Corso di Aggiornamento Cesena 13-14 ottobre 2008

Prosegue il percorso di formazione nell’ambito del “Progetto di valorizzazione del Messo comunale” che coinvolge molte Regioni d’Italia.

Corso di Aggiornamento per Messi Notificatori

Lunedì 13 ottobre 2008
Orario: 9:00 – 13:00 = 14:30 – 17:00

Martedì 14 ottobre 2008
Orario: 9:00 – 13:00

Comune di Cesena (FC)

Municipio

Sala Consiliare

Piazza del Popolo 10

Con il patrocinio del Comune di Cesena

Quote di partecipazione al corso:
Soci A.N.N.A.: € 130,00 (Iscritti alla data del 31.12.2007 con rinnovo anno 2008 al 29.02.2008. Sono esclusi i dipendenti di Enti e Comuni associati che non sono iscritti individualmente.) (*) (**)
Non iscritti ad A.N.N.A.: € 170,00 la quota è comprensiva dell’iscrizione al Corso più l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2008 oltre all’assicurazione per colpa grave(*) (**)
Solo frequenza al Corso: € 230,00 oltre I.V.A (*) (**)

La quota di iscrizione dovrà essere versata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:
Conto Corrente Postale n. 55115356
Conto Corrente Bancario:
Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane])

Intestato a:
Associazione Nazionale Notifiche Atti
Codice fiscale: 93164240231
P.IVA: 03558920231

Causale: Corso Cesena 2008
(*) Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni,

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.
L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo articolo a cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso e l’invio via fax del modulo di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:
Asirelli Corrado

Responsabile Messi comunali del Comune di Cesena

PROGRAMMA

Nozioni generali

“Cos’è” una notifica

La copia conforme all’originale

Richiedente – intermediario e consegnatario/destinatario

Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale

Tempi e luoghi delle notificazioni

Nullità delle notificazioni

Le responsabilità del Messo Notificatore

Modifiche effettuate dall’art. 174 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)

Il procedimento di notificazione

La relata di notifica – valore della stessa

La notifica a mani proprie

Le notifiche “tramite” terzi

Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei “terzi”

Le notifiche agli “assenti”

I “vari” momenti di perfezionamento della notifica

Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio delle notifiche

Deposito degli atti nella Casa Comunale

Le notifiche previste dall’art. 14 della L. 689/1981

Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.

Le notifiche previste dall’art. 6 della L. 241/1990

Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)

Le notifiche attraverso il servizio postale

Le notifiche dei tributi locali

Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973

Le novità della legge finanziaria per il 2007

(L. 27/12/2006 n. 296). L’individuazione dei messi notificatori ivi previsti

Le novità dell’art. 36 della legge 31/2008 che ha convertito in legge il D.L. 248/2007 (decreto milleproroghe).

L’obbligatorietà dei corsi abilitanti

Richiesta rimborso trimestrale delle notifiche (L. 03/08/1999 n. 265 e DM 03/10/2006 n. 254)

Presentazione modulistica e casi pratici.

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le seguenti ultime novità in materia di notificazioni

D. Lgs 196/2003 (Privacy)
D. L. 14/03/2005 n. 35 convertito nella L. 14/05/2005 n. 80 (Notifiche postali)
L. 28/12/2005 n. 263 ( art 2) (Modifiche C.P.C.)
D. L. 30/12/2005 n. 271 (art 2) – non convertito (ma sostituito dalla L. 23/02/2006 n. 51 – art 39 quater) (Decorrenza Modifiche C.P.C.)
D. L. 04/07/2006 n. 223 convertito nella L. 04/08/2006 n. 248 (art. 37 comma 27) (Modifiche Notifiche Fiscali)
L. 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007 – art. 1 commi 158-159-160)(Messo “aggiuntivo”)

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line su questo sito web nell’area “Attività” a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.


Riunione Giunta Esecutiva del 2.07.2008

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione della Giunta Esecutiva che si svolgerà mercoledì 2 luglio 2008. alle ore 11:00 presso l’Hotel Re Enzo – Via Santa Croce 26 – Bologna (tel. 051.523322), in prima convocazione, e alle ore 14:30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione;
2. Definizione criteri legge delega relativi al «Testo Unico delle Notifiche»;
3. Varie ed eventuali

Leggi: Verbale GE 02 07 2008


Corso di Aggiornamento per Agenti di Polizia Municipale. Ascoli Piceno 1 ottobre 2008

Prosegue il percorso di formazione nell’ambito del “Progetto di valorizzazione del Messo comunale” che coinvolge molte Regioni d’Italia.

Corso di Aggiornamento per la Polizia Municipale

Mercoledì 1 ottobre 2008
Orario 9:00 – 13:00 = 14:30 – 17:00

Comune di Ascoli Piceno (AP)

Palazzo dei Capitani

Sala dei Savi

Piazza del Popolo

Con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno

Quote di partecipazione al corso:
Soci A.N.N.A.: € 130,00 (Iscritti alla data del 31.12.2007 con rinnovo anno 2008 al 29.02.2008) (*) (**)
Non iscritti ad A.N.N.A.: € 170,00 la quota è comprensiva dell’iscrizione al Corso pi? l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2008 oltre all’assicurazione per colpa grave(*) (**)
Solo frequenza al Corso: € 230,00 oltre I.V.A (*) (**)

La quota di iscrizione dovrà essere versata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:
Conto Corrente Postale n. 55115356
Conto Corrente Bancario:
Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane])

Intestato a:
Associazione Nazionale Notifiche Atti
Codice fiscale: 93164240231
P.IVA: 03558920231

Causale: Corso Ascoli 2008
(*) Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni,

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.
L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo articolo a cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso e l’invio via fax del modulo di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:
Commissario Capo Lazzaro Fontana

Comandante del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale
di Quattro Castella ed Albinea
Capo Settore Ufficio Messi Notificatori

PROGRAMMA

Le notifiche penali

Organi e forma delle notificazioni penali

Contenuto della notifica

Relata di notifica

Notifiche all’imputato non detenuto

Notificazioni ad altri soggetti “coinvolti” nel processo penale

Notificazioni a mezzo posta

Notifiche urgenti

Notificazioni richieste dalle parti private

Forme particolari di notificazione

Notifiche disposte dal Giudice

Notifiche disposte dal Pubblico Ministero

Dichiarazione ed Elezione domicilio

Notificazioni “ai temporaneamente assenti”

Ulteriori accessi per le notificazioni (art. 59 norme di att. C.P.P.)

Le comunicazioni previste dai commi 3 ed 8 dell?art. 157 C.P.P.

Gli “introvabili”

Notifica in caso di irreperibilità

Decreto di irreperibilità

Notifiche all’imputato evaso o latitante

Notifiche all’imputato interdetto o infermo di mente

Rifiuto della notifica

Notifiche all’imputato detenuto

Nullità delle notificazioni

Sanatoria delle nullità delle notificazioni

Risposte a quesiti

Autentica delle firme

Autentica delle firme a persone non deambulanti a domicilio

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line su questo sito web nell’area Attività a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.


Corso di Aggiornamento: Benevento 11-12 dicembre 2008

Prosegue il percorso di formazione nell’ambito del “Progetto di valorizzazione del Messo comunale” che coinvolge molte Regioni d’Italia.

Corso di Aggiornamento per Messi Notificatori

Giovedì 11 dicembre 2008

Orario: 9:00 – 13:00 F 14:30 – 17:00

Venerdì 12 dicembre 2008

Orario: 9:00 – 13:00

Con il patrocinio del Comune di Benevento

Comune di Benevento

Villa dei Papi

Sala Delcogliano

Via Pacevecchia

Quote di partecipazione al corso:

Soci A.N.N.A.: € 220,00 (Iscritti alla data del 31.12.2007 con rinnovo anno 2008 al 29.02.2008) (*) (**)

Non iscritti ad A.N.N.A.: € 270,00 la quota è comprensiva dell’iscrizione al Corso più l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2008 oltre all’assicurazione per colpa grave(*) (**)

Solo frequenza al Corso: € 350,00 oltre I.V.A (*) (**)

La quota di iscrizione dovrà essere versata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Conto Corrente Postale n. 55115356

Conto Corrente Bancario:

Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane])

Intestato a:

Associazione Nazionale Notifiche Atti

Codice fiscale: 93164240231

P.IVA: 03558920231

Causale: Corso Benevento 2008

(*) Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni,

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L’associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

Nota bene:

Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di sette giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docenti:

Asirelli Corrado

Responsabile Messi Comunali del Comune di Cesena FC

Gastaldello Attilio Roberto

Già Responsabile dell’Ufficio notifiche ed Esecuzioni del Comune di Verona
Socio fondatore di A.N.N.A.

PROGRAMMA:

 Le disposizioni della Finanziaria 2007 in merito ai soggetti legittimati alla notificazione.
Il procedimento notificatorio fiscale dopo le modifiche introdotte dal Decreto Bersani (Legge n. 248/06).
Le modifiche al procedimento notificatorio introdotte dalla L. n. 263/05.
 Il Codice della privacy e la sua influenza sul procedimento notificatorio.
 I principi fondamentali del procedimento notificatorio e le Sentenze della Corte Costituzionale n. 477/02 e n. 28/04.
Comunicazioni e notificazioni: differenze. La notificazione e il procedimento notificatorio. Il principio della consegna.
 I soggetti del procedimento notificatorio:
 il soggetto richiedente la notifica;
i soggetti intermediari ed ausiliari;
 destinatari e il consegnatario.
 Il luogo della notificazione: residenza, dimora e domicilio; sede legale e sede amministrativa.
 Le forme di notificazione:
il procedimento notificatorio secondo il Codice di procedura civile;
la notifica a mani proprie;
il rifiuto di ricevere l?atto da parte del destinatario;
la notifica nella residenza, dimora o domicilio del destinatario;
l’irreperibilità del destinatario e il rifiuto di ricevere la copia dell’atto da parte di altri consegnatari;
la notificazione a persona non residente,  domiciliata nella Repubblica Italiana;
la notifica a persona di cui è sconosciuta la residenza, la dimora o il domicilio;
la notificazione presso domiciliatario;
la notifica alle Amministrazioni dello Stato;
la notifica a militari in attività di servizio;
 la notifica per pubblici proclami;
le forme speciali di notifica ordinate dal giudice;
la notifica dei documenti informatici.
 La notificazione a soggetti diversi dalle persone fisiche: notifica a società, enti, istituzioni, associazioni con o senza personalità giuridica.
Il tempo delle notificazioni.
La relata di notifica: funzione e contenuto. Valore probatorio: difformità tra originale e copia dell’atto notificato.
Nullità e sanatoria delle notificazioni: differenze tra inesistenza e nullità. Differenza tra nullità e semplici irregolarità.
La Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19854/2004.
La responsabilità dell’agente notificatore anche in conseguenza del mancato rispetto delle norme a tutela della privacy.
 Il deposito degli atti


Comm. trib. regionale Lazio Roma Sez. XXXVI, Sent., 23-06-2008, n. 67

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA

SEZIONE 36

riunita con l’intervento dei Signori:

PATRIZI AVV. CARLO – Presidente

PAPARELLI DOTT. GIUSEPPE – Relatore

PORCELLI AVV. MARIO – Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

– sull’appello n. 5390/07

depositato il 24/10/2007

– avverso la sentenza N. 117/05/2006

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VITERBO

proposto dall’ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO VITERBO

controparte:

(omissis)

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n. (omissis) S.S.N. IRPEF 1993

CARTELLA DI PAGAMENTO n. (omissis) ASSENTE 1993 PATRIMONIALE

Svolgimento del processo
Con atto notificato l’08 ottobre 2007 l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Viterbo – impugna in questa sede la sentenza n. 117 con la quale la C.T.P. di Viterbo Sez. 5 aveva accolto il ricorso presentato dalla sig.ra (omissis) in opposizione alla cartella esattoriale n. (omissis) di complessivi Euro 4.705,44 emessa dal Centro di Servizio di Roma per Irpef, S.S.N e patrimoniale – anno d’imposta 1993 -.

La Commissione adita, a motivo dell’accoglimento, deduceva la tardività della cartella, notificata oltre nove anni dalla presentazione della dichiarazione ed oltre i termini di cui all’art. 25 del DPR 602/73 e la non imputabilità alla ricorrente delle imposte di spettanza del coniuge esercente attività d’impresa.

L’Agenzia delle Entrate interpone appello per i seguenti motivi:

l’assunto della tardività della notifica della cartella è infondato. L’art. 17 del DPR 602/73 coordinato con l’art. 43 del DPR 600/73 stabilisce come termine il quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione: Nel caso di specie il termine cade il 31.12.1999, prorogato dall’art. 9, comma 1 della L. 448/98 al 31.12.2000. L’iscrizione a ruolo avvenuta il 12.04.2000 è pertanto pienamente tempestiva.

La fase della riscossione che inizia con la formazione della cartella di pagamento è di competenza del Concessionario della riscossione ed i vizi della cartella devono essere quindi contestati a tale soggetto, che nel caso di specie non risulta convenuto nel giudizio.

La mancata instaurazione del rapporto processuale impedisce quindi al giudice di pronunciarsi sul merito della controversia e dichiarare conseguentemente l’inammissibilità del ricorso.

Erronea asserzione dei giudici di prime cure che il coniuge dichiarante è responsabile solo per la sua quota di reddito. In realtà, nell’anno d’imposta 1993, i coniugi hanno presentato dichiarazione congiunta e pertanto, ai sensi dell’art. 17 della L. 114/77 gli stessi sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse e interessi, iscritti a ruolo.

Chiede nelle conclusioni la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese.

La controparte non si costituisce in appello.

Motivi della decisione
Il Collegio nella seduta del 14 maggio 2008, riunito in camera di consiglio, esamina gli atti di causa ed osserva che il ruolo di cui si discute, in base alle disposizioni vigenti all’epoca della dichiarazione, è da considerarsi tempestivo. Invero il termine fissato dall’art. 36 bis DPR 600/73, per effetto della disposizione contenuta nell’art. 28 della L. 449/97, è di natura ordinatoria e non perentoria, con la conseguenza che l’Amministrazione Finanziaria non decade dal potere di iscrivere a ruolo nel diverso termine previsto dall’art. 17 DPR 602/73, e cioè entro il 5 anno successivo alla presentazione della dichiarazione, che, nel caso specifico, trattandosi del periodo d’imposta 1993, è il 31.12.2000. L’iscrizione a ruolo, come riportato in cartella, risale al 13.04.2000 ed è pertanto temporalmente in regola. Non appare altrettanto certa la tempestività della notifica della cartella esattoriale, perché la norma in vigore all’epoca dei fatti (art. 25 DPR 602/73 comma 1) faceva riferimento alla data di consegna del ruolo al concessionario della riscossione, e di questa operazione non v’è traccia nella documentazione agli atti. Da ciò l’impossibilità di appurare se il Concessionario ha rispettato i 4 mesi successivi alla consegna dei ruoli per la notifica della cartella.

Infine, in merito al terzo punto del gravame, si osserva che alla contribuente è stata notificata la cartella esattoriale, tenuto conto dell’esistenza del vincolo di solidarietà passiva, derivata dalla dichiarazione congiunta presentata con il coniuge Ro.Gi., titolare di impresa artigianale. Oltre a rilevare che il maggior reddito accertato si riferisce esclusivamente all’impresa gestita autonomamente dal sig. Ro., si deve tener conto che quest’ultimo è il primo dichiarante e quindi nei suoi confronti andava eseguita la notifica della cartella.

Si conferma, alla luce di quanto esposto, la decisione impugnata e si ritiene giusto compensare le spese.

P.Q.M.
Respinge l’appello dell’Ufficio. Spese compensate.

Roma il 14 maggio 2008.


Giustizia: nasce la prima cancelleria telematica in Italia

D’ora in avanti basterà collegarsi dal pc del proprio ufficio per vedere con pochi clic tutto ciò che fino ad ora si poteva consultare solo recandosi presso gli uffici di cancelleria. Niente più file o attese snervanti dunque. La novità si chiama ‘cancelleria telematica’ e per la prima volta è operativa a Lucca.

L’iniziativa è nata a seguito di un accordo tra la Regione Toscana, con la sua infrastruttura telematica Rtrt (rete telematica regionale Toscana) il Ministero della Giustizia e il Cnipa, il centro nazionale per l’informatizzazione nella pubblica amministrazione. La cancelleria telematica viene inaugurata oggi alle 11 presso la sala della prima sezione penale del Tribunale. Da domani gli avvocati del foro Lucchese avranno dunque la possibilità di consultare la storia delle loro cause, sia in primo grado sia in grado d’appello. Inutile dire che ne trarrà vantaggio anche l’ambiente grazie al minor uso di carta.


Finanziaria 2008: le principali novità della manovra

La finanziaria 2008 è Legge. Approvata in via definitiva dal Senato entrerà in vigore dal primo gennaio. Arrivano gli sconti Ici, l’esenzione dal ticket sanitario per le visite diagnostiche e specialistiche, le detrazioni sugli affitti, l’introduzione del ‘forfettone’ per le pmi, la riforma dell’Ires e Irap, l’impegno per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. Nella sua versione definitiva il ddl ha raggiunto una copertura di 16,4 miliardi.

Ecco in breve le principali misure contenute nel testo della finanziaria (per il testo integrale vedi qui):

ICI IRAP E ICI: Sono state introdotte misure fiscali a vantaggio delle imprese. L’ires a partire da gennaio si riduce di 5 punti passando dal 33 al 27,5% mentre l’irap scende dal 4,25% al 3,9%. Viene anche allargata la base imponibile lasciandosi così invariato il gettito fiscale. Aumentano le detrazioni sull’ICI fino ad un massimo di 200 euro ma sono escluse dal beneficio le case di lusso, le ville e i castelli.

AFFITTI: Gli inquilini potranno detrarre dall’IRPEF una quota del canone d’affitto dell’abitazione principale. E’ però prevista una soglia di reddito (non si deve superare il reddito annuo di 15.493,71 euro per avere una detrazione di 300 euro mentre per i redditi fino a 30.987,41 lo sconto sarà di 150 euro). I giovani che lasciano la casa di famiglia; il prossimo anno potranno contare su una detrazione di 991,60 euro per i redditi fino a 15.493,71 euro.

TICKET: Abolito anche per il 2008 i ticket per le visite specialistiche e per la diagnostica. BONUS FAMIGLIE NUMEROSE: Prevista una detrazione Irpef di 1.200 euro per il 2008 in favore delle famiglie numerose, a partire dai quattro figli.

FORFETTONE: Arriva un nuovo regime fiscale per le imprese con un fatturato inferiore ai 30 mila euro e senza dipendenti. Si potrà dunque scegliere di applicare un’unica aliquota al 20% che sostituirà l’Iva, l’Irap e l’Irpef. Chi aderirà al nuovo regime sarà escluso dagli studi di settore.

COSTI DELLA POLITICA: Via libera al ritorno della legge Bassanini a partire dal prossimo governo, che dovrà avere un massimo di 12 ministri. Non sarà possibile in ogni caso superare il tetto di 60 tra ministri, vice ministri e sottosegretari.

CLASS ACTION: Arriva la class action (azione collettiva risarcitoria), che punta a innalzare i livelli di tutela dei consumatori. Partirà da giugno e sarà inserita nel Codice del consumo.

STABILIZZAZIONE PRECARI: Prevista la stabilizzazione dei precari della Pubblica amministrazione attraverso una selezione di tipo concorsuale.

TETTO MANAGER P.A.: Viene fissato un tetto per lo stipendio dei manager della pubblica amministrazione, che non potrà essere superiore a quello del primo presidente della Corte di cassazione (274 mila euro).

TASSE DIPENDENTI: Le maggiori entrate fiscali 2008 andranno prioritariamente alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, a partire dalle fasce di reddito più basse, per le quali la detrazione non potrà essere inferiore al 20%.

FONDO PROTOCOLLO WELFARE: Viene istituito il fondo per il finanziamento del protocollo sul welfare, siglato il 23 luglio, pari a 1.548 milioni di euro per il 2008, 1.520 milioni di euro per il 2009 che saliranno a 3.048 negli anni 2010 e 2011 per poi stabilizzarsi a 1.898 milioni a partire dal 2012. MUTUI CASA: Aumenta del 10% il massimo delle detrazioni per i mutui sulla prima casa. Nasce anche il fondo di solidarietà per i meno agiati che potranno così sospendere il pagamento per un massimo di due volte e fino a non più di 18 mesi.

ASSUNZIONI AL SUD: Attraverso il credito di imposta si ? scelto di agevolare le assunzioni a tempo indeterminato al Sud. Sarà di 333 euro per gli uomini e di 416 euro per le donne. Il beneficio sarà concesso ai datori di lavoro delle regioni Calabria, Campania, Puglia,Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise che incrementeranno il numero dei lavoratori nel prossimo anno.

SCONTRINI: Novità nelle sanzioni in caso di mancata emissione di scontrini fiscali da parte degli esercizi commerciali. E’ stata eliminata la disposizione che prevede l’esposizione di un cartello con la motivazione esplicita della ragione che ha portato alla chiusura temporanea. La chiusura del negozio scatta se sono accertate tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale nel corso di un quinquennio.

ASILI NIDO: Prevista una detrazione del 19% sulle spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette, con un importo massimo di 632 euro per ogni figlio che frequenta l’asilo nido.

CANONE RAI OVER 75: Esentati dal pagamento del canone RAI gli anziani con basso reddito. La norma riguarda gli over 75 con un reddito mensile fino a 516 euro.

FORZE DELL’ORDINE: Stanziati 190 milioni di euro per potenziare il settore ‘sicurezza’. In arrivo anche 69 milioni di euro per ripristinare gli straordinari a carabinieri, vigili del fuoco, forze di polizia e guardia di finanza.

MISTER PREZZI: Istituito una sorta di “mister prezzi” che avrà il compito di sorvegliare prezzi e tariffe, e riferire al ministero dello Sviluppo economico su eventuali anomalie. Il ministero potrà a sua volta segnalare le anomalie all’Antitrust.

CARBURANTI: Prevista una compensazione degli aumenti del costo della benzina con le accise.

PRESCRIZIONE MULTE: Ridotti i tempi di prescrizione delle multe automobilistiche. Le società esattrici non potranno inviare cartelle esattoriali per contravvenzioni più vecchie di due anni (attualmente la prescrizione è di cinque anni).


Fatturazione elettronica: obbligatoria ad agosto

Dal prossimo 18 agosto scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica per le amministrazione pubbliche. L’Agenzia delle Entrate gestirà il sistema di interscambio della fatturazione.

Secondo il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante “Individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze” da questa data le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti interessati non potranno accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non potranno procedere al versamento di un pagamento prima dell’invio in forma elettronica.
Il decreto ha stabilito che a ricoprire il ruolo di gestore del sistema di interscambio dei documenti sarà l’Agenzia delle Entrate alla quale spetterà “il presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie, nonché la gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”.

L’Agenzia delle Entrate nella gestione tecnica del sistema di interscambio sarà coadiuvata dalla SOGEI – Società Generale di Informatica S.p.A che è partner tecnologico dell’Amministrazione finanziaria italiana.


Notifica al domiciliatario trasferito

La norma sancita dall’ultimo comma dell’art. 141 c.p.c. prevede l’inefficacia dell’elezione di domicilio quando il domiciliatario si trasferisca fuori dalla sede della domiciliazione, dovendosi intendere il concetto di sede non riferito al comune di domiciliazione, bensì al luogo preciso designato nell’elezione (ovvero l’ufficio, lo studio professionale, l’abitazione del domiciliatario).


Cassazione: statali con doppio lavoro? E’ truffa

Giro di vite della Cassazione contro gli statali che fanno il doppio lavoro.

La quinta sezione penale della Corte (sentenza n. 23623/2008), ha lanciato, infatti, un avvertimento: l’impiegato di pubblica amministrazione che svolge un’attività parallela a quella in ufficio può essere condannato per truffa. Il caso preso in esame da Piazza Cavour è quello di un impiegato che faceva apparire la sua presenza in ufficio o, in altre occasioni si dava per malato mentre in realtà svolgeva un secondo lavoro in un bar. L’impiegato comunale veniva per questo condannato in primo e secondo grado sia per il reato di tentata truffa sia per falso. Inutile il ricorso alla Corte. I Giudici del Palazzaccio hanno solo annullato la condanna per falso in relazione al certificato medico presentato in ufficio (il dipendente pubblico, soffriva di asma bronchiale), confermando invece la tentata truffa scaturita dal fatto che il dipendente pubblico avesse un doppio lavoro.


Multe senza verbale? Sono valide

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 14668/2008) ha stabilito che sono valide le multe anche se l’agente accertatore le ha contestate solo oralmente. In particolare gli Ermellini hanno evidenziato che “la questione relativa alla mancata redazione del verbale di contravvenzione – e della mancata consegna immediata di detto verbale subito dopo la relativa contestazione al trasgressore – è stata già affrontata da questa Corte la quale la riguardo ha affermato che:

a) l’operazione di accertamento delle violazioni al c.d.s. si sviluppa nei tre momenti della contestazione, della verbalizzazione e della consegna della copia del verbale;

b) la contestazione deve essere immediata con la conseguenza che ogni qualvolta tale contestazione sia possibile, essa non può essere omessa, a pena d’illegittimità dei successivi atti del medesimo procedimento;

c) tuttavia l’art. 201 del codice della strada contempla l’eventualità che l’immediata contestazione dell’infrazione non risulti in concreto possibile e stabilisce che, in tale ipotesi, il verbale debba esser notificato al trasgressore con l’indicazione della circostanza impeditivi;

d) la ‘verbalizzazione’ è operazione distinta e successiva, rispetto alla già ‘avvenuta’ contestazione; e) a norma del terzo comma dell’articolo 200 c.d.s. copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore;

f) la contestazione deve ritenersi immediatamente avvenuta, anche se la consegna del verbale (per validi motivi) non segua nello stesso contesto di tempo, allorquando il contravventore sia stato fermato ed il pubblico ufficiale gli abbia indicato la violazione commessa e lo abbia posto in grado di formulare le proprie osservazioni”.
Infine la Corte ha evidenziato che “nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti arrestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti; non è, invece, necessario, in applicazione della disciplina di cui agli art. 2699 e 2700 c.c., l’esperimento del rimedio predetto ove si intenda contestare la verità sostanziale di quanto dichiarato dalle parti medesime, o i giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale, ovvero quelle circostanze dallo stesso menzionate relativamente ai fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali perché mediati attraverso l’occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo”.


Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Il D.Lgs. n. 81 riordina le numerose disposizioni che sono state emanate nell’arco degli ultimi sessant’anni in un unico testo normativo, introducendo una serie di novità, tra le più importanti si evidenzia:

  • L’estensione delle norme sulla sicurezza a tutti i settori di attività pubbliche e private;
  • a tutte le tipologie di rischio;
  • a tutti i lavoratori e lavoratrici anche subordinati ed autonomi, nonché volontari;
  • la rivisitazione delle attività di vigilanza;
  • il finanziamento delle attività promozionali della cultura della sicurezza e delle azioni di prevenzione;
  • la revisione del sistema delle sanzioni;
  • il rafforzamento delle funzioni di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Brevemente si può così riassumere:

  1. Il Titolo 1 del D.Lgs. riguarda il campo di applicazione, il sistema istituzionale, la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi, il servizio di prevenzione e protezione, la formazione, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la documentazione tecnico amministrativa e le statistiche per gli infortuni e delle malattie professionali;
  2. Il Titolo 2 e 3 disciplinano: luoghi di lavoro, attrezzature di lavoro e dispositivi di Protezione individuale, impianti ed apparecchiature elettriche;
  3. Il Titolo 4 è dedicato ai cantieri temporanei e mobili, stabilisce gli obblighi e le responsabilità del committente o del responsabile dei lavori, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, gli obblighi dei lavoratori autonomi, le misure generali di tutela, gli obblighi dei datori di lavoro, i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, le modalità per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento. Il Capo II° dello stesso Titolo detta le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.
  4. I Titoli successivi disciplinano: la segnaletica di sicurezza, la movimentazione manuale dei carichi, i videoterminali, gli agenti fisici(rumore, ultrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, ecc.), sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto, ecc.), agenti biologici, atmosfere esplosive.

Con l’approvazione di tale Decreto vengono abrogati, tra gli altri, i Decreti 626/1994 e 494/1996, l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del Decreto 223/2006 e gli articoli 2,3,5,6,e,7, della L. 123/2007.


Avviso di mora notificato al solo socio di una s.n.c.. E’ comunque legittimo.

La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 10267/2008) ha stabilito che è legittimo l’avviso di mora notificato al solo socio di una società in nome collettivo e non alla società.
I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che “escusso inutilmente il patrimonio di una società in nome collettivo, legittimamente l’Amministrazione Finanziaria può chiamare a rispondere il socio solidalmente ed illimitatamente responsabile, senza che vi sia la necessità di notificare ne l’avviso di accertamento, rimasto inoppugnato da parte della società, ne la cartella di pagamento, rimasta inadempiuta da parte della società medesima, essendo sufficiente la notificazione dell’atto di riscossione costituito dall’avviso di mora, avverso il quale il socio può ricorrere, ai sensi dell’art. 19, co. 3, parte terza, D. Lgs. 31-12-1992, n. 546, secondo la cui testuale previsione ‘La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo’”.
Gli Ermellini hanno poi precisato che, per quanto riguarda il regime della responsabilità del socio di società in nome collettivo “deve riaffermarsi che la notificazione di un avviso di mora ai soci di una società in nome collettivo – e, più in generale, delle società di persone illimitatamente e solidalmente responsabili è del maggior debito d’imposta della società conferisce all’avviso di mora di svolgere, oltre alla funzione, primaria e necessaria, di atto equivalente al precetto nell’esecuzione forzata, anche la funzione secondaria di atto equivalente a quelli di imposizione tributaria, quando, in difetto di notificazione dell’accertamento, sia il primo atto di esecuzione del potere impositivo, per cui gli atti presupposti, se non impugnati congiuntamente all’avviso di mora, diventano inoppugnabili. In sintesi, la responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall’art. 2291, co. 1, c.c. per i debiti della società in nome collettivo opera, in assenza di espressa previsione derogativi, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle operazioni dai medesimi derivanti”.
Il socio quindi, prosegue la Corte “ancorché privo della qualità di obbligato per detta imposta e come tale estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo, resta sottoposto, dopo l’iscrizione a ruolo a carico della società, all’esazione del debito stesso, alla condizione posta dall’art. 2304 c.c., e cioè quando il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio sociale”


Cassazione Penale: Condizioni per la notifica presso il difensore

La terza sezione penale della Corte, con ordinanza del 16 gennaio 2008, aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite rilevando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione della legittimità o meno della notificazione all’imputato del decreto di fissazione dell’udienza al difensore di fiducia, prevista dall’art. 157, comma 8 bis, del codice di rito, nonostante l?esistenza agli atti del domicilio dichiarato dall’imputato.

Infatti la stessa sezione aveva ritenuto (con la sentenza del 20 settembre 2007, dep. 8 novembre 2007 n. 41063, Ardito) da un lato che “In tema di prima notificazione all’imputato non detenuto, la procedura di notifica mediante consegna al difensore di fiducia, prevista dall’art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., si applica anche nel caso in cui l’imputato abbia previamente dichiarato o eletto il domicilio per le notificazioni ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen.”, e dall’altro (con la sentenza 14 marzo 2006, dep. 21 aprile 2006 n. 14244, Manzini e altri) che “In assenza di dichiarazione o elezione di domicilio le notificazioni all’imputato non detenuto, successive alla prima, vanno eseguite presso il difensore di fiducia ex art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. introdotto dall’art. 2, comma primo, D.L. n. 17 del 2005, conv., con modif. con legge n. 60 del 2005, e quelle compiute sotto la vigenza del primigenio testo normativo – non ancora emendato in sede di conversione del D.L. con la previsione della possibilità per il difensore di fiducia di dichiarare immediatamente la non accettazione della notificazione – conservano validità ed efficacia in forza del principio “tempus regit actum”, perché la successiva modifica non può incidere retroattivamente sull’atto che ha già esaurito i suoi effetti .

Le Sezioni Unite hanno dato risposta negativa al quesito sulla possibilità di effettuare la notificazione presso it difensore di fiducia, ex art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen., anche nel caso in cui l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni”, ricordando che la disciplina in questione si ispira a due principi: da un lato il diritto dell’imputato alla conoscenza dell’accusa, dall’altro la garanzia della ragionevole durata del processo.

La Corte ha poi ripercorso la normativa in tema di notificazioni rimarcando come il sistema appaia articolato secondo due tipologie di notificazioni.

Allorché si deve effettuare la prima notificazione ad un imputato che non abbia eletto o dichiarato domicilio, si deve procedere in uno dei modi consecutivi previsti dai primi otto commi dell’art. 157; ed una volta effettuata regolarmente la prima notificazione, se l’imputato provvede a nominare il difensore di fiducia, tutte le successive notificazioni si effettuano mediante consegna al difensore. Sul punto va ricordata la possibilità che il difensore dichiari “immediatamente”, quindi antecedentemente alla prima notificazione presso di lui, di non accettare la notificazione, Diversamente, allorché vi sia stata elezione o dichiarazione di domicilio, vanno seguite le forme dettate dall’art. 161 e seguenti cod. proc. pen..

Le Sezioni Unite hanno sul punto affermato inoltre che l’art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen. riguarda l’intero processo e non gia ogni grado di giudizio,sicché   non occorre individuare per ciascuna fase processuale una prima notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina”.

Per quanto riguarda il regime conseguente alla violazione delle disposizioni in materia il massimo consesso ha precisato che la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mente non può ricorrere nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, poiché in questi casi consegue l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen.

Leggi: Cassazione penale Sentenza, Sez. SS.UU., 15/05/2008, n. 19602


Cass. pen. Sez. V, (ud. 08-05-2008) 11-06-2008, n. 23623

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NARDI Domenico – Presidente

Dott. CARROZZA Arturo – Consigliere

Dott. FERRUA Giuliana – Consigliere

Dott. OLDI Paolo – Consigliere

Dott. SCALERA Vito – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.V., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa il 29.11.07 dalla Corte di appello di Napoli;

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per la declaratoria di inammissibiltà del ricorso.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza 22.9.05 il Tribunale di Nola dichiarava A. V. responsabile, quale impiegato presso il Comune di Acerra:

a) di tentata truffa ex art. 56 c.p., art. 640 c.p., comma 2, n. 1, per avere posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre in errore il citato ente locale mediante artifici e raggiri, ossia facendo apparire la sua presenza in ufficio in determinati giorni ovvero il suo stato di malattia, mentre in realtà svolgeva attività presso un esercizio commerciale, per procurarsi l’ingiusto profitto consistente in indebita retribuzione di giornate lavorative, ai danni del Comune; B) di falso ex artt. 476 e 479 c.p., per avere falsamente attestato, mediante sistema di rilevazione delle presenze e tramite certificato medico, la sua presenza presso l’ufficio comunale o la propria malattia; con la continuazione e le generiche prevalenti lo condannava a pena ritenuta di giustizia.

Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza 29.11.07 avverso la quale ha a proposto ricorso per Cassazione l’imputato, deducendo vizio di motivazione in punto responsabilità con riguardo ad entrambi i reati.

La Corte osserva.

Le violazioni sub B non sussistono.

Invero i cartellini segnatempo e i fogli di presenza non costituiscono atto pubblico (Cass. S.U. 11.4.06 n. 15983 Rv. 233423);

per quanto concerne il certificato è indiscusso che in effetti l’imputato soffrisse di asma bronchiale e d’altro canto non risulta che in detto documento fosse attestata come effettuata una visita:

stante la genericità dello stesso deve escludersi la ricorrenza del falso.

Per il resto le censure sono infondate.

Invero, nel provvedimento impugnato v’è richiamo a plurimi dati, rappresentati da deposizioni e servizi di appostamento, alla luce dei quali emerge che il prevenuto svolgeva attività presso il Bar Commercio, sia al banco sia alla cassa, mentre egli aveva fatto credere di essere in ufficio ovvero impedito per malattia.

In conclusione s’impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per i reati sub B perché i fatto non sussiste; con riguardo ai fatti sub A il ricorso va rigettato e d, conseguenza s’impone l’annullamento della decisione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non potendo a tanto provvedere questa Corte in quanto il reato più grave e stato eliminato.

P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati sub B (falsi) perchè il fatto non sussiste; annulla la medesima sentenza con rinvio per rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2008.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2008