Multe: annullate 35mila cartelle notificate da poste private

Il Giudice di pace di Palermo annulla 35mila multe per violazioni al codice della strada per vizio di notifica. Accolta class action dei consumatori

Il giudice di pace di Palermo ha annullato 35mila multe per vizio di notifica, accogliendo i ricorsi individuali e collettivi presentati dall’Unione dei Consumatori contro le cartelle esattoriali per sanzioni amministrative dovute a violazioni del codice della strada. Lo comunica in una nota L’unione dei consumatori.

La vicenda

La vicenda risale allo scorso marzo quando l’Unione dei consumatori aveva depositato il primo ricorso collettivo contro Comune di Palermo e Serit, impugnando le cartelle di pagamento di quelle multe, emesse tra il 2011 e il 2015, viziate perché notificate da un centro postale privato, il consorzio Olimpo. Oltre alle multe, che recavano un vizio di forma in quanto notificate da un ente privato, era seguito anche un avviso bonario di pagamento con il quale l’Amministrazione di Palermo chiedeva il pagamento delle multe non ancora incassate  e intimava, inoltre, al pagamento entro 10 giorni pena l’emissione delle cartelle esattoriali con ulteriore aggravio di spese e sanzioni. Pochi giorni fa è arrivata la sentenza del Giudice di Pace che ha dato ragione alla class action, annullando le sanzioni per vizio di forma e condannando il Comune alla soccombenza nelle spese di lite.
Plauso dei consumatori per la decisione
Di martedì¬ scorso la sentenza del giudice di pace palermitano che ha annullato integralmente le cartelle condannando il comune soccombente a pagare le spese di lite.
Con questa decisione il giudice “ha dimostrato grande capacità  e coraggio nel voler tutelare i diritti dei cittadini – ha affermato il presidente dell’Unione consumatori Manlio Arnone, ricordando ai cittadini che hanno ricevuto cartelle esattoriali di rivolgersi all’associazione per avviare il ricorso, perché – grazie all’opposizione all’esecuzione, i canonici termini di opposizione (30 e 60 giorni) non operano e quindi anche cartelle ricevute mesi fa sono ancora opponibili”.


Statali: visite fiscali, licenziamenti, assunzioni e premi. Ecco cosa cambia

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Testo Unico del Pubblico Impiego e il provvedimento sui premi di produttività, gli ultimi due decreti attuativi della riforma della Pubblica Amministrazione targata Marianna Madia.
Sono molti i cambiamenti che entreranno in vigore nel prossimo futuro grazie a misure riguardanti l’assunzione dei precari, i licenziamenti, le visite fiscali ecc. Ecco una breve guida alle principali novità.
LICENZIAMENTI
I dipendenti statali potranno essere licenziati se violeranno in modo “grave e reiterato” i codici di comportamento. Non solo: il licenziamento scatterà anche per uno scarso rendimento causato da ripetute violazione degli obblighi per i quali sono già state ricevute delle sanzioni o se riceveranno “valutazioni negative” per tre anni consecutivi.
In generale, il nuovo codice disciplinare prevede 10 casistiche valide per il licenziamento (prima erano sei). Accanto a quelle sopra indicate figurano infatti le celeberrime norme sui furbetti del cartellino, le assenze ingiustificate, le false dichiarazioni volte ad ottenere posti e promozioni.
VISITE FISCALI
A decorrere dal prossimo 1°settembre, le visite fiscali degli statali passeranno in capo all’INPS. La materia sarà disciplinata da una nuova convenzione e da un decreto tramite il quale gli orari di reperibilità dei dipendenti pubblici verranno allineati a quelli in vigore per i dipendenti privati. I lavoratori dovranno dunque essere reperibili sette giorni su sette, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
ASSUNZIONI PRECARI
I precari potranno essere finalmente stabilizzati. In base a quanto previsto, i lavoratori che hanno svolto negli ultimi otto anni almeno tre anni di attività, anche in più di un’amministrazione, potranno finalmente essere assunti all’interno del piano assunzioni 2018-2020.
Il requisito dei tre anni potrà essere maturato entro il 31 dicembre 2017. L’assunzione potrà essere diretta per coloro che hanno partecipato a un concorso, arriverà invece tramite bando per tutti gli altri, che però potranno contare su una riserva della metà dei posti messi a concorso.
PREMI DI PRODUTTIVITÀ
Le tre fasce di produttività fissate dalla legge Brunetta per ottenere i premi vanno in pensione senza mai essere state applicate. In base alle nuove regole arriverà la “valutazione della performance” dell’intero ufficio in termini di servizi resi. Parametri e obiettivi verranno fissati dalla contrattazione.
CONTRATTI, VIA LIBERA AL RINNOVO
“Ora abbiamo le carte in regola da punto di vista normativo” per “riaprire la stagione contrattuale”, annuncia infine il ministro. “I due decreti approvati mi consentiranno di dare la direttiva all’Aran”.


Pasqua 2017

Pasqua 2017


Incentivi produttività ai Messi Comunali – Orientamento Aran

L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1897 del 24 gennaio 2017, affronta il seguente quesito: “Gli incentivi di produttività, di cui all’art. 54 del CCNL del 14.9.2000, previsti per i Messi Comunali per la notifica degli atti dell’amministrazione finanziaria, possono essere riconosciuti al suddetto personale anche nel caso della notifica di avvisi di addebito aventi ad oggetto il recupero di somme dovute all’INPS?”

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, al riguardo evidenzia che “…omissis… l’art. 54 del CCNL del 14.9.2000, come risulta evidente dalla formulazione della clausola contrattuale, prevede la possibilità di erogare compensi a favore dei messi notificatori solo per la notificazione degli atti dell’amministrazione finanziaria. Pertanto, si esclude che la stessa disciplina possa essere applicata anche in relazione alla notifica da parte dei messi di atti e di avvisi di pagamento di amministrazioni diverse da quella finanziaria.”

Parere A.R.A.N.

Gli incentivi di produttività, di cui all’art. 54 del CCNL del 14.9.2000, previsti per i Messi Comunali per la notifica degli atti dell’amministrazione finanziaria, possono essere riconosciuti al suddetto personale anche nel caso della notifica di avvisi di addebito aventi ad oggetto il recupero di somme dovute all’INPS?

Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene utile precisare che l’art. 54 del CCNL del 14.9.2000, come risulta evidente dalla formulazione della clausola contrattuale, prevede la possibilità di erogare compensi a favore dei messi notificatori solo per la notificazione degli atti dell’amministrazione finanziaria.

Pertanto, si esclude che la stessa disciplina possa essere applicata anche in relazione alla notifica da parte dei messi di atti e di avvisi di pagamento di amministrazioni diverse da quella finanziaria.  

***************

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello dell’1.4.1999 (CODE CONTRATTUALI)

Art. 54 Messi notificatori

  1. Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria al fondo di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 per essere finalizzata all’erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi.

 


8 marzo 2017

8 marzo 2017


Notifiche, valido l’invio a casa del liquidatore

Le notificazioni di atti tributari, di accertamento o riscossione, rivolte a una società sono pienamente legittime se effettuate direttamente presso la persona fisica che rappresenta l’ente, non essendo necessario che la notifica avvenga (o sia prima tentata) presso la sede sociale. Lo afferma la Corte di cassazione nella ordinanza n. 19351/16.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Ctr di Milano, con la quale il collegio della Lombardia aveva confermato la nullità di una cartella di pagamento, a causa della mancata notificazione del prodromico avviso di accertamento. La contribuente, una società in liquidazione, era risultata vittoriosa sia in primo che in secondo grado, poiché le commissioni tributarie avevano ritenuto inefficace la notifica dell’accertamento eseguita solamente presso il domicilio del liquidatore, senza esperire alcun previo tentativo di notifica presso la sede societaria. Peraltro, detta notifica veniva contestata dalla Ctr poiché non risultava la prova dell’invio della raccomandata informativa (essendo l’ufficiale giudiziario ricorso al deposito ex art. 140 del c.p.c., per temporanea assenza del destinatario).

La Cassazione ha ribaltato la decisione dei giudici meneghini sotto entrambi i profili. Quanto alla notifica tentata solo presso l’abitazione del liquidatore, la Corte ricorda che, per effetto dell’art. 145 c.p.c. nella formulazione successiva alla modifica di cui all’art. 2, legge n. 263/2005, non è necessario, ai fini della validità della notificazione alla società, che la notifica alla persona fisica del rappresentante sia effettuata previamente presso la sede della società medesima. L’articolo 145 citato, infatti, offre sostanzialmente una doppia «chance», ossia la possibilità di notifica presso la sede e quella presso il legale rappresentante, risultando tali strade alternative e non in ordine di preferenza tra loro. Quanto alla validità della notifica eseguita ai sensi dell’articolo 140 del c.p.c., la Cassazione ha censurato la decisione di seconde cure, ribadendo che non risulta affatto essenziale documentare la spedizione raccomandata informativa, quanto piuttosto depositare l’avviso di ricevimento di tale raccomandata; in altri termini, è irrilevante il mancato deposito della raccomandata, «semmai giocando un peso decisivo la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata medesima».

Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., 29-09-2016, n. 19351

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11114/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

e contro

CDF SRL LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 136/15/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 14/10/2013, depositata il 15/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’08/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza resa dalla CTR Lombardia n. 136/2013/2015, depositata il 15.11.2013, che ha confermato la decisione di primo grado di annullamento della cartella di pagamento resa nei confronti della CDF S.r.l. in liquidazione. Secondo il giudice di appello la notifica dell’avviso di accertamento prodromico era affetta da nullità in quanto effettuata nell’abitazione del liquidatore della società senza che prima fosse stata tentata presso la sede della società. Inoltre, la notifica al liquidatore effettuata a mezzo affissione presso la casa comunale di Città di (OMISSIS) non poteva ritenersi completa difettando la prova dell’invio della raccomandata A.R. ai sensi dell’art. 140 c.p.c..

L’Agenzia delle entrate deduce con il primo motivo la violazione degli artt. 145 e 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, osservando che le disposizioni processuali in tema di notificazione alle società non prevedono il previo esperimento della notifica presso la sede della società, piuttosto sancendo l’alternatività fra tale forma di notificazione e quella presso il domicilio indicato del legale rappresentante. Nel caso di specie, come risultava dalla sentenza impugnata, la notificazione dell’atto propedeutico alla cartella era stata effettuata con il deposito nella casa coniugale del comune in cui risiedeva il liquidatore della società.

Deduce, poi, con il secondo motivo la violazione dell’art. 2700 c.c., e art. 140 c.p.c.. Il giudice di appello, ritenendo che mancava la prova dell’invio della raccomandata A.R. ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non aveva considerato che tale adempimento non era necessario e che era incontestato il compimento dell’invio di detta raccomandata ancorché non fosse stato indicato il numero della raccomandata A.R.. Peraltro, gli atti compiuti dall’ufficiale postale erano assistiti da efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c..

Nessuna difesa ha depositato la società contribuente.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato.

Questa Corte è ferma nel ritenere che per effetto dell’art. 145 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla L. n. 263 del 2005, art. 2, non è necessario, ai fini della validità della notificazione alla società che la notifica alla persona fisica del rappresentante sia effettuata previamente presso la sede della società – cfr. Cass. n. 6693/2012 -.

A tale principio non si è uniformato il giudice di appello.

Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente fondato nei termini di seguito esposti. Questa Corte è ferma nel ritenere che ai fini del perfezionamento della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., è irrilevante il mancato deposito della raccomandata, semmai giocando un peso decisivo la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata medesima con la quale l’ufficiale giudiziario ha dato notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui al ricordato art. 140 – cfr. Cass. n. 25789/2014; Cass. n. 12856/2014 -.

A tale principio non si è attenuta la CTR, che ha escluso la validità della notificazione sulla base della mancata prova dell’invio della raccomandata.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016


Linee guida sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA

Questa è l’ultima redazione di linee guida sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA datata maggio 2016.

Niente di stravolgente ma diverse indicazioni sugli obblighi di redazione e firma, solo digitale per gli atti pubblicati, di repertorio di emergenza, delle modalità di richiesta e refertazione e delle gerarchie di responsabilità nonché di modifica del manuale di gestione.

Leggi: Linee Guida AGID pubblicità legale 2016


AGID: Linee guida Open Data

Open_Data_stickersL’Agenzia per l’Italia Digitale rende disponibile il nuovo documento di riferimento per le PA che pubblicano i propri dati secondo il paradigma dei dati aperti.

Leggi: Linee Guida Open Data 2016


Posta Raccomandata: nuove tariffe in vigore dal 10 gennaio 2017

Poste Italiane a partire dal 10 gennaio 2017, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni disposte dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, varierà le condizioni economiche di alcuni servizi universali di corrispondenza così come di seguito indicato:

  • Le tariffe della Posta Raccomandata (Retail) saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 4,50 a € 5,00. Tale incremento sarà applicato anche alle comunicazioni connesse alle notifiche (Comunicazione Avvenuta Notifica, Comunicazione Avvenuto Deposito, Comunicazioni ex artt. 139, 140 e 660 c.p.c. e artt. 157, 161 c.p.p.);
  • Le tariffe della Posta Raccomandata Pro saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 3,30 a € 3,40. Tale incremento sarà applicato, per la componente di recapito, alle tariffe di Posta Raccomandata Online nazionale;
  • Le tariffe della Posta Raccomandata Smart saranno incrementate nei primi cinque scaglioni di peso nonché nell’ultimo scaglione limitatamente alla destinazione EU. Nel contempo, saranno ridotte le tariffe nell’ultimo e nel penultimo scaglione di peso per le destinazioni AM e CP e nel penultimo scaglione per la destinazione EU. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà, in funzione dell’area di destinazione, per AM da € 2,20 a € 2,30, per CP da € 2,50 a € 2,60 e per EU da € 3,20 a € 3,30;
  • Le tariffe della Posta Raccomandata Internazionale saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e per tutte le zone tariffarie di destinazione e per tutti i canali di accettazione (fisici ed online). In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi per la Zona 1 varierà da € 5,95 a € 6,60;
  • Le tariffe dell’Atto Giudiziario saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 6,60 a € 6,80;
  • Le tariffe della Posta Assicurata saranno incrementate negli scaglioni di peso successivi al primo e per tutti i valori assicurati previsti. In particolare, la tariffa per gli invii di valore fino a € 50,00 e di peso oltre 20 e fino a 50 grammi varierà da € 6,90 a € 7,25;
  • Le tariffe della Posta Assicurata Internazionale saranno incrementate negli scaglioni di peso successivi al primo, per tutti i valori assicurati previsti e per tutte le zone tariffarie di destinazione. In particolare, la tariffa per gli invii di valore fino a € 50,00 e di peso oltre 20 e fino a 50 grammi per la Zona 1 varierà da € 9,40 a € 10,00.


Va licenziato chi esce senza timbrare la pausa

furbetti-del-cartellinoLegittimo per la Cassazione il licenziamento del dipendente che si allontana dal posto di lavoro senza timbrare entrate e uscite intermedie

Non solo i furbetti del cartellino che fanno timbrare l’uscita da qualcun altro, ma anche il licenziamento del dipendente pubblico che esce senza timbrare la “pausa” è valido. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25750/2016, pronunciandosi sulla legittimità del licenziamento comminato ex art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001 ad un dipendente, reo di avere “ingannato” il datore di lavoro sull’orario di servizio prestato, in vigenza della normativa anteriforma Madia (d.lgs. n. 116/2016).

Nella vicenda, il dipendente non aveva alterato i sistemi di rilevamento della presenza o fatto timbrare l’uscita da qualche collega ma si era allontanato negli intervalli tra l’ingresso e l’uscita dal luogo di lavoro (precisamente alle ore 9:16 e 15:46), senza registrare le timbrature intermedie, fornendo così un’attestazione non veritiera sulla sua reale presenza in servizio.

In entrambi i gradi di merito, era stato escluso che tale condotta potesse giustificare il licenziamento, giacché il dato letterale dell’art. 55-quater (c. 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001), ante riforma Madia, sanziona le “modalità fraudolente” volte ad alterare e/o manomettere i sistemi di rilevamento della presenza.

L’Inps non ci sta e adisce il Palazzaccio e i giudici danno ragione all’ente.

La normativa anteriforma (applicabile “ratione temporis alla vicenda in commento) affermano infatti da piazza Cavour “sanziona con il licenziamento la falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente e la giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia“. Per cui, la “chiara formulazione della disposizione ed anche la sua ‘ratio, di ‘potenziamento del livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo’, inducono ad affermare che la registrazione effettuata attraverso l’utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro è corretta e non falsa solo se nell’intervallo compreso tra le timbrature in entrata ed in uscita il lavoratore è effettivamente presente in ufficio, mentre è falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita”.

In altre parole, la violazione disciplinare si realizza non solo quando viene alterato o manomesso il sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura “miri a far risultare falsamente che il lavoratore è rimasto in ufficio durante l’intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata ed in uscita”. Per cui, la condotta del lavoratore che si allontana dal luogo di lavoro per “periodi di assenza economicamente apprezzabili” è idonea, oggettivamente, ad indurre in errore l’amministrazione sulla sua presenza e a legittimare il licenziamento. Da qui l’accoglimento del ricorso.


Atti pubblici: accesso gratis per tutti entro il 23 dicembre

Entro tale data, tutte le pubbliche amministrazioni dovranno adeguarsi al Foia

Accesso agli atti pubblici per tutti e gratis entro il 23 dicembre. Entro tale data, infatti, tutte le pubbliche amministrazioni (compresi gli ordini professionali, gli enti pubblici e le partecipate) dovranno adeguarsi agli obblighi di trasparenza stabiliti dal decreto legislativo n. 97/2016 che ha introdotto nel nostro ordinamento il Foia (Freedom of information act), ossia il diritto all’accesso agli atti pubblici generalizzato.

Il decreto, attuativo della riforma Madia, consente ai cittadini di richiedere non solo i dati e i documenti che gli enti sono obbligati a pubblicare in automatico (c.d. accesso civico semplice) ma altresì gli atti ulteriori rispetto a quelli oggetto dell’obbligo di pubblicazione (c.d. accesso generalizzato).

Altri limiti di accesso che legittimano il no della P.A. sono legati invece alla tutela di interessi pubblici (come il segreto di Stato, la sicurezza e l’ordine pubblico, ecc.) e privati (come la tutela dei dati personali, la segretezza della corrispondenza, ecc.).

Il no ai cittadini in ogni caso dovrà essere motivato.


Il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali

E’ ufficialmente in vigore il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.

Il testo – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) lo scorso 4 maggio – diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, quando dovrà essere garantito il perfetto allineamento fra la normativa nazionale in materia di protezione dati e le disposizioni del Regolamento.

Il Regolamento è parte del cosiddetto Pacchetto protezione dati, l’insieme normativo che definisce un nuovo quadro comune in materia di tutela dei dati personali per tutti gli Stati membri dell’UE e comprende anche la Direttiva in materia di trattamento dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini. La Direttiva, pubblicata in GUUE insieme al Regolamento e vigente dallo scorso 5 maggio, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro 2 anni.

Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali è disponibile una pagina informativa (http://www.garanteprivacy.it/pacchettoprotezionedati) che ha illustrato finora l’iter normativo del Pacchetto e che sarà progressivamente arricchita con aggiornamenti e materiali informativi e di approfondimento.


La notifica a parenti non conviventi

La notificazione di un atto tributario eseguita presso l’abitazione del contribuente, con consegna a persona qualificatasi come «cognata», seppur non convivente, è regolare. Il Messo Comunale, infatti, non è tenuto a indagare sullo stato di convivenza o sulla effettività del rapporto di parentela che si presume «iuris tantum» dalle dichiarazioni a costui rese: spetta, semmai, al contribuente fornire la prova contraria, circa l’inesistenza di un legame con il consegnatario ovvero l’occasionalità della presenza dello stesso nell’abitazione.

Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 16499/2016 della Corte di Cassazione. Si dibatteva sulla presunta irregolarità della notifica di atti tributari, prodromici rispetto all’impugnata cartella di pagamento: la mancata notifica di detti atti avrebbe inficiato la cartella. La Commissione Tributaria di Roma, con sentenza favorevole al contribuente, annullava la cartella, poiché la notifica di detti atti era avvenuta a persona rinvenuta nell’abitazione e qualificatasi come «cognata»: poiché era stato dimostrato che la cognata non era «convivente» con il destinatario del plico, La Commissione Tributaria di Roma aveva ritenuto irregolari le notifiche.

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Commissione Tributaria di Roma, rinviando gli atti ad altra sezione del collegio. In base alle previsioni dell’articolo 139 del c.p.c., richiamato dall’articolo 60 del dpr 600/1973, se il destinatario del plico non si trova nel luogo in cui viene eseguita la notifica, il Messo Comunale «consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace». Lo status di persona di famiglia o addetto alla casa, e quindi un legame con l’effettivo destinatario e la stabilità della presenza del consegnatario in quel luogo, sono condizioni che si presumono iuris tantum, dal fatto che il consegnatario si trovi in quel luogo al momento della notifica e dalla dichiarazione (eventualmente) rilasciata al Messo Comunale. Dunque, spiega la Cassazione, la presunzione di legge reca la sussistenza tra i soggetti di una relazione tale da far ritenere la regolare trasmissione dal primo al secondo del plico notificato. Sebbene tale presunzione non abbia natura assoluta e sia suscettibile di prova contraria, tale onere spetta comunque al destinatario che, dimostrando l’insussistenza del dichiarato rapporto di familiarità, la solo occasionale presenza del familiare nella casa, o entrambe le cose insieme, assuma di non aver ricevuto l’atto notificato con le modalità prescritte dalla legge.

La Corte di Cassazione osserva che il giudice di merito non ha considerato che, in base all’articolo 139 c.p.c. (richiamato dall’articolo 60 del dpr n. 600/1973), l’ufficiale giudiziario/Messo Comunale non è tenuto a svolgere indagini o ricerche particolari in ordine all’effettività dello stato di convivenza, e nemmeno, nel caso di consegna a persona di famiglia, a espressamente indicare tale stato nella relata di notificazione. E ciò, nella specie, per la basilare ragione che il rapporto di convivenza non è prescritto dal comma 2, dell’art. 139 c.p.c. In proposito l’esegesi giurisprudenziale del secondo comma dell’art. 139 c.p.c., ha ampliato il concetto di «persona di famiglia» fino a ricomprendervi non solo i parenti ma anche gli affini e ha escluso che sia implicito nella previsione codicistica che la «persona di famiglia» cui fa riferimento la norma citata debba convivere col notificatario. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che in caso di notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume «iuris tantum» dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria e, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (Cass. nn. 23368/2006, 21362/2010, 26501/2014, 7211/2016).

La Commissione Tributaria di Roma dunque non ha considerato che nel concorso di circostanze fattuali assodate in giudizio (presenza della consegnataria presso l’abitazione del destinatario X e rapporto di affinità tra i due) ricorreva qui la presunzione di legge circa la sussistenza tra i soggetti di una relazione tale da far ritenere la regolare trasmissione dal primo al secondo del plico notificato. È vero che tale presunzione non ha natura assoluta e può, pertanto, essere superata dalla prova contraria a onere del destinatario che, deducendo l’insussistenza del dichiarato rapporto di familiarità, la solo occasionale presenza del familiare nella casa, ovvero entrambe le cose insieme, assuma di non aver ricevuto l’atto notificato con le suddette modalità (ex multis, Cass. ord. 12181/2013).

Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-08-2016, n. 16499

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15599/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 108/2009 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO, depositata il 21/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

  1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 108/02/09, depositata il 21.04.2009 e non notificata, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha riformato la decisione di primo grado che aveva respinto l’impugnazione della cartella di pagamento n. (OMISSIS), per IVA, IRPEF e contributo SSN per l’anno di imposta 1997, proposta da V.G., lamentando la omessa notifica degli atti prodromici alla formazione del ruolo.
  2. Il giudice di appello procedeva all’esame delle relate di notifica degli atti prodromici della cartella, depositate sin dal primo grado dall’Agenzia, dalle quali risultava che la notifica degli atti era avvenuta, a mezzo messo speciale, in (OMISSIS) e che gli atti erano stati consegnati, stante l’assenza del destinatario, a persona presente nell’abitazione e qualificatasi come cognata del destinatario, che aveva regolarmente sottoscritto l’atto. Quindi, sulla scorta della certificazione anagrafica depositata, dalla quale risultava che la sottoscrittrice L.A. non conviveva con il contribuente, dichiarava la nullità della notifica degli atti presupposti della cartella “in quanto la ricevente non era di fatto familiare convivente, risultando comprovato che risiedeva nello stesso condominio ma in interno diverso” (fol.3 della sentenza).
  3. Il ricorso è articolato su due motivi; l’intimato non svolge difese.

Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e art. 139 c.p.c., comma 2, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto invalida la notificazione degli atti prodromici alla cartella, eseguita nel domicilio del contribuente a mezzo del messo speciale, a mani di un soggetto presente nell’abitazione che si era qualificata come “cognata” ed aveva sottoscritto gli atti, poiché dalla certificazione anagrafica tale soggetto non era risultata risiedere presso l’abitazione del contribuente.

A parere dell’Agenzia, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di merito, lo stato di convivenza non era necessario ex art. 139 c.p.c., e, comunque, le risultanze delle certificazioni anagrafiche non potevano avere rilevanza esclusiva, giacché non davano certezza in ordine alla sussistenza in concreto del requisito della affectio familiae, che è alla base della presunzione della successiva consegna dell’atto al destinatario, mentre unico elemento rilevante doveva essere considerato – ove ricorrente e provata – la “occasionalità” in concreto di detta presenza.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce l’insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) sul fatto decisivo e controverso della occasionalità e momentaneità della presenza della cognata presso l’abitazione del contribuente, avente natura di fatto impeditivo del perfezionamento della procedura di notificazione per avere il giudice di merito escluso la validità della notificazione, in assenza di altre idonee circostanze di fatto ed elementi di prova, sulla base del solo ed irrilevante certificato anagrafico, prodotto in giudizio dal contribuente.

2.1. Il primo motivo è fondato.

2.2. Osserva la Corte che il giudice di merito non ha considerato che, in base all’art. 139 c.p.c., (richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60), l’ufficiale giudiziario non è tenuto a svolgere indagini o ricerche particolari in ordine all’effettività dello stato di convivenza; e nemmeno, nel caso di consegna a persona di famiglia, ad espressamente indicare tale stato nella relata di notificazione. E ciò – nella specie – per la basilare ragione che il rapporto di convivenza non è prescritto dall’art. 139, comma 2 cit..

2.3. In proposito l’esegesi giurisprudenziale dell’art. 139 c.p.c., comma 2, ha ampliato il concetto di “persona di famiglia” fino a ricomprendervi non solo i parenti ma anche gli affini ed ha escluso che sia implicito nella previsione codicistica che la “persona di famiglia” cui fa riferimento la norma citata debba convivere col notificatario. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che in caso di notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (Cass. nn.23368/2006, 21362/2010, 26501/2014, 7211/2016).

2.4. Non ha la CTR dunque considerato che nel concorso di circostanze fattuali assodate in giudizio (presenza della consegnataria presso l’abitazione del destinatario e rapporto di affinità tra i due) ricorreva qui la presunzione di legge circa la sussistenza tra i soggetti di una relazione tale da far ritenere la regolare trasmissione dal primo al secondo del plico notificato (v. tra le tante, Cass. 21362/10 cit. e 23368/06). E’ vero che tale presunzione non ha natura assoluta e può, pertanto, essere superata dalla prova contraria ad onere del destinatario che deducendo l’insussistenza del dichiarato rapporto di familiarità, la solo occasionale presenza del familiare nella casa, ovvero entrambe le cose insieme – assuma di non aver ricevuto l’atto notificato con le suddette modalità (ex multis, Cass. ord. 12181/13).

2.5. Nel caso di specie, tuttavia, la nullità della notificazione dell’atto presupposto è stata affermata dalla CTR non per l’avvenuto superamento probatorio di tale presunzione ad opera del contribuente, ma in ragione dell’errata applicazione alla fattispecie del principio di diritto afferente la convivenza, esclusa dal giudice di appello sulla scorta della certificazione anagrafica.

La decisione della Commissione appare pertanto errata e va emendata.

2.6. In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, la quale – esclusa la nullità della cartella per nullità della notifica degli atti prodromici – valuterà nel merito le doglianze proposte.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in altra composizione per l’esame della controversia e le statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016


Nuovo testo del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)

E’ entrato in vigore in relazione al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 con decorrenza 14.09.2016 il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale

Leggi: d-l-7-marzo-2005-n-82-nuovo-cad-2016


L’istituto della notifica per pubblici proclami. Art. 150 c.p.c.

pubblici-proclamiIl codice del processo amministrativo ha previsto l’istituto della notifica per pubblici proclami, senza, tuttavia, specificarne le modalità, la cui definizione resta affidata volta per volta al presidente del Tribunale ovvero della Sezione investita della cognizione della causa. In mancanza di specifiche indicazioni da parte del giudice che ordina l’integrazione del contraddittorio, deve ritenersi senz’altro applicabile, in forza c.d. “rinvio esterno” di cui all’art. 39 comma 2, c.p.a., la disciplina contenuta nel codice di procedura civile. A tal riguardo va evidenziato che ai sensi dell’articolo 150 c.p.c. la notificazione per pubblici proclami si perfeziona mediante il deposito di copia dell’atto nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e con l’inserimento di un estratto di esso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. E’ altresì previsto che la notificazione si ha per avvenuta quando l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede. Da quanto detto deriva che la notifica per pubblici proclami può ritenersi perfezionata soltanto mediante il rispetto del suddetto iter procedimentale e con la prova del deposito della documentazione ad essa relativa nella Segreteria del giudice che ha ordinato l’incombente, con la conseguenza che l’omissione di tale ultimo adempimento comporta l’improcedibilità del ricorso (in questi termini cdfr. Cons. St., Sez. IV, n. 3759 del 2008).

Consiglio di Stato Sez. VI del 31.8.2016 n. 3764

Leggi anche: Notifica per pubblici proclami: quando mancano presupposti e modalità;    Art. 150 c.p.c. Notificazione per pubblici proclami