Agenzia delle Entrate: inviti, comunicazioni, questionari e altro: corretta notificazione

Tra gli atti che giungono dall’Agenzia delle Entrate, inerenti l’attività di controllo affidatagli, vi sono non solo avvisi di accertamento e di liquidazione, ma anche inviti al contribuente a presentarsi per acquisizione di informazioni o richieste di documenti o invii di questionari, al fine di definire l’esatta imposizione fiscale cui gli stessi devono essere sottoposti.

Di tutte queste attività proprie dell’Agenzia delle Entrate si fa riferimento nel DPR 600/1973 artt. 32 e 33, cioè gli articoli che trattano dei poteri degli uffici delle imposte e in particolare delle attività inerenti la loro applicazione.

Come per le imposte sui redditi, anche per l’IVA sono previste attività similari di controllo, negli articoli 51 e 52 del DPR 633/1972, che sembrano ricalcare in linea di massima le disposizioni dei sopra citati artt. 32 e 33.

Tuttavia mentre per le attività di controllo sulle imposte dei redditi, sono espressamente previste le notificazioni dei relativi atti, ai sensi dell’art. 60, non altrettanto è previsto per le comunicazioni inviate al contribuente ai fini della corretta esazione dell’IVA. Infatti in questo caso, gli inviti, comunicazioni o questionari in genere sono effettuati mediante lettera raccomandata A.R., tranne alcuni casi, per i quali la mancanza di risposta, comporta una reiterazione nell’invio al contribuente, questa volta tramite notificazione, ai sensi dell’art. 60 del DPR 600/1973.

In linea generale, dunque, sarà necessario provvedere a queste notificazioni con le modalità di notifica degli atti finanziari, poiché l’individuazione del caso specifico, di non facile soluzione a seconda dell’imposta e della situazione, crea inutili rischi all’attività del Messo Comunale.


Notificazione alla società: valida anche se eseguita a un non addetto alla ricezione

Si presume valida la notifica alla società eseguita dall’Ufficiale Giudiziario nelle mani di un soggetto che si trovava nei locali della sede sociale, anche se questi non è legato alla società da un rapporto di dipendenza.

Cassazione civile Sentenza 03/10/2008, n. 24622


TESSERAMENTO 2009

TESSERAMENTO 2009
L’Assemblea Generale, nella seduta del 12.09.2008, ha deliberato le quote per il tesseramento 2008 che rimangono invariate:
1. Tipo A – Messi Comunali: € 60,00
2. Tipo B – Messi del Giudice di Pace e di Conciliazione: € 60,00;
3. Tipo C – Ufficiali Giudiziari: € 60,00;
4. Tipo D – Messi Provinciali: € 60,00;
5. Tipo E – Comuni fino a 10.000 abitanti: € 100,00;
6. Tipo F – Comuni con popolazione da 10.001 a 100.000 abitanti: € 150,00;
7. Tipo G – Comuni con popolazione oltre i 100.001 abitanti: € 200,00;
8. Tipo H – Altri Enti: € 250,00;
9. Tipo I – Soggetti privati: € 250,00.


Decreto-legge 31 dicembre 2007, n 248 (Legge milleproroghe)

Approvato in via definitiva il ddl di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante “proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” (cosiddetto “milleproroghe“).

Il capo I in particolare, reca proroghe di termini in diversi settori: difesa, beni culturali e turismo, lavoro e previdenza, salute, università, giustizia, infrastrutture e trasporti, personale delle pubbliche amministrazioni, agricoltura, sviluppo economico, ambiente e interno.

Una seconda parte del provvedimento contiene disposizioni di carattere finanziario che intervengono nei settori dei tributi, della borsa, dell’accisa sul gas metano, dei servizi radiotelevisivi, del dissesto finanziario degli enti locali, dell’inadempimento di alcuni concessionari per la riscossione e del conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria della Banca d’Italia.

Altri articoli concernono il trattamento del Fondo per il trattamento di fine rapporto e norme relative alla violazione dell’obbligo delle comunicazioni nei confronti dell’ISTAT.

La terza parte prevede incentivi e contributi a favore di di associazioni sportive dilettantistiche e di soggetti disabili per i quali, in particolare, si dispongono alcuni finanziamenti.

Sono previsti anche contributi statali per il finanziamento di interventi in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali e per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia.

Vi sono norme concernenti le sanzioni amministrative erogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e disposizioni riguardanti la partecipazione dell’Italia alla ricostituzione delle risorse per i fondi delle banche internazionali.


Legge Finanziaria 2008

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 )
Legge n. 244 del 24 Dicembre 2007, G.U. n. 300 del 28 Dicembre 2007 (suppl.ord.)
Testo ripubblicato nella G.U. n. 10 del 12 Gennaio 2008 (suppl.ord.)


Elezione di domicilio presso l’Ambasciate o il Consolato straniero

Non è valida l’elezione di domicilio effettuata presso un’ambasciata o un consolato straniero. Secondo la Cassazione, è invalida ed inidonea agli scopi di legge l’elezione di domicilio presso un’ambasciata o un consolato straniero, non essendo consentito procedere a notificazione in detti luoghi caratterizzati da extraterritorialità.

Cassazione penale Sentenza, Sez. Fer., 01/09/2008, n. 34503.


Garante privacy: provvedimento sicurezza e accessi all’anagrafe tributaria

Il Garante ha illustrato i tratti salienti del Provvedimento del 18 settembre 2008 con il quale ha esaminato nel dettaglio la natura ed il funzionamento dell’anagrafe tributaria, la banca dati dell’amministrazione finanziaria contenente milioni di dati dei contribuenti italiani alla quale ha accesso – attraverso diversi strumenti telematici (applicativi Siatel, Puntofisco, Entratel, servizi web etc.) – un numero enorme di utenti, tra i quali comuni, regioni, province, università, asl, tribunali, camere di commercio, enti previdenziali, gestori telefonici, forze di polizia, con migliaia e migliaia di punti di accesso.

In sintesi, il Garante ha riscontrato alcuni principali elementi critici: mancata conoscenza del numero complessivo degli utenti che accedono al sistema informativo e della loro effettiva identità; scarsa capacità di monitoraggio su eventuali accessi anomali o utilizzi impropri di password e credenziali; inadeguate misure tecnologiche a protezione dei dati contenuti nel data base. Il Garante ha pertanto imposto all’Agenzia delle entrate di adottare una serie di misure, sia tecnologiche che organizzative, dirette ad innalzare i livelli di sicurezza degli accessi all’anagrafe da parte degli enti esterni e a rendere il trattamento dei dati effettuato conforme alle norme sulla protezione dei dati.

In particolare, il Garante ha prescritto, in tempi certi, quanto segue:

  • dovrà essere effettuata una ricognizione periodica degli enti che accedono all’anagrafe tributaria e una verifica delle effettiva necessità di mantenere attivi gli accessi concessi, anche riguardo al numero delle utenze;
  • dovrà essere predisposto un censimento aggiornato di tutti i flussi di trasferimento dei dati da e verso l’anagrafe tributaria, di tutti gli accessi di tipo interattivo nonché delle postazioni dei terminali dai quali si ha accesso ai dati, in modo da realizzare procedure di autenticazione più sicure a seconda degli incaricati o dei profili di autorizzazione assegnati.
  • dovranno essere adottati sistemi di allarme per eventuali comportamenti anomali o a rischio, e controlli periodici sugli accessi degli enti esterni e sull’attività svolta da Sogei Spa.

Il Garante ha comunque già programmato per i prossimi mesi un’ulteriore attività di controllo sul sistema informativo della fiscalità, con particolare riguardo alla struttura degli archivi, alla tipologia delle informazioni raccolte, alle modalità con le quali i dati confluiscono nel data base e alle modalità con le quali vengono trattati all’interno.


Notificazione cartella esattoriale

La prova della notificazione della cartella esattoriale non può essere fornita mediante l’esibizione in giudizio del c.d. “estratto di ruolo”. Nella fattispecie in oggetto, il contribuente ha impugnato un avviso di pagamento (presumibilmente emanato ai sensi dell’art. 50 del DPR 602/73) sulla base della mancata notifica dell’atto “presupposto”, costituito dalla cartella di pagamento. In giudizio, l’Agente della Riscossione ha sostenuto di avere notificato correttamente quest’ultimo atto e, a tal fine, ha prodotto il c.d. “estratto di ruolo”, ovvero un riepilogo dei dati relativi a una determinata iscrizione a ruolo, ove sono indicati l’Ente impositore, la sua causale, il numero della cartella e la data di notifica. A confutazione di ciò, i giudici hanno affermato che la prova della notifica deve essere assolta tramite l’esibizione: – dell’avviso di ricevimento, in ipotesi di notifica eseguita a mezzo posta; – della relata, nelle altre tipologie di notifica.

Commissione Tributaria Prov. Bari sentenza n. 48/15/08, pronunciata il 4.4.2008, depositata il 21.4.2008


Corso di aggiornamento Benevento: nuove date

Corso di aggiornamento Benevento: nuove date
In relazione a sopraggiunti imprevisti problemi di carattere organizzativo, il corso di aggiornamento previsto per i giorni 25-26 settembre 2008, si terrà nei giorni 11 e 12 dicembre 2008.

Ci scusiamo per i disagi eventualmente arrecati.


Assemblea Generale del 12.09.2008 – Nomina Vice Presidente dell’Associazione

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto si è tenuta la riunione dell’Assemblea Generale Ordinaria venerdì 12 settembre 2008 presso il Comune di Cesena (FC).
La numerosa partecipazione dei Soci ha permesso un sereno e costruttivo dibattito sui vari temi posti all’O.d.G..
L’Assemblea Generale ha nominato all’unanimità la Collega Baldoni Margherita (Resp. dei Messi comunali del Comune di Ancona) quale Vice Presidente dell’Associazione.
A giorni la pubblicazione del verbale.


Novità sulle modalità di contestazione delle multe

La Corte di cassazione con la sentenza n. 21816 del 29 agosto 2008 apre un varco agli automobilisti che intendono contestare una multa ricevuta ingiustamente sulla base del solo verbale di contravvenzione scritto dai vigili. Per la Corte, che ha accolto il ricorso presentato da una donna multata per essere passata con il rosso, l’efficacia di piena prova fino a querela di falso da attribuire al verbale, sulla base del Codice civile, non esiste né per quei fatti che, per la loro dinamica, non si sono potuti controllare secondo un metro oggettivo né per quanto riguarda le semplici valutazioni del pubblico ufficiale.


Mobbing: durata della condotta e responsabilità del datore di lavoro

La Suprema Corte di Cassazione affermando che “l’individuazione del tempo necessario a determinare mobbing è un procedimento logico complesso, in cui è necessario considerare l’ambiente socio-culturale in cui il conflitto si svolge, le relazioni psicologiche del mobbizzato e lo specifico lavoro svolto”, ha cassato la sentenza della corte di appello di Torino che aveva rigettato le tesi della lavoratrice sostenendo, al contrario, che la “protrazione del comportamento per sei mesi non fosse sufficiente a concretizzare mobbing”.
La Suprema Corte ha inoltre riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per la condotta mobbizante attuata dal suo dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica (nella specie con qualifica di quadro) rispetto alla vittima, precisando che “non esclude tale responsabilità un mero – tardivo – “intervento pacificatore”, non seguito da concrete misure e da vigilanza ed anzi potenzialmente disarmato di fronte ad un’aperta violazione delle rassicurazioni date dal presunto “mobizzante””.
Nel corso della motivazione la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “il mobbing è costituito da una condotta protratta nel tempo e diretta a ledere il lavoratore. Caratterizzano questo comportamento la sua protrazione nel tempo attraverso una pluralità di atti”, nonché “la volontà che lo sorregge (diretta alla persecuzione ed all’emarginazione del dipendente), e la conseguente lesione, attuata sul piano professionale o sessuale o morale o psicologico o fisico”.
Lo specifico intento del comportamento e la sua protrazione nel tempo lo distinguono da singoli atti illegittimi (quale la mera dequalificazione ex art. 2103 cod. civ.). “Fondamento dell’illegittimità è (in tal senso, anche Cass. 6 marzo 2006 n. 4774) l’obbligo datoriale, ex art. 2087 cod. civ., di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore”.
Pertanto il datore di lavoro è responsabile, pur in assenza di un suo specifico intento lesivo, anche se il comportamento materiale sia posto in essere da altro dipendente (ex art. 2049 cod. civ.) per la colpevole inerzia nella rimozione del fatto lesivo.


Albo pretorio

L’Albo Pretorio trae le sue origini dall’album dei romani.

All’Albo Pretorio si pubblicavano gli editti e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria, i nomi delle persone appartenenti a certe classi o corporazioni, le liste dei proscritti, i programmi dei giochi e degli spettacoli e gli avvisi particolari di ogni specie, ecc.

Nel periodo anteriore all’entrata in vigore della legge 142 del 1990, l’Albo Pretorio del Comune era previsto dall’art. 70 del r.d. 12.2.1911, n. 297 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge comunale e provinciale). La norma prevedeva: «Ogni Comune deve avere un Albo Pretorio, in luogo accessibile al pubblico, per le pubblicazioni che la legge prescrive. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente».

La tenuta dell’Albo competeva alla segreteria generale per effetto di alcune norme sempre contenute nel citato decreto (art. 81: «Il segretario è responsabile degli adempimenti di legge spettanti all’ufficio comunale, e della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, in conformità delle disposizioni del sindaco. …….»; art. 163: «Il certificato della seguita pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio comunale e provinciale, della Giunta municipale e della Deputazione provinciale, quando la pubblicazione è prescritta dalla legge o dal regolamento, deve far menzione se si siano prodotte opposizioni contro di esse. Tale certificato dev’essere riportato in tutte le copie delle deliberazioni rilasciate per qualsiasi scopo dalla segreteria del Comune o della Provincia») e il segretario comunale provvedeva direttamente alla certificazione di avvenuta pubblicazione.

Dopo la l. 8.6.1990, n. 142, che con l’art. 64 ha abrogato le suddette disposizioni, l’esistenza dell’Albo Pretorio viene desunta indirettamente dall’art. 47 che disciplinava la pubblicazione delle deliberazioni. Successivamente, la medesima l. 142/1990 è stata abrogata dal nuovo t.u. degli enti locali e, in particolare, dall’art. 274, comma 1, lett. q), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Anche nell’ordinamento in vigore si parla dell’Albo Pretorio solo indirettamente, ossia nell’art. 124, per prevedere la pubblicazione delle delibere.

Il t.u. non contiene norme sulla gestione dell’albo, in quanto la materia rientra nella disciplina regolamentare di competenza di ciascun ente (art. 7, d.lgs. 267/2000: «Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni»).

Pertanto la materia deve attualmente essere disciplinata nei regolamenti dei procedimenti amministrativi (previsti dall’art. 4, l. 241/1990) per la gestione dell’Albo e nei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e servizi (previsti dall’art. 7, d.lgs. 267/2000) per l’individuazione dell’ufficio preposto.

Ne consegue che ciascun ente può individuare il servizio o ufficio al quale affidare la gestione dell’Albo Pretorio.

Certo è che, attualmente, la certificazione di avvenuta pubblicazione (al termine della pubblicazione) non costituisce più esclusiva competenza del segretario comunale, in quanto tutti i dirigenti o, in assenza, i responsabili di servizio hanno poteri certificativi ai sensi, rispettivamente, degli articoli 107 e 109 del d.lgs. 267/2000.

Durata delle pubblicazioni

La durata della pubblicazione dei vari atti non è fissata da una norma generale, ma è disciplinata da numerose norme contenute nelle leggi speciali riguardanti gli atti stessi, le quali stabiliscono il periodo di pubblicazione per ciascun atto o per determinate categorie di atti.

Se la durata non è prevista espressamente, si deve intendere che l’atto deve essere pubblicato all’Albo Pretorio per almeno un giorno.


Lavoratore non giustifica le assenze? Non dimostra assenza del vincolo di subordinazione

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 21380/2008) ha stabilito che non deve necessariamente considerarsi “precario” il lavoratore che, all’interno di un’azienda, non è tenuto a giustificare le proprie assenze dal lavoro. In particolare, la Cassazione ha pronunciato il seguente principio di diritto “per escludere la subordinazione del rapporto di lavoro prestato con continuità e coordinamento con altro soggetto è necessario che il giudice di merito accerti il rischio economico a carico del lavoratore e così ad esempio che resti a suo carico l’acquisto o l’uso dei materiali necessari a lavorare o che il rapporto con i terzi utenti venga da lui instaurato e gestito. Quanto all’assenza dell’obbligo di giustificare assenze, quale indice della mancanza di subordinazione, è necessario l’accertamento negativo in concreto delle conseguenze disciplinari”.


Sanatoria ICI per immobili non esenti: il termine scade il 26 agosto 2008

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2008, n. 174, la Legge n. 126/2008 di conversione del D.L. n. 93/2008, che ha introdotto l’esclusione dal pagamento dell’ICI sull’abitazione principale del contribuente.

La legge di conversione ha, inoltre, previsto una mini sanatoria per tutti coloro che, a causa di errori di comprensione dei provvedimenti comunali, avessero omesso il pagamento dell’ICI invece dovuta. Pertanto, i contribuenti potranno regolarizzare la propria posizione entro il 26 agosto 2008, senza addebito di sanzioni.