Schema di Linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web di atti e documenti adottati dalle pubbliche amministrazioni

L’attuale processo di innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione è caratterizzato da numerose iniziative, anche legislative, volte a migliorare l’efficienza e la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati dai soggetti pubblici mediante l’incremento dell’utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche.
Le recenti disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, e di consultabilità degli atti prevedono in capo ai soggetti pubblici diversi obblighi di messa a disposizione delle relative informazioni da realizzare con modalità di divulgazione e ambiti di conoscenza di tipo differente, comportando, a seconda dei casi, operazioni di comunicazione oppure di diffusione di dati personali.

La disciplina legislativa sulla protezione dei dati personali regola la comunicazione e la diffusione delle informazioni personali in maniera tendenzialmente uniforme, indipendentemente dalle modalità tecniche utilizzate; ciò, sia nei casi in cui i dati personali siano resi noti mediante una pubblicazione cartacea, sia laddove tali informazioni siano messe a disposizione on line tramite una pagina web.
Le presenti “Linee guida” hanno, pertanto, lo scopo di definire un primo quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare in relazione alle ipotesi in cui effettuano, in attuazione alle disposizioni normative vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell’azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti.

Leggi:  Garante-15-dicembre-2010-atti-pubblici


Presentata la proposta di DPCM per l’Albo On Line

La proposta di DPCM per l’Albo on-line, così come previsto dall’art. 32 e dall’art. 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata presentata al Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione.

Tale proposta a cui l’Associazione ha collaborato proponendo una sostanziale modifica al testo relativo all’art. 16 che, a nostro parere, determinerà così come è stato licenziato il testo, notevole confusione e disomogenea applicazione per gli Agenti Notificatori (vedasi sondaggio su questo sito)


Riunione Consiglio Generale del 05.02.2011

Albignasego 27/12/2010

Prot. 2010-2 cat. CG

Ai membri del Consiglio Generale

E p.c.     Ai Membri della Giunta Esecutiva

LL.II.

Egregio,

ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione del Consiglio Generale che si svolgerà sabato 5 febbraio 2011 alle ore 07:00 presso il Comune di Cesena – Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle ore 09:30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.    Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione;

2.    Bilancio consuntivo anno 2010 ai sensi dell’art. 16 dello Statuto;

3.    Programma attività formativa per l’anno 2011;

4.    Varie ed eventuali

Leggi: Verbale CG del 05 02 2011


Albo On Line: sondaggio

SONDAGGIO IN MERITO ALLE INDICAZIONI DEL D.P.C.M. DI PROSSIMA EMANAZIONE, INERENTI LE MODALITÀ APPLICATIVE RIGUARDO LA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON-LINE DELL’AVVISO CHIUSO IN BUSTA PREVISTO DALL’ART. 60 LETT. E) DEL D.P.R. 600/1973 E ART. 26 DEL D.P.R. 602/1973.

Poiché la pubblicazione dei documenti all’Albo On-line, dovrà tener conto delle linee guida da emanarsi mediante D.P.C.M. di imminente adozione, la cui bozza definitiva è già visionabile in questo sito, si ritiene utile la cortese partecipazione dei colleghi ad un sondaggio che qui proponiamo, sulla più opportuna formulazione delle due indicazioni del D.P.C.M. in questione come si sono delineate, in merito all’applicazione della lett. e) dell’art. 60 del DPR 600/1973 e dell’art. 26 del D.P.R. 602/1973.

Per ogni quesito vengono proposti dei commenti che chiariscono il dubbio interpretativo collegabile ad ognuno di essi.

DOMANDA:

Quale delle due versioni del comma 3° dell’art. 16 del D.P.C.M. inerente l’Albo On-line, ritenete più chiare e preferibili, riguardo le modalità pratiche di realizzazione della pubblicazione dell’avviso oggetto del sondaggio?

TESTO AOL N. 1:

art. 16. Pubblicazione parziale di documenti e protezione dei dati personali

1. Fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, la pubblicazione di documenti che contengono dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, riferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni, avviene nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, esattezza, completezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, rispetto alle finalità della pubblicazione, previsti dal codice della privacy.

2. I documenti da pubblicare devono essere già predisposti per la protezione dei dati personali.

3. Nel caso di pubblicazione di busta chiusa e sigillata, la busta è sostituita da un avviso di deposito sottoscritto con firma elettronica qualificata pubblicato all’albo on-line.

Commento (più o meno condivisibile)

  • Il testo chiarisce che all’albo on-line ci va un avviso, ma non specifica che tipo di avviso, né quali indicazioni vanno riportate su di esso.
  • L’indicazione riguarda il documento da pubblicare all’Albo On-line, ma non dice se sia consentito evitare la redazione cartacea dell’avviso in busta chiusa, previsto dalla normativa presa in esame, quindi potrebbe trattarsi di procedimento aggiuntivo a quello preesistente.

TESTO AOL N. 2:

art. 16. Pubblicazione parziale di documenti e protezione dei dati personali

1. Fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, la pubblicazione di documenti che contengono dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, riferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni, avviene nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, esattezza, completezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, rispetto alle finalità della pubblicazione, previsti dal codice della privacy.

2. I documenti da pubblicare devono essere già predisposti per la protezione dei dati personali e, se necessario, si procede anche sotto forma di una pubblicazione parziale del documento (“estratto” o “con omissis”).

3. Nel caso di pubblicazione degli avvisi in busta chiusa e sigillata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 art. 60, 1° co. lett. e) e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si procede mediante pubblicazione dell’avviso di deposito redatto ai sensi dell’art. 48 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, emendato secondo i criteri di cui al comma 2.

Commento (più o meno condivisibile)

  • Il testo specifica che l’avviso da pubblicare è quello previsto per l’art.140 c.p.c. (infatti, l’art. 48 delle disposizioni attuative del C.P.C. è quello appositamente previsto)  e di conseguenza è pure lo stesso avviso cui si riferisce la lett. e) dell’art. 60 del DPR 600/1973.
  • Il testo specifica come si procede alla disposizione di legge della pubblicazione in busta chiusa, facendoci ritenere assolto l’obbligo di tale pubblicazione senza altre incombenze e specificando le precauzioni inerenti la redazione dell’avviso in questione.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al Codice dell’Amministrazione digitale, ai sensi dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69»

Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 dicembre 2010 ha approvato, tra l’altro, il DECRETO LEGISLATIVO: Modifiche ed integrazioni al DLG n. 82 del 2005, recante Codice dell’Amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33 della legge n. 69 del 2009. Nel link sottostante il testo della bozza delle modifiche apportate. Tale testo è alla base del decreto approvato.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell’Amministrazione digitale 2010


Albo On Line: versione definitiva proposta DPCM

E’ stata resa pubblica la versione definitiva della proposta di DPCM relativa alle norme attuative dell’Albo On Line che verrà proposta al Ministero della pubblica Amministrazione ed innovazione che si riporta nel link sottostante.

AOL – DPCM bozza 1.0 20 dicembre 2010 FINALE.PDF-A-1a


Il blogger non è “direttore responsabile”

Importante sentenza della Corte d’Appello di Torino: il gestore di un blog non può essere equiparato al direttore responsabile di un giornale e quindi non esiste il reato di “omesso controllo”. Resta la responsabilità per diffamazione.
Leggi: Corte d’Appello di Torino – Sentenza 23 aprile 2010 Il blogger non è direttore responsabile

Riunione Giunta Esecutiva del 11.12.2010

Albignasego 19 novembre 2010

Prot. 2010-3 cat. GE

Ai membri della Giunta Esecutiva

E p.c. ai Soci Fondatori

LL.II.

Oggetto: Convocazione Giunta Esecutiva

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione della Giunta Esecutiva che si svolgerà sabato 11 dicembre 2010 alle ore 13:00 presso il Comune di Cesena – Piazza del Popolo 10 Cesena FC, in prima convocazione, e alle ore 15:15 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.      Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione;

2.      Formazione 2011;

3.      Varie ed eventuali.

Leggi: Verbale GE 11 12 2010


Contratti pubblici nulli senza tracciabilità dei pagamenti

Tutti i contratti di fornitura di beni e servizi, nonché gli appalti di opere pubbliche, stipulati dal 7 settembre 2010 in poi tra un imprenditore e una pubblica amministrazione devono contenere l’indicazione del conto dedicato sul quale transiteranno i relativi pagamenti, attraverso bonifico bancario o postale o altri strumenti di pagamento, idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. Sono state emanate dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, le linee guida relative all’operatività della normativa, per dare indicazioni puntuali sulla concreta applicabilità degli obblighi legislativi. I soggetti sottoposti alle norme sulla tracciabilità sono obbligati: ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; ad effettuare movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni; a indicare, negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione, il codice identificativo di gara e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto. La tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione nei seguenti contratti: contratti di appalto di lavori, servizi e forniture; concessioni di lavori pubblici e di servizi; contratti di partenariato pubblico-privato, compresi i contratti di locazione finanziaria; di subappalto e subfornitura; contratti in economia, compresi gli affidamenti diretti.


Notifica multe e cambio residenza: il termine parte dalla comunicazione all’anagrafe

La Corte Suprema di Cassazione, Sezioni unite, ha stabilito che il giorno dal quale si iniziano a contare i 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione, quando il destinatario ha trasferito la propria residenza anagrafica, va individuato nella data di iscrizione della variazione di residenza negli atti dello stato civile. A meno che, naturalmente, ma non si tratta certo di un caso frequente, l’interessato non abbia provveduto a fare annotare la variazione anche nel pubblico registro automobilistico. Di conseguenza, per i giudici «non può ritenersi tempestiva la notifica del verbale di contestazione delle infrazioni al Codice della strada quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore conseguente alla rituale domanda di cambio di residenza con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza, ma meno di 150 dalla relativa annotazione del Pra o nell’archivio nazionale veicoli».

La Corte Suprema di Cassazione risolve in questo modo un contrasto che si era venuto a creare all’interno delle sezioni della stessa Corte. La sentenza dichiara, inoltre, di aderire all’orientamento in base al quale le comunicazioni al Pubblico Registro Automobilistico del cambio di residenza ritualmente dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunque devono essere eseguite d’ufficio da parte della pubblica amministrazione «per cui, ove la pubblica amministrazione non abbia proceduto all’aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita».
Vedi:  Corte Suprema di Cassazione 24851-2010


Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 28-09-2010) 09-12-2010, n. 24851

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f.

Dott. PAPA Enrico – Presidente di Sezione

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di Sezione

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere

Dott. RORDORF Renato – Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9431/2006 proposto da:

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI GORIZIA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.D.;

– intimato –

sul ricorso 14229/2006 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato COLUCCI ANGELO, che lo rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI GORIZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 29/2005 del GIUDICE DI PACE di MONFALCONE, depositata il 31/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

uditi gli avvocati Alessandra BRUNI dell’Avvocatura Generale dello Stato, Angelo COLUCCI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo
Il 9 dicembre 2003 la Polizia Stradale di Udine sull’autostrada (OMISSIS) accertava, a mezzo autovelox, eccesso di velocità (111 km orari in luogo dei 60 km orari consentiti) del veicolo di proprietà di B.D.. Il verbale di contestazione veniva emesso il 22/3/2004 e notificato il 22/6/2004 al trasgressore il quale proponeva opposizione eccependo tra l’altro che la notifica del verbale era avvenuta oltre il termine di cui all’art. 201 C.d.S..

Il Prefetto di Gorizia resisteva costituendosi a mezzo di funzionario delegavo.

L’adito giudice di pace di Monfalcone, con sentenza 31/1/2005, accoglieva l’opposizione osservando: che la notifica del verbale era stata tentata invano nella residenza del B. risultante dai pubblici registri in (OMISSIS) ove non era stato rinvenuto il destinatario, nè individuato alcun luogo a lui riferibile; che in seguito il verbale era stato notificato il 22/6/2004 con ritiro personale del plico in (OMISSIS), Comune nel quale l’opponente risiedeva dal 18/9/2002 come risultava da certificato storico di residenza; che tra il 9/12/2003 e il 22/6/2004 erano trascorsi più di 150 giorni: che quindi andava annullato il verbale opposto.

Il Prefetto di Gorizia, difeso dall’avvocatura di Stato, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

Il B. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sonetto da tre motivi poi illustrati da memoria. la seconda sezione civile di questa Corte, con ordinanza 28/12/2009 n. 27394. ha rimesso il procedimento al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite segnalando sia l’esistenza di un contrasto, sia la necessità di risolvere una questione di massima di particolare importanza con riferimento al l’individuazione del “dies a quo” di decorrenza del termine di notifica del verbale di contestazione delle infrazioni al c.d.s. nel caso di mutamento di residenza del trasgressore.

Il Primo Presidente ha quindi disposto l’assegnazione del ricorso alle sezioni unite.

Motivi della decisione
Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Con l’unico motivo del ricorso principale la Prefettura di Gorizia denuncia violazione dell’art. 201 C.d.S. deducendo che il citato articolo, nell’ipotesi in cui il trasgressore sia identificato in un momento successivo a quello dell’infrazione, fa decorrere i 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione dalla data in cui “risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la p.a. è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”. Nella specie al momento della notificazione della violazione dall’archivio nazionale dei veicoli risultava che il B. risiedeva in (OMISSIS). Il B. ha proceduto alla trascrizione nei pubblici registri – con l’indicazione della nuova residenza – solo in data 17/3/2004 per cui solo da tale data decorre il termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione. Dunque, al contrario di quanto affermato dal giudice di pace, il detto termine deve ritenersi nella specie rispettato.

La questione da risolvere riguarda, come evidenziato nella ordinanza di rimessione sopra citata, il momento a partire dal quale decorre il termine di 150 giorni entro il quale – secondo quanto disposto dall’art. 201 C.d.S. – il verbale contenente la contestazione di infrazione al C.d.S. deve essere notificato al trasgressore allorché questi abbia mutato residenza.

L’ordinanza di rimessione segnala al riguardo un contrapposto orientamento giurisprudenziale facendo riferimento ad un primo orientamento secondo il quale il detto termine decorre sempre e comunque da quando il trasgressore abbia chiesto l’annotazione de cambio di residenza agli uffici dello stato civile dell’amministrazione comunale indipendentemente dall’eventuale analoga segnalazione anche all’Archivio Nazionale dei Veicoli tenuto dalla Motorizzazione civile.

Per un secondo orientamento il cittadino che muti la propria residenza ha l’obbligo di segnalare la circostanza sia agli uffici dello stato civile, sia alla Motorizzazione Civile e, ove ciò non faccia, il termine per la notifica decorre dall’annotazione del cambio di residenza nei registri della Motorizzazione Civile a nulla rilevando l’eventuale avvenuta precedente analoga annotazione presso l’anagrafe comunale.

In particolare l’ordinanza a seguito della quale la causa è stata assegnata a queste sezioni unite richiama – con riferimento al primo orientamento giurisprudenziale – il principio affermato dalla sentenza 9/7/2009 n. 16185 secondo cui “in tema di violazioni de codice della strada, la disposizione contenuta nell’art. 247 del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nel prevedere che le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza, già dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunale, debbano essere eseguite a cura della P.A., comporta – anche in ragione del fatto che non esiste più una norma simile a quella di cui al D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 59, (Codice della strada abrogato), che imponeva all’interessato la comunicazione del cambio di residenza – che la notifica effettuata, in forza del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 985, art. 201, comma 3, ultimo periodo, al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi, ove questi non siano aggiornati, non possa ritenersi validamente eseguita, atteso che il ritardo dell’Amministrazione nell’aggiornare i propri archivi non può produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino non inadempiente”.

In relazione al secondo orientamento l’ordinanza di rimessione fa riferimento alla sentenza 12/6/2008 n. 15831 con la quale si è affermato che “in tema di violazione del codice della strada, la notificazione del verbale di contestazione al proprietario dell’autoveicolo presso la residenza risultante dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) è valida ed efficace, anche se la residenza non corrisponde a quella effettiva, se i destinatario della contestazione non abbia provveduto ex art. 94 C.d.S., a comunicarne la modifica entro 60 gg. dal cambiamento, incombendo su di esso un obbligo di collaborazione la cui omissione integra un illecito amministrativo”. Secondo l’ordinanza di rimessione nel senso di questo orientamento andrebbero annoverate le sentenze 25635/07;

24673/06; 28244/05.

Le norme da applicare alla fattispecie in esame sono le seguenti:

– l’art. 201 C.d.S., comma 1:

“Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dal l’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento……… Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data precedente in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”;

– l’art. 94 C.d.S., commi 1 e 2:

“1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all’emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà. 2) L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta avanzata dall’acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all’aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma.

Analogamente si procede per i trasferimenti di residenza”;

– primi tre commi dell’articolo 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. (come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610):

“1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., comunicano agli uffici provinciali del P.R.A. i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di residenza e di proprietà ed i dati anagrafici di chi si è rispettivamente dichiarato intestatario o nuovo intestatario, nei tempi di cui all’art. 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al comma 2, dello stesso articolo.

2. Gli uffici provinciali del P.R.A. comunicano agli uffici provinciali della M.C.T.C. le informazioni relative ai veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprietà nei tempi di cui all’art. 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.

3. L’ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell’usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione, un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l’avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986. n. 870 per l’aggiornamento della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell’omesso pagamento”.

Va aggiunto che, dopo le rilevanti modifiche apportate all’art. 247 sopra riportato comportanti evidenti semplificazioni, il Ministero dell’Interno, con circolare n. 1/97 del 10/1/1997, ha dettato disposizioni concernenti le procedure da seguire per l’aggiornamento della carta di circolazione per cambio di residenza o di abitazione.

Sono state quindi precisate le modalità di richiesta di iscrizione anagrafica ed è stato a tal fine predisposto un unico modello contenente i dati anagrafici del richiedente e, in caso di trasferimento dell’intera famiglia, di ciascun componente la famiglia anagrafica che sia in possesso di patente di guida o di almeno un veicolo. Al momento della richiesta va presentato un documento di riconoscimento e vanno comunicati i dati relativi alla patente ed ai mezzi di appartenenza propri e della famiglia. Presentata la domanda al richiedente viene rilasciata una ricevuta che va mantenuta all’interno della patente ed in copia nei rispettivi libretti di circolazione fino all’arrivo del tagliando definitivo della Motorizzazione Civile. Definita la pratica di cambio di residenza o di domicilio il Comune deve inviare al richiedente comunicazione scritta dell’avvenuta registrazione negli elenchi anagrafici. I Comuni devono altresì trasmettere all’ufficio centrale operativo della Direzione Generale della MCT notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza nel termine di un mese decorrente dalla registrazione della variazione anagrafica. Secondo quanto disposto da detta circolare i cittadini, compilando il modello predisposto per il cambio di residenza o di domicilio contenente i dati relativi alla patente ad ai mezzi di. appartenenza, assolvono all’obbligo di aggiornare sia la patente di guida sia la carta di circolazione del veicolo di cui hanno la disponibilità.

Inoltrata la richiesta i cittadini non sono tenuti a presentare (neanche durante il periodo di trenta giorni concessi ai comuni per la trasmissione all’ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C, la notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza) domanda di aggiornamento della carta di circolazione presso gli uffici della motorizzazione civile, ma devono solo attendere: a) che il comune comunichi l’accoglimento della richiesta e l’avvenuta registrazione negli elenchi anagrafici; b) che l’ufficio centrale operativo della direzione generale della MCT trasmetta “per posta” alla nuova residenza il tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione.

Ciò posto va subito rilevato che – in base ad una coerente e corretta interpretazione del significato letterale e logico delle norme citate – va prestata adesione al primo orientamento giurisprudenziale riportato nell’ordinanza di rimessione e che risulta prevalente (tra le tante: 9/7/2009 n. 16185; 21 n. 1/2006 n. 24673;) oltre che confermato da recenti decisioni (20/1/2010 n. 928;

18/1/2010 n. 653) sorrette da ampie e convincenti motivazioni con richiamo alla disposizione di cui al citato art. 247 reg. esec. C.d.S., secondo cui le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza ritualmente dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunale (nel rispetto della procedura da seguire e con l’indicazione dei dati relativi alla patente ed ai mezzi di appartenenza) debbano essere eseguite di ufficio a cura della P.A. per cui. ove la P.A. non abbia proceduto all’aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita.

In proposito va innanzitutto osservato che dalla attenta e completa lettura delle motivazioni delle sentenze segnalate nell’ordinanza di rimessione il ravvisato contrasto giurisprudenziale è meno evidente di quanto possa apparire dalla semplice lettura delle massime di dette pronunzie. Infatti, mentre tutte le sentenze che hanno fatto decorrere il “dies a quo” per la notifica del verbale dalla variazione anagrafica – e non dalla annotazione di essa nel P.R.A. – hanno ad oggetto casi in cui la detta variazione era stata debitamente comunicata dall’interessato al comune di residenza, le pronunzie che hanno fatto decorrere il “dies a quo” per la notifica del verbale al trasgressore, ne caso di trasferimento di residenza, dal momento della avvenuta variazione nel P.R.A., si riferiscono a fattispecie in cui il trasgressore non aveva comunicato il cambio della propria residenza né all’anagrafe nè al P.R.A..

Del pari non sussiste contrasto tra le previsioni normative di cui all’art. 94 C.d.S., comma 2, e l’art. 247 reg. esec. C.d.S., comma 3, (norme entrambe ispirate da un’evidente esigenza di semplificazione) atteso che solo per le prime tre ipotesi di cui alla prima norma è previsto che l’ufficio competente proceda “su richiesta dell’acquirente”, mentre per la quarta ipotesi (ossia per il trasferimento di residenza disposto a seguito di richiesta dell’interessato dagli uffici comunali e da questi trasmesso all’ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C.) il detto ufficio deve procedere “analogamente” alle prime tre ipotesi con logica esclusione della necessità di una preventiva domanda “”avanzata dall’acquirente”, requisito ovviamente non sussistente nel caso di trasferimento di residenza.

Pertanto i quesiti posti con l’ordinanza di rimessione a queste Sezioni Unite vanno risolti affermando i seguenti principi di diritto:

a) il “dies a quo” del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, va individuato nella data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile;

b) non può ritenersi tempestiva la notifica del verbale di contestazione delle infrazioni al codice della strada quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore conseguente alla rituale domanda di cambio di residenza con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza, ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell’Archivio Nazionale Veicoli.

Il ricorso principale deve quindi essere rigettato posto che i riportati principi sono stati correttamente applicati dal giudice di pace nella fattispecie in esame caratterizzata dalle seguenti rilevanti date:

– 18 ottobre 2002: data di annotazione negli atti dello stato civile del cambio di residenza del trasgressore B. da (OMISSIS) a (OMISSIS);

– 9 dicembre 2001: data di accertamento dell’infrazione in questione:

– 17 marzo 2004: data di annotazione nell’archivio nazionale dei veicoli del cambio di residenza:

– 22 marzo 2004: data di emissione del verbale di contestazione;

– data del primo tentativo infruttuoso di notifica: imprecisata ma entro i 150 giorni dalla trasgressione:

– 22 giugno 2004: data di notifica del verbale presso la nuova residenza dei B. avvenuta oltre i 150 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione in questione.

Deve solo precisarsi che nel caso in esame come sopra rilevato il ricorrente dopo aver dedotto che il B. ha trasferito la propria residenza “senza che il trasferimento della residenza anagrafica venisse accompagnato dalla comunicazione del trasferimento del veicolo ex art. 402 reg. esec. C.d.S., comma 7” – si è limitato a denunciare la violazione dell’art. 201 C.d.S., sostenendo che i centocinquanta giorni per la notifica del verbale di contestazione devono farsi decorrere non dalla data dell’accertamento posto che in tale data (nonché al momento della prima notifica della violazione) il contravventore risultava dall’archivio nazionale dei veicoli ancora residente in (OMISSIS) e non nella nuova residenza riportata nel detto archivio solo il 17/3/2004 per cui solo da detta data può farsi decorrere l’indicato termine per la notifica del verbale di accertamento dell’infrazione.

Il ricorrente non ha dedotto – né dalla lettura della sentenza impugnata risulta che abbia dedotto in sede di merito – che il B. al momento della richiesta di cambio di residenza ha dichiarato “di non essere proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli”, dichiarazione che gli ufficiali di anagrafe (secondo quanto disposto dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 247, comma 3, come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 147) sono obbligati a farsi rilasciare per impedire di essere ritenuti responsabili in solido con il richiedente dell’omesso versamento “degli importi dovuti ai sensi della L. 1 dicembre 1986, n. 870”.

Parimenti non risulta che al resistente sia stata contestata la non osservanza delle disposizioni stabilite per il cambio di residenza, infrazione per la quale l’art. 94 C.d.S., comma 3, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da Euro 653,00 ad Euro 3.267,00.

Con il primo motivo del ricorso incidentale B.D. denuncia la mancata riunione del presente giudizio ad un altro avente ad oggetto “la medesima situazione fattuale”.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale il B. denuncia la mancata disapplicazione della normativa incostituzionale e/o del “complesso” irrefrenabile d’attività amministrativa illegittima.

Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia la mancata condanna dell’amministrazione resistente “alle spese, o al ristoro dei danni, o ex art. 96 c.p.c., per l’attività illegittima, infondata e gravatoria”.

I primi due motivi del ricorso incidentale sono palesemente inammissibili per l’evidente assoluta incomprensibilità delle rispettive censure formulate in modo talmente oscuro ed incongruente da impedirne il significato e la portata.

Al riguardo è appena il caso di richiamare il principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’assoluta incomprensibilità della censura comporta che non è soddisfatto il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, il quale prescrive che il ricorso contenga a pena di inammissibilità i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata (tra le tante, sentenze 17/5/2006 n. 11501; 4/2/2000 n. 1238).

Nella specie nel primo motivo del ricorso incidentale non si fa alcun riferimento alle parti, all’oggetto ed agli estremi identificativi del procedimento da riunire a quello in esame.

Nel secondo motivo del ricorso incidentale non vengono in alcun modo indicale le norme violate dal giudice del merito. In particolare va segnalato che il B. non ha sviluppato specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare l’errore in diritto in cui sarebbe incorso il giudice di pace nel non disapplicare la “normativa incostituzionale” genericamente indicata senza alcuna precisa e puntuale indicazione di specifiche disposizioni normative o di principi costituzionali.

Il terzo motivo del ricorso incidentale è infine manifestamente infondato risultando evidente – dal complessivo tenore della sentenza impugnata e dalla attenta lettura della motivazione adottata a fondamento della pronuncia – l’implicito, ma chiaro, legittimo esercizio del potere di compensare le spese del giudizio in considerazione della peculiarità della fattispecie nonché della complessità della problematica giuridica affrontata. La operata compensazione delle spese contiene una ovvia esclusione dei presupposti richiesti per accogliere la domanda della parte soccombente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata.

In definitiva devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.

Le spese del giudizio di cassazione vanno interamente compensate tra le parti stante la reciproca soccombenza.

P.Q.M.
la corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2010


Notifica ai sensi dell’art.140 c.p.c.

“Se può dunque dirsi acquisito il principio secondo il quale al notificante non può essere addebitato, ove non dipenda da un fatto a lui imputabile, il mancato perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, alla stessa conclusione deve, a fortiori, addivenirsi in ordine alla mera mancanza di quella dimostrazione, sempre che la mancata produzione non sia dipesa da un fatto imputabile al notificante; e purché non vi sia stato, prima della rimessione dell’atto all’ufficiale giudiziario, un fatto indotto dallo stesso notificante (o dal suo difensore) ed a lui imputabile che abbia reso impossibile il perfezionamento della notificazione per il destinatario, essendo evidente che in tal caso la mancata produzione, pur incolpevole, è del tutto priva di significato, non diversamente da come lo sarebbe stata la produzione, che avrebbe evidenziato il mancato perfezionamento per fatto imputabile.” (Cass. civ., sez. Unite, 14.1.2008, n. 627)


Albo On Line – bozza DPCM, Vers. 09.2 del 30 novembre 2010

L’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto per tutte le amministrazioni pubbliche l’obbligo della cosiddetta pubblicità legale on-line, conosciuta anche come Albo Pretorio on-line.

Il termine inizialmente previsto era il 1° gennaio 2010, poi prorogato di sei mesi e, infine, prorogato al 1° gennaio 2011.

La nostra Associazione ha collaborato alla redazione del testo delle norme attuative con l’Associazione nazionale per operatori e responsabili della conservazione digitale (ANORC).

La nuova bozza che si riporta al link sottostante, versione – 0.9.2 del 30 novembre 2010, tiene conto anche delle segnalazioni dei refusi segnalati, ulteriori osservazioni entro venerdì 3 dicembre, poi sarà inviata al Governo per l’approvazione.

AOL – DPCM bozza 092 30 novembre 2010


Le nuove norme sulla tracciabilità: modifiche alla L. 136/2010

Con D.L. 187 del 12.11.2010 sono state approvate alcune modifiche alla Legge 136/2010 relativa alla tracciabilità dei pagamenti.

AI riguardo è stata emanata dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici la determina n. 8/10 alla quale si rinvia.

Di seguito si segnalano i punti più rilevanti ai fini delle attività della P.A.:

punto essenziale per quanto riguarda gli incombenti gravanti sul Comune e riguardante tutti i contratti è quello relativo all’acquisizione del CIG. La norma riformata (art. 3 comma 5) recita ” gli strumenti di pagamento devono riportare … in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante ….. il codice CIG ….. ” (si ricorda che tale obbligo vige anche per il Comune che deve indicare il CIG e ove esistente il CUP nei mandati di pagamento). Tale nuova formulazione rende obbligatorio il CIG per qualsiasi transazione e quindi per qualsiasi contratto indipendentemente dall’importo e fa venir meno i limiti prima esistenti (di 20.000 € o 40.000 € a seconda della tipologia) sotto i quali il CIG non era richiesto. Così si esprime anche l’Autorità nella citata determina: “il CIG è divenuto obbligatorio ….. … a prescindere dall’importo e dalla procedura prescelta”.

Si ricorda che, invece, il codice CUP non va richiesto per qualsiasi intervento ma soltanto per quelli che costituiscono un “nuovo progetto di investimento pubblico” e quindi sono esclusi gli interventi ad esempio di manutenzione ordinaria e tutto ciò che non costituisce investimento.

In ordine alla valenza temporale della legge, il decreto legge (art. 6 commi 1 e 3) precisa che sono sottoposti alla legge tutti i contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore della legge stessa (7 settembre 2010) a prescindere che il bando (o altre forme di indizione della gara) sia stato pubblicato antecedentemente.

In relazione alle perizie di variante relative ad appalti di lavori si ricorda che se entro il quinto d’obbligo non costituiscono nuovo contratto, se oltre il quinto costituiscono nuovo contratto.

I contratti (compresi i sub contratti) già sottoscritti alla data del 7 settembre 2010 e non conclusi devono invece essere adeguati alla normativa entro 180 giorni e cioè entro il 7 marzo 2011.

Per quanto riguarda la questione circa la vigenza o meno del contratto si ritiene che dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e pagamento del saldo, il contratto possa ritenersi concluso non considerando le residuali obbligazioni, ad esempio di garanzia, influenti al riguardo.

Per quanto riguarda specificata mente i lavori, stante che il collaudo ha natura provvisoria, si ritiene, conformemente quanto detto sopra, concluso il contratto se si è proceduto al pagamento del saldo (previa produzione della fidejussione di legge) mentre, se il saldo è rimandato allo scadere dei due anni di provvisorietà del collaudo, dovrà procedersi all’adeguamento del contratto.

Nella determina l’Autorità ha redatto i fac-simili delle clausole da aggiungere.

Si ricorda che il mancato adeguamento rende nullo il contratto ed essendo nullo non si potrà integrarlo dopo la data prefissata, con tutte le conseguenze del caso.

Sino al 7 marzo 2011 possono, per i contratti già esistenti al 7 settembre 2010, continuare le modalità di pagamento originariamente previste.

Ciascun Comune dovrà valutare l’opportunità di attendere, prima di effettuare l’integrazione, la legge di conversione essendoci la possibilità, ventilata dell’Autorità di Vigilanza, che in tale sede si preveda l’adeguamento automatico dei contratti in corso.

La conversione deve avvenire entro l’11 gennaio 2011 per cui in caso di mancata modifica vi sarà tempo sino al 7 marzo 2011 per l’adeguamento fermo restando l’opportunità di effettuare comunque per tempo la ricognizione dei contratti in corso.

Problematica, anche dopo l’interpretazione data dal decreto legge (art. 6 comma 3) è l’individuazione dei sub contratti che, oltre ai subappalti, sono assoggettati alla tracciabilità. Il decreto definisce “filiera delle imprese” riferendosi “ai subappalti come definiti dall’Art. 118 comma 11 del D.Lgs.

165/06, nonché ai sub contratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto”.

Primo punto: il comma 11 dell’art. 118, va letto nel senso di sottoporre alla tracciabilità non solo i subappalti autorizzati o gli altri sub contratti (noli a caldo, fornitura con posa) che vengono dal comma 11 assimilati ai subappalti, ma anche i sub contratti non assimilati per i quali è solo obbligatoria la comunicazione dell’impresa in cantiere.

Per questi contratti oltre alla comunicazione dovrà essere trasmesso anche il contratto per verificare che vi sia il rispetto alle norme sulla tracciabilità, stante che la stazione appaltante ha l’obbligo della verifica (art. 3 comma 9).

Risulta evidente infine che nella verifica dei contratti di subappalto oltre alla verifica del rispetto del ribasso massimo sui prezzi dovrà verificarsi il rispetto della normativa sulla tracciabilità.

Gli stessi principi, con le difficoltà di adattamento stante che le norme (anche l’articolo 118) sono scritte con l’ottica degli appalti di lavori, vanno applicati ai contratti di fornitura e di servizi. Il problema interpretativo e soprattutto applicativo sta nel definire gli altri “sub contratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto”.

E’ evidente che rientra nella tipologia descritta il contratto di forniture con il quale l’appaltatore acquisisce i beni che utilizza per eseguire l’opera o il servizio o la fornitura.

L’interpretazione più restrittiva che limitava, ad esempio per gli appalti dei lavori l’applicazione ai soli sub contratti di cui al comma 11 dell’Art. 118 e quindi escludeva ad esempio il contratto con il quale l’appaltatore si era semplicemente rifornito di materiale che poi aveva impiegato in cantiere, è stata totalmente disattesa dall’Autorità di Vigilanza che assoggetta tutti i contratti alla normativa. L’elenco esemplificativo è comprensivo anche delle mere forniture (compare persino la voce espropri).

Alla luce di ciò l’Amministrazione in base all’art. 3 comma 9 deve verificare che in tutti i contratti (come sopra individuati) vi sia il rispetto delle norme sulla tracciabilità.

Risulterà un po’ difficile per l’Amministrazione individuare i sub contratti, ad esempio di mera fornitura, visto che non ha strumenti per individuarli.

A questo punto sarà necessario che sia lo stesso appaltatore a fornirli all’Amministrazione (così si esprime anche l’Autorità ponendo l’obbligo agli appaltatori).

Sarà comunque opportuno, al fine del rispetto dell’onere di verifica di cui al comma 9 dell’art. 3, richiedere all’appaltatore la produzione dei suddetti contratti.

Per gli altri dettagli si rimanda alla lettura della normativa e della determina all’Autorità riportati ai link a fondo pagina.

Testo della legge 13 agosto 2010, n. 136 a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187

(G.U. n. 265 del 12 novembre 2010)

N.B.:

Le parti in rosso sono quelle aggiunte o modificate dal D.L. n. 187/2010

Norme transitorie

L’articolo 3 della legge 13 agosto  2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti (art. 6, comma 1, decreto legge n. 187/2010).

I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge (art. 6, comma 2, decreto legge n. 187/2010).

Articolo 3

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese [1][1] nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva [2][2], fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1 [3][3].

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi [4][4] dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi [5][5] dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in  essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP) [6][6].

6. Comma abrogato [7][7].

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi [8][8].

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’ apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L’appaltatore, il subappaltatore o  il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente [9][9].

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese [10][10] a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 6

(Sanzioni)

1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 3, comma 8, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.

2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l’indicazione del CUP di cui all’articolo 3, comma 5.

3. Il reintegro dei conti correnti di cui all’articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.

4. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all’articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall’articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l’opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l’autorità che ha applicato la sanzione.

5-bis. L’autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’articolo 3.


[1][1] L’espressione “filiera delle imprese” di cui ai commi 1 e 9 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall’articolo 118, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto (art. 6, comma 3, decreto legge n. 187/2010).

[2][2] L’espressione “anche in via non esclusiva” di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate (art. 6, comma 4, decreto legge n. 187/2010).

[3][3] Prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 187/2010, l’art. 3, comma 2, della legge n. 136/2010 così disponeva: “I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1”.

[4][4] L’espressione “eseguiti anche con strumenti diversi” di cui al comma 3, primo periodo, dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l’espressione “possono essere utilizzati anche strumenti diversi” di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita l’adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purchè siano idonei a garantire la piena tracciabilità della transazione finanziaria (art. 6, comma 5, decreto legge n. 187/2010).

[5][5] L’espressione “eseguiti anche con strumenti diversi” di cui al comma 3, primo periodo, dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l’espressione “possono essere utilizzati anche strumenti diversi” di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita l’adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purchè siano idonei a garantire la piena tracciabilità della transazione finanziaria (art. 6, comma 5, decreto legge n. 187/2010).

[6][6] Prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 187/2010, l’art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 così disponeva: “Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante”.

[7][7] Il comma 6 stabiliva che: “La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

[8][8] Prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 187/2010, l’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 così disponeva: “I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi”.

[9][9] Prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 187/2010, l’art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010 così disponeva: “La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente”.

[10][10] L’espressione “filiera delle imprese” di cui ai commi 1 e 9 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall’articolo 118, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto (art. 6, comma 3, decreto legge n. 187/2010).

AVCP Determinazione 18 novembre 2010 n 8

DL 187-2010 Sicurezza


Albo On Line: versione 0.9 del DPCM

L’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto per tutte le amministrazioni pubbliche l’obbligo della cosiddetta pubblicità legale on-line, conosciuta anche come Albo Pretorio on-line.

Il termine inizialmente previsto era il 1° gennaio 2010, poi prorogato di sei mesi e, infine, prorogato al 1° gennaio 2011.

La nostra Associazione ha collaborato alla redazione del testo delle norme attuative con l’Associazione nazionale per operatori e responsabili della conservazione digitale (ANORC).

La nuova bozza che si riporta al link sottostante verrà definitivamente modificata nella riunione che si terrà lunedì 29 novembre a Bologna presso la Procura della Repubblica per poi consegnare al ministro On. Renato Brunetta il testo definitivo per l’approvazione del Consiglio dei Ministri.

AOL – DPCM bozza 09 26 novembre 2010