Avviso di mora notificato al solo socio di una s.n.c.. E’ comunque legittimo.

La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 10267/2008) ha stabilito che è legittimo l’avviso di mora notificato al solo socio di una società in nome collettivo e non alla società.
I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che “escusso inutilmente il patrimonio di una società in nome collettivo, legittimamente l’Amministrazione Finanziaria può chiamare a rispondere il socio solidalmente ed illimitatamente responsabile, senza che vi sia la necessità di notificare ne l’avviso di accertamento, rimasto inoppugnato da parte della società, ne la cartella di pagamento, rimasta inadempiuta da parte della società medesima, essendo sufficiente la notificazione dell’atto di riscossione costituito dall’avviso di mora, avverso il quale il socio può ricorrere, ai sensi dell’art. 19, co. 3, parte terza, D. Lgs. 31-12-1992, n. 546, secondo la cui testuale previsione ‘La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo’”.
Gli Ermellini hanno poi precisato che, per quanto riguarda il regime della responsabilità del socio di società in nome collettivo “deve riaffermarsi che la notificazione di un avviso di mora ai soci di una società in nome collettivo – e, più in generale, delle società di persone illimitatamente e solidalmente responsabili è del maggior debito d’imposta della società conferisce all’avviso di mora di svolgere, oltre alla funzione, primaria e necessaria, di atto equivalente al precetto nell’esecuzione forzata, anche la funzione secondaria di atto equivalente a quelli di imposizione tributaria, quando, in difetto di notificazione dell’accertamento, sia il primo atto di esecuzione del potere impositivo, per cui gli atti presupposti, se non impugnati congiuntamente all’avviso di mora, diventano inoppugnabili. In sintesi, la responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall’art. 2291, co. 1, c.c. per i debiti della società in nome collettivo opera, in assenza di espressa previsione derogativi, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle operazioni dai medesimi derivanti”.
Il socio quindi, prosegue la Corte “ancorché privo della qualità di obbligato per detta imposta e come tale estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo, resta sottoposto, dopo l’iscrizione a ruolo a carico della società, all’esazione del debito stesso, alla condizione posta dall’art. 2304 c.c., e cioè quando il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio sociale”


Cassazione Penale: Condizioni per la notifica presso il difensore

La terza sezione penale della Corte, con ordinanza del 16 gennaio 2008, aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite rilevando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione della legittimità o meno della notificazione all’imputato del decreto di fissazione dell’udienza al difensore di fiducia, prevista dall’art. 157, comma 8 bis, del codice di rito, nonostante l?esistenza agli atti del domicilio dichiarato dall’imputato.

Infatti la stessa sezione aveva ritenuto (con la sentenza del 20 settembre 2007, dep. 8 novembre 2007 n. 41063, Ardito) da un lato che “In tema di prima notificazione all’imputato non detenuto, la procedura di notifica mediante consegna al difensore di fiducia, prevista dall’art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., si applica anche nel caso in cui l’imputato abbia previamente dichiarato o eletto il domicilio per le notificazioni ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen.”, e dall’altro (con la sentenza 14 marzo 2006, dep. 21 aprile 2006 n. 14244, Manzini e altri) che “In assenza di dichiarazione o elezione di domicilio le notificazioni all’imputato non detenuto, successive alla prima, vanno eseguite presso il difensore di fiducia ex art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. introdotto dall’art. 2, comma primo, D.L. n. 17 del 2005, conv., con modif. con legge n. 60 del 2005, e quelle compiute sotto la vigenza del primigenio testo normativo – non ancora emendato in sede di conversione del D.L. con la previsione della possibilità per il difensore di fiducia di dichiarare immediatamente la non accettazione della notificazione – conservano validità ed efficacia in forza del principio “tempus regit actum”, perché la successiva modifica non può incidere retroattivamente sull’atto che ha già esaurito i suoi effetti .

Le Sezioni Unite hanno dato risposta negativa al quesito sulla possibilità di effettuare la notificazione presso it difensore di fiducia, ex art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen., anche nel caso in cui l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni”, ricordando che la disciplina in questione si ispira a due principi: da un lato il diritto dell’imputato alla conoscenza dell’accusa, dall’altro la garanzia della ragionevole durata del processo.

La Corte ha poi ripercorso la normativa in tema di notificazioni rimarcando come il sistema appaia articolato secondo due tipologie di notificazioni.

Allorché si deve effettuare la prima notificazione ad un imputato che non abbia eletto o dichiarato domicilio, si deve procedere in uno dei modi consecutivi previsti dai primi otto commi dell’art. 157; ed una volta effettuata regolarmente la prima notificazione, se l’imputato provvede a nominare il difensore di fiducia, tutte le successive notificazioni si effettuano mediante consegna al difensore. Sul punto va ricordata la possibilità che il difensore dichiari “immediatamente”, quindi antecedentemente alla prima notificazione presso di lui, di non accettare la notificazione, Diversamente, allorché vi sia stata elezione o dichiarazione di domicilio, vanno seguite le forme dettate dall’art. 161 e seguenti cod. proc. pen..

Le Sezioni Unite hanno sul punto affermato inoltre che l’art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen. riguarda l’intero processo e non gia ogni grado di giudizio,sicché   non occorre individuare per ciascuna fase processuale una prima notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina”.

Per quanto riguarda il regime conseguente alla violazione delle disposizioni in materia il massimo consesso ha precisato che la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mente non può ricorrere nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, poiché in questi casi consegue l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen.

Leggi: Cassazione penale Sentenza, Sez. SS.UU., 15/05/2008, n. 19602


CORTE COSTITUZIONALE: Sentenza no al criterio dell’ultima residenza comune dei coniugi per il Foro del divorzio

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), limitatamente alle parole “del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza,”.


Nuove imprese: l’Ict batte la burocrazia

L’Information & communication technology contribuisce a tagliare i tempi della burocrazia. E’ quanto succede con l’avvio in via sperimentale della nuova procedura che rende più semplice e veloce la partenza di una attività.

Il primo passo consiste nel collegarsi al sito www.registroimprese.camcom.it e cliccare sull’area “comunicazione unica”. Da qui si scaricano alcuni software che servono per la realizzazione delle richieste che devono essere poi firmate digitalmente e inviate via telematica.

Cinque i passaggi da effettuare: compilare la richiesta di attribuzione di partita Iva / Codice Fiscale, compilare la pratica per il Registro delle Imprese, completare la pratica di Comunicazione Unica (inserendo eventualmente i moduli Inps e Inail), firmare digitalmente i documenti della pratica, inviare la pratica al Registro Imprese.

La risposta degli enti può arrivare nella sella di posta certificata attribuita gratuitamente dalla Camera di commercio entro sette giorni.

Inoltre, la ricevuta della ricezione della richiesta inviata dal registro delle imprese costituisce titolo autorizzativo per poter iniziare a fatturare come previsto dalla legge Bersani sulle liberalizzazioni.

Questo a meno che non ci sia bisogno di altre autorizzazioni.

Attivata in dieci città (Torino, Milano, Venezia, Padova, Ravenna, Prato, Pescara, Napoli, Taranto, Cagliari) dove gli imprenditori possono comunque seguire la vecchia strada, la procedura dovrebbe diventare operativa in tutta Italia entro giugno. Dal 20 agosto di quest’anno sarà obbligatoria.


Fisco, proroga a luglio per la scadenza dei modelli 730 e 770

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – Proroga delle scadenze a luglio per la presentazione del 730 e del 770. Mentre per Unico slitta a settembre. In particolare, viene ufficializzata la proroga al 10 luglio dei termini di presentazione dei modelli 730 e 770 (in scadenza il 3 giugno), nonché la proroga al 30 settembre dei termini di presentazione del modello Unico 2008 (in scadenza il 30 luglio). Il sottosegretario al ministero dell’Economia, Daniele Molgora, ha comunicato nel corso di un incontro con il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili Claudio Siciliotti la volontà del governo di stabilire una proroga degli adempimenti fiscali di prossima scadenza, “venendo cosi incontro ad alcune delle istanze che gli sono state rappresentate dalle stesse categorie professionali”. “Nel corso dell’incontro senz’altro proficuo quello che più conta – afferma Molgora – è che è emersa la comune determinazione di intervenire sulla normativa a regime per definire, insieme, un quadro di scadenze che sia coerente rispetto alle tempistiche che intercorrono tra il rilascio della modulistica e dei software e i termini di effettuazione degli adempimenti. Così sarà possibile abbandonare, una volta per tutte, la politica delle proroghe che, sono certo, non piacciono nemmeno a professionisti e contribuenti”‘.


Vietato l’uso del cellulare in auto, anche se solo per cercare un numero

L’uso del telefonino in auto deve considerarsi vietato. Le multe scattano non solo se si sta parlando ma anche se si sta semplicemente cercando un numero sulla rubrica. Le mani in sostanza devono stare sempre sul volante. L’avvertimento arriva dalla Cassazione (sentenza n.13766/2008) che invita gli automobilisti a mantenere una condotta di guida prudente.

La Corte spiega che “l’uso del cellulare per la ricerca di un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione dall’apparecchio consentita risulta censurabile in quanto determina non solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento dell’attenzione dalla guida all’utilizzazione dell’apparecchio, ma anche l’impegno di una delle mani sull’apparecchio con temporanea indisponibilità e comunque conseguenziale ritardo nell’azionamento dei sistemi di guida”. Applicando questo principio i Giudici della Corte hanno respinto il ricorso di un automobilista piemontese “pizzicato” con il telefonino alla guida. La contravvenzione era stata già convalidata dal giudice di pace. Inutile il ricorso in Cassazione. L’uomo aveva sostenuto la violazione del secondo comma dell’art. 173 Cds, in quanto, a suo dire, quell’articolo sanzionerebbe “il solo uso del telefono cellulare ai fini di conversazione” mentre lui stava usando il telefonino solo per prelevare dati dalla rubrica. La Suprema Corte ha dichiarato “manifestamente infondato” il ricorso lo ha respinto ricordando che “la ratio della norma” che vieta l’uso del telefonino alla guida prevede non soltanto che “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione” ma consente “l’uso di apparecchi vivavoce o dotati di auricolare che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani”. Secondo la Corte occorre “prevenire comportamenti tali da determinare, in generale, la distrazione dalla guida e, in particolare, l’impegno delle mani del guidatore in operazioni diverse da quelle strettamente inerenti alla guida stessa”.


(ECO) Notifiche: verso Testo Unico, associazione A.n.n.a. incontra Cisl e Cgil

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Milano, 29 mag – Primi passi verso l’emanazione di un Testo Unico sulle Notifiche a seguito di un’apposita legge delega. Si sono infatti svolti i primi incontri propedeutici al progetto tra l’Associazione nazionale notifiche atti (Anna) e i segretari nazionali della Funzione pubblica di Cisl e Cgil, mentre sarà chiesto a breve un faccia a faccia con i vertici Uil. Le parti hanno convenuto sul fatto che la proposta dell’Associazione Anna di organizzare un convegno sul tema a Roma nel prossimo novembre sia un’iniziativa funzionale alla presentazione al Governo di un progetto condiviso in modo da arrivare prima dell’estate del 2009 ad avere una prima bozza del Testo Unico. A tal proposito, sono già in corso avanzati contatti con le segreterie dei Ministri della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta e della Giustizia Angelino Alfano.
Com-Ppa-

(RADIOCOR) 29-05-08 18:39:46 (0464) 5 NNNN


Abolita l’ICI “prima casa” già a decorrere dal 2008

Per effetto delle nuove regole emanate dal Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, a decorrere dall’anno 2008, è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs n. 504/1992.

Nel delimitare l’applicazione dell’imposta, risultano sicuramente escluse le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9, anche se adibite ad abitazione principale, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, D.Lgs n. 504/1992.

Tuttavia, si segnala che il testo definitivo del Decreto Legge non è ancora disponibile; inoltre, si evidenziano alcuni casi in cui dovrà essere fatta chiarezza:

  • estensione dell’esclusione dell’ICI anche alle pertinenze dell’abitazione principale (si ritiene corretto applicare le regole di individuazione previste dal Regolamento comunale);
  • abitazione in comodato ai familiari;
  • proprietari ricoverati in case di cura.

P.A., Brunetta: “Al via l’Operazione Trasparenza”

Come annunciato nei giorni scorsi al ForumPA, il ministro per la Pubblica amministrazione e l’Innovazione ha messo sul sito del suo dicastero dati dei dirigenti, organigrammi, tassi di assenza. Così ”rispondo ai 60 milioni di miei azionisti, i cittadini italiani”

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – Con l’”Operazione Trasparenza rispondo ai 60 milioni di miei azionisti, i cittadini italiani”. E’ quanto ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta (nella foto) nel presentare la novità, annunciata giorni fa, di mettere on line, sul sito del suo dicastero (www.innovazionepa.it), i dati dei dirigenti (le retribuzioni lorde, curricula, funzioni, telefoni e mail), ma non solo, gli organigrammi, i tassi di assenza per ufficio, ecc…. Da questa mattina alle 9 sono consultabili da chiunque sul sito Internet del ministero e delle strutture collegate: Aran, Formez, Cnipa. In tutto 1.100 dipendenti di cui 330 del ministero della P.A.. “Penso che la Pubblica amministrazione debba essere trasparente come una società quotata che risponde agli azionisti – ha spiegato Brunetta – in questo caso ai cittadini e per i risultati che vengono realizzati. Per questo ho varato l’Operazione Trasparenza’ e spero, anzi sono sicuro, che altri ministeri faranno lo stesso”. Quanto al messa in rete dello stipendio dello stesso ministro e del suo Gabinetto, Brunetta ha detto che entro pochi giorni saranno fruibili ma che non dipende da lui ma dalla Presidenza del Consiglio. Il ministro, nell’illustrare i primi dati sul sito, in particolare le tabelle sulle retribuzioni lorde dei dirigenti di prima fascia, non ha mancato di parlare di “mostruosità” prodotta dalla nostra struttura pubblica in quanto appare evidente che i dirigenti, a parte il capo dipartimento, sono pagati tutti allo stesso modo. “Il tabellare è uguale per tutti – ha osservato Brunetta – come anche la posizione fissa, ma perfino la posizione variabile sembra fissa e i risultati sono straordinariamente uguali tra loro. A parte il capo dipartimento, i direttori generali sono pagati tutti alla stessa maniera”. “Ne prendiamo atto – ha aggiunto – ma con tali strumenti una azienda privata fallirebbe in una settimana. Possibile che siano tutti bravi” E questo impianto, grosso modo, c’è dappertutto per i 3,7 milioni di dipendenti pubblici”. Anche gli stipendi dei dirigenti di seconda fascia, anche se leggermente più articolati hanno come “leit motiv’ il fatto di essere pagati tutti alla stessa maniera. Così non si va da nessuna parte…”.

Quanto ai tassi di assenza Brunetta ha spiegato che ”nella P.A. sono mediamente il doppio che nel privato. E questo non è ammissibile”. Ma non si è sbilanciato sulle varie voci limitandosi a dire che saranno valutate le assenze. “Se le assenze per malattie saranno troppe – ha detto – saranno i singoli dirigenti a farsene carico. La media comunque nel mio ministero è di 11 giorni l’anno, non mi permetto di giudicare”. E a chi gli domandava del consistente numero di permessi sindacali ha risposto: “Il sindacato forte è un grande fattore di democrazia e modernizzazione. Credo che i permessi sindacali siano un investimento in democrazia”. L’Operazione Trasparenza, comunque, ha tenuto a precisare più volte il ministro, “è stata eseguita in accordo con il Garante per la Privacy che ha indicato la metodologia da seguire chiedendo l’autorizzazione ai dirigenti che hanno risposto positivamente e che colgo l’occasione per ringraziare. Si tratta di un’operazione in ‘progress’ che punta alla pubblicazione sul sito di obiettivi assegnati ai dirigenti, valutazioni, indicatori finanziari di spesa, indicatori di qualità. E per questo abbiamo avviato un rapporto di collaborazione con l’Istat”, il cui presidente Luigi Biggeri ha partecipato alla conferenza stampa.


Cassazione: mobbing negli Enti pubblici quando si modifica l’organico

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. 8740/2008) ha stabilito che non sussiste ‘mobbing’ e/o demansionamento nel caso in cui un Ente pubblico effettui una modifica dell’organico (legittima per il TAR) per cui un lavoratore si trovi ad essere sostituito da un neo-assunto che, per effetto della modifica dell’Ente, si trova a ricoprire un nuovo posto di lavoro con mansioni superiori al lavoratore.
La Corte ha quindi precisato che non vi è demansionamento nel caso in cui un lavoratore venga a trovarsi “in posizione subordinata rispetto a quella di un neoassunto con qualifica superiore” e che “l’art. 52 del d. lgs. n. 165 del 2001, a differenza dell’art. 2103 c.c., infatti, impone nei confronti del prestatore di lavoro pubblico il mantenimento delle mansioni per le quali è stato assunto o di quelle “considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi”, senza dare rilievo a quelle in concreto svolte”.
Gli Ermellini hanno quindi precisato che non c’è mobbing solo nel caso in cui tale modifica di posizione non comporti mutamento negli incarichi che debbono quindi rimanere congrui rispetto all’inquadramento del lavoratore e ci? anche se di fatto non si trova più al vertice del settore.


Incontri con i resp. Naz. dei sindacati CISL e CGIL

Si svolgeranno martedì 20 maggio a Roma gli incontri tra i Resp. Naz. della Funzione Pubblica dei Sindacati CISL e CGIL e A.N.N.A.. Il Presidente sarà accompagnato dai colleghi Baldoni di Ancona e Fontana di Quattro Castella. Oggetto degli incontri sarà la nuova figura del Messo ed il suo nuovo inquadramento economico.


Non è scusabile la tardiva notifica dell’appello

Non è scusabile la tardiva notifica dell’appello quando dipenda dalla parte e non dall’ufficiale giudiziario.
Non può essere concesso l’errore scusabile e non può essere rimesso il termini l’appellante se il relativo atto sia stato notificato oltre il termine di decadenza per fatto del medesimo appellante e non dell’ufficiale giudiziario.

Consiglio di Stato Decisione, Sez. VI, 04/04/2008, n. 1433 (In questo sito, nell’area Giurisprudenza, il testo della sentenza


Cassazione: Notifica eseguita presso la residenza anagrafica? Anche se il destinatario dimora altrove può essere valida

In merito alla validità della notificazione di un atto giudiziario “eseguita presso la residenza anagrafica del destinatario dell’atto, in realtà dimorante stabilmente altrove”, la Corte di Cassazione (Sent. 19473/2007) ha osservato che “ove non possa addebitarsi al notificante la inosservanza dell’obbligo di ordinaria diligenza nell’accertamento della effettiva residenza del destinatario della notifica, deve ritenersi correttamente eseguita la notifica presso la residenza anagrafica dello stesso”. Nella specie i giudici di legittimità hanno ritenuto “corretta in quanto logicamente e congruamente motivata, la sentenza della Corte di Appello che, tra le altre cose, “dal tenore letterale della relata di notifica dell’ufficiale giudiziario, recante il riferimento alla consegna a “mani del portiere (..), capace a ricevere e tale qualificatosi per la precaria assenza del destinatario e delle altre persone di cui all’art. 139 c.p.c.” ha tratto, tenuto conto del mancato rifiuto del portiere di ricevere l’atto, il convincimento della permanenza di un legame del destinatario dell’atto con il luogo di sua residenza anagrafica, tale da consentirgli di essere reso edotto della corrispondenza ivi inoltrata”.


Notifica eseguita presso la residenza anagrafica

Anche se il destinatario dimora altrove può essere valida.
In merito alla validità della notificazione di un atto giudiziario “eseguita presso la residenza anagrafica del destinatario dell’atto, in realtà dimorante stabilmente altrove”, la Corte di Cassazione (Sent. 19473/2007) ha osservato che “ove non possa addebitarsi al notificante la inosservanza dell’obbligo di ordinaria diligenza nell’accertamento della effettiva residenza del destinatario della notifica, deve ritenersi correttamente eseguita la notifica presso la residenza anagrafica dello stesso”. Nella specie i giudici di legittimità hanno ritenuto “corretta in quanto logicamente e congruamente motivata, la sentenza della Corte di Appello che, tra le altre cose, “dal tenore letterale della relata di notifica dell’ufficiale giudiziario, recante il riferimento alla consegna a “mani del portiere (!), capace a ricevere e tale qualificatosi per la precaria assenza del destinatario e delle altre persone di cui all’art. 139 c.p.c.” ha tratto, tenuto conto del mancato rifiuto del portiere di ricevere l’atto, il convincimento della permanenza di un legame del destinatario dell’atto con il luogo di sua residenza anagrafica, tale da consentirgli di essere reso edotto della corrispondenza ivi inoltrata”.


Nullità della notificazione effettuata al convivente

Nullità della notificazione effettuata al convivente “more uxorio”
Ennesima sentenza della Corte di Cassazione in tema di equiparazione della famiglia di fatto alla famiglia di diritto: questa volta gli ermellini si sono espressi in senso negativo! Infatti, sembra aver fatto un passo indietro in ordine all’equiparazione tra il coniuge legittimo e il “coniuge di fatto”, ossia il convivente more uxorio.

Vedi testo della sentenza