Circolare A.N.N.A. 2022-003
Codice della strada – Art. 213
Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa
Nel 2003 è stato modificato l’art. 213 del Codice della Strada con l’introduzione del comma 2 quater, sollevando molte perplessità tra gli addetti di Polizia Stradale e tra coloro che dovevano notificare gli atti relativi, ovvero disporre la pubblicazione di quanto inviavano gli organi di polizia ai Comuni.
Prendiamo atto che nel dicembre 2018 tali modifiche sono state abrogate dal D.L. n. 113 del 04/10/2018 (il c.d. decreto sicurezza 1), convertito con modificazioni dalla L. n. 132 dell’01/12/2018, n. 132.
Per alcuni anni non è esistita più una norma che prevedesse la pubblicazione di qualsivoglia tipologia di documento all’Albo on Line del Comune sede della depositeria che “ospitava” il veicolo sequestrato.
Nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 10.9.2021, convertito in L. 9.11.2021, n. 156 si prevede:
- Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
- Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
- Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall’amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento adottato dal prefetto.
- È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.
- All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.814 a euro 7.261, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214 bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l’avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente; la medesima comunicazione reca altresì l’avviso che, se l’avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo sarà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all’avente diritto. Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell’autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all’articolo 214 bis, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l’avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall’organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresì a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto di cui all’articolo 214 bis mediante pubblicazione di apposito avviso nell’albo pretorio del comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficoltà oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il veicolo risulti ancora affidato a uno dei soggetti di cui all’articolo 214 bis, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell’albo pretorio del comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione.
- Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214 bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l’eventuale denuncia di quest’ultimo all’autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
- Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell’accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall’alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l’ordinanza ingiunzione di cui all’articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.
- Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214 bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario.
- La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.
- Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l’annotazione nei propri registri.
10-bis. Il provvedimento con il quale è disposto il sequestro del veicolo è comunicato dall’organo di polizia procedente ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile di cui al comma 10 per l’annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il medesimo organo di polizia provvede alla comunicazione per la cancellazione dell’annotazione nell’Archivio nazionale dei veicoli e al PRA.
Pertanto, NON SI DEVE PUBBLICARE all’Albo on Line la copia del verbale di accertamento (il verbale ove è indicata la sanzione pecuniaria amministrativa), la copia del verbale di sequestro del veicolo e neppure l’avviso con il quale l’Organo di Polizia comunica al proprietario di detto veicolo che se entro un predeterminato numero di giorni non ritira/non da disposizioni relative allo stesso il medesimo viene confiscato e ceduto al custode/acquirente.
Si segnala che la pubblicazione all’Albo on Line è attualmente prevista in relazione a un UNICO AVVISO PUBBLICO che deve contenere solo i DATI ESSENZIALI (per rispettare la normativa sulla Privacy) indicati solitamente, insieme ad altri, nei tre documenti precitati (li ricordiamo: verbale sanzionatorio, verbale di sequestro ed avviso con il quale si comunica ____).
Detto UNICO AVVISO PUBBLICO deve essere compilato e fatto pervenire dall’Organo di Polizia che ha accertato la violazione in questione; qualora ciò non avvenga e siano inviati “solo” i tre documenti precitati, riteniamo NON POSSIBILE (o, per dirla in altro modo, è vietata) la pubblicazione di tali tre documenti all’Albo on Line, anche se questa è esplicitamente richiesta dall’Organo di Polizia, perché tale pubblicazione NON è prevista da nessuna norma di legge o di regolamento e violerebbe le norme vigenti sulla privacy.
Si ritiene, pertanto, che il Messo Comunale/Addetto all’Albo, qualora riceva una richiesta di pubblicazione all’Albo on line del Comune del verbale di sequestro, debba RESTITUIRE l’atto all’Ente richiedente precisando che deve essere pubblicato un avviso.
Tale avviso deve essere redatto dall’Ente emittente e NON dal Messo Comunale. Esso dovrà contenere i dati previsti dal decreto dirigenziale previsto dal comma 6.
Attualmente tale decreto non è stato ancora emesso.
In assenza di un apposito modulo predisposto a livello ministeriale l’Associazione A.N.N.A. suggerisce, a puro scopo esemplificativo, il sotto riportato fac-simile di COMUNICAZIONE/AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO DEPOSITO.
Ad ogni buon fine si precisa che la pubblicazione all’Albo Pretorio (on Line) della COMUNICAZIONE/AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO DEPOSITO va fatta per il numero di giorni previsto (30 giorni pieni, escludendo quello di pubblicazione e quello di defissione), nel Comune ove è stato effettuato il sequestro (indipendentemente da quello ove il veicolo è depositato/custodito) e che la referta di detta pubblicazione va inviata all’Organo di Polizia che la ha richiesta allegando copia analogica (cioè cartacea), od ancor meglio digitale, dell’AVVISO PUBBLICO pubblicato all’Albo Pretorio (on Line).
FAC-SIMILE DELL’AVVISO PUBBLICO/COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO
AVVISO PUBBLICO/COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO (*) DA PUBBLICARE PER TRENTA GIORNI ALL’ALBO PRETORIO (ON LINE) DEL COMUNE DI ________ (__) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 213 COMMA 5 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA. Il Comandante della ______________ (___) COMUNICA che in data ______ si è proceduto a depositare presso il custode-acquirente (articolo 214-bis CdS) _____ il veicolo marca ____, targato ____, telaio ____, di colore ____ sequestrato con verbale n° ____/____ ai sensi dell’art. ______ del CdS a seguito del verbale n° _____/____ di contestazione della violazione (__________________) prevista e punita dall’art. _____ del CdS – il veicolo è stato sequestrato in assenza dell’autore della violazione. Ad ogni buon fine SI AVVISA che qualora la notifica “ordinaria” del verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l’avviso ad assumerne la custodia, per comprovate difficoltà oggettive non sia stata possibile ed il veicolo risulti ancora affidato ad uno dei soggetti di cui all’ articolo 214-bis CdS, LA NOTIFICA SI HA, COMUNQUE, PER ESEGUITA nel trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell’Albo Pretorio (on Line) del Comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione della presente comunicazione di avvenuto deposito del sopracitato veicolo. Luogo e data __________ IL COMANDANTE ___________________
(*) Avviso da pubblicare per trenta giorni consecutivi all’Albo Pretorio (on Line) del comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 213 comma 5 del vigente Codice della Strada. |
Novembre 2022
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