periodo.

ART. 14 Proroga di termini in materia di competenza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. La disposizione di cui all’articolo 72, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 31 dicembre 2021.
2. Per gli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i termini del 28 febbraio 2021 e del 30 settembre 2021 previsti dall’articolo 24, comma 4, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono prorogati, rispettivamente, al 30 settembre 2021 e al 31 dicembre 2021.

ART. 15 Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare

1. All’articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, le parole “nella misura fino al 10 per cento nell’anno 2021, fino al 20 per cento nell’anno 2022, fino al 50 per cento nell’anno 2023, fino al 70 per cento nell’anno 2024 e del 100 per cento nell’anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura fino al 10 per cento nell’anno 2022, fino al 20 per cento nell’anno 2023, fino al 50 per cento nell’anno 2024, fino al 70 per cento nell’anno 2025 e del 100 per cento nell’anno 2026”;
b) al quinto periodo, la parola “2025” è sostituita dalla seguente: “2026”;
c) al sesto periodo, la parola “2026” è sostituita dalla seguente: “2027”.
2. All’articolo 15-ter, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
3. All’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021 “.
4. All’articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole “dal 2020 al 2024” sono sostituite dalle seguenti “dal 2021 al 2025”.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 200.000 di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione per 200.000 di euro dall’anno 2022, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

ART. 16 Proroga di termini in materia di sport

1. All’articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2021 “.
2. All’articolo 14, commi le 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021 “.

ART. 17 Termine per la conclusione della ricostruzione privata- terremoto de L’Aquila – Casa Italia

1. All’articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici del centro Italia, e per quelli da realizzare nell’ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L’Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio. Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all’articolo 67-quater, comma 2, lettera a).”.

ART. 18 Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa

1. All’articolo 105, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b) iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino a giugno 2021.”.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

ART. 19 Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

ART. 20 Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali

1. Per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all’ articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete disponibile si trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, l’intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori, è eseguito mediante riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione tra loro, con la metodologia della micro trincea attraverso l’esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. L’operatore può utilizzare la linea realizzata ai fini della presente disposizione per collegare in fibra ottica ad alta velocità gli ulteriori edifici presenti lungo il percorso.
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, per la realizzazione dell’intervento da parte dell’operatore si applica l’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. Qualora l’intervento di scavo di cui al comma 1 interessi esclusivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, è sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all’ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all’ente titolare o gestore della strada. In relazione agli interventi di scavo di cui al comma 1 su autostrade o strade in concessione resta fermo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

ART. 21 Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom

1. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 12 della decisione stessa.

ART. 22 Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione europea

1. Ai fini del presente articolo, se non diversamente disposto, si applicano le definizioni previste dall’articolo 2, comma 2, lettere da n) a q), del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, dall’articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall’articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall’articolo 1 del codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dall’articolo 2, lettera e), dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica.
2. Dal giorno successivo alla scadenza del periodo di transizione e fino alla conclusione del procedimento di autorizzazione da parte delle Autorità competenti, e in ogni caso non oltre i sei mesi successivi alla predetta scadenza, i soggetti di cui all’articolo 3, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 22 del 2019, con sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che abbiano presentato alle medesime Autorità entro la data di entrata in vigore del presente decreto istanza per l’autorizzazione allo svolgimento delle attività come intermediari di paesi terzi ovvero per la costituzione di un intermediario italiano a cui cedere l’attività, possono continuare a operare sul territorio della Repubblica italiana, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti e, con riferimento ai derivati aver the counter, nel rispetto dell’articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge. Resta fermo quanto previsto agli articoli 28, comma 3 e 29-ter, comma 3 del TUF.
3. Nel periodo temporale indicato al comma 2 i soggetti ivi indicati operano nel territorio della Repubblica italiana in conformità alle disposizioni applicabili agli intermediari di paesi terzi ai sensi del TUB e del TUF, nonché dell’articolo 7 del decreto-legge n. 22 del 2019. Agli stessi soggetti operanti nell’esercizio del diritto di stabilimento si applica l’articolo 8, commi 1, 3, 5 e 7 del medesimo decreto-legge. Il riferimento alla data di recesso indicata nel citato articolo 8, ovunque ricorra, è sostituito dal riferimento alla data di scadenza del periodo di transizione. Durante il periodo di cui al comma 2 si applica l’articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 22 del 2019.
4. In caso di diniego dell’autorizzazione da parte delle Autorità competenti, con riferimento alle attività non autorizzate, i soggetti di cui al comma 2 cessano l’attività svolta in Italia, secondo modalità e tempi che non recano pregiudizio ai clienti. Sono fatte salve le operazioni necessarie all’ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di tre mesi dalla data di comunicazione di tale diniego, nel rispetto dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti; continua ad applicarsi il comma 3.
5. I soggetti di cui ai commi 2 e 4 assicurano ai clienti un’adeguata informazione circa le conseguenze derivanti dal recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Le banche, le imprese di investimento, i gestori di fondi limitatamente ai servizi di investimento prestati, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che cessano l’attività al termine del periodo di transizione o alla scadenza del termine di tre mesi di cui al comma 4 restituiscono ai clienti le disponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari di pertinenza di questi ultimi, secondo le istruzioni ricevute. Per i finanziamenti, la cessazione dell’attività, anche se conseguente al diniego dell’autorizzazione di cui al comma 4, non comporta modifica dei tempi e delle modalità di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte del cliente, fatto salvo il diritto del cliente all’estinzione anticipata.
6. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che, alla scadenza del periodo di transizione, sono abilitate a esercitare l’attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi ai sensi degli articoli 23 e 24 del CAP, sono cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall’Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all’articolo 26 del CAP. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo di transizione, l’attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro termine evidenziato dall’impresa nel piano di cui al comma 7, lettera b). Della prosecuzione temporanea di tale operatività l’IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.
7. Le imprese di cui al comma 6:
a) informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a esse applicabile;
b) presentano all’IVASS, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione, un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;
c) trasmettono all’IVASS, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del piano.
8. Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all’anno, dandone comunicazione scritta all’impresa, ovvero esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale; le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso.
9. Alle imprese di cui al comma 6, nelle more del periodo di prosecuzione temporanea indicato nel medesimo comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 193 del CAP e ogni altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresì la disposizione di cui all’articolo 10, comma 8, del CAP.
10. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che, al termine del periodo di transizione, sono abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi proseguono l’esercizio dell’attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del CAP e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.
11. All’articolo 10, commi 16 e 17, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, le parole “3 gennaio 2021 “, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021 “.

ART. 23 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Riunione Giunta Esecutiva del 23.01.2021

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione della Giunta Esecutiva assieme al Consiglio Generale che si svolgerà sabato 23 gennaio 2021 alle ore 8:00, in modalità webinar, in prima convocazione, e alle ore 10:00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione 2020;
2. Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione 2021;
3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020;
4. Approvazione Bilancio Preventivo 2021;
5. Attività formativa 2021;
6. Varie ed eventuali.

Leggi: Documentazione

Leggi: GE 23 01 2021 Verbale


Riunione del Consiglio Generale del 23.01.2021

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione Consiglio Generale che si svolgerà sabato 23 gennaio 2021 in modalità webinar alle ore 8:00  in prima convocazione, e alle ore 10:00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

  1. Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione 2020;
  2. Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione 2021;
  3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020;
  4. Approvazione Bilancio Preventivo 2021;
  5. Attività formativa 2021;
  6. Varie ed eventuali.

Leggi: Documentazione
Leggi: Verbale CG del 23 01 2021


Comm. trib. prov. Lazio Roma, Sez. XX, Sent., 16/12/2020, n. 10571

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA

VENTESIMA SEZIONE

riunita con l’intervento dei Signori:

CAPOZZI RAFFAELE – Presidente

ANTONIANI GINA – Relatore

VELLETTI MONICA – Giudice

ha emesso la seguente

ORDINANZA

– sul ricorso n. 4910/2019

spedito il 05/04/2019

– avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IVA-ALIQUOTE 2018

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

– avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IVA-ALIQUOTE 2018

contro:

AG.ENTRATE – RISCOSSIONE – ROMA

VIA GIUSEPPE GREZAR 14

proposto dal ricorrente:

E. S.R.L.

R. in data

difeso da:

PARISELLA MASSIMO

PIAZZA STROZZI, 30 00195 ROMA RM

Svolgimento del processo
La società E. s.r.l., C.F. (…), rappresentata e difesa come in atti, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. (…), notificata a mezzo pec dal’A.E.R. S.p.A. R. in data 7.01.2019 riportante la richiesta di imposte tributarie con la quale era stato intimato il pagamento di complessivi Euro 611.081,86.

La ricorrente sollevava, in via preliminare, la questione della nullità della notifica a mezzo pec dell’atto impugnato per violazione della normativa in materia di notifica degli atti a mezzo posta certificata come ampiamente esposto e, in sede di memoria contestava la nullità della notifica effettuata da indirizzo pec non ufficiale. Eccepiva, inoltre, l’illegittimità delle sanzioni iscritte a ruolo e nel merito, l’illegittimità della pretesa impositiva da parte dell’Ente impositore.

Con memoria telematica del 10.06.2019, si costituiva l’Agente della Riscossione eccependo, preliminarmente, l’omessa chiamata in causa dell’Ente impositore. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni riguardanti l’attività dell’Ente impositore; l’infondatezza dell’eccepita illegittimità della notifica della cartella di pagamento a mezzo pec perché eventuali irregolarità erano state sanate ex art. 156 E 160 c.p.c.; sosteneva la legittimità della notifica della cartella di pagamento avvenuta a mezzo pec perché eseguita nel rispetto della normativa speciale regolante la specifica materia della riscossione dei tributi, come da referto che produceva in atti unito con l’estratto di ruolo della cartella di riferimento.

Concludeva per il rigetto del ricorso e vittoria di spese a carico della parte soccombente.

In data 8.08.2019 si costituiva in giudizio con intervento volontario ex art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992, l’Agenzia delle Entrate DP II di Roma la quale, nel merito, affermava la legittimità dell’iscrizione a ruolo dell’imposta dichiarata e non versata e che le ragioni addotte dalla ricorrente erano infondate perché il mancato pagamento del debito della società M.N.R., debitrice della ricorrente, non era causa di forza maggiore per il mancato versamento dell’Iva dichiarata e non versata, stante anche l’assenza di prova attestante azioni di recupero delle somme nei confronti della sopra citata società. Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e vittoria di spese.

In data 2.03.2020, la ricorrente presentava memoria di replica chiedendo termine per la notifica del ricorso all’Ente impositore e nel merito precisava che oggetto della controversia era l’applicazione delle sanzioni le quali, a dire della ricorrente, avrebbero dovute essere contestate alla società M.N.. Insisteva nelle eccezioni sollevate e ne chiedeva l’accoglimento. In data 14.02.2020 parte ricorrente depositava nomina di nuovo difensore.

La cartella di cui trattasi era stata notificata da “AVI Lazio notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it (cfr. copia allegata dall’AdER).

In data 2.11.2020, la ricorrente depositava memoria stante il deposito d’intervento volontario art.14 D.Lgs. n. 546 del 1992 dell’Agenzia delle Entrate. Nella memoria la ricorrente ripercorreva il succedersi delle circostanze e degli accadimenti che avrebbero causato la non tempestività del versamento IVA di cui si discuteva. A supporto depositava CTP asseverata e insisteva nella illegittimità delle sanzioni. Concludeva per l’accoglimento del ricorso, e per l’effetto dichiarare nullo e/o annullare l’atto impugnato, con ogni conseguenza di legge, considerando che l’Iva dovuta era stata interamente versata, con vittoria di spese ed onorari, e distrazione degli stessi a favore del difensore, che qui si dichiarava antistatario, ex art. 93 c.p.c.

All’udienza del 30.09.2020 Il Collegio rinviava la discussione del ricorso al 2.12.2020 dando termine alle parti fino al 15.11.2020 per deposito di memorie difensive.

In data 8.10.2020 la DP II di Roma presentava memoria sostenendo che dopo la costituzione in giudizio, la ricorrente provvedeva a versare tramite delega di pagamento F24 a saldo zero, la sola imposta IVA a debito in data 24.09.2020, ovvero pochi giorni prima dell’udienza presso la Commissione adita, fissata per il 30.09.2020 e rinviata al 02.12.2020.

Alla luce di questa operazione, l’Ufficio faceva presente che detta delega di pagamento, che tra l’altro non includeva le sanzioni per il mancato versamento dell’IVA in dichiarazione, non poteva essere considerata utile ai fini di una soluzione della controversia in quanto, in presenza di una cartella di pagamento (oggetto del presente ricorso), la controparte avrebbe dovuto effettuare il versamento direttamente all’Agente della Riscossione secondo le loro modalità e non con il modello F24. D’Altro canto voleva rappresentare che, trattandosi, come detto, di un F24 a saldo zero, la ricorrente poteva tranquillamente richiedere all’Ufficio l’annullamento della delega di pagamento.

Alla luce di quanto esposto, l’Ufficio riteneva che la cartella di pagamento doveva essere ancora considerata valida, in quanto, alla data del deposito della memoria, ancora non estinta.

Concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

In data 2.11.2020 la ricorrente presentava memoria con allegata relazione tecnica asseverata al fine di dimostrare e documentare la causa di forza maggiore sopravvenuta nel periodo d’imposta in contestazione e le contrazioni subite al fine di versare, anche se tardivamente l’imposta dichiarata e non versata. A tal fine chiedeva la non applicazione delle sanzioni non sussistendo colpa e/o dolo che avrebbero potuto orientare l’Ufficio per l’applicazione.

La data della trattazione è stata tempestivamente notificata alle parti costituite nel domicilio eletto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come verificato preliminarmente dalla Commissione.

A seguito della trattazione del ricorso il Collegio ha deciso come da dispositivo.

Motivi della decisione
In via preliminare deve essere esaminata la validità della notifica della cartella di pagamento impugnata stante l’eccepita nullità da parte della società ricorrente la quale, oltre ai vizi propri eccepiti in sede di ricorso, con la memoria di replica, effettuata la verifica sulla documentazione prodotta dall’AdER, aveva eccepito anche la nullità della notifica a mezzo pec non istituzionale.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha stabilito che anche per le notifiche a mezzo pec si applica il condiviso e consolidato orientamento giurisprudenza della stessa Corte, secondo cui “il principio, sancito in via generale dall’articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali – pertanto – la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario” (Cass., sez. lav. n. 13857 del 2014;). Il risultato dell’effettiva conoscenza dell’atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l’indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. La Corte ha, inoltre, precisato che : ” è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte”. Corte Cassazione SS. UU. n. 7665/2016.

Ammettendo la legittimità della notifica della cartella di pagamento a mezzo pec anche con estensione diversa da quella voluta dal legislatore, tale notifica deve essere, comunque, ritenuta illegittima nei confronti della ricorrente dacché, come si evince dall’allegata relata di notifica, era proveniente da notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it, indirizzo PEC non presente nei pubblici registri validi ex lege ai fini in esame.

In proposito, infatti, va qui ribadito, a seguito della produzione documentale di controparte, che è insanabilmente viziata e nulla tale notifica, in quanto l’Ente della Riscossione, in qualità di soggetto notificante, non ha utilizzato la PEC attribuita all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, di cui all’elenco ufficiale “IPA” (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), ossia protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, bensì un ignoto indirizzo notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it che la giurisprudenza di merito e di legittimità ha già ritenuto irrituale e illegittima.

In tema di notifica a mezzo PEC, d’altronde, l’art. 16-ter del D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. n. 221 del 2012 recita: “a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto”, ovvero “IPA”, “Reginde”, “Inipec”.

Detta illegittimità – identica a quella del caso de quo – è stata rilevata proprio dalla Commissione Tributaria Provinciale Roma – Sez. 38 -Sentenza 601/2020 del 17.01.2020: “”in effetti l’ufficio ha depositato in atti copia della relata della pec del 15/2/2018 con cui ha notificato dall’indirizzo PEC notifica.acc.lazio@pec. agenziariscossione.gov.it” la cartella per cui è lite.

Peraltro detto indirizzo non è oggettivamente e con certezza riferibile all’A.E.R., non risultando nell’elenco del Reginde (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia) – né nella pagina ufficiale del sito internet di Agenzia Entrate Riscossione, né nella pagina della CCIAA.

La notifica della cartella esattoriale è insanabilmente nulla (nella forma giuridica della nullità), in quanto l’Ente della Riscossione, in qualità di soggetto notificante, non aveva utilizzato la PEC attribuita all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

In conclusione, dai documenti versati in atti è emerso il fatto storico inconfutabile che la cartella di pagamento è state trasmesse da un indirizzo PEC differente da quello contenuto nel pubblico registro (IPA) per la notifica dei provvedimenti esattivi di natura tributaria; tale scenario risulta in contrasto con la richiamata normativa, pertanto la contestata notifica deve ritenersi priva di effetti giuridici e di conseguenza gli atti impugnati sono nulli”.

La giurisprudenza di merito citata dalla ricorrente è stata ribadita dalla Suprema Corte in materia di notifica di atti civili, con la recente ordinanza n. 17346/19, dove ha osservato che la notifica effettuata con modalità telematiche è da considerarsi viziata, se il notificante utilizza il proprio “indirizzo di posta elettronica certificata” non risultante da pubblichi elenchi, a mente dell’art. 3-bis, L. n. 53 del 1994.

L’AdER n sede di memoria di costituzione in giudizio non ha documentato la legittimità della notifica dell’atto impugnato nei modi e nelle forme previste dal legislatore ma ha solo depositato la copia dell’avvenuta spedizione e consegna dell’atto nell’indirizzo pec del contribuente.

Ritiene il Collegio che è da disattendere l’invocata sanatoria da parte dell’AdER ex art. 156 c.p.c. della notifica dell’atto opposto perché la notifica a mezzo PEC da sito non ufficiale degli atti tributari sostanziali e processuali è inesistente e come tale non suscettibile di alcuna sanatoria.

Dalla documentazione da questa prodotta a sostegno della propria tesi, ovvero che l’atto sarebbe stato notificato all’indirizzo pec indicato dal contribuente, emerge chiaramente che l’eccezione non è quella a cui ha risposto bensì dimostra che il notificante non ha utilizzato il proprio sito ufficiale ovvero protocollo@pec.agenziaricossione.gov.it.

Da quanto sopra ne consegue che l’eccezione di nullità della notifica della cartella di pagamento sopra esaminata è pregiudiziale/preliminare ed assorbente di ogni altra questione sottoposta all’esame di questo Collegio. Il ricorso deve essere accolto. Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso stante la nullità della notifica della cartella di pagamento.

Condanna l’AdER al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.600,00 oltre accessori, in favore della ricorrente.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

 


Buon Natale e Felice Anno Nuovo 2021


Cons. Stato, Sez. VI, Sent., (data ud. 13/10/2009) 10/12/2009, n. 7722

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 10911 del 2003, proposto da:

D.A., rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Sciannamea, con domicilio eletto presso Dario Piccioni in Roma, via Emilia, 81;

contro

Università degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza del TAR PUGLIA – BARI:Sezione I n. 03931/2002, resa tra le parti, concernente INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA FUNZIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2009 il Consigliere di Stato Maurizio Meschino e uditi per le parti l’avv.to Piccioni per delega dell’avv.to Sciannamea e l’avv.to dello Stato Nicoli;

Svolgimento del processo
1. La legge 21 febbraio 1989, n. 63, ha previsto per il personale non docente delle Università, assunto o inquadrato dopo il 1° luglio 1979 e che non aveva quindi beneficiato della legge n. 312 del 1980, la possibilità di essere inquadrato sulla base delle mansioni effettivamente svolte, disponendo allo scopo la valutazione da parte dell’Amministrazione della “Congruenza tra il profilo per il quale è presentata la domanda e l’organizzazione del lavoro propria della struttura presso la quale gli aventi titoli prestano servizio” (art. 1, comma 3).

2. In applicazione di questa normativa la ricorrente in epigrafe, dipendente dell’Università degli studi di Bari, inquadrata nella IV qualifica funzionale, profilo professionale di agente amministrativo (area amministrativocontabile), con istanza presentata al Consiglio di amministrazione dell’Università, ha chiesto di essere inquadrata nella settima qualifica funzionale, profilo collaboratore amministrativo.

3. L’istanza è stata rigettata venendo comunicato alla ricorrente, con nota n. 22016 del 29 luglio 1992, che “il Consiglio di Amministrazione di questa Università, nella seduta del 28.2.1992 ha deliberato che il profilo chiesto di Collaboratore Amministrativo per il quale la S.V. ha prodotto istanza, il giorno 18.11.1991, di inquadramento, non è congruente con l’organizzazione del lavoro propria della struttura presso la quale Ella presta o ha prestato servizio. Lo stesso Consiglio, inoltre, nella medesima seduta ha ritenuto congruo il profilo professionale di Assistente amministrativo per il quale la S.V. ha prodotto istanza in via subordinata.”

4. Con ricorso n. 3397 del 1992, presentato al TAR per la Puglia, la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego all’inquadramento adottato dal Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Bari nella seduta del 28 febbraio 1992.

5. Il TAR, sentenza n. 3931 del 2002, ha respinto il ricorso nulla pronunciando sulle spese non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione resistente.

Nella sentenza, quanto alla considerazione delle mansioni svolte dalla ricorrente, richiamata l’attinenza al merito della valutazione di congruità dell’Amministrazione prevista dalla legge, e perciò la sua insindacabilità da parte del Giudice amministrativo se non per manifesti errori di fatto o per profili di eccesso di potere, si afferma che tali mansioni, come attestate dai superiori, non rivestono le caratteristiche di autonomia e di complessità proprie della VII qualifica funzionale e, quanto alla disparità di trattamento, asserita dalla ricorrente a causa dell’attribuzione della VII ed VIII qualifica funzionale a dipendenti appartenenti alla IV qualifica in servizio presso la medesima struttura e svolgenti le sue stesse mansioni, si afferma che il giudizio sfavorevole sulla richiesta della ricorrente non è stato adottato per il mancato riconoscimento all’interno della struttura di attribuzioni funzionali corrispondenti alla VII o VIII qualifica ma sulla base di valutazioni attinenti alle mansioni da ciascuno effettivamente svolte.

6. Con l’appello in epigrafe si censura la sentenza di primo grado, chiedendone l’annullamento, per non aver riconosciuto:

lo scorretto esercizio della discrezionalità da parte dell’Amministrazione a fronte delle mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente, alla quale sono stati reiteratamente affidati incarichi richiedenti autonomia, qualificazione e complessità propri della VII qualifica funzionale, come ampiamente provato dalla documentazione prodotta in giudizio;

la intervenuta disparità di trattamento a causa dell’attribuzione della VII qualifica funzionale a colleghi della ricorrente, anche inizialmente appartenenti alla IV qualifica ed esercitanti mansioni del tutto identiche a quelle da lei svolte, come sarebbe definitivamente provato dalla documentazione al riguardo, incluse le “schede” redatte per ciascuno dall’Amministrazione sullo svolgimento delle mansioni superiori; documentazione richiesta in primo grado, non depositata dall’Amministrazione e di cui si reitera la richiesta con il ricorso in esame.

7. Il Collegio nell’udienza del 10 marzo 2009 ha ritenuto necessaria, ai fini del decidere, l’acquisizione di documentazione da parte dell’Università degli Studi di Bari e ha perciò disposto, con ordinanza istruttoria n. 2770 del 2009, il deposito da parte dell’Università presso la Segreteria della Sezione, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notifica se anteriore, di copia conforme:

della scheda di rilevazione delle mansioni svolte dall’appellante redatta al fine dell’inquadramento nelle qualifiche funzionali in applicazione del procedimento di cui all’articolo 1 e seguenti della legge n. 63 del 1989;

delle schede di rilevazione delle mansioni svolte da altri dipendenti, inizialmente inquadrati nella IV qualifica funzionale al pari dell’appellante, ed inquadrati, ad esito del procedimento suddetto, nella VII qualifica funzionale (come sarebbe, si asserisce nell’appello, per i signori Iozzia e Pizzi) o in qualifica superiore;

di ogni ulteriore documentazione, verbale, atto e provvedimento afferenti allo svolgimento e conclusione dei procedimenti attuati per l’inquadramento dell’appellante e dei dipendenti suddetti ai sensi della normativa di legge citata.

Con la medesima ordinanza l’udienza per la trattazione è stata fissata al 13 ottobre 2009.

8. In data 10 luglio 2009 è pervenuta documentazione da parte dell’Università degli Studi di Bari, accompagnata dalla precisazione che l’art. 1 della legge n. 63 del 1989 “non prevedeva né la redazione né tantomeno la valutazione di alcuna scheda di “rilevamento mansioni” utilizzabile ai fini dell’inquadramento del personale tecnicoamministrativo delle Università nella qualifica superiore” e che i sig.ri Iozzia Giovanni e Pizzi Ada “a far tempo dal 1.1.90, entrambi sono transitati al Politecnico di Bari”.

In date 3 settembre e 1° ottobre 2009 la ricorrente ha depositato ulteriore documentazione (in particolare, copia dei decreti rettorali, adottati a partire dal 4.7.2001, con i quali è stata delegata a rappresentare l’Università con il potere di conciliare in controversie in materia di lavoro) e memoria difensiva.

9. All’udienza del 13 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione
1. Le censure dedotte in appello non sono fondate.

Infatti:

a) nel contesto della normativa di cui alla legge n. 63 del 1989 per il raffronto fra le mansioni svolte e le qualifiche richieste si fa riferimento alla declaratoria di tali qualifiche data con il D.P.C.M. 24 settembre 1981, nel quale le mansioni proprie nell’area amministrativocontabile della VI qualifica (profilo di Assistente amministrativo) e della VII qualifica (profilo di Collaboratore amministrativo) sono caratterizzate, le prime, dall’espletamento “con autonomia operativa” di “procedure attinenti il curriculum degli studenti, le carriere del personale, l’istruzione di atti amministrativi per le quali sono richieste conoscenze teoricopratiche necessarie per la corretta applicazione di norme, nell’ambito di istruzioni ed elaborazioni da parte di appartenenti a qualifiche superiori”, e, le seconde, dalla esecuzione diretta di “procedure complesse in particolare quelle che sono soggette a frequente variabilità”, nonché dalla “esperienza per l’espletamento completo del lavoro affidato all’unità operativa”, con responsabilità di fronte ai superiori “degli atti istruttori assegnati” a tale unità.

b) le mansioni della VII qualifica attingono perciò un grado di complessità superiore a quelle proprie della VI per il contenuto delle procedure da svolgere, in particolare a ragione della loro variabilità e della competenza e responsabilità richieste, poiché relative non soltanto alla propria prestazione ma anche all’esperienza del lavoro dell’unità operativa nel suo complesso e comportanti responsabilità diretta di fronte ai superiori;

c) a fronte di ciò le mansioni indicate dalla ricorrente in primo grado e richiamate nel ricorso in esame, consistono nella istruttoria delle pratiche per il recupero crediti e per l’ammortamento titoli, con l’attivazione dei relativi contatti con gli uffici interessati, nella redazione di certificati per docenti medici convenzionati, nell’aver curato con autonomia il servizio di spedalità, nell’assunzione di informazioni e certificati in processi civili e penali, nella predisposizione di atti di ammissione al passivo fallimentare, nella rappresentanza in giudizio dell’Università in un procedimento per adeguamento canoni;

d) la ricorrente cita altresì gli incarichi di rappresentanza dell’Università in giudizi per controversie di lavoro e davanti al Collegio di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Bari, nonché di redazione, con altri, della bozza di regolamento sulle modalità e criteri per i controlli a campione sulle autocertificazioni, che, sulla base della loro elencazione nel ricorso di primo grado e della documentazione in atti, risultano attribuiti dopo l’adozione del provvedimento impugnato;

e) di conseguenza è corretta l’affermazione della sentenza di primo grado per cui le mansioni sopra indicate, allegate dalla ricorrente ai fini del procedimento di cui all’art. 1 della legge n. 63 del 1989, non sono coerenti con la descrizione di quelle proprie della VII qualifica, riguardando compiti di certo comportanti l’autonomia operativa e le conoscenze teoricopratiche proprie delle attività della VI qualifica ma non caratterizzati dall’ulteriore grado di autonomia proprio delle mansioni della VII, non potendo i compiti suddetti definirsi di esecuzione di procedure complesse, né in linea generale, né quanto all’adattamento delle conoscenze ed esperienze a fattispecie variabili ovvero all’assunzione di responsabilità dirette di fronte ai superiori rispetto all’operato dell’unità operativa di appartenenza;

f) sulla questione dell’asserita disparità di trattamento, al cui approfondimento è stata volta la richiesta istruttoria fatta con ordinanza all’Amministrazione, si rileva che nella documentazione pervenuta figura l’attestazione delle mansioni svolte dalla signora Ada Pizzi resa, il 4 gennaio 1991, dal Direttore della divisione presso cui la signora era impiegata al Presidente della Commissione istruttoria insediata ai sensi dell’art. 1 della legge n. 63 del 1989; attestazione che il Collegio ritiene di poter esaminare a raffronto con quelle, depositate in giudizio, dei responsabili degli uffici presso cui ha operato la ricorrente (in particolare a firma dei dott.ri Marabello, Squeo, De Santis e Terlizzi, di data 25 e 26 gennaio 1990, 23 maggio e 10 luglio 1991), in quanto anch’esse sottoposte alla Commissione dalla ricorrente con l’istanza di inquadramento e recanti la descrizione di compiti richiamata nel precedente punto c);

g) le mansioni attestate per la signora Pizzi risultano ascrivibili alla VII qualifica poiché svolte attraverso la redazione di pareri giuridici per gli organi decisionali dell’Università e per i superiori, la gestione di controversie di lavoro con l’elaborazione di proposte di soluzione, la composizione di controversie con ditte fornitrici, l’esame di questioni relative all’edilizia e problematiche connesse, la completa istruttoria delle pratiche con assunzione di diretta responsabilità al riguardo nei confronti dei superiori gerarchici in assenza del capo ufficio: procedure, perciò, tutte complesse caratterizzate dalla necessità di ricerca dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale e da variabilità del contesto di riferimento, come anche attestato;

h) dovendosi concludere, sulla base delle considerazioni svolte, per la legittimità del provvedimento impugnato e per la correttezza dell’affermazione, fatta nella sentenza di primo grado, per cui il giudizio sfavorevole sulla richiesta della ricorrente non è stato adottato per il mancato riconoscimento all’interno della struttura di attribuzioni funzionali corrispondenti alla VII o VIII qualifica ma sulla base di valutazioni attinenti alle mansioni da ciascuno effettivamente svolte.

3. Alla luce di quanto sopra il ricorso risulta infondato e deve perciò essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 con l’intervento dei Signori:

Claudio Varrone, Presidente

Luciano Barra Caracciolo, Consigliere

Domenico Cafini, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere


Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 10/09/2020) 07/12/2020, n. 27976

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Metaflor Srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv.to Paolo Vitiello, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, alla via G. Bruno n. 1/3 in Lugo (RA), domicilio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 254, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata il 27.6.2013 e pubblicata il 5.7.2013;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva.

Svolgimento del processo
l’Agenzia delle Entrate notificava alla Srl Metaflor la quale aveva dichiarato, in relazione all’anno 2006, perdite nell’ammontare di Euro 4.427,00, l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale rettificava il reddito ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 30, nell’ammontare di Euro 371.368,00, in particolare in considerazione del possesso di immobilizzazioni per un valore di 3.094.737,00 Euro. La società aveva invero domandato all’Ente impositore la disapplicazione dell’indicata normativa antielusiva relativa alle c.d. società di comodo, ma l’Agenzia delle Entrate aveva respinto la richiesta ritenendo insussistenti i presupposti per il suo accoglimento.

La Srl Metaflor impugnava l’avviso di accertamento notificatole innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Matera, evidenziando che la società non svolgeva attività produttiva da diversi anni, essendo stata aggredita dai creditori, che avevano anche conseguito il pignoramento di beni strumentali e terreni. In conseguenza era stata posta in liquidazione per atto di notaio nell’ottobre 2002, ed aveva ceduto in comodato i beni aziendali per evitarne il deterioramento.

La CTP accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo che “la società contribuente non era in grado di svolgere qualsiasi attività in pendenza di numerose procedure esecutive immobiliari” (sent. CTR, p. 2).

Avverso la decisione adottata dalla CTP proponeva appello l’Ente impositore innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, sostenendo che dovesse trovare applicazione la normativa dettata per le società di comodo, perchè la contribuente era in condizione di produrre reddito ed aveva invece preferito, con scelta volontaria e discrezionale, cedere in comodato gratuito i suoi beni, ed in ogni caso non aveva fornito la prova, che su di essa incombeva, di non essere in condizione di produrre profitti. La CTR riteneva effettivamente non essere stata fornita dalla società la prova dell’impossibilità di conseguire profitti per ragioni obiettive nell’anno 2006 e, stimando correttamente applicati dall’Agenzia delle Entrate i criteri legali di quantificazione del reddito, accoglieva il ricorso proposto dall’Ente impositore ed affermava pertanto la validità ed efficacia dell’avviso di accertamento notificato alla società.

Avverso la decisione adottata dalla CTR della Basilicata ha proposto ricorso per cassazione la Srl Metaflor, affidandosi a due motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Motivi della decisione
Preliminarmente occorre esaminare la contestazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposta dalla controricorrente Agenzia delle Entrate per essere stato notificato “direttamente all’Ufficio periferico e non al direttore dell’Agenzia delle Entrate” (controric., p. 7). In proposito, integrando quanto già affermato dal Giudice di legittimità, può indicarsi il principio di diritto secondo cui “la notifica del ricorso per cassazione può essere effettuata dal contribuente, alternativamente, presso la sede centrale dell’Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l’interpretazione sia il carattere unitario della stessa Agenzia delle Entrate, sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all’organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato” (cfr. Cass. sez. V, 14.1.2015, n. 441, Cass. SU, 14.2.2006, nn. 3116 e 3118). Merita ancora di essere segnalato, peraltro, come questa Corte abbia già avuto occasione di affermare anche il principio secondo cui “nel processo tributario la nullità della notificazione del ricorso introduttivo (ovvero dell’atto di gravame) è sanata con efficacia retroattiva dalla costituzione della parte resistente od appellata, anche quando sia avvenuta al solo fine di eccepire la suddetta nullità”, Cass. sez. V, 4.4.2008, n. 8777.

1.1. – Mediante il suo primo motivo di ricorso la contribuente contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 734 del 1994, art. 30, commi 1, 4, e 4-bis, in cui è incorsa l’impugnata CTR, per aver ritenuto applicabile alla fattispecie la normativa in materia di società non operative, trascurando che in relazione alla Srl Metaflor sussistevano le condizioni per la disapplicazione della normativa, che era stata pure esplicitamente richiesta dalla contribuente.

1.2. – Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della impugnata sentenza pronunciata dalla CTR della Basilicata a causa della contraddittorietà della motivazione e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, critica il vizio di motivazione, in cui è incorsa la CTR in conseguenza della “omessa valutazione del materiale probatorio” (ric., p. 8).

2.1. – Con il suo primo motivo di impugnazione la società censura la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la CTR per aver erroneamente ritenuto applicabile nel caso di specie la normativa sulle c.d. società di comodo, che deve invece essere disapplicata, e procedendo in conseguenza ad un’erronea stima del reddito presuntivamente conseguito dalla società e posto a fondamento dell’avviso di accertamento. La Srl Metaflor, infatti, nell’anno 2006, non era in condizione di operare, essendo stata posta da anni in liquidazione perchè aggredita dalle azioni esecutive dei creditori, i quali avevano anche conseguito il pignoramento di una pluralità di beni aziendali. Il compito del liquidatore, osserva la contribuente, non è quello di provvedere all’esercizio dell’attività d’impresa, bensì di salvaguardare il valore del patrimonio aziendale, ed in conseguenza appare corretta la scelta di affidare i beni aziendali in comodato gratuito, al fine di evitarne il deterioramento, “non essendovi prova alcuna che la stessa nelle condizioni in cui si trovava avrebbe potuto trovare le risorse per gestire autonomamente l’azienda” (ric., p. 8). Secondo la ricorrente, poi, la società non avrebbe comunque potuto accedere all’esclusione dall’applicazione della normativa antielusiva prevista dalla L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 1-sexies, non potendo essere assoggettata ad alcuna procedura concorsuale essendo un imprenditore agricolo.

Le riassunte contestazioni introdotte dalla contribuente risultano mal proposte. La normativa antielusiva in questione non prevede che sia l’Ente impositore a dover dimostrare la capacità della supposta società di comodo di svolgere attività produttiva, bensì che la società debba fornire la prova di non essere in grado di svolgerla. In proposito la società si limita a richiamare l’esistenza di sequestri di beni facenti parte del patrimonio sociale, ma non ha cura di indicare specificamente quali fossero i beni sottoposti a procedura esecutiva, e neppure indica il loro valore rispettivamente al complessivo patrimonio dell’impresa, indicato come pari al rilevante importo di oltre tre milioni di Euro.

La società afferma, poi, che non avrebbe potuto accedere alla disapplicazione della normativa antielusiva ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 1-sexies, non potendo essere ammessa ad alcuna procedura concorsuale perchè imprenditore agricolo. Anche in questo caso, però, la società non ha cura di indicare in quali atti processuali si rinvenga la prova che, pur essendo organizzata in forma di società a responsabilità limitata, non fosse assoggettabile a procedura concorsuale, dato peraltro contestato dall’Agenzia delle Entrate (controric., p. 9), senza che la contribuente abbia ritenuto neppure di replicare mediante memoria.

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato.

2.2. – Mediante il secondo motivo di ricorso la contribuente contesta la nullità della sentenza per essere incorsa in una motivazione contraddittoria, nonchè il vizio di motivazione, per avere la CTR travisato il rilievo del materiale probatorio acquisito in atti.

La censura non appare fondata.

La società sostiene che, nel corso della procedura liquidatoria la società non si trovava in un “periodo normale di operatività”, con la conseguenza che non poteva ritenersi applicabile la normativa antielusiva, ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 48 del 1997. Ribadisce quindi che, in conseguenza di procedure esecutive mobiliari, aveva subito il pignoramento di propri beni mobili, ma neppure allega quali essi fossero, nè tantomeno chiarisce come abbia provato che, in conseguenza degli atti esecutivi, la sua attività produttiva fosse rimasta preclusa. La contribuente ripete, inoltre, che l’attività liquidatoria non è volta alla produzione, bensì alla conservazione del valore dei beni aziendali.

Occorre in proposito, ricordati e condivisi gli approdi già raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità in materia, cfr. Cass. sez. V, 20.4.2018, n. 9852, esprimere il principio secondo cui “la disapplicazione della normativa antie-lusiva consegue alla dimostrazione da parte dell’impresa dell’impossibilità oggettiva di esercitare l’attività produttiva e conseguire in tal modo proventi, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4-bis, e pertanto non trova applicazione nel caso in cui la mancata percezione di proventi dipenda da una scelta volontaria dell’imprenditore, quale è quella di cedere in comodato d’uso gratuito i beni aziendali”. Appare del resto non chiarito e non comprensibile perchè i beni aziendali, ritenuti improduttivi fin quando sono rimasti nella disponibilità della società, abbiano potuto essere ceduti in comodato a diverso soggetto proprio perchè li utilizzasse nello svolgimento dell’attività produttiva, conseguendo un reddito che, però, non era in grado di assicurare alcun provento alla società in liquidazione. La carenza nell’indicazione di elementi fattuali da parte della società non consente di valutare l’applicabilità della invocata normativa secondaria, neppure indicando la ricorrente da quando abbia avuto decorso l’attività liquidatoria, e dovendo anche tenersi conto che proprio la invocata Circolare del Ministero delle Finanze, n. 48 del 1997, prevede che debba essere “considerato periodo di normale svolgimento dell’attività anche quello in cui la società ha affittato o concesso in usufrutto l’unica azienda posseduta”.

Le valutazioni espresse dal giudice impugnato, il quale ha ritenuto che “la società contribuente nel periodo d’imposta 2006 era in condizione di svolgere l’attività, ma invece di rendere produttiva l’azienda agricola ha stipulato un “contratto di comodato” per la gestione della stessa, che, stante l’entità dei beni materiali del valore di Euro 3.094.737,00, consentiva al comodatario di percepire un sicuro reddito dallo sfruttamento dei fattori produttivi dell’azienda ceduta”, non avendo la contribuente fornito prove “riguardo all’impossibilità di trarne profitto” (sent. CTR, p. 3), ed avendone il giudice dell’appello desunto che non risultasse provata la sussistenza dei presupposti di legge perchè alla Srl Metaflor fosse consentito sottrarsi all’applicazione della normativa antielusiva, non risultano contraddittorie ed appaiono pure fondate in base alle risultanze di causa.

Anche il secondo motivo di ricorso introdotto dalla società dev’essere perciò respinto.

Il ricorso introdotto dalla Srl Metaflor in liquidazione deve essere pertanto rigettato. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto dalla Metaflor Srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese di lite del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020


Palermo, obbligo di firma in caserma per 18 “furbetti del cartellino”

PALERMO. Ennesimo caso di «furbetti del cartellino» a Palermo. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo e la Polizia Municipale hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per 18 dipendenti delle società «Reset» e «Coime», partecipate dal Comune: sono accusati di falsa attestazione di presenza in servizio e truffa ai danni dell’Amministrazione. L’indagine, coordinata dalla procura, è iniziata dopo alcune segnalazioni anonime. Gli inquirenti hanno accertato un fenomeno di assenteismo di massa – 2000 le timbrature sospette – di 18 dipendenti dell’ufficio comunale che si occupa di impianti cimiteriali. In particolare, l’attività d’indagine svolta dal carabinieri si è concentrata sulle assenze dei dipendenti, sia comunali sia delle società partecipate «Reset» e «Coime», che prestano servizio all’interno degli uffici dei Servizi Cimiteriali del Comune di Palermo, in via Lincoln. I militari hanno scoperto che gli impiegati finiti sotto inchiesta timbravano per altri colleghi per fingerne la presenza in servizio o consentire loro di assentarsi durante il lavoro. Nei 5 mesi d’indagine, i militari hanno documentato quasi 2.000 «timbrature sospette», di cui 240 sviluppate e contestate. Circostanze che testimoniano che si trattava di un fenomeno diffuso tra gran parte dei dipendenti dell’ufficio comunale. Gli agenti della polizia municipale hanno indagato invece su un gruppo di dipendenti comunali addetti ai servizi di assistenza ai funerali e impiegati, dunque, prevalentemente in mansioni esterne. Sovente, piuttosto che assolvere i loro compiti di assistenza, stavano in giro per la città per sbrigare commissioni personali o rientravano in ufficio in anticipo rispetto all’orario previsto.


RICEVUTA per compensi da collaborazione occasionale

Il lavoro autonomo occasionale, per il quale è richiesta la ricevuta corrispondente, è una tipologia di rapporto di carattere sporadico e non stabile derivato dalla cessione di un’opera o di un servizio da parte di un soggetto nei confronti di un committente.
Un vantaggio garantito dalla prestazione occasionale consiste nel fatto che a colui che effettua l’attività di collaborazione non è richiesta l’apertura di una partita Iva. Si dovrà però versare una ritenuta d’acconto sul compenso.
Cos’è il lavoro per prestazione occasionale può essere definito in maniera negativa in riferimento a ciò che non contempla. Questo tipo di rapporto infatti non implica:

  • una durata continuativa nel tempo o abituale,
  • un coordinamento da parte del committente,
  • un vincolo di subordinazione.

Oltre a ciò la prestazione occasionale richiede autonomia da parte del lavoratore nei confronti del committente sia in riferimento ai tempi che alle modalità di esecuzione dell’opera o del servizio.
Ciò è dovuto proprio al fatto che questo tipo di attività non è soggetta a coordinamento o subordinazione e perciò il prestatore occasionale potrà essere libero di svolgere il compito assegnatogli in piena libertà decisionale.

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