Privacy: al via il provvedimento generale sulla semplificazione

Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter n. 320 del 1 luglio 2008) ha reso noto di aver adottato un provvedimento generale sulla semplificazione (pubblicato in G.U. n. 152) nel quale ha stabilito che, ferma restando la garanzia per i cittadini, per le piccole e medie imprese e per i liberi professionisti e artigiani, d’ora in avanti, occorrerà meno privacy e meno burocrazia per la gestione amministrativa e contabile.
Con il suddetto provvedimento (consultabile sul sito www.garanteprivacy,it), il Garante ha stabilito che d’ora in avanti dovrà essere dato un taglio con i moduli lunghi e burocratici, basati sull’eccessivo uso di espressioni giuridiche che non aiutano pienamente a far comprendere ai cittadini come sono trattati i loro dati personali.
L’informativa, secondo il Garante, deve essere snella, essenziale, efficace e deve richiedere un consenso solo nei casi veramente necessari, una tutela effettiva dei diritti dei cittadini: sono i principali obiettivi delle nuove linee guida del Garante. Infine, l’Autorità ha invitato le associazioni di categoria a predisporre informative – tipo per determinati settori o categorie di trattamenti.


Accessibilità informatica, il CNIPA cambia rotta?

Roma – Ciò che sto scrivendo in questo articolo pensavo non sarebbe mai accaduto… a volte penso ancora di essere nel bel mezzo di un incubo ma, purtroppo, è la dura realtà odierna. Come ben sapete, dal 9 gennaio 2004 esiste una normativa, la Legge 4/2004 (meglio conosciuta come “Legge Stanca”), approvata all’unanimità dal Parlamento italiano durante l’anno europeo dedicato alle persone con disabilità. Questa normativa, all’avanguardia in Europa, sancisce un diritto sacrosanto (già previsto dall’art. 3 della Costituzione Italiana), ovvero il diritto, per i disabili di accesso agli strumenti informatici. In particolare la Legge ed i suoi allegati tecnici si concentrano principalmente sull’accessibilità dei servizi informatici, con particolare attenzione ai siti INTERNET (termine “normativo” che comprende sia i classici siti Web che le applicazioni basate sul Web).

La normativa, spesso disattesa dalle Pubbliche Amministrazioni, in questi anni ha portato ad una crescita qualitativa dei siti Web con casi di eccellenza anche a “costo zero” (uno fra tutti, il progetto “Porte aperte sul Web” delle scuole della Lombardia, coordinato da Alberto Ardizzone).
Il CNIPA (Centro Nazionale Informatica Pubblica Amministrazione) ha dedicato un sito Web all’argomento, ha erogato formazione qualificata ed ha effettuato un monitoraggio dei siti delle P.A. Centrali. Tutto questo sino al mese scorso.

Cosa sta cambiando?
Il CNIPA ha recentemente elaborato una nuova struttura che presenta almeno due preoccupanti modifiche dal punto di vista della e-inclusion, argomento fino a poco tempo fa di forte interesse, vista la considerazione riscossa dai rappresentanti del CNIPA stesso agli appositi tavoli della Commissione Europea.
Che dire infatti del declassamento dell’Ufficio accessibilità a Sezione accessibilità (Per chi è meno competente, un’unità organizzativa diretta da un dirigente è ora un’unità organizzativa di rango inferiore cui è preposto un funzionario).
E che dire della scomparsa, dalle posizioni di staff alla Direzione generale, della Segreteria tecnico-scientifica!. Questa, istituita nel luglio 2003 a supporto della Commissione interministeriale permanente per l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a favore delle categorie deboli o svantaggiate (Commissione ICT-categorie svantaggiate), ha di fatto svolto, nel tempo, la funzione di punto di riferimento per quanti interessati al problema delle categorie svantaggiate e dell’impiego delle ICT a loro favore. Ai suoi tavoli di lavoro sono stati contemperati interessi di associazioni di categorie spesso rispondenti alle richieste contrapposte dei propri rappresentati; sono stati definiti i requisiti di accessibilità dei siti Web, dei PC, degli ambienti operativi, ecc. ecc. ispirandosi alle norme, agli standard, alle direttive della Comunità Europea e alle raccomandazioni internazionali; sono state elaborate le metodologie di valutazione dell’accessibilità, le metodologie di monitoraggio, i requisiti di accessibilità dei libri di testo, i contenuti dei corsi di formazione per dipendenti pubblici. Il tutto in un clima di consenso e di grande collaborazione delle 34 organizzazioni chiamate a farne parte.

La logica che sconcerta è che in un contesto caratterizzato da grossi richiami a livello internazionale sull’e-inclusion e sull’impiego delle ICT a favore della categorie svantaggiate, al CNIPA non si modifica per fare meglio, ma si modifica per non fare più nulla, non ci si preoccupa di chi deve svolgere quelle funzioni: si è erogata formazione con grande soddisfazione degli utenti; ora al CNIPA non si farà più formazione, ma non si sa chi la farà o non si sa come qualcun’altro la potrà fare. Grazie alle intuizioni manageriali del CNIPA l’accessibilità sta implodendo e viene affidata solo alla buona volontà degli utenti pubblici o privati.

Ma tutti fanno il loro dovere?
La situazione attuale è ancora più preoccupante. In molti casi vi sono delle chiare non applicazioni della normativa anche in relazione ad obblighi non riferibili esclusivamente all’applicazione dei requisiti tecnici. Di seguito alcuni esempi.
Art. 6 comma 1: La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l’accessibilità dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3.
Non risulta ad oggi alcuna procedura che consenta ai privati di ottenere il cosiddetto “bollino di conformità”.

Mentre quindi le P.A. possono autocertificarsi (ed al CNIPA ? consentita solo la facoltà di consegnare l’autorizzazione all’uso del logo), il privato invece non può utilizzare un logo pensato proprio per il riconoscimento delle best practices da parte di soggetti non destinatari della Legge.
Art. 7 comma 1:
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall’articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
(…)
h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonché l’introduzione delle problematiche relative all’accessibilità nei programmi di formazione del personale.
Non risulta che, dal 2004 ad oggi, siano mai stati definiti gli obiettivi di accessibilità.
Art. 8 comma 1:
1. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito delle attività di cui al comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell’ambito delle attività per l’alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all’articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all’accessibilità e alle tecnologie assistive.
Non risulta che, dal 2004 ad oggi, siano state inserite le materie di accessibilità nei programmi formativi.

In relazione al DPR 75/2005 (decreto di attuazione), lo stesso prevedeva che (Art. 9 comma 3) “le regioni, le province autonome e gli enti locali organizzano autonomamente e secondo i propri ordinamenti la vigilanza sull’attuazione del presente decreto”. Ad esclusione di qualche regione virtuosa, non risulta applicazione di quanto suddetto. Sempre l’articolo 9 prevedeva che “Ai sensi dell articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 4 del 2004, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, avvalendosi del Cnipa, previa comunicazione inviata all’amministrazione statale interessata, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi forniti e dà notizia dell’esito di tale verifica al dirigente responsabile; qualora siano riscontrate anomalie, viene richiesta all’amministrazione statale medesima la predisposizione del relativo piano di adeguamento con l indicazione delle attività e dei tempi di realizzazione.” Anche di questa fase non risultano azioni degne di nota.

Un futuro incerto, ma…
Come si potrà notare è necessario che chiunque abbia dei compiti specifici previsti dalla Legge debba assumersi le proprie responsabilità, ricordando che vi sono normative (vedasi ad esempio la Legge 67/2006) che consentono a qualsiasi cittadino discriminato dall’inaccessibilità dei servizi di rivolgersi al tribunale per la rimozione della “barriera digitale” con indennizzo dei danni (anche morali).

E, come se non bastasse, arriva altra benzina sul fuoco. Tutto questo accade, come se non bastassero i problemi del Web, mentre viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto n. 136 del 12 giugno 2008, a firma dei Ministri Nicolais, Fioroni e Mussi che stabilisce le regole tecniche disciplinanti l’accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili. Tale decreto definisce in modo preciso le caratteristiche funzionali che dovranno avere i libri didattici accessibili. Oltre all’importanza di questo passo fondamentale verso l’accessibilità, all’art. 2 comma 2 il decreto prevede che “Agli strumenti didattici e formativi veicolati attraverso tecnologie Web si applicano le norme definite nel decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, in particolare negli allegati A e B al decreto stesso”. Cosa significa? Significa che qualsiasi soluzione e-learning erogata dalle scuole a partire dall’anno scolastico 2008-2009 dovrà essere conforme ai 22 requisiti ed anche ai requisiti di usabilità (previsti dalla verifica soggettiva).

E’ senz’altro un passo di civiltà ma che necessita un adeguamento dei requisiti tecnici. Come è risaputo i requisiti tecnici (allegato A) si riferiscono a norme tecniche e/o specifiche tecniche attualmente in vigore e – nel nostro caso – si riferiscono alla versione stabile delle W3C WCAG (versione 1.0, risalenti al 1999). A breve saranno disponibili delle nuove linee guida ed è pertanto necessario che venga ricostituito un gruppo di lavoro tecnico – a questo punto a diretta emanazione del Ministro per la Funzione Pubblica – che coinvolga i soggetti attivi nel campo della definizione delle specifiche di accessibilità, con rappresentanti dei ministeri competenti. Solo in questo modo sarà possibile garantire l’erogazione di e-learning accessibile e conforme al decreto, nonché la fornitura di applicazioni Web interattive (“Web 2.0”) accessibili, ovvero potremo garantire il diritto all’accesso alle applicazioni presenti nel Web prodotte con le nuove specifiche per lo sviluppo di interfacce accessibili e fruibili anche tramite tecnologie assistive.

Conclusioni
Dopo tutto questo chiunque getterebbe la spugna dicendo: per l’ennesima volta l’Italia passa dalle stelle alle stalle… Ma in questo caso è un dovere di chiunque operare per garantire che ciò che stiamo portando avanti da anni – ovvero l’idea secondo cui l’accessibilità è un principio di sviluppo e non un “plug-in” da vendere al cliente – non venga accantonato a causa di mancata competenza e di errate scelte organizzative di qualchesia ente.

La costituzione di un gruppo di lavoro dedicato (e le deleghe del Ministro Brunetta consentono la creazione di tali gruppi tecnici) e il coinvolgimento (come già avvenne nel 2004) di tutti i Ministri interessati può realmente essere la soluzione al problema sia della diffusione della cultura dell’accessibilità (pensiamo ad esempio all’insegnamento dell’accessibilità all’interno delle ore di educazione civica…), sia della creazione di soluzioni accessibili, ed è fondamentale che questo avvenga in tempi brevi, e che l’attività dell’ufficio venga estesa anche alla tematica dei libri accessibili.

Tra le tante iniziative da intraprendere per non fallire completamente gli obiettivi della Conferenza di Riga ve ne è una che forse è la più importante: allocare diversamente la Commissione ICT-categorie svantaggiate in modo che non si debba offrire l’occasione, a chi gestisce solo in base alla forma e non considera la sostanza, ad ogni caduta di governo, di rendere di fatto inutilizzabile un organismo interministeriale definito “permanente” che è costretto a procedere a singhiozzo mentre tratta di categorie svantaggiate e di impiego delle ICT, argomenti e materie in forte evoluzione che richiedono un costante presidio.

Ed intanto la Commissione europea, ha promosso, il 2 luglio, una consultazione pubblica su “Accessibilità dei siti web e altri strumenti per la e-Accessibilità” invitando i cittadini europei ad esprimere la loro opinione relativamente a ulteriori provvedimenti da adottare per migliorare l’accessibilità dei siti internet in Europa, a partire da quelli delle amministrazioni pubbliche.

Al ministro Brunetta, peraltro impegnato nella Conferenza dei ministri della e-inclusion a Vienna il 30 novembre prossimo, l’invito a porre rapidamente rimedio a queste problematiche, facilmente risolvibili con il buon senso e la volontà di non discriminare.

Roberto Scano
Presidente IWA ITALY


Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

Il decreto legge di anticipazione della legge finanziaria 2009 (DL n.112 del 25.6.2008, pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 152 del 25 giugno 2008), contiene norme che incidono direttamente sul rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti e che sono già entrate in vigore.


Carta d’identità: validità 10 anni

E’ cambiata la durata di validità della carta di identità (sia cartacea che elettronica): non più 5 anni ma 10 (decreto legge n.112, art. 31 del 25 giugno 2008).
La nuova disposizione si applica anche alle carte d’identità in corso di validità.

Chi è in possesso di carta di identità cartacea in corso di validità alla data del 26 giugno 2008, può rivolgersi a qualsiasi sportello anagrafico che provvede ad apporre sul retro del documento la nuova scadenza.
Chi è in possesso di una Cie con data di scadenza prossima (dopo il 25/06/08) deve compilare un modulo, che sarà disponibile presso l’ufficio Anagrafe del proprio Comune, che attesta l’estensione di validità a 10 anni.

Per il rinnovo, i Comuni informeranno i titolari della carta d’identità della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la scadenza.


GIA’ IN VIGORE LA NUOVA DISCIPLINA DELLA MALATTIA

Il decreto legge di anticipazione della legge finanziaria 2009 (DL n.112 del 25.6.2008, pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n.152 del 25 giugno 2008), contiene norme che incidono direttamente sul rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti e che sono già entrate in vigore.
E’ opportuno, al fine di evitare conseguenze disciplinari, che tutti i dipendenti prendano conoscenza della nuova disciplina della malattia introdotta dall’art. 71 del citato decreto legge in quanto essa si è già sostituita alla previgente normativa contrattuale.


Maxi multa per una mancata notifica

Impiegato condannato al risarcimento per “comportamento gravemente negligente”: per i giudici della Corte dei conti di Palermo dovrà versare 552 mila euro nelle casse del Comune di Partinico

PALERMO – Un messo notificatore di Partinico dovrà risarcire al Comune 552 mila euro per i danni causati da una mancata notifica. Lo ha deciso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti che ha condannato l’impiegato negligente a pagare anche le spese di giudizio (sent.1719/2008, presidente Valter Del Rosario).

La sentenza arriva a venti anni esatti dai fatti. La mancata notifica di un atto, trasmesso nell’ottobre del 1988 dall’allora Ufficio del registro, era costata al Comune di Partinico la condanna ad un maxi-risarcimento di 552 mila euro: 275 mila euro del mancato introito per l’erario, 269 mila euro di interessi legali maturati fino al momento dell’esborso (nel 2006) e 8 mila euro per spese processuali.

I destinatari dell’atto impugnarono il provvedimento davanti alla commissione tributaria di Palermo per scadenza dei termini e non pagarono una lira. I magistrati contabili hanno accertato il “comportamento gravemente negligente” del messo che adesso dovrà pagare i danni.


Riforma Brunetta: le novità approvate dal Consiglio dei Ministri

Sono state approvate nel Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2008 le misure per ottenere nel triennio 2009/2011 miglioramenti (con particolare riferimento alla spesa corrente) quantificabili in un risparmio di circa un punto percentuale l’anno. Attraverso le misure licenziate dal Consiglio dei Ministri sarà possibile pervenire in tempi brevi ad una burocrazia più snella ed efficiente, meno oppressiva e più amichevole nei confronti di cittadini e imprese. Segnaliamo solo alcune di tali misure. Stop alla ‘pioggia’ di collaborazioni e consulenze. Lotta allo spreco di carta: Gazzetta Ufficiale solo on-line. “Operazione Trasparenza” (Ogni Amministrazione pubblica ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito Internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei suoi dirigenti. Dovranno essere pubblicati, distinti per singoli uffici, anche i tassi di assenza del personale). Valutazione del Personale (Le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a predisporre annualmente e a pubblicare su Internet gli indicatori di produttività e i misuratori della qualità del rendimento del loro personale). Merito e Premialità (I premi saranno legati alla produttività, anche del singolo dipendente. Le progressioni economiche saranno conseguite solo attraverso prove selettive e non più anzianità. Le progressioni di carriera potranno avvenire esclusivamente tramite concorso pubblico. Saranno premiati i dipendenti coinvolti in progetti innovativi). Lotta ai fannulloni (Sarà possibile licenziare il dipendente pubblico per scarso rendimento, per la falsificazione di attestati di presenza falsi e per la presentazione di certificati medici falsi). Medico mendace (Potrà essere sanzionato o addirittura licenziato il medico dipendente pubblico che abbia concorso alla falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia o che abbia violato i canoni di ordinaria diligenza nell’accertamento della patologia).


Giustizia: nasce la prima cancelleria telematica in Italia

D’ora in avanti basterà collegarsi dal pc del proprio ufficio per vedere con pochi clic tutto ciò che fino ad ora si poteva consultare solo recandosi presso gli uffici di cancelleria. Niente più file o attese snervanti dunque. La novità si chiama ‘cancelleria telematica’ e per la prima volta è operativa a Lucca.

L’iniziativa è nata a seguito di un accordo tra la Regione Toscana, con la sua infrastruttura telematica Rtrt (rete telematica regionale Toscana) il Ministero della Giustizia e il Cnipa, il centro nazionale per l’informatizzazione nella pubblica amministrazione. La cancelleria telematica viene inaugurata oggi alle 11 presso la sala della prima sezione penale del Tribunale. Da domani gli avvocati del foro Lucchese avranno dunque la possibilità di consultare la storia delle loro cause, sia in primo grado sia in grado d’appello. Inutile dire che ne trarrà vantaggio anche l’ambiente grazie al minor uso di carta.


Finanziaria 2008: le principali novità della manovra

La finanziaria 2008 è Legge. Approvata in via definitiva dal Senato entrerà in vigore dal primo gennaio. Arrivano gli sconti Ici, l’esenzione dal ticket sanitario per le visite diagnostiche e specialistiche, le detrazioni sugli affitti, l’introduzione del ‘forfettone’ per le pmi, la riforma dell’Ires e Irap, l’impegno per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. Nella sua versione definitiva il ddl ha raggiunto una copertura di 16,4 miliardi.

Ecco in breve le principali misure contenute nel testo della finanziaria (per il testo integrale vedi qui):

ICI IRAP E ICI: Sono state introdotte misure fiscali a vantaggio delle imprese. L’ires a partire da gennaio si riduce di 5 punti passando dal 33 al 27,5% mentre l’irap scende dal 4,25% al 3,9%. Viene anche allargata la base imponibile lasciandosi così invariato il gettito fiscale. Aumentano le detrazioni sull’ICI fino ad un massimo di 200 euro ma sono escluse dal beneficio le case di lusso, le ville e i castelli.

AFFITTI: Gli inquilini potranno detrarre dall’IRPEF una quota del canone d’affitto dell’abitazione principale. E’ però prevista una soglia di reddito (non si deve superare il reddito annuo di 15.493,71 euro per avere una detrazione di 300 euro mentre per i redditi fino a 30.987,41 lo sconto sarà di 150 euro). I giovani che lasciano la casa di famiglia; il prossimo anno potranno contare su una detrazione di 991,60 euro per i redditi fino a 15.493,71 euro.

TICKET: Abolito anche per il 2008 i ticket per le visite specialistiche e per la diagnostica. BONUS FAMIGLIE NUMEROSE: Prevista una detrazione Irpef di 1.200 euro per il 2008 in favore delle famiglie numerose, a partire dai quattro figli.

FORFETTONE: Arriva un nuovo regime fiscale per le imprese con un fatturato inferiore ai 30 mila euro e senza dipendenti. Si potrà dunque scegliere di applicare un’unica aliquota al 20% che sostituirà l’Iva, l’Irap e l’Irpef. Chi aderirà al nuovo regime sarà escluso dagli studi di settore.

COSTI DELLA POLITICA: Via libera al ritorno della legge Bassanini a partire dal prossimo governo, che dovrà avere un massimo di 12 ministri. Non sarà possibile in ogni caso superare il tetto di 60 tra ministri, vice ministri e sottosegretari.

CLASS ACTION: Arriva la class action (azione collettiva risarcitoria), che punta a innalzare i livelli di tutela dei consumatori. Partirà da giugno e sarà inserita nel Codice del consumo.

STABILIZZAZIONE PRECARI: Prevista la stabilizzazione dei precari della Pubblica amministrazione attraverso una selezione di tipo concorsuale.

TETTO MANAGER P.A.: Viene fissato un tetto per lo stipendio dei manager della pubblica amministrazione, che non potrà essere superiore a quello del primo presidente della Corte di cassazione (274 mila euro).

TASSE DIPENDENTI: Le maggiori entrate fiscali 2008 andranno prioritariamente alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, a partire dalle fasce di reddito più basse, per le quali la detrazione non potrà essere inferiore al 20%.

FONDO PROTOCOLLO WELFARE: Viene istituito il fondo per il finanziamento del protocollo sul welfare, siglato il 23 luglio, pari a 1.548 milioni di euro per il 2008, 1.520 milioni di euro per il 2009 che saliranno a 3.048 negli anni 2010 e 2011 per poi stabilizzarsi a 1.898 milioni a partire dal 2012. MUTUI CASA: Aumenta del 10% il massimo delle detrazioni per i mutui sulla prima casa. Nasce anche il fondo di solidarietà per i meno agiati che potranno così sospendere il pagamento per un massimo di due volte e fino a non più di 18 mesi.

ASSUNZIONI AL SUD: Attraverso il credito di imposta si ? scelto di agevolare le assunzioni a tempo indeterminato al Sud. Sarà di 333 euro per gli uomini e di 416 euro per le donne. Il beneficio sarà concesso ai datori di lavoro delle regioni Calabria, Campania, Puglia,Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise che incrementeranno il numero dei lavoratori nel prossimo anno.

SCONTRINI: Novità nelle sanzioni in caso di mancata emissione di scontrini fiscali da parte degli esercizi commerciali. E’ stata eliminata la disposizione che prevede l’esposizione di un cartello con la motivazione esplicita della ragione che ha portato alla chiusura temporanea. La chiusura del negozio scatta se sono accertate tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale nel corso di un quinquennio.

ASILI NIDO: Prevista una detrazione del 19% sulle spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette, con un importo massimo di 632 euro per ogni figlio che frequenta l’asilo nido.

CANONE RAI OVER 75: Esentati dal pagamento del canone RAI gli anziani con basso reddito. La norma riguarda gli over 75 con un reddito mensile fino a 516 euro.

FORZE DELL’ORDINE: Stanziati 190 milioni di euro per potenziare il settore ‘sicurezza’. In arrivo anche 69 milioni di euro per ripristinare gli straordinari a carabinieri, vigili del fuoco, forze di polizia e guardia di finanza.

MISTER PREZZI: Istituito una sorta di “mister prezzi” che avrà il compito di sorvegliare prezzi e tariffe, e riferire al ministero dello Sviluppo economico su eventuali anomalie. Il ministero potrà a sua volta segnalare le anomalie all’Antitrust.

CARBURANTI: Prevista una compensazione degli aumenti del costo della benzina con le accise.

PRESCRIZIONE MULTE: Ridotti i tempi di prescrizione delle multe automobilistiche. Le società esattrici non potranno inviare cartelle esattoriali per contravvenzioni più vecchie di due anni (attualmente la prescrizione è di cinque anni).


Fatturazione elettronica: obbligatoria ad agosto

Dal prossimo 18 agosto scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica per le amministrazione pubbliche. L’Agenzia delle Entrate gestirà il sistema di interscambio della fatturazione.

Secondo il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante “Individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze” da questa data le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti interessati non potranno accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non potranno procedere al versamento di un pagamento prima dell’invio in forma elettronica.
Il decreto ha stabilito che a ricoprire il ruolo di gestore del sistema di interscambio dei documenti sarà l’Agenzia delle Entrate alla quale spetterà “il presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie, nonché la gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”.

L’Agenzia delle Entrate nella gestione tecnica del sistema di interscambio sarà coadiuvata dalla SOGEI – Società Generale di Informatica S.p.A che è partner tecnologico dell’Amministrazione finanziaria italiana.


Notifica al domiciliatario trasferito

La norma sancita dall’ultimo comma dell’art. 141 c.p.c. prevede l’inefficacia dell’elezione di domicilio quando il domiciliatario si trasferisca fuori dalla sede della domiciliazione, dovendosi intendere il concetto di sede non riferito al comune di domiciliazione, bensì al luogo preciso designato nell’elezione (ovvero l’ufficio, lo studio professionale, l’abitazione del domiciliatario).


Cassazione: statali con doppio lavoro? E’ truffa

Giro di vite della Cassazione contro gli statali che fanno il doppio lavoro.

La quinta sezione penale della Corte (sentenza n. 23623/2008), ha lanciato, infatti, un avvertimento: l’impiegato di pubblica amministrazione che svolge un’attività parallela a quella in ufficio può essere condannato per truffa. Il caso preso in esame da Piazza Cavour è quello di un impiegato che faceva apparire la sua presenza in ufficio o, in altre occasioni si dava per malato mentre in realtà svolgeva un secondo lavoro in un bar. L’impiegato comunale veniva per questo condannato in primo e secondo grado sia per il reato di tentata truffa sia per falso. Inutile il ricorso alla Corte. I Giudici del Palazzaccio hanno solo annullato la condanna per falso in relazione al certificato medico presentato in ufficio (il dipendente pubblico, soffriva di asma bronchiale), confermando invece la tentata truffa scaturita dal fatto che il dipendente pubblico avesse un doppio lavoro.


Multe senza verbale? Sono valide

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 14668/2008) ha stabilito che sono valide le multe anche se l’agente accertatore le ha contestate solo oralmente. In particolare gli Ermellini hanno evidenziato che “la questione relativa alla mancata redazione del verbale di contravvenzione – e della mancata consegna immediata di detto verbale subito dopo la relativa contestazione al trasgressore – è stata già affrontata da questa Corte la quale la riguardo ha affermato che:

a) l’operazione di accertamento delle violazioni al c.d.s. si sviluppa nei tre momenti della contestazione, della verbalizzazione e della consegna della copia del verbale;

b) la contestazione deve essere immediata con la conseguenza che ogni qualvolta tale contestazione sia possibile, essa non può essere omessa, a pena d’illegittimità dei successivi atti del medesimo procedimento;

c) tuttavia l’art. 201 del codice della strada contempla l’eventualità che l’immediata contestazione dell’infrazione non risulti in concreto possibile e stabilisce che, in tale ipotesi, il verbale debba esser notificato al trasgressore con l’indicazione della circostanza impeditivi;

d) la ‘verbalizzazione’ è operazione distinta e successiva, rispetto alla già ‘avvenuta’ contestazione; e) a norma del terzo comma dell’articolo 200 c.d.s. copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore;

f) la contestazione deve ritenersi immediatamente avvenuta, anche se la consegna del verbale (per validi motivi) non segua nello stesso contesto di tempo, allorquando il contravventore sia stato fermato ed il pubblico ufficiale gli abbia indicato la violazione commessa e lo abbia posto in grado di formulare le proprie osservazioni”.
Infine la Corte ha evidenziato che “nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti arrestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti; non è, invece, necessario, in applicazione della disciplina di cui agli art. 2699 e 2700 c.c., l’esperimento del rimedio predetto ove si intenda contestare la verità sostanziale di quanto dichiarato dalle parti medesime, o i giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale, ovvero quelle circostanze dallo stesso menzionate relativamente ai fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali perché mediati attraverso l’occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo”.


Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Il D.Lgs. n. 81 riordina le numerose disposizioni che sono state emanate nell’arco degli ultimi sessant’anni in un unico testo normativo, introducendo una serie di novità, tra le più importanti si evidenzia:

  • L’estensione delle norme sulla sicurezza a tutti i settori di attività pubbliche e private;
  • a tutte le tipologie di rischio;
  • a tutti i lavoratori e lavoratrici anche subordinati ed autonomi, nonché volontari;
  • la rivisitazione delle attività di vigilanza;
  • il finanziamento delle attività promozionali della cultura della sicurezza e delle azioni di prevenzione;
  • la revisione del sistema delle sanzioni;
  • il rafforzamento delle funzioni di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Brevemente si può così riassumere:

  1. Il Titolo 1 del D.Lgs. riguarda il campo di applicazione, il sistema istituzionale, la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi, il servizio di prevenzione e protezione, la formazione, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la documentazione tecnico amministrativa e le statistiche per gli infortuni e delle malattie professionali;
  2. Il Titolo 2 e 3 disciplinano: luoghi di lavoro, attrezzature di lavoro e dispositivi di Protezione individuale, impianti ed apparecchiature elettriche;
  3. Il Titolo 4 è dedicato ai cantieri temporanei e mobili, stabilisce gli obblighi e le responsabilità del committente o del responsabile dei lavori, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, gli obblighi dei lavoratori autonomi, le misure generali di tutela, gli obblighi dei datori di lavoro, i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, le modalità per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento. Il Capo II° dello stesso Titolo detta le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.
  4. I Titoli successivi disciplinano: la segnaletica di sicurezza, la movimentazione manuale dei carichi, i videoterminali, gli agenti fisici(rumore, ultrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, ecc.), sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto, ecc.), agenti biologici, atmosfere esplosive.

Con l’approvazione di tale Decreto vengono abrogati, tra gli altri, i Decreti 626/1994 e 494/1996, l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del Decreto 223/2006 e gli articoli 2,3,5,6,e,7, della L. 123/2007.


Cassazione Penale: Condizioni per la notifica presso il difensore

La terza sezione penale della Corte, con ordinanza del 16 gennaio 2008, aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite rilevando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione della legittimità o meno della notificazione all’imputato del decreto di fissazione dell’udienza al difensore di fiducia, prevista dall’art. 157, comma 8 bis, del codice di rito, nonostante l?esistenza agli atti del domicilio dichiarato dall’imputato.

Infatti la stessa sezione aveva ritenuto (con la sentenza del 20 settembre 2007, dep. 8 novembre 2007 n. 41063, Ardito) da un lato che “In tema di prima notificazione all’imputato non detenuto, la procedura di notifica mediante consegna al difensore di fiducia, prevista dall’art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., si applica anche nel caso in cui l’imputato abbia previamente dichiarato o eletto il domicilio per le notificazioni ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen.”, e dall’altro (con la sentenza 14 marzo 2006, dep. 21 aprile 2006 n. 14244, Manzini e altri) che “In assenza di dichiarazione o elezione di domicilio le notificazioni all’imputato non detenuto, successive alla prima, vanno eseguite presso il difensore di fiducia ex art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. introdotto dall’art. 2, comma primo, D.L. n. 17 del 2005, conv., con modif. con legge n. 60 del 2005, e quelle compiute sotto la vigenza del primigenio testo normativo – non ancora emendato in sede di conversione del D.L. con la previsione della possibilità per il difensore di fiducia di dichiarare immediatamente la non accettazione della notificazione – conservano validità ed efficacia in forza del principio “tempus regit actum”, perché la successiva modifica non può incidere retroattivamente sull’atto che ha già esaurito i suoi effetti .

Le Sezioni Unite hanno dato risposta negativa al quesito sulla possibilità di effettuare la notificazione presso it difensore di fiducia, ex art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen., anche nel caso in cui l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni”, ricordando che la disciplina in questione si ispira a due principi: da un lato il diritto dell’imputato alla conoscenza dell’accusa, dall’altro la garanzia della ragionevole durata del processo.

La Corte ha poi ripercorso la normativa in tema di notificazioni rimarcando come il sistema appaia articolato secondo due tipologie di notificazioni.

Allorché si deve effettuare la prima notificazione ad un imputato che non abbia eletto o dichiarato domicilio, si deve procedere in uno dei modi consecutivi previsti dai primi otto commi dell’art. 157; ed una volta effettuata regolarmente la prima notificazione, se l’imputato provvede a nominare il difensore di fiducia, tutte le successive notificazioni si effettuano mediante consegna al difensore. Sul punto va ricordata la possibilità che il difensore dichiari “immediatamente”, quindi antecedentemente alla prima notificazione presso di lui, di non accettare la notificazione, Diversamente, allorché vi sia stata elezione o dichiarazione di domicilio, vanno seguite le forme dettate dall’art. 161 e seguenti cod. proc. pen..

Le Sezioni Unite hanno sul punto affermato inoltre che l’art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen. riguarda l’intero processo e non gia ogni grado di giudizio,sicché   non occorre individuare per ciascuna fase processuale una prima notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina”.

Per quanto riguarda il regime conseguente alla violazione delle disposizioni in materia il massimo consesso ha precisato che la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mente non può ricorrere nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, poiché in questi casi consegue l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen.

Leggi: Cassazione penale Sentenza, Sez. SS.UU., 15/05/2008, n. 19602