BUONA PASQUA !!!

Auguri Pasqua 2019

Quest’anno un uovo di carta al posto di quello di cioccolata, che non contiene una sorpresa tangibile, come le solite sorprese spesso inutili o superflue, ma l’augurio di trovare una “sorpresa” in ogni giorno della tua vita, una sorpresa d’amore, di pace, di speranza, di gioia e serenità, da donare e da realizzare apprezzando ogni attimo, ogni emozione e ogni sentimento che il destino ti ha riservato… (anonimo)


8 marzo 2019 Festa della donna

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Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non finisce mai. (Oriana Fallaci)

3formazione


Reati contro la P.A.: nuove misure 2019

Nuove misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici: in cosa consistono

In data 16 gennaio 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale (n. 13), la legge n. 3 del 9 gennaio 2019 avente ad oggetto nuove misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

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La Formazione è un obbligo

I riferimenti contrattuali che obbligano gli enti locali a finanziare la formazione nella misura minima dell’1% del monte salari del personale è confermato nell’articolo 49 ter, c. 12 del vigente CCNL. Pertanto quei Dirigenti/Funzionari che negano la formazione con la scusa che non hanno soldi: sappiano che violano in tal caso un preciso obbligo contrattuale.
Leggi: CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018_Definitivo


Notifica postale degli atti giudiziari: novità 2019

La legge di bilancio, L. 145/2018, rivede la notificazione postale degli atti giudiziari dettando alcune disposizioni di semplificazione e allungando alcuni termini.

Leggi: Notifica postale degli atti giudiziari Novità 2019 Legge 145-2018

Leggi: Circolare Poste Italiane reintroduzione della CAN 2019

Leggi: Legge 890-1982 aggiornata


Prorogata la dismissione della P.E.C.

Con il comma 5 dell’art. 8 del D. L. n° 135/2018 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) viene modificato l’art. 65 del DLT 13/12/2017, n. 217

Art. 65.  Disposizioni transitorie

1.  Il diritto di cui all’articolo 3-bis, comma 01, è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

2.  L’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2019. (2)

3.  Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 5, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come introdotto dal presente decreto, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4.  La realizzazione dell’indice di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dal presente decreto, è effettuata dall’AgID entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. AgID cessa la gestione del predetto elenco al completamento dell’ANPR, ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto.

5.  In sede di prima applicazione dell’articolo 6-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, AgID comunica alle imprese e ai professionisti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti in albi ed elenchi, tramite l’indirizzo di cui all’articolo 6-bis del suddetto decreto, l’inserimento dello stesso indirizzo nell’elenco di cui all’articolo 6-quater del medesimo decreto. Entro trenta giorni l’interessato può comunicare il proprio dissenso ovvero indicare un indirizzo diverso.

6.  Il diritto di cui all’articolo 7, comma 01, è riconosciuto a decorrere dalla data di attivazione del punto di accesso di cui all’articolo 64-bis.

7.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l’Agenzia per l’Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. A far data dall’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l’articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è abrogato. (3)

8.  Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all’adozione del predetto decreto, restano efficaci le disposizioni dell’articolo 29, comma 3, dello stesso decreto nella formulazione previgente all’entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 e dell’articolo 44-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005 nella formulazione previgente all’entrata in vigore del presente decreto.

9.  Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 50-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come introdotto dal presente decreto, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10.  Le regole tecniche emanate ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto, restano efficaci fino all’eventuale modifica o abrogazione da parte delle Linee guida di cui al predetto articolo 71, come modificato dal presente decreto.

 

2) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 4, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135.

3) Comma così sostituito dall’ art. 8, comma 5, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135.


Modifica all’art. 213 del Codice della Strada

Con L. 1° dicembre 2018, n. 132 viene modificato l’art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa) del Codice della Strada nella quale non è più prevista la notificazione tramite pubblicazione del verbale di sequestro nell’Albo on line del Comune ove è situata la depositeria.

Leggi: Art. 213 anno 2018


Equivalenza tra la firma CAdES e la firma PAdES

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si snoda attraverso un’attenta e dettagliata ricostruzione della normativa europea, con il recente Regolamento 910/2014, e nazionale, che prende le mosse sin dalla delibera CNIPA/4/2005, e che conduce all’affermazione del principio di diritto, secondo cui la struttura del documento firmato può essere indifferentemente PAdES o CAdES, tenuto conto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati.
Pertanto, è escluso che le disposizioni vigenti comportino in via esclusiva l’uso della firma digitale in formato CAdES, laddove, al contrario il formato PAdES è da ritenersi equivalente ed egualmente ammesso dall’ordinamento, sia pure con differente estensione.
La firma digitale in formato PAdES, più nota come “firma PDF”, è un file con normale estensione “.pdf”, leggibile con i comuni readers disponibili per questo formato. Vi è quindi, secondo le norme euro unitarie, la piena equivalenza delle firme digitali nei formati CAdES e PAdES. …

Leggi: Corte di Cass. Civile Sent. Sez. 2 Num. 30927 Anno 2018

Leggi: Corte di Cass. Sez. Unite Sent. 10266 Anno 2018


BUONE FESTE !!!

BUONE FESTE“A Natale non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno…”

(Stephen Littleword)


Codice dei Contratti pubblici: i chiarimenti dell’ANAC sugli acquisti di importo inferiore ad € 1.000

L’Autorità Nazionale anti corruzione con comunicato del Presidente del 30.11.2018 pubblicato sul sito istituzionale in data 12.11-2018 ha reso noto che sono giunte richieste di chiarimento in merito all’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro.

In particolare, è stato chiesto se, in relazione alla disposizione recata dall’art. 40, co. 2 del Codice, sia consentito, per gli affidamenti infra 1.000 euro, procedere senza utilizzare mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L’Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici.

Legge 27/12/2006 n. 296

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ DELLO STATO

Art. 1, co. 450

Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento (215) (216).

(215) Comma così modificato dal comma 2 dell’art. 7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, dai nn. 1) e 2) della lettera a) e dalla lettera b) del comma 149 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012, dalla lettera b) del comma 8 dell’art. 22, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, dall’art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016. Vedi, anche, il comma 3-bis dell’art. 5, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiunto dal comma 1 dell’art. 15, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.

(216) Sull’applicabilità delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma vedi l’art. 10, comma 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218.


Multe: addio alle spese di notifica con un’app

Presentato il portale Paycity che promette di abbattere i costi per la notifica delle multe

Nel periodo in cui cade il monopolio di Poste Italiane per la notifica delle infrazioni stradali e si aprono le porte ai privati, arriva una nuova app che promette di abbattere i costi. Si chiama Paycity ed è un portale web disponibile anche su app, che si rivolge a cittadini e aziende per conoscere in tempo reale e h24 le infrazioni stradali a proprio carico, potendole pagare così entro 5 giorni (con importo ridotto) ed evitando, appunto, i costi della notifica.

Paycity è stato presentato ufficialmente a Riccione nel corso del Convegno Nazionale della Polizia Locale. Il servizio telematico, creato da Opensoftware e Multiservizi, ha l’obiettivo di ottimizzare, semplificare e far risparmiare sulle infrazioni al codice della Strada.

Come funziona Paycity

Paycity in pratica, farebbe da “filtro”, inserendosi tra l’accertamento dell’infrazione e la lavorazione della multa e agendo prima della spedizione del verbale.

Gli utenti, in sostanza, registrandosi al portale gratuitamente e inserendo i propri dati e le targhe dei propri veicoli nell’area riservata, possono vedere in tempo reale da una dashboard operativa, se risulta un’infrazione a carico della propria auto o dell’intera flotta aziendale: il sistema, in tal caso, gli notificherà, l’esistenza di un verbale in attesa di pagamento (prima ancora che il verbale venga spedito), un alert. In tal modo, potrà essere saldato l’importo della multa con lo sconto del 30% (comunque applicabile entro 5 giorni dalla notifica) e senza sborsare le spese di notificazione.

A chi si rivolge

Paycity promette di semplificare la vita sia a cittadini che aziende e Pubbliche Amministrazioni, “rendendo più rapida ed efficiente la comunicazione con i cittadini e le società di autonoleggio”.

Le P.A. infatti, “potranno ottenere i dati anagrafici dei cittadini che, noleggiando un’auto da società di leasing, hanno commesso un’infrazione al codice della strada, intestando la notifica direttamente al cittadino trasgressore”. Il portale consente una pianificazione consapevole e razionale delle risorse e del tempo e per questa via le P.A. “potranno abbassare i costi di data-entry e di gestione della pratica”.

Non solo. Tra i benefici, oltre alla visualizzazione delle liste coi verbali in attesa di espletamento e alla possibilità di pagare online evitando di incombere nei costi di notifica e risparmiando il 30%, anche un archivio digitale, totalmente in cloud, che consente di avere lo storico di tutte le contravvenzioni saldate, lo stato delle infrazioni in corso, e l’ottimizzazione della tempistica utile per il deposito dei ricorsi.


È nulla la notifica della cartella di pagamento con la procedura dell’irreperibilità assoluta

È nulla la notifica della cartella di pagamento con la procedura dell’irreperibilità assoluta, e cioè senza raccomandata e sulla sola base dell’avviso in Comune, se viene fondata sulle dichiarazioni del portiere che riferisce il trasferimento del contribuente o della società.

Leggi: Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., (ud. 12-09-2018) 15-10-2018, n. 25625


I “furbetti” del cartellino reintegrati sul posto di lavoro

Genova – C’era chi andava al mare, chi stava a casa e chi usava la macchina di servizio con la stessa disinvoltura della propria. E, soprattutto, tutto questo avveniva in un ufficio che, compatto, andava avanti con un dipendente comunale che timbrava anche i cartellini degli altri dieci. Eppure, a cinque anni da quei fatti, quell’inchiesta ha perso i pezzi. E il Comune, che in quella stagione si faceva vanto della battaglia anti-furbetti, ha reintegrato quasi tutti i protagonisti di quella vicenda.

È il 2013 quando la squadra di polizia giudiziaria della municipale avvia una serie di perquisizioni: nel mirino finisce il nucleo di tecnici addetti alle riparazioni e alle manutenzioni di impianti elettrici e caldaie, con sede nel Municipio Bassa Valbisagno, a San Fruttuoso.

Di quell’operazione, in sede penale reggono solo due contestazioni: una nei confronti di un tecnico che abusava dell’auto di servizio, Salvatore Cacicia, l’altro nei confronti di un collega che arrivava costantemente in ritardo, Maurizio Ferrera. Gli altri cinque – Maurizio Torti, Giorgio Vasirani, Domenico Mormino, Giancarlo Carosio, Renzo Sechi e Stefano Simonetti (difesi dagli avvocati Davide Paltrinieri, Giuseppe Pugliese, Francesca Palmero) – vengono assolti: la telecamera puntata sul macchinario che registra la timbratura dei cartellini,ma non mostra se effettivamente gli operai lasciano il posto di lavoro o rimangono nei paraggi, ad esempio negli spogliatoi; dunque, secondo il giudice, non è provato che fossero assenteisti.

Alla fine il Comune li ha reintegrati tutti, ma li assegna ad altri incarichi. Il risarcimento degli stipendi tagliati viene schivato solo perché la sospensione, sanzione decisa dopo l’apertura dell’inchiesta, riguardava le timbrature collettive e non l’assenteismo. Una contestazione che per il tribunale non ha abbastanza prove.

Furbetti del cartellino, a Santa Margherita Ligure si timbra con le impronte digitali. Il sindaco: «Si parte a fine febbraio»

Da Il Secolo XIX – 15.10.2018


Processo civile telematico: sempre valida la notifica alla P.E.C.

Per la Cassazione, anche se il destinatario della notifica ha omesso di eleggere domicilio nel Comune ove pende la lite, non è possibile la notifica presso la cancelleria

La posta elettronica certificata non rende più indispensabile eleggere domicilio presso il Comune ove si trova l’ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la controversia della quale si è parte.

Domicilio digitale

Alla p.e.c., infatti, corrisponde il domicilio digitale del difensore che, come ricordato di recente dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 23620/2018 qui sotto riportata, impedisce la notifica presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la lite anche se il destinatario ha omesso di eleggere domicilio “fisico” in quel Comune. Ciò salvo che anche l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.

Vizi di natura procedimentale

Inoltre, in caso di notificazione in via telematica, gli eventuali vizi di natura procedimentale (come ad esempio l’estensione .doc anziché .pdf) restano privi di significato se viene comunque raggiunto il risultato della conoscenza dell’atto notificato via p.e.c.. A tal fine è comunque indispensabile che l’erronea applicazione della regola processuale non abbia leso il diritto di difesa né abbia comportato altro pregiudizio per la decisione.

In tal senso, come affermato dai giudici nella sentenza, la mancata indicazione della dizione “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” nell’oggetto della p.e.c. costituisce una mera irregolarità se il destinatario ha comunque ricevuto la notificazione e ha mostrato di averne ben compreso il contenuto.


Notifica atti giudiziari e multe: via alla liberalizzazione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MISE che disciplina la procedura per il rilascio delle licenze per effettuare le notifiche di atti giudiziari e violazioni del Codice della Strada

Leggi: Notifica atti giudiziari e multe. Via alla liberalizzazione 2018