Notifica perfezionata: fa prova la schermata sul sito di Poste

Per la Cassazione le informazioni sul tracciamento della spedizione risultanti dal sito web di Poste consentono di ritenere perfezionata per compiuta giacenza la notifica della raccomandata a/r

Leggi: Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-01-2020) 03-02-2020, n. 4485


Sull’esito della notifica a mezzo p.e.c., fatta ad una casella piena

La Corte di Cassazione affronta con ordinanza interlocutoria che, quindi, non si pronuncia sul ricorso, ad affrontare il tema della notifica a mezzo pec effettuata su casella “piena”.
La vicenda trae origine dalla mancata notifica fatta al difensore della parte, del ricorso, che, sebbene accettato dal sistema, non giungeva a destinazione a causa della casella piena.
La Corte chiarisce che una notificazione è validamente effettuata all’indirizzo pec del difensore di fiducia, quale risultante dal Reginde, peraltro, indipendentemente dalla sua indicazione in atti.
In caso però che “la notificazione non vada a buon fine per una ragione non imputabile al notificante, potrebbe ritenersi, da un lato, che questi abbia la facoltà e l’onere, anche alla luce del principio di ragionevole durata del processo, di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio in un tempo adeguatamente contenuto”.
In tal senso parrebbe permanere quindi comunque in capo alla parte notificante un onere di rinnovo della notifica.
Per contro, è altresì onere del titolare dell’account di posta elettronica certificata assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale sicché nel caso di notifica telematica rifiutata per casella troppo piena dovrebbe dirsi comunque validamente effettuata.
La Corte di Cassazione con Ord., 23 Gennaio 2020, n. 2755, però approfondisce e sottolinea come il d.m. che impone al difensore di provvedere al controllo periodico della propria casella di posta abbia natura secondaria nell’ordine gerarchico delle fonti legislative, con la conclusione che la notifica non potrebbe automaticamente dirsi perfezionata sulla base dell’accettazione e successivo rigetto per casella piena.
In ultimo, quale terza via, la Corte ammette anche l’ipotesi residuale che in presenza di tale notifica rifiutata, possa ordinarsi il rinnovo della stessa, sempre nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo.

Le considerazioni svolte dalla suprema corte risultano tutte alternativamente valide.


Cartelle Inps prescritte in 5 anni

La Cassazione precisa che il termine di 10 anni non vale per la prescrizione delle cartelle Inps, ma per la procedura amministrativa di discarico per inesigibilità in materia fiscale

Leggi: Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord., (ud. 06-03-2019) 16-01-2020, n. 840


La Corte Costituzionale si apre all’ascolto della Società Civile

La Consulta con una delibera dell’8 gennaio 2020, modificando le norme che regolano i suoi giudizi, ha deciso, d’ora in poi, che la società civile potrà far sentire la propria voce sulle questioni discusse davanti alla Corte Costituzionale. Il nuovo articolo 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale prevede che qualsiasi formazione sociale senza scopo di lucro e qualunque soggetto istituzionale, se portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione in discussione, potranno presentare brevi opinioni scritte per offrire alla Corte elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso sottoposto al suo giudizio.

La Consulta, in linea con la prassi di molte Corti supreme e costituzionali di altri Paesi, si apre così all’ascolto dei cosiddetti amici curiae: soggetti istituzionali, associazioni di categoria, organizzazioni non governative.

Altra rilevante modifica approvata dalla Corte consiste nella previsione, nel nuovo articolo 14-bis delle Norme integrative, della possibilità di convocare esperti di chiara fama, qualora ritenga necessario acquisire informazioni su specifiche discipline. Il confronto con gli esperti si svolgerà in camera di consiglio, alla presenza delle parti del giudizio. Inoltre, nei giudizi in via incidentale, proposti da un giudice nel corso di un giudizio civile, penale o amministrativo, potranno intervenire – oltre alle parti di quel giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri (e al Presidente della Giunta regionale, nel caso di legge regionale) – anche altri soggetti, sempre che siano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato a quel giudizio.

Coloro che chiedono di intervenire potranno eventualmente essere autorizzati ad accedere agli atti del processo costituzionale anche prima dell’udienza.

Il nuovo articolo 4-bis disciplina le modalità di accesso agli atti del giudizio da parte dei terzi intervenienti.

Leggi: Corte costituzionale


Le infrazioni al C.d.s. arriveranno via web

La manovra 2020 prevede l’istituzione di una piattaforma per permettere alla PA di notificare atti e documenti multe comprese e di comunicare e avvisare i cittadini via web

La digitalizzazione della PA aggiunge un altro pezzo al suo puzzle, attraverso la creazione di una piattaforma che consentirà alla Pubblica Amministrazione di notificare, avvisare e comunicare via web a cittadini, associazioni ed enti sia in Italia che all’estero i propri atti e documenti, multe comprese. Occorrerà attendere più di due anni affinché la piattaforma entri a regime completamente per tutte le pubbliche Amministrazioni. Prima infatti verrà avviata una fase di verifiche il cui compito sarà affidato ad un apposito nucleo di monitoraggio, mentre spetterà al ministro competente relazionare al Parlamento gli esiti di detti controlli.

Con la piattaforma digitale della PA le multe arriveranno via web

Una delle novità della manovra di bilancio per il 2020, approvata dal Senato, è la piattaforma con cui la Pubblica Amministrazione potrà procedere alla notifica di atti, comunicazioni e avvisi con modalità più rapide ed economiche.

Ogni destinatario avrà un’area riservata in cui, previo accesso, potrà verificare che cosa gli è stato inviato dalla Pubblica Amministrazione. Dalle multe ai documenti, tutto potrà essere consultato comodamente via web. L’accesso però non è riservato solo ai cittadini persone fisiche, ma anche a enti e associazioni con residenza o sede in Italia o all’estero, purché muniti di codice fiscale.

Perfezionamento della notifica e interruzione della prescrizione

Alla notifica dei documenti informatici sulla piattaforma il potere di interrompere la prescrizione. Per questo sono state stabilite le date di perfezionamento della notifica stessa, ovvero:

  • il 30 giugno per i destinatari del documento;
  • il 30 settembre per i documenti depositati a gennaio, febbraio e marzo;
  • il 31 dicembre per quelli depositati a luglio, agosto e settembre;
  • il 31 marzo per quelli depositati a ottobre novembre e dicembre.

Fase di verifica e nucleo di monitoraggio

La piattaforma verrà istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite una società per azioni partecipata al 100% dallo Stato. Sempre presso la presidenza sarà creato un Nucleo per il monitoraggio della piattaforma. A questo il compito di verificare l’utilizzo della piattaforma e, passati 24 mesi dall’inizio delle procedure di verifica e monitoraggio, al ministro competente l’obbligo di relazionare al Parlamento i risultati conseguiti. Nel caso in cui l’esito delle verifiche dovesse essere positivo ogni amministrazione che ha deciso di aderire al progetto dovrà, a partire da una data specifica, eseguire le notifiche degli atti o solo di una parte di esse, ricorrendo unicamente alla piattaforma.


FESTIVITA’ DI FINE ANNO 2019

966x400-pixel-Buone-Feste


INI-PEC valido e attendibile: la Corte di Cassazione modifica la sua valutazione

Con un provvedimento di correzione materiale, gli Ermellini confermano la validità del Registro INI-PEC a seguito del provvedimento che aveva messo a rischio centinaia di notifiche

Leggi: Cass. civ. Sez. VI – 3, Ord., (ud. 14-11-2019) 15-11-2019, n. 29749


In pensione a 67 anni fino al 2022

A darne la conferma è il decreto del ministero dell’Economia, di concerto con quello del Lavoro, pubblicato in Gazzetta ufficiale

Fino al biennio 2021/2022 si potrà andare in pensione a 67 anni. A darne la conferma, dopo l’anticipazione data nei giorni scorsi (leggi Pensione a 67 anni fino al 2022) è il decreto del ministero dell’Economia, di concerto con quello del Lavoro, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 15 novembre.

«Dal 1° gennaio 2021 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici non sono ulteriormente incrementati». Questo perché la speranza di vita non è cresciuta e quindi i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia non s’innalzano. Così il decreto e in molti possono tirare un respiro di sollievo. Il provvedimento determina gli eventuali aggiornamenti dell’età di vecchiaia e di altri requisiti alla variazione della speranza di vita: il possibile aumento di un mese, conseguente all’incremento della longevità registrato nel 2018, non scatterà grazie all’arrotondamento alla terza cifra dopo la virgola.

L’aumento della speranza di vita a 65 anni è di 0,021 decimi di anno. E dunque «Trasformato in dodicesimi di anno equivale ad una variazione di 0,025 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione pari a 0». Nero su bianco il riferimento è all’anno 2021 ma, considerato che gli adeguamenti sono biennali, il livello fissato a 67 anni resterà in vigore anche l’anno successivo.

Si cambia dal 2023: da quel momento scatterà l’ulteriore adeguamento che, comunque, non potrà superare in ogni caso i 67 anni e 3 mesi, se si tiene presente che il requisito dell’età può aumentare per un massimo di 3 mesi alla volta. Resta il requisito dei 20 anni di contributi versati per andare in pensione a 67 anni. Per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996 – regime contributivo – è necessario avere un trattamento pari a una volta e mezzo il minimo. In ogni caso c’è quota 100.


Notifica atti via posta e destinatario assente: il ritiro del plico sana i vizi

Per la Cassazione, se il destinatario è assente e nessuno riceve il plico in sua vece, il ritiro del piego presso l’ufficio postale sana gli eventuali vizi o l’incompletezza del procedimento

È il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 26287/2019 (sotto riportata) in accoglimento del ricorso di una società che assumeva di non aver ricevuto la notificazione dell’atto di citazione, con conseguente nullità dell’intero giudizio di primo grado.

Leggi: Notifica atti via posta e destinatario assente il ritiro del plico sana i vizi


Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., (ud. 30-05-2019) 15-10-2019, n. 26106

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 834-2018 proposto da:

SOCIETA’ FINANZIARIA IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MIRANDOLA 23, presso lo studio dell’avvocato LUCIO MARZIALE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE – UFFICIO CONTROLLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9745/18/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 29/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La società finanziaria Immobiliare s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale era stata ritenuta inammissibile l’impugnazione proposta dalla contribuente dell’avviso di accertamento relativo ad IRES, IVA e IRAP per l’anno 2011 in relazione alla tardività del ricorso. Secondo la CTR la notifica dell’avviso di accertamento era stata effettuata regolarmente, poiché in caso di irreperibilità relativa, ai fini della ritualità della notifica, era necessario il deposito dell’atto presso la casa comunale e l’inoltro la destinatario della raccomandata informativa del deposito stesso.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

Con l’unica censura proposta, la ricorrente deduce la violazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 3 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 4. La CTR avrebbe errato nel ritenere che ai fini della ritualità della notifica dell’atto di accertamento effettuato in caso di c.d. irreperibilità relativa fosse necessario unicamente l’invio della seconda raccomandata informativa e non già la prova della ricezione della stessa.

La censura è fondata.

Ed invero, questa Corte ha avuto modo di ritenere, con indirizzo ormai costante, che nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte Cost. 22 novembre 2012, n. 258, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sicché è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 9782 del 19/04/2018, Cass. n. 31427/2018).

A tale principio non si è affatto conformato il giudice di appello che ha per converso ritenuto sufficiente ai fini della ritualità della notifica l’invio della seconda raccomandata senza necessità della prova della ricezione, in tal modo tralasciando di verificare l’epoca alla quale poteva dirsi ritualmente effettuata la notifica dell’accertamento impugnato in esito alla ricezione della seconda raccomandata od alla compiuta giacenza dell’avviso non ritirato entro il termine di dieci giorni – cfr. Cass. n. 29109/2018 -.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019


Circolare Prefettura di Udine su obbigatorietà della figura del Messo Comunale

E’ uscita una circolare prefettizia che, seppure in modo confuso e impreciso, richiama l’obbligatorietà della figura del Messo Comunale; questo a seguito di una serie di decisioni adottate da alcuni Sindaci del Friuli Venezia Giulia di non effettuare più il servizio di notificazione.

Numerose sono le imprecisioni, in primis, paradossalmente la mancata citazione della norma di riferimento principale relativa al messo comunale (legge 265/1999 art. 10), quindi la confusione fra messo notificatore e messo comunale per non parlare dell’indicazione del Sindaco ai fini della nomina a messo notificatore.

Leggi: Circolare Prefettura di Udine obbligatorietà della figura del Messo Comunale


AUMENTANO LE TARIFFE PER GLI ATTI GIUDIZIARI DAL 10 GIUGNO 2019

Nuova sorpresa per gli automobilisti perché dal prossimo 10 giugno, Poste Italiane aumenterà le tariffe degli atti giudiziari da 6.80 euro a 9.50 e di conseguenza saranno più salate le sanzioni al codice della strada notificate attraverso questo sistema di postalizzazione. Nell’avviso pubblicato su internet, si comunica infatti che “a partire dal 10 giugno 2019, in linea con le modifiche recentemente apportate alla Legge 890/1982 e con le Delibere attuative dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in tema di notifiche a mezzo del servizio postale* , varieranno le condizioni di offerta del Servizio Atto Giudiziario di Poste Italiane per la c.d. “forfettizzazione del corrispettivo CAN e CAD nella tariffa Atto Giudiziario (AG).
Al fine di una complessiva ottimizzazione del servizio erogato – cita ancora il comunicato – per i clienti che affrancano in applicazione di contratti di durata (c.d. clienti contrattualizzati), quali la SMA, la MAAF, Affrancaposta, il Conto di Credito e Posta Easy, i corrispettivi dovuti per le attività di postalizzazione e notifica dell’Atto Giudiziario e delle comunicazioni connesse dovranno essere corrisposti con nuove tariffe.
Alle vigenti tariffe dell’atto giudiziario sarà applicato un importo aggiuntivo forfettario (pari a 2,70€) per le spese relative alle Comunicazioni di Avvenuta Notifica (CAN) e di Avvenuto Deposito (CAD) eventualmente emesse ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 890/1982 e sinora addebitate al momento della restituzione dell’avviso di ricevimento cd. 23L.
L’importo forfettario di cui sopra è stato calcolato tenendo conto, su base nazionale, della effettiva incidenza percentuale di tali comunicazioni sull’insieme complessivo delle notifiche (applicata sulle vigenti tariffe previste per le comunicazioni connesse).
In particolare, l’importo complessivo dovuto per la spedizione per gli invii fino a 20 grammi (comprensivo della quota forfettaria di CAN e CAD) varierà da € 6,80 a € 9,50.
L’importo così calcolato potrà essere soggetto a revisioni annuali pro futuro nel caso di variazione delle tariffe unitarie e/o dell’incidenza dell’evento. In tale eventualità Poste pubblicherà i nuovi importi su questo sito e presso i centri di accettazione con un preavviso di 30 giorni.
Si specifica che la forfettizzazione del corrispettivo CAN e CAD nella tariffa Atto Giudiziario (AG) è da intendersi come variazione dell’offerta pubblica di riferimento ai sensi dell’art. 3 comma 2 della Delibera Agcom 728/13/CONS già partecipata all’Autorità di regolamentazione del settore.
Oltre perciò alle sanzioni previste dalle singole norme, alle aumentate spese di postalizzazione, andranno aggiunte le spese procedurali e di accertamento ai sensi dell’art. 201 del codice della strada. In alcune città l’importo aggiuntivo delle spese perciò arriverà tra i 18 – 20 euro rispetto alla sanzione. (ASAPS)


Licenziamento del pubblico dipendente, reintegra e rideterminazione della sanzione

Uno dei temi più interessanti in cui è intervenuta la Riforma Madia è quello del procedimento disciplinare nel pubblico impiego.

Tra le altre modifiche apportate alle disposizioni in materia, dettate dal D.Lvo 30.03.2001 n.165, di particolare rilievo è quella di cui al comma 2 bis dell’art.63 del TUPI.

In particolare, il citato comma 2 bis, aggiunto dall’articolo 21, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che “Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato”.

La predetta disposizione è stata recentemente applicata dal Tribunale del lavoro di Catania il quale, nel procedere all’annullamento del licenziamento comminato dal Ministero della Giustizia nei confronti di un dipendente accusato di assenteismo, ritenendo la sanzione sproporzionata rispetto al fatto contestato, ha annullato il licenziamento e rideterminato la sanzione.

… continua Tribunale di Catania – sez. civ. lavoro – sentenza 15456 del 18-04-2019


Timbravano il cartellino e andavano al mare: 8 arrestati, c’è anche un primario

FOGGIA – Timbravano il cartellino e abbandonavano il posto di lavoro: per questo otto dipendenti della Asl di Foggia, tra cui un primario, in servizio in un paese della provincia, sono stati messi agli arresti domiciliari. Un dirigente della stessa Asl è stato sospeso dal servizio. L’operazione è condotta dalla guardia di finanza che sta eseguendo gli arresti disposti dal gip presso il Tribunale di Foggia. L’accusa è di truffa nei confronti della Asl.


Il Messo Comunale non è responsabile per notifica fuori termine quando non è indicata scadenza!

PROCEDIMENTO CIVILE – Ufficiale giudiziario Messo Comunale e di conciliazione – Responsabilità ufficiale giudiziario – Responsabilità nei confronti della parte per atto ritardato – Configurabilità – Condizioni – Termine fissato dal giudice o stabilito legittimamente dalla parte – Necessità – Obbligo di desumere il termine ultimo dal contenuto dell’atto – Insussistenza

Non sussiste alcuna responsabilità dell’ufficiale giudiziario per un atto notificato tardivamente, in assenza dell’indicazione del termine entro cui notificare.

Oggetto del provvedimento la notifica di un atto eseguita dall’ufficiale giudiziario preposto, oltre il termine di legge. In ragione di ciò, la parte interessata aveva convenuto in giudizio il Ministero della Giustizia chiedendone la condanna al risarcimento del danno sofferto a causa di tale tardiva notificazione; il Giudice di primo grado aveva accolto la domanda, poi riformata in appello. La società ha impugnato la sentenza per cassazione, sulla scorta di tre motivi.

La Corte di Cassazione, vagliando congiuntamente le censure proposte, ha evidenziato che la responsabilità civile degli ufficiali giudiziari verso la parte istante è regolata dall’art. 60 cod. proc. civ., che indica due ipotesi:

1. “quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati”;
2. quando compiono “un atto nullo con dolo o colpa grave”.

Dunque, tenuto conto che la responsabilità dell’ufficiale giudiziario per atto omesso o ritardato o nullo è disciplinata dalla suddetta disposizione, in dottrina si è discusso se fosse possibile ipotizzare altri casi di responsabilità dell’ufficiale giudiziario nei confronti della parte, diversi da quelli già disciplinati, relativi ad un atto omesso, ritardato o nullo. In merito a ciò, prevedere una responsabilità civile dell’ufficiale giudiziario nei confronti della parte per atto ritardato in assenza dei presupposti indicati dalla norma, determinerebbe un’interpretazione abrogativa della medesima.
Né appare utile il richiamo alla previsione di cui all’art. 108 d.P.R. n. 1229 del 1959 , diretto a regolare la responsabilità disciplinare dell’ufficiale giudiziario, preservando le conseguenze risarcitorie

dell’inosservanza delle regole deontologiche dettate, senza però normare tali conseguenze, ma implicitamente rimandando alle norme speciali o generali, sulla responsabilità civile.
Ai sensi dell’art. 60, num. 1, cod. proc. civ., il ritardo nel compimento dell’atto è causa di responsabilità civile solo laddove l’atto non sia compiuto “nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice” dal quale l’ufficiale giudiziario dipende o dal quale è stato delegato. Pertanto, il termine per il compimento dell’atto, deve essere previamente fissato “dal giudice” e “su istanza di parte”. Pertanto, per il compimento dell’atto, occorre che il termine sia previamente fissato “dal giudice” e “su istanza di parte”.
A tal riguardo, secondo un’interpretazione flessibile dei giudici di legittimità di tale disposizione, il ritardo, ovvero la fonte di responsabilità nel compimento dell’atto, sussiste anche se il termine non sia stato fissato dal giudice, ma sia stato legittimamente stabilito dalla parte, come previsto dall’art. 136 d.P.R. n. 1229, cit., (ora trasfuso nell’art. 36, d.P.R. n. 115 del 2002) che permette di chiedere all’ufficiale giudiziario il compimento di un atto con urgenza, anche nello stesso giorno della richiesta. Diversamente, sarebbe in contrasto con il dato letterale l’interpretazione proposta dalla ricorrente del caso in esame, secondo la quale, l’indicazione del termine potrebbe mancare, posto che rientrerebbe nei compiti dello stesso ufficiale giudiziario desumerlo dal contenuto dell’atto.
Ciò non trova infatti alcun riscontro nella disciplina di riferimento, neppure nell’art. 108 n. 1229 del 1959.

Nella fattispecie in oggetto, l’assunto per cui detto termine era desumibile dall’intestazione dell’atto, è smentito dalla successiva argomentazione secondo cui:
a) dal testo dell’atto si ricavava la data di notifica della comunicazione del locatore dell’intenzione di alienare l’immobile locato;
b) da tale indicazione l’ufficiale giudiziario, sulla base delle conoscenze da lui esigibili (tra le quali, quella del termine entro il quale comunicare l’esercizio del diritto di prelazione ex art. 38 legge n. 382 del 1978), sarebbe potuto risalire alla data ultima entro cui notificare utilmente l’atto.
In effetti, ciò comporterebbe che:
a) l’ufficiale giudiziario abbia l’onere di leggere attentamente il contenuto dell’atto da notificare;
b) elaborarne giuridicamente i dati rilevanti in funzione dell’atto da compiere. Oneri che, nel sistema giudiziario, non hanno alcun fondamento.

La responsabilità dell’ufficiale giudiziario per il ritardo nel compimento dei propri atti, ai sensi dell’art. 60, n. 1, c.p.c., sussiste anche quando il termine non sia stato fissato dal giudice, ma sia stato legittimamente stabilito dalla parte, purché, in quest’ultimo caso, la relativa scadenza sia stata chiaramente evidenziata dalla parte al momento della richiesta, non potendosi configurare, in capo all’ufficiale giudiziario, un onere di esaminare il contenuto dell’atto al fine di trarne le informazioni giuridicamente rilevanti circa lo spirare del relativo termine.

Leggi: Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 13-09-2018) 04-10-2018, n. 24203