1° Convegno nazionale: Il Messo Comunale – Dalla consegna degli atti a mani alla consegna on line. Ancona 22.10.2005

COMUNICATO STAMPA

La gestione delle risorse umane rappresenta una delle funzioni più importanti e delicate, ma nello stesso tempo una delle sfide più interessanti, di ogni organizzazione moderna. Anche i Comuni sono chiamati, pertanto, ad assolvere questa importante funzione, ovvero: assicurare la crescita e lo sviluppo di tutto il personale, nella convinzione che solo attraverso la soddisfazione di questa necessità è possibile garantire la crescita e lo sviluppo dell’intero Comune.

La notificazione è un atto fondamentale del procedimento amministrativo, dei processi civili, penali, tributari, amministrativi, fallimentari e del lavoro, nonché del procedimento amministrativo.

Spesso nei piccoli Enti la realtà con cui ci si raffronta è lo strumento della tradizione, non più sufficiente, in tempi come questi di notevoli mutamenti normativi, ad affrontare con la dovuta sicurezza e serenità lo svolgimento di un’attività considerata ingiustamente residuale ma indispensabile nel nostro ordinamento.

Il forte sviluppo che viene impresso dall’evoluzione tecnologica all’informatizzazione ed in particolare alle regole per la comunicazione digitale fra Enti e cittadini pone, tra l’altro, la necessità di dare una connotazione evolutiva alla figura del Messo Comunale.

Il convegno organizzato dall’Associazione Nazionale Notifiche Atti con il patrocinio del Comune e dell’Amm.ne Provinciale di Ancona e dell’A.N.C.I. Marche, offre, quindi, un’opportunità per acquisire una maggiore conoscenza della figura e del ruolo del Messo Comunale.

Relazioni:

Relazione Tacchini Pietro – Presidente Nazionale A.N.N.A.

Relazione Lombardi Giuseppe – Membro del Consiglio Generale di A.N.N.A.

Documento approvato:

Documento approvato dal convegno

Immagini del Convegno


Riunione Giunta Esecutiva del 22.10.2005

Atti della riunione della Giunta Esecutiva del 22 ottobre 2005 svoltasi a Ancona

Leggi: Verbale GE 22 10 2005


D.L. n. 203 del 30 settembre 2005

“Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2005


TITOLO I
CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE

Art. 1.
Partecipazione dei comuni al contrasto all’evasione fiscale

1. Per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, in attuazione dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i comuni hanno titolo ad una quota di partecipazione all’accertamento fiscale pari al 30 per cento delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali.

2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonche’ quelle della partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale di cui al comma 1. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all’accertamento fiscale; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d’intesa con il direttore dell’Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.

Art. 2.
Norme in materia di rafforzamento e di funzionamento dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza.

1. All’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Se vi e’ pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta, da eseguirsi ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonche’ dell’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.»;

b) nel comma 3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione,» sono inserite le seguenti: «ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta,».

2. Al fine di potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, alle frodi fiscali e all’economia sommersa, nonche’ le attività connesse al controllo, alla verifica e al monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente decreto, e’ autorizzata la spesa, nel limite di 40 milioni di euro per l’anno 2006, di 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, per procedere, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale per 1’amministrazione dell’economia e delle finanze e all’incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono determinate le quote di personale, nell’ambito del contingente massimo consentito ai sensi del precedente periodo, assegnate alle articolazioni dell’amministrazione dell’economia e delle finanze, nonche’ all’incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza e sono stabilite le modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità. In relazione al maggior impegno derivante dall’attuazione del presente decreto, a valere sulle disponibilità di cui al primo periodo, l’Agenzia delle entrate e’ autorizzata, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, a procedere ad assunzioni di personale nel limite di spesa, rispettivamente, di 39,1 milioni di euro per il 2006 e di 69,5 milioni di euro a decorrere dal 2007, anche utilizzando le graduatorie formate a seguito di procedure selettive bandite ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. L’Agenzia delle dogane, attraverso le misure di potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, previste dal comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, consegue maggiori diritti accertati per imposta sul valore aggiunto pari ad almeno 350 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 364 e 385 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2007 e 2008. A tale fine, in attesa delle autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato necessarie a completare le proprie dotazioni organiche, l’Agenzia delle dogane si avvale di personale con contratto di formazione e lavoro, utilizzando i fondi destinati alla stessa Agenzia ai sensi del disposto di cui al n. 3) della lettera i) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349.

4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per il rilancio del sistema portuale, riguardano tutti gli uffici dell’Agenzia delle dogane ove si provvede ad operazioni di sdoganamento.

5. Le intese di cui al comma 59 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza le stesse si intendono positivamente acquisite.

6. Al fine di intensificare la sua azione, il Corpo della Guardia di finanza, fermo restando l’espletamento delle ordinarie attività ispettive nell’ambito delle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria, sviluppa nel triennio 2005-2007 appositi piani di intervento finalizzati al contrasto dell’economia sommersa, delle frodi fiscali e dell’immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, anche al fine di proseguire il controllo dei prezzi.

7. Per le finalità di cui al comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, la Guardia di finanza sviluppa un incremento dell’impiego delle risorse di personale nel contrasto all’economia sommersa, alle frodi fiscali e all’immigrazione clandestina, in misura non inferiore al 25 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l’anno 2005.

8. Al primo ed al secondo periodo del numero 2) del secondo comma dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «o dell’articolo 63, primo comma», sono inserite le seguenti: «, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

9. Al primo ed al secondo periodo, del numero 2), del primo comma, dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole «terzo comma» sono aggiunte le seguenti parole: «, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

10. All’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Se vi e’ pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.»;

b) nel comma 3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione, » sono inserite le seguenti: «ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta,».

11. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, dopo le parole: «controlli automatici» sono inserite le seguenti: «, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici,».

12. Il quarto comma dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e’ abrogato.

13. Il comma 5 dell’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali 14 dicembre 2001, n. 454, e’ sostituito dal seguente:

«5. Il libretto di controllo, tenuto nel rispetto dei principi fissati dall’articolo 2219 del codice civile, e’ detenuto dal titolare unitamente ai documenti fiscali a corredo ed e’ dallo stesso custodito per un periodo di cinque anni dalla data dell’ultima scritturazione.».

14. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 6, primo comma, lettera e), le parole: «concessioni in materia edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente ai beneficiari delle concessioni e ai progettisti dell’opera», sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi»;

b) nell’articolo 7, quinto comma, dopo le parole: «attivata l’utenza» sono aggiunte le seguenti: «, dichiarati dagli utenti»;

c) nell’articolo 7, sesto comma, dopo le parole: «operazione di natura finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelle effettuate mediante versamento in conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro»;

d) nell’articolo 13, primo comma, lettera c), dopo le parole: «codice fiscale», sono aggiunte le seguenti: «e i dati catastali di cui all’articolo 7, comma 5».

TITOLO II
RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

Art. 3.
Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione

1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, e’ soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all’Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2.

2. Per l’immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della «Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150 milioni di euro.

3. All’atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all’approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione e’ composta da dirigenti di vertice dall’Agenzia delle entrate e dell’I.N.P.S. ed il presidente del collegio sindacale e’ scelto tra i magistrati della Corte dei conti.

4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi di personale dell’Agenzia delle entrate e dell’I.N.P.S. ed anche attraverso altre società per azioni, partecipate ai sensi del comma 7:

a) effettua l’attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche’ l’attività di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

b) può effettuare:

1) le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate;

2) altre attività, strumentali a quelle dell’Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.

5. Ai fini dell’esercizio dell’attività di cui al comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con i poteri e le facoltà previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme di collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il comandante generale dello stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore dell’Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono, altresì, essere stabilite le modalità applicative agli effetti dell’articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

6. La Riscossione S.p.a. effettua le attività di riscossione senza obbligo di cauzione ed e’ iscritta di diritto, per le attività di cui al comma 4, lettera b), n. 1), all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, può acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ovvero il ramo d’azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell’attività di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione pubblica in misura non inferiore al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall’acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. così trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.

8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle società da essa non interamente partecipate.

9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con procedure competitive.

10. A seguito degli acquisti delle società concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai cedenti l’obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo in conseguenza dell’attività di riscossione svolta fino alla data dell’acquisto, nonche’ di quelle dovute per l’eventuale adesione alla sanatoria prevista dall’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino al 31 dicembre 2010, con le modalità stabilite dall’articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento della garanzia prestata dalla società concessionaria; nel contempo, tale ultima garanzia e’ svincolata.

12. Per i ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 alle società acquistate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 31 ottobre 2008.

13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a ciascuno di essi:

a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell’obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dal 2008, ad un tasso d’interesse pari all’euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data dell’euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a) assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;

c) gli importi riscossi in relazione alle quote non erariali comprese nelle domande di rimborso e nelle comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono utilizzati ai fini della restituzione delle relative anticipazioni nette, che avviene con una riduzione del 10 per cento e che, comunque, e’ effettuata, a decorrere dal 2008, in venti rate annuali, ad un tasso d’interesse pari all’euribor diminuito di 0,50 punti; la tipologia e la data dell’euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

d) la restituzione delle anticipazioni nette relative alle quote non erariali gravate dall’obbligo del non riscosso come riscosso, diverse da quelle di cui alla lettera c), avviene, per l’intero ammontare di tali anticipazioni, con le modalità e alle condizioni previste dalla stessa lettera c), a decorrere dall’anno successivo a quello di riconoscimento dell’inesigibilità.

14. Il Ministro dell’economia e delle finanze rende annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell’attività di riscossione; a tale fine, l’Agenzia delle entrate fornisce allo stesso Ministro dell’economia e delle finanze i risultati dei controlli da essa effettuati sull’efficacia e sull’efficienza dell’attività svolta dalla Riscossione S.p.a.

15. A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari – C.N.C., previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, opera in forma di società per azioni. Ai lavoratori dipendenti sono applicate le condizioni normative, economiche, giuridiche e previdenziali previste per i lavoratori di cui al comma 16.

16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle società non acquistate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro e’ ancora in essere alla predetta data del 1° ottobre 2006, sono trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest’ultima, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il predetto personale non può essere trasferito senza consenso del lavoratore in altra sede territoriale fino al 31 dicembre 2010. Resta fermo il riconoscimento di miglioramenti economici contrattuali tabellari previsti dal rinnovo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito.

17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la posizione giuridica, economica e previdenziale del personale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tali operazioni non si applicano le disposizioni dell’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 24 novembre 2003, n. 375, sono ammessi i soggetti individuati dall’articolo 2 del citato decreto n. 375 del 2003, per i quali la relativa richiesta sia presentata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal fondo costituito ai sensi del decreto n. 375 del 2003, per un massimo di novantasei mesi dalla data di accesso alle stesse, in favore dei predetti soggetti, che conseguano la pensione entro un periodo massimo di novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.

19. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze dell’associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ovvero del consorzio di cui al comma 15 ovvero delle società da quest’ultimo partecipate, per il quale il rapporto di lavoro e’ in essere con la predetta associazione o con il predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006 ed e’ regolato dal contratto collettivo nazionale di settore, e’ trasferito, a decorrere dalla stessa data del 1° ottobre 2006 alla Riscossione S.p.a. ovvero alla società di cui al citato comma 15, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall’imposta sul valore aggiunto, e da ogni tassa.

21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell’attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i compensi per tale attività, risparmi pari ad almeno 65 milioni di euro, per l’anno 2007, 160 milioni di euro per l’anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

22. Per lo svolgimento dell’attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa acquistate ai sensi del comma 7 sono remunerate:

a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall’articolo 4, commi 118 e 119, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21;

b) successivamente, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

23. Le società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 restano iscritte all’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se nei loro riguardi permangono i requisiti previsti per tale iscrizione.

24. Fino al momento dell’eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le società concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d’azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonche’ a quelle di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:

a) fino al 31 dicembre 2008 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d’azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l’iscrizione all’albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;

b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti e’ effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l’ente locale e’ regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

25. Fino al 31 dicembre 2008, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell’ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7.

26. Relativamente alle società concessionarie delle quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del comma 7, almeno il 51 per cento del capitale sociale, la restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza dell’obbligo del non riscosso come riscosso avviene:

a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo anno successivo a quello di riconoscimento dell’inesigibilità;

b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di riconoscimento dell’inesigibilità.

27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche nei riguardi dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione.

28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. ed alle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, anche ai fini di cui all’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed all’articolo 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; per l’anno 2005 nulla e’ mutato quanto agli obblighi conseguenti all’applicazione delle predette disposizioni.

29. Ai fini di cui al capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici; ad esse si applicano altresì le disposizioni previste dall’articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003.

30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al comma 15 provvede all’approvazione del bilancio di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.

31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative all’obbligo di preventiva autorizzazione.

32. Nei confronti delle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

35. In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera c), restano ferme le convenzioni già stipulate ai sensi dell’articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell’articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 18:

1) al comma 1, le parole da: «agli uffici» a: «telematica» sono sostituite dalle seguenti: «, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici»;

2) al comma 3, dopo la parola: «decreto», sono inserite le seguenti: «di natura non regolamentare»;

3) dopo il comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere 1’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;

b) nell’articolo 19, comma 2, lettera d-bis), dopo la parola: «segnalazioni», sono inserite le seguenti: «di azioni esecutive e cautelari»;

c) nell’articolo 20, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. Il controllo di cui al comma 1 e’ effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore.»;

d) nell’articolo 59:

1) e’ abrogato il comma 4-bis;

2) il comma 4-quater, e’ sostituito dal seguente: «4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilità di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c), e’ presentata entro il 30 giugno 2006.»;

3) al comma 4-quinquies, le parole: «1° ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2006».

37. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 118:

1) le parole: «Nell’anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e 2006»;

2) dopo le parole: «un importo», e’ inserita la seguente: «annuo»;

b) nel comma 119, la parola: «2004» e’ sostituita dalle seguenti: «degli anni 2004, 2005 e 2006».

38. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;

b) nel comma 426-bis:

1) le parole da: «30 ottobre 2003» a: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»;

2) le parole: «30 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006»;

3) le parole: «1° novembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2006»;

c) dopo il comma 426-bis e’ inserito il seguente: «426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini della determinazione del reddito delle società che provvedono a tale versamento.»;

d) nel comma 427, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

39. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005».

40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 47, sono inseriti i seguenti:

«Art. 47-bis (Gratuità di altre attività e misura dell’imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili). 1. I competenti uffici dell’Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e a svolgere gratuitamente le attività di cui all’articolo 79, comma 2.

2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita e’ curata dai concessionari, l’imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.»;

b) dopo l’articolo 72, e’ inserito il seguente:

«72-bis (Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). 1. L’atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di procedura civile, l’ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile, l’ordine di pagare:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione;

b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.».

41. Le disposizioni dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all’emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503.

42. All’articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole da: «già» a: «2004,» sono sostituite dalla seguente: «autorizzati».

TITOLO III
PEREQUAZIONE DELLE BASI IMPONIBILI

Art. 4.
Ambito di applicazione

1. In anticipazione del disegno di perequazione delle basi imponibili contenuto nella legge finanziaria per l’anno 2006, operano le disposizioni del presente titolo.

Art. 5.
Plusvalenze finanziarie delle società

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 64, comma 1, e’ sostituito dal seguente: 1. «Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all’articolo 58, comma 2.»;

b) all’articolo 87, comma 1, nell’alinea, dopo le parole: «Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti» sono inserite le seguenti: «nella misura del 95 per cento»; nello stesso comma, lettera a), la parola: «dodicesimo» e’ sostituita dalla seguente: «diciottesimo»;

c) all’articolo 97, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. Agli effetti del comma 1, il requisito di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), si intende conseguito qualora le partecipazioni sono possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo d’imposta.»;

d) all’articolo 101, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. Per i beni di cui all’articolo 87, fermi restando i requisiti ivi previsti alle lettere b), c) e d), l’applicazione del comma 1 e’ subordinata all’ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente.».

2. All’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la parola: «secondo» e’ sostituita dalla seguente: «quarto».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per le cessioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.
Banche ed assicurazioni

1. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si tiene conto delle svalutazioni, delle riprese di valore e degli accantonamenti effettuati ai sensi dell’articolo 16, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.».

2. All’articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3 le parole: «in misura pari al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari al 60 per cento».

3. All’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,60 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,40 per cento».

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.
Spese di manutenzione degli immobili di proprietà delle imprese

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 90, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito e’ determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.»;

b) nell’articolo 144, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i redditi derivanti da immobili locati non relativi all’impresa si applicano comunque le disposizioni dell’articolo 90, comma 1, ultimo periodo.».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO IV
PREVIDENZA E SANITÀ

Art. 8.
Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari

1. E’ istituito un Fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito delle aziende che conferiscono il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo e’ alimentato da un contributo dello Stato, per il quale e’ autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per il 2006, 347 milioni di euro per il 2007, 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2010 e 243 milioni di euro per il 2011, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre l’intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2006-2010 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive. Con lo stesso decreto sono stabilite anche le modalità di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente anche il ricorso all’iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, a decorrere dal 1° gennaio 2006, e’ riconosciuto, in funzione compensativa, l’esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell’allegata Tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari. L’esonero contributivo di cui al presente comma si applica, prioritariamente considerando, nell’ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonche’ il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l’esonero di cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui all’articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989, l’importo differenziale e’ trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull’ammontare complessivo dei contributi dovuti all’I.N.P.S. medesimo. L’onere derivante dal presente articolo e’ valutato in 46 milioni di euro per l’anno 2006, 53 milioni di euro per l’anno 2007 e 176 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

3. All’articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».

Art. 9.
Potenziamento di strumenti di programmazione finanziaria nel settore sanitario

1. Al fine di garantire nel settore sanitario la corretta e ordinata gestione delle risorse programmate nell’ambito del livello di finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche’ il rispetto del relativo equilibrio economico-finanziario, a decorrere dal biennio economico 2006-2007, per le regioni al cui finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto della propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla conseguente Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la costituzione di accantonamenti nel proprio bilancio delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (SSN) e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il SSN, nell’ambito del proprio territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica. Ciascuna regione dà evidenza di tale accantonamento nel modello CE riepilogativo regionale di cui al decreto del Ministro della sanità in data 16 febbraio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001, e al decreto del Ministro della sanità in data 28 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001. Qualora dai dati del monitoraggio trimestrale in sede di verifica delle certificazioni trimestrali di accompagnamento del conto economico, di cui all’articolo 6 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si evidenzi il mancato o parziale accantonamento, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, segnala alla regione tale circostanza.

2. Al fine di garantire nel settore sanitario la corretta e ordinata gestione delle risorse programmate nell’ambito del livello di finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche’ il rispetto del relativo equilibrio economico-finanziario, per l’anno 2005, per le regioni al cui finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto della propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla conseguente Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la costituzione di accantonamenti nel proprio bilancio delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali della dirigenza medico-veterinaria, della dirigenza dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo e del personale del comparto del SSN, biennio economico 2004-2005, nell’ambito del proprio territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica. Ciascuna regione dà evidenza di tale accantonamento nel modello CE riepilogativo regionale di cui ai citati decreti in data 16 febbraio 2001 e 28 maggio 2001. Qualora dai dati del monitoraggio trimestrale in sede di verifica delle certificazioni trimestrali di accompagnamento del conto economico, di cui all’articolo 6 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si evidenzi il mancato o parziale accantonamento, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, segnala alla regione tale circostanza.

Art. 10.
Trasferimento all’I.N.P.S. di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari.

1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell’esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ stabilita la data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S. delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire.

3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale trasferito dovrà confluire. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero dell’economia e delle finanze e le relative risorse sono trasferite all’I.N.P.S.

4. Fino alla data stabilita con i decreti di cui al comma 2, resta fermo, in materia processuale, quanto stabilito dall’articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

5. Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S. delle funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze e’ assunta, ai sensi del predetto articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, da propri funzionari ovvero da avvocati dipendenti dall’I.N.P.S.

6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonche’ le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati anche all’I.N.P.S. La notifica va effettuata sia presso gli Uffici dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le sedi provinciali dell’I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l’I.N.P.S. e’ liteconsorte necessario ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile e, limitatamente al giudizio di primo grado, e’ rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti.

7. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

Art. 11.
Totalizzazione dei periodi assicurativi ed integrazione tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311

1. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’esercizio del criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e’ autorizzata la spesa di 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

2. La dotazione relativa all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’ integrata dell’importo di 40 milioni di euro per l’anno 2005.

Art. 12.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, pari a 190 milioni di euro per l’anno 2005, 412 milioni di euro per l’anno 2006, 655 milioni di euro per l’anno 2007 e 987 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:

a) per l’anno 2005, quanto a 190 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) per gli anni successivi, quanto a 86 milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante utilizzo di parte delle risorse riveniente dalla soppressione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, prevista dall’articolo 3, comma 36, lettera d), numero 1);

c) quanto a 65 milioni di euro per il 2007 e 160 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in relazione a quanto disposto dall’articolo 3, comma 21;

d) quanto a 326 milioni di euro per il 2006, 504 milioni di euro per il 2007 e 741 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

                                                               TABELLA A
                                           prevista dall'art. 8, comma 2)

    2006                  0,12 punti percentuali
    2007                  0,16 punti percentuali
    2008                  0,19 punti percentuali
    2009                  0,21 punti percentuali
    2010                  0,23 punti percentuali
    2011                  0,25 punti percentuali
    2012                  0,26 punti percentuali
    2013                  0,27 punti percentuali
    dal 2014              0,28 punti percentuali

c.p.p. art. 148. Organi e forme delle notificazioni

TITOLO V

Notificazioni

Codice Procedura Penale art. 148. Organi e forme delle notificazioni.

1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dell’ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.

2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l’osservanza delle norme del presente titolo (1).

2-bis. L’autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei.

L’ufficio che invia l’atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale (2).

[2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2(3).]

3. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l’ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell’atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto (4).

4. La consegna di copia dell’atto all’interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull’originale dell’atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale (5).

5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazione strettamente necessarie (6).

———————–
(1) Comma prima sostituito dall’art. 3, L. 26 marzo 2001, n. 128, e poi modificato dall’art. 9, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 ed infine così sostituito dal comma 1 dell’art. 17, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con L. 31 luglio 2005, n. 155. Vedi, anche, il comma 6 del citato articolo 17.
Il testo in vigore prima di quest’ultima modifica era il seguente: «2. Nei procedimenti con detenuti, il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l’osservanza delle norme del presente titolo».
Il testo in vigore prima della modifica disposta dal suddetto D.L. n. 374 del 2001 era il seguente: «2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l’osservanza delle norme del presente titolo».
Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 128/2001 era il seguente: «2. Il giudice, ove ne ravvisi la necessità, può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l’osservanza delle norme del presente titolo».
(2) Comma aggiunto dall’art. 9, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438. Vedi, anche, l’art. 51, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dall’art. 4, comma 3, lettera a), D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.
(3) Comma aggiunto dall’art. 9, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438 e poi abrogato dal comma 1 dell’art. 17, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con L. 31 luglio 2005, n. 155. Vedi, anche, il comma 6 del citato articolo 17.
(4) Comma così sostituito dall’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai sensi di quanto disposto dall’art. 186 dello stesso decreto. Peraltro, il citato art. 174, D.Lgs. n. 196/2003 è stato abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Vedi gli artt. 32, secondo comma, 48, secondo comma, 149, ultimo comma, 397, ultimo comma, 520, 548 c.p.p.
Il testo in vigore prima della suddetta modifica era il seguente: «3. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti.».
(5) Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.
(6) Comma aggiunto dall’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai sensi di quanto disposto dall’art. 186 dello stesso decreto. Peraltro, il citato art. 174, D.Lgs. n. 196/2003 è stato abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.


La trasmissione via fax vale come notifica

Il TAR Lazio, con Sentenza 27 dicembre 2004, n. 17353, ha stabilito che vale come notifica a tutti gli effetti, poiché idonea a determinare la conoscenza legale dello stesso, la trasmissione via fax di un provvedimento amministrativo.

Pertanto, anche i termini per l’impugnazione del provvedimento decorrono dalla data della trasmissione via fax e risulta irrilevante il fatto che lo stesso venga successivamente notificato via posta.

La trasmissione è contestabile solamente se si dimostra la mancata funzionalità dell’apparecchio.

Inoltre, la presenza sulla carta intesta di una società dell’indicazione di un numero di fax legittima i terzi all’invio di fax a tale numero e non può essere sollevata l’eccezione che il numero sia quello di un ufficio distaccato e non della sede centrale.


Cass. civ. Sez. II, (ud. 23-06-2004) 01-07-2005, n. 14033

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CALFAPIETRA Vincenzo – Presidente

Dott. NAPOLETANO Giandonato – rel. Consigliere

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere

Dott. TROMBETTA Francesca – Consigliere

Dott. TRECAPELLI Giancarlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

NUVOLA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PETRILLO, St. Tremonti rappresentato e difeso dall’avvocato PESCATORE SABATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

LA SALA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREOTTOLA SAVERIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1273/01 della Corte d’Appello di NAPOLI, depositata il 11/05/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/04 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per inammissibilità primo motivo rigetto nel resto.

Svolgimento del processo
La Corte d’Appello di Napoli, decidendo sul gravame proposto dalla Nuvola S.r.l. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Ariano Irpino aveva rigettata la opposizione proposta, con atto di citazione in data 10 aprile 1994, dall’appellante avverso il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 8.576.660 a favore di Salvatore La Sala, con sentenza resa in data 11 maggio 2001 ha dichiarato inammissibile l’appello, perchè proposto oltre il termine di gg. 30 dalla notifica della sentenza impugnata -.

Esaminando l’eccezione di inesistenza o nullità della notifica della sentenza, in quanto eseguita al domicilio eletto in primo grado nonostante che il procuratore della Nuvola s.r.l. presso il quale il domicilio era stato eletto, avesse trasferito il suo studio in altro luogo fin dal 1996, il Giudice d’Appello ha ritenuto che detta notifica, eseguita a mani del portiere dello stabile del domicilio eletto, avesse conseguito il proprio scopo, poichè l’atto notificato era stato dal portiere consegnato al procuratore destinatario e da quest’ultimo prodotto in giudizio – Conseguentemente, l’impugnazione, proposta oltre il termine di gg. 30 dalla consegna della sentenza al portiere, doveva essere dichiarata inammissibile.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Nuvola s.r.l., affidandosi a tre motivi -.

Resiste con controricorso Salvatore La Sala -.

Motivi della decisione
Va premesso l’esame dei motivi secondo e terzo, il cui accoglimento potrebbe assorbire l’esame del primo motivo, poichè, mentre quest’ultimo attiene al merito della domanda, i motivi secondo e terzo attengono alla declaratoria d’inammissibilità dell’appello – Col secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione degli artt. 285, 170, co. 1 e 141, co. 1 e 4, cod. proc. civ., adducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, la notificazione della sentenza di primo grado doveva essere considerata inesistente o nulla, poichè, eseguita in un luogo che, a causa del trasferimento in altro luogo dello studio del procuratore di essa ricorrente nel giudizio di primo grado, non aveva più alcun riferimento col destinatario della notificazione. Peraltro, soggiunge la ricorrente, la notificazione doveva essere perfezioni con l’avviso raccomandato al destinatario, essendo stata eseguita a mani del portiere dello stabile -.

Col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 327 cod. proc. civ., nonchè omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, osservando che, nel ritenere raggiunto lo scopo della notificazione in conseguenza della consegna del plico dal portiere al procuratore domiciliatario, il Giudice d’Appello ha trascurato di considerare che detta consegna era avvenuta soltanto in data 25 febbraio 2001, come da dichiarazione del portiere prodotta in giudizio, mentre la notifica era stata eseguita il 23 novembre 1999 -.

Le censure sono fondate -.

Non v’è dubbio che la notificazione della sentenza di primo grado al fine della decorrenza del termine breve di impugnazione, da eseguirsi, al sensi dell’art. 285 cod. proc. civ., a norma dell’art. 170, co. 1 e 3, stesso codice, sia stata nel caso in esame eseguita invalidamente, poichè il procuratore della destinataria, Nuvola s.r.l., costituito nel giudizio di primo grado, presso il quale la notificazione doveva essere eseguita, aveva trasferito il proprio ufficio in altro luogo (la circostanza è pacifica), con la conseguenza che la notificazione doveva essere effettuata nel luogo in cui l’ufficio era stato trasferito -.

E’ stato, infatti, più volte affermato da questa Suprema Corte il condiviso principio di diritto secondo cui in tal caso la notificazione dev’essere effettuata “al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall’albo, ovvero dagli atti processuali, come nel caso di timbro apposto su comparsa conclusionale di primo grado) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte. Ed, infatti, il dato del riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo; tale onere è previsto, infatti, per il domicilio eletto autonomamente, mentre l’elezione operata dalla parte presso lo studio del procuratore ha solo la funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, sicchè costituisce onere del notificante l’effettuazione di apposite ricerche atte ad indicare il luogo di notificazione” (Cass, 13 marzo 1998, n. 2740; confermano l’indirizzo Cass. 18 giugno 1999, n, 6098; Cass., 7 giugno 2002, n. 8287) -.

Pertanto, deve ritenersi nulla la notificazione de qua, perchè eseguita a mani del portiere di uno stabile nel quale lo studio del procuratore della Nuvola S.r.l. non aveva più sede.

Il Giudice d’Appello, che, pur non avendo affrontato ex professo il problema della validità della notificazione, si è reso conto della serietà dell’eccezione sollevata dall’appellante, ha ritenuto di risolvere il problema ricorrendo all’istituto della sanatoria prevista dall’ultimo comma dell’art. 156 cod. proc. civ. – Ha ritenuto che la produzione in giudizio da parte del procuratore dell’appellante del plico raccomandato, che gli era stato consegnato dal portiere, a mani del quale la notificazione era stata eseguita, dimostrasse l’avvenuto raggiungimento dello scopo della notificazione.

Senonchè, dovendosi determinare la tempestività della proposizione dell’appello ai sensi degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., assumeva valore decisivo l’accertamento della data in cui era avvenuta la consegna del plico dal portiere al procuratore, anche perchè l’appellante assumeva, producendo, all’uopo, dichiarazione del portiere, che tale consegna si era verificata il 25 febbraio 2001 quando, ormai, il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, avvenuta il 23 novembre ’99, era abbondantemente scaduto Solo tale accertamento avrebbe consentito di stabilire se l’appellante fu messo in grado di osservare il termine breve per l’impugnazione.

L’accoglimento dei motivi esaminati assorbe il primo motivo -.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio, anche per il regolamento dell’onere delle spese del giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli, che giudicherà, accertando, al fine di stabilire l’ammissibilità dell’appello nel termine breve di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., la data in cui il plico raccomandato contenente la sentenza di primo grado, notificata ai sensi dell’art. 285 cod. proc. civ., fu consegnato al procuratore della Nuvola s.r.l. dal portiere dello stabile in cui aveva precedentemente sede l’ufficio del procuratore stesso -.

P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi secondo e terzo del ricorso, dichiarando assorbito il primo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli – .

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 giugno 2004.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2005


Assemblea Generale del 14.06.2005

Con la presente si comunica che ai sensi dell’art. 13 dello Statuto viene convocata la riunione dell’Assemblea Generale Ordinaria martedì 14 giugno 2005 alle ore 15:00 in prima convocazione ed alle ore 17:00 in seconda convocazione, presso la sala pubblica (concessa gratuitamente dal Comune di Padova) sita in Via Astichello n. 18 a Padova.

Ordine del Giorno:

  1. Approvazione del bilancio consuntivo anno 2004;
  2. Nomina del Presidente dell’Associazione;
  3. Nomina dei membri della Giunta Esecutiva, fermo restando il potere dei soci fondatori di designare una parte dei componenti ai sensi dell’art. 14 comma 3;
  4. Nomina dei Componenti il Consiglio Generale;
  5. Delega al Consiglio Generale per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo

Leggi: Verbale AG del 14 06 2005


Decreto-legge per la competitività

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005 la legge di conversione del decreto-legge per la competitività.

Queste alcune delle novità introdotte in sede di conversione:

Rafforzati gli sgravi Irap per i nuovi assunti nel Mezzogiorno;
riformato il sistema degli incentivi alle imprese;
previsto un bonus fiscale per le concentrazioni di piccole e medie aziende che abbiano esercitato attività omogenee nell’anno precedente;
concessa la possibilità di cedere un quinto del reddito per ottenere prestiti anche a pensionati e lavoratori con contratti a termine e parasubordinati;
istituito il principio del silenzio assenso per gli atti amministrativi relativi alle dichiarazioni d’inizio attività, autorizzazioni, licenze, permessi e nulla osta;
richiesta solo la registrazione al Pra per il passaggio di proprietà di auto e motoveicoli,
Modifica della L. 890/82 (Notifica a mezzo del servizio postale).
Si segnala che le modifiche concernenti il codice di procedura civile entreranno in vigore dal 14 settembre 2005, ovvero 120 giorni dopo la pubblicazione.


Corte Suprema di Cassazione, Sez. I, n. 9914 del 11-05-2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Giovanni – Presidente

Dott. VITRONE Ugo – Consigliere

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Consigliere

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA PER LE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PRATO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. CARDUCCI 4, presso lo STUDIO MORBIDELLI – TRAINA, rappresentato e difeso dagli avvocati MORBIDELLI GIUSEPPE, DUCCIO M. TRAINA, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2053/00 della Corte d’Appello di FIRENZE, depositata il 13/12/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2004 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;

udito per il ricorrente, l’Avvocato POLIZZI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente, l’Avvocato MALNATI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1.1 Con citazione del 13 ottobre 1992, il Ministro delle Finanze convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, il Comune di Prato, esponendo che, con rapporto del 6 febbraio 1992, il Direttore dell’Ufficio del Registro di Prato aveva segnalato la mancata notificazione nei termini di n. 543 verbali per tasse automobilistiche, di cui era maturata la prescrizione, con conseguente danno all’erario di euro 1.701.907.870, oltre interessi maturati e maturandi, nonché la mancata notificazione di n. 1481 intimazioni, sempre relative a tasse automobilistiche, con ulteriore danno erariale di L. 612.383.645; e che l’omissione delle notificazioni era stata determinata dal fatto che il Sindaco del Comune di Prato si era rifiutato di farle eseguire a cura dei competenti uffici comunali per asserite difficoltà di tali uffici.

Tanto esposto, l’Amministrazione delle Finanza, deducendo la responsabilità del Comune convenuto ai sensi dell’art. 28 Cost. e degli artt. 261, 275, 273 e 274 del t.u. della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. n. 383 del 1934, ne chiese la condanna al pagamento della somma di L. 2.314.291.335 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione ed interessi legali.

Costituitosi, il Comune di Prato – nel chiedere la reiezione della domanda, ovvero, in subordine la riduzione del quantum richiesto tenendo conto del concorso di colpa dell’Amministrazione attrice – dedusse, in primo luogo, che la legge n. 142 del 1990 aveva abrogato gli artt. 273 e 274 del t.u. del 1934, sui quali era stato fondato l’obbligo del Comune di cooperazione con l’Amministrazione finanziaria; e, in secondo luogo, che, in ogni caso, mancava, nel comportamento del Comune, qualsiasi elemento di colpa, avuto riguardo all’elevatissimo numero di atti da notificare ed allo scarso numero di messi comunali in servizio (sei, rispetto ad una pianta organica che ne prevedeva dodici) e tenuto conto che le notificazioni richieste superavano di gran lunga la capacità di smaltimento dell’ufficio dei messi; in via subordinata, dedusse, altresì, che esisteva un gravissimo concorso di colpa dell’Amministrazione finanziaria, la quale pretendeva di far notificare entro sei mesi un numero di circa 7000 atti, che erano relativi ad accertamenti che l’Ufficio del Registro avrebbe potuto effettuare due anni e mezzo prima, trattandosi di tasse automobilistiche afferenti all’anno 1988, e che erano stati trasmessi all’Amministrazione comunale con grave ritardo.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 1367 del 21 maggio 1998, rigettò la domanda.

1.3 A seguito di appello del Ministro delle Finanza, cui resistette il Comune di Prato, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 2053 del 13 dicembre 2000, rigettò l’appello.

In particolare, la Corte fiorentina ha così, tra l’altro, testualmente, motivato: A1)- “Va disatteso il primo motivo di gravame, atteso che il primo Giudice ha correttamente valutato l’incidenza nel caso di specie dell’abrogazione degli artt. 273 e 274 T.U. n. 383/34 come quella che ha fatto venir meno l’obbligo in linea generale per i comuni (e le province) di provvedere alle notifiche a messo dei nessi comunali nell’interesse dell’Amministrazione finanziaria”. In realtà, come rilevato dal primo Giudice, una responsabilità del Comune di Prato… per l’omessa notifica nei termini dei processi verbali per tasse automobilistiche, con conseguente prescrizione del credito dall’Amministrazione, non può che fondarsi sull’esistenza di un obbligo, per il Comune, di provvedere alle notificazioni richieste… E’ assorbente e decisivo al riguardo il rilievo che l’abrogazione dell’art. 273 ad opera della legge 142/90 ha all’evidenza caducato detto obbligo di carattere generale ed indifferenziato, non essendo detto obbligo stato ribadito da altra nuova norma di pari portata. Ed il fatto che la L. n. 142/90 abbia confermato l’obbligatorietà dell’apprestamento del servizio comunale dei messi notificatori non è, di per se, sufficiente a fondare l’assunto, atteso che i messi notificatori comunali hanno la principale ragione di esistere in relazione alla notificazione degli atti dell’Amministrazione cui appartengono (comune e provincia);

restando indimostrata – e anzi contraddetta dallo spirito e dalla lettera della legge 142/90, come si è sopra rilevato – la sussistenza di un obbligo generale di notificazione di atti provenienti da altri soggetti pubblici”. A2)- “Ne vale da parte del Ministero invocare a fondamento della sua tesi l’esistenza di altre norme di legge dalle quali trarrebbe ‘un principio generale, oltre che una disciplina comunque applicabile in via analogica anche al caso di specie. In realtà, le norme richiamate (il D.P.R. 633/72 sull’IVA, l’art. 60 D.P.R. in materia di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. 602/73, ecc.) sono tutte norme che prevedono specifici casi nei quali gli atti dell’Amministrazione centrale ivi indicati possono essere notificati anche mediante messi comunali.

Ebbene, l’applicazione analogica di tali norme appare impossibile, trattandosi chiaramente di leggi che, nel quadro normativo mancante della regola generale dell’art. 273 T.U. cit., fanno eccezione alla regola generale dell’utilizzo dei messi per la notificazione degli atti dell’amministrazione cui appartengono e che in tale eccezione trovano la loro ragion d’essere. E’, al riguardo, malamente invocato dal Ministero delle finanze l’art. 37 D.P.R. 39/53 (disciplinante il pagamento e la riscossione delle tasse automobilistiche) vigente all’epoca dei fatti di causa in relazione alla notifica prevista dall’art. 39 L. 07.01.1929 n. 4, dal momento che tale ultimo articolo è stato, in una con l’intero capo terzo della L. n. 4/1929, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 27.03.1969 n. 60″. A3)- “Del pari sterile è il richiamo di parte appellante alla giurisprudenza sia dalla S.C…. che del Giudice amministrativo…. E’ invero agevole rilevare al riguardo che tanto Cass. 1341/91…. quanto la altra indicata si riferiscono tutte a fattispecie verificatesi negli anni ’80 sotto il vigore dei più volte citati artt. 273 a 274 R.D. n. 393/1934, espressamente richiamati in tali pronunce, oltre all’eventuale specifica disposizione relativa all’esaminato caso di specie, come quelli fondanti l’obbligo di notifica (in via generale) dei comuni-.”. B)- “Discende dalle considerazioni sopra esposte la non configurabilità, nel caso di specie, del mandato ex lege fra Amministrazione finanziaria e Comune appellato in conseguenza della specifica richiesta di notifica avanzata nella specie dalla prima al secondo in ordine al quale è incentrato il secondo motivo di gravame e che potrebbe trovare la sua fonte soltanto nell’escluso, all’epoca dei fatti di causa, obbligo di legge in via generale a carico dei comuni per le notifiche da eseguire nell’interesse dell’Amm.ne centrale. E l’inesistenza nella fattispecie di siffatto mandato ex lege comporta la radicale infondatezza delle ulteriori censure… sviluppata da parte appellante nel secondo e terzo motivo di impugnazione”. 1.3 Avverso tale sentenza il Ministro delle Finanze ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria.

Resiste, con controricorso illustrato da memorie, il Comune di Prato.

Motivi della decisione

2.1 Con l’unico motivo (con cui deduce “Violazioni e falsa applicazione degli artt. 37 d.P.R. 5.2.1953 n. 39, 39 l. 7.1.29 n. 4, 56 d.P.R., 632/72, 32 d.P.R. n. 636/1972, 60 d.P.R. n. 600/1973, 26 d.P.R. n. 602/1973, 3 l. 853/7, 14 l. n. 890/1982 e 127 d.P.R. n. 43/1988, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che, nonostante la formale abrogazione dell’art. 273 del T.U. n. 383 del 1934, persisterebbe nell’ordinamento un principio di carattere generale che imporrebbe ai comuni la predisposizione del servizio di notificazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria, come sarebbe dimostrato dalla circostanza che l’art. 10 della legge n. 205 del 1999 non che abolire il servizio medesimo lo avrebbe reso oneroso; e sottolineando che l’approccio della sentenza al combinato disposto degli artt. 37 del d.P.R. n. 39 del 1953 e 39 della legge n. 4 del 1929, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 60 del 1969, sarebbe errato, nella misura in cui la pronuncia di incostituzionalità non avrebbe travolto la norma che impone la collaborazione dei comuni per la notificazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria relativi alle tasse automobilistiche.

2.2 Il ricorso deve essere respinto – previa correzione ed integrazione della motivazione in diritto della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384 comma 2 cod. proc. civ., essendo il suo dispositivo conforme al diritto – in base alle considerazioni che seguono.

A) – secondo quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, nonchè dagli scritti difensivi delle parti, debbono considerarsi pacifiche le seguenti circostanze: 1)- gli atti – la cui notificazione ai destinatari, a mezzo messi comunali, è stata richiesta dall’Ufficio del registro di Prato al Comune di quella Città – sono tutti afferenti all’omesso od insufficiente pagamento della tassa di possesso di autoveicoli relativa all’anno 1988 e sono costituiti, in parte (n. 5643 atti), da processi verbali di accertamento delle corrispondenti violazioni e, in parte (n. 1481 atti), da ingiunzioni di pagamento per il recupero dei tributi evasi e delle soprattasse; 2)- le predette richieste di notificazione sono state formulate nell’anno 1991 (cfr. Ricorso, pag. 2).

B) – Le contrapposte argomentazioni difensive impongono, all’evidenza, di individuare, alla luce delle sottolineate circostanze, la disciplina applicabile alla fattispecie ratione temporis e, in particolare, di stabilire se, allorquando – nel 1991, appunto – l’Ufficio del registro di Prato chiese al Comune di quella Città di eseguire la notificazione dei su ricordati atti, esistesse una disciplina particolare – o, comunque, un principio generale evincibile dall’ordinamento – che potesse porsi a fondamento dell’invocato obbligo, a carico del Comune richiesto, di eseguire le notificazioni stesse e, quindi, giustificare come legittima l’azione risarcitoria proposta (cfr., supra, n. 1.1).

C)- E’ noto che i commi 4 e 5 dell’art. 273 del R.d. 3 marzo 1934 n. 383 (Approvazione del t.u. della legge comunale e provinciale), nel dettare la disciplina della nomina e delle funzioni dei messi comunali e provinciali, disponevano, rispettivamente, che “il messo comunale e quello provinciale sono autorizzati a notificare gli atti delle rispettive amministrazioni per cui non siano prescritte speciali formalità” (comma 4) e che “messi dei comuni e delle province possono anche notificare atti nell’interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta a quella da cui essi rispettivamente dipendono” (comma 5); e che il successivo art. 274 prescriveva che “salvo che non sia disposto altrimenti, i comuni e le province sono tenuti a compiere senza corrispettivo gli atti che siano loro commessi dalla legge nell’interesse generale”.

Mentre l’art. 273 comma 5 poneva – in attuazione del generale principio del dovere di cooperazione tra amministrazioni pubbliche – una norma “abilitativa” dei predetti messi a notificare, previa esplicita richiesta, (oltre agli atti delle “proprie” amministrazioni, anche) atti provenienti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle (comune e provincia) da cui gli stessi dipendevano – come emerge chiaramente dal coordinamento testuale dei due commi citati (“il messo comunale e quello provinciale sono autorizzati a notificare gli atti delle rispettive amministrazioni (comma 4)”; “i messi dei comuni e delle province possono anche notificare atti nell’interesse di altre amministrazioni pubbliche (comma 5)”, l’art. 274 ribadiva il generale dovere delle amministrazioni comunali e provinciali di “compiere senza corrispettivo” ogni atto che la legge stabilisse nell’interesse generale. Coordinando le due disposizioni, ne risultava il generale dovere dei messi comunali e provinciali di eseguire – a condizione che la legge prevedesse anche in capo agli stessi il potere di eseguirle – le notificazioni di atti loro richiesti da “altre” amministrazioni pubbliche.

Del resto, questa corte (cfr., e pluribus, sentt. nn. 878 del 1984, 2186 del 1987, 2083 del 1990, 13411 del 1991, 10929 del 1997, 711 del 2002 – tutta pronunciata a s.u. – nonché 5069 del 1997, 5987 del 1998, 10263 del 2000, 11469 del 2004) – nell’affermare costantemente il principio, secondo cui, quando l’amministrazione finanziaria, avvalendosi dalla facoltà attribuitale dalla legge provveda alla notificazione degli avvisi di accertamento, o di altri atti, a mezzo dei messi comunali, facendone richiesta all’amministrazione comunale dalla quale questi dipendono, sorge un rapporto di preposizione, che deve essere qualificato come mandato ex lege, la cui violazione può costituire fonte di responsabilità contrattuale – ha sempre fondato, nella fattispecie sottoposte al suo esame, il legittimo esercizio del predetto potere di avvalimento e, quindi, la nascita del mandato su specifiche norme attributive di tale potere, pur ricollegandolo, per così dire sullo sfondo, ai principi emergenti dagli artt. 273 e 274 del R.d. n. 383 del 1934, ma soltanto nei casi in cui queste disposizioni potassero considerarsi ancora vigenti.

E’, altresì, noto che la predette disposizioni sono state espressamente abrogate dall’art. 64 co. 1 lett. c) della legge 8 giugno 1990 n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) con affetto del 13 giugno 1990 (cfr. art. 65; cfr., altresì, l’art. 274 comma 1 lett. a (“Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) regio decreto 3 marzo 1934 n. 383”) del d.lgs. 18 agosto 3000 n. 267, che ha approvato il t.u. delle leggi sull’ordinamento dagli enti locali).

E, intervenuta tale abrogazione, questa Corte (cfr. sent. n. 14854 del 2000) ha affermato la nullità della notificazione eseguita da masso comunale in mancanza di una specifica norma attributiva del potere di avvalimento.

Principi generali in materia di notificazione dagli atti delle pubbliche amministrazioni, del tutto diversi da quelli desumibili dalle predette disposizioni del t.u. del 1934, sono evincibili dalla disciplina dettata dall’art. 10 della legge 3 agosto 1999 n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia a ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990 n. 142), vigente dal 21 agosto 1999 e mantenuto in vigore dall’art. 274 comma 1 lett. qq) del già citato d.lgs. n. 267 del 2000.

Infatti, il comma 1 di tale articolo dispone: “Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei loro atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge”. E, mentre i commi 2 e 3 prevedono a favore del comune il rimborso delle spese e la corresponsione di un “corrispettivo” per la notificazione di ciascun atto nell’interesse dell’amministrazione pubblica richiedente, il successivo comma 5 – nel sostituire il primo comma dell’art. 12 della legge 20 novembre 1982 n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) – stabilisce: “Le norme sulla notificazione dagli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, da parte dell’ufficio che adotta l’atto stesso”.

Del resto, già l’art. 14 comma 1 primo periodo della legge 20 novembre 1982 n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) – nel testo modificato dall’art. 20 comma 1 della legge 8 maggio 1998 n. 146, con decorrenza dal 15 maggio 1998 – aveva stabilito esplicitamente, tra l’altro, che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali, ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria secondo la modalità previste dalla presente legge”. Ed anche a voler ritenere che tale disposizione, anteriormente alle modificazioni apportate nel 1998 (riportate in corsivo), potesse fondare il predetto potere di avvalimento dei messi comunali, deve sottolinearsi che il secondo periodo del medesimo comma dell’art. 14 fa “salve”, tra l’altro, “le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta” sicché, e innanzitutto a tali leggi che l’interprete deve rivolgere la propria attenzione (V., infra, lett. D).

Orbene, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 20 della legge n. 146 del 1998 e dell’art. 10 della legge n. 365 del 1999, il legittimo esercizio, da parte delle amministrazioni pubbliche, del potere di avvalimento dei messi comunali per le notificazioni di loro atti risulta ormai – a differenza della previgente disciplina – meramente “residuale”, subordinato com’è alle rigorose condizioni, rispettivamente, che la notificazione diretta a mezzo del servizio postale, da parte dell’Amministrazione finanziaria, “risulti impossibile” e che “non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge”.

Ma è del tutto evidente che siffatta disciplina – pure richiamata dall’Avvocatura erariale, al fine di dimostrare la perdurante esistenza, anche dopo l’abrogazione dei citati artt. 273 e 274 del R.d n. 383 del 1934, dell’”obbligatorietà dell’apprestamento del servizio” – è, comunque ed a prescindere da altre pur possibili osservazioni, inapplicabile alla fattispecie, perfezionatasi nel 1991, ratione temporis.

Sicchè, può concludersi che, in ogni caso, nel periodo intercorrente tra l’abrogazione degli artt. 273 e 274 citt. – 13 giugno 1990 – e l’entrata in vigore dell’art. 10 della legge n. 265 del 1999 – 21 agosto 1999 – il legittimo esercizio, da parte delle amministrazioni pubbliche, del potere di avvalimento dei messi comunali per le notificazioni di loro atti presuppone che sia individuabile nell’ordinamento uno specifico fondamento legislativo, che attribuisca all’amministrazione interessata il predetto potere di avvalimento.

D) – Trattandosi, dunque, nella specie, di richieste di notificazione di processi verbali di accertamento e di ingiunzioni di pagamento – afferenti ad omesso e/o insufficiente pagamento della tassa di possesso di autoveicoli, relativa all’anno 1988 – formulate nel 1991, la disciplina applicabile – contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata (la cui motivazione in diritto deve essere, pertanto, corretta la parte qua) ed a quanto reputato dalle parti, che fanno riferimento al combinato disposto degli artt. 37 del d.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) e 39 comma 1 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) – è quella dettata dalla legge 24 gennaio 1978 n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), entrata in vigore l’11 aprile 1978 (v. art. 6 comma 1) ed attualmente vigente (v., infra, lett. E), confermata dall’art. 5 comma 50 del d.l. 30 dicembre 1982 n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni (in realtà, la legge di conversione ha sostituito integralmente il contenuto del decreto-legge), nella legge 28 febbraio 1983 n. 53 (v., infra, lett. E).

L’art. 1 comma 1 della legge n. 27 del 1978 prevede, tra l’altro, l’applicazione, “in deroga alle disposizioni dell’articolo 5 della legge 7 gennaio 1929 n. 4”, delle “soprattasse stabilite nella tabella annessa alla premente legge”, “per il mancato o insufficiente pagamento delle tasse automobilistiche e per l’inosservanza delle altre disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39, e successive modificazioni, e delle singole leggi delle Regioni a statuto ordinario sulla tassa regionale di circolazione, nonché per il mancato o insufficiente pagamento dell’abbonamento all’autoradio”.

I numeri 1 e 2 della annessa “tabella delle infrazioni” prevedono, rispettivamente, come “titolo della infrazione” la “circolazione senza il pagamento della tassa” e la “circolazione con pagamento della tassa in misura inferiore a quella dovuta” e, come “misura della soprattassa”, rispettivamente, quella “pari a tre volte la tassa annua dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso” e quella “pari a tre volte la differenza tra la tassa annua dovuta e quella pagata rapportata ad anno, oltre al pagamento della differenza di tassa”.

L’art. 2 disciplina il procedimento relativo all’accertamento della predetta violazioni, nonchè alla riscossione dei tributi evasi e della soprattassa. Il potere di accertamento – il cui esercizio deve essere formalizzato in apposito “processo verbale” – è attribuito agli ufficiali ed agenti dalla polizia tributaria, agli organi indicati nell’art. 38 del d.P.R. n. 39 del 1953 e nell’art. 138 del previgente codice della strada, approvato con d.P.R. n. 393 del 1959, “nonchè dai direttori e procuratori del registro nell’ambito del proprio ufficio e nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali” (comma 1).

I commi 2 e 3 dell’articolo in esame regolano la notificazione del verbale, distinguendo l’ipotesi in cui sia possibile la notificazione contestuale all’accertamento da quella in cui la notificazione stessa avvenga successivamente nel primo caso, la notificazione e eseguita dall’agente accertatore; nel secondo, dall’ufficio o dal comando da cui il verbalizzante dipende “anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”. Dai primi tre commi dell’art. 2 si deduce, quindi, sia pure in prima approssimazione, che, nelle ipotesi in cui la violazione sia stata accertata dai direttori a procuratori del registro, e l’ufficio del registro che deve eseguire la notificazione dal verbale.

Il comma 6 dispone: “L’ufficio o il comando innanzi indicati trasmettono l’originale del processo verbale, con le prove della eseguita notificazione, all’ufficio del registro, nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata, che provvede alla riscossione dei tributi evasi e delle soprattasse”.

Il comma 7 prevede che, “se il trasgressore non si avvale del beneficio della riduzione ad un terzo delle soprattasse previsto dalla nota in calce alla tabella annessa alla presente legge, l’ufficio del registro emette a suo carico ingiunzione di pagamento per il recupero dei tributi evasi e delle soprattasse nella misura intera”. Anche quast’ultima disposizione si riferisce, con ogni evidenza, alla fattispecie, tenuto conto che il secondo gruppo di atti, trasmesso per la notificazione al Comune di Prato, ha ad oggetto proprio n. 1841 ingiunzioni di pagamento (V, supra, lett. A).

L’analisi di tale disciplina mostra chiaramente che nè per la notificazione dei processi verbali, ne per quella delle ingiunzioni di pagamento emessa dall’ufficio del registro è previsto esplicitamente – rispettivamente, in capo all’ufficio o al comando da cui dipenda l’agente accertatore, ovvero in capo all’ufficio del registro – il potere di avvalimento dei messi comunali.

Escluso che, in tal senso, possa farsi riferimento, ratione temporis, come già sottolineato (v., supra, lett. C), agli artt. 273 e 274 del R.d. n. 383 del 1934, non è nemmeno invocabile l’art. 14 della legge n. 890 del 1982 (nel testo precedente alle modificazioni introdotte nel 1998), perchè la legge n. 27 del 1978 è certamente lex specialis (“singola legge di imposta”) rispetto a quella del 1982, che fa salve, appunto, “le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta”.

Orbene, per quanto attiene alla notificazione dei processi verbali di accertamento, la legge n. 27 del 1978 prevede specifiche modalità di notificazione degli stessi sia per la notificazione “contestuale” all’accertamento, che si esegue “mediante consegna di una copia del verbale” al proprietario ed al conducente da parte dell’agente accertatore, sia per quella successiva all’accertamento, che deve essere eseguita, “anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data dell’accertamento, a pena di estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione (art. 2 comma 3 e 4).

Sicchè, i concorrenti rilievi – secondo cui la legge n. 27 del 1978 prevedeva già la notificazione dei processi verbali di accertamento a mezzo del servizio postale ed a cura dell’ufficio o comando da cui il verbalizzante dipende; e secondo cui colliderebbe con il principio di economicità dell’azione amministrativa la possibilità per i predetti ufficio o comando di richiedere ai messi comunali il compimento di un atto (la notificazione a mezzo del servizio postale, appunto), che gli stessi sono in grado di compiere agevolmente e con la rapidità richiesta dall’esistenza del su richiamato termine perentorio – inducono univocamente ad escludere l’applicabilità dell’art. 14 della legge n. 890 del 1982.

Per quanto riguarda, poi, la notificazione delle ingiunzioni di pagamento (le c.d. ingiunzioni fiscali), è noto che la relativa disciplina risulta dettata dal R.d. 14 aprile 1910 n. 639 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi del demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari), il cui art. 2 comma 2 prevedeva che l’ingiunzione, vidimata e resa esecutiva dal pretore (ma v., ora, art. 229 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), “è notificata, nelle forme delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all’ufficio di conciliazione”.

Sicchè, anche per la notificazione di questo tipo di atti esisteva (nel 1991) una lex specialis, la quale prevedeva specifiche modalità che non includevano, tra i soggetti abilitati ad eseguirla, i nessi comunali (cfr., ad es. Cass. sent. n. 352 del 1979, secondo cui ingiunzione fiscale, emessa norma del R.d. n. 639 del 1910, può essere notificata al contribuente, oltre che dall’ufficiale giudiziario, anche dal messo dell’ufficio di conciliazione).

B)- che – contrariamente a quanto affermato dalla Corte fiorentina ed opinato dalle parti – la disciplina applicabile alla fattispecie sia esclusivamente quella dettata dalla legge n. 27 del 1978, ora analizzata, e non, invece, quella contenuta nel Capo 5^ del d.P.R. n. 39 del 1953, ivi compreso l’art. 37 di tale decreto (che, sotto la rubrica “Repressione delle violazioni”, stabiliva: “Per la repressione delle violazioni alle norme del presente Testo Unico si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929 n. 4”), risulta univocamente dalle concorrenti considerazioni che seguono.

E1)- il capo 5^ del d.P.R. n. 39 del 1953, intitolato “Delle violazioni e delle norme di procedura”, dettava le norme relative alle sanzioni – stabilendo che “per le infrazioni alle disposizioni del premente Testo Unico si applicano le sanzioni previste dalla tabella allegato n. 2”; e che “il conducente ed il proprietario del veicolo sono solidamente obbligati al pagamento delle pene pecuniarie indicate nella tabella stessa”) (art. 35 commi 1 e 2) – individuava gli organi cui era demandato l’accertamento delle violazioni (art. 37) e disciplinava le controversie relative all’applicazione del tributo (art. 39). orbene – a parte la materia avente ad oggetto la contraffazione dei contrassegni di circolazione, regolata dall’art. 36 del testo unico, che in questa sede non rileva – tutte le altre materie del Capo 5^ sono state disciplinate ex novo dalla legge n. 27 del 1978: quella relativa alla determinazione delle violazioni e delle corrispondenti sanzioni (“Per il mancato o insufficiente pagamento delle tasse automobilistiche e per l’inosservanza delle altre disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39, e successive modificazioni… si applicano… le soprattasse stabilite nella tabella annessa alla presente legge”), nell’art. 1 comma 1 e nella tabella annessa alla legge; quella relativa alla statuizione del vincolo di solidarietà, quanto al pagamento delle sopratasse tra proprietario e conducente, nell’art. 1 comma 2; quella relativa al procedimento di accertamento delle violazioni, agli organi competenti ad accertarle, nonché alla riscossione dei tributi evasi e delle soprattasse, nell’art. 2; quella relativa all’applicazione del tributo e delle soprattasse, nell’art. 3.

Sicchè, può ben affermarsi, sotto i profili che in questa sede rilevano, che la legge n. 27 del 1978 ha tacitamente abrogato, per “nuova disciplina”, il predetto Capo 5^ del d.P.R. n. 39 del 1953, come, del resto, è confermato dall’art. 5 della legge, laddove viene statuito, con la consueta formula, che “è abrogata ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con la presente legge”.

E2)- un’ulteriore conferma della ora affermata abrogazione si trae dalla disciplina contenuta nel su richiamato decreto-legge n. 953 del 1982, conv., con modif., nella legge 53 del 1983 (cfr., supra, lett. D), che ha sostituito alla tassa di circolazione quella di possesso di autoveicoli: infatti, l’art. 5 comma 50 (della legge di conversione) stabilisce che “per la repressione delle violazioni alle norme del trentunesimo comma e dai commi successivi del presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978 n. 27”; sicchè, la successiva disposizione – art. 5 comma 59:

“Continuino ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39…” – a parte ogni altra considerazione, non può certamente applicarsi alla ipotesi, quali quelle di specie, di omesso od insufficiente pagamento della tassa di possesso.

E3)- La legge n. 27 del 1978 è stata considerata in vigore da tutte le successive discipline che, direttamente o indirettamente, si sono riferite alla materia della tasse automobilistiche.

E così, in primo luogo, l’art. 231 del nuovo codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), che, nell’abrogare espressamente norme precedenti, al comma 3 secondo periodo, stabilisce: “Restano, comunque, in vigore le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978 n. 27”.

Ed ancora, più specificamente, l’art. 17 del d.lgs, 18 dicembre 1997 n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell’art. 133, comma 133, lettera q, della legge 23 dicembre 1996 n. 662), nel testo sostituito dall’art. 4 comma 1 lett. d) del d.lgs. 5 giugno 1998 n. 203, che, nel disciplinare la “sanzioni in materia di tasse sul possesso di autoveicoli” oltre a sostituire alla parola “soprattassa” quella “sanzione amministrativa”, ha parzialmente abrogato – e, quindi, parzialmente mantenuto in vigore – alcune disposizioni della legge n. 27 del 1978 e della tabella annessa.

2.3 Le considerazioni che precedono consentono di ritenere assorbita ogni altra censura formulata nel ricorso.

La novità delle questioni trattate integra giusto motivo per dichiarare compensate per intero, tra le parti, le spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 ottobre 2004.

Riferimenti normativi

RD 03-03-1934 n. 383, Art. 273

RD 03-03-1934 n. 383, Art. 274

DPR 05-02-1953 n. 39 0

L 24-01-1978 n. 27, Art. 2

DL 30-12-1982 n. 953 0

L 28-02-1983 n. 53 0

L 08-06-1990 n. 142, Art. 64

L 03-08-1999 n. 265, Art. 10


Riunione Giunta Esecutiva del 29.03.2005

Atti della riunione della Giunta Esecutiva del 29 marzo 2005 svoltasi a Firenze

Leggi: Verbale GE 29 03 2005


D.Lgs. n. 82 del 7.03.2005 – Codice dell’amministrazione digitale

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82(1).

Codice dell’amministrazione digitale.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l’articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – legge di semplificazione 2001;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 novembre 2004;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 febbraio 2005;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;

Sulla proposta del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delle comunicazioni;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I

Principi generali

Sezione I

Definizioni, finalità e ambito di applicazione

Art. 1. Definizioni.

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute;

b) autenticazione informatica: la validazione dell’insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne distinguono l’identità nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell’accesso (2);

c) carta d’identità elettronica: il documento d’identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare;

d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano all’identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche (3);

f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all’allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all’allegato II della medesima direttiva;

g) certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime;

h) chiave privata: l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico;

i) chiave pubblica: l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;

l) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;

m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione;

n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;

o) disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;

p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

q) firma elettronica: l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica (4);

r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (5);

s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

t) fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un’altra amministrazione;

u) gestione informatica dei documenti: l’insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;

v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;

z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (6);

aa) titolare: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;

bb) validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.

(2) Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(3) Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(4) Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(5) Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(6) Vedi, anche, l’art. 48, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

Art. 2. Finalità e ambito di applicazione.

1. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione.

2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative (7).

3. Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, le disposizioni di cui al capo III, relative alla formazione, gestione, alla conservazione, nonché le disposizioni di cui al capo IV relative alla trasmissione dei documenti informatici si applicano anche ai privati ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l’accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.

5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l’uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato (8).

6. Le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.

(7) Comma aggiunto dal comma 5 dell’art. 36, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(8) Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Sezione II

Diritti dei cittadini e delle imprese

Art. 3. Diritto all’uso delle tecnologie.

1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice (9).

1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa (10).

1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo (11).

(9) Comma così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(10) Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(11) Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così sostituito dal comma 17 dell’art. 3 dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 dello stesso provvedimento.

Art. 4. Partecipazione al procedimento amministrativo informatico.

1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.

Art. 5. Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche.

1. A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l’effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Art. 6. Utilizzo della posta elettronica certificata.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale (12).

(12) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 34, L. 18 giugno 2009, n. 69. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 34.

Art. 7. Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e al Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell’utenza.

Art. 8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini.

1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l’alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l’utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.

Art. 9. Partecipazione democratica elettronica.

1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.

Art. 10. Sportelli per le attività produttive.

1. Lo sportello unico di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l’utenza anche in via telematica.

2. Gli sportelli unici consentono l’invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall’utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso l’adozione di modalità omogenee di relazione con gli utenti nell’intero territorio nazionale, lo Stato, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua uno o più modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano l’interoperabilità delle soluzioni individuate.

4. Lo Stato realizza, nell’ambito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto, un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto all’articolo 11 (13).

(13) Comma così modificato dall’art. 4, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 11. Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese.

1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato «Registro», il quale contiene l’elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l’avvio e l’esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.

2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l’elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l’avvio e l’esercizio dell’attività di impresa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito (14).

4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive.

5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.

6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

(14) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 3 aprile 2006, n. 200.

Sezione III

Organizzazione delle pubbliche amministrazioni rapporti fra Stato, regioni e autonomie locali

Art. 12. Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa.

1. Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.

1-bis. Gli organi di governo nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell’emanazione delle direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, promuovono l’attuazione delle disposizioni del presente decreto (15).

1-ter. I dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti (16).

2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 71.

3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l’uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.

4. Lo Stato promuove la realizzazione e l’utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati.

5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l’accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l’erogazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l’intervento di privati (17).

(15) Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(16) Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(17) Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

13. Formazione informatica dei dipendenti pubblici.

1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all’articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell’ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Art. 14. Rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali.

1. In attuazione del disposto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l’interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.

2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso e per l’individuazione delle regole tecniche di cui all’articolo 71.

3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale.

3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce la composizione e le specifiche competenze, una Commissione permanente per l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive (18).

(18) Comma aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 15. Digitalizzazione e riorganizzazione.

1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’àmbito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all’articolo 71.

3. La digitalizzazione dell’azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell’Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell’Unione europea (19).

(19) Con D.M. 17 giugno 2008 (Gazz. Uff. 3 luglio 2008, n. 154) sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati ai fini della cooperazione applicativa con i servizi di emergenza.

Art. 16. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie.

1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, nell’attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:

a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell’innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l’attuazione;

b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l’informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali;

c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;

d) promuove l’informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;

e) detta norme tecniche ai sensi dell’articolo 71 e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.

Art. 17. Strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a:

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi dell’amministrazione;

c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica;

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

e) analisi della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa;

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione ai fini di cui alla lettera e);

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l’attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

i) promozione delle iniziative attinenti l’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie;

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilità e fruibilità.

1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva la facoltà delle Agenzie di istituire un proprio centro (20).

(20) Comma aggiunto dall’art. 7, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 18. Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica.

1. È istituita la Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica con funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, in materia di sviluppo ed attuazione dell’innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.

2. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica è presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie; ne fanno parte il Presidente del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (d’ora in poi CNIPA), i componenti del CNIPA, il Capo del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, nonché i responsabili delle funzioni di cui all’articolo 17.

3. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica si riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di attuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del piano triennale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, provvede, con proprio decreto, a disciplinare il funzionamento della Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica.

5. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica può sentire le organizzazioni produttive e di categoria.

6. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica opera senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo dovuti, compreso il trattamento economico di missione; dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 19. Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, cura l’aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Capo II

Documento informatico e firme elettroniche; pagamenti, libri e scritture

Sezione I

Documento informatico

Art. 20. Documento informatico.

1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all’articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice (21).

1-bis. L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 2 (22).

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell’articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile (23).

3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell’articolo 71; la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale (24).

4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

(21) Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(22) Comma aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(23) Comma così sostituito dall’art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(24) Comma così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 21. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto.

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità (25).

2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria (26).

3. L’apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, ed è accreditato in uno Stato membro;

b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie.

(25) Comma così modificato dall’art. 9, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(26) Comma così modificato dall’art. 9, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 22. Documenti informatici originali e copie. Formazione e conservazione (27).

1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l’emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha effettuato l’operazione.

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all’originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell’ambito dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell’articolo 71, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

(27) Rubrica così sostituita dall’art. 10, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 23. Copie di atti e documenti informatici.

1. All’articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche».

2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.

2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (28).

3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è assicurata da chi lo detiene mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 (29).

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all’originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico (30).

6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell’originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71 di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

(28) Comma aggiunto dall’art. 11, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(29) Comma così sostituito dal comma 12 dell’art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

(30) Comma così sostituito dal comma 12 dell’art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

Sezione II

Firme elettroniche e certificatori (31)

Art. 24. Firma digitale.

1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata.

2. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d’uso.

(31) Vedi, anche, il D.P.C.M. 30 marzo 2009.

Art. 25. Firma autenticata.

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell’articolo 2703 del codice civile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. L’autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.

3. L’apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata da parte del pubblico ufficiale ha l’efficacia di cui all’articolo 24, comma 2.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell’originale, secondo le disposizioni dell’articolo 23, comma 5.

Art. 26. Certificatori.

1. L’attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all’amministrazione, devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all’articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. L’accertamento successivo dell’assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell’attività intrapresa.

3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell’Unione europea non si applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche di cui all’articolo 71 e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.

Art. 27. Certificatori qualificati.

1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 26.

2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre:

a) dimostrare l’affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione;

b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell’esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate e che sia in grado di rispettare le norme del presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71;

c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate;

d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all’articolo 35, comma 5;

e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l’integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.

3. I certificatori di cui al comma 1, devono comunicare, prima dell’inizio dell’attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività al CNIPA, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice.

4. Il CNIPA procede, d’ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa.

Art. 28. Certificati qualificati.

1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato;

b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;

c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale è stabilito;

d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del certificato;

e) dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;

f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato;

g) firma elettronica del certificatore che ha rilasciato il certificato, realizzata in conformità alle regole tecniche ed idonea a garantire l’integrità e la veridicità di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo (32).

2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all’estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.

3. Il certificato qualificato può contenere, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato è richiesto (33):

a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l’appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l’iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza (34);

b) i limiti d’uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell’articolo 30, comma 3 (35).

c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.

4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.

(32) Lettera così modificata dall’art. 12, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(33) Alinea così modificato dall’art. 12, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(34) Lettera così modificata dall’art. 12, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(35) Lettera così sostituita dall’art. 12, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 29. Accreditamento.

1. I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso il CNIPA.

2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all’articolo 27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel medesimo articolo il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l’impegno al rispetto delle regole tecniche.

3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:

a) avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell’autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell’articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. A seguito dell’accoglimento della domanda, il CNIPA dispone l’iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal CNIPA stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell’applicazione della disciplina in questione.

7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.

8. Sono equiparati ai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo i certificatori accreditati in altri Stati membri dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE.

9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell’ambito delle risorse del CNIPA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 30. Responsabilità del certificatore.

1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l’affidabilità del certificato è responsabile, se non prova d’aver agito senza colpa o dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:

a) sull’esattezza e sulla completezza delle informazioni necessarie alla verifica della firma in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;

b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato;

c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi;

d) sull’adempimento degli obblighi a suo carico previsti dall’articolo 32.

2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o non tempestiva sospensione del certificato, secondo quanto previsto. dalle regole tecniche di cui all’articolo 71, salvo che provi d’aver agito senza colpa.

3. Il certificato qualificato può contenere limiti d’uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso, purché i limiti d’uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel certificato secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 71. Il certificatore non è responsabile dei danni derivanti dall’uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite (36).

(36) Comma così modificato dall’art. 13, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 31. Vigilanza sull’attività di certificazione.

1. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull’attività dei certificatori qualificati e accreditati.

Art. 32. Obblighi del titolare e del certificatore.

1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di forma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma (37).

2. Il certificatore è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi (38).

3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell’articolo 19, certificati qualificati deve inoltre:

a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;

b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all’articolo 71, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell’istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all’attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;

d) attenersi alle regole tecniche di cui all’articolo 71;

e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d’uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;

f) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare;

g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma, di provvedimento dell’autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 71;

h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonché garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;

i) assicurare la precisa determinazione della data e dell’ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;

j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per venti anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari (39);

k) non copiare, né conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;

l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all’uso del certificato, compresa ogni limitazione dell’uso, l’esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell’accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore;

m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l’autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l’operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.

4. Il certificatore è responsabile dell’identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività è delegata a terzi.

5. Il certificatore raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l’informativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l’espresso consenso della persona cui si riferiscono.

(37) Comma così modificato dall’art. 14, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(38) Comma così modificato dall’art. 14, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(39) Lettera così modificata dall’art. 14, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 33. Uso di pseudonimi.

1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l’obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.

Art. 34. Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati.

1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:

a) possono svolgere direttamente l’attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l’obbligo di accreditarsi ai sensi dell’articolo 29; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l’Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto ad esclusione di quelli rilasciati da collegi e ordini professionali e relativi organi agli iscritti nei rispettivi albi e registri; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per l’innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati (40);

b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.

2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all’articolo 71 (41).

3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l’appartenenza ad ordini o collegi professionali, l’iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti di cui all’articolo 71 di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei princìpi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di firme digitali.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 71.

(40) Lettera così modificata dall’art. 15, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(41) Comma così modificato dall’art. 15, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 35. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma.

1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:

a) sia riservata;

b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;

c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall’uso da parte di terzi.

2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l’integrità dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare, prima dell’apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 71.

3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. L’apposizione di firme con procedura automatica è valida se l’attivazione della procedura medesima è chiaramente riconducibile alla volontà del titolare e lo stesso renda palese la sua adozione in relazione al singolo documento firmato automaticamente.

4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell’informazione di cui al comma 5.

5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata prescritti dall’allegato III della direttiva 1999/93/CE è accertata, in Italia, in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell’informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell’economia e delle finanze. Lo schema nazionale la cui attuazione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed individua l’organismo pubblico incaricato di accreditare i centri di valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto.

6. La conformità ai requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma qualificata a quanto prescritto dall’allegato III della direttiva 1999/93/CE è inoltre riconosciuta se certificata da un organismo all’uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa.

Art. 36. Revoca e sospensione dei certificati qualificati.

1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:

a) revocato in caso di cessazione dell’attività del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 37 (42);

b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell’autorità;

c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente codice;

d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni.

2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all’articolo 71.

3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.

4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all’articolo 71.

(42) Lettera così modificata dall’art. 16, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 37. Cessazione dell’attività.

1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l’attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al CNIPA e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.

2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l’annullamento della stessa. L’indicazione di un certificatore sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.

3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.

4. Il CNIPA rende nota la data di cessazione dell’attività del certificatore accreditato tramite l’elenco di cui all’articolo 29, comma 6.

Sezione III

Pagamenti, libri e scritture (43)

Art. 38. Pagamenti informatici.

1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell’economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d’Italia.

(43) Rubrica così sostituita dall’art. 17, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 39. Libri e scritture.

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

Capo III

Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

Art. 40. Formazione di documenti informatici.

1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell’economicità.

3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica, per l’innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei.

Art. 41. Procedimento e fascicolo informatico.

1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento può raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all’atto della comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all’articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione e l’utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell’interoperabilità e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell’articolo 71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica (44).

2-ter. Il fascicolo informatico reca l’indicazione:

a) dell’amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;

b) delle altre amministrazioni partecipanti;

c) del responsabile del procedimento;

d) dell’oggetto del procedimento;

e) dell’elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater (45).

2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l’amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti; è inoltre costituito in modo da garantire l’esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 (46).

3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle amministrazioni medesime.

(44) Comma aggiunto dall’art. 18, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(45) Comma aggiunto dall’art. 18, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(46) Comma aggiunto dall’art. 18, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni.

1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71.

Art. 43. Riproduzione e conservazione dei documenti.

1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.

3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali.

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 44. Requisiti per la conservazione dei documenti informatici.

1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce:

a) l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell’amministrazione o dell’area organizzativa omogenea di riferimento di cui all’articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) l’integrità del documento;

c) la leggibilità e l’agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;

d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.

Capo IV

Trasmissione informatica dei documenti

Art. 45. Valore giuridico della trasmissione.

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

Art. 46. Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi.

1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.

Art. 47. Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni.

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l’utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;

c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’articolo 71;

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

3. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a (47):

a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo;

b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

(47) Alinea così modificato dall’art. 19, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 48. Posta elettronica certificata.

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche.

Art. 49. Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica.

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull’esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

Capo V

Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete

Sezione I

Dati delle pubbliche amministrazioni

Art. 50. Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall’amministrazione cedente; è fatto comunque salvo il disposto dell’articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Al fine di rendere possibile l’utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l’amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto (48) (49).

(48) Comma così modificato dall’art. 20, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(49) Vedi, anche, i commi da 21 a 23 dell’art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

Art. 51. Sicurezza dei dati.

1. Le norme di sicurezza definite nelle regole tecniche di cui all’articolo 71 garantiscono l’esattezza, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati.

2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 52. Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni.

1. L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l’esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

Art. 53. Caratteristiche dei siti.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all’articolo 54 (50).

2. Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali.

3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.

(50) Periodo aggiunto dall’art. 21, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.

1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici (51):

a) l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento (52);

b) l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

e) le pubblicazioni di cui all’articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

f) l’elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;

g) l’elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l’attivazione medesima.

2. Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice (53).

2-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa (54).

2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili (55).

2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche (56).

3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.

4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.

4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall’ordinamento (57).

(51) Alinea così modificato dall’art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(52) Lettera così modificata dall’art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(53) Comma così modificato dall’art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(54) Comma aggiunto dall’art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(55) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 34, L. 18 giugno 2009, n. 69. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 34.

(56) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 34, L. 18 giugno 2009, n. 69. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 34.

(57) Comma aggiunto dall’art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 55. Consultazione delle iniziative normative del Governo.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.

Art. 56. Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado (58).

1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet delle autorità emananti.

2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell’articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003 (59).

(58) Rubrica così modificata dall’art. 23, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(59) Comma aggiunto dall’art. 23, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 57. Moduli e formulari.

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l’elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.

2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.

Art. 57-bis. Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.

1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l’indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

2. Per la realizzazione e la gestione dell’indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell’indice è affidato al CNIPA.

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell’indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili (60).

(60) Articolo aggiunto dall’art. 17, comma 29, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione.

Sezione II

Fruibilità dei dati

Art. 58. Modalità della fruibilità del dato.

1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.

2. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari.

3. Il CNIPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce schemi generali di convenzioni finalizzate a favorire la fruibilità informatica dei dati tra le pubbliche amministrazioni centrali e, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le autonomie locali (61).

(61) Comma così modificato dall’art. 24, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 59. Dati territoriali.

1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata.

2. È istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema pubblico di connettività (62).

3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso il CNIPA è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.

4. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2 (63).

5. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i profili relativi ai dati ambientali, sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonché le regole ed i costi per l’utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati (64).

6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri né alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell’àmbito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

7-bis. Nell’ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita dall’Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalità ed alle condizioni stabilite dall’articolo 50, il direttore dell’Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività, le regole tecnico economiche per l’utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni (65).

(62) Comma così modificato dall’art. 25, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(63) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 maggio 2006, n. 237.

(64) Comma così modificato dall’art. 5, comma 4, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32.

(65) Comma aggiunto dall’art. 25, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il comma 54 dell’art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e il D.Dirett. 13 novembre 2007.

Art. 60. Base di dati di interesse nazionale.

1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l’insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l’esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti.

2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l’allineamento delle informazioni e l’accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali sistemi informativi e le modalità di aggiornamento sono attuate secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.

3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza e sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2.

4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Art. 61. Delocalizzazione dei registri informatici.

1. Fermo restando il termine di cui all’articolo 40, comma 4, i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall’articolo 71, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall’Ufficio territoriale competente.

Art. 62. Indice nazionale delle anagrafi.

1. L’Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è realizzato con strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività, in coerenza con le quali il Ministero dell’interno definisce le regole di sicurezza per l’accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l’attuazione della normativa vigente (66).

(66) Comma così modificato dall’art. 26, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Sezione III

Servizi in rete

Art. 63. Organizzazione e finalità dei servizi in rete.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell’utenza, la frequenza dell’uso e l’eventuale destinazione all’utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.

2. Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell’esito e l’accertamento del grado di soddisfazione dell’utente.

3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.

Art. 64. Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

1. La carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l’autenticazione informatica.

2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l’autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano di accertare l’identità del soggetto che richiede l’accesso. L’accesso con carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.

3. Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007 (67), a decorrere dalla quale non è più consentito l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi. [È prorogato alla medesima data il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta di identità elettronica (CIE), di cui all’articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, limitatamente alle richieste di emissione di Carte nazionali dei servizi (CNS) da parte dei cittadini non residenti nei comuni in cui è diffusa la CIE] (68).

(67) Per la proroga del termine vedi il comma 120 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, l’art. 35, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e il comma 5 dell’art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(68) Periodo aggiunto dall’art. 27, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi soppresso dal comma 3 dell’art. 37, L. 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all’articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell’articolo 64, comma 3;

c-bis) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (69).

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento; resta salva la facoltà della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui è necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale (70).

3. Dalla data di cui all’articolo 64, comma 3, non è più consentito l’invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c).

4. Il comma 2 dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:

«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

(69) Lettera aggiunta dall’art. 17, comma 28, D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

(70) Comma così modificato dall’art. 28, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Sezione IV

Carte elettroniche

Art. 66. Carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi.

1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d’identità elettronica e dell’analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l’uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) all’emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;

b) l’onere economico di produzione e rilascio della carta nazionale dei servizi è a carico delle singole amministrazioni che le emettono;

c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all’erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l’accesso ai titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente dall’ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio;

e) la carta nazionale dei servizi può essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. La carta d’identità elettronica e l’analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età, devono contenere:

a) i dati identificativi della persona;

b) il codice fiscale.

4. La carta d’identità elettronica e l’analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età, possono contenere, a richiesta dell’interessato ove si tratti di dati sensibili:

a) l’indicazione del gruppo sanguigno;

b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;

c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;

d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l’azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;

e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

5. La carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l’effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con le regole tecniche di cui all’articolo 71, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.

6. Con decreto del Ministro dell’interno, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonché le modalità di impiego.

7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l’erogazione di ulteriori servizi o utilità.

8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni (71).

8-bis. Fino al 31 dicembre 2011, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica (72).

(71) Vedi, anche, le regole tecniche stabilite con D.P.C.M. 24 maggio 2010.

(72) Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 37, L. 18 giugno 2009, n. 69 e poi così modificato dal comma 101 dell’art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2 della medesima L. 23 dicembre 2009, n. 191.

Capo VI

Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni

Art. 67. Modalità di sviluppo ed acquisizione.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, possono selezionare uno o più proposte utilizzando il concorso di idee di cui all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare aventi ad oggetto la progettazione, o l’esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo parere tecnico di congruità del CNIPA; alla relativa procedura è ammesso a partecipare, ai sensi dell’articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni.

1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall’ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell’amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;

b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;

c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso;

d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;

e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d).

2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell’acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche che assicurino l’interoperabilità e la cooperazione applicativa, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze.

3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente.

4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati.

Art. 69. Riuso dei programmi informatici.

1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni.

2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell’amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme.

3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l’acquisizione di programmi informatici, di cui al comma 1, clausole che garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni.

4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest’ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati.

Art. 70. Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili.

1. Il CNIPA, previo accordo con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del comma 1, motivandone l’eventuale mancata adozione.

Capo VII

Regole tecniche

Art. 71. Regole tecniche.

1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicate nel presente codice, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico del CNIPA in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività e con le regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (73).

1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività (74).

1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell’Unione europea (75).

2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all’adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.

(73) Comma così modificato dall’art. 29, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(74) Comma aggiunto dall’art. 29, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159. Con D.P.C.M. 1° aprile 2008 (Gazz. Uff. 21 giugno 2008, n. 144) sono state approvate le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente comma All’individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l’immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate si è provveduto con D.P.C.M. 6 maggio 2009.

(75) Comma aggiunto dall’art. 29, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Capo VIII

Sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica amministrazione (76)

Sezione I

Definizioni relative al sistema pubblico di connettività

Art. 72.  Definizioni relative al sistema pubblico di connettività.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «trasporto di dati»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;

b) «interoperabilità di base»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

c) «connettività»: l’insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base;

d) «interoperabilità evoluta»: i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l’erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

e) «cooperazione applicativa»: la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l’integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi (77).

(76) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(77) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 73.  Sistema pubblico di connettività (SPC).

1. Nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell’autonomia dell’organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l’omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.

2. Il SPC è l’insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l’interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.

3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:

a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;

b) economicità nell’utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa;

c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (78).

(78) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 74.  Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete costituisce l’infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all’estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità (79).

(79) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Sezione II

Sistema pubblico di connettività SPC

Art. 75.  Partecipazione al Sistema pubblico di connettività.

1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2.

2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all’esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.

3. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonché dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi competenti per l’esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. È altresì garantita la possibilità di connessione al SPC delle autorità amministrative indipendenti (80).

(80) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 76. Scambio di documenti informatici nell’ambito del Sistema pubblico di connettività.

1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell’ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge (81).

(81) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 77.  Finalità del Sistema pubblico di connettività.

1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalità:

a) fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;

b) garantire l’interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonché con le reti di altri enti, promuovendo l’erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;

c) fornire un’infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l’interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;

d) fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l’interconnessione delle proprie sedi e realizzare così anche l’infrastruttura interna di comunicazione;

e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l’attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;

f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell’ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell’autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (82).

(82) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 78.  Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività.

1. Le pubbliche amministrazioni nell’ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 71, comma 1-bis.

2. Per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all’articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo (83).

2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all’articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP (84).

2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis (85).

2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di telefonia (86).

(83) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(84) Comma aggiunto dal comma 591 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 1 dell’art. 36, L. 18 giugno 2009, n. 69 e il D.M. 9 aprile 2009.

(85) Comma aggiunto dal comma 591 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il D.M. 9 aprile 2009.

(86) Comma aggiunto dal comma 591 dell’art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il D.M. 9 aprile 2009.

Art. 79.  Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività.

1. È istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata: «Commissione», preposta agli indirizzi strategici del SPC.

2. La Commissione:

a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;

b) approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;

c) promuove l’evoluzione del modello organizzativo e dell’architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;

d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71;

e) definisce i criteri e ne verifica l’applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all’articolo 82;

f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all’articolo 82;

g) verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;

h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettività, l’interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.

3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione all’argomento in esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti (87).

(87) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 80.  Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività.

1. La Commissione è formata da diciassette componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro per l’innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per la funzione pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie è nominato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione la Commissione è integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, qualora non ne faccia già parte.

2. Il Presidente del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione è componente di diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica per un biennio e l’incarico è rinnovabile.

3. La Commissione è convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l’anno.

4. L’incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo alla corresponsione di alcuna indennità, emolumento, compenso e rimborso spese e le amministrazioni interessate provvedono agli oneri di missione nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA» e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali.

6. La Commissione può avvalersi, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di uno o più organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione all’evoluzione delle tecnologie dell’informatica e della comunicazione, la Commissione può avvalersi, nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate al CNIPA a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalità definite nei regolamenti di cui all’articolo 87 (88).

(88) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 81.  Ruolo del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione.

1. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2.

2. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione e l’evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (89).

(89) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 82.  Fornitori del Sistema pubblico di connettività.

1. Sono istituiti uno o più elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione delle finalità di cui all’articolo 77.

2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall’articolo 87, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti rispettivamente dal CNIPA a livello nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC.

3. I servizi per i quali è istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell’ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l’iscrizione nell’elenco di competenza nazionale o regionale.

4. Per l’iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC è necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:

a) disponibilità di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni elettroniche;

b) esperienza comprovata nell’ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;

c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;

d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.

5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettività dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:

a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l’ambito territoriale di esercizio dell’attività;

b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati (90).

(90) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 83. Contratti quadri.

1. Al fine della realizzazione del SPC, il CNIPA a livello nazionale e le regioni nell’ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonché per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonché una maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di più fornitori qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, uno o più contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui all’articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.

2. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o più fornitori di cui al comma 1, individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del CNIPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al citato art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo (91).

(91) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 84.  Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

1. Le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria della pubblica amministrazione, presentano al CNIPA, secondo le indicazioni da esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cui all’articolo 83, comma 1, termine di cessazione dell’operatività della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo ogni riferimento normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC (92).

(92) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Sezione III

Rete internazionale della pubblica amministrazione e compiti del CNIPA

Art. 85.  Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l’esigenza di connettività verso l’estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro il 15 marzo 2007, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 75, commi 2 e 3.

3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni (93).

(93) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 86.  Compiti e oneri del CNIPA.

1. Il CNIPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e mediante la stipula di appositi contratti-quadro secondo modalità analoghe a quelle di cui all’articolo 83.

2. Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC, per un periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti-quadro di cui all’articolo 83, comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle risorse già previste nel bilancio dello Stato.

3. Al termine del periodo di cui al comma 2, i costi relativi alle infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura, e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione tra le amministrazioni sono determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando eventuali intese locali finalizzate a favorire il pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.

4. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni di cui all’articolo 85, comma 1, per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all’articolo 83; per gli anni successivi ogni onere è a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.

5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 85, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano (94).

(94) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 87.  Regolamenti.

1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati regolamenti per l’organizzazione del SPC, per l’avvalimento dei consulenti di cui all’articolo 80, comma 7, e per la determinazione dei livelli minimi dei requisiti richiesti per l’iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui all’articolo 82 (95).

(95) L’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall’art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Capo IX

Disposizioni transitorie finali e abrogazioni (96)

Art. 88. Norme transitorie per la firma digitale.

1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell’elenco pubblico già tenuto dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori accreditati (97).

(96) Capo così rinumerato dall’art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(97) Articolo così rinumerato dall’art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 89. Aggiornamenti.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice (98).

(98) Articolo così rinumerato dall’art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 90. Oneri finanziari.

1. All’attuazione del presente decreto si provvede nell’àmbito delle risorse previste a legislazione vigente (99).

(99) Articolo così rinumerato dall’art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 91. Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;

b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A);

c) l’articolo 26, comma 2, lettere a), e), h), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6, commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 (Testo B).

3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C) (100).

3-bis. L’articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato (101).

3-ter. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, è abrogato (102).

(100) Articolo così rinumerato dall’art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(101) Comma aggiunto dall’art. 32, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(102) Comma aggiunto dall’art. 32, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 92. Entrata in vigore del codice.

1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006 (103).

(103) Articolo così rinumerato dall’art. 31, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Tabella di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni (104)

Articolato del codice Riferimento previgente
Articolo 1
(Definizioni)
comma 1, lettera a) = =
lettera b) = =
lettera c) = =
lettera d) Art. 1, comma 1, lettera bb), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera e) Art. 1, comma 1, lettera t), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera f) Art. 1, comma 1, lettera aa), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera g) Art. 1, comma 1, lettera u), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera h) Art. 22, comma 1, lettera c), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera i) Art. 22, comma 1, lettera d), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera l) = =
lettera m) = =
lettera n) = =
lettera o) = =
lettera p) = =
lettera q) Art. 1, comma 1, lettera b), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera r) Art. 1, comma 1, lettera n), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera s) Art. 1, comma 1, lettera ee), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera t) Art. 1, comma 1, lettera cc), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera u) Art. 1, comma 1, lettera q), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera v) = =
lettera z) Art. 22, comma 1, lettera h), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 2 = =
(Finalità e àmbito di applicazione)
Articolo 3 = =
(Diritto all’uso delle tecnologie)
Articolo 4 = =
(Partecipazione al procedimento
amministrativo informatico)
Articolo 5 = =
(Effettuazione dei pagamenti con
modalità – informatiche)
Articolo 6 = =
(Utilizzo della posta elettronica
certificata)
Articolo 7 = =
(Qualità dei servizi resi e soddisfazione
dell’utenza)
Articolo 8 = =
(Alfabetizzazione informatica dei
cittadini)
Articolo 9 = =
(Partecipazione democratica elettronica)
Articolo 10 = =
(Sportelli per le attività produttive)
Articolo 11 = =
(Registro informatico degli adempimenti
amministrativi per le imprese)
Articolo 12 = =
(Norme generali per l’uso delle
tecnologie dell’informazione e delle
comunicazioni nell’azione
amministrativa)
Articolo 13 = =
(Formazione informatica dei dipendenti
pubblici)
Articolo 14 = =
(Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie
locali)
Articolo 15 = =
(Digitalizzazione e riorganizzazione)
Articolo 16 = =
(Competenze del Presidente del Consiglio
dei Ministri in materia di innovazione
tecnologica)
Articolo 17
(Strutture per l’organizzazione,
l’innovazione e le tecnologie)
comma 1, lettera a) Art. 26, comma 2, lettera a), legge 27 dicembre 2002, n. 289
lettera b) Art. 26, comma 2, lettera e), legge 27 dicembre 2002, n. 289
lettera c) Art. 27, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3
lettera d) Art. 26, comma 2, lettera h), legge 27 dicembre 2002, n. 289
lettera e) = =
comma 1- bis = =
comma 2 = =
comma 3 = =
Articolo 18
(Conferenza permanente per l’innovazione
tecnologica)
Articolo 19
(Banca dati per la legislazione in materia
di pubblico impiego)
Articolo 20
(Documento informatico) = =
comma 1 Articolo 8, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 = =
comma 3 Articolo 8, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 8, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 5 Articolo 8, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 21
(Valore probatorio del documento
informatico sottoscritto)
comma 1 Articolo 10, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 10, commi 1 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 29- quater, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 10, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 5 Articolo 10, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 22
(Documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni)
comma 1 Articolo 9, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 9, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2- bis = =
comma 3 = =
comma 4 Articolo 9, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 23
(Copie di atti e documenti informatici)
comma 1 = =
comma 2 Articolo 20, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2- bis = =
comma 3 Articolo 20, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 20, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 5 Articolo 20, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 6 Articolo 20, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 7 Articolo 20, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 24
(Firma digitale)
comma 1 Articolo 23, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 23, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 23, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 23, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 25
(Firma autenticata)
comma 1 Articolo 24, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 24, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 24, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 24, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 26
(Certificatori)
comma 1 Articolo 26, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 26, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 26, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 27
(Certificatori qualificati)
comma 1 Articolo 27, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 27, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 27, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 27, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 28
(Certificati qualificati)
comma 1, lettera a) Articolo 27- bis, c. 1, lettera a), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera b) Articolo 27- bis, c. 1, lettera b), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera c) Articolo 27- bis, c. 1, lettera c), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera d) Articolo 27- bis, c. 1, lettera d), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera e) Articolo 27- bis, c. 1, lettera e), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera f) Articolo 27- bis, c. 1, lettera f), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera g) Articolo 27- bis, c. 1, lettera g), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 27- bis, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 27- bis, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 = =
Articolo 29
(Accreditamento)
comma 1 Articolo 28, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 28, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 28, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 28, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 5 Articolo 28, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 6 Articolo 28, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 7 Articolo 28, comma 7, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 8 = =
Articolo 30
(Responsabilità del certificatore)
comma 1, lettera a) Articolo 28- bis, c. 1, lettera a), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera b) Articolo 28- bis, c. 1, lettera b), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera c) Articolo 28- bis, c. 1, lettera c), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera d) = =
comma 2 Articolo 28- bis, c. 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 28- bis, c. 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 31
(Vigilanza sull’attività di certificazione)
comma 1 Articolo 29, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 32
(Obblighi del titolare e del certificatore)
comma 1 Articolo 29- bis, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 29- bis, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 29- bis, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 = =
comma 5 = =
Articolo 33
(Uso di pseudonimi)
comma 1 Articolo 29- ter, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 34
(Norme particolari per le pubbliche
amministrazioni e per altri soggetti
qualificati)
comma 1 Articolo 29- quinquies, c. 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 29- quinquies, c. 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 29- quinquies, c. 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 = =
comma 5 = =
Articolo 35
(Dispositivi sicuri e procedure per la
generazione della firma)
comma 1 Articolo 29- sexies, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 29- sexies, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 29- sexies, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 29- sexies, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 5 Articolo 10, comma 1, decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10
comma 6 Articolo 10, comma 3, decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10
Articolo 36
(Revoca e sospensione dei certificati
qualificati)
comma 1 Articolo 29- septies, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 29- septies, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 29- septies, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 29- septies, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 37
(Cessazione dell’attività)
comma 1 Articolo 29- octies, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 29- octies, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 29- octies, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 29- octies, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 38
(Pagamenti informatici)
comma 1 Articolo 12, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 39
(Libri e scritture)
comma 1 Articolo 13, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 40
(Formazione di documenti informatici)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
comma 4 = =
Articolo 41
(Procedimento e fascicolo informatico)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 2- bis = =
comma 2- ter = =
comma 2- quater = =
comma 3 = =
Articolo 42
(Sviluppo dei sistemi informativi delle
pubbliche amministrazioni)
comma 1 Articolo 51, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 43
(Riproduzione e conservazione dei
documenti)
comma 1 Articolo 6, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 = =
comma 3 = =
comma 4 Articolo 6, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 44
(Requisiti per la conservazione dei
documenti informatici)
comma 1, lettera a) = =
lettera b) = =
lettera c) = =
lettera d) = =
Articolo 45 LIBRO II
(Valore giuridico della trasmissione)
comma 1 Articolo 43, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 14, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 46
(Dati particolari contenuti nei documenti
trasmessi)
comma 1
Articolo 47
(Trasmissione dei documenti attraverso
la posta elettronica nelle pubbliche
amministrazioni)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
Articolo 48
(Posta elettronica certificata)
comma 1 LIBRO II
comma 2 Articolo 14, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3 Articolo 14, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 49
(Segretezza della corrispondenza trasmessa
per via telematica)
comma 1 Articolo 17, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 17, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 50
(Disponibilità dei dati delle pubbliche
amministrazioni)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
Articolo 51
(Sicurezza dei dati)
comma 1 = =
comma 2 = =
Articolo 52
(Accesso telematico ai dati e documenti
delle pubbliche amministrazioni)
comma 1 = =
Articolo 53
(Caratteristiche dei siti)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
Articolo 54
(Contenuto dei siti delle pubbliche
amministrazioni)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 2- bis = =
comma 3 = =
comma 4 = =
comma 4- bis = =
Articolo 55
(Consultazione delle iniziative normative
del Governo)
comma 1
comma 2
comma 2- bis = =
Articolo 56
(Dati identificativi delle questioni pendenti
dinanzi al giudice amministrativo e
contabile)
comma 1
comma 2
comma 2- bis
Articolo 57
(Moduli e formulari)
comma 1 Articolo 9, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 = =
Articolo 58
(Modalità della fruibilità del dato)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
Articolo 59 LIBRO II
(Dati territoriali)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
comma 4 = =
comma 5 = =
comma 6 = =
comma 7 = =
comma 7- bis = =
Articolo 60 LIBRO III
(Base di dati di interesse nazionale)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
comma 4 = =
Articolo 61 LIBRO II
(Delocalizzazione dei registri informatici)
comma 1 = =
Articolo 62 LIBRO II
(Indice nazionale delle anagrafi)
comma 1 = =
Articolo 63
(Organizzazione e finalità dei servizi in
rete)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
Articolo 64
(Modalità di accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 Articolo 12, decreto legislativo n. 10/2002
Articolo 65
(Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via
telematica)
comma 1, lettera a) Articolo 38, comma 2, lettera a), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera b) Articolo 38, comma 2, lettera b), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
lettera c) Articolo 38, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 = =
comma 3 = =
comma 4 = =
Articolo 66
(Carta d’identità elettronica e carta
nazionale dei servizi)
comma 1 Articolo 36, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2 Articolo 27, comma 8, lettera b), L. 16 gennaio 2003, n. 3
comma 3 Articolo 36, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4 Articolo 36, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 5 Articolo 36, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 6 Articolo 36, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 7 Articolo 36, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 67
(Modalità di sviluppo ed acquisizione)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
Articolo 68
(Analisi comparativa delle soluzioni)
comma 1 = =
comma 2 = =
comma 3 = =
comma 4 = =
Articolo 69
(Riuso dei programmi informatici)
comma 1 Articolo 25, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340
comma 2 = =
comma 3 = =
comma 4 = =
Articolo 70
(Banca dati dei programmi informatici
riutilizzabili)
comma 1 = =
comma 2 = =
Articolo 71
(Regole tecniche)
comma 1 Articolo 8, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
LIBRO II
comma 1- bis Articolo 16, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1- ter = =
comma 2 = =
Articolo 72 Articolo 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
(Definizioni relative alSistema
pubblico di connettività)
comma 1 Articolo 11, comma 1, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10
Articolo 1, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 73 Articolo 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
(Sistema pubblico di connettività)
comma 1 Articolo 2, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2 Articolo 2, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3 Articolo 2, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 74 Articolo 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
(Rete internazionale delle
pubbliche amministrazioni)
comma 1 Articolo 3, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 75 Articolo 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
(Partecipazione alSistema
pubblico di connettività)
comma 1 Articolo 4, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2 Articolo 4, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3 Articolo 4, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 76
(Scambio di documenti informatici Articolo 5, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
nell’ambito del sistema pubblico di
connettività)
comma 1 Articolo 5, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 77
(Finalità del Sistema pubblico di Articolo 6, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
connettività)
comma 1 Articolo 6, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 78
(Compito delle pubbliche amministrazioni Articolo 7, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
nel sistema pubblico di connettività)
comma 1 Articolo 7, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2 Articolo 7, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 79
(Commissione di coordinamento del Sistema Articolo 8, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
pubblico di connettività)
comma 1 Articolo 8, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2 Articolo 8, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3 Articolo 8, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 80
(Composizione della Commissione di
coordinamento del Sistema pubblico di Articolo 9, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
connettività)
comma 1 Articolo 9, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2 Articolo 9, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3 Articolo 9, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 4 Articolo 9, comma 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 5 Articolo 9, comma 5, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 6 Articolo 9, comma 6, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 7 Articolo 9, comma 7, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 81
(Ruolo del Centro Nazionale per
l’informatica nella pubblica
amministrazione)
comma 1 Articolo 10, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2 Articolo 10, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 82
( Fornitori del Sistema pubblico di Articolo 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
connettività)
comma 1 Articolo 11, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2 Articolo 11, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3 Articolo 11, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 4 Articolo 11, comma 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 5 Articolo 11, comma 5, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 83
( Contratti quadro) Articolo 12, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1 Articolo 12, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2 Articolo 12, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 84
( Migrazione della Rete unitaria della Articolo 13, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
pubblica amministrazione)
comma 1 Articolo 13, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2 Articolo 13, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 85
( Collegamenti operanti per il tramite della Articolo 14, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
rete internazionale delle pubbliche
amministrazioni)
comma 1 Articolo 14, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2 Articolo 14, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3 Articolo 14, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 86
( Compiti ed oneri del CNIPA)
comma 1 Art. 15, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2 Articolo 18, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3 Articolo 18, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 4 Articolo 18, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 5 Articolo 18, comma 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 87
( Regolamenti)
comma 1 Articolo 17, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 88
( Norme transitorie per la firma digitale)
comma 1 Articolo 72, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Articolo 89
( Aggiornamenti)
comma 1 Articolo 73, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Articolo 90
( Oneri finanziari)
comma 1 Articolo 74, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Articolo 91
(Abrogazioni)
comma 1 Articolo 75, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
comma 2 Articolo 75, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
comma 3 Articolo 75, comma 3, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
comma 3- bis Articolo 32, comma 1, D.Lgs. correttivo ed integrativo del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82
comma 3- ter Articolo 32, comma 1, D.Lgs. correttivo ed integrativo del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82
Articolo 92
(Entrata in vigore del Codice)
comma 1 Articolo 76, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(104) Tabella così sostituita a seguito delle modifiche apportate al presente decreto dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.


Cass. civ. Sez. V, (ud. 13-10-2004) 02-03-2005, n. 4377

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RIGGIO Ugo – Presidente

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

INDUSTRIA OLEARIA BIAGIO MATALUNI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Boccioni n. 4, presso l’Avv. Francesco D’Ayala Valva, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Amministrazione dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate elettivamente rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliate presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 215/3/02 della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13 ottobre 2004 dal Relatore Cons. Dott. Stefano Monaci;

Udito l’Avv. Francesco D’Ayala Valva;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

Svolgimento del processo
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte della contribuente Industria Olearia Biagio Mataluni s.r.l., di una cartella, emessa dall’agenzia delle entrate di Benevento portante la somma di L. 255.676.200 per IVA, relativa all’anno 1984, oltre ad interessi e sanzioni.

La società proponeva ricorso eccependo la illegittimità e la nullità della cartella di pagamento in quanto la stessa non sarebbe stata preceduta dalla notificazione dell’avviso rettifica.

La commissione provinciale respingeva il ricorso, e questa sentenza veniva confermata, con altra sentenza n. 215/3/02, in data 25 settembre/12 novembre 2002, dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania.

La pronunzia di appello rilevava che, secondo quando risultava dalla relata, la notificazione dell’avviso di rettifica era stata effettuata in Montesarchio alla via Benevento, indicata come sede effettiva della società, a mani del signor Mataluni Giuseppe indicato, a sua volta come addetto alla società ed incaricato di ricevere gli atti.

Riteneva che in mancanza di querela di falso la commissione non potesse disconoscere nè che il signor Mataluni Giuseppe rivestisse quelle qualità nè che la sede effettiva della società fosse situata a quell’indirizzo.

Da questi elementi desumeva la validità della notificazione dell’avviso di accertamento, aggiungendo anche che non sussistevano specifiche censure contro la notificazione della cartella di pagamento.

2. Con ricorso per Cassazione notificato l’11 giugno 2003 propone ricorso per Cassazione, con un motivo, la società Industria Olearia Biagio Mataluni s.r.l., con sede legale in Montesarchio, alla via San Rocco, in persona del legale rappresentante signor Biagio Mataluni.

Resiste l’amministrazione finanziaria con controricorso notificato 18 luglio 2003.

Con due successive istanze di prelievo, depositate in cancelleria rispettivamente il 3 ed 17 ottobre 2003, la società ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione, allegando motivi di urgenza in quanto il concessionario del servizio di riscossione avrebbe manifestato l’intenzione di procedere esecutivamente alla riscossione coattiva del carico tributario iscritto a ruolo e questo avrebbe comportato gravi danni alla società contribuente.

Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di impugnazione la società contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140, 145 e 148 c.p.c. e dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, nonchè l’omessa pronuncia sul punto decisivo della controversia.

Sostiene innanzi tutto che la notificazione doveva essere effettuata nel domicilio della società mediante consegna al destinatario dell’atto.

Nel ritenere legittima la notificazione dell’avviso la sentenza si sarebbe basata sui presupposto che il messo notificatore avrebbe constatato che in via San Rocco n. 10 di fatto non vi sarebbe stata la sede della società e che da informazioni assunte sarebbe risultato che quest’ultima si era trasferita in via Benevento.

Secondo il ricorrente in realtà nella relazione di notificazione non vi sarebbe traccia di queste circostanze di fatto.

Il giudice non avrebbe motivato sull’eccezione relativa alla illegittima indicazione del luogo di consegna dell’atto da parte del notificante e di conseguente illegittimità della notificazione.

2. Il ricorrente sostiene anche che per contestare la validità di quella notificazione non era necessario procedere a querela di falso, perchè non si contestava affatto la veridicità del fatto che il messo notificatore avesse incontrato il signor Giuseppe Mataluni; si negava, invece, che quest’ultimo, consegnatario dell’atto, avesse un qualsiasi rapporto con la Industria Olearia Biagio Mataluni s.r.l.

Inoltre, dichiarando che non poteva esaminare il punto se non in presenza di una querela di falso il giudice avrebbe implicitamente dichiarata l’impossibilità di giudicare sul contenuto della relata.

Il giudice stesso non si sarebbe pronunziato, inoltre, sulle eccezioni relative all’inidoneità del consegnatario signor Giuseppe Mataluni a ricevere l’atto, dato che quest’ultimo non avrebbe avuto rapporti con la società e sarebbe stato reperito in un sito a sua volta ad essa estraneo.

La ricorrente argomenta che una notificazione era valida soltanto in presenza di un collegamento funzionale tra il destinatario dell’atto, il luogo in cui l’atto stesso veniva consegnato e la persona fisica del consegnatario.

Nel caso di specie questo non sarebbe avvenuto, e la sua mancanza avrebbe comportato un vizio non sanabile di quella notificazione.

Secondo la ricorrente il procedimento di notificazione adottato sarebbe assolutamente estraneo alle previsioni degli artt. 60 del D.P.R. n. 600/1973, e 145 c.p.c., e non rientrerebbe neppure nella disciplina prevista per i casi di irreperibilità.

In particolare l’atto avrebbe dovuto essere consegnato presso la sede sociale, e questo non sarebbe avvenuto.

3. Nel controricorso l’amministrazione eccepisce preliminarmente che la controparte sarebbe priva di interesse ad agire rispetto all’azione proposta di impugnazione della cartella di pagamento sostenendo che l’unico effetto di un suo accoglimento sarebbe stato quello di paralizzare l’azione esecutiva, e ricordando che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente ad un atto notificato ne consentiva l’impugnazione unitamente a quest’ultimo.

Nel merito sostiene che il ricorso è infondato e che la procedura seguita per la notificazione dell’atto presupposto era stata corretta. Gravava in ogni caso sulla società destinataria della notificazione l’onere di dimostrare la non veridicità dell’esistenza della propria sede presso un determinato indirizzo o l’estraneità alla ricezione della persona ivi rinvenuta.

4. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.

Va precisato innanzi tutto – per chiarezza – che, anche se l’oggetto della controversia è costituito dall’impugnazione della cartella di pagamento, in realtà lo snodo centrale della materia del contendere, e dello stesso ricorso per Cassazione, è quelle della regolarità della notificazione dell’avviso di accertamento che ha preceduto la cartella.

L’avviso di accertamento non costituisce peraltro un atto del procedimento, ma piuttosto un atto prodromico al procedimento, ma che rimane esterno rispetto allo stesso.

Il fascicolo (d’ufficio) degli atti del procedimento doveva contenere l’atto impugnato, vale a dire, nel caso di specie, la cartella di pagamento, ma non doveva contenere, invece, atti antecedenti, non direttamente impugnati in quel giudizio.

Proprio per questo l’avviso di accertamento non doveva essere allegato agli atti del procedimento (ed, innanzi tutto, al ricorso introduttivo); e di fatto non lo è, come è facile constatare attraverso un riscontro diretto che in questo caso la Corte può effettuare essa stessa essendo stato dedotto un vizio di carattere procedurale: gli atti del procedimento contengono, infatti, come atto impugnato la cartella esattoriale, ed essa soltanto.

Le modalità della notificazione dell’avviso potranno essere ricostruite perciò (nei limiti in cui potranno esserlo) soltanto in base a quanto risulta dall’accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata, ma non attraverso un esame diretto dell’atto.

5. La commissione tributaria regionale ha fondato la propria decisione – che ha ritenuto, in sostanza, la regolarità di quella notificazione – sulla efficacia di prova fino a querela di falso che la qualità di pubblico ufficiale dell’agente notificante imprime alla relazione di notificazione.

Non è esatto che di fronte alla attestazione di un pubblico ufficiale che abbia il potere di attribuire pubblica fede ai propri atti (in questo caso la relazione di notificazione dell’agente notificante), ed in mancanza di una querela di falso, sia precluso al giudice esaminare in concreto le doglianze della parte relative alla legittimità di un atto di notificazione, nel caso specifico quelle della contribuente relative alla regolarità della notificazione dell’avviso di accertamento.

Su questo punto la motivazione della sentenza impugnata appare inesatta o quanto meno insufficiente.

Come giustamente rileva la ricorrente, in realtà il potere di attribuzione di pubblica fede è limitato soltanto agli atti che il pubblico ufficiale attesta di avere effettuato, ed ai fatti che attesta essere avvenuti in sua presenza, ma non può coprire tutte le circostanze comunque riportate nella relazione di notifica.

Nel caso di specie ha attestato – con accertamento che fa fede fino a querela di falso – di avere consegnato la copia notificata dell’avviso di accertamento al signor Mataluni Giuseppe in via Benevento.

Questa circostanza, di per se stessa, nella sua materialità, non è contestata.

Non fa parte, invece, dell’accertamento privilegiato contenuto nella relazione di notificazione, e non fa fede fino a querela di falso, la circostanza che quella di via Benevento fosse la sede effettiva della società contribuente, e neppure quella che il signor Mataluni Giuseppe, cui era stato consegnato materialmente il documento, fosse autorizzato a ricevere atti notificati alla società. A tutto concedere, non risulta che l’ufficiale notificante avesse ricompreso nel proprio accertamento privilegiato queste due circostanze, che non possono dirsi accertate con una prova che faccia fede fino a querela di falso.

Per quanto risulta del contenuto della relazione di notificazione (e per quanto se ne può dedurre) la copia notificata dell’avviso di accertamento è stata consegnata ad un soggetto che, (verosimilmente) si è dichiarato qualificato a ricevere gli atti per conto della società, ma che non è specificamente provato che lo fosse effettivamente ed in modo ufficiale (anche se per la verità, ha il medesimo cognome che è riportato nella denominazione della società), e, soprattutto, che la notificazione è stata effettuata ad un indirizzo, quello di via Benevento, in cui (verosimilmente) esiste un impianto o un ufficio riconducibile alla società Biagio Mataluni s.r.l., ma presso cui non risulta positivamente che sia stata trasferita, anche solo in via di fatto, la sede della società.

In realtà le circostanze controverse (i poteri del signor Giuseppe Mataluni, e la sede, anche solo di fatto, della società Biagio Mataluni s.r.l.) avrebbero essere accertate dal giudice del merito, e dovranno essere oggetto di una nuova indagine da parte del giudice di rinvio.

6. Non va dimenticato, peraltro, che ogni contribuente che non sia stato in condizione di impugnare in precedenza un atto preliminare a causa della nullità della notificazione di esso, è rimesso in termine dalla notificazione di un atto successivo che ne consegua per impugnare anche il primo atto unitamente al secondo. Nel caso di specie la contribuente società Biagio Mataluni s.r.l è stata rimessa in termine per impugnare anche l’avviso di accertamento unitamente alla cartella di pagamento.

In concreto, peraltro, ha impugnato la cartella, ma non ha impugnato unitamente ad essa – come avrebbe potuto – anche il precedente avviso di accertamento.

Occorre, inoltre, valutare se in concreto la proposizione del giudizio, e il fatto di essere stato rimesso in termine per impugnare, valgano a sanare eventuali irregolarità non solo della notificazione dell’atto impugnato, vale a dire della cartella, ma anche di quella dell’avviso di accertamento che ne costituiva il presupposto; questa valutazione dovrà essere effettuata alla luce dei principi di diritto recentemente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “la natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione per l’avviso di accertamento, in virtù dell’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 cod. proc. civ. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento” (Cass. civ., Sezioni Unite, 5 ottobre 2004, n. 19854).

7. Conclusivamente, dunque, il ricorso deve essere accolto, e la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania cassata, mentre la causa deve essere rinviata, per un nuovo esame, ad un giudice di rinvio, che si individua in una diversa sezione della stessa commissione tributaria regionale, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2004.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2005


Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 13-01-2005, n. 458

NOTIFICAZIONE (MAT. CIV.)

Notificazione in genere alle amministrazioni dello Stato a mezzo posta a persone non residenti o irreperibili

Nullità

Rinnovazione della notificazione

TERMINI PROCESS. CIV.

Termini processuali in genere

Riferimenti normativi

CPC Art.139

CPC Art.140

CPC Art.291

CPC Art.369

CPCATT Art.48

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORONA Rafaele – Primo Presidente f.f.

Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco – Presidente di sezione

Dott. ELEFANTE Antonino – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Alessandro – Consigliere

Dott. PROTO Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. ALTIERI Enrico – Consigliere

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Consigliere

Dott. LO PIANO Michele – Consigliere

Dott. EVANGELISTA Stefanomaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CARDIA GIANNI IN PROPRIO E PER I COEREDI DI BENVENUTO CARDIA;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma,sez. 18 n. 223/18/97 pronunciata il 15/10/1997, depositata il 29/01/98;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/10/04 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Gianni DE BELLIS, dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per l’ammissibilità del ricorso.

La Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – riunita in Camera di consiglio;

esaminati gli atti;

Svolgimento del processo

CONSIDERATO

L’8 novembre 1994 l’Ufficio delle imposte dirette di Roma notificò al signor Gianni Cardia, quale erede del padre Benvenuto, un avviso di mora concernente redditi del de cuius prodotti negli anni 1978 – 1979 ed assoggettati ad IRPEF e ad ILOR. Il Cardia propose ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Roma, adducendo di non essere tenuto a rispondere dell’obbligazione perchè aveva accettato l’eredità con beneficio d’inventario.

Il ricorso fu accolto dalla Commissione tributaria adita e l’ufficio finanziario propose appello, affermando:

a) che, ai sensi dell’art. 16, 3 comma, del D.P.R. n. 636 del 1973, l’avviso di mora non può essere impugnato qualora sia stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale;

b) che, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. n. 602 del 1973, contro l’avviso di mora è ammesso soltanto ricorso all’Intendente di finanza, ora Direzione regionale delle entrate;

c) che, comunque, l’accettazione dell’eredità col beneficio d’inventario non annulla la figura dell’erede ma produce soltanto l’effetto di distinguere il patrimonio del defunto da quello dell’erede stesso, ai sensi dell’art. 490 del codice civile.

La Commissione tributaria regionale di Roma, con sentenza depositata il 29 gennaio 1998, respinse l’impugnazione considerando:

1) che l’onere di provare l’avvenuta notifica della cartella incombeva all’ufficio, sicchè in difetto di tale prova il ricorso alla Commissione tributaria era legittimo, non ricorrendo gli estremi per l’applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973;

2) che, quanto al disposto dell’art. 490 cod. civ., l’effetto del beneficio d’inventario consiste proprio nel mantenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede, per cui quest’ultimo non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni pervenuti;

3) che, in ordine all’eventuale decadenza dal beneficio (peraltro non eccepita dall’ufficio), in applicazione del principio dettato dall’art. 2697 cod. civ. chi intende far valere un credito contro un chiamato all’eredità del debitore, affermandolo erede di quello ope legis. ai sensi dell’art. 485 cod. civ., ha l’onere di provare il possesso di quell’eredità da parte del detto chiamato, mentre nella specie l’ufficio nulla aveva dedotto, onde la pronunzia impugnata doveva trovare conferma.

Avverso la suddetta sentenza il Ministero delle finanze (oggi Ministero dell’economia e delle finanze) ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Cardia in proprio e per i coeredi di Benvenuto Cardia.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La quinta sezione civile di questa Corte, con ordinanza depositata il 24 giugno 2003, ha rilevato che la notificazione del ricorso era stata eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., che non risultava depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata inviata al contribuente il 15 marzo 1999 e che l’intimato non aveva svolto difese. Ha osservato, quindi, che si doveva stabilire se, in difetto dell’avviso di ricevimento, la notifica fosse da considerare inesistente, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione (come affermato in alcune sentenza di questa Corte), oppure se, in adesione ad un diverso orientamento, dovesse ritenersi che, ai fini del perfezionamento della notifica avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c., fosse sufficiente l’espletamento delle tre formalità prescritte dalla citata norma, essendo irrilevante il momento dell’effettiva ricezione del plico raccomandato contenente l’avviso dell’avvenuto deposito e non necessaria l’allegazione dell’avviso di ricevimento all’originale dell’atto.

L’ordinanza ha proseguito rimarcando che detta problematica – sia pure sotto il diverso profilo della compatibilità, con gli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 149 c.p.c. e 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982 n. 890 – ha formato oggetto della pronunzia della Corte costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4, comma 3, della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui era stabilito che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella (antecedente) di consegna dell’atto medesimo all’ufficiale giudiziario. Ed ha aggiunto che, alla luce dei principi costituzionali richiamati in tale pronunzia, dei quali è stata sottolineata la portata generale, deve essere risolto il contrasto interpretativo manifestatosi nella giurisprudenza di questa Corte in ordine agli effetti da collegare alla mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia del compimento delle formalità (ex art. 140 c.p.c.) al destinatario dell’atto, ravvisando quindi una questione di massima di particolare importanza, la cui definizione è necessaria per decidere la controversia de qua. Pertanto il ricorso è stato rimesso al Primo Presidente per eventuale assegnazione alle Sezioni unite. A tanto si è provveduto e la causa è stata rimessa all’odierna udienza di discussione, all’esito della quale la Corte:

OSSERVA

Motivi della decisione

1. Come emerge dalla relazione in calce al ricorso per Cassazione proposto dal Ministero delle finanze, tale ricorso (diretto ad impugnare la decisione della Commissione tributaria regionale di Roma depositata il 29 gennaio 1998) fu notificato al destinatario ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civile. Il deposito della copia dell’atto nella casa comunale risulta effettuato il 13 febbraio 1999, ma si tratta di un evidente errore materiale in quanto l’atto reca la data dell’11 marzo 1999, onde è impossibile che il detto adempimento abbia avuto luogo quasi un mese prima della formazione del ricorso, sicchè nella relata, dove si legge “13/2/99”, deve leggersi in realtà “13/3/99”, come si desume anche dalle annotazioni esistenti sulla prima pagina del ricorso stesso. Sempre dalla relazione di notifica, poi, si trae l’eseguita affissione dell’avviso del deposito e la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento prevista dall’ultima parte del citato art. 140 (spedizione avvenuta il 15 marzo 1999). Detto avviso, però, non si trova allegato al ricorso, nè risulta comunque prodotto, mentre l’intimato (come sopra si è detto) non ha svolto in questa sede attività difensiva.

2. Muovendo da tali rilievi (e richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002) l’ordinanza della quinta sezione civile di questa Corte ha ravvisato un contrasto di giurisprudenza, e comunque una questione di massima di particolare importanza, in ordine agli effetti collegabili alla mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario della notificazione, eseguita con le modalità di cui al citato art. 140.

Più esattamente, la questione rimessa all’esame delle sezioni unite può essere riassunta nei seguenti termini, se, in caso di notifica del ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. eseguita con il compimento delle formalità prescritte (deposito della copia dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso di deposito – ora in busta chiusa e sigillata: art. 174 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento), la mancata allegazione di tale avviso determini l’inesistenza o la nullità della notificazione; e se sulla risposta a tale quesito influisca la sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, la quale ha anticipato per il notificante il perfezionamento della notificazione, eseguita col mezzo della posta, alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, facendo salvo per il destinatario il perfezionamento della notifica alla data della ricezione dell’atto stesso.

3. Il contrasto di giurisprudenza segnalato dall’ordinanza di rimessione in effetti non è ravvisabile, perchè i due orientamenti ipotizzati in conflitto riguardano due modalità diverse di notificazione: il primo orientamento (cui si riferiscono le sentenze, richiamate nella suddetta ordinanza, n. 8403 del 1999, n. 965 del 1999, n. 6599 del 1995, n. 2419 del 1995, n. 338 del 1995) concerne le notificazioni degli atti eseguite mediante il servizio postale (art. 149 cod. proc. civ. e legge 20 novembre 1982, n. 890); il secondo (cui si riferiscono le sentenze n. 4307 del 1999, n. 6060 del 1997, n. 6187 del 1994, n. 5825/SU del 1981 e Corte cost. 28 novembre 1986, n. 250) attiene alle notificazioni effettuate ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civile. Il primo tipo di procedimento notificatorio vede come centrale, nella sua struttura complessiva, l’attività affidata all’agente postale, mentre nel secondo la notificazione è eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario e si perfeziona con la spedizione (ad opera dello stesso ufficiale giudiziario) della raccomandata con avviso di ricevimento. La diversità esistente tra i due procedimenti (e, in particolare, la circostanza che, nella notifica a mezzo posta, l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’eseguita notificazione) giustifica i differenti approdi ermeneutici cui la giurisprudenza era pervenuta (salvi gli effetti dei recenti interventi della Corte costituzionale), sicchè non può ravvisarsi in proposito alcun contrasto.

Il caso in esame riguarda la notifica di un ricorso eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civile. In ordine a tale norma, ed all’interpretazione finora data ad essa dalla giurisprudenza, ad avviso del collegio una nuova riflessione si rende necessaria, nel quadro delle considerazioni che seguono.

4. Da lungo tempo nella giurisprudenza di questa Corte è stato affermato il principio secondo cui la notificazione, eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., si perfeziona – dopo il deposito dell’atto nella casa comunale (costituente il momento essenziale di o quello specifico procedimento notificatorio) e l’affissione dell’avviso del deposito alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario – con la spedizione a quest’ultimo della raccomandata con avviso di ricevimento, senza che assumano rilevanza, ai fini del perfezionamento della notifica, nè la consegna della raccomandata al destinatario nè l’allegazione dell’avviso di ricevimento all’originale dell’atto notificato (ex multis e tra le più recenti: Cass., 20 febbraio 2004, n. 3389; 20 novembre 2000, n. 14986; 29 aprile 1999, n. 4307; 5 luglio 1997 n. 6060).

Sul punto questa Corte ebbe a pronunziarsi anche a sezioni unite (sentenza 5 novembre 1981, n. 5825, seguita anche da altre pronunzie), ribadendo il principio che la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. si perfeziona, dopo il deposito della copia dell’atto nella casa comunale e l’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, con la spedizione a quest’ultimo di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente notizia del detto deposito, mentre resta a tal fine irrilevante l’effettiva consegna della raccomandata al destinatario, ovvero l’allegazione dell’avviso di ricevimento sottoscritto dallo stesso o da altra persona legittimata (principio ritenuto conforme agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sul presupposto che le menzionate formalità fossero idonee a porre l’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, senza a alcun pregiudizio per il suo diritto di difesa e per il principio di uguaglianza).

Anche la Corte delle leggi si è collocata nella stessa prospettiva (Corte cost., sentenza n. 213 del 1975, ordinanza n. 76 del 1976, sentenza n. 250 del 1986, e, sia pure incidenter tantum. ordinanza n. 97 del 2004, in motivazione).

5. Peraltro la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 477 del 26 novembre 2002, relativa alle notificazioni degli atti a mezzo posta e alle comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziali, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 90, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. La Corte delle leggi, dopo aver posto in luce che, in forza degli artt. 3 e 24 Cost., le garanzie di conoscibilità dell’atto, da parte del destinatario, devono coordinarsi con l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri d’impulso (principio di portata generale), ha affermato che gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati – per quanto riguarda il notificante – al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario (essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari, come l’agente postale, sottratta in toto al controllo e alla sfera di disponibilità del medesimo notificante), fermo restando per il destinatario il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.

Con successiva pronuncia (n. 28 del 2004) la Corte costituzionale ha affermato che – per effetto della citata sentenza n. 477 del 2002 – “risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, tra le norme generali sulle notificazioni degli atti, principio secondo il quale – relativamente alla funzione che sul piano processuale cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario”. Per conseguenza, alla luce di tale principio le norme in tema di notificazioni di atti processuali – compreso l’art. 140 cod. proc. civ. (ord. n. 97 del 12 marzo 2004, cit.) – vanno interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso che la notificazione si perfezione nei confronti del notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

6. Ne deriva che l’orientamento di questa Corte, sopra richiamato, non può più trovare conferma nella parte in cui affermava che la notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. si perfezionava, dopo il deposito della copia dell’atto e l’affissione dell’avviso relativo al deposito stesso, con la spedizione ai destinatario della raccomandala con avviso di ricevimento. A seguito delle menzionate pronunzie della Corte costituzionale il principio è che, anche per le notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante (nella specie, termine d’impugnazione con ricorso per Cassazione) è sufficiente che l’atto, notificato con il rito di cui alla citata norma, sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario entro il predetto termine, mentre le formalità previste dal detto art. 140 possono essere eseguite anche in un momento successivo (in tali sensi, peraltro, questa Corte si è già espressa: Cass., 4 maggio 2004, n. 8447). Il consolidamento di tale effetto – che può definirsi provvisorio o anticipato – a vantaggio del notificante dipende comunque dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, perfezionamento che resta ancorato al momento in cui l’atto è ricevuto dal destinatario o perviene nella sua sfera di conoscibilità.

In questo quadro si può aggiungere (per completezza d’indagine) che l’effetto anticipato a vantaggio del notificante riguarda il termine pendente al momento in cui l’atto è consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica. Tale effetto, invero, è correlato all’esigenza di tutelare, nell’ambito applicativo degli artt. 3 e 24 della Costituzione, il diritto di difesa del notificante, anche sotto il profilo del principio di ragionevolezza, nonchè l’interesse del medesimo notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri d’impulso (v. Corte cost., sentenze n. 477 del 2002 e, prima ancora, n. 69 del 1994). Ragioni analoghe, invece, non sussistono quando il momento in cui la notifica si perfeziona sia rilevante non per l’osservanza di un termine pendente nei confronti del notificante, bensì per stabilire il dies a quo relativo alla decorrenza di un termine successivo del processo (o del grado o della fase processuale). In tali casi (e, più in generale, a fini diversi dall’osservanza di un termine pendente) il dies a quo prende a decorrere dal momento in cui il procedimento notificatorio si perfeziona anche per il destinatario dell’atto. Così sembra orientata anche la Corte delle leggi, secondo la quale, poiché la notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, da quel momento possono essere compiute dal medesimo notificante le attività che presuppongono la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ferma restando, in ogni caso, la decorrenza del termine finale dalla consegna al destinatario (cfr. Corte cost., 2 aprile 2004, n. 107).

In altre parole, dal momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario il notificante può compiere le attività che presuppongono la notificazione dell’atto stesso, ma la scadenza del termine finale per il compimento di queste attività si continua a calcolare a far tempo dal perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario.

Ne segue che il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per Cassazione (termine stabilito a pena d’improcedibilità e decorrente, ai sensi dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., dall’ultima notificazione alle parti contro le quali il ricorso stesso è proposto) continua ad avere come dies a quo quello della notificazione perfezionata nei confronti del destinatario (o dei destinatari) dell’atto.

7. Si deve ora verificare se, ed eventualmente con quali integrazioni, l’orientamento seguito da questa Corte circa il momento perfezionativo del procedimento notificatorio disciplinato dall’art. 140 cod. proc. civ., nei confronti del destinatario della notificazione, debba trovare conferma. E tale indagine richiede alcune considerazioni preliminari. L’intero sistema delle notificazioni, nella diversità di procedimenti in cui si articola, si fonda su ragionevoli presunzioni di conoscenza dell’atto da parte del soggetto al quale la notifica è rivolta, non essendo esigibile che quest’ultimo ne abbia sempre una conoscenza concreta (realizzabile soltanto nell’ipotesi di notificazione in mani proprie: art. 138 cod. proc. civ.), perché il perseguimento di un tale risultato finirebbe per rendere troppo difficile l’esercizio del diritto costituzionale di agire in giudizio e si porrebbe, quindi, in contrasto con l’art. 24, primo comma, della Costituzione.

Ma anche il diritto di resistere ad una pretesa è espressione di una situazione giuridica costituzionalmente tutelata, in quanto costituente esercizio del diritto di difesa (art. 24, comma secondo, Cost.), che postula un’effettiva instaurazione del contraddittorio, indispensabile per garantire il giusto processo (art. 111, primo e secondo comma, Cost.).

Pertanto, in un equo bilanciamento delle posizioni del notificante e del destinatario della notificazione, un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa al riguardo impone che le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario medesimo siano ispirate ad un criterio di effettività, come effettiva (e non soltanto formale) deve essere la tutela del contraddittorio. E ciò vuoi dire che devono essere valorizzati tutti gli elementi idonei a perseguire il detto criterio di effettività.

Ciò posto, e venendo all’esame dell’art. 140 cod. proc. civ., si osserva che nel procedimento disciplinato da detta norma la consegna della copia conforme dell’atto – rivelatasi impossibile nella residenza, nella dimora o nel domicilio del destinatario (localizzati nella casa di abitazione di quest’ultimo, o nel luogo in cui egli ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio: così Cass., s. u., 5 novembre 1981, n. 5825), per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’art. 139 – viene eseguita dall’ufficiale giudiziario mediante deposito nella casa del comune in cui la notificazione deve avere luogo. Tale deposito, pur costituendo formalità essenziale del procedimento de quo. non è idoneo da solo a porre la copia dell’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, che non ha modo di essere informato del detto adempimento. Perciò la norma stabilisce una prima formalità integrativa, costituita dall’affissione – alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario – ad opera dell’ufficiale giudiziario di un avviso dell’avvenuto deposito, contenente gli elementi di cui all’art. 48 disp. att. cod. proc. civile. Ma anche questo secondo adempimento non è ritenuto dalla legge sufficiente, stante la sua precarietà che può tradursi nella sottrazione o, comunque, nella dispersione dell’avviso. Pertanto la norma richiede una formalità ulteriore e cioè la “notizia” (dell’avvenuto deposito) che l’ufficiale giudiziario deve dare al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il dettato della norma realmente impone di ritenere che, con il compimento del terzo adempimento (e quindi con la spedizione della raccomandata), la notificazione debba considerarsi perfezionata nei confronti del destinatario dell’atto. E ciò non soltanto perché in tal senso orientano il tenore testuale della disposizione e la struttura del procedimento in essa contemplato ma anche perché, essendo essa diretta a disciplinare un effetto legale tipico (di conoscibilità), sul piano logico è ragionevole ritenere che il legislatore abbia inteso ancorare tale effetto ad una data certa qua è quella derivante dalla spedizione della raccomandata stessa.

Da questo risultato ermeneutico, tuttavia, ad avviso del collegio non può desumersi – come, invece, l’orientamento fin qui seguito ha affermato – che l’allegazione dell’avviso di ricevimento all’originale dell’atto sia adempimento privo di rilevanza. In primo luogo, se il legislatore avesse considerato ravviso di ricevimento privo di rilevanza, non avrebbe richiesto che la raccomandata di cui all’art. 140 cod. proc. civ. ne fosse corredata. E non a caso, quando la legge, in base ad una scelta operata nell’ambito della discrezionalità legislativa, ha ritenuto sufficiente che la notizia di una avvenuta notificazione fosse data a mezzo di raccomandata semplice, ha disposto in tal senso (v. art. 139, comma terzo, cod. proc. civ., in caso di consegna della copia a mani del portiere o del vicino di casa, che è formalità ben più affidabile dell’affissione di un avviso alla porta, onde si spiega il minor rigore della modalità di trasmissione della “notizia”). Non giova addurre che, nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l’allegazione all’originale dell’avviso di ricevimento è espressamente prevista (art. 149, comma secondo, ult. parte, cod. proc. civ. e art. 5, primo comma, legge n. 890 del 1982). In tali casi, invero, il detto avviso costituisce prova dell’eseguita notificazione (nei confronti del destinatario dell’atto, dopo Corte cost., n. 477 del 2002), dunque è parte integrante della relazione di notifica e perciò ben si spiega l’espressa previsione normativa.

Nel procedimento disciplinato dall’art. 140, invece, la notificazione si compie con la spedizione della raccomandata, che come atto della sequenza del processo perfeziona l’effetto di conoscibilità legale nei confronti del destinatario. Tuttavia, non diversamente da quanto avviene per il perfezionamento della notificazione nei confronti del notificante, anche per il destinatario si tratta di un effetto provvisorio o anticipato, destinato a consolidarsi con l’allegazione, all’originale dell’atto, dell’avviso di ricevimento le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata. Al riguardo occorre considerare che la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 ora citato postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario stesso e che la copia da notificare non sia stata consegnata per difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone indicate nell’art. 139 del codice di rito (così Cass., 16 luglio 2004, n. 13183). Dall’avviso di ricevimento, e dalle annotazioni che l’agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, può emergere che la raccomandata non è stata consegnata perché il destinatario risulta trasferito (è il caso preso in esame dalla sentenza ora richiamata) oppure deceduto o, ancora, per altre ragioni le quali comunque rivelano che l’atto in realtà non è pervenuto nella sfera di conoscibilità dell’interessato e che, dunque, l’effetto legale tipico, a tale evento ancorato, non si è prodotto.

In tali ipotesi sembra palese che la notifica debba essere considerata nulla (non inesistente, a meno che l’atto non sia stato indirizzato verso un luogo privo di qualsiasi collegamento con il destinatario) e che, quindi, debba essere rinnovata ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civile. Infatti, le suddette risultanze rendono quanto meno incerto, e possono addirittura escludere, che il luogo in cui l’ufficiale giudiziario ha svolto l’attività prevista dall’art. 140 cod. proc. civ. sia quello di effettiva ed attuale residenza, dimora o domicilio del destinatario, con i conseguenti riflessi sulla validità della notifica effettuata. Si tratta, dunque, di una verifica necessaria, postulata del resto dalla stessa previsione normativa nel momento in cui richiede che la spedizione della raccomandata abbia luogo con avviso di ricevimento. Ne consegue che quest’ultimo deve essere allegato all’originale dell’atto e che la sua mancanza, rendendo impossibile il suddetto controllo, determina la nullità della notificazione, peraltro sanabile con la costituzione dell’intimato oppure con la rinnovazione della notifica stessa ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civile.

8. Conclusivamente, devono essere affermati i seguenti principi di diritto:

“Qualora il ricorso per Cassazione sìa stato notificato ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., al fine del rispetto del termine d’impugnazione è sufficiente che il ricorso stesso sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario entro il predetto termine, fermo restando che il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio) nei confronti del destinatario, procedimento che, nei casi disciplinati dall’art. 140 cod. proc. civ., prevede il compimento degli adempimenti da tale norma stabiliti (deposito della copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento).

Nei casi di cui sopra, il termine per il deposito del ricorso,stabilito a pena d’improcedibilità dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., decorre dal perfezionamento della notifica per il destinatario.

Nei casi suddetti la notificazione nei confronti del destinatario dell’atto si ha per eseguita con il compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento). Tuttavia, poichè tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l’avviso di ricevimento deve essere allegato all’atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell’intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civile”.

Nel caso in esame, pur risultando compiute le formalità di cui al citato art. 140, l’avviso di ricevimento del plico raccomandato(inviato al contribuente il 15 marzo 1999) non si trova allegato al ricorso nè si rinviene negli atti, mentre l’intimato non ha svolto difese in questa sede.

Pertanto deve essere disposta la nuova notifica del ricorso per Cassazione all’intimato, nei sensi di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte ordina la nuova notificazione del ricorso per Cassazione all’intimato, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2004.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2005


T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, (ud. 08-11-2004) 27-12-2004, n. 17353

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

– Sezione I-quater –

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso n. 7033 del 2004, proposto da Ericsson Telecomunicazione S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Alesi e Gennaro Contardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, situato in Roma, via Tuscolana n. 1020

contro

il Comune di Patrica (Frosinone), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Aldo Ceci ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Anna Maria Venchi, situato in Roma, viale Mazzini n. 142

per l’annullamento

della nota 8 aprile 2004, prot. n. 2246, con cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Patrica (Frosinone) ha comunicato, fra l’altro, alla Ericsson Tlc S.p.A. che la comunicazione della Ericsson Tlc S.p.A. 2 aprile 2004, prot. n. SWI-04:0357, di ripresa dei lavori si intende sospesa in attesa di chiarimenti, nonché tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti e consequenziali, comunque connessi;

nonché per la condanna

del Comune di Pratica (Frosinone), in persona del Sindaco p.t. e del responsabile del Procedimento, al risarcimento dei danni subiti e subendi;

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza dell’8 novembre 2004 il Ref. Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

Svolgimento del processo
In data 11.3.2002 la ricorrente presentava istanza di concessione edilizia per la realizzazione di una stazione radio base sistema (dcs/gsm/umts), ubicata sull’immobile di proprietà del sig. Iacovissi, in Patrica (FR), via Celletta snc..

In data 16 ottobre 2002, rendeva noto che detta istanza “vale come denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 198/2002…… essendo l’impianto con potenza in singola antenna inferiore a 20 Watt e realizzato in tecnologia GSM 900MHz e DCS 1800 MHZ”.

Con nota n. 5731 del 5.9.2003, l’Amministrazione comunicava alla ricorrente di avere notificato al sig. Iacovissi, proprietario dell’immobile, l’ordinanza n. 11/2003 di immediata sospensione dei lavori e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi ai sensi degli artt. 4 e 6 della Legge n. 47 del 1985 per avere eseguito abusivamente lavori edili.

Con lettera pervenuta all’Amministrazione il 2.4.2004, la ricorrente comunicava: – di aver sospeso temporaneamente i lavori “al fine di non ostacolare le attività amministrative”; – la ripresa dei lavori, considerato che “i lavori di cui alla ns. Denuncia Inizio Attività del 16.10.2002………nulla hanno a che vedere con le opere contestate nella” comunicazione dell’Amministrazione del 5.9.2003.

Con nota in data 8.4.2004, prot. n. 2246, il Comune di Patrica significava che: – le opere di cui alla comunicazione del 5.9.2003 ricadono sulla particella catastatale n. 358 fl. n. 24; – i manufatti ed i lavori realizzati senza autorizzazione dal sig. Iacovissi ricadono sulla medesima particella. Chiedeva, pertanto, alla ricorrente “in virtù di quali norme urbanistiche le opere da Voi richieste con D.I.A. del 16.10.2002 nulla hanno a che vedere con le opere contestate”. In attesa dei chiarimenti richiesti, sospendeva la “comunicazione” della Ericsson di “ripresa lavori”.

Avverso il provvedimento di cui è stata data in ultimo evidenza la ricorrente solleva i seguenti motivi di impugnativa:

1. Eccesso di potere. Errore nei motivi e nei presupposti. Sviamento di potere. Illogicità manifesta. L’ordinanza n. 11/03, notificata il 4 luglio 2003, ha cessato di avere efficacia 30 (trenta) giorni dopo l’emissione e, comunque, il 3 agosto 2003 (trenta giorni dalla notifica) per cui i lavori potevano ben essere ripresi. Peraltro, i lavori “de quo” erano autorizzati per silenzio assenso, formatosi in data 14 gennaio 2003, sulla D.I.A. del 16 ottobre 2002, ex art. 6 del D.Lgs. n. 198/2002 (novella ribadita anche dall’art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003). Entro l’anno dalla formazione del silenzio assenso e precisamente in data 25.6.2003, e’ stata data comunicazione di inizio lavori. Anche i lavori richiamati nell’ordinanza n. 11/03 sono stati autorizzati per il predetto silenzio assenso.

2. Violazione e falsa interpretazione dell’art. 6 del decreto legislativo 4 settembre 1002, n. 198, ora abrogato, dell’art. 136 Cost., della Legge n. 1 del 1948 e dell’art. 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle Comunicazioni Elettroniche e dell’art. 4 del Decreto Legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito in Legge 16 gennaio 2004, n. 5. Sulla D.I.A. del 16 ottobre si e’ formato il silenzio assenso in data 14 gennaio 2003, non essendo stato comunicato il rigetto entro 90 giorni dalla sua presentazione. Al riguardo non può, dunque, spiegare effetti la sentenza di incostituzionalità del D.Lgs. n. 198/2002 perché il rapporto era da ritenersi definitivo.

3. Eccesso di potere. Contraddittorietà tra provvedimenti della stessa Amministrazione. L’atto impugnato e’ in contrasto con il silenzio assenso di cui sopra.

4. Violazione del principio di tutela dell’affidamento dei terzi.

5. Gravi motivi ed irreparabili danni.

Da ultimo, la Ericsson richiede il risarcimento dei danni per equivalente, con condanna al pagamento di una somma pari all’accertando mancato utile di impresa, ovvero anche nelle forme di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs.. n. 80/1998, ovvero comunque ricorrendo al criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c..

Il Comune di Patrica si è costituito resistendo. In particolare, con memorie depositate in data 29 luglio 2004 e 24 agosto 2004, ha chiesto la remissione della controversia alla Sezione Staccata di Latina ed eccepito irricevibilità per tardività dell’impugnativa, atteso che il provvedimento impugnato era già pienamente conosciuto dalla ricorrente sin dal giorno 8.4.2004, essendo stato comunicato tramite telefax presso la sede legale di quest’ultima. Ha eccepito ancora l’inammissibilità del ricorso adducendo la carenza di contenuto provvedimentale dell’atto impugnato, da ritenersi, tra l’altro, confermativo di atti precedentemente assunti. Nel merito, ha contestato la formazione del silenzio assenso perché la D.I.A. prevedeva la trasformazione di immobili abusivamente realizzati e non era corredata delle necessarie autorizzazioni di Legge (tra cui, quella inerente al vincolo idrogeologico, pervenuta solo in data 9.4.2003, ma poi susseguita dall’ordinanza n. 11/03 del 4.7.2003, non impugnata); ha rilevato, ancora l’impossibilita’ di ritenere il rapporto esaurito o definito alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 303/03 a causa dell’assenza della materiale realizzazione dell’opera nonché l’impossibilita’ di considerare una mera D.I.A. come titolo idoneo a consentire la trasformazione di opere abusive, per le quali il proprietario ha, tra l’altro, chiesto concessione in sanatoria ex D.L. n. 269/03, a dimostrazione della necessita’ del titolo concessorio.

Alla Camera di Consiglio del 25 agosto 2004, il difensore dell’Amministrazione ha rinunciato all’istanza di remissione alla Sezione Staccata di Latina, sollevata ex art. 32 della Legge n. 1034 del 1971.

Il ricorrente ha rinunciato all’istanza di sospensione nella prospettiva della trattazione del ricorso nel merito a breve.

E’ stato, cosi’, disposto il rinvio all’udienza pubblica dell’8.11.2004.

Con memoria depositata in data 28 ottobre 2004, la ricorrente ha ribattuto all’eccezione di tardività affermando che: – la notifica a mezzo fax non ha valore legale, se non espressamente autorizzata dal giudice; – il numero di fax cui è stato inviato il provvedimento non è quello del legale rappresentante p.t. della società ricorrente, bensì quello dell’ufficio legale distaccato; – l’8 aprile 2004 era giovedì santo ed il fax e’ stato spedito dopo le 16,30. Essendo stati concessi come festivi il venerdì santo ed il martedì 13 aprile, il fax è stato di fatto letto il mercoledì 14 aprile 2004, sicché, anche volendo considerare la legale conoscenza come avvenuta in tale data, il ricorso e’ tempestivo. Il ricorrente ha rilevato che l’ordinanza n. 11/2003 aveva efficacia temporalmente limitata e contestato il carattere meramente confermativo del provvedimento impugnato. Nel merito, ha asserito che l’istanza di sanatoria del sig. Iacovissi non è relativa all’area oggetto dell’intervento e che non esiste vincolo paesistico. Da ultimo, ha ribadito la formazione del silenzio assenso in data 14 gennaio 2004.

Con memoria depositata in data 26 ottobre 2004, il Comune di Patrica ha insistito sull’irricevibilità del ricorso e sull’inammissibilità dello stesso, già in precedenza eccepite, rilevando, in aggiunta, che la ricorrente mira non all’annullamento della nota in epigrafe bensì ad un’inammissibile pronuncia di accertamento. Ha, ancora, rilevato l’inammissibilità del ricorso “per carenza di interesse”, perché – anche volendo porsi nell’ottica ricostruttiva della vicenda esposta dalla ricorrente – il presunto assenso tacito sarebbe venuto meno, peraltro già da prima dell’emanazione del provvedimento impugnato, non essendo state le opere realizzate entro 12 mesi a partire dal 14.1.2004. Da ultimo, ha evidenziato che, considerando l’atto impugnato alla stregua di un’ordinanza di sospensione dei lavori, sarebbero esauriti i 45 gg., con ulteriore inammissibilità dell’azione.

Il ricorso e’ stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza dell’8 novembre 2004.

Motivi della decisione
1. Il ricorso è irricevibile in quanto tardivamente proposto.

Il Comune ha depositato in atti il fax di trasmissione del provvedimento in epigrafe, inviato in data 8 aprile 2004, dando, altresì, prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario per mezzo dell’allegazione dell’apposita nota di conferma.

Appare, pertanto, doveroso rilevare che la ricorrente e’ stata resa edotta dei contenuti della determinazione in contestazione già in tale data e che, dunque, avrebbe dovuto proporre l’impugnazione nel termine perentorio di sessanta giorni a far tempo dalla stessa e cioè entro il 7 giugno 2004, mentre il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario – il quale si e’, poi, avvalso del servizio postale (cfr. Corte Cost., sent. n. 447 del 2002 e sent. n. 28 del 2004) – soltanto in data 12 giugno 2004.

In conformità all”orientamento già espresso in numerose altre pronunce giurisprudenziali (cfr. TAR Piemonte, sent. n. 1190 del 2002; TAR Lazio, Latina, sent. n. 620 del 14 giugno 2001), il Collegio rileva, infatti, che:

– il fax costituisce un sistema basato su linee di trasmissione di dati e su apparecchiature che consentono di documentare sia la partenza del messaggio dall’apparato trasmittente sia – attraverso il c.d. rapporto di trasmissione – la ricezione del messaggio in quello ricevente, sicuramente atto a garantire l’effettività della comunicazione;

– ciò consente di affermare che la comunicazione via fax di un provvedimento rappresenta uno strumento idoneo – in carenza di espresse prescrizioni che dispongano altrimenti – a determinare la piena conoscenza del provvedimento stesso ed a far decorrere termini perentori di Legge;

– in base a tale rilievo, trova indiscussa applicazione il disposto di cui all’art. 21, comma 1, della Legge n. 1034 del 1971, che impone la notifica del ricorso “entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato………..ne abbia comunque avuto conoscenza….”;

– a nulla rileva che l’Amministrazione provveda in un secondo momento alla comunicazione per mezzo posta del medesimo provvedimento e che il ricorso risulti tempestivo rispetto a quest’ultima comunicazione, atteso che la conoscenza via fax pone – in applicazione dei rilievi gia’ formulati – l’interessato nella indubbia condizione di proporre censure.

Nel caso di specie, risultano prodotti dall’Amministrazione elementi idonei a fornire prova della ricezione in data 8 aprile 2004 del documento da parte del destinatario. E’ stata, infatti, allegata la nota di conferma che da’ atto che il rapporto di trasmissione e’ avvenuto regolarmente. Per contro, il destinatario e cioè la ricorrente non e’ stata in grado di fornire la prova contraria, la quale non avrebbe potuto che concentrarsi sulla funzionalità dell’apparecchio ricevente (cfr. C.d.S., sent. n. 2207 del 24 aprile 2002).

In considerazione dei rilievi formulati dalla ricorrente in ordine alla comunicazione in argomento, va ancora posto in risalto che:

l’indicazione di un numero “telefax” sulla carta intestata di una società e’ idoneo a far presumere che detto numero costituisca il telefax della società e non il telefax – ad esempio – di un ufficio distaccato. Appare, pertanto, ragionevole affermare che, attraverso l’indicazione sulla carta intestata di un determinato indirizzo telefax, un soggetto espressamente legittimi i terzi all’invio di fax al numero indicato. Ne consegue che tale soggetto, responsabile dell’insorgenza di un ben definito stato di affidamento, non può poi lamentare che il fax e’ giunto non alla sede legale ma ad un ufficio privo di poteri direzionali al fine di contestare la validità della comunicazione ricevuta. Del resto, non vi e’ chi non veda come la condivisione della posizione della ricorrente – in spregio dell’affidamento ingenerato – porrebbe quest’ultima nella condizione di indubbio vantaggio di contestare le comunicazioni ogni volta che ciò possa ritornarle utile e di ammetterne, invece, la ricezione nell’ipotesi opposta. Da ultimo, il Collegio non può non rilevare che le asserzioni della ricorrente risultano prive del minimo supporto probatorio;

la ricorrente segnala che il fax risulta spedito dopo le 16,30 dell’8 aprile 2004, che l’8 aprile era giovedì santo e che erano stati concessi come festivi per recupero aziendale sia il venerdì santo che il successivo martedì 13 aprile. Per mezzo della richiamata esposizione, la ricorrente afferma che il fax è stato di fatto letto il mercoledì 14 aprile e che, dunque, il termine per impugnare sarebbe scaduto il 14 giugno, atteso che il 13 era festivo. Anche tali affermazioni non sono meritevoli di considerazione. Ritenendo che la ricorrente evidenzi le circostanze sopra riportate al fine di ricondurre la piena conoscenza del provvedimento ad un’epoca successiva alla data in cui e’ avvenuta la comunicazione via fax, va riscontrata la totale irrilevanza – ai fini della conoscenza dei provvedimenti amministrativi – di circostanze di carattere meramente soggettivo, attinenti, tra l’altro, a scelte non preventivabili. E’, infatti, noto che il termine per il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento inizia a decorrere quando si realizza la conoscenza ovvero l’equipollente presunzione legale di conoscenza (cfr, tra le altre, TAR Veneto, sent. n. 2195 del 29 giugno 2004 e sent. n. 5134 del 7 ottobre 2003). Si intende cosi’ affermare che la conoscenza del provvedimento rilevante ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 1034 del 1971 – da ancorare ad elementi univoci e sicuri (TAR Lombardia, Milano, SEZIONE II, sent. n. 2664 del 24 giugno 2004) – si verifica ogni volta che il provvedimento e’ portato nella sfera di conoscibilità legale del destinatario perché, in tale modo, il legittimato all’impugnazione e’ posto nella concreta possibilità di rendersi conto del contenuto del provvedimento e, dunque, della sua lesività, con totale ininfluenza – in relazione alla decorrenza del termine di sessanta giorni – di situazioni transitorie attinenti al destinatario dell’atto, non conosciute ne’ conoscibili, come anche di specifiche scelte soggettive del medesimo soggetto, quale, ad esempio, l’espressa volontà di non prendere visione della corrispondenza ricevuta. Come e’ stata riconosciuta la sufficienza – al fine di provare la data certa di conoscenza del provvedimento impugnato – dell’esibizione in giudizio da parte dell’Amministrazione della copia della raccomandata di trasmissione del provvedimento stesso e dell’avviso di ritorno (cfr. C.d.S., sent. n. 2264 del 12 aprile 2001), va riconosciuta la sufficienza – al medesimo fine – dell’esibizione del fax e della nota di conferma o, meglio, del rapporto di trasmissione, idoneo ad attestare che la trasmissione e’ avvenuta regolarmente (cfr. C.d.S., sent. n. 2207/02, già citata). Anche volendo spostare l’attenzione sul computo dei termini, la totale ininfluenza delle circostanze addotte dalla ricorrente permane. Come già affermato in giurisprudenza, nel nostro ordinamento vige la regola secondo cui i termini si calcolano secondo il calendario comune, non computando il giorno iniziale e con proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo se il giorno di scadenza è festivo; a tale regola deve essere riconosciuta una generale applicazione e non può, quindi, essere disattesa in virtù di estensioni in via analogica di disposizioni che – prevedendo deroghe – debbono essere definite di carattere eccezionale (C.d.S., sent. n. 5374 del 9 ottobre 2002). Da ultimo, ma sicuramente non meno importante, va segnalato che la ricorrente non produce alcun elemento atto a comprovare le circostanze in esame.

2. Per le ragioni illustrate, il ricorso va dichiarato irricevibile perché presentato fuori termine.

Le spese di giudizio sono liquidate a favore del Comune di Pratica in Euro 2.000,00, salvi oneri fiscali e previdenziali.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I quater dichiara irricevibile il ricorso n. 7033/2004.

Condanna la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore del Comune di Pratica in Euro 2.000,00, salvi oneri fiscali e previdenziali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’8 novembre 2004.

Dr. Pio GUERRIERI – Presidente

Dr.ssa Gabriella DE MICHELE – Consigliere

Dr.ssa Antonella MANGIA- Referendario- Relatore – Estensore


Cass. civ., Sez. V, Sent., (data ud. 27/10/2004) 15/12/2004, n. 23349

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RIGGIO Ugo – Presidente

Dott. EBNER Vittorio Glauco – Consigliere

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BETZ DEARBORN SPA, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 57, presso lo studio dell’avvocato GUIDO BROCCHIERI, che la difende unitamente agli avvocati GIANFRANCO MACCONI, EUGENIO DELLA VALLE, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 158/02 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 09/01/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/10/04 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;

udito per il ricorrente, l’Avvocato dello Stato GIORDANO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorse;

udito per il resistente, l’Avvocato DELLA VALLE (con delega), che ha chiesto l’inammissibilitàin subordine il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per l’inammissibilità; in subordine l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate ufficio di Roma 3 ha impugnato innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio la sentenza n. 27/43/2001, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla società BETZ DEARBORN s.p.a. già BETZ SUD s.p.a., avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’imposta proporzionale di registro, versata in L. 48.910.000, in sede di registrazione dell’atto di fusione per incorporazione, senza concambio, della s.r.l. MISAN di cui deteneva per l’intero le quote. La doglianza era fondata sul richiamo alla direttiva CEE n. 85/303. Nel contraddittorio della controparte, l’organo di gravame ha dichiarato inammissibile l’appello, sul rilievo che la censura ivi mossa si fonda sulla trattazione di un argomento di causa nuovo rispetto alla prospettazione della difesa svolta in sede di prima istanza, dal momento che l’amministrazione con l’atto d’impugnazione ha richiamato il principio elaborato dalla Corte di Giustizia, e confermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui le disposizioni comunitarie non ostano alla riscossione dell’imposta di registro in caso di fusione per incorporazione, così modificando l’impostazione difensiva assunta in precedenza, secondo la quale la direttiva comunitaria invocata da controparte non poteva avere diretta applicazione nel nostro ordinamento, in mancanza del decreto legislativo di recepimento, non ancora adottato all’atto del versamento dell’imposta controversa.

Contro questa decisione l’amministrazione finanziaria e l’Agenzia delle Entrare ricorrono per Cassazione con unico mezzo. Resiste la controparte.

Motivi della decisione
L’amministrazione finanziaria ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs n. 546/92, dell’art. 4 lett. b) della tariffa allegata al d.p.r. n. 131/86, dell’art. 177 del Trattato CE 20 marzo 1957 e dei principi di diritto comunitario in tema di vincolatività delle pronunce della Corte di giustizia in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. Denuncia duplice errore, commesso dall’organo di gravame sia nell’aver erroneamente ritenuto sussistente la violazione del jus novum in sede di gravame, sia per aver imputato all’ufficio intempestività nelle eccezioni oggetto d’appello. Sotto il primo profilo, rileva che la diversa impostazione difensiva assunta in sede d’impugnazione, nella quale in buona sostanza è stata eccepita l’esatta applicazione della direttiva CEE invocata da controparte, non ha determinato immutazione nè del petitum nè della causa petendi. Con l’atto di gravame l’Agenzia appellante non ha inteso, invero, convalidare il decisum dei primi giudici, bensì, senza mutare la tesi sostanziale già dedotta in prima istanza, ha contestato il criterio di legittimità che ha sorretto la decisione ad essa sfavorevole, richiamando statuizioni interpretative vincolanti provenienti dal giudice comunitario, alle quali la Commissione regionale avrebbe dovuto adeguarsi d’ufficio. Il resistente replica osservando che(in sostanza, in primo grado l’amministrazione finanziaria non contestò che la direttiva citata non si applicasse alla fattispecie, ma che non avesse piuttosto valore cogente, e dunque non fosse applicabile siccome non era stata ancora recepita in una norma interna. In sede d’appello, incentrò invece il nucleo dell’eccezione sull’interpretazione della direttiva alla quale i giudici di prima istanza avrebbero dovuto adeguarsi così ampliando il thema decidendum.

Richiama inoltre l’eccezione d’inammissibilità dell’appello già dedotta in quella sede, e sulla quale l’organo di gravame non si è pronunciato, ribadendo che esso è tardivo dal momento che è stato proposto oltre il termine breve di 60 giorni sancito nell’art. 51 del d.lgs n. 546/92, rilevando a sostegno che Sentenza della Commissione provinciale è stata notificata all’Agenzia delle entrate-Ufficio di Roma 1 – il giorno 13.4.01, mentre l’atto d’impugnazione è stato notificato il 14.3.2002. Per sostenere l’eccezione, osserva che non assume rilevanza la circostanza che la competenza territoriale in ordine alla controversia fosse attribuita all’ufficio di Roma 3, che in effetti propose l’impugnazione, dal momento che la notifica della pronuncia di primo grado venne effettuata in conformità all’avviso di segreteria, nè può ritenersi che la ripartizione di competenze in seno all’Agenzia abbia efficacia anche esterna. Nel merito confuta l’interpretazione della direttiva offerta dalla Corte di Giustizia UE n. c-152/97 del 27.10.98 alla quale si richiama la ricorrente, osservando che essa non è conforme ai principi ispiratori della direttiva più volte richiamata. Merita esame in linea preliminare, per evidenti ragioni di priorità logica, l’eccezione d’inammissibilità dell’appello per tardività della sua proposizione, che il resistente ha in questa sede riproposto.

Al riguardo deve affermarsi, anzitutto, l’ammissibilità della sua deduzione in sede di controricorso, siccome il resistente è stato vittorioso nel precedente grado di giudizio e dunque, non avendo interesse alla presente impugnazione, non aveva l’onere di proporre ricorso incidentale, ben potendo chiedere che la questione fosse esaminata e finalmente decisa, dal momento che l’organo di gravame non si è pronunciato su di essa essendo rimasta assorbita nella decisione assunta. In questo caso è pacifico che, ai fini della devoluzione, è sufficiente che l’eccezione già dedotta venga riproposta, unitamente alle difese proprie del giudizio d’impugnazione, in modo da evitare la presunzione di rinuncia posta dall’art. 346 c.p.c. (cfr. per tutte Cass. n. 7919 e n. 10966 del 2004). Nel merito l’eccezione è fondata.

Dall’esame degli atti, alla cui verifica si può accedere anche in questa sede in considerazione della natura processuale del vizio denunciato, emerge che effettivamente la sentenza della Commissione provinciale, che era stata notificata all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 1- in data 13-4-2001 venne impugnata da quest’ultimo organo – Ufficio di Roma 3- con atto del, 14-3-02 ben oltre il termine sancito nell’art. 51 del d.lgs n. 546/92. Ne discende la palese inammissibilità dell’appello. La destinataria della notifica – Agenzia delle Entrate – evidentemente non tenne conto della notifica della pronuncia, e non poteva certamente imputare al contribuente il fatto che, per una ripartizione tutta interna alla sua articolazione territoriale, l’adempimento fosse stato effettuato presso uno dei suoi uffici, che ricevette peraltro l’atto senza muovere obiezioni, diverso da quello che ne sarebbe stato l’effettivo destinatario, e che infatti propose l’impugnazione. La distinzione tra i suddetti uffici della medesima Agenzia è espressione di una distribuzione delle competenze ad essa intrinseca, disposta con un atto interno, vale a dire con i decreti direttoriali n. 10/3349/99 del 27.12.99 e n. 5591 del 15.1.2000, richiamati in controricorso e in relazione ai quali l’attuale ricorrente non adduce alcuna replica- che hanno natura oggettiva e soggettiva di atti amministrativi e sono privi di efficacia verso il pubblico degli utenti.

Per logico corollario, la notifica della sentenza è sicuramente andata a buon fine, e quindi, essendo inutilmente decorso il termine di sessanta giorni stabilito nella norma citata, il potere dell’Agenzia di proporre l’appello si era ormai consumato.

Giova richiamare a conferma il principio ricavabile dalla previsione dell’art. 5 della legge n. 249 del 18.3.68, che stabilisce che <le istanze o i ricorsi rivolti nel termine previsto dalla legge ad organi diversi da quello competente ma appartenenti alla medesima amministrazione centrale, non sono soggetti a dichiarazione d’irricevibilità per scadenza del termino, che può trovare applicazione nel caso di specie, dal momento che gli uffici dell’Agenzia operanti sul territorio romano rappresentano articolazione del medesimo organo – appunto l’Agenzia delle Entrate, e sono privi di autonoma e distinta soggettività giuridica, essendo costituiti i in buona sostanza, in funzione di un sistema di organizzazione finalizzato ad una più adeguata e razionale distribuzione interna del lavoro. Resta dunque inalterata la struttura soggettiva del rapporto col contribuente che s’instaura e permane, a dispetto di ogni altro avvicendamento interno tra i vari uffici, fra il medesimo e l’Agenzia considerata.

Oltretutto l’azione dell’amministrazione pubblica deve essere improntata ai principi di collaborazione e buona fede, e. dunque, ne discende che se l’atto del privato è stato indirizzato all’organo esattamente individuato, benchè privo di competenza per esigenze organizzative specifiche ad esso, esso produce gli effetti che la legge gli riconnette, essendo onere dell’ufficio ricevente curarne la trasmissione a quello competente.

Questa esegesi trova conforto nel principio espresso nel precedente di questa Corte n. 14212 del 28.7.2004, che, in un caso in cui si discuteva della presentazione ad organo incompetente di istanza di rimborso ai fini della formazione del silenzio rifiuto, ha sostenuto che la presentazione della domanda ad organo incompetente della medesima amministrazione centrale impedisce la decadenza (contra v. Cass. n. 6258/2004).

Tutto questo comporta che la declaratoria d’inammissibilità dell’appello deve essere confermata, seppur per ragioni diverse da quelle ravvisate dal giudice del gravame, correggendo quindi la motivazione della pronuncia impugnata, ai sensi dell’art. 384 con 2 c.p.c., nel senso che l’appello dell’Agenzia delle Entrate devesi dichiarare inammissibile perchè proposto oltre il termine di 60 gg. dalla notifica della sentenza gravata.

Ogni altra questione resta assorbita.

Ne discende il rigetto del presente ricorso.

Considerata la natura della questione trattata, appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2004.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2004