FORUM

La nostra Associazione, per sua natura e scelta statutaria, condivisa dagli organi dirigenti, non ha una caratterizzazione politica né sindacale e neppure è usa a prendere posizione ufficiale sulle vicende e le scelte dei governi.

Il nostro forum ha la finalità precipua di accogliere i più svariati quesiti in materia di procedure notificatorie e argomenti correlati. Gli associati sono naturalmente liberi di porre quesiti o esprimere opinioni su qualsivoglia materia, ma restiamo dell’opinione che vada rispettata la finalità di supporto tecnico operativo all’attività notificatoria che abbiamo impresso al nostro forum.

Naturalmente tutto ciò che coinvolge il mondo del lavoro, e quindi i nostri associati, non ci lascia indifferenti: le scelte politiche che da tempo, e oggi in particolare, colpiscono negativamente gli interessi dei lavoratori sono anzi di stimolo per l’associazione nel produrre iniziative ed elaborare proposte ed innovazioni che valorizzino sempre più il ruolo del Messo Comunale e della importante funzione pubblica che egli svolge.

Tutti i nostri interventi , dal costante aggiornamento sulle novità legislative garantito attraverso il sito web ed il servizio di sms, all’attività convegnistica, sono finalizzati a tutelare, arricchire e valorizzare il nostro lavoro. Tuttavia non rientra tra i nostri obbiettivi occuparci direttamente di temi prettamente sindacali, quale quello sollevato da un quesito; riteniamo invece che il nostro intervento possa più utilmente e legittimamente rivolgersi a quei soggetti – forze politiche e sindacali – preposti a tale funzione.

In questo sito, come in altri, il nostro interlocutore può documentarsi e soddisfare il bisogno di informazione approfondita in relazione ai recenti provvedimenti dl governo sulla revisione della spesa; attraverso questo forum altri interlocutori potranno esprimere le loro personali opinioni e allargare il confronto.


Modifiche al regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada

E’ stato pubblicato nella G.U. 31 agosto 2012, n. 203, il D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151 che apporta modiche al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, riguardante il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide.
La finalità del Decreto è quella di sostituire il «contrassegno invalidi» con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili».


FORUM

Gentili associati,

il nostro FORUM è diventato uno strumento insostituibile per il lavoro del Messo Comunale ove lo stesso può trovare le risposte ai suoi dubbi ed incertezze sul procedimento notificatorio.

In modo da dare un servizio sempre migliore ed al passo con i volumi di contatti in continuo aumento

 dal 15 settembre

al 30 settembre 2012

il software del FORUM sarà sottoposto ad una procedura di ammodernamento informatico che non permetterà l’inserimento per tale periodo, di nuovi quesiti, ma consentirà ugualmente di consultare tutta la banca dati esistente.

Dal 01/10/2012 il servizio riprenderà regolarmente.


Spending review: la mappa delle novità articolo per articolo

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario
(Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189 – Supplemento Ordinario n. 173)

Leggi: Legge Spending review


Annullate decine di multe autovelox a Cremona, ‘notifiche errate’

I ricorsi contro il Comune di decine di automobilisti sanzionati dall’autovelox di Longardore, provincia di Cremona, sono stati accolti dal giudice di pace del capoluogo che ha annullato le multe, dando ragione agli automobilisti che contestavano irregolarità nel procedimento di notifica. Le sanzioni, infatti, erano state notificate da una società privata e non dalla polizia municipale. L’ultima sentenza ha visto il giudice Daniela Badini annullare una multa di 500 euro con sospensione della patente per sei mesi.
La procedura sanzionatoria era stata curata da una società di Rimini, ditta esterna alla quale il comune aveva appaltato il servizio. La legge, però , prevede che le multe debbano essere notificate direttamente dalla polizia municipale. Il Comune è corso ai ripari e si e’ attivato per risolvere il problema. Ora la notifica è curata da un organo di polizia.


Messi Comunali, notifiche senza alcun compenso extra

I Messi Comunali e/o Notificatori, in generale gli Agenti Notificatori,  di un Comune non hanno diritto ad alcun compenso aggiuntivo alla normale retribuzione quando notificano atti dell’Amministrazione finanziaria.

Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1635 depositata il 22 marzo 2012.

La vicenda giudiziaria prendeva spunto dal provvedimento con il quale un Comune, in applicazione dell’art. 19 del dpr n. 191/1979 che, sostenendo il principio di omnicomprensività del trattamento economico, sopprimeva i proventi, i compensi e le indennità erogati per la notificazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria ai dipendenti con la qualifica di Messo Comunale.

Avverso il provvedimento ricorreva un Messo Comunale al Tar Piemonte che, respingendo il ricorso, evidenziava la portata tassativa dell’art. 19 del dpr n. 191/1979.

Il Messo Comunale si è rivolto, pertanto, al Consiglio di Stato.

I giudici del Consiglio di Stato preliminarmente asseriscono che la notificazione degli atti è mansione tipica e specifica della categoria del Messo Comunale già secondo la definizione contenuta nell’art. 273 del Tulcp n. 383 del 1934 («il messo comunale e quello provinciale sono autorizzati a notificare gli atti delle rispettive amministrazioni… Possono anche notificare atti nell’interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta…») e viene svolta nel normale orario di ufficio e mediante l’utilizzo degli strumenti organizzativi messi a disposizione dell’amministrazione di appartenenza.

«Correttamente», prosegue la sentenza, «il Tar Piemonte ha, quindi, affermato che l’art. 19 del dpr 19 giugno 1979, n. 191 – confermato dalla successive norme dettate dalla contrattazione collettiva per il personale dipendente degli enti locali – ha escluso la corresponsione di indennità aggiuntive alla retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale, ad eccezione di quelle indennità specificatamente individuate, tra cui non sono ricompresi i diritti invocati dal ricorrente».

«La ratio della disposizione», concludono i Giudici del Consiglio di Stato, «derivando dall’esigenza di uniformare il trattamento economico dei dipendenti pubblici, in specie degli enti locali, e di globalità della previsione della connessa spesa pubblica, ha in via generale portata preclusiva della corresponsione di compensi ulteriori alle complessive voci retributive individuate in sede contrattuale, con la conseguenza che possono essere esclusi dal divieto normativo i soli compensi dovuti a seguito dello svolgimento da parte dei dipendenti di compiti ulteriori ed estranei alle ordinarie mansioni, e dunque non direttamente ricollegabili allo status professionale, mentre la notifica degli atti effettuata per conto dell’amministrazione finanziaria, rientra nelle mansioni proprie della qualifica di appartenenza del dipendente comunale con la qualifica di messo notificatore, sicché non può dar luogo a compenso aggiuntivo».

Leggi la sentenza del Consiglio di Stato


Il Messo Comunale. Guida operativa alle attività notificatorie. Con schemi di notifiche e di avvisi. II° edizione – 2012

Titolo: Il Messo Comunale. Guida operativa alle attività notificatorie. Con schemi di notifiche e di avvisi. II° edizione

Autori: C. Asirelli, L. Fontana, P. Tacchini

Editore: Maggioli Editore
In collaborazione con: A.N.N.A. – Associazione Nazionale Notifiche Atti
Pagine: 322 – Formato: 17×24 cm
Anno: Aprile 2014

Codice ISBN: 72975
Prezzo di copertina: € 40,00 (Pagamento in contrassegno)
Prezzo per i Soci:€ 34,00 (Pagamento in contrassegno)

La notificazione è un atto fondamentale del procedimento amministrativo, dei processi civili, penali, tributari, amministrativi, fallimentari e del lavoro.

Questa guida, per lo stile sobrio e snello che la caratterizza, non può essere esaustiva della complessa ed articolata attività notificatoria ma deve essere considerata un utile strumento di rapida consultazione (anche “su strada” ) che aiuti l’Agente Notificatore all’espletamento del delicato servizio cui è preposto proponendo soluzioni che gli permettano di affrontare con serenità e consapevolezza i più frequenti casi di notificazione oggetto di contenzioso sui quali la giurisprudenza non sempre si esprime in senso univoco.

Lo scopo, pertanto, è quello di fornire degli strumenti di lavoro strettamente collegati alla normativa vigente che possano permettere all’Agente Notificatore di adattare al meglio la stessa, in modo semplice, ai casi concreti.

Nell’era informatica cresce la tendenza a ritenere il contributo di una guida cartacea superfluo dato che “basta un click” sul computer o sul palmare per ottenere informazioni.

Una guida come questa è invece ciò che può veramente fare la differenza, trasformando un’insipida informazione basata su un concentrato di descrizioni sommarie in un’esposizione consequenziale, coerente e ragionata ma allo stesso tempo stimolante ed accattivante.

La guida, inoltre, parte dall’assunto che le soluzioni operative proposte devono essere quelle che più garantiscono sì la conoscibilità sostanziale dell’atto da parte del destinatario ma soprattutto che mettano il Messo Comunale in una posizione tale per cui non gli possano essere imputate negligenze che produrrebbero responsabilità a suo carico di vario tipo: disciplinari, civili, penali e patrimoniali dell’Ente … ma anche personali.

  Gli Autori

 Contenuti mirati di immediato apprendimento – solo ciò che è essenziale per evitare errori e dimenticanze – con il supporto inoltre di modelli di relate di notifiche ed avvisi, facilmente consultabili nel dettaglio della seguente trattazione

1. LA NOTIFICAZIONE

Concetto di notifica

  • – La fase d’impulso.
  • – La fase ricognitiva.
  • – La fase della documentazione.

 2. I SOGGETTI NOTIFICATORI

Responsabilità del Messo Comunale

  • – Responsabilità penale.
  • – Responsabilità civile.
  • – Responsabilità contabile e patrimoniale.
  • – Responsabilità disciplinare: sanzioni e procedure disciplinari.

Competenze del Messo Comunale

  • – Competenza territoriale.
  • – Competenza notificatoria.

Messo Comunale e Messo Notificatore: quali competenze?

  • – Quadro sinottico delle competenze.

3. IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

  • Art. 137 c.p.c.: Notificazioni.
  • Art. 138 c.p.c.: Notificazione in mani proprie.
  • Art. 139 c.p.c.: Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio. Luogo della notifica: a) notifiche a luogo libero, b) notifiche a luogo vincolato.
  • Art. 140 c.p.c.: Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.
  • Art. 141 c.p.c.: Notifica presso il domiciliatario.
  • Art. 142 c.p.c.: Notifica a persona non residente, non dimorante, non domiciliata nella Repubblica. Notifica a destinatari iscritti all’A.I.R.E. (procedimento ordinario).
  • Art. 143 c.p.c.: Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.
  • Art. 144 c.p.c.: Notificazione alle Amministrazioni dello Stato.
  • Art. 145 c.p.c.: Notificazione alle persone giuridiche.
  • Art. 146 c.p.c.: Notificazione a militari in attività di servizio.
  • Art. 147 c.p.c.: Tempo delle notificazioni.
  • Art. 148 c.p.c.: Relazione di notificazione.
  • Art. 155 c.p.c.: Computo dei termini delle notificazioni. Notifica a destinatari deceduti.

4. NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE

  • Modalità operative.
  • Momento di perfezionamento della notifica.
  • Soggetti notificatori.
  • Competenza territoriale.
  • L. 890/1982: analisi per articolo.
  • Cronistoria attraverso le circolari delle Poste.

5. NOTIFICA TELEMATICA

  • I Messi Comunali e le notifiche a mezzo e-mail.

 6. NOTIFICA A PERSONE INCAPACI

7. NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE

8. NOTIFICA PENSIONI DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

9. IL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

La notificazione degli atti tributari finanziari

  • – L’articolo 60 (d.P.R. 600/1973).
  • – Luogo della notifica.
  • – Notificazione contribuenti iscritti all’A.I.R.E. o al Registro delle imprese.
  • – Notifica a destinatari deceduti. Art. 65 del d.P.R. 600/1973 (Eredi del contribuente).
  • – La cartella esattoriale.
  • – Procedimento del contenzioso tributario e amministrativo.
  • – Le notificazioni dei tributi locali.

10. CODICE DELLA STRADA

  • Atti relativi alle tasse automobilistiche e alle infrazioni al codice della strada.
  • Legittimazione del Messo Comunale alla notifica dei verbali al codice della strada.
  • Casistica.
  • Notifiche dei verbali di sequestro di veicoli ed avvisi previsti dall’art. 213 c.d.s.
  • Competenze del Messo Comunale per la notificazione degli atti di fermo amministrativo.

 11. CONSEGNA

  • Atti elettorali: modalità di consegna.

12. MODULISTICA DELLA NOTIFICA

  • Relate di notifica (12 modelli)

13. CASA COMUNALE

  • Ritiro atti presso la Casa Comunale
  • Controlli.

 14. ALBO PRETORIO

  • Durata delle pubblicazioni.

 15. ALBO PRETORIO ON LINE

16. DOCUMENTAZIONE

  • Normativa.
  • Prassi.
  • Giurisprudenza.

AUTORI:

C. Asirelli, Coordinatore Ufficio Notifiche, membro della Giunta Esecutiva dell’Associazione Nazionale Notifiche Atti.

L. Fontana, Comandante Polizia Municipale, responsabile Ufficio Notifiche di Unione di Comuni, membro della Giunta Esecutiva dell’Associazione Nazionale Notifiche Atti.

P. Tacchini, Responsabile Ufficio Addetti alle Notifiche, Presidente dell’Associazione Nazionale Notifiche Atti.

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Corresponsione differenze retributive per svolgimento funzioni superiori

Nel giudizio in esame il ricorrente, dipendente comunale con qualifica di collaboratore (IV livello) ha impugnato la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della deliberazione della Giunta comunale con la quale veniva respinta l’istanza di corresponsione di differenze retributive in relazione allo svolgimento dal 1983 di mansioni proprie della qualifica di VI livello, nonché per l’accertamento del relativo diritto. Il Consiglio di Stato ha affermato che, come più volte ribadito da questo Consiglio di Stato (Cons. Stato, VI, n. 2365 del 2010; 3 febbraio 2011 n. 758), in difetto di espresse previsioni normative che consentano l’utilizzo del dipendente in posizione diversa da quella formalmente rivestita ed attribuiscano a questa destinazione effetti modificativi del suo status di dipendente, vige il principio di irrilevanza delle mansioni superiori svolte in via di fatto, agli effetti sia dell’inquadramento che della retribuzione.

Ostano alla attribuzione di effetti giuridici alla destinazione in via di mero fatto diversi elementi: il carattere rigido delle dotazioni di organico delle amministrazioni e i relativi flussi di spesa; l’assenza di un potere del preposto al vertice dell’ufficio di gestire in via autonoma la posizione di status dei dipendenti e il relativo trattamento economico;la garanzia della parità di trattamento di tutti i soggetti che operano nella struttura organizzativa e che possano aspirare di accedere alle mansioni di qualifica superiore in condizioni di parità, trasparenza e non discriminazione. Il quadro normativo delineatosi con l’emanazione dell’art. del d.lgs. n. 29 del 1993 è stato più volte oggetto di esame da parte dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. La norma, infatti, ha previsto la retribuzione dello svolgimento delle mansioni superiori, rinviandone tuttavia l’attuazione alla nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza ivi stabilita, disponendo altresì che “fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore” (art. 56, comma 6).

Le parole “a differenze retributive” sono state poi abrogate dall’art. 15 d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, ma “con effetto dalla sua entrata in vigore” (Cons. Stato, ad. plen., n. 22 del 1999), con la conseguenza che l’innovazione legislativa spiega effetto a partire dall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 387 e cioè dal 22 novembre 1998. E’ stato però esplicitamente affermato che il diritto al trattamento economico per l’esercizio di mansioni superiori ha la sua disciplina in una disposizione (art. 15 d.lgs. n. 387 del 1998) avente carattere innovativo, e non meramente interpretativo della disciplina previgente, per cui il riconoscimento legislativo “non riverbera in alcun modo la propria efficacia su situazioni pregresse” (Cons. Stato, ad. plen., n. 11 del 2000 e n. 3 del 2006).

L’appellante, tuttavia, invoca gli orientamenti assunti in materia dalla Corte Costituzionale, cui la questione è stata rinviata anche nel corso del giudizio di primo grado, per dedurne che l’orientamento dell’Adunanza Plenaria, sopra ricordato, dovrebbe considerarsi superato a sostituito da principi favorevoli all’accoglimento della domanda. La tesi non può essere condivisa, perché i pronunciamenti del giudice delle leggi si sono risolti nella affermazione della conformità alla costituzione di interventi del legislatore che accolgano il principio della retribuzione delle prestazioni corrispondenti ad una qualifica superiore, ma non hanno mai direttamente disposto l’annullamento di precisi precetti normativi. Il Collegio non ignora che, anche in tempi non lontani, il diritto ad una retribuzione corrispondente alle mansioni svolte in via di fatto sia stato riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, in presenza di determinati presupposti (vacanza del posto in organico, atto formale di incarico adottato dall’autorità competente, esercizio effettivo di mansioni superiori).

Tale orientamento, tutt’altro che univoco, non potrebbe ormai essere ulteriormente condiviso una volta che il quadro normativo sia stato chiarito e consolidato con le ricordate sentenze dell’Adunanza Plenaria, e tenuto anche conto della vincolatività di tali pronunce ai sensi dell’art. 99, comma 3, del c.p.a. Va però soggiunto, che, anche con riferimento al pregresso indirizzo giurisprudenziale, cui si è fatto cenno, l’appello non avrebbe potuto essere accolto, dovendosi condividere l’avviso dei primi giudici circa il difetto di un atto di incarico emesso dall’autorità competente a modificare le mansioni spettanti in forza del provvedimento di inquadramento. I ripetuti riconoscimenti dell’utilità delle mansioni superiori svolte e della volontà della Amministrazione, nel senso della prosecuzione di tale prestazione, non sono idonei a costituire il diritto al relativo compenso, in quanto mere prese d’atto successive non rilevanti.

Vedi: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27.4.2012, n. 2451


Equitalia paga le spese di giudizio anche quando il ritardo della notifica é addebitabile all’Agenzia delle Entrate

La Suprema Corte di Cassazione infligge un altro colpo nei confronti di Equitalia. Con la sentenza n. 8402/2012 la suprema corte ha condannato l’Ente a pagare le spese del giudizio anche quando la cartella di pagamento è stata notificata in ritardo dall’Agenzia delle Entrate. Questa decisione rende l’ente responsabile anche se il fatto (il ritardo nella notifica) non sia conseguenza di una propria responsabilità e, pertanto, sul punto sarà inutile formulare qualsiasi eccezione.
La sesta sezione civile della Cassazione giunge a tale conclusione basandosi sul principio della soccombenza contenuto nell’art. 91 c.p.c. “La parte ricorrente (Equitalia), fondando le proprie argomentazioni sull’asserita assenza di responsabilità del concessionario in ordine alla tardiva notifica della cartella, intenderebbe inammissibilmente sostituire al criterio legale della soccombenza ex 91 c.p.c. (fondato sulla obiettiva situazione processuale delle parti determinata all’esito del giudizio in relazione alla affermazione/negazione della pretesa oggetto della controversia) un differente criterio fondato sull’accertamento della colpa nella causazione dell’evento (decorso del termine di decadenza) che avrebbe dato luogo alla pronuncia di accertamento della infondatezza della pretesa tributaria”.
La Corte ha infine osservato che “il motivo si palesa infondato anche in considerazione della natura eminentemente discrezionale del potere di compensazione delle spese di lite riservato al giudice dall’art. 92, co.2, c.p.c.”

Leggi: Corte di Cassazione 8402-2012 . Equitalia


CONGEDO PARENTALE FRAZIONATO “sabato e domenica” non entrano nel computo

Con sentenza n° 6472 del 4-5-2012, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito  – qualora la lavoratrice madre rientri al lavoro, interrompendo così la fruizione del congedo parentale, nelle giornate di venerdì ovvero in qualsiasi giorno che preceda immediatamente una festività infrasettimanale – i giorni di sabato o domenica o comunque i giorni festivi successivi ai giorno di rientro al lavoro debbano essere computati, o meno, ai fini del congedo parentale.
Il caso esaminato riguardava:

  • una lavoratrice aveva goduto del congedo parentale in modo frazionato, e, più precisamente, dal lunedì al giovedì con rientro al lavoro il venerdì ovvero in altro giorno precedente una festività;
  • il datore di lavoro aveva conteggiato, quali giorni lavorativi, solo il venerdì o i giorni lavorati prefestivi avendo ricompreso nel periodo di congedo i giorni del sabato e della domenica.

La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “il diritto al congedo parentale può essere esercitato dal genitore-lavoratore al fine di garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno  inserimento nella famiglia.
Poiché, ai sensi dell’art. 32 comma 1 del decreto legislativo n° 151/2001 esso si configura come un diritto di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta, è evidente che esso non può riferirsi a giornate in cui tale prestazione non è comunque dovuta (tranne l’ipotesi in cui la giornata festiva sia interamente compresa nel periodo di
congedo parentale)”.
I giudici di legittimità hanno, inoltre, precisato che la fruizione del congedo parentale si interrompe allorché la lavoratrice rientra al lavoro e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riprende il periodo di astensione . Nel caso esaminato l’interruzione del congedo parentale si realizza con il rientro al lavoro nel quinto giorno della settimana (il venerdì) e con la ripresa della fruizione del congedo a partire dal lunedì successivo.


Nulla la relata con Relazione di notifica insufficiente

Il Tribunale di Padova ha condannato un Messo del Giudice di Pace per carenza di notizie sulla relazione di notifica come previsto, anche, dall’art. 148 c.p.c.

Conseguentemente a tale sentenza la Società ha richiesto il risarcimento danni patrimoniali per circa € 15.000 per nullità della notifica di atto giudiziario determinata dalla negligenza del Messo del Giudice di Pace.

Leggi la sentenza del Tribunale di Padova


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE studio Bocconi: capi onesti, dipendenti motivati

Nella pubblica amministrazione il tipo di leadership promossa del capo influisce notevolmente sulla produttività dei dipendenti: se il dirigente è onesto, i suoi sottoposti saranno motivati e stimolati a rendere il meglio. Una ricerca condotta da SDA/Scuola Direzione Aziendale dell’Università Bocconi fa chiarezza su quali sono i modelli di leadership più apprezzati ed efficaci per i dipendenti statali in Italia.
Il COMPORTAMENTO ONESTO del capo e la TRASPARENZA rappresentano gli incentivi ideali per motivare i dipendenti pubblici, più di altre qualità (ad esempio la capacità di dare spazio alla creatività, oppure di favorire le pari opportunità riducendo il gap tra i sessi).
L’indagine SDA Bocconi ha testato un campione di 153 dirigenti di medio livello operativi nella PA, scoprendo come la presenza di un capo onesto spinga i dipendenti verso una maggiore produttività per un buon 8% in più.
« Dal confronto emerge che lo stile di leadership che incide maggiormente sulla propensione allo sforzo dei dirigenti pubblici è quello orientato all’integrità. I dipendenti pubblici sono maggiormente motivati se riconoscono l’onestà e l’integrità del loro capo e se sono invitati a rispettare le regole non solo procedurali ma anche etico-comportamentali »
Alex Turrini, direttore dell’Emmap, Executive master in management delle pubbliche amministrazioni della Sda Bocconi, sottolinea così come trasparenza e integrità siano quindi una garanzia di produttività e lavoro di squadra, molto più che, ad esempio, un atteggiamento volto a spronare i dipendenti curandone e potenziandone le competenze.
Secondo Giovanni Valotti, ordinario Bocconi di economia delle aziende e della amministrazioni pubbliche, questa indagine svela anche alcuni aspetti negativi che si celano dietro alcune forme di leadership.
« La scarsa efficacia degli stili di leadership che insistono sul raggiungimento del risultato o che sostengono la creatività degli individui evidenzia probabilmente un certo ritardo nell’introduzione delle logiche innovative nelle amministrazioni centrali: gli strumenti per misurare la performance sono ancora deboli e poco riconosciuti e i sistemi di gestione del personale poco orientati a incentivare l’assunzione di responsabilità e lo spirito di iniziativa, stimolando la creatività »

Fonte: www.pubblicaamministrazione.net – www.quadrinet.it


MEETING INTERNAZIONALE DELLE POLIZIE LOCALI

Importante Convegno Internazionale al quale parteciperà un rappresentante di ANNA nella persona di uno dei componenti della Giunta Esecutiva Nazionale della nostra Associazione:

Le notifiche via mail: problematiche e soluzioni

Lazzaro Fontana

Comandante del Corpo Unico Intercomunale di P.M. Unione Colline Matildiche (RE)

MEETING INTERNAZIONALE DELLE POLIZIE LOCALI

FORMAZIONE

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

BUSSOLA DELLE NUOVE ESIGENZE LAVORATIVE

Nella splendida cornice di Castel dell’Ovo dal 27 al 30 giugno 2012, AT WORK, meeting internazionale delle Polizie Locali.Si svilupperà per tutti i poliziotti locali un inedito momento formativo e di aggiornamento professionale attraverso laboratori tematici, seminari e incontri istituzionali ed internazionali con esperti del settore. Tre corsi tematici di approfondimento per le problematiche quotidiane della professione.

PARTECIPA ANCHE TU

AL MONDO DI AT WORK della POLIZIA LOCALE
VISITA IL NOSTRO SITO

TI ASPETTIAMO

PRESENTAZIONE E PROGRAMMA AT WORK

Contatti:

comunicazione@atworkpolizialocale.it

0541.793200

349.6701755

Rassegna stampa: Meeting Napoli 2012


L’Europa arresta la comunicazione elettronica in nome della privacy

Dati personali, cookies, consumatori on line, provider, trasparenza: al centro degli ultimi due decreti legislativi approvati dal Governo italiano in recepimento delle normative europee sulla comunicazione elettronica c’è la volontà di tutelare i diritti degli utenti attraverso un sistema di regole molto più rigido. Che scatena subito le polemiche di Italia e Gran Bretagna in tema di e-commerce

“Rete” di protezione

Chi si era abituato alla libertà totale del web faticherà non poco, ad accettare le nuove regole.

La direttiva europea 2002/58, emendata dalla direttiva 2009/136, è ufficialmente legge nei 27 paesi dell’UE, che ha optato per la definizione di una maggior protezione dei dati personali di consumatori e utenti contro le continue violazioni di privacy e lo spam, due problemi per i quali da tempi immemori si disquisisce tra il dove cominci il danno e dove finisca l’accentazione in cambio di una rete comunque “friendly”. D’ora in poi quel confine è ben tracciato: nomi, indirizzi email e informazioni bancarie dei clienti dei provider TLC e ISP dovranno, infatti, essere adeguatamente protetti. Per esempio, i dati di ogni telefonata o sessione di navigazione in rete devono essere tenuti al sicuro da qualsiasi uso indesiderato, accidentale o fraudolento. Gli operatori risponderanno delle responsabilità che derivano dall’elaborazione, o anche solo dalla memorizzazione di queste informazioni. La norma impone inoltre agli operatori una maggior tutela della sicurezza, identificandone la responsabilità in materia di protezione dei dati. La seconda parte si incentra sullo spam. L’articolo 13 della direttiva proibisce esplicitamente di utilizzare l’email di qualcuno a scopi commerciali senza che questi abbia acconsentito (stesso divieto vale per gli sms via cellulare). Infine i cookies, le stringhe di testo di piccola dimensione usate per eseguire autenticazioni automatiche, tracking di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono a determinati siti Internet. La nuova direttiva impone quindi ai gestori di server e siti Internet di chiedere il consenso esplicito, in gergo “opt-in”, per memorizzare determinate informazioni (ad eccezione per i cookies indispensabili alla navigazione). E qui la polemica impazza, perché nel settore e-commerce, per le aziende, la possibilità di conservare informazioni di navigazione utenti è fondamentale per poi impostare campagne di marketing o pubblicità mirate.

Dentro l’agenda digitale

Le nuove norme sono state approvate dal Consiglio dei Ministri a margine del pacchetto di misure per la realizzazione dell’Agenda digitale, che prevedono tra gli altri nuovi interventi per stimolare gli investimenti in infrastrutture di comunicazione. I provvedimenti:

  • modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata.
  • modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del Regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le Autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.


Busta paga via mail, c’è l’ok del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro ha dato il suo benestare al prospetto paga totalmente elettronico, purché il lavoratore abbia la possibilità di “materializzarlo”

Il Ministero del Lavoro, in risposta al quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con l’Interpello n. 13 del 30 maggio 2012, ha stabilito la piena legittimità della consegna del prospetto paga anche mediante posta elettronica non certificata, purché il lavoratore possa entrare nella disponibilità del prospetto e possa “materializzarlo”.

Il prospetto paga potrà essere collocato su sito web aziendale che dovrà essere dotato di un’area riservata con accesso al solo lavoratore interessato, mediante l’assegnazione di una password o codice segreto personale. Il datore di lavoro dovrà però adottare le misure necessarie a comprovare l’avvenuto adempimento rispetto a ciascun lavoratore.