REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 10911 del 2003, proposto da:
D.A., rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Sciannamea, con domicilio eletto presso Dario Piccioni in Roma, via Emilia, 81;
contro
Università degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA – BARI:Sezione I n. 03931/2002, resa tra le parti, concernente INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA FUNZIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2009 il Consigliere di Stato Maurizio Meschino e uditi per le parti l’avv.to Piccioni per delega dell’avv.to Sciannamea e l’avv.to dello Stato Nicoli;
Svolgimento del processo
1. La legge 21 febbraio 1989, n. 63, ha previsto per il personale non docente delle Università, assunto o inquadrato dopo il 1° luglio 1979 e che non aveva quindi beneficiato della legge n. 312 del 1980, la possibilità di essere inquadrato sulla base delle mansioni effettivamente svolte, disponendo allo scopo la valutazione da parte dell’Amministrazione della “Congruenza tra il profilo per il quale è presentata la domanda e l’organizzazione del lavoro propria della struttura presso la quale gli aventi titoli prestano servizio” (art. 1, comma 3).
2. In applicazione di questa normativa la ricorrente in epigrafe, dipendente dell’Università degli studi di Bari, inquadrata nella IV qualifica funzionale, profilo professionale di agente amministrativo (area amministrativocontabile), con istanza presentata al Consiglio di amministrazione dell’Università, ha chiesto di essere inquadrata nella settima qualifica funzionale, profilo collaboratore amministrativo.
3. L’istanza è stata rigettata venendo comunicato alla ricorrente, con nota n. 22016 del 29 luglio 1992, che “il Consiglio di Amministrazione di questa Università, nella seduta del 28.2.1992 ha deliberato che il profilo chiesto di Collaboratore Amministrativo per il quale la S.V. ha prodotto istanza, il giorno 18.11.1991, di inquadramento, non è congruente con l’organizzazione del lavoro propria della struttura presso la quale Ella presta o ha prestato servizio. Lo stesso Consiglio, inoltre, nella medesima seduta ha ritenuto congruo il profilo professionale di Assistente amministrativo per il quale la S.V. ha prodotto istanza in via subordinata.”
4. Con ricorso n. 3397 del 1992, presentato al TAR per la Puglia, la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego all’inquadramento adottato dal Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Bari nella seduta del 28 febbraio 1992.
5. Il TAR, sentenza n. 3931 del 2002, ha respinto il ricorso nulla pronunciando sulle spese non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione resistente.
Nella sentenza, quanto alla considerazione delle mansioni svolte dalla ricorrente, richiamata l’attinenza al merito della valutazione di congruità dell’Amministrazione prevista dalla legge, e perciò la sua insindacabilità da parte del Giudice amministrativo se non per manifesti errori di fatto o per profili di eccesso di potere, si afferma che tali mansioni, come attestate dai superiori, non rivestono le caratteristiche di autonomia e di complessità proprie della VII qualifica funzionale e, quanto alla disparità di trattamento, asserita dalla ricorrente a causa dell’attribuzione della VII ed VIII qualifica funzionale a dipendenti appartenenti alla IV qualifica in servizio presso la medesima struttura e svolgenti le sue stesse mansioni, si afferma che il giudizio sfavorevole sulla richiesta della ricorrente non è stato adottato per il mancato riconoscimento all’interno della struttura di attribuzioni funzionali corrispondenti alla VII o VIII qualifica ma sulla base di valutazioni attinenti alle mansioni da ciascuno effettivamente svolte.
6. Con l’appello in epigrafe si censura la sentenza di primo grado, chiedendone l’annullamento, per non aver riconosciuto:
lo scorretto esercizio della discrezionalità da parte dell’Amministrazione a fronte delle mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente, alla quale sono stati reiteratamente affidati incarichi richiedenti autonomia, qualificazione e complessità propri della VII qualifica funzionale, come ampiamente provato dalla documentazione prodotta in giudizio;
la intervenuta disparità di trattamento a causa dell’attribuzione della VII qualifica funzionale a colleghi della ricorrente, anche inizialmente appartenenti alla IV qualifica ed esercitanti mansioni del tutto identiche a quelle da lei svolte, come sarebbe definitivamente provato dalla documentazione al riguardo, incluse le “schede” redatte per ciascuno dall’Amministrazione sullo svolgimento delle mansioni superiori; documentazione richiesta in primo grado, non depositata dall’Amministrazione e di cui si reitera la richiesta con il ricorso in esame.
7. Il Collegio nell’udienza del 10 marzo 2009 ha ritenuto necessaria, ai fini del decidere, l’acquisizione di documentazione da parte dell’Università degli Studi di Bari e ha perciò disposto, con ordinanza istruttoria n. 2770 del 2009, il deposito da parte dell’Università presso la Segreteria della Sezione, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notifica se anteriore, di copia conforme:
della scheda di rilevazione delle mansioni svolte dall’appellante redatta al fine dell’inquadramento nelle qualifiche funzionali in applicazione del procedimento di cui all’articolo 1 e seguenti della legge n. 63 del 1989;
delle schede di rilevazione delle mansioni svolte da altri dipendenti, inizialmente inquadrati nella IV qualifica funzionale al pari dell’appellante, ed inquadrati, ad esito del procedimento suddetto, nella VII qualifica funzionale (come sarebbe, si asserisce nell’appello, per i signori Iozzia e Pizzi) o in qualifica superiore;
di ogni ulteriore documentazione, verbale, atto e provvedimento afferenti allo svolgimento e conclusione dei procedimenti attuati per l’inquadramento dell’appellante e dei dipendenti suddetti ai sensi della normativa di legge citata.
Con la medesima ordinanza l’udienza per la trattazione è stata fissata al 13 ottobre 2009.
8. In data 10 luglio 2009 è pervenuta documentazione da parte dell’Università degli Studi di Bari, accompagnata dalla precisazione che l’art. 1 della legge n. 63 del 1989 “non prevedeva né la redazione né tantomeno la valutazione di alcuna scheda di “rilevamento mansioni” utilizzabile ai fini dell’inquadramento del personale tecnicoamministrativo delle Università nella qualifica superiore” e che i sig.ri Iozzia Giovanni e Pizzi Ada “a far tempo dal 1.1.90, entrambi sono transitati al Politecnico di Bari”.
In date 3 settembre e 1° ottobre 2009 la ricorrente ha depositato ulteriore documentazione (in particolare, copia dei decreti rettorali, adottati a partire dal 4.7.2001, con i quali è stata delegata a rappresentare l’Università con il potere di conciliare in controversie in materia di lavoro) e memoria difensiva.
9. All’udienza del 13 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
1. Le censure dedotte in appello non sono fondate.
Infatti:
a) nel contesto della normativa di cui alla legge n. 63 del 1989 per il raffronto fra le mansioni svolte e le qualifiche richieste si fa riferimento alla declaratoria di tali qualifiche data con il D.P.C.M. 24 settembre 1981, nel quale le mansioni proprie nell’area amministrativocontabile della VI qualifica (profilo di Assistente amministrativo) e della VII qualifica (profilo di Collaboratore amministrativo) sono caratterizzate, le prime, dall’espletamento “con autonomia operativa” di “procedure attinenti il curriculum degli studenti, le carriere del personale, l’istruzione di atti amministrativi per le quali sono richieste conoscenze teoricopratiche necessarie per la corretta applicazione di norme, nell’ambito di istruzioni ed elaborazioni da parte di appartenenti a qualifiche superiori”, e, le seconde, dalla esecuzione diretta di “procedure complesse in particolare quelle che sono soggette a frequente variabilità”, nonché dalla “esperienza per l’espletamento completo del lavoro affidato all’unità operativa”, con responsabilità di fronte ai superiori “degli atti istruttori assegnati” a tale unità.
b) le mansioni della VII qualifica attingono perciò un grado di complessità superiore a quelle proprie della VI per il contenuto delle procedure da svolgere, in particolare a ragione della loro variabilità e della competenza e responsabilità richieste, poiché relative non soltanto alla propria prestazione ma anche all’esperienza del lavoro dell’unità operativa nel suo complesso e comportanti responsabilità diretta di fronte ai superiori;
c) a fronte di ciò le mansioni indicate dalla ricorrente in primo grado e richiamate nel ricorso in esame, consistono nella istruttoria delle pratiche per il recupero crediti e per l’ammortamento titoli, con l’attivazione dei relativi contatti con gli uffici interessati, nella redazione di certificati per docenti medici convenzionati, nell’aver curato con autonomia il servizio di spedalità, nell’assunzione di informazioni e certificati in processi civili e penali, nella predisposizione di atti di ammissione al passivo fallimentare, nella rappresentanza in giudizio dell’Università in un procedimento per adeguamento canoni;
d) la ricorrente cita altresì gli incarichi di rappresentanza dell’Università in giudizi per controversie di lavoro e davanti al Collegio di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Bari, nonché di redazione, con altri, della bozza di regolamento sulle modalità e criteri per i controlli a campione sulle autocertificazioni, che, sulla base della loro elencazione nel ricorso di primo grado e della documentazione in atti, risultano attribuiti dopo l’adozione del provvedimento impugnato;
e) di conseguenza è corretta l’affermazione della sentenza di primo grado per cui le mansioni sopra indicate, allegate dalla ricorrente ai fini del procedimento di cui all’art. 1 della legge n. 63 del 1989, non sono coerenti con la descrizione di quelle proprie della VII qualifica, riguardando compiti di certo comportanti l’autonomia operativa e le conoscenze teoricopratiche proprie delle attività della VI qualifica ma non caratterizzati dall’ulteriore grado di autonomia proprio delle mansioni della VII, non potendo i compiti suddetti definirsi di esecuzione di procedure complesse, né in linea generale, né quanto all’adattamento delle conoscenze ed esperienze a fattispecie variabili ovvero all’assunzione di responsabilità dirette di fronte ai superiori rispetto all’operato dell’unità operativa di appartenenza;
f) sulla questione dell’asserita disparità di trattamento, al cui approfondimento è stata volta la richiesta istruttoria fatta con ordinanza all’Amministrazione, si rileva che nella documentazione pervenuta figura l’attestazione delle mansioni svolte dalla signora Ada Pizzi resa, il 4 gennaio 1991, dal Direttore della divisione presso cui la signora era impiegata al Presidente della Commissione istruttoria insediata ai sensi dell’art. 1 della legge n. 63 del 1989; attestazione che il Collegio ritiene di poter esaminare a raffronto con quelle, depositate in giudizio, dei responsabili degli uffici presso cui ha operato la ricorrente (in particolare a firma dei dott.ri Marabello, Squeo, De Santis e Terlizzi, di data 25 e 26 gennaio 1990, 23 maggio e 10 luglio 1991), in quanto anch’esse sottoposte alla Commissione dalla ricorrente con l’istanza di inquadramento e recanti la descrizione di compiti richiamata nel precedente punto c);
g) le mansioni attestate per la signora Pizzi risultano ascrivibili alla VII qualifica poiché svolte attraverso la redazione di pareri giuridici per gli organi decisionali dell’Università e per i superiori, la gestione di controversie di lavoro con l’elaborazione di proposte di soluzione, la composizione di controversie con ditte fornitrici, l’esame di questioni relative all’edilizia e problematiche connesse, la completa istruttoria delle pratiche con assunzione di diretta responsabilità al riguardo nei confronti dei superiori gerarchici in assenza del capo ufficio: procedure, perciò, tutte complesse caratterizzate dalla necessità di ricerca dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale e da variabilità del contesto di riferimento, come anche attestato;
h) dovendosi concludere, sulla base delle considerazioni svolte, per la legittimità del provvedimento impugnato e per la correttezza dell’affermazione, fatta nella sentenza di primo grado, per cui il giudizio sfavorevole sulla richiesta della ricorrente non è stato adottato per il mancato riconoscimento all’interno della struttura di attribuzioni funzionali corrispondenti alla VII o VIII qualifica ma sulla base di valutazioni attinenti alle mansioni da ciascuno effettivamente svolte.
3. Alla luce di quanto sopra il ricorso risulta infondato e deve perciò essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 con l’intervento dei Signori:
Claudio Varrone, Presidente
Luciano Barra Caracciolo, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere