Corso di formazione Fara Sabina (RI) – 30.01.2012

Lunedì 30 gennaio 2012

Comune di Fara Sabina

Sala Consiliare

Municipio

Via Santa Maria in Castello 12

Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Con il patrocinio Comune di Fara Sabina

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 160,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2010 con rinnovo anno 2011 già pagato al 15.01.2011. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 200,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2012 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 270,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Fara- 2012
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Durì Francesco

  • Resp. Servizio Notifiche del Comune di Udine
  • Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Il Messo Comunale

  • Obblighi e competenze e responsabilità
  • Qualifica soggettiva di pubblico ufficiale (art. 357, c.p.)

Il procedimento di notificazione:

  • Art. 137 c.p.c: il rispetto della privacy nel procedimento di notificazione
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Notificazione nella residenza, dimora e domicilio
  • L’art. 139 c.p.c. e criteri presenziali
  • Concetto di dimora, residenza e domicilio
  • Notifica a persone diverse dal destinatario (familiari, addetti alla casa o all’ufficio)
  • Notificazione in caso di irreperibilità o di rifiuto a ricevere la copia dell’atto (art. 140 c.p.c) e l’interpretazione della giurisprudenza: le novità alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale (gennaio 2010)
  • Notificazione presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c)
  • Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella repubblica (art. 142 c.p.c.)
  • Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.)
  • Notificazioni alle amministrazioni statali (art. 144 c.p.c.)
  • Notificazione alle persone giuridiche (art. 145 c.p.c) e novità introdotte dalla L. 263/2005 : analisi delle pronunce giurisprudenziali in tema di notificazione a persone giuridiche
  • Il ritiro degli atti presso la casa comunale (da parte di terzi e intestatari)

La notificazione a mezzo del servizio postale

  • Attività del messo e attività dell’ufficiale postale: ambito di applicazione della L. 890/82 – Analisi delle diverse casistiche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali
  • Le modifiche all’art. 149 c.p.c.
  • Il nuovo art. 149 bis c.p.c e la notificazione a mezzo posta elettronica
  • La notificazione delle violazioni al Codice della Strada: le novità introdotte dall’art. 36 della L. 120/2010 ” Disposizioni in materia di sicurezza stradale”
  • Soggetti – I nuovi termini per le notifiche – Validità delle notificazioni

La notificazione degli atti tributari

  • Normativa speciale prevista dal D.P.R. 600/1973
  • L’ art. 60 D.P.R. 600/1973 dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, c. 1 del D.L. 40/2010 convertito in L. 73/2010, dall’art. 38 del D.L. 78/2010 conv. In L. 122/2010
  • Le disposizioni introdotte dalla L. 296/2006: l’art. 1, comma 158 – 160 della Legge Finanziaria 2007 (individuazione dei soggetti che possono procedere alla notificazione degli atti di accertamento dei tributi locali e degli atti di invito al pagamento di entrate extratributarie di Comuni e Province e relative problematiche)

EVOLUZIONE DELLA FIGURA DEL MESSO IN SENSO “DIGITALE”

La pubblicazione di atti e documenti all’albo on line

  • Le novità introdotte dall’art. 32 della L. 69/2009: la pubblicazione legale sul sito web a partire dal 1 gennaio 2011 – Aspetti problematici
  • Il Nuovo Codice dell’Amministrazione digitale: cosa pubblicare all’albo, originali e copia, il valore del pdf
  • La trasmissione informatica di documenti: le modifiche apportate agli art. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 82/2005
  • La referta di pubblicazione all’albo on line: che può firmare ma, soprattutto, come firmare – Le modifiche introdotte dall’art. 1 del D. Lgs. 235/2010: la firma elettronica
  • Le recentissime novità in materia di posta elettronica certificata e l’introduzione dell’art. 149 bis del c.p.c. ovvero la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata
  • Le problematiche conseguenti alla modifiche apportate all’art. 26 del DPR 602/1973: la notifica delle cartelle esattoriali a mezzo PEC
  • Le raccomandazioni del Garante privacy contenute nella delibera n. 88/2011 : i limiti temporali, il rispetto del diritto all’oblio, le responsabilità
  • Risposte ai quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: L’attività Formativa dell’Associazione 2012

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE FARA SABINA 2012

Vedi: Video del corso di formazione


Corso di aggiornamento per la Polizia Municipale del Comune di Cesena

Venerdì 16 dicembre 2011

Comune di Cesena – FC

Sala Consiliare

Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:30

Con il patrocinio Comune di Cesena

Fontana Lazzaro

  • Resp. Servizio Notifiche dell’Unione Colline Matildiche RE
  • Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

 PROGRAMMA:

Procedimento notificatorio per la Polizia Municipale

  • Risposte ai quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

Vedi: L’attività Formativa dell’Associazione 2011


Suap esclusivamente telematico: dietro front?

di Domenico Trombino

 Dal 30 settembre scorso è interamente abrogato il d.P.R. 20.10.1998, n. 447 “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, decorso un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.P.R. 7.9.2010, n. 160 recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133”, per effetto dell& rsquo; art. 12, comma 7, di tale provvedimento.

Non teneva conto dell’annosa precarietà della disciplina dei procedimenti amministrativi e dell’ipersensibilità del Suap ai cambiamenti normativi chi pensava (o sperava) che da tale data si sarebbe stabilizzato il quadro della sua riforma, già messa a dura prova dai forti sussulti registrati dopo la pubblicazione del d.P.R. 160/2010, a causa delle rilevanti modifiche e integrazioni al d.lgs. 7.3.2005, n. 82 e successive modificazioni, codice dell’amministrazione digitale (Cad), introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, delle disposizioni del d.l. 13.5.2011, n. 70, convertito da legge di conversione 12.7.2011, n. 106 (c.d. decreto sviluppo), in particolare gli articoli 5 (Costruzioni private) e 6 (Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici), nonché degli articoli 3 (Abrogazione delle indebit e restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche) e 6 (Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni)del d.l. 13.8.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, da legge 14.9.2011, n. 148 (c.d. manovra economica bis), a voler limitare la disamina agli interventi più rilevanti, e comunque dimenticare le insignificanti e fastidiose circolari ministeriali o interministeriali che si sono succedute nello stesso lasso di tempo, volte a soddisfare l’interesse alla conservazione, o comunque al contenimento della portata delle riforme promosse dallo stesso Governo, il più delle volte dimenticando la gerarchia delle fonti, piuttosto che fornire linee interpretative chiare, come sarebbe stato senz’altro utile.

Ebbene no! Un rantolante Governo Berlusconi ci ha lasciato altri due provvedimenti, pubblicati postumi nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16.11.2011, attraverso i quali ha cercato evidentemente di riconciliarsi con tutti quelli che avevano mal digerito la forte spinta innovatrice inferta ai rapporti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, con la previsione dell’esclusività del canale telematico di comunicazione reciproca: il d.P.C.M. 22.7.2011 recante “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7.3.2005, n. 82 e successive modificazioni”, a firma congiunta, per il Presidente del Consiglio, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e il decreto 10.11.2011 recante “Misure per l’attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, a firma congiunta del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

Quest’ultimo nasce dal citato art. 6del d.l. 13.5.2011, n. 70, convertito con modificazioni da legge 12.7.2011, n. 106, che ha aggiunto il comma 3-bis all’art. 38 del d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133, con il quale, per l’appunto, si demanda ad un decreto interministeriale l’individuazione delle “eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina”.

Si fa evidentemente riferimento ai comuni che non hanno istituito il Suap e a quelli dove questo non risponde ai requisiti di cui all’art. 4, comma 10 del d.P.R. 160/2010, richiesti per l’accreditamento, ergo per evitare la delega alla camera di commercio dell’esercizio delle funzioni. In mancanza d’altro, tuttavia, non possono lasciare indifferenti i comuni “idonei”, quantomeno le disposizioni relative ad aspetti che non sono riconducibili a tali requisiti.

Fra queste, quelle che consentono canali alternativi di comunicazione fra imprese e p.a. – ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, che al primo comma contempla anche il fax – indipendentemente dal possesso della dotazione minima richiesta per certificare l’idoneità del Suap, quella cioè indispensabile per consentire l’automazione dei flussi informativi e l’interscambio dei dati, pur nelle more dell’adozione di soluzioni tecnologiche più adeguate e performanti.

Detto decreto, sul punto di essere emanato, nel mese di settembre, è stato rimesso alla Conferenza unificata.

Nell’attesa è stata emanata la circolare MSN 0001431 P-4.34.11 del 28.9.2011 degli uffici legislativi del Ministro per lo sviluppo economico e del Ministro per semplificazione normativa, che possiamo iscrivere fra gli interventi “salva CCIAA” del Governo, in linea con la stessa disposizione di cui all’art. 6 del d.l. 70/2011, citata in apertura, sulla strada già percorsa dalla circolare del 25 marzo u.s., che apriva alla possibilità di continuare a presentare la documentazione secondo le tradizionali modalità cartacee, in manifesta deroga del d.P.R. 160/2010, sebbene solo nei comuni che non sarebbero stati (ancora) in grado di operare in modalità esclusivamente telematica.

Quanto al d.P.C.M., è opportuno ricordare preliminarmente che il “codice dell’amministrazione digitale” (CAD), uno dei capisaldi del nuovo regolamento Suap, come rileva peraltro dal preambolo normativo del d.P.R. 160/2010, detta in via generale le norme in materia di digitalizzazione dell’attività amministrativa e di gestione informatizzata dei procedimenti.

Sotto il profilo dei rapporti fra p.a. e impresa, nel Cad l’art. 5-bis, in rubrica “Comunicazioni tra imprese ed amministrazioni pubbliche”, sancisce il principio dell’interlocuzione esclusivamente telematica e l’art. 10 lo ribadisce con riferimento allo sportello unico.

Il d.P.C.M. attua la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 5-bis, con riferimento alle modalità indicate al primo comma 5-bis. Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.

L’art. 1 del d.P.C.M. è già molto significativo.

In concreto, una proroga all’1.7.2013 del termine di cui all’art. 12 comma 1, lett. a), del d.P.R. 160/2010, in base al quale l’art. 2, comma 2 (“Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica.”), e l’art. 4, comma 7 (“Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti dell’amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto dall’Allegato tecnico di cui all’articolo 12, comma 5.”), che sanciscono l’esclusività del canale telematico di trasmissione delle pratiche e la loro completa dematerializzazione, sono efficaci dal 29.3.20 11.

Il primo comma dell’art. 2 del d.P.C.M., poi, stabilisce che le amministrazioni centrali, alcune delle quali, non dimentichiamolo, sistematicamente coinvolte nei procedimenti Suap (si pensi fra queste ai Vigili del Fuoco), entro il termine del 30.6.2013, dovranno provvedere alla “completa informatizzazione delle comunicazioni di cui all’art. 1, ossia – stante l’espressa possibilità di utilizzare la posta elettronica certificata di cui all’art. 65, comma 1, lett. c-bis), del CAD, nelle more dell’indicato termine e, successivamente allo stesso, in tutti i casi in cui non sia prevista una modalità diversa (art. 2, comma 2, e art. 3, comma 2) – di là dalla dematerializzazione degli atti e dei documenti, dovranno adottare standard informatici che rendano possibile la compilazione telematica di istanze, dichiarazioni ecc., attraverso campi dinamici, non modulistica statica.

Tutto ciò ove siano già attive alla data di pubblicazione del d.P.C.M. (ex art. 2, comma 2) le procedure informatizzate, altrimenti resta ammissibile anche la forma cartacea sino al 1 luglio 2013, sia per istanze, dichiarazioni, e dati sia per la documentazione allegata (art. 4, comma 2).

Prescrizioni certe, non c’è che dire, al netto però delle contraddizioni fra dette disposizioni del d.P.C.M. e quelle del d.m., pur pubblicati nella medesima Gazzetta Ufficiale: ciò che nel primo è considerato assetto transitorio, come tale ammissibile sino al I luglio 2013, nel secondo è assunto come indice d’inidoneità del Suap, nonché presupposto per il suo commissariamento, ai sensi dell’art. 38, comma 3-bis, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133.

Conseguenze in caso d’inosservanza?

L’art. 5 del d.P.C.M. richiama solo la responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 e ai sensi dell’articolo 12, comma 1-ter, del codice dell’amministrazione digitale, ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa e di quella individuale degli stessi.

Resta, in conclusione, l’ardua valutazione in ordine alla prevalenza di una fonte sull’altra, fra d.P.C.M. e d.P.R. 160/2010.

In base al criterio di specialità, come noto, norma speciale deroga a norma generale.

Codice dell’amministrazione digitale (e relativa normativa di attuazione) e d.P.R. 160/2010 (e il suo allegato tecnico) sono senza dubbio in rapporto genus a species, per cui il secondo prevale sul primo.

Ciononostante, occorre tener presente che l’art. 5-bis, pur nell’ambito di un codice dell’amministrazione digitale (e relativa normativa di attuazione) che detta norme generali in materia di digitalizzazione dell’attività amministrativa e di gestione informatizzata dei procedimenti, guarda alla specialità dei rapporti fra p.a. e impresa, ove giocoforza s’inquadra il Suap e la sua disciplina. In tal senso, possiamo ritenere l’art. 5-bis, e il suo d.P.C.M. attuativo, integranti la lex specialis/statuto dell’impresa di cui al d.P.R. 160/2010, quantomeno sotto il profilo delle interrelazioni fra p.a. e impresa, non certo sotto quello della disciplina di adempimenti e procedimenti, per cui norma successiva deroga a norma precedente.

Dietro front, dunque, sulla telematica come via esclusiva e ritorno/mantenimento del cartaceo: una risposta alle difficoltà d’adeguamento ai rigidi precetti del d.P.R. 160/2010 sin qui emerse, non solo nei comuni?

Pubblicato su “la gazzetta degli enti locali”


Riunione Giunta Esecutiva del 1.12.2011

Ai membri della Giunta Esecutiva
Ai Soci Fondatori

Oggetto: Convocazione Giunta Esecutiva

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione della Giunta Esecutiva che si svolgerà giovedì 1 dicembre 2011 alle ore 15:30 presso il Comune di Ancona – Palazzo Municipale – Largo XXIV Maggio 1, in prima convocazione, e alle ore 17:30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.    Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione;
2.    Organizzazione 4° Convegno Nazionale del 2.03.2012

Leggi: Verbale GE 01 12 2011


Dpcm sull’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale – Processo da completare entro il 1 Luglio 2013

Il processo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione, soprattutto per quel che riguarda gli scambi di documenti con le imprese, dovrà completarsi entro l’1 luglio del 2013. E’ quanto stabilisce il Dpcm sull’attuazione del Codice dell’amministrazione digitale, . Il decreto prevede, inoltre, una stretta sulle retribuzioni di risultato negli uffici che ritardano ad adeguarsi, dato che la mancata attivazione dei cronoprogrammi previsti sempre dal decreto peserà negativamente sulla valutazione della performance organizzativa e individuale.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 267 del 16-11-2011

Leggi: Dpcm attuazione CAD


Cartella esattoriale illegittima? Le spese le paga insieme al Comune anche Equitalia.

Nel caso che la cartella esattoriale sia illegittima emesso a seguito di ruolo su tributi locali, Equitalia deve farsi carico delle spese processuali insieme al Comune. Lo ha stabilito la terza sezione civile della Corte con sentenza n.23459/2011.
Secondo la ricostruzione della vicenda, il Tribunale di Roma aveva accolto l’appello proposto da un contribuente nei confronti di Equitalia e del Comune di Roma avverso la sentenza del giudice di pace della stessa città e, in riforma di quest’ultima sentenza, aveva dichiarato la nullità della cartella esattoriale impugnata, condannando la citata Equitalia, in solido con il Comune di Roma, alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
Su ricorso per cassazione proposto da Equitalia, al fine di ottenere l’annullamento della decisione impugnata limitatamente alla disposta condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi della controversia, la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, ha spiegato che “secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (…), la soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni – di merito o processuali – che l’abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa, oltre che delle rispettive posizioni processuali assunte da più convenuti ritenuti passivamente legittimati (…). “La statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito – ha aggiunto la Corte – è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall’art. 91 c.p.c., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa o nel caso di compensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea, mentre in ogni altro caso e, in particolare, ove il giudice, pur se in assenza di qualsiasi motivazione, le abbia poste a carico del soccombente, anche disattendendone l’espressa sollecitazione a disporne la compensazione, la statuizione è insindacabile in sede di legittimità, stante l’assenza di un dovere del giudice di motivare il provvedimento adottato, senza che al riguardo siano configurabili dubbi di illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 111 Cost”.

Leggi: Corte di Cassazione, sentenza n .23459 depositata il 10 novembre 2011


Cass. civ. Sez. VI, Ord., (ud. 14-10-2011) 10-11-2011, n. 23459

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA GERIT s.p.a. – Agente della Riscossione per la Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. PURI PAOLO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via XXIV Maggio, n. 43;

– ricorrente –

contro

V.P., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. VALCHERA MANLIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via del Pozzetto, n. 117;

– controricorrente –

e COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 24942 del 2009, depositata il 1 dicembre 2009 (non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito l’Avv. Paolo Puri per la ricorrente;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VIOLA ALFREDO POMPEO, che ha concluso: “nulla osserva”.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 20 aprile 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Con sentenza n. 24942 del 2009 (depositata il 1 dicembre 2009) il Tribunale di Roma accoglieva l’appello proposto da V.P. nei confronti della s.p.a. Equitalia Gerit e del Comune di Roma avverso la sentenza n. 3987/2007 del Giudice di pace di quella stessa città e, in riforma di quest’ultima sentenza, dichiarava la nullità della cartella esattoriale impugnata, condannava la citata Equitalia (subentrata alla MPS) a restituire all’appellante la somma di Euro 251,24 (quale importo corrisposto dal V. in dipendenza di preavviso di fermo amministrativo) e condanna la stessa società, in solido con il Comune di Roma, alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.

La suddetta s.p.a. Equitalia Gerit ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 6 settembre 2009 e depositato il 20 settembre successivo) nei riguardi della richiamata sentenza di appello (non notificata) formulando tre motivi, evidenziando, in via preliminare, che il ricorso nella sede di legittimità era stato formulato al fine di ottenere l’annullamento della decisione impugnata limitatamente alla disposta sua condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi della controversia. Con il primo motivo ha censurato la sentenza impugnata assumendone la nullità nella parte relativa alla condanna alle spese di giudizio di essa società quale concessionario della riscossione per violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione agli artt. 3, 24 e 24 Cost. (avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Con il secondo motivo la società ricorrente ha censurato la menzionata sentenza del Tribunale capitolino per insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il terzo motivo la stessa ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna alle spese del Concessionario della riscossione per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, degli artt. 201 e 206 C.d.S., e con riferimento all’art. 3 Cost., (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).

Si è costituito in questa fase con controricorso l’intimato V.P., instando per il rigetto del ricorso, mentre non ha svolto attività difensiva l’altro intimato Comune di Roma.

Ritiene il relatore che sembrano sussistere, nella specie, le condizioni per la ravvisare la manifesta infondatezza del proposto ricorso con riferimento a tutti e tre i motivi formulati.

Si deve, in linea preliminare, rilevare che, con i tre formulati motivi, la società ricorrente, senza avanzare alcuna specifica censura avverso la pronuncia di accoglimento nel merito della domanda del V. da parte del Tribunale di Roma (anche con riguardo alla domanda di restituzione della sanzione indebitamente pagata), ha inteso contestare la legittimità della sua condanna alle spese, in via solidale con il Comune di Roma, sul presupposto della sua erronea ritenuta soccombenza in relazione al motivo per cui l’appello era stato accolto, riferibile ad un comportamento omissivo esclusivo del suddetto Comune.

Con riferimento al primo e al terzo motivo – che possono essere esaminati congiuntamente – si osserva che, sulla scorta dei sei motivi di ricorso dedotti originariamente con il ricorso dinanzi al giudice di pace, era stato richiesto l’annullamento della cartella esattoriale e della relativa ingiunzione di pagamento, sulla scorta di comportamenti asseriti come illegittimi posti in essere sia dal Comune di Roma e che dal Concessionario esattoriale, i quali, perciò, erano stati evocati in giudizio entrambi, ciascuno per il rispettivo titolo e per la conseguente conformazione all’eventuale pronuncia di annullamento domandata, con la loro necessaria partecipazione all’instaurato giudizio. In dipendenza del successivo sviluppo in secondo grado, l’attuale controricorrente aveva proposto anche la domanda restitutoria nei confronti della società Equitalia con riguardo all’importo corrisposto per la sanzione (al fine di evitare il fermo amministrativo) ove ritenuta illegittima, domanda questa che il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata in questa sede, ha accolto nei confronti della suddetta società oltre a quella principale di annullamento della cartella impugnata. Orbene, sulla scorta dell’impostazione della domanda originaria e del contenuto dell’appello in relazione allo svolgimento della vicenda processuale, non può mettersi in dubbio che il concessionario esattoriale fosse legittimato passivo nella introdotta controversia, avendo, peraltro, questa Corte (v. Cass. n. 24154/2007) statuito che, in sede di opposizione a cartella esattoriale, emessa per il pagamento di sanzione amministrativa, è consentito all’intimato, qualora si deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione o dell’ordinanza – ingiunzione irrogativa della sanzione, contestare per la prima volta la validità del titolo esecutivo, onde, in tal caso al soggetto esattore deve riconoscersi, insieme all’ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva, con la conseguenza che l’opposizione deve essere proposta anche nei confronti del medesimo esattore, che ha emesso la cartella esattoriale ed al quale va riconosciuto l’interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell’opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l’ente, che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 27, (specificandosi che, trattandosi d’ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo). Alla stregua di tale considerazione e della posizione da riconoscersi alla società concessionaria dei servizio di esattoria, oltre che della condotta dalla medesima tenuta con riguardo all’intrapresa procedura del preavviso di fermo che aveva indotto – pur in pendenza di opposizione giudiziale – il V. a pagare la sanzione, è indubbio, indipendentemente dalla circostanza che la domanda principale di annullamento sia stata accolta per omissioni pregresse riconducibili all’altro convenuto Comune di Roma riferibili alla notificazione del verbale di accertamento, che la società oggi ricorrente abbia comunque resistito al giudizio (adottando anche una condotta extraprocessuale ulteriormente lesiva della sfera giuridica dell’ingiunto), facendo valere ragioni contrarie a quelle del ricorrente in primo grado e poi appellante, risultando specificamente soccombente sulla indicata domanda restitutoria accolta in sede di gravame (indipendentemente dalla correttezza o meno di tale statuizione quanto all’individuazione del soggetto passivamente legittimato, non valutabile in questa sede per effetto della mancata impugnazione sul punto della decisione del Tribunale di Roma). Del resto è risaputo che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 19456/2008 e Cass. n. 20335/2004), la soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni – di merito o processuali – che l’abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa, oltre che delle rispettive posizioni processuali assunte da più convenuti ritenuti passivamente legittimati. Alla luce delle argomentazioni che precedono le violazioni dedotte con il primo e terzo motivo non sembrano sussistenti.

Con il secondo motivo risulta prospettato un vizio motivazionale della sentenza impugnata con riferimento alla rilevata soccombenza della società ricorrente ritenuta ingiusta in relazione all’intervenuto accoglimento dell’appello per una condotta omissiva ricollegabile esclusivamente al Comune di Roma.

Come si è già visto, però, la condanna alle spese in via solidale della società concessionaria (odierna ricorrente), disposta in sede di gravame, appare come una logica conseguenza dei principi precedentemente esposti e, quindi, come una conseguenza della condotta processuale ed extraprocessuale della stessa, nonchè quale effetto ineludibile della pronuncia (incontestata sul punto) di condanna della medesima Equitalia Gerit s.p.a. in proprio alla restituzione di quanto indebitamente percetto in virtù dell’illegittima sanzione irrogata al V. e della conseguente esecuzione esattoriale intrapresa in suo danno. Pertanto, avendo il giudice di appello, accolto l’impugnazione nei confronti di entrambi gli appellanti, esso ha fatto corretta applicazione del principio generale della soccombenza previsto dall’art. 91 c.p.c., senza necessità di dover adottare in proposito una specifica motivazione.

Oltretutto, in tema di spese processuali, la giurisprudenza essenzialmente consolidata ha precisato che la, statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall’art. 91 c.p.c., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa o nel caso di compensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea, mentre in ogni altro caso e, in particolare, ove il giudice, pur se in assenza di qualsiasi motivazione, le abbia poste a carico del soccombente, anche disattendendone l’espressa sollecitazione a disporne la compensazione, la statuizione è insindacabile in sede di legittimità, stante l’assenza di un dovere del giudice di motivare il provvedimento adottato, senza che al riguardo siano configurabili dubbi di illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 111 Cost..

In definitiva, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., ravvisandosi la possibile manifesta infondatezza del ricorso con riferimento a tutti e tre i motivi formulati”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, non cogliendo nel segno le deduzioni reiterate nella memoria difensiva dalla società ricorrente e dal suo difensore in sede di adunanza camerale, dovendosi riconfermare, in relazione alle argomentazioni compiutamente evidenziate nella suddetta relazione, la sussistenza della legittimazione passiva della stessa società concessionaria del servizio esattoriale (come, peraltro, sostenuto dalla più recente giurisprudenza di questa Corte) e l’emergenza della sua soccombenza con riferimento all’oggetto complessivo della controversia e al suo esito finale, culminato nella sentenza di appello con la quale è stata accolta una specifica domanda anche nei confronti della medesima odierna ricorrente;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese della presente fase in favore del controricorrente V.P., che si liquidano come in dispositivo, mentre non bisogna adottare alcuna statuizione al riguardo con riferimento alla posizione dell’altro intimato Comune di Roma, non costituitosi in questa fase.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore del controricorrente V.P., che si liquidano in complessivi Euro 500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011


Corso di Formazione su documento informatico e Albo On line – Ancona Giovedì 1.12.2011

Giovedì 1 dicembre 2011

Comune di Ancona

Sala videoconferenze della Ragioneria

Via Frediani 12

Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 16:30

Con il patrocinio Comune di Ancona

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 170,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2010 con rinnovo anno 2011 già pagato al 15.01.2011. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 220,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2012 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 320,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Ancona 2- 2011
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Pigliapoco Stefano

Professore II fascia

Dip.to di istituzioni economiche e finanziarie dell’Università di Macerata

PROGRAMMA:

  • Il nuovo codice dell’amministrazione digitale: principali novità, obblighi per le pubbliche amministrazioni, sanzioni e premialità
  • Documento informatico: normativa e valore giuridico, firme elettroniche, presentazione di istanze e dichiarazioni per via telematica
  • Posta elettronica certificata: modalità operative, normativa e valore giuridico, obblighi per le imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti
  • Casella certificata del cittadino (postacertificat@): modalità operative, normativa e valore giuridico, notifica di atti informatici per via telematica
  • Albo on-line: normativa e valore giuridico, pubblicazione di documenti originali analogici (cartacei) attraverso processi di digitalizzazione
  • Tutela della riservatezza, trasparenza, pubblicità e accesso: linee guida in materia di trattamento dei dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione su Web di documenti amministrativi
  • Sistema informatico di gestione dell’albo on-line
  • Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

Vedi: L’attività Formativa dell’Associazione 2011

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE CORSO ANCONA 2011

Iscrizione online


Linee guida per i siti Web

Linee guida per i siti Web pubblicate da Forum P.A.. Si segnala che nelle pagine 105 e seguenti ( fino a 117) è contenuto il vademecum per la pubblicazione dei documenti nell’albo on line.
Leggi: Linee guida per i siti web della PA 2011

Corso di aggiornamento – Cesena (FC) 25.11.2011

Venerdì 25 novembre 2011

Comune di Cesena – FC

Sala Consiliare

Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Con il patrocinio Comune di Cesena

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 155,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2010 con rinnovo anno 2011 già pagato al 15.01.2011. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 205,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2012 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 275,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti
Causale: Corso Cesena – 2011
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.
(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.
I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Asirelli Corrado

  • Resp. Servizio Notifiche del Comune di Cesena (FC)
  • Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.
  • Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Il Messo Comunale

  • Obblighi e competenze e responsabilità
  • Qualifica soggettiva di pubblico ufficiale (art. 357, c.p.)

Il procedimento di notificazione:

  • Art. 137 c.p.c: il rispetto della privacy nel procedimento di notificazione
  • Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
  • Notificazione nella residenza, dimora e domicilio
  • L’art. 139 c.p.c. e criteri presenziali
  • Concetto di dimora, residenza e domicilio
  • Notifica a persone diverse dal destinatario (familiari, addetti alla casa o all’ufficio)
  • Notificazione in caso di irreperibilità o di rifiuto a ricevere la copia dell’atto (art. 140 c.p.c) e l’interpretazione della giurisprudenza: le novità alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale (gennaio 2010)
  • Notificazione presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c)
  • Notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella repubblica (art. 142 c.p.c.)
  • Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.)
  • Notificazioni alle amministrazioni statali (art. 144 c.p.c.)
  • Notificazione alle persone giuridiche (art. 145 c.p.c) e novità introdotte dalla L. 263/2005 : analisi delle pronunce giurisprudenziali in tema di notificazione a persone giuridiche
  • Il ritiro degli atti presso la casa comunale (da parte di terzi e intestatari)

La notificazione a mezzo del servizio postale

  • Attività del messo e attività dell’ufficiale postale: ambito di applicazione della L. 890/82 – Analisi delle diverse casistiche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali
  • Le modifiche all’art. 149 c.p.c.
  • Il nuovo art. 149 bis c.p.c e la notificazione a mezzo posta elettronica
  • La notificazione delle violazioni al Codice della Strada: le novità introdotte dall’art. 36 della L. 120/2010 ” Disposizioni in materia di sicurezza stradale”
  • Soggetti – I nuovi termini per le notifiche – Validità delle notificazioni

La notificazione degli atti tributari

  • Normativa speciale prevista dal D.P.R. 600/1973
  • L’ art. 60 D.P.R. 600/1973 dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, c. 1 del D.L. 40/2010 convertito in L. 73/2010, dall’art. 38 del D.L. 78/2010 conv. In L. 122/2010
  • Le disposizioni introdotte dalla L. 296/2006: l’art. 1, comma 158 – 160 della Legge Finanziaria 2007 (individuazione dei soggetti che possono procedere alla notificazione degli atti di accertamento dei tributi locali e degli atti di invito al pagamento di entrate extratributarie di Comuni e Province e relative problematiche)

EVOLUZIONE DELLA FIGURA DEL MESSO IN SENSO “DIGITALE”

La pubblicazione di atti e documenti all’albo on line

  • Le novità introdotte dall’art. 32 della L. 69/2009: la pubblicazione legale sul sito web a partire dal 1 gennaio 2011 – Aspetti problematici
  • Il Nuovo Codice dell’Amministrazione digitale: cosa pubblicare all’albo, originali e copia, il valore del pdf
  • La trasmissione informatica di documenti: le modifiche apportate agli art. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 82/2005
  • La referta di pubblicazione all’albo on line: che può firmare ma, soprattutto, come firmare – Le modifiche introdotte dall’art. 1 del D. Lgs. 235/2010: la firma elettronica
  • Le recentissime novità in materia di posta elettronica certificata e l’introduzione dell’art. 149 bis del c.p.c. ovvero la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata
  • Le problematiche conseguenti alla modifiche apportate all’art. 26 del DPR 602/1973: la notifica delle cartelle esattoriali a mezzo PEC
  • Le raccomandazioni del Garante privacy contenute nella delibera n. 88/2011 : i limiti temporali, il rispetto del diritto all’oblio, le responsabilità
  • Risposte ai quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: L’attività Formativa dell’Associazione 2011

Scarica: MODULO DI PARTECIPAZIONE Cesena 2011

Vedi: Video del corso di formazione

Iscrizione online


La notifica effettuata presso l’abitazione di chi è andato a vivere in una Casa di Riposo è valida

Anche se il destinatario di una notifica è andato a vivere in una casa per anziani la notifica può essere validamente eseguita presso la sua abitazione. Secondo il giudizio della Corte di Cassazione, il ricovero in una casa di riposo non implica in sé il trasferimento di domicilio perché tale trasferimento richiede una scelta volontaria. Nella parte motiva della sentenza la sesta sezione penale ha spiegato che il domicilio individua il luogo ove la persona, alla cui volontà occorre avere principalmente riguardo, ha stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, sicché riguarda la generalità dei rapporti del soggetto – non solo economici, ma anche morali, sociali e familiari – che va desunta alla stregua di tutti gli elementi di fatto dai quali, direttamente o indirettamente, risultino la presenza di tale complesso di rapporti in quel determinato luogo e il carattere principale attribuitogli dall’interessato, a prescindere dalla dimora o dalla presenza effettiva ivi dello stesso pertanto, al di ritenere verificatosi un trasferimento del domicilio, debbano risultare inequivocabilmente accertati sia il concreto spostamento da un luogo all’altro del detto centro di riferimento dei complesso dei rapporti, sia l’effettiva volontà della persona d’operarlo. Gli Ermellini, cassando la sentenza di merito e rinviandola ai giudici territoriali per un nuovo giudizio, hanno così deciso il ricorso affermando il principio secondo il quale non può essere dichiarata automaticamente nulla la notifica ex articolo 303, comma 2, c.p.c. effettuata all’indirizzo di casa dell’anziana che si è trasferita in una casa per anziani, ben potendo la destinataria conservare all’originario recapito il centro dei propri interessi specialmente laddove l’interessata abbia mostrato di avere contezza di precedenti comunicazioni effettuate al medesimo indirizzo.

Consulta il testo della sentenza della Corte Cassazione 21370-2011  depositata il 15 ottobre 2011


Circolare Ministero della Giustizia 22/9/2011 prot. 124042

Notifiche di atti in materia civile e commerciale ai sensi del Reg. (CE) n. 1393/2007

Con riferimento ai rapporti tra il regolamento (CE) n. 1393/2007 e le norme di diritto internazionale privato italiano in materia di notificazione di atti giudiziari all’estero, si segnala quanto segue.

Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 ha introdotto in ambito comunitario disposizioni uniformi in materia di notificazioni e comunicazioni negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

L’ambito di applicazione del regolamento è determinato dall’articolo 1, par. 1, secondo cui “Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario”.

L’articolo 4 del regolamento stabilisce che “gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente tra gli organi designati dall’articolo 2”, cioè dall’organo competente per la trasmissione degli atti che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro (c.d. organo mittente) e l’organo competente per la ricezione degli atti provenienti da un altro Stato membro (c.d. organo ricevente).

Scopo di tale disposizione – che realizza un’armonizzazione delle regole in materia di notificazioni transnazionali nello spazio giudiziario europeo – è quello di eliminare le formalità previste dalla legislazione dei singoli Stati membri in materia di notificazione degli atti giudiziari all’estero (coerentemente con quanto stabilito nel considerando 6, secondo cui “l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari in materia civile esigono che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra gli organi locali designati dagli Stati membri”).

Ciò premesso, si deve pertanto ritenere che l’articolo 7, par. 1 del regolamento – nella parte in cui stabilisce che “L’organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto secondo la legge dello Stato membro richiesto” – non rinvia alle norme nazionali di diritto internazionale privato che regolano in ciascuno Stato membro la notificazione degli atti giudiziari all’estero, ma si limita a richiamare le disposizioni processuali sulla notificazione degli atti giudiziari all’interno dello Stato membro in cui la notificazione deve essere eseguita (ad es. le disposizioni sui mezzi utilizzabili per la notificazione dell’atto, quelle sul tempo delle notificazioni, ecc.).

Scopo del regolamento è cioè quello di eliminare le formalità che, in base alla legislazione di ciascuno Stato membro, devono essere eseguite in occasione della notificazione di un atto giudiziario all’estero o proveniente dall’estero.

Resta fermo il fatto che, dopo che l’atto è stato trasmesso allo Stato membro in cui esso deve essere notificato, la notifica al destinatario dell’atto è regolata dalle disposizioni che regolano la notificazione degli atti giudiziari all’interno di quello Stato.

Una diversa interpretazione dell’articolo 7, par. 1 cit. si tradurrebbe in una interpretatio abrogans del regolamento, dal momento che la notificazione degli atti giudiziari nello spazio giudiziario europeo continuerebbe ad essere regolata (mediante il meccanismo di rinvio contenuto nella norma) dalle disposizioni di diritto internazionale privato di ciascuno Stato membro.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve pertanto ritenere che l’articolo 71 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (nella parte in cui disciplina la notificazione di atti giudiziari provenienti dall’estero, prevedendo che essa debba essere preventivamente autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione deve essere eseguita) non si applica quando l’atto da notificare proviene da uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi del regolamento 1393/2007.

È utile ricordare, al riguardo, che il regolamento (CE) n. 1393/2007 si applica anche alla Danimarca ai sensi dell’articolo 3, par. 2 dell’Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale concluso con decisione 2006/326/CE del Consiglio.


Accertamenti esecutivi dal primo ottobre: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di precisazioni e di chiarimenti, anche mediante una nota diretta agli Uffici periferici, riguardo agli atti di accertamento, esecutivi a partire dal 1° ottobre 2011.

Leggi: Avviso di accertamento 2011 Circolare Agenzia delle Entrate


Tessera sanitaria, codice fiscale e carta dei servizi in una sola smart card

In occasione del rinnovo delle tessere sanitarie in scadenza, le Regioni e le province Autonome potranno richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze, di consegnare ai propri assistiti la Tessera sanitaria integrata nella Carta nazionale dei servizi (TS-CNS).

Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2011, è stato pubblicato il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione del 20 giugno 2011, recante le modalità di “Assorbimento della Tessera Sanitaria nella Carta nazionale dei servizi”, che oltre a contenere specifiche caratteristiche tecniche e strutturali della card, regola tutte le norme procedurali necessarie alla richiesta del passaggio.

Obiettivo del decreto è consentire ad ogni Regione di diffondere sul territorio di competenza uno strumento sicuro per l’accesso dei cittadini ai servizi in rete riguardanti la sanità, gli Enti Locali, la scuola, il fisco, la mobilità, per i quali sia necessaria l’autenticazione informatica.

La TS-CNS, infatti, è una tessera che, oltre a mantenere le funzioni già presenti sulla quella già in uso (Tessera Sanitaria per l’accesso alle prestazioni sanitarie, codice fiscale e TEAM-Tessera Europea di Assicurazione Malattia), permette di accedere alla componente CNS grazie alla presenza di un microchip incorporato sulla tessera stessa e all’utilizzo dei codici personali (codice Pin e Puk) successivamente rilasciati dalla Regione.
Inserendo la TS-CNS nell’apposito lettore di smart card collegato al proprio PC, oppure presso gli sportelli polifunzionali dislocati sul territorio, l’assistito potrà accedere ai dati sanitari presenti nel proprio Fascicolo sanitario elettronico, effettuare richieste di certificazioni e prestazioni, pagamenti sicuri dei servizi pubblici, accesso ai referti medici, scegliere/revocare il medico di base ed altro ancora.

Il decreto recepisce le modalità operative già sperimentate dalle Regioni Lombardia, Sicilia e Friuli Venezia Giulia e definisce uno schema di attuazione generale che consente a tutte le Regioni di procedere in modo analogo.

A seguito dell’accordo con il Ministero, le Regioni dovranno sottoscrivere con l’Agenzia delle Entrate un’apposita convenzione allo scopo di garantire la validità della TS-CNS in sostituzione del tesserino del Codice fiscale. Inoltre, dovranno

  1. predisporre un sistema di gestione delle tessere conforme ai requisiti stabiliti dal decreto e, in particolare dall’allegato 2, che garantisca “almeno” tre funzionalità: richiesta «attivazione carta»; richiesta «modifica stato carta»; richiesta «storia e dettagli della carta».
  2. garantire, nell’ambito dei processi di erogazione dei servizi regionali accessibili tramite la componente CNS, il rispetto dei requisiti tecnologici richiesti dalla normativa vigente e in particolare dall’allegato 1 al decreto.

Linee guida per i siti web della P.A.

Le “Linee guida per i siti web della PA” sono lo strumento per il miglioramento continuo della qualità dei siti web pubblici.

Le Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni, previste dall’art. 4 della Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 26 novembre 2009, n. 8, intendono suggerire alle PA criteri e strumenti per la riduzione dei siti web pubblici obsoleti e per il miglioramento di quelli attivi, in termini di principi generali, modalità di gestione e aggiornamento, contenuti minimi. A tal fine, le Linee guida sono finalizzate a delineare gli aspetti fondamentali del processo di sviluppo progressivo dei servizi online e di offerta di informazioni di qualità rivolte al cittadino, che deve contraddistinguere ogni pubblica amministrazione.

Indirizzate a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all’art. 117 della Costituzione, le Linee guida intendono rappresentare uno strumento agile e fruibile, ad uso non esclusivo degli “addetti ai lavori”. Secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 8/2009, le Linee guida  sono oggetto di revisione almeno annuale, al fine di garantire alle pubbliche amministrazioni un continuo aggiornamento normativo e un costante supporto tecnico-operativo.

Questo documento rappresenta la versione definitiva delle Linee guida aggiornate per il 2011, risultato della fase di consultazione pubblica, durata due mesi e condotta attraverso un Forum di discussione pubblicato sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (www.innovazionepa.gov.it), con l’obiettivo di coinvolgere tutti gli stakeholder interessati. I riscontri e le indicazioni pervenuti durante la fase di condivisione e confronto sono stati utilizzati per la revisione del documento preliminare pubblicato a maggio.

I contenuti delle Linee guida siti web delle PA 2011, organizzati in sei capitoli secondo la struttura adottata nell’edizione precedente e integrati con novità tecnico-operative e normative, sono di seguito descritti:

  • il primo Capitolo definisce i destinatari delle Linee guida e illustra sinteticamente i riferimenti normativi più rilevanti. Questa sezione – modificata e integrata rispetto alle modifiche introdotte al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) dal Decreto legislativo n. 235/2010, alle novità apportate dalle Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche-CiVIT (Delibera n. 105/2010), dalle Linee guida emanate dal Garante della Privacy in materia di trattamento  di  dati  personali  contenuti anche in atti  e  documenti  amministrativi  effettuato  da  soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web (Deliberazione del 2 marzo 2011), dal c.d. “Decreto sviluppo” (Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito nella Legge n. 106 del 12 luglio 2011) – richiama i principi generali ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche nella attuazione degli indirizzi contenuti nella Direttiva n. 8/2009;
  • il secondo Capitolo identifica i possibili interventi da realizzare, sulla base delle diverse tipologie di siti web pubblici (istituzionali o tematici);
  • il terzo Capitolo è dedicato a descrivere i passi essenziali del processo di razionalizzazione dei contenuti e di riduzione dei siti web obsoleti, con lo scopo di fornire uno schema logico di partenza attraverso cui ogni pubblica amministrazione può pianificare le attività necessarie;
  • il quarto Capitolo propone criteri di indirizzo per accompagnare le pubbliche amministrazioni nel percorso di miglioramento costante della qualità dei propri siti web, richiamando principi chiave, requisiti essenziali (aggiornati rispetto alle novità introdotte dalla Delibera CiVIT n. 105/2010) e processi fondamentali, con particolare attenzione all’iscrizione al dominio “.gov.it”, ai temi dell’accessibilità e alla gestione dei contenuti tramite Content Management System (CMS);
  • il quinto Capitolo indica criteri e strumenti per il trattamento dei dati e della documentazione pubblica, offrendo esempi di sperimentazioni (es. Italian Open Data Licence – IODL);
  • il sesto Capitolo illustra orientamenti e principi generali utili a offrire elementi di indirizzo per le pubbliche amministrazioni interessate a confrontarsi su temi innovativi come la valutazione da parte degli utenti, il benchmark tra amministrazioni, il confronto e l’interazione dei cittadini. Il testo, aggiorna circa la funzione di “accessibile.gov.it”, specifica alcuni aspetti metodologici di valutazione dei siti web delle PA, dà conto dei principi sanciti nel testo del “nuovo CAD”, richiamando inoltre gli elementi di novità introdotti in tema di partecipazione con le Delibere CiVIT n. 89/2010 e n. 105/2010.

Ad integrazione del documento, nell’Appendice “Contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici” è descritto in dettaglio un insieme di contenuti minimi per un sito istituzionale pubblico.

Coerentemente al dettato della Direttiva n. 8/2009, le Linee guida sono corredate da Vademecum di approfondimento che verranno progressivamente pubblicati e aggiornati, allo scopo di fornire alle pubbliche amministrazioni, con continuità e dettaglio, indicazioni e criteri guida su specifici temi innovativi, aspetti tecnico-operativi, normativi e sulle modalità di razionalizzazione, dismissione, gestione, sviluppo e diffusione dei siti web delle PA.

Gli approfondimenti proposti per il 2010 sono stati raccolti nel documento Vademecum “Indicazioni operative per la costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti web delle PA”:

  • Componenti funzionali per la costruzione dei siti web delle PA: suggerisce un modello per la strutturazione dei siti web pubblici, distinguendo tra le differenti tipologie di servizi, con lo scopo di fornire alle pubbliche amministrazioni criteri per l’individuazione delle categorie applicabili al proprio dominio;
  • Criteri per lo sviluppo e la gestione dei siti web delle PA: fornisce raccomandazioni per la realizzazione e la gestione dei siti web delle pubbliche amministrazioni, proponendo l’adozione di un approccio metodologico basato sul ciclo di vita di un progetto;
  • Ruoli coinvolti nello sviluppo e nella gestione dei siti web delle PA: specifica il ruolo della figura a cui, all’interno dell’amministrazione, è attribuita la responsabilità del procedimento di pubblicazione dei contenuti del sito, delineandone funzioni e compiti, in coordinamento con altre risorse strategiche.

Al momento della pubblicazione, le presenti Linee guida 2011 sono integrate dai seguenti Vademecum:

  • Regolamento di gestione e di assegnazione dei nomi nel dominio “.gov.it”;
  • Modalità di pubblicazione dei documenti nell’Albo on line.

Leggi:

Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni

Vademecum 2011: assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel sdl.gov.it

Vademecum 2011: modalita di pubblicazione dei documenti nell albo online