Albo On Line: Quesito e richiesta di parere in ordine all’applicazione dell’art. 32 n. 69/2009

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Quesito e richiesta di parere in ordine all’applicazione dell’art. 32 n. 69/2009 per quanto concerne le disposizioni vigenti in materia di pubblicazione di atti all’Albo Pretorio On Line del Comune – Coordinamento con il dettato della lettera e) art. 60 D.P.R. 29-09-1973 n. 600

Padova 20 maggio 2011

Spett.le

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Direzione legislazione tributaria

Via Pastrengo 22

0185 Roma  RM

Oggetto: quesito e richiesta di parere in ordine all’applicazione dell’art. 32 della L. 18-06-2009 n. 69 per quanto concerne le disposizioni vigenti in materia di pubblicazione di atti all’Albo Pretorio On Line del Comune – Coordinamento con il dettato della lettera e) art. 60 D.P.R. 29-09-1973 n. 600.

La notificazione è un atto fondamentale del procedimento amministrativo, dei processi civili, penali, tributari, amministrativi, fallimentari e del lavoro. Per promuovere lo studio e l’approfondimento delle problematiche relative alle notifiche come strumento primario di comunicazione e di trasparenza nei rapporti tra istituzioni pubbliche e privati si è costituita nell’anno 2005 l’Associazione Nazionale Notifiche Atti (A.N.N.A.). Non ha finalità di lucro e si propone di riunire e rappresentare tutti gli Enti e gli Operatori, pubblici e privati, coinvolti nell’attività di notificazione, valorizzando la figura professionale dei Messi Comunali e le altre figure addette alle notifiche.

Tenuto conto che l’Associazione si propone, in particolare, di svolgere la propria azione verso il Parlamento ed il Governo, le Regioni, gli Organi dello Stato, le Autonomie Locali, gli Enti Pubblici e collaborare con Essi nella formazione di nuove norme legislative a tutela e valorizzazione dell’attività, nonché curare un più stretto contatto con gli Organi Superiori per la risoluzione dei problemi degli associati e per l’attivazione di eventuali proposte normative e legislative;

Avuto riguardo che fra i compiti istituzionali vi sono quelli di prestare opera di assistenza tecnico-giuridica a tutti gli Associati per il miglioramento dei compiti di istituto, curando un adeguato aggiornamento con studi, consulenze, pubblicazioni di riviste del settore e giornali, istituire gruppi di studio ed ancora attivare, gestire e compiere tutte le operazioni occorrenti per il raggiungimento dei fini sociali e al corretto funzionamento dell’Associazione, nell’osservanza delle disposizioni in vigore e con gli opportuni adattamenti che si rendessero necessari, per effetto dell’entrata in vigore di altre disposizioni di legge o in applicazione di appositi regolamenti;

Considerato che la L. 18-6-2009 n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” dispone tra l’altro:

Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° luglio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. E’ fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”

Atteso che il D.P.R. 29-9-1973 n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” all’art. 60, lettera e), stabilisce:

“ e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”

Si rende noto che è stato posto, al competente Ministero, un quesito circa i dubbi posti in essere dalla novella legislativa, nello specifico di quanto disposto dall’art. 60 lettera e), D.P.R. 600/1973 e art. 26 D.P.R. 602/1973 in relazione agli obblighi disposti dalla legge sia al Messo Comunale o Ufficiale di riscossione sia all’impiegato addetto alla pubblicazione degli atti.

In data 11/01/2010, con nota Prot. DIT 0000048 P-2.45.4.3 del 08/01/2010, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Tecnologica, in risposta al quesito stesso, non diversifica il trattamento delle pubblicazioni di deposito, sostenendo che: “ …omissis ..  Per quanto riguarda lo specifico quesito posto all’attenzione di questo Dipartimento si osserva come il concetto di pubblicità legale degli atti cui fa riferimento la norma debba ritenersi considerato nella sua visione più ampia, poiché la norma è finalizzata a sostituire l’intero sistema attualmente vigente. Conseguentemente occorre considerare che la pubblicità non assolve solo la funzione di informazione ma assicura la conoscenza legale degli atti e dei fatti attestati. Vi rientrano, pertanto, la pubblicità notificativa, che fornisce la notizia senza incidere sulla validità o efficacia degli atti, la pubblicità dichiarativa che rende gli atti opponibili ai terzi e la pubblicità costitutiva che incide sulla validità e sull’efficacia degli atti. …omissis …”

Questa Associazione, che ha fra i propri scopi quello primario della tutela dell’attività dei propri iscritti, per altro in un’ottica di salvaguardia della stessa azione amministrativa, ha rilevato che la mancanza di regole tecniche volte a dare certezza alle procedure, ha comportato l’assunzione di comportamenti eterogenei, alcune volte nemmeno regolamentati dall’Ente di appartenenza, quindi si passa dalla pubblicazione di un avviso redatto ai sensi dell’art. 48 delle disposizioni attuative al Codice di Procedura Civile (emendato dai riferimenti che, ai sensi delle disposizioni del Garante, potrebbero essere ritenuti lesivi del diritto di riservatezza del destinatario), firmato digitalmente e pubblicato in formato conforme alle norme contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale, alla pubblicazione, in altri enti, di una “fotografia” della scansione di una busta che contiene l’avviso di deposito.

Ovviamente, ai fini della pubblicità costitutiva, tali differenze di procedura si ritiene abbiano diverso impatto sull’efficacia della pubblicazione stessa, così come ancora in alcuni enti è divenuta prassi relazionare anche in merito alla pubblicazione dell’avviso, mentre in altri si allega all’originale dell’atto una stampa di quanto pubblicato; in diversi comuni il software usato per la pubblicazione origina una referta di avvenuta pubblicazione che viene poi firmata digitalmente dal soggetto responsabile della pubblicazione, mentre in altri si pubblica ancora l’avviso di deposito all’Albo Pretorio cartaceo.

Ora, in considerazione della particolare delicatezza della materia ed in relazione alla plurima necessità di garantire il perfezionamento della procedura di notificazione, certezza all’Erario, nonché fornendo garanzia di conoscibilità al destinatario dell’atto, ed infine a tutela del Messo Comunale che deve curare la procedura di notificazione, avendo presente quanto esposto, si chiede di chiarire quale debba essere la corretta procedura volta a fornire alle parti interessate alla notificazione di cui trattasi le idonee salvaguardie, uniformando una procedura che, a parere della scrivente associazione, non può essere lasciata, proprio in quanto procedura, al libero arbitrio delle singole amministrazioni cui i messi comunali appartengono.

Ritenendo che il quesito sottoposto possa avere valenza generale per tutti gli Enti locali, in riferimento ai casi in narrativa, tenuto conto della necessità di garantire, comunque, il diritto di riservatezza dei dati del destinatario dell’atto, si chiede quindi di assumere una indicazione di indirizzo.

Certi di un cortese sollecito riscontro, si coglie, quindi, l’occasione per porgere distinti saluti.

Pietro Tacchini

Presidente Nazionale