Pubblicato in G.U. il Decreto Milleproroghe

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2009, n. 49, S.O. n. 28/L, la Legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione al cosiddetto “Decreto Milleproroghe” (D.L. n. 207/2008).


Agenzie Entrate: detrazioni delle spese dello sport per i ragazzi

L’Agenzia delle Entrate (risoluzione del 25 febbraio) ha chiarito che, al fine di incentivare i ragazzi alla pratica dello sport, è stata prevista una facilitazione fiscale che consente ai genitori una detrazione pari al 19% delle spese sostenute nel corso dell’anno per mandare i figli in piscina, in palestra o a fare qualsiasi altra attività sportiva. L’Agenzia chiarisce dunque che l’agevolazione è applicabile fino a un tetto massimo di spesa di € 210,00 ed è prevista per ciascun figlio e non per ciascun genitore. Inoltre, il limite agevolabile rimane tale anche se la spesa è sostenuta da entrambi i genitori e la detrazione può spettare ai due coniugi in relazione a quanto pagato da ciascuno di loro, ma sempre su un importo complessivo di € 210,00. La detrazione IRPEF del 19% è riconosciuta per le spese di iscrizione annuale o per l’abbonamento dei ragazzi compresi tra i 5 e 18 anni in centri o associazioni sportive dilettantistiche. La circolare precisa inoltre che le strutture presso cui si iscrivono di ragazzi debbono avere determinate caratteristiche e la spesa deve essere certificata secondo le modalità previste dal decreto interministeriale del 28 marzo 2007.
Ma non basta.
Gli impianti (palestre, piscine o polisportive), debbono avere espressamente finalità sportive ed essere di carattere dilettantistico e la certificazione per la spesa sostenuta è costituita da bollettino bancario o postale, oppure da fattura, ricevuta o quietanza, che devono contenere la denominazione e i dati relativi alla società, la causale del pagamento, l’attività esercitata, i dati anagrafici del ragazzo e il codice fiscale di chi effettua il pagamento


Garante privacy: no al controllo presenze lavoratori con impronte digitali

Se non vi sono particolari esigenze di sicurezza le aziende non possono utilizzare sistemi di identificazione biometrica per il controllo delle presenze dei propri dipendenti. Secondo il Garante per la protezione dei dati personali si tratta infatti di strumenti troppo invasivi e sproporzionati. Sulla base di questa considerazione il Garante ha vietato ad un’azienda l’ulteriore trattamento dei dati raccolti attraverso il sistema di rilevazione delle impronte digitali che l’azienda aveva istallato per determinare la retribuzione ordinaria e straordinaria ai propri lavoratori.

La vicenda è  finita dal Garante su richiesta di un dipendente che voleva chiarezza in merito alla correttezza dell’utilizzo di un sistema basato sull’impiego delle impronte digitali. A quanto pare non sono state individuate ragioni tali da giustificare l’adozione di un sistema del genere. Del resto nelle sedi in cui il sistema era stato installato non era stata segnalata nessuna particolare comprovata esigenza di sicurezza. Tali esigenze potrebbero sorgere eventualmente laddove vi siano aree aziendali particolarmente “sensibili” che richiedono di adottare delle particolari modalità di accesso.

Nel caso esaminato dal Garante inoltre è emerso che il sistema era stato installato senza un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e senza l’autorizzazione del ministero del lavoro. Questa procedura, prevista dallo Statuto dei lavoratori, va osservata, come stabilito da una recente sentenza della Cassazione, anche nel caso in cui le apparecchiature consentano di controllare la presenza sul luogo di lavoro dei dipendenti. In conclusione, richiamando quanto stabilito dal Codice privacy e dalle Linee guida in materia di lavoro privato del novembre 2006, l’Autorità ha vietato all’azienda il trattamento di dati effettuato perché illegittimo e invasivo.


Riforma lavoro pubblico: parte la consultazione telematica

In vista della definizione dei decreti attuativi previsti dalla legge di riforma del lavoro pubblico, il ministro della pubblica amministrazione e innovazione, Renato Brunetta, e il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Elio Vito, hanno avviato una consultazione pubblica telematica, per raccogliere i contributi di circa 2900 operatori della pubblica amministrazione e di circa 70 esperti selezionati sulle opzioni di attuazione della legge delega di riforma del lavoro pubblico. Il provvedimento fa parte della riforma della pubblica amministrazione approvata dal Consiglio dei ministri il 18 giugno 2008 su proposta del ministro della pubblica amministrazione e innovazione, Brunetta, ed è diventato legge con l’approvazione definitiva da parte del Senato il 25 febbraio scorso.

Obiettivi della legge: convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali; miglioramento efficienza ed efficacia procedure della contrattazione collettiva; introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture amministrative, finalizzati ad assicurare l’offerta di servizi conformi agli standard internazionali di qualità; valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali; definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici; introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale; valorizzazione del requisito della residenza dei partecipanti ai concorsi pubblici, qualora ciò sia strumentale al migliore svolgimento del servizio. Inoltre, i vincitori delle procedure di progressione verticale dovranno permanere per almeno 5 anni nella sede della prima destinazione e sarà considerato titolo preferenziale la permanenza nelle sedi carenti di organico.


Sì alla norma anti-fannulloni, la riforma della pubblica amministrazione ?

Con l’approvazione definitiva dell’Aula del Senato al ddl delega per l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, il provvedimento ‘anti-fannulloni’ del ministro Renato Brunetta è legge. Il testo ha ottenuto 154 voti a favore e uno contrario, le opposizioni non hanno partecipato. Tempo due mesi per i decreti legislativi attuativi e a maggio, secondo le previsioni del ministro, la riforma della Pubblica amministrazione sarà operativa. Il ddl era stato approvato dall’aula della Camera il 12 febbraio e giovedì scorso era stato licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato senza modifiche.


ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

La Giunta Esecutiva nella seduta del 28.02.2009 ha approvato, tra l’altro, il Bilancio 2008 e la convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria per sabato 4 aprile 2009 presso il Comune di Ancona.


Riunione Giunta Esecutiva del 28.02.2009

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione della Giunta Esecutiva che si svolgerà sabato 28 febbraio 2009 alle ore 8:00 presso il Comune di Cesena – Piazza del Popolo 10 Cesena FC, in prima convocazione, e alle ore 10:00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.    Approvazione e ratifica adesioni all’Associazione;

2.    Approvazione Bilancio 2008;

3.    Proposta nominativi per l’elezione della Giunta Esecutiva;

4.    Proposta nominativi per l’elezione del Consiglio Generale;

5.    Convocazione Consiglio Generale e Assemblea Generale.

6.    Varie ed eventuali

Vedi: Verbale GE 28 02 2009


Innovazione digitale per le Attività e i Beni culturali

II Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, Renato Brunetta e il Ministro per i Beni e le Attività culturali, Sandro Bondi, hanno firmato, il 18 febbraio scorso, un Protocollo d’intesa per la realizzazione di un programma di interventi per innovare, anche grazie al digitale, il settore del patrimonio culturale italiano. Gli obiettivi fondamentali da raggiungere sono quelli di ridurre la burocrazia e valorizzare il patrimonio culturale del nostro Paese, in un periodo di tre anni, qual è la durata del Protocollo.

Il Protocollo si inserisce infatti nelle linee di attuazione del Piano industriale per l’innovazione che prevede intese con le Amministrazioni centrali, le Regioni e i comuni capoluogo, e nel Piano di e-Gov 2012 per la realizzazione di 80 progetti strategici. Il Protocollo firmato con il ministro Bondi prevede, in particolare, la realizzazione dei seguenti interventi, ritenuti prioritari nel settore del patrimonio culturale italiano: Arricchire e ampliare il portale Culturaltalia, che offre un ricco punto di accesso alle risorse culturali on-line del Paese; Raccogliere in un unico importante progetto di valore strategico attività e realizzazioni già esistenti nel campo del sistema museale, con la costituzione di un “Sistema museale nazionale”; Possibilità di ottenere certificazioni on line e rendere disponibile un accesso on-line alla banca dati del patrimonio vincolato; Completare l’evoluzione del protocollo informatico, attualmente in uso presso l’Amministrazione, verso un sistema di erogazione di servizi on-line per la presentazione di istanze di autorizzazione per procedimenti sia di gestione del personale che per l’attività di tutela del patrimonio.


Convertito in legge il Decreto Legge sulla semplificazione normativa

Il decreto legge sulla semplificazione normativa è legge. Il 17 febbraio al Senato della Repubblica con 148 voti favorevoli e 110 astenuti, è stato trasformato in legge il disegno di legge 1342 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa”. “Chi ha voluto semplificare nella storia del Paese – ha dichiarato il Ministro Calderoli – si è trovato di fronte un compito assolutamente complicato. Ho trovato 21.600 leggi ufficiali sulla carta, ma negli scantinati ne ho trovate 451.000: quando si è in presenza di così tanti atti normativi (tra numerati e non), purtroppo l’intervento non può che essere di bisturi”.

Il senatore Pastore, il relatore che ha illustrato all’assemblea i lavori della commissione, ha evidenziato come il decreto sulla semplificazione normativa serva a dare attuazione al principio costituzionale della “certezza del diritto” garantendo allo stesso tempo un ordinamento che possa essere efficiente e moderno. Con questo decreto, il ministero per la semplificazione normativa, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ha inteso promuovere tutte “le attività” volte a realizzare l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini.”, come recita l’art.1 del decreto (“Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente”), approvato al Senato con gli emendamenti approvati in sede di conversione. “Assicura, altresì, – continua l’art.1 – la convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche”. Infine, gli articoli successivi si occupano di abrogare tutte le leggi previste negli allegati che seguono il decreto, approvato nel dicembre scorso, contenenti tutta una serie di leggi obsolete che vanno dal periodo preunitario fino all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana.


Un grave lutto ha colpito i Messi Comunali

La sicurezza dei Messi comunali nell’espletamento delle loro mansioni è un problema di estrema attualità, cui lo Stato deve una risposta concreta ed immediata.

E’ stato ucciso a colpi di pistola il Messo Comunale Raul Becchi di Novellara (RE).

Alla famiglia le più vive condoglianze da parte di tutti gli associati ad ANNA.


GLI ACCERTAMENTI LI FANNO SOLO GLI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE COMPETENTE

I corpi di Polizia Municipale non possono effettuare accertamenti di violazioni delle norme del Codice della Strada su tracciati che non siano di proprietà degli Enti Locali di cui essi siano organi. E’ questo il principio con cui il Giudice di Pace di Caserta ha annullato un verbale elevato da agenti di Polizia Municipale per eccesso di velocità.

Per il GdP adito gli agenti di Polizia Municipale non possono effettuare accertamenti di violazioni di norme del Codice della Strada su tracciati che non siano di proprietà degli Enti Locali di cui essi siano organi. Ciò pure nel caso in cui i tracciati in questione attraversino i territori degli Enti Locali interessati.

La pronuncia segue la sentenza n. 3019 della prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione emessa il 1 marzo 2002. A mezzo della richiamata decisione i giudici di ultima istanza avevano già acclarato come, ancorché al di fuori dei centri abitati, la Polizia Locale fosse legittimata ad operare esclusivamente nell’ambito del territorio dell’Ente di pertinenza.

(Giudice di Pace di Caserta – Sezione Prima – Avv. Generoso Bello, Sentenza 13 gennaio 2009).


Pubblicare sul web il testo integrale delle sentenze? E’ lecito se non c’è richiesta di omettere le generalità

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 4239/2009) ha stabilito che è lecita la pubblicazione integrale su internet di sentenze già rintracciabili sul sito ufficiale della Corte che le ha depositate e sempre che le parti non abbiano fatto espressa richiesta di omettere le generalità. Gli Ermellini, nel caso di specie, hanno osservato che “il tribunale, con adeguata e coerente motivazione, ha ritenuto la liceità della pubblicazione integrale sul sito Eius della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte dei Conti nei confronti di […] sia in quanto avvenuta nel pieno rispetto della normativa di cui all’art. 52 D.lgs. 30/6/2003, n. 196, sia perché reperibile attraverso la banca dati presente sul sito ufficiale della cennata Corte” e che “i limiti di accesso alla banca dati della Corte dei Conti dedotti dal ricorrente non escludono la liceità della pubblicazione in quanto comunque conforme al disposto dell’art. 52 D.lgs. 196/2003”.


La P.A. può e non deve notificare il verbale a tutti gli interessati

La P.A. può e non deve notificare il verbale a tutti gli interessati

Per la Corte Costituzionale non vi è alcun obbligo della pubblica amministrazione a notificare il verbale di sanzione amministrativa a tutti gli interessati.

Ordinanza Corte Costituzionale 16/01/2009, n. 4

Con la sentenza in commento, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 201, comma 1, del Codice della strada, approvato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Cittadella.

Il Giudice rimettente, con ordinanza del 15 febbraio 2008 emessa nel corso di un procedimento civile di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 201, comma 1, del Codice della strada, approvato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in relazione agli artt. 204 bis, comma 1, e 196, comma 1, dello stesso codice e all’art. 22 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui dispone che l’autorità amministrativa può, anziché deve, notificare il verbale di contestazione della violazione a tutti i soggetti interessati.

Da tale sistematica, il Giudice rimettente, ne fa discendere una ridotta capacità difensiva dell?effettivo trasgressore nei confronti dell’obbligato in solido che lo convenga in regresso, laddove, invece, la notifica del verbale a tutti gli interessati (proprietario del veicolo, obbligato in solido e trasgressore) permetterebbe a tutti di esplicare le proprie ragioni che, potrebbero essere diverse.

Sul tema, la Corte Costituzionale aveva già avuto occasione di pronunciarsi con l’Ordinanza n. 188 del 2006 ove, dichiarando ai sensi dell’art. 204 del Codice della strada, il soggetto che venga identificato, non immediatamente, quale responsabile della violazione può sempre proporre, dinanzi al giudice di pace, ricorso avverso il verbale di contestazione anche se al solo scopo di escludere che tale atto possa fungere da titolo per la decurtazione del punteggio dalla patente di guida ovvero per un’eventuale azione di regresso esperibile da parte di chi abbia pagato la somma dovuta quale sanzione pecuniaria.
Pertanto, il sistema delineato dal Codice della strada non limita affatto la capacità difensiva dell?effettivo trasgressore nei confronti dell’obbligato in solido anche in ragione della circostanza, frequente, dei ricorsi promossi dal proprietario del veicolo con il successivo intervento in giudizio dell’effettivo trasgressore.


Posta elettronica certificata: come cambia il quadro normativo

La “posta elettronica certificata”, meglio conosciuta con l’acronimo PEC, è uno strumento il cui obiettivo è quello di parificare il valore di una e-mail a quello di una raccomandata cartacea con ricevuta di ritorno.
Il servizio PEC del provider al quale si è affidato l’utente, rilascia al mittente dell’e-mail una ricevuta che attesta la prova dell’avvenuta spedizione del messaggio. Tale comunicazione ha valore legale. Allo stesso modo, anche il gestore al quale si appoggia il destinatario dell’e-mail riceve una ricevuta dell’avvenuta consegna.
Le certificazioni ricevute da mittente e destinatario attestano inoltre che l’e-mail è stata spedita, consegnata e che il messaggio non è stato in alcun modo alterato.
Le ricevute contengono anche l’indicazione temporale per ciascuna operazione effettuata (ad esempio invio e consegna del messaggio).

Il decreto legge “anticrisi” 185/2008 aveva sancito l’obbligatorietà dell’adozione di una casella PEC da parte di iscritti ad Albi, professionisti ed imprese. In particolare, l’articolo 16 del decreto stabiliva l’obbligo per le imprese di comunicare il proprio indirizzo PEC nella domanda di iscrizione al registro oppure entro un periodo di tempo massimo pari a tre anni, dalla data di entrata in vigore della normativa, per le società già iscritte. I professionisti iscritti ad albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato avrebbero invece dovuto comunicare il proprio indirizzo PEC ai rispettivi ordini o collegi entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

In sede di conversione del decreto legge, sono state da poco apportate numerose modifiche alla versione iniziale dello stesso. Nella sostanza, l’intervento sembra aver rimosso l’obbligatorietà della PEC che è uno standard di matrice italiana. L’impresa od il professionista possono servirsi sì di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ma anche, in alternativa, di “un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali”. La modifica applicata alla normativa sembra quindi configurarsi come un’apertura verso l’impiego, in sostituzione della PEC, di tecniche di firma digitale e di tracciamento della consegna equivalenti e gratuite, già disponibili ed utilizzabili mediante l’uso di account di posta di tipo tradizionale ormai da diversi anni.


Firmato contratto ministeri e scuola: no della Cgil

Disco verde per il contratto dei ministeri e della scuola, per il biennio economico 2008-2009.
Dopo il via libera del governo e della Corte dei Conti, all’Aran è stato formalizzato l’ultimo passaggio con la firma del contratto. La Cgil, RdB-Cub e Cse non hanno firmato.