La norma sancita dall’ultimo comma dell’art. 141 c.p.c. prevede l’inefficacia dell’elezione di domicilio quando il domiciliatario si trasferisca fuori dalla sede della domiciliazione, dovendosi intendere il concetto di sede non riferito al comune di domiciliazione, bensì al luogo preciso designato nell’elezione (ovvero l’ufficio, lo studio professionale, l’abitazione del domiciliatario).
Notifica al domiciliatario trasferito
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