L’Albo Pretorio trae le sue origini dall’album dei romani.
All’Albo Pretorio si pubblicavano gli editti e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria, i nomi delle persone appartenenti a certe classi o corporazioni, le liste dei proscritti, i programmi dei giochi e degli spettacoli e gli avvisi particolari di ogni specie, ecc.
Nel periodo anteriore all’entrata in vigore della legge 142 del 1990, l’Albo Pretorio del Comune era previsto dall’art. 70 del r.d. 12.2.1911, n. 297 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge comunale e provinciale). La norma prevedeva: «Ogni Comune deve avere un Albo Pretorio, in luogo accessibile al pubblico, per le pubblicazioni che la legge prescrive. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente».
La tenuta dell’Albo competeva alla segreteria generale per effetto di alcune norme sempre contenute nel citato decreto (art. 81: «Il segretario è responsabile degli adempimenti di legge spettanti all’ufficio comunale, e della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, in conformità delle disposizioni del sindaco. …….»; art. 163: «Il certificato della seguita pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio comunale e provinciale, della Giunta municipale e della Deputazione provinciale, quando la pubblicazione è prescritta dalla legge o dal regolamento, deve far menzione se si siano prodotte opposizioni contro di esse. Tale certificato dev’essere riportato in tutte le copie delle deliberazioni rilasciate per qualsiasi scopo dalla segreteria del Comune o della Provincia») e il segretario comunale provvedeva direttamente alla certificazione di avvenuta pubblicazione.
Dopo la l. 8.6.1990, n. 142, che con l’art. 64 ha abrogato le suddette disposizioni, l’esistenza dell’Albo Pretorio viene desunta indirettamente dall’art. 47 che disciplinava la pubblicazione delle deliberazioni. Successivamente, la medesima l. 142/1990 è stata abrogata dal nuovo t.u. degli enti locali e, in particolare, dall’art. 274, comma 1, lett. q), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Anche nell’ordinamento in vigore si parla dell’Albo Pretorio solo indirettamente, ossia nell’art. 124, per prevedere la pubblicazione delle delibere.
Il t.u. non contiene norme sulla gestione dell’albo, in quanto la materia rientra nella disciplina regolamentare di competenza di ciascun ente (art. 7, d.lgs. 267/2000: «Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni»).
Pertanto la materia deve attualmente essere disciplinata nei regolamenti dei procedimenti amministrativi (previsti dall’art. 4, l. 241/1990) per la gestione dell’Albo e nei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e servizi (previsti dall’art. 7, d.lgs. 267/2000) per l’individuazione dell’ufficio preposto.
Ne consegue che ciascun ente può individuare il servizio o ufficio al quale affidare la gestione dell’Albo Pretorio.
Certo è che, attualmente, la certificazione di avvenuta pubblicazione (al termine della pubblicazione) non costituisce più esclusiva competenza del segretario comunale, in quanto tutti i dirigenti o, in assenza, i responsabili di servizio hanno poteri certificativi ai sensi, rispettivamente, degli articoli 107 e 109 del d.lgs. 267/2000.
Durata delle pubblicazioni
La durata della pubblicazione dei vari atti non è fissata da una norma generale, ma è disciplinata da numerose norme contenute nelle leggi speciali riguardanti gli atti stessi, le quali stabiliscono il periodo di pubblicazione per ciascun atto o per determinate categorie di atti.
Se la durata non è prevista espressamente, si deve intendere che l’atto deve essere pubblicato all’Albo Pretorio per almeno un giorno.