Approvato il nuovo codice della strada

E’ stato approvato dal Senato in via definitiva il ddl per la riforma del codice di sicurezza della strada. I voti a favore sono stati 145, le astensioni 122. Nessun voto contrario. Il provvedimento, che entrerà in vigore dal 13 agosto 2010, era in quarta lettura. Il voto a Palazzo Madama ha messo la parola fine a una discussione durata quasi 2 anni.

Nel corso di questo tempo il disegno di legge si è arricchito di nuovi contenuti, fino alla versione attuale. Dunque per il grande esodo di agosto gli italiani dovranno attenersi alle nuove regole sulla sicurezza stradale che il Senato ha approvato in via definitiva. Ecco le nuove disposizioni.

La principale novità riguarda l’assunzione di alcol, la principale causa, insieme alla stanchezza e alla distrazione, degli incidenti mortali sulla strade italiane. Ma i destinatari delle nuove regole sono soprattutto i giovani per cui c’è un divieto assoluto di bere anche un solo goccio di alcol per chi ha la patente da meno di tre anni. Ma il ddl non tocca solo loro. Divieto anche per tutti coloro che lavorano al volante: autisti, tassisti, camionisti. Per costoro è previsto il licenziamento per giusta causa se subiscono la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza. Poi, se si è sorpresi a guidare con un tasso alcolico superiore a quello consentito dalla legge, è previsto un aumento delle sanzioni.

Giro di vite anche per i locali pubblici: il divieto di vendita degli alcolici scatterà alle tre di notte e durerà fino alle sei di mattina, con deroghe previste solo per Ferragosto e Capodanno. Ma la stretta più severa toccherà gli Autogrill: non potranno essere venduti superalcolici a partire dalle 22. Per i ristoranti, poi, sarà obbligatorio possedere un etilometro da mettere a disposizione dei clienti, per una prova prima di mettersi al volante. Unica concessione agli amanti della bottiglia: la possibilità di tre ore al giorno di guida per recarsi al lavoro o per assistere un familiare disabile per coloro che hanno avuto la patente sospesa.

Ma le nuove regole non riguardano solo l’alcol. Tra un passaggio e l’altro in commissione, i parlamentari hanno avuto modo di dare il via libera alla targa personalizzata e di stabilire che gli ultraottantenni per continuare a guidare dovranno sottoporsi a una visita medica ogni 2 anni.

Provvedimenti anche per mincar e motorini: decuplicate le sanzioni per chi produce e commercializza minicar che superano i 45 km/h, si rischieranno fino a 4mila euro di multa, e per le officine che truccano i motocicli, multe fino a 3.119 euro. Ma c’è di più: sulle minicar sarà obbligatorio l’uso delle cinture.

Altro punto in questione: i limiti di velocità sulle autostrade. A seguito di una lunga discussione il Parlamento ha deciso di confermare la facoltà per le società autostradali di portare i limiti a 150 km/h nei tratti a tre corsie. Questo a patto che sia presente il tutor.

Vedi: D.L. n. 285 del 30.04.1992


D.Lgs. n. 110 del 2.07.2010

Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell’articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante norme complementari per l’attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili;

Vista la legge 3 agosto 1949, n. 577, recante istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull’amministrazione della Cassa nazionale del notariato;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 2010;

Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati espresso in data 9 giugno 2010;

Rilevato che il Senato della Repubblica non ha espresso il parere nei termini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 23 sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-bis. – 1. Il notaio per l’esercizio delle sue funzioni deve munirsi della firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al coadiutore e al notaio delegato.

Art. 23-ter. – 1. Il certificato qualificato, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciato al notaio per l’esercizio delle sue funzioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 34, commi 3 e 4, dello stesso decreto, attesta, sulla base delle comunicazioni inviate dai consigli notarili distrettuali, anche la sua iscrizione nel ruolo.

2. Le modalità di gestione del certificato di cui al comma 1 devono comunque garantirne l’immediata sospensione o revoca, a richiesta dello stesso titolare o delle autorità competenti, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia di firme elettroniche o quando il notaio e’ sospeso o cessa dall’esercizio delle sue funzioni per qualsiasi causa, compreso il trasferimento ad altro distretto.

3. Il notaio custodisce ed utilizza personalmente, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il dispositivo di firma collegato al certificato di cui al comma 1.»;

b) all’articolo 38 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il capo dell’archivio notarile, avuta notizia della morte del notaro, richiede al Consiglio nazionale del notariato il trasferimento immediato agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori dallo stesso conservati nella struttura di cui all’articolo 62-bis. Il Consiglio nazionale del notariato, accertato il corretto trasferimento dei dati, provvede alla loro cancellazione.»;

c) dopo l’articolo 47 sono inseriti i seguenti:

«Art. 47-bis. – 1. All’atto pubblico di cui all’articolo 2700 del codice civile, redatto con procedure informatiche si applicano le disposizioni della presente legge e quelle emanate in attuazione della stessa.

2. L’autenticazione di cui all’articolo 2703, secondo comma, del codice civile, è regolata, in caso di utilizzo di modalità informatiche, dall’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82.

Art. 47-ter. – 1. Le disposizioni per la formazione e la conservazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate si applicano, in quanto compatibili, anche ai documenti informatici di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 47-bis.

2. L’atto pubblico informatico e’ ricevuto in conformità a quanto previsto dall’articolo 47 ed e’ letto dal notaio mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici.

3. Il notaio nell’atto pubblico e nell’autenticazione delle firme deve attestare anche la validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti.»;

d) dopo l’articolo 51 e’ inserito il seguente:

«Art. 52-bis. – 1. Le parti, i fidefacenti, l’interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l’atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.

2. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l’interprete e i testimoni e in loro presenza.»;

e) dopo l’articolo 57 e’ inserito il seguente:

«Art. 57-bis. – 1. Quando deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo ad un documento informatico, il notaio ne allega copia informatica, certificata conforme ai sensi dell’articolo 22, commi 1 e 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82.

2. Quando un documento informatico deve essere allegato ad un atto pubblico o ad una scrittura privata da autenticare, redatti su supporto cartaceo, il notaio ne allega copia conforme ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, formata sullo stesso supporto.»;

f) dopo l’articolo 59 e’ inserito il seguente:

«Art. 59-bis. – 1. Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell’esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato.»;

g) all’articolo 62, primo comma, la parola: «giornalmente» è sostituita dalle seguenti: «entro il giorno successivo»;

h) dopo l’articolo 62 sono inseriti i seguenti:

«Art. 62-bis. – 1. Il notaio per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma conservati nella suddetta struttura costituiscono ad ogni effetto di legge originali informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie.

2. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l’attività’ di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di cui agli articoli 12 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche di cui all’articolo 71 dello stesso decreto e predispone strumenti tecnici idonei a consentire, nei soli casi previsti dalla legge, l’accesso ai documenti conservati nella struttura di cui al comma 1.

3. Le spese per il funzionamento della struttura sono poste a carico dei notai e sono ripartite secondo i criteri determinati dal Consiglio nazionale del notariato, escluso ogni onere per lo Stato.

Art. 62-ter. – 1. Nella struttura di cui al comma 1 dell’articolo 62-bis il notaio conserva anche le copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, con l’indicazione degli estremi delle annotazioni di cui all’articolo 23 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.

2. Il notaio attesta la conformità all’originale delle copie di cui al comma 1.

Art. 62-quater. – 1. In caso di perdita degli atti, dei repertori e dei registri informatici, alla cui conservazione e tenuta è obbligato il notaio, egli provvede a chiederne la ricostruzione con ricorso al presidente del tribunale competente, ai sensi del regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071.

2. La ricostruzione degli atti di cui al comma 1 può essere, altresì, richiesta da chiunque ne ha interesse.

3. Ai fini della ricostruzione possono essere utilizzate anche altre registrazioni informatiche conservate presso lo stesso notaio che ha formato l’atto ovvero presso pubblici registri ovvero, in mancanza, una copia autentica dello stesso da chiunque posseduta.

4. Non si fa luogo al procedimento di ricostruzione se è disponibile una copia di sicurezza eseguita nell’ambito delle procedure di conservazione cui all’articolo 68-bis, comma 1.»;

i) dopo l’articolo 66 sono inseriti i seguenti:

«Art. 66-bis. – 1. Tutti i repertori e i registri dei quali è obbligatoria la tenuta per il notaio sono formati e conservati su supporto informatico, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il notaio provvede alla tenuta dei repertori e dei registri di cui al comma 1 avvalendosi della struttura di cui all’articolo 62-bis.

3. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa, sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate le regole tecniche per la formazione e la conservazione dei repertori, per il controllo periodico del repertorio di cui all’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e per la ricerca nei repertori stessi delle annotazioni compiute dal notaio.

Art. 66-ter. – 1. La tenuta del repertorio informatico, sostituisce gli indici previsti dall’articolo 62, comma sesto.»;

l) all’articolo 67, primo comma, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, ivi compresi quelli conservati presso la struttura di cui all’articolo 62-bis.»;

m) dopo l’articolo 68 sono inseriti i seguenti:

«Art. 68-bis. – 1. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa sentiti il Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la protezione dei dati personali e la DigitPA, sono determinate, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

a) le tipologie di firma elettronica ulteriori rispetto a quella prevista dall’articolo 52-bis che possono essere utilizzate per la sottoscrizione dell’atto pubblico, ferma restando l’idoneità’ dei dispositivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere q), r) e s), dello stesso decreto;

b) le regole tecniche per l’organizzazione della struttura di cui al comma 1 dell’articolo 62-bis;

c) le regole tecniche per la trasmissione telematica, la conservazione e la consultazione degli atti, delle copie e della documentazione di cui agli articoli 62-bis e 62-ter;

d) le regole tecniche per il rilascio delle copie da parte del notaio di quanto previsto alla lettera c);

e) le regole tecniche per l’esecuzione delle annotazioni previste dalla legge sugli atti di cui all’articolo 62-bis;

f) le regole tecniche per l’esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134, per il trasferimento agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori formati su supporto informatico e per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall’esercizio o il suo trasferimento in altro distretto.

2. Con decreto adottato ai sensi del comma 1 sono stabilite, anche al fine di garantire il rispetto della disposizione di cui all’articolo 476, primo comma, del codice di procedura civile, le regole tecniche per il rilascio su supporto informatico della copia esecutiva, di cui all’articolo 474 del codice di procedura civile.

3. Agli atti e alle copie di cui agli articoli 62-bis e 62-ter si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50-bis e 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 68-ter. – 1. Il notaio può rilasciare copie su supporto informatico degli atti da lui conservati, anche se l’originale è stato formato su un supporto analogico. Parimenti, può rilasciare copie su supporto cartaceo, degli stessi atti, anche se informatici.

2. Quando l’uso di un determinato supporto non e’ prescritto dalla legge o non e’ altrimenti regolato, il notaio rilascia le copie degli atti da lui conservati sul supporto indicato dal richiedente.

3. Il notaio attesta la conformità del documento informatico all’originale o alle copie apponendo la propria firma digitale.»;

n) la rubrica del Capo IV del Titolo III della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e’ sostituita dalla seguente:

«Capo IV – Degli atti che si rilasciano in originale, dell’autenticazione e del rilascio di copie di documenti.»;

o) L’articolo 73 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 73. – 1. Il notaio può attestare la conformità all’originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme.»;

p) all’articolo 138, comma 2, così come modificato dall’articolo 22 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le parole: «48 e 49» sono sostituite dalle seguenti: «48, 49 e 52-bis, comma 2.»;

q) all’articolo 142, comma 1, lettera b), così come modificato dall’articolo 24 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, dopo le parole: «lettere b), c), d)» sono inserite le seguenti: «o nell’articolo 52-bis, comma 2,».

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– Si riporta il testo dell’art. 76 della Costituzione: «Art. 76. L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

L’art. 87 della Costituzione, tra l’altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

– Si riporta il testo dell’art. 65 della legge 19 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.):

«Art. 65. (Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell’atto pubblico, l’autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria, e in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 5, realizzano il necessario coordinamento, anche formale, con le altre disposizioni vigenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest’ultimo e’ prorogata di sessanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.

5. Nell’attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, in conformità alle disposizioni di carattere generale contenute nel codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell’atto, fatti salvi i diritti dei terzi.».

– Il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 reca: Norme complementari per l’attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili.

– La legge 3 agosto 1949, n. 577 reca: «Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull’amministrazione della Cassa nazionale del notariato.».

– Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 reca:

«Codice dell’amministrazione digitale.».

Note all’art. 1:

– Si riporta il testo dell’art. 38 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 38. L’ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaro, deve informarne immediatamente il Consiglio notarile presso il quale il notaro era iscritto ed il capo dell’archivio notarile del distretto in cui il medesimo aveva la sua residenza.

Gli eredi e i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il capo dell’archivio notarile del distretto entro dieci giorni dalla morte, o dall’avutane notizia, sotto pena della sanzione amministrativa estensibile a lire 12.000.

Il capo dell’archivio notarile, avuta notizia della morte del notaro, richiede al Consiglio nazionale del notariato il trasferimento immediato agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori dallo stesso conservati nella struttura di cui all’art. 62-bis. Il Consiglio nazionale del notariato, accertato il corretto trasferimento dei dati, provvede alla loro conciliazione.».

– Si riporta il testo dell’art. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 62. Il notaro deve tenere, oltre i registri prescritti da altre leggi, due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servirà anche agli effetti della legge sulle tasse di registro, e l’altro per gli atti di ultima volontà. In essi deve prender nota entro il giorno successivo, senza spazi in bianco ed interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volontà, compresi tra i primi quelli rilasciati in originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari.

Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterrà:

1° il numero progressivo;

2° la data dell’atto e dell’autenticazione e l’indicazione del Comune in cui l’atto fu ricevuto;

3° la natura dell’atto ricevuto o autenticato;

4° i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza;

5° l’indicazione sommaria delle cose costituenti l’obbietto dell’atto, ed il relativo prezzo e valore, ed ove trattisi di atti che abbiano per oggetto la proprietà od altri diritti reali, od il godimento di beni immobili, anche la situazione dei medesimi;

6° l’annotazione della seguita registrazione e della tassa pagata per gli atti registrati;

7° l’onorario spettante al notaro e la tassa d’archivio dovuta;

8° le eventuali osservazioni.

Nel repertorio per gli atti di ultima volontà si scriveranno solamente le indicazioni contenute nelle prime quattro colonne.

La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori, prescritta da questo e dal precedente articolo, viene continuata fino al giorno in cui il notaro avrà cessato dall’esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui e’ iscritto: e, cambiando residenza in un altro distretto, il notaro dovrà cominciare una nuova numerazione.

Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi, si noterà in questo ultimo il numero che l’atto aveva nel primo repertorio e viceversa in questo il numero che l’atto prende nel repertorio degli atti tra vivi.

Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori, e corredare ciascun volume di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dallo stesso.

Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel repertorio rispettivo; ma il testamento si conserverà dal notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal più anziano di ufficio.

Il notaro non e’ tenuto a dar visione del repertorio, ne’ copia, certificato od estratto, se non a chi è autorizzato a chiederli dalla legge, dall’autorità giudiziaria avanti la quale verta un giudizio, o, negli altri casi, dal presidente del tribunale, da cui il notaro dipende.».

– Si riporta il testo dell’art. 67 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 67. Il notaro, finché risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile, e continua nell’esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l’ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati, ivi compresi quelli conservati presso la struttura di cui art. 62-bis.

Egli non può permettere l’ispezione ne’ la lettura, ne’ dar copia degli atti di ultima volontà, e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.

Nel caso di testamento rogato da due notari di cui all’art. 777 del Codice civile e 62 della presente legge, la facoltà di rilasciarne copia appartiene soltanto al notaro che ne ha il deposito.».

– Si riporta il testo dell’art. 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 138. 1. E’ punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaio:

a) che è recidivo nella contravvenzione alle disposizioni di cui all’art. 26;

b) che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57;

c) che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;

d) che non tiene il repertorio prescritto dall’art. 62 oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall’art. 64;

e) che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni dell’art. 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11° e 12°;

f) che impedisce o ritarda le ispezioni previste dagli articoli 128 e 132.

2. E’ punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaio che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48, 49 e 52-bis, comma 2.

3. La sospensione comporta, oltre la decadenza dalla qualità di membro del consiglio notarile distrettuale e del Consiglio nazionale del notariato, l’ineleggibilità tali cariche per due anni dalla cessazione della sospensione.».

– Si riporta il testo dell’art. 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 142. 1. E’ punito con la destituzione:

a) il notaio che continua nell’esercizio delle funzioni notarili durante la sospensione o durante l’interdizione temporanea, fatta salva l’ipotesi prevista dall’art. 137, comma 3;

b) il notaio che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell’art. 27 o nell’art. 138, comma 1, lettere b), c), d), o nell’art. 52-bis, comma 2, ovvero che è una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell’art. 26 o nell’art. 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 11° e 12°;

c) il notaio che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose;

d) il notaio che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, fatta salva l’applicazione della legge penale.».

Art. 2

Modifica al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 1. Al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, dopo l’articolo 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. – 1. Per gli atti pubblici e le scritture private autenticate informatiche, le annotazioni di cui all’articolo 23 e le altre annotazioni previste dalla legge sono eseguite secondo le modalità determinate ai sensi dell’articolo 68-bis, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.».

Note all’art. 2:

– Per il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 si veda nelle note alle premesse.

Art. 3

Modifica alla legge 3 agosto 1949, n. 577 1. Alla legge 3 agosto 1949, n. 577, dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. – 1. Il Consiglio nazionale del notariato svolge l’attività di certificatore della firma rilasciata al notaio per l’esercizio delle sue funzioni.».

Note all’art. 3:

– Per la legge 3 agosto 1999, n. 577 si veda nelle note alle premesse.

Art. 4

Disposizioni di attuazione

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia aventi natura non regolamentare sono stabilite la data in cui acquistano efficacia le disposizioni di cui all’articolo 66-bis, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nonché la data di inizio dell’operatività della struttura di cui all’articolo 68-bis, comma 1, e quella in cui acquista efficacia l’obbligo di conservazione delle copie di cui all’articolo 62-ter della medesima legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Note all’art. 4:

– Per il riferimento all’art. 62-ter, 66-bis e 68-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89 si veda l’art. 1.


Poste Italiane: al via il nuovo modello di recapito consegna 8-20 e fascia pomeridiana dedicata a famiglie, pmi e professionisti Al sabato consegna della posta a firma con orari concordati

Firmato l’accordo tra azienda e sindacati: intesa sulla riorganizzazione dei servizi postali

Roma, 27 luglio 2010 – Poste Italiane dà il via al nuovo piano di revisione complessiva dell’assetto logistico e del recapito con l’obiettivo di venire incontro alle esigenze e alle abitudini sempre più diversificate della clientela e di migliorare ulteriormente la qualità e l’efficienza del servizio in vista della completa liberalizzazione del mercato, in vigore dal 1° gennaio 2011.

In base all’accordo firmato con le organizzazioni sindacali si introduce un nuovo orario di lavoro per i portalettere: la consegna della corrispondenza prioritaria, raccomandata e commerciale verrà eseguita dal lunedì al venerdì dalle 8 fino alle 16. Dalle 14 alle 20 saranno forniti servizi “su misura” ad alto valore aggiunto che costituiscono l’aspetto più innovativo dell’accordo e rispondono sempre meglio alle esigenze di famiglie, imprese e professionisti: Dimmiquando, Chiamami, Aspettami, recapito telegrammi, messo notificatore, ritiro a domicilio, ritiro posta registrata. Tali servizi saranno assicurati anche il sabato dalle 8 alle 14 insieme alle consegne urgenti di telegrammi e Raccomandata 1.

“Il modo di comunicare è profondamente cambiato in questi anni ed è in continua evoluzione in quanto a strumenti e tempistiche utilizzate, basti pensare alla comunicazione elettronica, – ha spiegato l’Amministratore Delegato di Poste Italiane, Massimo Sarmi. Per questo anche il modello di recapito ha bisogno di adeguarsi alle mutate esigenze delle persone. Poste Italiane ha analizzato la nuova realtà e questo accordo è la risposta al cambiamento di scenario e di abitudini. L’intesa – ha aggiunto l’Ad – conferma la capacità di dialogo e il senso di responsabilità mostrati da azienda e sindacati nell’individuare le più efficaci modalità organizzative, che ci consentiranno di proporre servizi ad alto valore aggiunto e soluzioni efficaci a queste nuove esigenze”.

Il riassetto dell’intera filiera del recapito, della rete logistica e dei trasporti, consentirà a Poste Italiane di proporre soluzioni innovative, che migliorano ulteriormente l’articolazione oraria e la gamma dei servizi, rispetto agli operatori postali europei di Finlandia, Portogallo, Austria, Spagna, Grecia, Belgio e Svezia, che hanno adottato a loro volta il sistema di consegna della corrispondenza su cinque giorni. In Europa anche Deutsche Post è pronta a seguire l’esempio degli altri competitor, e negli Stati Uniti Us Postal Service è in attesa del via libera del Congresso per allinearsi al modello scelto dagli altri operatori.

L’intesa garantisce la riqualificazione degli addetti attraverso un processo di formazione che ne consentirà l’inserimento nella rete degli uffici postali per potenziare il servizio di sportelleria. Il nuovo piano sarà introdotto in via sperimentale nei capoluoghi di provincia e, successivamente, esteso ai centri maggiori.

L’accordo prevede inoltre un’azione di diffusione sempre più capillare della cultura della sicurezza e l’ulteriore miglioramento del mix qualitativo della flotta di mezzi aziendali per il recapito. La flotta di quadricicli elettrici, autoveicoli e motoveicoli sarà rinnovata e potenziata entro il 2011 con l’acquisto di nuovi modelli che applicano a bordo le soluzioni più innovative in materia di sicurezza, riduzione dei consumi e contenimento delle emissioni.

Testo tratto dal sito delle Poste Italiane


L’atto notarile diventa informatico: stesse garanzie, tempi ridotti

Dal prossimo 3 agosto, con l’entrata in vigore del decreto attuativo del cosiddetto collegato allo sviluppo, il cittadino potrà scegliere se stipulare l’atto pubblico su carta o in modalità informatica, utilizzando la propria firma elettronica.

Queste alcune novità introdotte: per stipulare l’atto pubblico informatico il cittadino dovrà utilizzare la propria firma elettronica. I cittadini e le imprese, se non è previsto altrimenti dalla legge, potranno stipulare un atto notarile (sotto forma di scrittura privata autenticata) rivolgendosi contemporaneamente a due diversi notai, per esempio se si trovano in due diverse città, a loro volta collegati tra loro attraverso la Rete Unitaria del Notariato (R.U.N.). Dal punto di vista degli effetti giuridici l’atto pubblico su supporto cartaceo e informatico sono equivalenti.

Gli atti notarili informatici saranno conservati dai notai che ne manterranno la disponibilità esclusiva per il rilascio di copie finché sono in esercizio. Inoltre gli atti saranno conservati secondo norme di legge e tecniche che consentano la fruibilità dei dati nel tempo. È previsto che il notaio conservi in formato digitale anche le copie degli altri documenti originali redatti su supporto cartaceo. Il notaio presso il quale si conclude il contratto mette l’atto a raccolta e lo conserva nel proprio archivio situato in una struttura informatica centralizzata posta presso il Consiglio Nazionale del Notariato. Quando il notaio cessa l’esercizio dell’attività, i suoi atti informatici saranno depositati presso gli archivi notarili gestiti dal Ministero della Giustizia come oggi avviene per gli atti cartacei. L’utilizzo dell’atto notarile informatico non è obbligatorio, va fatto solo con il consenso di entrambe le parti.

Leggi: D. Lgs. n. 110 del 2 luglio 2010


Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 25-05-2010) 26-07-2010, n. 17511

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere

Dott. STILE Paolo – Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IM.EL.CA. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in. ROMA, VIA MATTEO BOIARDO 12, presso lo studio dell’avvocato MORABITO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio,, degli avvocati STUDIO ANTONINO SPINOSO – SIMONA NAPOLITANI, rappresentato e difeso dall’avvocato POLIMENI DOMENICO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 240/2007 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 27/03/2007 r.g.n. 1844/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato MORABITO GIUSEPPE;

udito l’Avvocato POLIMENI DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 12-13 dicembre 2007, la IM.EL.CA s.n.c. ha chiesto, con due motivi, la cassazione della sentenza depositata il 27 marzo 2007, con la quale la Corte d’appello di Reggio Calabria, riformando la decisione del giudice di primo grado, l’aveva condannata a pagare a B.L. la somma di Euro 4.905,44 – oltre accessori di legge – a titolo di compenso per il lavoro straordinario da questi prestato, nel corso del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, per trasportare, per un’ora al giorno, con automezzo aziendale, dalla sede della società ai singoli cantieri gli operai e i mezzi di questa.

Resiste alle domande della società Leandro Battaglia, con rituale controricorso, illustrato poi con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione
1 – Col primo motivo di ricorso, la società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c..

In proposito, il giudice di primo grado aveva dichiarato d’ufficio nullo il ricorso introduttivo del giudizio per la insufficiente esposizione dei fatti costitutivi dei diritti azionati.

Viceversa la Corte d’appello aveva ritenuto che il ricorso avesse sufficientemente esposto tali fatti, mentre la ricorrente sostiene che, mancando la indicazione del contratto collettivo applicabile al rapporto, la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata nulla.

Il motivo conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Chiarisca la Corte … se, per i motivi sopra evidenziati il ricorso privo dell’esatta determinazione dell’oggetto della domanda o dell’esposizione dei fatti e degli elementi normativi sui quali si basa è, per giurisprudenza costante, affetto da nullità, ai sensi degli artt. 414, 164 e 156 c.p.c., risultando precluso alla parte produrre nel corso del giudizio i contratti collettivi non citati nel ricorso ed al giudice agire sulla scorta del principio iura novit curia;

– sempre per i motivi sopra argomentati, chiarisca la Corte … se la nullità dell’atto introduttivo, con riferimento alla mancanza o assoluta incertezza dei requisiti di cui all’art. 414 c.p.c., n. 3 e 4, opera pregiudizialmente rispetto al merito, traducendosi in inammissibilità della domanda senza che operi sanatoria per la costituzione del convenuto che eccepisca anche l’infondatezza nel merito della domanda e senza che sia possibile una integrazione successiva mediante note illustrative depositate nel corso del giudizio, ovvero senza che possa essere sanata dall’esercizio dei poteri previsti dall’art. 421, comma 2, da parte del giudice”. 2 – Col secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2107 e 2108 c.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere come lavorativo il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro.

Comunque, secondo la ricorrente, la Corte avrebbe altresì errato in f)J quanto l’art. 12 del C.C.N.L. disporrebbe che l’operaio che percepisce, come l’appellante, la diaria per la trasferta, ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio del lavoro.

Quesito:

“Chiarisca la Corte, alla luce delle superiori argomentazioni confermate dalle risultanze processuali, se il tempo impiegato per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, non essendo connaturato alla prestazione stessa – tenuto presente che il lavoratore, pur non rivendicando con il proposto giudizio la diversa qualifica di autista, si portava presso la sede dell’azienda non per disposizione datoriale ma per comodità propria – resta comunque estraneo ali attività lavorativa vera e propria non sommandosi quindi al normale orario di lavoro?”.

Il ricorso conclude pertanto con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge.

Il ricorso, scarsamente rispettoso del principio di autosufficienza (su cui, anche recentemente, cfr, Cass. nn. 5043/09, 4823/09 e 338/09) e i cui quesiti di diritto sono generici e non sempre aderenti alla fattispecie concreta illustrata (in argomento, cfr., tra le altre, Cass. S.U. ord. 5 febbraio 2008 n. 2658 e 5 gennaio 2007 n. 36), è comunque manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha infatti riformato quella di primo grado, dichiarativa della nullità del ricorso per indeterminatezza, accertando viceversa che in esso erano stati sufficientemente determinati il petitum nonchè i presupposti di fatto e di diritto posti a sostegno della pretesa.

La Corte territoriale ha altresì accertato che i fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro straordinario azionato non erano stati contestati dalla società, la quale aveva unicamente obiettato che erroneamente il B. avrebbe qualificato come tempo di lavoro (come tale da retribuire) quello necessario per recarsi al cantiere in cui di volta in volta doveva operare.

I giudici dell’appello hanno infine rilevato che anche i conteggi elaborati dal C.T.U. sulla base di determinati contratti collettivi non erano stati corte-stati.

A fronte di tali accertamenti, la società lamenta ora, col primo motivo, la mancata allegazione fin dall’inizio, nel ricorso introduttivo del giudizio, del contratto collettivo applicabile al rapporto, dei conteggi e dei prospetti e deduce di avere contestato la normativa contrattuale collettiva utilizzata nei propri conteggi dal C.T.U. nominato nel giudizio di primo grado.

Sul primo punto, va anzitutto rilevato che la fonte normativa primaria del compenso per lavoro straordinario è la legge, la quale stabilisce comunque determinati criteri di determinazione del relativo compenso in assenza della contrattazione collettiva, per cui la mancata invocazione di quest’ultima potrebbe semmai comportare la diretta applicazione dei criteri di legge, viceversa non richiesta dalla ricorrente.

Per il resto, la società non specifica quando e in quali precisi termini essa abbia effettivamente contestato la mancanza di conteggi allegati al ricorso introduttivo nonchè l’erronea utilizzazione di determinati contratti collettivi in sede di C.T.U., per cui di ciò non deve tenersi conto in questa sede.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale non ha infatti affermato in via di principio che il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro debba essere considerato come lavorativo, correttamente richiamando viceversa la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 14 marzo 2006 n. 5496), citata anche dalla società ricorrente, secondo cui ciò si verifica unicamente nel caso in cui lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione, il che in particolare si verifica ove il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa; che è la situazione concretamente accertata nel caso di specie, in cui il B. era altresì gravato dell’ulteriore incombenza di guidare l’automezzo aziendale verso tali località, trasportando mezzi e uomini.

Infine, la società invoca “l’art. 12 del C.C.N.L. all’epoca vigente”, per sostenere che, alla stregua di tale norma, il dipendente che percepisce (come il B. diaria di trasferta sarebbe obbligato a trovarsi sul luogo di lavoro per l’ora stabilita.

In proposito, va peraltro rilevato che non solo tale deduzione non è specificata con la riproduzione della norma contrattuale collettiva invocata, ma quest’ultima non risulta neppure contestualmente depositata nella cancelleria della Corte, come prescritto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (nè, del resto, prodotta in sede di giudizio di merito, come rilevato dalla stessa sentenza di appello, sul punto non censurata).

Concludendo, il ricorso va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle relative spese, così come operato in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al B. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 16,00 per spese ed Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, per onorari, che distrae all’avv. Domenico Polimeni.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010


Tesseramento anno 2010

Iscriversi ad una associazione è una predisposizione delle persone a sviluppare relazioni sociali.

Tali relazioni hanno come scopo quello di cooperare al fine di perseguire dei fini che si sono dati alla costituzione dell’associazione.

L’Associazione @nn@ persegue obbiettivi sanciti dal suo statuto dove si evidenzia il ruolo che può assumere per la salvaguardia dell’attività del Messo Comunale e degli Enti di appartenenza, in considerazione delle gravose responsabilità conseguenti alla nullità delle notifiche che comporta l’inefficacia dell’atto notificato e/o del procedimento.

Aderire all’associazione @nn@ significa essere protagonisti per il riconoscimento del proprio ruolo.

Aderire all’associazione @nn@ significa aumentare la propria professionalità.

Aderire all’associazione @nn@ significa svolgere il proprio lavoro con serenità e tranquillità per il sostegno giurisprudenziale che essa mette a disposizione.

Le tipologie delle quote di adesione allAssociazione A.N.N.A. per lanno 2010 sono:

  • Tipo A – Messi Comunali: € 60,00
  • Tipo B – Messi del Giudice di Pace e di Conciliazione: € 60,00;
  • Tipo C – Ufficiali Giudiziari: € 60,00;
  • Tipo D – Messi Provinciali: € 60,00;
  • Tipo E – Messi Notificatori di cui alla legge Finanziaria del 2007 € 60,00
  • Tipo F – Addetti di Polizia Municipale 60,00
  • Tipo G – Avvocati 100,00
  • Tipo H – Ex Messi Comunali non più in attività 30,00 con esclusione della copertura assicurativa
  • Tipo I – Comuni fino a 10.000 abitanti: € 100,00;
  • Tipo L – Comuni con popolazione da 10.001 a 100.000 abitanti: € 150,00;
  • Tipo M – Comuni con popolazione oltre i 100.001 abitanti: € 200,00;
  • Tipo N – Altri Enti (Consorzi di servizi, Unioni, ecc.): € 250,00;
  • Tipo O – Soggetti privati ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dell’Associazione: € 250,00.

Scarica il Modulo adesione Messo Comunale 2010

Scarica il Modulo adesione Ente 2010


Corso di Aggiornamento – ASCIANO (SI) – 01.10.2010

Venerdì 1 ottobre 2010
Orario 9:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Comune di Asciano

Mediateca

Via Fiume 8

Asciano (SI)

Con il patrocinio del Comune di Asciano (SI)

Quote di partecipazione al corso:
La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.
€ 150,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all’Associazione alla data del 31.12.2009 con rinnovo anno 2010 già pagato al 17.01.2010. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)
€ 190,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l’anno 2010 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l’Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l’accesso all’area riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicurazione per colpa grave.
€ 250,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).
La quota d’iscrizione dovrà essere versata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

  • Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:
  • Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
  • Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
  • Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione :  Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: Corso Asciano 2010

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno la eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva.

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

Docente:
Asirelli Corrado
– Resp. Servizio Notifiche del Comune di Cesena (FC)

– Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Nozioni generali

  • Cos’è una notifica
  • La relata di notifica – valore della stessa
  • La copia conforme all’originale
  • Richiedente – intermediario – consegnatario/destinatario
  • Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale
  • Tempi e luoghi delle notificazioni
  • I “vari” momenti di perfezionamento della notifica
  • Nullità delle notificazioni
  • Le responsabilità del Messo Comunale
  • Modifiche effettuate dall’art.174 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)

Il procedimento di notificazione

  • Le notifiche a mani proprie
  • Le notifiche “tramite” terzi
  • Il rifiuto di ricevere l’atto da parte del destinatario e da parte dei “terzi”
  • Le notifiche agli “assenti”
  • Deposito degli atti nella Casa Comunale
  • Procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio nelle notifiche
  • L’Albo Pretorio “on line”
  • Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)
  • Le notifiche previste dall’art. 201 del C.d.S.
  • Le notifiche previste dagli art. 14 e 18 della L 689/1981
  • Le notifiche previste dall’art. 6 della L. 241/1990
  • Le notifiche attraverso il servizio postale
  • Le CAD e le CAN
  • Le notifiche dei tributi locali
  • Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973
  • Notificazione all’estero per gli atti Finanziari destinati agli iscritti all’A.I.R.E.
  • Le notifiche degli atti finanziari alle Società (Corte di Cassazione 2009)
  • Nuove modalità applicative dell’art. 140 c.p.c.
  • I Messi Notificatori – Legge finanziaria 2007
  • La notifica telematica
  • La richiesta di rimborso “trimestrale” delle spese di notifica
  • Presentazione modulistica e casi pratici
  • Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link “Iscrizione on line” a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007  (Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: Attività Formativa dell’Associazione nell’anno 2010

Modulo di partecipazione: MODULO DI PARTECIPAZIONE Asciano 2 2010

 


136. Comunicazioni

IL  cancelliere con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni [c.p.c. 47, 50, 58, 133, 134, 289, 485, 525, 574, 582, 630, 631, 709, 723, 728, 739; disp. att. c.p.c. 70] che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero [c.p.c. 71, 80, 418], alle parti [c.p.c. 170, 176, 267, 292], al consulente, [c.p.c. 192] agli altri ausiliari del giudice [c.p.c. 68] e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica(2).

Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi (3) (4).

———————–

(1) Vedi la L. 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(2) Comma così sostituito prima dall’art. 7, L. 7 febbraio 1979, n. 59 che modifica i servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili e poi dal comma 1 dell’art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».

(3) Comma così aggiunto dal comma 1 dell’art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall’art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 24-30 maggio 1977, n. 88 (Gazz. Uff. 8 giugno 1977, n. 155), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 136 c.p.c. e 45 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. La stessa Corte, con sentenza 16-30 gennaio 2002, n. 1 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, inammissibili le questioni di legittimitàdel combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 136 e del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma e 741 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo e sesto comma Cost. Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.


137. Notificazioni (1)

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti [c.p.c. 151], sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere [c.p.c. 58; disp. att. c.p.c. 47].

L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario [c.p.c. 237, 292] di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi [c.p.c. 148] (2).

Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile (3).

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto (4).

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136 (5).

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(1) Per la notifica delle contestazioni in materia di sanzioni amministrative, vedi l’art. 14, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Per quanto riguarda la notificazione delle sentenze dei conciliatori spedite in forma esecutiva e degli altri provvedimenti con efficacia esecutiva, nonché del precetto, vedi il D.Lgs.Lgt. 1° febbraio 1946, n. 122. Sulle notifiche a mezzo del servizio postale vedi la L. 20 novembre 1982, n. 890. Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(2) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.

(3) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 18 dell’art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge.

(4) Comma aggiunto dall’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall’art. 186 dello stesso decreto.

(5) Comma aggiunto dall’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall’art. 186 dello stesso decreto, e poi così modificato dal comma 18 dell’art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge.


138. Notificazione in mani proprie

L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi [c.p.c. 140] nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto [c.p.c. 146, 286, 288; disp. att. c.p.c. 125] (1).

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie [c.p.c. 148] (2).

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(1) Comma così modificato dall’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall’art. 186 dello stesso decreto. Peraltro, il citato art. 174, D.Lgs. n. 196/2003 è stato abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «L’ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi [c.p.c. 140] nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto [c.p.c. 146, 286, 288; disp. att. c.p.c. 125]».
(2) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.


139. Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza (a) del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio (1)(b).

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda (c), purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla (d).

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata [c.p.c. 660] (2).

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci (e).

Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora [c.p.c. 18], e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti (3)(f).

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(1) Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(2) Comma così modificato dall’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall’art. 186 dello stesso decreto.

(3)Vedi l’art. 7, comma 2, D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119, sulla disciplina del cambiamento di generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia. Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004. La Corte costituzionale, con sentenza 13-23 gennaio 2004, n. 28 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2004, n. 4 – Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli 139 e 148 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

NOTE
(a) Di norma il luogo di residenza viene individuato basandosi sull’effettiva ed abituale presenza del soggetto in un dato luogo, poiché l’iscrizione anagrafica ha più che altro un mero valore presuntivo a causa di ritardi nelle operazioni di variazioni di tali registri.
(b) La norma in esame indica un ordine tassativo che l’ufficiale giudiziario deve seguire per individuare il luogo in cui procedere alla notifica, ovvero prima di tutto quello di residenza, poi di dimora ed infine di domicilio. Una volta individuato uno di tale luogo, la norma lascia libero il notificatore di cercare indifferentemente il destinatario in uno qualsiasi dei tre luoghi previsti, ovvero casa, ufficio o luogo dove esercita l’industria o il commercio.
(c) Per persona di famiglia si intende non solo colui che appartenga allo stretto nucleo familiare, ma anche parenti o affini legati da vincoli affettivi o di comunanza di vita stabili (non cioè del tutto momentanei o occasionali) con il destinatario.
Gli addetti a cui la norma si riferisce coincidono con tutti coloro che hanno un rapporto di solidarietà e di collaborazione diretta col destinatario, purché si svolga abitualmente nel luogo indicato per la consegna dell’atto. Si pensi ad esempio ad un collega di studio, all’amministratore dell’immobile, all’infermiera che assiste in modo continuo un familiare convivente col destinatario.
(d) Alla pari dei luoghi in cui ricercare il destinatario che sono indicati tassativamente anche l’ordine delle persone successivamente previste al secondo e terzo comma risulta tassativo. Pertanto, sarà possibile passare da una categoria all’altra solo in caso di assenza, incapacità o rifiuto del consegnatario precedente. La norma, inoltre, specifica che il portiere o il vicino devono sottoscrivere una ricevuta che attesti l’avvenuta notifica, e l’ufficiale giudiziario deve comunicare al destinatario dell’atto l’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata. In mancanza di tali adempimenti la notifica si deve considerare nulla.
(e) Il comma in analisi prevede una forma di notificazione meramente facoltativa, concorrente cioè con quella ordinaria, disciplinando l’ipotesi della notifica a colui che è costretto a vivere a bordo di un mercantile.
(f) Appare opportuno precisare che l’elaborazione giurisprudenziale degli ultimi venti anni ha consacrato il principio della c.d. scissione del momento notificatorio per il notificante e per il destinatario dell’atto, proprio al fine di evitare che venisse addebitato a quest’ultimo l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità. Pertanto, risulta che mentre per il notificante il procedimento si perfeziona nel momento in cui consegna l’atto all’ufficiale giudiziario, per il destinatario quando riceve l’atto notificatogli.


140. Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità [c.p.c. 138, 148] o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento (1) (2).

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(1) Articolo così modificato dall’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall’art. 186 dello stesso decreto. Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004. .

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 gennaio 2010, n. 3 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità dell’art. 140 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 111, primo e secondo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost.; b) l’illegittimità dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Precedentemente, la Corte costituzionale, con sentenza 8-15 luglio 1975, n. 213 (Gazz. Uff. 23 luglio 1975, n. 195), aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. La stessa Corte costituzionale, con sentenza 6-22 dicembre 1980, n. 192 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1980, n. 357), aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui consentiva di ritenere perfezionata la notificazione alla data di spedizione della raccomandata ivi prescritta, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; con sentenza 18-30 aprile 1984, n. 121 (Gazz. Uff. 16 maggio 1984, n. 134), aveva dichiarato: a) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 313, secondo comma, c.p.c., in riferimento all’art. 24 Cost.; b) non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 140, 313, secondo comma, e 660 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; con sentenza 25-28 novembre 1986, n. 250 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1986, n. 57 – Prima serie speciale), aveva dichiarato: a) l’illegittimità dell’art. 292 c.p.c., nella parte in cui non prevedeva la notificazione al contumace del verbale in cui si dava atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al Titolo II del libro II del c.p.c.; b) non fondata la questione di legittimità degli artt. 232, 292 e 140 c.p.c., nella parte in cui consentivano al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio formale del contumace, ancorché la copia dell’ordinanza ammissiva della prova, notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non fosse corredata dell’avviso di ricevimento della prescritta raccomandata, in riferimento all’art. 24, secondo comma, Cost.; con sentenza 15-29 ottobre 1987, n. 350 (Gazz. Uff. 11 novembre 1987, n. 47 – Prima serie speciale), aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli 140, 313 e 633 c.p.c., in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost.


141. Notificazione presso il domiciliatario (1)

La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio [c.c. 47; c.p.c. 30] può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell’ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell’elezione [c.p.c. 660; disp. att. c.p.c. 58].

Quando l’elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.

La consegna, a norma dell’articolo 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell’ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.

La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell’elezione di domicilio o è cessato l’ufficio (2).

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(1) Per quanto riguarda le sanzioni amministrative vedi l’art. 22, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(2) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.


142. Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica

Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato [c.p.c. 4, 18, 633] e non vi ha eletto domicilio [c.c. 43, 47] o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta (1).

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (2) (3).

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(1) Il presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2004, così sostituisce gli originari commi primo e secondo ai sensi di quanto disposto dagli artt. 174 e 186, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L’originario primo comma era stato sostituito dall’art. 8, L. 6 febbraio 1981, n. 42, con la quale è stata data ratifica alla convenzione relativa alla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, adottata a L’Aja il 15 novembre 1965. L’elenco dei paesi membri della Convenzione sulle notifiche all’estero di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale (L’Aja, 15 novembre 1965), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1982, n. 267, ed è stato aggiornato alla data del 30 settembre 1984 con inserto nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1984, n. 291. Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(2) Comma aggiunto dall’art. 9, L. 6 febbraio 1981, n. 42, di ratifica ed esecuzione della Convenzione adottata a L’Aja il 15 novembre 1965 e poi così modificato dall’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall’art. 186 dello stesso decreto. La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio-3 marzo 1994, n. 69, (Gazz. Uff. 9 marzo 1994, n. 11, Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che la notificazione all’estero del sequestro si perfezioni, ai fini della osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notitificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

(3) Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.


143. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio [c.p.c. 8] (1) del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza [c.c. 43] o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario [, e mediante affissione di altra copia nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede] (2).

Se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero.

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell’articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (3) (4).

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(1) Vedi l’art. 1, L. 3 gennaio 1957, n. 4, di ratifica della Convenzione concernente la procedura civile, firmata a L’Aja il 1° marzo 1954.

(2) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall’art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall’art. 186 dello stesso decreto. Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio – 3 marzo 1994, n. 69 (Gazz. Uff. 9 marzo 1994, n. 11, Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che la notificazione all’estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell’osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e degli artt. 30 e 75, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

(4) Articolo così sostituito dalla L. 6 febbraio 1981, n. 42, di ratifica ed esecuzione della Convenzione adottata a L’Aja il 15 novembre 1965. Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l’art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.