Notifica alla Ditta Individuale

La ditta individuale rappresenta una forma giuridica semplice in quanto per la costituzione non sono richiesti particolari adempimenti.

Si ha una ditta individuale nel caso in cui una persona fisica intraprende un’attività economica volta alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi, organizza e coordina a tale fine i fattori produttivi necessari (essenzialmente, capitale e lavoro), assumendo personalmente il rischio di tale attività.

Il titolare della ditta individuale è l’unico responsabile dell’attività ed è esposto al rischio d’impresa.

Infatti, egli risponde delle obbligazioni assunte in nome della ditta con tutto il proprio patrimonio presente e futuro (responsabilità illimitata).

La ditta individuale può configurarsi anche come impresa familiare o azienda coniugale.


NUOVO CODICE DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il Consiglio dei Ministri del 19 gennaio scorso ha approvato in via preliminare uno schema di disegno di legge che dà attuazione agli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione (modificati dalla riforma del 2001) conferendo al Governo delega a individuare e ripartire le funzioni amministrative che spettano a Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, adeguare l’ordinamento degli enti locali, disciplinare l’ordinamento di Roma capitale.
Il provvedimento, che disciplina altresì il procedimento di istituzione delle città metropolitane, contiene due ulteriori deleghe a effettuare la revisione delle circoscrizioni delle Province, finalizzata a razionalizzarne gli assetti territoriali a seguito della definizione e attribuzione delle funzioni fondamentali amministrative degli enti locali, nonché ad adottare la “Carta delle autonomie locali”, strumento di coordinamento sistematico (formale e sostanziale) delle disposizioni statali che risulteranno dall’attuazione delle deleghe.

Il disegno di legge delega è una vera e propria Carta fondativa dei rapporti tra diversi livelli di Governo, coniugando l’attuazione del Titolo V della Costituzione con il nuovo Codice delle Autonomie. In questo senso contiene la ridefinizione delle funzioni fondamentali degli enti locali per semplificare, ridurre i costi e consentire il controllo da parte dei cittadini e la riduzione o la razionalizzazione dei livelli di governo.


Multe notificate al vecchio indirizzo di casa? La notifica è illegittima

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 24673/2006) ha stabilito che la notifica al trasgressore della multa per violazione delle norme del Codice della Strada effettuata a mezzo servizio postale al vecchio indirizzo di residenza risultante dagli archivi non aggiornati, non può ritenersi correttamente eseguita, quando l’interessato (che non l’ha ritirata) abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della relativa variazione anagrafica. Con questa decisione i Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che nel caso in cui il cittadino abbia diligentemente comunicato la variazione anagrafica, gli effetti negativi di una notifica effettuata al vecchio indirizzo “non possono ricadere sul cittadino che abbia diligentemente ottemperato a tale onere, e ciò anche nel caso in cui si verifichi un ritardo nell’aggiornamento dei relativi archivi per l’inefficienza della pubblica amministrazione”.


Legge Finanziaria 2007

LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296
Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 244/L alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 299 del 27 dicembre 2006). (GU n. 8 del 11-1-2007- Suppl. Ordinario n.7)


Legge finanziaria 2007

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, Supplemento Ordinario n. 244, la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente le “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”.

Si ricorda, che salvo diversa ed espressa previsione, le disposizioni in essa contenute entrano in vigore in data 1 gennaio 2007.


A.N.N.A. AUGURA A TUTTI BUONE FESTE!!!!!


AUTORIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE

Il “progetto per la valorizzazione del Messo comunale” prevede, tra l’altro, la realizzazione di corsi ed incontri di formazione. Essi vengono pubblicizzati in questo sito e sono approvati dalla Giunta Esecutiva dell’Associazione. Nessuno, pertanto, può fregiarsi dell’appartenenza all’Associazione per effettuare corsi di formazione a titolo personale senza la preventiva autorizzazione. In assenza della citata autorizzazione verrà applicato il disposto dell’art. 11 dello Statuto dell’Associazione.


Incontri di formazione

Prosegue la realizzazione del progetto “La valorizzazione del Messo comunale” con l’incontro di formazione organizzato a San Pietro in Casale per il 28 novembre 2006.
Tale incontro, organizzato in collaborazione con il Comune di San Pietro in Casale, verte in particolare sugli aggiornamenti normativi degli ultimi due anni. A tale incontro parteciperanno i Messi comunali dei Comuni limitrofi.


Notifiche in busta chiusa

Dalla Newsletter del Garante 21.11.2006

Ogni atto, documento, comunicazione o avviso va notificato in busta chiusa e sigillata. Lo ha ribadito l’Autorità all’esito della valutazione preliminare di un reclamo di un dipendente pubblico destinatario di una lettera con la quale la sua amministrazione gli contestava alcuni addebiti, notificata aperta al padre.

Le modalità della comunicazione, secondo il dipendente, non avevano rispettato le norme in materia di protezione dei dati personali. La lettera, infatti, pur portando la dicitura “Riservata Amministrativa”, era stata recapitata senza alcuna busta e il vigile urbano che aveva provveduto alla notifica, al momento della consegna al padre, avrebbe espresso considerazioni personali sul contenuto del messaggio. L’Autorità ha subito segnalato la violazione al Comando di Polizia del Comune d’appartenenza dell’interessato, invitandolo ad uniformarsi al Codice della privacy, che dal 2004 ha modificato la normativa in materia di notificazione, e ad utilizzare in futuro modalità più idonee per assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della persona. Il Comando di polizia municipale ha quindi predisposto tre nuovi modelli per la notifica: un primo modello per la notifica urgente; un secondo con il quale il delegato, al momento della consegna, dichiara di averne ricevuto la notifica in busta chiusa; un terzo modello adesivo, utilizzato per sigillare il contenuto o l’atto da notificare. Va ricordato che se il dipendente ritenga di aver subito un danno, anche non patrimoniale, derivante dal trattamento di dati personali effettuato per procedere alla notifica, può rivolgersi all’autorità giudiziaria per un eventuale risarcimento.


MISURE IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 novembre 2006 scorso ha approvato un decreto legge in materia di previdenza complementare.
Fra le misure previste, l’anticipo al 1° gennaio 2007 dell’entrata in vigore della riforma del trattamento di fine rapporto (TFR). Nel provvedimento d’urgenza sono state introdotte norme procedurali che riguardano l’adeguamento dei fondi pensione ai meccanismi di trasferimento del TFR. In particolare, il decreto legge stabilisce che entro il 31 dicembre 2006, tutti i fondi pensione devono aggiornare i propri statuti e regolamenti, mentre le forme pensionistiche attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita devono prevedere la costituzione del patrimonio autonomo e separato entro il 31 marzo 2007. I fondi, per poter operare e ricevere nuove adesioni, dovranno inviare una comunicazione alla Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche (Covip). La Covip rilascerà un’autorizzazione o un’approvazione entro il 30 giugno 2007. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto la predetta autorizzazione, all’aderente è consentito trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare.


TESSERAMENTO 2007

La Giunta Esecutiva, nella seduta del 27.10.2006, ha deliberato le nuove quote per il tesseramento 2007:
1. Tipo A – Messi Comunali: € 60,00
2. Tipo B – Messi del Giudice di Pace e di Conciliazione: € 60,00;
3. Tipo C – Ufficiali Giudiziari: € 60,00;
4. Tipo D – Messi Provinciali: € 60,00;
5. Tipo E – Comuni fino a 10.000 abitanti: € 100,00;
6. Tipo F – Comuni con popolazione da 10.001 a 100.000 abitanti: € 150,00;
7. Tipo G – Comuni con popolazione oltre i 100.001 abitanti: € 200,00;
8. Tipo H – Altri Enti: € 250,00;
9. Tipo I – Soggetti privati: € 250,00.


MINISTRO GIUSTIZIA: decreto indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari

A norma del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, (Testo Unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) sono state adeguate con Decreto del Ministro della Giustizia le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall’ISTAT.

Decorrenza applicazione 1 ottobre 2006

(Ministro della Giustizia, Decreto 15 settembre 2006: Variazione della misura dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari, in applicazione dell’articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2006, n.223).


Aggiornamento rimborso spese di notifica 2006

Decreto interministeriale del 3 ottobre 2006 -G.U. n. 254 del 31.10.2006

Aggiornamento del compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei Messi comunali. Anno 2006, con decorrenza 01 aprile 2006.

Leggi: DM 3 ottobre 2006. Aggiornamento del compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali


NULLE LE MULTE NOTIFICATE DA SOCIETÀ PRIVATE

Nell’ambito giurisprudenziale, si registra una nuova sentenza legata al’esternalizzazione o meno del servizio di notificazione.
La Corte di Cassazione – Prima Sez. Civile, con sentenza n. 20440 del 21.09.2006, ha dichiarato la nullità delle contravvenzioni al C.d.S., che sono state notificate da attraverso società cui il Comune affida il servizio di notificazione. La pronuncia della Cassazione prende in esame la sentenza di un Giudice di Pace di Catania, nel 2001, con la quale affermava la regolarità della notifica di una multa effettuata da un’agenzia alla quale il comune aveva dato la qualifica di “Messo notificatore”. Gli Enti Locali che affidano all’esterno il servizio di notificazione, mettono in mani di soggetti che, secondo la Corte, non forniscono idonee garanzie.
La Legge (art. 14, L. 689/81) esige un particolare rigore formale per la contestazione differita messa in atto con la notificazione degli estremi della violazione al destinatario dell’infrazione. In questa ottica indica tassativamente i soggetti abilitati alla processo di notificazione e ne disciplina le modalità di esecuzione, prevedendo che si possa notificare attraverso il servizio postale.
L’uso del servizio postale viene ammesso esplicitamente anche dall’art. 201, comma 3, del Codice della Strada, ritenendo però che l’Amministrazione alla quale appartiene il funzionario o l’agente che ha accertato l’infrazione osservi necessariamente le modalità previste dalle procedure notificatorie degli atti giudiziari.
La stessa legge sulla notifica degli atti attraverso il servizio postale (L. 890/1982), stabilisce una complessa serie di formalità che tende ad ottenere la certezza del procedimento costituendo un’attribuzione esclusiva alle Poste Italiane. Tale esclusiva impedisce qualsiasi possibilità di delega ad agenzie private “Con la conseguenza necessitata – ribadisce la Corte – che la notificazione degli estremi della violazione affidata (dall’ufficio cui appartiene l’agente accertatore) all’agenzia privata concessionaria (:::) si deve considerare giuridicamente inesistente e, come a omessa notificazione, ad essa consegue l’effetto dell’estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione”.


Password interna

La corte di Cassazione ha stabilito, con la sentenza n. 19554 del 13 settembre 2006, che diffondere la password della rete informatica dell’azienda presso cui si lavora, può essere giusta causa di licenziamento.