Decreto 25.11.2010: nuove tariffe postali per le P.A.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2010,  il decreto che modifica le spese postali a carico delle Pubbliche Amministrazioni con decorrenza 30.12.2010.

L’invio di una raccomandata ora costa € 3,30 (Tabella C) mentre per quella Atti Giudiziari (busta verde) costa € 6,60 (Tabella E).  A tali costi occorre aggiungere € 0,60 per l’Avviso di Ricevimento qualora ne ricorra il caso. Tali tariffe si intendono per un peso massimo di gr. 20 oltre il quale le tariffe aumentano.


Albo On Line: nessuna proroga

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2010 il D.L. 225 del 29.12.2010 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) ove non viene preso in considerazione la proroga dell’efficacia legale delle pubblicazioni all’albo on line in relazione al disposto dell’art. 32 della L. 69/2009.

Considerando che non sono state approvate le norme attuative previste dall’art. 32 della L. 69/2009 e che la stragrande maggioranza dei Comuni non ha attivato sul proprio sito l’Albo On Line si determinerà conseguentemente una grande “confusione” nelle modalità di applicazione.


Schema di Linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web di atti e documenti adottati dalle pubbliche amministrazioni

L’attuale processo di innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione è caratterizzato da numerose iniziative, anche legislative, volte a migliorare l’efficienza e la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati dai soggetti pubblici mediante l’incremento dell’utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche.
Le recenti disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, e di consultabilità degli atti prevedono in capo ai soggetti pubblici diversi obblighi di messa a disposizione delle relative informazioni da realizzare con modalità di divulgazione e ambiti di conoscenza di tipo differente, comportando, a seconda dei casi, operazioni di comunicazione oppure di diffusione di dati personali.

La disciplina legislativa sulla protezione dei dati personali regola la comunicazione e la diffusione delle informazioni personali in maniera tendenzialmente uniforme, indipendentemente dalle modalità tecniche utilizzate; ciò, sia nei casi in cui i dati personali siano resi noti mediante una pubblicazione cartacea, sia laddove tali informazioni siano messe a disposizione on line tramite una pagina web.
Le presenti “Linee guida” hanno, pertanto, lo scopo di definire un primo quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare in relazione alle ipotesi in cui effettuano, in attuazione alle disposizioni normative vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell’azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti.

Leggi:  Garante-15-dicembre-2010-atti-pubblici


Presentata la proposta di DPCM per l’Albo On Line

La proposta di DPCM per l’Albo on-line, così come previsto dall’art. 32 e dall’art. 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata presentata al Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione.

Tale proposta a cui l’Associazione ha collaborato proponendo una sostanziale modifica al testo relativo all’art. 16 che, a nostro parere, determinerà così come è stato licenziato il testo, notevole confusione e disomogenea applicazione per gli Agenti Notificatori (vedasi sondaggio su questo sito)


Albo On Line: sondaggio

SONDAGGIO IN MERITO ALLE INDICAZIONI DEL D.P.C.M. DI PROSSIMA EMANAZIONE, INERENTI LE MODALITÀ APPLICATIVE RIGUARDO LA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON-LINE DELL’AVVISO CHIUSO IN BUSTA PREVISTO DALL’ART. 60 LETT. E) DEL D.P.R. 600/1973 E ART. 26 DEL D.P.R. 602/1973.

Poiché la pubblicazione dei documenti all’Albo On-line, dovrà tener conto delle linee guida da emanarsi mediante D.P.C.M. di imminente adozione, la cui bozza definitiva è già visionabile in questo sito, si ritiene utile la cortese partecipazione dei colleghi ad un sondaggio che qui proponiamo, sulla più opportuna formulazione delle due indicazioni del D.P.C.M. in questione come si sono delineate, in merito all’applicazione della lett. e) dell’art. 60 del DPR 600/1973 e dell’art. 26 del D.P.R. 602/1973.

Per ogni quesito vengono proposti dei commenti che chiariscono il dubbio interpretativo collegabile ad ognuno di essi.

DOMANDA:

Quale delle due versioni del comma 3° dell’art. 16 del D.P.C.M. inerente l’Albo On-line, ritenete più chiare e preferibili, riguardo le modalità pratiche di realizzazione della pubblicazione dell’avviso oggetto del sondaggio?

TESTO AOL N. 1:

art. 16. Pubblicazione parziale di documenti e protezione dei dati personali

1. Fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, la pubblicazione di documenti che contengono dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, riferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni, avviene nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, esattezza, completezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, rispetto alle finalità della pubblicazione, previsti dal codice della privacy.

2. I documenti da pubblicare devono essere già predisposti per la protezione dei dati personali.

3. Nel caso di pubblicazione di busta chiusa e sigillata, la busta è sostituita da un avviso di deposito sottoscritto con firma elettronica qualificata pubblicato all’albo on-line.

Commento (più o meno condivisibile)

  • Il testo chiarisce che all’albo on-line ci va un avviso, ma non specifica che tipo di avviso, né quali indicazioni vanno riportate su di esso.
  • L’indicazione riguarda il documento da pubblicare all’Albo On-line, ma non dice se sia consentito evitare la redazione cartacea dell’avviso in busta chiusa, previsto dalla normativa presa in esame, quindi potrebbe trattarsi di procedimento aggiuntivo a quello preesistente.

TESTO AOL N. 2:

art. 16. Pubblicazione parziale di documenti e protezione dei dati personali

1. Fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, la pubblicazione di documenti che contengono dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, riferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni, avviene nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, esattezza, completezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, rispetto alle finalità della pubblicazione, previsti dal codice della privacy.

2. I documenti da pubblicare devono essere già predisposti per la protezione dei dati personali e, se necessario, si procede anche sotto forma di una pubblicazione parziale del documento (“estratto” o “con omissis”).

3. Nel caso di pubblicazione degli avvisi in busta chiusa e sigillata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 art. 60, 1° co. lett. e) e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si procede mediante pubblicazione dell’avviso di deposito redatto ai sensi dell’art. 48 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, emendato secondo i criteri di cui al comma 2.

Commento (più o meno condivisibile)

  • Il testo specifica che l’avviso da pubblicare è quello previsto per l’art.140 c.p.c. (infatti, l’art. 48 delle disposizioni attuative del C.P.C. è quello appositamente previsto)  e di conseguenza è pure lo stesso avviso cui si riferisce la lett. e) dell’art. 60 del DPR 600/1973.
  • Il testo specifica come si procede alla disposizione di legge della pubblicazione in busta chiusa, facendoci ritenere assolto l’obbligo di tale pubblicazione senza altre incombenze e specificando le precauzioni inerenti la redazione dell’avviso in questione.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al Codice dell’Amministrazione digitale, ai sensi dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69»

Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 dicembre 2010 ha approvato, tra l’altro, il DECRETO LEGISLATIVO: Modifiche ed integrazioni al DLG n. 82 del 2005, recante Codice dell’Amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33 della legge n. 69 del 2009. Nel link sottostante il testo della bozza delle modifiche apportate. Tale testo è alla base del decreto approvato.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice dell’Amministrazione digitale 2010


Albo On Line: versione definitiva proposta DPCM

E’ stata resa pubblica la versione definitiva della proposta di DPCM relativa alle norme attuative dell’Albo On Line che verrà proposta al Ministero della pubblica Amministrazione ed innovazione che si riporta nel link sottostante.

AOL – DPCM bozza 1.0 20 dicembre 2010 FINALE.PDF-A-1a


Il blogger non è “direttore responsabile”

Importante sentenza della Corte d’Appello di Torino: il gestore di un blog non può essere equiparato al direttore responsabile di un giornale e quindi non esiste il reato di “omesso controllo”. Resta la responsabilità per diffamazione.
Leggi: Corte d’Appello di Torino – Sentenza 23 aprile 2010 Il blogger non è direttore responsabile

Contratti pubblici nulli senza tracciabilità dei pagamenti

Tutti i contratti di fornitura di beni e servizi, nonché gli appalti di opere pubbliche, stipulati dal 7 settembre 2010 in poi tra un imprenditore e una pubblica amministrazione devono contenere l’indicazione del conto dedicato sul quale transiteranno i relativi pagamenti, attraverso bonifico bancario o postale o altri strumenti di pagamento, idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. Sono state emanate dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, le linee guida relative all’operatività della normativa, per dare indicazioni puntuali sulla concreta applicabilità degli obblighi legislativi. I soggetti sottoposti alle norme sulla tracciabilità sono obbligati: ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; ad effettuare movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni; a indicare, negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione, il codice identificativo di gara e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto. La tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione nei seguenti contratti: contratti di appalto di lavori, servizi e forniture; concessioni di lavori pubblici e di servizi; contratti di partenariato pubblico-privato, compresi i contratti di locazione finanziaria; di subappalto e subfornitura; contratti in economia, compresi gli affidamenti diretti.


Notifica multe e cambio residenza: il termine parte dalla comunicazione all’anagrafe

La Corte Suprema di Cassazione, Sezioni unite, ha stabilito che il giorno dal quale si iniziano a contare i 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione, quando il destinatario ha trasferito la propria residenza anagrafica, va individuato nella data di iscrizione della variazione di residenza negli atti dello stato civile. A meno che, naturalmente, ma non si tratta certo di un caso frequente, l’interessato non abbia provveduto a fare annotare la variazione anche nel pubblico registro automobilistico. Di conseguenza, per i giudici «non può ritenersi tempestiva la notifica del verbale di contestazione delle infrazioni al Codice della strada quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore conseguente alla rituale domanda di cambio di residenza con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza, ma meno di 150 dalla relativa annotazione del Pra o nell’archivio nazionale veicoli».

La Corte Suprema di Cassazione risolve in questo modo un contrasto che si era venuto a creare all’interno delle sezioni della stessa Corte. La sentenza dichiara, inoltre, di aderire all’orientamento in base al quale le comunicazioni al Pubblico Registro Automobilistico del cambio di residenza ritualmente dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunque devono essere eseguite d’ufficio da parte della pubblica amministrazione «per cui, ove la pubblica amministrazione non abbia proceduto all’aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita».
Vedi:  Corte Suprema di Cassazione 24851-2010


Notifica ai sensi dell’art.140 c.p.c.

“Se può dunque dirsi acquisito il principio secondo il quale al notificante non può essere addebitato, ove non dipenda da un fatto a lui imputabile, il mancato perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, alla stessa conclusione deve, a fortiori, addivenirsi in ordine alla mera mancanza di quella dimostrazione, sempre che la mancata produzione non sia dipesa da un fatto imputabile al notificante; e purché non vi sia stato, prima della rimessione dell’atto all’ufficiale giudiziario, un fatto indotto dallo stesso notificante (o dal suo difensore) ed a lui imputabile che abbia reso impossibile il perfezionamento della notificazione per il destinatario, essendo evidente che in tal caso la mancata produzione, pur incolpevole, è del tutto priva di significato, non diversamente da come lo sarebbe stata la produzione, che avrebbe evidenziato il mancato perfezionamento per fatto imputabile.” (Cass. civ., sez. Unite, 14.1.2008, n. 627)


Albo On Line – bozza DPCM, Vers. 09.2 del 30 novembre 2010

L’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto per tutte le amministrazioni pubbliche l’obbligo della cosiddetta pubblicità legale on-line, conosciuta anche come Albo Pretorio on-line.

Il termine inizialmente previsto era il 1° gennaio 2010, poi prorogato di sei mesi e, infine, prorogato al 1° gennaio 2011.

La nostra Associazione ha collaborato alla redazione del testo delle norme attuative con l’Associazione nazionale per operatori e responsabili della conservazione digitale (ANORC).

La nuova bozza che si riporta al link sottostante, versione – 0.9.2 del 30 novembre 2010, tiene conto anche delle segnalazioni dei refusi segnalati, ulteriori osservazioni entro venerdì 3 dicembre, poi sarà inviata al Governo per l’approvazione.

AOL – DPCM bozza 092 30 novembre 2010


Le nuove norme sulla tracciabilità: modifiche alla L. 136/2010

Con D.L. 187 del 12.11.2010 sono state approvate alcune modifiche alla Legge 136/2010 relativa alla tracciabilità dei pagamenti.

AI riguardo è stata emanata dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici la determina n. 8/10 alla quale si rinvia.

Di seguito si segnalano i punti più rilevanti ai fini delle attività della P.A.:

punto essenziale per quanto riguarda gli incombenti gravanti sul Comune e riguardante tutti i contratti è quello relativo all’acquisizione del CIG. La norma riformata (art. 3 comma 5) recita ” gli strumenti di pagamento devono riportare … in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante ….. il codice CIG ….. ” (si ricorda che tale obbligo vige anche per il Comune che deve indicare il CIG e ove esistente il CUP nei mandati di pagamento). Tale nuova formulazione rende obbligatorio il CIG per qualsiasi transazione e quindi per qualsiasi contratto indipendentemente dall’importo e fa venir meno i limiti prima esistenti (di 20.000 € o 40.000 € a seconda della tipologia) sotto i quali il CIG non era richiesto. Così si esprime anche l’Autorità nella citata determina: “il CIG è divenuto obbligatorio ….. … a prescindere dall’importo e dalla procedura prescelta”.

Si ricorda che, invece, il codice CUP non va richiesto per qualsiasi intervento ma soltanto per quelli che costituiscono un “nuovo progetto di investimento pubblico” e quindi sono esclusi gli interventi ad esempio di manutenzione ordinaria e tutto ciò che non costituisce investimento.

In ordine alla valenza temporale della legge, il decreto legge (art. 6 commi 1 e 3) precisa che sono sottoposti alla legge tutti i contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore della legge stessa (7 settembre 2010) a prescindere che il bando (o altre forme di indizione della gara) sia stato pubblicato antecedentemente.

In relazione alle perizie di variante relative ad appalti di lavori si ricorda che se entro il quinto d’obbligo non costituiscono nuovo contratto, se oltre il quinto costituiscono nuovo contratto.

I contratti (compresi i sub contratti) già sottoscritti alla data del 7 settembre 2010 e non conclusi devono invece essere adeguati alla normativa entro 180 giorni e cioè entro il 7 marzo 2011.

Per quanto riguarda la questione circa la vigenza o meno del contratto si ritiene che dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e pagamento del saldo, il contratto possa ritenersi concluso non considerando le residuali obbligazioni, ad esempio di garanzia, influenti al riguardo.

Per quanto riguarda specificata mente i lavori, stante che il collaudo ha natura provvisoria, si ritiene, conformemente quanto detto sopra, concluso il contratto se si è proceduto al pagamento del saldo (previa produzione della fidejussione di legge) mentre, se il saldo è rimandato allo scadere dei due anni di provvisorietà del collaudo, dovrà procedersi all’adeguamento del contratto.

Nella determina l’Autorità ha redatto i fac-simili delle clausole da aggiungere.

Si ricorda che il mancato adeguamento rende nullo il contratto ed essendo nullo non si potrà integrarlo dopo la data prefissata, con tutte le conseguenze del caso.

Sino al 7 marzo 2011 possono, per i contratti già esistenti al 7 settembre 2010, continuare le modalità di pagamento originariamente previste.

Ciascun Comune dovrà valutare l’opportunità di attendere, prima di effettuare l’integrazione, la legge di conversione essendoci la possibilità, ventilata dell’Autorità di Vigilanza, che in tale sede si preveda l’adeguamento automatico dei contratti in corso.

La conversione deve avvenire entro l’11 gennaio 2011 per cui in caso di mancata modifica vi sarà tempo sino al 7 marzo 2011 per l’adeguamento fermo restando l’opportunità di effettuare comunque per tempo la ricognizione dei contratti in corso.

Problematica, anche dopo l’interpretazione data dal decreto legge (art. 6 comma 3) è l’individuazione dei sub contratti che, oltre ai subappalti, sono assoggettati alla tracciabilità. Il decreto definisce “filiera delle imprese” riferendosi “ai subappalti come definiti dall’Art. 118 comma 11 del D.Lgs.

165/06, nonché ai sub contratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto”.

Primo punto: il comma 11 dell’art. 118, va letto nel senso di sottoporre alla tracciabilità non solo i subappalti autorizzati o gli altri sub contratti (noli a caldo, fornitura con posa) che vengono dal comma 11 assimilati ai subappalti, ma anche i sub contratti non assimilati per i quali è solo obbligatoria la comunicazione dell’impresa in cantiere.

Per questi contratti oltre alla comunicazione dovrà essere trasmesso anche il contratto per verificare che vi sia il rispetto alle norme sulla tracciabilità, stante che la stazione appaltante ha l’obbligo della verifica (art. 3 comma 9).

Risulta evidente infine che nella verifica dei contratti di subappalto oltre alla verifica del rispetto del ribasso massimo sui prezzi dovrà verificarsi il rispetto della normativa sulla tracciabilità.

Gli stessi principi, con le difficoltà di adattamento stante che le norme (anche l’articolo 118) sono scritte con l’ottica degli appalti di lavori, vanno applicati ai contratti di fornitura e di servizi. Il problema interpretativo e soprattutto applicativo sta nel definire gli altri “sub contratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto”.

E’ evidente che rientra nella tipologia descritta il contratto di forniture con il quale l’appaltatore acquisisce i beni che utilizza per eseguire l’opera o il servizio o la fornitura.

L’interpretazione più restrittiva che limitava, ad esempio per gli appalti dei lavori l’applicazione ai soli sub contratti di cui al comma 11 dell’Art. 118 e quindi escludeva ad esempio il contratto con il quale l’appaltatore si era semplicemente rifornito di materiale che poi aveva impiegato in cantiere, è stata totalmente disattesa dall’Autorità di Vigilanza che assoggetta tutti i contratti alla normativa. L’elenco esemplificativo è comprensivo anche delle mere forniture (compare persino la voce espropri).

Alla luce di ciò l’Amministrazione in base all’art. 3 comma 9 deve verificare che in tutti i contratti (come sopra individuati) vi sia il rispetto delle norme sulla tracciabilità.

Risulterà un po’ difficile per l’Amministrazione individuare i sub contratti, ad esempio di mera fornitura, visto che non ha strumenti per individuarli.

A questo punto sarà necessario che sia lo stesso appaltatore a fornirli all’Amministrazione (così si esprime anche l’Autorità ponendo l’obbligo agli appaltatori).

Sarà comunque opportuno, al fine del rispetto dell’onere di verifica di cui al comma 9 dell’art. 3, richiedere all’appaltatore la produzione dei suddetti contratti.

Per gli altri dettagli si rimanda alla lettura della normativa e della determina all’Autorità riportati ai link a fondo pagina.

Testo della legge 13 agosto 2010, n. 136 a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187

(G.U. n. 265 del 12 novembre 2010)

N.B.:

Le parti in rosso sono quelle aggiunte o modificate dal D.L. n. 187/2010

Norme transitorie

L’articolo 3 della legge 13 agosto  2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti (art. 6, comma 1, decreto legge n. 187/2010).

I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge (art. 6, comma 2, decreto legge n. 187/2010).

Articolo 3

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese [1][1] nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva [2][2], fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1 [3][3].

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi [4][4] dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi [5][5] dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in  essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP) [6][6].

6. Comma abrogato [7][7].

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi [8][8].

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’ apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L’appaltatore, il subappaltatore o  il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente [9][9].

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese [10][10] a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 6

(Sanzioni)

1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 3, comma 8, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.

2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l’indicazione del CUP di cui all’articolo 3, comma 5.

3. Il reintegro dei conti correnti di cui all’articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.

4. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all’articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall’articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l’opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l’autorità che ha applicato la sanzione.

5-bis. L’autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’articolo 3.


[1][1] L’espressione “filiera delle imprese” di cui ai commi 1 e 9 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall’articolo 118, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto (art. 6, comma 3, decreto legge n. 187/2010).

[2][2] L’espressione “anche in via non esclusiva” di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate (art. 6, comma 4, decreto legge n. 187/2010).

[3][3] Prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 187/2010, l’art. 3, comma 2, della legge n. 136/2010 così disponeva: “I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1”.

[4][4] L’espressione “eseguiti anche con strumenti diversi” di cui al comma 3, primo periodo, dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l’espressione “possono essere utilizzati anche strumenti diversi” di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita l’adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purchè siano idonei a garantire la piena tracciabilità della transazione finanziaria (art. 6, comma 5, decreto legge n. 187/2010).

[5][5] L’espressione “eseguiti anche con strumenti diversi” di cui al comma 3, primo periodo, dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l’espressione “possono essere utilizzati anche strumenti diversi” di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita l’adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purchè siano idonei a garantire la piena tracciabilità della transazione finanziaria (art. 6, comma 5, decreto legge n. 187/2010).

[6][6] Prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 187/2010, l’art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 così disponeva: “Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante”.

[7][7] Il comma 6 stabiliva che: “La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

[8][8] Prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 187/2010, l’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 così disponeva: “I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi”.

[9][9] Prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 187/2010, l’art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010 così disponeva: “La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente”.

[10][10] L’espressione “filiera delle imprese” di cui ai commi 1 e 9 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall’articolo 118, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto (art. 6, comma 3, decreto legge n. 187/2010).

AVCP Determinazione 18 novembre 2010 n 8

DL 187-2010 Sicurezza


Albo On Line: versione 0.9 del DPCM

L’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto per tutte le amministrazioni pubbliche l’obbligo della cosiddetta pubblicità legale on-line, conosciuta anche come Albo Pretorio on-line.

Il termine inizialmente previsto era il 1° gennaio 2010, poi prorogato di sei mesi e, infine, prorogato al 1° gennaio 2011.

La nostra Associazione ha collaborato alla redazione del testo delle norme attuative con l’Associazione nazionale per operatori e responsabili della conservazione digitale (ANORC).

La nuova bozza che si riporta al link sottostante verrà definitivamente modificata nella riunione che si terrà lunedì 29 novembre a Bologna presso la Procura della Repubblica per poi consegnare al ministro On. Renato Brunetta il testo definitivo per l’approvazione del Consiglio dei Ministri.

AOL – DPCM bozza 09 26 novembre 2010


È nulla la notifica eseguita ex art. 139 c.p.c senza l’attestazione delle vane ricerche

“Nella notificazione eseguita ex art. 139 cod. proc. civ., comma 3, l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal quarto comma della medesima disposizione non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario…..In caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto” (Cass. Civ., II, sentenza n. 19712 del 17 settembre 2010).
La Corte Suprema di Cassazione ha confermato con questi principi un orientamento consolidato in tema di notifica ai sensi dell’art. 139 c.p.c per il quale:
• l’omessa spedizione della raccomandata prevista dal comma 3 del predetto articolo è motivo di nullità della notifica
• l’omessa attestazione delle vane ricerche del destinatario e di consegnatari abilitati è motivo di nullità della notifica.
Nel caso di specie il ricorrente proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale eccependone la nullità per un duplice motivo: sia per omessa spedizione della raccomandata che lo avvisava dell’avvenuta notifica nelle mani del consegnatario dell’atto a lui diretto; sia perché la relata di notifica, eseguita nelle mani del portiere, non conteneva l’attestazione delle vane ricerche delle persone comunque abilitate a ricevere l’atto ai sensi dell’art. 139 c.p.c. Ma il Giudice di Pace, prima, e il Tribunale non accoglievano il motivo di opposizione, rigettandone il ricorso.
I giudici, chiamati a decidere sulla cassazione della sentenza di rigetto, ritengono invece fondato il ricorso e, bacchettando i giudici di prime cure che, a fondamento delle rispettive pronunce di rigetto, avevano posto un impianto giurisprudenziale ormai superato, confermano quanto già espresso in precedenti pronunce, anche a Sezioni Unite, in ordine alla invalidità della notifica ex art. 139 c.p.c. eseguita nelle mani del portiere: e cioè la nullità della stessa se nella relata redatta in calce all’atto, l’ufficiale giudiziario e/o Messo Comunale, non da atto dell’assenza del destinatario e non descrive ogni indicazione dei motivi che non hanno reso possibile la consegna dell’atto al destinatario, o alle persone indicate, ovvero delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l’atto. La nullità, in tal caso, discende dalla violazione di norme (come appunto il 139 c.p.c.) che, predisposte a salvaguardia dei diritti dei destinatari degli atti da notificare, prescrivono una serie di azioni che il Messo Comunale e/o Agente Notificatore deve compiere nell’ordine stabilito dalla norma stessa e di cui deve dare conto esplicitamente nella relata di notifica.