I sindaci potranno adottare provvedimenti per l’incolumità pubblica solo se contingibili e urgenti

La Suprema Corte Costituzionale ha stabilito l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 – Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125) , “nella parte in cui comprende la locuzione «anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»”.
Secondo la Corte “si deve ………ritenere che la norma censurata, nel prevedere un potere di ordinanza dei sindaci, quali ufficiali del Governo, non limitato ai casi contingibili e urgenti – pur non attribuendo agli stessi il potere di derogare, in via ordinaria e temporalmente non definita, a norme primarie e secondarie vigenti – viola la riserva di legge relativa, di cui all’art. 23 Cost., in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati”.
La Corte Costituzionale ha poi aggiunto che “l’assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nel potere conferito ai sindaci dalla norma censurata, così come incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione, a fortiori lede il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, giacché gli stessi comportamenti potrebbero essere ritenuti variamente leciti o illeciti, a seconda delle numerose frazioni del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei sindaci”.
Si tratta “di vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà, che possono consistere in fattispecie nuove ed inedite, liberamente configurabili dai sindaci, senza base legislativa, come la prassi sinora realizzatasi ha ampiamente dimostrato.
Tale disparità di trattamento
se manca un punto di riferimento normativo per valutarne la ragionevolezza, integra la violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., in quanto consente all’autorità amministrativa – nella specie rappresentata dai sindaci – restrizioni diverse e variegate, frutto di valutazioni molteplici, non riconducibili ad una matrice legislativa unitaria”.

Corte Costituzionale_115_2011 ordinanze contingibili e urgenti


Irreperibilità assoluta. Nuova pronuncia della Corte di Cassazione a Sez. Unite

La Corte Suprema di Cassazione a sezioni unite si è espressa sul problema relativo all’irreperibilità assoluta. Infatti, …(omissis).. non è consentito procedere alla notificazione nelle forme previste per le persone irreperibili, ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., se non quando risulti sul piano soggettivo l’ignoranza incolpevole del richiedente circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto e, sul piano oggettivo, l’avvenuto esperimento di tutte le indagini necessarie od opportune al fine di reperire i suddetti residenza, domicilio o dimora, indagini che non è sufficiente si fondino sulle risultanze anagrafiche, ma debbono essere estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto (Cass. civ. Sez. 1^, 27 marzo 2008 n. 7964; Cass. civ. Sez. 3, 23 giugno 2009 n. 14618). Quando poi si tratti di cittadini italiani che abbiano trasferito all’estero la propria residenza, non è sufficiente l’omessa comunicazione da parte del destinatario della sua nuova residenza all’ufficio dell’anagrafe per l’annotazione nei registri dell’AIRE, ma occorre che il notificante proceda, con l’impiego dell’ordinaria diligenza, ad ulteriori ricerche presso l’Ufficio consolare, ai sensi della L. 27 ottobre 1988, n. 470, art. 6 (Cass. civ. 6 settembre 2007 n. 18717). …(omissis)…


Cartella record, esattore picchiato e sequestrato. Nel Vicentino, voleva notificare un debito di 500 mila euro

Un esattore, dipendente di Equitalia, è stato malmenato nel Vicentino dopo aver notificato una cartella di pagamento per un debito di oltre 500 mila euro. L’uomo, secondo quanto rende noto l’azienda, sarebbe stato sequestrato per cinque ore e liberato solo dopo aver chiarito al contribuente di non poter in alcun modo sospendere il debito in quanto competenza esclusiva dell’Agea.

E’ stata la stessa Equitalia a rendere noto l’episodio in una nota. “Questa è l’ulteriore dimostrazione di come strumentalizzazioni ed esasperazione dei toni possano scatenare azioni assurde, fuori controllo e soprattutto indirizzate nei confronti di soggetti assolutamente estranei al merito della pretesa che viene contestata“.

Condannando l’accaduto – prosegue la società – Equitalia ribadisce con forza che le responsabilità relative a multe, tributi e contributi sono da ricercare altrove e non possono ricadere sugli agenti della riscossione e sui loro dipendenti, che ogni giorno portano a compimento il proprio lavoro con onestà, dedizione e professionalità


Linee guida per i siti web della PA

Art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Le presenti Linee guida, previste dall’art. 4 della Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 26 novembre 2009, n. 8, intendono suggerire alle pubbliche amministrazioni criteri e strumenti per la riduzione dei siti web pubblici obsoleti ed il miglioramento di quelli attivi, in termini di principi generali, gestione e aggiornamento, contenuti minimi.
A tal fine, il documento delinea gli aspetti fondamentali del processo di miglioramento continuo dei servizi e delle informazioni rivolte al cittadino, attraverso la comunicazione via Internet, che devono contraddistinguere l’azione di ogni pubblica amministrazione.
Indirizzate a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Linee guida intendono rappresentare uno strumento agile e fruibile, ad uso non esclusivo degli “addetti ai lavori”. Secondo quanto previsto dalla Direttiva 8/2009, le Linee guida sono oggetto di revisione almeno annuale, al fine di garantire alle pubbliche amministrazioni
un continuo aggiornamento normativo e un costante supporto tecnico-operativo.
Questo documento rappresenta la versione preliminare delle Linee guida aggiornate per il 2011 e ora sottoposte alla fase di consultazione pubblica della durata di due mesi, condotta attraverso un Forum di discussione pubblicato sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (www.innovazionepa.gov.it), con l’obiettivo di coinvolgere gli stakeholder interessati. I riscontri e le indicazioni che perverranno durante la fase di condivisione e confronto saranno utilizzati per una revisione del documento, la cui pubblicazione – in versione definitiva – è prevista per fine luglio.

Leggi: Linee guida siti web PA 2011


Per la costituzione in giudizio, il termine decorre dalla ricezione della notifica per posta

La Corte Suprema di Cassazione con questa sentenza, ha messo un punto fermo su una questione che si sta trascinando da tempo.

Infatti, l’art. 22, D.Lgs. n. 546/1992 prescrive che la costituzione della parte ricorrente deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso.

Su questo aspetto sono stati sollevati alcuni dubbi: in particolare, è incerto se, in caso di proposizione del ricorso con raccomandata, il termine decorra dalla spedizione dell’atto o dalla ricezione dello stesso.

La Corte di Cassazione interviene ora affermando che – ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente – il ricorso tributario direttamente notificato con raccomandata a mezzo del servizio postale deve essere depositato nella segreteria della Commissione tributaria, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla ricezione da parte del destinatario e non dalla spedizione da parte del ricorrente.

Leggi: Sentenza Corte Suprema di Cassazione, sez. trib., sentenza 21 aprile 2011, n. 9173


Corso di formazione Cisterna Latina rinviato al 21 ottobre 2011

Molti colleghi pur manifestando la volontà di partecipare al corso di formazione di venerdì 13 maggio p.v. a Cisterna Latina, hanno comunicato l’impossibilità a partecipare causa le imminenti elezioni amministrative.

Al fine di accogliere tali esigenze lavorative, il corso in programma il 13 maggio viene RINVIATO al 21 0ttobre p.v., stesso luogo ed orari.

Ci scusiamo per l’eventuale disagio arrecato.


Software MC3-W per la gestione delle notifiche, albo on line e depositi

E’ stato presentato il nuovo software che la Proveco Software P.A., nostro partner informatico, ha realizzato per la gestione delle notifiche, albo on line e depositi presso la Casa Comunale.

Tale software è una web application che ben si integra con altre applicazioni che sono attualmente in uso negli Enti (protocollo generale, anagrafe, delibere, determine, etc.)  che denota una maggiore intuitività della precedente versione client-server MC3 in particolare nell’inserimento dei dati che è stato semplificato.

Il software MC3-W eredita l’esperienza acquisita dalla versione MC3, software usato da centinaia di Comuni in tutta Italia.

Vedi: Valutazione MC3-W


Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome

La Direzione Centrale per i Servizi demografici del Ministero dell’Interno ha diramato con la circolare n. 13 del 21.04.2011 le direttive relative alle Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome, da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici . Precedente Circolare n. 28 del 5 gennaio 2011.

Leggi: Circolare 13-2011 Pubblicazioni Matrimoni e Cambio Nome-Cognome


Riscossione tributi: possibilità di slittamento al 31.12.2011 delle gare ad evidenza pubblica

L’art. 3 del DL n.203/2005 contiene l’ultima riforma generale della riscossione. In forza di questa disposizione, le società di Equitalia gestiscono in via di affidamento diretto ope legis le entrate degli enti locali sino al 31.10.2010. Dopo questa data, come precisato nel DL n. 40/2010, la gestione della riscossione sia spontanea sia coattiva delle stesse, da parte di Equitalia, può avvenire solo previa procedura ad evidenza pubblica. Ne consegue che, in assenza di modifiche legislative, i Comuni non potrebbero più contare sull’intervento «automatico» dell’agente della riscossione per l’incasso dei propri tributi.


Presunzione di conoscenza nel caso di rifiuto o irreperibilità del destinatario

Riscossione – Notificazione della cartella di pagamento -Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia dell’atto – in tali casi, la notificazione si ha per eseguita il giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito dell’atto è affisso all’Albo Pretorio On Line. Conseguente impossibilità che il termine per l’impugnazione della cartella dinanzi al Giudice tributario decorra dalla concreta conoscibilità di essa da parte del destinatario, procurata dal ricevimento della raccomandata informativa, art. 26 del DPR n. 602/1973.

Leggi: Ordinanza della Corte Costituzionale n. 63 del 25.02.2011


La notifica del ricorso in fotocopia non dà luogo ad inammissibilità

La notifica diretta del ricorso in fotocopia all’amministrazione e, conseguentemente, la costituzione in Commissione Tributaria mediante il deposito della copia dell’atto, è legittima, nonostante la norma preveda il contrario e cioè che l’Ufficio riceva l’originale del ricorso e la C.T.P. la copia. A chiarirlo è la Corte Suprema di Cassazione con l’Ordinanza n. 4315, depositata il 22.02.2011, con la quale viene valorizzata la tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità.


Invalida la notifica dell’accertamento fiscale o della cartella di pagamento consegnati al portiere dello stabile dove ha sede la società.

La Corte Suprema di Cassazione confermando la decisione della C.T.R. Campania, «a norma del combinato disposto degli artt. 139 e 145 c.p.c., la notificazione alla persona giuridica non può essere effettuata, in mancanza delle persone menzionate da quest’ultima norma, in mani del portiere dello stabile in cui essa ha sede, e il richiamo all’art. 139 c.p.c. opera soltanto per l’eventualità che l’atto da notificare faccia menzione della persona fisica che rappresenta l’Ente».

Leggi: Corte Suprema di Cassazione n. 4962 del 28.02.2011


Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica per il settore civile presso i Tribunali del Veneto

Con Decreti del 28.01.2011 e 4.02.2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12.03.2011 si è dato avvio alle comunicazioni e notificazioni per via telematica per il settore civile presso i Tribunali del Veneto.

Leggi:

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica Tribunale di Belluno 28 01 2011

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica Tribunale di Padova 04 02 2011

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica Tribunale di Treviso 28 01 2011

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica Tribunale di Venezia 28 01 2011

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica Tribunale di Verona 28 01 2011

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica Tribunale di Vicenza 28 01 2011


Corso formazione/aggiornamento Tortona: nuova data 30.09.2011

Si comunica che motivi di mancata emanazione delle norme attuative relative all’Albo Pretorio on line e alle prossime elezioni referendarie, il corso viene rinviato al 30 settembre p.v. stesso luogo ed orari.


Per la notifica degli atti finanziari: è sufficiente l’affissione all’Albo On Line dell’Avviso di Deposito

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto da un contribuente relativo ad un avviso di accertamento per la notifica del quale vi era stato soltanto il deposito presso la Casa Comunale e l’affissione dell’avviso di deposito all’Albo Pretorio del Comune, mentre non vi era stata anche la spedizione della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito.

La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla propria costante giurisprudenza secondo la quale la notificazione dell’avviso di accertamento al contribuente, in virtù di quanto stabilito dall’articolo 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 (che prevede il rito degli irreperibili), il quale deroga all’articolo 140 del codice di procedura civile, deve ritenersi ritualmente effettuata, quando nel Comune nel quale deve eseguirsi non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, mediante l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo comunale (Albo Pretorio On Line), senza la necessità della spedizione della raccomandata.

Del resto, nei casi in questione, risultando sconosciuti la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario della notifica non vi sarebbe un recapito al quale indirizzare la raccomandata.

La notifica si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione all’Albo Pretorio dell’avviso di deposito.

Il testo della sentenza