Modificato il Codice dell’Amministrazione Digitale

Modifica importante è stata apportata, tra le altre, al Codice dell’Amministrazione Digitale, DLT 07/03/2005 n. 82, all’art. 47 che si riporta nel testo attualmente vigente:

Art. 47. Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni.

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza (1).

1-bis. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l’eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare (2).

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

a)  sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b)  ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (3);

c)  ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’articolo 71;

d)  ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell’Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati (4).

(1) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 32, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(2) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(3) Lettera così modificata dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 32, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(4) Comma prima modificato dall’art. 19, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così sostituito dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 32, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.


L’avviso previsto dall’art. 140 c.p.c non si pubblica all’Albo On Line

La sentenza era già attesa da un po’ di tempo e finalmente si è fatta chiarezza su una norma assurda quale quella presa in esame che già veniva applicata non esattamente alla lettera dai Messi Esattoriali più illuminati, poiché anche se non espressamente previsto la raccomandata A.R. dell’art. 140 c.p.c. di solito veniva spedita ugualmente.
Certo non poteva essere che il perfezionamento della notificazione in caso di irreperibilità relativa fosse comunque condizionato all’affissione all’albo on line dell’avviso di deposito e si perfezionasse il giorno successivo ad essa invece che con il ritiro della raccomandata A.R. o comunque col decorso dei 10 giorni dalla spedizione della raccomandata.
Già precedente sentenza della Corte Costituzionale si era avvicinata all’obiettivo ma non lo aveva potuto centrare poiché la richiesta di valutazione sulla costituzionalità non era stata correttamente argomentata. Pertanto, l’avviso previsto dall’art. 140 c.p.c., in relazione all’applicazione dell’art. 26 del Dpr 602/1973 non si pubblica all’Albo On Line.

Leggi: Corte Costituzionale sentenza n. 258 del 19.11.2012


Disposizioni in materia di ripetibilità delle spese di notifica

Disposizioni in materia di ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero nei confronti del destinatario dell’atto notificato Pubblicato in G. U. 30.10.2012, n. 254

Con il D.M. 12.9.2012 del Ministero delle Finanze, il legislatore ha inteso aggiornare le somme che l’amministrazione finanziaria può recuperare nei confronti del destinatario dell’atto notificato.

Il decreto prende in considerazione anche nuove modalità di notificazione non previste nel precedente decreto (D.M. 08.01.2001) poiché introdotte successivamente, come ad esempio la possibilità di eseguire all’estero la notificazione degli atti notificati ai sensi dell’art. 60 del DPR 600/1973 tramite invio di raccomandata A.R.  e ai sensi dell’art. 142 c.p.c..

Va evidenziato a scanso di equivoci che tali spese sono ripetibili nei confronti del destinatario dell’atto notificato, mentre per l’adeguamento del rimborso spese di notifica che i comuni richiedono all’amministrazione finanziaria (euro 5,88) bisogna ancora attendere, dovendo continuare a far riferimento al D.M. 03.10.2006 adottato ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge 265/1999 (come richiamato nel testo del D.M.12.9.2012).


TFS: il Governo approva decreto

Il Governo è intervenuto sulla questione della buonuscita dei dipendenti pubblici con un decreto legge che abroga l’art. 12 comma 10 della l. 122/10 ristabilendo le modalità di calcolo del TFS precedenti al 1° gennaio 2011.
Questa decisione giunge dopo che la sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012 ha sancito l’illegittimità della quota di finanziamento del TFR pari al 2,5% della retribuzione a carico dei pubblici dipendenti.
Come si ricorderà l’art. 12 comma 10 della l. 122/2010 aveva stabilito che i trattamenti di fine servizio fossero determinati in due quote:
– la prima relativa all’anzianità maturata al 31 dicembre 2010 secondo le modalità di calcolo previste per i singoli trattamenti (indennità di buonuscita – indennità premio di servizio);
– la seconda relativa all’anzianità maturata dal 1° gennaio 2011 fino alla data di cessazione dal servizio, secondo le modalità di calcolo previste per il TFR.
Il passaggio al regime privatistico (TFR) a far data dal 1° gennaio 2011, lasciava ipotizzare una diversa articolazione delle trattenute per l’accantonamento della buonuscita. Nel privato il prelievo è infatti del 6,91% sull’intera retribuzione utile e completamente a carico del datore di lavoro. Mentre nel pubblico impiego la norma contenuta nel Dpr n. 1032/73 prevede un versamento contributivo del 9,6% sull’80% delle retribuzione utile, di cui 7,10% a carico del datore di lavoro e 2,5% a carico del dipendente.
Le amministrazioni pubbliche, anche sulla scorta della circolare interpretativa Inpdap n. 17/2010, avevano considerato le modifiche normative della l. 122/2010 come relative al solo computo della buonuscita, senza che ciò incidesse sulla natura della prestazione o sul sistema di finanziamento, continuando così ad applicare la trattenuta del 2,5%.
La Corte costituzionale ha ribaltato tale interpretazione dichiarando illegittimo il prelievo a carico del dipendente e aperto le porte alle azioni legali da parte dei lavoratori.
Tuttavia – in considerazione del fatto che l’applicazione della sentenza avrebbe finito per gravare interamente sul bilancio dello Stato, non solo per quanto attiene alla sospensione delle trattenute ma, anche per la restituzione delle quote già effettuate – il Governo, con il decreto legge, dispone l’abrogazione dell’art. 12, comma 10 della legge n. 122/10 e ripristina le modalità di calcolo previste dalla normativa previgente (TFS).
L’INPS dovrà dunque procedere al ricalcolo dei trattamenti di fine servizio già liquidati in pro quota applicando l’art. 12, comma 10 della l.122/2010: per il periodo successivo al 1° gennaio 2011 il conteggio dovrà seguire le modalità precedenti.
La riliquidazione avverrà d’ufficio entro un anno dall’entrata in vigore del decreto; mentre, in ogni caso, le amministrazioni non potranno provvedere nei confronti del dipendente al recupero delle eventuali somme già erogate in eccesso.
Altro effetto del decreto è che i procedimenti in corso avviati dai lavoratori per ottenere la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,5%, si estinguono di diritto, tranne nel caso in cui siano state emesse sentenze passate in giudicato.


I verbali per violazioni del codice della strada saranno notificati ANCHE tramite la posta elettronica certificata

Dal 1° gennaio 2013 i verbali per violazioni del codice della strada saranno notificati anche tramite la posta elettronica certificata, senza oneri di spedizione a carico del destinatario. È questo lo scenario che si prospetta con l’entrata in vigore del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 (suppl. ord. n. 134) del 19 ottobre 2012.

Il decreto legge n. 179/2012, aggiungendo un nuovo art. 3-bis al codice dell’amministrazione digitale (di cui al decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005), prevede che, per facilitare la comunicazione fra le pubbliche amministrazioni e i cittadini, ogni cittadino potrà indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale.

L’indirizzo sarà inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) e sarà reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Fra le pubbliche amministrazioni, secondo l’ambito di applicazione definito dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005, rientrano anche gli enti locali. Il decreto legge n. 179/2012 dispone inoltre che dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi dovranno comunicare con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dichiarato, senza oneri di spedizione a suo carico.

Occorrerà attendere però l’emanazione di un decreto con il quale il ministro dell’Interno, di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro delegato per l’innovazione tecnologica, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, dovrà definire le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del domicilio digitale da parte del cittadino e le modalità di consultazione dell’Anpr da parte dei gestori o esercenti di pubblici.

Ma il decreto legge n. 179/2012 interviene anche sul domicilio digitale delle persone giuridiche, estendendo alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane l’obbligo di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata già previsto per le imprese in forma societaria dall’art. 16 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008. Ed entro metà marzo, sulla base degli elenchi di indirizzi di pec costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, sarà istituito presso il ministero dello Sviluppo economico un Indice nazionale Ini-Pec, al quale le pubbliche amministrazioni potranno accedere.

Le novità in materia di posta elettronica certificata previste dal decreto legge n. 179/2012 avranno effetti anche sulle procedure di notificazione delle multe stradali. Infatti, l’art. 201, comma 3, del codice della strada prevede che alla notificazione dei verbali di contestazione si provvede con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. E l’art. 149-bis del codice di procedura civile (introdotto dal decreto legge n. 193 del 29 dicembre 2009, convertito dalla legge n. 24 del 22 febbraio 2010) dispone che, se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata.


AUMENTO DEGLI STIPENDI PER TUTTI gli effetti della sentenza n. 223 già da novembre

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 223 del 11-10-2012, ha bocciato la norma del D.L. 78/2011 relativa alla trattenuta sul 2,5% TFR.
Come per i lavoratori privati, tutti gli oneri devono essere a carico del datore di lavoro.

Mentre gli stipendi pubblici ed i rinnovi contrattuali sono bloccati da più di due anni, e il Governo ha da poco tentato anche di bloccare l’indennità di vacanza contrattuale, la Corte – dopo la cancellazione del contributo di solidarietà per la dirigenza – è intervenuta nuovamente a difesa del pubblico impiego.
Questa volta per OGNI lavoratore il risultato è duplice:
obbligo di restituzione degli arretrati + aumento in busta paga
Se si tiene presente che la sentenza è stata pubblicata nella G.U. dello scorso 17 ottobre, l’applicazione inizierà con gli stipendi del mese di novembre, considerato che quelli di ottobre sono già stati elaborati. C’è poi da considerare il riconoscimento degli arretrati (da gennaio 2011) tenuto conto che l’effetto dell’abrogazione ha valore retroattivo.
Indicativamente, ecco quanto vale la sentenza:

arretrati 2011
(€ netti)
arretrati 2012
(€ netti)
aumento busta paga mensile (€ netti)
categoria B1 290 270 20
categoria C1 330 300 23
categoria D1 540 440 33
dirigenza 1.220 1.000 75

Naturalmente, gli effetti della sentenza riguarderanno anche le indennità di posizione, per il personale interessato (quadri direttivi e dirigenti).


INCOSTITUZIONALI I TAGLI AGLI STIPENDI dei dirigenti pubblici

La Corte Costituzionale, con sentenza del 11-10-2012 n° 223,  ha bocciato i tagli agli stipendi della dirigenza pubblica superiori ai 90.000 euro, stabiliti dal decreto legge 78/2010.

La Consulta si è pronunciata: i tagli agli stipendi superiori ai 90.000 euro dei soli dipendenti pubblici (dirigenti), stabiliti dal decreto legge n° 78 del 2010, sono incostituzionali.
Nella fattispecie è stata stabilita l’illegittimità dell’art.9, nella parte in cui prevede che a partire dal primo gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 “i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti – anche di qualifica dirigenziale – previsti dai rispettivi ordinamenti, delle P.A., siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro”.
La Corte Costituzionale ha ritenuto infatti che il tributo imposto determini un “irragionevole effetto discriminatorio” e che le disposizioni esaminate siano “in evidente contrasto” con gli articoli 3 (Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge) e 53  (Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva) della Costituzione …. l’introduzione quindi di un prelievo speciale, sia pur transitorio ed eccezionale, ma limitato ai soli dipendenti pubblici è ingiustificato.


“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”

E’ stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario n. 194 alla G.U. n. 245 del 19 ottobre)  il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, c.d.“Crescita-bis“.

Il provvedimento si occupa di agenda digitale, infrastrutture, servizi digitali, creazione di nuove imprese innovative (startup).

Articolo 1 – Attuazione dell’Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell’ISTAT

Articolo 2 – Anagrafe nazionale della popolazione residente

Articolo 3 – Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici

Articolo 4 – Domicilio digitale del cittadino

Articolo 5 – Posta elettronica certificata – indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti

Articolo 6 – Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili

Articolo 7 – Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico

Articolo 8 – Misure per l’innovazione dei sistemi di trasporto

Articolo 9 – Dati di tipo aperto e inclusione digitale

Articolo 10 – Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica

Articolo 11 – Libri e centri scolastici digitali

Articolo 12 – Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario

Articolo 13 – Prescrizione medica e cartella clinica digitale

Articolo 14 – Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali

Articolo 15 – Pagamenti elettronici

Articolo 16 – Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica

Articolo 17 – Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270

Articolo 18 – Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3

Articolo 19 – Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali

Articolo 20 – Comunita’ intelligenti

Articolo 21 – Misure per l’individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative

Articolo 22 – Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo

Articolo 23 – Misure per le societa’ cooperative e di mutuo soccorso

Articolo 24 – Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012

Articolo 25 – Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita’, definizione e pubblicita’

Articolo 26 – Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio

Articolo 27 – Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell’incubatore certificato

Articolo 28 – Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative

Articolo 29 – Incentivi all’investimento in start-up innovative

Articolo 30 – Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative

Articolo 31 – Composizione e gestione della crisi nell’impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attivita’ di controllo

Articolo 32 – Pubblicita’ e valutazione dell’impatto delle misure

Articolo 33 – Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture

Articolo 34 – Misure urgenti per le attivita’ produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni

Articolo 35 – Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti esteri

Articolo 36 – Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d’impresa

Articolo 37 – Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell’Obiettivo Convergenza

Articolo 38 – Disposizioni finanziarie

Articolo 39 – Entrata in vigore

Allegato

Leggi: DL 179/2012 – Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese


Obbligo di pubblicazione del sostituto del responsabile del procedimento in caso di inerzia

Tutti i procedimenti pubblicati nei siti istituzionali dei Comuni devono riportare, oltre al responsabile del procedimento, anche il nome del sostituto del responsabile del procedimento in caso di inerzia; come indicato dall’art. 13 della Legge n. 134 del 07/08/2012 che recita:

All’articolo 13: è premesso il seguente comma:
«01. All’articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria»


Riscossione tributi locali ancora in mano ad Equitalia fino al 30 giugno 2013

Riscossione tributi locali nel decreto enti locali continuerà ad essere affidata ad Equitalia fino al 30 giugno del prossimo anno, il 2013.
A decidere lo slittamento dello stop della riscossione locale affidata ad Equitalia spa è stato il Consiglio dei Ministri, durante l’adozione, nella giornata di ieri, 4 ottobre 2012, del decreto enti locali, sui tagli agli enti locali.
Uno stop quindi che viene rinviato di 6 mesi rispetto a quanto stabilito in precedenza. Questa è in verità una seconda proroga, dopo che già la manovra salva Italia, il decreto legge n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 2011, ha stabilito che siano i comuni a dover gestire autonomamente l’attività di riscossione dal 1 gennaio 2013. In particolare l’articolo 10, comma 13 octies ha modificato l’articolo 7, comma 2 del decreto n. 70 del 2011, facendo slittare il termine a  partire dal quale le società facenti parte del gruppo Equitalia spa non potranno più gestire la riscossione dei tributi locali, dal 1 gennaio 2012 al 1 gennaio 2013. Il motivo ufficiale di questa proroga dello stop alla riscossione affidata ad Equitalia è da ricercarsi nella necessità per gli amministratori locali di organizzarsi in tempo per affidare ad un altro organismo la riscossione dei tributi locali.


Notifica atto finanziario al dipendente

La Corte Suprema di Cassazione civile, con ordinanza n. 14865 del 5 settembre 2012, ha dichiarato come sia da considerarsi valida la notifica di un atto, indirizzato a una persona giuridica, effettuata a un dipendente della società, il quale in quel momento risulta essere addetto alla sede della società stessa.

Non è infatti previsto che si debba provvedere alla ricerca del legale rappresentante del soggetto giuridico, ma è sufficiente che la consegna avvenga a persona incaricata, anche di ricevere la posta.


La notifica per irreperibilità assoluta in ambito tributario

In caso di impossibilità di eseguire la notificazione dell’avviso di accertamento presso la sede di una società commerciale, l’applicazione del criterio sussidiario della notificazione al legale rappresentante, previsto dall’art 145, terzo comma, c.p.c., non può sottrarsi alla regola generale di cui all’art 60, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 ed è, pertanto, condizionata al fatto che tale persona fisica risieda nel comune di domicilio fiscale dell’ente. In caso contrario, non potrà che farsi ricorso al criterio di cui all’art. 60, lett. e) (affissione nell’albo del Comune del luogo un cui la società contribuente ha il domicilio fiscale). Cassazione civ., sez. VI, ordinanza n. 13016 del 24 luglio 2012


Modalità di assegnazione agli enti locali delle risorse economiche per gli accertamenti medico-legali

In data 3 agosto 2012 è stato emanato il decreto interministeriale (interno – Mef) concernente «Modalità di assegnazione agli enti locali delle risorse economiche a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali nei confronti dei dipendenti assenti per la malattia (art. 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98) con allegato l’elenco degli enti beneficiari delle quote di pertinenza, con indicazione della parte a ciascuno spettante. Il testo integrale del decreto e il relativo allegato sono pubblicati interamente sul sito del Ministero dell’interno – Dipartimento affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale: http://finanzalocale.interno.it//index.html nella pubblicazione del 30 agosto 2012 «Pagamento di somme per accertamenti medico-legali».


Anagrafe: Regolamento attuazione art. 5 D.L. 5/2012

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo previsto dall’art. 5 del D.L. 5/2012 in materia di cambio di residenza in tempo reale, che apporta diverse modifiche al D.P.R. 223/1989.
Diverse novità sono state anticipate con le circolari ministeriali emanate nei mesi scorsi, pertanto il regolamento non introduce cambiamenti di rilievo nell’attuale modalità di lavoro, ad eccezione dei seguenti punti:
  • la lettera h) aggiorna il contenuto delle schede individuali allineandolo ai modelli ISTAT già in uso
  • la lettera i) elimina la necessità di richiedere apposita autorizzazione per la gestione esclusivamente informatizzata dello schedario anagrafico
Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal 25/9/2012.

D.P.R. 30 luglio 2012, n. 154 – Regolamento attuazione art. 5 D.L. 5/2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, IN MATERIA DI CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE.

RELAZIONE

Il decreto del Presidente della Repubblica è diretto ad attuare l’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in base al quale, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il medesimo articolo 5, di cui si evidenziano di seguito gli aspetti di maggior rilievo.
L’articolo 5 di cui trattasi, rubricato “Cambio di residenza in tempo reale”, disciplina, nei commi 1 e 2, le modalità di presentazione delle dichiarazioni anagrafiche, richiamando, al riguardo, la generale normativa in tema di modalità di presentazione delle istanze alla pubblica amministrazione, contenuta nel Testo Unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
I successivi commi da 3 a 5, che disciplinano il procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche, prevedono:

  • che tale registrazione debba essere effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla loro presentazione;
  • che gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrano dalla data della dichiarazione;
  • che i controlli sulla sussistenza effettiva dei requisiti cui è subordinata la registrazione siano effettuati nei quarantacinque giorni successivi, decorsi i quali quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 241 del 2000.

Le norme introdotte dal citato articolo 5 prevedono altresì che l’eventuale esito negativo dei controlli comporti il ripristino della situazione anagrafica presente all’atto della dichiarazione. Inoltre, il comma 6 stabilisce che le disposizioni contenute nell’articolo 5 acquistino efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 5 del 2012, termine entro il quale è previsto che siano adottate le norme contenute nel regolamento, di cui si illustra il contenuto.
Sullo schema di regolamento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 13 aprile 2012, è stato acquisito, a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 400 del 1988, il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, reso nell’adunanza del 10 maggio 2012.
Nel provvedimento sono state recepite quasi integralmente le osservazioni formulate dall’Alto Consesso.
Il provvedimento si compone di un unico articolo, composto da due commi. Il comma 1 è suddiviso nelle lettere da a) ad i).
Conformandosi al parere del Consiglio di Stato è stata eliminata, in primis, la previsione (recata al comma 1, lettera a), del testo approvato in via preliminare) in base alla quale il Sindaco avrebbe potuto delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe, oltre che ad un assessore, al segretario comunale e al personale di ruolo ritenuto idoneo del comune (come già previsto dalla vigente normativa) anche a personale di ruolo ritenuto idoneo dei comuni con i quali è costituita una forma associativa ovvero dell’unione dei comuni. Il suggerimento dell’Alto Consesso per l’espunzione della norma in questione è stata motivata in quanto, al di là della generale finalità di semplificazione, nessun preciso criterio che autorizzi tale previsione è contenuto nell’art. 5, comma 5, del citato decreto-legge n. 5 del 2012.
La nuova lettera a) inserisce nell’ambito dell’articolo 7 del regolamento, rubricato “iscrizioni anagrafiche”, la norma attualmente recata dall’articolo 18, 3 comma 6, dello stesso, riguardante la decorrenza dell’iscrizione anagrafica a seguito delle operazioni di censimento. Lo spostamento di sede della norma si correla alle modifiche introdotte con le successive lettere f) e g) del presente schema.
La lettera b) si compone dei numeri 1), 2) e 3).
La disposizione di cui al numero 1) reca la novella dell’articolo 13, comma 2, del regolamento anagrafico, recependo sostanzialmente quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 5 del 2012 e prevedendo che la modulistica afferente alle dichiarazioni anagrafiche – che, ai sensi del vigente articolo 13, comma 2, del regolamento, è predisposta dall’Istat – sia elaborata dal Ministero dell’interno, d’intesa con il citato Istituto. Tale scelta è stata effettuata in ossequio alle disposizioni recate dal Regolamento di riordino dell’Istat, di cui al DPR n. 166 del 2010, che affidano a questo ultimo importanti funzioni in materia di coordinamento della modulistica in uso presso la pubblica amministrazione, nonché alla luce dello specifico ruolo affidato dalla disciplina anagrafica al citato Istituto.
La disposizione di cui al numero 2) reca la novella del comma 3, articolo 13, del regolamento anagrafico, recependo le indicazioni recate dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012, relative alle modalità di effettuazione delle dichiarazioni anagrafiche e prevedendo, inoltre, che il comune pubblichi sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inviare le dichiarazioni, in modo da dare certezza – a beneficio sia del cittadino che del comune – alle modalità di inoltro delle dichiarazioni stesse.
La disposizione di cui al numero 3) aggiunge al citato articolo 13, il comma 3-bis, prevedendo l’applicazione, a cura dell’ufficiale d’anagrafe, dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, relativo alla comunicazione di avvio del procedimento. Tale integrazione è correlata alla particolarità del procedimento d’iscrizione e di variazione anagrafica, così come ridisegnato dalle nuove disposizioni legislative e si pone a sostanziale garanzia delle persone, diverse dai dichiaranti, interessate al procedimento in argomento. La prevista comunicazione di avvio del procedimento verrebbe inoltre ad assorbire la ricevuta della domanda d’iscrizione, di cui al vigente articolo 13, comma 2.
Tale disposizione, per la quale il Consiglio di Stato aveva suggerito l’espunzione, risulta invece confermata alla luce dell’opportunità di garantire che il dichiarante sia informato dei termini e delle modalità di conclusione dell’intero iter procedimentale delineato dalla recente legge, oltre che di garantire che i soggetti diversi dal diretto interessato, nei confronti dei quali il provvedimento in esame è destinato a produrre effetti, siano informati del procedimento avviato. Del resto, è opportuno evidenziare che la comunicazione di avvio del procedimento in commento viene di fatto a sostituire la ricevuta della dichiarazione resa dall’interessato, attualmente rilasciata ai sensi della previsione recata dall’articolo 13, comma 2, del regolamento anagrafico, ma eliminata dall’emanando regolamento in considerazione del fatto che le nuove modalità di inoltro delle dichiarazioni rendono più complesso il rilascio della suddetta ricevuta.
La lettera c) reca la novella dell’articolo 16, comma 2, del regolamento anagrafico, relativo all’iscrizione anagrafica con provenienza dall’estero. La disposizione in esame elimina il riferimento all’invio da parte del comune d’iscrizione al comune di precedente iscrizione, della pratica migratoria, in quanto non coerente con la disciplina di cui all’articolo 5 del citato decreto-legge.
La lettera d) modifica l’articolo 17, comma 1, del regolamento anagrafico, riducendo a due giorni lavorativi il termine attualmente fissato in tre giorni, per la registrazione in anagrafe delle comunicazioni di stato civile ovvero delle dichiarazioni rese dagli interessati. La modifica è intesa a rendere coerente la disposizione vigente con l’’articolo 5, comma 3, del decreto–legge n 5 del 2012.
La lettera e) riscrive integralmente, come suggerito dal Consiglio di Stato, l’articolo 18 del regolamento anagrafico, evitando soppressioni o modificazioni di singoli commi, al fine di adeguare il procedimento di iscrizione e variazione anagrafica alla nuova disciplina primaria.
La lettera f) introduce, di seguito all’articolo 18, l’articolo 18-bis rubricato “accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti”, che disciplina gli effetti degli esiti degli accertamenti svolti sulle dichiarazioni rese, in attuazione dell’articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 5 del 2012.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 18-bis stabilisce che, qualora nei quarantacinque giorni successivi alla dichiarazione resa dagli interessati non venga data comunicazione di preavviso di rigetto, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione presente al momento della dichiarazione stessa, secondo l’istituto del silenzio-assenso, di cui all’articolo 20 della legge n. 241 del 1990.
Il successivo comma 2 prevede che, qualora l’accertamento abbia dato esito negativo, il comune provvede al ripristino della posizione anagrafica presente al momento della ricezione della dichiarazione.
Il comma 3 precisa che, qualora l’accertamento negativo riguardi le dichiarazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), il comune interessato debba provvedere alla cancellazione dell’interessato e, ove questi provenga da altro comune, comunichi a questo ultimo l’esito negativo dell’accertamento svolto, ai fini del ripristino della posizione anagrafica precedente.
La lettera g) introduce, di seguito all’articolo 19, l’articolo 19-bis, rubricato “vertenze anagrafiche”. Le norme recate dai commi 1 e 2 del citato articolo 19-bis sono mutuate dalle analoghe previsioni contenute nell’articolo 18, commi 7 e 8, del vigente regolamento anagrafico. Il cambiamento di sede delle norme in esame deriva dalla considerazione che tale forma di contenzioso tra comuni non appare coerente con il nuovo procedimento regolato dagli articoli 18 e 19, seppure non possa escludersi, in linea generale, dal contesto della disciplina anagrafica.
La lettera h) propone una nuova formulazione dell’articolo 20, comma 1, del regolamento anagrafico, riguardante le informazioni contenute nelle schede individuali che, insieme alle schede di famiglia, compongono l’anagrafe.
Le informazioni obbligatorie ivi previste sono quelle che attengono alle generalità, cui si aggiunge il codice fiscale, essenziale per la circolarità anagrafica. Le ulteriori informazioni indicate dalla norma sono quelle attualmente contenute nelle schede individuali, tra cui gli estremi della carta di identità, il cui modello, ai sensi del comma 1, dell’articolo 20, è predisposto dall’ISTAT.
Sul punto, con riguardo al suggerimento del Consiglio di Stato di approfondire l’opportunità di espungere dallo schema di regolamento la previsione relativa all’inserimento, nella scheda individuale, degli estremi della carta d’identità, si osserva che tale inserimento – che si è ritenuto di confermare – oltre ad essere in linea con la prassi corrente, risponde all’esigenza del comune di conoscere tale dato, inserito ed aggiornato nella scheda individuale dall’ufficiale d’anagrafe, e non già richiesto al cittadino.
La lettera i) modifica l’articolo 23, comma 1, del regolamento anagrafico, eliminando la necessità di richiedere un’apposita autorizzazione del Ministero dell’interno, d’intesa con l’Istat, nei casi in cui il comune intenda adottare un sistema esclusivamente informatizzato di gestione dell’anagrafe. Tale modifica, in linea con gli obiettivi di semplificazione indicati dal legislatore, è coerente con la vigente disciplina in materia di gestione informatizzata dei documenti amministrativi.
Il comma 2 reca la clausola di invarianza della spesa.

Leggi : DPR n.154/2012 Regolamento di attuazione art. 5 DL 5/2012