Cass. civ., Sez. VI – 5, Ord., (data ud. 17/12/2014) 21/01/2015, n. 1113

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26883-2013, proposto da:

V.C., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Lorenti Francesco, presso lo studio del quale in Roma, alla via Rimini, n. 14, elettivamente domicilia;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia;

– resistente –

avverso la sentenza n. 90/21/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione 21, depositata in data 9 aprile 2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2014 dal consigliere Angelina-Maria Perrino e letta la relazione da lei depositata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

constatata la regolarità delle comunicazioni e sentito l’avv. Francesco Lorenti;

osserva quanto segue.

Svolgimento del processo
La contribuente impugnò un’intimazione di pagamento per imposta di registro ed Invim, sostenendo che non fosse stata preceduta dalla notificazione di alcuna cartella di pagamento. La Commissione tributaria provinciale respinse il ricorso, là dove la Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l’appello, in base al rilievo che era stato notificato ad ufficio diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato. Propone ricorso V.C., per ottenere la cassazione di questa sentenza, affidandolo ad un unico motivo, al quale l’Agenzia non replica con difese scritte, limitandosi a depositare memoria di costituzione.

Motivi della decisione
1 – Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente si duole della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 11 e 12 sostenendo che l’ufficio territoriale Roma (OMISSIS) al quale è stato notificato il ricorso di primo grado rientra nell’articolazione territoriale facente capo alla direzione provinciale (OMISSIS), ufficio controlli di Roma, al quale è stato notificato l’appello.

2. – Il motivo è fondato e va in conseguenza accolto.

2.1. – La Corte, prendendo le mosse dalla sentenza n. 3116 resa dalle sezioni unite in data 14 febbraio 2006, ha chiarito che, in relazione all’agenzia fiscale, tutti i suoi uffici periferici hanno la capacità di stare in giudizio, in via concorrente ed alternativa al direttore, secondo un modello simile alla preposizione institoria disciplinata dagli artt. 2203 e 2204 c.c.; ciò in quanto tali uffici vanno qualificati come organi dell’agenzia che, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza (Cass. 9 aprile 2009, n. 9703).

2.2. – A tanto si è aggiunto che la notificazione ad un ufficio anzichè ad un altro dell’Agenzia delle entrate non è affetta da nullità, trattandosi di un mero errore riguardante l’individuazione dell’ufficio dell’Agenzia territoriale delle entrate deputato a ricevere la notifica (Cass. 16 febbraio 2007, n. 3680).

2.3. -Errore che, se anche sussistente, nel caso in esame non ha prodotto nocumento alcuno, emergendo dalla sentenza impugnata che l’Agenzia si è regolarmente costituita nella fase di appello, spiegando compiutamente le proprie difese.

3. – Il ricorso va in conseguenza accolto, con cassazione della sentenza e rinvio per esame del merito e per la regolazione delle spese ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.
la Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata;

– rinvia per nuovo esame nonchè per la regolazione delle spese ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2015

 


Corso di formazione Asciano (SI) – 10.03.2015

Locandina Asciano 2015LA NOTIFICA ON LINE

Martedì 10 marzo 2015

Comune di Asciano (SI)

MEDIATECA
Via Fiume 8

Orario:  9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00

con il patrocinio del Comune di Asciano (SI)

Quote di partecipazione al corso:

€ 132.00(*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2014 con rinnovo anno 2015 già pagato al 31.12.2014. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.
€ 202.00(*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2015 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 200,00 (*) (**) (***) per il primo partecipante
  • € 150,00 (*) (**) (***) per il secondo partecipante
  • € 65,00 (*) (**) (***) per il terzo e oltre partecipante
  • Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2015 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie e/o postali,   comprensive  dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Banco Posta di Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Asciano2015 o numero fattura
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993 – comprensivo di  € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Fontana Lazzaro

  • Coord. Messi Comunali dell’Unione Colline Matildiche (RE)
  • Membro della Giunta Esecutiva  di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

· Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

· Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • “Legge di Stabilità” 2013 (L. 228/2012)
  • Art. 149 bis c.p.c.

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • · La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

· Il diritto “all’oblio”

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione al Corso.

Vedi: Attività di formazione anno 2015

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Asciano 2015

Vedi: Immagini del Corso di formazione

Vedi: Video del Corso di formazione

Scarica: Documentazione fiscale

  1. Dichiarazione DURC
  2. Dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti, L. 136/2010
  3. Documento d’Identità personale del Legale Rappresentante di A.N.N.A.
  4. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
  5. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza

Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici ……

Il documento è informatico se predisposto con software, ricevuto per via telematica o se risulta dall’acquisizione di copia di un «analogico»
Sono pronte le regole tecniche sui documenti informatici: con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 8 del 12 gennaio scorso, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri datato 13 novembre 2014, si è, infatti, completata l’attività normativa necessaria alla completa attuazione del Codice dell’amministrazione digitale. La gestione totalmente dematerializzata dei documenti, compresi quelli delle pubbliche amministrazioni, sin dalla fase della loro generazione, è ora possibile.
Il decreto rappresenta l’ultimo e atteso tassello per garantire lo sviluppo digitale del Paese, sempre più al centro delle attenzioni del Governo sia con i provvedimenti adottati negli ultimi mesi, tra cui i due decreti datati entrambi 3 dicembre 2013 per la conservazione elettronica e il protocollo informatico, ma anche alla luce dell’imminente estensione a tutte le pubbliche amministrazioni, con decorrenza 31 marzo 2015, dell’obbligo di fatturazione elettronica. Senza dimenticare l’avvio dal prossimo mese di aprile dello Spid, il sistema pubblico di identità digitale, che consentirà l’accesso in sicurezza a tutti i siti web che erogano servizi online. Ebbene le regole tecniche sul documento informatico assumono un’importanza fondamentale nella prospettiva di dematerializzazione e semplificazione, individuando e disciplinando le caratteristiche e le procedure di formazione e chiusura del documento informatico, compreso quello amministrativo, ai fini del successivo trasferimento nel sistema di conservazione elettronica ove richiesto dalla natura e dalla tipologia dell’atto. Inoltre, sono chiarite le regole per la generazione delle copie per immagine di un documento analogico, per i documenti informatici e per le copie ed estratti informatici di documenti informatici. Queste ultime disposizioni rilevano anche per la dematerializzazione di documenti e scritture analogici rilevanti a fini tributari e permettono l’attuazione dell’articolo 4 del decreto ministeriale del 17 giugno 2014. Le regole saranno operative dal prossimo 11 febbraio, e cioè dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto, mentre le pubbliche amministrazioni dovranno adeguarsi entro e non oltre agosto 2016. Decorso tale termine, le pubbliche amministrazioni sono obbligate a gestire documenti informatici.
Il documento è informatico non solo se redatto e formato con idonei applicativi software ma anche se risulta dall’acquisizione della copia per immagine di un documento analogico o della copia informatica di un documento analogico. La registrazione informatica di transazioni o la presentazione telematica di dati attraverso moduli e formulari così come la generazione o il raggruppamento di un insieme di dati provenienti da una o più basi dati costituiscono ulteriori modalità di formazione del documento informatico. Analogamente il documento è informatico se ricevuto per via telematica o su supporto informatico. Il documento informatico va poi memorizzato in un sistema di gestione informatica dei documenti o di conservazione.
Una volta formato, il documento deve essere chiuso attraverso l’utilizzo di processi o strumenti informatici al fine di renderlo immodificabile durante le fasi di tenuta, accesso e conservazione. L’immodificabilità di un documento informatico redatto digitalmente, e quindi la sua chiusura, viene ottenuta con la sua sottoscrizione con firma digitale o con firma elettronica qualificata da parte dell’autore, l’apposizione di una validazione temporale, il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa, la memorizzazione su sistemi di gestione documentale con politiche di sicurezza o il versamento a un sistema di conservazione da parte del gestore. Per il documento informatico ricevuto telematicamente oppure risultante dall’acquisizione di un analogico la chiusura coincide invece con la memorizzazione, da parte del gestore, nel sistema di gestione informatica dei documenti o nel sistema di conservazione. Mentre per il documento che deriva dalla registrazione di transazioni informatiche o dall’acquisizione telematica di dati, la chiusura si ha al momento della registrazione dell’esito dell’operazione con misure per la protezione dell’integrità delle basi dati e per la produzione e conservazione dei log di sistema. Alla chiusura del documento informatico deve essere in ogni caso associato un riferimento temporale e i metadati minimi generati durante la formazione quali l’identificativo univoco e persistente, la data di chiusura, l’oggetto, il soggetto che ha formato il documento, l’eventuale destinatario e l’impronta del documento informatico.

Leggi:

DecretoPCM 13 nov 1014

DecretoPCM 13 nov 1014 Allegato 1

DecretoPCM 13 nov 1014 Allegato 2

DecretoPCM 13 nov 1014 Allegato 3

DecretoPCM 13 nov 1014 Allegato 4

DecretoPCM 13 nov 1014 Allegato 5


Ennesima proroga dell’uscita di scena di Equitalia

La legge di stabilità 2015 prevede ennesima proroga dell’uscita di scena di Equitalia, in attesa che il decreto attuativo della delega fiscale chiarisca il nuovo ruolo dell’ente nella riscossione dei tributi locali.

Il termine di operatività viene portato ora al 30 giugno 2015

Leggi: L. n. 190-2014 Legge di stabilità 2015, art. 1, comma 642 (evidenziato)


Corso formazione San Cesareo (RM) – 3.3.2015

Locandina San Cesareo 2015LA NOTIFICA ON LINE

Martedì 3 marzo 2015

Comune di San Cesareo (RM)

Sede Municipale

 Piazzale dell’Autonomia 1

Orario:  9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00

con il patrocinio del Comune di San Cesareo

Quote di partecipazione al corso:

€ 132.00(*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2014 con rinnovo anno 2015 già pagato al 31.12.2014. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.
€ 202.00(*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2015 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 200,00 (*) (**) (***) per il primo partecipante
  • € 150,00 (*) (**) (***) per il secondo partecipante
  • € 65,00 (*) (**) (***) per il terzo e oltre partecipante
  • Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2015 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie e/o postali,   comprensive  dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Banco Posta di Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso San Cesareo 2015 o numero fattura
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993 – comprensivo di  € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Asirelli Corrado 4Asirelli Corrado

  • Resp. Messi Comunali del Comune di Cesena (FC)
  • Membro della Giunta Esecutiva  di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

· Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

· Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • “Legge di Stabilità” 2013 (L. 228/2012)
  • Art. 149 bis c.p.c.

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • · La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

· Il diritto “all’oblio”

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione al Corso.

Vedi: Attività di formazione anno 2015

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE San Cesareo 2015

Vedi: Immagini del Corso di formazione

Vedi: Video del Corso di formazione

Scarica: Documentazione fiscale 2015

  1. Dichiarazione DURC
  2. Dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti, L. 136/2010
  3. Documento d’Identità personale del Legale Rappresentante di A.N.N.A.
  4. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
  5. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza

Corso formazione Montecchio Emilia (RE) – 24.02.2015

Locandina Montecchio 2015LA NOTIFICA ON LINE

Martedì 24 Febbraio 2015

Comune di Montecchio Emilia (RE)

IL CASTELLO
Sala della Rocca

Orario:  9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00

con il patrocinio del Comune di Montecchio Emilia (RE)

Quote di partecipazione al corso:

€ 132.00(*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2014 con rinnovo anno 2015 già pagato al 31.12.2014. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.
€ 202.00(*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2015 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 200,00 (*) (**) (***) per il primo partecipante
  • € 150,00 (*) (**) (***) per il secondo partecipante
  • € 65,00 (*) (**) (***) per il terzo e oltre partecipante
  • Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2015 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie e/o postali,   comprensive  dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Banco Posta di Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Montecchio 2015 o numero fattura
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993 – comprensivo di  € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Fontana Lazzaro

  • Coord. Messi Comunali dell’Unione Colline Matildiche (RE)
  • Membro della Giunta Esecutiva  di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

· Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

· Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • “Legge di Stabilità” 2013 (L. 228/2012)
  • Art. 149 bis c.p.c.

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • · La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

· Il diritto “all’oblio”

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione al Corso.

Vedi: Attività di formazione anno 2015

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Montecchio 2015

Vedi: Immagini del Corso di formazione

Vedi: Video del Corso di formazione

Scarica: Documentazione fiscale

  1. Dichiarazione DURC
  2. Dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti, L. 136/2010
  3. Documento d’Identità personale del Legale Rappresentante di A.N.N.A.
  4. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
  5. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza

Corso formazione Montegrotto Terme (PD) – 19.02.2015

Locandina Montegrotto 2015LA NOTIFICA ON LINE

Giovedì 19 Febbraio 2015

Comune di Montegrotto Terme (PD)

presso I.A.T.

(Informazione e Accoglienza Turistica)

Viale Stazione 62

Orario:  9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00

con il patrocinio del Comune di Montegrotto Terme

Quote di partecipazione al corso:

€ 132.00(*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2014 con rinnovo anno 2015 già pagato al 31.12.2014. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.
€ 202.00(*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2015 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 200,00 (*) (**) (***) per il primo partecipante
  • € 150,00 (*) (**) (***) per il secondo partecipante
  • € 65,00 (*) (**) (***) per il terzo e oltre partecipante
  • Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2015 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie e/o postali,   comprensive  dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Banco Posta di Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Montegrotto 2015 o numero fattura
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993 – comprensivo di  € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Asirelli Corrado 4Asirelli Corrado

  • Resp. Messi Comunali del Comune di Cesena (FC)
  • Membro della Giunta Esecutiva  di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

· Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

· Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • “Legge di Stabilità” 2013 (L. 228/2012)
  • Art. 149 bis c.p.c.

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • · La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

· Il diritto “all’oblio”

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione al Corso.

Vedi: Attività di formazione anno 2015

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Montegrotto Terme 2015

Vedi: Immagini del Corso di formazione

Vedi: Video del Corso di formazione

Scarica: Documentazione fiscale

  1. Dichiarazione DURC
  2. Dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti, L. 136/2010
  3. Documento d’Identità personale del Legale Rappresentante di A.N.N.A.
  4. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
  5. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza

Corso formazione Udine – 12.02.2015

Locandina Udine 2015LA NOTIFICA ON LINE

Giovedì 12 Febbraio 2015

Comune di Udine

Sala Polifunzionale
V^ Circoscrizione
Via Veneto 164

 

Orario:  9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00

con il patrocinio del Comune di Udine

Quote di partecipazione al corso:

€ 132.00(*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2014 con rinnovo anno 2015 già pagato al 31.12.2014. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.
€ 202.00(*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2015 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 200,00 (*) (**) (***) per il primo partecipante
  • € 150,00 (*) (**) (***) per il secondo partecipante
  • € 65,00 (*) (**) (***) per il terzo e oltre partecipante
  • Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2015 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie e/o postali,   comprensive  dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Banco Posta di Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Udine 2015 o numero fattura
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993 – comprensivo di  € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Durì Francesco

  • Resp. Messi Comunali del Comune di Udine
  • Membro della Giunta Esecutiva  di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

 

 

 Programma:

Il Messo Comunale

· Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

· Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • “Legge di Stabilità” 2013 (L. 228/2012)
  • Art. 149 bis c.p.c.

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • · La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

· Il diritto “all’oblio”

Risposte a quesiti

 

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione al Corso.

Vedi: Attività di formazione anno 2015

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Udine 2015

Vedi: Immagini del Corso di formazione

Vedi: Video del Corso di formazione

Scarica: Documentazione fiscale

  1. Dichiarazione DURC
  2. Dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti, L. 136/2010
  3. Documento d’Identità personale del Legale Rappresentante di A.N.N.A.
  4. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
  5. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza

Nel caso in cui i destinatari della notifica siano pubblici dipendenti non è possibile derogare a tale regola mediante notifica a persona addetta all’ufficio

E’ nulla la notificazione dell’atto giudiziario effettuata nella sede di lavoro del destinatario non a mani proprie e nel caso di pubblici dipendenti non è possibile derogare a tale regola mediante notifica a persona addetta all’ufficio. La notificazione di un atto giudiziario, ex art. 139 c.p.c., presso il luogo ove l’interessato lavori alle dipendenze di altri, deve avvenire a mani proprie, potendosi derogare a questa regola solo in presenza di un ufficio “creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri” dal medesimo interessato e tale non può essere certamente considerato un ufficio pubblico.
Questo è il principio ribadito dal Consiglio di stato con sentenza n. 3735 del 16 luglio 2014.
In particolare, nel caso di specie, il Tar per il Lazio dichiarava irricevibile il ricorso di Tizio contro il provvedimento con cui Caio veniva nominato procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Tale ricorso veniva rigettato in quanto, dopo aver esperito il tentativo di notificare il ricorso a mezzo posta, la notificazione dello stesso avveniva nelle mani di altro cancelliere presso l’ufficio della procura della Repubblica, non essendo possibile comunicare i dati personali di Caio, a causa della funzione svolta all’interno dell’ufficio stesso. Tuttavia, l’atto non risultava consegnato al destinatario Caio, il quale non si costituiva in giudizio, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso per nullità della notificazione.
Secondo il tribunale, l’atto avrebbe dovuto essere notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c., che disciplina la materia della notificazione agli irreperibili.
In sede di appello, il Consiglio di Stato conferma il principio di diritto già affermato in precedenza secondo il quale: “La notificazione di un atto giudiziario, ex art. 139, presso il luogo ove l’interessato lavori alle dipendenze di altri, deve avvenire a mani proprie, potendosi derogare a questa regola solo in presenza di un ufficio ‘creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri’ dal medesimo interessato”, quindi, solo qualora si tratti di un ufficio privato.
Tuttavia, nel caso in esame, il Consiglio ha evidenziato l’inapplicabilità dell’art. 143 c.p.c., dal momento che non vi era un’assoluta mancanza di conoscenza della residenza, dimora o domicilio, bensì un’impossibilità di acquisire tali dati per questioni di riservatezza legate al ruolo ricoperto dal soggetto all’interno dell’ufficio.
Al contrario, si è sostenuta invece l’applicabilità dell’art. 44 comma 4 c.p.a. secondo cui “nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla” e dell’art. 151 c.p.c., il quale prevede che il giudice può disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, proprio al fine di tutelare esigenze di riservatezza del destinatario.


Destinatari della notifica siano pubblici dipendenti NO consegna a persona addetta all’ufficio

Nel caso in cui i destinatari della notifica siano pubblici dipendenti non è possibile derogare a tale regola mediante notifica a persona addetta all’ufficio.

E’ nulla la notificazione dell’atto giudiziario effettuata nella sede di lavoro del destinatario non a mani proprie e nel caso di pubblici dipendenti non è possibile derogare a tale regola mediante notifica a persona addetta all’ufficio. La notificazione di un atto giudiziario, ex art. 139 c.p.c., presso il luogo ove l’interessato lavori alle dipendenze di altri, deve avvenire a mani proprie, potendosi derogare a questa regola solo in presenza di un ufficio “creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri” dal medesimo interessato e tale non può essere certamente considerato un ufficio pubblico.
Questo è il principio ribadito dal Consiglio di stato con sentenza n. 3735 del 16 luglio 2014.
In particolare, nel caso di specie, il Tar per il Lazio dichiarava irricevibile il ricorso di Tizio contro il provvedimento con cui Caio veniva nominato procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Tale ricorso veniva rigettato in quanto, dopo aver esperito il tentativo di notificare il ricorso a mezzo posta, la notificazione dello stesso avveniva nelle mani di altro cancelliere presso l’ufficio della procura della Repubblica, non essendo possibile comunicare i dati personali di Caio, a causa della funzione svolta all’interno dell’ufficio stesso. Tuttavia, l’atto non risultava consegnato al destinatario Caio, il quale non si costituiva in giudizio, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso per nullità della notificazione.
Secondo il tribunale, l’atto avrebbe dovuto essere notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c., che disciplina la materia della notificazione agli irreperibili.
In sede di appello, il Consiglio di Stato conferma il principio di diritto già affermato in precedenza secondo il quale: “La notificazione di un atto giudiziario, ex art. 139, presso il luogo ove l’interessato lavori alle dipendenze di altri, deve avvenire a mani proprie, potendosi derogare a questa regola solo in presenza di un ufficio ‘creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri’ dal medesimo interessato”, quindi, solo qualora si tratti di un ufficio privato.
Tuttavia, nel caso in esame, il Consiglio ha evidenziato l’inapplicabilità dell’art. 143 c.p.c., dal momento che non vi era un’assoluta mancanza di conoscenza della residenza, dimora o domicilio, bensì un’impossibilità di acquisire tali dati per questioni di riservatezza legate al ruolo ricoperto dal soggetto all’interno dell’ufficio.
Al contrario, si è sostenuta invece l’applicabilità dell’art. 44 comma 4 c.p.a. secondo cui “nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla” e dell’art. 151 c.p.c., il quale prevede che il giudice può disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, proprio al fine di tutelare esigenze di riservatezza del destinatario.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-07-2014, n. 3735
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2005 del 2014, proposto da:
P.M., rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Marone, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia. 50;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
G.C., rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Lattanzi, Francesco Cardarelli, con domicilio eletto presso Filippo Lattanzi in Roma, via G.P. Da Palestrina,47;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 01126/2014, resa tra le parti, concernente attribuzione ad altro magistrato delle funzioni di Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Superiore della Magistratura e di G.C. e di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2014 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Riccardo Marone, l’avvocato dello Stato Giustina Noviello e Francesco Cardarelli;
Svolgimento del processo
1. Con l’appello in esame, il dott. P.M. impugna la sentenza 29 gennaio 2014, con la quale il TAR per il Lazio, sez. I, ha dichiarato irricevibile il suo ricorso proposto avverso il Provv. 2 maggio 2012, con il quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato il dott. G.C. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Il Tribunale – rilevato che il dott. C. non si è costituito in giudizio – ha innanzi tutto chiarito, in fatto, quanto segue:
– il ricorso è stato inizialmente spedito per la notifica a mezzo posta al dott. C. “presso la sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli”, ma “non risulta che l’atto sia stato consegnato personalmente al C.”;
– un secondo originale, spedito per la notifica tramite ufficiale giudiziario, è stato notificato il 17 luglio 2012 a mani del canc. Esposito Raffaele;
– sempre il 17 luglio 2012, il difensore del dott. M. ha chiesto al CSM ed al Ministero della Giustizia “la residenza del dott. G.C., essendo la stessa riservata, in considerazione della carica rivestita dallo stesso dott. C., ai fini della notifica del ricorso in qualità di controinteressato”;
– il successivo 26 luglio 2012, il CSM rappresentava al difensore di non poter fornire i dati richiesti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, potendo esso comunicare solo l’indirizzo dell’ufficio giudiziario di servizio;
– in data 21 ottobre 2013, il difensore del dott. M. – confermato che il rifiuto di fornire i dati di residenza del dott. C. era stato ribadito il 14 settembre 2012 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – chiedeva al Presidente del TAR di “ordinare alle amministrazioni di fornirgli l’indirizzo del controinteressato . . . ovvero, in via gradata, qualora dovesse ritenere prevalente l’interesse del controinteressato alla riservatezza e sicurezza personale, voglia autorizzare il ricorrente a notificare il ricorso e i motivi aggiunti tramite forme alternative di notifica”. Ciò sempre che, in primis, non fosse stata ritenuta rituale la notifica effettuata presso l’ufficio del dott. C. (come invece sostenuto dal ricorrente).
La sentenza impugnata – anche richiamando conforme giurisprudenza – afferma, in particolare:
– la notificazione di un atto giudiziario, ex art. 139 c.p.c., presso il luogo ove l’interessato lavori alle dipendenze di altri, deve avvenire a mani proprie, potendosi derogare a questa regola solo in presenza di un ufficio “creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri” dal medesimo interessato;
– ne consegue che è da ritenere inammissibile per nullità della notificazione, il ricorso che sia stato notificato al controinteressato, presso l’ufficio ove questi presti attività per effetto di un rapporto di lavoro dipendente, ma non nelle sue mani bensì in quelle di altro dipendente della medesima amministrazione;
– nel caso di specie, “le peculiarità del caso concreto possono scusare l’omessa tempestiva notifica, ma non possono evidentemente modificare il precetto che la disciplina”, di modo che “la notifica effettuata dal difensore del M. presso la Procura della Repubblica è sicuramente nulla, quali che possano essere i concreti motivi che hanno indotto ad effettuarla in tal forma”;
– al caso di specie non risulta applicabile l’art. 44, co. 4, Cpa (in base al quale “il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla”), poiché trova invece applicazione l’art. 143 c.p.c., che regola la materia della notificazione agli irreperibili;
– anche a ritenere “non conferente” tale ultima disposizione, il M. avrebbe dovuto attivarsi innanzi al giudice prima della scadenza del termine decadenziale, “affinché questi, se lo avesse ritenuto, autorizzasse ex art. 51 cpa e 151 c.p.c., che la notificazione al controinteressato fosse eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”.
Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:
a) error in iudicando; violazione art. 139, co. 2 c.p.c.; ciò in quanto deve ritenersi corretta la notifica effettuata presso l’ufficio, ma non a mani proprie dell’interessato, essendo sufficiente che, in questo caso, esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, gravando inoltre sulla parte che eccepisce la irregolarità della notifica la prova della mancanza di tale rapporto. Nel caso di specie, l’atto è stato notificato a mani del direttore di cancelleria della Procura di Napoli e avrebbe dovuto essere la parte (Avvocatura dello Stato) a dimostrare l’inesistenza del rapporto tra funzionario più alto in grado della Procura e Procuratore;
b) error in iudicando; violazione e falsa applicazione art. 44, co. 4, Cpa. Ciò in quanto: per un verso, non è invocabile nel caso di specie l’art. 51 Cpa, che riguarda il terzo che il giudice ritiene utile far intervenire in giudizio e non il controinteressato; per altro verso, che non è previsto che la parte debba fare l’istanza al giudice di essere autorizzata a forme diverse di notifica entro il termine decadenziale di sessanta giorni; per altro verso ancora, non risulta applicabile l’art. 143 c.p.c., posto che il ricorrente non conosce né l’ultima residenza, né l’ultimo domicilio, né dove sia nato il dott. C.. Infine, risulta al contrario applicabile l’art. 44, co. 4, Cpa.
Ciò premesso, l’appellante riporta i motivi di ricorso non esaminati dal giudice di I grado, per effetto della impugnata pronuncia di irricevibilità (pagg. 10 – 23 app.).
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura, che hanno concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.
Si è altresì costituito in giudizio il dott. G.C., che ha concluso anch’egli per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.
All’udienza di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione
2. L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, con conseguente rimessione della causa al giudice di I grado ex art. 105 Cpa, per le ragioni di seguito esposte.
Il Collegio deve innanzi tutto confermare quanto sostenuto nella sentenza impugnata (e correlativamente rigettare il primo motivo di appello), con riferimento ai limiti della notificazione effettuata presso l’ufficio ove il dipendente pubblico rende la propria prestazione lavorativa.
Ed infatti, come affermato dal primo giudice, la notificazione di un atto giudiziario, ex art. 139 c.p.c., presso il luogo ove l’interessato lavori alle dipendenze di altri, deve avvenire a mani proprie, potendosi derogare a questa regola solo in presenza di un ufficio “creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri” dal medesimo interessato; e tale non può essere certamente considerato un ufficio pubblico.
Sul punto, questa Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi (Cons. Stato, sez. IV, 21 gennaio 2013 n. 328), con considerazioni dalle quali non vi è motivo di discostarsi nella presente sede:
“Nel processo amministrativo la regola generale è che la notificazione a persone fisiche è la consegna a mani proprie ex artt.3 R.D. n. 642 del 1907 e 137 e 138 c.p.c.
In particolare, sul versante strettamente processuale amministrativo, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che sia affetta da nullità la notificazione effettuata, come verificatosi nel caso de quo, nella sede di lavoro del destinatario ma non a mani proprie (Cons. Stato Sez. .V 3 febbraio 2006; idem 25 agosto 2008 n.4078) .
Quanto poi alla possibilità di notificare il ricorso alla persona addetta all’ufficio, trattasi di ipotesi, per così dire derogatoria della regola sopra indicata, applicabile solo agli uffici privati”.
A fronte di ciò, occorre ritenere estranea ai compiti del personale dell’ufficio pubblico la ricezione di notifiche di atti giudiziari diretti ad altri pubblici dipendenti, pur incardinati nel medesimo ufficio, non essendovi alcun obbligo di portare detti atti a conoscenza degli interessati, né potendosi al contempo presumere che – in ragione di rapporti di “colleganza” o “dipendenza” gerarchica e/o funzionale – l’atto sia giunto nella sfera di conoscenza del suo effettivo destinatario.
Per le ragioni esposte, quindi, non può trovare accoglimento il I motivo di appello.
3. Risulta, invece, fondato il secondo motivo di appello (sub b) dell’esposizione in fatto), con il quale l’appellante, lamentando la violazione dell’art. 44, co. 4, Cpa, rileva:
– per un verso, che non è invocabile nel caso di specie l’art. 51 Cpa, che riguarda il terzo che il giudice ritiene utile far intervenire in giudizio e non il controinteressato;
– per altro verso, che non è previsto che la parte debba fare l’istanza al giudice di essere autorizzata a forme diverse di notifica entro il termine decadenziale di sessanta giorni;
– per altro verso ancora, che non risulta applicabile l’art. 143 c.p.c., posto che il ricorrente non conosce né l’ultima residenza, né l’ultimo domicilio, né dove sia nato il dott. C.; mentre risulta applicabile l’art. 44, co. 4, Cpa.
La sentenza appellata ha ritenuto:
– che la notificazione effettuata presso l’ufficio sia nulla;
– che non risulti applicabile l’art. 44, co. 4, Cpa, poiché, posto che “la residenza, la dimora ed il domicilio del C. erano, all’epoca, ignoti e non conoscibili”, occorre invece fare applicazione dell’art. 143 c.p.c., che regola la materia della notificazione agli irreperibili, procedura invece non osservata nel caso in esame;
– che, in ogni caso, anche a voler considerare applicabile il citato art. 44, co. 4, Cpa, l’”esito negativo della notificazione”, ivi indicato quale presupposto perché il giudice possa concedere un termine perentorio per rinnovarla ed impeditivo della decadenza, è stato causato anche dallo stesso M. che, entro il termine decadenziale di sessanta giorni, avrebbe dovuto attivarsi innanzi al giudice “affinché questi, se lo avesse ritenuto, autorizzasse ex art. 51 cpa e 151 c.p.c., che la notificazione al controinteressato fosse eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”.
Questo Collegio non ritiene di poter condividere le affermazioni della sentenza oggetto di impugnazione.
Il problema più generale che il caso di specie solleva consiste nello stabilire le forme da utilizzarsi nelle ipotesi in cui il destinatario della notificazione del ricorso giurisdizionale amministrativo (nella specie, controinteressato), in virtù di particolari circostanze – quali possono essere eccezionali ragioni di riservatezza, ovvero misure di protezione conseguenti alla delicatezza delle funzioni svolte – abbia una residenza o domicilio non già sconosciuti, bensì non comunicabili, da parte dell’amministrazione che ha emanato l’atto, a colui che contro l’atto medesimo intende esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale.
In tali ipotesi, dunque, a fronte dell’art. 41 Cpa che obbliga, a pena di decadenza, a notificare il ricorso giurisdizionale “ad almeno uno dei contro-interessati, che sia individuato nell’atto stesso”, si pone una Pubblica Amministrazione che ha emanato l’atto, e che è certamente a conoscenza della residenza del soggetto contemplato dall’atto predetto (a maggior ragione, nel caso in cui questi sia un pubblico dipendente), la quale ritiene di non poter fornire i dati indispensabili (residenza) perché la notificazione possa avvenire.
Nel caso considerato, la residenza, la dimora o il domicilio – la cui mancata conoscenza è indicata dall’art. 143 c.p.c. a presupposto per la propria applicazione – sono ben conoscibili, proprio perché conosciuti dalla Pubblica Amministrazione emanante l’atto.
Ne consegue che non ricorre una ipotesi di mancanza assoluta di conoscenza – il che renderebbe applicabile l’art. 143 cit. – ma la ben diversa ipotesi di impossibilità di acquisizione della conoscenza del dato per rifiuto di comunicazione del medesimo da parte del soggetto (pubblico) che ne è in possesso.
E ciò si determina, per di più, nel caso di specie, per effetto del comportamento non già di un (qualsivoglia) soggetto terzo depositario di atti o dati il cui contenuto non ritiene di estendere al richiedente, quanto per rifiuto della stessa amministrazione emanante l’atto, e dunque, di una parte processuale necessaria dell’instaurando giudizio.
In definitiva, l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale di una parte viene in tal modo reso difficoltoso, se non impossibile, in conseguenza del comportamento tenuto da una parte del medesimo (instaurando) giudizio.
Al tempo stesso, ove si intendesse seguire il rito della notifica agli irreperibili, anche il diritto di difesa del controinteressato ne risulterebbe compresso, poiché questi non riceverebbe, in tal caso, direttamente e tempestivamente, copia dell’atto processuale nella propria sfera di conoscenza, posto che questo deve essere depositato, a seconda dei casi, “nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario” (art. 143, co. 1); ovvero presso l’ufficio del pubblico ministero (co. 2).
In definitiva, si intende affermare che l’art. 41 Cpa, nel momento in cui prevede, a pena di decadenza, la notificazione entro un termine perentorio del ricorso giurisdizionale ad almeno un controinteressato “che sia individuato nell’atto”, pone al tempo stesso un obbligo a carico della Pubblica Amministrazione emanante, di comunicare a chi intende ricorrere contro l’atto (e ne faccia richiesta) i dati essenziali concernenti il soggetto “individuato”, onde rendere possibile la notificazione del ricorso e, dunque, l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, ex artt. 24 e 113 Cost.
Tali dati, peraltro, non risultano acquisibili dal ricorrente aliunde, posto che l’art. 1 L. 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), se pur qualifica gli “atti anagrafici” come atti pubblici, per un verso non sottrae i medesimi alle regole generali disciplinanti l’accesso agli atti amministrativi ed i suoi limiti; per altro verso, richiede comunque, sul piano concreto, la conoscenza della residenza o del luogo di nascita dell’interessato, onde poter procedere alla ricerca ed alla richiesta dei dati medesimi.
Una conclusione diversa da quella innanzi esposta proporrebbe profili di possibile illegittimità costituzionale dell’art. 41 Cpa.
Ed infatti, diversamente opinando, si otterrebbe che, mentre, da un lato, tale norma impone un obbligo di notifica entro un termine decadenziale a pena di inammissibilità del ricorso, al soggetto individuato dall’atto amministrativo, dall’altro lato si esime l’amministrazione (parte processuale necessaria) dal rendere possibile l’adempimento dell’onere processuale previsto, in tal modo consentendo ad una controparte (appunto, la P.A.) di incidere sull’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti dei propri atti. Ed allo stesso tempo verrebbe a determinarsi una categoria di atti (quelli contemplanti beneficiari i cui dati anagrafici non sono, in tutto o in parte, ostensibili), per i quali vi sarebbero condizioni di limitazione di tutela giurisdizionale, in violazione dell’art. 113, co. 2, Cost.
4. Il Collegio non esclude che l’amministrazione possa opporre giustificazioni (valide e/o ragionevoli, e dunque legittime), tali da fondare il dubbio sulla possibilità di comunicare i dati indispensabili per la notifica del ricorso, ovvero sulle quali fondare il rifiuto espresso di comunicazione di detti dati.
Ma questa ora descritta costituisce proprio una delle ipotesi rientranti nella astratta previsione dell’art. 44, co. 4, Cpa, in base al quale “nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza”.
Tale disposizione del Codice del processo amministrativo ben può essere a sua volta integrata dall’art. 151 c.p.c., che consente al giudice di prescrivere “che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”, proprio valutando, tra l’altro, particolari esigenze di riservatezza del soggetto destinatario.
Ovviamente, perché possa trovare applicazione tale norma, occorre che il ricorrente abbia effettivamente dato luogo ad un tentativo di notificazione e che dimostri di avere effettuato quanto nelle sue possibilità, onde raggiungere lo scopo di una corretta vocatio in ius, e che ciò sia stato impedito da cause a lui non imputabili, come il rifiuto opposto dall’amministrazione di fornire dati, da essa conosciuti, idonei alla reperibilità del soggetto individuato dall’atto da essa emanato.
5. Nel caso di specie, il ricorrente dott. M. ha dato dimostrazione di avere effettuato quanto possibile per giungere ad una corretta notificazione del ricorso instaurativo del giudizio al controinteressato dott. C..
Ciò è affermato dalla stessa sentenza impugnata, laddove sottolinea (pag. 7), che le indagini espletate “possono ritenersi necessarie e sufficienti secondo l’ordinaria diligenza”.
In considerazione di ciò, e per le ragioni innanzi esposte, il primo giudice – come rilevato con il secondo motivo di appello – avrebbe dovuto fare applicazione dell’art. 44, co. 4, Cpa, non risultando applicabili né l’art. 143 c.p.c., né l’art. 51 Cpa (riguardante la diversa ipotesi dell’intervento iussu iudicis).
D’altra parte, ai fini della possibile applicazione dell’art. 44, co. 4, Cpa, non occorre che il ricorrente si rivolga al giudice prima della scadenza del termine decadenziale, affinché questi possa disporre forme di notifica diverse: per un verso, tale condizione non è prevista dalla norma; per altro verso, essa risulterebbe non avere integrale riscontro fattuale, ben potendo la nullità della notifica (per ipotesi richiesta l’ultimo giorno utile) risultare solo a termine decadenziale spirato.
Per le ragioni esposte, ed in accoglimento del secondo motivo di appello (sub b) dell’esposizione in fatto), occorre dichiarare, ai sensi dell’art. 105 Cpa, la nullità della sentenza impugnata (ritenendo tale domanda ricompresa nei motivi di appello innanzi indicati), per essere stata la medesima sentenza pronunciata a contraddittorio non integro (in violazione dell’art. 24 Cost.).
Ne consegue la rimessione della causa al giudice di I grado, innanzi al quale il processo sarà riassunto ai sensi dell’art. 105, co. 3, Cpa.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello proposto da M.P. (n. 2005/2014 r.g.):
a) accoglie l’appello, nei sensi di cui in motivazione;
b) per l’effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rimette la causa al giudice di I grado;
c) compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore


Le regole per l’anagrafe nazionale (ANPR)

E’ stato compiuto un ulteriore passo verso la realizzazione dell’ANPR. E’ stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2015 n. 5, il secondo Dpcm in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. L’adozione di tale provvedimento, avvenuta in attuazione dell’articolo 62 del Dlgs 7 marzo 2005 n. 82, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 2 del Dl 179/2012, costituisce un passo fondamentale verso l’effettiva entrata in funzione della nuova Anagrafe, istituita presso il ministero dell’Interno quale base di dati di interesse nazionale, e del suo subentro alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai Comuni.
Con il DPCM n. 109 del 23 agosto 2013 è stato già disciplinato il subentro della nuova base dati nazionale all’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all’Anagrafe della Popolazione Italiana Residente all’Estero (AIRE) – gestite dal Ministero dell’Interno -, nonché il passaggio delle anagrafi comunali a un nuovo sistema di sicurezza.

Attuazione e piano dismissione
Con il Dpcm 10 novembre 2014 n. 194 vengono, invece, individuate le modalità di attuazione e di funzionamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione residente e viene, in particolare, definito il Piano per il graduale subentro della stessa alle anagrafi gestite dai Comuni, ferme restando, ovviamente, le attribuzioni del Sindaco, nella qualità di ufficiale di Governo, ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del testo unico dell’ordinamento degli enti locali (Tuoel).
Il Piano prevede una fase preliminare di popolamento della base dati e la programmazione dell’attività di subentro da parte dei Comuni, in virtù di criteri di distribuzione geografica e di dimensione demografica.
Una volta concluse le operazioni di popolazione iniziale, vengono individuati con cadenza mensile i Comuni che avviano la migrazione delle proprie banche dati locali verso l’ANPR.
Il Dpcm n. 134 è, quindi, prodromico all’effettiva entrata in funzionamento dell’Anagrafe della Popolazione Italiana Residente; il completamento della stessa determinerà un significativo impatto sulla gestione delle basi dati anagrafiche da parte dei Comuni, consentendo la realizzazione di un’anagrafe nuova, centralizzata, informatizzata, interoperabile, sicura e come tale di evidente importanza strategica nel complessivo quadro dell’Agenda Digitale Italiana.

Scarica DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2014 – 194 ANPR


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2014, n. 194

Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell’ANPR alle anagrafi della popolazione residente.
(GU n.5 del 8-1-2015)
Vigente al: 23-1-2015

Premessa

Art. 1. Subentro alle anagrafi tenute dai comuni

Art. 2. Dati contenuti nell’ANPR e modalità di conservazione

Art. 3. Garanzie e misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali

Art. 4. Servizi resi disponibili dall’ANPR ai Comuni

Art. 5. Servizi resi disponibili dall’ANPR alle pubbliche amministrazioni

Art. 6. Accesso all’ANPR da parte del cittadino

Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria

Allegato A – Piano per il graduale subentro dell’ANPR alle Anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai comuni e modalità di subentro

Allegato B – Campi relativi ai dati contenuti nell’ANPR

Allegato C

Allegato D

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare, il comma 6, lettere a) e b) del medesimo articolo 62;
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante “Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti”, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante “Anagrafe e censimento degli italiani all’estero”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, recante “Regolamento per l’esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull’anagrafe e il censimento degli italiani all’estero”;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”, e successive modificazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale;
Visto il Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni;
Visti il Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, l’articolo 13 che disciplina il Programma Statistico europeo, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il Regolamento (CE) n. 322/1997 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la Decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee;
Visto il Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativo alle statistiche demografiche europee;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, recante “Approvazione del Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica” e, in particolare, l’articolo 2, comma 2, lettera c)”;
Visto l’articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109, recante “Disposizioni per la prima attuazione dell’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)”;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;
Sentito l’Istituto Nazionale di Statistica, che si è espresso con pareri del 26 febbraio 2014 e del 12 giugno 2014;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, che si è espresso con nota in data 17 aprile 2014;
Acquisita l’intesa con l’Agenzia per l’Italia digitale;
Acquisita l’intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 5 agosto 2014;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 settembre 2014;
Su proposta del Ministero dell’interno, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Subentro alle anagrafi tenute dai comuni
1. L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) subentra gradualmente alle anagrafi tenute dai comuni secondo il piano di subentro e le modalità, idonee a garantire l’integrità, l’univocità e la sicurezza dei dati, descritti nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Nel subentro sono compresi i dati informatizzati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse alla data del subentro e alle schede archiviate in formato elettronico.
2. I dati anagrafici inviati dai comuni ai fini del subentro sono sottoposti ai seguenti controlli formali da parte del Ministero dell’interno:
a) validazione del codice fiscale previo confronto con l’anagrafe tributaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
b) verifica di congruità con i dati contenuti nell’ANPR al momento del subentro.
3. Il Ministero dell’Interno e l’Istituto nazionale di statistica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definiscono standard e indicatori finalizzati a monitorare la qualità dei dati registrati nell’ANPR nella fase di subentro.
4. L’ANPR rende disponibile ai comuni, a seguito del subentro, i dati necessari all’allineamento delle banche dati eventualmente conservate dagli stessi.
Art. 2
Dati contenuti nell’ANPR e modalità di conservazione
1. Nell’ANPR sono contenuti i dati del cittadino, della famiglia anagrafica e della convivenza di cui agli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, i dati dei cittadini italiani residenti all’estero, registrati dai Comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, nonché il domicilio digitale, di cui all’articolo 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. I campi relativi ai dati di cui al comma 1 sono descritti nell’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. L’ANPR conserva le variazioni anagrafiche e i dati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse.
4. L’ANPR conserva, in una distinta sezione, le schede anagrafiche relative alle persone cancellate.
Art. 3
Garanzie e misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali
1. I dati contenuti nell’ANPR sono trattati secondo le modalità e le misure di sicurezza per la protezione dei dati descritte nell’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, adottate nel quadro delle più ampie misure di cui agli articoli da 31 a 36 e all’allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell’ANPR, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, è il Ministero dell’interno, il quale provvede alla conservazione, alla comunicazione dei dati, nonché all’adozione delle misure di sicurezza di cui al comma 1.
3. Il sindaco, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è titolare del trattamento dei dati di propria competenza, limitatamente alla registrazione dei dati stessi.
4. La società di cui all’articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è designata responsabile del trattamento dei dati dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 196, del 2003.
Art. 4
Servizi resi disponibili dall’ANPR ai Comuni
1. L’ANPR rende disponibili ai Comuni per i quali è completato il subentro di cui all’articolo 1, i servizi descritti nell’Allegato D, che costituisce parte integrante del presente regolamento, secondo le modalità indicate nell’Allegato C.
Art. 5
Servizi resi disponibili dall’ANPR alle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli organismi che erogano pubblici servizi, fruiscono dei servizi di cui all’Allegato D, per l’espletamento dei propri compiti istituzionali, secondo le modalità indicate nell’Allegato C.
2. L’ANPR rende disponibili all’Istituto nazionale di statistica, mediante i servizi previsti nell’Allegato D, i dati di cui all’articolo 2, concernenti la popolazione, il movimento naturale e i trasferimenti di residenza, necessari alla produzione delle statistiche ufficiali sulla popolazione e sulla dinamica demografica, nel rispetto della normativa nazionale e della legislazione dell’Unione Europea.
3. Il Ministero dell’interno – Direzione Centrale per i Servizi Demografici verifica i presupposti e le condizioni di legittimità dell’accesso ai servizi di cui al presente articolo.
4. Il comune, anche mediante le convenzioni previste dall’articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio, con riguardo altresì agli elenchi di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989. La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell’accesso ai dati è svolta dal sindaco.
Art. 6
Accesso all’ANPR da parte del cittadino
1. Il cittadino registrato nell’ANPR può esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003 presso gli uffici anagrafici, anche consolari, ovvero tramite sito web dell’ANPR, in modalità diretta e sicura, e previa identificazione informatica ai sensi dell’articolo 64 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005 e trasmissione dei dati in modalità protetta.
Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 novembre 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Renzi
Il Ministro dell’interno
Alfano
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Madia
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne – Prev. n. 3258
Allegato A
Piano per il graduale subentro dell’ANPR alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai comuni e modalità di subentro
A) Piano per il graduale subentro.
Il Piano per il graduale subentro (nel seguito “Piano”) riguarda la progressiva migrazione delle basi dati comunali (APR ed AIRE) verso la base dati centrale ANPR.
Al fine di garantire la predisposizione della base di dati da utilizzare per la migrazione dei Comuni, l’ANPR è preliminarmente popolata con i dati presenti nelle partizioni della stessa, corrispondenti ai sistemi informativi INA e AIRE, attualmente ubicate presso il Centro Nazionale dei Servizi (CNSD) e i Servizi Informativi e Elettorali (SIE) del Ministero dell’Interno.
Tale popolamento iniziale anticipa la fase di validazione dei dati che contribuiscono alla determinazione del codice fiscale (cognome e nome; sesso; luogo e data di nascita), previo confronto con l’anagrafe tributaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e la verifica di congruità a livello nazionale.
Il Comune riceverà la segnalazione di eventuali anomalie rilevate che dovrà rimuovere utilizzando le proprie applicazioni e provvedendo ad un nuovo invio dei dati con le modalità attualmente previste nell’ambito dei sistemi INA ed AIRE.
Il Piano individua su base mensile, a decorrere dal completamento di tale popolamento iniziale, i comuni che avviano la migrazione delle proprie banche dati APR ed AIRE locali verso l’ANPR, previo assolvimento dell’obbligo di revisione di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
I comuni sono individuati sulla base di criteri di distribuzione geografica e di dimensione demografica, descritti nel seguito, assicurando un popolamento medio mensile di 8.000.000 di soggetti residenti, per dieci periodi della durata di 30 giorni ciascuno.
La pianificazione è cadenzata per settimane, secondo il piano seguente.
Settimana dalla 1 alla 20: comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, individuati, per ciascuna settimana, secondo i criteri di distribuzione geografica e dimensione demografica, espressi dai seguenti valori percentuali:
================================================
Distribuzione geografica |Dimensione demografica
================================================
Nord: 56 %                         |fino a 5.000 abitanti: 70 %
Centro:12 %                       |tra 5.001 e 20.000 abitanti: 24%
Sud e isole: 32 %               |tra 20.001 e 100.000 abitanti: 6%
Settimana dalla 21 alla 24: comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 200.000 abitanti, individuati, per ciascuna settimana, secondo il criterio di distribuzione geografica e degli ulteriori criteri riferiti al grado di informatizzazione e all’uniformità dei sistemi informativi.
Settimana dalla 25 alla 32: comuni di città metropolitane, individuati, per ciascuna settimana, secondo criteri riferiti al grado di informatizzazione e all’uniformità dei sistemi informativi.
La durata delle procedure di subentro per ogni comune è stimata in due settimane, di cui la prima è dedicata agli invii e la seconda al completamento delle elaborazioni.
Il comune trasmette i dati relativi alle posizioni informatizzate anagrafiche pregresse e alle schede archiviate alla data di inizio del subentro, dopo il completamento dell’invio dei dati relativi alla popolazione residente.
B) Modalità di subentro.
Il Piano di subentro è pubblicato sul sito del Ministero dell’interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Sono pubblicati:
• l’elenco dei Comuni che dovranno migrare le proprie banche dati (APR), con indicazione della data in cui, per ciascun Comune, è previsto l’avvio delle operazioni di subentro. L’elenco è reso disponibile con congruo anticipo rispetto all’avvio delle suddette operazioni e può essere oggetto di aggiornamento con cadenza mensile;
• le specifiche tecniche e le relative modalità per l’utilizzo dei servizi di cui all’allegato D, compresi quelli che i Comuni devono utilizzare per inviare i dati contenuti nelle proprie APR, nonché le relative modalità di invio. Tali informazioni sono rese disponibili almeno centoventi giorni prima dell’avvio operativo del Piano di subentro.
I dati inviati dai comuni al fine del subentro sono sottoposti ai seguenti controlli formali:
a) verifica di conformità del messaggio allo standard definito dal Ministero dell’Interno e pubblicato nel sito WEB di ANPR;
b) validazione del codice fiscale previo confronto con l’anagrafe tributaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
c) verifica di congruità con i dati contenuti nell’ANPR al momento del subentro.
Il sistema segnala al comune le anomalie relative al codice fiscale e le altre eventuali anomalie ed incongruenze mediante un apposito messaggio.
Il sistema invia al comune, via posta elettronica certificata, un apposito messaggio di conferma del subentro con indicazione di data e ora.
Il comune risolve le anomalie e le incongruenze segnalate entro trenta giorni, utilizzando i servizi di registrazione dati di cui all’allegato D.
ALLEGATO B
CAMPI RELATIVI AI DATI CONTENUTI NELL’ANPR
A) SCHEDA INDIVIDUALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN ITALIA
– Codice comunale identificativo di individuo – Denominazione indirizzo
– Numero civico (N)
– Codice fiscale – Scala o corte
– Comune – Interno
– Cognome – Numero isolato
– Nome – Domicilio digitale
– Paternità – Indirizzo estero
– Maternità – Motivo Cancellazione /Reiscrizione
– Luogo Nascita
– Atto Nascita – Descrizione Motivo Cancellazione /Reiscrizione
– Data Nascita
– Sesso – Data Cancellazione/ Reiscrizione
– Stato Civile
– Cognome Coniuge – Motivo Mutazione
– Nome Coniuge – Descrizione Motivo Mutazione
– Data matrimonio
– Luogo matrimonio – Data Mutazione
– Atto matrimonio – Numero pratica
– Ordine del matrimonio – Data perfezionamento pratica
– Data morte coniuge – Data morte
– Luogo morte coniuge – Luogo morte
– Atto morte coniuge – Atto di morte
– Ordine del matrimonio precedente la vedovanza – Anno censimento
– Sezione censimento
– Data sentenza divorzio – Numero foglio censimento
– Numero sentenza divorzio – Numero Carta d’Identità
– Ordine del matrimonio precedente il divorzio – Data Rilascio Carta d’Identità
– Estremi del permesso di soggiorno
– Cittadinanza
– Data prima iscrizione – Lista elettorale
– Motivo iscrizione – Lista di leva
– Numero pratica – Titolo di studio
– Data perfezionamento pratica – Posizione nella professione/condizione non professionale
– Data decorrenza indirizzo
– Specie indirizzo
– Codice identificativo di toponimo
B) SCHEDA DI FAMIGLIA DEI RESIDENTI IN ITALIA
Comune
Provincia Per ogni familiare:
Data costituzione Progressivo d’ordine
Motivo costituzione Relazione di parentela
Data eliminazione Cognome
Motivo eliminazione Nome
Intestatario famiglia Sesso
Data intestatario famiglia Paternità
Cognome tutore intestatario Maternità
minorenne Luogo Nascita
Nome tutore intestatario minorenne Data Nascita
Data decorrenza indirizzo Atto Nascita
Specie indirizzo Stato Civile
Denominazione indirizzo Cittadinanza
Numero civico (N) Data matrimonio
Scala o corte Luogo matrimonio
Interno Cognome Coniuge
Numero isolato Nome Coniuge
Frazione Atto matrimonio
Anno censimento Data morte coniuge
Sezione censimento Luogo morte coniuge
Numero foglio censimento Atto morte coniuge
Numero di componenti minorenni presenti nella scheda di famiglia Data sentenza divorzio
Numero sentenza divorzio
Professione/condizione non professionale
Anno censimento
Sezione censimento
Numero foglio censimento
C) SCHEDA DI CONVIVENZA DEI RESIDENTI IN ITALIA
Comune Maternità
Provincia Luogo Nascita
Specie della convivenza Data Nascita
Denominazione della convivenza Atto Nascita
Responsabile della convivenza Stato Civile
Data responsabile convivenza Cittadinanza
Data decorrenza indirizzo Data matrimonio
Specie indirizzo Luogo matrimonio
Denominazione indirizzo Cognome Coniuge
Numero civico (N) Nome Coniuge
Scala o corte Atto matrimonio
Interno Data morte coniuge
Numero isolato Luogo morte coniuge
Frazione Atto morte coniuge
Anno censimento Data sentenza divorzio
Sezione censimento Numero sentenza divorzio
Numero foglio censimento Professione/condizione non professionale
Per ogni convivente:
Progressivo d’ordine convivenza Anno censimento
Cognome Sezione censimento
Nome Numero foglio censimento
Sesso
Paternità
D) SCHEDA DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
codice famiglia data arrivo nel consolato
codice territorio estero di residenza anno espatrio
codice consolato di residenza comune estremi nascita
provincia/contea anno estremi nascita
c.a.p. serie estremi nascita
località parte estremi nascita
indirizzo numero estremi nascita
numero civico data stato civile
presso comune stato civile
cognome territorio estero stato civile
nome luogo stato civile
data nascita comune registrazione stato civile
codice iscrizione anno registrazione stato civile
comune nascita serie registrazione stato civile
luogo nascita parte registrazione stato civile
territorio estero nascita numero registrazione stato civile
stato civile titolo di studio
codice sesso attualmente disoccupato
codice relazione parentela posizione professionale
comune iscrizione settore di attività
data iscrizione codice fiscale
motivo iscrizione tipo elettore
iniziativa iscrizione data inizio istruttoria
iniziativa aggiornamento data fine istruttoria
individuazione comune di iscrizione flag stato istruttoria
comune di provenienza documenti espatrio
territorio estero di provenienza note
cognome coniuge

E) ULTERIORI CAMPI RELATIVI A DATI DI SERVIZIO
Nell’ANPR sono altresì contenuti gli ulteriori campi relativi ai dati di servizio necessari a garantire l’interoperabilità con le banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché con le banche dati comunali, ai fini dell’esercizio delle funzioni di competenza.
ALLEGATO C
Misure di sicurezza
Il presente allegato descrive le caratteristiche della piattaforma e le misure adottate per garantire l’integrità e la riservatezza dei dati scambiati e conservati, la sicurezza dell’accesso ai servizi, il tracciamento delle operazioni effettuate, in conformità agli articoli 64, comma 2 e 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Per le predette finalità, l’ANPR è dotata di:
• un sistema di Identity & Access Management per l’identificazione dell’utente e della postazione, la gestione dei profili autorizzativi, la verifica dei diritti di accesso, il tracciamento delle operazioni;
• un sistema di tracciamento e di conservazione dei dati di accesso alle componenti applicative e di sistema;
• sistemi di sicurezza per la protezione delle informazioni e dei servizi erogati dalla base dati;
• un sistema di log analysis per l’analisi periodica dei file di log, in grado di individuare, sulla base di regole predefinite e formalizzate eventi potenzialmente anomali e di segnalarli al Ministero dell’interno tramite funzionalità di alert;
• una Certification Authority;
• sistemi e servizi di backup per il salvataggio dei dati e delle applicazioni;
• sistemi e servizi di Disaster Recovery.
Il piano di continuità operativa di cui all’articolo 50-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, espliciterà le procedure relative ai sistemi ed ai servizi di backup e di Disaster Recovery.
1. Infrastruttura fisica
L’infrastruttura di ANPR è installata nella sede della Società di cui all’articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (nel seguito “la Società”) ed è gestita dalla Società stessa.
I locali sono sottoposti a videosorveglianza continua e sono protetti da qualsiasi intervento di personale esterno, ad esclusione degli accessi necessari a garantire la continuità operativa del sistema.
Qualsiasi altra operazione manuale è consentita solo a personale autorizzato dal Ministero dell’interno.
La suddetta infrastruttura, oltre alle componenti di sicurezza, comprende i sistemi e le basi dati di cui al punto 4.1 dell’allegato al decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 23 agosto 2013, n. 109.
2. Accesso alla base dati
L’accesso nell’ANPR avviene in condizioni di pieno isolamento operativo e di esclusività, in conformità ai principi di esattezza, disponibilità, accessibilità, integrità e riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
I sistemi di sicurezza garantiscono che l’infrastruttura di produzione sia logicamente distinta dalle altre infrastrutture della Società e che l’accesso alla stessa avvenga in modo sicuro, controllato, e costantemente tracciato, esclusivamente da parte di personale autorizzato dal Ministero dell’interno, e con il tracciamento degli accessi e di qualsiasi attività eseguita.
L’ANPR invia e riceve le comunicazioni in modalità sicura, su rete di comunicazione SPC ovvero, tramite Internet, mediante protocollo SSL per garantire la riservatezza dei dati su reti pubbliche.
Le modalità di accesso da parte dei comuni, delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi si applicano fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
2.1 Accesso dei comuni
L’accesso dei comuni all’ANPR avviene tramite sito web o mediante web service.
Accesso del comune tramite sito web dell’ANPR.
I requisiti di sicurezza prevedono il riconoscimento dell’operatore e della postazione, autorizzata dal comune, e dotata dei seguenti dispositivi:
• certificato identificativo, riferito alla postazione, memorizzato al suo interno, emesso dalla Certification Authority;
• smart-card dedicata e personale, e relativo lettore, con certificato client di autenticazione, intestato all’operatore, emesso dalla Certification Authority.
L’infrastruttura di Identity & Access Management garantisce l’autenticazione dell’utente e la verifica dei diritti di accesso dello stesso alle varie risorse, in base al relativo profilo autorizzativo.
L’operatore accede dalla postazione certificata autenticandosi tramite certificato client.
La postazione è identificata mediante la connessione del browser dell’utente a un indirizzo gestito da un apparato di sicurezza specializzato, che verifica la validità del certificato identificativo della postazione e, in caso di esito positivo, la validità del certificato client.
Il sistema di Identity & Access management autorizza l’utente in base al profilo assegnato ed effettua i controlli formali sui messaggi ricevuti.
Il sistema di tracciamento conserva le informazioni relative alla associazione utente – postazione – dati acceduti, inclusi i riferimenti temporali.
Tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati sono accessibili solo dagli incaricati autorizzati su specifica richiesta da parte degli organi competenti.
Tutte le operazioni effettuate sono tracciate e conservate.
Accesso del comune mediante web service.
I requisiti di sicurezza prevedono:
• il certificato identificativo, riferito alla postazione, memorizzato al suo interno, emesso dalla Certification Authority;
• il riconoscimento dell’operatore tramite la userid e password utilizzata per accedere ai servizi dei sistemi informativi comunali, che garantiscono l’autenticazione dell’utente e la verifica dei diritti di accesso dello stesso alle varie funzionalità applicative;
• il certificato identificativo, riferito al server ospitante l’applicazione che utilizza il web service, memorizzato al suo interno, emesso dalla Certification Authority.
• L’operatore accede autenticandosi tramite la userid e la password utilizzata per accedere ai servizi dei sistemi informativi comunali.
• Per garantire il riconoscimento dell’operatore e della postazione, autorizzata dal comune, nonché l’integrità dei dati, i messaggi inviati prevedono:
• identificativo postazione firmato con il certificato di postazione;
• identificativo utente;
• firma dell’intero messaggio mediante il certificato che identifica il server comune secondo i meccanismi standard della ws security.
Alla ricezione del messaggio, ANPR verifica la firma del messaggio ed il sistema di Identity & Access management verifica la validità dell’identificativo della postazione, nonché l’esistenza dell’utente e la rispondenza dell’operazione richiesta in base al profilo assegnato; in caso di esito positivo, ANPR elabora il messaggio.
Il sistema di tracciamento conserva le informazioni relative all’associazione utente – postazione – dati acceduti, inclusi i riferimenti temporali.
Tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati sono accessibili solo dagli incaricati autorizzati su specifica richiesta da parte degli organi competenti.
Tutte le operazioni effettuate sono tracciate e conservate.
Il comune garantisce l’adeguamento delle applicazioni alle regole di sicurezza descritte.
2.1.1 Registrazione degli utenti ed assegnazione degli strumenti di sicurezza
L’infrastruttura di Identity e Access Management censisce direttamente le utenze, accogliendo flussi di autenticazione e di autorizzazione, per l’assegnazione delle credenziali, secondo la seguente procedura:
a) il sindaco o suo delegato individua gli operatori comunali preposti all’accesso all’ANPR e ne comunica i nominativi al Ministero dell’interno, evidenziando gli operatori che saranno titolari di smart-card;
b) sulla base della comunicazione di cui al punto a), la società registra nel sistema di Identity e Access Management gli operatori comunali ed emette le smart-card richieste, e le trasmette alle Prefetture;
c) la società predispone i plichi che contengono i PIN/PUK e li trasmette ai comuni;
d) le Prefetture consegnano al sindaco le smart-card;
e) il sindaco individua l’Amministratore locale della sicurezza e, tramite la propria smart-card personale ed una specifica applicazione, registra le generalità della persona individuata, gli consegna la smart card e il plico con i PIN/PUK, associa alla persona il ruolo di Amministratore locale della sicurezza, in possesso delle autorizzazioni descritte di seguito;
f) il sindaco comunica al Ministero dell’interno il nominativo dell’Amministratore locale della sicurezza, assicurando l’avvenuta consegna dei dispositivi;
g) l’Amministratore locale della sicurezza accede con la propria smart-card ad un’apposita applicazione dedicata alla gestione degli operatori comunali, consegna le smart-card e le relative buste con i PIN/PUK a ciascuno dei soggetti indicati dal sindaco ai sensi della lettera a), assegna i profili per l’accesso alle applicazioni, revoca le autorizzazioni, blocca le smart-card, richiede nuove smart-card in caso di impossibilità di utilizzo di quella assegnata, registra nuovi operatori comunali, prenotando contestualmente la relativa smart-card che sarà successivamente recapitata dalla società, con modalità analoghe a quelle descritte al punto d);
h) il sindaco accede alla stessa applicazione, può effettuare tutte le operazioni previste per l’Amministratore locale della sicurezza nonché la revoca delle autorizzazioni.
Tutte le funzionalità di sicurezza descritte ai punti precedenti sono disponibili all’interno di un’apposita Web application, cui si accede con autenticazione forte e canale sicuro: la smart-card, pertanto, deve essere necessariamente richiesta per l’Amministratore locale della sicurezza, oltre che per gli operatori comunali che avranno accesso al sito Web di ANPR.
Tramite la suddetta applicazione sono distribuiti i certificati che saranno utilizzati per il riconoscimento delle postazioni.
La gestione e la conservazione della smart-card è di esclusiva responsabilità dell’operatore cui è assegnata, mentre la gestione e la conservazione del certificato che identifica la postazione, memorizzato internamente ad essa, è di responsabilità di un dipendente del Comune appositamente individuato quale responsabile del certificato stesso. La non esportabilità di questo certificato dalla postazione è garantita dalla presenza di un codice PIN, generato in fase di installazione sulla specifica postazione destinataria, la cui conservazione è di esclusiva responsabilità del suddetto dipendente.
Per la gestione dei processi autorizzativi, sono previsti i seguenti ruoli amministrativi, suddivisi tra gli attori del sistema:
a) Amministratore di Infrastruttura;
b) Amministratore Applicativo;
c) Amministratore Centrale della Sicurezza;
d) Amministratori locali;
e) Amministratore di primo livello (Sindaco o suo delegato);
f) Amministratore di secondo livello (Amministratore locale della sicurezza);
g) Amministratore della postazione (responsabile dei certificati di postazione).
I primi due ruoli sono attribuiti a personale della Società dalla stessa individuato e comunicato al Ministero dell’interno.
Il terzo ruolo è attribuito al personale del Ministero dell’interno.
2.2 Accesso delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi
L’accesso delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi all’ANPR avviene tramite sito web o mediante web service.
Per l’accesso tramite sito web, i requisiti di sicurezza prevedono il riconoscimento dell’operatore e della postazione, autorizzata dalla pubblica amministrazione o dall’ente, sulla base del Sistema di Identità Federata, (che contempla anche l’identificativo dell’operatore e l’indirizzo IP della postazione), che consente il controllo degli accessi ai soli servizi di consultazione ed estrazione.
Nel modello di sicurezza dell’Identità Federata, nell’ambito dell’Access & Facility Management, alle pubbliche amministrazioni e agli enti che erogano pubblici servizi sono demandate le funzioni di autenticazione e di autorizzazione, all’interno di profili prestabiliti, assumendo rispettivamente i ruoli di Identity Provider e Attribute Authority, in conformità al modello GFID dell’Agenzia per l’Italia Digitale e mediante l’adozione di soluzioni tecnologiche che garantiscano il tracciamento sia dell’Identity Provider sia dell’operatore.
Le operazioni effettuate presso la postazione sono registrate nel sistema di Identity e Access Management, che registra le informazioni di autenticazione e gli attributi e li utilizza per verificare i diritti di accesso all’informazione e per alimentare il sistema di tracciamento.
Per l’accesso tramite web service, si utilizzano i meccanismi propri del pattern di sicurezza che consente, ove richiesto, di trasferire, ai fini del tracciamento, oltre all’identificativo dell’ente anche l’identificativo dell’utente finale e l’indirizzo IP della sua postazione. Il server applicativo viene identificato tramite apposito certificato.
3. Sistema di monitoraggio dei servizi
Il Ministero dell’interno, attraverso l’infrastruttura di cui al paragrafo 1, eroga i servizi di cui all’allegato D e assolve le funzionalità di sicurezza descritte nel presente allegato, nel rispetto delle specifiche tecniche elaborate dalla Società e approvate dal Ministero.
Per il monitoraggio dei servizi, il Ministero dell’interno si avvale di uno specifico sistema, ubicato nel Centro Nazionale per i Servizi Demografici del Ministero dell’interno (CNSD), presso il quale sono installate apposite consolle di controllo, utilizzate esclusivamente da personale autorizzato dal Ministero dell’interno per l’accesso in sola visualizzazione.
La visualizzazione completa dello stato del servizio e dell’infrastruttura tecnologica che lo supporta avviene mediante:
a) vista c.d. “ad albero” dei servizi che rendono disponibili le seguenti informazioni:
• lista dei servizi erogati (nome, descrizione, codifica, etc.);
• infrastruttura tecnologica che ospita i servizi erogati con il dettaglio dei servizi tecnici che li compongono;
• allarmi associati alle risorse infrastrutturali dei servizi tecnici che hanno impatto sui servizi erogati;
• eventuali ticket di incidenti aperti dalla Società di cui all’articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per la gestione e la risoluzione degli allarmi.
b) vista di alto livello con rappresentazione, sia real time sia giornaliera, dell’andamento dello stato dei servizi erogati e dei relativi indicatori di disponibilità (eventi di infrastruttura, eventi da sonde end-to-end, ticket di incidenti);
c) rappresentazione dell’andamento della produzione dei servizi, in funzione dei livelli di autorizzazione definiti dal Ministero dell’interno, anche in termini di analisi delle interazioni del sistema con i soggetti che accedono (comuni, pubbliche amministrazioni, ed altri enti) e degli scostamenti dal trend, compresi report sintetici sullo stato di sicurezza del sistema.
4. Protezione da attacchi informatici
Al fine di protezione dei sistemi operativi da attacchi informatici, eliminando le vulnerabilità, si utilizzano:
a) in fase di configurazione, procedure di hardening finalizzate a limitare l’operatività alle sole funzionalità necessarie per il corretto funzionamento dei servizi;
b) in fase di messa in esercizio, oltre che ad intervalli prefissati o in presenza di eventi significativi, processi di vulnerability assessment and mitigation nei software utilizzati e nelle applicazioni dei sistemi operativi;
c) piattaforma di sistemi firewall e sonde anti-intrusione.
Allegato D
Servizi dell’ANPR
Il presente allegato descrive i servizi che ANPR assicura ai soggetti che accedono.
Le richieste di servizio sono elaborate in file XML o altri formati aperti.
La risposta del sistema può avere formato XML, ASCII o PDF o altri formati aperti.
I servizi sono erogati in modalità web service ovvero attraverso una web application fruibile dal sito internet della ANPR.
A) Servizi ai Comuni
A.1) Registrazione dei dati.
I servizi di registrazione consentono le operazioni di modificazione dei dati di competenza del comune, in tempo reale.
In risposta alla richiesta dell’operatore, in assenza di errore dell’operazione, il sistema invia la conferma di modificazione del dato ad un protocollo riferito all’operazione; in caso di errore, il comune riceve un avviso di esito negativo, con indicazione della causa.
Al comune è, inoltre, resa disponibile la consultazione delle operazioni richieste, del relativo esito, e dei relativi messaggi di conferma e di errore, per intervalli temporali, con le seguenti modalità:
• l’esito di un’operazione di registrazione è disponibile per un anno;
• gli eventi notificati al comune sono disponibili per centottanta giorni.
A. 2) Consultazione ed estrazione.
I servizi di consultazione consentono di interrogare l’ANPR per i dati di competenza, secondo i seguenti parametri:
• per campi o combinazioni di campi;
• per tipo di operazione;
• per intervalli temporali.
In esito alla richiesta, il sistema comunica il numero progressivo e la data della risposta; in presenza di errori nella richiesta, il sistema comunica l’esito negativo, con indicazione della causa.
I servizi di estrazione consentono al Comune di estrarre i dati di ANPR di propria competenza con modalità analoghe a quelle descritte per i servizi di consultazione; in alternativa, il Comune può fornire ad ANPR una lista di soggetti per i quali ANPR restituirà in risposta i dati previsti per il tipo di estrazione prescelto dal Comune.
L’esito delle operazioni di consultazione ed estrazione è disponibile per trenta giorni.
L’esito delle richieste di consultazione non esaudite in tempo reale è disponibile per trenta giorni.
A. 3) Certificazione.
I servizi di emissione delle certificazioni anagrafiche di cui al capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché all’articolo 7 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sono erogati ai Comuni secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Le richieste di certificazione sono esclusivamente di tipo puntuale e sono evase contestualmente.
In presenza di errore nella richiesta di emissione, il sistema comunica l’esito negativo, con indicazione della causa.
A. 4) Invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
L’ANPR rende disponibile il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che pervengono ai comuni con le modalità tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Con il medesimo servizio di invio del certificato di morte di cui al citato articolo 74, è altresì inoltrata la denuncia della causa di morte di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
A. 5) Servizi accessori.
I servizi accessori consentono di verificare lo stato delle operazioni richieste.
Comprendono, in particolare:
• il servizio di notifica dell’esito delle operazioni e degli eventi di competenza per l’allineamento delle banche dati tenute dal Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni e dei servizi non supportati dall’ANPR;
• il servizio di verifica dell’esito di un’operazione;
• il servizio di ricezione delle risposte rese disponibili da ANPR;
• il servizio di annullamento dell’operazione;
• il servizio di variazione di dati;
• il servizio di consultazione delle notifiche;
• il servizio di monitoraggio.
I dati che consentono ad ANPR di fornire i servizi in questione sono conservati per un periodo di tempo prefissato, trascorso il quale sono storicizzati nel modo seguente:
• l’esito di un’operazione di registrazione è disponibile per un anno;
• l’esito delle operazioni di consultazione è disponibile per trenta giorni;
• gli eventi notificati al Comune sono disponibili per un periodo di centottanta giorni;
• le risposte alle richieste di consultazione ed estrazione non esaudite in tempo reale rimangono disponibili per trenta giorni.
Sarà inoltre reso disponibile un servizio di interscambio in tempo reale delle comunicazioni di stato civile tra Comuni.
B) Servizi alle pubbliche amministrazioni e agli enti che erogano pubblici servizi
B.1) Consultazione ed estrazione
I servizi di consultazione ed estrazione consentono di interrogare i dati dell’ANPR di competenza, secondo specifici parametri di ricerca.
La pubblica amministrazione, utilizzando la propria applicazione, invia la richiesta di consultazione o estrazione e riceve in risposta il risultato della richiesta; qualora il numero di soggetti che verificano le condizioni richieste sia particolarmente elevato o il tipo di ricerca prescelto richieda elaborazioni complesse, ANPR attribuisce alla richiesta un numero progressivo e rende disponibile la risposta in un momento successivo. La Pubblica Amministrazione riceve in risposta il numero progressivo assegnato alla richiesta e la data in cui saranno resi disponibili gli esiti dell’elaborazione.
In presenza di errori nella struttura dei dati della richiesta, ANPR restituisce un esito negativo, motivando il motivo dello scarto.
B.2) Comunicazione dati e variazioni anagrafiche
L’ANPR rende disponibile alle pubbliche amministrazioni i dati e le variazioni anagrafiche di competenza registrate dai Comuni.
B.3) Servizi accessori
I servizi accessori consentono di verificare lo stato delle operazioni richieste e comprendono:
• il servizio di notifica dell’esito delle operazioni e degli eventi di competenza;
• il servizio di ricezione delle risposte dell’ANPR;
• il servizio di consultazione delle notifiche;
• il servizio di monitoraggio.
I dati che consentono ad ANPR di fornire i servizi in questione sono conservati per un periodo di tempo prefissato, trascorso il quale vengono storicizzati:
• l’esito delle operazioni di consultazione ed estrazione è disponibile per trenta giorni;
• gli eventi notificati alla Pubblica Amministrazione sono disponibili per un periodo di centottanta giorni;
• le risposte alle richieste di consultazione ed estrazione non esaudite in tempo reale rimangono disponibili per trenta giorni.


Corso formazione/aggiornamento Villorba (TV) – 4 febbraio 2015

Locandina Villorba 2015LA NOTIFICA ON LINE

Mercoledì 4 Febbraio 2015

Comune di Villorba TV

Sala del Consiglio Comunale

Piazza Umberto I° 21

Orario:  9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00

con la collaborazione del Comune di Villorba (TV)

Quote di partecipazione al corso:

€ 132.00(*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2014 con rinnovo anno 2015 già pagato al 31.12.2014. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L’iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.
€ 202.00(*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2015 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

  • € 200,00 (*) (**) (***) per il primo partecipante
  • € 150,00 (*) (**) (***) per il secondo partecipante
  • € 65,00 (*) (**) (***) per il terzo e oltre partecipante
  • Tali quote comprendono l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2015 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull’unica fattura emessa.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

Le quote d’iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie e/o postali,   comprensive  dell’imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Banco Posta di Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Villorba 2015 o numero fattura
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi dell’Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l’art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993 – comprensivo di  € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Durì Francesco

  • Resp. Messi Comunali del Comune di Udine
  • Membro della Giunta Esecutiva  di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

 Programma:

Il Messo Comunale

· Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

  • Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

· Concetto di dimora, residenza e domicilio

  • Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
  • La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
  • Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
  • Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella Repubblica
  • Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
  • Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale

  • Ambito di applicazione della L. 890/1982
  • Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

  • Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi

La notificazione a mezzo posta elettronica

  • Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
  • La PEC
  • La firma digitale
  • La notificazione a mezzo posta elettronica
  • “Legge di Stabilità” 2013 (L. 228/2012)
  • Art. 149 bis c.p.c.

La notificazione degli atti tributari

  • Il D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
  •             L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
  • Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
  • L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

  • · La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

  • Le raccomandazioni del Garante della privacy

· Il diritto “all’oblio”

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione al Corso.

Vedi: Attività di formazione anno 2015

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Villorba 2015

Vedi: Immagini del Corso di formazione

Vedi: Video del Corso di formazione

Scarica: Documentazione fiscale 2015

  1. Dichiarazione DURC
  2. Dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti, L. 136/2010
  3. Documento d’Identità personale del Legale Rappresentante di A.N.N.A.
  4. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
  5. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza

 


Riunione Giunta Esecutiva del 31.01.2015

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione della Giunta Esecutiva che si svolgerà sabato 31 gennaio 2015 alle ore 7:30 presso il Comune di Cesena – Palazzo Municipale – Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle ore 9:30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione 2014;
2. Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione 2015;
3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2014;
4. Approvazione Bilancio Preventivo 2015;
5. Varie ed eventuali.

Leggi: Verbale GE 31 01 2015


Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche’ dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 09.12.2014 il DPCM 24 ottobre 2014 contenente la “definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”. Il decreto dà attuazione alla norma primaria contenuta nell’Agenda digitale italiana. SPID è un insieme di credenziali per accedere in rete a tutti i servizi della pubblica amministrazione e a quelli degli operatori commerciali che vi aderiranno. SPID consente agli utenti di avvalersi di gestori dell’identità digitale e di gestori di attributi qualificati per permettere ai fornitori di servizi l’immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano.

Con l’istituzione del Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese le pubbliche amministrazioni potranno consentire l’accesso in rete ai propri servizi, oltre che con lo stesso SPID, solo mediante la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi. La possibilità di accesso con carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi resta comunque consentito indipendentemente dalle modalità predisposte dalle singole amministrazioni.