Password interna

La corte di Cassazione ha stabilito, con la sentenza n. 19554 del 13 settembre 2006, che diffondere la password della rete informatica dell’azienda presso cui si lavora, può essere giusta causa di licenziamento.


Cassazione: licenziamento per comunicazione password per accesso alla rete aziendale

La Corte Suprema di Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte d’appello che a sua volta aveva invece riformato quella del Tribunale, che in un primo momento aveva accolto l’impugnazione del licenziamento del dipendente per l’utilizzo di password aziendali e di comunicazione a terzi.

Nel caso di specie i fatti risultati accertati erano i seguenti: le connessioni dall’esterno utilizzando la password del ricorrente erano iniziate subito dopo il licenziamento del collega di lavoro e provenivano da un’utenza appartenente al distretto telefonico di Milano ed intestata alla moglie di quest’ultimo, come da rapporto P.S.. Non solo: il ricorrente provvedeva alla modifica della propria password su richiesta del sistema informatico, ma, successivamente ad una telefonata con l’ex collega di lavoro, riprendevano le connessioni dall’utenza telefonica di cui sopra con la nuova password.

Il giudice del Tribunale era giunto alla conclusione che non si potesse escludere che l’ex dipendente fosse venuto a conoscenza della password del proprio collega poi licenziato non da quest’ultimo ma per altre vie, quali in particolare: da altri colleghi, dall’amministratore del sistema informatico, ovvero a seguito di tentativi casuali. La Corte d’appello aveva tuttavia giudicato tali eventualità impossibili a verificarsi o molto poco verosimili.

La Corte di Cassazione ha ripercorso l’iter logico – giuridico della Corte d’Appello, rilevando ad esempio, in relazione alla ipotesi della comunicazione della password da parte dell’amministratore di sistema, che: “al primo accesso l’utente è obbligato dal sistema a modificare la propria password, con la conseguenze che l’amministratore del sistema non è più in grado di conoscerla …, una volta memorizzata la password, il sistema la trasforma automaticamente ed immediatamente, attraverso un algoritmo matematico, in una stringa che successivamente il sistema stesso sarà in grado di riconoscere; una simile operazione è irreversibile e non è quindi possibile risalire alla password partendo dalla stringa …, se è vero che i sistemisti possono annullare la password di un dipendente ed inserirne una nuova, è anche vero che il dipendente interessato verrebbe immediatamente a conoscenza di una simile operazione, visto che la sua vecchia password sarebbe ormai da lui inutilizzabile e si vedrebbe, quindi, negato l’accesso al sistema”.

Circa la gravità dell’illecito compiuto dal lavoratore, la Cassazione non ha fatto altro che giudicare congrua la sanzione del licenziamento sulla base della valutazione compiuta dalla Corte d’appello: “Invero il comportamento del lavoratore si è concretato nella diffusione all’esterno di dati (le password personali) idonei a consentire a terzi di accedere ad una grande massa di informazioni attinenti l’attività aziendale e destinate a restare riservate. Il ricorrente non contesta che si trattasse di dati comunque riservati. La valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della mancanza del lavoratore si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata e logica (ex plurimis Cassazione 16628/04; 12083/03; 12001/03). La sottrazione di dati aziendali è stata ritenuta idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento (Cassazione 2560/93)”.


Impossibilità di affidamento ai privati delle funzioni di notifica

Non è consentito che la funzione di notifica degli atti, affidata ai Messi comunali possa, in assenza di norme che lo permettano, essere appaltata o assegnata in concessione a privati, poiché detta funzione è espressione di un potere (certificativo e fidefacente sino a querela di falso) che attiene ad una funzione pubblica non delegabile a soggetti privati e il cui esercizio spetta ai dipendenti dell’amministrazione appositamente investiti di tale compito. Così si è espresso il T.A.R. del Veneto con sentenza n. 2644 del 9 maggio 2003. Nell’area “Circolari” il testo della sentenza.


L. 4.8.2006 n. 248 (Decreto Bersani)

Pubblicata in G.U. la legge di conversione del DL 223/2006 (Decreto Bersani)

Sul S.O. n. 183 alla G.U. 11.8.2006 n. 186 è stata pubblicata la L. 4.8.2006 n. 248 (in vigore dal 12.8.2006), di conversione del DL 4.7.2006 n. 223.
Il provvedimento contiene:
– misure di liberalizzazione in alcuni settori (abolizione dell’obbligatorietà delle tariffe minime professionali, interventi sulle licenze dei taxi, sulla vendita di medicinali senza obbligo di ricetta medica, sul passaggio di proprietà di veicoli, ecc.);
– misure di correzione dei conti pubblici;
– misure di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale.
Alcune disposizioni sono immediatamente operative, per altre è invece prevista una decorrenza differita.


Decreto Bersani: modifiche al DPR 29/09/1973 n.600

Il Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2006 ha approvato una serie di provvedimenti, riguardanti le nuove norme sulla concorrenza e i diritti dei consumatori, che cambiano profondamente il rapporto tra cittadino-consumatore e fornitori di servizi (DL 4.7.2006 n. 223).

All’art. 37, comma 27, viene modificato l’art. 60 del DPR n. 600/73 che oltre ad adeguare tale norma alla L.196/2003 (legge sulla privacy), introduce un ulteriore aggravio per il Messo Comunale e cioè l’invio di una raccomandata semplice al destinatario di una notifica d’atto a lui intestata e consegnata a persona legittimata a ricevere (art. 139 c.p.c.).

Pubblicata in G.U. la legge di conversione del DL 223/2006 (Decreto Bersani)
Sul S.O. n. 183 alla G.U. 11.8.2006 n. 186 è stata pubblicata la L. 4.8.2006 n. 248  (in vigore dal 12.8.2006), di conversione del DL 4.7.2006 n. 223.
Il provvedimento contiene:
– misure di liberalizzazione in alcuni settori (abolizione dell’obbligatorietà delle tariffe minime professionali, interventi sulle licenze dei taxi, sulla vendita di medicinali senza obbligo di ricetta medica, sul passaggio di proprietà di veicoli, ecc.);
– misure di correzione dei conti pubblici;
– misure di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale.
Alcune disposizioni sono immediatamente operative, per altre è invece prevista una decorrenza differita.


Il formato Adobe PDF è riconosciuto valido ai fini della firma digitale

Ai sensi della normativa italiana vigente, il formato Adobe PDF è riconosciuto valido ai fini della firma digitale

In riferimento alla Deliberazione CNIPA n. 4/2005, il formato Adobe PDF è stato riconosciuto valido ai fini della firma digitale ai sensi dell’Art. 12, comma 9, mediante la stipula di un Protocollo d’Intesa sottoscritto il 16 Febbraio 2006 dal CNIPA e da Adobe Systems Inc. Le specifiche del formato PDF sono disponibili gratuitamente e con libero accesso .
Adobe Reader 7.0, disponibile gratuitamente per i principali sistemi operativi, è un prodotto in grado di verificare firme digitali nel formato PDF e visualizzare il documento informatico oggetto della sottoscrizione.


Quelle dei parenti sono sempre buone mani

Valida la notifica tramite consegna dell’atto a una “persona di famiglia” reperita a casa del contribuente?
Se nella casa di abitazione del notificando viene reperita una “persona di famiglia”, la notifica è ben eseguita con la consegna dell’atto di accertamento a tale persona e non occorre l’ulteriore invio di una lettera raccomandata. Questa modalità (articolo 139 c.p.c.) non richiede l’ulteriore requisito della convivenza del familiare, atteso che la presunzione della successiva consegna dell’atto si fonda proprio sul vincolo parentale, senza che assuma rilievo autonomo la diversa residenza anagrafica (sentenza n. 11821 del 19/5/2006).


Notifiche atti residenti in Croazia

La trasmissione degli atti da notificare ai cittadini degli Stati della ex Jugoslavia deve avvenire per il tramite delle Autorità centrali (ossia i Ministeri di Grazia e Giustizia delle due parti contraenti), come previsto dall’art. 4, comma 1 della Convenzione italo-jugoslava di assistenza giudiziaria e amministrativa, perfezionata a Roma il 3.12.1960 (G.U. n. 237 del 20.09.1962).
Da parte dei suddetti Stati non viene fornita nessuna collaborazione alle nostre Rappresentanze diplomatico-consolari in merito alle notifiche trasmesse non in conformità alla succitata Convenzione.


Esternalizzazione o meno del servizio di notificazione

Nell’ambito giurisprudenziale, si registra una nuova sentenza legata al’esternalizzazione o meno del servizio di notificazione.
La Corte di Cassazione – Prima Sez. Civile, ha dichiarato la nullità delle contravvenzioni al C.d.S., che sono state notificate da attraverso società cui il Comune affida il servizio di notificazione. La pronuncia della Cassazione prende in esame la sentenza di un Giudice di Pace di Catania, nel 2001, con la quale affermava la regolarità della notifica di una multa effettuata da un’agenzia alla quale il comune aveva dato la qualifica di “Messo notificatore”. Gli Enti Locali che affidano all’esterno il servizio di notificazione, mettono in mani di soggetti che, secondo la Corte, non forniscono idonee garanzie.
La Legge (art. 14, L. 689/81) esige un particolare rigore formale per la contestazione differita messa in atto con la notificazione degli estremi della violazione al destinatario dell’infrazione. In questa ottica indica tassativamente i soggetti abilitati alla processo di notificazione e ne disciplina le modalità di esecuzione, prevedendo che si possa notificare attraverso il servizio postale.
L’uso del servizio postale viene ammesso esplicitamente anche dall’art. 201, comma 3, del Codice della Strada, ritenendo però che l’Amministrazione alla quale appartiene il funzionario o l’agente che ha accertato l’infrazione osservi necessariamente le modalità previste dalle procedure notificatorie degli atti giudiziari.
La stessa legge sulla notifica degli atti attraverso il servizio postale (L. 890/1982), stabilisce una complessa serie di formalità che tende ad ottenere la certezza del procedimento costituendo un’attribuzione esclusiva alle Poste Italiane. Tale esclusiva impedisce qualsiasi possibilità di delega ad agenzie private “Con la conseguenza necessitata – ribadisce la Corte – che la notificazione degli estremi della violazione affidata (dall’ufficio cui appartiene l’agente accertatore) all’agenzia privata concessionaria (:::) si deve considerare giuridicamente inesistente e, come a omessa notificazione, ad essa consegue l’effetto dell’estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione”.


Regolamentazione accesso ai documenti amministrativi

E’ entrato in vigore il 2 giugno 2006 il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi” (DPR 12 aprile 2006, n. 184) che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.


RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA NON PERFEZIONATASI PER CAUSE NON IMPUTABILI ALL’OPPONENTE

“Nella notifica della opposizione a decreto ingiuntivo, la tempestiva consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario perfeziona la notifica per l’opponente, evitando al medesimo anche l’effetto di decadenza, dal rimedio oppositorio, nell’ipotesi di non tempestivo o mancato completamento della procedura notificatoria per la fase sottratta al suo potere d’impulso. Con la conseguenza, in tale ultimo caso, che è in potere della parte di rinnovare la notifica con il modulo, e nel termine, della opposizione tardiva di cui all’articolo 650 Codice Procedura Civile“.

Si tratta – secondo le Sezioni Unite – di una “soluzione “costituzionalmente imposta” (argomentando la Corte Costituzionale n. 350 del 2004) anche in ragione del fatto che, altrimenti, l’inutile decorso del termine perentorio per l’opposizione, derivante da causa non imputabile alla parte onerata, determinerebbe per l’ingiunto, con la consolidazione del titolo esecutivo, l’impossibilità di agire e difendersi in giudizio per la tutela del suo diritto (cfr. anche Corte Costituzionale 1976 n. 120)”.

(Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili, Sentenza 4 maggio 2006, n. 10216: Opposizione a decreto ingiuntivo – Notifica non portata a termine per causa indipendente dal notificante – Rinnovazione della notifica – Ammissibilità).


Progetto per la valorizzazione del Messo Comunale

Il «Progetto per la valorizzazione del Messo comunale» è una iniziativa dell’Associazione A.N.N.A. che ha come obbiettivo principale quello di riqualificare la figura ed il ruolo del Messo comunale attraverso la conoscenza dei principi fondamentali del Procedimento notificatorio.
L’Associazione attraverso tali iniziative, che si svolgeranno su tutto il territorio nazionale, intende dare il proprio contributo affinché sia il più possibile uniforme l’applicazione delle norme che regolano il Procedimento notificatorio.
I Corsi di base, di carattere prevalentemente pratico, affrontano la materia delle notifiche attraverso l’analisi, lo sviluppo ed il coordinamento delle norme procedurali. Particolare attenzione verrà prestata alla compilazione dei moduli operativi, anche in relazione alle conseguenze derivanti dall’Ordinanza della Corte di Cassazione 13.1.2005, n. 458, Legge 28 12 2005, n. 263, Art. 2 e dalle recenti modifiche apportate all’art. 60 del d.p.r. 600/73 dal decreto Bersani. Nell’area Banche Dati Giuridiche del sito le date e i luoghi dello svolgimento dei corsi.


ORDINANZA INESISTENTE LA NOTIFICA VIA FAX IN CINA

La notificazione eseguita a mezzo fax (in Cina ad una società di diritto cinese) deve considerarsi inesistente, perché del tutto estranea al sistema di notificazione di cui alla convenzione dell’Aja del 1965 alla quale aderiscono sia l’Italia, sia la Cina.

L’atto inesistente non è suscettibile di convalidazione e non è rinnovabile. Esso determina la nullità radicale ed insanabile dell’attività processuale alla quale eventualmente abbia comunque e di fatto dato corso. L’intera prima fase del procedimento cautelare deve essere dichiarata nulla e parimenti nulla deve essere dichiarata l’ordinanza del giudice della prima fase con la quale è stata disposta la cautela richiesta.

(Tribunale di Nola; Ordinanza 12 aprile 2006


Art. 145 c.p.c.: Notificazione alle persone giuridiche

L’articolo 145 c.p.c. è stato recentemente modificato dall’art. 2 della L. 263 del 28.12.2005. Oggi il tenore letterale della norma non permette la notifica presso la sede della persona giuridica ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c. . Sembra, dunque, cancellato lo sforzo interpretativo della Corte di Cassazione anche a Sezione Unite che aveva affermato tale possibilità.
Diventano, quindi, di dubbia possibilità tali forme di notifica. Si ritiene, però, che anche le modifiche apportate all’art. 145 c.p.c. dovranno essere integrate dalla giurisprudenza poiché, altrimenti, verrebbe meno la possibilità di notificare un atto privo dell’indicazione del legale rappresentante con scadenza in die.


Aderisci alla Associazione A.N.N.A.

Come Associazione intendiamo promuovere una nuova stagione legislativa, che ponga al centro dell’azione la revisione delle normative che regolano la notificazione, al di sopra degli interessi dei gruppi e delle fazioni senza logiche di schieramento, per garantire da un lato la certezza da parte del cittadino e dall’altra una maggiore serenità e sicurezza da parte del Messo Comunale.
I Messi Comunali, data l’importanza del loro ruolo, hanno il diritto – dovere di contribuire a ripensare lo sviluppo e l’evoluzione delle mansioni che svolgono nell’ambito della P.A..
Ovviamente, nessuno può pensare che ciò possa avvenire solo attraverso lo stimolo che la nostra Associazione potrà dare affinché ciò si realizzi, anche se non demorderemo.
Sicuramente operando di concerto ed attuando la massima cooperazione tra tutti i protagonisti, si potranno ottenere quei risultati da tutti sperati e da tutti auspicati.
E’ questo uno dei motivi per cui è indispensabile il tuo contributo anche, e non solo, per far conoscere ai colleghi la nostra Associazione.
In questa attività proiettiamo, futuro quanto mai prossimo, le nostre risorse sia umane che intellettuali, nella consapevolezza che il futuro è nella nostra forza e nella nostra capacità di svolgere un ruolo attivo nel mondo della notificazione.