Ministero Economia e Finanze: regolamento pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni

Entrerà in vigore il 29 marzo il Regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze che disciplina i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di adempimenti che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica effettuano prima di eseguire pagamenti di qualsiasi natura, introdotto dall’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Il Regolamento prevede che i soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., che a sua volta controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta.

A questo punto se:

Equitalia Servizi S.p.A. risponde comunicando che non risulta un inadempimento, ovvero se non fornisce alcuna risposta nel termine di cinque giorni feriali, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti;

Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta un inadempimento con l’indicazione dell’ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti, il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell’ammontare del debito comunicato per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione.

In quest’ultimo caso, se, durante la sospensione di trenta giorni e prima della notifica dell’ordine di versamento da parte dell’agente della riscossione competente per territorio, intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell’ente creditore che fanno venir meno l’inadempimento o ne riducono l’ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l’importo del pagamento che quest’ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario. Qualora entro detto termine il competente agente della riscossione non abbia notificato l’ordine di versamento di somme il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

I soggetti pubblici potranno avvalersi della banca dati disponibile mediante accesso al portale www.acquistinretepa.it.


Detrazione IRPEF per l’abbonamento ai mezzi pubblici: Circolare dell’Agenzia delle Entrate

Con Circolare 7 marzo 2008, n. 19, l’Agenzia delle Entrate fornito importanti chiarimenti in merito alla detrazione IRPEF del 19% riconosciuta sulle spese sostenute per l’abbonamento al trasporto pubblico.

Tra le diverse precisazioni si segnalano le seguenti:

  • la detrazione spetta sulle spese sostenute nell’anno 2008 per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; può quindi essere fruita solo nella prossima dichiarazione dei redditi (UNICO PF 2009 o Mod. 730/2009;
  • il limite massimo di spesa detraibile è fissato in 250,00 euro e la detrazione è riconosciuta anche per le spese sostenute per i familiari a carico;
    in caso di mancato utilizzo della detrazione, in tutto o in parte, per incapienza dell’imposta dovuta, la parte non utilizzata si perde, in quanto non c’è la possibilità di rinvio agli anni successivi;
  • il contribuente deve conservare il titolo di viaggio. In particolare, se questo è nominativo esso deve comunque indicare la durata dell’abbonamento e la relativa spesa sostenuta nel 2008; se, al contrario, non è nominativo, il contribuente, dovrà allegare al titolo di viaggio, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’acquisto dell’abbonamento per sè o per un suo familiare a carico.

PROCESSO – COMUNICAZIONE DI CANCELLERIA A MEZZO E-MAIL. VALIDITA’

“E’ valida la comunicazione di cancelleria ex art. 136 c.p.c. effettuata per email all’indirizzo elettronico comunicato dal difensore al proprio Consiglio dell’Ordine e da questi alla Corte d’Appello competente, a norma degli artt. 2, 4, 6 D.P.R. 13 febbraio 2001, n.123, del quale il destinatario ha dato risposta per ricevuta non in automatico, documentata dalla relativa stampa cartacea”.
“Il carattere sostitutivo della procedura telematica rispetto a quella cartacea prevista dagli articoli 136 c.p.c. e 145 disposizioni di attuazione; la possibilità, ridotta ma effettiva, di malfunzionamento del sistema di trasmissione; la gravità delle conseguenze decadenziali, impongono di ritenere che sia necessaria la risposta manuale di ricevuta con il tasto “rispondi”, e non sufficiente la risposta in automatico “letto” (per identica soluzione, limitatamente alla risposta “ok” del servizio di trasmissione via fax vedi Cass. 25 marzo 2003 n. 4319 e 3286/2006 cit.). Ne argomenti in contrario sembra possano trarsi dallo jus superveniens costituito dal nuovo testo del comma 3 dell’articolo 136 c.p.c., perché questo rinvia alla normativa regolamentare sopra citata, la quale non disciplina il punto specifico in esame. Ne alla materia processuale, specificamente disciplinata dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n.123, è applicabile l’art. 12 D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513  (Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59), per il quale il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all’indirizzo elettronico da questi dichiarato”.

Leggi:  Sentenza n. 4061 del 19/02/2008


Cass. civ. Sez. V, (ud. 18-12-2007) 10-03-2008, n. 6325

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente

Dott. RUGGIERO Francesco – Consigliere

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere

Dott. MARINUCCI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A.O. CENTER ART ORIENT SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 253/01 della Commissione Tributaria Regionale di MILANO, depositata il 02/07/01;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/12/07 dal Consigliere Dott. Massimo SCUFFI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, con le quali si chiede l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
– rilevato che la Commissione tributaria regionale di Milano – confermando la decisione di prime cure di accoglimento del ricorso della srl C.A.O. Center Art Orientai avverso la cartella di pagamento IRPEG – ILOR 1991 – ha ribadito la nullità del ruolo per invalidità derivata dall’avviso di accertamento presupposto stante la mancata ultimazione dell’operazione notificatoria in difetto di prova dell’invio della prescritta raccomandata con ricevuta di ritorno a contribuente irreperibile – visto il ricordo dell’Amministrazione finanziaria che ha chiesto la cassazione della sentenza per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 le formalità dell’art. 140 c.p.c. dovendo cedere a fronte di quella normativa speciale esigente il mero deposito dell’atto nell’albo pretorio;

– ritenuto – in via generale – che la notificazione dell’avviso di accertamento al contribuente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 1, lett. e) il quale deroga, in materia, all’art. 140 c.p.c. è ritualmente eseguita, quando nel Comune nel quale deve eseguirsi non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, mediante affissione dell’avviso del deposito prescritto dal citato art. 140 nell’albo comunale, senza necessità di spedizione della raccomandata e senza che l’ufficio sia tenuto ad espletare ricerche, in particolare anagrafiche, essendo un tale obbligo configurarle soltanto nel caso di intervenuto spostamento di residenza nell’ambito dello stesso.

– considerato – nello specifico – che, in caso di impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede di una società commerciale, l’applicazione del criterio sussidiario della notificazione al legale rappresentante, previsto dall’art. 145 c.p.c., comma 3, non può sottrarsi alla suddetta regola generale ed è, pertanto, condizionata al fatto che tale persona fisica risieda nel Comune di domicilio fiscale dell’ente (Cass. 3558/02);

atteso che la sentenza impugnata non sembra porsi in linea con siffatti principi per cui – in accoglimento del ricorso dell’Amministrazione – va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia per i conseguenti riscontri e determinazioni anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Suprema Corte Accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa- anche per le spese ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2008


Riunione Giunta Esecutiva del 29.03.2008

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione della Giunta Esecutiva che si svolgerà sabato 29 marzo 2008. alle ore 9:00 presso il Comune di Ancona – Largo XXIV Maggio 1, in prima convocazione, e alle ore 11:00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione Bilancio 2007
2. Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione;
3. Proposta inserimento Soci nel Consiglio Generale;
4. Programmazione attività istituzionali;
5. Varie ed eventuali

Leggi: Verbale GE 29 03 2008


Corso di Aggiornamento – San Pietro in Casale 21-22 maggio 2008

Prosegue il percorso di formazione nell’ambito del Progetto di valorizzazione del Messo comunale che coinvolge molte Regioni d’Italia.

Corso di Aggiornamento per Messi Notificatori

Mercoledì 21 maggio 2008
Orario 9:00 – 13:00 = 14:30 – 17:00

Giovedì 22 maggio 2008
Orario 9:00 – 13:00

Comune di San Pietro in Casale (BO)

Centro Civico Culturale

Piazza Martiri della Liberazione 12

Con il patrocinio del Comune di San Pietro in Casale

Quote di partecipazione al corso:
Soci A.N.N.A.: € 120,00 (Iscritti alla data del 31.12.2007 con rinnovo anno 2008 al 29.02.2008) (*) (**)
Non iscritti ad A.N.N.A.: € 160,00 la quota è comprensiva dell’iscrizione al Corso più l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2008 oltre all’assicurazione per colpa grave(*) (**)
Solo frequenza al Corso: € 220,00 oltre I.V.A (*) (**)

La quota di iscrizione dovrà essere versata, al netto delle spese bancarie e&o postali, tramite:
Conto Corrente Postale n. 55115356
Conto Corrente Bancario:
Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane])

Intestato a:
Associazione Nazionale Notifiche Atti
Codice fiscale: 93164240231
P.IVA: 03558920231

Causale: Corso San Pietro 2008
(*) Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni,

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.
L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo articolo a cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso e l’invio via fax del modulo di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:
Commissario Capo Lazzaro Fontana
Comandante del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale
di Quattro Castella ed Albinea
Capo Settore Ufficio Messi Notificatori

PROGRAMMA

Nozioni generali
Cos’è una notifica
La copia conforme all’originale
Richiedente – intermediario e consegnatario/destinatario
Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale
Tempi e luoghi delle notificazioni
Nullità delle notificazioni
Le responsabilità del Messo Notificatore
Modifiche effettuate dall’art. 174 del D. Lgs. 196/2003 (Privacy)

Il procedimento di notificazione
La relata di notifica – valore della stessa
La notifica a mani proprie
Le notifiche tramite terzi
Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei terzi
Le notifiche agli assenti
I vari momenti di perfezionamento della notifica
Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio delle notifiche
Deposito degli atti nella Casa Comunale

Notifiche particolari
Le notifiche previste dall’art. 14 della L. 689/1981
Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.
Le notifiche previste dall’articolo 6 della L 241/1990
Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)
Le notifiche attraverso il servizio postale (L.890/1982)
Le notifiche dei tributi locali
Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973
Le novità della legge finanziaria per il 2007 (L. 27/12/2006 n. 296)
– L’individuazione dei messi notificatori ivi previsti
– L’obbligatorietà dei corsi abilitanti

Rimborso spese di notifica (L. 03/08/1999 n. 265 e DM 03/10/2006 n. 254)
Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le seguenti ultime novità in materia di notificazioni

– D. Lgs 196/2003 (Privacy)
– D. L. 14/03/2005 n. 35 convertito nella L. 14/05/2005 n. 80 (Notifiche postali)
– L. 28/12/2005 n. 263 ( art 2) (Modifiche C.P.C.)
– D. L. 30/12/2005 n. 271 (art 2) – non convertito (ma sostituito dalla L. 23/02/2006 n. 51 – art 39 quater) (Decorrenza Modifiche C.P.C.)
– D. L. 04/07/2006 n. 223 convertito nella L. 04/08/2006 n. 248 (art. 37 comma 27) (Modifiche Notifiche Fiscali)
– L. 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007 – art. 1 commi 158-159-160)(Messo “aggiuntivo”)

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line su questo sito web nell’area Attività a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso e l’invio via fax del modulo di adesione al corso per conferma.


Nuovo contratto a tempo determinato e mansioni equivalenti

A due mesi dall’entrata in vigore della legge di attuazione del pacchetto welfare, la n. 247 del 2007, continua ad essere al centro del dibattito la modifica al d.lgs. 368/2001 che ha limitato a 36 mesi la durata massima del rapporto di lavoro in caso di successione di contratti a tempo determinato, con esclusione dei contratti dei dirigenti (per i quali rimane il limite massimo quinquennale) e di quelli relativi alle attività stagionali e ad altre attività ancora da individuarsi. C’è chi ha parlato di una vera e propria rivoluzione. Di certo non si può negare che siamo di fronte a una cambiamento importante. In primis, perché la legge 247/07 ha voluto ribadire con fermezza il principio secondo cui il contratto a tempo indeterminato rappresenta la regola e quello a tempo determinato, invece, l?eccezione (art. 1 d.lgs. 368/01, così come modificato dalla legge 247/07). In secondo luogo, perché la nuova legge ha introdotto una disciplina decisamente più restrittiva, al fine di limitare l’utilizzo dei contratti a termine da parte dei datori di lavoro. Soffermiamoci su questo secondo aspetto. In base all’art. 5 del d.lgs. 368/2001 che disciplina i contratti a tempo determinato, nell’ipotesi di successione di più contratti, tra la fine del vecchio contratto e l’inizio del nuovo è necessario rispettare un intervallo di tempo fissato in 10 giorni per i contratti di durata inferiore a 6 mesi e in 20 giorni per quelli che superano i 6 mesi. Se il periodo minimo di interruzione non viene rispettato, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato. La nuova legge, lasciando invariata tale disposizione, ha previsto che è nel caso in cui si susseguano più contratti a termine è il rapporto di lavoro non può durare complessivamente più di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, “indipendentemente” dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro (art. 5 d.lgs. 368/01, comma 4 bis introdotto dalla legge 247 /07). Alla luce della nuova normativa è che si applica a tutti i contratti stipulati dal 1 gennaio 2008, data di entrata in vigore della legge è il superamento di siffatto limite comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Non è mancato chi ha riflettuto sul significato ambivalente che potrebbe essere attribuito all’avverbio “indipendentemente” contenuto nel testo di legge. Tuttavia, se tale avverbio fosse diretto ad escludere e anziché comprendere e i periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, la nuova normativa si svuoterebbe di significato e perderebbe la sua evidente finalità limitativa. Nessun dubbio, dunque: i contratti di lavoro a tempo determinato non possono superare complessivamente i 36 mesi, compresi sia eventuali periodi di proroga sia eventuali intervalli di tempo tra un contratto e l’altro. A una condizione, però. E cioè, che si tratti di contratti per lo svolgimento di “mansioni equivalenti”. Diversamente, la nuova disciplina non trova applicazione e la durata del rapporto di lavoro può legittimamente superare i 36 mesi. Tale aspetto, espressamente previsto dal legislatore, è passato in secondo piano di fronte alla più eclatante novità relativa al limite massimo di durata. Eppure non è da sottovalutare, dal momento che è almeno a prima vista e potrebbe apparire come un espediente per eludere le nuove norme di legge. Secondo la giurisprudenza, il concetto di “equivalenza” delle mansioni deve essere valutato in concreto, tenendo conto non solo della posizione oggettiva del lavoratore all’interno del contesto organizzativo e produttivo dell’impresa, ma anche del profilo soggettivo e del bagaglio professionale del lavoratore stesso. Infatti, sussiste equivalenza quando le mansioni, ancorché diverse, si trovino in linea con le capacità professionali e le attitudini acquisite dal lavoratore nel corso della propria esperienza lavorativa. In altre parole, il concetto di “equivalenza” delle mansioni non necessariamente coincide con quello di “identità”: mansioni equivalenti possono essere anche mansioni tra loro differenti (per tutte, Cass., Sez. Lav., n. 10091/2006). Posto quanto sopra, al datore di lavoro non basterà, dunque, adibire il lavoratore a mansioni diverse per non doversi attenere ai nuovi limiti di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato. Tuttavia, al di là dal significato e dalla portata della nozione di “equivalenza”, la nuova normativa prevede la possibilità di superare il limite temporale di 36 mesi mediante la sottoscrizione e davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro e alla presenza di un rappresentante sindacale e di un nuovo contratto a termine, la cui durata massima è stabilita dalle organizzazioni sindacali di datori e lavoratori. Tale deroga è però concessa al datore di lavoro una sola volta, come se il legislatore volesse rimarcare e se mai ce ne fosse bisogno è la ratio della nuova legge: incentivare l’occupazione nell’attuale Mercato del lavoro e rilanciare la competitività delle imprese.


Rinnovato il contratto dei lavoratori degli enti locali

L’aumento medio mensile è di 101 euro. Il contratto riguarda 600 mila lavoratori. I sindacati e Aran hanno quindi siglato l’accordo per questo comparto del pubblico impiego relativo al biennio 2006-2007 .


Principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti degli Enti locali

Il Consiglio di Stato con tale sentenza ribadisce “il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti degli Enti locali, fissato dall’art. 19 D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191, ai dipendenti comunali con la qualifica di messo non spetta alcun compenso aggiuntivo per l’attività di notificazione di atti richiesta al Comune dall’Amministrazione finanziaria, rientrando tali funzioni tra gli ordinari compiti d’ufficio spettanti ai detti dipendenti (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, – 25 gennaio 2003 n. 117 e 15 aprile 2000 n. 421)”.

Leggi: Consiglio di Stato Sentenza n. 493 del 12 febbraio 2008


Corso di aggiornamento Montecchio Emilia

Corso di aggiornamento Montecchio Emilia 2008

Facendo seguito a diverse sollecitazioni pervenute dai colleghi della Polizia Municipale abbiamo completato il programma del corso già inoltrato agli inizi di febbraio con una lezione aggiuntiva (GRATUITA) sulle notifiche da effettuarsi con la particolare procedura prevista dal Codice di Procedura Penale.

In particolare la lezione supplementare si terrà mercoledì 26/03/2008, stesso luogo delle precedenti.
Nell’area Iniziative/Formazione i dettagli.


Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile – Sentenza del 19 febbraio 2008, n. 4061

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente

Dott. MAIORANO Francesco Antonio – Consigliere

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere

Dott. DE MATTEIS Aldo – rel. Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.B., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO Giuseppe Sante, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBARELLO GIORGIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso gli avvocati LA PECCERELLA Luigi, RASPANTI RITA, che lo rappresentano e difendono giusta PROCURA IN ATTI DEL 13/10/2005, REP. N. 69201, Notaio Tuccari di Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/05 della Sezione distaccata di Corte d’Appello di BOLZANO, depositata il 28/04/05, r.g.n. 73/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/12/07 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;

udito l’Avvocato ALBARELLO;

udito l’Avvocato RASPANTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La questione di diritto oggetto del presente giudizio è se le comunicazioni di cancelleria ex 136 c.p.c., possano essere validamente effettuate attraverso e-mail con risposta di conferma, documentate dalla relativa stampa cartacea.

La causa è iniziata con ricorso del Sig. I.B. del 13 novembre 2002 avanti al giudice del lavoro per ottenere la condanna dell’Inail alla corresponsione di rendita per inabilità per infortunio sul lavoro subito il 29 giugno 2000. Dopo la costituzione dell’Inail, essendo stata l’udienza di assunzione delle prove orali rinviata per impedimento del giudice, il cancelliere ha comunicato la data della nuova udienza “per gli stessi incombenti” a mezzo di due e- mail, destinate all’indirizzo di posta elettronica dei difensori delle parti, con conferma della ricezione, secondo la procedura convenuta tra la Corte d’Appello di Trento ed il locale Consiglio dell’Ordine degli avvocati, all’indirizzo e-mail comunicato dallo stesso avvocato al Consiglio dell’Ordine e da questo alla Corte d’Appello. Non avendo la parte ricorrente intimato i propri testi, la causa veniva istruita con il solo teste di parte resistente e decisa con il rigetto della domanda.

L’appello dell’ I. è stato respinto dalla Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza 27/28 aprile 2005 n. 18, che ha altresì condannato l’appellante soccombente alle spese del grado.

Il giudice di appello ha preliminarmente individuato il fatto, qualificandolo pacifico: la comunicazione di cancelleria risulta pervenuta allo studio professionale del difensore di parte ricorrente in modalità elettronica e, con la stessa modalità, è stata data risposta di ricezione, di che risulta conservata in atti la documentazione cartacea.

A tale fatto ha applicato i seguenti criteri decisori:

1. il principio di libertà delle forme con le quali la comunicazione disciplinata dall’art. 136 c.p.c., può essere effettuata;

2. il raggiungimento dello scopo della comunicazione, dimostrato sia dal messaggio di conferma, dato non in automatico, ma con il comando volontario “rispondi”, sia dalla presenza del difensore all’udienza di assunzione delle prove;

3. la disciplina legislativa specifica sulle comunicazioni di cancelleria con il mezzo elettronico.

Analizzate le singole fonti normative (L. n. 59 del 1997, art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 6, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, artt. 2 e 6), il giudice di appello ha distinto tra requisiti del documento informatico per i quali è richiesta la sottoscrizione con firma digitale, e comunicazione con biglietto di cancelleria, che non è un documento informatico ma una semplice modalità di trasmissione telematica, per la quale va seguita la disciplina appositamente prevista dal cit. D.P.R. n. 123 del 2001, art. 6, con distinzione già recepita dal D.P.R. n. 513 del 1997, art. 12. Ha infine rilevato che nella fattispecie in esame vi è addirittura un passaggio in più che garantisce la realizzazione dello scopo legale della procedura, e cioè una risposta non in automatico ma intenzionalmente generata dal computer destinatario a mezzo del tasto “rispondi” del programma di ricezione e scarico della corrispondenza elettronica.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’ I., con unico articolato motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c., e note d’udienza.

L’Istituto intimato si è costituito con controricorso, resistendo.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, artt. 6 e 8; D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 25; D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137;

D.Lgs. 23 febbraio 2002, n. 10, ripropone l’argomento, già esaminato e respinto dalla sentenza impugnata, secondo cui anche la comunicazione di cancelleria ai sensi dell’art. 136 c.p.c., richiede la firma digitale.

Il motivo non è fondato.

La sentenza impugnata risulta corretta nel suo doppio percorso argomentativo, quello che trova fondamento nella disciplina codicistica, e quello basato sull’esegesi della legislazione speciale.

1. L’art. 136 c.p.c., nel testo vigente al tempo dei fatti di causa, disponeva: “1. Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti….; 2. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o notificato dall’ufficiale giudiziario”. L’art. 45 disp. att. c.p.c., precisa poi che il biglietto si compone di due parti uguali, una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l’altra deve essere conservata nel fascicolo d’ufficio. In questa parte che viene inserita nel fascicolo d’ufficio deve essere estesa la relazione di notificazione dell’ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario.

Questa Corte ha già esaminato la questione di diritto se la comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria debba avere luogo nelle forme specificate dall’art. 136 c.p.c. e art. 45 disp. att. c.p.c., o possa viceversa avere rilievo anche la conoscenza del provvedimento acquisita per altra via. Ha statuito, con orientamento antico e costante, fatto proprio dalle Sezioni Unite, che si possono ammettere forme equipollenti a quelle stabilite dall’ordinamento (volte a garantire in via generale la conoscenza di un atto al fine dell’osservanza dei termini di decadenza relativi), ogni qual volta ci sia un’attività del cancelliere, sia assicurata la completa conoscenza della comunicazione da parte del destinatario, nonché la certezza della data (Cass. sez. un., 10 giugno 1998, n. 5761, in motivazione; per l’enunciazione dello stesso principio in apicibus Cass. 21 novembre 2006 n. 24742; Cass. 15 febbraio 2006 n. 3286). La declinazione in concreto di tali elementi essenziali risente della diversità delle fattispecie. La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto validi equipollenti: il “visto per presa visione” apposto dal procuratore o da suo incaricato sull’originale del biglietto di cancelleria predisposto per la comunicazione o sul provvedimento del giudice (Cass. 16 giugno 2004 n. 11319; Cass. 29 aprile 2002 n. 6221; Cass. 29 ottobre 1998 n. 10791; Cass. 12 settembre 1992 n. 10422); l’inserimento, ad opera del cancelliere, nel verbale d’udienza, del decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico, e la verbalizzazione dell’impegno della parte a corrispondere la somma liquidata (Cass. 26 giugno 2006 n. 14737); la dichiarazione resa nella cancelleria di aver preso visione dell’atto e di rinunciare alla relativa comunicazione (Cass. 20 ottobre 2005 n. 20279).

In tutte le fattispecie esaminate rileva un elemento volontaristico, e cioè l’accettazione da parte del procuratore nella forma equipollente, accettazione che tiene luogo nella sottoscrizione prevista dall’art. 45 disp. att. c.p.c..

In altre fattispecie viene posto in rilievo il raggiungimento dello scopo della comunicazione, come in quella esaminata da Cass. 12 febbraio 2000 n. 2068, che ha ritenuto valido equipollente il rilascio al creditore, su sua richiesta, di copia autentica del decreto con il quale il giudice delegato aveva fissato l’udienza per la comparizione delle parti e stabilito il termine per la notifica del provvedimento al curatore, in quanto tutto ciò comporta la effettiva presa di conoscenza, da parte del creditore stesso, del decreto “de quo”, ancorché non comunicato dal cancelliere a norma dell’art. 136 cod. proc. civ., qualora risulti che l’atto abbia raggiunto il suo scopo per avere il creditore immediatamente utilizzato il detto decreto chiedendone la notificazione al curatore del fallimento.

Posto il principio volontaristico che precede, la comunicazione da parte dell’avvocato del proprio indirizzo e-mail all’Ordine, per la successiva comunicazione alla Corte d’Appello, secondo la procedura prevista dall’accordo tra la Corte d’Appello di Trento ed il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, costituisce: a) adesione del professionista alla convenzione, b) consenso acchè la comunicazione di cancelleria gli sia effettuata con tale modalità; c) garanzia che all’indirizzo dato il messaggio di cancelleria sarà letto dall’avvocato stesso o da altra persona addetta allo studio (sulla nozione di destinatario ai fini dell’art. 136 c.p.c., e sulla sufficienza che la comunicazione pervenga a collaboratore del destinatario addetto allo studio: Cass. 25 settembre 2000 n. 12666, Cass. 14 aprile 1996 n. 332).

La risposta, non in automatico, di aver ricevuto la comunicazione garantisce la certezza richiesta dall’art. 136 c.p.c..

La procedura di comunicazione seguita risulta pertanto corretta sulla semplice base codicistica, e, con ogni evidenza, volta a realizzare l’obiettivo di cui all’art. 111 Cost., comma 2, inserito dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1992 n. 2. 2. La procedura prevista da tale convenzione risulta corretta anche alla luce della legislazione speciale sul tema.

Come correttamente ricordato dalla sentenza impugnata, già la L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 15, comma 2 (Delega al governo per la riforma della pubblica amministrazione), disponeva che “gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”, rimandando poi per la determinazione de “i criteri e le modalità di applicazione del presente comma” a specifici regolamenti; e il D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 6, menziona l’amministrazione della giustizia tra i soggetti pubblici destinati ad utilizzare i sistemi informativi automatizzati, sia pure con la riserva di particolari modalità di applicazione.

Il Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti è stato emanato con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, ed è il testo fondamentale che interessa la questione oggetto della presente causa.

Tre sono le norme principali che sorreggono la tesi della sentenza impugnata sulla distinzione tra documenti informatici a firma digitale e comunicazioni telematiche di cancelleria: l’art. 2:

“l’attività di trasmissione, comunicazione o notificazione, dei documenti informatici è effettuata per via telematica attraverso il sistema informatico civile, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 6;

l’art. 4, comma 3: “Ove dal presente regolamento non è espressamente prevista la sottoscrizione del documento informatico con la firma digitale, questa è sostituita dall’indicazione del nominativo del soggetto procedente prodotta sul documento dal sistema automatizzato, a norma del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2; l’art. 6: “Le comunicazioni con biglietto di cancelleria, nonché la notificazione degli atti, quest’ultima come documento informatico sottoscritto con firma digitale, possono essere eseguite per via telematica, oltre che attraverso il sistema informatico civile, anche all’indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell’art. 7”.

E’ evidente la contrapposizione, contenuta nell’art. 6, tra notificazione degli atti effettuata con firma digitale attraverso il sistema informatico civile, e comunicazioni con biglietto di cancelleria eseguita all’indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell’art. 7, secondo il quale ai fini delle comunicazioni e delle notificazione ai sensi dell’art. 6, l’indirizzo elettronico del difensore è unicamente quello comunicato dal medesimo al Consiglio dell’Ordine.

Altre norme del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, concorrono alla medesima conclusione: l’art. 3, commi 2 e 3, per i quali al sistema informatico civile possono accedere attivamente soltanto i difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari, e non altri soggetti; le varie norme che, in attuazione dell’art. 4, comma 3 cit., precisano quali atti devono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma digitale (art. 6 per le notificazioni, art. 10 per la procura alle liti, art. 11 per l’iscrizione al ruolo, art. 15 per il deposito della relazione del C.T.U., art. 17 per la trasmissione della sentenza).

Infine la L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, n. 1, lett. b, modificando leggermente la formula dall’art. 136 c.p.c., comma 2 (“Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica”), evidenzia la distinzione di ruoli e di modalità di comunicazione tra il cancelliere e l’ufficiale giudiziario. Ed il terzo comma dell’art. 136, introdotto dalla Legge citata (“Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi”), nel ribadire la distinzione tra documenti informatici e teletrasmessi, rinvia alla normativa regolamentare sopra citata.

Il carattere sostitutivo della procedura telematica rispetto a quella cartacea prevista dall’art. 136 c.p.c. e art. 145 disp. att. c.p.c.;

la possibilità, ridotta ma effettiva, di malfunzionamento del sistema di trasmissione; la gravità delle conseguenze decadenziali, impongono di ritenere che sia necessaria la risposta manuale di ricevuta con il tasto “rispondi”, e non sufficiente la risposta in automatico “letto” (per identica soluzione, limitatamente alla risposta “ok” del servizio di trasmissione via fax vedi Cass. 25 marzo 2003 n. 4319 e 3286/2006 cit.). Nè argomenti in contrario sembra possano trarsi dallo jus superveniens costituito dal nuovo testo dell’art. 136 c.p.c., comma 3, perché questo rinvia alla normativa regolamentare sopra citata, la quale non disciplina il punto specifico in esame. Né alla materia processuale, specificamente disciplinata dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, è applicabile il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, art. 12 (Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 15, comma 2), per il quale il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all’indirizzo elettronico da questi dichiarato.

Poiché nel caso di specie il destinatario della comunicazione ha dato la risposta per ricevuta non in automatico, la comunicazione risulta validamente effettuata.

Si deve conclusivamente enunciare il seguente principio di diritto, in relazione alla fattispecie di causa: “E’ valida la comunicazione di cancelleria ex art. 136 c.p.c., effettuata per e-mail all’indirizzo elettronico comunicato dal difensore al proprio Consiglio dell’Ordine e da questi alla Corte d’Appello competente, a norma del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, artt. 2, 4, 6, del quale il destinatario ha dato risposta per ricevuta non in automatico, documentata dalla relativa stampa cartacea”.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 253, 257 e 421 c.p.c.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione. Censura la sentenza impugnata per non aver ammesso le domande all’unico teste e non avere delibato le richieste della difesa del ricorrente; e per non aver ammesso la consulenza medica sugli esiti dell’infortunio.

Il motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo; peraltro esso è inammissibile, per difetto di autosufficienza, perché non specifica le circostanze su cui il teste avrebbe dovuto testimoniare, al fine di consentire a questa Corte di apprezzarne la rilevanza.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole della condanna alle spese del grado di appello, deducendo errata applicazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11; rileva che la corte territoriale non ha tenuto conto dei seguenti documenti, ritualmente prodotti: 1. della dichiarazione reddituale prodotta in primo grado;

2. dell’ulteriore dichiarazione reddituale prodotta ed allegata alle note difensive conclusionale del 7 aprile 2005 (documento 5), entrambe attestanti che il ricorrente poteva beneficiare della non soccombenza per le spese processuali. Anche questo motivo è inammissibile, perché non specifica il reddito dichiarato, che avrebbe consentito l’esenzione dalle spese processuali ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326.

Le spese processuali del presente giudizio vengono compensate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 13 novembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2008


Cartelle mute: Sentenza CTR Venezia

Con Sentenza 17 gennaio 2008, n. 49/14/07, la Commissione tributaria regionale Veneto-Venezia ha stabilito, in un ricorso secondo grado, che le cartelle non sottoscritte sono valide, distaccandosi dall’opinione sostenuta dalle Commissioni Provinciali.

In attesa di una previsione normativa che sancisca una sanzione di nullità delle stesse in caso di mancata indicazione del responsabile del procedimento amministrativo, la Commissione tributaria regionale prevede che, eventualmente, si possa configurare una responsabilità disciplinare a carico del capo ufficio.

Il segretario all’economia, riafferma, in una Nota, la necessità di una previsione normativa di nullità delle “cartelle mute” che potrà aver luogo in fase di approvazione dell’emendamento presentato al decreto milleproroghe.


Corso di aggiornamento Montecchio Emilia 5-12-19-26 marzo 2008

Corso di Aggiornamento per Messi Notificatori e Agenti di Polizia Municipale

Mercoledì 5 marzo 2008
Orario 9:00- 13:00 / 14:00 – 17:00

Mercoledì 12 marzo 2008
Orario 9:00 – 12:00

Mercoledì 19 marzo 2008
Orario 14:00 – 17:00

Mercoledì26 marzo 2008
Orario 14:00 – 17:00

Comune di Montecchio Emilia (RE)

Il Castello
Sala Della Rocca
Montecchio Emilia (RE)

Con il patrocinio del Comune di Montecchio Emilia

Quote di partecipazione al corso:
Soci A.N.N.A.: € 130,00 (Iscritti alla data del 31.12.2007 con rinnovo anno 2008 al 31.01.2008) (*) (**)
Non iscritti ad A.N.N.A.: € 200,00 la quota è comprensiva dell’iscrizione all’Associazione (*) (**)
Solo frequenza al Corso: € 250,00 oltre I.V.A (*) (**)

La quota di iscrizione dovrà essere versata, al netto delle spese bancarie e&o postali, tramite:
Conto Corrente Postale n. 55115356
Conto Corrente Bancario:
Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane])

Intestato a:
Associazione Nazionale Notifiche Atti
Codice fiscale: 93164240231
P.IVA: 03558920231

Causale: Corso Montecchio 2008
(*) Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni,

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.
L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo articolo a cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso e l’invio via fax del modulo di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:
Fontana Lazzaro
Commissario Capo Lazzaro Fontana
Comandante del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale
di Quattro Castella ed Albinea
Capo Settore Ufficio Messi Notificatori

PROGRAMMA

1° giorno 7 ore mercoledì 05/03/2008 (Orario 9:00- 13:00 = 14:00 – 17:00)

Nozioni generali

Cos’è una notifica
La copia conforme all’originale
Richiedente – intermediario e consegnatario/destinatario
Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale
Tempi e luoghi delle notificazioni
Nullità delle notificazioni
Le responsabilità del Messo Notificatore
Modifiche effettuate dall’art. 174 del D. Lgs. 196/2003 (Privacy)

Il procedimento di notificazione

La relata di notifica – valore della stessa
La notifica a mani proprie
Le notifiche tramite terzi
Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei terzi
Le notifiche agli assenti
I vari momenti di perfezionamento della notifica
Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio delle notifiche
Deposito degli atti nella Casa Comunale

Risposte a quesiti

2° giorno 3 ore (mercoledì 12/03/2008 ore 09,00 = 12,00)

Notifiche particolari

Le notifiche previste dall’art. 14 della L. 689/1981
Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.
Le notifiche previste dall’articolo 6 della L 241/1990
Le notifiche alle società (previste dal CPC)
Le notifiche attraverso il servizio postale
Le notifiche dei tributi locali
Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 612/1973
Le novità della legge finanziaria per il 2007 (L. 27/12/2006 n. 296)
– L’individuazione dei messi notificatori ivi previsti
– L’obbligatorietà dei corsi abilitanti

Risposte a quesiti

3° giorno 3 ore (mercoledì 19/03/2008 ore 14,00 = 17,00)

Rimborso spese di notifica (L. 03/08/1999 n. 265 e DM 03/10/2006 n. 254)
Presentazione modulistica e casi pratici.

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le seguenti ultime novità in materia di notificazioni

– D. Lgs 196/2003 (Privacy)
– D. L. 14/03/2005 n. 35 convertito nella L. 14/05/2005 n. 80 (Notifiche postali)
– L. 28/12/2005 n. 263 ( art 2) (Modifiche C.P.C.)
– D. L. 30/12/2005 n. 271 (art 2) – non convertito (ma sostituito dalla L. 23/02/2006 n. 51 – art 39 quater) (Decorrenza Modifiche C.P.C.)
– D. L. 04/07/2006 n. 223 convertito nella L. 04/08/2006 n. 248 (art. 37 comma 27) (Modifiche Notifiche Fiscali)
– L. 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007 – art. 1 commi 158-159-160)(Messo aggiuntivo)

Facendo seguito a diverse sollecitazioni pervenute dai colleghi della Polizia Municipale abbiamo completato il programma del corso già inoltratovi agli inizi di febbraio con una lezione aggiuntiva (GRATUITA) sulle notifiche da effettuarsi con la particolare procedura prevista dal Codice di Procedura Penale.
In particolare la lezione supplementare che si terrà mercoledì 26/03/2008, stesso luogo delle precedenti (orario non ancora completamente definito), avrà come oggetto il seguente:
4° lezione 3 ore (mercoledì 26/03/2008) (Orario 14:00 – 17:00)
Programma:
Autentica delle firme
Autentica delle firme per persone non deambulanti a domicilio

Le notifiche penali:
Organi e forma delle notificazioni penali
Notifiche urgenti
Notifiche disposte dal Giudice
Notifiche disposte dal Pubblico Ministero
Notifiche all’imputato detenuto
Notifiche all’imputato non detenuto
Ulteriori accessi per le notificazioni (art. 59 norme di att. C.P.P.)
Le comunicazioni previste dai commi 3 ed 8 dell’art. 157 C.P.P.)
Notifica in caso di irreperibilità
Decreto di irreperibilità
Notifiche all’imputato evaso o latitante
Notifiche all’imputato interdetto o infermo di mente
Notificazioni ad altri soggetti coinvolti nel processo penale
Domicilio dichiarato/eletto etc. per le notificazioni
Notificazioni a mezzo posta
Relata di notifica
Nullità delle notificazioni
Sanatoria delle nullità delle notificazioni

La lezione aggiuntiva (cioè la 4a), per chi è già iscritto o si iscriverà al corso, è GRATUITA.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line su questo sito web nell’area Attività a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso e l’invio via fax del modulo di adesione al corso per conferma.


Cons. Stato Sez. V, 12-02-2008, n. 493

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 5196/1999, proposto da P.B., L.B., I.B., R.B., R.B., L.B., D.C., A.C., S.C., C.C., M.G.D.M., E.D.C., V.F., G.M.F., F.A., N.F., B.F., A.F., D.L., M.M., S.M., P.M., E.N., M.P., P.P., A.R.S., P.T., A.T., S.Z., rappresentati e difesi dagli Avvocati Gilberto Gualandi e Federico Gualandi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del Dott. Gian Marco Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, Palazzo IV, scala B.

CONTRO

il comune di Bologna, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avvocati Luisa Simoni, Annamaria Capello Castagna e Prof. Giorgio Stella Richter, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Orti della Farnesina, n. 126.

Nonché contro il Ministero delle finanze, non costituito in giudizio.

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Seconda, 21 ottobre 1998, n. 346.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 23 ottobre 2007, il Consigliere Marco Lipari;

Uditi GLI AVV.TI Saporito per delega di Gualandi e Sanino per delega di Stella Richter, come da verbale di udienza;

Svolgimento del processo
1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dagli attuali appellanti, e da altri 3 ricorrenti, dipendenti del comune di Bologna, volto all’accertamento del loro diritto ad ottenere la corresponsione del compenso per gli atti notificati a richiesta dell’amministrazione finanziaria dello Stato.

2. Gli appellanti ripropongono e sviluppano gli argomenti difensivi disattesi dal tribunale.

3. Il comune resiste al gravame.

Motivi della decisione
1. Gli appellanti, ricorrenti in primo grado, sono dipendenti del comune di Bologna, inquadrati nella IV qualifica funzionale, con il profilo professionale di “addetto al servizio di notificazione degli atti”, nell’Area giuridica e amministrativa.

2. In tale veste rivendicano il diritto al compenso per l’effettuazione delle notifiche di atti nell’interesse dell’amministrazione finanziaria dello Stato, pari a lire tremila per ogni atto.

3. L’appello è infondato.

4. Infatti, il principio di omnicomprensività della retribuzione impedisce di attribuire compensi aggiuntivi per lo svolgimento di attività lavorative comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici.

5. In tale ambito si colloca anche l’attività di notificazione svolta dai messi comunali nell’interesse dell’amministrazione finanziaria, tenendo conto della evoluzione dell’ordinamento.

6. Il Collegio è consapevole della decisione della Sezione, 20 ottobre 1994, n. 1183, la quale ha affermato la sussistenza del diritto dei dipendenti comunali messi notificatori ad ottenere un compenso aggiuntivo per l’espletamento del servizio delle notificazioni, qualificato come aggiuntivo e autonomamente disciplinato, quanto all’aspetto retributivo.

7. Detta pronuncia, tuttavia, si riferisce ad un contesto ordinamentale e temporale, nel quale il principio della onnicomprensività retributiva e della contrattualizzazione della disciplina dei compensi spettanti al personale non era ancora completamente attuato.

8. In ogni caso, poi, occorre considerare con attenzione anche il quadro mansionario concretamente attribuito, di volta in volta, ai dipendenti addetti al servizio di notificazione. In tale prospettiva, non può essere trascurato che le attività assegnate agli attuali appellanti consistono proprio “nella funzione di notificazione degli atti di pertinenza del comune e nelle altre incombenze spettanti per legge e per regolamento al messo comunale”.

9. Non risulta smentita, poi, l’affermazione del comune di Bologna, secondo il quale anche la notificazione degli atti nell’interesse dell’amministrazione finanziaria dello Stato si svolge nel normale orario di ufficio e mediante l’utilizzo degli strumenti organizzativi messi a disposizione dall’amministrazione.

10. Numerose disposizioni succedutesi nel tempo, poi, hanno evidenziato la sussistenza del dovere istituzionale dei messi comunali di effettuare le prescritte attività di notifica anche in relazione agli atti di competenza dell’amministrazione finanziaria (fra le tante: art. 32 del D.P.R. n. 636/1972; art. 60 del D.P.R. n. 600/1973.

11. Solo il quadro normativo preesistente al 1979 permetteva il riconoscimento, in favore dei messi comunali, di un compenso aggiuntivo per ogni atto dell’Amministrazione finanziaria notificato. Vi erano, infatti, almeno tre disposizioni che portavano a tale conclusione:

– l’art. 1 della legge 27 febbraio 1955 n. 83, che riconosceva ai messi comunali un compenso di lire 25 per ogni atto notificato ad istanza dell’Amministrazione finanziaria;

– l’art. 1 della legge 24 febbraio 1971 n. 114, che elevava a lire 50 o a lire 100 il compenso per le dette notifiche);

– l’art. 1 della legge 10 maggio 1976 n. 249, che fissava il compenso in una misura variabile da lire 500 a lire 750, a seconda della classe demografica del comune.

12. Successivamente, le tre disposizioni richiamate sono state superate, per abrogazione implicita o esplicita.

13. In particolare, l’art. 19, comma 4, del D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191 ha espressamente stabilito che “al personale dipendente degli Enti locali di cui all’art. 1 compete esclusivamente la retribuzione annua lorda derivante dal trattamento economico di livello e dalla progressione economica orizzontale, inglobante qualsiasi retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale ad eccezione del compenso per lavoro straordinario, dell’indennità di missione e trasferimento, dell’indennità per la funzione di coordinamento di cui all’art. 24, del compenso per servizio ordinario notturno e festivo nonché delle indennità per maneggio valori, per radiazioni ionizzanti e per profilassi antitubercolare da determinare con le modalità di cui al regolamento di attuazione della legge n. 734 del 1973, approvato con D.P.R. n. 146 del 1975, e successive modificazioni, nonché con le modalità previste dalla legge n. 310 del 1953”,

14. Mediante tale norma è stata cristallizzato esplicitamente il principio di onnicomprensività del trattamento economico del personale degli enti locali, con la conseguente abrogazione di tutte le disposizioni, anche di valore legislativo, prevedenti componenti retributive non rientranti nell’elencazione prevista dall’art. 19, comma 4.

15. Alla modifica del 1979 sono poi seguiti altri due interventi normativi di rilievo. L’art. 4, comma 2, della legge 12 luglio 1991 n. 202 ha abrogato l’art. 4, comma 1, della legge n. 249 del 1976. L’art. 34 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 ha previsto una nuova disciplina, ad efficacia retroattiva, dei compensi di notifica, affermando che “a decorrere dal 27 luglio 1991 e fino all’entrata in vigore della disciplina concernente il riordino dei compensi spettanti ai Comuni per la notificazione degli atti a mezzo dei messi comunali su richiesta di uffici della Pubblica amministrazione, al Comune spetta, ove non corrisposta, la somma di lire tremila per ogni singolo atto dell’Amministrazione finanziaria notificato”.

16. In base a tale norma, il compenso per le notificazioni va corrisposto alle amministrazioni comunali e non già ai dipendenti.

17. Una ulteriore conferma della correttezza di questa interpretazione, deriva dal tenore dell’art. 10 della legge 3 agosto 1999 n. 265, secondo il quale “le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge. Al Comune che vi provvede spetta da parte dell’Amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell’interno e delle finanze”.

18. In tale solco si è inserita la interpretazione giurisprudenziale successiva, che sottolinea il rapporto di immedesimazione organica diretta tra Amministrazione finanziaria e singolo messo notificatore.

19. In particolare, in sede interpretativa giurisprudenziale si è chiarito che:

– il diritto dei messi notificatori al compenso per gli atti notificati a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, previsto da specifiche norme di legge, è stato soppresso dall’art. 19 del D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191; peraltro la disposizione dell’art. 34 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 – concernente il riordino dei compensi spettanti ai Comuni per la notificazione degli atti a mezzo dei messi comunali su richiesta di uffici della Pubblica amministrazione – prevede come unica destinataria l’Amministrazione comunale, con la conseguenza che deve essere esclusa, almeno a livello implicito, qualsiasi volontà legislativa di attribuire un particolare compenso per ogni atto notificato al singolo messo comunale (cfr. T.A.R. Basilicata 13 luglio 2004 n. 725 e T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 20 settembre 2001 n. 5415 e 10 maggio 2000 n. 2343);

20. In senso analogo, la giurisprudenza ha affermato che, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti degli Enti locali, fissato dall’art. 19 D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191, ai dipendenti comunali con la qualifica di messo non spetta alcun compenso aggiuntivo per l’attività di notificazione di atti richiesta al Comune dall’Amministrazione finanziaria, rientrando tali funzioni tra gli ordinari compiti d” ufficio spettanti ai detti dipendenti (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, – 25 gennaio 2003 n. 117 e 15 aprile 2000 n. 421);

21. Ancora, si è stabilito che, in tema di notifica degli avvisi di accertamento tributario, qualora l’Amministrazione finanziaria, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 600 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, richieda al Comune di provvedere all’incombente a mezzo di messi comunali, si instaura, tra Amministrazione statale ed Ente locale, un rapporto di preposizione gestoria che deve essere qualificato come mandato ex lege, la cui violazione costituisce, se del caso, fonte di responsabilità esclusiva a carico del Comune, non essendo ravvisabile l’instaurazione di un rapporto di servizio diretto tra Amministrazione finanziaria e messi comunali, che operano alle esclusive dipendenze dell’ Ente territoriale (cfr. T.A.R. Veneto 22 agosto 2002 n. 4508);

22. Infatti, deve escludersi che tra i messi comunali e l’Amministrazione richiedente la notifica corra un rapporto diretto (Cass., SS.UU., 6 giugno 1997 n. 5069, Cass. 16 giugno 1998 n. 5987 e T.A.R. Toscana, Sez. I, 14 novembre 1997 n. 527).

23. Da ultimo, appare significativa la circostanza che sia intervenuto, in epoca successiva, un nuovo assetto della materia, costituito dall’art. 54 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, secondo il quale i messi notificatori sono stati destinatari del compenso pari al 35% degli introiti per le notifiche.

24. Tale evenienza conferma come sia indispensabile, per il riconoscimento della pretesa indennità in favore del personale dipendente, una norma specifica che lo consenta.

25. È appena il caso di osservare che le recenti decisioni della IV Sezione (19 febbraio 2007, n. 850 e 14 febbraio 2006, n. 604), citate dagli appellanti, non alterano la conclusione raggiunta, perché esse si limitano ad affermare la persistente vigenza dell’obbligo dell’amministrazione finanziaria di corrispondere ai comuni un compenso per l’effettuazione delle notifiche, senza prendere alcuna esplicita posizione sulla fondatezza della pretesa economica fatta valere dai dipendenti.

26. Al riguardo, è necessario chiarire che, contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, le somme liquidate dall’amministrazione finanziaria non sono incassate dal comune di Bologna “senza titolo”. Infatti, dette somme sono destinate a compensare, almeno in parte, il servizio erogato dall’ente locale a vantaggio dell’amministrazione statale.

27. Ma ciò non significa affatto che si tratti di somme destinate alla retribuzione dei singoli messi comunali.

28. In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

29. Le spese possono essere compensate, considerando la complessità delle questioni giuridiche trattate.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge l’appello, compensando le spese;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 ottobre 2007, con l’intervento dei signori:

RAFFAELE CARBONI Presidente

MARCO LIPARI – Consigliere Estensore

CARO LUCREZIO MONTICELLI – Consigliere

MARZIO BRANCA – Consigliere –

NICOLA RUSSO – Consigliere


Cassazione: principi di diritto in merito alla prova di notificazione a mezzo posta

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, investite di “una questione di massima di particolare importanza”, hanno espresso, in una recente sentenza (Sent. n. 627/2008), i seguenti principi di diritto in merito alla prova di notificazione a mezzo posta: “- la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità” di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio; – l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione (art. 379 c.p.c.), ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio (art. 380 bis c.p.c.), anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma c.p.c.; in difetto di produzione dell’avviso di ricevimento e in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; -il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza in camera di consiglio può tuttavia domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 180 bis c.p.c., per il deposito dell?avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, primo comma, l. n. 890 del 1982″. Così pronunciando, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile un ricorso, non avendo, nel caso di specie, “l’intimato svolto attività difensiva e (!) i ricorrenti addotto alcuna giustificazione in ordine alla mancata produzione dell?avviso di ricevimento della raccomandata spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale.