È nulla la notifica eseguita ex art. 139 c.p.c senza l’attestazione delle vane ricerche

“Nella notificazione eseguita ex art. 139 cod. proc. civ., comma 3, l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal quarto comma della medesima disposizione non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario…..In caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto” (Cass. Civ., II, sentenza n. 19712 del 17 settembre 2010).
La Corte Suprema di Cassazione ha confermato con questi principi un orientamento consolidato in tema di notifica ai sensi dell’art. 139 c.p.c per il quale:
• l’omessa spedizione della raccomandata prevista dal comma 3 del predetto articolo è motivo di nullità della notifica
• l’omessa attestazione delle vane ricerche del destinatario e di consegnatari abilitati è motivo di nullità della notifica.
Nel caso di specie il ricorrente proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale eccependone la nullità per un duplice motivo: sia per omessa spedizione della raccomandata che lo avvisava dell’avvenuta notifica nelle mani del consegnatario dell’atto a lui diretto; sia perché la relata di notifica, eseguita nelle mani del portiere, non conteneva l’attestazione delle vane ricerche delle persone comunque abilitate a ricevere l’atto ai sensi dell’art. 139 c.p.c. Ma il Giudice di Pace, prima, e il Tribunale non accoglievano il motivo di opposizione, rigettandone il ricorso.
I giudici, chiamati a decidere sulla cassazione della sentenza di rigetto, ritengono invece fondato il ricorso e, bacchettando i giudici di prime cure che, a fondamento delle rispettive pronunce di rigetto, avevano posto un impianto giurisprudenziale ormai superato, confermano quanto già espresso in precedenti pronunce, anche a Sezioni Unite, in ordine alla invalidità della notifica ex art. 139 c.p.c. eseguita nelle mani del portiere: e cioè la nullità della stessa se nella relata redatta in calce all’atto, l’ufficiale giudiziario e/o Messo Comunale, non da atto dell’assenza del destinatario e non descrive ogni indicazione dei motivi che non hanno reso possibile la consegna dell’atto al destinatario, o alle persone indicate, ovvero delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l’atto. La nullità, in tal caso, discende dalla violazione di norme (come appunto il 139 c.p.c.) che, predisposte a salvaguardia dei diritti dei destinatari degli atti da notificare, prescrivono una serie di azioni che il Messo Comunale e/o Agente Notificatore deve compiere nell’ordine stabilito dalla norma stessa e di cui deve dare conto esplicitamente nella relata di notifica.


DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva – validità temporale

DISPOSIZIONI VIGENTI

La disciplina di dettaglio in ordine alle modalità di rilascio ed ai contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è contenuta nel Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007, nella Circolare esplicativa del predetto Ministero n. 5/2008 del 30 gennaio 2008 nonché nella Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008.

Nel merito, va ricordato l’obbligo di acquisizione del DURC per tutti gli affidamenti di lavori, servizi o forniture, a prescindere da tipologia di affidamento e importo del contratto.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in risposta al quesito postogli dall’Università degli Studi di Sassari, nell’Interpello n. 10/2009 del 20 febbraio 2009, ha confermato che «il DURC deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità (…)».

Il DURC, in virtù della modifica operata dall’art. 86 c. 10 del Dlgs n. 273/2003, è stato previsto nel caso di:

• Appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia;
• Appalti di fornitura e servizi;
• Gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione ovvero in concessione;
• Attestazione SOA;
• Iscrizione albo fornitori;
• Agevolazioni/Sovvenzioni/Finanziamenti.

Il DURC va richiesto (se fra i vari atti è decorso il termine di validità del documento):

1) al momento dell’affidamento o aggiudicazione dell’appalto;
2) al momento della stipula del contratto;
3) all’atto della liquidazione del corrispettivo, anche per stati di avanzamento.

In caso di adesione alle convenzioni attivate dalla CONSIP per l’approvvigionamento di beni e servizi in favore delle PP.AA., l’acquisizione del DURC non è necessaria, in quanto la CONSIP avrà già provveduto ad effettuare i relativi controlli in materia sia all’atto dell’aggiudicazione della gara, dalla stessa esperita, sia nella fase successiva di stipula della convenzione aperta.

Il DURC deve essere acquisito, invece, in una fase successiva, ovvero all’atto del pagamento delle fatture inviate dal fornitore aggiudicatario della gara bandita dalla CONSIP stessa.

Va ricordato, infine, che ai sensi dell’art. 16bis, comma 10, della Legge 2/2009 di conversione del D. L. 185/2008, l’obbligo di richiedere il DURC è ad esclusivo carico dell’Amministrazione e non può essere chiesto al contraente affidatario dell’incarico di lavori, servizi o forniture.

Per acquisti di modesta entità il DURC è necessario solo nel caso di cottimo fiduciario e non in quello di ricorso all’amministrazione diretta attraverso la quale le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione.

PERIODO DI VALIDITÀ TEMPORALE DEL DURC

E’ necessario segnalare le incertezze interpretative sul periodo di validità del DURC, se di 90 giorni o di 30 giorni succedute nel tempo.

L’art. 39-septies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 2006, n. 51, secondo cui “il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ha validità di tre mesi” faceva espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili e non opera alcuna distinzione tra appalti privati ed appalti pubblici.

Successivamente, in applicazione di un’altra norma contenuta nell’art. 1, comma 1176 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 ha esteso il campo di applicazione del D.U.R.C. a tutti i settori di attività produttiva, richiedendolo, tra l’altro, “…nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia” ed ha, altresì, precisato nell’art. 7, riguardo alla validità di detto certificato, che:

1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all’art. 1 il DURC ha validità mensile.

2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validità trimestrale, ai sensi dell’art. 39-septies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51”.

Con specifico riferimento a tale disposizione, la successiva Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 gennaio 2008, n. 5 ha chiarito che “Il DURC utilizzato nell’ambito degli appalti pubblici ed ai fini della erogazione di benefici ha una validità mensile, mentre ai fini degli appalti privati in edilizia ha una validità trimestrale, come previsto dall’art. 39-septies del D.L. n. 273/2005 (conv. da L. n. 51/2006).”

In tale incertezza normativa, era intervenuta l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che, con parere n. 31 del 11.03.2009, ha precisato che “l’utilizzo del DURC negli appalti pubblici ha validità mensile” e che “tale validità, come chiarito dalla giurisprudenza (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 22 gennaio 2008, n. 141; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 5 aprile 2007, n. 1092) decorre dalla data di rilascio del suddetto certificato e non da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti”.

Circolare del ministero del lavoro n. 35/2010 del 8 ottobre 2010


Equitalia: nuove competenze alla società concessionaria della riscossione

Con Decreto MFE 16/1/2009 sono state ampliate le competenze riconosciute alla società concessionaria di riscossione Equitalia, tra le quali rientra anche la riscossione delle contestazioni di irregolarità di viaggio e relative sanzioni per conto di Trenitalia Spa. In relazione a quanto previsto, nel bilancio del gruppo redatto al 31.12.2009 da Equitalia spa, tra le nuove competenze dell’Ente di riscossione rientrano anche i provvedimenti di revoca di agevolazioni disposte dai ministeri dell’industria delle attività produttive e dello sviluppo economico (Legge n. 99 del 23/07/2009 art. n. 3); la riscossione coattiva di contributi dovuti per la iscrizione all’albo dei consulenti finanziari (dlgs n. 101 del 17/07/2009); la riscossione di sanzioni iscritte a ruolo dall’ISVAP (Decreto del 19./06.2009 n.94); la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle spese di giustizia (Legge n. 69/2009 art. 67 comma 3) nonché la riscossione di alcune tipologie di crediti INPS per i quali non si procede ad iscrizione a ruolo (Decreto legge n. 5 /2010 art. 7 quater, comma 6).


Dall’U.E. arriva il termine ordinario per i pagamenti dei fornitori da parte delle PP.AA..

Nel nostro Paese è particolarmente grave il fenomeno dei ritardi, anche davvero clamorosi, con cui una parte delle PP.AA. saldano i conti con i loro fornitori, in particolare gli Enti Locali. Tale inefficienza non di rado è il risultato di una volontà politica che “suggerisce” agli impiegati addetti alla liquidazione delle fatture di posticipare le uscite di cassa, magari, specie in questi ultimi anni, per permettere all’Ente di rispettare il c.d. “patto di stabilità”.

I gravi ritardi, purtroppo, sono una delle cause che contribuiscono, anche in maniera rilevante, a determinare la crisi di liquidità delle imprese fornitrici che, trattandosi in genere di piccole e medie imprese, arrivano anche a non riuscire più ad accedere ai canali del credito e perfino a fallire. Consapevole di tale situazione.

L’Unione Europea ha adottato una direttiva avente lo scopo di porre un freno a questo mal costume e, di riflesso, di sostenere l’economia. Il provvedimento, che attende di essere recepito dagli Stati membri entro 24 mesi, prevede, tra l’altro, che le PP.AA. dovranno pagare i fornitori di beni o servizi, di regola, entro 30 giorni, prorogabili di altri trenta solo in casi eccezionali. Scaduto tale termine, l’Unione Europea ha indicato un tasso di legge applicabile agli interessi di mora maggiore e, più precisamente, pari ad almeno 8 punti percentuali al disopra di quello di riferimento della Banca centrale europea. Tale tasso potrà essere addirittura aumentato, ma non diminuito, dai Paesi aderenti, i quali, più in generale, restano abilitati a introdurre o salvare eventuali norme di maggior favore per le imprese creditrici.


Testo Unico delle notifiche – Linee guida

L’altalenante giurisprudenza e le continue modifiche normative non coordinate tra di loro determinano sia per il Messo Comunale che per le P.A. una notevole incertezza sulle procedure notificatorie da adottare.

L’Associazione, pertanto, ritiene opportuno presentare al Parlamento un “Testo unico delle notifiche” tale da rendere la procedura notificatoria la più semplice e lineare possibile, garantista da un lato ma altrettanto efficiente, efficace ed economica sia per la P. A. (ovvero per il richiedente privato, se del caso) che per il cittadino e, conseguentemente, anche per le varie figure a ciò preposte.

Leggi:Testo Unico delle Notifiche – Linee Guida


Non è nulla la consegna della cartella di pagamento effettuata mediante consegna alla collaboratrice domestica

Non è nulla la consegna della cartella di pagamento, e in genere degli atti tributari, effettuata mediante consegna alla collaboratrice domestica. Non solo. La Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 19733 del 17 settembre 2010, ha ritenuto che, in caso di notifica effettuata mediante il servizio postale, non è necessaria la menzione della qualifica del consegnatario nell’avviso di ricevimento, qualora sia provato dal notificante il rapporto tra destinatario e consegnatario dell’atto.

Il caso

Il Comune di Cagliari ha notificato alla contribuente, prima della cartella di pagamento, un avviso di liquidazione Ici presso la sua abitazione, consegnandolo alla signora “x”, senza tuttavia indicarne la qualifica nella relata; non si trattava del primo atto ritirato dalla signora che, in occasione di una precedente notifica, aveva dichiarato di essere la sua domestica.

La sentenza

La Cassazione, “quanto al profilo riguardante l’omessa menzione, nell’avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario,…” ha richiamato il principio enunciato nella sentenza 4400/2008, secondo il quale “in tema di contenzioso tributario, è nulla la notifica dell’atto d’appello a mezzo del servizio postale ove nella relazione di notificazione sia indicato solo il nome del consegnatario ma non il suo rapporto con il destinatario, a meno che l’appellante non deduca e dimostri la sussistenza, tra consegnatario e destinatario, di uno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione (in senso conforme anche Cass. n. 1453 del 09/02/2000)”.

A norma degli articoli 156 e 160 del cpc, infatti, il giudice può dichiarare la nullità della notificazione solo se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia e “non anche se la relazione di notificazione non contiene le indicazioni necessarie per dimostrare che tali disposizioni sono state osservate”.

Nonostante tali indicazioni siano prescritte dall’articolo 149 c.p.c. e dall’articolo 7, comma 3, della legge 890/1982 per le notifiche postali, la loro inosservanza ovvero la loro omissione – come ha stabilito nel caso in esame la Corte – non può far dichiarare la nullità della notificazione.

Al riguardo, i giudici di legittimità hanno ritenuto che “in mancanza di tali indicazioni l’osservanza delle disposizioni circa la persona alla quale la copia può essere consegnata può… essere dimostrata con ogni mezzo e solo in mancanza di tale prova la notifica potrà essere ritenuta nulla, ma ciò soltanto se il destinatario contesti specificamente che la persona alla quale la copia è stata consegnata non era con lui in alcuno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione. In caso contrario la sussistenza di tate rapporto deve ritenersi ammessa per non contestazione specifica e quindi non ha bisogno di essere provata”.

Osservazioni

La Corte di cassazione interviene ancora sul contenuto della relata di notifica, precisando, questa volta, che non è necessaria l’indicazione della qualifica del consegnatario. Ma a due condizioni: che il soggetto notificante sia comunque in grado di provare, con qualsiasi mezzo, che il rapporto sussistente tra destinatario e consegnatario rientra tra quelli richiesti dalla legge per la validità della notificazione (articolo 139 c.p.c. e articolo 7, comma 2, legge 890/1982 per le notifiche postali) e, inoltre, che il destinatario non contesti il rapporto tra lui stesso e il consegnatario.

In proposito, il rapporto tra la contribuente e la sua colf rientra di certo tra le ipotesi previste dall’articolo 139, comma 2, c.p.c., ben potendo la collaboratrice domestica essere considerata un’addetta alla casa. La norma stabilisce infatti che, quando il destinatario non è rinvenuto, la notifica può essere eseguita mediante consegna della copia dell’atto a una persona diversa, di famiglia o addetta alla casa (o all’ufficio o all’azienda), purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

L’esistenza di tale rapporto va provata, come nel caso in esame, anche mediante la produzione di un ulteriore atto ritirato dalla medesima colf, con indicazione, stavolta, della qualifica di “domestica” della contribuente.

Ciò non basta, tuttavia, a far salva la notifica dell’atto. E’ necessario, infatti, che il destinatario non contesti l’esistenza del rapporto con il consegnatario.

La Corte ha più volte affermato che, a prescindere dall’indicazione letterale utilizzata dal notificatore per indicare la qualifica del consegnatario (la qualificazione di “coadiuvante” costituisce un sinonimo di “addetto alla casa” ex articolo 139, Cassazione 16164/2003), incombe sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria (Cassazione 14366/2010) e, in particolare, di allegare e provare l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, ovvero l’occasionalità della presenza nel suo domicilio dello stesso consegnatario (Cassazione 25158/2007), in modo da escludere che in tempi e modi adeguati l’atto possa essere a sua volta recapitato dal consegnatario al destinatario effettivo.

Nel caso di specie, pertanto, la contribuente avrebbe dovuto prima dedurre, e soprattutto dimostrare nel giudizio di merito, che la persona qualificatasi come “domestica” non rivestiva in realtà quella qualifica, o che non aveva il compito di ricevere la posta per poi consegnarla.

Ma così non è stato e, forse, neppure la contestazione sul tipo di rapporto di lavoro tra contribuente e domestica avrebbe potuto intaccare la validità della notifica eseguita ai sensi dell’articolo 139.

Al riguardo la Suprema corte, in una fattispecie in cui il ricorrente aveva sostenuto l’invalidità della notificazione sul presupposto che la consegnataria era una collaboratrice domestica posta alle esclusive dipendenze della moglie e non sue, ha affermato che “la validità della notificazione non può essere contestata sulla base del solo difetto di tale rapporto, essendo invece sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, come si desume dalla generica qualifica di addetto, richiesta dal legislatore” (sezioni unite 793/1999 e ivi Cassazione 9875/1998 per la notifica a un “addetto” all’azienda).

Del resto, proprio la ricezione di più atti per conto del destinatario avrebbe condotto anche il giudice di merito a ritenere la domestica legittimata al ritiro sulla base di un rapporto personale o, comunque, di interessi con la contribuente. Tale relazione avrebbe consentito, infatti, di escludere l’eccezionalità e l’occasionalità della presenza della collaboratrice domestica nella casa della contribuente e, inoltre, avrebbe garantito, secondo un giudizio di normalità, che una volta ricevuto l’atto, questo sarebbe stato consegnato al destinatario.


Circolare 007/2010: Art. 150 c.p.c.. Notificazione per pubblici proclami. Forme particolari di pubblicità sostitutive della notificazione nel procedimento amministrativo e giudiziario.

Nonostante gli artt. 137 c.p.c. e seguenti rappresentino le norme di riferimento pure per la notifica degli atti amministrativi e l’art. 150 consenta l’adozione di particolari forme di pubblicità in luogo del procedimento ordinario, causa la peculiarità dello stesso che lo lega esclusivamente al procedimento processuale, non è possibile assumerlo a riferimento nella notificazione in campo amministrativo.

L’art. 150 c.p.c. disciplina la notificazione per pubblici proclami. Trattasi di una modalità di notificazione residuale che viene utilizzata quando “la notificazione nei modi ordinari è sommariamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti…..”. Ad es. può accadere, soprattutto nelle pratiche di usucapione, che l’atto di citazione deve essere notificato agli intestatari catastali dell’immobile da usucapire che spesso risultano deceduti e risulta oltremodo difficoltoso individuare i possibili eredi.

L’art. 150 c.p.c. viene adottato dal capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede, su istanza di parte, ma ovviamente tale procedura attiene a tale particolare procedimento.

Cosa accade invece quando ci sia la necessità di notificare un atto amministrativo, in una simile situazione?

In questo caso possiamo fare riferimento alla legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed in particolare agli artt. 8 e 21-bis della stessa che riportiamo più sotto.

Per questi atti sarà possibile procedere all’adozione di forme particolari di pubblicità ritenute idonee dalla pubblica amministrazione che intende effettuare le notifiche ad un ingente numero di destinatari nell’impossibilità di adempiervi diversamente o comunque quando ciò risulti particolarmente oneroso, ai fini della comunicazione del provvedimento, ivi compresa la comunicazione dell’avvio dello stesso.

Articolo 8. (1)
(Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)

1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l’amministrazione competente;

b) l’oggetto del procedimento promosso;

c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.

4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Articolo 21-bis.

(Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati)

1.        Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.

2.     Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

Art. 150 c.p.c.. Notificazione per pubblici proclami

Quando la notificazione nei modi ordinari [c.p.c. 138] è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede [e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione è posta la pretura,] può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami (1) (2).

L’autorizzazione è data con decreto [c.p.c. 131] steso in calce all’atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati.

In ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica (3) e nel Foglio degli annunzi legali delle province (4) dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.

La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede [c.p.c. 312].

Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace [c.p.c. 319] (5) (6).

———————–

(1) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 62, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall’art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

(2) Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(3) Denominazione così modificata dall’art. 10, D.Lgs.P. 19 giugno 1946, n. 1.

(4) I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dall’art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

(5) L’attuale espressione “giudice di pace” sostituisce, a decorrere dal 1° maggio 1995, l’originario termine “conciliatore” ai sensi dell’art. 39, L. 21 novembre 1991, n. 374.

(6) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.

PROCEDURA

L’art. 150 c.p.c. fornisce tutti gli elementi utili a redigere l’atto:

1.   Predisporre innanzitutto l’atto di citazione per usucapione nel quale evidenziare le ricerche precedentemente effettuate per individuare i destinatari dell’atto o gli eventuali eredi, se deceduti (es. ricerche effettuate presso l’ufficio anagrafe comunale);

2.   Rilevata l’impossibilità di identificare i destinatari dell’atto o di conoscere gli eredi di questi se deceduti, si chiede l’autorizzazione per la notificazione per pubblici proclami; detta autorizzazione deve essere invocata con apposita istanza diretta al Presidente del tribunale, in calce all’atto di citazione e allegando i documenti offerti in comunicazione. Ovviamente nell’atto di citazione dovrà essere indicata una ipotetica data per la fissazione dell’udienza (non meno di sei mesi), tempo utile per poter espletare tutta la procedura. In questa fase non occorre redigere l’iscrizione a ruolo né pagare il C.U.

3.   Il Presidente del tribunale, autorizzata la pubblicazione, manda al P.M. per il parere favorevole. Una volta espletate dette formalità si procede alla notifica per pubblici proclami. In genere detta incombenza spetta all’Ufficiale Giudiziario dopo aver fatto richiesta di 4 copie conformi dell’atto di citazione e del decreto di autorizzazione del presidente del tribunale;

4.  Delle 4 copie suddette l’ufficiale giudiziario utilizza una copia per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, un’altra per il deposito nella casa comunale, un’altra per l’affissione al tribunale e l’ultima copia viene utilizzata come originale nella quale l’Ufficiale giudiziario dà atto dell’attività svolta;

5.  A questo punto si procede a ritirare l’originale presso l’Ufficiale Giudiziario, si predispone la nota di iscrizione a ruolo e si procede al pagamento del C.U. Il tutto viene poi depositato presso la cancelleria dove era stato depositato l’intero fascicolo per l’autorizzazione.

ESEMPI:

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A CITARE PER PUBBLICI PROCLAMI (art. 150 c.p.c.)

Signor Presidente del Tribunale di ………………, ricorre a V.S. il sottoscritto avv. ……………. quale procuratore e difensore del sig……….attore, nel procedimento da instaurare davanti al Tribunale di …………… come da atto sopra riportato;

premesso che : alcuni convenuti da citare nella causa instauranda, di cui al presente atto di citazione, sono sconosciuti, di altri si sono perse le tracce e peraltro non è facile identificare tutti;

che detta particella risulta intesta a soggetti forse deceduti o trasferiti all’estero, sicché non è dato precisamente sapere chi siano e dove risiedono;

che, pertanto, il numero delle persone a cui notificare il provvedimento è imprecisato e impossibile è la loro identificazione rendendo non solo opportuna ma necessaria la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.,

chiede

che V.S. Voglia autorizzare la notificazione dell’atto introduttivo per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c. indicando altresì i modi più opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati mediante apposizione del relativo decreto in calce all’originale dell’atto che produce a V.S.

…………….,

Depositato in Cancelleria addì

Il Cancellerie

Al P.M. per il parere oggi

Il P.M.

Visto, esprime parere favorevole

Il Procuratore della Repubblica

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ……………….

Letto il ricorso che precede, sentito il parere del P.M., rilevato che la notifica nei modi ordinari è sommariamente difficile, visto l’art. 150 c.p.c.,

Autorizza

il ricorrente a procedere alla notifica della citazione a mezzo pubblici proclami con le modalità previste dall’art. 150 c.p.c.

……………….,

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tribunale di …………….- Atto di Citazione per usucapione

Il sig. …………., rappresentato e difeso dall’avv. …………….. cita i sigg.ri: ………………ed eventuali eredi e aventi causa, dinanzi all’intestato Tribunale per l’udienza del _________________________, ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio ai sensi dell’art.166 c.p.c. almeno venti giorni prima di detta udienza depositando comparsa di risposta ai sensi dell’art. 167 c.p.c.  e con avvertimento di decadenza, in mancanza di quanto sopra, della possibilità di proporre domande riconvenzionali, eccezioni di merito e/o processuali che non siano rilevabili d’ufficio o, in caso contrario, in loro dichiarata contumacia ai sensi dell’art. 171 c.p.c. , per ivi sentir rigettata ogni contraria tesi, istanza ed eccezione e per ivi sentir  dichiarare l’attore proprietario esclusivo delle p.lle ………….. del terreno agricolo con annesso fabbricato rurale sito in ……………, distinto in CT del suddetto Comune al foglio …………

…………….., avv.

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Spett.le Istituto Poligrafico dello Stato

P.zza Verdi 10

00198 ROMA

Oggetto: richiesta pubblicazione

Invio in allegato estratto atto di citazione da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica per la notifica per pubblici proclami, nonché copia dell’autorizzazione in merito rilasciata dal presidente del Tribunale di Teramo. Allego altresì ricevuta dell’avvenuto versamento della somma di Euro …………… effettuato sul c.c. postale n……………., intestato all’istituto, e relativo alle spese di pubblicazione.

Resto in attesa di una copia della G.U. su cui avverrà la pubblicazione che prego di inviarmi con cortese sollecitudine.

Distinti saluti

Avv.


Corso aggiornamento – Sant’Omero (TE) 3.12.2010

Venerdì 3 dicembre 2010

Orario 9:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00

Comune di Sant’Omero

PIAZZA DAURI

SALA BICE VALORI

(VICINO BIBILOTECA COMUNALE)

 

con il patrocinio del Comune di Sant’Omero e dell’Unione di Comuni Città Territorio – Val Vibrata

Quote di partecipazione al corso:

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

€ 150,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2009 con rinnovo anno 2010 già pagato al 17.01.2010. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)

€ 200,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2010 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.

€ 270,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

La quota d’iscrizione dovrà essere versata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: Corso Sant’Omero 2010

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Fontana Lazzaro

Resp. Servizio Notifiche dell’Unione Colline Matildiche (RE)

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Nozioni generali

Cos’è una notifica

  • La relata di notifica – valore della stessa
  • La copia conforme all’originale
  • Richiedente – intermediario – consegnatario/destinatario
  • Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale
  • Tempi e luoghi delle notificazioni
  • I “vari” momenti di perfezionamento della notifica
  • Nullità delle notificazioni
  • Le responsabilità del Messo Comunale
  • Modifiche effettuate dall’art.174 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)

Il procedimento di notificazione

  • Le notifiche a mani proprie
  • Le notifiche “tramite” terzi
  • Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei “terzi”
  • Le notifiche agli “assenti”
  • Deposito degli atti nella Casa Comunale
  • Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio nelle notifiche
  • Albo Pretorio “on line”
  • Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)
  • Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.
  • Le notifiche previste dagli art. 14 e 18 della L 689/1981
  • Le notifiche previste dall’art. 6 della L. 241/1990
  • Le notifiche attraverso il servizio postale
  • Le CAD e le CAN
  • Le notifiche dei tributi locali
  • Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973
  • Notificazione all’estero per gli atti Finanziari destinati agli iscritti all’A.I.R.E.
  • Le notifiche degli atti finanziari alle Società (Corte di Cassazione 2009)
  • Nuove modalità applicative dell’art. 140 c.p.c.
  • I Messi Notificatori – Legge finanziaria 2007
  • La notifica telematica
  • La richiesta di rimborso “trimestrale” delle spese di notifica
  • Presentazione modulistica e casi pratici
  • Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: Attività Formativa dell’Associazione anno 2010

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Sant’Omero 2010


Albo On Line – Norme Attuative

L’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto per tutte le amministrazioni pubbliche l’obbligo della cosiddetta pubblicità legale on-line, conosciuta anche come Albo Pretorio on-line.

Il termine inizialmente previsto era il 1° gennaio 2010, poi prorogato di sei mesi e, infine, prorogato al 1° gennaio 2011.

La nostra Associazione ha collaborato alla redazione del testo delle norme attuative con l’Associazione nazionale per operatori e responsabili della conservazione digitale (ANORC).

Comunicato stampa 28 ottobre 2010

DPCM bozza 07 28 ottobre 2010


Certificati on line, niente multe fino a gennaio 2011

Sul sito del Dipartimento della Pubblica Amministrazione è stata pubblicata una circolare, inviata a tutti gli organi competenti, in cui vengono illustrate alcune prassi transitorie in materia di trasmissione telematica dei certificati per malattia.

Il documento, firmato dal ministro Renato Brunetta e sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, recita così: «Fermo restando l’obbligo dei medici di continuare a trasmettere i certificati per via telematica in presenza delle condizioni organizzative e tecniche che lo rendono possibile, per il periodo transitorio – sino al 31 gennaio 2011 – durante il quale le più rilevanti criticità dovranno essere affrontate, è opportuno che le Amministrazioni competenti si astengano dalla contestazione degli addebiti specificamente riferiti all’adempimento».

Si tratta, in sostanza, di una specifica circa il regime sanzionatorio da adottare in merito all’invio telematico dei certificati di malattia dei lavoratori, da parte dei medici. L’espansione del periodo transitorio però, è da imputarsi al tempo necessario per il superamento di alcune criticità emerse durante la fase sperimentale. Le Amministrazioni interessate dovranno pertanto lavorare per eliminare tutte le problematiche che di fatto rendono anche difficile l’accertamento di eventuali responsabilità nella violazione della normativa.

I medici e i sindacati della categoria, da parte loro, condividono gli obiettivi della riforma, vale a dire il miglioramento dell’efficienza e della qualità delle procedure amministrative, ma ritengono che, per la soluzione di queste criticità, siano necessari «tempi coerenti, non predefinibili a tavolino e l’utilizzo di risorse umane, tecnologiche e finanziarie, oggi non adeguatamente presenti nei servizi sanitari, né previste come nuove voci di investimento».


Il pubblico impiego cambia: permessi e part time sotto esame

Il collegato lavoro, dopo oltre due anni di inspiegabile silenzio, arriverà nei prossimi giorni in aula per l’approvazione definitiva.

Si comincia dal part time: con la riforma del 2008 l’amministrazione può respingere la richiesta di riduzione d’orario se questo complica l’organizzazione del lavoro e senza dover dimostrare il grave pregiudizio.  Ora si fa un ulteriore passo avanti: entro 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le amministrazioni potranno fare una nuova valutazione su tutti i part time rilasciati fino al 2008. Un riesame, insomma, che potrebbe portare alla revoca, nel caso in cui l’amministrazione reputasse a rischio l’efficienza organizzativa dell’ufficio.  Possibilità tutt’altro che remota, soprattutto con il taglio del turn over che di fatto blocca le assunzioni.
È evidente che il part time va contemperato con le esigenze dell’ufficio ma è anche lo strumento per tenere insieme il lavoro e la famiglia. Le modifiche, invece, penalizzano le famiglie e in particolare le donne che rappresentano l’85% del part time tra i dipendenti pubblici. Come al solito l’aiuto alle famiglie c’è solo negli slogan elettorali di tutti i partiti, nessuno escluso, ma nei fatti le donne fanno sempre più fatica a trovare un lavoro e quando ce l’hanno non c’è la flessibilità necessaria per avere una famiglia con dei figli. Una norma palesemente ingiusta anche perché consente alla P.A. di intervenire su diritti già acquisiti dal lavoratore.
Altra stretta è sui permessi per l’assistenza ai portatori di handicap. Con le nuove regole il diritto ad assentarsi dal lavoro sarà riconosciuto ad un solo familiare alla volta e sarà circoscritto a parenti e affini entro il secondo grado. Queste, in estrema sintesi, le novità in attesa dell’approvazione definitiva del collegato al lavoro.


Corso Aggiornamento – BENEVENTO 25.11.2010

Giovedì 25 novembre 2010

Orario 9:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00

Comune di Benevento

Villa dei Papi

Sala Delcogliano

Via Pacevecchia – Benevento

 

con il patrocinio del Comune di Benevento

Quote di partecipazione al corso:

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

€ 200,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2009 con rinnovo anno 2010 già pagato al 17.01.2010. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)

€ 250,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2010 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.

€ 300,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

La quota d’iscrizione dovrà essere versata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: Corso Benevento 2010

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Asirelli Corrado

Resp. Servizio Notifiche del Comune di Cesena (FC)

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Nozioni generali

Cos’è una notifica

  • La relata di notifica – valore della stessa
  • La copia conforme all’originale
  • Richiedente – intermediario – consegnatario/destinatario
  • Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale
  • Tempi e luoghi delle notificazioni
  • I “vari” momenti di perfezionamento della notifica
  • Nullità delle notificazioni
  • Le responsabilità del Messo Comunale
  • Modifiche effettuate dall’art.174 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)

Il procedimento di notificazione

  • Le notifiche a mani proprie
  • Le notifiche “tramite” terzi
  • Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei “terzi”
  • Le notifiche agli “assenti”
  • Deposito degli atti nella Casa Comunale
  • Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio nelle notifiche
  • L’Albo Pretorio “on line”
  • Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)
  • Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.
  • Le notifiche previste dagli art. 14 e 18 della L 689/1981
  • Le notifiche previste dall’art. 6 della L. 241/1990
  • Le notifiche attraverso il servizio postale
  • Le CAD e le CAN
  • Le notifiche dei tributi locali
  • Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973
  • Notificazione all’estero per gli atti Finanziari destinati agli iscritti all’A.I.R.E.
  • Le notifiche degli atti finanziari alle Società (Corte di Cassazione 2009)
  • Nuove modalità applicative dell’art. 140 c.p.c.
  • I Messi Notificatori – Legge finanziaria 2007
  • La notifica telematica
  • La richiesta di rimborso “trimestrale” delle spese di notifica
  • Presentazione modulistica e casi pratici
  • Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: Attività Formativa dell’Associazione anno 2010

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Benevento 2010


Corso aggiornamento – IGLESIAS 22.11.2010

Lunedì 22 novembre 2010

Orario 9:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00

Comune di Iglesias

Sala Riunioni del

Centro Direzionale Amministrativo

Via Isonzo 7

 

con il patrocinio del Comune di Iglesias

Quote di partecipazione al corso:

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

€ 200,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2009 con rinnovo anno 2010 già pagato al 17.01.2010. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)

€ 250,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2010 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.

€ 300,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

La quota d’iscrizione dovrà essere versata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: Corso Iglesias 2010

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:

Asirelli Corrado

Resp. Servizio Notifiche del Comune di Cesena (FC)

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Nozioni generali

Cos’è una notifica

  • La relata di notifica – valore della stessa
  • La copia conforme all’originale
  • Richiedente – intermediario – consegnatario/destinatario
  • Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale
  • Tempi e luoghi delle notificazioni
  • I “vari” momenti di perfezionamento della notifica
  • Nullità delle notificazioni
  • Le responsabilità del Messo Comunale
  • Modifiche effettuate dall’art.174 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)

Il procedimento di notificazione

  • Le notifiche a mani proprie
  • Le notifiche “tramite” terzi
  • Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei “terzi”
  • Le notifiche agli “assenti”
  • Deposito degli atti nella Casa Comunale
  • Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio nelle notifiche
  • L’Albo Pretorio “on line”
  • Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)
  • Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.
  • Le notifiche previste dagli art. 14 e 18 della L 689/1981
  • Le notifiche previste dall’art. 6 della L. 241/1990
  • Le notifiche attraverso il servizio postale
  • Le CAD e le CAN
  • Le notifiche dei tributi locali
  • Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973
  • Notificazione all’estero per gli atti Finanziari destinati agli iscritti all’A.I.R.E.
  • Le notifiche degli atti finanziari alle Società (Corte di Cassazione 2009)
  • Nuove modalità applicative dell’art. 140 c.p.c.
  • I Messi Notificatori – Legge finanziaria 2007
  • La notifica telematica
  • La richiesta di rimborso “trimestrale” delle spese di notifica
  • Presentazione modulistica e casi pratici
  • Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: Attività Formativa dell’Associazione anno 2010

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Iglesias 2010


Assenza per malattia dei dirigenti – ricovero e post ricovero

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la recente circolare n. 8 del 19/07/2010 e a seguito di pareri e chiarimenti forniti alle amministrazioni pubbliche, ha precisato che le iniziative per la riduzione del fenomeno dell’assenteismo hanno sempre voluto salvaguardare alcune situazioni che possono coinvolgere i dipendenti in occasione delle assenze per malattia, e in particolare le assenze per infortunio sul lavoro o per causa di servizio, per le patologie gravi che richiedano terapie salvavita, nonché per ricovero ospedaliero o day hospital/day surgery; è quindi stato chiarito che la volontà del legislatore è quella di mantenere un regime di maggior favore per situazioni particolari e .delicate già tutelate dai contratti o da normative di settore.
Pertanto, in analogia a quanto previsto dal contratto dei dipendenti, in occasione di eventi di ricovero (o day hospital/ surgery) o post ricovero (o convalescenza post day hospital/surgery) debitamente certificati, la retribuzione dei dirigenti non subirà le decurtazioni previste dall’art. 71 comma l della Legge n° 133/2008.


Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 28/05/2010) 08/10/2010, n. 20851

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco V.W., rappresentato e difeso dall’avv. Avenati Fabrizio e, in forza di procura speciale, dall’avv. Pasquali Giorgio, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma in via del Tempio di Giove n. 21;

– ricorrente –

contro

AZIENDE ALBERGHIERE BETTOJA spa, in persona del legale rappresentante B.A., rappresentato e difeso in forza di procura speciale dall’avv. Natola Giuseppe, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma in via Claudio Monteverdi n. 16;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 200/1/05, depositata il 13 ottobre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 maggio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

uditi l’avv. Pasquali Giovanni per il ricorrente e l’avv. Giuseppe Natola per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Zeno Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del primo, secondo, terzo e quarto motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e per l’inammissibilità del controricorso.

Svolgimento del processo
La Commissione tributaria regionale del Lazio, rigettando l’appello del Comune di Roma, ha confermato l’annullamento di cinque avvisi di accertamento ai fini dell’ICI per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 emessi da quel Comune nel 2003, sulla base delle rendite catastali attribuite nel 1997, nei confronti della spa Aziende Alberghiere Bettoja per emesso, insufficiente e tardivo versamento dell’imposta relativa ad un complesso immobiliare in (OMISSIS) adibito ad uso alberghiero.

La Commissione regionale ha anzitutto dichiarato inammissibile l’appello per vizio della notifica, eseguita a mezzo raccomandata in busta chiusa anzichè con plico raccomandato senza busta; ha inoltre dichiarato l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi in esso articolati.

Ha quindi rigettato i rilievi del Comune relativi alla dichiarata irricevibilità della costituzione in primo grado e delle controdeduzioni, ravvisando la mancanza di capacità processuale e di rappresentanza del funzionario responsabile designato dal dirigente preposto all’ufficio tributi del Comune, in base all’art. 34, comma 4, dello statuto dell’ente; ha ritenuto sufficiente a determinare la nullità degli avvisi la mancata allegazione degli atti in essi citati.

In ordine al rilievo del Comune – concernente l’interpretazione dell’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 – secondo cui gli atti attributivi della rendita erano stati già notificati dall’amministrazione finanziaria nel 1997 ed impugnati dalla parte senza successo nello stesso anno, ha ritenuto che l’atto di attribuzione della rendita, ancorchè espressione della valutazione di un altro soggetto, solo al momento dell’emissione da parte del Comune dell’atto impositivo “diventa presupposto, cioè variabile indipendente della funzione impositiva esercitata e soltanto da quel momento è diretto al fine specifico, a nulla rilevando ogni precedente valutazione, ancorchè fatta dallo stesso altro soggetto, perchè l’atto potrebbe avere avuto finalità diverse, ovvero riferito addirittura a situazioni soggettive ed oggettive modificatesi nel tempo”, come sarebbe confermato al comma 3, ove si stabilisce “che gli atti impositivi delle attribuzioni o modificazioni della rendita “costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della rendita”.

Nei confronti della decisione il Comune di Roma propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

La società contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione
Va anzitutto dichiarata la tardività del controricorso, in quanto notificato il 6 aprile 2006 e quindi, considerato che il ricorso era stato notificato il 16 febbraio 2006, oltre il termine fissato dall’art. 370 cod. proc. civ..

Con il primo motivo il Comune ricorrente, denunciando la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 11 cod. civ. eccepisce la inammissibilità dei ricorsi introduttivi perchè proposti nei confronti del Comune di Roma – Ufficio tributi – in persona del legale rappresentante pro tempore nella sede di via (OMISSIS).

Il motivo è infondato, in quanto i ricorsi furono chiaramente proposti nei confronti dell’ente in persona del suo legale rappresentante, ancorchè indirizzati alla sede, diversa da quella legale del Comune, dell’ufficio competente ratione materiae. Questa Corte ha al proposito affermato – in una fattispecie nella quale l’appello del contribuente, che avrebbe dovuto essere notificato all’Ufficio delle entrate, unica parte processuale legittimata, era stato invece per errore notificato al Centro di servizio – che il Centro di servizio, “in ossequio al principio generale di tutela dell’affidamento del contribuente ed al conseguente dovere di collaborazione (L. n. 212 del 2000, art. 10), è tenuto, facendo parte della medesima Amministrazione finanziaria, a trasmettere il ricorso al competente Ufficio delle Entrate, conseguendone, in difetto, che la mancata tempestiva costituzione dell’Ufficio in appello non è imputabile al contribuente, bensì all’Amministrazione medesima” (Cass. n. 2937 del 2010). E ciò senza dire che nel caso in esame la rituale costituzione del Gemine in primo grado sanò l’eventuale nullità.

Con il secondo motivo, articolato, come i successivi, in via subordinata, il ricorrente si duole che sia stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello per vizio di notifica, per essere stata utilizzata la busta chiusa in luogo del piego raccomandato.

Il motivo è fondato, ove si consideri che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel processo tributario la spedizione del ricorso o dell’atto d’appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all’atto in esso racchiuso anzichè in plico senza busta come previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati (Cass. n. 13666 del 2009, n. 7797 del 2008, n. 17702 del 2004).

Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per il mancato esame del motivo d’appello con il quale era stato dedotto e documentato il passaggio in giudicato delle decisioni della Commissione tributaria provinciale di Roma, adita su altri ricorsi della società contribuente diretti a contestare l’attribuzione della rendita catastale, il che avrebbe reso legittimi gli accertamenti consequenziali ai fini dell’ICI, impedendo al giudice d’appello del presente giudizio di entrare nel merito dei motivi dedotti in primo grado, che intingevano appunto nel merito della consequenziale pretesa tributaria di esso Comune, e di confermare la sentenza di prime cure sull’applicazione della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74; ed avrebbe, perciò, dovuto rigettare i ricorsi introduttivi del presente giudizio per definitività delle rendite.

Il motivo è fondato, ove si consideri il rapporto di pregiudizialità sussistente tra la controversia promossa avverso il provvedimento di attribuzione della rendita catastale ad un immobile da parte dell’Ufficio del Territorio e la controversia promossa avverso l’accertamento dell’ICI determinata dal Comune sulla base di detta rendita (Cass. n. 25678, n. 26380 del 2006, n. 18271 del 2004).

Sul rilievo formulato dal Comune con l’appello – riprodotto nel ricorso -, con indicazione degli estremi delle decisioni di primo grado, divenute definitive (che si indicano come allegate), di rigetto dei ricorsi della contribuente avverso le rendite catastali attribuite al complesso immobiliare, e segnatamente sulla definitività delle dette rendite, rilevante nel presente giudizio, la sentenza impugnata non si è pronunciata, incorrendo nel vizio denunciato.

Con il quarto motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., comma 1, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. – Omessa pronuncia su un punto decisivo ex art. 112, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, censura la sentenza per aver rilevato la mancanza di specificità dei motivi d’appello, perchè formulati in forma generalizzata e non critica, laddove le censure formulate nel gravame sarebbero state puntuali e documentate su ciascun singolo punto della controversia, e svolte anche in forma critica avverso la decisione di primo grado. E ciò con riguardo alla questione concernente il passaggio in giudicato delle decisioni della Commissione tributaria provinciale sulle rendite; con riguardo alla motivazione dell’accertamento, nel quale vengono indicate le definitive rendite catastali che ne costituiscono il fondamento, ed in ordine al rilievo della fin mancata allegazione agli avvisi degli atti in essi indicati, e segnatamente delle rendite catastali definitive, “già note alla contribuente perchè modificate in precedenza dall’ufficio del territorio ed anche impugnate”.

Il motivo è fondato, come si evince dalla lettura dell’atto di appello – riprodotto nel ricorso per cassazione – recante censure puntuali, tanto in ordine alle decisioni, analiticamente indicate, sugli atti di attribuzione delle rendite catastali, che in ordine alla motivazione degli avvisi di accertamento, che in ordine alla circostanza che le rendite attribuite, richiamate a fondamento degli accertamenti, erano, come si è visto, conosciute dalla contribuente.

Con il quinto motivo il ricorrente censura la sentenza, sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, per aver affermato la mancanza di potere rappresentativo del dirigente dell’ufficio tributario del Comune, negando che ad esso spetti “la competenza a decidere l’instaurazione di un giudizio”.

Il motivo è fondato, ove si consideri che “in tema di contenzioso tributario, il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 31 maggio 2005, n. 88, in vigore dal 1 giugno 2005, sostituendo al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, il comma 3, sul contenzioso tributario, dispone che l’ente locale, nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l’ufficio tributi; mentre l’art. 3 bis citato, comma 2 estende ai processi in corso la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali – nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l’appello proposto dal dirigente del servizio affissioni e pubblicità del Comune di Roma” (Cass. n. 14637 e n. 6727 del 2007, n. 13230 del 2009).

Con il sesto motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. – Perplessità della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, censura come inconferente, perplesso ed illogico, e comunque erroneo nel merito il ragionamento secondo cui “gli atti impositivi delle attribuzioni o modificazioni della rendita costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita”, trascurando di rilevare che tale previsione della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, si attaglia alla diversa fattispecie in cui non vi sia stata una precedente notifica della rendita, mentre nel caso di specie l’attribuzione della rendita, e la sua notifica, sono intervenute prima del 31 dicembre 1999, e l’atto sarebbe stato impugnato dalla controparte con esito negativo e definitivo davanti alla Commissione tributaria provinciale. A tale rendita, pertanto, esso Comune doveva rifarsi negli avvisi di accertamento.

Il motivo è fondato, in quanto è erronea l’affermazione del giudice di merito secondo cui l’atto impositivo costituirebbe “a tutti gli effetti” anche atto di notificazione della rendita posta a base dell’accertamento stesso, atteso che, nella specie, essa rendita risulterebbe non solo attribuita in epoca anteriore al 31 dicembre 1999, ma anche notificata alla contribuente e dalla stessa impugnata.

Con il settimo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002 ed illegittimità derivata della statuizione riguardante la decadenza del potere impositivo per l’annualità 1998 in seguito all’accoglimento del motivo” del ricorso per cassazione diretto a censurare la riconosciuta nullità degli avvisi per difetto di motivazione, nullità che aveva reso superflua l’esame della questione in appello.

Il motivo è fondato, ove si consideri che l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 1998 fu notificato il 30 luglio 2003.

Il termine biennale originariamente stabilito dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, è stato infatti prorogato al 31 dicembre 2002 dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 27, comma 9, e quindi prorogato al 31 dicembre 2003 dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 16, a tenore del quale “in deroga alle disposizioni della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d’imposta 1998 e successive”.

In conclusione, il primo motivo del ricorso deve essere rigettato, mentre vanno accolti tutti i successivi motivi, dal secondo al settimo, la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo del ricorso, mentre rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2010