Corso Formazione – Pineto (TE)- Posticipo al 1 aprile

Il corso di formazione in programma nel Comune di Pineto (TE) per il 25 marzo, viene posticipato a venerdì 1 aprile osservando gli stessi orari e lo stesso luogo.

Lo spostamento di data  è dovuto all’indizione dello sciopero generale del Pubblico Impiego per la data del 25.03.2011 al fine di garantire il diritto di sciopero dei Pubblici Dipendenti


Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 26-01-2011) 28-02-2011, n. 4962

Cartelle di pagamento: non è valida la notifica effettuata ad una società a mani del portiere dello stabile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CENTRO MERIDIONALE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Rizzo n. 50, presso l’avv. Alfredo Iorio, rappresentata e difesa dall’avv. IODICE ROBERTO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez, staccata di Salemo, n. 248/04/07, depositata il 26 novembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Roberto Iodice per la controricorrente;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, il quale ha dichiarato di aderire alla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte:

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, 248/04/07, depositata il 26 novembre 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità della cartella di pagamento emessa, per imposta di registro, nei confronti della Centro Meridionale s.r.l., a seguito di mancata impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione: in particolare, il giudice a quo ha ritenuto che l’atto prodromico era stato invalidamente notificato, in violazione dell’art. 145 c.p.c., non risultando dall’avviso di ricevimento la qualifica della persona che aveva ricevuto l’atto.

Il contribuente resiste con controricorso.

2. Con i due motivi di ricorso (il quale, contrariamente a quanto eccepito dalla resistente, è tempestivo, poichè il termine annuale d’impugnazione va computato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., secondo il calendario comune, ex nominatione dienim, con la conseguente irrilevanza del fatto che in esso sia compreso il mese di febbraio di un anno bisestile: Cass., Sez. un., n. 1547 del 1989 e Cass. n. 991 del 1992), si denuncia l’insufficienza della motivazione e la violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., sostenendo che era provato che la consegna dell’avviso di liquidazione era stata effettuata al portiere dello stabile in cui aveva sede la società e che l’eventuale nullità della notifica era stata comunque sanata dall’impugnazione della successiva cartella.

Il ricorso appare manifestamente infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, a norma del combinato disposto degli artt. 139 e 145 c.p.c., la notificazione alla persona giuridica non può essere effettuata, in mancanza delle persone menzionate da quest’ultima norma, in mani del portiere dello stabile in cui essa ha sede, ed il richiamo all’art. 139 cit. opera soltanto per l’eventualità che l’atto da notificare faccia menzione della persona fisica che rappresenta l’ente (Cass. nn. 5918 del 1981, 9897 del 2010).

La conseguente nullità della notifica, poi, non può certo ritenersi sanata a seguito dell’impugnazione della cartella di pagamento, essendo evidente che il raggiungimento dello scopo non può che essere rappresentato dall’impugnazione dell’atto invalidamente notificato e non di un atto diverso, che nella definitività del primo trovi soltanto il suo presupposto (Cass. n. 15849 del 2006).

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza”:

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (rilevando, in ordine alla tempestività del ricorso, nuovamente contestata dal difensore della controricorrente sentito nell’adunanza, che l’ultimo giorno utile era l’11 gennaio 2009, festivo, con conseguente proroga del termine al giorno successivo, in cui Patto è stato consegnato all’ufficiale giudiziario);

che, pertanto, riaffermati i principi di diritto sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1500,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011


Corte Costituzionale n. 63 del 25.02.2011

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente DE SIERVO – Redattore MADDALENA

Camera di Consiglio del 26/01/2011 Decisione del 21/02/2011
Deposito del 25/02/2011 Pubblicazione in G. U. 02/03/2011
Norme impugnate: Art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602.
Massime: 35413
Atti decisi: ord. 228/2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso dalla Commissione tributaria regionale della Toscana nel procedimento vertente tra Menichetti Monica e l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Empoli con ordinanza del 23 marzo 2010, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 marzo 2010 nel corso di un giudizio tra Monica Menichetti e l’Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);

che il giudice rimettente riferisce che la Commissione tributaria provinciale di Firenze ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso promosso dalla contribuente avverso una cartella di pagamento per omesso o carente versamento di IRPEF per l’anno 2002, in un caso nel quale la cartella di pagamento era stata notificata ai sensi del combinato disposto degli artt. 140 cod. proc. civ. e 26, quarto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973;

che quest’ultima disposizione prevede che «Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune»;

che – prosegue la Commissione tributaria regionale rimettente – il ricorso della contribuente alla Commissione tributaria provinciale era stato proposto, nella specie, nei sessanta giorni dall’effettiva conoscibilità dell’atto impositivo, avvenuta con la ricezione della raccomandata che avvisava del deposito dell’atto nell’albo del comune, ma oltre i sessanta giorni dalla notifica come perfezionata ai sensi dell’art. 26 richiamato;

che, riferisce il giudice a quo, la contribuente, nel proporre appello avverso la decisione di primo grado, ha dedotto che il predetto meccanismo normativo configura una fictio iuris assoluta in ordine alla conoscibilità dell’atto impositivo da parte del contribuente, senza tener conto che la sua concreta conoscibilità può essere posteriore – come avvenuto nel caso di specie – al giorno successivo a quello in cui l’avviso di deposito è affisso all’albo del comune, ed ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, quarto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non consente – in violazione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza e di ragionevolezza – che i sessanta giorni previsti quale termine per l’impugnativa decorrano dalla concreta conoscibilità, da parte del destinatario, dell’atto impositivo;

che la Commissione tributaria regionale ritiene la predetta questione non manifestamente infondata, «anche alla luce della sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010 della Corte costituzionale, sussistendo, allo stato, una irragionevole sproporzione tra la tutela dell’interesse del notificante e quello del destinatario della notifica, mentre il principio del contraddittorio impone una effettiva parità di trattamento delle opposte ragioni»;

che il giudice a quo ritiene «la risoluzione della predetta questione rilevante ai fini della decisione dell’appello in oggetto».

Considerato che la questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto l’art. 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), il quale prevede che «Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune»;

che, ad avviso della Commissione tributaria regionale rimettente, la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente che i sessanta giorni previsti quale termine per l’impugnativa decorrano dalla concreta conoscibilità, da parte del destinatario, dell’atto impositivo, «anche alla luce della sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010 della Corte costituzionale, sussistendo, allo stato, una irragionevole sproporzione tra la tutela dell’interesse del notificante e quello del destinatario della notifica, mentre il principio del contraddittorio impone una effettiva parità di trattamento delle opposte ragioni»;

che l’ordinanza di rimessione presenta carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito della questione;

che il giudice a quo – premesso che la notifica è avvenuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 140 cod. proc. civ. e 26, quarto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 – si limita a riferire che il ricorso avverso la cartella di pagamento sarebbe tardivo, considerando perfezionata la notifica il giorno successivo in cui l’avviso è stato affisso nell’albo del comune, ma sarebbe tempestivo avendo riguardo all’effettiva conoscibilità dell’atto impositivo, avvenuta nella specie con la ricezione della raccomandata che avvisava del deposito dell’atto nell’albo del comune;

che il giudice rimettente – che pure invoca un intervento di questa Corte sulla disposizione denunciata, analogo a quello operato sull’art. 140 cod. proc. civ. con la sentenza n. 3 del 2010 – tralascia di considerare che la disposizione del codice di procedura civile è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione;

che, in particolare, la Commissione tributaria – non dando gli elementi temporali di riscontro della scansione della concreta vicenda notificatoria sottoposta al suo esame – non si pone il problema della tempestività o meno della impugnazione della cartella rispetto all’altro momento risultante dalla predetta sentenza di illegittimità costituzionale, costituito, appunto, dal decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomanda informativa, ove esso si sia compiuto anteriormente al ricevimento della stessa raccomandata;

che in questo contesto, di carente descrizione della fattispecie, appare apodittica l’affermazione di rilevanza della questione «ai fini della decisione dell’appello in oggetto», senza specificazione o motivazione ulteriori;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Firenze con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI


Rinnovo patente di guida, attenzione alla certificazione medica

Novità per la certificazione medica relativa al conseguimento o al rinnovo della patente di guida. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con decreto del 31 gennaio 2011 ha disciplinato le modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida.

Obiettivo è quello di individuare procedure che consentano di risalire con certezza al medico che rilascia la certificazione di idoneità fisica e psichica, da allegare alla domanda per il conseguimento o il rinnovo della patente, per garantire che egli abbia i requisiti previsti dalla legge.

Ai fini del rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario per il conseguimento della patente di guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità della stessa, i medici appartenenti ad amministrazioni devono richiedere un codice di identificazione all’ufficio della motorizzazione competente per territorio (in base al luogo dove ha sede l’ufficio al quale appartengono); il codice è riportato in calce alle certificazioni insieme al timbro ed alla firma del medico certificatore ed all’indicazione dell’ufficio di appartenenza dello stesso.

Le amministrazioni comunicano al centro elaborazioni dati della Direzione generale per la motorizzazione ogni evento dal quale derivi cessazione del rapporto. Anche i medici militari in quiescenza, o non più appartenenti alle strutture per motivi diversi dallo stato di quiescenza per il rilascio di certificazioni devono richiedere un codice di identificazione all’ufficio della motorizzazione competente per territorio, da riportare sulle certificazioni con la firma del medico. La richiesta del codice deve essere accompagnata da una dichiarazione relativa allo stato del certificatore, ad esempio non essere stato destituito dall’incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penali, nè dispensato dal servizio per infermità. Fino alla data del 31 agosto 2011 i medici appartenenti alle amministrazioni possono rilasciare i certificati di idoneità psico-fisica secondo le modalità precedenti alla riforma.


Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 25-01-2011) 22-02-2011, n. 4315

Ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alle commissioni tributarie – Valido anche se notificato in copia fotostatica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere

Dott. GRECO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26369/2007 proposto da:

B.E., titolare della ditta “Pizzeria – Trattoria da Ezio”, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell’avvocato ROMITI MASSIMO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA, depositata il 23/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Svolgimento del processo
Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Il contribuente ricorre avverso la sentenza emessa dal C.T.R. del Veneto che aveva dichiarato inammissibile l’appello in quanto l’atto depositato rappresentava copia fotostatica del ricorso originale e pertanto a parere della Commissione non idoneo ad introdurre regolarmente il giudizio d’Appello. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Nella specie, il contribuente aveva notificato il ricorso mediante consegna all’ufficio finanziario di una copia fotostatica, depositando l’originale dell’atto presso la segreteria della commissione tributaria adita.

Il motivo del ricorso si rivela manifestamene fondato in quanto la decisione impugnata non è in armonia con il consolidato orientamento di questa Corte che, ai fini dell’applicazione della sanzione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 53, ritiene che l’omessa sottoscrizione dell’atto deve essere intesa in senso restrittivo, ossia come mancanza radicale del requisito imposto dalla legge, la quale non ricorre allorchè la copia dell’atto, notificata all’ufficio finanziario, sia una fotocopia dell’originale regolarmente sottoscritto e depositato nella segreteria della commissione tributaria, ben potendo, in tal caso, l’amministrazione finanziaria riscontrare l’esistenza della firma della parte o del suo difensore tramite consultazione di detto originale, cui la fotocopia notificatale implicitamente rinvia (Cass. n. 21170 del 2005, 4307 del 2005, 11728 del 2005).

Si propone la trattazione in camera di consiglio e l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri mezzi”. La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Motivi della decisione
Che, preliminarmente, va rilevato che il ricorso è ammissibile, perchè, diversamente da quanto sostenuto in controricorso, i quesiti di diritto sono stati formulati specificamente, sia pure se riportati alla fine del ricorso (pag. 20); che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, assorbita ogni altra censura, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della medesima Commissione tributaria regionale.

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011


Corso aggiornamento – Pineto (TE) – 1.04.2011

Venerdì 1 aprile 2011

Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00
Comune di Pineto
Villa Comunale

Viale D’Annunzio

Con il patrocinio Comune di Pineto (TE)

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 150,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2010 con rinnovo anno 2011 già pagato al 15.01.2011. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 200,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2011 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 270,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Pineto 2011
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell?anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Asirelli Corrado

Resp. Servizio Notifiche del Comune di Cesena (FC)

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Nozioni generali

Cos’è una notifica

  • La relata di notifica – valore della stessa
  • La copia conforme all’originale
  • Richiedente – intermediario – consegnatario/destinatario
  • Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale
  • Tempi e luoghi delle notificazioni
  • I “vari” momenti di perfezionamento della notifica
  • Nullità delle notificazioni
  • Le responsabilità del Messo Comunale
  • Modifiche effettuate dall’art.174 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)

Il procedimento di notificazione

  • Le notifiche a mani proprie
  • Le notifiche “tramite” terzi
  • Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei “terzi”
  • Le notifiche agli “assenti”
  • Deposito degli atti nella Casa Comunale
  • Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio nelle notifiche
  • Albo Pretorio “on line”
  • Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)
  • Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.
  • Le notifiche previste dagli art. 14 e 18 della L 689/1981
  • Le notifiche previste dall’art. 6 della L. 241/1990
  • Le notifiche attraverso il servizio postale
  • Le CAD e le CAN
  • Le notifiche dei tributi locali
  • Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973
  • Notificazione all’estero per gli atti Finanziari destinati agli iscritti all’A.I.R.E.
  • Le notifiche degli atti finanziari alle Società (Corte di Cassazione 2009)
  • Nuove modalità applicative dell’art. 140 c.p.c.
  • I Messi Notificatori – Legge finanziaria 2007
  • La notifica telematica
  • La richiesta di rimborso “trimestrale” delle spese di notifica
  • Presentazione modulistica e casi pratici
  • Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: L’attività Formativa dell’Associazione 2011

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Pineto 2011

Iscrizione Online


Delega alle funzioni di ufficiale dello stato civile, non è incarico formale

Il Consiglio di Stato statuisce che la delega alle funzioni di ufficiale dello stato civile non determina il conferimento di un incarico formale allo svolgimento di mansioni superiori.

Leggi: Consiglio di Stato 26-01-2011, n 561


Cass. civ., Sez. VI – Lavoro, Ord., (data ud. 11/02/2011) 25/02/2011, n. 4748

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1076/2010 proposto da:

ZOFA SRL ((OMISSIS)) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato PETRETTI Alessio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAPONARO MARIO E., giusta procura ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

Direttore della Direzione Centrale Rischi, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli Avvocati CATALANO Giandomenico e VITO ZAMMATURO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO giusta procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 318/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del 28/5/09, depositata il 22/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per il resistente l’Avvocato MARTITATO LELIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO LIBERTINO ALBERTO che aderisce alla relazione.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza del 28.5 – 22.8.2009 la Corte d’Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Zofa srl nei confronti dell’Inail e dell’Inps.

La Corte territoriale ha fatto applicazione del principio secondo cui, in ipotesi di notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la stessa, nei confronti del destinatario, si ha per eseguita con il compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti da tale norma, vale a dire con la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (cfr, ex plurimis, Cass., n. 2082/1999); in fatto la Corte territoriale ha rilevato che la notifica della sentenza di primo grado era avvenuta nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., che era stato affisso l’avviso alla porta del destinatario, depositato l’atto alla Casa Comunale e, in data il 5.12.2008, spedito avviso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; conseguentemente l’appello, depositato il 12.1.2009, risultava tardivo, essendo stato superato il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale la Zofa srl ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi; l’Inail ha resistito con controricorso; l’Inps non ha svolto attività difensiva.

A seguito di relazione, la causa è stata decisa in Camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c..

2. L’eccezione di inammissibilità de ricorso per tardività svolta dall’Inail è infondata poichè, come questa Corte ha potuto direttamente accertare ex actis, la sentenza impugnata è stata notificata alla Società ricorrente nel domicilio eletto il 2.11.2009 e il ricorso per cassazione è stato notificato all’Inps il 28.12.2009 e all’Inail il 29.12.2009, dunque ne rispetto del termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2. 3. Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 140 c.p.c., la ricorrente sostiene che la notificazione nei confronti del destinatario, in ipotesi di ricorso alla procedura di cui all’art. 140 c.p.c., deve ritenersi perfezionata all’atto del ricevimento della raccomandata ovvero, in caso di mancato recapito, deve aversi per eseguita decorsi 10 giorni dalla data di spedizione ovvero dalla data di ritiro dei piego se anteriore a tale termine; ne caso di specie, secondo l’assunto della ricorrente, la notificazione doveva ritenersi perfezionata con il ritiro del piego in data 11.12.2008 (prima della compiuta giacenza), con la conseguente tempestività de ricorso in appello, avvenuto con deposito dell’atto il 12.1.2009, posto che il 30 giorno dalla data della notificazione cadeva i 10.1.2009, coincidente con la giornata del sabato.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole che, nell’ipotesi in cui dovesse essere ritenuta l’effettiva tardività della notifica, non sia stata disposta la rimessione in termini, essendo la tardiva proposizione del ricorso ascrivibile ad errore del difensore.

4. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione; questa Corte, con sentenza n. 7809/2010, ha già avuto modo di affermare che tale pronuncia è di immediata applicazione e che, conseguentemente, devono essere provati il ricevimento e la sottoscrizione del relativo avviso da parte del destinatario.

Nel caso di specie, come risulta ex actis, il plico, stante la temporanea assenza del destinatario, è stato depositato presso l’Ufficio il 6.12.2008 e ritirato l’11.12.2008 (prima dunque della compiuta giacenza); a tale ultima data deve quindi ritenersi perfezionata, per il destinatario, la notificazione della sentenza di primo grado.

5. Il termine per la proposizione dell’appello scadeva perciò il 10.1.2009 (cfr art. 325 c.p.c., comma 1); poichè tuttavia tale data cadeva nella giornata di sabato, il termine medesimo risultava prorogato al primo giorno seguente non festivo, in base a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5 (giusta la novella introdotta dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. f), applicabile alla presente controversia, contrariamente a quanto eccepito dal l’Inail, poichè, secondo quanto risulta dall’impugnata sentenza, il ricorso giudiziario è stato depositato nel giugno 2006 e, quindi, successivamente a 1.3.2006; il primo giorno seguente non festivo era il lunedì 12.1.2009, data in cui venne depositato il ricorso d’appello.

6. Il primo motivo di ricorso si presenta quindi come manifestamente fondato, in applicazione del principio di diritto secondo cui, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 3/2010, in caso di notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la stessa si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore alla compiuta giacenza, ovvero decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

7. Restando assorbita la disamina dei secondo motivo, il ricorso va dunque accolto.

La sentenza impugnata va per l’effetto cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, che giudicherà conformandosi al suindicato principio di diritto; il Giudice del rinvio provvedere altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011


Albo On Line: servizio gratuito dell’U.P.I.

L’unione Provincie d’Italia (U.P.I.) e la Gazzetta Amministrativa hanno siglato un accordo con il Ministero della P.A. e l’Innovazione per la fornitura del servizio, gratuito, della pubblicazione degli atti in relazione all’applicazione dell’art. 32 della Legge 69/2009.

Più precisamente Gazzetta Amministrativa offre gratuitamente:

  • Una semplice interfaccia per il caricamento e la categorizzazione dei documenti
  • La gestione automatica della pubblicazione delle delibere di Giunta e di Consiglio, con i relativi allegati, per tutto il periodo previsto dalla normativa vigente per assicurare l’efficacia degli atti
  • L’archiviazione elettronica dei documenti versati, con possibilità, per il personale autorizzato, di poter consultare gli stessi in ogni momento.
  • La consultazione, da parte dei cittadini, nel periodo di pubblicazione delle delibere di Giunta e di Consiglio con i relativi allegati.
  • La visibilità degli atti sull’intero territorio nazionale, valorizzata da un potente e flessibile motore di ricerca in grado di consentire la più agevole individuazione delle delibere di interesse.
  • La manutenzione del servizio

Tali servizi possono essere attivati da qualsiasi postazione dotata di una connessione internet e senza alcuna spesa per l’Ente. Se l’Ente locale già possiede uno strumento software di gestione documentale e pubblicazione on line degli atti deliberativi, potrà utilizzare una interfaccia di integrazione messa a disposizione da Gazzetta Amministrativa, che consentirà la pubblicazione di tali atti sull’Albo On line in maniera automatica.

Per avvalersi dell’Albo On Line basta registrarsi, la registrazione è veloce, immediata e gratuita. Per procedere alla registrazione consultare il portale www.gazzettaamministrativa.it. Una volta effettuata la registrazione è necessario inserire i dati di accesso utilizzati per la registrazione e cliccare sul pulsante di richiesta attivazione che apparirà. L’utente riceverà una email che gli indicherà i passi da effettuare per avere accesso all’Albo On Line.

Leggi: Protocollo d’intesa

Leggi: Messaggio Paolo Romani UPI


Pubblicazione di matrimonio all’Albo On Line

Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici.

Circolari n. 29 del 15 dicembre 2009, n.1 del 13 gennaio 2010 e n.18 del 10 giugno 2010.

Leggi: Ministero dell’Interno – Circolare Pubblicazioni di Matrimonio


Riunione Giunta Esecutiva del 05.02.2011

Albignasego 27/12/2010

Prot. 2010-2 cat. CG

Ai membri del Consiglio Generale

E p.c.     Ai Membri della Giunta Esecutiva

LL.II.

Egregio, ,

ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione del Consiglio Generale che si svolgerà sabato 5 febbraio 2011 alle ore 07:00 presso il Comune di Cesena – Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle ore 09:30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.   Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione;

2.   Bilancio consuntivo anno 2010 ai sensi dell’art. 16 dello Statuto;

3.   Programma attività formativa per l’anno 2011;

4.   Varie ed eventuali

Leggi: Verbale GE 05 02 2011


Bilancio 2010

Atti relativi al Bilancio dell’Associazione dell’anno 2010 approvato dalla Giunta Esecutiva del 5.02.2011 e dal Consiglio Generale del 5.02.2011

Vedi: Bilancio anno 2010


Rivoluzione digitale: dal 1 gennaio albo pretorio solo online, le pubblicazioni su carta non hanno più valore legale

L’Albo On Line è divenuto una realtà anche se tale riforma parte monca delle regole applicative che sono ancora in fase di discussione. Ovviamente sino a quando tali norme attuative non saranno approvate legittimano le P.A. ad operare con il “buon senso” e nel rispetto delle linee che il Garante ha emanato relativamente alla privacy nell’ambito della pubblicazione on line degli atti della P.A..

Si riporta, di seguito, il comunicato emesso dal Ministero della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione:

A partire dal 1 gennaio di quest’anno le pubblicazioni effettuate su carta non hanno più valore legale. E’ infatti entrato in vigore l’art. 32 della Legge n. 69/2009, che reca disposizioni finalizzate all’eliminazione degli sprechi. Grazie a questa rivoluzione digitale spariscono così fogli e foglietti affissi da decenni con le ‘puntine’ su migliaia di Albi pretori. Le amministrazioni pubbliche sono infatti obbligate a pubblicare sul proprio sito Internet (o su quello di altre amministrazioni affini o associazioni) tutte le notizie e gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale: bandi di concorso, permessi di costruzione, delibere del Consiglio e della Giunta comunale, elenco dei beneficiari di provvidenze economiche, ecc.

Anche le pubblicazioni di matrimonio devono quindi comparire esclusivamente su Internet. In caso di inosservanza, ai sensi dell’art. 99 del Codice civile la cerimonia non potrà essere celebrata. E qualora questa avvenga lo stesso, il matrimonio non sarà nullo né annullabile ma a carico degli sposi e dell’ufficiale di stato civile potrà essere comminata una sanzione amministrativa che va da 41 a 206 euro.

Per quanto riguarda i bandi di gara (“procedure a evidenza pubblica”) e i bilanci, lo switch-off completo al digitale è invece stabilito al 1 gennaio 2013. Nel frattempo la pubblicazione online di questi atti accompagnerà quella cartacea secondo modalità operative che verranno definite nei prossimi giorni con un Decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del ministro Brunetta e di concerto con il ministro Matteoli (nelle materie di propria competenza). A partire dal 1 gennaio 2013 gli obblighi di pubblicità legale saranno pertanto assolti esclusivamente mediante la pubblicazione online sul sito istituzionale mentre la tradizionale pubblicità sui quotidiani sarà solo facoltativa e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Nei giorni scorsi il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione ha effettuato, in collaborazione con il CNR, un’indagine approfondita sullo stato di applicazione della legge nei siti Internet delle pubbliche amministrazioni. Da questa è risultato che finora solo 5.133 Comuni (pari al 66,80% del totale) hanno predisposto una sezione online dell’Albo pretorio, così suddivisi su base regionale: 51 Comuni in Basilicata (40,5%), 50 in Molise (41,0%), 123 in Abruzzo (47,3%), 174 nel Lazio (52,7%), 119 in Friuli Venezia Giulia (56,4%), 167 in Trentino Alto Adige (56,6%), 140 nelle Marche (58,6%), 338 nel Veneto (59,1%), 152 in Puglia (60,8%), 239 in Sicilia (61,9%), 243 in Sardegna (64,5%), 47 in Valle d’Aosta (65,3%), 136 in Liguria (65,7%), 1.030 in Lombardia (68,8%), 243 in Emilia-Romagna (70,0%), 382 in Campania (71,4%), 291 in Calabria (74,6%), 68 in Umbria (78,2%), 882 in Piemonte (80,6%) e 258 (90,2%) in Toscana.

Nel caso particolare delle città metropolitane, è emerso invece che tutte sono in regola con la legge: non solo hanno collocato nell’homepage del proprio sito (seppure con evidenza diversa) la sezione dedicata all’albo pretorio ma molte vi hanno già inserito anche i bandi di gara. Sia pure in presenza di un quadro così positivo, va però notato come non tutte le città abbiano utilizzato questa occasione come front-office di una corretta e integrata gestione documentale: in alcuni casi si tratta infatti di mera rappresentazione digitale dei documenti prima esposti in forma cartacea. Al contrario, alcune città (ad esempio Milano) hanno utilizzato l’obbligo dell’Albo pretorio online per rivedere tutto il processo documentale.

Per saperne di più: MinisteroPA 1 02 2011

 


Corso di aggiornamento – Lainate (MI) – 4.03.2011

Martedì 4 marzo 2011

Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Comune di Lainate (MI)

Sala delle Capriate

Largo delle Scuderie

presso la Biblioteca Comunale – II° piano

Con il patrocinio Comune di Lainate (MI)

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 150,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2010 con rinnovo anno 2011 già pagato al 15.01.2011. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 190,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2011 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
250,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Lainate 2011
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Lombardi Giuseppe

Resp. Servizio Notifiche del Comune di Alessandria

Membro del Consiglio Generale di A.N.N.A.

Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Nozioni generali

Cos’è una notifica

  • La relata di notifica – valore della stessa
  • La copia conforme all’originale
  • Richiedente – intermediario – consegnatario/destinatario
  • Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale
  • Tempi e luoghi delle notificazioni
  • I “vari” momenti di perfezionamento della notifica
  • Nullità delle notificazioni
  • Le responsabilità del Messo Comunale
  • Modifiche effettuate dall’art.174 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)

Il procedimento di notificazione

  • Le notifiche a mani proprie
  • Le notifiche “tramite” terzi
  • Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei “terzi”
  • Le notifiche agli “assenti”
  • Deposito degli atti nella Casa Comunale
  • Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio nelle notifiche
  • Albo Pretorio “on line”
  • Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)
  • Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.
  • Le notifiche previste dagli art. 14 e 18 della L 689/1981
  • Le notifiche previste dall’art. 6 della L. 241/1990
  • Le notifiche attraverso il servizio postale
  • Le CAD e le CAN
  • Le notifiche dei tributi locali
  • Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973
  • Notificazione all’estero per gli atti Finanziari destinati agli iscritti all’A.I.R.E.
  • Le notifiche degli atti finanziari alle Società (Corte di Cassazione 2009)
  • Nuove modalità applicative dell’art. 140 c.p.c.
  • I Messi Notificatori – Legge finanziaria 2007
  • La notifica telematica
  • La richiesta di rimborso “trimestrale” delle spese di notifica
  • Presentazione modulistica e casi pratici
  • Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: L’attività Formativa dell’Associazione 2011

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Lainate 2011

Vedi: Video del corso di formazione

Iscrizione online


Corso di aggiornamento – Maserà di Padova (PD) 11.03.2011

Venerdì 11 marzo 2011

Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Comune di Maserà di Padova (PD)

Corte Benedettina da Zara

Via Conselvana 97

Con il patrocinio Comune di Maserà di Padova (PD)

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 150,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2010 con rinnovo anno 2011 già pagato al 15.01.2011. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 190,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2011 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
250,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

  • Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]

  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Maserà 1 2011
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell?anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Dr.ssa Deiana Antonella

Archivista Informatico

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Il documento informatico e l’archivio digitale integrato nel sistema di gestione documentale:

● La normativa di riferimento

● La firma digitale

● La marcatura temporale

● Timbro digitale

L’albo pretorio on line

  • Modalità di pubblicazione dei documenti;
  • Cosa deve essere pubblicato,
  • Cosa cambia nei nostri adempimenti quotidiani;
  • Chi deve pubblicare,
  • Quanto deve rimanere visibile la pubblicazione;
  • Che cosa si deve pubblicare, l’utilizzo degli omissis

Il regolamento dell’albo pretorio on line.

La posta elettronica certificata:

● La normativa di riferimento, in particolare il DPCM 6 maggio 2009 “disposizioni in materiale di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata ai cittadini”

● Lo schema di funzionamento, modalità di trasmissione e

La cec-pac distribuita gratuitamente ai cittadini

Caratteristiche tecniche e modalità di utilizzo

La modulistica on line e la predisposizione dei moduli in pdf intelligente

Il formato pdf/a

La creazione di moduli pdf/a che permettono di avere la modulistica dell’amministrazione, omogenea all’interno dell’amministrazione con campi obbligatori dedicati alla compilazione.

I procedimenti amministrativi informatici:

  • I metodi e gli strumenti per la rilevazione, l’analisi e il reengineering digitale dei procedimenti amministrativi.
  • Il fascicolo informatico, diritti del responsabile del procedimento nell’estensione della visibilità da parte degli interessati al procedimento.
  • L’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra il sistema di protocollo informatico e gli altri applicativi del sistema informativo dell’Ente.
  • La gestione automatizzata dei flussi di lavoro (workflow management), interfacciati con la modulistica che viene resa disponibile all’utenza.

Il procedimento Notificatorio

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: L’attività Formativa dell’Associazione 2011

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Maserà 1 2011

Vedi: Video del Corso di formazione

Iscrizione online