Illegittimo il cambio di profilo dell’Agente di PM

E’ illegittimo il provvedimento del comune che decide di mutare profilo professionale all’agente di PM al quale è stata revocata la qualifica di agente di PS a causa della sua malattia.

Il caso ha riguardato un vigile urbano del Comune di Genova, che ha subito numerosi ricoveri, rimanendo assente dal lavoro – a causa di una sindrome depressiva – per lunghi periodi.

Il prefetto ha disposto la revoca della qualifica di agente PS e il comune, sulla scorta del rilievo che tale qualifica costituisse indispensabile requisito di appartenenza al corpo di PM, ha proceduto unilateralmente al mutamento del profilo professionale del lavoratore in un profilo amministrativo. Ma il lavoratore ha impugnato il provvedimento.

La controversia è arrivata al Consiglio di Stato con sentenza n. 3711/2013, che ha dato ragione al vigile urbano sulla base delle seguenti considerazioni:

  1.  si desume dal complessivo impianto della legge 65/1986 (Legge quadro sull’ordinamento   della   polizia   municipale)   e   del   D.M.   145/1987   (Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza), che lo status di agente PS costituisce una prerogativa accessoria ed eventuale rispetto alle funzioni di servizio dell’agente PM,
  2. l’agente di PM è chiamato a svolgere molteplici, complesse e delicate funzioni, tra le quali possono rientrare anche quelle attinenti alla pubblica sicurezza, con conseguente possibile uso delle armi. La giurisprudenza ha già chiarito che le competenze attribuite dall’ordinamento al corpo di PM “consistono, in misura assolutamente prevalente, in compiti di prevenzione e vigilanza sull’osservanza di norme e di regolamento nei settori di competenza comunale; di accertamento e di contestazione delle eventuali infrazioni; di adozione di provvedimenti sanzionatori” e che “a queste attività di aggiunge l’espletamento di funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e, in determinate circostanze, di pubblica sicurezza” (Cons.St. sez.V, sentenza 1261/1998),
  3. il nostro ordinamento non prevede nemmeno che l’agente PM – nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali – debba necessariamente far uso delle armi, in quanto l’art.5 comma 5 legge 65/1986 contempla la dotazione e quindi l’utilizzo delle armi esclusivamente per gli addetti al servizio di PM ai quali sia conferita dal prefetto la qualità di agente PS, non vi può essere quindi alcun automatismo tra la revoca della qualifica di agente PS e il mutamento del profilo professionale dell’agente PM, essendo la prima qualifica requisito indispensabile solo all’esercizio di funzioni che implichino l’uso delle armi da parte dei vigili urbani, ma non certo per l’espletamento dei compiti che – ordinariamente – competono all’agente PM in base alla legislazione vigente, a tale fondamentale differenza non possono sovrapporsi o addirittura contrapporsi discipline  normative  di  rango  inferiore,  dettate  eventualmente  dai  regolamenti comunali (anche preesistenti), i quali ultimi non sarebbero con essa compatibili ai sensi dell’art.20 comma 1 legge 65/1986.

PEC: l’obbligo NON vale per tutti: le istruzioni di Unioncamere sulla comunicazione dell’indirizzo di posta certificata

Nessuna sanzione pecuniaria per le imprese individuali (anche artigiane) che non hanno comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica (Pec) entro il 1° luglio, ma solo la sospensione da parte dell’ufficio del registro delle imprese dell’eventuale successiva domanda che dovesse pervenire,  in attesa che la stessa sia integrata con l’indirizzo Pec e comunque per 45 giorni. Decorso tale periodo, in mancanza della regolarizzazione, la pratica sospesa, anche se corretta, si intende non presentata.
Nel comunicato del 2 luglio Unioncamere ha chiarito che, non potendoci essere disparità di trattamento tra le imprese individuali e le società,  le ditte individuali che entro il 30 giugno scorso non hanno comunicato la Pec al Registro delle Imprese non saranno soggette alle sanzioni.

L’art. 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ha esteso alle imprese individuali l’obbligo di iscrizione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata presso il registro delle imprese, inizialmente previsto, dall’art. 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a carico delle sole società.

Art. 5, comma 1, d.l. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla legge 221/2012)

Posta elettronica certificata – indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti

1. L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e’ esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 2 dell’art. 5 ha disposto, poi, che il termine per l’adempimento dell’obbligo di legge fosse il giorno 30 giugno. Il medesimo comma ha, inoltre, disposto che l’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di prima iscrizione da parte di un’impresa individuale che non abbia iscritto il proprio indirizzo Pec, al posto della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. (ovvero da 103 euro a 1.032 euro), sospende la domanda per 45 giorni, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata.

2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l’indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata. 

Tale disposizione riprende quanto era già stato disposto nei riguardi delle società che fossero risultate inadempienti rispetto all’obbligo di iscrizione del loro indirizzo Pec entro il 29 novembre 2011, fissata dall’art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 185/2008. In tale occasione il sistema camerale ricevette entro il termine del 29 novembre 2011 circa 2 milioni di indirizzi di posta elettronica certificata da parte delle società di nuova costituzione, ovvero da parte di quelle che erano già iscritte nel registro delle imprese al momento dell’entrata in vigore del richiamato articolo 16, comma 6 del decreto-legge n. 185 del 2008.

Dopo quella data le camere di commercio non hanno provveduto all’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 2630 del codice civile, ma ogniqualvolta una società che non abbia iscritto il proprio indirizzo Pec entro il termine di cui sopra presenti una domanda di iscrizione al registro delle imprese la domanda viene sospesa in attesa che essa sia integrata. Una diversa soluzione determinerebbe una disparità di trattamento tra le società e le imprese individuali.


Multe, sconto 30% entro 5 giorni. E arriva la posta certificata

Multe automobilistiche scontate del 30% per chi non ha subito il taglio dei punti sulla patente o “concilia” entro 5 giorni dalla contestazione (o al momento della multa se “l’agente accertatore sia munito di apparecchiatura idonea). L’emendamento al Dl Fare è stata approvata dalla Commissione Bilancio e Affari costituzionali della Camera. Tra quattro mesi, inoltre, sarà possibile disciplinare il regime delle notifiche grazie alla posta elettronica certificata.

“In questi anni, infatti, gli enti locali hanno fatto i conti con difficoltà enormi – spiega il Presidente della Commissione Trasporti della Camera Meta – dovute a contenziosi, ricorsi e prescrizioni, nella riscossione di granparte delle sanzioni effettuate in violazione del Codice della strada. Allo stesso tempo si tratta di una buona notizia per gli automobilisti, vessati in questi anni dall’aumento del costo dei carburanti, dal rincaro delle polizze assicurative, dal costo lievitato dei pedaggi e che, in presenza di comportamenti virtuosi al volante, potranno beneficiare dello sconto sulle multe”.


Nulla la notifica effettuata al portiere

Effettuare la notifica come extrema ratio al portiere. Si tratta di un procedimento assolutamente legittimo, sempre che, il Messo Comunale certifichi non solo l’assenza del destinatario ma anche di aver effettuato la ricerca delle “altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto”. Senza questo passaggio ufficiale, la validità della notifica è cancellata per nullità.

Significativa la posizione assunta dai giudici della Cassazione, che hanno dato ragione a un curatore fallimentare, il quale aveva contestato una cartella di pagamento mettendo in dubbio la validità dei relativi avvisi di accertamento perché “non ritualmente notificati nel domicilio eletto (studio professionale del curatore) bensì irregolarmente consegnati al portiere dell’abitazione del curatore”.

Proprio la consegna (degli avvisi di accertamento) nelle mani del portiere rappresenta il nodo gordiano. Perché, ricordano i giudici, “l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto” e, di conseguenza, “è nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate” dalla norma (Art. 139 c.p.c.).

Pertanto, i giudici della Commissione tributaria regionale hanno omesso il passaggio decisivo, non avendo “verificato che l’ufficiale giudiziario, nella sua relata, avesse o meno dato atto, oltre che dell’assenza del destinatario, anche dell’effettuazione delle vane ricerche delle altre persone potenzialmente abilitate a ricevere l’atto”. Si tratta di una lacuna clamorosa, che dovrà essere finalmente colmata dai giudici tributari, ai quali la Cassazione, accogliendo il ricorso del curatore fallimentare, riaffida la questione.


L.S.U.: no al buono pasto

Con parere del 18/04/2013, il Ministero dell’Interno, interpellato da un comune in merito al diritto di un lavoratore socialmente utile alla fruizione del buono pasto nel caso di attività lavorativa articolata con rientri settimanali, si è espresso affermando che non esiste alcuna disposizione che consenta l’estensione di tale diritto, in capo ai dipendenti, anche a detta tipologia di collaboratori.

Leggi: LSU buono pasto – divieto utilizzo 2013


Cons. Stato Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2013) 10-07-2013, n. 3711

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4843 del 2007, proposto da:

Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Aurelio Domenico Masuelli, dall’Avv. Gabriele Pafundi e dall’Avv. Edda Odone, con domicilio eletto presso l’Avv. Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14/A;

contro

C.Z., rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Cocchi e dall’Avv. Carlo Zanardi, con domicilio eletto presso l’Avv. Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina, n. 2;

nei confronti di

Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale Governo di Genova – Prefettura di Genova, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA – GENOVA: SEZIONE II n. 00085/2007, resa tra le parti, concernente la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Carlo Zanardi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2013 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l’Avv. Pafundi, l’Avv. Mazzeo, su delega dell’Avv. Cocchi, e l’Avvocato dello Stato Maria Luisa Spina;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il sig. C.Z. è stato assunto alle dipendenze del Comune di Genova con il profilo professionale di Vigile Urbano – già V qualifica funzionale – in esito alla partecipazione a corso-concorso pubblico indetto dall’amministrazione.

2. Poiché nel corso del 1997 il sig. Z. subiva quattro ricoveri presso l’Istituto di Psichiatria dell’Ospedale San Martino di Genova, rimanendo assente dal lavoro, a causa di una sindrome depressiva, per lunghi periodi, il Comune decideva di inoltrare relazione al Prefetto di Genova per l’adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni.

3. Il Prefetto, con Provv. n. 171 del 15 settembre 1997, disponeva, nei confronti dell’interessato, la revoca della qualifica di agente di P.S., in precedenza conferita al momento dell’immissione in ruolo.

4. Il Comune, sulla scorta del rilievo che la qualifica di agente di P.S. costituisse indispensabile requisito di appartenenza al Corpo di Polizia Municipale, adottava determinazione di mutamento del profilo del sig. Z., inquadrandolo nel profilo amministrativo – collaboratore professionale – corrispondente alla ex qualifica di appartenenza.

6. Il provvedimento di revoca della qualifica di agente di P.S., adottato dal Prefetto di Genova, veniva quindi impugnato dal sig. Z. con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ricorso di cui non è dato conoscere, a tutt’oggi, l’esito.

7. La determinazione dirigenziale di mutamento del profilo, adottata dal Comune di Genova, veniva impugnata dal sig. Z. avanti al T.A.R. Liguria che, con ordinanza n. 73 del 12.2.1998, respingeva la proposta domanda cautelare di sospensione.

8. Il Prefetto di Genova, nelle more, adottava il 21.12.1999 un nuovo provvedimento di revoca della qualifica di agente di P.S., emendando il precedente, che non recava l’autorità alla quale proporre eventuale ricorso e i relativi termini.

9. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso avanti al T.A.R. Liguria l’interessato.

10. All’udienza del 7.12.2006 il T.A.R. Liguria, Sez. II, riuniti i due ricorsi, con sentenza n. 85 del 24.1.2007, dichiarava inammissibile quello proposto avverso la revoca della qualifica di agente di P.S., adottato dal Prefetto, e accoglieva quello avverso la determinazione dirigenziale di mutamento del profilo.

10. Il giudice ligure riteneva assorbente il vizio di mancata comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990.

11. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di Genova, lamentandone l’erroneità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 10 della L. n. 65 del 1989, degli artt. 2 e 20 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, degli artt. 4 e 73, comma 2, del Regolamento del Corpo dei Vigili Urbani di Genova, dell’art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241 del 1990 e dell’art. 114 Cost., e ne ha chiesto la riforma, con conseguente reiezione di entrambi i ricorsi proposti dal sig. Z. in prime cure.

12. Si sono costituiti in giudizio il sig. Z. e il Ministero dell’Interno, chiedendo entrambi la reiezione dell’appello.

13. Alla pubblica udienza del 7.6.2013 il Collegio, udita la discussione, ha trattenuto la causa in decisione.

14. L’appello va respinto.

15. Il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente e assorbente il vizio di mancata comunicazione di avvio del procedimento culminato con la modifica del profilo professionale dell’interessato, disattendendo le deduzioni della difesa comunale che, al contrario, ha sostenuto che il mutamento del profilo professionale dovesse considerarsi necessitato alla luce della sopravvenuta impossibilità di svolgere tutte le funzioni proprie dell’agente di polizia municipale.

16. Il Comune appellante ha riproposto in questa sede, con un unico articolato motivo di censura, le medesime deduzioni disattese dal primo giudice.

17. Esso assume che l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, che pure non contesta essersi realizzata, non assumerebbe rilievo viziante, invocando l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, c.c., perché il mutamento della qualifica professionale da vigile urbano in collaboratore professionale sarebbe conseguenza necessitata dalla revoca della qualifica di agente di P.S. subita dal sig. Z..

18. Tale assunto si giustifica, secondo il Comune, sulla base del rilievo che l’idoneità al conferimento della qualifica di agente di P.S. costituirebbe un requisito indispensabile per lo svolgimento di tutti i compiti istituzionali degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e, quindi, sarebbe essenziale tanto ai fini dell’assunzione quanto ai fini della permanenza nel profilo.

19. Da tale premessa l’appellante trae la conclusione che l’apporto dell’interessato non avrebbe potuto modificare l’esito necessitato del procedimento di mutamento del suo profilo professionale da vigile urbano in collaboratore professionale, una volta intervenuta la revoca della qualifica di agente di P.S., sicché erroneamente il T.A.R. ligure avrebbe ritenuto il provvedimento illegittimo per omessa comunicazione di avvio del procedimento stesso.

20. L’argomento è fallace.

21. Si evince infatti chiaramente dal complessivo impianto della L. n. 65 del 1986 (“Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale”) e del D.M. n. 145 del 1987 (“Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza”), che lo status di agente di pubblica sicurezza costituisce una prerogativa accessoria ed eventuale rispetto alle funzioni di servizio dell’agente di polizia municipale.

21.1. Questi è infatti chiamato a svolgere, nel nostro ordinamento, molteplici, complesse e delicate funzioni, tra le quali possono rientrare anche quelle attinenti alla pubblica sicurezza, con conseguente possibile uso delle armi.

La giurisprudenza di questo Consiglio ha già avuto modo di affermare che le competenze attribuite dall’ordinamento (artt. 3 e 5 della L. 7 marzo 1986, n. 65) al corpo di polizia municipale “consistono, in misura assolutamente prevalente, in compiti di prevenzione e vigilanza sull’osservanza di norme e di regolamento nei settori di competenza comunale; di accertamento e di contestazione delle eventuali infrazioni; di adozione di provvedimenti sanzionatori” e che “a queste attività di aggiunge l’espletamento di funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e, in determinate circostanze, di pubblica sicurezza” (Cons. St., sez. V, 12.8.1998, n. 1261).

21.2. Il nostro ordinamento non prevede nemmeno, in via generale, che l’agente di polizia municipale, nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, debba necessariamente far uso delle armi, in quanto l’art. 5, comma 5, della L. n. 65 del 1986 contempla la dotazione e, quindi, l’utilizzo delle armi esclusivamente per gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali sia conferita dal Prefetto la qualità di agente di pubblica sicurezza.

21.3. Non vi è, quindi, né vi può essere alcun automatismo tra la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza e il mutamento del profilo professionale dell’agente di polizia municipale, essendo la prima qualifica requisito indispensabile solo all’esercizio di funzioni che implichino l’uso delle armi da parte dei vigili urbani, ma non certo per l’espletamento dei compiti che, ordinariamente, competono all’agente di polizia municipale in base alla legislazione vigente.

21.4. Né a tale fondamentale differenza, ben delineata dal legislatore nazionale, possono sovrapporsi o, addirittura, contrapporsi discipline normative di rango inferiore, dettate eventualmente dai regolamenti comunali, anche preesistenti, i quali ultimi non sarebbero con essa compatibili ai sensi dell’art. 20, comma 1, della L. n. 65 del 1986.

21.5. E del resto, anche nel caso di specie, il Regolamento comunale del Corpo dei Vigili Urbani di Genova del 1956, diversamente da quanto assume il Comune appellante, agli artt. 4 e 73 prevede solo, in armonia con le – pur successive – previsioni del legislatore nazionale, che i vigili urbani possano ottenere dal Prefetto il riconoscimento aggiuntivo della qualità di agente di pubblica sicurezza, senza che ciò costituisca requisito obbligatorio per rivestire la qualifica di agente di polizia municipale.

22. Ne segue che la tesi dell’appellante, in quanto erronea, deve essere disattesa, con conseguente reiezione dell’appello.

23. Le spese del presente, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del Comune nei confronti dell’appellato Z., non avendo il Ministero svolto, al di là della mera costituzione mediante atto di controricorso, sostanziale attività difensiva.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Comune di Genova a rifondere in favore di C.Z. le spese del presente grado di giudizio, che liquida nell’importo di Euro 3.000,00, oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Alessandro Palanza, Consigliere


ANAC: Delibera n. 50/2013

Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016

Leggi: ANAC Delibera-n.-50_2013


Tesseramento anno 2014

La Giunta Esecuiva  nella riunione del 29.06.2013 ha approvato le quote di iscrizione all’Associazione per l’anno 2014.

Le tipologie delle quote di adesione all’Associazione A.N.N.A. per l’anno 2014 sono:

Tipo A – Messi Comunali: € 65,00

Tipo B – Messi del Giudice di Pace e di Conciliazione: € 65,00

Tipo C – Ufficiali Giudiziari: € 65,00

Tipo D – Messi Provinciali: 65,00

Tipo E – Messi Notificatori di cui alla legge 296/2006 (Legge Finanziaria del 2007)  € 65,00

Tipo F – Addetti di Polizia Municipale: € 65,00

Tipo G – Avvocati: € 150,00

Tipo H – Ex Messi Comunali non più in attività: € 35,00 (con esclusione della copertura assicurativa)

Tipo I – Comuni fino a 10.000 abitanti: € 130,00

Tipo L – Comuni con popolazione da 10.001 a 100.000 abitanti: € 180,00

Tipo M – Comuni con popolazione oltre i 100.001 abitanti: € 250,00

Tipo N – Altri Enti (Consorzi di servizi, Unioni, ecc.): € 300,00

Tipo O – Soggetti privati ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dell’Associazione: € 250,00

Tipo P – Dirigenti pubblici: € 70,00

L’iscrizione delle tipologie A, B, C, D, E, F, G, P comprendono la copertura assicurativa oltre alle agevolazioni previste dalle convenzioni che l’Associazione ha già stipulato e che effettuerà.

La Giunta Esecutiva dell’Associazione nella seduta del 29 giugno 2013 ha deliberato, tra l’altro, nuove opportunità al fine di favorire l’adesione dei Comuni o delle loro forme Associate (Unioni, Consorzi, etc …) che rinnovano l’iscrizione all’Associazione.

Tutti gli Enti che, già soci nell’anno precedente, rinnoveranno l’adesione ad A.N.N.A. entro il 28 febbraio dell’anno 2014, avranno diritto a:

  • Iscrizione gratuita ad A.N.N.A. di un proprio dipendente (preferibilmente che svolga le mansioni di Messo Comunale);
  • Sconto del 15% sul costo dell’iscrizione dei propri dipendenti, fino ad un massimo di 10, ai corsi di formazione organizzati da A.N.N.A.. Tale sconto si applica a tutte le quote di partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall’Associazione A.N.N.A.. Lo sconto non si applica qualora siano presenti altre promozioni.

Scarica il  Modulo adesione Messo Comunale 2014

Scarica il  Modulo adesione Dirigente 2014

Scarica il  Modulo adesione Ente 2014


Aggiornamento misure dell’imposta di bollo

Con D.L. 26 aprile 2013, n. 43 convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2013, n. 71, pubblicata nella G.U. n. 147 del 25 giugno 2013, le misure dell’imposta fissa di bollo precedentemente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono state rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00.

Le nuove misure sono operative già dal 26 giugno 2013 (giorno successivo a quello di pubblicazione nella G.U. della legge di conversione).


Entra in vigore oggi Il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Entra in vigore oggi Il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 (1).

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 giugno 2013, n. 129.


Contrassegno elettronico: la Circolare sulle Linee guida

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha emanato la Circolare n. 62/2013 relativa alle Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente, redatte secondo quanto previsto dall’articolo 23-ter, comma 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

La Circolare definisce le modalità tecniche di generazione, apposizione e verifica del contrassegno riportato elettronicamente che può sostituire a tutti gli effetti di legge la firma autografa in un’ottica di progressiva dematerializzazione dell’intero sistema di gestione documentale. Il contrassegno elettronico risponde inoltre a specifiche esigenze non informatizzabili o a particolari contesti in cui i documenti cartacei, almeno per un periodo transitorio, dovranno coesistere con i documenti informatici. Le soluzioni proposte forniscono diverse alternative che possono essere adottate dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle tipologie di documento trattato.

Dal punto di vista tecnologico, il contrassegno generato elettronicamente corrisponde a una sequenza di bit codificata e idonea a rappresentare un documento amministrativo informatico, un suo estratto, una sua copia, un suo duplicato o ancora i suoi dati identificativi. In particolare costituisce uno strumento mediante il quale è possibile effettuare la verifica della corrispondenza della copia analogica al documento originale, contrastando in tale modo i fenomeni di contraffazione. Tale tecnologia è inoltre una valida risposta nei casi in cui il cittadino richieda a un’amministrazione un proprio certificato da utilizzare nei rapporti tra privati.

Circolare n. 62 recante Linee guida contrassegno elettronico art. 23 ter CAD

Linee guida Schemi xml contrassegno


Riscossione tributi, concessa a Equitalia proroga di sei mesi

Equitalia rimane al fianco dell’Amministrazione nella riscossione dei tributi fino al prossimo 31 dicembre. Il Senato ha approvato oggi con 247 voti favorevoli e 7 astenuti il ddl n. 662, avente a oggetto la conversione in legge del Decreto sblocca pagamenti della Pubblica Amministrazione.

L’emendamento rimane in ogni caso facoltativo e i Comuni che si erano già organizzati in modo alternativo non avranno alcun obbligo comportamentale.

Senato della Repubblica

Martedì 4 Giugno 2013 – 33ª Seduta pubblica

(La seduta ha inizio alle ore 09:32)

Con voti 247 favorevoli e 7 astenuti , l’Assemblea ha approvato il ddl n. 662, avente a oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Una modifica al disegno di legge di conversione ha introdotto disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Il testo del ddl torna alla Camera per l’approvazione definitiva.

Collegato alla manovra finanziaria in quanto concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il provvedimento movimenta risorse per 40 miliardi e definisce criteri e procedure per accelerare i pagamenti della pubblica amministrazione e agevolare, così, l’immissione di liquidità nel sistema economico.

Nella seduta di ieri, i relatori, senatori Santini (PD) e D’Alì (PdL), hanno riferito sui contenuti del ddl, soffermandosi sulle modifiche apportate dalla Camera e sulle limitate proposte correttive avanzate dal Senato. Tra le principali novità: la previsione di una doppia garanzia dello Stato per i debiti rimasti esclusi dal provvedimento, che dovranno essere individuati con precisione dalla legge di stabilità 2014, e la pubblicazione entro il 5 luglio della lista completa dei creditori della pubblica amministrazione. Sono state approvate modifiche che attenuano le penalizzazioni per i Comuni che abbiano sforato i limiti di spesa al fine di pagare debiti pregressi; fissano al 31 dicembre il termine ultimo per avvalersi di Equitalia nella riscossione dei tributi; determinano le riduzioni dei trasferimenti in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi; a sostegno dei Comuni, in difficoltà per il rinvio della TARES e della prima rata dell’IMU, differiscono al 30 settembre il termine per la presentazione dei bilanci comunali, cancellano la riserva erariale sugli immobili comunali destinati a uso produttivo e prevedono il rimborso degli oneri richiesti illegittimamente nel 2012.

Conclusa la discussione generale con gli interventi della senatrice Bonfrisco (PdL) e del senatore Lai (PD), hanno preso la parola per la replica i relatori, senatori D’Alì (PdL) e Santini (PD), e il Sottosegretario di Stato all’economia e alle finanze Giorgetti, il quale ha formulato l’auspicio che il provvedimento inauguri una nuova fase nel rapporto tra imprese e amministrazione pubblica.

Nel passaggio all’esame degli emendamenti, sono state approvate soltanto le proposte di modifica a firma della Commissione e dei relatori. Il Governo ha poi accolto testi d’indirizzo del senatore Endrizzi (M5S) e altri, che impegnano a coprire la totalità dei debiti pregressi della pubblica amministrazione e a prevedere che i pagamenti abbiano un impatto territoriale omogeneo; un ordine del giorno del senatore Candiani (LN), volto a garantire i subfornitori della pubblica amministrazione attraverso un meccanismo di liquidazione diretto; un ordine del giorno della senatrice Bonfrisco (PdL), volto a dare priorità nei pagamenti alle piccole e medie imprese; un ordine del giorno dei senatori Linda Lanzillotta e Luigi Marino (SCpI) finalizzato a evitare discriminazioni tra forme di finanziamento sostanzialmente simili; un ordine del giorno dei relatori teso ad annoverare anche i professionisti tra i beneficiari dei meccanismi di certificazione dei debiti e compensazione dei crediti; un ordine del giorno del senatore Sangalli (PD) e altri volto ad attivare una compensazione tra crediti commerciali certificati e tutte le tipologie di debiti tributari, previdenziali e assistenziali; un ordine del giorno del senatore Fornaro (PD) volto a garantire l’assegnazione ai comuni in dissesto di adeguate risorse finanziarie per contribuire al pagamento della massa passiva; un ordine del giorno del senatore Torrisi (PdL), riguardante i criteri per un riparto più equilibrato del fondo per i comuni in dissesto finanziario.

In fase di dichiarazioni di voto finale, il senatore Uras (Misto-SEL) ha annunciato l’astensione di Sinistra, Ecologia e Libertà, criticando l’enfasi eccessiva su un provvedimento propagandistico, che non affronta la questione degli appalti e delle forniture della pubblica amministrazione. Pur ponendo l’accento sulla mancata assunzione di un preciso obbligo a pagare l’intero stock del debito, la senatrice Lezzi (M5S) ha annunciato il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Chiedendo al Governo più coraggio nella revisione del Patto di stabilità, anchela Lega Nord, per intervento del senatore Candiani (LN-Aut), ha annunciato voto favorevole a un provvedimento giudicato però insufficiente a determinare la ripresa. Hanno annunciato, infine, convinto voto favorevole a un provvedimento che segna un mutamento di rotta negli orientamenti di politica economica, i senatori Bilardi (GAL), Fravezzi (Autonomie), Luigi Marino (SCpI), Mandelli (PdL) e Sangalli (PD).

Essendo esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta pomeridiana non avrà luogo.

(La seduta è terminata alle ore 13:20 )


Riunione Giunta Esecutiva del 29.06.2013

 

Convocazione Giunta Esecutiva

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione della Giunta Esecutiva che si svolgerà sabato 29 giugno 2013 alle ore 7:30 presso il Comune di Cesena – Palazzo Municipale – Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle ore 9:30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.       Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione anno 2013;

2.       Approvazione quote adesione Tesseramento 2014;

3.       Esame normativa per la Notifica on line;

4.       Varie ed eventuali.

Leggi: Verbale GE 29 06 2013


Cons. Stato Sez. III, Sent., (ud. 17-05-2013) 27-05-2013, n. 2894

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38, 60 e 116 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 2050 del 2013, proposto da:

E.P., rappresentata e difesa dall’avv. Alba Giordano, presso il cui studio ha eletto il domicilio in Roma, via Muzio Clementi, 58;

contro

Azienda Usl Roma A, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Pacciani ed Alessandro Botto, con domicilio eletto presso Assoc. Legance Studio Legale in Roma, via XX Settembre, 5;

nei confronti di

E.P.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: sezione III QUA n. 115/2013, resa tra le parti, concernente il diniego all’accesso ai documenti relativi all’attribuzione delle somme a titolo di retribuzione di risultato per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare ad alta intensità

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Usl Roma A;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2013 il Cons. Hadrian Simonetti, uditi per le parti gli Avvocati Giordano e Pacciani.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che:

– l’odierna appellante, in passato in servizio sino ad agosto del 2011 presso l’Azienda USL Roma A, con lettera raccomandata del 3.9.2012 ha chiesto il pagamento delle somme in tesi a lei dovute per la retribuzione di risultato 2011; ha chiesto altresì di accedere agli atti concernenti il pagamento della medesima voce retributiva in favore dei dirigenti della medesima USL, limitatamente allo stesso periodo temporale;

– l’Azienda ha respinto entrambe le richieste; quanto all’istanza di accesso, ha giustificato il diniego adducendo unicamente la natura privatistica degli atti in questione;

– proposto ricorso avverso il diniego dell’accesso, il Tar, pur non condividendo i motivi esposti dall’Azienda, lo ha respinto con l’argomento che la richiesta appariva preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione, in assenza di uno specifico interesse concreto ed attuale della ricorrente;

– con il presente appello l’interessata deduce l’erroneità della sentenza ed assume che l’interesse della ricorrente sia sufficientemente differenziato, essendo stata uno dei dirigenti dell’Usl tra i quali andrebbe ripartito il fondo unico da dividersi tra tutti (gli altri dirigenti), ed avendo bisogno dei documenti riguardanti le posizioni dei suoi colleghi del tempo, per meglio tutelare i propri interessi;

si è costituita l’USL eccependo la tardività dell’appello, sul presupposto che ai sensi dell’art. 116, co. 1, c.p.a., il termine di impugnazione sia di soli 30 giorni dalla notifica e/o dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, e nel merito la sua infondatezza per le stesse ragioni evidenziate dal Tar;

Considerato che:

– l’appello è tempestivo: dal combinato disposto dell’art. 116 co. 1 e dell’art. 87, co. 3 è ragionevole ricavare che nel rito dell’accesso i termini di impugnazione sono di 30 giorni, in caso di notifica, e di 3 mesi in caso di pubblicazione della sentenza di primo grado; al contrario, la tesi di parte appellata finirebbe per applicare sempre e comunque lo stesso termine breve, di 30 giorni, facendo così venir meno qualunque distinzione tra sentenza notificata e sentenza (solamente) pubblicata; d’altra parte, la tesi dell’appellata si basa sul presupposto che nel rito speciale dell’accesso il termine per appellare la sentenza di primo grado si identifichi con quello stabilito per la proposizione del ricorso in primo grado, ma in tutti gli altri tipi di processo davanti al giudice amministrativo il termine per appellare è regolato autonomamente rispetto al termine per ricorrere in primo grado, e perciò, pur se si voglia ammettere che la formulazione letterale dell’art. 116, comma 5, dia adito a qualche dubbio, pare ben più ragionevole risolvere la questione in coerenza con il sistema complessivo;

– l’appello è anche fondato nel merito, sul fondamentale e duplice rilievo che:

(a) l’istanza dell’avv. P. è preordinata a tutela di un interesse puntuale ed attuale (il pagamento della retribuzione di risultato per il 2011) e l’oggetto della domanda di accesso può intendersi circoscritto (almeno in una prima fase) ai criteri e ai metodi applicati dall’Azienda nella determinazione e nell’applicazione di tale voce retributiva, nello stesso periodo temporale, in una vicenda che peraltro ha interessato un numero definito (circa 20) di dirigenti;

(b) la conoscenza dei criteri e dei metodi appare utile alla ricorrente per comprendere le ragioni del diniego opposto dall’amministrazione, sulla richiesta di pagamento; d’altra parte, se l’Aziende intende (a quanto pare) operare una sorta di compensazione fra reciproche pretese creditorie, ciò non toglie che la ricorrente abbia ragione ed interesse a conoscere in dettaglio i relativi conteggi ed i criteri adottati;

(c) l’insegnamento giurisprudenziale, consolidato e condivisibile, è nel senso che in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni il dipendente è portatore di un interesse qualificato alla conoscenza degli atti e documenti che riguardano la propria posizione lavorativa, atteso che gli stessi esulano dal diritto alla riservatezza e che l’art. 22 della L. n. 241 del 1990 garantisce l’accesso ai documenti amministrativi relativi al rapporto di pubblico impiego “privatizzato”, anche se le eventuali controversie attinenti ad detto rapporto sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario (cfr., per tutti, T.A.R. Campania Napoli, VI Sezione, 3 Febbraio 2011 n. 645);

Ritenuto che:

– per le ragioni sin qui evidenziate l’appello è fondato e va accolto con la conseguenza che, in riforma della sentenza impugnata, va annullato il diniego ed ordinato all’amministrazione di esibire i documenti richiesti, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, con il limite che l’accesso dovrà riguardare atti già formati dall’amministrazione (nei quali potranno essere oscurati i nominativi dei percettori della retribuzione) e non dati ed informazioni che per essere forniti richiedano una specifica attività di indagine e di elaborazione, circostanza quest’ultima che, dato il tenore dell’istanza di accesso, allo stato il Collegio non è in grado di valutare in riferimento alle singole tipologie di atti relativi alla ricordata istanza del 3.9.2012;

– le spese seguono il principio della soccombenza, nel rapporto processuale con l’Usl, e sono liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado annullando il diniego opposto ed ordinando all’Usl l’esibizione dei documenti richiesti, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Condanna l’Usl al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellante, liquidandole in misura pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere


Le nuove forme della firma elettronica

Seminario 7 giugno 2013

auditorium S. Paolo dell’Università di Macerata, Piazza della Libertà

ORARI: 9,00 – 17,00

LE NUOVE FORME DELLA FIRMA ELETTRONICA.
Riflessioni sugli aspetti giuridici, tecnologici, archivistici e della conservazione digitale
Apri la pagina del seminario

Presentazione
In principio era solo digitale, poi ha assunto altre forme e consistenza e oggi nuovi strumenti stanno per entrare, a pieno titolo, nella famiglia delle firme elettroniche.

In poco più di un decennio, il legislatore italiano, seguendo anche le direttive dell’Unione europea, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico una varietà di firme elettroniche, attribuendo a ciascuna di esse un valore giuridico e una forza probatoria differente. Oggi, il Codice dell’amministrazione digitale (CAD) ammette l’uso di quattro tipi di firma: firma elettronica, firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata e firma digitale. Abbiamo poi la firma remota, la firma automatica e il contrassegno a stampa. Sul mercato, inoltre, si assiste a un fenomeno decisamente interessante: i fornitori di tecnologia, nelle more di una regolamentazione tecnica disponibile in bozza da più di un anno ma non ancora emanata, con l’intento di fornire soluzioni per facilitare i processi di digitalizzazione e dematerializzazione, stanno proponendo la “firma grafometrica” come firma elettronica avanzata che, ai sensi dell’art.21, c. 2, del CAD, permette di produrre documenti informatici con l’efficacia delle scritture private (art. 2702 del codice civile). E non sono poche le organizzazioni, soprattutto in ambito bancario, che stanno già utilizzando questa tecnologia.

Questo seminario di studi vuole fornire qualche elemento di certezza in una situazione di grande confusione, valutando le prospettive di evoluzione delle firme elettroniche in ambito nazionale ed europeo ed approfondendo gli aspetti giuridici, tecnologici e della conservazione digitale connessi, in particolare, all’utilizzo della firma elettronica avanzata e della “firma grafometrica”. È inoltre prevista l’analisi delle prospettive di utilizzo del contrassegno a stampa per attribuire un valore giuridico alla copia cartacea di un documento informatico. La trattazione teorica-concettuale trova un utile completamento nella dimensione applicativa che prevede la presentazione pratica di soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato.

Destinatari
Il seminario di studio su “le nuove forme di firma elettronica” rappresenta un momento importante di aggiornamento professionale per i diplomati del Master dell’Università di Macerata in “Formazione, gestione e conservazione di archivi digitali in ambito pubblico e privato” e vuole essere un utile incontro formativo per tutti coloro che, a vario titolo, sono chiamati a produrre, gestire e archiviare documenti informatici.