L’esenzione ICI per abitazione principale non si applica all’abitazione utilizzata dal contribuente se i familiari risiedono in altro appartamento

La sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – n. 14389 del 15/6/2010 ha stabilito che l’esenzione per abitazione principale non si applica all’abitazione utilizzata dal contribuente se i familiari risiedono in altro appartamento.

L’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 504/1992 definisce come abitazione principale “quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”.

Sul piano interpretativo la Corte di Cassazione è recentemente intervenuta (Sentenza n. 14389 del 15/6/2010) sostenendo che, affinché l’alloggio occupato dal soggetto passivo possa essere considerato la sua abitazione principale è necessario che lì dimorino abitualmente lui ed anche i suoi familiari. La Corte Suprema di Cassazione ha continuato il ragionamento sostenendo che laddove un marito-soggetto passivo Ici dimori abitualmente in un luogo diverso da quello dove risiede la moglie, proprietaria anch’essa di un altro fabbricato, a nessuno dei due è concesso applicarsi la detrazione Ici per abitazione principale, in quanto l’abitazione principale deve corrispondere all’immobile in cui l’intera famiglia dimora abitualmente.

Qualora si ritenga di procedere nell’attività d’accertamento riguardo alla suddetta fattispecie, si ritiene sia applicabile l’art. 6, comma 2, del D. Lgs. N. 472/1997 (“Non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono … omissis …”) e che pertanto sia possibile non procedere all’irrogazione delle sanzioni, dal momento che l’applicazione della norma ha richiesto l’intervento della Corte Suprema di Cassazione.

In ogni caso si evidenzia che la sentenza suddetta ha valenza retroattiva, stante la sua natura interpretativa, e non innovativa, come è quella di una nuova norma.

Si precisa, inoltre, che la volontà accertativa dell’Ente non può disconoscere che la sentenza della Corte Suprema di Cassazione in esame è stata emessa dalla sezione Tributaria e non dalle Sezioni Unite. Tale condizione deve essere soppesata con riferimento all’eventualità, come già verificatosi in passato, che le sentenze di una sezione della Cassazione sono state in seguito disattese o superate da quelle di altre sezioni o della Cassazione a  Sezioni Unite.


La mancata produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato non rende nulla la notifica a mezzo posta, ma l’appello è inammissibile

In tema di notificazioni a mezzo posta la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato notificato per posta non integra un’ipotesi di nullità della notificazione, poiché detto avviso non costituisce elemento costitutivo del procedimento notificatorio.

La sezione tributaria della Suprema Corte ha precisato che la mancata produzione (o il mancato rinvenimento), non rileva la prova del perfezionamento della notificazione. Pertanto, ne consegue che, ove l’appellante non produca, dinanzi alla commissione tributaria regionale, il documento comprovante l’avvenuto perfezionamento della notificazione legittimamente, la commissione dichiara l’inammissibilità dell’appello, non essendo tenuta ad accordare d’ufficio all’appellante un termine per integrare la notificazione.

Sentenza Corte Suprema di Cassazione n. 16905, depositata il 2 agosto 2011

Sentenza della Corte Suprema di Cassazione Sez. Unite n. 627/2008


Sito non accessibile per manutenzione archivi ed implementazione nuovo software – Lunedì 5 settembre

Nell’ambito dei miglioramenti  finalizzati ad un miglior utilizzo del sito e all’implementazione di nuovi servizi,  dalle ore 15.00 di lunedì 5 settembre sino alla fine delle operazioni (presumibilmente sino alle ore 23,00),  il sito non sarà accessibile per implementazione software e manutenzione archivi.

Ci scusiamo per il disagio.


Pubblicata bozza Regole tecniche documento informatico, protocollo informatico e conservazione di documenti

E’ stata pubblicata la bozza delle regole tecniche in materia di documento informatico, gestione documentale e sistema di conservazione dei documenti informatici. Fino al 10 settembre 2011 sarà possibile inviare commenti al seguente indirizzo:

dlcad@digitpa.gov.it


Albo On line: regolamentazione tecnica

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto che, attraverso una regolamentazione tecnica, integra la riforma dell’albo on-line contenuta nell’art. 32 della legge 69/2009, in particolare per ciò che attiene le gare e i bilanci.
DPCM 26 aprile 2011
Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci,  adottato ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2011


Approvato schema di regolamento che semplifica procedure per cambiare nome e cognome

È stato approvato il 22 luglio scorso dal Consiglio dei Ministri, uno schema di regolamento, DPR Schema di DPR 19.07.201, che semplifica le procedure per cambiare nome, aggiungerne un altro o cambiare cognome perché ridicolo o vergognoso. Dalla nota governativa, emerge che la materia passa ora alle Prefetture, al fine al rendere più veloci le procedure. In particolare, per poter proporre domanda in tal senso, è necessario che le richiesta abbiano carattere eccezionale, venendo ammesse solo le domande oggettivamente rilevanti. In passato, con il D.P.R. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile), la competenza, dal Ministero della Giustizia, passava al Ministero dell’Interno. Ora, la competenza, passa interamente alle Prefetture. Nello schema di decreto si precisa che il Ministero dell’Interno continuerà però ad emanare direttive e linee interpretative, per assicurare la necessaria coerenza normativa e l’omogeneità dell’applicazione. Il nuovo regolamento entrerà in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 NOVEMBRE 2000, N. 396, IN MATERIA DI STATO CIVILE RELATIVAMENTE ALLA DISCIPLINA DEL TITOLO X, DEI CAMBIAMENTI E DELLE MODIFICAZIONI DEL NOME E DEL COGNOME.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma,

della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
Ravvisata l’esigenza di apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per adeguarne la disciplina a criteri di semplificazione e snellimento;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …;

Sentito il parere della Conferenza Stato – città ed autonomie locali ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del …;

Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del …;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente regolamento:

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento introduce modifiche ed abrogazioni al Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

ART. 2

(Cambiamenti del nome o del cognome)

1. All’articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.”.

ART. 3

(Eventuale notifica del contenuto della domanda di modificazione del nome o del cognome)

1. All’articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “ 1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.”

ART. 4

(Opposizione)

1. L’articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente: “ART. 91 1. Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione ovvero dalla data dell’ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell’articolo 90. L’opposizione si propone con atto notificato al prefetto.”.

ART. 5

(Decreto di concessione del prefetto)

1. L’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente: “ART. 92 1. Trascorso il termine di cui all’articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte. 2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto, che deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti. 3. Il decreto di concessione, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.”.

ART. 6

(Norme abrogate)

1. Dall’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 84, 85, 86, 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

ART. 7

(Clausola di invarianza della spesa)

1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.


Approvato il decreto per la nuova normativa per congedi, aspettative e permessi

  1. E’ stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011, contenente “Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”. Il Decreto, che rientra nei decreti attuativi della L. 183/2010 “Collegato Lavoro”, reca modifiche in materia di congedi, aspettative e permessi al fine di riordinare la tipologia dei permessi, ridefinire i presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative, nonché di razionalizzare e semplificare i documenti da presentare ai fini dello loro fruizione. I provvedimenti oggetto di modifica sono in particolare il Testo unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001), la legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia di aspettativa per dottorato di ricerca e la legge per l’assistenza alla persone con handicap (L. 104/1992).

Tra le novità più rilevanti segnaliamo:

  1. la flessibilità del congedo di maternità:l’art. 2 prevede la possibilità per la lavoratrice di rientrare anticipatamente al lavoro in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza dopo il 180·giorno o in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, rispettando due condizioni:
    1. il preavviso al datore di lavoro di almeno 10 giorni;
    2. il possesso delle certificazioni mediche del medico specialista del SSN e del medico competente ai fini della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro che attestino l’assenza di pregiudizi alla salute della lavoratrice;
  2. il prolungamento del congedo parentale per minori con handicap: l’art. 3 prevede la possibilità per i genitori di usufruire del congedo parentale per la durata massima totale di tre anni, anche frazionata, fino al compimento degli otto anni di età del minore;
  3. i permessi e congedi per assistenza a minori e parenti con handicap:gli artt. 4 e 6 apportano alcune modifiche alla fruibilità di tali congedi in tali termini:
    1. i genitori, anche adottivi, di minori con handicap grave possono fruire, in alternativa alle due ore giornaliere di permesso retribuito, alternativamente anche in maniera continuativa nel mese, di tre giorni mensili di permesso retribuito;
    2. il congedo retribuito di massimo due anni per l’assistenza al coniuge convivente disabile deve essere concesso al dipendente entro 60 giorni dalla richiesta; in mancanza del coniuge (per decesso o per presenza di patologie invalidanti dell’altro coniuge) possono usufruirne in successione:
  • il padre o la madre anche adottivi;
  • i figli conviventi;
  • i fratelli o le sorelle conviventi.

Il congedo è concesso a condizione che il disabile assistito non sia ricoverato salvo che la struttura in cui è ricoverato il disabile non richieda la presenza del soggetto che presta assistenza.

Coloro che usufruiscono del congedo per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di ferie che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa;

c)    è possibile assistere più disabili a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo nel caso in cui i genitori o il coniuge del disabile abbiano compiuto 65 anni o siano deceduti o mancanti o siano affetti da patologie invalidanti;

d)      il lavoratore che usufruisce dei permessi mensili per assistere un disabile residente in una località distante più di 150 km dovrà produrre idonei documenti di viaggio o altra documentazione idonea che attesti il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.

4. i riposi giornalieri per maternità o paternità in caso di affidamento o adozione: nell’art. 8 del testo di legge è stata inserita la possibilità per i genitori di fruire dei riposi giornalieri non più entro il primo anno di vita del minore ma entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia, come già ribadito da una sentenza della Corte Costituzionale del 2003.

Entra in vigore il 11 agosto 2011

Leggi D.lgs 119 del 18 07 2011 – Riordino normativa in materia di congedi


Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (Determinazione n. 4)

DETERMINAZIONE 7 luglio 2011

Il 7 settembre 2010 è entrato in vigore il «Piano straordinario contro le mafie», varato con legge n. 136 del 13 agosto 2010, che prevede importanti misure di contrasto alla criminalità organizzata e nuovi strumenti per prevenire infiltrazioni criminali.

Leggi DETERMINAZIONE 7 luglio 2011


Sito web annamessi.it off line

Nell’ambito dei miglioramenti che sono finalizzati ad un miglior utilizzo del sito e all’implementazione di nuovi servizi,  dalle ore 22.00 di oggi 19.07.2011 e sino alle 10.00 di domani 20.07.2011 il sito non sarà accessibile per implementazione software.

Ci scusiamo per il disagio.


Prefettura di Lecce: affissioni relative alle istanze di modifica del nome e del cognome da parte delle Amministrazioni Comunali sui propri siti informatici.

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con nota n. 8163 dell’8/06/2011 ha precisato che la prassi” adottata da alcuni Comuni di pubblicare, in luogo dell’avviso contenente il sunto della domanda (artt. 86 e 90 D.P.R. 396/2000), il testo integrale dei decreti prefettizi o ministeriali che autorizzano le affissioni relative alle istanze di cambiamento del nome e/o del cognome, non è corretta in quanto non rispondente alle citate disposizioni normative. (… segue)

Leggi il testo integrale della circolare: Prefettura di Lecce – circolare cambiamenti nome e cognome


Lo STOP del Governo ai pubblici dipendenti inidonei al servizio: possibile il licenziamento

Su proposta del ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, di concerto col ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto del Presidente della Repubblica “Regolamento recante disciplina in materia di permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali ai sensi dell’articolo 55 octies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165“.

Il regolamento disciplina il procedimento di verifica dell’inidoneità permanente psicofisica al servizio dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato. Per il personale in regime di diritto pubblico (militari, diplomatici, magistrati) rimane ferma la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Il provvedimento integra, senza sovrapporvisi, la disciplina legislativa vigente prevista per altre e specifiche finalità sulle conseguenze dell’inidoneità psicofisica permanente del dipendente pubblico.

PROCEDURA DI VERIFICA E MISURE CAUTELARI

La procedura di verifica può essere attivata dall’amministrazione sia in caso di assenza del dipendente per malattia protratta (oltre un certo periodo) sia in presenza di comportamenti del dipendente che facciano ragionevolmente presumere un’inidoneità permanente o assoluta al servizio. Nel caso di circostanze che sconsiglino la presenza in ufficio del dipendente è prevista la sospensione cautelare dal servizio prima che il dipendente sia sottoposto alla visita di idoneità. In caso di accertata inidoneità permanente relativa, l’amministrazione può adibire il dipendente a mansioni di altro profilo professionale, equivalenti o inferiori. Se si tratta di dirigente può essere conferito un incarico dirigenziale diverso, compatibile con l’esito dell’accertamento medico. Se si accerta la permanente inidoneità assoluta psicofisica, o nel caso in cui il dipendente si rifiutasse ripetutamente di sottoporsi alla visita medica, è prevista la risoluzione del rapporto lavorativo.

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

Per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico l’amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando la giustificazione e l’adeguatezza dell’assegnazione in riferimento all’esito dell’accertamento medico e ai titoli.

Leggi la relazione illustrativa


Accesso al sito web annamessi.it : possibili disagi

Si segnala la comunicazione mail della Società ARUBA, ove è postato il nostro sito web annamessi.it, la quale prevede lavori di spostamento server con la conseguenza di possibili disagi di connessione. Ci scusiamo con gli utenti per il disagio che verrà arrecato.

Da: Assistenza ARUBA
Inviato: martedì 12 luglio 2011 00:21

Oggetto: OGGETTO: Intervento straordinario su Server Aruba

Gentile Cliente,

la presente per informarLa che, a partire da Mercoledì 13 Luglio 2011 verrà effettuato lo spostamento dei Server fisici che erogano il servizio Server Virtuali dalla Webfarm 1 alla nuova Webfarm 2 di Arezzo.

Al fine di limitare i disagi, gli interventi previsti, che riguarderanno più Server, verranno effettuati in orario notturno, dalle ore 00:00 alle ore 07:00

I lavori si protrarranno durante le notti seguenti fino a che tutte le macchine non saranno state trasferite all’interno del nuovo Datacenter.

Durante lo spostamento, ciascun Server rimarrà offline per un massimo di 30 minuti provocando l’irraggiungibilità di siti e servizi contenuti al suo interno per tale periodo di tempo.

Saluti,
Aruba S.p.A.
Servizio Aruba.it


Privacy: no al trattamento dati personali del dipendente ricavati dal server aziendale

Il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che è “vietato il trattamento di dati personali del dipendente ricavati da file e documenti acquisiti nell’ambito di operazioni di backup effettuate sul server aziendale

Il provvedimento è stato adottato a seguito di un reclamo di un dipendente che aveva ricevuto gli addebiti disciplinari attribuendogli, tra l’altro, un indebito utilizzo degli strumenti aziendali. Il dipendente avrebbe, infatti, utilizzato il computer durante l’orario di lavoro per scopi non riconducibili all’attività istituzionale ma per svolgere attività di consulenza a vantaggio di terzi. La società aveva quindi effettuato un controllo in modo occulto e con modalità non dichiarate sul computer in uso al dipendente e sui file contenuti in una cartella chiamata “personale“. In quella cartella c’erano anche prenotazioni alberghiere, foto di famiglia e dati sensibili come referti medici. Di qui la richiesta dell’istante di disporre il blocco o il divieto del trattamento dei dati personali. Nel difendersi la società aveva al contrario sostenuto che i dati acquisiti potevano essere illecitamente trattati anche senza il consenso dell’interessato perché diretti a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. La società faceva anche notare che il computer affidato al dipendente non aveva un sistema di archiviazione autonoma perché dotato di un sistema operativo scaricato da un apposito server che condivide tutti i computer dell’azienda. Inoltre, tutto il personale era stato informato attraverso un regolamento aziendale dell’assoluto divieto di usare gli strumenti di lavoro per uso personale.

Analizzando i profili di illiceità del trattamento, il Garante fa notare innanzitutto che la società “ha effettivamente trattato dati personali riferiti all’istante desunti da file e documenti concernenti la sua presunta attività di consulenza svolta a vantaggio di terzi” Passando poi ad esaminare le modalità con le quali sono stati concretamente acquisiti i dati personali l’Autorità fa notare che, “sulla base degli elementi prodotti, non risulta con certezza che la società abbia concretamente acquisito file e documenti riferiti all’interessata attraverso un intervento “diretto” sul computer affidatole in dotazione” ma “ciò nonostante, si deve rilevare che il trattamento operato dalla società in relazione ai dati personali dell’interessata non sia comunque lecito.


Part-time: una circolare per le amministrazioni pubbliche

Un’apposita circolare, è stata inviata dai ministri Brunetta e Carfagna e dal sottosegretario Giovanardi a tutte le amministrazioni pubbliche, per chiarire i dubbi in merito all’applicazione della normativa sul part-time nel pubblico impiego. Con il collegato lavoro è prevista, in sede di prima attuazione, la possibilità per le amministrazioni di rivedere le situazioni di part-time già in essere al momento dell’entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008, accordando un potere unilaterale speciale per ricondurre i rapporti a tempo pieno nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza. Tra le novità della disciplina, l’eliminazione, in via generale, di ogni automatismo nella trasformazione del rapporto, che attualmente è subordinato alla valutazione discrezionale dell’amministrazione interessata. Sui presupposti della trasformazione del rapporto di lavoro è intervenuta, appunto, il 30 giugno 2011, una circolare indirizzata a tutte le Amministrazioni Pubbliche, con cui i ministri per le Pari Opportunità e per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e il Sottosegretario con delega alla Famiglia, Carlo Giovanardi definiscono i punti salienti della disciplina. La circolare contiene quindi delle raccomandazioni per indirizzare le scelte delle pubbliche amministrazioni nelle eventuali situazioni di contenzioso, evidenziando soprattutto i casi in cui i pubblici dipendenti sono titolari per legge di un diritto alla trasformazione (come nel caso dei malati oncologici) o di un diritto di precedenza alla trasformazione (come nel caso di dipendenti che assistono persone disabili o hanno figli minori di tredici anni).

Leggi: Circolare 9-2011 Trasformazione lavoro da tempo pieno a tempo parziale


Sciopero: l’astensione del lavoro non può riguardare singole mansioni

La Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che la legittimità del diritto di sciopero del lavoratore trova le sue basi nella scelta di non svolgere la propria mansione per un lasso temporale variabile, ma non in quella di non svolgere determinate mansioni contrattualmente previste.

Nella fattispecie la Suprema Corte ha sottolineato che deve considerarsi legittima la sanzione da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente che si rifiuta di sostituire un altro dipendente, violando una specifica disposizione contrattuale.

Leggi: CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 giugno 2011, n. 12978